Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione, a cinque giudici) del 15 luglio 2026.#Dimitry Aleksandrovich Beloglazov contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento di fondi – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento di fondi e che sono soggetti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Iscrizione e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), i), della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “persona che facilita violazioni del divieto di elusione” delle misure restrittive – Criterio basato su un comportamento che può costituire un reato – Ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) n. 269/2014 – Certezza del diritto – Proporzionalità – Errore di valutazione.#Causa T-492/24.

ECLI:EU:T:2026:473Eu Chamb Extd 08 T15 lug 2026

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione, a cinque giudici)

15 luglio 2026 ( *1 )

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento di fondi – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento di fondi e che sono soggetti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Iscrizione e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), i), della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “persona che facilita violazioni del divieto di elusione” delle misure restrittive – Criterio basato su un comportamento che può costituire un reato – Ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) n. 269/2014 – Certezza del diritto – Proporzionalità – Errore di valutazione»

Nella causa T‑492/24,

Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, residente in Minsk (Bielorussia), rappresentato da E. Épron, A. Genko, C. Gimbert e M. Dechamps, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da D. Laurent e S. Lejeune, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet, M. Van Regemorter e L. Jans, in qualità di agenti,

e da

Commissione europea, rappresentata da A. de Elera-San Miguel Hurtado e L. Puccio, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione, a cinque giudici),

composto da I. Gâlea (relatore), presidente, M.J. Costeira, T. Tóth, B. Ricziová e L. Spangsberg Grønfeldt, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento, segnatamente:

–

il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2024,

–

le memorie di adattamento depositate presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2024, il 26 maggio e il 17 novembre 2025;

–

la domanda della ricorrente diretta all’omissione di taluni dati del fascicolo nei confronti del pubblico, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2025,

in seguito all’udienza del 10 febbraio 2026,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il sig. Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, ricorrente, chiede l’annullamento dei seguenti atti, nella parte in cui recano l’iscrizione o il mantenimento del suo nome negli elenchi delle persone ed entità di cui all’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), e all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6) (in prosieguo: gli «elenchi controversi»):

–

in primo luogo, la decisione (PESC) 2024/1843 del Consiglio, del 28 giugno 2024, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2024/1843), e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1842 del Consiglio, del 28 giugno 2024, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2024/1842) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del giugno 2024»);

–

in secondo luogo, la decisione (PESC) 2024/2456 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2024/2456), e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2024/2455) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del settembre 2024»);

–

in terzo luogo, la decisione (PESC) 2025/528 del Consiglio, del 14 marzo 2025, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2025/528), e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/527 del Consiglio, del 14 marzo 2025, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2025/527) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2025»), e

–

in quarto luogo, la decisione (PESC) 2025/1895 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2025/1895), e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2025/1894) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del settembre 2025» e, congiuntamente agli atti del giugno 2024, del settembre 2024 e del marzo 2025, gli «atti impugnati»).

I. Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2

Il ricorrente è cittadino russo.

3

La causa in esame si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

4

Il 17 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2014/145 sul fondamento dell’articolo 29 TUE e il regolamento n. 269/2014 sul fondamento dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE. Con tali atti, esso ha previsto misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

5

Il 25 febbraio 2022, il Consiglio ha adottato, da un lato, la decisione (PESC) 2022/329 che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 50, pag. 1) e, dall’altro, il regolamento (UE) 2022/330 che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 51, pag. 1). Con tali atti, il Consiglio ha modificato i criteri di iscrizione negli elenchi controversi previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a g), della decisione 2014/145 e all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento n. 269/2014, consentendo il congelamento dei fondi delle persone inserite in detti elenchi. L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145, nella versione modificata dalla decisione 2022/329, vieta l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone fisiche che soddisfano criteri sostanzialmente identici a quelli enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, della medesima decisione.

6

L’8 aprile 2022 il Consiglio ha aggiunto il nome del sig. Oleg Vladimirovich Deripaska agli elenchi controversi mediante, da un lato, la decisione (PESC) 2022/582 che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 110, pag. 55) e, dall’altro, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 110, pag. 3).

7

Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1907, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 259 I, pag. 98), il cui considerando 7 recita quanto segue:

«Il Consiglio ritiene che agevolare le violazioni del divieto di elusione di talune misure restrittive dell’Unione possa contribuire a destabilizzare l’Ucraina o a comprometterne l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza. Il Consiglio ritiene pertanto necessario introdurre un criterio supplementare di iscrizione nell’elenco specificamente mirato a tale agevolazione».

8

Pertanto, con tale decisione, il Consiglio ha aggiunto un nuovo criterio di iscrizione negli elenchi controversi all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, modificando tale disposizione nel modo seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:

(…)

h)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione, dei regolamenti n. 269/2014, (UE) n. 692/2014, (UE) n. 833/2014 o (UE) 2022/263, o delle decisioni 2014/386/PESC, 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266 del Consiglio».

9

Con questa stessa decisione, il Consiglio ha altresì aggiunto, all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, un criterio di divieto d’ingresso o di transito nel territorio degli Stati membri sostanzialmente identico a quello previsto, per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/1907.

10

Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha altresì adottato il regolamento (UE) 2022/1905, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 259 I, pag. 76). Con tale regolamento, il Consiglio ha aggiunto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 269/2014, il criterio previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/1907, la cui formulazione è identica a quella che figura al precedente punto 8.

11

Il 23 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1218, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2023, L 159 I, pag. 526). Con tale decisione, il Consiglio ha segnatamente modificato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della decisione 2014/145. Nella versione modificata dalla decisione 2023/1218, l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145 così recita:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:

(…)

h)

le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

i)

che agevolano violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione, o delle decisioni 2014/386/PESC, 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266, ovvero dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014, (UE) n. 833/2014 o (UE) 2022/263 del Consiglio; o

II)

che vanificano significativamente tali disposizioni in altro modo [.]

(…)

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».

12

Il criterio applicabile al congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2023/1218, corrisponde in sostanza a quello previsto, per il divieto d’ingresso o di transito nel territorio degli Stati membri, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2023/1218.

13

Il 23 giugno 2023 il Consiglio ha altresì adottato il regolamento (UE) 2023/1215, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2023, L 159 I, pag. 330), con il quale ha modificato il criterio previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 269/2014, in termini sostanzialmente identici a quelli riprodotti al precedente punto 11.

14

Il 28 giugno 2024, il Consiglio ha adottato gli atti del settembre 2024. Con tali atti, esso ha inserito il nome del ricorrente negli elenchi controversi, imponendogli così le misure di congelamento dei fondi nonché le restrizioni alla circolazione nel territorio degli Stati membri dell’Unione ricordate al precedente punto 5. I motivi addotti a carico del ricorrente erano così formulati:

«Dimitry Beloglazov è il proprietario della società LLC Titul (con sede in Russia) che ha costituito una controllata, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (con sede in Russia), per acquisire le azioni di Oleg Deripaska nella società internazionale LLC «Rasperia Trading Limited» (in prosieguo: «Rasperia», con sede in Russia). Rasperia detiene 28,5 milioni di azioni nella società europea STRABAG SE. Tali azioni sono state congelate perché Rasperia era controllata da Oleg Vladimirovich Deripaska, una persona soggetta alle misure restrittive dell’Unione.

Oleg Deripaska ha coordinato un complesso sistema di evasione con Dimitry Beloglazov per vendere le azioni congelate di STRABAG. A tal fine, la società LLC Titul di Beloglazov ha costituito una controllata, JSC Iliadis, che ha acquisito la quota di Rasperia di proprietà di Deripaska e, di conseguenza, anche le azioni congelate di STRABAG. Deripaska ha ricevuto un vantaggio economico equivalente per la vendita di Rasperia.

Dimitry Beloglazov e le società coinvolte LLC Titul, JSC Iliadis e Rasperia si sono avvalse di questo meccanismo per vendere, al di fuori dell’Unione, una società di un paese terzo controllata da una persona inserita in elenco e titolare di fondi congelati di una società dell’Unione al solo scopo di revocare il congelamento di tali fondi nell’Unione, eludendo in tal modo le misure restrittive dell’Unione.

Dimitry Beloglazov agevola pertanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del regolamento (…) n. 269/2014».

15

L’articolo 6, secondo comma, della decisione 2014/145, nella versione in vigore al momento dell’adozione degli atti del giugno 2024, prevedeva che tale decisione fosse «applicabile fino al 15 settembre 2024».

16

Con lettera inviata al Consiglio il 25 luglio 2024, il ricorrente ha chiesto che gli fossero comunicate tutte le informazioni e le prove sulle quali si fondava l’iscrizione del suo nome negli elenchi controversi. Il 2 agosto 2024 il Consiglio ha risposto al ricorrente inviandogli il fascicolo probatorio recante il riferimento WK 8700/2024 REV 1 (in prosieguo: il «fascicolo WK»).

17

Il 12 settembre 2024 il Consiglio ha adottato gli atti del settembre 2024, con i quali ha mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 marzo 2025, senza modificare i motivi riprodotti supra al punto 14. L’adozione di tali atti è stata notificata ai rappresentanti del ricorrente con lettera del 13 settembre 2024.

18

Con lettera inviata al Consiglio il 31 ottobre 2024, il ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame delle misure restrittive che lo riguardavano.

19

Il 14 marzo 2025 il Consiglio ha adottato gli atti del marzo 2025, con i quali ha mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 settembre 2025, senza modificare i motivi riprodotti supra al punto 14. Il Consiglio ha informato il ricorrente dell’adozione di detti atti con lettera del 17 marzo 2025, con la quale ha altresì indicato di rispondere alle osservazioni del ricorrente del 31 ottobre 2024.

20

Con lettera inviata al Consiglio il 23 maggio 2025, il ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame delle misure restrittive che lo riguardavano.

21

Il 12 settembre 2025 il Consiglio ha adottato gli atti del settembre 2025, con i quali ha mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 marzo 2026, senza modificare i motivi riprodotti supra al punto 14. Il Consiglio ha informato il ricorrente dell’adozione di detti atti con lettera del 15 settembre 2025, con la quale ha altresì indicato di rispondere alle osservazioni del ricorrente del 23 maggio 2025.

II. Conclusioni delle parti

22

Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–

annullare gli atti impugnati nella parte in cui tali atti lo riguardano;

–

condannare il Consiglio alle spese.

23

Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare il ricorrente alle spese;

–

in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli la decisione 2024/2456 o la decisione 2025/1895, disporre che gli effetti di queste ultime siano mantenuti nei confronti del ricorrente fino alla scadenza del termine di impugnazione o, in caso di impugnazione, fino al rigetto di quest’ultima.

24

Il Regno del Belgio e la Commissione europea chiedono il rigetto del ricorso, e la Commissione chiede altresì la condanna del ricorrente alle spese.

III. In diritto

A. Sulla domanda di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico

25

Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha chiesto, in sostanza, che taluni dati fossero omessi nei confronti del pubblico nella presente sentenza in applicazione degli articoli 66 e 66 bis del regolamento di procedura del Tribunale.

26

A tal riguardo, occorre ricordare che, nella conciliazione tra la pubblicità delle decisioni giudiziarie e il diritto alla protezione dei dati personali e del segreto commerciale, il giudice deve ricercare, nelle circostanze di ciascun caso di specie, il giusto equilibrio, tenendo altresì conto del diritto del pubblico di avere accesso, conformemente ai principi sanciti dall’articolo 15 TFUE, alle decisioni giudiziarie (v. sentenza del 27 aprile 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commissione, T‑4/20, EU:T:2022:242, punto 29 e giurisprudenza citata). Infatti, la pubblicità delle decisioni giudiziarie mira a consentire il controllo della giustizia da parte del pubblico e costituisce una garanzia procedurale fondamentale contro l’arbitrarietà (v. sentenza dell’11 giugno 2025, Hitit Seramik/Commissione, T‑230/23, non pubblicata, EU:T:2025:579, punto 15 e giurisprudenza citata).

27

Peraltro, l’omissione di un elemento nei confronti del pubblico non è giustificata nel caso, ad esempio, di informazioni che sono già pubbliche o alle quali il grande pubblico o taluni ambienti specializzati possono avere accesso, di informazioni contenute anche in altri passaggi o documenti del fascicolo per i quali la parte che intende conservare il carattere riservato dell’informazione in questione ha omesso di presentare una richiesta a tal fine, di informazioni che non sono sufficientemente specifiche o precise da rivelare dati riservati o ancora di informazioni che emergono ampiamente o si deducono da altre informazioni lecitamente accessibili agli interessati [v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2024, Crédit Agricole e a./Commissione (Obbligazioni sovranazionali, nazionali e di agenzie), T‑386/21 e T‑406/21, EU:T:2024:776, punto 51 e giurisprudenza citata].

28

Anzitutto, non va accolta la domanda del ricorrente per quanto riguarda i dati di cui si chiede l’omissione nei confronti del pubblico e che non sono utilizzati nella presente sentenza.

29

Ciò vale, in primo luogo, per le opinioni giuridiche espresse da studi legali prodotti negli allegati A.4 e A.5 al ricorso, in secondo luogo, per le domande presentate dal ricorrente alle autorità austriache prodotte negli allegati da A.6 a A.8 del ricorso, in terzo luogo, per la lettera di uno studio di revisione prodotta nell’allegato C.4 alla replica, in quarto luogo, per una relazione riguardante il ricorrente e prodotta dal Consiglio come allegato B.25 al controricorso, in quinto luogo, per talune informazioni contenute in estratti del registro russo delle società prodotto in allegato AD 2.3 alla seconda memoria di adattamento e, in sesto luogo, per le lettere del ricorrente al Consiglio di cui ai precedenti punti 18 e 20, prodotte rispettivamente negli allegati AD 2.6 e AD 2.7 alla seconda memoria di adattamento.

30

Il ricorrente chiede poi l’omissione del contratto tripartito concluso dalla società MKAO Rasperia Trading Limited (in prosieguo: «Rasperia») con, da un lato, la banca austriaca Raiffeisen Bank International (in prosieguo: «RBI Austria») e, dall’altro, la controllata russa di tale banca (in prosieguo: la «Raiffeisen Russia»), prodotto nell’allegato A.3 del ricorso (in prosieguo: l’«accordo tripartito»). Occorre rilevare che un siffatto documento contiene segreti commerciali e che sussiste un interesse legittimo a che questi ultimi non siano diffusi presso il pubblico. Ciò premesso, l’accordo tripartito verte su una transazione che presenta uno stretto legame con l’operazione considerata dal Consiglio nell’esposizione dei motivi addotti a carico del ricorrente, relativa alla creazione, da parte del ricorrente, della società JSC Iliadis (in prosieguo: «Iliadis») al fine di acquisire la partecipazione del sig. Deripaska in Rasperia, la quale detiene a sua volta 28,5 milioni di azioni della società austriaca Strabag SE (in prosieguo: l’«operazione di cui trattasi»). Di conseguenza, dato che l’accordo tripartito è strettamente connesso all’operazione di cui trattasi, che costituisce il fondamento fattuale degli atti impugnati, è necessario che taluni passaggi della presente sentenza vertano su tale accordo.

31

In tale contesto, la domanda del ricorrente relativa all’accordo tripartito deve essere accolta solo nella misura in cui il requisito del controllo della giustizia da parte del pubblico non vi si opponga e le informazioni in questione non siano accessibili al pubblico o presenti in altri documenti del fascicolo che non sono stati oggetto di una richiesta di omissione di dati da parte del ricorrente.

32

A tal riguardo, sebbene il ricorrente faccia valere, in particolare, il carattere riservato del prezzo e delle condizioni sospensive contenute nell’accordo tripartito, è giocoforza constatare che siffatte informazioni sono, almeno in parte, accessibili in un comunicato stampa di RBI Austria del 19 dicembre 2023, che è un documento pubblico che il ricorrente stesso ha prodotto come allegato C.5 alla replica. Il Tribunale ritiene quindi che non si debba accogliere la domanda del ricorrente relativa all’omissione di tali informazioni nei confronti del pubblico.

33

Infine, il ricorrente chiede l’omissione dei dati contenuti nei documenti che ha depositato dinanzi alla Corte commerciale della città di Mosca, (Russia), e che ha fornito negli allegati AD.2 e AD.3 alla prima memoria di adattamento, nell’ambito di un procedimento che ha avviato dinanzi a tale Corte per ottenere la soppressione degli effetti dell’operazione di cui trattasi.

34

A tal riguardo, occorre considerare che il ricorrente detiene un interesse legittimo a che tali dati, relativi a un procedimento giudiziario che lo riguarda, non siano divulgati nei confronti del pubblico. Tuttavia, occorre altresì rilevare che il procedimento in questione costituisce il fondamento di un argomento con il quale esso rimette in discussione la fondatezza degli atti impugnati, facendo valere che, poiché è su iniziativa di tale procedimento e quest’ultimo ha portato alla soppressione degli effetti dell’operazione di cui trattasi, una siffatta operazione non poteva giustificare né l’iscrizione né il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi da parte di tali atti.

35

In tali circostanze, alla luce dei requisiti di controllo della giustizia da parte del pubblico, il Tribunale ritiene necessario esaminare la questione del procedimento dinanzi alla Corte commerciale della città di Mosca, e in particolare il suo oggetto e i motivi della sua attivazione, evitando al contempo, per quanto possibile, di fare riferimento, nei dettagli, ai dati contenuti negli allegati AD.2 e AD.3 alla prima memoria di adattamento. Pertanto, occorre accogliere, in tale misura, la domanda di omissione di dati relativi a tali allegati.

B. Sulla domanda di annullamento degli atti impugnati

36

A sostegno della sua domanda di annullamento degli atti impugnati, il ricorrente deduce cinque motivi vertenti, il primo, sull’illegittimità del criterio previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), i), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), i), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2023/1218, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), i), del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2023/1215 [in prosieguo: la «prima parte del criterio h)»], il secondo, su un errore di valutazione, il terzo, su una violazione dei diritti della difesa e del principio della certezza del diritto, il quarto, su un pregiudizio sproporzionato ai diritti fondamentali e, il quinto, su una violazione del principio di proporzionalità.

37

Inoltre, nella terza memoria di adattamento, con la quale ha esteso la sua domanda di annullamento agli atti del settembre 2025, il ricorrente deduce un sesto motivo, vertente su un vizio di procedura derivante da una violazione, da parte del Consiglio, del suo obbligo di riesame delle misure restrittive di cui trattasi.

1.   Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità della prima parte del criterio h)

38

Il presente motivo si suddivide in due parti vertenti, la prima, su una violazione del principio della certezza del diritto e, la seconda, su una violazione del principio di proporzionalità.

39

In limine, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma TFUE, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.

40

L’articolo 277 TFUE costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di un atto contro il quale può proporre ricorso, la validità di precedenti atti delle istituzioni che costituiscono il fondamento giuridico dell’atto impugnato, qualora questa parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento. L’atto generale di cui viene eccepita l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie che costituisce oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione (v. sentenza del 17 febbraio 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑14/14 e T‑87/14, EU:T:2017:102, punto 55 e giurisprudenza citata).

41

Per quanto riguarda l’intensità del sindacato giurisdizionale, secondo una giurisprudenza costante, i giudici dell’Unione, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato FUE, devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tale condizione è espressamente sancita dall’articolo 275, secondo comma, TFUE (v. sentenze del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 58 e giurisprudenza citata, e del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 65 e giurisprudenza citata).

42

Nondimeno, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione generale e astratta dei criteri giuridici e delle modalità di adozione delle misure restrittive (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 41 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, le norme di portata generale che definiscono tali criteri e tali modalità, quali le disposizioni che prevedono il criterio controverso oggetto del presente motivo, sono oggetto di un sindacato giurisdizionale ristretto, che si limita alla verifica del rispetto delle norme di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errori di diritto nonché dell’assenza di errore manifesto nella valutazione dei fatti e di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 35 e giurisprudenza citata). Tale controllo ristretto si applica, in particolare, alla valutazione delle considerazioni di opportunità sulle quali sono fondate decisioni siffatte (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2017, Kiselev/Consiglio, T‑262/15, EU:T:2017:392, punto 61 e giurisprudenza citata).

43

È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare l’argomento sviluppato dal ricorrente nelle due parti del primo motivo, vertente sull’illegittimità della prima parte del criterio h), di cui il Consiglio non contesta che costituisca la base giuridica su cui si fondano l’iscrizione e il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi, decisi negli atti impugnati.

a)   Sull’asserita violazione del principio di certezza del diritto

44

Secondo il ricorrente, la prima parte del criterio h) viola i requisiti derivanti dal principio della certezza del diritto, a causa del suo carattere impreciso e imprevedibile. Infatti, il verbo «facilitare» ivi utilizzato non sarebbe definito e consentirebbe quindi un’interpretazione più o meno ampia, senza che sia possibile conoscere, preliminarmente, l’intensità del legame richiesto tra, da un lato, una persona che può essere presa in considerazione in base a tale criterio e, dall’altro, una situazione di elusione delle misure restrittive.

45

Inoltre, poiché la pratica di elusione delle misure restrittive costituisce reato negli Stati membri, la nozione di «agevolazione» di tale pratica rinvierebbe all’idea di complicità nella commissione di un siffatto reato. Orbene, in materia penale, la commissione di un reato, che consente di individuarne i complici, dovrebbe essere determinata sulla base di un’indagine giudiziaria, il che non si verificherebbe quando il Consiglio decide di applicare la prima parte del criterio h). Pertanto, potrebbero essere interessate a titolo di tale parte persone che non hanno alcuna precedente condanna penale, il che la renderebbe imprevedibile.

46

Secondo il ricorrente, l’interpretazione proposta dal Consiglio della prima parte del criterio h) testimonia la mancanza di chiarezza di quest’ultimo e il suo carattere imprevedibile. Infatti, da un lato, il Consiglio sosterrebbe che la prima parte del criterio h) riguarda solo le persone che agevolano la violazione delle disposizioni che vietano l’elusione, vale a dire l’articolo 9 del regolamento n. 269/2014, come modificato, il che presupporrebbe l’esistenza di un’elusione effettiva, e, dall’altro, esso farebbe valere che il criterio h) non richiede la prova dell’esistenza di un reato di elusione.

47

Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Commissione, contesta l’argomento della ricorrente.

48

Secondo la giurisprudenza, il principio della certezza del diritto, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, implica che la normativa dell’Unione sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 42 e giurisprudenza citata).

49

Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che ostano a che un’istituzione dell’Unione, nell’ambito di una norma da essa adottata, utilizzi una nozione giuridica astratta, né nel senso che impongono che una siffatta norma astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può applicarsi, in quanto non tutte queste ipotesi possono essere determinate in anticipo da detta istituzione [v. sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 159 e giurisprudenza citata].

50

Nel caso di specie, occorre ricordare che la prima parte del criterio h) prevede la possibilità di inserire negli elenchi controversi le persone che «facilitano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni» di taluni atti espressamente menzionati, tra cui la decisione 2014/145 e il regolamento n. 269/2014.

51

In primo luogo, il ricorrente fa valere che il verbo «facilitare», utilizzato nella prima parte del criterio h), è eccessivamente vago.

52

A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando il legislatore dell’Unione mira al divieto di elusione di disposizioni che impongono misure restrittive nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), esso riguarda le attività che hanno lo scopo o il risultato di sottrarre il loro autore all’applicazione di dette misure e che si distinguono dagli atti che violerebbero formalmente queste stesse misure (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2011, Afrasiabi e a., C‑72/11, EU:C:2011:874, punto 60).

53

Per quanto riguarda la nozione di «agevolazione», che non è espressamente definita né dagli atti contenenti le disposizioni che stabiliscono la prima parte del criterio h) né, più in generale, nel quadro giuridico relativo alle misure restrittive nei confronti della Federazione russa, occorre ricordare che la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione deve essere effettuata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v. sentenza del 27 settembre 2012, Partena, C‑137/11, EU:C:2012:593, punto 56 e giurisprudenza citata).

54

In tal senso, il verbo «facilitare», utilizzato nella prima parte del criterio h) in relazione alle «violazioni del divieto di elusione», deve essere inteso nel suo significato originario, vale a dire come l’atto di rendere più agevole un’operazione avente per scopo o per risultato l’elusione delle misure restrittive, aiutando o contribuendo alla sua realizzazione. Questa parte del criterio si riferisce quindi alle persone che, pur non essendo esse stesse autrici di un’elusione, sono intervenute mediante azioni od omissioni aventi per scopo o per risultato quello di consentire il compimento di tale operazione o di semplificarne le condizioni di realizzazione.

55

Una siffatta interpretazione è corroborata dal contesto e dagli obiettivi perseguiti dalla prima parte del criterio h).

56

Da un lato, la prima parte del criterio h) si inserisce in un contesto normativo in cui la lotta contro l’elusione delle misure restrittive è oggetto di disposizioni specifiche. In particolare, per quanto riguarda il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che figurano negli elenchi controversi, l’articolo 9 del regolamento n. 296/2014, come modificato, stabilisce, al suo paragrafo 1, il divieto generale di partecipare ad attività di elusione delle misure restrittive previste in tale regolamento e prevede altresì, al suo paragrafo 2, un obbligo per dette persone di dichiarare presso le autorità di tale Stato i fondi e le risorse economiche da esse posseduti, detenuti o controllati in uno Stato membro. Quest’ultimo obbligo è stato aggiunto dal regolamento (UE) 2022/1273 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 194, pag. 1), al considerando 5 del quale il Consiglio ha indicato che, «[a] l fine di garantire un’attuazione efficace e uniforme del regolamento (…) n. 269/2014, e tenuto conto della crescente complessità dei sistemi di elusione delle sanzioni, che impedi[va]no tale attuazione, [era] necessario obbligare le persone ed entità designate che detenevano beni rientranti nella giurisdizione di uno Stato membro a dichiararli e a cooperare con l’autorità competente per la verifica di tali dichiarazioni» e che «occorre[va] inoltre rafforzare le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione degli operatori dell’Unione, al fine di prevenire la violazione e l’elusione del congelamento dei beni».

57

Pertanto, la prima parte del criterio h) si inserisce in un contesto giuridico fondato, in particolare, sulla constatazione secondo cui le misure restrittive nei confronti della Federazione russa possono essere eluse mediante costruzioni giuridiche e finanziarie complesse e che possono presentare un’apparenza di legalità, il che richiede, generalmente, l’intervento di una pluralità di attori che contribuiscono alla realizzazione di tali costruzioni.

58

Dall’altro lato, al considerando 7 della decisione 2022/1907, ricordato al punto 7 supra, il Consiglio ha constatato che il fatto di agevolare le violazioni del divieto di elusione delle misure restrittive contribuiva a destabilizzare l’Ucraina e a comprometterne l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza. Pertanto, l’obiettivo della prima parte del criterio h) mira a ridurre il rischio di elusione delle misure restrittive colpendo le persone che assistono o concorrono a siffatte pratiche, al fine di garantire una migliore efficacia di dette misure, il che è in linea con l’interpretazione accolta al punto 54 supra.

59

In tali circostanze, l’interpretazione secondo cui la prima parte del criterio h) consente l’iscrizione negli elenchi controversi del nome di qualsiasi persona che abbia fornito aiuto o concorso ad un’elusione delle misure restrittive non può essere considerata eccessivamente ampia. A tal riguardo, come ricordato al punto 49 supra, il principio della certezza del diritto non impone che una norma astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può essere applicata, in quanto non tutte queste ipotesi possono essere determinate in anticipo dall’autore di detta norma, il che avviene in particolare nel caso di una norma avente ad oggetto costruzioni giuridiche e finanziarie complesse.

60

Di conseguenza, occorre respingere la censura del ricorrente secondo cui, di per sé, la prima parte del criterio h) è eccessivamente vaga.

61

In secondo luogo, in sostanza, il ricorrente sottolinea che la prima parte del criterio h) riguarda un reato, vale a dire la violazione del divieto di elusione delle misure restrittive, e si riferisce alla complicità di un siffatto reato consentendo di inserire negli elenchi controversi i nomi di persone che l’hanno «agevolata». Pertanto, tale parte presenterebbe un carattere imprevedibile, dato che persone che non sono state messe in discussione da un giudice penale di uno Stato membro, al termine di un procedimento giudiziario in contraddittorio, non dovrebbero aspettarsi che i loro nomi siano iscritti negli elenchi controversi, sulla base di detta parte.

62

A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che le misure restrittive, come quelle derivanti dall’applicazione della prima parte del criterio h), non costituiscono una sanzione penale e non implicano peraltro alcuna accusa di tale natura. Infatti, gli atti del Consiglio che impongono siffatte misure non costituiscono una constatazione del fatto che un reato è stato effettivamente commesso, ma sono adottati nell’ambito e ai fini di un procedimento di natura amministrativa avente una funzione cautelare e avente come unico scopo quello di consentire al Consiglio di esercitare pressioni affinché la situazione nei confronti della quale esso ha adottato tali misure cessi o, quanto meno, evolva [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punto 139 (non pubblicata)].

63

Pertanto, il ricorrente sostiene erroneamente che le persone inserite negli elenchi controversi ai sensi della prima parte del criterio h) dovrebbero attendersi di esserlo solo al termine di un processo penale, in quanto una siffatta iscrizione equivarrebbe a considerarle complici di un reato di violazione del divieto di elusione delle misure restrittive.

64

Inoltre, la circostanza che un criterio di iscrizione negli elenchi controversi riguardi un tipo di condotta che può costituire, peraltro, un reato nei diritti degli Stati membri non può né conferire carattere penale alle misure restrittive né implicare che, per inserire negli elenchi controversi il nome di una persona o di un’entità in base a tale criterio, il Consiglio debba agire in quanto autorità penale o basarsi sulla decisione di un’autorità penale nazionale.

65

A tal riguardo, da un lato, come sottolineato dal Regno del Belgio, è già stato dichiarato che l’imposizione di misure restrittive da parte del Consiglio nei confronti di una persona per fatti lesivi dei diritti umani che, peraltro, sono penalmente perseguibili, può essere giustificata alla luce degli obiettivi perseguiti in materia di PESC, indipendentemente da qualsiasi azione penale (v., per analogia, sentenza del 22 aprile 2015, Tomana e a./Consiglio e Commissione, T‑190/12, EU:T:2015:222, punti 105 e 106). Il Consiglio può quindi fissare un criterio che riguarda comportamenti indipendentemente dalla loro eventuale qualificazione penale, peraltro, nei diritti degli Stati membri, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui dispone per quanto riguarda la definizione generale e astratta dei criteri giuridici e delle modalità di adozione delle misure restrittive, come ricordato al punto 42 supra.

66

Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza consolidata, spetta al Consiglio fornire, dinanzi al giudice dell’Unione, un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un nesso sufficiente tra la persona sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime o, in generale, le situazioni combattute (v. sentenza del 20 luglio 2017, Badica e Kardiam/Consiglio, T‑619/15, EU:T:2017:532, punto 99 e giurisprudenza citata).

67

Ciò significa che, nel caso della prima parte del criterio h), il Consiglio deve fornire un insieme di indizi concreti, precisi e concordanti che consentano di ritenere che esista un legame sufficiente tra la persona interessata e una situazione di agevolazione di una violazione del divieto di elusione delle misure restrittive nei confronti della Federazione russa, vale a dire, più precisamente, che detta persona sia intervenuta mediante azioni od omissioni che hanno avuto lo scopo o l’effetto di consentire a una siffatta operazione di realizzarsi, o di semplificare le condizioni della sua realizzazione (v. punto 54 supra).

68

Una siffatta prova non richiede che ci si basi in ogni caso su una condanna da parte di un’autorità penale nazionale, il ricorso alla quale dipende dalle norme e dalle procedure particolari proprie di ciascuno Stato membro.

69

Ne consegue che la censura relativa all’imprevedibilità della prima parte del criterio h) si basa sull’erronea premessa secondo cui il Consiglio non poteva prendere in considerazione, in un criterio di iscrizione negli elenchi controversi, un comportamento idoneo a costituire, peraltro, un reato nei diritti degli Stati membri, senza che tale comportamento fosse stato constatato da un’autorità giudiziaria nazionale.

70

In tali circostanze, occorre respingere la prima parte del primo motivo, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto da parte della prima parte del criterio h).

b)   Sull’asserita violazione del principio di proporzionalità

71

Il ricorrente fa valere che, adottando la prima parte del criterio h), il Consiglio ha violato il principio di proporzionalità.

72

In primo luogo, il ricorrente sostiene che, prima dell’adozione della prima parte del criterio h), esistevano, nel diritto in vigore, mezzi sufficienti per prevenire l’elusione delle misure restrittive.

73

Da un lato, l’elusione delle misure restrittive sarebbe espressamente vietata in forza del regolamento n. 269/2014, come modificato, e un siffatto divieto sarebbe peraltro sufficiente, nel caso di specie, alle autorità austriache per bloccare l’operazione di cui trattasi. Dall’altro lato, il Consiglio potrebbe già imporre misure restrittive nei confronti di persone che agevolano l’elusione di tali misure, inserendo i loro nomi negli elenchi controversi sulla base del criterio di iscrizione enunciato all’articolo 1, paragrafo 1, in fine, e all’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145, come modificata, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 269/2014, come modificato, che consente di imporre misure restrittive nei confronti di persone associate ad altre persone già oggetto di misure restrittive (in prosieguo: il «criterio della persona associata»).

74

In secondo luogo, il ricorrente aggiunge che la prima parte del criterio h) non è pertinente, dal momento che, secondo i suoi stessi termini, detta parte non richiede che le persone interessate possano esercitare pressioni, individualmente, sul governo russo. Inoltre, le misure restrittive non sarebbero, di per sé, pertinenti, in quanto la loro applicazione non sarebbe efficace e nuocerebbe più all’economia europea che all’economia russa.

75

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la prima parte del criterio h) è sproporzionata, a causa del suo carattere punitivo, irreversibile e definitivo.

76

A tal riguardo, anzitutto, il ricorrente contesta al Consiglio l’assenza di garanzie procedurali prima dell’applicazione della prima parte del criterio h), mentre quest’ultima si basa sulla constatazione di un reato, vale a dire la complicità di una violazione del divieto di elusione delle misure restrittive. Egli indica poi che le misure restrittive presentano, di fatto, un carattere definitivo, dato che talune persone continuano ad essere oggetto di siffatte misure per periodi prolungati che possono raggiungere diversi anni. Infine, aggiunge che l’obiettivo repressivo della prima parte del criterio h) è stato riconosciuto dal Consiglio e che tale obiettivo è corroborato dal fatto che egli ha visto il suo nome iscritto e mantenuto negli elenchi controversi per fatti passati.

77

In quarto luogo, il ricorrente sostiene che la prima parte del criterio h) è sproporzionata, in quanto può applicarsi a persone situate al di fuori dell’Unione che non dovrebbero, in linea di principio, poter rendersi colpevoli di un reato di elusione, conformemente all’assenza di extraterritorialità delle norme di diritto penale.

78

Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Commissione, contesta l’argomento del ricorrente.

79

Secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione e che è ripreso all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 190 e giurisprudenza citata). Così, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e gli inconvenienti causati devono essere proporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 13 settembre 2018, Gazprom Neft/Consiglio, T‑735/14 e T‑799/14, EU:T:2018:548, punto 167 e giurisprudenza citata).

80

Inoltre, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio per quanto riguarda la definizione generale e astratta dei criteri giuridici e delle modalità di adozione delle misure restrittive (v. punto 42 supra), si deve considerare che, alla luce del principio di proporzionalità, solo il carattere manifestamente inidoneo di un siffatto criterio rispetto allo scopo perseguito dal Consiglio può inficiare la sua legittimità (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio, C‑729/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:499, punto 61 e giurisprudenza citata).

81

Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che la prima parte del criterio h) si inserisce nel regime generale delle misure restrittive nei confronti della Federazione russa, che perseguono obiettivi legittimi di interesse generale già riconosciuti come tali dalla giurisprudenza, vale a dire la tutela dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina nonché la promozione di una soluzione pacifica della crisi in tale paese, obiettivi che rientrano in quello, più ampio, del mantenimento della pace, della prevenzione dei conflitti e del rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 150; del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 68, e del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 202), circostanza che, del resto, il ricorrente non contesta.

82

In secondo luogo, quanto all’idoneità della prima parte del criterio h) a realizzare gli obiettivi perseguiti, il ricorrente mette in discussione l’efficacia delle misure restrittive stesse, in quanto esse sarebbero, di fatto, dannose per l’economia dell’Unione. Tuttavia, il Consiglio non è tenuto a fornire la prova che le misure restrittive da esso istituite producano gli effetti previsti dalla normativa di cui trattasi, ma soltanto che tali misure siano idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio, C‑729/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:499, punto 66). Ne consegue che spetta al giudice dell’Unione verificare unicamente, a tal riguardo, se le misure in questione siano idonee a consentire la realizzazione degli obiettivi ricordati al punto 81 supra.

83

Orbene, il fatto di colpire talune persone in relazione alla situazione in Ucraina o, più in generale, in collegamento diretto o indiretto con il governo della Federazione russa, è tale da aumentare la pressione su detto governo nonché il costo delle azioni di quest’ultimo volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Pertanto, la circostanza che le misure restrittive nei confronti della Federazione russa abbiano taluni effetti negativi sull’economia dell’Unione, ammesso che sia dimostrata, non incide sull’adeguatezza delle misure restrittive per conseguire lo scopo perseguito dal Consiglio.

84

Per quanto riguarda l’efficacia della prima parte del criterio h) alla luce degli obiettivi menzionati al punto 81 supra, occorre osservare che la sua applicazione dipende da una situazione di elusione di misure restrittive già imposte.

85

Pertanto, dato che le misure restrittive nei confronti di persone connesse alla situazione in Ucraina o, più in generale, in collegamento diretto o indiretto con il governo della Federazione russa costituiscono un mezzo adeguato per conseguire l’obiettivo perseguito dal Consiglio (v. punto 83 supra), il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che facilitano operazioni di elusione di tali misure, vale a dire attività che hanno come scopo o come risultato l’esclusione della loro applicazione (v. punto 52 supra), e di vietare a tali persone di entrare nel territorio degli Stati membri costituisce anch’esso un mezzo adeguato a tal fine.

86

In terzo luogo, quanto al carattere necessario della prima parte del criterio h), il ricorrente sostiene che gli atti che prevedono le diverse misure restrittive nei confronti della Federazione russa contengono già dispositivi sufficienti per lottare contro l’elusione di dette misure.

87

Tuttavia, in primo luogo, per quanto riguarda le disposizioni che vietano l’elusione delle misure restrittive, occorre rilevare che la prima parte del criterio h) ha una portata diversa e complementare rispetto a tali disposizioni. Infatti, detta parte mira a rafforzare il divieto delle pratiche di elusione delle misure restrittive nei confronti della Federazione russa nonché a prevenire il rischio di tali pratiche e, pertanto, l’efficacia di tali misure, consentendo di esercitare pressioni su persone che forniscono il loro aiuto e il loro contributo a dette pratiche, conformemente alla natura amministrativa e alla funzione cautelare di tali misure restrittive (v. punto 45 supra). La prima parte del criterio h) consente quindi al Consiglio di agire indipendentemente dalle misure adottate dagli Stati membri al fine di garantire il divieto di tale elusione, comprese le sanzioni, penali, se del caso, in quanto tali misure nazionali si applicano in funzione delle norme e delle procedure determinate a livello di ciascuno Stato membro.

88

Inoltre, quanto al fatto che, nel caso del ricorrente, l’operazione di cui trattasi è stata bloccata dalle autorità austriache in forza delle disposizioni che vietano l’elusione delle misure restrittive, un siffatto argomento riguarda la sua situazione individuale e non è quindi idoneo a mettere in discussione la legittimità della prima parte del criterio h), che è una disposizione di portata generale.

89

In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio della persona associata, esso riguarda le persone fisiche o giuridiche che sono, in generale, legate da interessi comuni senza tuttavia richiedere un legame attraverso un’attività economica, ma che non possono tuttavia fondarsi esclusivamente su un legame familiare (v. sentenza dell’11 settembre 2024, Ezubov/Consiglio, T‑741/22, non pubblicata, EU:T:2024:605, punto 118 e giurisprudenza citata).

90

Orbene, da un lato, la prima parte del criterio h) riguarda l’agevolazione dell’elusione di tutte le misure restrittive adottate dall’Unione nei confronti della Federazione russa, comprese le misure generali o settoriali, che non si basano sul legame con una persona il cui nome è iscritto negli elenchi controversi. Dall’altro lato, l’agevolazione di una violazione del divieto di elusione di misure restrittive non implica automaticamente l’esistenza di «interessi comuni» ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 89 supra. Infatti, le parti di una transazione che presenta tutti i contorni di una normale operazione commerciale e verte su attivi appartenenti a una persona figurante negli elenchi controversi, avente l’obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive nei confronti di tale persona, potrebbero essere considerate intese ad agevolare l’elusione delle misure restrittive, ai sensi della prima parte del criterio h), senza tuttavia che una siffatta operazione consenta di caratterizzare l’esistenza di interessi comuni tra loro, ai sensi del criterio della persona associata.

91

In quarto luogo, per quanto riguarda l’asserita sproporzione della prima parte del criterio h), a causa del suo asserito carattere penale, occorre respingere la critica del ricorrente fondata sull’assenza di garanzie di un processo penale. Infatti, per le ragioni esposte ai punti da 62 a 68 supra, da un lato, le misure restrittive di cui trattasi non costituiscono una sanzione penale. Dall’altro lato, non è escluso che l’applicazione di un criterio di iscrizione presupponga la raccolta di indizi di un comportamento idoneo a costituire, peraltro, un reato, indipendentemente da qualsiasi processo dinanzi al giudice di uno Stato membro.

92

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, le misure restrittive non presentano un carattere punitivo, definitivo e irreversibile. Infatti, anzitutto, le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato. Inoltre, gli atti impugnati si applicano per un periodo limitato e sono costantemente riesaminati, come previsto all’articolo 6 della decisione 2014/145, come modificata, cosicché le misure restrittive sono temporanee e reversibili. Infine, la decisione 2014/145, come modificata, e il regolamento n. 269/2014, come modificato, prevedono la possibilità di concedere deroghe alle misure restrittive applicate (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punti 168 e 197).

93

Inoltre, neppure l’argomento secondo cui la natura penale della prima parte del criterio h) è corroborata dall’iscrizione del nome del ricorrente negli elenchi controversi a causa di fatti passati è pertinente per sostenere l’illegittimità di detta parte, nel suo complesso, dato che si tratta di un argomento connesso alla sua situazione individuale, che sarà esaminato nell’ambito del secondo motivo, vertente su un errore di valutazione.

94

In quinto luogo, per quanto riguarda l’asserito carattere sproporzionato della prima parte del criterio h), a causa della sua presunta portata extraterritoriale, è sufficiente rilevare che le misure restrittive che possono essere imposte dall’applicazione di detta parte riguardano unicamente, da un lato, fondi e risorse economiche che si trovano nel territorio dell’Unione e, dall’altro, il divieto di ingresso nel territorio degli Stati membri. Pertanto, tali misure non hanno alcun effetto diretto extraterritoriale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 31 gennaio 2007, Minin/Commissione, T‑362/04, EU:T:2007:25, punto 106).

95

Inoltre, la prima parte del criterio h) si riferisce, in generale, alle persone «che facilitano violazioni del divieto di elusione» delle misure restrittive nei confronti della Federazione russa, senza particolari condizioni territoriali. Come indicato dal ricorrente, una siffatta formulazione non esclude che i comportamenti all’origine dell’applicazione di detta parte siano stati adottati al di fuori dell’Unione. Tuttavia, tale circostanza non è tale da configurare una violazione del principio di proporzionalità.

96

Da un lato, i criteri di iscrizione negli elenchi controversi riguardano proprio l’applicazione di misure adottate ai sensi dell’articolo 29 TUE, relativo all’adozione di decisioni da parte del Consiglio su una questione particolare di natura geografica o tematica in materia di PESC, e ai sensi dell’articolo 215 TFUE, relativo all’attuazione di siffatte decisioni. Siffatte misure, che attuano l’azione esterna dell’Unione, prevedono per loro natura un’azione nei confronti di paesi terzi o di cittadini di tali paesi. A tal riguardo, come risulta dall’articolo 21 TUE, l’azione esterna dell’Unione persegue, tra i suoi obiettivi, la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco (Stati Uniti) il 26 giugno 1945. Orbene, siffatti obiettivi non potrebbero essere raggiunti se l’Unione dovesse limitare la propria azione alle sole situazioni all’origine delle quali si trovano comportamenti prodotti sul suo territorio (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 31 gennaio 2007, Minin/Commissione, T‑362/04, EU:T:2007:25, punto 107). È quindi inerente alla categoria di atti di cui trattasi che i comportamenti che condizionano l’applicazione della prima parte del criterio h) possano essere stati adottati al di fuori del territorio dell’Unione.

97

Dall’altro lato, come rilevato al punto 94 supra, gli effetti diretti delle misure che possono essere imposte in applicazione di tale parte restano strettamente limitati al territorio dell’Unione. Ne consegue che la possibilità, offerta dalla formulazione della prima parte del criterio h), di comprendere comportamenti adottati al di fuori dell’Unione, non si traduce in alcuna extraterritorialità degli effetti del diritto dell’Unione e non può violare il principio di proporzionalità.

98

In ogni caso, ai fini dell’applicazione della prima parte del criterio h) nei confronti di una persona, si deve dimostrare che quest’ultima ha «facilitato», nel senso indicato al punto 54 supra, una situazione che può essere qualificata come «violazione del divieto di elusione» delle misure restrittive previste da uno degli otto atti giuridici del Consiglio espressamente menzionati in detta parte, ricordati al punto 11 supra e tra i quali figura, in particolare, il regolamento n. 269/2014, come modificato. Pertanto, contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente, la prima parte del criterio h) richiede che la situazione agevolata dalla persona interessata nell’ambito di tale parte rientri effettivamente nell’ambito di applicazione del divieto di elusione di tali atti, anche qualora una situazione del genere trovi la sua origine al di fuori del territorio dell’Unione.

99

Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che il ricorrente non ha dimostrato che la prima parte del criterio h) fosse manifestamente inadeguata. Pertanto, occorre respingere la seconda parte del primo motivo e, di conseguenza, respingere tale motivo nella sua interezza.

2.   Sul secondo motivo, vertente su un errore di valutazione

100

In sostanza, il ricorrente suddivide il secondo motivo in tre parti vertenti, la prima, sull’applicazione extraterritoriale del regolamento n. 269/2104, come modificato, la seconda, sulla mancata agevolazione di un’operazione di elusione delle misure restrittive e, la terza, sull’obsolescenza delle misure restrittive a causa dell’anzianità dell’operazione di cui trattasi e sulla soppressione dei suoi effetti.

a)   Sull’asserita applicazione extraterritoriale del regolamento n. 269/2014

101

Il ricorrente fa valere che la prima parte del criterio h) implica la coesistenza di due condizioni, vale a dire, da un lato, l’esistenza di un’infrazione di elusione delle misure previste dal regolamento n. 269/2014, come modificato, e, dall’altro, l’esistenza di azioni che hanno facilitato tale infrazione. Pertanto, il reato di elusione potrebbe essere commesso solo da una persona alla quale detto regolamento può applicarsi ratione loci, vale a dire, conformemente all’articolo 17 di quest’ultimo, una persona avente un legame con il territorio dell’Unione.

102

Sulla base di tale premessa, il ricorrente fa valere che il regolamento n. 269/2014, come modificato, non era applicabile all’operazione di cui trattasi, dato che, in primo luogo, egli non è cittadino di uno Stato membro, in secondo luogo, detta operazione non ha alcun legame con il territorio dell’Unione e, in terzo luogo, neppure le altre persone citate nei motivi a suo carico rientrano in uno Stato membro, che si tratti del sig. Deripaska, cittadino russo, o delle società citate, costituite secondo il diritto russo. Secondo il ricorrente, l’operazione di cui trattasi è consistita in una ristrutturazione di imprese in Russia, ossia al di fuori del territorio dell’Unione, poiché aveva come unico oggetto il trasferimento delle azioni costituenti il capitale della società russa Rasperia, che non erano quindi congelate.

103

Infine, il ricorrente sottolinea, da un lato, che l’operazione di cui trattasi non poteva avere l’effetto di scongelare automaticamente le azioni della Strabag detenute dal sig. Deripaska nel territorio dell’Unione e, dall’altro, che la proprietà di tali azioni non è stata modificata, essendo queste sempre detenute da Rasperia.

104

Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Commissione, contesta l’argomento del ricorrente.

105

Come rilevato al punto 95 supra, è possibile che l’imposizione di misure restrittive individuali, nell’ambito della PESC, tragga origine da comportamenti che si sono verificati al di fuori del territorio dell’Unione.

106

Ciò detto, nel caso di specie, nei motivi posti a carico del ricorrente, il Consiglio ha considerato che, a causa dell’operazione di cui trattasi, quest’ultimo «facilita[va] le violazioni del divieto di elusione del regolamento (…) n. 269/2014». Pertanto, alla luce della scelta operata dal Consiglio di riferirsi alla violazione del «divieto di elusione» del regolamento n. 269/2014, esso è tenuto a dimostrare che il ricorrente può essere collegato ad una situazione idonea a violare la norma che impone un siffatto divieto, conformemente a quanto indicato al punto 98 supra.

107

A tal riguardo, come constatato al punto 56 supra, una siffatta regola è prevista all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato, ai sensi del quale è, in sostanza, vietato «eludere le misure di cui [a tale regolamento]».

108

Pertanto, nel caso di specie, occorre esaminare se l’operazione di cui trattasi, indipendentemente dalla sua qualificazione come elusione delle misure restrittive previste dal regolamento n. 269/2014, come modificato, possa rientrare nell’ambito di applicazione territoriale di tale regolamento, circostanza che il ricorrente contesta.

109

A tal riguardo, quanto all’ambito di applicazione del regolamento n. 269/2014, come modificato, l’articolo 17 di quest’ultimo prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente a attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione».

110

È vero che, come sottolinea il ricorrente, in primo luogo, l’operazione di cui trattasi trae origine dalla conclusione di un contratto, il 14 dicembre 2023, tra, da un lato, la società Valtoura Holding Limited IJSC (in prosieguo: «Valtoura»), con sede in Russia, e, dall’altro, Iliadis, anch’essa stabilita in Russia. In secondo luogo, è pacifico che gli azionisti di tali società sono anche società di diritto russo nonché persone fisiche russe, vale a dire, in particolare, il sig. Deripaska e il ricorrente. In terzo luogo, l’oggetto dell’operazione di cui trattasi era la cessione a Iliadis, da parte di Valtoura, dei titoli che quest’ultima deteneva in Rasperia, che è una società di diritto russo.

111

Tuttavia, è pacifico tra le parti che Rasperia deteneva 28,5 milioni di azioni di Strabag, società con sede in Austria. Del resto, è altrettanto pacifico che tali fondi costituivano il principale attivo di Rasperia. Al momento dell’operazione di cui trattasi, detti fondi erano congelati all’interno di un conto aperto presso RBI Austria, che è una banca austriaca, in quanto posseduti o controllati dal sig. Deripaska, il cui nome era inserito negli elenchi controversi.

112

Come riconosciuto dal ricorrente, l’operazione di cui trattasi mirava quindi a consentire l’ottenimento di una revoca del congelamento di tali fondi e, pertanto, la realizzazione della loro vendita. Più in particolare, egli afferma che «le parti [dell’operazione di cui trattasi] hanno ritenuto che il cambiamento di azionista sarebbe tale da facilitare la concessione di una deroga» e che detta operazione «aveva al massimo l’effetto di aumentare le possibilità di ottenere un’autorizzazione di sblocco».

113

Ne consegue che l’operazione di cui trattasi poteva portare a rendere effettiva la cessione di azioni della Strabag, che è una società stabilita «nel territorio dell’Unione», ai sensi dell’articolo 17, lettera a), del regolamento n. 269/2014, come modificato.

114

In tali circostanze, quand’anche si presenti come una transazione situata al di fuori del territorio dell’Unione, da parti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e non stabilite in tale Stato, l’operazione di cui trattasi si ricollega ad una situazione che può rientrare nell’ambito di applicazione del divieto di elusione previsto all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato.

115

Per questi motivi, occorre respingere la prima parte del secondo motivo.

b)   Sull’applicazione della prima parte del criterio h) al ricorrente

116

In primo luogo, il ricorrente sostiene che l’esistenza di un reato di elusione non è stata accertata da un giudice penale. Pertanto, non si potrebbe ritenere che esso abbia facilitato una siffatta infrazione.

117

In secondo luogo, il ricorrente osserva che lo sblocco di fondi e delle risorse economiche interessate da misure restrittive è possibile unicamente mediante una decisione amministrativa o giudiziaria adottata a livello nazionale, che concede una delle deroghe previste nel regolamento n. 269/2014, come modificato, o mediante una decisione del Consiglio recante cancellazione del nome della persona interessata dagli elenchi controversi. Egli ne deduce che era impossibile ottenere uno sblocco delle azioni di Strabag unicamente modificando l’azionariato di Rasperia, che deteneva dette azioni. Del resto, Strabag avrebbe riconosciuto, tanto pubblicamente quanto direttamente presso il Consiglio, che l’operazione di cui trattasi non inciderebbe sul congelamento delle sue azioni. Secondo il ricorrente, ciò che le parti di tale operazione cercavano di ottenere con un siffatto cambiamento di azionariato era la concessione più agevole di una deroga al congelamento dei fondi, e non un’elusione delle misure restrittive.

118

Pertanto, il ricorrente ritiene che l’operazione di cui trattasi non possa essere qualificata come elusione e non soddisfi quindi la prima condizione prevista dalla prima parte del criterio h). Il Consiglio le contesterebbe quindi, tutt’al più, di aver facilitato un tentativo di elusione, e non un’elusione effettiva. A tal riguardo, il ricorrente aggiunge che la mera intenzione di eludere i divieti previsti dal regolamento n. 269/2014, come modificato, non consente di caratterizzare l’esistenza di un’elusione.

119

In terzo luogo, il ricorrente contesta che l’operazione di cui trattasi abbia potuto comportare una violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, come modificato, in quanto il sig. Deripaska avrebbe ricevuto un corrispettivo economico per la cessione delle azioni di Rasperia.

120

A tal riguardo, il ricorrente sottolinea che, in quanto persona non soggetta al divieto di mettere fondi a disposizione di una persona interessata dalle misure restrittive di cui trattasi, previsto all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, tenuto conto dell’ambito di applicazione territoriale di quest’ultimo, egli poteva validamente procedere a un trasferimento di fondi a favore di Valtoura, quand’anche tale somma fosse la contropartita dell’acquisto di titoli vertenti indirettamente su beni congelati in quanto situati nel territorio dell’Unione. Secondo il ricorrente, in una simile ipotesi, il trasferimento di tali attivi diviene tuttavia effettivo solo una volta revocate le misure restrittive.

121

Infine, il ricorrente fa valere che il prezzo dell’operazione controversa è stato pagato a Valtoura e non ai suoi associati, in quanto il Consiglio non dimostra l’esistenza di un pagamento a favore del sig. Deripaska. In ogni caso, tenuto conto del carattere extraterritoriale dell’operazione di cui trattasi, nessuna disposizione di diritto dell’Unione potrebbe ostare al versamento di dividendi da parte di una società non stabilita nel territorio dell’Unione a uno dei suoi azionisti.

122

In quarto luogo, il ricorrente sostiene che il Consiglio non ha fornito la prova dell’intenzione di violare le disposizioni che vietano l’elusione, mentre una siffatta intenzione sarebbe richiesta dall’articolo 9 del regolamento n. 269/2014, come modificato.

123

Su tale punto, il ricorrente sottolinea che l’operazione di cui trattasi era pubblica e che egli ha adottato numerose precauzioni per assicurarsi che essa non contravvenisse alle misure restrittive di cui trattasi. In particolare, l’accordo tripartito, di cui era parte RBI Austria, che è una banca austriaca che gode di una buona reputazione, avrebbe subordinato l’attuazione di detta operazione all’ottenimento di pareri giuridici quanto alla conformità di tale operazione a dette misure restrittive nonché a una stretta concertazione con le autorità austriache competenti in materia di misure restrittive. Sarebbe del resto a causa dell’esistenza di tali precauzioni che l’operazione di cui trattasi non ha avuto esito positivo, conformemente alla posizione delle autorità austriache.

124

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta l’argomento del ricorrente.

1) Considerazioni preliminari

125

Secondo la giurisprudenza, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») postula, segnatamente, che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione con la quale sono state adottate o mantenute misure restrittive, che riveste una portata individuale per la persona o l’entità interessata, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119, e del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio, T‑307/12 e T‑408/13, EU:T:2014:926, punto 128).

126

Tale valutazione deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova e di informazione non in maniera isolata, bensì nel contesto nel quale essi si inseriscono. Infatti, come ricordato al punto 66 supra, il Consiglio adempie all’onere della prova ad esso incombente qualora esponga dinanzi al giudice dell’Unione un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un nesso sufficiente tra la persona sottoposta a una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime o, in generale, le situazioni combattute.

127

In caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi addebitati alla persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. Occorre che le informazioni o gli elementi prodotti suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 121 e 122, e del 3 luglio 2014, National Iranian Tanker Company/Consiglio, T‑565/12, EU:T:2014:608, punto 57).

128

In tale ipotesi, spetta al giudice dell’Unione verificare l’esattezza materiale dei fatti addotti alla luce di tali informazioni o elementi e valutare l’efficacia probatoria di questi ultimi in funzione delle circostanze del caso di specie e alla luce delle eventuali osservazioni presentate, in particolare, dalla persona o dall’entità interessata al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 124).

129

È alla luce di tali considerazioni preliminari che occorre verificare se il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione decidendo, negli atti impugnati, di inserire e poi di mantenere il nome del ricorrente negli elenchi controversi sulla base della prima parte del criterio h).

2) Sulla nozione di «elusione» delle misure previste dal regolamento n. 269/2014

130

Come rilevato ai punti 106 e 107 supra, il Consiglio ha ritenuto che il ricorrente facilitasse violazioni del divieto di elusione delle misure previste dal regolamento n. 269/2014, ove tale divieto è previsto all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato. Ai sensi di tale disposizione, è previsto quanto segue:

«È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al [regolamento n. 269/2014], anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità».

131

Peraltro, occorre altresì ricordare che l’articolo 2 del regolamento n. 269/2014, come modificato, dispone, al paragrafo 1, che «[s]ono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati nell’allegato I», e successivamente, al paragrafo 2, che «[è] vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio».

132

Pertanto, quando menziona, all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato, le attività aventi l’obiettivo o l’effetto di «eludere» i divieti previsti da detto regolamento, tra i quali figurano le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del suo articolo 2, vale a dire, rispettivamente, da un lato, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone figuranti negli elenchi controversi e, dall’altro, il divieto di mettere a disposizione di tali persone o di liberare fondi o risorse economiche a loro vantaggio, il legislatore dell’Unione si riferisce alle attività che hanno lo scopo o il risultato di sottrarre il loro autore all’applicazione di tali misure, fermo restando che siffatte attività si distinguono dagli atti che violerebbero formalmente i divieti enunciati da detto articolo 2, paragrafi 1 e 2 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 21 dicembre 2011, Afrasiabi e a., C‑72/11, EU:C:2011:874, punto 60 e giurisprudenza citata).

133

Pertanto, il divieto di elusione delle misure restrittive di cui trattasi deve essere inteso nel senso che comprende, in particolare, le attività dalle quali risulterebbe, sulla base di elementi oggettivi, che, sotto il pretesto di un’apparenza formale che le sottrae agli elementi costitutivi di una violazione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone figuranti negli elenchi controversi o del divieto di mettere a disposizione di queste ultime o di liberare fondi o risorse economiche a loro vantaggio, esse hanno nondimeno, come tali o in ragione del loro eventuale collegamento con altre attività, lo scopo o il risultato di vanificare tali misure (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 21 dicembre 2011, Afrasiabi e a., C‑72/11, EU:C:2011:874, punto 62 e giurisprudenza citata).

134

Pertanto, la nozione di «elusione», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato, riguarda qualsiasi tipo di attività, indipendentemente dal suo aspetto formale, avente lo scopo o il risultato, di per sé o in combinazione con altre operazioni, di vanificare le misure restrittive previste in detto regolamento. A tal riguardo, come risulta dalla congiunzione disgiuntiva «o» contenuta nell’espressione «l’obiettivo o il risultato» utilizzata in tale disposizione, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è necessario che la misura restrittiva di cui trattasi sia stata effettivamente vanificata. La sola esistenza di un’attività, rispetto alla quale esistono elementi oggettivi che consentono di ritenere che essa miri a condurre a una siffatta vanificazione, è sufficiente affinché essa possa essere considerata un’elusione ai sensi della prima parte del criterio h).

135

Infine, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato, la partecipazione ad attività di elusione dei divieti previsti da tale regolamento deve, secondo tale disposizione, essere effettuata «consapevolmente e deliberatamente», il che implica due condizioni cumulative, una di conoscenza e l’altra di volontà. Tuttavia, secondo la medesima disposizione, tale duplice condizione è espressamente considerata soddisfatta quando una persona partecipa a tali attività senza ricercare deliberatamente l’obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive, «ma essendo consapevole del fatto che la partecipazione può avere tale obiettivo o tale effetto e accettando tale possibilità».

136

Alla luce di tali considerazioni, occorre, in questa fase, esaminare se il Consiglio disponesse di elementi che gli consentissero di concludere che l’operazione di cui trattasi poteva costituire un’operazione, agevolata dal ricorrente, avente l’obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive previste dal regolamento n. 269/2014, come modificato.

3) Sull’esistenza di un’agevolazione di una violazione del divieto di elusione delle misure previste dal regolamento n. 269/2014

137

In sostanza, con gli atti impugnati, il Consiglio ha considerato che, attraverso la sua partecipazione all’operazione di cui trattasi, il ricorrente aveva istituito un complesso meccanismo di frode al fine di facilitare l’elusione del congelamento di azioni detenute o controllate dal sig. Deripaska nonché del divieto di mettere a disposizione di quest’ultimo fondi o risorse economiche.

138

Secondo i motivi addotti a suo carico, il ricorrente è «il proprietario della società LLC Titul» e quest’ultima «ha costituito una controllata, JSC Iliadis, che ha acquisito la partecipazione del [sig.] Deripaska in Rasperia, e quindi anche le azioni congelate di S[trabag]».

139

In primo luogo, occorre respingere anzitutto l’argomento con cui il ricorrente fa valere la mancata constatazione, da parte di un’autorità giudiziaria, di un reato di elusione delle misure restrittive. Infatti, come risulta dall’esame del primo motivo, l’applicazione della prima parte del criterio h) non richiede una siffatta constatazione.

140

In secondo luogo, occorre esaminare se il Consiglio disponesse di elementi che gli consentissero di ritenere che l’operazione potesse costituire un’elusione delle misure restrittive previste dal regolamento n. 269/2014, come modificato.

141

A tal riguardo, dai documenti del fascicolo risulta, ed è peraltro pacifico tra le parti, che, in primo luogo, Iliadis è stata costituita in Russia il 12 luglio 2023, al 49% dalla società di diritto russo LLC Titul, a sua volta detenuta al 100% dal ricorrente, al 43,5% dalla società di diritto russo InStroi Group LLC (in prosieguo: «Instroi») e al 7,5% dalla società di diritto russo Altera Capital LLC (in prosieguo: «Altera»).

142

In secondo luogo, il 14 dicembre 2023, l’operazione di cui trattasi è stata realizzata. Con tale operazione, Iliadis ha acquistato, presso la società di diritto russo Valtoura, il 100% delle azioni della società di diritto russo Rasperia, per un totale di circa 70 miliardi di rubli russi (circa EUR 70 milioni), mentre Rasperia deteneva 28,5 milioni di azioni della società di diritto austriaco Strabag, ossia il 24,1% del capitale di quest’ultima. Le azioni della Strabag erano congelate, all’interno di RBI Austria, dalle autorità austriache, in quanto costituivano fondi posseduti, detenuti o controllati da una persona oggetto di misure restrittive, vale a dire il sig. Deripaska, considerato come controllante di Valtoura, la quale deteneva il 100% di Rasperia. A tal riguardo, risulta altresì dal fascicolo che Valtoura era detenuta al 43,5% da Instroi, al 7,5% da Altera, al 13,18% dal sig. Deripaska direttamente, e al 35,82% dalla società Melisantis Ltd, con sede a Cipro e detenuta al 100% dal sig. Deripaska.

143

In terzo luogo, il 19 dicembre 2023, Rasperia ha concluso l’accordo tripartito con, da un lato, la banca austriaca RBI Austria e, dall’altro, Raiffesen Russia, la controllata russa di tale banca. Tale accordo aveva ad oggetto l’acquisto, da parte di Raiffeisen Russia, delle azioni di Strabag detenute da Rasperia, azioni che dovevano poi essere distribuite a RBI Austria, come dividendi. In udienza, il ricorrente ha precisato che l’operazione di cui trattasi e l’accordo tripartito erano stati concepiti insieme, erano connessi e si sovrapponevano.

144

In quarto luogo, il 27 marzo 2024, Strabag ha pubblicato un comunicato che indicava che essa era ormai detenuta al 24,1% da Iliadis, tramite Rapseria, in quanto il sig. Deripaska aveva rinunciato al suo controllo indiretto, ma che avrebbe sempre considerato congelate le azioni detenute da Rasperia, non potendo assicurarsi dell’incidenza di tale cambiamento di azionariato sulle misure restrittive esistenti (documento n. 3 del fascicolo WK).

145

In quinto luogo, il 2 aprile 2024, RBI Austria ha pubblicato un comunicato che annunciava che la conformità dell’accordo tripartito con il regime delle misure restrittive era in corso di esame da parte delle autorità competenti e che essa si atteneva alla sua valutazione iniziale secondo cui detto accordo era pienamente conforme a detto regime. RBI Austria ha inoltre sottolineato che Rasperia era stata ceduta a Iliadis, precisando che quest’ultima non era soggetta a misure restrittive, il che poteva essere rassicurante quanto al fatto che l’acquisto delle azioni di Strabag da parte di RBI Austria non andrebbe a vantaggio di una persona oggetto di tali misure.

146

In sesto luogo, l’8 maggio 2024, RBI Austria ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione aveva deciso di rinunciare all’acquisizione delle azioni di Strabag, per prudenza, a seguito di discussioni con le autorità competenti che non le avevano consentito di ricevere assicurazioni sufficienti per procedere all’operazione.

147

In settimo luogo, infine, il 17 maggio 2024, da un lato, Österreichische Nationalbank (Banca nazionale austriaca), in quanto autorità nazionale competente per le misure di congelamento di fondi e di risorse economiche, ha scritto a RBI Austria per informarla della sua opinione secondo cui, se avesse revocato il congelamento delle azioni di Strabag, ciò avrebbe costituito una violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, come modificato, o del divieto di elusione delle misure restrittive previsto all’articolo 9 del medesimo regolamento (documento n. 4 del fascicolo WK). D’altra parte, la Banca nazionale austriaca ha altresì scritto al Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministero federale degli Affari europei e internazionali, Austria), per informarlo dell’operazione di cui trattasi e descriverne i meccanismi (documento n. 1 del fascicolo WK).

148

Risulta quindi che l’operazione di cui trattasi mirava a rendere possibile la cessione delle azioni di Strabag detenute da Rasperia, che erano oggetto di un congelamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato, per il motivo che esse erano detenute o controllate dal sig. Deripaska, il cui nome era iscritto negli elenchi controversi e che, a tal fine, Iliadis aveva versato l’equivalente di EUR 70 milioni a Valtoura nell’ambito di un’operazione effettuata in Russia, secondo il diritto russo.

149

Del resto, come indicato al punto 112 supra, lo stesso ricorrente ammette che le parti dell’operazione di cui trattasi hanno ritenuto che il cambiamento di azionista sarebbe tale da facilitare la concessione di una deroga e che detta operazione mirava ad aumentare le possibilità di ottenere un’autorizzazione di sblocco delle azioni di Strabag detenute da Rasperia. A tal riguardo, interrogato su tale punto in udienza, il ricorrente non ha indicato la base giuridica di una siffatta deroga o di un siffatto sblocco, ma ha unicamente precisato che l’operazione di cui trattasi avrebbe complessivamente consentito di aumentare le possibilità che le autorità austriache concedessero la deroga o lo sblocco, in quanto essa era intesa a consentire che l’attuazione dell’accordo tripartito non comportasse il trasferimento di fondi presso una persona il cui nome era iscritto negli elenchi controversi. Tali elementi tendono a dimostrare che l’operazione di cui trattasi mirava a cancellare il controllo esercitato dal sig. Deripaska sulle azioni di Strabag detenute da Rasperia, mediante un’operazione effettuata al di fuori dell’Unione, affinché fosse possibile, in definitiva e una volta ottenute le autorizzazioni richieste, disporre di tali azioni allora congelate.

150

In tali circostanze, occorre considerare che il Consiglio disponeva di elementi sufficienti per dimostrare che l’operazione di cui trattasi costituiva un «meccanismo complesso» avente l’oggetto, o lo scopo, di vanificare gli effetti di una misura restrittiva prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato, in combinato disposto con gli elenchi controversi, vale a dire la misura di congelamento dei fondi e delle risorse economiche del sig. Deripaska.

151

Inoltre, dalla citata lettera della Banca nazionale austriaca a RBI Austria del 17 maggio 2024 (documento n. 4 del fascicolo WK) risulta che, il 2 aprile 2024, la Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA, Autorità di vigilanza dei mercati finanziari, Austria) è stata informata da RBI Austria che il sig. Deripaska avrebbe ricevuto una somma di denaro compresa tra EUR 10 milioni e EUR 35 milioni nell’ambito dell’operazione di cui trattasi. Una siffatta informazione proviene da un’autorità pubblica di uno Stato membro che dispone di poteri di indagine e non è seriamente rimessa in discussione dal ricorrente, che si limita a contestarla e a sottolineare che il prezzo è stato versato a Valtoura, e non ai suoi azionisti. Oltre a ciò, il documento n. 3 del fascicolo WK, vale a dire il citato comunicato stampa di Strabag, del 27 marzo 2024, menziona le notifiche del sig. Deripaska e di Iliadis relative al trasferimento di Rasperia verso Iliadis, che si presumeva sfociasse nella «finalizzazione della vendita in Russia annunciata nel dicembre 2023», il che conferma, da un lato, il coinvolgimento del sig. Deripaska nell’operazione di cui trattasi e, dall’altro, mediante l’impiego del termine «vendita», il carattere oneroso di detta operazione.

152

A ciò si aggiunge che il versamento di una somma di denaro da parte di Valtoura al sig. Deripaska è corroborato dall’accordo tra gli azionisti concluso tra Instroi e Melisantis, detenuta al 100% dal sig. Deripaska, riguardante l’amministrazione di Valtoura, prodotto in allegato al controricorso e al quale la Banca nazionale austriaca aveva fatto riferimento nelle sue lettere del 17 maggio 2024 al Ministero federale per gli Affari europei e internazionali e a RBI Austria (documenti nn. 1 e 4 del fascicolo WK). Infatti, da un lato, il punto 2.1, vi), di detto patto prevede che, in linea di principio, l’unanimità degli azionisti deve essere raccolta per «il pagamento di qualsiasi dividendo o altra distribuzione». Dall’altro lato, in primo luogo, secondo il punto 4.1 di detto patto, «[il punto] 2.1 non si applica per quanto riguarda Strabag», in secondo luogo, «l’esercizio da parte di Rasperia dei suoi diritti in quanto azionista della Strabag (…) avviene su istruzioni di [Melisantis] e, in terzo luogo, [Instroi] deve votare (…) conformemente alle istruzioni di [Melisantis] su tutte le questioni relative a Strabag». Alla luce di tali clausole, appare plausibile che una decisione di Valtoura relativa alla distribuzione ai suoi azionisti, di cui fa parte il sig. Deripaska, di una somma di denaro collegata a Rasperia o a Strabag potesse essere adottata su sola domanda di Melisantis, detenuta al 100% dal sig. Deripaska, il che è idoneo a corroborare l’informazione presentata dalla Banca nazionale austriaca, citando FMA.

153

Pertanto, il Consiglio disponeva altresì di elementi che consentivano di ritenere che l’operazione di cui trattasi avesse l’oggetto, o lo scopo, di vanificare gli effetti di una misura restrittiva prevista all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, come modificato, in combinato disposto con gli elenchi controversi, consentendo al sig. Deripaska di vedersi mettere a disposizione una somma di denaro a fronte della cessione di beni congelati, situati nel territorio dell’Unione.

154

Tenuto conto di quanto precede, occorre considerare che il Consiglio ha stabilito che l’operazione di cui trattasi aveva lo scopo di eludere le misure restrittive imposte nei confronti del sig. Deripaska dal regolamento n. 269/2014.

155

La circostanza che tale operazione alla fine non abbia avuto esito non è idonea a rimettere in discussione tale valutazione, conformemente a quanto indicato al punto 134 supra.

156

In terzo luogo, quanto alla questione se il ricorrente abbia «facilitato» tale operazione, ai sensi della prima parte del criterio h) come interpretato al punto 54 supra, occorre constatare che detta operazione trae origine dalla creazione di Iliadis, nel luglio 2023, da parte di due società tra cui Titul, detenuta al 100% dal ricorrente (v. punto 45 supra). Inoltre, come sottolineato dalla Banca nazionale austriaca nella sua lettera del 17 marzo 2024 a RBI Austria (documento n. 4 del fascicolo WK), e come indicato al punto 142 supra, Iliadis e Valtoura, ossia le parti che si sono accordate sulla cessione di Rasperia, sono detenute al 49%, rispettivamente, dal ricorrente e dal sig. Deripaska, mentre il restante 51% di queste due società è detenuto dagli stessi azionisti, vale a dire Instroi e Altera, che possiedono ciascuna, rispettivamente, il 43,5% e il 7,5% tanto di Iliadis quanto di Valtoura. Tale situazione costituisce altresì un indizio del fatto che l’operazione di cui trattasi è stata effettuata in coordinamento con il sig. Deripaska, al fine di sostituirlo con il ricorrente, mediante l’intervento di società ad esse collegate, il che è idoneo a confermare che il ricorrente ha facilitato l’operazione di cui trattasi.

157

Di conseguenza, il Consiglio disponeva di indizi sufficienti per ritenere che l’operazione di cui trattasi giustificasse, in linea di principio, l’iscrizione del nome del ricorrente negli elenchi controversi, ai sensi della prima parte del criterio h).

158

La valutazione menzionata al punto 157 supra non può essere rimessa in discussione dagli argomenti del ricorrente secondo i quali egli non aveva intenzione di partecipare a un’elusione delle misure restrittive, in quanto, in sostanza, le parti coinvolte nell’operazione in questione sapevano che quest’ultima non poteva avere come conseguenza diretta lo sblocco delle azioni di Strabag, ma necessitava dell’autorizzazione di un’autorità nazionale, dato che l’accordo tripartito faceva espressamente del rispetto delle norme relative alle misure restrittive nei confronti della Federazione russa una condizione per la sua realizzazione, e che detta operazione è stata effettuata in modo trasparente, di concerto con le autorità austriache competenti e sulla base di perizie giuridiche preliminari.

159

Infatti, l’elusione di misure restrittive può presentare le apparenze di un’operazione formalmente legittima, ma, di fatto, vietata se, considerata insieme ad altre operazioni, quest’ultima si risolva nel vanificare misure restrittive (v. punti da 132 a 134 supra). Orbene, l’operazione di cui trattasi poteva sfociare in una siffatta vanificazione, dato che aveva ad oggetto la realizzazione di un’operazione tra persone ed entità russe, al fine di modificare la proprietà delle azioni congelate di Strabag detenute da Rasperia, e di consentirne la cessione, mentre la causa del loro congelamento, vale a dire l’iscrizione del nome del sig. Deripaska negli elenchi controversi, rimaneva in vigore.

160

In tali circostanze, come sottolineato in sostanza dal Consiglio, esistevano ragioni oggettive per ritenere che l’oggetto dell’operazione di cui trattasi fosse quello di presentare alle autorità austriache una situazione in cui, a seguito di transazioni effettuate in Russia, il sig. Deripaska non sarebbe più legato ad azioni congelate, affinché le stesse autorità concedessero lo sblocco di tali azioni.

161

Pertanto, il fatto che le autorità austriache siano state coinvolte nell’operazione di cui trattasi e che il loro accordo sia stato una condizione necessaria affinché quest’ultima fosse portata a buon fine non può essere decisivo.

162

È vero che, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato, è necessario che la partecipazione ad attività di elusione dei divieti previsti da tale regolamento sia effettuata «consapevolmente e deliberatamente». Tuttavia, la stessa disposizione attenua immediatamente tale requisito, enunciando nella stessa frase che ciò si verifica «anche partecipando a tali attività senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o tale effetto, ma essendo consapevole del fatto che la partecipazione può avere tale obiettivo o tale effetto e accettando tale possibilità» (v. punto 135 supra).

163

Orbene, nel caso di specie, come ammette il ricorrente, lo scopo dell’operazione di cui trattasi era quello di consentire lo sblocco delle azioni di Strabag, le quali erano congelate in quanto controllate dal sig. Deripaska (v. punto 149 supra), il che equivale a voler eludere le misure restrittive imposte a quest’ultimo. Ne consegue che, anche supponendo che l’applicazione della prima parte del criterio h) richieda il soddisfacimento del requisito della conoscenza e della volontà previsto all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato, ricordato al punto 162 supra, il ricorrente non poteva ignorare che la sua partecipazione effettiva all’operazione di cui trattasi, attraverso la creazione di Iliadis e poi il riacquisto, da parte di quest’ultima, di Rasperia, poteva risolversi in un’attività avente l’obiettivo o il risultato di eludere misure restrittive.

164

Tenuto conto di tutto quanto precede, il Consiglio ha dimostrato l’esistenza di un legame sufficiente tra il ricorrente e un’operazione diretta ad eludere le misure restrittive imposte al sig. Deripaska dal regolamento n. 269/2014, come modificato, il che gli consentiva di ritenere che il ricorrente avesse agevolato la violazione del divieto di elusione delle misure previste in detto regolamento, ai sensi della prima parte del criterio h).

165

Occorre quindi, in questa fase, esaminare se, tenuto conto del momento in cui essa ha avuto luogo, l’operazione di cui trattasi potesse giustificare l’iscrizione e poi il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi, circostanza che quest’ultimo contesta.

c)   Sull’asserita obsolescenza delle misure restrittive imposte al ricorrente

166

Il ricorrente sostiene che l’operazione di cui trattasi costituisce un fatto passato che non consentiva di giustificare l’iscrizione del suo nome negli elenchi controversi al momento dell’adozione degli atti del giugno 2024, tanto più che la prima parte del criterio h) è formulata al presente.

167

Nello stesso senso, nella prima memoria di adattamento, il ricorrente fa valere che, alla data degli atti del settembre 2024, non si poteva ritenere che egli avesse intenzione di partecipare a un’elusione delle misure restrittive, dato che aveva intentato un’azione dinanzi ai giudici russi competenti per ottenere l’annullamento dell’operazione di cui trattasi. Orbene, il Consiglio non ne avrebbe tenuto conto e il ricorrente gli addebita di essersi basato solo su elementi anteriori agli atti del giugno 2024 per mantenere il suo nome negli elenchi controversi mediante gli atti del settembre 2024. Così facendo, il Consiglio avrebbe inserito il nome del ricorrente negli elenchi controversi per fatti passati, il che equivarrebbe a imporgli sanzioni penali e non misure restrittive.

168

Nella seconda memoria di adattamento, il ricorrente afferma di aver concluso un accordo transattivo dinanzi alla Corte commerciale della città di Mosca il 12 dicembre 2024, mentre la conclusione del procedimento è stata messa agli atti da detta corte il 28 febbraio 2025. Ai sensi di tale accordo, da un lato, le azioni di Rasperia sarebbero state restituite a Valtoura e non sarebbero quindi più di proprietà di Iliadis e, dall’altro, il ricorrente sarebbe stato risarcito del danno subito.

169

Il ricorrente afferma di aver comunicato tale cambiamento di situazione al Consiglio solo dopo l’adozione degli atti del marzo 2025, in quanto il Consiglio non l’aveva informato della sua intenzione di rinnovare le misure restrittive nei suoi confronti prima dell’adozione di detti atti, sebbene gli avesse presentato una domanda di riesame in data 31 ottobre 2024.

170

Nella terza memoria di adattamento, il ricorrente fa valere di aver ottenuto l’annullamento dell’operazione di cui trattasi e che, da allora, non ha più alcun legame con Valtoura, che deterrebbe nuovamente l’intero capitale di Rasperia, dal 12 dicembre 2024, e che avrebbe rimborsato l’importo della vendita di quest’ultima a Iliadis, il 30 giugno 2025. Il ricorrente aggiunge che Iliadis non detiene più alcuna partecipazione e non esercita più alcuna attività, di modo che intende ritirarsi da quest’ultima o procedere alla sua liquidazione, ipotesi questa che è tuttavia subordinata all’accordo di altri azionisti. In ogni caso, secondo il ricorrente, si ritiene che l’operazione di cui trattasi non sia mai esistita e la sola esistenza di Iliadis, senza alcun legame con Strabag, non può giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi ai sensi della prima parte del criterio h).

171

Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Commissione, contesta l’argomento del ricorrente.

172

Secondo la giurisprudenza ricordata al punto 92 supra, le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato. Ne consegue che, in occasione del riesame periodico di tali misure restrittive, il Consiglio deve procedere ad una valutazione aggiornata della situazione e trarre un bilancio dell’impatto di dette misure, per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’iscrizione iniziale dei nominativi delle persone ed entità interessate nell’elenco controverso o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v. sentenze del 27 aprile 2022, Ilunga Luyoyo/Consiglio, T‑108/21, EU:T:2022:253, punto 55 e giurisprudenza citata, e del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 67).

173

Ne consegue che, per giustificare il mantenimento del nome di una persona negli elenchi in questione, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’iscrizione iniziale, il reiscrizione o il precedente mantenimento del nome di detta persona negli elenchi in questione, fintantoché, da un lato, i motivi di iscrizione siano rimasti inalterati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, Kaddour/Consiglio, T‑510/18, EU:T:2020:436, punto 99). A tale titolo, l’evoluzione del contesto include la presa in considerazione, da un lato, della situazione del paese rispetto al quale è stato istituito il sistema di misure restrittive e della situazione particolare della persona interessata (sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 78; v. altresì, in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, Kaddour/Consiglio, T‑510/18, EU:T:2020:436, punto 101), e, dall’altro, di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive (sentenza del 27 aprile 2022, Ilunga Luyoyo/Consiglio, T‑108/21, EU:T:2022:253, punto 56; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punti da 82 a 84 e giurisprudenza citata).

174

Nel caso di specie, il ricorrente fa valere che il Consiglio si è basato su un’operazione passata per inserire e mantenere il suo nome negli elenchi controversi, mentre la prima parte del criterio h) è formulata al presente. In particolare, esso sottolinea di aver adottato le misure necessarie per annullare gli effetti dell’operazione di cui trattasi, circostanza di cui il Consiglio non avrebbe tenuto conto.

175

In primo luogo, è vero che la prima parte del criterio h) è formulata al presente, in quanto prevede la possibilità di inserire negli elenchi controversi i nomi delle persone «che facilitano le violazioni del divieto di elusione».

176

Tuttavia, la sola scelta del Consiglio di redigere un criterio di iscrizione negli elenchi controversi al presente non esclude che l’iscrizione del nome di una persona in detti elenchi, in base a tale criterio, possa fondarsi su fatti passati e che erano terminati al momento in cui tale iscrizione è decisa.

177

Infatti, come ricordato al punto 172 supra, indipendentemente dal tempo impiegato nella definizione di un criterio, la validità delle misure restrittive è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento ai fini della realizzazione dell’obiettivo ad esse connesso.

178

Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, in materia di iscrizione in un elenco dei nomi di persone e di entità interessate da misure restrittive, l’impiego del presente rinvia al significato generale proprio delle definizioni legali, e non a un determinato periodo temporale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punto 82 e giurisprudenza citata).

179

In particolare, la prima parte del criterio h), alla luce del suo tenore letterale, presuppone il riferimento a situazioni concrete e identificate di violazione dei divieti di elusione previsti da talune disposizioni che prevedono misure restrittive nei confronti della Federazione russa e, pertanto, implica necessariamente che le azioni o le omissioni della persona interessata, all’origine di una siffatta iscrizione, abbiano già avuto luogo quando il Consiglio la decide.

180

Resta il fatto che il decorso del tempo tra il momento della realizzazione di un’operazione di elusione e l’iscrizione sugli elenchi controversi del nome di una persona che ha facilitato tale operazione costituisce un elemento da prendere in considerazione per valutare la fondatezza di una siffatta iscrizione (v., per analogia, sentenze dell’11 settembre 2024, Ezubov/Consiglio, T‑741/22, non pubblicata, EU:T:2024:605, punto 189, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 145).

181

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se, nel caso di specie, l’operazione di cui trattasi fosse pertinente alla luce, da un lato, della differenza temporale che la separava dall’adozione degli atti impugnati e, dall’altro, delle iniziative intraprese dal ricorrente per annullare gli effetti di tale operazione, occorre distinguere le serie di atti impugnati, in quanto le loro rispettive date di adozione differiscono.

1) Sugli atti del giugno 2024

182

Al momento dell’adozione degli atti del giugno 2024 recanti iscrizione iniziale del nome del ricorrente negli elenchi controversi, da un lato, l’acquisizione di Rasperia da parte di Iliadis era ancora effettiva e, dall’altro, RBI Austria aveva annunciato di rinunciare all’attuazione dell’accordo tripartito l’8 maggio 2024 (v. punto 146 supra), ossia in una data molto vicina a quella dell’adozione di detti atti.

183

Pertanto, non si può ritenere che l’iscrizione del nome del ricorrente negli elenchi controversi fosse obsoleto al momento dell’adozione degli atti del giugno 2024.

2) Sugli atti del settembre 2024

184

Per quanto riguarda gli atti del settembre 2024, è vero che il ricorrente afferma che, al momento della loro adozione, non aveva persistito nell’operazione di cui trattasi e che, tramite Titul e a nome di Iliadis, egli aveva adito la Corte commerciale della città di Mosca il 9 luglio 2024, al fine di ottenere la restituzione del prezzo pagato a Valtoura, in cambio della restituzione a quest’ultima delle azioni di Rasperia.

185

Tuttavia, l’avvio di un siffatto procedimento giudiziario, che era ancora in corso al momento dell’adozione degli atti del settembre 2024, e il cui esito non poteva essere anticipato, non può di per sé essere considerato tale da comportare l’obsolescenza delle misure restrittive imposte al ricorrente a causa dell’operazione di cui trattasi, mentre RBI Austria aveva annunciato di rinunciare all’attuazione dell’accordo tripartito l’8 maggio 2024, ossia in una data molto vicina a quella dell’adozione di detti atti.

186

Inoltre, occorre rilevare che, mentre la persona interessata dalle misure restrittive è nella posizione migliore per informare il Consiglio di qualsiasi modifica intervenuta nella sua situazione particolare (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2021, Benavides Torres/Consiglio, T‑35/19, EU:T:2021:466, punto 61), il ricorrente non ha informato il Consiglio in tempo utile di tali iniziative presso la Corte commerciale della città di Mosca, di cui il Consiglio afferma di aver preso conoscenza alla lettura della memoria di adattamento depositata il 31 ottobre 2024, ossia successivamente agli atti del settembre 2024, circostanza che il ricorrente ammette.

187

Sebbene il ricorrente sostenga di non aver potuto trasmettere gli elementi summenzionati al Consiglio, poiché quest’ultimo non gli ha comunicato il proprio intento di mantenerlo negli elenchi controversi, una siffatta censura è destinata al rigetto, in quanto il Consiglio non era tenuto a procedere in tal senso.

188

Infatti, dalla giurisprudenza risulta che il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di atti che mantengono il nome di una persona o di un’entità in un elenco di persone o di entità oggetto di misure restrittive si impone qualora il Consiglio abbia preso in considerazione, nella decisione di mantenimento dell’iscrizione del suo nome in tale elenco, nuovi elementi nei confronti di tale persona o entità, vale a dire elementi che non erano stati presi in considerazione nella decisione iniziale di iscrizione del suo nome nel medesimo elenco (v. sentenza del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punto 54 e giurisprudenza citata). Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, il mantenimento del nome della persona o dell’entità interessata in un elenco di persone o di entità destinatarie di misure restrittive sia fondato sulla stessa motivazione che ha giustificato l’adozione dell’atto iniziale senza che siano stati presi in considerazione nuovi elementi nei suoi confronti, il Consiglio non è tenuto, per rispettare il suo diritto di essere ascoltata, a comunicarle nuovamente gli elementi a suo carico (sentenze del 7 aprile 2016, Central Bank of Iran/Consiglio, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, punti 32 e 33, e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 103).

189

In tali circostanze, il Consiglio era legittimato a mantenere il nome del ricorrente negli elenchi controversi con gli atti del settembre 2024.

3) Sugli atti del marzo 2025

190

Occorre constatare che il lasso di tempo intercorso tra l’annuncio di RBI Austria di rinunciare all’attuazione dell’accordo tripartito, l’8 maggio 2024, «per prudenza, a seguito di discussioni con le autorità competenti», e l’adozione degli atti del marzo 2025 era relativamente breve, ossia meno di un anno, e non consentiva quindi, per questa sola ragione, di ritenere che il mantenimento del ricorrente negli elenchi controversi non fosse più giustificato.

191

È vero che, al momento dell’adozione degli atti del marzo 2025, a seguito delle iniziative intraprese dal ricorrente dinanzi alla Corte commerciale della città di Mosca, era stato concluso un accordo transattivo tra Iliadis e Valtoura, nel dicembre 2024, avente ad oggetto la restituzione delle azioni di Rasperia a Valtoura, da parte di Iliadis, e l’indennizzo di Iliadis da parte di Valtoura.

192

Tuttavia, anzitutto, occorre rilevare che la Corte commerciale della città di Mosca ha preso atto di tale accordo solo il 28 febbraio 2025, ossia solo due settimane prima dell’adozione degli atti di marzo 2025, il che costituisce un termine insufficiente per ritenere, di per sé, che le misure restrittive nei confronti del ricorrente fossero obsolete.

193

Inoltre, conformemente a quanto ricordato al punto 186 supra, il ricorrente era la persona che si trova nella posizione migliore per informare il Consiglio dell’evoluzione della sua situazione particolare. Orbene, egli stesso riconosce di aver informato il Consiglio della conclusione del procedimento dinanzi alla Corte commerciale della città di Mosca con lettera del 23 maggio 2025, ossia successivamente all’adozione degli atti del marzo 2025. Pertanto, non si può contestare al Consiglio di non aver tenuto conto di tale informazione. A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 188 supra, il Consiglio non era tenuto a comunicare al ricorrente il suo intento di mantenere il suo nome negli elenchi controversi prima dell’adozione degli atti di marzo 2025, dato che, con tali atti, esso non ha modificato i motivi addotti né ha aggiunto nuovi elementi al fascicolo probatorio che lo riguardava.

194

Infine, l’argomento del ricorrente secondo cui il carattere pubblico dell’annullamento dell’operazione di cui trattasi avrebbe dovuto indurre il Consiglio a ritirare il suo nome dagli elenchi controversi deve essere respinto. Infatti, un siffatto argomento si basa unicamente sul comunicato stampa di Strabag del 16 dicembre 2024, il quale si limita a menzionare il fatto che Rasperia era stata «ritrasferita» a Valtoura da Iliadis, senza presentare alcun dettaglio sulle modalità di un siffatto «ritrasferimento».

195

In tali circostanze, si deve concludere che i motivi sui quali si fondano le misure restrittive imposte al ricorrente non erano obsoleti al momento dell’adozione degli atti del marzo 2025 e che il Consiglio era legittimato a mantenere, mediante tali atti, il nome del ricorrente negli elenchi controversi.

4) Sugli atti del settembre 2025

196

Al momento dell’adozione degli atti del settembre 2025, in forza dell’accordo transattivo stipulato dalla Corte commerciale della città di Mosca il 28 febbraio 2025, circostanza di cui il Consiglio era stato informato il 23 maggio 2025, i titoli di Rasperia erano stati restituiti a Valtoura da Iliadis, mentre il prezzo della vendita di tali titoli era stato restituito a Iliadis da Valtoura.

197

Tuttavia, tale circostanza non consente, di per sé, di ritenere che il Consiglio non fosse legittimato a mantenere il nome del ricorrente negli elenchi controversi al momento dell’adozione degli atti del settembre 2025.

198

In primo luogo, dagli elementi presentati dal ricorrente risulta che, sebbene la restituzione dei titoli di Rasperia a Valtoura sia avvenuta il 12 dicembre 2024, la restituzione del prezzo della vendita di tali titoli a Iliadis è avvenuta il 30 giugno 2025, ossia solo due mesi e mezzo prima dell’adozione degli atti del settembre 2025. Il ricorrente sostiene quindi erroneamente che, al momento dell’adozione di tali atti, l’operazione di cui trattasi risaliva a un «passato lontano».

199

In secondo luogo, non si può ritenere che il ricorrente possa semplicemente eliminare con effetto immediato, e per la sola volontà delle parti dell’operazione di cui trattasi, le conseguenze delle sue azioni precedenti mediante una transazione in forza della quale Titul, la società dallo stesso detenuta al 100%, e Valtoura, una società collegata al sig. Deripaska, si accordano su una restituzione reciproca degli attivi oggetto dell’operazione di cui trattasi.

200

A tal riguardo, dagli atti di causa risulta che Titul ha chiesto, per conto di Iliadis, un ritorno allo status quo ante e un risarcimento, a causa dell’imposizione delle misure restrittive da parte dell’Unione e degli Stati Uniti d’America a seguito dell’operazione di cui trattasi, che avrebbero costituito un pregiudizio ai suoi interessi. Inoltre, come chiarito dal ricorrente in udienza, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, il fatto che la Corte commerciale della città di Mosca abbia preso atto dell’accordo transattivo non ha conferito effetto retroattivo a tale accordo, ma si è limitato a rimediare a conseguenze derivanti da una situazione passata. Orbene, gli obiettivi delle misure restrittive di cui alla prima parte del criterio h), menzionati al punto 58 supra, rischierebbero di essere più difficilmente raggiunti se le parti di detto accordo transattivo potessero, con la loro semplice volontà, eliminare le conseguenze dell’operazione di cui trattasi all’origine dell’imposizione di tali misure.

201

In terzo luogo, occorre sottolineare che l’operazione di cui trattasi non si limitava ad un’operazione puntuale tra due parti, ma si è inserita in uno schema giuridico che può essere qualificato come «meccanismo complesso» (v. punto 150 supra) che presuppone, quantomeno, la conclusione di due contratti tra più parti, vale a dire l’operazione di cui trattasi propriamente detta e l’accordo tripartito, che erano connessi e si sovrapponevano (v. punto 143 supra). Tale operazione si è protratta per diversi mesi, tra la creazione di Iliadis, nel luglio 2023, e la rinuncia di RBI Austria, nel maggio 2024, all’acquisto delle azioni di Strabag in forza dell’accordo tripartito (v. punti da 141 a 146 supra).

202

Del pari, l’abbandono dell’operazione di cui trattasi ha seguito diverse fasi che si sono protratte per diversi mesi tra il deferimento alla Corte commerciale della città di Mosca, il 9 luglio 2024, la restituzione delle azioni di Rasperia a Valtoura, il 12 dicembre 2024, il fatto che detta corte ha stipulato un accordo transattivo, il 28 febbraio 2025, e la restituzione del prezzo di vendita a Iliadis, il 30 giugno 2025.

203

In quarto luogo, l’operazione di cui trattasi aveva ad oggetto la cessione dei titoli di Rasperia a Iliadis, da parte di Valtoura. Orbene, Iliadis e Valtoura sono detenute al 49%, rispettivamente, dal ricorrente e dal sig. Deripaska, mentre il 51% dei loro rispettivi capitali sociali è detenuto dagli stessi azionisti, con la stessa ripartizione, vale a dire Instroi per il 43,5%, e Altera per il 7,5% (v. punti 141 e 142 supra). Una siffatta architettura tende a mettere in dubbio il carattere realistico di detta operazione e a rafforzare la constatazione che quest’ultima aveva lo scopo di sostituire il sig. Deripaska con il ricorrente nella struttura azionaria di Strabag (v. punto 156 supra).

204

È vero che la situazione del ricorrente non può essere considerata statica e, come ricordato al punto 180 supra, il decorso del tempo deve essere preso in considerazione per valutare la fondatezza del mantenimento del suo nome negli elenchi controversi.

205

Tuttavia, in circostanze come quelle della presente causa, caratterizzate da un’operazione il cui oggetto era l’elusione delle misure restrittive, mediante un meccanismo giuridico e finanziario complesso diretto a sostituire una persona, il cui nome è inserito negli elenchi controversi, con un’altra, e il cui abbandono, nell’ambito di un procedimento che ha richiesto diversi mesi, era motivato dalla sola imposizione di misure restrittive nei confronti delle persone coinvolte in tale operazione, il decorso di un periodo ragionevole dopo che è stata definitivamente posta fine a una siffatta operazione può essere necessario per concludere che le misure restrittive non sono più giustificate.

206

Di conseguenza, il Consiglio poteva legittimamente ritenere che il rischio di elusione delle misure restrittive, derivante dall’operazione di cui trattasi, perdurasse al momento dell’adozione degli atti del settembre 2025, nonostante l’abbandono di detta operazione in applicazione del citato accordo transattivo.

207

Inoltre, tanto negli argomenti contro il ricorrente quanto nel controricorso, il Consiglio ha affermato, senza che il ricorrente lo contesti, che Iliadis era stata creata unicamente ai fini dell’operazione di cui trattasi. Peraltro, nella terza memoria di adattamento, il ricorrente indica che, dopo aver restituito le quote di Rasperia a Valtoura, Iliadis «è ormai una società che non detiene più alcuna partecipazione e non opera alcuna attività».

208

Pertanto, al momento dell’adozione degli atti del settembre 2025, Iliadis, che era un elemento costitutivo dell’operazione di cui trattasi, era ancora esistente e il ricorrente ne era sempre l’azionista principale, attraverso Titul, il che costituisce un elemento supplementare per ritenere che il Consiglio potesse mantenere il suo nome negli elenchi controversi.

209

Da quanto precede risulta che il ricorrente sostiene erroneamente che gli atti del settembre 2025 sono viziati da un errore di valutazione.

5) Conclusione

210

Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve concludere che il Consiglio ha dimostrato la fondatezza dell’iscrizione del nome del ricorrente negli elenchi controversi mediante gli atti del giugno 2024, nonché la fondatezza del mantenimento di tale iscrizione mediante gli atti del settembre 2024, poi quelli del marzo 2025 e del settembre 2025. Occorre quindi respingere integralmente il secondo motivo.

3.   Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e del principio di certezza del diritto

211

Il ricorrente sostiene che l’applicazione della prima parte del criterio h) è imprevedibile, rinviando agli argomenti che ha sviluppato nell’ambito della prima parte del primo motivo.

212

Il ricorrente fa altresì valere che i motivi addotti a suo carico si riferiscono ad azioni passate, il che non gli consente di comprendere le azioni che egli dovrebbe intraprendere affinché il Consiglio ponga fine alle misure restrittive che lo riguardano.

213

Nella replica, il ricorrente precisa di aver sviluppato solo sommariamente l’esposizione del terzo motivo, in quanto il suo argomento a sostegno di quest’ultimo riprende quello che ha sviluppato nell’ambito del primo motivo, ma a sostegno dell’annullamento degli atti impugnati in quanto misure individuali che lo riguardano, e non in quanto argomenti diretti contro la legittimità della prima parte del criterio h).

214

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta l’argomento del ricorrente.

215

In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dei diritti della difesa, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, in particolare, un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Inoltre, in virtù di una consolidata giurisprudenza, tale esposizione deve essere sufficientemente chiara e precisa per permettere al convenuto di preparare la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza dover richiedere altre informazioni. Infatti, perché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, anche sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto stesso che introduce il giudizio, e ciò al fine di garantire la certezza del diritto ed una buona amministrazione della giustizia. Sempre secondo una consolidata giurisprudenza, qualsiasi motivo che non sia sufficientemente articolato nell’atto introduttivo del giudizio deve essere considerato irricevibile. Requisiti analoghi sono rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo (v. sentenza del 12 febbraio 2020, Kampete/Consiglio, T‑164/18, non pubblicata, EU:T:2020:54, punto 112 e giurisprudenza citata).

216

Orbene, se è vero che la violazione dei diritti della difesa è effettivamente menzionata nel titolo del presente motivo nel ricorso, è giocoforza constatare che il ricorrente non apporta alcuno sviluppo riguardo a tale censura. Pertanto, occorre respingere quest’ultimo in quanto irricevibile, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

217

In secondo luogo, per quanto riguarda la parte dell’argomentazione relativa alla violazione del principio della certezza del diritto, il ricorrente sostiene che i motivi addotti a suo carico non sono sufficientemente chiari e non gli consentono di comprendere ciò che essi implicano affinché il suo nome sia cancellato dagli elenchi controversi.

218

A tal riguardo, come ricordato nell’ambito del primo motivo, il principio della certezza del diritto implica che la normativa dell’Unione sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (v. punto 48 supra). Più in particolare, tale principio implica di valutare se un atto giuridico dell’Unione consenta agli interessati di conoscere con esattezza e senza ambiguità la portata dei loro diritti ed obblighi e di regolarsi di conseguenza, dato che tale imperativo si impone con rigore particolare quando si tratta di un atto idoneo a comportare conseguenze finanziarie (v. sentenza del 10 marzo 2009, Heinrich, T‑345/06, EU:T:2009:140, punto 44 e giurisprudenza citata).

219

Orbene, nel caso di specie, da un lato, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi del ricorrente derivanti dagli atti impugnati, risulta chiaramente dalla decisione 2014/145, come modificata, e dal regolamento n. 269/2014, come modificato, che il ricorrente non ha il diritto di recarsi nel territorio degli Stati membri e che i suoi fondi e risorse economiche situati nel territorio dell’Unione sono congelati. Gli stessi atti prevedono altresì obblighi dichiarativi nonché i casi in cui è possibile derogare a tali misure.

220

Dall’altro lato, per quanto riguarda il rispetto del principio della certezza del diritto nei motivi addotti a carico del ricorrente, il Consiglio non è tenuto a indicare espressamente ciò che una persona il cui nome è inserito negli elenchi controversi deve fare affinché tale nome sia cancellato da detti elenchi.

221

Inoltre, quanto al rinvio effettuato dal ricorrente all’argomento che ha sviluppato nell’ambito della prima parte del primo motivo, è sufficiente ricordare che, con un siffatto argomento, il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di una violazione del principio della certezza del diritto, come risulta dai precedenti punti da 50 a 70.

222

Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo.

4.   Sul quarto motivo, vertente su una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali

223

Il ricorrente fa valere che gli atti impugnati comportano una lesione sproporzionata del suo diritto al rispetto della privata, del suo diritto di proprietà, del suo diritto alla libertà d’impresa nonché del suo diritto alla libera circolazione.

224

Siffatti pregiudizi non potrebbero essere giustificati dalla prima parte del criterio h), in quanto quest’ultimo riguarda persone che non sono coinvolte, direttamente o indirettamente, nelle azioni della Federazione russa in Ucraina, e che non possono quindi esercitare pressioni sul governo di tale Stato.

225

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta l’argomento del ricorrente.

226

In primo luogo, è già stato dichiarato che misure restrittive come quelle di cui il ricorrente è oggetto nel caso di specie comportano incontestabilmente una restrizione dell’esercizio del diritto di proprietà e incidono sulla vita privata e sulla libertà d’impresa della persona interessata (v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14, EU:T:2016:689, punto 167 e giurisprudenza citata, e del 6 settembre 2023, Pumpyanskiy/Consiglio, T‑291/22, non pubblicata, EU:T:2023:499, punto 94).

227

Tuttavia, tali diritti non godono, nel diritto dell’Unione, di una tutela assoluta, ma devono essere presi in considerazione in relazione alla loro funzione sociale (v. sentenza del 12 marzo 2014, Al Assad/Consiglio, T‑202/12, EU:T:2014:113, punto 113 e giurisprudenza citata).

228

A tal proposito occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, da una parte, «[e]ventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà» e, dall’altra, «[n]el rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

229

Pertanto, per essere conforme al diritto dell’Unione, una limitazione all’esercizio dei diritti fondamentali in esame deve rispondere a tre condizioni. In primo luogo, la limitazione in questione deve essere «prevista dalla legge», nel senso che l’istituzione dell’Unione che adotta misure in grado di restringere tali diritti di una persona deve disporre di una base legale a tal fine. In secondo luogo, la limitazione in questione deve rispettare il contenuto essenziale del diritto fondamentale in questione. In terzo luogo, essa deve rispondere effettivamente a un obiettivo di interesse generale, riconosciuto come tale dall’Unione. In quarto luogo, la limitazione in questione deve essere proporzionata (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, C‑125/22, EU:C:2022:483, punti 145 e 222 e giurisprudenza citata).

230

Nel caso di specie, il ricorrente non contesta che le prime tre condizioni siano soddisfatte. A tal riguardo, è già stato dichiarato che le misure restrittive individuali adottate in forza della decisione 2014/145, come modificata, e del regolamento n. 269/2014, come modificato, soddisfacevano tali condizioni (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2024, Ezubov/Consiglio, T‑741/22, non pubblicata, EU:T:2024:605, punti da 214 a 217 e giurisprudenza citata). Per contro, egli contesta la proporzionalità della limitazione ai suddetti diritti fondamentali, dato che la prima parte del criterio h) consente di inserire il nome di persone che, come nel suo caso, non sono in grado di esercitare pressioni individualmente sul governo russo.

231

Tuttavia, occorre rilevare che, alla luce di obiettivi di interesse generale tanto fondamentali per la comunità internazionale come quelli menzionati al punto 81 supra, le misure restrittive di cui trattasi non possono, in quanto tali, essere considerate inadeguate (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 199 e giurisprudenza citata).

232

Per quanto riguarda il loro carattere necessario, altre misure meno restrittive, come un sistema di autorizzazione preventiva, non consentirebbero di raggiungere altrettanto efficacemente l’obiettivo perseguito, vale a dire l’esercizio di una pressione sulle persone coinvolte nell’elusione delle misure restrittive imposte alla Federazione russa al fine di garantire l’efficacia di dette misure (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 200 e giurisprudenza citata).

233

Inoltre, come indicato nell’ambito del primo motivo, le misure in questione costituiscono restrizioni temporanee e reversibili e prevedono possibilità di deroga concesse dagli Stati membri (v. punto 92 supra).

234

Infatti, da un lato, dall’articolo 6, primo e secondo comma, della decisione 2014/145, come modificata, risulta che il Consiglio ha l’obbligo di rivedere gli elenchi controversi ogni sei mesi, al fine di garantire che i nomi delle persone e delle entità che non soddisfano più i criteri per figurare negli elenchi controversi siano cancellati.

235

Dall’altro lato, si deve poi ricordare che l’articolo 2, paragrafi 3 e 4, della decisione 2014/145, come modificato, e l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 come modificato, prevedono la possibilità di autorizzare l’uso dei fondi congelati per soddisfare esigenze di base o taluni obblighi e di accordare autorizzazioni specifiche al fine di scongelare fondi, altri proventi finanziari o altre risorse economiche. Analogamente, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2014/145, come modificata, l’autorità competente di uno Stato membro può parimenti autorizzare l’ingresso delle persone interessate nel suo territorio, in particolare per ragioni umanitarie urgenti.

236

Quanto al fatto che il ricorrente abbia visto il suo nome inserito negli elenchi controversi ai sensi della prima parte del criterio h), mentre sostiene di non essere coinvolto, direttamente o indirettamente, nelle azioni della Federazione russa in Ucraina, occorre rilevare che, come constatato al punto 84 supra, l’applicazione della prima parte del criterio h) dipende da una situazione di elusione di misure restrittive già imposte. È pertanto irrilevante che le persone coinvolte in azioni che costituiscono una siffatta elusione siano o meno esse stesse legate al governo russo.

237

Di conseguenza, gli inconvenienti causati al ricorrente non sono sproporzionati rispetto all’importanza dell’obiettivo perseguito dagli atti impugnati.

238

Pertanto, gli atti impugnati non hanno arrecato un pregiudizio sproporzionato al diritto di proprietà, alla libertà d’impresa né al diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente.

239

In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto del ricorrente alla libera circolazione nel territorio dell’Unione, occorre rilevare che, come risulta dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, e dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE nonché dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, il diritto di circolare liberamente e di soggiornare nel territorio degli Stati membri va a beneficio solo dei cittadini dell’Unione. Orbene, poiché dal fascicolo non risulta che il ricorrente abbia la cittadinanza di uno Stato membro, egli non è un cittadino dell’Unione che può avvalersi del diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.

240

È vero che, nella parte del ricorso dedicata alla presentazione dei fatti, il ricorrente afferma di «essere in possesso di un permesso di soggiorno della Repubblica di Cipro». Tuttavia, l’articolo 45, paragrafo 2, della Carta, che è l’unica disposizione invocata dal ricorrente al riguardo, prevede che «[l] a libertà di circolazione e di soggiorno può essere concessa, in base ai trattati, ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro». Orbene, tale disposizione, che prevede una facoltà, non fa sorgere alcun diritto alla libera circolazione.

241

In ogni caso, è già stato dichiarato che, con l’adozione di atti rientranti nella PESC, il Consiglio poteva, in linea di principio, limitare il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno nell’Unione dei cittadini di paesi terzi, purché avesse agito nel rispetto del principio di proporzionalità (v. sentenza del 24 maggio 2023, Lyubetskaya/Consiglio, T‑556/21, non pubblicata, EU:T:2023:283, punto 75 e giurisprudenza citata).

242

Orbene, le considerazioni esposte ai precedenti punti da 231 a 237 consentono altresì di concludere nel senso della proporzionalità delle restrizioni alla circolazione del ricorrente nel territorio dell’Unione.

243

Tenuto conto di quanto precede, il quarto motivo deve essere respinto.

5.   Sul quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

244

Il ricorrente sostiene che l’iscrizione del suo nome negli elenchi controversi viola il principio di proporzionalità, in quanto esistevano altre garanzie per prevenire l’elusione delle misure restrittive imposte al sig. Deripaska. Pertanto, l’operazione di cui trattasi non avrebbe comunque potuto portare allo sblocco automatico dei fondi appartenenti a quest’ultimo, ma sarebbe stato necessario avviare una procedura di deroga, che lasciava un ampio margine di discrezionalità alle autorità nazionali. Del resto, nel caso di specie, l’operazione di cui trattasi non sarebbe andata a buon fine a causa della decisione delle autorità austriache.

245

Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente.

246

Come ricordato al punto 79 supra, il principio di proporzionalità esige che gli strumenti istituiti da una disposizione del diritto dell’Unione siano idonei a consentire il conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto necessario per raggiungere detti obiettivi.

247

Orbene, nel caso di specie, l’argomento del ricorrente si basa sull’erronea premessa secondo cui l’obiettivo perseguito dall’imposizione di misure restrittive nei suoi confronti era la mancata realizzazione dell’operazione di cui trattasi. Infatti, come indicato nell’ambito dell’esame della seconda parte del primo motivo, l’obiettivo perseguito dalle misure restrittive di cui trattasi è di aumentare la pressione sul governo russo nonché il costo delle azioni di quest’ultimo volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, affinché cessi tali azioni, e la prima parte del criterio h) risponde a tale obiettivo (v. punti da 81 a 83 supra).

248

Inoltre, dall’esame del secondo motivo risulta che il Consiglio disponeva di un insieme di indizi sufficienti per giustificare l’iscrizione e il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi ai sensi della prima parte del criterio h) e, pertanto, l’imposizione di misure restrittive nei suoi confronti.

249

Peraltro, dall’esame, da un lato, della seconda parte del primo motivo e, dall’altro, del quarto motivo, risulta che tali misure erano proporzionate all’obiettivo perseguito.

250

Di conseguenza, occorre respingere il quinto motivo.

6.   Sul sesto motivo, vertente su un vizio di procedura risultante da una violazione dell’obbligo di riesame

251

Nell’ambito del sesto motivo, presentato a sostegno della domanda di annullamento degli atti del settembre 2025, il ricorrente fa valere che l’operazione di cui trattasi si è concretizzata nel dicembre 2023 e che, da allora, egli ha intrapreso iniziative per ottenerne l’annullamento in via giudiziaria, ciò che la Corte commerciale della città di Mosca avrebbe accettato, il 28 febbraio 2025, prendendo atto di un accordo transattivo. Orbene, pur essendo stato informato in tempo utile di tale evoluzione, diversi mesi prima dell’adozione degli atti del settembre 2025, il Consiglio l’avrebbe ignorata, violando così il suo obbligo di riesame. Peraltro, secondo il ricorrente, il Consiglio aveva altresì ignorato i nuovi elementi che esso gli aveva tuttavia fornito prima dell’adozione dei precedenti atti recanti mantenimento del suo nome negli elenchi controversi.

252

Il Consiglio contesta l’argomento del ricorrente.

253

In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2014/145, come modificata, e dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 269/2014, come modificato, qualora siano formulate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata. Inoltre, l’articolo 6, terzo comma, della decisione 2014/145, come modificata, dispone che «[la stessa] è costantemente riesaminata» ed è, «se del caso, prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti».

254

Siffatte disposizioni implicano, come rilevato al punto 172 supra, che, in sede di riesame delle misure restrittive, spetta al Consiglio procedere ad una valutazione aggiornata della situazione e redigere un bilancio dell’impatto di tali misure, al fine di determinare se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi previsti dall’iscrizione iniziale dei nomi delle persone e delle entità interessate nell’elenco controverso o se sia sempre possibile trarre la stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità.

255

Ne consegue che il riesame delle misure restrittive implica per il Consiglio un obbligo di riesaminare, da un punto di vista sostanziale, la pertinenza, e quindi la fondatezza, della proroga o meno di dette misure. Pertanto, come fatto valere dal Consiglio, il ricorrente non deduce, contrariamente a quanto egli indica, un vizio di procedura, bensì contesta a tale istituzione di aver concluso per il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi nonostante gli elementi che gli aveva trasmesso, il che si ricollega al secondo motivo, vertente su un errore di valutazione. Orbene, il Tribunale ha concluso nel senso della fondatezza di un siffatto mantenimento, mediante gli atti del settembre 2025, al punto 208 supra.

256

È vero che l’obbligo di procedere al riesame periodico delle misure restrittive implica di consentire alla persona interessata di far valere il suo punto di vista e, pertanto, il rispetto di talune garanzie procedurali connesse ai diritti della difesa e, in particolare, al diritto di essere ascoltato. Tuttavia, si tratta di obblighi distinti dall’obbligo di riesame la cui violazione è asserita dal ricorrente.

257

Anche supponendo che il ricorrente intenda far valere la violazione di tali garanzie, occorre ricordare che il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, che costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista nel corso di un procedimento amministrativo e prima che nei suoi confronti venga adottata una decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT, T‑684/22, EU:T:2022:483, punto 75 e giurisprudenza citata).

258

Tuttavia, sebbene il rispetto dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltato esiga che le istituzioni dell’Unione consentano alla persona interessata da un atto che arreca pregiudizio di far conoscere utilmente il suo punto di vista, esso non può imporre loro di aderire a quest’ultimo, di modo che il solo fatto che il Consiglio non abbia concluso per l’infondatezza della proroga delle misure restrittive, e neppure ritenuto utile procedere a verifiche alla luce delle osservazioni presentate da detta persona, non implica che tali osservazioni non siano state prese in considerazione (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2018, Ezz e a./Consiglio, T‑288/15, EU:T:2018:619, punti 330 e 331, e del 15 settembre 2021, Boshab/Consiglio, T‑107/20, non pubblicata, EU:T:2021:583, punti 103 e 104).

259

Nel caso di specie, da un lato, al momento dell’adozione degli atti del marzo 2025, il Consiglio aveva invitato il ricorrente a presentare le sue osservazioni entro il 2 giugno 2025, ciò che egli ha fatto inviando una domanda di riesame il 23 maggio 2025. Dall’altro lato, nella sua lettera del 15 settembre 2025, con la quale ha notificato al ricorrente gli atti del settembre 2025, il Consiglio ha espressamente risposto all’argomentazione di quest’ultimo, vertente sull’asserita obsolescenza delle misure restrittive a causa dell’annullamento dell’operazione di cui trattasi, comunicata dalla Corte commerciale della città di Mosca. Il Consiglio ha infatti indicato che gli elementi presentati dal ricorrente non consentivano di concludere che dette misure non fossero più pertinenti, precisando in particolare che le società collegate al ricorrente e quelle collegate al sig. Deripaska continuavano ad esistere e che erano ancora previsti trasferimenti di fondi tra loro, il che implicava che permanesse un rischio di elusione.

260

In tali circostanze, risulta che il ricorrente è stato messo in condizione di far valere utilmente ed effettivamente il suo punto di vista prima dell’adozione degli atti del settembre 2025 e che il Consiglio ha preso in considerazione tale punto di vista. Il fatto che il Consiglio abbia deciso di mantenere il suo nome negli elenchi controversi nonostante le sue osservazioni non può costituire una violazione dei diritti della difesa, in quanto quest’ultimo non era tenuto ad aderire al punto di vista del ricorrente, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 258 supra.

261

Ne consegue che il sesto motivo deve essere respinto e che, di conseguenza, il ricorso deve essere integralmente respinto.

IV. Sulle spese

262

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

263

In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Regno del Belgio e la Commissione si faranno carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione, a cinque giudici)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Il sig. Dimitry Aleksandrovich Beloglazov si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

 

3)

Il Regno del Belgio e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.

 

Gâlea

Costeira

Tóth

Ricziová

Spangsberg Grønfeldt

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2026.

Firme

Indice

 

I. Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

 

II. Conclusioni delle parti

 

III. In diritto

 

A. Sulla domanda di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico

 

B. Sulla domanda di annullamento degli atti impugnati

 

1. Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità della prima parte del criterio h)

 

a) Sull’asserita violazione del principio di certezza del diritto

 

b) Sull’asserita violazione del principio di proporzionalità

 

2. Sul secondo motivo, vertente su un errore di valutazione

 

a) Sull’asserita applicazione extraterritoriale del regolamento n. 269/2014

 

b) Sull’applicazione della prima parte del criterio h) al ricorrente

 

1) Considerazioni preliminari

 

2) Sulla nozione di «elusione» delle misure previste dal regolamento n. 269/2014

 

3) Sull’esistenza di un’agevolazione di una violazione del divieto di elusione delle misure previste dal regolamento n. 269/2014

 

c) Sull’asserita obsolescenza delle misure restrittive imposte al ricorrente

 

1) Sugli atti del giugno 2024

 

2) Sugli atti del settembre 2024

 

3) Sugli atti del marzo 2025

 

4) Sugli atti del settembre 2025

 

5) Conclusione

 

3. Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e del principio di certezza del diritto

 

4. Sul quarto motivo, vertente su una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali

 

5. Sul quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

 

6. Sul sesto motivo, vertente su un vizio di procedura risultante da una violazione dell’obbligo di riesame

 

IV. Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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