ECLI:EU:T:2026:550•Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 settembre 2026.#Unipreus SL contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WALLAPOP – Marchi nazionali figurativi anteriori WALA W – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Momento rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un marchio anteriore.#Causa T-551/24.
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 settembre 2026.#Unipreus SL contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WALLAPOP – Marchi nazionali figurativi anteriori WALA W – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Momento rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un marchio anteriore.#Causa T-551/24.
ECLI:EU:T:2026:550Eu Chamb 08 T9 set 2026
Testo completo
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
9 settembre 2026 (*)
« Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WALLAPOP – Marchi nazionali figurativi anteriori WALA W – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Momento rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un marchio anteriore »
Nella causa T‑551/24,
Unipreus SL, con sede in Lerida (Spagna), rappresentata da C. Rivadulla Oliva, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Wallapop, SL, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata da I. Pi Amorós, J. M. Martínez Gimeno, C. Manrique Lopez Rey, M. Pastor Delgado e L. De Sousa Amorim, avvocati,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da I. Gâlea (relatore), presidente, B. Ricziová e L. Spangsberg Grønfeldt, giudici,
cancelliere: J. Čuboň, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 10 marzo 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Unipreus SL, ricorrente, chiede l’annullamento e la riforma della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 agosto 2024 (procedimento R 167/2021-1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 Il 18 settembre 2014 la Wallapop, SL, interveniente, ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il seguente segno figurativo:
3 Il marchio richiesto riguardava servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
4 Il 7 gennaio 2015 la ricorrente ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto per taluni servizi rientranti nella classe 35.
5 L’opposizione era fondata sui seguenti marchi anteriori:
– il marchio spagnolo figurativo, registrato il 10 novembre 2009 con il numero 2874101, che designa servizi rientranti nella classe 35, riprodotto come segue:
– il marchio spagnolo figurativo, registrato il 10 agosto 2009 con il numero 2863963, che designa servizi rientranti nella classe 35, riprodotto come segue:
– il marchio spagnolo figurativo, registrato il 10 novembre 2009 con il numero 2874100, che designa servizi rientranti nella classe 35, riprodotto come segue:
6 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
7 Il 19 ottobre 2015 la divisione di opposizione ha parzialmente accolto l’opposizione sul fondamento del primo marchio anteriore di cui al punto 5 supra.
8 Entrambe le parti hanno proposto ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione, il ricorso della ricorrente aveva il numero R 2350/2015-5 e quello dell’interveniente il numero R 2530/2015-5.
9 Con decisione del 18 gennaio 2017 la quinta commissione di ricorso ha parzialmente accolto il ricorso dell’interveniente e ha respinto il ricorso della ricorrente.
10 Il 23 marzo 2017 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale volto all’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso, nella parte in cui quest’ultima ha respinto il suo ricorso e la sua opposizione contro la registrazione del marchio richiesto. Pertanto, detta decisione, nella parte in cui verte sul ricorso dell’interveniente, è divenuta definitiva.
11 Con sentenza del 3 ottobre 2018, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della quinta commissione di ricorso, considerando, al punto 54 di tale sentenza, che «i servizi in questione [erano], per lo meno, leggermente simili e che la [quinta] commissione di ricorso [aveva] erroneamente ritenuto che tali servizi fossero diversi». Il Tribunale ha dunque dichiarato, da un lato, al punto 1 del dispositivo di tale sentenza che «[l]a decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 18 gennaio 2017, [era] annullata, nella parte in cui essa [aveva] concluso che i servizi in questione nella causa R 2350/2015-5 fossero diversi», e, dall’altro lato, al punto 2 di detto dispositivo, che «il ricorso [era] respinto quanto al resto».
12 Il 5 dicembre 2018 l’interveniente ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte avverso la sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640). Il 31 agosto 2020 l’interveniente ha rinunciato alla sua impugnazione per il motivo che le registrazioni dei marchi anteriori alla base dell’opposizione erano scadute durante il procedimento di ricorso, in mancanza di rinnovo da parte della ricorrente. Con ordinanza del 13 novembre 2020, Wallapop/EUIPO (C‑763/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:998), la Corte ha cancellato la causa dal ruolo.
13 Con notifica del 3 febbraio 2021 la causa è stata rinviata dinanzi alla quarta commissione di ricorso.
14 Il 30 marzo 2021 la ricorrente ha informato l’EUIPO di aver proposto, in data 25 marzo 2021, ricorsi gerarchici presso l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi), per il motivo che le registrazioni dei marchi anteriori erano scadute a causa di un errore commesso dall’OEPM. Essa ha dunque chiesto a quest’ultimo di reintegrarla nei suoi diritti (restitutio in integrum). Peraltro, essa ha chiesto all’EUIPO la sospensione del procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso fino alla conclusione del procedimento amministrativo e, se del caso, giudiziario avviato dinanzi all’OEPM.
15 Con decisione provvisoria del 20 aprile 2021 la quarta commissione di ricorso ha sospeso il procedimento fino all’adozione di una decisione definitiva sulla scadenza delle registrazioni dei marchi anteriori. Il 3 gennaio 2022 la causa è stata riassegnata alla prima commissione di ricorso (in prosieguo: la «commissione di ricorso»), conformemente alla decisione 2021-17, del 2 dicembre 2021, del presidium delle commissioni di ricorso relativa al regime dell’anno civile per il 2022, nella parte in cui riguarda l’organizzazione delle commissioni di ricorso.
16 Il 10 aprile 2024 l’interveniente ha informato la commissione di ricorso, con prove a sostegno, del fatto che le competenti autorità giudiziarie avevano dichiarato la scadenza definitiva delle registrazioni dei tre marchi anteriori.
17 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso e l’opposizione. Anzitutto, essa ha preso in considerazione i documenti aggiuntivi presentati dinanzi ad essa e che avevano come scopo di dimostrare la nullità dei marchi anteriori. In seguito, essa ha rammentato che l’opponente doveva provare l’esistenza, la validità e la portata della tutela dei suoi marchi anteriori nel termine stabilito. A tal riguardo, essa ha precisato che, secondo la giurisprudenza, il marchio anteriore sul quale si basava l’opposizione doveva essere valido non soltanto al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio richiesto, ma altresì al momento della decisione della commissione di ricorso. Orbene, essa ha constatato che, con decisioni giudiziarie nazionali del 25 ottobre 2023 e del 7 marzo 2024 divenute definitive, le registrazioni dei marchi anteriori erano state dichiarate scadute. Pertanto, la commissione di ricorso ha concluso che l’opposizione era divenuta priva di oggetto, dato che i marchi anteriori avevano perso la loro validità durante il procedimento.
Conclusioni delle parti
18 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– in sostanza, riformare la decisione impugnata adottando una decisione conforme alla sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640);
– condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.
19 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione a un’udienza.
20 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare irricevibile o, se del caso, respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sul diritto sostanziale applicabile
21 Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi, ossia il 18 settembre 2014, che è decisiva ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2014, Bimbo/UAMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, punto 12, e del 18 giugno 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, punto 2 e giurisprudenza citata).
22 Peraltro, atteso che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili alla data in cui esse entrano in vigore (v., sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
23 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto concerne le norme sostanziali, i riferimenti fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti nelle loro memorie agli articoli 8 e 62 del regolamento 2017/1001 devono essere intesi come riguardanti, rispettivamente, l’articolo 8 e l’articolo 55, di identico tenore, del regolamento n. 207/2009.
Sulla ricevibilità del ricorso
24 Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente sostiene che il ricorso è irricevibile per il motivo che i capi delle conclusioni della ricorrente violano il principio venire contra factum proprium. Infatti, essa rileva che la ricorrente, da un lato, ha chiesto alla commissione di ricorso di sospendere il procedimento di opposizione fino alla pronuncia di una decisione definitiva sull’esistenza dei marchi invocati a sostegno dell’opposizione e, dall’altro, afferma ora e in modo contraddittorio che il risultato di tale procedimento è privo di rilevanza al fine di pronunciarsi sull’opposizione.
25 In udienza la ricorrente ha contestato tali argomenti. Essa ha indicato di aver effettivamente chiesto la sospensione del procedimento dinanzi all’EUIPO, poiché, in quel momento, la sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), non era divenuta definitiva dato che l’interveniente aveva proposto impugnazione avverso tale sentenza dinanzi alla Corte. Orbene, il carattere definitivo di detta sentenza, acquisito alla data della cancellazione dell’impugnazione dal ruolo, sarebbe un elemento fondamentale. Infatti, è soltanto dopo che la sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640) era divenuta definitiva che essa avrebbe chiesto più volte all’EUIPO di conformarsi a tale sentenza. Pertanto, essa respinge ogni contraddizione e precisa che, in ogni caso, un possibile errore da parte sua non avrebbe causato alcun danno ai diritti dell’interveniente.
26 Occorre ricordare che, in forza del principio di diritto pretorio nemo potest venire contra factum proprium, altresì denominato venire contra factum proprium non valet, nessuno può contestare ciò che ha prima riconosciuto [v. sentenza del 25 settembre 2018, Grendene/EUIPO – Hipanema (HIPANEMA), T‑435/17, non pubblicata, EU:T:2018:596, punto 33 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 13 febbraio 2014, Marszałkowski/UAMI, C‑177/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:183, punti 73 e 74].
27 Nel caso di specie, la sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640) è divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza del 13 novembre 2020, Wallapop/EUIPO (C‑763/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:998), che ha cancellato dal ruolo l’impugnazione proposta dall’interveniente avverso detta sentenza (v. punto 12 supra). A tal riguardo, dagli elementi del fascicolo emerge che la ricorrente ha chiesto la sospensione del procedimento dinanzi all’EUIPO il 10 dicembre 2020, ossia successivamente alla data in cui la sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640) è divenuta definitiva, e che essa ha reiterato tale domanda ulteriormente.
28 Come indicato al punto 15 supra, il 20 aprile 2021 la quarta commissione di ricorso ha deciso di sospendere il procedimento fino all’adozione di una decisione sulla validità dei marchi anteriori.
29 Tuttavia, occorre altresì rilevare che la ricorrente ha chiesto all’EUIPO di dare esecuzione alla sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), sin dalla presentazione della sua domanda di sospensione del procedimento, il 10 dicembre 2020, nel caso in cui quest’ultimo avesse deciso di proseguire il procedimento. In seguito e prima della ripresa del procedimento la ricorrente ha sollecitato tre volte la ripresa di tale procedimento e l’esecuzione della sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640).
30 Alla luce di tali elementi del fascicolo, occorre constatare che la ricorrente non formula pretese contraddittorie, dato che, nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO dopo la sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), essa ha chiesto la sospensione di tale procedimento nell’attesa dell’esito dei ricorsi nazionali nei confronti dei suoi marchi anteriori, oppure l’esecuzione di detta sentenza, lasciando all’EUIPO la scelta se soddisfare una o l’altra di tali domande.
31 Pertanto, il principio venire contra factum proprium non può applicarsi nel caso di specie e l’irricevibilità opposta a tal titolo dall’interveniente deve dunque essere respinta.
Nel merito
32 La ricorrente deduce due motivi di ricorso, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 121 del regolamento di procedura e del principio della certezza del diritto e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 62 del regolamento 2017/1001. Essa addebita in sostanza alla commissione di ricorso di essere venuta meno al suo obbligo di eseguire la sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), non tenendo conto del dispositivo di tale sentenza, e di aver erroneamente interpretato gli effetti della decadenza dei marchi anteriori.
Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 121 del regolamento di procedura e del principio della certezza del diritto
33 La ricorrente sostiene che l’EUIPO ha violato l’articolo 121 del regolamento di procedura nella parte in cui esso non ha riconosciuto gli effetti vincolanti della sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), pronunciandosi in senso contrario sulla base di motivi successivi estranei a detta sentenza e totalmente «causali».
34 La ricorrente fa valere che la sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), con la quale il Tribunale ha concluso in modo definitivo nel senso dell’esistenza di una somiglianza fra i servizi di cui si tratta, esclude la coesistenza pacifica dei segni in conflitto. Essa sostiene altresì che tale sentenza non è stata rispettata dall’organismo al quale si rivolgeva, il che caratterizza una violazione del principio della certezza del diritto. Essa riconosce che la situazione provocata dalla decadenza dei marchi anteriori è anormale, ma ritiene che una siffatta situazione non possa giustificare il mancato rispetto di detta sentenza. L’EUIPO sarebbe infatti tenuto ad annullare la decisione impugnata e ad adottare una nuova decisione che sia conforme ai criteri stabiliti in detta sentenza, vale a dire che neghi la registrazione del marchio richiesto per i servizi simili a quelli contrassegnati dai marchi anteriori.
35 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
36 L’articolo 121 del regolamento di procedura, intitolato «Effetti vincolanti delle sentenze e delle ordinanze», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«1. La sentenza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è pronunciata (…)».
37 Occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, le decisioni della commissione di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 72, paragrafo 5, di detto regolamento oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest’ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte contro la decisione del Tribunale.
38 Infine, l’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 precisa che l’EUIPO è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte.
39 Secondo la giurisprudenza, una sentenza di annullamento opera ex tunc e ha pertanto l’effetto di eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordinamento giuridico [v. sentenza del 25 marzo 2009, Kaul/UAMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, punto 21 e giurisprudenza citata]. Da questa stessa giurisprudenza discende che, per conformarsi alla sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il significato esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. Infatti, è la motivazione che, da un lato, individua la disposizione esatta giudicata illegittima e, dall’altro, permette di conoscere le ragioni precise dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato [sentenze del 25 marzo 2009, ARCOL, T‑402/07, EU:T:2009:85, punto 22, e del 13 aprile 2011, Safariland/UAMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, EU:T:2011:171, punto 41].
40 Nel caso di specie, come ricordato ai punti da 9 a 12 supra, la decisione della quinta commissione di ricorso è stata annullata dalla sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), la quale è divenuta definitiva a seguito della cancellazione dal ruolo dell’impugnazione proposta avverso tale sentenza con l’ordinanza del 13 novembre 2020, Wallapop/EUIPO (C‑763/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:998). Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 39 supra, il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso è divenuto nuovamente pendente e spettava a quest’ultima adottare una nuova decisione al fine di conformarsi al suo obbligo, derivante dall’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640).
41 La ricorrente contesta quindi alla commissione di ricorso di non aver adottato una decisione che rispetta la motivazione della sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640). Essa ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto constatare l’esistenza di un rischio di confusione e, pertanto, negare la registrazione del marchio richiesto per i servizi simili a quelli contrassegnati dai marchi anteriori.
42 In primo luogo, occorre constatare che la quinta commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente, ritenendo che non vi fosse alcun rischio di confusione per il motivo che i servizi oggetto del marchio richiesto erano diversi dai servizi contrassegnati dal primo marchio anteriore.
43 A tal riguardo, il Tribunale, ai punti 16 e 17 della sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), ha constatato che la quinta commissione di ricorso aveva fondato il suo ragionamento sull’assenza di una delle due condizioni cumulative richieste per constatare l’esistenza di un rischio di confusione, vale a dire l’assenza di qualsiasi somiglianza tra i servizi in questione. Quindi, il Tribunale ha statuito che non gli spettava procedere alla riforma di detta decisione, per quanto riguardava la valutazione complessiva del rischio di confusione, poiché una siffatta valutazione non era stata effettuata da detta commissione di ricorso per i servizi in questione. Inoltre, al punto 54 di detta sentenza, il Tribunale ha constatato che i servizi in questione erano, per lo meno, leggermente simili e che la commissione di ricorso aveva erroneamente ritenuto che tali servizi fossero diversi. Pertanto, il Tribunale, per tale motivo e in tale misura, ha annullato la decisione della quinta commissione di ricorso.
44 Orbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la somiglianza dei servizi in questione non presuppone di per sè l’esistenza di un rischio di confusione. Infatti, un rischio di confusione presuppone un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto e un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza citata]. Pertanto, dopo aver constatato l’esistenza di un errore che vizia una di tali condizioni cumulative, il Tribunale non si è pronunciato sull’esistenza di un rischio di confusione, poiché tale valutazione deve essere svolta in primo luogo dall’EUIPO.
45 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 26 e 27 della decisione impugnata, che l’opposizione fosse divenuta priva di oggetto, dato che, con decisioni giudiziarie nazionali del 25 ottobre 2023 e del 7 marzo 2024, divenute definitive, le registrazioni dei marchi anteriori erano state dichiarate scadute.
46 A tal riguardo, dalla giurisprudenza emerge che le divisioni di opposizione e le commissioni di ricorso devono tenere conto dei cambiamenti di circostanze che si verificano tra il deposito dell’opposizione e la decisione che statuisce in merito all’opposizione e che, per essere in grado di valutare se il marchio anteriore possa perdere la sua funzione di identificazione dell’origine a causa della coesistenza nel tempo con il marchio richiesto, con il quale potrebbe essere confuso, l’EUIPO deve conoscere la durata di validità del marchio anteriore [sentenza del 13 settembre 2006, MIP Metro/UAMI – Tesco Stores (METRO), T‑191/04, EU:T:2006:254, punti 34 e 38].
47 È d’altronde per tale ragione e ai fini della buona amministrazione della giustizia che la quarta commissione di ricorso ha deciso, in risposta alle richieste della ricorrente, di sospendere il procedimento nell’attesa di una decisione sulla validità dei marchi anteriori.
48 Pertanto, parimenti all’EUIPO, occorre constatare che la scadenza delle registrazioni dei marchi anteriori sui quali era fondata l’opposizione costituisce un fatto nuovo successivo alla pronuncia della sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640). Orbene, dato che la commissione di ricorso doveva adottare una nuova decisione procedendo ad una nuova valutazione in diritto e in fatto della controversia, essa era tenuta a prendere tale fatto nuovo in considerazione.
49 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se la scadenza delle registrazioni dei marchi anteriori costituisca un fatto nuovo che possa avere incidenza sul senso della decisione che la commissione di ricorso doveva adottare, occorre constatare che quest’ultima si è fondata, al punto 25 della decisione impugnata, sulla considerazione secondo la quale il marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione deve essere valido non soltanto al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio richiesto, ma altresì al momento della decisione della commissione di ricorso.
50 A tal riguardo, nella sua sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere (C‑337/22 P, EU:C:2026:71, punti 107, 112 e 120), la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda un’opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, che l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo dedotto a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea deve non soltanto essere valutata alla data di deposito della domanda relativa a tale registrazione, bensì anche alla data in cui l’EUIPO statuisce definitivamente sull’opposizione.
51 Nel caso di specie, occorre esaminare se la considerazione enunciata al punto 50 supra si applichi anche a un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, come nel caso di specie.
52 Sotto un primo profilo, occorre constatare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se « a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio co[n un] marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio [sul] quale il marchio anteriore è tutelato» e che «il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». Peraltro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento, occorre intendere per «marchi anteriori», in particolare, i marchi registrati nello Stato membro o nell’Unione europea e i marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia in uno Stato membro o nell’Unione la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio dell’Unione europea.
53 A tal riguardo, occorre rilevare che le condizioni di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono redatte al presente. Allo stesso modo, l’espressione «il marchio richiesto è escluso dalla registrazione», che si riferisce alla decisione dell’EUIPO che accoglie l’opposizione e respinge la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea, è anch’essa al presente (sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, punto 106). Peraltro, l’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento si riferisce esplicitamente a un criterio temporale di anteriorità dell’acquisizione di diritti al segno invocato a sostegno dell’opposizione in considerazione della data di deposito della domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea di cui trattasi o, eventualmente, della data di priorità invocata a sostegno di quest’ultima.
54 Dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per quanto riguarda le opposizioni basate su marchi anteriori registrati ai quali quest’ultima disposizione è applicabile, si deduce che, sebbene la data di deposito della domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea sia rilevante ai fini della valutazione dell’anteriorità di tali marchi anteriori registrati, l’esistenza di questi ultimi fino alla data in cui viene statuito sull’opposizione è necessaria affinché tale opposizione sia accolta. Perciò, mentre l’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento definisce i «marchi anteriori», ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, come riguardanti, in particolare, i «marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio [dell’Unione europea], tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato», l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento prevede che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione quando ricorrono le condizioni previste da quest’ultima disposizione, ossia se sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, punto 109).
55 Sotto un secondo profilo, tale interpretazione è rafforzata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
56 Infatti, la Corte ha statuito che, parimenti al tenore letterale dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, quello dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, la cui struttura è paragonabile, suggerisce che è vero che l’acquisizione del diritto anteriore invocato a sostegno di un’opposizione fondata su detta disposizione deve essere valutata alla luce della data di deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea di cui trattasi o, eventualmente, della data di priorità. Tuttavia, se ne deduce altresì che è necessario, affinché l’opposizione possa essere accolta, che tale diritto anteriore conferisca al suo titolare il «diritto di vietare l’uso di un marchio successivo» in virtù della legislazione di uno Stato membro o di quella dell’Unione, non solo a tale data, ma anche alla data successiva della proposizione di tale opposizione e fino alla data in cui si decide se «il marchio richiesto è escluso dalla registrazione» (sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, punti 107 e 109).
57 La Corte ha altresì statuito che, per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, la questione se esista ancora un diritto anteriore validamente protetto doveva essere valutata alla data in cui l’EUIPO statuiva definitivamente sull’opposizione al fine di decidere se «il marchio richiesto [era] escluso dalla registrazione», anche nella fase del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Si tratta di una questione preliminare che l’EUIPO deve risolvere prima di verificare se l’opponente abbia dimostrato che tale diritto anteriore soddisfaceva, inoltre, le condizioni sostanziali previste all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, e in particolare che conferiva al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo (sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, punto 112).
58 Sotto un terzo profilo, l’interpretazione enunciata al punto 54 supra è altresì corroborata dagli obiettivi del procedimento di opposizione.
59 A tal riguardo, occorre rilevare che i criteri di anteriorità enunciati all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per quanto riguarda i marchi anteriori registrati, concretizzano il principio di priorità, ricordato al considerando 12 del regolamento 2017/1001 (v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, punto 114).
60 In virtù del principio di priorità, il diritto esclusivo conferito dal regolamento n. 207/2009 e dal regolamento 2017/1001 al titolare del marchio dell’Unione europea spetta a colui che ha registrato o acquisito per primo il marchio coinvolto. Di conseguenza, come si evince dall’articolo 46 del regolamento n. 207/2009, è la data del deposito della domanda di registrazione relativa a tale marchio o, eventualmente, la data della priorità invocata per tale domanda ad essere determinante. In caso di conflitto tra due marchi, si presume che quello acquisito o registrato per primo soddisfi le condizioni richieste per essere protetto prima del marchio dell’Unione europea registrato per secondo (v. sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, punto 115 e giurisprudenza citata).
61 In tale ottica, il procedimento di opposizione, che rientra tra i meccanismi di controllo preventivo disponibili nell’ambito del procedimento di registrazione dei marchi dell’Unione europea, risponde a una finalità preventiva volta ad evitare la registrazione di marchi dell’Unione europea che possono entrare in conflitto con altri marchi, consentendo al titolare di un marchio anteriore di impedire che sia registrato un segno che potrebbe ledere tale marchio, fatta salva la facoltà di cui dispone tale titolare, ai sensi del regolamento n. 207/2009, di proporre un’azione per contraffazione per l’uso di un marchio posteriore o una domanda di dichiarazione di nullità nei confronti di quest’ultimo, una volta che esso sia stato registrato (v. sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, punto 116 e giurisprudenza citata).
62 Inoltre, l’obiettivo generale del regolamento n. 207/2009 è quello di bilanciare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardarne la funzione essenziale, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa e, dall’altro, gli interessi di altri operatori economici a disporre di segni idonei a contraddistinguere i loro prodotti e servizi (v. sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, punto 117 e giurisprudenza citata).
63 Pertanto, l’interpretazione secondo la quale l’EUIPO non dovrebbe tenere conto della circostanza che un marchio anteriore ha cessato di essere protetto nel territorio di riferimento a una data successiva a quella del deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea, e prima che l’EUIPO decida sull’opposizione, ha l’inevitabile risultato che l’EUIPO può dover negare la registrazione di un marchio dell’Unione europea a causa di un potenziale conflitto con un marchio anteriore, mentre, alla data di tale decisione di diniego, quest’ultimo marchio non è più tutelato in tale territorio dalla legislazione o dalle norme pattizie ad esso applicabili (v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, punto 120).
64 Tuttavia, in una situazione in cui il marchio anteriore non beneficia più di una protezione del genere, la funzione essenziale di tale marchio non può più essere compromessa dalla registrazione del marchio dell’Unione europea, dal momento che un siffatto marchio anteriore non è più idoneo a svolgere tale funzione essenziale. Pertanto, l’interpretazione secondo la quale non è richiesto che il marchio anteriore sia ancora valido alla data in cui la decisione sull’opposizione è adottata è contraria all’obiettivo generale di tale regolamento consistente nel bilanciamento degli interessi del titolare di un marchio anteriore e di quelli dei terzi a disporre di segni idonei a designare i loro prodotti e servizi (v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, punto 121).
65 Alla luce di tali considerazioni, occorre constatare che la premessa secondo cui l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo invocato a sostegno di un’opposizione deve essere valutata alla data di deposito della domanda riguardante la registrazione del marchio dell’Unione europea, senza che la perdita, dopo tale data, dello status di marchio registrato o tutelato del marchio anteriore incida sull’esito dell’opposizione, non trova fondamento né nella formulazione e nel contesto dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 né, più in generale, negli scopi del procedimento di opposizione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, punti 101 e 102).
66 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che i marchi anteriori sui quali era basata l’opposizione dovessero essere validi non soltanto al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio richiesto, ma altresì alla data della sua decisione e che, a tale titolo, essa ha preso in considerazione le decisioni giudiziarie nazionali del 25 ottobre 2023 e del 7 marzo 2024 che dichiarano, in modo definitivo, che le registrazioni dei marchi anteriori erano scadute, per concludere che l’opposizione era divenuta priva di oggetto, a causa della perdita di validità di tali marchi nel corso del procedimento.
67 Occorre rilevare, parimenti all’EUIPO in udienza, che la circostanza secondo la quale la sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere (C‑337/22 P, EU:C:2026:71) si inserisce nel contesto della perdita della tutela del marchio anteriore a causa del recesso del Regno Unito dall’Unione non incide sull’applicazione della soluzione ricavata da tale sentenza al caso di specie.
68 A tal riguardo, la Corte ha precisato, al punto 140 della sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere (C‑337/22 P, EU:C:2026:71), che la questione se fosse pertinente, ai fini dell’esame di un’opposizione, il fatto che il diritto anteriore avesse cessato di beneficiare della protezione conferitagli dal diritto dell’Unione, a causa di una circostanza indipendente dalla volontà del suo titolare, quale il recesso del Regno Unito dall’Unione, a differenza del mancato rinnovo di un marchio anteriore come nel caso di specie, non era determinante, dal momento che, in ogni caso, in un’ipotesi del genere, la funzione essenziale di tale diritto anteriore non poteva più essere minacciata dalla registrazione del marchio richiesto.
69 Da tutto quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha validamente potuto prendere in considerazione il fatto nuovo relativo alla validità dei marchi anteriori senza violare il principio della certezza del diritto. Peraltro, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, vale a dire che la presa in considerazione di tale fatto disattende la motivazione della sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), che ha acquisito autorità di cosa giudicata, occorre constatare che tale fatto nuovo è successivo a detta sentenza, di modo che la sua presa in considerazione non viola né l’autorità di cosa giudicata di cui è dotata tale sentenza né, per i motivi precedentemente enunciati, il principio della certezza del diritto.
70 Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 55 del regolamento n. 207/2009
71 La ricorrente sostiene, sulla base dell’articolo 55, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 207/2009, da un lato, che la decadenza di un marchio è considerata produrre i suoi effetti a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale e, dall’altro lato, che la decadenza, nella misura in cui quest’ultima è successiva alla pronuncia della sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), non può pregiudicare il dispositivo di detta sentenza.
72 A tal riguardo, la ricorrente rileva che, dinanzi alla Corte, come emerge dal punto 11 dell’ordinanza del 13 novembre 2020, Wallapop/EUIPO (C‑763/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:998), l’EUIPO aveva sostenuto che la decadenza dei marchi anteriori aveva prodotto effetti ex nunc, rispettivamente, il 30 ottobre 2019 e il 3 febbraio 2020, di modo che tale decadenza non pregiudicava la legittimità della prima decisione della commissione di ricorso né della sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640). Orbene, nella decisione impugnata, l’EUIPO sosterrebbe il contrario indicando di non poter accogliere le richieste della ricorrente a causa della decadenza dei marchi di cui essa è titolare e che fondano l’opposizione. Siffatte posizioni contraddittorie in due momenti distinti del procedimento deriverebbero da un’interpretazione errata della nozione di decadenza e causerebbero incertezza giuridica.
73 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
74 L’articolo 55 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Effetti della decadenza e della nullità» prevede quanto segue:
«1. Il marchio [dell’Unione europea] è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.
(…)
3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio oppure per arricchimento senza causa, l’effetto retroattivo della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica:
a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità;
b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente a essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto».
75 Nel caso di specie, occorre constatare che i marchi anteriori di cui si avvale la ricorrente sono marchi nazionali. Pertanto, la ricorrente non può avvalersi utilmente, nei confronti di detti marchi, dell’articolo 55 del regolamento n. 207/2009, il quale, come indica il titolo di detto regolamento, si applica soltanto ai marchi dell’Unione europea.
76 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale la decadenza dei marchi anteriori non può pregiudicare il dispositivo della sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), occorre rilevare, da un lato, che è pacifico tra le parti che l’OEPM ha constatato la decadenza dei marchi anteriori il 30 ottobre 2019 e il 3 febbraio 2020, a causa di un mancato rinnovo dei diritti da parte della ricorrente. È altresì pacifico che tale decadenza è intervenuta dopo la sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), che essa opera ex nunc, senza effetti retroattivi, e che essa è stata confermata dalle decisioni giudiziarie nazionali del 25 ottobre 2023 e del 7 marzo 2024.
77 Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente e come emerge dal punto 40 supra, l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso mediante la sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), senza che il Tribunale abbia proceduto a una riforma, ha avuto come effetto, nella misura dell’annullamento pronunciato, di adire nuovamente la commissione di ricorso della ricorrente e che detta commissione era tenuta ad adottare una nuova decisione al fine di pronunciarsi nel merito di tale ricorso alla luce della sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640).
78 A tal riguardo, dalla giurisprudenza citata al punto 46 supra risulta che la commissione di ricorso deve adottare la sua decisione prendendo in considerazione i cambiamenti di circostanze che si verificano tra il deposito dell’opposizione e la sua decisione. Orbene, come risulta dai punti 66 e 69 supra, la commissione di ricorso doveva tenere conto, oltre che delle considerazioni della sentenza del 3 ottobre 2018, wallapop (T‑186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640), delle circostanze nuove quali la decadenza dei marchi anteriori durante il procedimento, dato che la validità di tali marchi al momento dell’adozione della decisione aveva un’incidenza decisiva sul senso della sua decisione.
79 Ne consegue che anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
80 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, poiché nessuno dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente a sostegno delle sue conclusioni deve essere accolto, occorre respingere il ricorso nella sua interezza.
Sulle spese
81 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
82 Poiché si è tenuta un’udienza e la ricorrente è rimasta soccombente, essa dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Unipreus SL è condannata alle spese.
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Gâlea |
Ricziová |
Spangsberg Grønfeldt |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2026.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
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