Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 giugno 2026.#HC contro Corte di giustizia dell'Unione europea.#Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 2, lettera c), del RAA – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Errore di diritto – Responsabilità – Danno morale.#Causa T-13/25.

ECLI:EU:T:2026:378Eu Chamb 04 T10 giu 2026

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

10 giugno 2026 ( *1 )

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 2, lettera c), del RAA – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Errore di diritto – Responsabilità – Danno morale»

Nella causa T‑13/25,

HC, rappresentata da L. Levi, avvocata,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata da Á. Almendros Manzano e G. Bittoni, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da G. De Baere, presidente, R. Meyer (relatore) e D. Jočienė, giudici,

cancelliera: H. Eriksson, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 14 gennaio 2026,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, HC, ricorrente, chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della convenuta del 2 luglio 2024 con la quale il suo contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato è stato risolto (in prosieguo: la «decisione impugnata») sulla base dell’articolo 47 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») e, dall’altro, il risarcimento del danno morale che la stessa avrebbe subito a causa di tale decisione.

Fatti

2

La ricorrente è stata assunta dalla convenuta il 4 settembre 2001. A partire dal mese di giugno 2016, essa è stata assunta in qualità di agente temporaneo in base all’articolo 2, lettera c), del RAA, nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato, presso il gabinetto di un giudice del Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: il «Membro»).

3

Il 6 settembre 2022 è insorto un dissidio tra il Membro e la ricorrente relativamente ai giorni di ferie fruiti da quest’ultima e alla loro approvazione.

4

Il 9 settembre 2022 la ricorrente è stata posta in congedo di malattia.

5

Con messaggio di posta elettronica del 15 settembre 2022, indirizzato alla segreteria della direzione delle risorse umane e dell’amministrazione del personale della convenuta (in prosieguo: la «direzione delle risorse umane»), la ricorrente ha segnalato una situazione lavorativa divenuta «impossibile», esprimendo il desiderio di essere ricevuta, allo scopo di riferire fatti configuranti presunte molestie psicologiche che avrebbe subito da parte del Membro. Essa ha manifestato la propria intenzione di presentare una domanda di assistenza. Lo stesso giorno, la direzione delle risorse umane ha risposto alla ricorrente comunicandole le norme interne dell’istituzione in materia di molestie e l’ha invitata a ricontattarla all’inizio del mese di ottobre 2022 ai fini di un colloquio.

6

Il 4 ottobre 2022 si è tenuta una riunione tra il direttore generale dell’amministrazione e il Membro nell’ufficio di quest’ultimo.

7

Con lettera del suo rappresentante del 26 ottobre 2022, la ricorrente ha presentato al presidente del Tribunale una richiesta di colloquio allo scopo di individuare «soluzioni costruttive» alle difficoltà riscontrate con il Membro, precisando al contempo che tale richiesta non veniva effettuata nell’ambito di una procedura formale. Successivamente, il 16 novembre 2022 si è svolto un colloquio tra la ricorrente e il suo rappresentante, il presidente del Tribunale e il consigliere giuridico per gli affari amministrativi della convenuta.

8

Con memorandum del 16 dicembre 2022 (in prosieguo: il «memorandum del 16 dicembre 2022»), il Membro ha informato la ricorrente della sua intenzione di porre fine al loro rapporto di lavoro, per cessazione del rapporto di fiducia, a causa del comportamento che essa avrebbe adottato nell’esercizio delle sue funzioni in seno al suo gabinetto nel corso dei mesi precedenti il 9 settembre 2022. In particolare, il Membro ha contestato alla ricorrente un’aumentata mancanza di disponibilità, che a suo avviso denotava una mancanza di deontologia professionale, cui si sarebbe aggiunta una crescente mancanza di produttività, di proattività e di motivazione, nonché una mancanza di autonomia e di follow-up nell’esecuzione di determinati compiti. Il Membro ha invitato la ricorrente a presentargli eventuali osservazioni, cosa che questa ha fatto con lettera del 5 gennaio 2023.

9

Con memorandum del 1o febbraio 2023 (in prosieguo: il «memorandum del 1o febbraio 2023»), il Membro ha chiesto al cancelliere del Tribunale di avviare le pratiche amministrative necessarie alla risoluzione del contratto di agente temporaneo della ricorrente. Il Membro ha fatto riferimento al suo memorandum del 16 dicembre 2022, che ha allegato a detto memorandum, informando la ricorrente della propria intenzione di risolvere il contratto e delle considerazioni che lo hanno portato a tale decisione.

10

Il 15 febbraio 2023 la ricorrente, in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha presentato una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto (in prosieguo: la «domanda di assistenza»). A sostegno di tale domanda la ricorrente ha denunciato, in modo circostanziato, una serie di comportamenti che, a suo avviso, avrebbero comportato la sua messa in congedo di malattia. Essa ha chiesto, da un lato, che l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») avviasse un’indagine amministrativa al fine di accertare i fatti e trarne le opportune conseguenze e, dall’altro, che qualsiasi procedimento diretto a porre fine al rapporto di lavoro fosse congelato.

11

Con decisione del 25 maggio 2023, la commissione del Tribunale competente per l’attuazione del dovere di assistenza (in prosieguo: la «commissione assistenza») ha respinto la domanda di assistenza della ricorrente. Il 17 agosto 2023 la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo avverso tale decisione.

12

Con lettera del 6 settembre 2023 la direzione delle risorse umane ha informato la ricorrente, allora in congedo di malattia dal 9 settembre 2022, che il caso era stato sottoposto alla commissione d’invalidità in applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto, affinché quest’ultima determinasse se il suo stato di salute le consentisse di continuare a svolgere le sue funzioni presso la convenuta.

13

Con decisione dell’8 settembre 2023, l’AACC ha sospeso il procedimento di risoluzione del contratto di agente temporaneo della ricorrente fino alla pronuncia della commissione d’invalidità, nell’interesse del corretto svolgimento del procedimento dinanzi a detta commissione.

14

Con decisione del 9 ottobre 2023, la commissione del Tribunale competente a statuire sui reclami (in prosieguo: la «commissione reclami») ha revocato la decisione della commissione assistenza del 25 maggio 2023. In sostanza essa ha dichiarato, da un lato, che la commissione assistenza aveva valutato erroneamente l’ambito di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto e, dall’altro, che la stessa aveva erroneamente ritenuto che la domanda di assistenza si fondasse su semplici affermazioni prive di un principio di prova.

15

Il 6 dicembre 2023, la commissione d’invalidità ha concluso che la ricorrente non era affetta da un’invalidità permanente considerata totale tale da impedirle di esercitare le funzioni corrispondenti ad un impiego del suo gruppo di funzioni e che, per questo motivo, essa era tenuta a proseguire la sua attività.

16

Con decisione del 14 dicembre 2023 l’AACC, ritenendo alla luce delle conclusioni della commissione d’invalidità che la ricorrente fosse idonea al lavoro e che dovesse rientrare nel proprio impiego a partire dall’8 gennaio 2024, ha deciso, in via provvisoria e cautelare, di assegnarla a un servizio della convenuta con mantenimento del grado e dello scatto.

17

Con decisione del 20 febbraio 2024 (in prosieguo: la «decisione del 20 febbraio 2024»), la commissione assistenza ha stabilito che la misura di assegnazione della ricorrente presso un servizio della convenuta costituisse una misura adeguata atta a soddisfare la domanda di assistenza. Essa ha respinto tale domanda quanto al resto. Poiché la decisione in questione non è stata oggetto di un reclamo proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, la stessa è divenuta definitiva il 20 maggio 2024.

18

Con lettera del 6 giugno 2024 la direzione delle risorse umane ha informato la ricorrente che, dato che la decisione del 20 febbraio 2024 della commissione assistenza era divenuta definitiva, l’AACC aveva posto fine alla misura di sospensione del procedimento di risoluzione del suo contratto di agente temporaneo. Essa l’ha altresì informata dell’intenzione dell’AACC di risolvere il suo contratto sulla base dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA, per cessazione del rapporto di fiducia. In proposito, la direzione delle risorse umane ha rilevato, in tale lettera, l’esistenza di un «rapporto difficile, se non addirittura conflittuale» tra la ricorrente e il Membro, come confermato dalla decisione del 20 febbraio 2024 della commissione assistenza. La direzione delle risorse umane ha comunicato alla ricorrente che avrebbe potuto formulare osservazioni in merito all’intenzione dell’AACC di risolvere il suo contratto di agente temporaneo entro il 20 giugno 2024.

19

Il 20 giugno 2024 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni. Essa ha sostenuto, in particolare, che l’asserita cessazione del rapporto di fiducia si basava su elementi diversi da quelli invocati dal Membro nel memorandum del 1o febbraio 2023, mentre l’AACC non era autorizzata a sostituire con altri motivi quelli dedotti dal Membro per giustificare la cessazione del rapporto di fiducia.

20

Il 2 luglio 2024 l’AACC ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha risolto il contratto di agente temporaneo della ricorrente in applicazione dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA, con un preavviso di dieci mesi. Nella decisione impugnata l’AACC ha segnatamente constatato che l’esistenza di un «rapporto difficile, se non addirittura conflittuale» tra la ricorrente e il Membro presso il quale essa esercitava le sue funzioni in forza di un contratto fondato sull’articolo 2, lettera c), del RAA attestava l’assenza di un rapporto di fiducia tra gli stessi.

21

Il 17 agosto 2024 la ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione impugnata, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

22

Con decisione R-8/24 del 1o ottobre 2024, la commissione reclami ha respinto il reclamo della ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

23

Dal momento che il termine di preavviso previsto nella decisione impugnata è stato prorogato a causa di un congedo di malattia della ricorrente, il suo contratto di agente temporaneo è stato risolto con effetto dall’inizio del mese di agosto 2025, vale a dire meno di un mese prima del suo pensionamento.

Conclusioni delle parti

24

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

–

condannare la convenuta a risarcirla per un importo pari a EUR 50000 a titolo di risarcimento del danno che essa avrebbe subito;

–

condannare la convenuta alle spese.

25

La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso in quanto infondato e, in parte, irricevibile;

–

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla domanda di annullamento

Sull’oggetto della domanda di annullamento

26

In via preliminare, occorre rilevare che dalla domanda di annullamento emerge che la ricorrente chiede al Tribunale di annullare non solo la decisione impugnata, ma anche, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo.

27

Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v. sentenza del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 63 e giurisprudenza citata).

28

Nel caso di specie, dato che la decisione di rigetto del reclamo si limita a confermare la decisione impugnata, precisando i motivi a sostegno di quest’ultima, deve rilevarsi che la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo e che non occorre quindi statuire specificamente sulla stessa. Tuttavia, nell’esame della legittimità della decisione impugnata, è necessario prendere in considerazione la motivazione figurante nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presume coincidente con quella della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2019, Wattiau/Parlamento, T‑737/17, EU:T:2019:273, punto 43 e giurisprudenza citata).

Nel merito

29

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo, articolato in tre parti, verte su un errore manifesto di valutazione e su un errore di diritto che vizia il motivo di risoluzione del suo contratto di agente temporaneo, su una violazione dell’articolo 47 del RAA e dell’articolo 24 dello Statuto e su una violazione dei doveri di diligenza e di sollecitudine. Il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione che vizia i motivi della ripresa del procedimento di risoluzione, sull’«esercizio irregolare» dell’articolo 47, lettera c), del RAA e su uno sviamento di potere. Il terzo motivo verte su una violazione del diritto di essere ascoltati e dell’obbligo di motivazione. Il quarto motivo verte su una violazione degli articoli 12 bis e 22 bis dello Statuto.

30

Più precisamente, con la prima parte del primo motivo la ricorrente sostiene che l’AACC ha travisato la portata del suo potere discrezionale, ha commesso un errore di diritto ed ha ecceduto i poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 47, lettera c), del RAA, quando una domanda di risoluzione di un contratto di agente temporaneo è fondata su una cessazione del rapporto di fiducia. Secondo la ricorrente, da un lato, l’AACC non ha proceduto ad alcun controllo dell’esattezza materiale dei fatti e delle contestazioni invocati dal Membro nella domanda di risoluzione e, dall’altro, l’AACC ha sostituito i propri motivi a questi ultimi per giustificare la cessazione del rapporto di fiducia.

31

La convenuta contesta gli argomenti della ricorrente formulati nell’ambito della prima parte del primo motivo, sostenendo che nessuna disposizione impone all’AACC di prendere in considerazione, nel valutare la domanda di risoluzione per cessazione del rapporto di fiducia del contratto di un agente temporaneo che eserciti funzioni in forza di un contratto fondato sull’articolo 2, lettera c), del RAA, i soli elementi dedotti dal superiore gerarchico presso il quale tale agente esercita le sue funzioni. Essa sostiene che l’AACC, in considerazione dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, deve infatti poter tener conto di tutte le circostanze pertinenti.

32

Secondo la convenuta, la ricorrente sbaglia nell’interpretazione che dà della giurisprudenza applicabile e afferma che il divieto, per l’AACC, di sostituire la propria valutazione a quella del superiore gerarchico presso il quale l’agente di cui trattasi è assegnato riguarda soltanto l’effettività della cessazione del rapporto di fiducia, e non la valutazione dei motivi che possono giustificarla. Essa sostiene inoltre che dalla giurisprudenza si evince che, sebbene competa al superiore gerarchico interessato presentare una domanda di risoluzione, spetta esclusivamente all’AACC pronunciare tale risoluzione e determinarne i motivi, per cui essa può, se del caso, fondare la propria decisione su elementi diversi da quelli invocati a sostegno della domanda iniziale.

33

La convenuta aggiunge che, se l’AACC non avesse la possibilità di fondare la risoluzione del contratto di un agente temporaneo su motivi diversi da quelli invocati dal membro presso il quale tale agente esercita le sue funzioni, ciò contrasterebbe con il carattere evolutivo del procedimento precontenzioso.

34

A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 2, lettera c), del RAA prevede la possibilità di assumere agenti temporanei per svolgere funzioni presso una persona che assolva un mandato previsto dal Trattato UE o dal Trattato FUE, quali, in particolare, i membri del Tribunale. Conformemente all’articolo 8, terzo comma, del RAA, quando sono assunti su tale base, gli agenti temporanei che esercitano le loro funzioni presso un membro del Tribunale beneficiano di un contratto di lavoro concluso a tempo indeterminato, ma limitato al massimo alla durata del mandato del membro di cui trattasi.

35

Ai sensi dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA, il contratto di un agente temporaneo che beneficia di un contratto a tempo indeterminato si risolve alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto, e la durata del preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi.

36

Per quanto riguarda i motivi che possono giustificare la risoluzione di un contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA, dalla giurisprudenza risulta che un simile contratto può essere risolto a causa della cessazione del rapporto di fiducia, dato che tale contratto di lavoro intuitu personae ha come elemento essenziale la fiducia reciproca (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2023, SE/Commissione, T‑223/21, EU:T:2023:375, punto 138 e giurisprudenza citata, e del 24 febbraio 2010, P/Parlamento, F‑89/08, EU:F:2010:11, punto 32).

37

A questo proposito, la giurisprudenza impone che l’AACC chiarisca le circostanze di fatto che rivelano o giustificano una cessazione del rapporto di fiducia (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T‑431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punto 31).

38

Inoltre, da una giurisprudenza costante emerge che non spetta all’AACC sostituire la propria valutazione a quella del superiore gerarchico della parte ricorrente quanto al carattere reale della cessazione del rapporto di fiducia. L’AACC deve però effettuare un’analisi in tre fasi. Essa deve verificare, innanzitutto, se la mancanza o la perdita di un rapporto di fiducia sia stata effettivamente lamentata, controllare, poi, l’esattezza materiale dei fatti invocati e, infine, accertarsi che, alla luce dei motivi dedotti, la domanda di risoluzione non sia viziata da una violazione dei diritti fondamentali o, ancora, da uno sviamento di potere (v. sentenza dell’8 maggio 2024, UF/Parlamento, T‑24/23, EU:T:2024:293, punto 57 e giurisprudenza citata).

39

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se, come sostiene la ricorrente, l’AACC, investita dal Membro di una domanda di risoluzione del suo contratto, fosse tenuta ad esaminare la realtà materiale dei fatti invocati dal Membro e, quindi, a limitarsi ai motivi invocati da quest’ultimo per fondare la cessazione del rapporto di fiducia e non potesse, pertanto, sostituirvi i propri motivi.

40

In primo luogo, per quanto riguarda i motivi invocati nella decisione impugnata a sostegno della risoluzione del contratto della ricorrente, l’AACC ha segnatamente constatato l’esistenza di un «rapporto difficile, se non addirittura conflittuale» tra la ricorrente e il Membro, come confermato dalla decisione del 20 febbraio 2024 della commissione assistenza, che «[attestava], di per sé, la cessazione del rapporto di fiducia» tra la ricorrente e il Membro.

41

Analogamente, nella decisione di rigetto del reclamo, la commissione reclami ha indicato, in particolare, che vi era un «rapporto difficile, se non addirittura conflittuale» tra il Membro e la ricorrente secondo la decisione del 20 febbraio 2024 della commissione assistenza e che «non può seriamente contestarsi che, in tali circostanze, il rapporto di fiducia (…) [dovesse] considerarsi cessato».

42

Orbene, nel suo memorandum del 16 dicembre 2022, allegato al suo memorandum del 1o febbraio 2023, per giustificare la cessazione del rapporto di fiducia il Membro ha rimproverato alla ricorrente un’aumentata mancanza di disponibilità, che a suo avviso denotava una mancanza di deontologia professionale, alla quale si sarebbe aggiunta una crescente mancanza di produttività, di proattività e di motivazione, nonché una mancanza di autonomia e di follow-up nell’esecuzione di determinati compiti. Il Membro non ha fatto menzione dell’esistenza di un «rapporto difficile, se non addirittura conflittuale».

43

In proposito, occorre rilevare che, salvo snaturare il regime istituito dall’articolo 2, lettera c), del RAA, l’AACC non può essere indotta ad interferire nell’intuitu personae del rapporto di lavoro tra il superiore gerarchico e l’agente temporaneo, ossia la parte di considerazioni personali che lo regolano conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 36. Orbene, ciò è quanto avverrebbe se l’AACC dovesse decidere, al posto di un superiore gerarchico, cosa abbia portato alla cessazione del rapporto di fiducia.

44

Infatti, la cessazione del rapporto di fiducia tra il superiore gerarchico e l’agente temporaneo, che riguarda il mantenimento del legame intuitu personae che si suppone caratterizzi il loro rapporto di lavoro, non può essere giustificata da elementi di fatto la cui esistenza non sia stata deplorata dallo stesso superiore gerarchico, salvo attribuire a quest’ultimo censure che non ha subito e, in definitiva, sostituirsi a lui nella valutazione dei motivi che lo hanno indotto a riporre la propria fiducia nel collaboratore.

45

Pertanto, fondando la decisione impugnata su motivi che non erano stati invocati dal Membro, l’AACC ha violato l’articolo 2, lettera c), del RAA e, pertanto, ha commesso un errore di diritto.

46

In secondo luogo, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 38 risulta che il controllo, cui è tenuta l’AACC, dell’esattezza materiale dei fatti riguarda i fatti contestati dal superiore gerarchico dell’agente temporaneo per il quale si richiede la risoluzione del contratto di lavoro per cessazione del rapporto di fiducia.

47

Orbene, nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che l’AACC si è limitata ad affermare che essa era tenuta a «prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, tra i quali non solo quelli dedotti nei summenzionati memoranda [del Membro del 16 dicembre 2022 e del 1o febbraio 2023], ma anche quelli menzionati nella decisione [della commissione assistenza] del 20 febbraio 2024, divenuta nel frattempo definitiva». Tuttavia, nessuno degli elementi «dedotti nei summenzionati memoranda» del Membro è stato esaminato, valutato e neppure menzionato nella decisione impugnata.

48

Dalla decisione di rigetto del reclamo si evince altresì che la commissione reclami non si è neppure espressa sui fatti contestati dal Membro alla ricorrente per giustificare la cessazione del rapporto di fiducia. Essa ha soltanto ritenuto che «l’AACC, in forza del suo ampio potere discrezionale, [dovesse] poter tener conto di tutte le circostanze tra le quali, nel caso di specie, l’esito del procedimento di assistenza avviato dalla ricorrente stessa».

49

Ne consegue che né l’AACC né la commissione reclami hanno proceduto all’esame o al controllo dell’esattezza materiale dei fatti contestati alla ricorrente dal Membro nei memoranda del 16 dicembre 2022 e del 1o febbraio 2023.

50

In tali circostanze si deve constatare che, non procedendo ad un controllo dei fatti contestati alla ricorrente dal Membro, l’AACC non si è conformata agli obblighi che le incombevano in forza della giurisprudenza citata al precedente punto 38 e che, di conseguenza, ha commesso un errore di diritto.

51

Le conclusioni enunciate ai precedenti punti 45 e 50 non possono essere rimesse in discussione dagli altri argomenti addotti dalla convenuta.

52

Per quanto riguarda l’argomento della convenuta secondo cui dalla sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento (T‑431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punti da 33 a 36 e 53), risulta che, sebbene spetti al superiore gerarchico interessato presentare una domanda di risoluzione, solo l’AACC è competente a pronunciare detta risoluzione e a determinare i motivi di tale decisione, e che essa potrebbe quindi fondarla su motivi diversi da quelli invocati nella suddetta domanda, deve rilevarsi che la sentenza citata non è pertinente nel caso di specie.

53

Infatti, la sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento (T‑431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781), verteva su una decisione di risoluzione adottata dall’AACC che è stata criticata per essere insufficientemente motivata, in quanto riprendeva solo alcuni dei motivi invocati dal superiore gerarchico nella sua domanda di risoluzione. Al riguardo il Tribunale ha dichiarato che una siffatta circostanza non può costituire un inadempimento dell’obbligo di motivazione gravante sull’AACC, essendo quest’ultima la sola competente a pronunciare la risoluzione e a determinare i motivi della decisione di risoluzione. Tale sentenza non verteva quindi sulla fondatezza della decisione di risoluzione in questione, come nel caso di specie, ma sull’insufficienza di motivazione e sulla violazione dei diritti della difesa, di modo che la convenuta non può avvalersene in modo utile. In ogni caso, va rilevato che l’approccio adottato dall’AACC nella causa che ha dato luogo alla sentenza invocata è conforme al ruolo di quest’ultima, risultante dalla giurisprudenza citata al precedente punto 38. Infatti, essa è tenuta a procedere ad una verifica dell’esattezza materiale dei fatti invocati. Tale verifica può indurla a escludere alcuni di detti fatti se non sembrano suffragare in modo plausibile la cessazione del rapporto di fiducia. Per contro, nel caso di specie, nella decisione impugnata l’AACC non ha ripreso alcuno degli elementi invocati dal Membro e ha scelto di far valere motivi distinti, circostanza che la convenuta del resto ammette nelle sue memorie.

54

Allo stesso modo, la sentenza del 14 luglio 2021, BG/Parlamento (T‑253/19, EU:T:2021:459, punti da 54 a 56), invocata dalla convenuta, non è pertinente nel caso di specie, poiché i punti a cui essa fa riferimento riguardano anch’essi l’insufficienza di motivazione della decisione di cui trattasi e non la fondatezza di tale decisione. In ogni caso, detta sentenza riguarda una situazione in cui la decisione di risoluzione adottata dall’AACC era stata criticata per il motivo che le ragioni invocate dal superiore gerarchico per giustificare la risoluzione erano mutate nel corso del procedimento amministrativo. Orbene, nel caso di specie, la questione non è se il Membro potesse modificare i motivi a sostegno della cessazione del rapporto di fiducia nel corso del procedimento amministrativo, bensì se l’AACC potesse far valere motivi diversi da quelli dedotti dal Membro a sostegno della sua domanda di risoluzione del contratto della ricorrente.

55

Inoltre, le argomentazioni della convenuta secondo cui, se l’AACC non avesse la possibilità di fondare la risoluzione del contratto di un agente temporaneo su motivi diversi da quelli invocati dal superiore gerarchico presso il quale tale agente esercita le sue funzioni, una siffatta impossibilità contrasterebbe con il carattere evolutivo del procedimento precontenzioso non possono rimettere in discussione le conclusioni enunciate ai precedenti punti 45 e 50.

56

A tale proposito, dalla giurisprudenza risulta che, tenuto conto della sua stessa finalità, che è quella di permettere all’amministrazione di rivedere le sue decisioni, il procedimento precontenzioso presenta un carattere evolutivo, di modo che, nel sistema dei mezzi di ricorso previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, l’amministrazione può, nel respingere il reclamo, dover modificare la motivazione sul fondamento della quale essa aveva adottato l’atto contestato. Infatti, l’obiettivo del procedimento di reclamo è quello di permettere all’autorità che ha il potere di nomina o all’AACC di riesaminare l’atto impugnato, alla luce delle censure sollevate dal reclamante, modificando, se del caso, i motivi a sostegno del suo dispositivo (v. sentenza del 26 giugno 2024, Paraskevaidis/Consiglio e Commissione, T‑698/21, EU:T:2024:425, punto 17 e giurisprudenza citata).

57

Orbene, l’impossibilità, per l’AACC, di sostituire i propri motivi a quelli indicati dal superiore gerarchico, che costituisce effettivamente un limite al carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, è la conseguenza della particolare natura del contratto di cui all’articolo 2, lettera c), del RAA e dell’intuitu personae che lo caratterizza. Infatti, l’AACC non può in alcun caso sostituire la propria valutazione a quella del superiore gerarchico interessato invocando altri motivi che quest’ultimo non ha invocato, sia nella fase dell’atto iniziale sia nella fase della risposta al reclamo. Ciò non pregiudica la possibilità, per l’AACC, dopo aver verificato l’esattezza materiale dei fatti contestati dal superiore gerarchico, di decidere di far valere solo alcuni di tali motivi nella fase della risposta al reclamo, mentre aveva ritenuto fondati tutti i motivi nella fase dell’atto contestato (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T‑431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punti da 33 a 36).

58

Da tutto quanto precede risulta che occorre accogliere la prima parte del primo motivo e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi sollevati dalla ricorrente né sulla ricevibilità delle prove supplementari da essa prodotte il 2 luglio 2025, dato che queste ultime si riferiscono a fatti invocati a sostegno del quarto motivo.

Sulla domanda di risarcimento danni

59

La ricorrente formula conclusioni risarcitorie, a sostegno delle quali afferma che gli illeciti amministrativi commessi dall’amministrazione nel corso del procedimento di risoluzione del suo contratto di agente temporaneo le hanno cagionato un danno morale che non può essere rimediato con l’annullamento della decisione impugnata. Infatti, le circostanze in cui la decisione impugnata è stata adottata sarebbero gravemente lesive della sua dignità nonché della sua salute. Essa aggiunge che, a causa di tale risoluzione, la convenuta non le ha consentito di concludere con onore la propria carriera in seno all’istituzione, «costringendola ad [avviare] un procedimento» e a subirne i relativi patimenti. Essa valuta il proprio danno in via equitativa in EUR 50000.

60

La convenuta contesta gli argomenti della ricorrente, sostenendo che la domanda di risarcimento presenta uno stretto collegamento con la domanda di annullamento che, a sua volta, deve essere respinta. Pertanto, secondo la convenuta, la domanda di risarcimento deve essere respinta in quanto infondata. In ogni caso, la ricorrente non avrebbe prodotto alcun elemento atto a dimostrare l’esistenza e l’entità del danno morale da essa lamentato.

61

Al riguardo, occorre ricordare che l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di ogni danno morale che tale atto possa aver causato, a meno che la parte ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale che non possa essere integralmente riparato attraverso tale annullamento [v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2019, FV/Consiglio, C‑188/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:690, punto 4 (presa di posizione dell’avvocato generale Kokott, punto 26), e sentenza del 28 aprile 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, punto 86].

62

In tal senso, da un lato, è stato statuito che l’annullamento di un atto, qualora sia privato di ogni effetto utile, non può costituire di per sé il risarcimento adeguato e sufficiente di qualsiasi danno morale causato dall’atto annullato (v. sentenze del 29 gennaio 2020, Aquino e a./Parlamento, T‑402/18, EU:T:2020:13, punto 91 e giurisprudenza citata, e del 14 dicembre 2022, SU/EIOPA, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 109 e giurisprudenza citata).

63

Dall’altro, il Tribunale ha riconosciuto l’eventualità che il danno morale di un funzionario o agente non sia integralmente risarcito con l’annullamento dell’atto di cui trattasi qualora la parte ricorrente si sia trovata in uno stato di inquietudine quanto al suo futuro professionale (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2019, Siragusa/Consiglio, T‑616/17 RENV, non pubblicata, EU:T:2019:372, punto 83, e del 25 giugno 2020, XH/Commissione, T‑511/18, EU:T:2020:291, punto 181) o qualora avesse subito un senso di ingiustizia e patimenti provocati dal fatto di dover esperire un procedimento, prima precontenzioso e successivamente contenzioso, al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2024, TU/Parlamento, T‑793/22, EU:T:2024:614, punto 237 e giurisprudenza citata).

64

Per quanto riguarda la funzione del giudice in materia, occorre del pari ricordare che dall’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto risulta che, nelle controversie di carattere pecuniario, il Tribunale ha una competenza anche di merito. Costituiscono, in particolare, «controversie di carattere pecuniario», ai sensi di tale disposizione, i ricorsi per responsabilità intentati dagli agenti contro un’istituzione (v. sentenza del 10 settembre 2015, Riesame Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 39 e giurisprudenza citata).

65

La competenza anche di merito attribuisce al Tribunale il compito di risolvere esaustivamente le controversie ad esso sottoposte (v. sentenza del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 49 e giurisprudenza citata). Essa mira in particolare a consentire al Tribunale di garantire l’efficacia pratica delle sentenze da esso pronunciate nelle cause in materia di funzione pubblica, di modo che, laddove l’annullamento di un atto lesivo illegittimo non sia sufficiente ad attuare i diritti della parte ricorrente o per tutelarne efficacemente gli interessi, il giudice dell’Unione può, anche d’ufficio, concederle un risarcimento. In tal caso, spetta al Tribunale, tenuto conto di tutte le circostanze della causa, valutare equitativamente il danno subito dalla persona interessata (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2015, Riesame Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 39 e giurisprudenza citata; del 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 57 e giurisprudenza citata, e del 14 dicembre 2022, SU/EIOPA, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 79).

66

Nel caso di specie, occorre ricordare che la ricorrente ha subito la risoluzione illegittima del proprio contratto.

67

Orbene, in primo luogo, l’annullamento della decisione impugnata ha solo un effetto utile limitato, in quanto la risoluzione del contratto della ricorrente ha avuto effetto meno di un mese prima della data del suo pensionamento. L’annullamento della decisione impugnata non costituisce quindi di per sé un risarcimento sufficiente.

68

In secondo luogo, la risoluzione del contratto ha avuto effetto al termine di un procedimento eccessivamente lungo e contenzioso. Infatti, quest’ultimo è iniziato il 16 dicembre 2022, per concludersi solo il 2 luglio 2024 con la decisione impugnata, mentre la risoluzione ha avuto effetto nell’agosto 2025. Durante tale periodo di quasi tre anni, la ricorrente si è trovata in una situazione di precarietà, in un’età in cui i lavoratori dipendenti sono particolarmente esposti a difficoltà di reinserimento professionale dopo un licenziamento. Sebbene tale durata non sia interamente imputabile alla convenuta e la ricorrente abbia potuto continuare a essere da essa impiegata fino a poche settimane dal suo pensionamento, quest’ultima ha nondimeno vissuto, a causa di tale procedimento di risoluzione viziato da irregolarità, in uno stato di inquietudine e incertezza quanto al proprio futuro professionale per un periodo prolungato, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 63.

69

In terzo luogo, le circostanze che hanno accompagnato il procedimento di risoluzione del contratto della ricorrente non le hanno consentito di concludere con onore la propria carriera in seno ad un’istituzione nella quale ha lavorato per oltre vent’anni.

70

La ricorrente ha quindi subito un danno morale a causa del comportamento della convenuta, che non può essere integralmente risarcito con il solo annullamento della decisione impugnata.

71

In tali circostanze, il Tribunale ritiene che sia equo valutare il danno morale patito dalla ricorrente attribuendole, in via equitativa, un importo di EUR 10000.

Sulle spese

72

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

73

La convenuta, rimasta soccombente, va condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 luglio 2024 recante risoluzione del contratto a tempo indeterminato di HC in qualità di agente temporaneo è annullata.

 

2)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è condannata a versare a HC la somma di EUR 10000 a titolo di risarcimento del danno morale.

 

3)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è condannata alle spese.

 

De Baere

Meyer

Jočienė

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 2026.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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