Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 giugno 2026.#Bloom contro Commissione europea.#Politica comune della pesca – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1382 – Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto riguarda il divieto di pesca a strascico al di sopra di habitat protetti per pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato “gangui” operanti in talune acque territoriali della Francia – Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento n. 1967/2006 – Possibilità di derogare al divieto di pesca a strascico in una zona designata come sito Natura 2000 per la conservazione di uno o più habitat protetti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1967/2006 – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Errore di diritto – Manifesto errore di valutazione.#Causa T-659/24.

ECLI:EU:T:2026:401Eu Chamb 08 T17 giu 2026

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

17 giugno 2026 ( *1 )

«Politica comune della pesca – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1382 – Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto riguarda il divieto di pesca a strascico al di sopra di habitat protetti per pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato “gangui” operanti in talune acque territoriali della Francia – Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento n. 1967/2006 – Possibilità di derogare al divieto di pesca a strascico in una zona designata come sito Natura 2000 per la conservazione di uno o più habitat protetti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1967/2006 – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Errore di diritto – Manifesto errore di valutazione»

Nella causa T‑659/24,

Bloom, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da F. Lafforgue e H. Baron, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Calvo Langdon, F. Le Bot e D. Milanowska, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da B. Travard e P. Chansou, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da I. Gâlea (relatore), presidente, T. Tóth e L. Spangsberg Grønfeldt, giudici,

cancelliere: H. Eriksson, amministratrice,

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 3 marzo 2026,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Bloom, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 18 ottobre 2024 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale essa ha respinto la sua richiesta di riesame interno riguardo al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1382 della Commissione, del 23 maggio 2024, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato gangui operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (GU L 2024/1382).

I. Fatti

2

La ricorrente è un’organizzazione non governativa (ONG) che mira a contribuire alla conservazione della biodiversità marina e degli habitat marini.

3

Il 21 dicembre 2006, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU 2006, L 409, pag. 9).

4

L’articolo 4, paragrafi 1, 2, 4, paragrafo 5, primo comma, e paragrafo 6, del regolamento n. 1967/2006, come modificato, intitolato «Habitat protetti», prevede quanto segue:

«1.   È vietata la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di piante marine, in particolare, di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine.

In deroga al primo comma, l’uso di ciancioli, sciabiche da natante e reti analoghe la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamento non tocchino le praterie può essere autorizzato nel quadro di piani di gestione di cui all’articolo 18 o all’articolo 19 del presente regolamento.

2.   È vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a tutte le zone Natura 2000, a tutte le zone particolarmente protette e a tutte le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della decisione 1999/800/CE.

5.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie può essere autorizzata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, a condizione che:

i)

le attività di pesca in questione siano regolamentate da un piano di gestione ai sensi dell’articolo 19 del presente regolamento;

ii)

le attività di pesca in questione riguardino non più del 33% della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica all’interno dell’area oggetto del piano di gestione;

iii)

le attività di pesca in questione riguardino non più del 10% delle praterie nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.

(…)

6.   Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire la raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere ai fini del presente articolo».

5

Il 18 maggio 2011, le autorità francesi hanno presentato alla Commissione una richiesta di deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1967/2006, al fine di consentire ai pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» di operare al di sopra delle praterie di posidonie nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur (in prosieguo: la «deroga in questione»).

6

Il gangui è un tipo di rete da traino consistente in una rete di fondo di dimensioni ridotte e trainata a bassa velocità. Tale attrezzo, costituito generalmente da pannelli di ferro, o di legno con armature di ferro, al momento della presentazione del ricorso era utilizzato esclusivamente dai piccoli mestieri nella fascia costiera del dipartimento del Var (Francia) (relazione del ministero francese del Mare presso la Commissione, del 17 ottobre 2023, sul seguito della deroga riguardante la pesca con reti da traino «gangui», che figura nell’allegato A.14 del ricorso).

7

Più in particolare, le acque territoriali interessate dalla domanda di deroga di cui trattasi erano situate nel sito Natura 2000 della rada di Hyères (Francia), designato come zona speciale di conservazione dalle autorità francesi, conformemente all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), ai fini della preservazione di diversi habitat, tra cui le erbiere di posidonie, di cui all’allegato I di detta direttiva, con il numero 1120. Il sito Natura 2000 della rada di Hyères è incluso nel parco nazionale di Port-Cros (Francia), che è oggetto di protezione in quanto area particolarmente protetta di importanza mediterranea (in prosieguo: «ASPIM»), conformemente al protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo (GU 1999, L 322, pag. 3).

8

Il 2 giugno 2014, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006, la Commissione ha concesso la deroga in questione fino al 6 giugno 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 che deroga al regolamento n. 1967/2006 per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti nonché la distanza minima dalla costa e la profondità minima per pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (GU 2014, L 164, pag. 10).

9

Con diversi regolamenti di esecuzione successivi, la Commissione ha concesso una proroga della deroga in questione, con effetto fino all’11 maggio 2024.

10

Il 27 ottobre 2023, le autorità francesi hanno trasmesso una domanda di rinnovo della deroga in questione fino all’11 maggio 2026. Il 4 marzo 2024, esse hanno deciso di limitare a un anno il rinnovo richiesto.

11

Il 23 maggio 2024, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2024/1382, con il quale ha concesso una proroga della deroga in questione per il periodo compreso tra il 12 maggio 2024 e l’11 maggio 2025.

12

Il 18 luglio 2024, la ricorrente ha presentato alla Commissione una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2024/1382, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi [dell’Unione europea] delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (GU 2021, L 356, pag. 1).

13

Il 18 ottobre 2024, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha respinto la richiesta di riesame interno presentata dalla ricorrente, con la motivazione che quest’ultima non aveva dimostrato che il regolamento di esecuzione 2024/1382 violasse il diritto ambientale.

II. Conclusioni delle parti

14

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

condannare la Commissione alle spese.

15

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese.

16

La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

III. In diritto

17

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente, in sostanza, su una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento n. 1967/2006.

A. Sull’oggetto della controversia e sulla ricevibilità

18

Nel suo controricorso, la Commissione osserva che il ricorso può essere ricevibile solo se è considerato diretto contro la decisione impugnata, e non contro il regolamento di esecuzione 2024/1382. Inoltre, nell’ambito dei suoi argomenti difensivi, essa esprime dubbi sulla ricevibilità di taluni argomenti presentati dalla ricorrente, in quanto essi consistono in una mera ripetizione della richiesta di riesame interno e sono, pertanto, diretti contro il regolamento di esecuzione 2024/1382 e non contro la decisione impugnata.

19

A termini dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, come modificato, «qualsiasi organizzazione non governativa [o altro membro del pubblico] che soddisfa i criteri di cui all’articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo». L’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone che «l’organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia».

20

Dall’articolo 10, paragrafo 1, e dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, come modificato, risulta che la richiesta di riesame interno di un atto amministrativo è diretta a far accertare l’asserita illegittimità o l’infondatezza dell’atto in considerato e che il richiedente può successivamente adire il giudice dell’Unione europea proponendo un ricorso per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere avverso la decisione che rigetta in quanto infondata la richiesta di riesame interno. Ne consegue che, nell’ambito di detto ricorso, il ricorrente non è legittimato a sollevare argomenti che contestino in modo diretto la legittimità o la fondatezza dell’atto oggetto della richiesta di riesame interno, dato che il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati non prevede la possibilità, per il Tribunale, di annullare una decisione che non è oggetto di un ricorso di annullamento diretto in base all’articolo 263 TFUE (v. sentenza del 19 novembre 2025, PAN Europe/Commissione, T‑412/22, EU:T:2025:1034, punto 33 e giurisprudenza citata).

21

Nel caso di specie, talune censure presentate nel ricorso sono molto simili a quelle sollevate nella richiesta di riesame interno e menzionano il fatto che il regolamento di esecuzione 2024/1382 «è illegittimo». Analogamente, nei loro rispettivi titoli, le due parti del motivo unico riguardano espressamente la violazione, da parte del regolamento di esecuzione 2024/1382, di talune disposizioni del regolamento n. 1967/2006.

22

Tuttavia, a causa dell’oggetto stesso della procedura di riesame interno e della logica degli articoli 10 e 12 del regolamento n. 1367/2006, come modificato, può sussistere una certa sovrapposizione tra gli argomenti presentati nell’ambito della richiesta di riesame interno e quelli dedotti a sostegno di un ricorso di annullamento contro la decisione che respinge detta richiesta in quanto infondata (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2025, PAN Europe/Commissione, T‑412/22, EU:T:2025:1034, punto 36). Infatti, dato che una richiesta di riesame interno mira a far constatare un’asserita illegittimità o l’infondatezza dell’atto oggetto di quest’ultima, il fatto che la Commissione sia incorsa negli stessi errori di diritto o di valutazione nell’atto di cui si chiede il riesame interno e nella sua risposta a tale richiesta non è tale da rendere irricevibili i motivi che denunciano siffatti errori, purché tali motivi si basino su motivi già dedotti nell’ambito della medesima domanda e riguardino specificamente l’annullamento della decisione di rigetto della stessa [v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2025, ClientEarth e Collectif Nourrir/Commissione, T‑399/23, EU:T:2025:1002, punto 28 (non pubblicata)].

23

Nel caso di specie, risulta chiaramente dal ricorso che gli argomenti presentati dalla ricorrente, di cui la Commissione mette in dubbio la ricevibilità, sono diretti contro la decisione impugnata.

24

Infatti, da un lato, l’oggetto del ricorso riguarda l’annullamento della decisione impugnata e non quello del regolamento di esecuzione 2024/1382.

25

Dall’altro lato, a sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico diretto direttamente contro la decisione impugnata, e non contro il regolamento di esecuzione 2024/1382. In particolare, nell’introduzione della parte del ricorso relativa all’argomentazione giuridica, la ricorrente spiega che la Commissione «è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione» nel ritenere che il regolamento di esecuzione 2024/1382 non fosse in contrasto con il diritto ambientale, nonostante gli elementi da essa dedotti nella sua richiesta di riesame interno.

26

Pertanto, quando la ricorrente presenta censure dirette a dimostrare l’illegittimità del regolamento di esecuzione 2024/1382, è al fine di dimostrare che la decisione impugnata è essa stessa illegittima, in quanto ha respinto la richiesta di riesame interno nei confronti di detto regolamento di esecuzione.

27

In tali circostanze, la Commissione non può contestare alla ricorrente di essersi limitata ad aver reiterato taluni argomenti da essa presentati nella sua richiesta di riesame interno.

28

Da quanto precede risulta che il presente ricorso ha come unico oggetto una domanda di annullamento della decisione impugnata e che le censure presentate nel ricorso, a sostegno del motivo unico della ricorrente, sono ricevibili.

B. Sul motivo unico

29

Il motivo unico dedotto dalla ricorrente si suddivide in due parti, sollevate, la prima, in via principale e, la seconda, in subordine.

30

Con la prima parte, la ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione alla luce dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento n. 1967/2006, per il motivo, in sostanza, che essa ha rifiutato di riesaminare il regolamento di esecuzione 2024/1382 sebbene quest’ultimo avesse concesso, in violazione di tali disposizioni, una deroga al divieto di pesca a strascico nella zona della rada di Hyères, designata come sito Natura 2000, e situata all’interno di un’ASPIM, ai fini della conservazione degli habitat di cui alle medesime disposizioni.

31

Con la seconda parte, la ricorrente fa valere che, in ogni caso, la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1967/2006 non procedendo al riesame interno del regolamento di esecuzione 2024/1382, mentre quest’ultimo non ha limitato la deroga in questione alle praterie di posidonie, ma ha consentito la pesca con gangui sopra altre praterie sottomarine.

1.   Sulla prima parte del motivo unico, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento n. 1967/2006

32

A sostegno della prima parte del motivo unico, la ricorrente deduce due censure, vertenti, la prima, in via principale, su un errore di diritto derivante da un’interpretazione erronea dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1967/2006 e, la seconda, in subordine, su un errore manifesto di valutazione alla luce dell’articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del medesimo regolamento.

a)   Sulla censura vertente sull’errore di diritto a causa di un’interpretazione erronea dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1967/2006

33

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto. Da un lato, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 non prevedesse il divieto di pescare mediante talune reti a strascico, che consentono di catturare attivamente la specie oggetto di pesca, quali le reti da traino e le draghe (in prosieguo: le «reti a strascico»), in tutta una zona designata come sito Natura 2000, zona specialmente protetta (in prosieguo: l’«ASP») o ASPIM ai fini della conservazione delle praterie sottomarine, degli habitat coralligeni o dei letti di maerl. Dall’altro lato, sarebbe altresì in violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento che la Commissione ha ritenuto che una deroga al divieto di praticare la pesca con reti a strascico al di sopra delle praterie di posidonie fosse possibile in una zona designata come sito Natura 2000, ASP o ASPIM ai fini della conservazione di dette praterie.

1) Sulla portata del divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006

34

Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 non costituisse un divieto indipendente dal divieto di pesca a strascico al di sopra delle praterie sottomarine, degli habitat coralligeni e dei letti di maerl previsto all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del medesimo regolamento. Essa ne ha così dedotto che le reti a strascico fossero vietate al di sopra di tali habitat quando questi ultimi erano presenti nelle zone protette in quanto siti Natura 2000, ASP o ASPIM, ma non nell’intero territorio di tali zone.

35

La ricorrente contesta tale affermazione e ritiene che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 costituisca una misura speciale e aggiuntiva che implica che la pesca con reti a strascico sia vietata in tutte le zone protette in quanto siti Natura 2000, ASP o ASPIM, e non unicamente al di sopra degli habitat di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, di detto regolamento. A suo avviso, qualsiasi altra interpretazione priverebbe di effetto utile l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006, rendendolo ridondante rispetto all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, che vieta in generale la pesca con reti a strascico al di sopra delle erbiere di posidonie, degli habitat coralligeni e dei letti di maerl.

36

La ricorrente contesta altresì la conclusione secondo cui l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 era destinato ad applicarsi solo finché non fosse stata realizzata una mappatura degli habitat protetti a livello degli Stati membri. Infatti, da un lato, detto articolo non conterrebbe alcuna limitazione temporale né alcun nesso con l’istituzione di una mappatura degli habitat che devono essere protetti, mentre quest’ultima è prevista all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1967/2006. Dall’altro lato, l’applicazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1967/2006 sarebbe stata immediata e non sarebbe quindi stata subordinata alla realizzazione di una siffatta mappatura.

37

Secondo la ricorrente, l’interpretazione da essa proposta è, da un lato, l’unica compatibile con l’articolo 11 e l’articolo 191, paragrafo 1, TFUE e, dall’altro, l’unica possibile alla luce delle esigenze di protezione connesse allo status di ASP e di ASPIM, previste nel protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo, nonché di quelle derivanti dallo status di sito Natura 2000 e che sono previste nella direttiva «habitat». Del resto, la direzione generale (DG) «Ambiente» della Commissione stessa avrebbe riconosciuto che la pesca con reti a strascico non poteva essere autorizzata all’interno dei siti Natura 2000.

38

La Commissione e la Repubblica francese contestano l’argomento della ricorrente.

39

Secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Sempre per giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione e non rinvia al diritto degli Stati membri, va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v. sentenza del 12 febbraio 2026, Stichting Koskea, C‑490/24, EU:C:2026:89, punti 23 e 24 e giurisprudenza citata).

40

Nel caso di specie, in primo luogo, dall’interpretazione letterale dell’articolo 4, del regolamento n. 1967/2006, i cui termini sono riprodotti al precedente punto 4, risulta che tale disposizione stabilisce, al suo paragrafo 1, primo comma, il principio del divieto della pesca con reti a strascico, tra le quali figura la rete da traino, «su» praterie sottomarine, in particolare quelle di posidonie. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, in sostanza, il divieto della pesca con le stesse reti a strascico «su» habitat coralligeni e letti di maerl.

41

A tal riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 2, punti da 11 a 13, del regolamento n. 1967/2006, le praterie sottomarine, gli habitat coralligeni e i letti di maerl sono tutti definiti come «zon[e] in cui il fondo marino è caratterizzato dalla presenza dominante», in sostanza, di tali tipi di habitat, o in cui tale tipo di habitat «è esistit[o]» e «richiede un intervento di ripristino».

42

Pertanto, tenuto conto del senso abituale dell’avverbio «sopra» nel linguaggio corrente, occorre constatare che l’interpretazione letterale dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del regolamento n. 1967/2006 esclude che il divieto di pesca con reti a strascico, praticata al di sopra di fondali marini caratterizzati dalla presenza dominante di praterie sottomarine, di habitat coralligeni o di letti di maerl, o al di sopra dei fondali marini di zone all’interno delle quali tali habitat sono stati presenti e necessitano di misure volte alla loro ricostituzione, sia esteso alla pratica di una siffatta pesca al di sopra di altri fondali marini.

43

Tale interpretazione è corroborata dalle diverse versioni linguistiche dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del regolamento n. 1967/2006, che ricorrono a un avverbio avente la stessa portata, al pari delle versioni in inglese (above), in tedesco (über), in italiano (su), in spagnolo (por encima) o in rumeno (deasupra).

44

Quanto all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006, esso dispone che il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del medesimo regolamento si applica a tutti i siti Natura 2000 nonché alle ASP e alle ASPIM, designati ai fini della conservazione di «tali habitat».

45

A tal riguardo, occorre constatare, al pari della Commissione e della Repubblica francese, che la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 testimonia la scelta, operata dal legislatore dell’Unione, di rinviare espressamente «al divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2», vale a dire al divieto di pesca con reti a strascico al di sopra dei fondali marini caratterizzati dalla presenza dominante di praterie sottomarine, di habitat coralligeni e di letti di maerl, indicando che tale divieto si applica a tutti i siti Natura 2000, a tutte le ASP e a tutte le ASPIM designati per la conservazione di tali habitat.

46

Pertanto, sulla base di un siffatto rinvio espresso, occorre considerare, alla luce dell’interpretazione letterale dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006, che quest’ultimo prevede il divieto di pesca con reti a strascico sopra praterie sottomarine, habitat coralligeni e letti di maerl presenti nelle zone protette in quanto siti Natura 2000, ASP o ASPIM aventi come obiettivo la conservazione di tali habitat, e non sull’intero territorio di tali zone.

47

In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione contestuale, occorre constatare che, all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006, il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto che il divieto sancito all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del medesimo regolamento si applicava ai siti Natura 2000, alle APS e alle ASPIM «dalla data di entrata in vigore» di detto regolamento.

48

A tal riguardo, come spiegato in sostanza dalla Commissione nella decisione impugnata, tale inciso deve essere letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1967/2006, ai sensi del quale «gli Stati membri adottano le misure atte a garantire la raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere ai fini del presente articolo», il che presuppone necessariamente che sia possibile localizzare detti habitat al fine di effettuarne la mappatura. Pertanto, il combinato disposto dei paragrafi 4 e 6 dell’articolo 4 del regolamento n. 1967/2006 consente di comprendere che, a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 1967/2006, la pratica della pesca con reti a strascico era vietata al di sopra delle praterie sottomarine, degli habitat coralligeni e dei letti di maerl nelle zone che erano già state designate come siti Natura 2000, come ASP o come ASPIM ai fini della conservazione di questi tre tipi di habitat, quand’anche tali habitat non fossero stati ancora oggetto, a tale data, di una mappatura in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

49

Una siffatta valutazione è corroborata dalla circostanza che la designazione di zone quali siti Natura 2000, ASP o ASPIM ai fini della conservazione di praterie sottomarine, di habitat coralligeni o di letti di maerl implicava già, al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 1967/2006, di poter individuare i luoghi in cui si trovavano tali habitat, il che non accadeva necessariamente per gli stessi habitat quando essi erano situati al di fuori di tali zone protette.

50

A tal riguardo, nella sua versione in vigore al momento dell’adozione del regolamento n. 1967/2006, la direttiva «habitat», che disciplina la rete Natura 2000, disponeva già, al suo articolo 4, paragrafo 1, prima frase, a proposito dell’individuazione di siti di importanza comunitaria idonei ad integrare una siffatta rete, che, «in base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone[va] un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I». Secondo l’allegato III, punto A., lettere a) e b), di detta direttiva, la valutazione effettuata dagli Stati membri doveva prendere in considerazione il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale nel sito nonché la «superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale». Al momento dell’adozione del regolamento n. 1967/2006, tale allegato era attuato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000 (GU 1997, L 107, pag. 1), il cui punto 3.1 imponeva di presentare i tipi di habitat presenti nel sito nonché la percentuale di detto sito che essi rappresentavano.

51

Pertanto, la designazione di una zona come sito Natura 2000 ai fini della conservazione di uno degli habitat menzionati all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del regolamento n. 1967/2006 richiedeva necessariamente, al momento dell’adozione di tale regolamento, di poter localizzare siffatti habitat.

52

Analogamente, le disposizioni del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo confermano che la designazione di una zona marina come ASP o ASPIM implica anche la possibilità di localizzare gli habitat protetti che vi si trovano. Da un lato, per quanto riguarda le ASP, l’articolo 7, paragrafo 1, di tale protocollo impone l’adozione di misure di pianificazione, di gestione e di controllo delle ASP, il che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), di detto protocollo, deve comprendere «la sorveglianza continua dei processi ecologici, degli habitat, delle dinamiche delle popolazioni, dei paesaggi e dell’impatto delle attività umane». Dall’altro lato, per quanto riguarda le ASPIM, l’articolo 9, paragrafo 3, del medesimo protocollo prevede che «le parti che presentano una proposta di iscrizione nell’elenco delle ASPIM forniscono al centro [di attività regionali per le ASP] una relazione di presentazione contenente informazioni sulla sua ubicazione geografica, le sue caratteristiche fisiche ed ecologiche, il suo status giuridico, il suo piano di gestione e i mezzi della sua attuazione, nonché un’esposizione che giustifichi l’importanza mediterranea dell’area».

53

Dall’interpretazione letterale dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006, che è corroborata dalla sua interpretazione contestuale, risulta che tale disposizione non prevede il divieto di pesca con reti a strascico in tutto il territorio delle zone protette in quanto siti Natura 2000, ASP o ASPIM ai fini della conservazione delle praterie sottomarine, degli habitat coralligeni o dei letti di maerl, ma unicamente al di sopra di tali habitat.

54

In terzo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione teleologica dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006, occorre constatare che tale regolamento ha per oggetto la gestione della pesca mediterranea e che il legislatore dell’Unione vi ha integrato, ai fini di tale gestione, requisiti relativi a un elevato livello di tutela dell’ambiente, conformemente alle disposizioni degli articoli 11 e 191 TFUE. A tale riguardo, al considerando 5 del medesimo regolamento, è esposto che «la Comunità si è impegnata ad applicare una strategia precauzionale nell’adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile». È in considerazione di tali esigenze che il legislatore dell’Unione ha stabilito, all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, il principio del divieto di pesca con reti a strascico sulle praterie sottomarine, gli habitat coralligeni e i letti di maerl, il che include anche le zone in cui tali habitat sono stati presenti e in cui sono state adottate misure ai fini della loro ricostituzione (v., supra, punto 41).

55

Risulta altresì dalla formulazione del suo considerando 4 che il regolamento n. 1967/2006 mira a stabilire un quadro di gestione specifico per quanto riguarda «le caratteristiche biologiche, sociali ed economiche della pesca nel Mediterraneo». Del pari, a termini del suo considerando 18, «una parte della fascia costiera andrebbe riservata agli attrezzi selettivi utilizzati per la pesca artigianale, al fine di proteggere le zone di crescita e gli habitat sensibili nonché di favorire la sostenibilità sociale della pesca nel Mediterraneo».

56

Ne consegue che, ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 1967/2006, occorre tenere conto anche di considerazioni di natura sociale ed economica, in modo equilibrato, unitamente alle considerazioni di carattere ambientale.

57

In tali circostanze, da un lato, la tutela degli habitat sensibili di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 non può escludere la pratica della pesca con reti a strascico, in particolare da parte di pescatori artigianali, all’interno di una zona protetta come sito Natura 2000, ASP o ASPIM, ad eccezione delle parti di tali zone che accolgono tali habitat o che sono oggetto di misure ai fini della loro ricostituzione.

58

Dall’altro lato, una siffatta interpretazione è conforme alle disposizioni degli articoli 11 e 191 TFUE, i cui requisiti sono stati presi in considerazione dal legislatore dell’Unione (v., supra, punto 54), contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. Del resto, quest’ultima si è limitata a citare il testo di tali disposizioni di diritto primario, senza spiegare in che modo esse implicassero un’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 che estendesse il divieto di pesca con reti a strascico a tutto il territorio delle zone designate come siti Natura 2000, ASP o ASPIM.

59

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, nella decisione impugnata, la Commissione ha correttamente ritenuto che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 non dovesse essere interpretato nel senso che esso prevedeva il divieto della pesca con reti a strascico sulla totalità di una zona designata come sito Natura 2000, ASP o ASPIM ai fini della conservazione delle praterie sottomarine, degli habitat coralligeni o dei letti di maerl.

60

Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente.

61

In primo luogo, la ricorrente fa valere che l’interpretazione da essa sostenuta dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 è l’unica compatibile con le disposizioni dell’articolo 6 della direttiva «habitat» che disciplinano la protezione dei siti Natura 2000. In sostanza, essa sostiene che tale direttiva consente l’autorizzazione di attività umane in un sito Natura 2000 solo se è certo che esse non presentano alcun rischio di pregiudicare l’habitat protetto e che ciò non può avvenire nel caso della pesca con reti a strascico nei siti Natura 2000 designati, in particolare, ai fini della conservazione delle praterie di posidonie.

62

A tale riguardo, l’articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva «habitat» dispone quanto segue:

«2.   Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3.   Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4.   Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

63

Così, anzitutto, dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat» risulta che spetta agli Stati membri valutare l’incidenza di attività umane all’interno di un sito Natura 2000 e, se del caso, nell’esercizio del loro potere discrezionale, vietare siffatte attività nell’ipotesi in cui esse possano comportare il deterioramento degli habitat protetti all’interno di tale sito. Si tratta di un obbligo generale di protezione diretto all’adozione di misure di protezione adeguate per evitare il degrado nonché perturbazioni che potrebbero avere effetti significativi rispetto agli obiettivi della direttiva «habitat» (v. sentenza del 14 gennaio 2016, Grüne Liga Sachsen e a., C‑399/14, EU:C:2016:10, punto 37 e giurisprudenza citata). Sebbene tale disposizione stabilisca un obbligo generale diretto all’adozione di misure di protezione adeguate per evitare, in particolare, il degrado degli habitat, essa non prevede misure precise che gli Stati membri sarebbero tenuti ad adottare e lascia quindi a questi ultimi un margine di discrezionalità al momento della sua applicazione [v. sentenza del 14 novembre 2024, Commissione/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno), C‑47/23, EU:C:2024:954, punto 92 e giurisprudenza citata].

64

Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» prevede una procedura di valutazione volta a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso, sia autorizzato solo se non pregiudicherà l’integrità di tale sito (v. sentenza dell’11 aprile 2013, Sweetman e a., C‑258/11, EU:C:2013:220, punto 28 e giurisprudenza citata),

65

Infine, l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» prevede la possibilità che un progetto o un piano debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito prevista all’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, della medesima direttiva, e in mancanza di soluzioni alternative.

66

Ne consegue che l’articolo 6 della direttiva «habitat», che si rivolge agli Stati membri, non impone loro di vietare, in linea di principio, qualsiasi attività umana all’interno di un sito Natura 2000, bensì di subordinare sempre una siffatta attività, in sostanza, alla necessità di dimostrare che essa non rischi di pregiudicare significativamente gli obiettivi di conservazione degli habitat che tale sito mira a proteggere, fermo restando che gli Stati possono, in taluni casi, anche in presenza di un siffatto rischio, mantenere detta attività.

67

Di conseguenza, non si può ritenere che l’articolo 6 della direttiva «habitat» implichi che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 debba essere interpretato nel senso che osta necessariamente alla pesca a strascico in tutto il sito Natura 2000 designato ai fini della conservazione di praterie sottomarine, di habitat coralligeni o di letti di maerl, comprese le zone di un siffatto sito che sono esenti dalla presenza di tali habitat. Del resto, nel caso di specie, dai documenti del fascicolo risulta che le autorità francesi hanno condotto un’«analisi del rischio pesca» sul sito della rada di Hyères, al termine della quale esse hanno concluso che il rischio che la pesca con gangui pregiudicasse gli obiettivi di conservazione delle praterie di posidonia era moderato, e non significativo, come indicato dalla Commissione al considerando 7 del regolamento di esecuzione 2024/1382.

68

Inoltre, come precisato dalla Commissione al considerando 25 del regolamento di esecuzione 2024/1382, «[tale] regolamento non pregiudica la [sua] posizione (…) in merito alla conformità dell’attività oggetto della presente deroga ad altre normative dell’Unione, in particolare con la direttiva [“habitat”]». Infatti, se, eventualmente, uno Stato membro, conformemente agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva «habitat», perviene alla conclusione che la pesca a strascico in zone designate come siti Natura 2000 per la protezione dei tre habitat interessati rischia di arrecare un pregiudizio significativo agli obiettivi diretti alla loro conservazione, spetterà ad esso adottare le misure necessarie per disciplinare, o addirittura vietare, una siffatta attività, indipendentemente da qualsiasi misura adottata ai sensi del regolamento n. 1967/2006.

69

Occorre quindi respingere l’argomento della ricorrente relativo alla direttiva «habitat».

70

In secondo luogo, la stessa conclusione si applica all’argomento della ricorrente tratto dal protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.

71

È vero che, come sottolineato dalla ricorrente, l’articolo 6, lettera h), e l’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), di detto protocollo impongono, in sostanza, alle parti contraenti, che sono parti alla convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 (GU 1977, L 240, pag. 3), di non autorizzare attività che possono pregiudicare le risorse la cui conservazione è oggetto dello statuto dell’ASP o dell’ASPIM, che includono, in particolare, la posidonia. Tuttavia, da un lato, da tali disposizioni non risulta che la pratica della pesca a strascico nelle zone ASP o ASPIM che non ospitano tali risorse debba essere considerata nociva per queste ultime. Dall’altro, la regola stabilita in tali disposizioni non è assoluta, in quanto l’articolo 18, paragrafo 1, dello stesso protocollo prevede che «definendo misure di protezione, le parti prendano in considerazione le attività tradizionali della popolazione locale sul piano della sussistenza e della cultura [e] accordino deroghe, se necessario, per tenere conto di tali bisogni».

72

Pertanto, dal protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo non si può dedurre che la pesca a strascico in un’ASP o in un’ASPIM sia, in ogni caso e su tutti i fondali marini di una siffatta area, un’attività necessariamente considerata idonea a pregiudicare le risorse la cui conservazione è oggetto della designazione di dette aree in quanto tali.

73

In terzo luogo, la ricorrente afferma che la DG «Ambiente» ha essa stessa sostenuto che la pesca a strascico doveva essere vietata nei siti Natura 2000, nell’ambito di una riunione della commissione per la pesca del Parlamento europeo, in data 1o marzo 2023, e in una lettera congiunta con la DG «Affari marittimi», indirizzata al Regno di Spagna nel 2011.

74

Tuttavia, da un lato, per quanto riguarda la presa di parola pubblica di una rappresentante della DG «Ambiente», il 1o marzo 2023, occorre rilevare che essa non consisteva in un’analisi della legittimità della pesca a strascico nei siti Natura 2000 alla luce del regolamento n. 1967/2006 né, più in generale, del diritto in vigore a tale data. Infatti, tale presa di parola si inseriva nell’ambito di una discussione, con i membri della commissione per la pesca del Parlamento, a proposito di misure non ancora adottate e semplicemente previste dalla Commissione nella sua comunicazione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 21 febbraio 2023, intitolata «Piano d’azione dell’UE: Proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente» [COM(2023) 102 final]. In particolare, il passaggio sottolineato dalla ricorrente riguardava l’obiettivo dichiarato, in detta comunicazione, di un divieto progressivo della pesca di fondo nelle zone marine protette entro il 2030.

75

Dall’altro, i termini della lettera inviata congiuntamente dalla DG «Ambiente» e dalla DG «Affari marittimi» al Regno di Spagna nel 2011 non contraddicono la posizione assunta dalla Commissione nella decisione impugnata. Infatti, ai sensi di tale lettera, «in un sito Natura 2000 che non è stato designato esclusivamente per la conservazione di tali habitat, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4 [del regolamento n. 1967/2006] si applicano ai fondali marini in cui sono presenti gli habitat interessati (o ai fondali marini in cui tali habitat sono esistiti e in cui si fa sentire la necessità di misure di ripristino) e non a tutti i fondali marini presenti in tale sito Natura 2000». La Commissione aveva quindi indicato chiaramente che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 non era, in linea di principio, idoneo a fondare il divieto della pesca a strascico su tutto il territorio di una zona protetta come sito Natura 2000.

76

È vero che, nella stessa lettera, veniva precisato che, «in taluni casi e circostanze, come nel caso di siti designati esclusivamente per la conservazione degli habitat interessati, la protezione efficace degli habitat menzionati ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4 del regolamento [n. 1967/2006] può richiedere il divieto di metodi di pesca [a strascico] su tutti i fondali marini presenti nel sito Natura 2000». Tuttavia, come sostiene la Commissione, una siffatta precisazione si spiega con la circostanza che un sito Natura 2000 avente come unico obiettivo la conservazione di uno o più habitat di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1967/2006, è costituito, con ogni rigore, integralmente, da fondali coperti da tali habitat o da fondali destinati alla loro ricostituzione e al di sopra dei quali, pertanto, la pratica della pesca a strascico è vietata in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1967/2006, al quale rinvia l’articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

77

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non ha sostenuto che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 prevedesse il divieto della pesca a strascico in tutte le zone marine protette in quanto siti Natura 2000, ASP o ASPIM, fermo restando, in ogni caso, che spetta al giudice dell’Unione, e non alla Commissione, la competenza esclusiva a fornire l’interpretazione del diritto dell’Unione [v., in tal senso, parere 1/17 (Accordo CETA UE-Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 111 e giurisprudenza citata].

78

In quarto luogo, nella replica, la ricorrente sostiene che la protezione concessa dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 deve estendersi alla totalità di una zona designata come sito Natura 2000, ASP o ASPIM ai fini della conservazione di un habitat contemplato da tale disposizione, in quanto una siffatta designazione implica che tale zona comporta non solo la presenza di tale habitat, ma anche le condizioni necessarie al suo ripristino, alla sua ricolonizzazione e alla sua crescita.

79

Un siffatto argomento deve tuttavia essere respinto in quanto infondato, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità, contestata dalla Commissione in quanto tale argomento non era stato presentato nella richiesta di riesame interno.

80

Infatti, il regolamento n. 1967/2006 definisce gli habitat di cui al suo articolo 4 come comprensivi sia delle zone in cui essi sono effettivamente presenti in modo dominante, sia di quelle in cui sono «esistit[i]» e «richied[ono] un intervento di ripristino». (v., supra, punto 41). Pertanto, l’interpretazione secondo cui l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 non si applica a tutte le zone protette in quanto siti Natura 2000, ASP o ASPIM non prescinde dagli obiettivi connessi al ripristino, alla crescita o alla ricolonizzazione delle praterie sottomarine, degli habitat coralligeni e dei letti di maerl, dato che i settori individuati per la loro ricostituzione sono coperti dal divieto della pesca a strascico.

81

Tenuto conto di quanto precede, l’argomento della ricorrente secondo cui l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 deve essere interpretato nel senso che prevede un divieto specifico, più ampio di quelli previsti all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del medesimo regolamento, deve essere respinto.

82

Occorre pertanto esaminare l’argomento della ricorrente relativo all’impossibilità di concedere, in forza dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006, una deroga al divieto di pesca a strascico in una zona designata come sito Natura 2000, ASP o ASPIM per la conservazione delle praterie sottomarine di posidonie.

2) Sull’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006, per quanto riguarda un sito Natura 2000, un’ASP o un’ASPIM designati ai fini della conservazione delle praterie di posidonie

83

Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 consentisse di derogare al divieto di pesca a strascico al di sopra delle praterie di posidonie, anche quando esse erano situate in siti Natura 2000, ASP o ASPIM, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento, purché tale pratica fosse attuata mediante attività di pesca costiera artigianale e non arrecasse pregiudizio a tale habitat.

84

La ricorrente contesta tale valutazione e sostiene che l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 consente unicamente di derogare al divieto sancito all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, al quale esso rinvia espressamente, ma non a quello previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento, al quale esso non rinvia. La ricorrente aggiunge che qualsiasi altra interpretazione sarebbe in contrasto con la protezione dei siti Natura 2000 garantita dall’articolo 6 della direttiva «habitat», il cui paragrafo 4, secondo comma, esclude che considerazioni economiche consentano l’esercizio di un’attività umana idonea a nuocere a habitat naturali considerati prioritari ai sensi della medesima direttiva, tra i quali figura la posidonia. Pertanto, secondo la ricorrente, l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 deve essere interpretato nel senso che esso non consentiva di concedere la deroga di cui trattasi, in quanto quest’ultima si applica al sito Natura 2000 della rada di Hyères, che mira alla conservazione delle praterie di posidonie.

85

La Commissione e la Repubblica francese contestano l’argomento della ricorrente.

86

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento n. 1967/2006, «in deroga al paragrafo 1, primo comma, la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie può essere autorizzata dalla Commissione» fatte salve tre condizioni, ossia, in primo luogo, che «le attività di pesca in questione s[ia]no regolamentate da un piano di gestione ai sensi dell’articolo 19 del (…) regolamento [suddetto]», in secondo luogo, che «le attività di pesca in questione riguardino non più del 33% della zona coperta da praterie di posidonia oceanica all’interno dell’area oggetto del piano di gestione» e, in terzo luogo, che «le attività di pesca in questione riguardino non più del 10% delle praterie nelle acque territoriali dello Stato membro interessato».

87

È vero che, come sottolinea la ricorrente, l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 rinvia unicamente all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, e non al suo articolo 4, paragrafo 4.

88

Tuttavia, si deve constatare che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 rinvia esso stesso all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento. Pertanto, come sottolineato in sostanza dalla Commissione al punto 8 della decisione impugnata, non si tratta di due divieti separati, cosicché, quando l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 prevede una possibilità di derogare all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, ciò comporta anche la possibilità di concedere una siffatta deroga qualora gli habitat di cui trattasi, ossia le praterie di posidonie, siano situati in una zona designata, ai fini della loro conservazione, come sito Natura 2000, ASP o ASPIM.

89

Da un lato, tale interpretazione letterale è confermata dalla scelta del legislatore dell’Unione di collocare la deroga al divieto della pesca a strascico all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006, ossia dopo l’articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, relativo all’istituzione di tale divieto all’interno dei siti Natura 2000, delle ASP e delle ASPIM.

90

Dall’altro lato, come risulta dall’esame della portata dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006, tale disposizione non costituisce un divieto autonomo rispetto a quello menzionato all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento. In particolare, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi alla protezione derivante dallo status di sito Natura 2000, occorre sottolineare che, se del caso, per gli stessi motivi menzionati al precedente punto 68, qualora uno Stato membro giungesse alla conclusione che la pratica della pesca a strascico al di sopra di praterie di posidonia, all’interno di un sito Natura 2000 designato per la conservazione di tale habitat, fosse tale da pregiudicare una siffatta conservazione, esso potrebbe essere tenuto, in forza della direttiva «habitat», a non autorizzare una siffatta pratica, quand’anche essa beneficiasse di una deroga ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006.

91

Come spiegato dalla Repubblica francese in udienza, la deroga di cui trattasi non costituisce un’autorizzazione generale a praticare la pesca al gangui nella rada d’Hyères e le autorizzazioni sono rilasciate alle navi individualmente. Infatti, conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punto i), del regolamento n. 1967/2006, detta deroga è regolamentata da un piano di gestione stabilito conformemente all’articolo 19 del medesimo regolamento, il cui paragrafo 6 impone di prevedere il «rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94». A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 123 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1), in combinato disposto con l’allegato II di detto regolamento, i riferimenti al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (GU 1994, L 171, pag. 7), vanno intesi come riferimenti all’articolo 7 del regolamento n. 1224/2009, intitolato «Autorizzazione di pesca». Orbene, ai sensi dell’articolo 4, punto 10, del regolamento n. 1224/2009, un’autorizzazione di pesca è «rilasciata a un peschereccio [dell’Unione] in aggiunta alla sua licenza di pesca [e] gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca [, in conformità alle misure stabilite dal Consiglio]».

92

Pertanto, nell’ipotesi in cui il rilascio di un’autorizzazione di pesca ad una nave violi le disposizioni della direttiva «habitat», spetterebbe alle autorità francesi non procedere a tale rilascio, nonostante l’esistenza della deroga di cui trattasi.

93

Peraltro, la possibilità di concedere una deroga al divieto previsto all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1967/2006 in un sito Natura 2000 è altresì corroborata dal carattere restrittivo e cumulativo delle condizioni poste dall’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del medesimo regolamento. Secondo tale disposizione, una siffatta deroga può condurre ad autorizzare la pesca a strascico solo se essa è esercitata, in primo luogo, in modo tradizionale, in secondo luogo, al di sopra delle praterie di posidonie, e quindi ad esclusione di altre praterie sottomarine, in terzo luogo, da imbarcazioni alle quali si applica un doppio limite, di lunghezza e di potenza e, in quarto luogo, in zone limitate a un massimo del 33% dell’area coperta dalle praterie di posidonie nella zona coperta dal piano di gestione e a un massimo del 10% delle praterie sottomarine nelle acque territoriali dello Stato membro interessato. Nello stesso senso, l’articolo 4, paragrafo 5, quarto e quinto comma, del regolamento n. 1967/2006 prevede, rispettivamente, l’impossibilità di concedere nuovamente un’attività di pesca autorizzata in virtù della medesima deroga qualora la nave interessata sia ritirata dalla flotta con fondi pubblici e l’obbligo per gli Stati membri interessati di elaborare un piano di monitoraggio e di trasmettere ogni tre anni una relazione sullo stato delle praterie sottomarine di posidonie interessate dalla medesima deroga.

94

Per tutte queste ragioni, si deve concludere che la Commissione ha correttamente ritenuto che esistesse, in forza dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006, la possibilità di concedere una deroga in base alla quale la pratica della pesca a strascico, da parte di talune imbarcazioni, era autorizzata al di sopra delle praterie di posidonie, indipendentemente dal fatto che tali praterie fossero situate o meno in un sito Natura 2000, in un’ASP o in un’ASPIM.

95

La circostanza, sottolineata dalla ricorrente, secondo cui le praterie di posidonie costituiscono un «habitat prioritario» ai sensi della direttiva «habitat» e beneficiano, quindi, di una protezione rafforzata in forza dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, non implica l’impossibilità di derogare al divieto di pesca a strascico in forza dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006, per quanto riguarda tali praterie situate in una zona designata come sito Natura 2000 ai fini della loro conservazione.

96

A tale riguardo, come rilevato ai precedenti punti 64 e 65, l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» si applica solo nell’ipotesi in cui la valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito Natura 2000, prevista all’articolo 6, paragrafo 3, della medesima direttiva, concluda per l’esistenza di un rischio che tale piano o progetto pregiudichi l’integrità di tale sito, circostanza che spetta alle autorità nazionali degli Stati membri valutare, se del caso, sotto il controllo della Commissione.

97

Non si può quindi ritenere che l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» implichi che l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 osti, in ogni caso, alla concessione di una deroga al divieto di pesca a strascico al di sopra delle praterie di posidonie situate in un sito Natura 2000 designato ai fini della conservazione di tale habitat.

98

Da quanto precede risulta che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che, nella decisione impugnata, la Commissione sia incorsa in un errore di diritto derivante da un’interpretazione erronea dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1967/2006.

b)   Sulla censura vertente sull’errore manifesto di valutazione alla luce dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento n. 1967/2006

99

Al punto 14 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto, in sostanza, che la deroga di cui trattasi fosse destinata ad applicarsi solo alla pesca con gangui praticata al di sopra delle erbiere di posidonie, e non al di sopra di altri habitat protetti nel sito Natura 2000 della rada di Hyères.

100

La ricorrente sostiene che, così facendo, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione alla luce dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento n. 1967/2006.

101

In tal senso, la ricorrente fa valere che, anche supponendo che l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 consenta di derogare alla protezione conferita dall’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento, una siffatta deroga non potrebbe che essere limitata alla pesca a strascico praticata al di sopra delle erbiere di posidonie, ad esclusione degli altri fondali marini protetti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento. Nel caso di specie, dato che la rada di Hyères e il parco nazionale di Port-Cros sono rispettivamente designati come sito Natura 2000 e ASPIM, per la conservazione non solo delle erbiere di posidonie, ma anche, da un lato, delle sabbie fini ben calibrate che ospitano praterie sottomarine di cymodocea nodosa e, dall’altro, di habitat coralligeni, tali fondali marini non potrebbero essere oggetto di alcuna deroga.

102

Nella replica, la ricorrente fa altresì valere che gli habitat menzionati al precedente punto 101 possono essere interconnessi o associati tra loro, e che essi non costituiscono quindi necessariamente zone geografiche distinte.

103

La Commissione e la Repubblica francese contestano l’argomento della ricorrente.

104

In primo luogo, occorre considerare che, conformemente a quanto risulta dall’esame dell’errore di diritto dedotto dalla ricorrente, qualora un sito abbia per oggetto la conservazione, oltre alle praterie di posidonie, di habitat coralligeni, di letti di maerl o di altre praterie sottomarine, rimane possibile una deroga al divieto di pesca a strascico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006, ma quest’ultima sarà destinata ad applicarsi unicamente alla pesca a strascico praticata, in modo tradizionale, al di sopra delle praterie di posidonie di tale sito (v., supra, punto 93). In altri termini, detta deroga non può avere l’effetto di ammettere la pesca a strascico al di sopra di praterie sottomarine diverse dalla posidonia, come la cymodocea nodosa, né al di sopra di habitat coralligeni, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente.

105

Pertanto, nel caso di specie, sebbene la zona della rada di Hyères sia designata come sito Natura 2000 ai fini della conservazione di habitat diversi dalle praterie di posidonie, il regolamento di esecuzione 2024/1382 non può servire da fondamento per l’autorizzazione, in tale sito, della pesca con gangui al di sopra di habitat protetti diversi dalle praterie di posidonie.

106

In secondo luogo, per quanto riguarda la possibilità che gli habitat protetti nella zona della rada di Hyères siano associati o interconnessi, è vero che la scheda descrittiva degli habitat inclusa nel documento degli obiettivi del sito Natura 2000 della rada di Hyères (in prosieguo: il «DOCOB»), prodotta dalla ricorrente, menziona che, «in limite inferiore, l’erbiera [di posidonie] può essere puntualmente in contatto con l’habitat coralligeno» e che l’habitat coralligeno si trova principalmente nel limite inferiore di erbiere di posidonie, a diverse decine di metri di profondità, o addirittura, come sottolinea la ricorrente a proposito del settore del Capo di Brégançon alla punta dell’Esquillette (Francia), «sotto forma di piccoli blocchi nell’erbiera di posidonie al largo di Capo Blanc».

107

Tuttavia, dai documenti del fascicolo risulta che la Commissione disponeva di informazioni cartografiche, da un lato, quanto all’ubicazione delle praterie di posidonie e degli habitat coralligeni nella rada di Hyères e, dall’altro, quanto all’impronta geografica della pesca con gangui nel medesimo sito nel 2022, che consentono di constatare che, in sostanza, la pesca con gangui era concentrata su zone in cui i fondali marini erano caratterizzati dalla presenza dominante di posidonie e dall’assenza di habitat coralligeni.

108

L’affidabilità delle informazioni relative all’ubicazione delle praterie di posidonie e degli habitat coralligeni è corroborata dalla scheda descrittiva degli habitat inclusa nel DOCOB, in cui si conclude che «è possibile ritenere che la cartografia dell’erbiera di posidonia nel sito Natura 2000 della rada di Hyères sia precisa» e, per quanto riguarda gli habitat coralligeni, che «la mappatura di tale habitat proviene da dati bibliografici relativi alle isole (…) e da dati sonar per il resto del sito Natura 2000, completati da transetti di immersione e da immersioni puntuali in ciascun settore», e che «il margine di errore nella ripartizione del coralligene è basso».

109

Inoltre, in risposta a una domanda di produzione di documenti presentata nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, adottata dal Tribunale, la Repubblica francese ha prodotto un atlante cartografico dettagliato incluso nel DOCOB, da cui risulta che gli habitat coralligeni sono precisamente localizzati nella zona della rada di Hyères, anche quando si trovano al centro di una prateria di posidonie. Inoltre, confrontando la carta relativa all’impronta geografica della pesca con gangui nella rada di Hyères nel 2022 con le carte dettagliate dello stesso atlante in cui tale impronta è inclusa, vale a dire le carte dal n. 32.1, al n. 32.3, e dal n. 32.7 al n. 32.10, risulta in sostanza che il settore coperto dalla pesca con gangui non riguardava zone all’interno delle quali le praterie di posidonie ospitavano habitat coralligeni.

110

Infine, per quanto riguarda le praterie di cymodocea nodosa, di cui la ricorrente non sostiene espressamente che sarebbero interconnesse con le praterie di posidonie nella rada di Hyères, risulta, in ogni caso, che questi due tipi di prateria erano distinti l’uno dall’altro. Infatti, nella sua parte relativa alle sabbie fini ben calibrate, che ospitano le praterie di cymodocea nodosa, la scheda descrittiva degli habitat inclusa nel DOCOB menziona il fatto che «i dati sulla ripartizione di tale habitat sono precisi in quanto esso è visibile sulla fotografia aerea fino al suo limite inferiore» e che «i punti puntiformi di verità campo sono stati effettuati su distese di sabbia fine, in particolare per differenziarvi le erbiere di posidonie in sabbia dai detriti vegetali o dalle erbiere di cymodocea».

111

In tali circostanze, non si può ritenere che un’autorizzazione alla pesca con gangui sopra le praterie di posidonie, nella rada di Hyères, implicasse che tale pesca avvenisse anche al di sopra degli habitat coralligeni o delle praterie di cymodocea nodosa situate in tale zona.

112

Da quanto precede risulta che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il regolamento di esecuzione 2024/1382 non violasse il diritto ambientale concedendo la deroga di cui trattasi in una zona designata come sito Natura 2000 ai fini della conservazione, non solo delle praterie di posidonie, ma anche delle praterie di cymodocea nodosa e di habitat coralligeni, fermo restando che detta deroga non può avere la conseguenza di autorizzare la pesca con gangui al di sopra di questi due ultimi habitat.

113

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la prima parte del motivo unico deve essere respinta.

2.   Sulla seconda parte del motivo unico, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006

114

Nella decisione impugnata, la Commissione ha indicato che, in forza dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione 2024/1382, la deroga in questione si applicava solo alle praterie di posidonie. A tal riguardo, essa ha rilevato che, in primo luogo, il preambolo di detto regolamento di esecuzione faceva riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006, che consente di derogare al divieto di pesca a strascico unicamente al di sopra di tali praterie, in secondo luogo, che taluni considerando del medesimo regolamento di esecuzione contenevano un’analisi delle condizioni previste da tale disposizione e menzionavano unicamente le erbiere di posidonie, in terzo luogo, che il piano di gestione francese, la relazione di applicazione delle autorità francesi relativa alla deroga di cui trattasi e la relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) si riferivano unicamente a dette erbiere e, in quarto luogo, che il regolamento di esecuzione n. 586/2014 conteneva un riferimento esplicito alle stesse erbiere.

115

La ricorrente contesta tale valutazione e addebita alla Commissione di non aver riconosciuto, nella decisione impugnata, che il regolamento di esecuzione 2024/1382 era illegittimo in quanto aveva previsto, nel suo dispositivo, l’inapplicabilità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1967/2006 nel suo complesso. A suo avviso, alla luce di una siffatta formulazione, il regolamento di esecuzione 2024/1382 costituiva una disposizione insufficientemente chiara che consentiva la pratica della pesca a strascico al di sopra di tutte le praterie sottomarine, e non solo delle praterie di posidonie, e violava quindi l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006.

116

La Commissione e la Repubblica francese contestano l’argomento della ricorrente.

117

Secondo la giurisprudenza della Corte, da un lato, un regolamento di esecuzione deve formare oggetto, se possibile, di un’interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento di base (v. sentenza del 29 aprile 2021, Natumi, C‑815/19, EU:C:2021:336, punto 52 e giurisprudenza citata). Dall’altro lato, risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (v. sentenza del 4 dicembre 2019, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, C‑432/18, EU:C:2019:1045, punto 29 e giurisprudenza citata).

118

Nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione 2024/1382, «l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 1967/2006 non si applicano, nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, [a determinati] pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato “gangui”».

119

È vero che, come sottolineato dalla ricorrente, una siffatta formulazione prevede che si deroghi all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1967/2006, senza menzione del fatto che una siffatta deroga vale solo al di sopra delle praterie di posidonie, ad esclusione di altre praterie sottomarine contemplate in tale disposizione.

120

Tuttavia, in primo luogo, occorre ricordare che, come risulta dall’esame della prima parte del motivo unico, l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 consente di derogare all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento per quanto riguarda la pratica della pesca a strascico unicamente al di sopra delle praterie di posidonie, e non di altre praterie sottomarine o habitat protetti.

121

Nel caso di specie, come rilevato dalla Commissione nella decisione impugnata, dal testo del regolamento di esecuzione 2024/1382 risulta chiaramente che quest’ultimo è stato adottato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006. Infatti, in primo luogo, è tale disposizione ad essere citata nel secondo visto del regolamento di esecuzione di cui trattasi. In secondo luogo, al considerando 4 di detto regolamento di esecuzione, la Commissione ha indicato che «la proroga della deroga [in questione] riguarda[va] la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e con potenza del motore inferiore o pari a 85 kW e con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (…) n. 1967/2006». In terzo luogo, al considerando 20 del medesimo regolamento di esecuzione, la Commissione ha concluso che «la proroga della deroga [in questione era] pertanto conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, (…) del regolamento (…) n. 1967/2006» e che «[doveva] pertanto essere concessa».

122

Pertanto, interpretando il dispositivo del regolamento di esecuzione 2024/1382 alla luce della sua base giuridica, vale a dire l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006, risulta in modo sufficientemente chiaro che l’inapplicabilità dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, menzionata in detto dispositivo, può riguardare solo la pesca con gangui esercitata sopra le praterie di posidonie, e non altre praterie sottomarine.

123

In secondo luogo, come sottolineato dalla Commissione nella decisione impugnata, i considerando 4, 5, 7 e 8 del regolamento di esecuzione 2024/1382 si riferiscono espressamente alla circostanza che la pesca con gangui si esercita sopra le praterie di posidonia, senza menzione di nessun’altra prateria sottomarina.

124

Analogamente, come essa ha altresì indicato nella decisione impugnata, la Commissione, ai considerando 2 e 3 del regolamento di esecuzione 2024/1382, si è riferita ad altri documenti pubblici nei quali viene esaminata, in via esclusiva, l’incidenza della pesca con gangui nei confronti delle praterie di posidonie e non di altre praterie sottomarine. È il caso, in particolare, della relazione delle autorità francesi alla Commissione sul seguito della deroga in questione, del 17 ottobre 2023, prodotta dalla ricorrente in allegato al ricorso, e della relazione dello CSTEP, alla quale la Commissione ha rinviato, nelle sue memorie, mediante un collegamento ipertestuale.

125

Pertanto, risulta chiaramente che la motivazione del regolamento di esecuzione 2024/1382, che ha fondato la concessione della deroga di cui trattasi, riguarda unicamente la pesca esercitata sopra le praterie di posidonie.

126

In tali circostanze, sebbene il dispositivo del regolamento di esecuzione 2024/1382 non limiti espressamente la deroga di cui trattasi alla pesca con gangui praticata sopra le praterie di posidonie, dall’interpretazione di tale dispositivo alla luce tanto della sua base giuridica quanto dei suoi motivi risulta inequivocabilmente che quest’ultimo deve essere letto nel senso che detta deroga può essere applicata solo sulle praterie di posidonie, e non su altre praterie sottomarine.

127

Tale conclusione è ulteriormente corroborata dal regolamento n. 586/2014, con il quale la Commissione ha concesso la deroga di cui trattasi per la prima volta (v., supra, punto 8), e il cui considerando 5 menziona una domanda di deroga presentata dalle autorità francesi, «per l’utilizzo di pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato “gangui” in talune zone marittime situate all’interno delle acque territoriali della Francia, sulle praterie di Posidonia oceanica», come rilevato dalla Commissione nella decisione impugnata.

128

Ne consegue che la seconda parte del motivo unico della ricorrente deve essere respinta.

129

Di conseguenza, il motivo unico della ricorrente deve essere integralmente respinto, così come il ricorso nella sua interezza.

IV. Sulle spese

130

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

131

In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Repubblica francese si farà carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Bloom è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

3)

La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese.

 

Gâlea

Tóth

Spangsberg Grønfeldt

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 giugno 2026.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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