ECLI:EU:C:2026:586•Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2026.#Procedimento penale a carico di M.G.D.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.#Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Nozione – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (principio della lex mitior) – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare una giurisprudenza dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro non conforme al diritto dell’Unione – Applicazione della sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606) – Divieto costituzionale di applicare una lex tertia – Prescrizione già maturata – Prevedibilità delle condizioni previste da tale sentenza – Compatibilità di detta sentenza con l’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.#Causa C-280/25.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2026.#Procedimento penale a carico di M.G.D.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.#Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Nozione – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (principio della lex mitior) – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare una giurisprudenza dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro non conforme al diritto dell’Unione – Applicazione della sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606) – Divieto costituzionale di applicare una lex tertia – Prescrizione già maturata – Prevedibilità delle condizioni previste da tale sentenza – Compatibilità di detta sentenza con l’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.#Causa C-280/25.
ECLI:EU:C:2026:586Eu Chamb Gd C16 lug 2026
Testo completo
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
16 luglio 2026 (*)
Indice
I. Contesto normativo
A. Diritto internazionale
B. Diritto dell’Unione
1. Convenzione TIF
2. Decisione 2008/40/GAI
3. Direttiva (UE) 2017/1371
4. Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89
5. Decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE, Euratom
C. Diritto rumeno
1. Costituzione rumena
2. Codice penale del 1968
3. Codice penale del 2009
4. Giurisprudenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)
5. OUG n. 71/2022
6. Decisione n. 67/2022 della ACCG
7. Legge n. 241/2005
II. Procedimento principale e questioni pregiudiziali
III. Procedimento dinanzi alla Corte
IV. Sulle questioni pregiudiziali
A. Sulla prima questione
B. Sulla seconda questione
1. Sulla ricevibilità
2. Nel merito
a) Sulla sentenza Lin
1) Valutazione, nella sentenza Lin, dello standard nazionale di tutela sancito nelle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022
2) Valutazione, nella sentenza Lin, dello standard nazionale di tutela sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG
i) Sulla qualificazione dello standard nazionale di tutela sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG alla luce dell’articolo 49 della Carta
ii) Sulla valutazione del rischio sistemico derivante dallo standard nazionale di tutela sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG
b) Sull’applicazione della sentenza Lin alla luce del principio costituzionale che vieta l’applicazione di una lex tertia nel diritto penale
c) Sull’applicazione, nella sentenza Lin, della condizione relativa al rischio sistemico di impunità
d) Sull’applicazione della sentenza Lin a fatti definitivamente prescritti in forza dello standard nazionale di tutela sancito dalla decisione n. 67/2022 della ACCG
1) Sull’applicazione della sentenza Lin a una causa in cui una decisione giurisdizionale ha definitivamente accertato la scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale
2) Sull’applicazione della sentenza Lin a procedimenti penali per i quali la scadenza del termine di prescrizione non è stata accertata da una decisione giurisdizionale definitiva
i) Sulla data di entrata in vigore dei requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF
ii) Sulla chiarezza e la prevedibilità dei requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF
e) Sull’articolo 7 della CEDU
V. Sulle spese
« Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Nozione – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (principio della lex mitior) – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare una giurisprudenza dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro non conforme al diritto dell’Unione – Applicazione della sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606) – Divieto costituzionale di applicare una lex tertia – Prescrizione già maturata – Prevedibilità delle condizioni previste da tale sentenza – Compatibilità di detta sentenza con l’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 »
Nella causa C‑280/25 [Lin II] (i),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 13 marzo 2025, pervenuta in cancelleria il 10 aprile 2025, nel procedimento penale a carico di
M.G.D.,
con l’intervento di:
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea,
Statul român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, C. Lycourgos (relatore), I. Jarukaitis, M.L. Arastey Sahún, I. Ziemele, J. Passer e M. Condinanzi, presidenti di sezione, N. Piçarra, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias, B. Smulders, S. Gervasoni e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: R. Şereş, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 ottobre 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo rumeno, da M. Chicu, E. Gane, L. Ghiță e L. Liţu, in qualità di agenti, e G. Rădășanu, in qualità di esperto;
– per la Commissione europea, da F. Blanc, I.V. Rogalski, C. Valero e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 49, dell’articolo 52, paragrafo 3, e dell’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 2 e 9 della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’atto del Consiglio, del 26 luglio 1995 (GU 1995, C 316, pag. 48; in prosieguo: la «Convenzione TIF»).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso per cassazione proposto dinanzi alla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) (in prosieguo: la «ACCG») dal Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea (procura presso la Corte d’appello di Oradea, Romania) avverso la sentenza pronunciata, il 21 marzo 2024, dalla Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea, Romania) e che ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di M.G.D. con la motivazione che il termine di prescrizione della responsabilità penale per il reato di concorso in frode fiscale contestato all’interessato era scaduto.
I. Contesto normativo
A. Diritto internazionale
2 L’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), così dispone:
«1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili».
B. Diritto dell’Unione
1. Convenzione TIF
3 L’articolo 1 della Convenzione TIF, intitolato «Disposizioni generali», prevede quanto segue:
«1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:
(…)
b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
– all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
(…)
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tale che le condotte da esse considerate costituiscano un illecito penale.
3. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende altresì le misure necessarie affinché la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali qualora non siano già punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicità, d’istigazione o di tentativo di frode quale definita al paragrafo 1.
(…)».
4 L’articolo 2 di tale convenzione, intitolato «Sanzioni», così dispone:
«1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all’articolo 1 nonché la complicità, l’istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all’articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione, rimanendo inteso che dev’essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato[.] Tale importo minimo non può essere superiore a [EUR 50 000].
2. Tuttavia, uno Stato membro può prevedere per i casi di frode di lieve entità riguardante un importo totale inferiore a [EUR 4 000], che non presentino aspetti di particolare gravità secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo 1.
(…)».
5 L’articolo 9 di detta convenzione, intitolato «Disposizioni interne», prevede quanto segue:
«Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi da questa derivanti».
2. Decisione 2008/40/GAI
6 L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2008/40/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2007, relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione, elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, al protocollo del 27 settembre 1996, al protocollo del 29 novembre 1996, e al secondo protocollo del 19 giugno 1997 (GU 2008, L 9, pag. 23), così dispone:
«La [Convenzione TIF], [l’atto del Consiglio del 27 settembre 1996, che stabilisce un protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU 1996, C 313, pag. 1),] e [l’atto del Consiglio del 29 novembre 1996 che stabilisce, sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, il protocollo concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia e delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU 1997, C 151, pag. 1),] entrano in vigore per la [Repubblica di] Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione, purché non siano già entrati in vigore per i due paesi prima di quella data».
3. Direttiva (UE) 2017/1371
7 L’articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29), intitolato «Sostituzione della [Convenzione TIF]», precisa quanto segue:
«La [Convenzione TIF], e relativi protocolli del 27 settembre 1996 [e] del 29 novembre 1996 [nonché il secondo protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilito con atto del Consiglio del 19 giugno 1997 sulla base dell’articolo K.3 (GU 1997, C 221, pag. 12)], è sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019.
Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla [Convenzione TIF] si intendono fatti alla presente direttiva».
4. Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89
8 L’articolo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU 1989, L 155, pag. 9), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «regolamento n. 1553/89»), così dispone:
«Per un dato anno civile e fatti salvi gli articoli 5 e 6, la base delle risorse [dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)] è calcolata dividendo il totale delle entrate nette di IVA incassate dallo Stato membro nel corso di detto anno per l’aliquota secondo la quale l’IVA è riscossa durante il medesimo anno.
Qualora in uno Stato membro siano applicate varie aliquote di IVA, la base delle risorse IVA è calcolata dividendo il totale delle entrate nette riscosse per l’aliquota media ponderata dell’IVA. In tal caso, lo Stato membro determina l’aliquota media ponderata, calcolata alla quarta cifra decimale, applicando il metodo comune di calcolo definito all’articolo 4. Tale aliquota media ponderata è espressa in percentuale».
5. Decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE, Euratom
9 L’articolo 2, paragrafi 1 e 4, della decisione 2007/436/CE del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2007, L 163, pag. 17), così disponeva:
«1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea le entrate provenienti:
(…)
b) fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma, dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole [della Comunità europea]. L’imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50% del [reddito nazionale lordo (RNL)] di ciascuno Stato membro, come stabilito al paragrafo 7;
(…)
4. L’aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera b), è fissata allo 0,30%.
(…)».
10 L’articolo 2, paragrafi 1 e 4, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU 2014, L 168, pag. 105), applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2014, conformemente al suo articolo 11, così disponeva:
«1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione le entrate provenienti:
(…)
b) fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma, dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo le regole dell’Unione. Per ciascuno Stato membro, l’imponibile da prendere in considerazione a tal fine non è superiore al 50% del [RNL], ai sensi del paragrafo 7;
(…)
4. L’aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera b), è fissata allo 0,30%.
(…)».
Tale decisione è stata abrogata dall’articolo 11, paragrafo 1, della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU 2020, L 424, pag. 1), fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 di tale articolo.
C. Diritto rumeno
1. Costituzione rumena
11 Il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (in prosieguo: il «principio della lex mitior») è enunciato nel diritto rumeno all’articolo 15, paragrafo 2, della Constituția României (Costituzione rumena), ai sensi del quale «[l]a legge non dispone che per l’avvenire, ad eccezione delle disposizioni penali o contravvenzionali più favorevoli».
12 L’articolo 147, paragrafi 1 e 4, della Costituzione rumena stabilisce quanto segue:
«1. Le disposizioni di leggi e decreti in vigore, così come quelle dei regolamenti, che siano giudicate incostituzionali, cessano di produrre i loro effetti giuridici 45 giorni dopo la pubblicazione della sentenza della Curtea Constituțională [(Corte costituzionale, Romania)], a meno che, durante questo periodo, il Parlamento o il Governo, a seconda dei casi, non rendano le disposizioni incostituzionali conformi a quelle della Costituzione. Durante tale periodo, le disposizioni ritenute incostituzionali sono sospese di diritto.
(…)
4. Le decisioni della Curtea Constituțională [(Corte costituzionale)] sono pubblicate nel Monitorul Oficial al României. A decorrere dalla data di pubblicazione, tali decisioni sono vincolanti generalmente e producono effetti giuridici solo per il futuro».
2. Codice penale del 1968
13 Prima di essere sostituito dalla Legea nr. 286/2009, privind Codul penal (legge n. 286/2009 sul codice penale), del 17 luglio 2009 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 510 del 24 luglio 2009), in vigore dal 1º febbraio 2014 (in prosieguo: il «codice penale del 2009»), il codice penale era quello pubblicato inizialmente nel Buletinul Oficial al României n. 79 – 79 bis del 21 giugno 1968, entrato in vigore il 1º gennaio 1969, e ripubblicato nel Monitorul Oficial al României n. 65 del 16 aprile 1997 (in prosieguo «il codice penale del 1968»). Così, fino al 1º febbraio 2014, l’articolo 42 del codice penale del 1968, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), dello stesso, stabiliva che la pena detentiva prevista per un determinato reato potesse essere maggiorata di cinque anni di reclusione qualora tale reato fosse continuato.
14 Durante detto periodo, l’articolo 122, paragrafo 1, del codice penale del 1968 prevedeva quanto segue:
«I termini di prescrizione della responsabilità penale per le persone fisiche sono:
a) quindici anni, se il reato commesso è punito con la pena detentiva dell’ergastolo o con una pena detentiva superiore a quindici anni;
b) dieci anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva non inferiore a dieci anni e non superiore a quindici anni;
c) otto anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni;
d) cinque anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni;
e) tre anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva inferiore a un anno o con un’ammenda».
15 Nel periodo tra il 1º gennaio 1969 e il 1º febbraio 2014, l’articolo 123 del codice penale del 1968 prevedeva che il termine di prescrizione della responsabilità penale fosse interrotto da qualsiasi atto che, conformemente alla legge, dovesse essere comunicato all’imputato o all’indagato nel corso del procedimento penale.
3. Codice penale del 2009
16 L’articolo 5 del codice penale del 2009 così dispone:
«1. Se tra la commissione del reato e la sentenza definitiva sono intervenute una o più leggi penali, si applica la legge più favorevole.
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni di legge dichiarate incostituzionali e ai decreti legge approvati dal parlamento con modifiche, integrazioni o respinti se, durante il periodo in cui erano in vigore, contenevano disposizioni penali più favorevoli».
17 L’articolo 36, paragrafo 1, di detto codice è del seguente tenore:
«Il reato continuato è punito con la pena prevista dalla legge per il reato commesso, il cui quantum massimo può essere maggiorato, rispettivamente, di tre anni al massimo nel caso della pena detentiva e di un terzo al massimo in caso di pena pecuniaria».
18 L’articolo 154, paragrafo 1, del suddetto codice prevede quanto segue:
«I termini di prescrizione della responsabilità penale sono:
a) quindici anni, se il reato commesso è punito con la pena detentiva dell’ergastolo o con una pena detentiva superiore a venti anni;
b) dieci anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva non inferiore a dieci anni e non superiore a venti anni;
c) otto anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni;
d) cinque anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni;
e) tre anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva inferiore a un anno o con un’ammenda».
19 Nella sua versione iniziale, l’articolo 155, paragrafo 1, del medesimo codice così disponeva:
«Il termine di prescrizione della responsabilità penale è interrotto dal compimento di qualsiasi atto processuale nella causa».
4. Giurisprudenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)
20 Con sentenza n. 297/2018, del 26 aprile 2018, pubblicata il 25 giugno 2018 nel Monitorul Oficial al Românei, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) ha accolto un’eccezione di incostituzionalità riguardante l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009, in quanto tale disposizione violava il principio costituzionale di determinatezza e di prevedibilità della legge penale consentendo che atti processuali interrompessero il termine di prescrizione della responsabilità penale sebbene tali atti non fossero stati comunicati all’indagato o imputato.
21 Con sentenza n. 358/2022, del 26 maggio 2022, pubblicata il 9 giugno 2022 nel Monitorul Oficial al Românei, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) ha accolto una nuova eccezione di incostituzionalità riguardante l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009, dichiarando che il mancato intervento del legislatore rumeno per sostituire tale articolo 155, paragrafo 1, dichiarato incostituzionale, aveva dato luogo a una nuova situazione priva di chiarezza e di prevedibilità. Tale giudice ha precisato che, tra la data di pubblicazione della sua sentenza n. 297/2018, del 26 aprile 2018, e l’entrata in vigore di un atto normativo che determinasse la norma applicabile, «il diritto positivo [rumeno] non [contemplava] alcun caso che consentisse l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale».
5. OUG n. 71/2022
22 Dopo che la sentenza n. 358/2022, del 26 maggio 2022, è stata pronunciata dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale), ma prima della sua pubblicazione, il governo rumeno, in qualità di legislatore delegato, ha adottato l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2022, pentru modificarea articolului 155 alineatul (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (decreto-legge del governo n. 71/2022, che modifica l’articolo 155, paragrafo 1, della legge n. 286/2009 sul codice penale), del 30 maggio 2022 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 531 del 30 maggio 2022; in prosieguo: la «OUG n. 71/2022»), entrata in vigore alla stessa data.
23 Tale articolo 155, paragrafo 1, come inserito dalla OUG n. 71/2022, a partire dal 30 maggio 2022 prevede quanto segue:
«Il corso del termine di prescrizione della responsabilità penale è interrotto dal compimento di qualsiasi atto processuale nella causa che, per legge, debba essere notificato al sospettato o all’imputato».
6. Decisione n. 67/2022 della ACCG
24 Il 25 ottobre 2022, il collegio giudicante competente a statuire su questioni di diritto in materia penale della ACCG ha dichiarato, con decisione n. 67/2022, pubblicata il 28 novembre 2022 (in prosieguo: la «decisione n. 67/2022 dell’ACCG») che, nel diritto rumeno, le norme relative all’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale rientravano nel diritto penale sostanziale e che, di conseguenza, esse erano soggette al principio di irretroattività della legge penale, fatta salva l’applicazione del principio della lex mitior, quale garantito, in particolare, all’articolo 15, paragrafo 2, della Costituzione rumena.
25 Di conseguenza, tale collegio giudicante dell’ACCG ha dichiarato che una condanna definitiva poteva, in linea di principio, essere oggetto di un ricorso straordinario di annullamento fondato sugli effetti delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), rispettivamente del 26 aprile 2018 e del 26 maggio 2022 (in prosieguo: le «sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022»), in quanto legge penale più favorevole.
7. Legge n. 241/2005
26 Nella versione in vigore il 23 gennaio 2014, l’articolo 9 della Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (legge n. 241/2005, sulla prevenzione e la lotta contro la frode fiscale), del 15 luglio 2005 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 672 del 27 luglio 2005), così disponeva:
«1. Configurano reati di evasione fiscale e sono puniti con la reclusione da due a otto anni e la revoca di alcuni diritti o un’ammenda i seguenti fatti commessi al fine di sottrarsi agli obblighi fiscali:
(…)
c) l’iscrizione nella contabilità o in altri documenti legali di spese che non corrispondono a transazioni reali o l’iscrizione di altre transazioni fittizie;
(…)
2. Se i fatti di cui al paragrafo 1 generano un danno superiore a EUR 100 000, in controvalore in moneta nazionale, la pena minima e la pena massima sono aumentate di cinque anni.
3. Se i fatti di cui al paragrafo 1 generano un danno superiore a EUR 500 000, in controvalore in moneta nazionale, la pena minima e la pena massima sono aumentate di sette anni»».
27 Tale articolo 9, nella versione attualmente in vigore, prevede quanto segue:
«1. Configurano reati di evasione fiscale e sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e la revoca di alcuni diritti o un’ammenda i seguenti fatti commessi al fine di sottrarsi agli obblighi fiscali:
(…)
c) l’iscrizione nella contabilità, nella fattura elettronica o in altri documenti legali di spese che non corrispondono a transazioni reali o l’iscrizione di altre transazioni fittizie;
(…)
2. Se i fatti di cui al paragrafo 1 generano un danno superiore a EUR 500 000, in controvalore in moneta nazionale, la pena minima e la pena massima sono aumentate di tre anni.
3. Se i fatti di cui al paragrafo 1 generano un danno superiore a EUR 1 000 000, in controvalore in moneta nazionale, la pena minima e la pena massima sono aumentate di cinque anni».
II. Procedimento principale e questioni pregiudiziali
28 M.G.D è perseguito penalmente in quanto, in qualità di amministratore di due società commerciali, avrebbe volontariamente messo a disposizione di B.V. dodici fatture fiscali relative ad acquisti fittizi nel periodo compreso tra il 3 maggio 2012 e il 3 gennaio 2014. Il danno causato al bilancio dello Stato ammontava a 268 536 lei rumeni (RON) (pari a circa EUR 59 304), di cui l’importo dell’IVA evasa era di RON 163 656 (pari a circa EUR 36 142).
29 Con sentenza del 21 marzo 2024, considerata definitiva nel diritto rumeno, la Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea, Romania) ha dichiarato, basandosi sulla decisione n. 67/2022 della ACCG, che il termine di prescrizione della responsabilità penale di M.G.D era scaduto.
30 Il 9 aprile 2024, la procura presso la Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla ACCG, giudice del rinvio.
31 Tale procura rileva che dalla sentenza della Corte del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU; in prosieguo: la «sentenza Lin», EU:C:2023:606), risulta che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF dovevano essere interpretati nel senso che i giudici rumeni erano tenuti a disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG.
32 Ne conseguirebbe che la Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea) ha erroneamente ordinato l’archiviazione del procedimento penale a carico di M.G.D., mentre, in applicazione della sentenza Lin, il termine di prescrizione non poteva essere considerato scaduto. Infatti, atti processuali interruttivi di tale termine sarebbero stati compiuti tanto prima del 25 giugno 2018 quanto dopo il 30 maggio 2022.
33 In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE obbliga gli Stati membri a lottare contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea con misure effettive e dissuasive. Inoltre, i casi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione devono essere punibili con sanzioni penali aventi carattere effettivo e dissuasivo.
34 Gli articoli 1 e 2 della Convenzione TIF impongono poi agli Stati membri, da un lato, di qualificare come reati le condotte fraudolente che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e, dall’altro, di provvedere affinché tali condotte, comprese le frodi in materia di IVA, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, almeno nei casi di frode grave, vale a dire quelli vertenti su un importo minimo che gli Stati membri non possono fissare a più di EUR 50 000, pene privative della libertà.
35 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 9 della Convenzione TIF debbano essere interpretati nel senso che, in assenza di una disposizione di diritto nazionale che fissi un importo minimo per considerare grave una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, una frode all’IVA, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, commessa con le circostanze aggravanti proprie di un reato continuato, ma vertente su un importo dell’IVA di RON 163 656 (pari a circa EUR 36 142), non possa essere considerata grave per il motivo che tale importo non supera EUR 50 000.
36 Secondo il giudice del rinvio, il diritto dell’Unione osta a una siffatta interpretazione. Infatti, in assenza di una disposizione di diritto nazionale che fissi un importo minimo affinché una frode possa essere considerata «grave», si dovrebbe poter tener conto di altre circostanze che, conformemente a tale diritto, possono costituire circostanze aggravanti, come il carattere continuato del reato.
37 In secondo luogo, il giudice del rinvio sottolinea, in via preliminare, che, sebbene sia stata pronunciata dopo la sentenza Lin, la sentenza definitiva della Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea) ha attuato lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG.
38 Il giudice del rinvio rileva altresì che, con due decisioni pronunciate successivamente a tale sentenza della Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea), altri collegi della ACCG, da un lato, hanno ritenuto che le informazioni fornite alla Corte nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza Lin riflettessero, in modo insufficiente o errato, tanto la portata del principio di legalità dei reati e delle pene, come inteso nel diritto rumeno, quanto gli effetti delle sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) e, dall’altro, hanno dichiarato che la sentenza Lin poteva essere applicata solo parzialmente nel diritto rumeno.
39 Così, nella decisione n. 37/2024, del 17 giugno 2024 (in prosieguo: la «decisione n. 37/2024 della ACCG»), il collegio giudicante della ACCG competente a pronunciarsi su questioni di diritto in materia penale ha dichiarato che il divieto imposto, con la sentenza Lin, ai giudici rumeni di applicare la decisione n. 67/2022 della ACCG portava a garantire un livello di protezione che non era equivalente o comparabile al livello di protezione garantito dall’articolo 7 della CEDU, e violava tanto il principio di legalità dei reati e delle pene, quale è inteso nel diritto rumeno, quanto il principio della certezza del diritto, consentendo un’applicazione differenziata delle regole di concorso delle leggi nel tempo, a seconda della natura del reato. Inoltre, poiché i giudici penali rumeni non dispongono di criteri definiti dal legislatore nazionale per valutare l’esistenza di un rischio sistemico di impunità, come previsto nella sentenza Lin, la valutazione da parte di tali giudici dell’esistenza di un siffatto rischio pregiudicherebbe il principio della separazione dei poteri.
40 Nella decisione n. 16/2024, del 16 settembre 2024 (in prosieguo: la «decisione n. 16/2024 della ACCG»), il collegio giudicante della ACCG competente a conoscere dei ricorsi proposti nell’interesse della legge ha poi dichiarato che, in forza della sentenza n. 265/2014, del 6 maggio 2014, della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), i giudici rumeni erano tenuti a valutare, in modo globale, la legge penale più favorevole. Infatti, secondo tale sentenza, il principio costituzionale che vieta l’applicazione di una lex tertia vieta ai giudici penali di combinare diverse disposizioni di più leggi penali che si sono succedute e impone loro di determinare, sulla base di una valutazione in concreto, l’unica legge penale che deve essere considerata la più favorevole tra tutte le leggi penali succedutesi. Un siffatto obbligo eviterebbe la creazione tanto di una disparità di trattamento in caso di concorso di reati, a seconda che il reato in questione leda o meno il bilancio dell’Unione, quanto di un duplice standard di tutela dei diritti fondamentali, che condurrebbe alla fissazione di una pena illegittima.
41 Sulla base di tale giurisprudenza costituzionale, il collegio giudicante della ACCG competente a conoscere dei ricorsi proposti nell’interesse della legge ha, anzitutto, stabilito che gli atti processuali compiuti prima del 25 giugno 2018 interrompevano la prescrizione della responsabilità penale, nei casi relativi a frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, unicamente se la legislazione penale, in vigore nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2014 e il 25 giugno 2018, potesse essere considerata costituire, in maniera globale, la legge penale più favorevole.
42 Dalla decisione n. 16/2024 della ACCG risulta poi che gli atti processuali che, conformemente alla legge, devono essere comunicati al sospettato o all’imputato dopo il 30 maggio 2022, data di entrata in vigore della OUG n. 71/2022, interrompono il termine di prescrizione della responsabilità penale, per quanto riguarda i fatti commessi prima di tale data, solo a condizione che la legislazione penale, in vigore a partire dal 30 maggio 2022, possa essere considerata, complessivamente, la legge penale più favorevole.
43 La decisione n. 16/2024 della ACCG precisa infine che, poiché, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, i termini di prescrizione della responsabilità penale sono decorsi senza possibilità di interruzione, la disapplicazione della sentenza n. 265/2014 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) avrebbe l’effetto di «riattivare», dopo la scadenza dei termini di prescrizione applicabili, la responsabilità penale, ai sensi di una legge penale successiva più severa, il che sarebbe contrario all’articolo 7 della CEDU.
44 Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, riconoscendo agli atti processuali compiuti prima del 25 giugno 2018 un effetto interruttivo della prescrizione solo a condizione che la legge penale applicabile durante tale periodo possa essere considerata una lex mitior, la decisione n. 16/2024 della ACCG subordina l’applicazione del diritto dell’Unione, come interpretato nella sentenza Lin, a un requisito supplementare, che non è stato esaminato in tale sentenza e che rischia di rendere di fatto inapplicabile l’interpretazione data al diritto dell’Unione in detta sentenza. Infatti, è molto improbabile che la legge penale anteriore al 25 giugno 2018 possa essere considerata, nel suo insieme, una normativa più favorevole all’imputato rispetto al regime giuridico in vigore, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022 e derivante dalle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022.
45 Orbene, il giudice del rinvio rileva che le decisioni n. 37/2024 e n. 16/2024 della ACCG sono vincolanti per tutti i giudici rumeni.
46 In tali circostanze, detto giudice si interroga sul mantenimento dell’obbligo, derivante dalla sentenza Lin, per i giudici rumeni di disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG.
47 Più in particolare, il giudice del rinvio si chiede, sotto un primo profilo, se esso resti tenuto a rifiutare di applicare un siffatto standard, anche quando, in forza delle decisioni n. 37/2024 e n. 16/2024 della ACCG, un simile rifiuto sarebbe contrario a un principio costituzionale che vieta ai giudici nazionali di applicare una lex tertia e avrebbe come conseguenza di garantire un livello di tutela non equivalente o comparabile alla protezione garantita dall’articolo 7 della CEDU.
48 A tale riguardo, detto giudice ritiene che, nell’ambito di un procedimento penale relativo a gravi frodi in materia di IVA, i giudici rumeni dovrebbero essere autorizzati, in forza del diritto dell’Unione, a disapplicare l’obbligo che deriverebbe da tale principio costituzionale e in forza del quale essi potrebbero riconoscere agli atti processuali compiuti prima del 25 giugno 2018 un effetto interruttivo della prescrizione della responsabilità penale solo se la legislazione penale in vigenza della quale tali atti processuali sono stati compiuti possa essere considerata, nel suo insieme, una lex mitior.
49 Detto giudice ritiene, infatti, che, in forza del principio della lex mitior, i giudici nazionali siano liberi di determinare se la legge penale più favorevole sia la legge in vigore fino al 25 giugno 2018 o, al contrario, la legge successiva a tale data. Tuttavia, nell’esercizio di tale prerogativa, detti giudici sono tenuti a dare al regime giuridico applicabile nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022 un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte, affinché siano garantite l’unità e l’efficacia di tale diritto, il che non condurrebbe, di per sé, alla creazione di una lex tertia.
50 Inoltre, l’applicazione della sentenza Lin a un caso di concorso di reati, di cui solo alcuni lederebbero gli interessi finanziari dell’Unione, solleva unicamente questioni di applicazione del diritto nazionale e può essere esaminata solo in concreto dai giudici nazionali. Una siffatta situazione ipotetica non dovrebbe pregiudicare il primato del diritto dell’Unione che non può dipendere dall’interpretazione data alla legislazione nazionale in settori che non rientrano in tale diritto.
51 In ogni caso, il giudice del rinvio ritiene che la normativa rumena relativa alle cause di interruzione della prescrizione della responsabilità penale, interpretata conformemente al diritto dell’Unione, non possa essere considerata uno standard di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior che non è equivalente o comparabile allo standard sancito all’articolo 7 della CEDU.
52 Sotto un secondo profilo, tale giudice si chiede altresì se esso resti tenuto a rifiutare di applicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, in un caso in cui, come nella fattispecie, l’applicazione del termine generale di prescrizione conformemente a tale standard nazionale di tutela avrebbe comportato la constatazione che la responsabilità penale di M.G.D. si era estinta prima della pronuncia della sentenza Lin.
53 Secondo il giudice del rinvio, la risposta a tale questione implica una valutazione della prevedibilità e dell’accessibilità dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornita nella sentenza Lin.
54 Ciò premesso, esso ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, le norme in materia di prescrizione sono, in linea di principio, norme procedurali, cosicché l’articolo 7 della CEDU non impedisce l’applicazione immediata, ai procedimenti in corso, delle norme che prorogano i termini di prescrizione qualora i fatti contestati non siano mai stati prescritti.
55 Inoltre, la normativa rumena non contiene disposizioni espresse sulla base delle quali si possa concludere che, per reati del tipo di quelli di cui si tratta nel procedimento principale, il termine di prescrizione della responsabilità penale sarebbe scaduto prima della pronuncia della sentenza Lin. Una siffatta conclusione sarebbe ipotizzabile unicamente se si ammettesse, in contrasto con tale sentenza, che gli atti processuali compiuti prima del 25 giugno 2018 sono privi di effetto interruttivo.
56 Sotto un terzo profilo, il giudice del rinvio si interroga sul suo obbligo di disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, sebbene il legislatore rumeno non abbia stabilito criteri sulla base dei quali i giudici dello Stato membro interessato possano valutare l’esistenza di un rischio sistemico di impunità in un numero significativo di cause, il che potrebbe condurre a una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene garantito dall’articolo 7 della CEDU.
57 A tale riguardo, detto giudice rileva che, al punto 91 della sentenza Lin, la Corte ha constatato che la decisione n. 67/2022 della ACCG comportava un siffatto rischio sistemico di impunità. Pertanto, detto giudice ritiene che il suo obbligo di dare piena efficacia al diritto dell’Unione, come interpretato in tale sentenza, non possa essere subordinato a una valutazione preliminare e distinta dall’esistenza di un rischio sistemico di impunità per frodi gravi in materia di IVA.
58 Lo stesso giudice sottolinea infine che, sebbene le norme relative alla prescrizione della responsabilità penale siano state tradizionalmente considerate come rientranti nel diritto penale sostanziale e, di conseguenza, rientranti nell’ambito di applicazione dei principi di legalità, di irretroattività e di retroattività in mitius, il legislatore rumeno ha tuttavia progressivamente introdotto una serie di eccezioni al divieto di applicare retroattivamente norme sulla prescrizione per taluni reati gravi, senza che tali eccezioni siano giudicate incostituzionali dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale).
59 In tali circostanze, la ACCG ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, nell’interpretare e nell’applicare l’articolo 325 [TFUE], l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 2 e l’articolo 9 della Convenzione TIF [nonché] l’articolo 49 della Carta, in assenza di una disposizione di diritto interno che stabilisca un importo minimo affinché si possa considerare grave una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea, le disposizioni del diritto dell’Unione debbano essere interpretate nel senso che una frode è considerata grave solo qualora riguardi un importo superiore a EUR 50 000.
2) In caso di risposta negativa alla questione precedente, se le disposizioni dell’articolo 2 TUE, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, dell’articolo 2, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come interpretate dalla [Corte nella] sentenza [Lin], [nonché] dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 52, paragrafo 3, e dell’articolo 53 della Carta debbano essere interpretate nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati riguardanti l’[IVA], il giudice nazionale deve disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo al principio della lex mitior, quale risulta dalla giurisprudenza vincolante dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, standard secondo il quale non hanno effetto interruttivo della prescrizione gli atti processuali intervenuti prima che fosse invalidata la disposizione legislativa nazionale che disciplina le cause di interruzione dei termini di prescrizione della responsabilità penale, qualora:
a) la disapplicazione di tale standard nazionale sia incompatibile con il divieto di applicare la lex tertia – principio di rango costituzionale;
b) in applicazione di tale giurisprudenza nazionale si possa ritenere che il termine generale di prescrizione della responsabilità penale sia scaduto prima della pronuncia della sentenza Lin;
c) la disapplicazione, sulla base del diritto dell’Unione, di tale standard nazionale abbia come conseguenza di garantire un livello di tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta non equivalente o comparabile alla tutela garantita dall’articolo 7 della [CEDU];
d) la legge nazionale non preveda criteri specifici in base ai quali il giudice dello Stato membro possa valutare, in via preliminare, il rischio sistemico di impunità derivante dall’applicazione di tale standard nazionale in caso di reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’[Unione]».
III. Procedimento dinanzi alla Corte
60 Con ordinanza del 17 giugno 2025, Lin II (C‑280/25, EU:C:2025:499), il presidente della Corte ha deciso di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.
61 Il 6 agosto 2025, la Corte ha inviato una richiesta di informazioni al giudice del rinvio riguardo al contesto normativo del procedimento principale. Il 2 settembre 2025, il giudice del rinvio ha risposto a tale richiesta.
62 Il 12 settembre 2025, la Corte ha inviato una richiesta di chiarimenti al giudice del rinvio. Il 15 settembre 2025, il giudice del rinvio ha risposto a tale richiesta.
IV. Sulle questioni pregiudiziali
A. Sulla prima questione
63 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), nonché gli articoli 2 e 9 della Convenzione TIF, letti in combinato disposto con l’articolo 49 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, qualora nessuna disposizione nazionale fissi un importo a partire dal quale una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione deve essere considerata «grave», una siffatta frode possa essere qualificata come tale solo a condizione che essa riguardi un importo superiore a EUR 50 000.
64 Il dubbio del giudice del rinvio che è all’origine di tale questione deriva dalla circostanza che, secondo le spiegazioni fornite da quest’ultimo, le attività illecite di cui si tratta nel procedimento principale hanno causato al bilancio dello Stato rumeno un danno per un importo totale di 268 536 lei rumeni (RON) (pari a circa EUR 59 304), mentre l’importo dell’IVA evasa è di RON 163 656 (pari a circa EUR 36 142), come indicato al punto 30 della presente sentenza.
65 Per quanto riguarda, in primo luogo, la Convenzione TIF, occorre sottolineare, sotto un primo profilo, che, poiché i fatti all’origine del procedimento principale sono stati commessi nel corso degli anni dal 2012 al 2014, tale convenzione era loro applicabile ratione temporis.
66 Infatti, da un lato, dall’articolo 2 della decisione 2008/40 risulta che detta convenzione è entrata in vigore in Romania, al più tardi, il 1º gennaio 2008. Dall’altro lato, la medesima convenzione ha cessato di produrre i suoi effetti solo a partire dal 6 luglio 2019, data in cui è stata sostituita dalla direttiva 2017/1371, come precisa l’articolo 16 di tale direttiva (sentenza Lin, punto 64).
67 Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, l’ambito di applicazione materiale della Convenzione TIF, occorre rilevare che, nel contesto dei pregiudizi arrecati agli interessi finanziari dell’Unione, il suo articolo 1 definisce la nozione di «frode» come, in particolare, «in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa (…) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale [dell’Unione] o dei bilanci gestiti [dall’Unione] o per conto di [essa]». Tale diminuzione include, di conseguenza, le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell’Unione. Questa conclusione non può essere inficiata dal fatto che l’IVA non sarebbe riscossa direttamente per conto dell’Unione, poiché l’articolo 1 della Convenzione TIF non prevede affatto un presupposto del genere, che sarebbe contrario all’obiettivo di tale Convenzione di combattere con la massima determinazione le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 41).
68 Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta quindi che il reato di cui si tratta nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione materiale della Convenzione TIF, quale stabilito in tale articolo 1, in quanto verte, in particolare, sull’emissione intenzionale di fatture false destinate a evadere l’IVA.
69 Sotto un terzo profilo, l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le condotte che costituiscono frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano, almeno nei casi di frode grave, ossia quelli riguardanti un importo minimo che gli Stati membri non possono fissare in misura superiore a EUR 50 000, pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione, rimanendo inteso che, conformemente all’articolo 9 di tale convenzione, gli Stati membri sono liberi di adottare norme che vadano oltre tali requisiti (v., in tal senso, sentenze del 2 maggio 2018, Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295, punto 36, e Lin, punto 85).
70 Dall’articolo 1, paragrafo 1, e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, che sono rimasti immutati dopo l’adozione di tale convenzione, risulta quindi che devono essere adottate sanzioni penali al fine di combattere in modo effettivo e dissuasivo, in particolare, i casi di frode grave che ledono la corretta riscossione, da parte del bilancio dell’Unione, della parte del gettito IVA ad esso spettante.
71 Orbene, risulta espressamente da tale articolo 2, paragrafo 1, che qualsiasi frode di importo superiore a EUR 50 000 costituisce necessariamente una «frode grave», ai sensi di tale disposizione.
72 Pertanto, sebbene dalla formulazione dell’articolo 9 della Convenzione TIF risulti che frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione il cui importo non supera una siffatta soglia possono essere qualificate come «gravi» dal diritto degli Stati membri, qualsiasi frode che verta su un importo superiore a una siffatta soglia costituisce necessariamente una «frode grave», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale convenzione.
73 In secondo luogo, occorre ricordare che l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF ha effetto diretto (v., in tal senso, sentenza Lin, punto 96 e giurisprudenza citata).
74 Ne consegue che, qualora non possa effettuare un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni di diritto dell’Unione, ogni giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, detta disposizione, deve garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nel procedimento di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 24, e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 53 nonché giurisprudenza citata].
75 Ove non possano interpretare la loro normativa nazionale in modo conforme all’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, i giudici degli Stati membri sono dunque tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale che osti a che una frode di importo superiore a EUR 50 000 e lesiva degli interessi finanziari dell’Unione sia qualificata come «grave», ai sensi di tale disposizione.
76 Pertanto, fatta salva la facoltà prevista all’articolo 9 della Convenzione TIF e a condizione che il diritto nazionale non precisi la nozione di «frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione», i giudici dello Stato membro interessato sono tenuti a qualificare una frode di importo superiore a EUR 50 000 e che lede gli interessi finanziari dell’Unione come «frode grave».
77 In terzo luogo, occorre sottolineare che una siffatta soglia deve essere considerata superata non appena l’importo totale del danno causato dalla frode o dall’attività illecita è superiore a tale importo, indipendentemente dalla questione se il danno causato al bilancio dell’Unione, derivante da tale violazione, raggiunga un siffatto importo.
78 Tale interpretazione deriva, sotto un primo profilo, dalla formulazione stessa dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Convenzione TIF.
79 Infatti, da un lato, l’articolo 2, paragrafo 1, di tale convenzione si limita a stabilire che deve essere considerata frode grave qualsiasi frode «riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro», fermo restando che «[t]ale importo minimo non può essere superiore a [EUR] 50 000», senza escludere dal calcolo di tale importo il danno causato da tale frode a danno di vittime diverse dall’Unione e, in particolare, a danno del bilancio degli Stati membri.
80 Dall’altro lato, l’articolo 2, paragrafo 2, di detta convenzione consente agli Stati membri, a titolo di deroga, di non sanzionare penalmente casi di frodi di lieve entità, le quali implicano, in particolare, che esse riguardino un «importo totale» inferiore a EUR 4 000. Risulta quindi dalla formulazione stessa di tale paragrafo 2 che è l’intero danno causato dalla frode che deve essere preso in considerazione al fine di determinare se tale frode possa essere qualificata come «di lieve entità».
81 Orbene, tenuto conto dei legami esistenti tra, da un lato, la soglia di EUR 50 000, oltre la quale una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione deve essere qualificata come «grave» e, dall’altro, il massimale di EUR 4 000 al di sotto del quale una siffatta frode può essere qualificata come «di lieve entità», sarebbe incoerente che il metodo di calcolo di tale soglia di EUR 50 000 non consentisse di tener conto di danni diversi da quello causato al bilancio dell’Unione, sebbene il metodo di calcolo di detto massimale di EUR 4 000 imponga di tener conto di tali altri danni.
82 Sotto un secondo profilo, come sottolineato al punto 69 della presente sentenza, la Convenzione TIF mira a combattere con la massima determinazione le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Un siffatto obiettivo depone, pertanto, a favore di un’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF che consenta alle autorità penali degli Stati membri di determinare agevolmente se un caso di frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione riguardi un importo superiore a EUR 50 000.
83 Orbene, in pratica, può risultare particolarmente complesso stabilire con precisione, in una fase sufficientemente precoce di un procedimento penale, l’importo esatto del danno subito dall’Unione a causa di un comportamento fraudolento che, come nel caso di specie, ha consentito al suo autore di evadere varie imposte, dirette e indirette, di cui solo alcune, come l’IVA, producono entrate destinate ad essere parzialmente assegnate al bilancio dell’Unione.
84 Ciò vale in particolare per una frode che, come nel caso di specie, verte, in particolare, sull’IVA, in quanto la riduzione delle risorse proprie dell’Unione, che può essere causata da una siffatta frode, è difficilmente quantificabile.
85 Infatti, le risorse proprie dell’Unione derivanti dalla riscossione dell’IVA non consistono semplicemente in una percentuale delle entrate di detta imposta effettivamente percepite, ma risultano dall’applicazione di un’aliquota uniforme applicata agli imponibili IVA armonizzati degli Stati membri, a loro volta calcolati conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 1553/89 e soggetti a diversi adeguamenti previsti dalle disposizioni di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Napfény-Toll, C‑615/21, EU:C:2023:573, punto 32).
86 Pertanto, per quanto riguarda, più in particolare, il periodo nel corso del quale le frodi in materia di IVA sono state commesse nel caso di specie, risulta, da un lato, dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, delle decisioni 2007/436 e 2014/335 che le entrate proprie iscritte nel bilancio dell’Unione erano costituite, in particolare, dall’applicazione di un’aliquota uniforme dello 0,3% agli imponibili IVA armonizzati, determinata ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1553/89, fermo restando che tale base imponibile non poteva superare il 50% del RNL di ciascuno Stato membro. Dall’altro lato, nella sua versione applicabile al procedimento principale, tale articolo 3 prevedeva, fatti salvi diversi adeguamenti previsti da altre disposizioni di tale regolamento, che tale base imponibile armonizzata fosse calcolata dividendo il totale delle entrate nette di IVA incassate dallo Stato membro nel corso dell’anno per l’aliquota secondo la quale l’IVA era riscossa durante il medesimo anno e che, qualora in uno stesso Stato membro fossero applicate varie aliquote di IVA, ai fini di tale divisione venisse utilizzata un’aliquota media ponderata dell’IVA [sentenza del 8 marzo 2022, Commissione/Regno Unito (Lotta contro la frode da sottovalutazione), C‑213/19, EU:C:2022:167, punto 567].
87 Ne consegue che non esiste una correlazione facilmente quantificabile tra l’importo dell’IVA evasa da un operatore economico, da un lato, e la perdita di entrate subita dal bilancio dell’Unione a causa di tale frode, dall’altro.
88 Sotto un terzo profilo, nei limiti in cui l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF impone che siano inflitte pene più severe in caso di frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione, occorre ricordare che l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta esige che i reati e le pene siano stabiliti in modo chiaro, determinato e prevedibile (v., in tal senso, sentenza Lin, punti 104 e 105 nonché giurisprudenza citata). Ne consegue che i criteri in base ai quali i giudici degli Stati membri devono necessariamente, eventualmente sulla sola base di tale articolo 2, paragrafo 1, qualificare una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione come «frode grave» devono essere sufficientemente chiari, precisi e prevedibili alla data in cui tale frode è stata commessa.
89 Orbene, se solo le frodi che causano un danno al bilancio dell’Unione di importo superiore a EUR 50 000 rientrassero nella nozione di «frode grave», gli autori di tali reati si troverebbero, in un numero considerevole di casi, nell’impossibilità di determinare, con sufficiente precisione, alla data in cui commettono gli stessi reati, se essi incorrano in una pena aggravata, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.
90 Infatti, come risulta dal punto 88 della presente sentenza, la parte delle entrate raccolte annualmente da uno Stato membro, dovute all’IVA, che spetta al bilancio dell’Unione varia in funzione di diversi criteri, alcuni dei quali, come il RNL, non sono prevedibili alla data in cui una siffatta imposta è riscossa o evasa.
91 Sotto un quarto profilo, l’interpretazione accolta al punto 79 della presente sentenza è altresì corroborata dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, quando è stata chiamata a qualificare una frode come «grave», ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, la Corte ha tenuto conto dell’intero danno causato da tale frode, senza identificare la parte del danno che aveva inciso esclusivamente sul bilancio dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 42, e Lin, punti 22 e 79).
92 Nel caso di specie, occorre quindi prendere in considerazione l’importo totale del danno, vale a dire 268 536 lei rumeni (RON) (pari a circa EUR 59 304), e non il solo importo dell’IVA evasa, ai fini della qualificazione della frode all’origine di tale danno.
93 In quarto e ultimo luogo, occorre aggiungere che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 3, e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, il tentativo di commettere una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione deve essere assimilato a una frode che lede tali interessi (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 187). Pertanto, un siffatto tentativo deve necessariamente essere considerato una frode grave, qualora si possa dimostrare che l’importo totale del danno, che tale frode avrebbe causato se fosse stata consumata, avrebbe superato EUR 50 000.
94 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, letto alla luce dell’articolo 49 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, qualora nessuna disposizione nazionale fissi un importo a partire dal quale una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione deve essere considerata «grave», una siffatta frode deve necessariamente essere qualificata come tale quando riguarda un importo totale superiore a EUR 50 000, indipendentemente dalla questione se il danno subito dal bilancio dell’Unione a causa di detta frode superi, anch’esso, tale importo.
95 Poiché questa interpretazione della Convenzione TIF è sufficiente per fornire al giudice del rinvio una risposta utile alla prima questione pregiudiziale, non è necessario interpretare, altresì, nell’ambito dell’esame di tale questione, la nozione di «frode» quale figura all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE.
B. Sulla seconda questione
1. Sulla ricevibilità
96 Secondo una giurisprudenza costante, che si riflette ormai nell’articolo 94 del regolamento di procedura, la decisione di rinvio deve indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte (sentenza del 29 luglio 2024, LivaNova, C‑713/22, EU:C:2024:642, punto 54 e giurisprudenza citata).
97 Nel caso di specie, in primo luogo, il giudice del rinvio ha chiaramente esposto, nella decisione di rinvio, le ragioni per le quali ritiene necessario ottenere chiarimenti dalla Corte in merito all’interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.
98 In secondo luogo, occorre osservare che detto giudice menziona anche l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, nonché l’articolo 2, paragrafo 2, TFUE. Tali disposizioni riguardano, rispettivamente, i valori sui quali si fonda l’Unione, il rispetto da parte dell’Unione dell’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, il principio di leale cooperazione tra l’Unione e i suoi Stati membri, nonché le competenze concorrenti tra l’Unione e i suoi Stati membri.
99 Ciò premesso, il giudice del rinvio non ha chiarito, sia pure sommariamente, le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione di tali disposizioni e a ritenere necessario sottoporre una questione pregiudiziale al riguardo alla Corte. Tale giudice non ha, in particolare, precisato quale disposizione di diritto interno, applicabile al procedimento principale, rientri nell’identità nazionale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE.
100 Ne consegue che la seconda questione deve essere dichiarata irricevibile nella parte in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE nonché dell’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.
101 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’articolo 52, paragrafo 3, e l’articolo 53 della Carta, anch’essi oggetto della seconda questione, occorre, sotto un primo profilo, ricordare che il suddetto articolo 52, paragrafo 3, dispone che i diritti sanciti nella Carta corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti loro da tale convenzione.
102 Pertanto, anche se quest’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, uno strumento giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, cosicché l’interpretazione del diritto dell’Unione nonché l’esame della validità degli atti dell’Unione devono essere effettuati alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, resta il fatto che l’articolo 7 della CEDU deve essere preso in considerazione, in quanto soglia di protezione minima, in sede di interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, poiché quest’ultimo comporta, quantomeno, le stesse garanzie previste a tale articolo 7 (sentenze del 16 luglio 2020, Facebook Ireland e Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, punti 98 e 99, nonché del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 92 e giurisprudenza citata).
103 Sotto un secondo profilo, l’articolo 53 della Carta conferma che, in una situazione in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell’Unione, come nel caso del procedimento principale, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 211, e Lin, punto 110).
104 Sotto un terzo profilo, come menzionato ai punti da 39 a 45 della presente sentenza, le preoccupazioni che si riflettono nella seconda questione sollevata dal giudice del rinvio sono, in larga misura, suscitate dai dubbi espressi da altri collegi giudicanti della ACCG quanto alla possibilità di conciliare l’interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, accolta nella sentenza Lin, tanto con l’articolo 7 della CEDU quanto con taluni requisiti costituzionali rumeni. Pertanto, si deve ritenere che il giudice del rinvio abbia sufficientemente evidenziato le ragioni per le quali riteneva necessario ottenere chiarimenti dalla Corte in merito all’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 3, e dell’articolo 53 della Carta.
105 Dalle considerazioni che precedono risulta che la seconda questione è ricevibile nella parte in cui è diretta all’interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 52, paragrafo 3, e dell’articolo 53 della Carta, nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.
2. Nel merito
106 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio mira, in sostanza, ad ottenere precisazioni sul modo in cui i giudici rumeni devono applicare la parte del dispositivo della sentenza Lin con cui la Corte ha dichiarato che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF devono essere interpretati nel senso che i giudici rumeni sono tenuti a rifiutare di applicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito dalla decisione n. 67/2022 della ACCG.
107 A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE obbliga gli Stati membri a lottare contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive. Benché dispongano di libertà di scelta per quanto concerne le sanzioni applicabili, che possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione di entrambe, gli Stati membri devono tuttavia assicurarsi che i reati di frode grave o altre attività illegali che ledono gravemente gli interessi finanziari dell’Unione siano passibili di sanzioni penali dotate di un carattere effettivo e dissuasivo [v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punti 26 e 34; dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punti 39, 42 e 43; del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 35; del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 54; del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punti 181 e 191, e Lin, punti 83 e 84].
a) Sulla sentenza Lin
108 Investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale della Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov, Romania), la Corte è stata chiamata, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Lin, a esaminare se il diritto dell’Unione ostasse all’applicazione, da parte dei giudici rumeni, tanto delle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022 quanto della decisione n. 67/2022 della ACCG.
109 A tale riguardo, occorre precisare, in via preliminare, che, come risulta dai punti 33 e 37 della sentenza Lin, la Corte non era chiamata, nell’ambito della causa che ha dato luogo a tale sentenza, a pronunciarsi sugli obblighi che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF impongono a un giudice rumeno chiamato a conoscere di una causa in cui, con una decisione avente autorità di cosa giudicata, era stato previamente constatato, applicando la decisione n. 67/2022 della ACCG, che il termine di prescrizione della responsabilità penale dell’imputato era scaduto.
1) Valutazione, nella sentenza Lin, dello standard nazionale di tutela sancito nelle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022
110 Dalla prima parte del punto 1 del dispositivo della sentenza Lin risulta che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF devono essere interpretati nel senso che i giudici rumeni non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022 quando sono chiamati a statuire su procedimenti penali relativi a casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
111 Per giungere a una siffatta conclusione, la Corte ha constatato, in primo luogo, che tali sentenze facevano sorgere un rischio sistemico che reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione rimangano penalmente impuniti, il che costituisce un caso di incompatibilità con i requisiti di cui all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF. Infatti, come rilevato dalla Corte ai punti 91, 92, 98 e 122 della sentenza Lin, dette sentenze avevano come conseguenza di neutralizzare l’effetto interruttivo della prescrizione degli atti processuali intervenuti nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022 in un gran numero di casi di frode grave che ledono tali interessi, impedendo, in tal modo, che il termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di tali reati potesse essere prorogato a causa di atti processuali intervenuti nei loro confronti nel corso di tale periodo.
112 In secondo luogo, la Corte ha tuttavia ricordato, al punto 101 della sentenza Lin, che nessun giudice nazionale può essere tenuto, in forza dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, a disapplicare una norma nazionale relativa al calcolo dei termini di prescrizione che comporti un rischio sistemico che frodi gravi o altre attività illecite gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione rimangano penalmente impunite, qualora il rifiuto di applicare tale norma nazionale comporti una violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.
113 Ciò premesso, la Corte ha dichiarato, ai punti 109 e 111 della sentenza Lin, che le sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022 sanciscono uno standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio di legalità dei reati e delle pene che eccede le garanzie previste all’articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta.
114 Infatti, essa ha ricordato, ai punti 104, 105 e 108 della sentenza Lin, che tale articolo 49, paragrafo 1, prima frase, garantisce l’accessibilità, la prevedibilità e la determinatezza delle disposizioni che definiscono i reati e le pene che le accompagnano, e non quelle delle disposizioni che disciplinano la prescrizione della responsabilità penale. Orbene, come sottolineato dalla Corte al punto 111 di tale sentenza, le sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022 si basano sulla premessa secondo cui, nel diritto rumeno, le norme relative all’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale rientrano nel diritto penale sostanziale, il che giustifica che tali requisiti di prevedibilità e di determinatezza siano applicati a una disposizione che, come l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009, disciplina le cause di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale.
115 In terzo luogo, la Corte ha considerato che, nonostante il rischio sistemico di impunità che comporta lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio di legalità dei reati e delle pene sancito nelle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022, come ricordato al punto precedente della presente sentenza, i giudici rumeni non erano tuttavia tenuti a disapplicare un siffatto standard, considerata l’importanza che esso riveste.
116 Pertanto, la Corte ha rilevato, ai punti da 113 a 118 della sentenza Lin, che, garantendo la prevedibilità e la determinatezza della legge penale, compreso il regime di prescrizione relativo ai reati, tale standard nazionale integra la tutela contro l’arbitrio in materia penale offerta dal diritto dell’Unione in base al principio fondamentale della certezza del diritto, che costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto e, pertanto, un valore fondante dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2 TUE. Infatti, un siffatto principio esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Orbene, tale tutela contro l’arbitrio riveste un’importanza tale che non si poteva esigere, ai sensi dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, che i giudici rumeni escludessero detto standard nazionale.
2) Valutazione, nella sentenza Lin, dello standard nazionale di tutela sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG
117 Dalla seconda parte del punto 1 del dispositivo della sentenza Lin risulta che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF devono, per contro, essere interpretati nel senso che i giudici rumeni sono tenuti a disapplicare la decisione n. 67/2022 della ACCG quando sono chiamati a conoscere di procedimenti penali relativi a casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
i) Sulla qualificazione dello standard nazionale di tutela sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG alla luce dell’articolo 49 della Carta
118 In primo luogo, la Corte ha dichiarato, ai punti da 106 a 109 della sentenza Lin, che, nella sua decisione n. 67/2022, la ACCG ha sancito uno standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, che eccede le garanzie offerte all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta.
119 Infatti, in forza di tale standard nazionale di tutela, una normativa che disciplina le cause di interruzione della prescrizione della responsabilità penale può dover essere applicata retroattivamente, in quanto lex mitior, qualora risulti, al termine di una valutazione globale dei regimi giuridici che si sono succeduti, che una siffatta normativa è più favorevole all’imputato.
120 Orbene, dall’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta risulta che il principio della lex mitior, quale è inteso nel diritto dell’Unione, consente a un imputato di beneficiare di una disposizione, entrata in vigore successivamente alla commissione del reato, che modifica la qualificazione penale di tale reato in un senso che gli è favorevole oppure riduce la pena prevista per detto reato, fintantoché tale imputato non sia stato condannato in via definitiva (v., in tal senso, sentenze del 7 agosto 2018, Clergeau e a., C‑115/17, EU:C:2018:651, punto 38, e del 1º agosto 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, punti 81 e 97 nonché giurisprudenza citata).
121 Per contro, a differenza dello standard nazionale di tutela sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, il principio della lex mitior, quale garantito all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, non è destinato ad applicarsi a una successione nel tempo di norme che disciplinano le modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale.
122 In secondo luogo, occorre rilevare che tale interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta è coerente con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa alle garanzie previste all’articolo 7 della CEDU, di cui occorre tener conto, come sottolineato al punto 104 della presente sentenza, quale soglia di protezione minima.
123 Infatti, secondo la suddetta giurisprudenza, sebbene l’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU garantisca implicitamente il principio di retroattività della legge penale più favorevole, resta il fatto che tale principio si applica solo alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono, in quanto la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene ragionevole l’applicazione, da parte dei giudici nazionali, del principio tempus regit actum per quanto riguarda le norme procedurali e, in particolare, le norme relative al calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale [v., in tal senso, Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n. 2), CE:ECHR:2009:0917JUD001024903, § § 109 e 110, e 29 gennaio 2019, Orlen Lietuva Ltd c. Lituania, CE:ECHR:2019:0129JUD004584913, § 97 e giurisprudenza citata].
124 Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ACCG nella sua decisione n. 37/2024, il divieto per i giudici rumeni, derivante dalla sentenza Lin, di applicare la decisione n. 67/2022 della ACCG e, pertanto, di riconoscere un effetto retroattivo al regime giuridico delle cause di interruzione del termine di prescrizione derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022, in vigore nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, non viola l’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta facendo perdurare gli effetti di una legge penale anteriore più severa. Infatti, se è vero che il principio della lex mitior, quale sancito da tale disposizione, impone, certamente, di escludere l’applicazione di una legge penale anteriore a favore della legge penale successiva più favorevole all’imputato, fintantoché quest’ultimo non sia stato oggetto di una condanna definitiva, un siffatto obbligo vale tuttavia solo nell’ambito di applicazione di detta disposizione. Orbene, come sottolineato al punto 123 della presente sentenza, le norme che disciplinano le modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale sono escluse dall’ambito di applicazione della medesima disposizione.
125 In terzo luogo, l’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, accolta al punto 123 della presente sentenza, non è messa in discussione neppure dal motivo, accolto dalla ACCG nella sua decisione n. 37/2024, secondo cui dalla sentenza della Corte EDU del 12 gennaio 2016, Gouarré Patte c. Andorra (CE:ECHR:2016:0112JUD003342710) risulterebbe che tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che impone ai giudici di uno Stato membro di applicare retroattivamente norme che disciplinano il metodo di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale più favorevoli all’imputato, quando, come nel caso di specie, il principio della lex mitior, come inteso nel diritto di tale Stato membro, estende il suo ambito di applicazione alla successione nel tempo delle norme relative alle modalità di calcolo dei termini di prescrizione della responsabilità penale.
126 È vero che dal paragrafo 35 di tale sentenza risulta che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che, in forza del principio di preminenza del diritto, di cui l’articolo 7 della CEDU costituisce un elemento essenziale, i giudici nazionali devono applicare una legge posteriore che prevede una pena più lieve, anche quando essa è entrata in vigore dopo la pronuncia di una condanna definitiva, qualora lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior accordi una garanzia supplementare rispetto a quelle derivanti dall’articolo 7 della CEDU, imponendo che anche le leggi che sono state adottate dopo che la persona interessata è stata definitivamente condannata e che gli sono più favorevoli abbiano un effetto retroattivo.
127 Ciò premesso, da un lato, un siffatto obbligo è stato sancito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo solo nei confronti di disposizioni che prevedono pene più lievi e non nei confronti delle disposizioni che mitigano la severità delle modalità di calcolo dei termini di prescrizione della responsabilità penale. Non si può quindi dedurre da detta sentenza che tale Corte esiga, a titolo della preminenza del diritto di cui l’articolo 7 della CEDU costituisce un elemento essenziale, che i giudici di uno Stato membro applichino retroattivamente norme relative alle modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale più favorevoli all’imputato, qualora il principio della lex mitior, quale sancito nel loro diritto nazionale, si applichi alla successione nel tempo di tali norme.
128 Dall’altro lato, il ragionamento adottato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella stessa sentenza si fonda esplicitamente sul principio della preminenza del diritto, di cui l’articolo 7 della CEDU costituisce un elemento essenziale.
129 Pertanto, dalla sentenza della Corte EDU del 12 gennaio 2016, Gouarré Patte c. Andorra (CE:ECHR:2016:0112JUD003342710), non può discendere che uno standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, che eccede le garanzie offerte dall’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, debba essere tutelato ai sensi dell’articolo 7 della CEDU e, pertanto, anche ai sensi di tale articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, qualora tale standard nazionale di tutela sia contrario ad altre disposizioni del diritto dell’Unione, quali l’articolo 325 TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF e, pertanto, non rispetti il principio della preminenza del diritto sul quale è fondata tale sentenza.
130 Ciò vale a maggior ragione in quanto, come sottolineato al punto 105 della presente sentenza, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, i giudici nazionali possono applicare standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali solo a condizione, in particolare, che tale applicazione non comprometta il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione.
131 Orbene, il requisito secondo cui siffatti standard nazionali di tutela non compromettono il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione sarebbe violato se si ammettesse che uno standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, che eccede le garanzie offerte dall’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, debba essere applicato dai giudici nazionali, in forza di quest’ultima disposizione, indipendentemente dal fatto che tale standard violi altre disposizioni di tale diritto.
132 Dai punti da 120 a 133 della presente sentenza risulta che occorre ribadire la valutazione, contenuta nella sentenza Lin, secondo la quale lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, non attua le garanzie sancite all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta.
ii) Sulla valutazione del rischio sistemico derivante dallo standard nazionale di tutela sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG
133 Ai punti 98, 99 e da 121 a 124 della sentenza Lin, la Corte ha dichiarato che i giudici rumeni dovevano disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, a seguito di un bilanciamento tra tale standard nazionale di tutela e i requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.
134 A tale riguardo, la Corte ha rilevato, più in particolare, che la decisione n. 67/2022 della ACCG aggravava il rischio sistemico di impunità che, come ricordato al punto 113 della presente sentenza, derivava già dalle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022, estendendo l’effetto neutralizzatore delle cause di interruzione della prescrizione della responsabilità penale, imposto da tali sentenze della Corte costituzionale, ad atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018.
135 Così facendo, nella sentenza Lin, la decisione n. 67/2022 della ACCG che sancisce lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, da un lato, e le sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022 che sanciscono lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio di legalità e di prevedibilità della legge penale, dall’altro, sono state trattate in modo diverso. Una siffatta differenza di trattamento deriva tanto dalle particolarità inerenti a questi due standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali quanto dal considerevole aumento del rischio sistemico di impunità che deriva dall’applicazione del primo di essi.
136 Pertanto, occorre, in primo luogo, rilevare che, contrariamente alle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022, la decisione n. 67/2022 della ACCG non si basa sui requisiti di prevedibilità e determinatezza della legge penale – i quali rivestono un’importanza specifica nel diritto dell’Unione, come ricordato al punto 118 della presente sentenza – per privare gli atti processuali compiuti prima del 25 giugno 2018 del loro effetto interruttivo del termine di prescrizione della responsabilità penale. Al contrario, tale decisione impone una modifica retroattiva delle norme relative alle modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale in vigore alla data della commissione del reato, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato commesso prima o dopo il 1º febbraio 2014. Infatti, dalla pronuncia pregiudiziale risulta che tali norme erano necessariamente meno favorevoli del regime giuridico della prescrizione derivante dalle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022.
137 In secondo luogo, occorre sottolineare che lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito dalla ACCG nella sua decisione n. 67/2022, porta ad aumentare a tal punto il rischio sistemico che gli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non siano sanzionati penalmente che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF sarebbero stati privati di una parte significativa della loro efficacia se i giudici rumeni non fossero stati tenuti a disapplicarlo.
138 Infatti, sotto un primo profilo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la decisione n. 67/2022 della ACCG impone di privare di qualsiasi effetto interruttivo della prescrizione gli atti processuali intervenuti nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2014, data di entrata in vigore dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009, e il 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Corte costituzionale, per il motivo che il regime giuridico del calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale, in vigore nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022 e derivante dalle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022, deve essere considerato, al termine di una valutazione globale, come una «legge» penale più favorevole di tale articolo 155, paragrafo 1.
139 Ne consegue che, al periodo di circa 47 mesi nel corso del quale nessun atto poteva interrompere la prescrizione della responsabilità penale, conformemente al regime giuridico derivante dalle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022, si aggiunge, in forza della decisione n. 67/2022 della ACCG, quantomeno un periodo di 51 mesi nel corso del quale si applica il medesimo regime giuridico, il che costituisce una notevole estensione del rischio sistemico di impunità derivante da tali sentenze della Corte costituzionale.
140 Sotto un secondo profilo, dalla decisione di rinvio risulta che la decisione n. 67/2022 della ACCG priverebbe altresì di qualsiasi effetto interruttivo della prescrizione gli atti processuali che sono stati comunicati al sospettato o all’indagato nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1969, data di entrata in vigore dell’articolo 123 del codice penale del 1968, e il 1º febbraio 2014, data della sua abrogazione, per il motivo che il regime giuridico del calcolo del termine di prescrizione, in vigore durante il periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022 e derivante dalle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022, dovrebbe essere considerato, al termine di una valutazione complessiva, come una «legge» penale più favorevole di tale articolo 123.
141 In un’ipotesi del genere, la prescrizione della responsabilità penale degli autori di tutte le frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione commesse tra la data di adesione della Romania all’Unione e il 30 maggio 2022 non sarebbe quindi soggetta ad alcuna causa di interruzione.
142 Sotto un terzo profilo, occorre ancora sottolineare che la decisione n. 67/2022 della ACCG porta a privare retroattivamente di effetto interruttivo atti processuali che, alla data in cui sono intervenuti, disponevano legittimamente di tale effetto. Orbene, una siffatta conseguenza riduce, in modo considerevole, l’effettività dell’azione penale diretta contro frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione consentendo di annullare, retroattivamente, gli effetti derivanti da un’interruzione della prescrizione legittimamente ottenuta e sulla quale le autorità penali rumene si erano fondate per ritenere che il termine entro il quale occorreva chiudere i procedimenti penali a carico degli autori di tali frodi fosse stato prorogato.
143 Per contro, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 2018, il 25 giugno 2018, tali autorità erano in grado di valutare il rischio che gli atti processuali che esse intendevano adottare a partire da tale data e che, in forza dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009, avrebbero dovuto interrompere il termine di prescrizione della responsabilità penale, sarebbero stati privati di detto effetto, a causa dell’incompatibilità di tale disposizione con il principio di legalità dei reati e delle pene, come inteso nel diritto rumeno.
144 In terzo luogo, occorre aggiungere che il divieto, derivante dalla sentenza Lin, per i giudici rumeni di applicare lo standard nazionale di tutela sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG non pregiudica i requisiti di determinatezza e di prevedibilità della legge penale, che derivano dallo standard nazionale di tutela sancito nelle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022.
145 Al contrario, imponendo ai giudici rumeni di disapplicare la decisione n. 67/2022 della ACCG, in forza della quale gli atti processuali, avvenuti prima del 25 giugno 2018, potevano essere privati retroattivamente del loro effetto interruttivo, nella sentenza Lin la Corte ha preservato l’applicazione integrale delle norme relative alle modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale che erano in vigore prima della pubblicazione della decisione n. 67/2022 della ACCG.
146 Pertanto, la sentenza Lin non ha affatto come conseguenza che agli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione siano applicate cause di interruzione del termine di prescrizione della loro responsabilità penale che non erano previste alla data in cui tali frodi sono state commesse. Tale sentenza non ha quindi disatteso le legittime aspettative che i singoli potevano nutrire in tale data (v., a contrario, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, in prosieguo: la «sentenza M.A.S. e M.B.», EU:C:2017:936, punto 60).
147 In quarto e ultimo luogo, dalle considerazioni che precedono risulta che la Corte non ha affatto dichiarato, nella sentenza Lin, che lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale previsto nel diritto rumeno, viola, per principio, il diritto dell’Unione e deve necessariamente essere disapplicato dai giudici rumeni. Infatti, la Corte si è limitata a dichiarare che, come sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, tale standard nazionale di tutela comportava un rischio sistemico di impunità per le frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di portata tale da contrastare con la sostanza stessa della tutela dovuta agli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, e che, per tale ragione, il diritto dell’Unione ostava a che i giudici rumeni applicassero detto standard nazionale di tutela.
b) Sull’applicazione della sentenza Lin alla luce del principio costituzionale che vieta l’applicazione di una lex tertia nel diritto penale
148 Con la sua seconda questione, sub a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 325 TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, in combinato disposto con l’articolo 49, l’articolo 52, paragrafo 3, e l’articolo 53 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che i giudici rumeni sono tenuti a disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, nonostante il fatto che, in forza di un principio costituzionale che vieta l’applicazione di una lex tertia, a tali giudici sia vietato applicare parzialmente normative penali che si sono succedute combinando alcune delle loro disposizioni, comprese quelle relative alle modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale.
149 Il giudice del rinvio precisa che il principio della lex mitior, come interpretato dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale), implica, in caso di successione di regimi giuridici, la scelta e l’applicazione della legge che, nel complesso, garantisce all’imputato il beneficio di una situazione più favorevole, senza tuttavia che sia consentito combinare le disposizioni favorevoli delle leggi che si sono succedute e creare, per via giurisprudenziale, una lex tertia.
150 A tale riguardo, e in primo luogo, occorre rilevare, da un lato, che, come confermato dal governo rumeno in udienza, il principio di legalità dei reati e delle pene, come inteso nel diritto rumeno, implica che il calcolo del termine di prescrizione di un determinato reato debba essere effettuato in forza delle norme applicabili alla data in cui tale reato è stato commesso, a meno che dopo tale data sia entrata in vigore una normativa più favorevole all’imputato.
151 Dall’altro lato, nella sentenza Lin, la Corte si è limitata a dichiarare che il diritto dell’Unione ostava a che i giudici rumeni, quando sono chiamati a conoscere di procedimenti penali relativi a casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, applicassero la decisione n. 67/2022 della ACCG e, pertanto, accordassero un effetto retroattivo, in forza del principio della lex mitior, al regime delle cause di interruzione della prescrizione che era in vigore nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022.
152 Da quanto precede risulta che, come del resto rilevato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, l’interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, accolta nella sentenza Lin, non impone in alcun modo ai giudici rumeni di combinare più normative che si sono succedute al fine di creare, in via giurisprudenziale, un regime delle modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale.
153 Più in particolare, occorre sottolineare, sotto un primo profilo, che la sentenza Lin non ha l’effetto di impedire ai giudici rumeni di calcolare il termine di prescrizione della responsabilità penale dell’autore di un reato commesso prima del 1º febbraio 2014 conformemente alle cause di interruzione della prescrizione stabilite all’articolo 123 del codice penale del 1968, né di calcolare il termine di prescrizione della responsabilità penale dell’autore di un reato commesso nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2014 e il 25 giugno 2018, conformemente alle cause di interruzione previste all’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009.
154 Sotto un secondo profilo, la Corte non ha affatto vietato, nella sentenza Lin, ai giudici rumeni di calcolare il termine di prescrizione della responsabilità penale dell’autore di un reato, commesso nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, rifiutando di riconoscere a un qualsiasi atto procedurale un effetto interruttivo della prescrizione, conformemente alle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022.
155 Sotto un terzo profilo, il diritto dell’Unione non osta neppure a che l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009, quale inserito dalla OUG n. 71/2022, si applichi solo ai reati commessi a partire dal 30 maggio 2022, data della sua entrata in vigore.
156 In secondo luogo, nell’ipotesi in cui, con la sua seconda questione, sub a), il giudice del rinvio intendesse altresì interrogare la Corte sulla differenza di trattamento, derivante dalla sentenza Lin, tra, da un lato, la normativa applicabile alle modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e, dall’altro, la normativa applicabile alle modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di altri tipi di frode, occorre rilevare quanto segue.
157 È vero che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come interpretati dalla Corte nella sentenza Lin, impongono unicamente ai giudici rumeni di rifiutare di applicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, nell’ambito di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Pertanto, gli autori di altre frodi possono beneficiare dell’effetto retroattivo concesso, in forza della decisione n. 67/2022 della ACCG, al regime delle cause di interruzione di tale prescrizione, in vigore nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, cosicché la loro responsabilità penale si estingue più rapidamente.
158 Ciò premesso, questa differenza di trattamento, che deriva direttamente dalla portata sostanziale limitata dei requisiti imposti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, i quali mirano a garantire una tutela effettiva degli interessi finanziari dell’Unione, deve essere considerata ragionevolmente giustificata alla luce di un siffatto obiettivo, cosicché tale differenza di trattamento non viola il principio di uguaglianza e di non discriminazione, quale inteso nel diritto dell’Unione.
159 Inoltre, non si può accettare che, in base a uno standard nazionale di tutela che vieta tale differenza di trattamento, i giudici rumeni siano tenuti ad applicare ai casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione la decisione n. 67/2022 della ACCG.
160 Infatti, da un lato, una siffatta conseguenza comporterebbe un aumento del rischio sistemico di impunità delle frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione che sarebbe equivalente a quello derivante dall’applicazione, da parte di tali giudici, a tali casi di frode grave, dello standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG. Dall’altro lato, detta conseguenza non sarebbe fondata sul principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti relativi alla chiarezza, alla determinatezza, alla prevedibilità e all’irretroattività della legge penale, comprese le disposizioni che disciplinano la prescrizione della responsabilità penale, ai sensi delle sentenze M.A.S. e M.B. nonché Lin.
161 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione, sub a), dichiarando che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, in combinato disposto con l’articolo 49, l’articolo 52, paragrafo 3, e l’articolo 53 della Carta, devono essere interpretati nel senso che i giudici rumeni sono tenuti a disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, nonostante il fatto che, in forza di un principio di ordine costituzionale che vieta l’applicazione di una lex tertia, a tali giudici sia vietato applicare parzialmente normative penali che si sono succedute combinando alcune delle loro disposizioni.
c) Sull’applicazione, nella sentenza Lin, della condizione relativa al rischio sistemico di impunità
162 Con la sua seconda questione, sub d), che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, letti in combinato disposto con l’articolo 49, l’articolo 52, paragrafo 3, e l’articolo 53 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che i giudici rumeni devono disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, nonostante l’assenza, nel loro diritto nazionale, di criteri che consentano loro di determinare se l’applicazione di tale standard nazionale di tutela comporti un rischio sistemico di impunità degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
163 A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, come ricordato ai punti 113 e 136 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato, al punto 91 della sentenza Lin, che la situazione giuridica risultante dalle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022 nonché dalla decisione n. 67/2022 della ACCG comporta un rischio sistemico che i reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non siano sanzionati penalmente, in particolare nelle cause la cui complessità richiede un’istruzione più lunga da parte delle autorità penali.
164 Una siffatta constatazione si basava non solo sulle valutazioni formulate dal giudice del rinvio nella causa che ha dato luogo alla sentenza Lin, ma anche sui dati presentati dalla Commissione il 22 novembre 2022, nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Romania nell’ambito del meccanismo di cooperazione e verifica [COM(2022)664 final], in forza della decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56). Infatti, tali dati confermavano il rischio che numerosi casi di frode grave lesiva degli interessi finanziari dell’Unione non potessero più essere sanzionati a causa delle modifiche del metodo di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale dei loro autori derivanti da tali sentenze della Corte costituzionale e della ACCG (v., in tal senso, sentenza Lin, punti 89 e 90).
165 Inoltre, come ricordato ai punti 136 e 141 della presente sentenza, la Corte ha constatato, nella sentenza Lin, che lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, aumentava notevolmente il rischio sistemico di impunità, che derivava già dalle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022, a causa dell’effetto retroattivo che tale decisione della ACCG conferiva al regime giuridico del calcolo del termine di prescrizione derivante da tali sentenze della Corte costituzionale.
166 Come rilevato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, dalla sentenza Lin risulta quindi espressamente che la Corte stessa ha dichiarato che lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, comporta un rischio sistemico di impunità per frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Pertanto, quando sono chiamati ad applicare l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, i giudici rumeni sono dispensati dall’esaminare se tale decisione n. 67/2022 comporti un siffatto rischio sistemico di impunità e devono, al contrario, ritenere che ciò avvenga, in applicazione dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte.
167 Ne consegue altresì che, a differenza della situazione che ha dato luogo alla sentenza M.A.S. e M.B., la valutazione della questione se l’applicazione della decisione n. 67/2022 della ACCG comporti un rischio sistemico di impunità per gli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non comporta un’incertezza nell’ordinamento giuridico nazionale, tale da violare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio di determinatezza della legge penale applicabile (v., in tal senso, sentenza M.A.S. e M.B., punto 59).
168 Occorre infine aggiungere, a tale riguardo, che, sebbene il governo rumeno abbia menzionato talune statistiche giudiziarie nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, nessuna di esse sembra idonea a modificare la constatazione della Corte secondo cui la decisione n. 67/2022 della ACCG comporta un rischio sistemico di impunità degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, constatazione che, peraltro, non è stata messa in discussione dal giudice del rinvio.
169 In secondo luogo, occorre sottolineare che, constatando l’esistenza di un siffatto rischio sistemico di impunità, la Corte non ha disatteso le garanzie derivanti dal principio della certezza del diritto, quali ricordate al punto 118 della presente sentenza.
170 Così, da un lato, l’analisi di cui ai punti da 89 a 91, 99, 121 e 122 della sentenza Lin si basa su un’interpretazione prevedibile della nozione di «rischio sistemico di impunità», ai sensi del diritto dell’Unione, stando, in particolare, alle precisazioni fornite al riguardo al punto 47 della sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) e ai punti 200 e 201 della sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034).
171 Dall’altro lato, occorre rilevare che, sin dalla sua pubblicazione, era prevedibile che la decisione n. 67/2022 della ACCG avrebbe comportato un siffatto rischio sistemico di impunità. Gli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione erano dunque in grado di prevedere l’incompatibilità di tale decisione con i requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF a partire dalla data in cui essi potevano sperare di beneficiare dello standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, sancito in detta decisione.
172 Inoltre, se è vero che, per i reati commessi prima della pubblicazione della medesima decisione, l’esistenza di tale rischio non era prevedibile alla data in cui essi sono stati commessi, una situazione del genere non deriva tuttavia da una mancanza di prevedibilità del diritto dell’Unione applicabile, ma unicamente dalla circostanza che la decisione n. 67/2022 della ACCG, pur essendo stata adottata successivamente alla commissione di tali reati, ha nondimeno avuto l’effetto di modificare retroattivamente il metodo di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale dei loro autori.
173 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione, sub d), dichiarando che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, letti in combinato disposto con l’articolo 49, l’articolo 52, paragrafo 3, e l’articolo 53 della Carta, devono essere interpretati nel senso che i giudici rumeni devono disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, nonostante l’assenza, nel loro diritto nazionale, di criteri che consentano loro di determinare se l’applicazione di tale standard nazionale di tutela comporti un rischio sistemico di impunità per frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, dal momento che dalla sentenza Lin discende, in modo espresso e prevedibile, che detto standard nazionale di protezione comporta un siffatto rischio sistemico.
d) Sull’applicazione della sentenza Lin a fatti definitivamente prescritti in forza dello standard nazionale di tutela sancito dalla decisione n. 67/2022 della ACCG
174 Con la sua seconda questione, sub b), che occorre esaminare in terzo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, letti in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 3, e l’articolo 53 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che i giudici rumeni devono disapplicare la decisione n. 67/2022 della ACCG quando sono chiamati a conoscere di procedimenti penali per i quali il termine di prescrizione, se calcolato tenendo conto di tale decisione, dovrebbe essere considerato scaduto prima della data di pronuncia della sentenza Lin.
175 Al riguardo, occorre distinguere due ipotesi. La prima riguarda la situazione in cui un giudice rumeno è chiamato ad applicare l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF a casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione per i quali una decisione giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata ha già accertato, in modo definitivo, che, a causa dell’applicazione dello standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, il termine di prescrizione della responsabilità penale era scaduto. La seconda riguarda la situazione in cui tali disposizioni del diritto dell’Unione devono essere applicate a casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione per i quali non sia stata ancora pronunciata alcuna decisione giurisdizionale di tale natura.
1) Sull’applicazione della sentenza Lin a una causa in cui una decisione giurisdizionale ha definitivamente accertato la scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale
176 In primo luogo, si deve rammentare l’importanza del principio dell’autorità del giudicato vuoi nell’ordinamento giuridico dell’Unione vuoi negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere messe in discussione [v. sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 38, e del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 37].
177 Pertanto, il diritto dell’Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono autorità di giudicato a una decisione giurisdizionale, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale incompatibile con tale diritto. Il diritto dell’Unione non esige che, per tener conto dell’interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto fornita dalla Corte, un organo giurisdizionale nazionale debba, per principio, ritornare sulla sua decisione avente autorità di cosa giudicata. Ciò osservato, qualora le norme procedurali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, e sempre che dette condizioni siano soddisfatte, per ripristinare la conformità della situazione oggetto del procedimento principale con le norme del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, punti da 59 a 62, e del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, EU:C:2024:282, punti 38 e 42].
178 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 74 a 80 delle sue conclusioni, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF non impongono quindi, in quanto tali, di mettere in discussione di una decisione giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata con la quale è stata constatata l’estinzione della responsabilità penale, sulla base di un calcolo del termine di prescrizione che applica lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG. Una siffatta conclusione vale a prescindere dalla questione se la decisione giurisdizionale che constata, in modo definitivo, la scadenza del termine di prescrizione sia stata pronunciata anteriormente o successivamente alla pronuncia della sentenza Lin.
179 Ciò premesso, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 179 della presente sentenza, se il diritto rumeno prevedesse la possibilità, a determinate condizioni, di ritornare su una decisione avente autorità di cosa giudicata per rendere la situazione compatibile con tale diritto, una siffatta decisione dovrebbe altresì poter essere messa in discussione, alle stesse condizioni, al fine di rendere la situazione di cui si tratta nel procedimento principale compatibile con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.
180 In secondo luogo, occorre sottolineare, sotto un primo profilo, che, sebbene la valutazione del carattere definitivo della condanna debba essere effettuata sulla base del diritto dello Stato membro che l’ha pronunciata, resta il fatto che tale nozione deve ricevere in tutta l’Unione un’interpretazione autonoma e uniforme, in quanto determina la portata degli obblighi che derivano per gli Stati membri dal bilanciamento tra il rispetto dovuto ai principi del primato del diritto dell’Unione, da un lato, e l’autorità di cosa giudicata, dall’altro. Ne consegue che la circostanza che una condanna sia considerata definitiva, in forza del diritto nazionale, non è determinante ai fini dell’applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 179 della presente sentenza (v., per analogia, sentenza del 1º agosto 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, punti 100 e 101 e giurisprudenza citata).
181 Sotto un secondo profilo, una decisione giurisdizionale non può essere considerata definitiva, conformemente a tale giurisprudenza, quando avverso la stessa è possibile proporre un mezzo ordinario di impugnazione, vale a dire qualsiasi mezzo di ricorso che rientri nell’iter normale di un processo e che, in quanto tale, costituisca uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere. Ciò si verifica, in particolare, quando la persona condannata o l’autorità pubblica incaricata dell’azione penale possono proporre, entro un termine stabilito dalla legge e senza dover giustificare circostanze eccezionali, quali la necessità di garantire, nell’interesse della legge, la coerenza della giurisprudenza, un ricorso giurisdizionale al fine di ottenere l’annullamento o la riforma di una sentenza. È al riguardo irrilevante il fatto che un ricorso che può essere proposto entro un termine stabilito dalla legge e senza dover giustificare circostanze eccezionali sia considerato, nel diritto nazionale, un mezzo di ricorso straordinario. Infatti, fintantoché il termine per proporre un siffatto ricorso non è scaduto o non si è statuito su di esso, non si può ritenere che tale decisione giurisdizionale abbia definitivamente estinto l’azione penale (v., per analogia, sentenza del 1º agosto 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, punti 102 e 103 e giurisprudenza citata).
182 Ne consegue che, quando un ricorso per cassazione è esperibile, alle condizioni di cui al punto precedente della presente sentenza, contro una decisione giurisdizionale, tale decisione diventerà definitiva solo qualora le parti abbiano esaurito tale rimedio giuridico o abbiano lasciato decorrere il termine per proporre un siffatto ricorso senza averlo proposto (v., per analogia, sentenza del 1º agosto 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, punto 105).
183 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che la sentenza del 21 marzo 2024 della Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea) che ha dichiarato che la responsabilità penale di M.G.D. era estinta, sulla base di un calcolo del termine di prescrizione di tale responsabilità che applicava lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, costituisse una sentenza definitiva, avente autorità di cosa giudicata, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 183 e 184 della presente sentenza.
2) Sull’applicazione della sentenza Lin a procedimenti penali per i quali la scadenza del termine di prescrizione non è stata accertata da una decisione giurisdizionale definitiva
184 Come risulta dal punto 176 della presente sentenza, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta imponga ai giudici rumeni di rinunciare ad applicare l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come interpretati nella sentenza Lin, qualora si debba ritenere che la responsabilità penale degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione si sia estinta prima della data di pronuncia di tale sentenza, qualora il termine di prescrizione di tale responsabilità fosse calcolato sulla base della decisione n. 67/2022 della ACCG.
185 Tale giudice cerca quindi di stabilire se, applicando la sentenza Lin, i giudici rumeni facciano nuovamente decorrere, in violazione delle garanzie previste all’articolo 7 della CEDU, un termine di prescrizione che dovrebbe essere considerato definitivamente scaduto.
186 In via preliminare, occorre ricordare, sotto un primo profilo, che il principio di legalità dei reati e delle pene, quale sancito all’articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta, impone, secondo la formulazione stessa di tale disposizione, che nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto nazionale o il diritto internazionale. Parimenti, detta disposizione prevede che non possa essere inflitta alcuna pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Ne consegue che le disposizioni che definiscono i reati e che determinano le pene devono essere accessibili e prevedibili e non possono, in linea di principio, retroagire, salvo qualora una siffatta applicazione retroattiva vada a beneficio dell’imputato, conformemente alle garanzie previste all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, ricordate al punto 122 della presente sentenza.
187 Per contro, l’articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta non garantisce che le persone perseguite penalmente rimangano soggette alle norme sulla prescrizione della loro responsabilità penale che erano in vigore alla data in cui i fatti loro addebitati sono stati commessi, potendo tali norme essere modificate fintantoché il termine di prescrizione non sia ancora scaduto (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punti da 54 a 57 e giurisprudenza citata nonché sentenza M.A.S. e M.B., punto 42).
188 L’articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta osta tuttavia a che, dopo la scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale dell’autore di un reato, la sua responsabilità possa, nuovamente, sorgere a causa dell’entrata in vigore di una nuova disposizione che proroghi tale termine di prescrizione. Infatti, sarebbe contrario a tale articolo 49, paragrafo 1, prima frase, che un siffatto prolungamento del termine di prescrizione potesse far sorgere nuovamente una responsabilità penale definitivamente estinta.
189 Tale interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta rispetta la soglia di protezione minima offerta dall’articolo 7 della CEDU. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, tale articolo 7 non osta a che, per effetto dell’applicazione immediata di una legge processuale, siano prorogati termini di prescrizione qualora i fatti contestati non siano mai stati prescritti. Per contro, il ripristino della responsabilità penale dopo la scadenza del termine di prescrizione è incompatibile con i principi fondamentali di legalità e di prevedibilità sanciti dal suddetto articolo 7 (v., in tal senso, Corte EDU, sentenza del 22 giugno 2000, Coëme e a. c. Belgio, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296, § 149, e Corte EDU, parere consultivo del 26 aprile 2022 relativo all’applicabilità della prescrizione alle azioni penali, alle condanne e alle sanzioni per reati che costituiscono, in sostanza, atti di tortura, § 75 e 77).
190 Sotto un secondo profilo, occorre altresì ricordare che, come sottolineato al punto 118 della presente sentenza, il principio della certezza del diritto, di cui l’articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta costituisce un’espressione particolare, esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli (v., in tal senso, sentenza Lin, punto 114 e giurisprudenza citata).
191 Ne consegue che, a pena di violare tale principio, l’articolo 325 TFUE o l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF possono ostare a che il termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione sia considerato scaduto, sulla base della decisione n. 67/2022 della ACCG, solo se dette disposizioni del diritto dell’Unione costituiscono una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile, tale da impedire la scadenza di un siffatto termine di prescrizione (v., per analogia, Corte EDU, parere consultivo del 26 aprile 2022 relativo all’applicabilità della prescrizione alle azioni penali, alle condanne e alle sanzioni per reati che costituiscono, in sostanza, atti di tortura, § 78).
192 Occorre pertanto esaminare se l’interpretazione dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF nella sentenza Lin abbia avuto l’effetto di imporre, in violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, la riapertura di un termine di prescrizione dopo la sua scadenza. Ciò si verificherebbe non solo se i requisiti imposti da tali disposizioni del diritto dell’Unione fossero stati applicabili soltanto dopo la scadenza di tale termine, ma anche se dette disposizioni, pur essendo entrate in vigore in precedenza, dovessero essere considerate prive di chiarezza o non sufficientemente prevedibili alla data in cui detto termine avrebbe dovuto scadere in forza dello standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG.
i) Sulla data di entrata in vigore dei requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF
193 In primo luogo, occorre sottolineare, da un lato, che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF hanno integrato il diritto rumeno, rispettivamente, il 1º dicembre 2009 e il 1º gennaio 2008 al più tardi.
194 Dall’altro lato, è pacifico che nessuna frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione ha potuto essere commessa, in Romania, prima del 1º gennaio 2007, data di adesione di tale Stato all’Unione. Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il termine minimo di prescrizione applicabile a siffatte frodi è di otto anni.
195 Ne consegue che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF facevano parte del diritto rumeno ben prima che una qualsiasi frode grave lesiva degli interessi finanziari dell’Unione potesse essere prescritta in forza dello standard di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior nel diritto rumeno, come sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG.
196 In secondo luogo, come ricordato al punto 119 della presente sentenza, tali disposizioni sono state interpretate, nella sentenza Lin, nel senso che ostano a che uno standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, come quello sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, sia applicato a procedimenti penali diretti contro casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
197 Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che l’interpretazione così fornita, nella sentenza Lin, all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF si limita a chiarire e a precisare il significato e la portata di tali disposizioni, come avrebbero dovuto essere intese e applicate dal momento della loro entrata in vigore (v., in particolare, sentenze del 27 marzo 1980, Denkavit italiana, 61/79, EU:C:1980:100, punto 16, e del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a., C‑140/20, EU:C:2022:258, punto 125).
198 Ne consegue che tali disposizioni devono essere considerate, a partire dalla loro entrata in vigore nell’ordinamento giuridico rumeno, come ostative all’applicazione di uno standard nazionale di tutela, come quello sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, a procedimenti penali contro frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
199 In terzo luogo, tanto l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE quanto l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF hanno effetto diretto (sentenza Lin, punto 96 e giurisprudenza citata). Ne consegue che, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme a tali disposizioni del diritto dell’Unione, qualsiasi giudice rumeno incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, dette disposizioni deve disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria alle stesse disposizioni.
200 Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF abbiano vietato ai giudici rumeni di applicare a casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione uno standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, come quello sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, a partire dalla data in cui tali disposizioni del diritto dell’Unione sono entrate in vigore nel diritto rumeno. Orbene, come ricordato al punto 197 della presente sentenza, nessun termine di prescrizione relativo a siffatte frodi era scaduto a tale data, neppure applicando un tale standard nazionale di tutela al calcolo di detto termine.
201 In quarto luogo, occorre altresì rilevare che l’articolo 280 CE, come inserito dal Trattato di Nizza, ossia prima dell’adesione della Romania all’Unione, era formulato in termini quasi identici all’articolo 325 TFUE, che l’ha sostituito. È pertanto lecito ritenere, per ragioni analoghe a quelle esposte ai punti da 196 a 202 della presente sentenza, che il diritto dell’Unione ostasse a che i giudici rumeni applicassero uno standard nazionale di tutela, come quello sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, a partire dall’adesione della Romania all’Unione.
202 Dalle considerazioni che precedono risulta che l’obbligo, derivante dall’articolo 325 TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, di disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, come quello sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, si imponeva ai giudici rumeni già prima della prima data in cui una frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione avrebbe potuto essere considerata prescritta conformemente a tale standard nazionale di tutela.
ii) Sulla chiarezza e la prevedibilità dei requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF
203 In un secondo momento, occorre tuttavia ancora verificare, come sottolineato al punto 194 della presente sentenza, che l’articolo 325 TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF costituiscano una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile, tale da impedire la scadenza di un termine di prescrizione calcolato conformemente alla decisione n. 67/2022 della ACCG.
204 A questo proposito, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF sono formulati in modo chiaro e preciso. Infatti, il singolo può conoscere, in base al testo delle disposizioni pertinenti e, nel caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dalla giurisprudenza, la portata degli obblighi derivanti da tali disposizioni (v., per analogia, sentenze del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, punto 50, del 5 maggio 2022, BV, C‑570/20, EU:C:2022:348, punti 38 e 39, e Lin, punto 105).
205 Dall’altro lato, sebbene non vi sia dubbio che, a partire dalla pronuncia della sentenza Lin, era prevedibile che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF imponessero ai giudici rumeni di disapplicare la decisione n. 67/2022 della ACCG nell’ambito di procedimenti penali relativi a gravi frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, spetta ancora alla Corte esaminare se ciò si verificasse anche prima della pronuncia di detta sentenza.
206 A tale riguardo, occorre rilevare, in via preliminare, che un siffatto requisito di prevedibilità non osta a un necessario chiarimento dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF da parte della Corte a condizione che il risultato di un siffatto chiarimento sia ragionevolmente prevedibile (v., per analogia, sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, da C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 217 e 218, del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commissione, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 41, e del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 387). Ciò si verifica quando tale interpretazione si limita a conformarsi a una tendenza percepibile nell’evoluzione della giurisprudenza, pur precisando quest’ultima alla luce di un caso specifico (v., per analogia, Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 112, e Corte EDU, parere consultivo del 29 maggio 2020 relativo all’utilizzo della tecnica della «norma penale in bianco» per la definizione di un reato e ai criteri da applicare per confrontare la legge penale quale era in vigore al momento della commissione del reato e la legge penale come modificata, § 62).
207 Inoltre, la portata della nozione di prevedibilità dipende in larga misura dal contenuto della norma in questione, dal settore interessato, nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità della legge non impedisce che l’interessato sia portato a ricorrere al parere di uno specialista al fine di valutare, in una misura ragionevole in base alle circostanze della causa, le conseguenze che possono risultare da un atto determinato. Ciò vale in particolare per i professionisti, segnatamente per operatori economici soggetti all’IVA, abituati a dover dare prova di grande prudenza nello svolgimento del loro lavoro. Così ci si può attendere da loro una cura particolare nel valutare i rischi che esso comporta (v., in tal senso, sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, da C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 219, del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commissione, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 42, e del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 388).
208 Fatte salve tali osservazioni preliminari, occorre, in primo luogo, sottolineare che, già prima dell’adesione della Romania all’Unione, la Corte ha dichiarato che il principio di leale cooperazione, ora contenuto nell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, impone che, qualora il diritto dell’Unione non stabilisca sanzioni in caso di violazione di una delle sue disposizioni, gli Stati membri provvedano affinché siffatte violazioni, ivi compresi i pregiudizi arrecati agli interessi finanziari dell’Unione, siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini che conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 21 settembre 1989, Commissione/Grecia, 68/88, EU:C:1989:339, punti 23 e 24, del 10 luglio 1990, Hansen, C‑326/88, EU:C:1990:291, punto 17; dell’8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, C‑382/92, EU:C:1994:233, punto 55, e del 3 maggio 2005, Berlusconi e a., C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, EU:C:2005:270, punto 65).
209 Ne consegue che l’interpretazione, secondo la quale l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF ostano, in linea di principio, a che i giudici degli Stati membri applichino disposizioni nazionali relative alle modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale che ostacolano la repressione effettiva di pregiudizi arrecati agli interessi finanziari dell’Unione, era prevedibile già prima dell’adesione della Romania all’Unione.
210 Tale giurisprudenza è stata pienamente confermata dalla Corte sin dal momento in cui essa è stata chiamata a interpretare l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, come risulta dalla giurisprudenza menzionata al punto 109 della presente sentenza.
211 Inoltre, nella sentenza dell’ 8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 1 del dispositivo), la Corte ha espressamente dichiarato che l’articolo 325 TFUE deve essere interpretato nel senso che vieta ai giudici di uno Stato membro di applicare disposizioni nazionali relative al termine di prescrizione in materia penale qualora risulti che tali disposizioni comportano un rischio sistemico che le frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non siano sanzionate in modo effettivo e dissuasivo. La Corte ha confermato tale interpretazione ai punti 192 e da 194 a 201 della sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034).
212 In secondo luogo, è vero che, nella sentenza M.A.S. e M.B., la Corte ha ammesso che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE non osta a che i giudici di uno Stato membro applichino uno standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali che comporti un siffatto rischio sistemico di impunità, qualora tale standard sia fondato sui principi di determinatezza, di prevedibilità e di irretroattività della legge penale, comprese norme relative alle modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale.
213 Ciò premesso, da tale sentenza non risulta affatto che si debba ritenere che, a partire dalla data in cui è stata pronunciata, l’interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, adottata nella sentenza Lin, sia divenuta imprevedibile.
214 A tale riguardo, sotto un primo profilo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, la Corte ha applicato, nella sentenza Lin, l’insegnamento della sentenza M.A.S. e M.B. ricordato al punto 214 della presente sentenza. Infatti, la Corte ha dichiarato che il diritto dell’Unione non ostava a che i giudici rumeni applicassero lo standard nazionale di tutela relativo al principio di legalità dei reati e delle pene, nelle sue dimensioni relative ai requisiti di determinatezza e di prevedibilità della legge penale, quale era stato sancito nelle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022, nonostante il fatto che tali sentenze comportassero un rischio sistemico che gli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione sfuggissero a qualsiasi sanzione penale.
215 Sotto un secondo profilo, da tale sentenza M.A.S. e M.B. risulta chiaramente che lo status particolare che la Corte ha riconosciuto, in detta sentenza, allo standard nazionale di tutela relativo al principio di legalità dei reati e delle pene nelle sue dimensioni relative ai requisiti di determinatezza, di prevedibilità e di irretroattività della legge penale, non è trasponibile a uno standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, come quello sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG.
216 Pertanto, da un lato, la sentenza M.A.S. e M.B. non poteva essere intesa nel senso che la Corte abbia ivi dichiarato che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE autorizza i giudici degli Stati membri ad applicare qualsiasi standard nazionale di tutela, relativo al metodo di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale, indipendentemente dalla portata dell’eventuale rischio sistemico di impunità per frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione che un siffatto standard di tutela potrebbe comportare.
217 Infatti, una siffatta interpretazione della sentenza M.A.S. e M.B. sarebbe stata in palese contraddizione con la giurisprudenza costante della Corte, ricordata al punto 47 di tale sentenza, secondo la quale i giudici degli Stati membri possono applicare standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, purché, in particolare, tale applicazione non comprometta l’unità o l’effettività del diritto dell’Unione, e con il punto 36 di detta sentenza, il quale precisa che gli Stati membri devono garantire che le norme sulla prescrizione previste dal diritto nazionale consentano una repressione effettiva delle frodi in materia di IVA.
218 Del resto, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato, dopo la pronuncia della sentenza M.A.S. e M.B., che disposizioni del diritto rumeno, per le quali non si poteva escludere che costituissero uno standard nazionale di tutela relativo alla tutela giurisdizionale effettiva, dovevano, in ogni caso, essere disapplicate dai giudici di tale Stato membro, proprio per il motivo che l’applicazione di un siffatto standard nazionale di tutela avrebbe comportato un rischio sistemico di impunità a favore, in particolare, degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, pregiudicando in tal modo il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punti da 211 a 213).
219 Dall’altro lato, ai punti da 51 a 61 della sentenza M.A.S e M.B., la Corte ha espressamente riconosciuto che lo standard nazionale di tutela relativo al principio di legalità dei reati e delle pene, nelle sue dimensioni relative ai requisiti di determinatezza, di prevedibilità e di irretroattività della legge penale, comprese le disposizioni che disciplinano la prescrizione della responsabilità penale, riveste un’importanza specifica nel diritto dell’Unione che giustifica che un siffatto standard possa essere applicato dai giudici nazionali, nonostante il rischio sistemico di impunità che esso comporta.
220 Infatti, come sottolineato al punto 118 della presente sentenza, un siffatto standard nazionale di tutela completa la protezione contro l’arbitrio in materia penale offerta dal diritto dell’Unione, in base al principio fondamentale della certezza del diritto, che costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto, uno dei valori fondanti dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2 TUE.
221 Orbene, come sottolineato al punto 138 della presente sentenza, lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, lungi dall’essere fondato su tali requisiti, implica, al contrario, un’applicazione retroattiva di talune norme relative alle modalità di calcolo del termine di prescrizione. Il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza M.A.S. e M.B. non poteva quindi essere trasposto a un siffatto standard nazionale di tutela.
222 Dai punti da 206 a 223 della presente sentenza risulta che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF devono essere considerati una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile che consente di escludere l’applicazione dello standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG, cosicché, come risulta dalla sentenza Lin, la responsabilità penale dell’autore di una frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione può essere considerata prescritta, nel diritto rumeno, solo in forza di un metodo di calcolo del termine di prescrizione che esclude l’applicazione di tale decisione n. 67/2022.
223 Occorre inoltre rilevare che, tenuto conto del carattere sufficientemente chiaro e prevedibile di tali disposizioni del diritto dell’Unione, e contrariamente a quanto dichiarato dalla ACCG nella sua decisione n. 37/2024, la sentenza Lin non ha avuto la conseguenza di disattendere una qualsivoglia legittima aspettativa dei singoli quanto al fatto che, dopo la pubblicazione della decisione n. 67/2022 della ACCG, il termine di prescrizione della loro responsabilità penale non potesse essere interrotto, neppure da atti processuali anteriori al 25 giugno 2018.
224 È sufficiente, infatti, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo dell’Unione e il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione, che sia in contrasto con quest’ultimo, non può ingenerare, in capo a un individuo, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Kaduna, C‑244/24 e C‑290/24, EU:C:2024:1038, punto 131 e giurisprudenza citata).
225 In terzo e ultimo luogo, non si può neppure sostenere che la sentenza Lin abbia violato il principio della certezza del diritto per il motivo che, imponendo di disapplicare la decisione n. 67/2022 della ACCG, la Corte avrebbe fatto riemergere, in seno ai giudici rumeni, un’incertezza quanto alle modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale che era stata dissipata da tale decisione n. 67/2022.
226 Infatti, occorre rilevare che l’elaborazione di un consenso giurisprudenziale sulla questione di come debbano essere applicate leggi che si sono succedute riguardanti la prescrizione è un processo che può durare nel tempo. Pertanto, il principio della certezza del diritto non osta all’esistenza di una siffatta incertezza giurisprudenziale, purché il diritto applicabile consenta di riassorbirla (v., per analogia, Corte EDU, 22 settembre 2015, Borcea c. Romania, CE:ECHR:2015:0922DEC005595914, § 66).
227 Orbene, il procedimento di rinvio pregiudiziale, quale previsto all’articolo 267 TFUE, avrebbe consentito ai giudici rumeni di evitare tale incertezza se essi avessero esercitato la loro facoltà o avessero adempiuto il loro obbligo di interrogare la Corte sull’esatta portata dei requisiti derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come interpretati nella sentenza Lin.
228 Per quanto riguarda, più in particolare, le decisioni n. 37/2024 e n. 16/2024 della ACCG, menzionate ai punti da 40 a 45 della presente sentenza, occorre ricordare che, con tali decisioni, detto giudice di ultima istanza ha dichiarato, in sostanza, che i giudici rumeni dovevano rifiutare di applicare l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come interpretati nella sentenza Lin, per il motivo che tale interpretazione sarebbe contraria all’articolo 7 della CEDU e a taluni principi di ordine costituzionale, senza interpellare preliminarmente la Corte al riguardo.
229 Orbene, si deve rammentare, da un lato, che, secondo una giurisprudenza costante, qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto dell’Unione, a meno che abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui si tratta è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Tale obbligo ha segnatamente l’obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punti 32 e 33, nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punti da 34 a 36).
230 Dall’altro lato, da una giurisprudenza altrettanto consolidata risulta che i giudici nazionali non hanno il potere di dichiarare invalidi gli atti delle istituzioni dell’Unione. Pertanto, qualora ritenga che uno o più motivi di invalidità di un atto dell’Unione dedotti dalle parti o, eventualmente, rilevati d’ufficio siano fondati, un giudice nazionale deve sospendere il procedimento e investire la Corte di un procedimento pregiudiziale per accertamento di validità, essendo quest’ultima la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione [sentenze del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e a., C‑366/10, EU:C:2011:864, punti 47 e 48; del 13 marzo 2018, European Union Copper Task Force/Commissione, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, punto 115, e del 30 gennaio 2024, Agentsia «Patna infrastucktura» (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22, EU:C:2024:99, punto 49].
231 Lo stesso vale qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, effettuata in una decisione della Corte, violi gli obblighi derivanti dall’articolo 7 della CEDU o requisiti di ordine costituzionale propri del suo diritto nazionale. Infatti, l’autonomia e l’effettività dell’ordinamento giuridico dell’Unione ostano a qualsiasi controllo esterno delle decisioni della Corte, nell’esercizio della sua competenza esclusiva a interpretare in modo definitivo e vincolante il diritto dell’Unione e a controllare la legittimità degli atti dell’Unione [sentenza del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 216].
232 Ne consegue che, adottando le sue decisioni n. 37/2024 e n. 16/2024 senza prima adire la Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale, la ACCG non solo ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 267 TFUE, ma ha altresì partecipato all’instaurazione di una situazione priva di certezza del diritto esigendo, in violazione del diritto dell’Unione, dagli altri giudici rumeni che essi adottino un’interpretazione del loro diritto nazionale manifestamente incompatibile con i requisiti derivanti dalla sentenza Lin.
233 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione, sub b), dichiarando che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, letti in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 3, e l’articolo 53 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non richiedono che sia messa in discussione una decisione giurisdizionale, avente autorità di cosa giudicata, che abbia constatato che il termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione era scaduto, in applicazione dello standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG.
234 Per contro, tali disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che, al di fuori di una siffatta ipotesi, esse vietano ai giudici rumeni di applicare tale standard nazionale di tutela a procedimenti penali diretti contro casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, anche quando il termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di tali reati sarebbe scaduto, prima della pronuncia della sentenza Lin, se tale termine fosse stato calcolato applicando detto standard nazionale di tutela.
e) Sull’articolo 7 della CEDU
235 Con la sua seconda questione, sub c), che occorre esaminare in quarto e ultimo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, al fine di non violare l’articolo 7 della CEDU, i giudici rumeni siano tenuti, contrariamente a quanto imposto loro dalla sentenza Lin, ad applicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG.
236 Dai punti 134, 163, 175, 235 e 236 della presente sentenza risulta che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come interpretati nella sentenza Lin, corrispondono ai requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, i quali sono, quantomeno, equivalenti alle garanzie derivanti dall’articolo 7 della CEDU.
237 Ne consegue che occorre rispondere alla seconda questione, sub c), dichiarando che l’esame di tale questione non ha rilevato alcun elemento tale da far ritenere che, al fine di non violare l’articolo 7 della CEDU, i giudici rumeni debbano applicare lo standard nazionale di tutela relativo all’applicazione del principio della lex mitior, quale sancito nella decisione n. 67/2022 della ACCG.
238 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, letti in combinato disposto con l’articolo 49, l’articolo 52, paragrafo 3, e l’articolo 53 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non richiedono che sia messa in discussione una decisione giurisdizionale, avente autorità di cosa giudicata, che abbia constatato che il termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione era scaduto, in applicazione dello standard nazionale di tutela relativo all’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), quale sancito dalla decisione n. 67/2022 della ACCG. Per contro, al di fuori di una siffatta ipotesi, tali disposizioni del diritto dell’Unione vietano ai giudici rumeni di applicare il suddetto standard nazionale di tutela a procedimenti penali diretti contro casi di frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione, nonostante il fatto, in primo luogo, che, in forza di un principio di ordine costituzionale che vieta l’applicazione di una lex tertia, a tali giudici sia vietato applicare parzialmente normative penali che si sono succedute combinando alcune delle loro disposizioni, in secondo luogo, che il loro diritto nazionale non contenga criteri che consentano loro di determinare se l’applicazione di detto standard nazionale di tutela comporti un rischio sistemico di impunità di tali frodi e, in terzo luogo, che il termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di dette frodi sarebbe scaduto, prima della pronuncia della sentenza Lin, se tale termine fosse stato calcolato applicando il medesimo standard nazionale di tutela.
V. Sulle spese
239 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, letto alla luce dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
qualora nessuna disposizione nazionale fissi un importo a partire dal quale una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione deve essere considerata «grave», una siffatta frode deve necessariamente essere qualificata come tale quando riguarda un importo complessivo superiore a EUR 50 000, indipendentemente dalla questione se il danno subito dal bilancio dell’Unione a causa di detta frode superi, anch’esso, tale importo.
2) L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, letti in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 3, e l’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non richiedono che sia messa in discussione una decisione giurisdizionale, avente autorità di cosa giudicata, che abbia constatato che il termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione era scaduto, in applicazione dello standard nazionale di tutela relativo all’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), quale sancito dalla decisione n. 67/2022, del 25 ottobre 2022, della Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania). Per contro, al di fuori di una siffatta ipotesi, tali disposizioni del diritto dell’Unione vietano ai giudici rumeni di applicare il suddetto standard nazionale di tutela a procedimenti penali diretti contro casi di frode grave che lede gli interessi finanziari dell’Unione, nonostante il fatto, in primo luogo, che, in forza di un principio di ordine costituzionale che vieta l’applicazione di una lex tertia, a tali giudici sia vietato applicare parzialmente normative penali che si sono succedute combinando alcune delle loro disposizioni, in secondo luogo, che il loro diritto nazionale non contenga criteri che consentano loro di determinare se l’applicazione di detto standard nazionale di tutela comporti un rischio sistemico di impunità di tali frodi e, in terzo luogo, che il termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di dette frodi sarebbe scaduto, prima della pronuncia della sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606), se tale termine fosse stato calcolato applicando il medesimo standard nazionale di tutela.
Firme
* Lingue processuali: le français et le roumain
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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