Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2026.#« Inter Rao Lietuva » AB contro Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.#Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Articolo 2, paragrafo 1 – Decisione 2014/145/PESC – Articolo 2, paragrafo 1 – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Misura nazionale che prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a una persona giuridica a causa dell’esistenza di un legame con una persona sanzionata dall’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Portata del controllo giurisdizionale – Livello di prova del legame con la persona sanzionata.#Causa C-147/25.

ECLI:EU:C:2026:691Eu Chamb 05 C3 set 2026

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

3 settembre 2026 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Articolo 2, paragrafo 1 – Decisione 2014/145/PESC – Articolo 2, paragrafo 1 – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Misura nazionale che prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a una persona giuridica a causa dell’esistenza di un legame con una persona sanzionata dall’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Portata del controllo giurisdizionale – Livello di prova del legame con la persona sanzionata »

Nella causa C‑147/25,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 12 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2025, nel procedimento

«Inter Rao Lietuva» AB

contro

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la «Inter Rao Lietuva» AB, da R. Audzevičius, J. Jarusevičius e D. Mačiuginas, advokatai;

–        per la «Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras» UAB, da J. Jarusevičius, advokatas, e P. Grendelis;

–        per il governo lituano, da V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da P. Cardinale, procuratore dello Stato, e G. Palatiello, avvocato dello Stato;

–        per il governo lettone, da J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da E.M.M. Besselink e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Carpus-Carcea, L. Puccio e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 febbraio 2026,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 2 della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/660 del Consiglio, del 21 aprile 2022 (GU 2022, L 120, pag. 11) (in prosieguo: la «decisione 2014/145»), e dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/658 del Consiglio, del 21 aprile 2022 (GU 2022, L 120, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Inter Rao Lietuva AB, società di diritto lituano, e il Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Servizio investigativo sulla criminalità finanziaria del Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania) (in prosieguo: il «FNTT») in merito all’inserimento di tale società in un elenco di persone collegate a persone oggetto di misure restrittive.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La Carta

3        L’articolo 41 della Carta, intitolato «Diritto ad una buona amministrazione», stabilisce ai suoi paragrafi 1 e 2 quanto segue:

«1.      Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione [europea].

2.      Tale diritto comprende in particolare:

a)      il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

b)      il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;

c)      l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni».

4        L’articolo 47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», è del seguente tenore, ai suoi primi due commi:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».

 Decisione 2014/145

5        L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145 così dispone:

«1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:

a)      persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina;

b)      persone giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

c)      persone giuridiche, entità o organismi in Crimea [Ucraina] o a Sebastopoli [Ucraina] la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o persone giuridiche, entità o organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento;

d)      persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi;

e)      persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che effettuano transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbas;

f)      persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio; o

g)      imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina,

(…)

e persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad esse associati elencate nell’allegato.

2.      Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».

 Regolamento n. 269/2014

6        L’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 così recita:

«1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I.

2.      È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio».

7        L’articolo 18 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

 Decisione (PESC) 2022/329

8        Ai sensi del considerando 11 della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1):

«Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno modificare i criteri di designazione al fine di includere le persone e le entità che forniscono un sostegno al governo della Federazione russa e ne traggono vantaggio, nonché le persone ed entità che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo, e le persone fisiche o giuridiche associate alle persone o entità inserite nell’elenco».

 Diritto lituano

 Legge della Repubblica di Lituania n. IX-2160 sull’attuazione delle sanzioni economiche e di altre sanzioni internazionali

9        L’articolo 12 del Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas nr. IX-2160 (legge della Repubblica di Lituania n. IX-2160 sull’attuazione delle sanzioni economiche e di altre sanzioni internazionali), del 22 aprile 2004 (Žin., 2004, n. 68-2369), nella versione entrata in vigore il 27 aprile 2022, prevedeva che la supervisione sull’attuazione delle sanzioni finanziarie internazionali rientrasse nella competenza, in particolare, del FNTT. Il paragrafo 3 dello stesso articolo prescriveva che il FNTT avrebbe coordinato, sorvegliato e garantito l’attuazione delle sanzioni finanziarie (restrizioni alla disponibilità di fondi e di risorse economiche) in Lituania.

 Legge sulle sanzioni internazionali

10      La legge della Repubblica di Lituania n. IX-2160 sull’attuazione delle sanzioni economiche e di altre sanzioni internazionali è stata sostituita dal Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sulle sanzioni internazionali), quale risulta dal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1020 (legge lituana n. XIV-1020 che modifica la legge n. IX-2160 sull’attuazione delle sanzioni economiche e di altre sanzioni internazionali), del 19 aprile 2022 (TAR, 2022, n. 2022-8433; in prosieguo: la «legge sulle sanzioni internazionali»), entrata in vigore il 17 maggio 2022.

11      L’articolo 4, paragrafo 4, della legge sulle sanzioni internazionali prevede che le informazioni relative alle decisioni adottate nei confronti di entità sanzionate a causa del loro legame con entità inserite negli elenchi delle persone soggette a sanzioni sono fornite dal FNTT alle persone fisiche e giuridiche, ai gestori dei registri pubblici e ai gestori dei sistemi di informazione dello Stato che attuano tali sanzioni.

12      L’articolo 11, paragrafi 1 e 4, di detta legge così dispone:

«1.      Quando provvedono all’applicazione di sanzioni internazionali di loro competenza, le autorità competenti [come il FNTT]:

1)      adottano le decisioni previste dagli atti che stabiliscono le sanzioni internazionali;

(…)

3)      rispondono alle domande relative all’attuazione, nella Repubblica di Lituania, delle sanzioni internazionali che rientrano nella loro competenza materiale, poste loro da persone fisiche o giuridiche;

(…)

4.      Il FNTT coordina, supervisiona e garantisce l’applicazione delle sanzioni finanziarie (restrizioni alla disponibilità di fondi e di risorse economiche) nella Repubblica di Lituania».

 Decreto n. 1679 del governo della Repubblica di Lituania recante approvazione della descrizione della procedura di sorveglianza dell’attuazione delle sanzioni internazionali

13      Il punto 11 della descrizione della procedura di sorveglianza dell’attuazione delle sanzioni internazionali, approvata dal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1679 «Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo» (decreto n. 1679 del governo della Repubblica di Lituania recante approvazione della descrizione della procedura di sorveglianza dell’attuazione delle sanzioni internazionali), del 30 dicembre 2004, nella versione in vigore dal 30 gennaio 2019 al 27 maggio 2022, precisava che il FNTT controlla, verifica e raccoglie regolarmente i dati relativi all’attuazione delle sanzioni finanziarie presso diversi attori, quali gli istituti finanziari o le società di investimento.

 Decreto n. 535 del governo della Repubblica di Lituania recante approvazione della descrizione della procedura di attuazione delle sanzioni internazionali

14      Il 28 maggio 2022 è entrato in vigore il Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 535 «Dėl Tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo» (decreto n. 535 del governo della Repubblica di Lituania recante approvazione della descrizione della procedura di attuazione delle sanzioni internazionali), del 25 maggio 2022. Il punto 13 di tale descrizione indica che, nell’esercizio delle sue funzioni di autorità competente previste dall’articolo 11, paragrafo 1, della legge sulle sanzioni internazionali, il FNTT coordina, sorveglia e garantisce l’attuazione delle sanzioni finanziarie (restrizioni alla disponibilità di fondi e di risorse economiche) in Lituania. Tale punto precisa quanto segue:

«13.2. [Qualora] constati (…) che, in base ai criteri previsti dalla normativa sulle sanzioni internazionali, una persona giuridica (…) appartiene a un’entità soggetta a sanzioni o è controllata da tale entità, [il FNTT] emette una decisione da cui risulta che le sanzioni pecuniarie devono applicarsi anche a tale persona giuridica (…). L’elenco delle persone giuridiche (…) appartenenti a un’entità soggetta a sanzioni o controllate da una tale entità, redatto e aggiornato sulla base delle decisioni adottate, è pubblicato sul sito Internet del [FNTT] e trasmesso agli organismi che gestiscono i registri pubblici e i sistemi informatici dello Stato entro due giorni lavorativi dall’adozione delle decisioni pertinenti».

15      Ai sensi del punto 15 della suddetta descrizione, le decisioni del FNTT di cui al punto 13.2 della stessa descrizione costituiscono atti normativi aventi carattere vincolante nell’attuazione delle sanzioni internazionali in Lituania.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      La Inter Rao Lietuva operava in Lituania come importatore e fornitore indipendente di energia elettrica.

17      Il 28 aprile 2022, il FNTT ha inserito la Inter Rao Lietuva in un elenco «di persone fisiche e giuridiche collegate a persone soggette a sanzioni internazionali» e ha pubblicato l’elenco in parola sul suo sito Internet. Il suddetto elenco precisava che i fondi della Inter Rao Lietuva erano congelati a causa dei legami esistenti tra quest’ultima e G.H. Quest’ultima persona era soggetta a misure restrittive in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 58, pag. 1).

18      Il 25 maggio 2022 il FNTT ha corretto il medesimo elenco. Esso ha eliminato l’informazione relativa ai legami tra la Inter Rao Lietuva e G.H., ma ha indicato che tale società era collegata al presidente della Federazione russa, soggetto a misure restrittive in forza della decisione (PESC) 2022/331 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 52, pag. 1). Inoltre, il FNTT ha indicato che, da quel momento in poi, le azioni di detta società erano congelate. Il 1º giugno 2022 il FNTT ha altresì congelato i beni immobili di quest’ultima.

19      Il 12 e il 30 maggio 2022 la Inter Rao Lietuva ha chiesto al FNTT di essere rimossa dall’elenco «di persone fisiche e giuridiche collegate a persone soggette a sanzioni internazionali».

20      Con le sue decisioni n. 1, del 27 maggio 2022 (in prosieguo: la «decisione n. 1»), e n. 2, del 23 giugno 2022 (in prosieguo: la «decisione n. 2»), il FNTT ha respinto le domande in parola, rispettivamente, dopo aver constatato che non esisteva alcun fondamento giuridico che gli consentisse di eliminare dal suo sito Internet le informazioni relative alla Inter Rao Lietuva che vi erano pubblicate. Nella decisione n. 1, esso ha segnatamente precisato che il 51% del capitale sociale di tale società era detenuto dalla società di diritto finlandese Rao Nordic Oy, a sua volta detenuta al 100% dalla società di diritto russo Inter Rao Ues, i cui azionisti erano la Rosneftgaz, detentrice del 26,37% delle azioni di quest’ultima, la Inter Rao Capital Group, detentrice del 29,56% di tali azioni, di «azionisti di minoranza», detentori del 34,24% di dette azioni, quotate alla borsa di Mosca (Russia), e la società per azioni FGC UES, detentrice dell’8,57% delle stesse azioni. Il FNTT ha concluso che i principali azionisti della società russa Inter Rao sono società indirettamente controllate dalla Federazione russa, che è una repubblica federale presidenziale, il cui capo di Stato, ossia il presidente, è soggetto a sanzioni internazionali in virtù della decisione 2022/331. Nella sua decisione n. 2, il FNTT ha ribadito le sue considerazioni in merito alla struttura azionaria della Inter Rao Lietuva. Esso ha sottolineato che tanto la Rosneftgaz quanto la Inter Rao Capital Group detenevano più del 25% delle azioni della Inter Rao, motivo per cui dette prime società dovevano essere considerate come detentrici, nel loro insieme, almeno del 50% di tali azioni e che, peraltro, le suddette società erano indirettamente di proprietà della Federazione russa, la quale ha il potere di adottare decisioni nei loro confronti e di trarne profitto.

21      Il 20 luglio 2022, con l’ordinanza n. V-174, il direttore del FNTT ha approvato un «elenco delle persone giuridiche o di altri organismi privi di personalità giuridica appartenenti a un’entità soggetta a sanzioni o controllati da una siffatta entità». Tale ordinanza è entrata in vigore il 22 luglio 2022. Il nome della Inter Rao Lietuva figura al punto 1 dell’elenco in parola.

22      La Inter Rao Lietuva ha proposto un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni n. 1 e n. 2, nonché alla cancellazione del suo nome dall’elenco di cui trattasi e alla rimozione del suo nome dal sito Internet del FNTT per quanto riguarda il periodo compreso tra il 28 aprile 2022 e il 21 luglio 2022. Tale ricorso è stato respinto dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania). Detta società ha interposto appello dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), giudice del rinvio.

23      Tale giudice rileva che, durante il periodo intercorso tra il 28 aprile e il 22 luglio 2022, il FNTT ha imposto restrizioni sui fondi e sulle risorse economiche della Inter Rao Lietuva, vale a dire sulle sue azioni e sui suoi beni immobili, indicati nell’elenco pubblicato il 28 aprile 2022, senza adottare un atto amministrativo distinto contenente un’esposizione delle basi di fatto e di diritto alla luce dei quali tali restrizioni erano state imposte. L’unico motivo che giustificava l’inserimento della Inter Rao Lietuva nell’elenco in parola era l’esistenza di legami con una persona soggetta a sanzioni, ossia, a partire dal 28 aprile 2022, G.H., e, a partire dal 25 maggio 2022, il presidente della Federazione russa. In tale contesto, la società di cui si tratta ha potuto contestare dette restrizioni solo chiedendo al FNTT di annullare tale inserimento, e ciò in date in cui il suo nome figurava già nell’elenco in parola, il quale era già stato pubblicato sul sito Internet di quest’ultimo.

24      In tale situazione, il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se, in considerazione della procedura prevista dal diritto dell’Unione, secondo la quale, in caso di adozione di misure restrittive da parte del Consiglio, la persona interessata ha la possibilità di presentare osservazioni dopo l’adozione della decisione che impone tali misure, una misura nazionale, come quella applicata nella causa di cui è investito, possa essere adottata, per analogia, secondo una siffatta procedura amministrativa. In proposito, il giudice in parola ritiene che sia necessario un effetto sorpresa al fine di non compromettere l’efficacia di misure del genere. Tenuto conto del carattere atipico, nella prassi amministrativa, della misura nazionale adottata nel caso di specie e del fatto che, per la sua adozione, il FNTT ha applicato il diritto dell’Unione, il giudice del rinvio ritiene necessario che la Corte chiarisca, alla luce dell’articolo 41 della Carta, i requisiti imposti da tale diritto.

25      Il giudice del rinvio constata poi che, al fine di impedire, nell’ambito della salvaguardia della sicurezza nazionale, qualsiasi influenza esercitata dalle autorità politiche russe, direttamente o indirettamente, sul settore dell’energia lituano, il FNTT ha adottato misure di congelamento dei beni della Inter Rao Lietuva in applicazione del diritto dell’Unione. Tale giudice si chiede in quale misura il giudice nazionale debba effettuare una valutazione sulla legittimità di siffatte misure restrittive per realizzare un controllo giurisdizionale esaustivo e completo della loro fondatezza e della loro legittimità. Poiché spetterebbe ai soli poteri esecutivo e legislativo lituani individuare le minacce alla sicurezza nazionale e adottare misure per contrastarle o prevenirle, detto giudice si chiede se un controllo dei motivi di una decisione che impone misure restrittive, che si limiterebbe a una verifica del rispetto delle norme procedurali e dell’obbligo di motivazione, dell’esattezza dei fatti, dell’assenza di errori manifesti nella loro valutazione nonché dell’insussistenza di uno sviamento di potere, possa essere conforme al requisito di una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

26      Infine, il giudice del rinvio si interroga sul livello di prova richiesto per dimostrare l’esistenza di legami con persone soggette a misure restrittive dell’Unione.

27      A tal riguardo, detto giudice rileva che il FNTT ha inserito la Inter Rao Lietuva in un elenco nazionale e ha congelato i suoi beni dopo aver ritenuto che quest’ultima fosse collegata a persone interessate dalle misure restrittive imposte dal Consiglio. Il FNTT sarebbe giunto a tale conclusione basandosi sui punti 34 e 62 del documento n. 8519/18 del Consiglio, del 4 maggio 2018, intitolato «Migliori pratiche dell’UE per l’attuazione effettiva di misure restrittive», punti che riguardano i criteri sulla cui base possono essere stabiliti la proprietà o il controllo di una persona giuridica.

28      Orbene, secondo il livello di prova che sarebbe richiesto dal diritto dell’Unione, quale risulterebbe dalla sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio (C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 45 e giurisprudenza citata), la valutazione del legame dell’interessato con persone colpite da sanzioni dovrebbe essere effettuata sulla base di indizi oggettivi e sufficientemente solidi che consentano ragionevolmente di concludere nel senso dell’esistenza di tale legame.

29      Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se, nelle cause vertenti sull’applicazione di misure restrittive dell’Unione a causa di legami con il potere russo, tale livello di prova richiesto consenta di verificare effettivamente e in modo adeguato l’effettiva sussistenza del controllo, tenuto conto della sua natura informale, effettuato da detto potere e di garantire così realmente un’applicazione efficace, a livello nazionale, delle misure restrittive dell’Unione.

30      Il giudice in parola ritiene, a tal riguardo, che non esistano prove dirette che dimostrino, ai sensi del documento n. 8519/18 del Consiglio, il legame concreto tra la Inter Rao Lietuva e il presidente della Federazione russa. Tuttavia, sarebbe dimostrato il fatto che il regime politico della Federazione russa ha natura autocratica e oligarchica, che si traduce in un controllo efficace ed effettivo, ma informale, esercitato sui poteri pubblici e sugli attori economici di tale Stato, in particolare sulle entità che esercitano la loro attività in settori economicamente e politicamente importanti, come il settore dell’energia di cui trattasi nel caso di specie. Detto giudice sottolinea che il controllo esercitato dal potere politico può assumere forme che è oggettivamente impossibile verificare o dimostrare mediante prove dirette. Occorrerebbe quindi esaminare se, in tal caso, non si debba riconoscere che il presidente della Federazione russa esercita un controllo effettivo per il mero fatto dei poteri di cui dispone. Nel caso di specie, la struttura azionaria della Inter Rao Lietuva, dell’azionista di maggioranza della stessa e degli azionisti di quest’ultimo dimostrerebbe l’esistenza di chiari legami con il potere politico russo.

31      In tal contesto, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 2 della decisione [2014/145] e l’articolo 2 del regolamento [n. 269/2014], in combinato disposto con il principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della [Carta], consentano una misura nazionale in base alla quale una persona non inserita nell’allegato I della decisione [2014/145] o nell’allegato I del regolamento [n. 269/2014], sia inclusa nell’elenco delle persone i cui beni sono congelati a causa dei legami di tale persona con persone soggette a sanzioni, e la possibilità di opporsi a tale misura nazionale dinanzi all’autorità competente è prevista solo in seguito a tale inserimento.

2)      Se il requisito di un controllo giurisdizionale effettivo, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba ritenersi soddisfatto da un controllo, da parte di un giudice nazionale, sulla legittimità di una decisione di congelare i beni di una persona nell’ambito dell’attuazione di misure restrittive dell’Unione, che comporta un esame relativo all’eventuale rispetto delle norme procedurali, all’eventuale adempimento dell’obbligo di motivazione, all’esattezza dei fatti, all’eventuale esistenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti e all’eventuale insussistenza di uno sviamento di potere.

3)      Se le disposizioni dell’articolo 2 della decisione [2014/145] e dell’articolo 2 del regolamento [n. 269/2014], applicate in combinato disposto con il secondo comma dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e con l’articolo 47 della Carta, richiedano, ai fini della prova dinanzi a un giudice nazionale dell’esistenza di legami tra una persona e i rappresentanti delle autorità politiche della Federazione russa, una valutazione delle circostanze relative all’effettiva sussistenza e all’efficacia del controllo esercitato dalle autorità politiche della Federazione russa sulle persone giuridiche operanti in tale Paese, controllo che può non essere possibile dimostrare mediante indizi oggettivi e sufficientemente gravi dedotti nella causa, e da cui può derivare il riconoscimento del controllo esercitato da importanti rappresentanti delle autorità politiche della Federazione russa sulla persona di cui trattasi, in ragione dei poteri governativi da essi detenuti».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

32      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva è compito della Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 26, e dell’11 settembre 2025, Russisch-Kirgizisch Ontwikkelingsfonds, C‑384/24, EU:C:2025:696, punto 29).

33      Nel caso di specie, con la sua prima questione, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 2 della decisione 2014/145, dell’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 e dell’articolo 41 della Carta. Dalla decisione di rinvio risulta che la persona giuridica soggetta alla misura adottata dall’autorità nazionale competente, consistente nel suo inserimento in un elenco di persone i cui beni sono congelati, non figura essa stessa nell’allegato di suddetta decisione né nell’allegato I del regolamento menzionato, ma che i fondi e le risorse della persona giuridica in parola sono stati congelati a causa dei suoi «legami» con una persona fisica il cui nome figura in tali allegati.

34      A tal riguardo, occorre ricordare, sotto un primo profilo, che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 impone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che rientrano nelle categorie elencate alle lettere da a) a g) di tale paragrafo, o a persone fisiche e giuridiche, entità o organismi ad essi associati. La parte iniziale di tale paragrafo impone di congelare parimenti tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da tali persone, entità o organismi, elencati nell’allegato di tale decisione.

35      Sotto un secondo profilo, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 impone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essi associati elencati nell’allegato I di tale regolamento. Esso prevede parimenti l’obbligo di congelare tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi di tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi.

36      Orbene, nei limiti in cui l’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione e l’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento impongono altresì di congelare i fondi e le risorse posseduti, detenuti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi il cui nome è incluso nell’elenco contenuto nell’allegato della decisione 2014/145 e in quello contenuto nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, solo queste ultime disposizioni, in quanto impongono il congelamento di fondi e di risorse economiche appartenenti ad altre persone o entità, le quali non sono esse stesse elencate nei rispettivi allegati di suddetti atti dell’Unione, riguardano una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale sono stati congelati i fondi e le risorse economiche di una persona giuridica il cui nome non figura negli allegati in parola.

37      Ne consegue che si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, letti alla luce del diritto a una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una misura nazionale consistente nell’inserire una persona giuridica, il cui nome non figura né nell’allegato di tale decisione né nell’allegato I di tale regolamento, in un elenco di persone i cui beni sono congelati a causa dei suoi legami con persone il cui nome figura negli allegati in parola, sebbene la persona giuridica di cui si tratta potrà contestare siffatta misura dinanzi all’autorità nazionale competente solo successivamente a tale inserimento.

38      Al riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che la decisione 2014/145, nella sua versione iniziale, è stata adottata in forza dell’articolo 29 TUE. Nella stessa data, è stato adottato, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento n. 269/2014, nella sua versione iniziale, al fine di dare effetto alle misure restrittive previste da detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 89). Tale regolamento nonché le sue versioni risultanti dai regolamenti e dai regolamenti di esecuzione che lo modificano, come il regolamento n. 269/2014 di cui trattasi, sono obbligatori in tutti i loro elementi e producono effetti immediati.

39      Ne consegue che le misure restrittive imposte all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, quali il congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti a persone, entità o organismi il cui nome figura nell’allegato I di tale regolamento, o da essi posseduti, detenuti o controllati, sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri [sentenza del 16 febbraio 2023, Rzecznik Praw Dziecka e a. (Sospensione della decisione di ritorno), C‑638/22 PPU, EU:C:2023:103, punto 91 nonché giurisprudenza citata]. Inoltre, tali misure restrittive si applicano, in forza dell’articolo 18 di detto regolamento, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Di conseguenza, un siffatto congelamento di fondi e di risorse economiche è imposto dal diritto dell’Unione e non richiede, in linea di principio, ai fini della sua applicazione in uno Stato membro, alcuna misura nazionale di attuazione, quale una decisione di inserire una persona in un elenco di persone i cui beni sono congelati per il fatto che questi ultimi sono posseduti, detenuti o controllati da una persona sanzionata.

40      Ciò posto, gli Stati membri possono, al fine di dare piena efficacia al regolamento n. 269/2014, adottare misure di esecuzione di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2025, Timchenko e Timchenko/Consiglio, C‑805/24 P, EU:C:2025:792, punti da 47 a 49), quali la redazione, da parte di un’autorità nazionale competente, e la pubblicazione sul suo sito Internet, di un elenco delle persone, delle entità o degli organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelati per il fatto che essi appartengono o sono posseduti, detenuti o controllati da persone il cui nome figura nell’allegato I del regolamento n. 269/2014.

41      A tal proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, siffatte misure di esecuzione del regolamento n. 269/2014 sono idonee a garantire, oltre all’applicazione effettiva di detto regolamento, il principio della certezza del diritto. Infatti, i nomi delle persone, delle entità o degli organismi i cui fondi appartengono a persone, entità o organismi espressamente indicati nell’allegato I di tale regolamento, o che sono da essi posseduti, detenuti o controllati, non figurano nell’allegato in parola. Quindi, la redazione di elenchi nazionali, come quelli menzionati al punto precedente della presente sentenza, può chiarire tanto all’entità interessata quanto agli altri operatori economici il fatto che i fondi e le risorse della stessa sono congelati a causa, precisamente, della loro appartenenza a persone, entità o organismi il cui nome è inserito in detto allegato o perché questi ultimi li possiedono, li detengono o li controllano.

42      Ne consegue che l’inserimento, da parte di un’autorità nazionale competente, di una persona giuridica in un siffatto elenco costituisce non già una sanzione nazionale imposta da tale autorità, né una sanzione supplementare rispetto alle misure restrittive imposte dal Consiglio, bensì un’esecuzione di queste ultime mediante l’identificazione delle persone, delle entità e degli organismi i cui beni appartengono o sono posseduti, detenuti o controllati da una persona, un’entità o un organismo il cui nome figura in tale allegato.

43      In detto contesto, è importante ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, che conferma la giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2026, Commissione/Ungheria (Diritto di fornire servizi di media mediante l’utilizzo di frequenze radio), C‑92/23, EU:C:2026:108, punto 95 e giurisprudenza citata].

44      Nel caso di specie, poiché l’inserimento, da parte del FNTT, di una persona giuridica in un elenco di persone i cui fondi e/o altre risorse economiche sono congelati costituisce un’esecuzione del quadro normativo dell’Unione relativo alle misure restrittive, tale autorità nazionale è tenuta a rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

45      A tal riguardo, occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, il diritto a una buona amministrazione, dedotto dal giudice del rinvio, include «il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio».

46      Tuttavia, l’articolo 41 della Carta si rivolge non agli Stati membri, ma unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione Tuttavia, il diritto a una buona amministrazione, sancito da detto articolo, riflette un principio generale del diritto dell’Unione e, secondo una giurisprudenza costante, applicabile agli Stati membri quando attuano tale diritto [sentenza del 10 febbraio 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Termine di prescrizione), C‑219/20, EU:C:2022:89, punto 37 e giurisprudenza citata].

47      Per quanto riguarda il diritto di essere ascoltati, la Corte ha già dichiarato che non si può esigere che le autorità dell’Unione comunichino alle persone interessate i motivi dell’inserimento in un elenco di persone che comporta l’imposizione di un insieme di misure restrittive prima dell’inserimento iniziale di una persona o di un’entità in tale elenco, dal momento che una siffatta previa comunicazione sarebbe tale da compromettere l’efficacia delle misure di congelamento di fondi e di risorse economiche imposte dal regolamento di cui trattasi. Al fine di raggiungere l’obiettivo perseguito da un siffatto regolamento, misure di questo genere devono, per loro stessa natura, beneficiare di un effetto sorpresa e applicarsi con effetto immediato. Per le stesse ragioni, non occorre neppure procedere a un’audizione della persona o entità oggetto di misure restrittive prima dell’inserimento iniziale del suo nome nel suddetto elenco. Per contro, tali motivi devono essere comunicati il più rapidamente possibile dopo che l’inclusione di una persona o entità in un elenco è stata decisa in modo da consentire ai destinatari delle misure di esercitare, entro i termini, il loro diritto di ricorso (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punti da 336 a 341).

48      Quando le autorità nazionali attuano l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 redigendo elenchi nazionali di persone o entità i cui fondi o risorse economiche sono congelati, i requisiti derivanti dal principio generale del diritto dell’Unione relativo al diritto a una buona amministrazione devono applicarsi allo stesso modo.

49      Ne consegue che tale principio generale, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una misura nazionale consistente nell’inserire una persona in un elenco di persone i cui beni sono congelati, sebbene tale persona potrà contestare siffatta misura dinanzi all’autorità nazionale competente solo successivamente a tale inserimento.

50      Diverso è tuttavia il caso in cui i fondi e le risorse economiche della persona inserita in un elenco da un’autorità nazionale competente siano già stati congelati, in forza di una precedente decisione ancora in vigore, e non sussista più il rischio che la misura restrittiva imposta dal diritto dell’Unione sia privata di effetto o elusa prima della sua entrata in vigore. In un caso del genere, tale decisione successiva non può derogare alla regola generale che esige che essa sia preceduta da una notifica nonché dall’opportunità conferita alla persona o all’entità interessata di essere previamente sentita (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 62, e del 12 maggio 2022, Boshab/Consiglio, C‑242/21 P, EU:C:2022:375, punto 72 nonché giurisprudenza citata).

51      In secondo luogo, per quanto riguarda la possibilità, menzionata nel testo della prima questione, di inserire una persona giuridica in un elenco di persone i cui beni sono congelati a causa dei «legami» della persona di cui si tratta con una persona il cui nome figura nell’allegato della decisione 2014/145 e nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, occorre ricordare che l’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione, al pari dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, impone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche «appartenenti» alle persone, entità o organismi il cui nome figura negli allegati in parola o «posseduti, detenuti o controllati» da tali persone, entità o organismi.

52      Ne risulta che la mera esistenza di un «legame» della persona interessata dalla misura nazionale di congelamento di fondi e di risorse economiche con una persona il cui nome figura nei suddetti allegati non è sufficiente a giustificare l’inserimento, da parte di un’autorità nazionale competente, della prima in un elenco delle persone i cui beni sono congelati. Infatti, per identificare i fondi e le risorse appartenenti a persone il cui nome non figura negli stessi allegati, ma che devono tuttavia essere soggette a un congelamento in forza delle disposizioni in parola, è necessario che sia dimostrato che tali fondi e risorse economiche appartengono, se del caso in regime di comproprietà, a persone, entità o organismi elencati negli allegati di detta decisione e di detto regolamento o che essi sono posseduti, detenuti o controllati da questi ultimi.

53      Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, letti alla luce del principio generale del diritto dell’Unione relativo al diritto a una buona amministrazione, devono essere interpretati nel senso che non essi non ostano a una misura nazionale consistente nell’iscrivere una persona giuridica il cui nome non figura né nell’allegato di tale decisione né nell’allegato I di tale regolamento in un elenco di persone i cui beni sono congelati, a condizione che un siffatto inserimento sia fondato sul fatto che i fondi e/o le risorse economiche oggetto di tale misura appartengono o sono posseduti, detenuti o controllati da una persona, un’entità o un organismo il cui nome figura negli allegati in parola, sebbene tale persona giuridica potrà contestare detta misura dinanzi all’autorità nazionale competente solo successivamente a tale inserimento.

 Sulla seconda questione

54      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, letti in combinato disposto con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che il giudice nazionale controlli la legittimità di una misura adottata da un’autorità nazionale che dà esecuzione a misure restrittive imposte da tale regolamento nei confronti di una persona giuridica il cui nome non figura nell’allegato I del suddetto regolamento né nell’allegato di tale decisione, limitandosi a verificare la motivazione della misura in parola, l’esattezza dei fatti addotti a sostegno della stessa e, se del caso, l’assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti, nonché il rispetto delle norme procedurali nazionali e l’insussistenza di uno sviamento di potere da parte dell’autorità competente che ha adottato detta misura, senza valutare la necessità della stessa misura alla luce della minaccia che tale persona rappresenterebbe per la sicurezza nazionale dello Stato membro interessato.

55      In via preliminare, occorre ricordare che, come rilevato ai punti 40 e 42 della presente sentenza, l’inserimento, da parte di un’autorità nazionale competente, di una persona giuridica in un elenco di persone, entità o organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelati per il fatto che questi ultimi appartengono o sono posseduti, detenuti o controllati da una persona il cui nome figura nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 costituisce un’esecuzione delle misure restrittive imposte da tale regolamento.

56      Ne consegue che, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, ricordato al punto 43 della presente sentenza, si applica l’articolo 47 della stessa. Peraltro, il considerando 6 del regolamento n. 269/2014 enuncia che è opportuno che tale regolamento sia applicato conformemente ai diritti fondamentali e ai principi riconosciuti segnatamente dalla Carta e, più in particolare, al diritto a un ricorso effettivo.

57      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. L’articolo 47 della Carta, che ribadisce il principio della tutela giurisdizionale effettiva, richiede, al suo primo comma, che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo 47 (sentenza del 12 marzo 2026, EM System, C‑84/24, EU:C:2026:181, punto 109).

58      Occorre altresì ricordare che, durante il controllo di misure restrittive adottate dal Consiglio, come quelle imposte dalla decisione 2014/145 e dal regolamento n. 269/2014, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta richiede che il giudice dell’Unione garantisca un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 38 e giurisprudenza citata).

59      Orbene, dal momento che, come rilevato al punto 55 della presente sentenza, l’inserimento, da parte di un’autorità nazionale competente, di una persona giuridica in un elenco di persone, entità o organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelati per il fatto che essi appartengono o sono posseduti, detenuti o controllati da una persona il cui nome figura nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 costituisce un’esecuzione delle misure restrittive imposte da tale regolamento, è necessario ritenere, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 86 e 87 delle sue conclusioni, che i requisiti relativi all’effettività del controllo della legittimità di misure restrittive di portata individuale, come l’inclusione del nome di una persona in un elenco di persone contenuto nell’allegato I di tale regolamento, effettuato dai giudici dell’Unione, si applicano mutatis mutandis al controllo di una misura di congelamento di fondi e di risorse adottata da un’autorità nazionale.

60      Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo di motivazione di un siffatto inserimento, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta postula che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa, vuoi a seguito della comunicazione di quest’ultima, affinché l’interessato possa difendere i propri diritti e per consentire al giudice competente di esercitare pienamente il controllo della legittimità della decisione in questione (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 61).

61      Per quanto riguarda il momento della comunicazione di tale motivazione, occorre tenere conto delle considerazioni esposte ai punti 49, 50 e 53 della presente sentenza. Peraltro, al pari dei giudici dell’Unione, il giudice nazionale è tenuto a verificare, nell’ambito del controllo giurisdizionale della legittimità della misura nazionale, il rispetto delle norme procedurali nazionali.

62      Inoltre, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito da tale disposizione comporta che il giudice nazionale si assicuri che la misura nazionale di cui trattasi si fondi su una base fattuale sufficientemente solida, il che implica una verifica dei fatti asseriti nella motivazione sottesa alla decisione di inserimento della persona interessata, di modo che il sindacato giurisdizionale non sia limitato alla valutazione dell’astratta verosimiglianza della motivazione dedotta, bensì consista nell’accertamento se la motivazione a sostegno di tale decisione sia fondata (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 327). Se del caso, il controllo in parola può implicare la verifica dell’assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punti da 42 a 44).

63      Allo stesso modo, il giudice nazionale esamina se l’autorità nazionale non abbia commesso uno sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 86).

64      Occorre, ancora, esaminare se il controllo della legittimità della misura nazionale di inserimento di una persona giuridica in un elenco di persone i cui beni sono congelati risponda al requisito di un controllo completo qualora il giudice nazionale verifichi gli elementi enunciati ai punti da 60 a 63 della presente sentenza, ma non proceda alla valutazione della necessità o dell’opportunità di tale misura alla luce della minaccia che la persona giuridica interessata rappresenta per la sicurezza nazionale.

65      In proposito, il giudice del rinvio rileva che, nel caso di specie, la decisione dell’autorità nazionale competente di inserire la Inter Rao Lietuva in un elenco di persone i cui beni sono congelati è stata adottata seguendo la procedura con la quale sono adottate misure preventive volte a salvaguardare la sicurezza nazionale. Esso afferma che, secondo le norme procedurali nazionali, la competenza a valutare, da un lato, se l’attività di una persona rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale e, dall’altro, se sia opportuno imporre misure restrittive a una persona al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale spetta, in Lituania, ai poteri esecutivo e legislativo e non ai giudici amministrativi. Orbene, in assenza di competenza al riguardo, esso si chiede se il controllo, da parte di un siffatto giudice, della legittimità di una misura adottata da un’autorità nazionale che dà esecuzione a una misura restrittiva imposta dal diritto dell’Unione risponda al requisito di un controllo giurisdizionale effettivo laddove il controllo in parola non verte sull’individuazione di minacce alla sicurezza nazionale, né sulla necessità di tale misura alla luce della minaccia che una persona rappresenterebbe per la sicurezza nazionale.

66      A tal riguardo, spetta, in primo luogo, al Consiglio verificare, sotto il profilo dei criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a g), della decisione 2014/145, se il nome di una persona, di un’entità o di un organismo debba essere inserito nell’allegato della decisione in parola e, successivamente, nell’allegato I del regolamento n. 269/2014. Tenendo conto di detti criteri, il Consiglio è chiamato a valutare, come risulta dal considerando 11 della decisione 2022/329, se tali persone, entità o organismi siano coinvolti nelle azioni della Federazione russa che mirano a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e, pertanto, se essi rappresentino una minaccia per la sicurezza internazionale e nazionale degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punti 119 e 120). Il controllo della legittimità delle misure restrittive così imposte dal regolamento n. 269/2014 nei confronti di siffatti persone, entità o organismi spetta ai giudici dell’Unione, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e all’articolo 275, secondo comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punto 63 nonché giurisprudenza citata).

67      Dopo che il Consiglio ha adottato una misura restrittiva del genere inserendo il nome di una persona, di un’entità o di un organismo, anzitutto, nell’allegato della decisione 2014/145 e, successivamente, nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, è consentito, in secondo luogo, alle autorità nazionali, come risulta dai punti da 40 a 42 della presente sentenza, adottare misure di esecuzione della misura in parola. A tal fine, dette autorità si limitano a verificare, in un contesto come quello di cui al procedimento principale, se i fondi o le risorse economiche di taluni persone, entità o organismi il cui nome non figura negli allegati in parola appartengano o siano posseduti, detenuti o controllati da persone, entità o organismi già inseriti nei suddetti allegati. Pertanto, l’inclusione, da parte di un’autorità nazionale, di una persona giuridica in un elenco nazionale di persone i cui beni sono congelati costituisce unicamente l’esecuzione della misura restrittiva adottata dal Consiglio e comporta solo il fatto di verificare se sia dimostrato almeno uno dei criteri di appartenenza, di possesso, di detenzione o di controllo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, ultima frase, di tale decisione nonché all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento. L’esame di cui si tratta può basarsi, in particolare, sulla presa in considerazione delle partecipazioni finanziarie, dirette o indirette, detenute da una persona inserita nell’allegato della decisione 2014/145 e nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 nel capitale di una persona giuridica, nonché sull’entità di tali partecipazioni. Così facendo, dette autorità non procedono ad una valutazione dell’esistenza di una minaccia per la sicurezza nazionale, né dell’opportunità di imporre una misura restrittiva nei confronti di tali persone, entità e organismi sotto il profilo di una siffatta minaccia.

68      Ne consegue che non occorre neppure che un giudice nazionale valuti l’esistenza di una minaccia alla sicurezza nazionale, né l’opportunità di adottare una misura restrittiva alla luce della minaccia che una persona rappresenterebbe per la sicurezza nazionale quando effettua il controllo della legittimità di una misura di congelamento dei beni che dà esecuzione a misure restrittive imposte dal diritto dell’Unione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

69      Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, letti in combinato disposto con il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che il giudice nazionale controlli la legittimità di una misura adottata da un’autorità nazionale che dà esecuzione a misure restrittive imposte da tale regolamento nei confronti di una persona giuridica il cui nome non figura nell’allegato I del suddetto regolamento né nell’allegato di tale decisione, limitandosi a verificare la motivazione della misura in parola, l’esattezza dei fatti addotti a sostegno della stessa e, se del caso, l’assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti, nonché il rispetto delle norme procedurali nazionali e l’insussistenza di uno sviamento di potere da parte dell’autorità competente che ha adottato detta misura, senza valutare la necessità della stessa misura alla luce della minaccia che tale persona rappresenterebbe per la sicurezza nazionale dello Stato membro interessato.

 Sulla terza questione

70      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, letti in combinato disposto con il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che il giudice nazionale tenga conto, nell’ambito della dimostrazione del fatto che i fondi e le risorse economiche di una persona giuridica il cui nome non figura né nell’allegato di tale decisione né nell’allegato I di tale regolamento appartengano a un rappresentante del governo di un paese terzo il cui nome figura negli allegati in parola, o siano posseduti, detenuti o controllati da detto rappresentante, di circostanze relative all’effettiva sussistenza e all’efficacia di un controllo informale operato da detto rappresentante sulle persone che esercitano un’influenza dominante su tale persona giuridica, sebbene le circostanze in discussione non possano essere suffragate da prove dirette oggettive e sufficientemente solide.

71      A tal riguardo, come già rilevato al punto 62 della presente sentenza, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta esige che il giudice nazionale si assicuri che la misura adottata da un’autorità nazionale consistente nell’inserire o nel mantenere il nome di una persona in un elenco di persone i cui beni sono congelati, in esecuzione di una misura restrittiva imposta dal regolamento n. 269/2014, poggi su una base fattuale sufficientemente solida (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 39).

72      Secondo la giurisprudenza della Corte, ciò implica la verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa alla suddetta misura. Tale controllo giurisdizionale non si può limitare alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma deve vertere sulla questione se tali motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la stessa misura, siano fondati (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 38 e giurisprudenza citata).

73      A tal riguardo, l’esattezza materiale dei fatti dedotti alla luce delle informazioni o degli elementi di prova forniti deve essere verificata così come l’efficacia probatoria di questi ultimi in funzione delle circostanze del caso di specie e alla luce delle eventuali osservazioni presentate in proposito, segnatamente, dalla persona interessata (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 38 e giurisprudenza citata).

74      Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che una siffatta valutazione deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova non in maniera isolata, bensì nel contesto in cui essi si inseriscono (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 39 e giurisprudenza citata).

75      Ne consegue che i motivi di una misura di congelamento dei fondi e/o delle risorse economiche imposta dal regolamento n. 269/2014, la quale è idonea a comportare effetti significativi per il funzionamento della persona giuridica interessata, o addirittura per la continuazione delle sue attività, devono essere suffragati oggettivamente e in modo sufficientemente solido. Gli elementi di prova forniti devono quindi consentire di concludere per l’esistenza dei fatti addotti su cui si fondano tali motivi.

76      Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, il nome di una persona giuridica può essere inserito, da parte di un’autorità nazionale competente, in un elenco nazionale di persone i cui beni sono congelati solo a condizione che l’autorità in parola dimostri che, come rilevato al punto 52 della presente sentenza, i fondi e le risorse economiche di tale persona giuridica appartengono a persone, entità o organismi il cui nome è incluso nell’elenco contenuto nell’allegato I di detto regolamento, o che i fondi e risorse di cui si tratta sono posseduti, detenuti o controllati da questi ultimi persone, entità o organismi.

77      Pertanto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una persona giuridica è inserita in un elenco nazionale di persone i cui beni sono congelati a causa dei suoi «legami» con una persona il cui nome figura nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, il giudice nazionale deve assicurarsi, da un lato, che i fondi e/o le risorse economiche della persona giuridica di cui si tratta appartengano alla persona il cui nome figura in tale allegato I, o siano posseduti, detenuti o controllati da quest’ultima persona e, dall’altro, che, quanto meno, il fatto che sia soddisfatto uno di tali criteri, invocato ai fini dell’inserimento nell’elenco in parola, sia suffragato oggettivamente e in modo sufficientemente solido.

78      Orbene, se l’appartenenza a una persona il cui nome figura nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, la detenzione, il possesso o, ancora, il controllo diretto da parte di tale persona possono essere dimostrati mediante elementi di prova oggettivi, quali un atto pubblico, un contratto o un registro degli azionisti, che rende noti siffatti rapporti con il capitale di una persona giuridica, la prova del controllo esercitato da una tale persona può, come osserva il giudice del rinvio, rivelarsi particolarmente difficile in circostanze in cui il controllo in discussione è indiretto e non ha natura formale.

79      Infatti, dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 emerge che esso riguarda un’ampia varietà di rapporti giuridici tra la persona il cui nome figura nell’allegato I di tale regolamento e i fondi e/o le risorse economiche di cui è imposto il congelamento, che va dal rapporto giuridico più completo, quello della proprietà, alle situazioni in cui la persona può esercitare un potere di fatto su tali fondi e/o risorse, e ciò in modo diretto o indiretto (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2026, T Trust, C‑483/23, EU:C:2026:408, punto 69).

80      Orbene, dato che una società può essere qualificata come «società posseduta o controllata da altra entità» allorché quest’ultima si trovi in una situazione in cui essa sia in grado di influenzare le scelte della prima società, anche in assenza di qualsiasi legame giuridico tra i due soggetti economici, vuoi di proprietà vuoi di partecipazione nel capitale (sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 75), non è escluso che siffatta situazione di possesso o di controllo possa essere dimostrata solo con l’ausilio di indizi, i quali devono tuttavia suffragare in modo oggettivo la veridicità di tale situazione asserita.

81      A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che l’onere della prova che incombe all’autorità che ha adottato la misura restrittiva può essere soddisfatto qualora venga evocato un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di concludere che la persona interessata soddisfa uno dei criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 39 e giurisprudenza citata).

82      Al fine di valutare l’esistenza di un controllo esercitato da una persona il cui nome figura nell’allegato I del regolamento n.269/2014, il giudice nazionale può prendere in considerazione i criteri menzionati nel documento intitolato «Migliori pratiche dell’Unione per l’attuazione effettiva di misure restrittive», adottato dal Consiglio l’8 dicembre 2003 (documento n. 15579/03 del Consiglio), il cui ultimo aggiornamento è stato effettuato il 3 luglio 2024 (documento n. 11623/24) (in prosieguo: le «migliori pratiche»). I punti da 62 a 67 di queste ultime riguardano le nozioni di «proprietà» e di «controllo», come utilizzate in particolare all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, ed elencano criteri da prendere in considerazione per determinare se una persona appartenga o sia controllata da un’altra persona, entità o organismo. Così, al punto 63 delle migliori pratiche, è indicato, in sostanza, che, se una persona giuridica è detenuta, anche congiuntamente, al 50% o più da una persona il cui nome figura nell’allegato summenzionato, si reputa che essa sia di proprietà di tale persona. Lo stesso vale qualora detta persona detenga una partecipazione maggioritaria all’interno della persona giuridica interessata. Il punto 64 delle migliori pratiche contiene diversi criteri per determinare se una persona giuridica sia controllata da un’altra persona o entità, descrivendo le situazioni in cui quest’ultima ha il potere di utilizzare beni o di gestire le attività della persona giuridica o, ancora, di influenzare le scelte che quest’ultima effettuerà. Quando ricorrano le situazioni ivi previste, il punto 65 delle migliori pratiche indica che la persona giuridica o l’entità interessata è considerata controllata da tale altra persona, salvo prova contraria. Infine, il punto 67 delle migliori pratiche fornisce esempi concreti di circostanze che possono far supporre che una persona il cui nome figura in detto allegato eserciti un controllo su una persona giuridica o un’entità.

83      Tuttavia, poiché le migliori pratiche hanno solo valore indicativo e i criteri ivi contenuti non sono elencati in modo esaustivo, la prova di un controllo effettivo dei fondi e delle risorse economiche di una persona giuridica da parte di una persona o di un’entità il cui nome figura nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, vale a dire del potere, per quest’ultima, di influenzare concretamente ed effettivamente le scelte della persona giuridica interessata, può essere fornita mediante elementi diversi da quelli ripresi in tali criteri.

84      Nel caso di specie, il giudice del rinvio espone che il FNTT ha inserito la Inter Rao Lietuva in un elenco nazionale «delle persone fisiche e giuridiche collegate a persone soggette a sanzioni internazionali», indicando che tale società era collegata al presidente della Federazione Russa, soggetto a misure restrittive ai sensi della [decisione 2022/331]. Esso rileva che, nelle decisioni n. 1 e n. 2 di cui è stato chiesto l’annullamento, il FNTT ha motivato tale inserimento con il fatto che i principali azionisti della società di diritto russo Inter Rao – che deterrebbe l’insieme delle azioni della società di diritto finlandese Rao Nordic, alla quale apparterrebbe il 51% del capitale sociale della Inter Rao Lietuva – erano società detenute indirettamente dalla Federazione russa.

85      Al fine di statuire sull’esistenza dei «legami» invocati, il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se i fondi e le risorse economiche della Inter Rao Lietuva appartengano al presidente della Federazione russa o siano dallo stesso posseduti, detenuti o controllati. A tale scopo, esso si dovrà assicurare che il FNTT abbia dimostrato, oggettivamente e in modo sufficientemente solido, mediante prove dirette o con un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti, che la Inter Rao Lietuva si trova in una situazione in cui tale capo di Stato è in grado di influenzare le sue scelte, e ciò, se del caso, in assenza di qualsiasi legame giuridico, di proprietà o di partecipazione nel suo capitale.

86      A tal riguardo, il fatto, menzionato dal giudice del rinvio, che il regime politico della Federazione russa abbia natura «autocratica e oligarchica, che si traduce in un controllo effettivo e reale, ma informale (…) sugli (…) operatori economici di tale Stato», cosicché «si deve necessariamente concludere che il presidente [di tale Federazione], in virtù dei suoi poteri di fatto illimitati, è (…) in grado di esercitare un controllo reale ed effettivo sulle persone e sulle imprese operanti in Russia», non costituisce un elemento di prova sufficientemente solido per dimostrare l’esistenza del controllo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 su tale società.

87      Infatti, come rilevato al punto 72 della presente sentenza, l’esame della legittimità di una decisione nazionale consistente nell’inserire una persona giuridica in un elenco di persone i cui beni sono congelati non può limitarsi a una valutazione dell’astratta verosimiglianza del controllo invocato dall’autorità nazionale quale motivo a sostegno di tale inserimento. Inoltre, per sua natura generale, la considerazione citata al punto precedente della presente sentenza non può dimostrare che detto capo di Stato sia in grado di influenzare concretamente ed effettivamente le scelte della Inter Rao Lietuva.

88      È vero che il fatto, sottoposto alla valutazione del giudice del rinvio, che la Federazione russa presenta una natura «autocratica e oligarchica» può essere considerato un elemento che fa parte del contesto in cui gli elementi di prova devono essere valutati. Tuttavia, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 76 e 77 delle sue conclusioni, una siffatta constatazione non può sostituirsi all’esigenza di dimostrare l’esistenza del controllo al quale fanno riferimento l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014.

89      Peraltro, il giudice in parola potrà prendere in considerazione, come elemento di prova oggettivo pertinente, il fatto che un’impresa pubblica russa figura tra le entità che detengono, direttamente o indirettamente, una parte del capitale della Inter Rao Lietuva.

90      Se, nel caso di specie, un’influenza effettiva, vale a dire idonea a determinare concretamente e realmente le scelte della Inter Rao Lietuva, esercitata da un’impresa pubblica russa, potesse essere considerata dimostrata dal fatto che la società di diritto russo Inter Rao detiene, tramite una società di diritto finlandese, oltre il 50% del capitale della Inter Rao Lietuva, circostanza che spetta alla valutazione del giudice del rinvio, l’imposizione del congelamento dei capitali e delle risorse economiche di quest’ultima, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, a causa dei «legami» di detta società con il presidente della Federazione russa, richiederebbe, inoltre, la dimostrazione, oggettiva e in modo sufficientemente solido, che quest’ultimo è in grado di influenzare effettivamente le scelte della Inter Rao Lietuva, o direttamente, oppure tramite tale società russa o società che controllano quest’ultima.

91      A tal riguardo, il giudice del rinvio potrà tener conto di tutte le informazioni o le circostanze relative all’effettiva sussistenza e all’efficacia di un controllo, anche informale, esercitato da tale persona sulla società di diritto russo, purché tali informazioni o circostanze siano suffragate oggettivamente e in modo sufficientemente solido.

92      Quindi, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, esso potrà prendere in considerazione la circostanza, menzionata dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, e parimenti soggetta alla valutazione di tale giudice, che il presidente della Federazione russa ha potuto avvalersi del suo potere di controllo sulle imprese pubbliche russe nel settore dell’energia, come la Inter Rao. La società in parola deterrebbe, secondo tale istituzione, il monopolio sull’esportazione e sull’importazione di energia elettrica in Russia essendo al contempo una delle più grandi imprese pubbliche russe nel settore dell’energia.

93      In tale contesto, occorre aggiungere che, nella sua valutazione degli elementi di prova, il giudice del rinvio potrà anche prendere in considerazione la difficoltà di accesso a elementi di prova o informazioni oggettivi per il FNTT e la misura in cui la Inter Rao Lietuva può produrre elementi di prova attestanti la sua indipendenza.

94      Tuttavia, e nonostante l’accezione ampia che occorre dare alla nozione di «controllo» al fine di garantire l’effettività delle misure restrittive imposte dal regolamento n. 269/2014, occorre ricordare che incombe all’autorità che impone le misure restrittive, in caso di contestazione, il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 39 e giurisprudenza citata).

95      Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, letti in combinato disposto con il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che il giudice nazionale tenga conto, nell’ambito della dimostrazione del fatto che i fondi e le risorse economiche di una persona giuridica il cui nome non figura né nell’allegato di tale decisione né nell’allegato I di tale regolamento appartengano a un rappresentante del governo di un paese terzo il cui nome figura negli allegati in parola, oppure siano posseduti, detenuti o controllati da detto rappresentante, di circostanze relative all’effettiva sussistenza e all’efficacia di un controllo informale operato da detto rappresentante sulle persone che esercitano un’influenza dominante su tale persona giuridica, purché il riconoscimento, da parte del giudice in discussione, dell’esistenza di tale fatto sia fondato su elementi di prova oggettivi e sufficientemente solidi, i quali, considerati nel loro insieme e alla luce del contesto in cui si inseriscono, consentano di ritenere che la persona giuridica interessata soddisfi effettivamente uno dei criteri menzionati all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014.

 Sulle spese

96      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/660 del Consiglio, del 21 aprile 2022, e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/658 del Consiglio, del 21 aprile 2022, letti alla luce del principio generale del diritto dell’Unione relativo al diritto a una buona amministrazione,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una misura nazionale consistente nell’inserire una persona giuridica il cui nome non figura né nell’allegato della decisione 2014/145, come modificata, né nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato, in un elenco di persone i cui beni sono congelati, a condizione che un siffatto inserimento sia fondato sul fatto che i fondi e/o le risorse economiche oggetto di tale misura appartengono o sono posseduti, detenuti o controllati da una persona, un’entità o un organismo il cui nome figura negli allegati in parola, sebbene tale persona giuridica potrà contestare detta misura dinanzi all’autorità nazionale competente solo successivamente a tale inserimento.

2)      L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/660, e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione 2022/658, letti congiuntamente al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che il giudice nazionale controlli la legittimità di una misura adottata da un’autorità nazionale che dà esecuzione a misure restrittive imposte da tale regolamento nei confronti di una persona giuridica il cui nome non figura nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato, né nell’allegato della decisione 2014/145, come modificata, limitandosi a verificare la motivazione della misura in parola, l’esattezza dei fatti addotti a sostegno della stessa e, se del caso, l’assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti, nonché il rispetto delle norme procedurali nazionali e l’insussistenza di uno sviamento di potere da parte dell’autorità competente che ha adottato detta misura, senza valutare la necessità della stessa misura alla luce della minaccia che tale persona rappresenterebbe per la sicurezza nazionale dello Stato membro interessato.

3)      L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/660, e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione 2022/658, letti congiuntamente al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che il giudice nazionale tenga conto, nell’ambito della dimostrazione del fatto che i fondi e le risorse economiche di una persona giuridica il cui nome non figura né nell’allegato della decisione 2014/145, come modificata, né nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato, appartengano a un rappresentante del governo di un paese terzo il cui nome figura negli allegati in parola, oppure siano posseduti, detenuti o controllati da detto rappresentante, di circostanze relative all’effettiva sussistenza e all’efficacia di un controllo informale operato da detto rappresentante sulle persone che esercitano un’influenza dominante su tale persona giuridica, purché il riconoscimento, da parte del giudice in discussione, dell’esistenza di tale fatto sia fondato su elementi di prova oggettivi e sufficientemente solidi, i quali, considerati nel loro insieme e alla luce del contesto in cui si inseriscono, consentano di ritenere che la persona giuridica interessata soddisfi effettivamente uno dei criteri menzionati all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato.

Firme


* Lingua processuale: il lituano.

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