Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2026.#Procedimento penale a carico di MA.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad.#Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell’Unione – Presunta non conformità del diritto nazionale alla Costituzione nazionale e al diritto dell’Unione – Presupposti per adire una Corte costituzionale – Valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione – Ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte – Determinazione del diritto nazionale applicabile alla controversia – Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale – Obbligo o autorizzazione di un previo rinvio alla Corte costituzionale anteriormente al ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Assenza.#Causa C-56/25.

ECLI:EU:C:2026:87Eu Chamb 03 C12 feb 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 febbraio 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell’Unione – Asserita non conformità del diritto nazionale alla Costituzione nazionale e al diritto dell’Unione – Presupposti per adire una Corte costituzionale – Valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione – Ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte – Determinazione del diritto nazionale applicabile alla controversia – Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale – Obbligo o autorizzazione di un previo rinvio a una Corte costituzionale anteriormente al ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Assenza»

Nella causa C‑56/25 [Petlichev] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia, Bulgaria), con decisione del 29 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2025, nel procedimento penale a carico di:

MA,

in presenza di:

Sofiyska gradska prokuratura,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu‑Matei, S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per la Commissione europea, da F. Erlbacher e E. Rousseva, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, del principio del primato del diritto dell’Unione, nonché dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di MA per fatti qualificati come detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento di procedura della Corte

3

L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, intitolato «Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale», dispone quanto segue:

«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

(…)

b)

il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

(…)».

Decisione quadro 2004/757/GAI

4

L’articolo 4 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU 2004, L 335, pag. 8), rubricato «Sanzioni», così dispone al suo paragrafo 1:

«Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano soggetti a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive.

Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all’articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni».

Diritto bulgaro

5

L’articolo 150, paragrafo 2, della Konstitutsia na Republika Bulgaria (Costituzione della Repubblica di Bulgaria), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «Costituzione bulgara»), così dispone:

«Ogni autorità giurisdizionale può, su domanda individuale o d’ufficio, adire [il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale, Bulgaria)] affinché constati la non conformità della legge applicabile in un caso di specie con la Costituzione. Il procedimento nella causa prosegue e il giudice, la cui decisione è definitiva, emette la propria sentenza in seguito alla conclusione del procedimento dinanzi [al Konstitutsionen sad (Corte costituzionale)]».

6

A termini dell’articolo 18, paragrafo 3, del Pravilnik za organizatsiata na devnostta na Konstitutsionnia sad (Regolamento di procedura della Corte costituzionale), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «regolamento di procedura della Corte costituzionale»):

«Una domanda del [Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria)] o del [Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria)], formulata nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi ad essi, deve contenere una valutazione motivata del diritto applicabile, incluso delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione allorché la disposizione o l’atto contestati rientrino nell’ambito d’applicazione di quest’ultimo».

7

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte costituzionale si applica anche al rinvio del giudice ordinario al Konstitutsionen sad (Corte costituzionale).

8

Ai sensi dell’articolo 354a del Nakazatelen kodeks (codice penale), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale:

«(1)   Chiunque, privo di regolare autorizzazione, produce, trasforma, acquista o detiene, a fini di spaccio, ovvero spaccia, sostanze stupefacenti o analoghe sostanze è punito, ove si tratti di sostanze stupefacenti altamente pericolose o di sostanze analoghe a queste, con la reclusione da due a otto anni e con una multa [da leva bulgari (BGN)] 5000 [(circa EUR 2556,45)] a BGN 20000 [(circa EUR 10225,83)] e, ove si tratti di sostanze stupefacenti pericolose o di sostanze analoghe a queste, con la reclusione da uno a sei anni e con una multa da BGN 2000 [(circa EUR 1022,58)] a BGN 10000 [(circa EUR 5112,91)]. (…)

(2)   Qualora si tratti di sostanze stupefacenti o di sostanze analoghe a queste in un quantitativo elevato, si applica la reclusione da tre a dodici anni e una multa da BGN 10000 a BGN 50000 (…)».

9

L’articolo 26a dello Zakon za kontrol varhu narkotichnite veshtestva i prekursorite (legge sul controllo degli stupefacenti e dei precursori) così dispone:

«Il Consiglio dei Ministri stabilisce quali sono i prezzi delle sostanze stupefacenti ai fini del procedimento penale».

10

Il Postanovlenie n. 23 na Ministerski savet za opredeliane na tseni na narkotichnite veshtestva za nuzhdite na sadoproizvodstvoto (decreto n. 23 del Consiglio dei Ministri, relativo alla determinazione dei prezzi degli stupefacenti ai fini della procedura giudiziaria), del29 gennaio 1998 (DV n. 15, del 6 febbraio 1998), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, stabilisce la fissazione dei prezzi ai fini della procedura giudiziaria degli stupefacenti di cui all’articolo 3 della naredba za reda za klasifitsirane na rasteniata i veshtestvata kato narkotichni (decreto relativo alla procedura di classificazione delle piante e delle sostanze come stupefacenti) (DV n. 87, del 4 novembre 2011), nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale.

11

Detto articolo 3 classifica la metanfetamina nella categoria delle piante e delle sostanze che presentano un rischio elevato per la sanità pubblica a causa degli effetti nocivi del suo cattivo utilizzo, e che sono vietate nella medicina umana e veterinaria, nonché il fentanyl, nella categoria delle sostanze ad alto rischio utilizzate nella medicina umana e veterinaria.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

Con atto d’imputazione presentato dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia, Bulgaria), che è il giudice del rinvio, MA è stato accusato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

13

Secondo tale atto d’imputazione, a quest’ultimo veniva contestato di aver detenuto 4 dosi di metanfetamina e 22 dosi di fentanyl, per un valore pecuniario complessivo di BGN 90276,60 (circa EUR 46166).

14

Tenuto conto di detto valore, calcolato sulla base dell’articolo 26a della legge sul controllo degli stupefacenti e dei precursori, nonché del decreto n. 23 del Consiglio dei Ministri menzionato al punto 10 della presente sentenza (in prosieguo: le «disposizioni nazionali relative alla determinazione del valore pecuniario degli stupefacenti»), la qualificazione del reato posto a carico dell’imputato era la detenzione di stupefacenti o di sostanze ad essi analoghe in «grande quantità», che è passibile, in forza del paragrafo 2 dell’articolo 354a del codice penale, di una pena detentiva e di una multa più gravi di quelle previste al paragrafo 1 dello stesso articolo.

15

Il giudice del rinvio ritiene che le disposizioni nazionali relative alla determinazione del valore pecuniario degli stupefacenti siano contrarie al principio di proporzionalità delle pene, riconosciuto sia dalla costituzione bulgara sia dal diritto dell’Unione, in quanto l’elemento costitutivo del reato, cioè il possesso di stupefacenti o di sostanze ad essi analoghe in «grandi quantità» è determinato in rapporto ad un valore pecuniario che sarebbe arbitrario ed errato, e non in rapporto alla quantità di sostanza attiva detenuta o alle dosi individuali che possono esserne estratte.

16

Il giudice del rinvio precisa, tuttavia, che la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda non già la questione della proporzionalità di dette disposizioni nazionali, che è richiamata solo come elemento del contesto, ma soltanto l’obbligo o la facoltà di tale giudice di adire il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), sottoponendogli il controllo della costituzionalità di dette disposizioni nazionali prima di rivolgersi eventualmente alla Corte di giustizia in via pregiudiziale.

17

Secondo tale giudice, sebbene esso abbia la possibilità di adire la Corte di giustizia introducendo una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto, nel caso di specie, l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757, sarebbe più appropriato adire, anzitutto, il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) per verificare se le disposizioni nazionali relative alla determinazione del valore pecuniario degli stupefacenti siano conformi alla Costituzione bulgara. La padronanza, da parte del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), delle specificità del diritto nazionale, il fatto che tale giudice statuisca in un termine più breve che non la Corte di giustizia, nonché il rispetto del principio del primato del diritto dell’Unione, costituirebbero altrettanti elementi atti a giustificare un ricorso ad esso prioritario rispetto a quello rivolto alla Corte di giustizia.

18

Orbene, quando una disposizione nazionale contestata rientra nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, le condizioni per adire il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), previste dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte costituzionale, come interpretato da quest’ultima, impedirebbero al giudice del rinvio di adire prioritariamente il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale).

19

Infatti, in forza della norma procedurale derivante da tale disposizione, come interpretata da detto giudice costituzionale, la domanda di controllo di costituzionalità di una disposizione nazionale rientrante nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, presentata in conformità all’articolo 150, paragrafo 2, della Costituzione bulgara, deve, a pena di rigetto per irricevibilità, contenere una valutazione motivata del diritto applicabile, incluso delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione. Secondo il giudice del rinvio, esso sarebbe quindi tenuto ad applicare, in primo luogo, il diritto dell’Unione alle circostanze in fatto della controversia ad esso sottoposta, esaminando l’impatto di tale diritto sull’applicazione delle disposizioni nazionali contestate, e, segnatamente, determinando se tali disposizioni debbano essere interpretate in modo conforme al diritto dell’Unione o se esse debbano essere disapplicate.

20

Orbene, secondo il giudice del rinvio, l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte costituzionale, come interpretato da quest’ultima, è in contrasto con il diritto dell’Unione sotto diversi aspetti.

21

Da un lato, prima di poter adire il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), il giudice del rinvio sarebbe tenuto, allorché ritenga necessario adire la Corte in via pregiudiziale, a conformarsi ai requisiti derivanti dall’articolo 267 TFUE e, più direttamente, dall’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in particolare al requisito di indicare chiaramente, facendo prova di buona fede, il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie.

22

Orbene, disposizioni nazionali relative alla determinazione del valore pecuniario degli stupefacenti, che il giudice del rinvio considera incostituzionali, senza tuttavia disporre della competenza per dichiararle tali, non possono essere, secondo detto giudice, «norme nazionali applicabili alla fattispecie», ai sensi dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte.

23

Dall’altro lato, il giudice del rinvio considera che la giurisprudenza del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) dimostra la reticenza di tale Corte nel garantire l’osservanza del principio del primato del diritto dell’Unione, nonché la sua volontà di controllare la conformità del diritto dell’Unione alla Costituzione bulgara.

24

Infatti, sarebbe al fine di garantire il primato della Costituzione bulgara sul diritto dell’Unione che il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) imporrebbe, sul fondamento dell’articolo 18, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, a tutti i giudici nazionali la verifica delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione sulle disposizioni nazionali di cui trattasi prima di poter adire tale Corte sottoponendole una domanda di controllo di legittimità costituzionale di dette disposizioni nazionali. Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura di detta Corte, come da essa interpretato, implicherebbe quindi che una disposizione nazionale già interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione sia, successivamente, contestata per incostituzionalità.

25

Orbene, qualora il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) dovesse essere adito prima della Corte e se esso constatasse la conformità alla Costituzione bulgara delle disposizioni nazionali contestate, il giudice del rinvio sarebbe libero di adire successivamente la Corte sottoponendole una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità di queste ultime disposizioni nazionali con il diritto dell’Unione, il che consentirebbe di garantire il primato di tale diritto sulla Costituzione bulgara.

26

È in tal contesto che il giudice del rinvio desidera sapere se l’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia obblighino o autorizzino un giudice nazionale, che nutre dubbi quanto alla conformità di una normativa nazionale, rientrante nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, sia alla Costituzione nazionale sia a tale diritto, a sottoporla, in un primo momento, al controllo nazionale di costituzionalità, prima di adire, eventualmente, in un secondo momento, la Corte in via pregiudiziale.

27

Alla luce di tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 267 TFUE, l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, e il principio del primato del diritto dell’Unione (…) debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale, in caso di dubbi sulla compatibilità di una disposizione nazionale con il diritto dell’Unione e laddove sia al contempo persuaso dell’illegittimità costituzionale di tale disposizione, è obbligato o autorizzato, prima della presentazione della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, ad accertare se suddetta disposizione nazionale sia effettivamente applicabile nel procedimento principale, presentando una domanda al Konstitutsionen sad (Corte costituzionale, Bulgaria) al fine di far dichiarare la sua incostituzionalità».

Sulla questione pregiudiziale

28

In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Bouskoura, C‑387/24 PPU, EU:C:2024:868, punto 36 e giurisprudenza citata).

29

Nel caso di specie, la questione presentata è basata sulla premessa secondo cui le disposizioni nazionali relative alla determinazione del valore pecuniario degli stupefacenti sono contrarie sia alla Costituzione bulgara sia al diritto dell’Unione.

30

Orbene, come è stato indicato al punto 19 della presente sentenza, dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte costituzionale, come interpretato da quest’ultima, deriva che, allorché il giudice nazionale faccia ad essa rinvio sottoponendole una domanda di controllo di legittimità costituzionale di una normativa nazionale che rientra nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, tale domanda deve contenere, a pena di rigetto per irricevibilità, una valutazione motivata del diritto applicabile, ivi incluso delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione; ciò può condurre tale giudice, allorché nutra dubbi sull’interpretazione di tale diritto, ad adire previamente la Corte in via pregiudiziale.

31

Poiché, a causa di tale requisito derivante dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte costituzionale, come da essa interpretato, il giudice del rinvio si considera impossibilitato ad adire prioritariamente detta Corte costituzionale prima di adire eventualmente la Corte di giustizia in via pregiudiziale, la questione sollevata è intesa, in realtà, a determinare se tale disposizione, come interpretata da detta Corte costituzionale, sia conforme all’articolo 267 TFUE, al principio del primato del diritto dell’Unione, nonché all’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte.

32

Ciò premesso, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma procedurale di uno Stato membro, relativa alle condizioni per adire la Corte costituzionale del medesimo e come da quest’ultima interpretata, in forza della quale la domanda di controllo della legittimità costituzionale di una normativa nazionale che rientra nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, che il giudice nazionale sottopone alla Corte costituzionale, deve, a pena di rigetto per irricevibilità, contenere una valutazione motivata del diritto applicabile alla controversia su cui tale giudice è chiamato a pronunciarsi, ivi incluso delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurlo ad adire previamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

33

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 267 TFUE, occorre ricordare che la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati è costituita dal procedimento di rinvio pregiudiziale previsto da detta disposizione, il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, ha lo scopo di assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati. Pertanto, è tale via di ricorso che il giudice nazionale deve intraprendere quando nutre dubbi riguardo alla compatibilità del proprio diritto nazionale con una disposizione del diritto dell’Unione che è necessario interpretare [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione europea alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176 e giurisprudenza citata, nonché sentenza del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte ‑ Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23, EU:C:2025:975, punti 111 e 112, nonché giurisprudenza citata].

34

Per costante giurisprudenza della Corte, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà, se non persino l’obbligo, di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni implicanti un’interpretazione o una valutazione della validità delle norme giuridiche dell’Unione che impongano una decisione da parte loro [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 64 e giurisprudenza citata].

35

Sempre per giurisprudenza costante, una norma di diritto nazionale non può impedire a un organo giurisdizionale nazionale di avvalersi della suddetta facoltà o di conformarsi al suddetto obbligo, i quali sono, invero, inerenti al sistema di cooperazione fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte, instaurato dall’articolo 267 TFUE, e alle funzioni di giudice incaricato dell’applicazione del diritto dell’Unione affidate dalla citata disposizione agli organi giurisdizionali nazionali [sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 157 e giurisprudenza citata].

36

In tal contesto, una norma di legge nazionale che comporti segnatamente il rischio che un giudice nazionale preferisca astenersi dal porre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia lede le prerogative così riconosciute ai giudici nazionali dall’articolo 267 TFUE e, di conseguenza, l’efficacia di tale sistema di cooperazione [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 226 e giurisprudenza citata].

37

È stato peraltro dichiarato che il giudice nazionale adito in una controversia concernente il diritto dell’Unione, il quale consideri che una norma nazionale non solo è contraria al diritto dell’Unione, ma è anche inficiata da vizi di incostituzionalità, non è privato della facoltà né, qualora si tratti del giudice di ultima istanza, dispensato dall’obbligo, di cui all’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia questioni relative all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione per il fatto che la constatazione dell’incostituzionalità di una norma di diritto nazionale sia soggetta a ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale (sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 45 e giurisprudenza citata).

38

Infatti, l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa e l’effetto utile dell’articolo 267 TFUE risulterebbe sminuito se l’esistenza di un ricorso obbligatorio dinanzi ad una Corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, investito di una controversia disciplinata dal suddetto diritto, di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, al fine di permettergli di stabilire se una norma nazionale sia compatibile o no con quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 34 e giurisprudenza citata, e del 20 dicembre 2017, Global Starnet, C‑322/16, EU:C:2017:985, punto 21 e giurisprudenza citata).

39

In secondo luogo, riguardo al principio del primato del diritto dell’Unione, che sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri, occorre ricordare che tale principio impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di garantire piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti Stati (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2025, DADA Music e UPFR, C‑37/24, EU:C:2025:551, punto 76 e giurisprudenza citata).

40

A questo proposito, il funzionamento del sistema di cooperazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, instaurato dall’articolo 267 TFUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione postulano che il giudice nazionale sia libero di adire, in ogni fase del procedimento che reputi appropriata, e finanche al termine di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale, la Corte di giustizia con qualsiasi questione pregiudiziale ritenga necessaria (sentenze del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punti 52 e 57, nonché dell’11 settembre 2014, A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 39 e giurisprudenza citata).

41

Inoltre, deriva anche dal principio del primato del diritto dell’Unione che i giudici nazionali sono competenti a valutare la conformità del diritto nazionale ossia, nella fattispecie, le disposizioni nazionali relative alla determinazione del valore pecuniario degli stupefacenti, al diritto dell’Unione, senza dover adire la Corte costituzionale del loro Stato membro sottoponendole una domanda a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 53 e 54 e giurisprudenza citata).

42

Ne consegue che l’articolo 267 TFUE e il principio del primato del diritto dell’Unione ostano ad una normativa nazionale in forza della quale i giudici nazionali che nutrono dubbi quanto alla conformità di una disposizione nazionale rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione sia alla Costituzione nazionale sia al diritto dell’Unione, debbano adire la Corte costituzionale del loro Stato membro prima di avvalersi della facoltà o di ottemperare all’obbligo di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

43

Per contro, né l’articolo 267 TFUE, né il principio del primato del diritto dell’Unione ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordina la ricevibilità del rinvio alla Corte costituzionale di tale Stato membro da parte di un giudice nazionale alla presentazione, ad opera di quest’ultimo, di una valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione alle disposizioni nazionali che esso ritiene possano essere incostituzionali, il che può comportare che tale giudice adisca previamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

44

Infatti, tali presupposti per adire la Corte costituzionale dello Stato membro interessato non limitano in alcun modo la possibilità degli altri giudici nazionali di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale, né ritardano tale rinvio.

45

Proprio al contrario, tali presupposti di ricorso sono, di per sé, idonei a indurre detti giudici nazionali ad applicare anzitutto, quando intendono sottoporre una disposizione nazionale a un controllo di legittimità costituzionale, il diritto dell’Unione, senza impedir loro di avvalersi della facoltà o di ottemperare all’obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale. Questi stessi presupposti sono pertanto diretti ad agevolare l’esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dall’articolo 267 TFUE, nonché il rispetto del principio del primato del diritto dell’Unione nell’ordinamento giuridico nazionale.

46

Certo, siffatti presupposti affinché un giudice nazionale possa adire la Corte costituzionale di uno degli Stati membri consentono a tale Corte di statuire sulla legittimità costituzionale di una disposizione nazionale, eventualmente, dopo che la Corte di giustizia avrà risposto a un rinvio pregiudiziale che promana dalla medesima giurisdizione nazionale nell’ambito della stessa controversia. Tuttavia, una circostanza siffatta non contrasta, di per sé, con il principio del primato del diritto dell’Unione, nei limiti in cui non si impedisca a tale giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze che derivano da tale principio nell’ambito della controversia su cui è chiamato a pronunciarsi, che sono state ricordate al punto 39 della presente sentenza, anche dopo che la Corte costituzionale si sia pronunciata.

47

A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che una sentenza emessa in tale procedimento vincola il giudice nazionale riguardo all’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della soluzione della controversia di cui è investito. Tale giudice nazionale deve quindi eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punti 74 e 75 e giurisprudenza citata].

48

Dall’altro lato, va sottolineato che, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone, anzitutto, ai giudici nazionali di interpretare, quanto più possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione. L’esigenza di interpretazione conforme include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi del diritto dell’Unione. Tale obbligo di interpretazione conforme conosce tuttavia taluni limiti e non può, in particolare, servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 57; del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 52, nonché del 20 novembre 2025, Framholm, C‑195/25, EU:C:2025:904, punti 67 e 68).

49

Inoltre, non potendosi procedere ad un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato obbliga il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell’Unione, a garantire la piena efficacia delle medesime, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione di tale diritto che dispiega effetti diretti, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o di tale prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 24; del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 58, nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 63 e giurisprudenza citata).

50

In terzo luogo, va osservato che i requisiti derivanti dall’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia o ancora dai punti 3, 12 e 15 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008), invocati dal giudice del rinvio, non incidono sulle constatazioni svolte ai punti da 42 a 49 della presente sentenza.

51

A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia. Tale requisito si riflette anche nei punti 15 e 16 delle raccomandazioni di cui al punto precedente della presente sentenza.

52

Orbene, nel caso di specie, una disposizione nazionale non può essere considerata non «applicabil[e]», ai sensi dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, per il solo fatto che il giudice del rinvio nutra dubbi quanto alla sua legittimità costituzionale.

53

Infatti, sotto un primo profilo, poiché, come sembra risultare dal diritto bulgaro, tale disposizione nazionale resta in vigore fino alla constatazione, effettuata dalla Corte costituzionale, della sua incostituzionalità, il mero fatto che il giudice nazionale dubiti della legittimità costituzionale di tale disposizione non può giustificare la circostanza che tale giudice nazionale ometta la disposizione suddetta nella presentazione del diritto applicabile alla controversia di cui è investito. Per contro, detto giudice resta interamente libero di esprimere i suoi dubbi, nella sua decisione di rinvio pregiudiziale, quanto alla legittimità costituzionale della stessa disposizione.

54

Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che, anche se può essere vantaggioso, a seconda delle circostanze, che i fatti di causa siano già accertati e le problematiche coinvolgenti il solo diritto nazionale già risolte al momento del rinvio alla Corte di giustizia, i giudici nazionali sono liberi di procedere a tale rinvio in qualsiasi momento della procedura essi giudichino appropriato (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 1993, Enderby, C‑127/92, EU:C:1993:859, punti 11 e 12; del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 31 e giurisprudenza citata, nonché del 14 febbraio 2019, Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123, punto 46 e giurisprudenza citata).

55

Sotto un terzo profilo, tenuto conto delle preoccupazioni del giudice del rinvio riguardo alla giurisprudenza del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), come sintetizzate ai punti 23 e 24 della presente sentenza, si deve ricordare che le Corti costituzionali degli Stati membri sono tenute, allo stesso titolo del giudice ordinario, a rispettare il principio del primato del diritto dell’Unione [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punti da 47 a 51 e giurisprudenza citata]. Infatti, conformemente a una giurisprudenza consolidata, gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che, in particolare, le disposizioni interne, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi [v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte ‑ Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 171 e giurisprudenza citata].

56

Peraltro, la Corte ha già dichiarato che l’obbligo per le giurisdizioni nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, derivante dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, di adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia, rientra nell’ambito della cooperazione, istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto giudici incaricati dell’applicazione di tale diritto, e la Corte. Tale obbligo mira, in particolare, ad evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme dell’Unione. Inoltre, tale obbligo costituisce il corollario della competenza esclusiva di cui la Corte dispone per statuire sulla validità degli atti dell’Unione e per fornire l’interpretazione definitiva e vincolante di tale diritto [v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte ‑ Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23, EU:C:2025:975, punti 205 e 206].

57

Ne consegue che, qualora alla Corte costituzionale sia rivolta una domanda di controllo della legittimità costituzionale di una disposizione nazionale rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, detta Corte è, in linea di principio, tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, conformemente all’articolo 267, terzo comma, TFUE, quando sia sollevata dinanzi ad essa una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto di diritto derivato, salvo quando essa abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte di giustizia, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punti 34 e 36 e giurisprudenza citata).

58

Peraltro, la Corte di giustizia ha già dichiarato che, qualora la Corte costituzionale di uno Stato membro ritenga che una disposizione del diritto derivato dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia, violi l’obbligo di rispettare l’identità nazionale di detto Stato membro, tale Corte costituzionale deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, al fine di accertare la validità di tale disposizione alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, essendo la Corte di giustizia la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione. Inoltre, poiché la Corte di giustizia detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, la Corte costituzionale di uno Stato membro non può, sulla base della propria interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, ivi compresa quella dell’articolo 267 TFUE, legittimamente dichiarare che la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza che viola la sua sfera di competenza e, pertanto, rifiutare di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia [v., in tal senso, sentenze del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punti 71 e 72, e del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte ‑ Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23, EU:C:2025:975, punti 223 e 230 e giurisprudenza citata].

59

Infine, nell’ipotesi considerata dal giudice del rinvio, in cui una Corte costituzionale rifiuti, in violazione del principio del primato del diritto dell’Unione, di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia, occorre ricordare che, come menzionato al punto 47 della presente sentenza, secondo giurisprudenza costante, il giudice nazionale che ha esercitato la facoltà conferitagli dall’articolo 267 TFUE è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte di giustizia. Quindi tale giudice nazionale è tenuto, al fine di garantire la piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione, a discostarsi, nell’ambito della controversia di cui è investito, dalle valutazioni della Corte costituzionale nazionale che rifiuti di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia [v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punti 69 e 70 e giurisprudenza citata, e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 77].

60

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una norma procedurale di uno Stato membro, relativa ai presupposti per adire la Corte costituzionale di quest’ultimo e come da essa interpretata, in forza della quale la domanda di controllo della legittimità costituzionale di una normativa nazionale che rientra nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, di cui tale Corte costituzionale è investita dal giudice nazionale, deve, a pena di rigetto per irricevibilità, contenere una valutazione motivata del diritto applicabile alla controversia che il giudice è chiamato a risolvere, ivi incluso delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che possa condurre detto giudice ad adire previamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Sulle spese

61

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione europea e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una norma procedurale di uno Stato membro, relativa ai presupposti per adire la Corte costituzionale di quest’ultimo e come da essa interpretata, in forza della quale la domanda di controllo di legittimità costituzionale di una normativa nazionale che rientra nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, di cui tale Corte costituzionale è investita dal giudice nazionale, deve, a pena di rigetto per irricevibilità, contenere una valutazione motivata del diritto applicabile alla controversia che il giudice è chiamato a risolvere, ivi inclusa una valutazione delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurre detto giudice ad adire previamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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