Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 luglio 2026.#Repubblica ceca contro Commissione europea.#Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – FEAGA e FEASR – Sentenza che annulla una decisione della Commissione recante esclusione dal finanziamento dell’Unione di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA e del FEASR – Rimborso da parte della Commissione della somma indebitamente percepita – Rifiuto della Commissione di versare interessi sulla somma percepita in eccesso – Obbligo di versare interessi – Risarcimento forfettario per la privazione del godimento della somma indebitamente corrisposta alla Commissione – Articolo 266 TFUE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.#Causa T-661/24.

ECLI:EU:T:2026:466Eu Chamb 03 T15 lug 2026

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

15 luglio 2026 ( *1 )

«Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – FEAGA e FEASR – Sentenza che annulla una decisione della Commissione recante esclusione dal finanziamento dell’Unione di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA e del FEASR – Rimborso da parte della Commissione della somma indebitamente percepita – Rifiuto della Commissione di versare interessi sulla somma percepita in eccesso – Obbligo di versare interessi – Risarcimento forfettario per la privazione del godimento della somma indebitamente corrisposta alla Commissione – Articolo 266 TFUE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

Nella causa T‑661/24,

Repubblica ceca, rappresentata da J. Vláčil, J. Očková e J. Benešová, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi, J. Hradil e M. Salyková, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, H. Cassagnabère e T. Pavelin (relatrice), giudici,

cancelliere: J. Čuboň, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 5 febbraio 2026,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE, la Repubblica ceca chiede, in sostanza, il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa del mancato pagamento da parte della Commissione europea degli interessi che sarebbero stati dovuti a seguito dell’annullamento, da parte della sentenza del 19 dicembre 2019, Repubblica ceca/Commissione (T‑509/18, EU:T:2019:876), della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29), che le ha imposto una rettifica finanziaria nell’ambito del FEASR.

Fatti

2

La Commissione ha adottato, il 13 giugno 2018, la decisione di esecuzione 2018/873. In tale decisione, essa ha ritenuto che talune spese sostenute dalla Repubblica ceca nell’ambito del FEASR fossero state effettuate in violazione del diritto dell’Unione europea e non potessero essere finanziate nell’ambito del FEASR, a causa di una carenza individuata nel sistema di gestione e di controllo nazionale. Di conseguenza, essa ha applicato una rettifica finanziaria forfettaria del 5%, per un importo di EUR 151116,65 (in prosieguo: la «rettifica finanziaria controversa»).

3

Il 10 agosto 2018 la Commissione ha dato attuazione alla decisione di esecuzione 2018/873, imputando le somme da recuperare a titolo delle rettifiche finanziarie al versamento del pagamento intermedio del secondo trimestre del 2018.

4

Con sentenza del 19 dicembre 2019, Repubblica ceca/Commissione (T‑509/18, EU:T:2019:876), il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dalla Repubblica ceca avverso la decisione di esecuzione 2018/873 e ha annullato detta decisione, nella parte in cui ha escluso dal finanziamento dell’Unione i pagamenti effettuati nel 2016 dalla Repubblica ceca nell’ambito del FEASR per un importo di EUR 151116,65.

5

Il 16 giugno 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2020/859, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA e del FEASR (GU 2020, L 195, pag. 59), con la quale ha disposto il rimborso della somma di EUR 151116,65, in applicazione della sentenza del 19 dicembre 2019, Repubblica ceca/Commissione (T‑509/18, EU:T:2019:876), senza prevedere il versamento di interessi.

6

Il 27 ottobre 2020 la Commissione ha proceduto al rimborso della somma di EUR 151116,65 a favore della Repubblica ceca.

7

Con lettera del 26 novembre 2024, la Repubblica ceca ha chiesto alla Commissione di versarle interessi per il periodo compreso tra il 10 agosto 2018, data in cui è stata data attuazione alla rettifica finanziaria controversa, e il 27 ottobre 2020, data in cui la Commissione ha proceduto al rimborso delle somme oggetto di tale rettifica finanziaria. Gli interessi di cui la Repubblica ceca chiedeva il pagamento ammontavano ad almeno EUR 11722,93 e corrispondevano all’applicazione di un tasso di interesse del 3,5% alla somma di EUR 151116,65 che le era stata rimborsata dalla Commissione. Il tasso d’interesse richiesto corrispondeva al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento tra il 10 agosto 2018 e il 27 ottobre 2020, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo.

Conclusioni delle parti

8

La Repubblica ceca chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–

condannare la Commissione a corrisponderle un risarcimento di EUR 11722,93 per il danno che essa avrebbe subito a causa del rifiuto della Commissione di versarle interessi sulla somma di EUR 151116,65 per il periodo compreso tra il 10 agosto 2018 e il 27 ottobre 2020;

–

condannare la Commissione a versare interessi di mora su tale risarcimento, a decorrere dalla pronuncia dell’emananda sentenza e fino al completo pagamento, al tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–

condannare la Commissione alle spese.

9

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che le condizioni per il sorgere della sua responsabilità extracontrattuale siano soddisfatte nel caso di specie, applicare il tasso degli interessi compensativi previsto all’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1);

–

condannare la Repubblica ceca alle spese.

In diritto

Sulla sussistenza delle condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale

10

In sostanza, a sostegno del suo ricorso per risarcimento danni, la Repubblica ceca si avvale della sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), per far valere che l’articolo 266, primo comma, TFUE esige che, a seguito dell’annullamento di una decisione della Commissione che impone una rettifica finanziaria nell’ambito del FEASR, la restituzione allo Stato membro dell’importo della rettifica sia maggiorata di interessi. Secondo la Repubblica ceca, il pagamento di interessi costituisce una misura che fa parte dell’esecuzione della sentenza di annullamento di una decisione di rettifica finanziaria, volta a risarcire forfettariamente la privazione del godimento delle somme oggetto della rettifica finanziaria. Essa sostiene che devono essere versati interessi per tutto il periodo compreso tra la data del pagamento indebito e la sua restituzione allo Stato membro.

11

La Repubblica ceca deduce che il rifiuto della Commissione di versare interessi costituisce una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE, che può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

12

In risposta agli argomenti della Commissione, la Repubblica ceca sostiene principalmente che una decisione relativa a una rettifica finanziaria priva lo Stato membro del godimento delle somme oggetto di detta rettifica e aggiunge che il finanziamento delle spese escluse in base a una tale rettifica finanziaria deve essere compensato con il bilancio proprio dello Stato membro.

13

In particolare, la Repubblica ceca deduce che non è corretto ritenere che le somme messe a disposizione dalla Commissione a titolo di prefinanziamento consentissero di compensare l’indisponibilità delle somme rimborsate alla Commissione a seguito di una decisione che ha imposto una rettifica finanziaria. Essa sottolinea, a tal riguardo, che l’oggetto di una rettifica finanziaria è proprio quello di escludere talune spese dal finanziamento dell’Unione. Di conseguenza, fintantoché una decisione della Commissione che impone una tale rettifica finanziaria non sia annullata, lo Stato membro non potrebbe utilizzare alcun finanziamento dell’Unione per finanziare la spesa esclusa.

14

La Repubblica ceca aggiunge che, in pratica, quando la Commissione decide di escludere talune somme dal finanziamento dell’Unione, lo Stato membro è obbligato a coprire tale deficit con il proprio bilancio. Essa precisa che, nel caso di specie, le somme escluse erano già state versate agli agricoltori e non dovevano essere rimborsate dai beneficiari in questione.

15

Inoltre, non sarebbe pertinente la circostanza che una decisione di rettifica finanziaria rientri nel regime di gestione concorrente tra la Commissione e lo Stato membro. Potrebbero essere versati interessi ogni qualvolta la decisione di procedere a rettifiche finanziarie costituisca un atto di imperio della Commissione, con il quale quest’ultima ha il potere di obbligare lo Stato membro a rimborsare taluni fondi.

16

La Repubblica ceca precisa che sussistono anche le condizioni relative all’esistenza di un danno e di un nesso di causalità. Essa afferma che il danno subito consisterebbe nel mancato versamento di interessi per tutto il periodo compreso tra la data del pagamento della somma indebitamente percepita e il suo rimborso.

17

La Commissione contesta gli argomenti della Repubblica ceca.

Osservazioni preliminari

18

Nel sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, l’obbligo derivante dall’articolo 266, primo comma, TFUE può essere fatto valere mediante il ricorso di annullamento di cui all’articolo 263 TFUE o mediante il ricorso per carenza di cui all’articolo 265 TFUE, e il singolo può anche adire il giudice dell’Unione con un ricorso per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE (v. ordinanza del 22 dicembre 2022, British Airways/Commissione, T‑480/21, non pubblicata, EU:T:2022:863, punto 37 e giurisprudenza citata).

19

L’articolo 340, secondo comma, TFUE, prevede che, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

20

Secondo una giurisprudenza costante, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede la compresenza di tre condizioni, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subito dai soggetti lesi (v. sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 32 e giurisprudenza citata).

21

Quando una delle condizioni menzionate al precedente punto 20 non è soddisfatta, il ricorso deve essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni della responsabilità extracontrattuale dell’Unione Inoltre, il giudice dell’Unione non è obbligato a esaminare tali condizioni in un determinato ordine (v. sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 148 e giurisprudenza citata).

Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata

22

Dall’articolo 266, primo comma, TFUE emerge che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza con cui detto atto è stato dichiarato nullo e non avvenuto con effetto ex tunc (sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 51).

23

L’obbligo, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti delle illegittimità accertate può consistere, nel caso di un atto già eseguito, nel reintegrare la parte ricorrente nella situazione nella quale la medesima si trovava anteriormente a tale atto (sentenza del 10 ottobre 2001, Corus UK/Commissione, T‑171/99, EU:T:2001:249, punto 50).

24

Come risulta dal punto 52 della sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), e dalla giurisprudenza ivi citata, il versamento di interessi costituisce una misura di esecuzione della sentenza di annullamento che deve essere adottata dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito.

25

Per di più, l’obbligo di restituire somme di denaro percepite in violazione del diritto dell’Unione, da parte di un’autorità nazionale, un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, e di maggiorare tale restituzione di interessi che coprono tutto il periodo che va dalla data del pagamento di tali somme di denaro alla data della loro restituzione, costituisce l’espressione di un principio generale di restituzione dell’indebito (sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 56).

26

Come risulta dal punto 62 della sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), e, in sostanza, dai punti 103 e 104 della sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, quando è tenuto, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, ad applicare interessi sul rimborso di una determinata somma di denaro, non ha alcun potere discrezionale in merito al pagamento o meno di tali interessi, cosicché la mera violazione del diritto dell’Unione, consistente nel rifiuto di pagare detti interessi, è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale diritto, idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

27

Infine, gli interessi che devono essere versati ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE al fine di risarcire la privazione del godimento hanno carattere «forfettario», cosicché l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione non può sottrarsi a tale obbligo per il fatto che la parte ricorrente non ha sufficientemente provato l’esistenza di un danno (sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 62).

28

Nel caso di specie, con la sentenza del 19 dicembre 2019, Repubblica ceca/Commissione (T‑509/18, EU:T:2019:876), il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione 2018/873, con la quale la Commissione ha imposto, in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549), la rettifica finanziaria controversa, escludendo la somma di EUR 151116,65 dal finanziamento versato alla Repubblica ceca nell’ambito del FEASR.

29

Occorre, anzitutto, esaminare il contesto normativo in cui si inserisce una rettifica finanziaria imposta sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, prima di analizzare se esistesse un obbligo, per la Commissione, di versare interessi alla Repubblica ceca, a seguito dell’annullamento della decisione che ha imposto la rettifica finanziaria controversa.

– Sul contesto normativo in cui si inserisce una rettifica finanziaria imposta sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013

30

Sotto un primo profilo, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, il FEASR fa parte del bilancio generale dell’Unione. Come stabilito all’articolo 5 di detto regolamento, il FEASR finanzia il contributo finanziario dell’Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell’Unione sul sostegno allo sviluppo rurale.

31

Sotto un secondo profilo, occorre sottolineare che, in applicazione dell’articolo 5 del regolamento n. 1306/2013 nonché dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320), il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione. A norma dell’articolo 317 TFUE, nell’ambito del regime di gestione concorrente, la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.

32

L’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046 precisa, a tal riguardo, che, quando la Commissione esegue il bilancio in regime di gestione concorrente, i compiti relativi all’esecuzione del bilancio sono delegati agli Stati membri.

33

Come risulta dagli articoli da 6 a 10 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487), l’esecuzione del bilancio del FEASR da parte degli Stati membri si inserisce nell’ambito di programmi di sviluppo rurale, presentati, da ciascuno Stato membro, per approvazione da parte della Commissione.

34

Nell’ambito dell’attuazione di tali programmi di sviluppo rurale, conformemente all’articolo 49 del regolamento n. 1305/2013, la selezione degli interventi finanziati nell’ambito del FEASR è gestita a livello degli Stati membri. L’articolo 7 del regolamento n. 1306/2013 prevede altresì che la gestione e il controllo delle spese del FEASR, compreso il pagamento di dette spese, sono effettuati a livello degli Stati membri. In particolare, come si evince dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, dall’articolo 36, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento e dall’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59), i pagamenti ai beneficiari sono effettuati dagli Stati membri e successivamente rimborsati, trimestralmente, dalla Commissione sulla base di una dichiarazione di spesa.

35

Infine, occorre sottolineare che, conformemente all’articolo 34 del regolamento n. 1306/2013, gli stanziamenti necessari per finanziare le spese del FEASR sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo.

36

Anzitutto, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013, dopo l’approvazione di un programma di sviluppo rurale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l’intero periodo di programmazione. Conformemente all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento n. 1306/2013, gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall’importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa, alla chiusura del programma. Inoltre, secondo l’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento n. 1306/2013, la liquidazione contabile dell’intero importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata prima della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

37

L’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento n. 1303/2013 precisa che il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell’attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell’organismo responsabile.

38

Come risulta dal considerando 70 del regolamento n. 1303/2013 e dal considerando 25 del regolamento n. 1306/2013, il prefinanziamento è versato agli Stati membri proprio perché dispongano dei fondi dell’Unione fin dall’attuazione del programma di sviluppo rurale. La predisposizione di un sistema di prefinanziamento è destinata a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l’esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nei tempi dovuti.

39

Pagamenti intermedi sono, poi, versati trimestralmente in conformità all’articolo 36 del regolamento n. 1306/2013, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli organismi pagatori dello Stato membro nell’ambito del FEASR.

40

Infine, l’articolo 37 del regolamento n. 1306/2013 prevede che il pagamento del saldo è effettuato alla chiusura del programma.

41

Sotto un terzo profilo, l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 prevede che, qualora le spese rientranti nel FEASR non siano state eseguite in conformità del diritto dell’Unione, la Commissione effettua rettifiche finanziarie, adottando atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013, la Commissione, quando procede a una simile rettifica finanziaria, sopprime in tutto o in parte il contributo dell’Unione a un programma di sviluppo rurale e procede al recupero presso lo Stato membro, al fine di escludere le spese già effettuate che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell’Unione.

42

Conformemente all’articolo 34, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento n. 908/2014, qualora sia adottata una decisione che impone una rettifica finanziaria ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, le detrazioni dal finanziamento dell’Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta una dichiarazione di spesa dopo l’adozione di detta decisione.

43

Peraltro, occorre altresì osservare che, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 1306/2013, salvo deroghe previste da tale articolo, gli Stati membri hanno l’obbligo di chiedere ai beneficiari la restituzione dei pagamenti indebiti in seguito a irregolarità o a negligenza. Secondo l’articolo 56 di detto regolamento, gli importi esclusi dal finanziamento dell’Unione nell’ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell’Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell’Unione.

– Sull’obbligo di applicare interessi al rimborso di una rettifica finanziaria

44

È alla luce del contesto normativo esposto ai precedenti punti da 30 a 43 che occorre esaminare se, come sostiene la Repubblica ceca, l’obbligo automatico e incondizionato di versare interessi, in applicazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE, quale risulta dalla giurisprudenza esposta ai precedenti punti da 23 a 27, si imponga alla Commissione nel caso specifico dell’annullamento di una decisione che impone una rettifica finanziaria nell’ambito del FEASR.

45

In primo luogo, occorre rilevare che l’obbligo di versare interessi, quale stabilito dalla giurisprudenza esposta ai precedenti punti da 23 a 27, e in particolare dalla sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), è stato affermato nel contesto, distinto dal caso di specie, in cui una somma era stata indebitamente percepita da un soggetto dell’ordinamento. Infatti, come risulta dai punti da 53 a 56 della sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), l’obbligo di applicare interessi al rimborso di una somma, quale stabilito dalla giurisprudenza, riguarda la situazione di un «soggetto dell’ordinamento» che abbia indebitamente versato una somma a titolo di un’ammenda, di una sanzione, di una penalità, di una tassa, di un’imposta o di un altro pagamento a un’istituzione dell’Unione oppure alle autorità di uno Stato membro. Tali considerazioni riguardano quindi il diritto di un soggetto dell’ordinamento di ottenere il versamento di interessi volti a compensare l’indisponibilità di una somma indebitamente percepita dall’amministrazione.

46

Ebbene, come risulta dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 30 a 34, nell’ambito del regime di gestione concorrente, l’esecuzione del bilancio dell’Unione destinato al FEASR e l’attuazione di tale fondo dell’Unione sono delegate agli Stati membri, che non possono quindi essere assimilati ad amministrati.

47

Inoltre, come risulta dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 30 a 34, gli Stati membri non sono i beneficiari delle spese del FEASR. Infatti, gli Stati membri sono incaricati, nell’ambito del regime di gestione concorrente, della gestione e dell’attuazione dei fondi dell’Unione. Di conseguenza, come giustamente sostenuto dalla Commissione, quando uno Stato membro deve rimborsare importi a titolo di una rettifica finanziaria, esso rimborsa fondi dell’Unione messi a sua disposizione ai fini della gestione del FEASR.

48

Alla luce di tali elementi, si deve quindi necessariamente constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica ceca, la situazione del caso di specie è diversa dalle situazioni menzionate ai punti da 53 a 56 della sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488). Le considerazioni ivi esposte non tengono conto della natura del rapporto tra gli Stati membri e la Commissione, né delle specificità relative al regime di gestione concorrente, né del fatto che gli Stati membri mettono a disposizione, in via delegata, i fondi dell’Unione. Tali considerazioni non sono, pertanto, direttamente applicabili nel contesto dell’annullamento di una decisione che ha imposto una rettifica finanziaria a uno Stato membro.

49

In secondo luogo, occorre rilevare che il carattere automatico e incondizionato dell’obbligo di versare interessi, quale stabilito dalla giurisprudenza esposta ai precedenti punti da 24 a 27, si basa implicitamente, ma necessariamente, sulla premessa secondo cui, a seguito dell’annullamento di una decisione che ha imposto un pagamento a un’istituzione, il destinatario di tale decisione subisce un danno reale e certo a causa della privazione del godimento della somma che deve essergli rimborsata.

50

Ebbene, come risulta dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 35 a 43, una rettifica finanziaria come la rettifica finanziaria controversa si inserisce in un complesso insieme di flussi finanziari che si estendono per tutta la durata dell’attuazione del programma di sviluppo rurale. A differenza delle situazioni menzionate ai punti 52, 55 e 56 della sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), non è certo, in tale contesto, che l’annullamento di una decisione relativa a una rettifica finanziaria implichi automaticamente una privazione del godimento, da parte dello Stato membro, della somma oggetto della rettifica finanziaria.

51

Sotto un primo profilo, come risulta dai precedenti punti 35 e 38, gli Stati membri hanno a disposizione un prefinanziamento per effettuare le spese del FEASR, comprese quelle che siano successivamente oggetto di una rettifica finanziaria. Di conseguenza, gli Stati membri non sono tenuti, in linea di principio, a mobilitare le proprie risorse finanziarie per effettuare le spese del FEASR.

52

Infatti, come esposto dalla Commissione nelle sue memorie, la messa a disposizione dello Stato membro di stanziamenti supplementari, mediante pagamenti intermedi, consente di rifinanziare il fondo di tesoreria inizialmente costituito dall’importo versato a titolo di prefinanziamento. Ciò rende l’importo inizialmente versato a titolo di prefinanziamento disponibile per finanziare, mediante fondi messi a disposizione dall’Unione, le nuove spese del FEASR effettuate dallo Stato membro, senza che quest’ultimo sia tenuto, in linea di principio, a mobilitare effettivamente le proprie risorse finanziarie per farvi fronte.

53

Sotto un secondo profilo, una rettifica finanziaria non implica necessariamente che lo Stato membro debba effettuare un versamento alla Commissione direttamente a valere sulle sue risorse nazionali. Infatti, come esposto al precedente punto 42, conformemente all’articolo 34, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento n. 908/2014, l’importo della rettifica finanziaria è detratto dai pagamenti intermedi o dal pagamento del saldo effettuati dalla Commissione a titolo di rimborso di altre spese sostenute dallo Stato membro nell’ambito del programma di sviluppo rurale.

54

Pertanto, qualora l’importo di una rettifica finanziaria sia detratto dall’importo di un pagamento intermedio, il fondo di tesoreria, inizialmente costituito dal prefinanziamento, che è effettivamente a disposizione dello Stato membro per finanziare le future spese del FEASR, è ridotto a concorrenza dell’importo di detta rettifica.

55

A tal riguardo, occorre osservare che la mera diminuzione dell’importo del prefinanziamento effettivamente disponibile per finanziare le spese del FEASR non può, in quanto tale, essere assimilata a una privazione del godimento, da parte dello Stato membro, di una parte delle sue risorse nazionali.

56

Infatti, da un lato, come confermato dalla Commissione e dalla Repubblica ceca in udienza, dall’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento n. 1306/2013 risulta che la somma versata a titolo di prefinanziamento non è destinata a generare interessi a favore degli Stati membri. Dall’altro lato, conformemente all’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento n. 1306/2013, la liquidazione contabile dell’intero importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata, in ogni caso, prima della chiusura del programma di sviluppo rurale. La citata procedura di liquidazione contabile consiste nell’imputare le spese dichiarate dallo Stato membro all’importo messo a disposizione a titolo di prefinanziamento, anziché procedere al rimborso mediante un pagamento intermedio o il pagamento del saldo. Solo alla chiusura del programma, quindi, la Commissione recupera il saldo del prefinanziamento dallo Stato membro, se l’importo versato a titolo di prefinanziamento non è esaurito.

57

Sotto un terzo profilo, come esposto al precedente punto 43, gli Stati membri hanno, in linea di principio, l’obbligo di chiedere ai beneficiari la restituzione dei pagamenti indebiti in seguito a irregolarità o a negligenza imputabili a detti beneficiari. Qualora gli importi oggetto di una rettifica finanziaria imposta dalla Commissione a uno Stato membro siano recuperati da parte dello Stato membro presso il beneficiario, l’imposizione della rettifica finanziaria non può, in nessun caso, determinare una privazione del godimento, da parte dello Stato membro, di una parte delle sue risorse finanziarie nazionali.

58

Di conseguenza, tenuto conto dell’assenza di certezza quanto all’incidenza di una rettifica finanziaria sulle risorse nazionali dello Stato membro, non si può evincere dalla sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), che la Commissione sia soggetta a un obbligo di principio, assoluto e incondizionato, quale stabilito in tale sentenza, di versare automaticamente interessi in esecuzione di una sentenza che annulla una decisione che ha imposto una rettifica finanziaria nell’ambito del FEASR.

59

Una simile conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti della Repubblica ceca.

60

Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica ceca, la circostanza che esistano casi isolati in cui la Commissione ha, di propria iniziativa, applicato interessi al rimborso di rettifiche finanziarie non è tale da dimostrare che un obbligo del genere si imponga in modo automatico e incondizionato alla Commissione in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, ogni qualvolta sia annullata una decisione che ha imposto una rettifica finanziaria.

61

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica ceca, la circostanza che una decisione che applica una rettifica finanziaria sia vincolante per lo Stato membro interessato non è sufficiente per ritenere che debbano essere versati interessi in caso di annullamento di tale decisione. Infatti, accogliere una tale argomentazione non terrebbe conto del fatto che gli interessi devono essere versati in applicazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE, solo in quanto mirino a compensare la privazione del godimento della somma che deve essere rimborsata.

– Sull’assenza di un obbligo di versare interessi nel caso di specie

62

Nel caso di specie, la Repubblica ceca afferma che, poiché i pagamenti erano già stati effettuati ai beneficiari e non hanno potuto essere recuperati dopo l’imposizione della rettifica finanziaria controversa, quest’ultima ha determinato una privazione del godimento, da parte della Repubblica ceca, dell’importo corrispondente.

63

Tuttavia, sotto un primo profilo, è pacifico che il prefinanziamento è stato messo a disposizione della Repubblica ceca per un importo di EUR 69170219,88, nel 2015 e nel 2016.

64

Inoltre, come dedotto dalla Commissione, ogni volta che la Repubblica ceca ha ottenuto il rimborso di spese effettuate nell’ambito del FEASR in forma di pagamenti intermedi, il fondo di tesoreria inizialmente costituito dal prefinanziamento è stato rifinanziato ed è tornato a essere disponibile per finanziare le nuove spese del FEASR effettuate da tale Stato membro, sicché la Repubblica ceca non ha dimostrato di essere stata costretta a mobilitare effettivamente le proprie risorse nazionali per sostenere dette spese.

65

Sotto un secondo profilo, come risulta dall’allegato A.1 del ricorso, la rettifica finanziaria controversa è stata detratta dal pagamento intermedio versato alla Repubblica ceca per l’attuazione del programma di sviluppo rurale per il secondo trimestre del 2018. La rettifica finanziaria controversa non ha quindi comportato un versamento alla Commissione da parte della Repubblica ceca mediante risorse finanziarie proprie.

66

Sotto un terzo profilo, occorre sottolineare che l’importo messo a disposizione della Repubblica ceca dalla Commissione a titolo di prefinanziamento, ridotto a concorrenza dell’importo della rettifica finanziaria controversa, era, in linea di principio, rimasto disponibile nel periodo compreso tra il 10 agosto 2018 e il 27 ottobre 2020, durante il quale detta rettifica finanziaria è stata attuata. Infatti, è pacifico che, nel caso di specie, la procedura di liquidazione contabile del prefinanziamento, prevista all’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento n. 1306/2013, è iniziata solo nel 2023.

67

Sotto un quarto profilo, la Repubblica ceca, anche nelle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale mediante la misura di organizzazione del procedimento e all’udienza di discussione, non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere che il prefinanziamento non fosse disponibile o che fosse insufficiente, né alcun altro elemento che permetta di dimostrare che essa ha effettivamente dovuto mobilitare le proprie risorse nazionali per compensare il rimborso delle spese momentaneamente dichiarate non ammissibili a titolo della rettifica finanziaria controversa.

68

Da un lato, gli elementi di prova prodotti dalla Repubblica ceca a sostegno del suo ricorso, vale a dire la relazione sul pagamento intermedio riguardante il secondo trimestre del 2018, il corrispondente estratto conto del Ministero dell’Agricoltura, datato 10 agosto 2018, nonché un estratto conto del Ministero dell’Agricoltura datato 27 ottobre 2020, non consentono di dimostrare una mobilitazione effettiva delle risorse nazionali della Repubblica ceca. Simili documenti menzionano unicamente la compensazione effettuata dalla Commissione al momento del pagamento intermedio del secondo trimestre del 2018 nonché il rimborso dell’importo della rettifica finanziaria controversa nel 2020.

69

Dall’altro lato, la Repubblica ceca ha prodotto due documenti contabili negli allegati E.1 ed E.2. Da questi due documenti emerge che l’importo della rettifica finanziaria controversa è stato riportato, in ordine successivo, come «contabilità negativa, con riduzione delle entrate», poi come «contabilizzazione positiva con aumento delle entrate» nei conti del Ministero dell’Agricoltura ceco. Tuttavia, la registrazione contabile della somma corrispondente alla rettifica finanziaria controversa nei conti del Ministero dell’Agricoltura non può essere interpretata nel senso che detta rettifica finanziaria sia stata finanziata mediante risorse nazionali della Repubblica ceca. Infatti, tali scritture contabili non consentono, di per sé, di dimostrare che la Repubblica ceca abbia dovuto effettivamente mobilitare le proprie risorse per compensare la riduzione temporanea dei fondi disponibili in ragione della rettifica finanziaria controversa, successivamente annullata.

70

Peraltro, la Repubblica ceca afferma che, in pratica, non utilizza i prefinanziamenti, sicché è obbligata a coprire l’importo della rettifica finanziaria con le proprie risorse nazionali. Tuttavia, occorre constatare che, poiché i prefinanziamenti a sua disposizione, in assenza di prove contrarie, sono sempre stati sufficienti a coprire le spese del FEASR da essa effettuate nel periodo di riferimento, il mancato ricorso al prefinanziamento sarebbe riconducibile alla sola scelta della Repubblica ceca. Pertanto, essa non può argomentare di aver dovuto coprire l’importo della rettifica finanziaria controversa con le proprie risorse nazionali.

71

Le constatazioni che precedono non sono rimesse in discussione dall’argomento della Repubblica ceca secondo cui l’articolo 85 del regolamento n. 1303/2013 nonché l’articolo 52 e l’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 ostano a che il prefinanziamento sia utilizzato per finanziare la rettifica finanziaria controversa.

72

Infatti, non si tratta di ritenere che la rettifica finanziaria controversa sia direttamente finanziata dalla somma messa a disposizione a titolo di prefinanziamento, ma che la Repubblica ceca non abbia dovuto effettivamente compensare la riduzione dei fondi messi a sua disposizione, derivante da detta rettifica finanziaria, mediante le sue risorse nazionali. Ebbene, poiché l’importo della rettifica finanziaria controversa era inferiore al saldo del prefinanziamento messo a disposizione della Repubblica ceca, esso non ha privato tale Stato membro della possibilità di utilizzare l’importo residuo versato a titolo del prefinanziamento che era disponibile per finanziare le altre spese nell’ambito del FEASR. Inoltre, come risulta dal precedente punto 69, la Repubblica ceca non ha dimostrato di essere stata costretta a impiegare le proprie risorse per compensare la rettifica finanziaria, in attesa del suo annullamento e, infine, del suo rimborso. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica ceca, le disposizioni menzionate al precedente punto 71 non rimettono in discussione il fatto che il prefinanziamento abbia potuto essere utilizzato inizialmente per finanziare le spese del FEASR, prima che esse fossero oggetto della rettifica finanziaria controversa.

73

Alla luce di tutto quanto precede e nonostante il mancato recupero presso i beneficiari delle somme che sono state oggetto della rettifica finanziaria controversa, non si può accertare che la rettifica finanziaria controversa abbia comportato una mobilitazione effettiva delle risorse nazionali della Repubblica ceca né, a fortiori, una privazione del godimento, da parte di tale Stato membro, della somma corrispondente a tale rettifica finanziaria.

74

Di conseguenza, il versamento di interessi non costituiva una misura di esecuzione che doveva essere adottata dalla Commissione a seguito della sentenza del 19 dicembre 2019, Repubblica ceca/Commissione (T‑509/18, EU:T:2019:876), conformemente agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE.

75

In tali circostanze, in assenza di un obbligo di versare interessi nel caso di specie, la Commissione non ha commesso una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE, tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, non applicando interessi al rimborso della rettifica finanziaria controversa.

76

Pertanto, la prima condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, relativa all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli, non è soddisfatta. Conformemente alla giurisprudenza esposta al precedente punto 21, questa sola constatazione è sufficiente per escludere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

77

Occorre quindi respingere il presente ricorso.

Sulle spese

78

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica ceca è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Repubblica ceca è condannata alle spese.

 

Kowalik-Bańczyk

Cassagnabère

Pavelin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2026.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.

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