ECLI:EU:T:2026:423•Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1° luglio 2026.#DecoTrend GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato raffigurante un abat‑jour – Disegni o modelli anteriori contenuti in fascicoli di brevetto svizzero e degli Stati Uniti – Causa di nullità – Carattere individuale – Elementi dei fascicoli di brevetto contenenti i disegni o modelli anteriori da prendere in considerazione in sede di valutazione dell’impressione generale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002».#Causa T-40/25.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1° luglio 2026.#DecoTrend GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato raffigurante un abat‑jour – Disegni o modelli anteriori contenuti in fascicoli di brevetto svizzero e degli Stati Uniti – Causa di nullità – Carattere individuale – Elementi dei fascicoli di brevetto contenenti i disegni o modelli anteriori da prendere in considerazione in sede di valutazione dell’impressione generale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002».#Causa T-40/25.
ECLI:EU:T:2026:423Eu Chamb 01 T1 lug 2026
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
1o luglio 2026 ( *1 )
Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato raffigurante un abat‑jour – Disegni o modelli anteriori contenuti in fascicoli di brevetto svizzero e degli Stati Uniti – Causa di nullità – Carattere individuale – Elementi dei fascicoli di brevetto contenenti i disegni o modelli anteriori da prendere in considerazione in sede di valutazione dell’impressione generale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»
Nella causa T‑40/25,
DecoTrend GmbH, con sede in Weiden in der Oberpfalz (Germania), rappresentata da C. Klawitter, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Nicolás Gómez, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale
B.K.Licht GmbH & Co. KG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da M.-H. Hoffmann, avvocato,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da E. Buttigieg, presidente, J. Schwarcz e E. Tichy‑Fisslberger (relatrice), giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente, DecoTrend GmbH, chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 novembre 2024 (procedimento R 102/2023-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
Fatti
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2 |
Il 12 gennaio 2022 l’interveniente, B.K.Licht GmbH & Co. KG, ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello dell’Unione europea, registrato con il n. 4031 201‑0004 a seguito di una domanda depositata il 3 giugno 2017. Esso è raffigurato nelle seguenti prospettive:
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3 |
I prodotti ai quali il disegno o modello di cui si chiedeva dichiarazione di nullità è destinato a essere applicato rientravano nelle classi 26-04 e 26-05 ai sensi dell’accordo di Locarno, dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e i modelli industriali, come modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
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4 |
Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli dell’Unione europea (GU 2002, L 3, pag. 1), nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 (GU L, 2024/2822), letto in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. |
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5 |
Nel modulo con il quale l’interveniente ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità, essa aveva indicato che tale domanda era fondata sul fascicolo di brevetto n. CH 132939, depositato presso l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI, Svizzera) e divulgato il 16 luglio 1929. Essa vi aveva altresì indicato che la sua domanda di dichiarazione di nullità conteneva diversi allegati, tra cui un allegato 2 riguardante il motivo invocato a sostegno di tale domanda (v. precedente punto 4). Tale allegato 2 corrispondeva a detto fascicolo di brevetto che comprendeva cinque illustrazioni, in particolare la seguente, che vi era identificata come «Fig. 1» (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore D1»): |
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6 |
Più specificamente, nel modulo menzionato al precedente punto 5, l’interveniente aveva altresì indicato che la motivazione della sua domanda figurava nei suoi cinque allegati, precisamente in un file denominato «Begruendung Nichtigkeitsantrag.pdf» (motivazione domanda di dichiarazione di nullità; in prosieguo: l’«allegato motivazione»), nonché negli allegati 1, 3, 4 e 5. |
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7 |
Al punto II dell’allegato motivazione, l’interveniente aveva esposto quanto segue: «Il disegno o modello contestato è privo di carattere individuale, in quanto produce la stessa impressione generale di un disegno o modello anteriore. Come allegato 2 si allega il fascicolo del brevetto svizzero n. 132939. (…) L’illustrazione 1 [Fig. 1] contenuta in tale fascicolo di brevetto raffigura la forma dell’abat-jour a forma di stella e costituisce pertanto un disegno o modello anteriore, ai sensi dell’articolo 6 del [regolamento n. 6/2002]. L’impressione generale prodotta da tale disegno o modello anteriore corrisponde a quella prodotta dal disegno o modello contestato». |
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8 |
Al punto III dell’allegato motivazione, l’interveniente aveva esposto quanto segue: «Come allegato 4 si allega una copia del fascicolo di brevetto degli Stati Uniti n. 1653206 (…). Tale fascicolo è stato pubblicato il 20 dicembre 1927. L’illustrazione 1 contenuta in tale fascicolo costituisce un altro disegno o modello anteriore. Tale fascicolo di brevetto proviene dallo stesso inventore del fascicolo di brevetto svizzero. La raffigurazione nell’illustrazione 1 del fascicolo di brevetto degli Stati Uniti è molto simile, ma non del tutto identica. Tuttavia, anche in questo caso, è rappresentata una stella la cui impressione generale corrisponde a quella del disegno o modello contestato». |
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9 |
Tale illustrazione 1 («Fig. 1»), compresa nel fascicolo di brevetto degli Stati Uniti menzionato al precedente punto 8 (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore D2»), è la seguente: |
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Il 17 novembre 2022 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità. |
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11 |
Il 16 gennaio 2023 l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO contro la decisione della divisione di annullamento. |
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12 |
Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultima, ai fini della prosecuzione del procedimento di dichiarazione di nullità. Infatti, la commissione di ricorso ha ritenuto, in particolare, che la divisione di annullamento avesse erroneamente fondato il confronto tra l’impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato, da un lato, e quella prodotta dai disegni o modelli anteriori, dall’altro, su altri elementi dei fascicoli di brevetto menzionati al precedente punto 8, diversi dai disegni o modelli anteriori, vale a dire la presentazione scritta dell’invenzione e le altre illustrazioni che figuravano in tali fascicoli di brevetto (punti da 40 a 43 e 50 della decisione impugnata). Secondo la commissione di ricorso, la divisione di annullamento avrebbe dovuto effettuare tale confronto, per quanto riguarda i disegni o modelli anteriori D1 e D2, basandosi esclusivamente su questi ultimi, in quanto erano le uniche illustrazioni invocate dall’interveniente nella sua domanda di dichiarazione di nullità. Mentre i disegni o modelli anteriori D1 e D2 erano identici, ad eccezione di alcune lievi differenze nelle sfumature di grigio, le altre illustrazioni contenute anche nei fascicoli di brevetto in questione differivano nettamente da detti disegni o modelli anteriori (punti 46, 47 e 50 della decisione impugnata). I disegni o modelli anteriori D1 e D2 erano leggibili senza che occorresse ricorrere agli altri elementi dei fascicoli di brevetto di cui trattasi, vale a dire la presentazione scritta dell’invenzione e le altre illustrazioni che vi figuravano. Tali disegni o modelli anteriori che mostrano una stella a più punte avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini del confronto con il disegno o modello contestato (punti 48 e 49 della decisione impugnata). Pertanto, la decisione della divisione di annullamento era viziata da una «grave irregolarità procedurale», cosicché occorreva annullarla e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento (punti da 51 a 53 della decisione impugnata). |
Conclusioni delle parti
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La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
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L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
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La ricorrente deduce in sostanza due motivi, vertenti, il primo, su un errore di diritto, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto che la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato dovesse essere effettuata rispetto ai soli disegni o modelli anteriori D1 e D2, senza tener conto degli altri elementi dei fascicoli di brevetto di cui trattasi, vale a dire la presentazione scritta dell’invenzione e le altre illustrazioni che vi figuravano, e, il secondo, su un errore di diritto, in quanto la commissione di ricorso ha considerato, da un lato, che nessuno dei disegni o modelli in conflitto conteneva intagli concavi o sporgenze convesse e, dall’altro, che la piegabilità non risultava dai disegni o modelli anteriori D1 e D2. |
Sul rinvio alle memorie scritte depositate dinanzi all’EUIPO
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Anzitutto, nei limiti in cui, al punto 63 del ricorso, la ricorrente rinvia alle memorie scritte che aveva presentato nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, occorre ricordare che un ricorso, nei limiti in cui rinvia a simili memorie, è irricevibile laddove il rinvio complessivo che contiene non sia ricollegabile ai motivi e agli argomenti esposti rispettivamente nel ricorso stesso [v. sentenza del 31 gennaio 2019, Thun/EUIPO (Pesce), T‑604/17, non pubblicata, EU:T:2019:42, punto 46 e giurisprudenza citata]. |
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Nel caso di specie, la ricorrente si limita a operare un rinvio generale all’insieme delle memorie scritte che essa aveva depositato nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, senza tuttavia indicare quali passaggi precisi di tali memorie sarebbero a sostegno di tale motivo o di tale argomento sviluppato nel ricorso. Poiché tale rinvio generale non è quindi ricollegabile ai motivi e agli argomenti sviluppati nel ricorso, quest’ultimo è irricevibile nella parte in cui la ricorrente vi effettua detto rinvio. |
Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto che la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato dovesse essere effettuata con riferimento ai soli disegni o modelli anteriori
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19 |
Con il primo motivo, la ricorrente fa sostanzialmente valere che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto in quanto ha ritenuto che la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato dovesse essere effettuata rispetto ai soli disegni o modelli anteriori D1 e D2. Secondo la ricorrente, al pari della divisione di annullamento, la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione anche gli altri elementi dei due fascicoli di brevetto in questione nei quali figurano tali disegni o modelli anteriori, vale a dire la presentazione scritta dell’invenzione e le altre illustrazioni ivi contenute. |
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20 |
La ricorrente fa valere che, a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente non avrebbe soltanto invocato i disegni o modelli anteriori D1 e D2, ma i brevetti svizzeri e degli Stati Uniti menzionati rispettivamente ai precedenti punti 7 e 8, di cui essa avrebbe presentato i fascicoli quali allegati 2 e 4 di detta domanda. Orbene, tali fascicoli non conterrebbero soltanto i due disegni o modelli anteriori D1 e D2, ma anche altre raffigurazioni grafiche dell’invenzione di cui trattasi. Detti disegni o modelli anteriori non sarebbero sufficienti a spiegare l’invenzione oggetto dei fascicoli di brevetto in questione. Come avrebbe giustamente fatto la divisione di annullamento, sarebbe necessario aggiungervi la designazione e la descrizione dell’invenzione, nonché le rappresentazioni grafiche corrispondenti che spiegherebbero l’oggetto di tale invenzione e la sua descrizione, in particolare grazie alle «identificazioni mediante lettere parimenti apposte» sui disegni o modelli anteriori D1 e D2, che rinvierebbero a loro volta all’esposizione dell’invenzione, consentendo così la comprensione delle raffigurazioni grafiche. |
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21 |
Secondo la ricorrente, ogni disegno o modello e ogni diritto anteriore invocato in opposizione alla registrazione di un disegno o modello devono essere oggetto di interpretazione, in particolare per determinarne, in modo chiaro e inequivocabile, l’impressione complessiva. Se il diritto anteriore invocato contro la registrazione di un disegno o modello è un diritto di proprietà tecnica, come nel caso dei brevetti in questione, occorrerebbe fare ricorso alla percezione di periti specificamente formati, e non a quella di un utilizzatore informato. Precisamente, nel caso di un diritto di proprietà tecnica, occorrerebbe che «ciò su cui il richiedente [la dichiarazione di nullità] rivendica una protezione che può essere opposta alla protezione di un disegno o modello sia chiaro e inequivocabile». In tale contesto, sarebbe necessario un esame preciso del diritto anteriore. Se tale diritto anteriore è un brevetto, le raffigurazioni degli oggetti protetti da quest’ultimo non dovrebbero essere lette isolatamente, ma sempre nel contesto degli altri elementi del fascicolo di brevetto di cui trattasi. |
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22 |
Infatti, dai fascicoli di brevetto in questione risulterebbe chiaramente che essi mirano a proteggere una «stella luminosa pieghevole» o una «lanterna pieghevole» e che l’oggetto così considerato, a causa della sua piegabilità, deve presentare una forma particolare. I disegni o modelli anteriori D1 e D2 non consentirebbero di per sé di comprendere completamente l’invenzione protetta dai brevetti in questione e sarebbe necessario consultare i relativi fascicoli di brevetto per interpretare e determinare il contenuto della forma raffigurata da detti disegni o modelli. Tali disegni o modelli anteriori non sarebbero autonomi dalla descrizione e da tutte le altre raffigurazioni grafiche contenute nei fascicoli di brevetto in questione. |
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23 |
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. |
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24 |
Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, fatto salvo l’articolo 25, paragrafi da 2 a 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’EUIPO una domanda di nullità del disegno o modello dell’Unione europea registrato. |
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25 |
In forza dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, il disegno o modello dell’Unione europea può essere dichiarato nullo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo regolamento. |
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26 |
Al riguardo, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, precisa che un disegno o modello è protetto come disegno o modello dell’Unione europea se è nuovo e possiede un carattere individuale. |
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27 |
Dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 risulta che il carattere individuale deve essere valutato, per i disegni o modelli dell’Unione europea registrati, alla luce dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato, la quale deve essere diversa da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione o, qualora sia stata rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che, nell’accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare tale disegno o modello. |
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28 |
Come emerge dalla giurisprudenza, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito del patrimonio dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenza del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante), T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 29 e giurisprudenza citata]. |
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29 |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, ai fini dell’applicazione, in particolare, dell’articolo 6 del medesimo regolamento, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data prevista, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, salvo il caso in cui tali fatti non potessero essere ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione europea. |
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30 |
Nel caso di specie, con la sua domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, che è un disegno o modello dell’Unione europea registrato (v. precedente punto 2), l’interveniente fa valere che, contrariamente all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, il disegno o modello contestato non presenta, alla data di deposito della domanda di registrazione, carattere individuale rispetto a taluni disegni o modelli già divulgati al pubblico (v. precedente punto 4). |
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31 |
In tale contesto è già stato dichiarato che, secondo l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28), quando una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’Unione europea registrato è fondata sul fatto che detto disegno o modello non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, la domanda di dichiarazione di nullità deve contenere l’indicazione e la riproduzione dei disegni o modelli precedenti che possono precludere la novità o l’individualità del disegno o modello dell’Unione europea registrato, nonché i documenti comprovanti l’esistenza di tali disegni o modelli anteriori (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions ed EUIPO/Group Nivelles,C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 58). Spetta al richiedente la nullità fornire gli elementi idonei a dimostrare la realtà effettiva della causa di nullità prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, ossia l’elemento che dimostra che il disegno o modello contestato non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions ed EUIPO/Group Nivelles,C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punti 59 e 60). |
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Dalla giurisprudenza risulta anche che, facendo riferimento all’impressione generale che «qualsiasi disegno o modello» che sia stato divulgato al pubblico suscita in un utilizzatore informato, l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l’insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente (sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, punto 25; v., per analogia, sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions ed EUIPO/Group Nivelles,C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 61). |
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33 |
Occorre inoltre ricordare che l’articolo 3, punto 1), del regolamento n. 6/2002 definisce la nozione di «disegno o modello» come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale [o] i materiali, del prodotto stesso [o] della sua decorazione». Ne consegue che, nell’ambito del sistema previsto dal regolamento n. 6/2002, l’aspetto costituisce l’elemento determinante di un disegno o modello (sentenze del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions ed EUIPO/Group Nivelles,C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 62; dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, punto 25, e del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, punto 30). |
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È quindi fondamentale che gli organi dell’EUIPO dispongano di un’immagine del disegno o modello anteriore, che deve consentire di cogliere l’aspetto del prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato o a cui è destinato a essere applicato e identificare in maniera precisa e certa il disegno o modello anteriore al fine di procedere, conformemente agli articoli da 5 a 7 del regolamento n. 6/2002, alla valutazione del carattere di novità e del carattere individuale del disegno o modello contestato e alla comparazione che quest’ultima implica tra i disegni o modelli di cui trattasi. Infatti, esaminare se il disegno o modello contestato sia effettivamente privo di novità o di carattere individuale richiede che si disponga di un disegno o modello anteriore preciso e determinato (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions ed EUIPO/Group Nivelles,C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 64). |
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Ne consegue che spetta alla parte che ha presentato domanda di dichiarazione di nullità fornire all’EUIPO le informazioni necessarie e, in particolare, l’identificazione e la riproduzione precisa e completa del disegno o modello la cui anteriorità è asserita, al fine di dimostrare che il disegno o modello contestato non può essere validamente registrato (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions ed EUIPO/Group Nivelles,C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 65). |
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36 |
Di conseguenza, nel caso di specie, spettava all’interveniente, in quanto parte che aveva chiesto la dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, fornire all’EUIPO l’identificazione e la riproduzione precise e complete dei disegni o modelli anteriori sui quali intendeva fondare la sua domanda di dichiarazione di nullità, affinché l’EUIPO potesse verificare le sue allegazioni secondo cui il disegno o modello contestato non presentava carattere individuale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. |
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37 |
A tal fine, come ricordato ai precedenti punti 5 e 8, l’interveniente ha fatto riferimento, nella sua domanda di dichiarazione di nullità, anzitutto a un fascicolo di brevetto svizzero e ha inoltre menzionato un fascicolo di brevetto degli Stati Uniti. È pacifico tra le parti che questi due fascicoli di brevetto vertono sulla stessa invenzione e che sono, almeno nella sostanza, identici. |
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38 |
Tuttavia, occorre ricordare che dall’articolo 52, paragrafo 1, della Convenzione sulla concessione di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera (Germania) il 5 ottobre 1973, e dall’articolo 27, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (GU 1994, L 336, pag. 214), che costituisce l’allegato 1c dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994 e approvato con decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera b), di detta convenzione, non sono considerate invenzioni, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, di tale convenzione, le creazioni estetiche. Inoltre, l’articolo 56 della medesima convenzione prevede che un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. |
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39 |
Pertanto, l’EUIPO giustamente ricorda che un brevetto protegge non già l’aspetto di un prodotto, bensì un’invenzione, e fa valere che le illustrazioni contenute nei fascicoli di brevetto sono presentate solo a titolo di esempio e mostrano una o più trasposizioni di tale invenzione. Tali illustrazioni possono quindi anche mostrare diversi aspetti dello stesso prodotto, o addirittura di prodotti diversi, idonee a concretizzare l’invenzione protetta e i cui vantaggi e svantaggi sono spiegati in detti fascicoli. Di conseguenza, le illustrazioni contenute in un fascicolo di brevetto non riguardano necessariamente uno stesso disegno o modello. Spetta quindi a un richiedente la dichiarazione di nullità che si riferisce a un fascicolo di brevetto per contestare il carattere individuale di un disegno o modello dell’Unione europea registrato identificare in modo preciso, tra le illustrazioni contenute in tale fascicolo, i disegni o modelli anteriori che esso invoca a sostegno della sua domanda. |
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40 |
Per contro, alla luce del tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, dal quale risulta inequivocabilmente che solo altri disegni o modelli divulgati anteriormente al pubblico possono ostare al carattere individuale di un disegno o modello dell’Unione europea registrato, un brevetto, o un fascicolo di brevetto, divulgato anteriormente al pubblico non può essere invocato in quanto tale per negare il carattere individuale di un disegno o modello dell’Unione europea registrato. Infatti, come sostanzialmente fatto valere dall’interveniente, solo le illustrazioni contenute in un fascicolo di brevetto possono mettere in discussione il carattere individuale di un disegno o modello contestato, in quanto l’esame della questione di stabilire se un simile disegno o modello presenti un carattere del genere presuppone che il suo aspetto sia confrontato con quello di un determinato prodotto [v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Senz Technologies/UAMI – Impliva (Ombrelli), T‑22/13 e T‑23/13, EU:T:2015:310, punto 24 (non pubblicata)]. Se tali illustrazioni rappresentano diverse modalità di realizzazione di un prodotto conformemente all’invenzione oggetto del brevetto di cui trattasi, spetta al richiedente la dichiarazione di nullità identificare, in modo preciso, tra tali illustrazioni, i disegni o modelli che intende invocare come disegni o modelli anteriori ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. |
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41 |
Nel caso di specie, dai passaggi citati ai precedenti punti 7 e 8, e in particolare dai punti II e III dell’allegato motivazione, risulta in modo univoco che l’interveniente ha ritenuto che solo le due illustrazioni 1 incluse nei fascicoli di brevetto in questione costituissero disegni o modelli anteriori, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. Come sostengono giustamente l’EUIPO e l’interveniente, è solo per quanto riguarda tali illustrazioni che quest’ultima ha fatto valere che l’impressione generale che producevano corrispondeva a quella prodotta dal disegno o modello contestato, cosicché solo tali illustrazioni costituivano i disegni o modelli anteriori D1 e D2 nel caso di specie (v. precedenti punti 5 e 9). Pertanto, l’interveniente ha individuato in modo preciso i disegni o modelli anteriori che essa invocava a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità. |
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42 |
Ne consegue che occorre respingere gli argomenti della ricorrente con i quali essa fa valere che l’interveniente non avrebbe soltanto invocato, a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, i disegni o modelli anteriori D1 e D2, ma, più in generale, i fascicoli di brevetto in questione in cui figurano e quindi anche le altre illustrazioni e la descrizione dell’invenzione ivi presenti. |
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43 |
In tali circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è necessario comprendere l’invenzione protetta dai brevetti di cui trattasi, poiché questi ultimi non sono invocati dall’interveniente – e, in ogni caso, non sono in quanto tali pertinenti (v. precedente punto 40) – come disegni o modelli anteriori ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. |
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44 |
Per la stessa ragione, deve essere parimenti respinto l’argomento della ricorrente secondo cui occorre fare ricorso alla percezione di periti specificamente formati per determinare l’impressione generale prodotta dai brevetti in questione. Non sono detti brevetti a essere stati invocati in quanto tali dall’interveniente a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, ma unicamente i disegni o modelli anteriori D1 e D2, per la valutazione dei quali occorre porsi nella mente di un utilizzatore informato (v. precedente punto 32). |
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45 |
Infine, nella parte in cui la ricorrente fa valere che i disegni o modelli anteriori D1 e D2 non sarebbero «leggibili» senza ricorrere alle altre illustrazioni e alle spiegazioni contenute anche nei fascicoli di brevetto in questione, il Tribunale constata che, evidentemente, tali disegni o modelli anteriori, riprodotti ai precedenti punti 5 e 9, mostrano chiaramente una stella a più punte, di cui si può intuire che alcune hanno una base triangolare, mentre altre hanno una base quadrata. Tali disegni o modelli contengono anche tratteggi di talune superfici nonché linee punteggiate, il che non è inusuale per disegni di una figura tridimensionale. |
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46 |
È certamente vero che non è possibile comprendere i riferimenti alle spiegazioni contenute nei disegni o modelli anteriori D1 e D2 sotto forma di lettere senza ricorrere a tali spiegazioni che figurano nella parte descrittiva dei fascicoli di brevetto di cui trattasi, e non in detti disegni o modelli anteriori stessi. Tuttavia, tali riferimenti non impediscono affatto di comprendere l’aspetto di un prodotto che gli conferiscono, in particolare, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso o della sua decorazione, e quindi di un disegno o modello ai sensi dell’articolo 3, punto 1), del regolamento n. 6/2002. |
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47 |
Dal momento che gli argomenti della ricorrente a sostegno del primo motivo risultano pertanto infondati, ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato dovesse essere effettuata rispetto ai soli disegni o modelli anteriori D1 e D2 e che gli altri elementi dei due fascicoli di brevetto in questione contenenti tali disegni o modelli anteriori, vale a dire la presentazione scritta dell’invenzione e le altre illustrazioni che vi figuravano, non potessero essere presi in considerazione. |
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48 |
Il primo motivo deve pertanto essere respinto. |
Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che nessuno dei disegni o modelli in conflitto contenesse intagli concavi o sporgenze convesse e, dall’altro, che la piegabilità non risultasse dai disegni o modelli anteriori D1 e D2
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49 |
Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere errori di diritto nella parte in cui la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che nessuno dei disegni o modelli in conflitto contenesse intagli concavi o sporgenze convesse e, dall’altro, che la piegabilità non risultasse dai disegni o modelli anteriori D1 e D2. |
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50 |
Secondo la ricorrente, è pacifico che il disegno o modello contestato non presenta intagli concavi e che le sue punte sono «piatte». Per quanto riguarda i disegni o modelli anteriori D1 e D2, anche se non si fa riferimento ai fascicoli di brevetto in cui essi figurano, ma unicamente ai primi, sarebbe difficile comprendere perché la commissione di ricorso non vi volesse vedere intagli concavi o sporgenze convesse. Il disegno o modello anteriore D1 non mostrerebbe una stella qualsiasi, bensì una «stella luminosa pieghevole» e il disegno o modello anteriore D2 riguarderebbe esplicitamente una «lanterna pieghevole». Orbene, una stella pieghevole presenta necessariamente caratteristiche concettuali specifiche che consentono di piegarla. Il concetto tecnico necessario alla piegabilità della forma «Annaberger Faltstern», che sarebbe chiaramente contemplata dai fascicoli di brevetto in questione contenenti detti disegni o modelli anteriori, sarebbe riconoscibile a partire dai soli disegni o modelli anteriori D1 e D2 che presentano tratti e linee specifici diretti verso il centro, identificati dalle lettere «n» e «o». La lettera «n» designerebbe la sporgenza rappresentata da tratteggi, mentre la lettera «o» indicherebbe l’intaglio corrispondente alla sporgenza «n». Al momento dell’operazione di piegatura della stella, l’intaglio si sovrapporrebbe esattamente alla sporgenza e, viceversa, la sporgenza si inserirebbe nell’intaglio, unica operazione che consentirebbe di piegare la stella. L’affermazione dell’interveniente secondo cui le caratteristiche di forma particolari così evocate non vi erano rappresentate sarebbe inesatta. Le pieghe orientate verso l’interno e verso l’esterno, necessarie al funzionamento della forma «Annaberger Faltstern» che sarebbe brevettata, sarebbero visibili solo nei disegni o modelli anteriori D1 e D2, grazie ai tratti, ai tratteggi e alle linee orientate verso il centro, senza che sia necessario riferirsi ai fascicoli di brevetto in questione. Tali particolarità sarebbero assenti nel disegno o modello contestato. Il fatto che queste stesse particolarità siano espressamente segnalate dalle lettere «n» e «a» indurrebbe l’osservatore informato a esaminare più da vicino i disegni o modelli anteriori D1 e D2 che rappresenterebbero la forma «Annaberger Faltstern». Anche le persone che non deducono – né dalle particolarità dei disegni, che sarebbero chiaramente visibili, né dall’identificazione mediante le lettere – che sono presenti intagli e sporgenze sarebbero indotte a interessarsi più da vicino ai fascicoli di brevetto in questione e comprenderebbero così che ciò mira a indicare la piegabilità della forma «Annaberger Faltstern». |
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51 |
Secondo la ricorrente, l’interveniente ha opposto i due fascicoli di brevetto in questione al disegno o modello contestato, avente ad oggetto una «stella luminosa pieghevole» o una «lanterna pieghevole». La caratteristica particolare della stella risulterebbe dalla combinazione dei disegni o modelli anteriori D1 e D2, da un lato, e dalle illustrazioni designate dalla «Fig. 2.» (illustrazione 2) che figurano anche nei fascicoli di brevetto in questione. I disegni o modelli anteriori D1 e D2 non costituirebbero di per sé disegni o modelli anteriori, ma solo una parte di tali disegni o modelli. |
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52 |
La ricorrente aggiunge inoltre che, nella sua decisione in una causa parallela che ha dato luogo alla sentenza del 13 dicembre 2023, Light Tec/EUIPO – DecoTrend (Abat-jour) (T‑10/23, non pubblicata, EU:T:2023:804), è vero che la commissione di ricorso non aveva esaminato i fascicoli di brevetto di cui trattasi nella presente causa, parimenti invocati in tale causa parallela a sostegno di una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato presentata da un’altra impresa, ma avrebbe tuttavia indicato di non vedere in che modo le considerazioni della divisione di annullamento in tale causa, secondo le quali il disegno o modello contestato presentava un carattere individuale rispetto ai disegni o modelli contenuti in tali fascicoli di brevetto, sarebbero errate. Il ricorso di quest’altra impresa contro tale decisione della commissione di ricorso in tale causa parallela sarebbe stato respinto da detta sentenza. Secondo la ricorrente, la stessa logica dovrebbe applicarsi nel caso di specie. |
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53 |
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. |
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54 |
Anzitutto, occorre respingere l’argomento dell’EUIPO in base a cui il secondo motivo è inoperante, dal momento che, alla luce dell’analisi del primo motivo, il rinvio dinanzi alla divisione di annullamento operato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata era giustificato. Infatti, come giustamente sostenuto dalla ricorrente, in forza dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, qualora la commissione di ricorso rinvii la causa per nuova decisione alla divisione di annullamento, quest’ultima è vincolata dai motivi e dal dispositivo enunciati nella decisione della commissione di ricorso, se ed in quanto i fatti della causa sono i medesimi. |
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55 |
Nel caso di specie, al punto 45 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato di non poter riconoscere «intagli concavi» né nel disegno o modello contestato né nei disegni o modelli anteriori D1 e D2 e che dall’esame di detti disegni o modelli anteriori non risultava neppure che le stelle fossero «pieghevoli». Essa ha rinviato la causa dinanzi alla divisione di annullamento ai fini della prosecuzione del procedimento di dichiarazione di nullità, ritenendo che ciò avrebbe consentito alle parti di proporre ricorso dinanzi ad essa contro una decisione nel merito (punti 52 e 53 della decisione impugnata e punto 2 del suo dispositivo). Se è vero che dal punto 53 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il merito della domanda di dichiarazione di nullità non fosse stato ancora analizzato, resta il fatto che, per quanto riguarda la questione della visibilità di «intagli concavi» e della «piegabilità», la commissione di ricorso ha effettivamente preso una posizione definitiva in detto punto. Dato che, inoltre, i fatti restano gli stessi, in forza dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, la divisione di annullamento è vincolata da queste due constatazioni della commissione di ricorso. |
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56 |
Inoltre, per quanto riguarda il disegno o modello contestato, come giustamente osservato dalla ricorrente, è effettivamente pacifico che esso non presenta «intagli concavi», così come ha constatato la commissione di ricorso al punto 45 della decisione impugnata. |
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57 |
Per quanto riguarda i disegni o modelli anteriori D1 e D2, il Tribunale constata che, evidentemente, da tali disegni o modelli anteriori non emergono né «intagli concavi» né una qualsivoglia «piegabilità». |
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58 |
È vero che i disegni o modelli anteriori D1 e D2 contengono tratteggi su talune superfici, linee punteggiate e riferimenti sotto forma di tratti e di lettere. Tuttavia non è inusuale che, in un disegno tridimensionale come sono chiaramente i disegni o modelli anteriori D1 e D2, talune superfici siano tratteggiate e talune linee non visibili nella prospettiva rappresentata siano punteggiate, proprio allo scopo di rendere più leggibile la rappresentazione di un oggetto tridimensionale. Da nessuno di questi tipi di presentazione emerge che l’oggetto rappresentato contiene «intagli concavi» o che si tratta di un oggetto la cui forma rappresentata è ottenuta mediante operazioni di piegatura di un oggetto piatto, ma «pieghevole». |
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59 |
In realtà, come giustamente osservato dall’EUIPO e dall’interveniente, con i suoi argomenti a sostegno del secondo motivo la ricorrente cerca, essenzialmente, di fare ricorso non ai soli disegni o modelli anteriori D1 e D2, ma piuttosto agli altri elementi dei fascicoli di brevetto in questione nei quali essi figurano, in particolare alle altre illustrazioni e alla descrizione dell’invenzione oggetto di tali fascicoli. Orbene, dall’analisi del primo motivo effettuata ai precedenti punti da 24 a 48 risulta che, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che non occorresse ricorrere a tali altri elementi dei fascicoli di brevetto in questione, estranei ai disegni o modelli anteriori D1 e D2 in quanto tali. |
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60 |
Di conseguenza sono irrilevanti, per i disegni o modelli anteriori D1 e D2, le circostanze evidenziate dalla ricorrente, vale a dire quelle secondo cui, in primo luogo, tali disegni o modelli sarebbero designati come una «stella luminosa pieghevole» o una «lanterna pieghevole» nei fascicoli di brevetto di cui trattasi, in secondo luogo, la forma «Annaberger Faltstern» sarebbe oggetto di detti fascicoli e, in terzo luogo, detti disegni o modelli anteriori conterrebbero riferimenti sotto forma di tratti e di lettere a spiegazioni contenute nei medesimi fascicoli. |
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61 |
Ne consegue che giustamente la commissione di ricorso ha constatato che i disegni o modelli anteriori D1 e D2 non contenevano «intagli concavi» e che non ne risultava nemmeno la «piegabilità». |
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62 |
Infine, per quanto riguarda il rinvio operato dalla ricorrente alla decisione della commissione di ricorso di cui trattasi nella sentenza del 13 dicembre 2023, Abat‑jour (T‑10/23, non pubblicata, EU:T:2023:804), è sufficiente constatare, al pari dell’EUIPO e dell’interveniente, che la commissione di ricorso non aveva analizzato, in tale causa, i disegni o modelli anteriori D1 e D2 di cui trattasi nella presente causa (che corrispondono ai disegni o modelli D4 e D3 nell’altra decisione della commissione di ricorso). |
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63 |
Infatti, dai punti da 25 a 27 della decisione della commissione di ricorso menzionata al precedente punto 62 risulta che quest’ultima vi ha anzitutto escluso i disegni o modelli anteriori D1 e D2 di cui trattasi nella presente causa (corrispondenti ai disegni o modelli D4 e D3 nell’altra decisione della commissione di ricorso), considerando che essi erano stati invocati tardivamente. Essa ha poi constatato che la richiedente la dichiarazione di nullità in tale causa non aveva presentato argomenti per confutare la valutazione della divisione di annullamento secondo cui il disegno o modello contestato presentava un carattere individuale rispetto ai disegni o modelli D1 e D2 come designati nell’altra decisione, mentre essa aveva argomentato sulla sola base dei disegni o modelli anteriori D1 e D2 di cui trattasi nella presente causa (disegni o modelli D4 e D3 nell’altra decisione). Infine, essa ha constatato di non vedere alcuna ragione per cui l’esposizione della divisione di annullamento avrebbe dovuto essere errata e, pertanto, l’ha confermata. |
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64 |
Ne risulta quindi inequivocabilmente che la sola considerazione della divisione di annullamento citata dalla commissione di ricorso – e quindi la sola che essa ha potuto confermare – è quella relativa ai disegni o modelli D1 e D2 come designati nell’altra decisione della commissione di ricorso, che non sono in discussione nella presente causa. Per quanto riguarda i disegni o modelli anteriori D1 e D2 di cui trattasi nella presente causa (corrispondenti ai disegni o modelli D4 e D3 nell’altra decisione della commissione di ricorso), tale decisione si limita a escluderli dall’analisi e a constatare che la richiedente la dichiarazione di nullità in tale causa aveva nondimeno limitato il suo argomento a tali disegni o modelli anteriori. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso non ha quindi preso alcuna posizione riguardo alla questione di stabilire se il disegno o modello contestato nel caso di specie presentasse un carattere individuale rispetto ai disegni o modelli anteriori D1 e D2 di cui trattasi nella presente causa (disegni o modelli D4 e D3 nell’altra decisione). |
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65 |
Occorre pertanto respingere anche il secondo motivo di ricorso. |
Conclusione
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66 |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, poiché nessuno dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente a sostegno delle sue conclusioni deve essere accolto, occorre respingere il ricorso nella sua interezza. |
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67 |
Per quanto riguarda il primo capo delle conclusioni dell’interveniente, occorre rilevare che esso è diretto a che il Tribunale respinga il ricorso e dichiari la nullità del disegno o modello contestato. Tale capo delle conclusioni può essere inteso nel senso che esso mira, in particolare, a che il Tribunale riformi la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, adottando la decisione che avrebbe dovuto prendere la commissione di ricorso, conformemente alle disposizioni di detto regolamento. |
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68 |
Al riguardo, si deve rilevare che il controllo esercitato dal Tribunale ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002 consiste in un controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO e che esso può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se questa, nel momento in cui è stata adottata, era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma enunciati all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento suddetto. Ne consegue che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione sulla quale tale commissione non ha ancora preso posizione. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta da detta commissione, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere [sentenza del 13 maggio 2015, Group Nivelles/UAMI – Easy Sanitairy Solutions (Canaletta di scarico per doccia), T‑15/13, EU:T:2015:281, punto 89]. |
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69 |
Nel caso di specie, occorre rilevare che, da un lato, da quanto precede risulta che la decisione impugnata non è viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma enunciati all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e che, dall’altro, la commissione di ricorso ha rinviato la causa dinanzi alla divisione di annullamento ai fini della prosecuzione del procedimento di dichiarazione di nullità, ritenendo che ciò consentirebbe alle parti di proporre ricorso dinanzi ad essa contro una decisione nel merito (punti 52 e 53 della decisione impugnata e punto 2 del suo dispositivo). Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il merito della domanda di dichiarazione di nullità non fosse stato ancora analizzato da nessuno degli organi dell’EUIPO. |
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70 |
In tali circostanze, non spetta al Tribunale procedere alla valutazione nel merito della domanda di dichiarazione di nullità nell’ambito di una domanda di riforma della decisione impugnata, dal momento che la commissione di ricorso non ha ancora preso posizione al riguardo. Di conseguenza, nei limiti in cui, con esso, l’interveniente chiede al Tribunale di dichiarare la nullità del disegno o modello contestato, il primo capo delle conclusioni dell’interveniente non può essere accolto. |
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71 |
Inoltre, nei limiti in cui, con il secondo capo delle conclusioni, l’interveniente invita il Tribunale a rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento, è sufficiente ricordare che, poiché la presente sentenza respinge il ricorso contro la decisione impugnata, è il punto 2 del dispositivo di quest’ultima che continua a disciplinare il seguito del procedimento di dichiarazione di nullità. |
Sulle spese
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72 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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73 |
La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese sostenute dall’interveniente, conformemente alla domanda di quest’ultima. Tuttavia, nei limiti in cui l’interveniente ha chiesto la condanna della ricorrente «a tutte le spese del procedimento di dichiarazione di nullità», occorre ricordare che, poiché la presente sentenza respinge il ricorso contro la decisione impugnata, sono i punti 3 e 4 del dispositivo di quest’ultima che continuano a disciplinare le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ), T‑703/21, non pubblicata, EU:T:2023:19, punto 103 e giurisprudenza citata]. |
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74 |
Per contro, poiché l’EUIPO ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese solo per il caso in cui si fosse tenuta un’udienza, occorre, in assenza di udienza, disporre che l’EUIPO si faccia carico delle proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Buttigieg Schwarcz Tichy-Fisslberger Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1o luglio 2026. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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