ECLI:EU:T:2026:520•Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione, a cinque giudici) del 2 settembre 2026.#Opera Norway AS contro Commissione europea.#Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/1925 – Designazione di un gatekeeper – Browser web – Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2022/1925 – Punto di accesso importante per gli utenti commerciali per raggiungere i loro utenti finali – Presunzione – Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento 2022/1925 – Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper – Ricorso di annullamento – Incidenza individuale – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore di diritto – Errore di valutazione – Principio di buona amministrazione.#Causa T-357/24.
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione, a cinque giudici) del 2 settembre 2026.#Opera Norway AS contro Commissione europea.#Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/1925 – Designazione di un gatekeeper – Browser web – Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2022/1925 – Punto di accesso importante per gli utenti commerciali per raggiungere i loro utenti finali – Presunzione – Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento 2022/1925 – Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper – Ricorso di annullamento – Incidenza individuale – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore di diritto – Errore di valutazione – Principio di buona amministrazione.#Causa T-357/24.
ECLI:EU:T:2026:520Eu Chamb Extd 08 T2 set 2026
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione, a cinque giudici)
2 settembre 2026 ( *1 )
«Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/1925 – Designazione di un gatekeeper – Browser web – Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2022/1925 – Punto di accesso importante per gli utenti commerciali per raggiungere i loro utenti finali – Presunzione – Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento 2022/1925 – Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper – Ricorso di annullamento – Incidenza individuale – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore di diritto – Errore di valutazione – Principio di buona amministrazione»
Nella causa T‑357/24,
Opera Norway AS, con sede in Oslo (Norvegia), rappresentata da M. English, S. Terzulli Galí e L. Tristante Pellicer, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da M. Mataija, I. Naglis e I. Rogalski, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Microsoft Corp., con sede in Redmond, Washington (Stati Uniti), rappresentata da L. Kjølbye, J. Wileur, L. Bitsakou, T. Milleville e A. Aubry, avvocati,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione, a cinque giudici),
composto, al momento delle deliberazioni, da M. van der Woude, presidente, G. De Baere, D. Petrlík (relatore), K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,
cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento, e segnatamente:
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l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o ottobre 2024; |
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la decisione del 14 gennaio 2025 che unisce l’eccezione di irricevibilità al merito; |
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i quesiti scritti rivolti dal Tribunale alle parti e le loro risposte a tali quesiti, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2025, |
in seguito all’udienza del 22 ottobre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente, Opera Norway AS, chiede l’annullamento parziale della decisione di esecuzione C(2024) 806 final della Commissione, del 12 febbraio 2024, che chiude l’indagine di mercato avviata con la decisione C(2023) 6078, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (casi DMA.100015 Microsoft – Motori di ricerca online, DMA.100028 Microsoft – Browser web e DMA.100034 Microsoft – Servizi pubblicitari online) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
Fatti
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2 |
La ricorrente è una società di software che gestisce, in particolare, il browser web Opera (in prosieguo: l’«Opera»). |
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3 |
La Microsoft Corp. (in prosieguo: l’«interveniente» o la «Microsoft») è una società attiva nel settore della tecnologia. |
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4 |
Il 3 luglio 2023 la Microsoft ha inviato una notifica alla Commissione europea, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (GU 2022, L 265, pag. 1; in prosieguo: il «DMA»), informandola che essa raggiungeva le soglie fissate all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA per quanto riguardava, in particolare, i seguenti servizi di piattaforma di base (in prosieguo: i «CPS»):
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5 |
Nell’ambito della notifica menzionata al precedente punto 4, la Microsoft ha presentato argomentazioni, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, al fine, in particolare, di sostenere che, sebbene Bing, Edge e Microsoft Advertising avessero raggiunto le soglie quantitative di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, tali servizi non soddisfacevano i requisiti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA a causa delle circostanze in cui operavano, cosicché essa non doveva essere designata come gatekeeper (controllore dell’accesso) per quanto riguardava detti servizi. |
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6 |
Il 5 settembre 2023, con decisione C(2023) 6106 final, la Commissione ha, in particolare, designato la Microsoft come gatekeeper ai sensi dell’articolo 3 del DMA per quanto riguardava Windows PC OS. |
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7 |
Lo stesso giorno, con la decisione C(2023) 6078 final, la Commissione ha concluso che Bing, Edge e Microsoft Advertising costituivano CPS, ma che la Microsoft aveva presentato argomentazioni sufficientemente fondate che mettevano manifestamente in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA nei confronti di ciascuno di tali CPS. Pertanto, la Commissione ha avviato un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA (in prosieguo: l’«indagine di mercato») al fine di valutare se Bing, Edge e Microsoft Advertising dovessero essere qualificati come CPS che costituivano un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungessero gli utenti finali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA (in prosieguo: il «punto di accesso importante»). |
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8 |
Il 12 febbraio 2024 la Commissione ha adottato la decisione impugnata. |
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9 |
Ai sensi dell’articolo 1 della decisione impugnata, la Microsoft non è designata come gatekeeper, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del DMA, per quanto riguarda Bing, Edge e Microsoft Advertising. |
Decisione impugnata
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10 |
Alla luce delle argomentazioni presentate dalla Microsoft e dell’indagine di mercato, la Commissione ha concluso che, sebbene la Microsoft avesse raggiunto tutte le soglie fissate all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, essa aveva presentato argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA per quanto riguardava Edge. A tale riguardo, la Commissione si è fondata in particolare sulle tre considerazioni seguenti. |
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11 |
In primo luogo, la Commissione ha ritenuto, ai punti 51, da 53 a 55 e 57 della decisione impugnata, che la scala di utilizzo di Edge nella categoria dei CPS dei browser web fosse esigua. |
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12 |
A tal riguardo, sotto un primo profilo, dalle informazioni messe a disposizione della Commissione nel corso dell’indagine di mercato risulterebbe che, nel dicembre 2022, Edge rappresentava solo il 5,8% delle pagine Internet consultate su tutti i tipi di dispositivi nella regione «Europa». Tra il 2020 e il 2022 tale percentuale sarebbe stata del 3,9%. Detti dati dimostrerebbero la scarsa importanza di Edge quale browser web nell’Unione europea e, pertanto, la sua scarsa importanza quale punto di accesso per gli utenti commerciali per raggiungere i loro utenti finali. |
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13 |
Sotto un secondo profilo, in base ai dati presentati dalla Microsoft, l’esigua scala di utilizzo di Edge nella categoria dei CPS dei browser web sarebbe confermata anche dal suo confronto con i browser web concorrenti. Infatti, nel dicembre 2022, il browser Chrome (in prosieguo: «Chrome») della Alphabet Inc. avrebbe rappresentato il 59% delle pagine Internet consultate su tutti i tipi di dispositivi nella regione «Europa» e il browser Safari della Apple Inc. (in prosieguo:«Safari») il 22%. Tra il 2020 e il 2022 tali percentuali sarebbero state, rispettivamente, del 60% e del 20%, nonché del 6,4% per un altro concorrente, il browser Firefox (in prosieguo: «Firefox»). Le altre fonti di dati fornite dai partecipanti all’indagine di mercato corroborerebbero tali risultati. |
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14 |
Sotto un terzo profilo, gli elementi di prova disponibili non dimostrerebbero, nella fase di adozione della decisione impugnata, che l’integrazione di altri servizi della Microsoft in Edge si sia tradotta in un aumento significativo e duraturo della sua scala di utilizzo. |
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15 |
In secondo luogo, come spiegato dalla Commissione al punto 59 della decisione impugnata, la Microsoft non controlla l’architettura di Edge, in quanto quest’ultimo dipende dal motore di rendering dei browser web Blink (in prosieguo: il «motore di rendering dei browser Blink» o «Blink»). I motori di rendering dei browser svolgerebbero un ruolo essenziale all’interno di un browser web per determinare il modo in cui il contenuto è caricato e visualizzato su una pagina Internet agli utenti finali. Di conseguenza, il modo in cui il contenuto su Edge è fornito dagli utenti commerciali agli utenti finali sarebbe subordinato alla conformità a Blink, piuttosto che a una scelta autonoma della Microsoft quale sviluppatrice di un browser web e fornitrice di un sistema operativo. |
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16 |
In terzo luogo, come risulta dai punti da 60 a 68 della decisione impugnata, attualmente l’ecosistema di piattaforme (in prosieguo: l’«ecosistema») della Microsoft non contribuirebbe sufficientemente a fare di Edge un punto di accesso importante. |
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17 |
È vero che la Microsoft avrebbe cercato, per molti anni, di avvalersi del suo ecosistema per stimolare l’utilizzo di Edge, in particolare preinstallandolo sul suo sistema operativo Windows (in prosieguo: «Windows»), incluso Windows PC OS. La Microsoft avrebbe inoltre incoraggiato i costruttori di apparecchiature originali a impostare Edge come browser predefinito, lo avrebbe inserito come browser web predefinito nella barra delle applicazioni di Windows e avrebbe configurato Windows PC OS e altri suoi software di modo che i siti Internet si aprissero con Edge. Qualora gli utenti finali avessero tentato di scaricare tramite Edge un browser web concorrente, sarebbe apparso un messaggio per invitarli ad abbandonare la loro iniziativa. La Microsoft avrebbe inoltre concesso un accesso preferenziale al suo assistente virtuale «Bing Chat» agli utenti finali di Edge. |
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18 |
Tuttavia, l’appartenenza di Edge all’ecosistema della Microsoft e le pratiche descritte al precedente punto 17 non sarebbero sufficienti a dimostrare che esso costituisca attualmente un punto di accesso importante. |
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19 |
Infatti, sotto un primo profilo, la scala di utilizzo di Edge resterebbe relativamente bassa. Sebbene Edge sia preinstallato e impostato come predefinito sui dispositivi che utilizzano Windows, la scala di utilizzo di Chrome su tali dispositivi sarebbe nettamente più elevata di quella di Edge, mentre la scala di utilizzo di Edge su detti dispositivi sarebbe solo un po’ più elevata di quella di Firefox. |
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20 |
Sotto un secondo profilo, la capacità della Microsoft di utilizzare Edge come leva per promuovere altri suoi prodotti sarebbe attualmente limitata e insufficiente per considerare Edge come un punto di accesso importante. L’esigua scala di utilizzo di Bing come motore di ricerca online nell’Unione rifletterebbe la scarsa pertinenza di Edge al riguardo. |
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21 |
Sotto un terzo profilo, e in ogni caso, a seguito della sua designazione come gatekeeper per Windows PC OS, la Microsoft sarebbe obbligata, in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, del DMA, a consentire agli utenti finali di disinstallare con facilità qualsiasi software e di modificare facilmente le impostazioni predefinite di tale sistema operativo. |
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22 |
Sotto un quarto profilo, sebbene la maggior parte dei concorrenti di Edge lo consideri un punto di accesso importante, in particolare a causa del suo ruolo all’interno dell’ecosistema della Microsoft, nonché della sua preinstallazione e della sua impostazione predefinita, le risposte degli utenti commerciali e degli altri partecipanti del settore indicherebbero che esso non costituisce un tale punto di accesso. Infatti, meno di un terzo degli utenti commerciali e degli altri partecipanti all’indagine di mercato lo considera «importante» o «cruciale», un quarto lo considera «pertinente» e un terzo «meno pertinente» o «non pertinente». Solo un numero molto limitato di utenti commerciali e di altri partecipanti all’indagine di mercato riterrebbe di non poter raggiungere i propri utenti finali con browser web diversi da Edge. Inoltre, i proprietari di siti Internet considererebbero Chrome il browser web più importante, seguito da Safari, poi da Edge e da Firefox, che sarebbero classificati allo stesso livello. Solo un numero molto limitato di proprietari di siti Internet considererebbe Edge il browser web più importante o il secondo più importante. |
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23 |
In tali circostanze, la Commissione ha concluso, al punto 70 della decisione impugnata, che Edge non costituiva un punto di accesso importante e ha deciso, all’articolo 1 della decisione impugnata, che non occorreva designare la Microsoft come gatekeeper per quanto riguardava Edge. |
Conclusioni delle parti
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24 |
La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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25 |
La Commissione, sostenuta dall’interveniente, chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
Sulla ricevibilità del ricorso
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26 |
La Commissione, sostenuta dall’interveniente, deduce che la decisione impugnata non riguarda individualmente la ricorrente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulterebbe che un terzo che intenda contestare una decisione amministrativa adottata nei confronti di un’altra persona deve dimostrare, da un lato, di aver partecipato attivamente al procedimento che ha preceduto l’adozione di tale decisione e, dall’altro, che esistono altre circostanze specifiche, quali il modo in cui la sua posizione sul mercato in esame è pregiudicata da detta decisione, che ne dimostrano l’incidenza individuale. |
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27 |
Orbene, in primo luogo, anzitutto, per quanto riguarda la partecipazione all’indagine di mercato, la ricorrente sarebbe stata un partecipante reticente. Più precisamente, il 20 settembre 2023, la Commissione avrebbe inviato una richiesta di informazioni standardizzata ai concorrenti di Edge, compresa la ricorrente (in prosieguo: la «richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti»). La ricorrente avrebbe prima rifiutato di rispondere a tale richiesta, poi avrebbe fornito risposte incomplete tardivamente e solo dopo vari solleciti della Commissione. |
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28 |
Inoltre, la ratio della giurisprudenza secondo la quale i terzi che hanno partecipato attivamente a un procedimento amministrativo sono legittimati a contestare la decisione adottata al termine di quest’ultimo sarebbe quella di garantire che gli argomenti sollevati da tali terzi, ma respinti dall’autorità amministrativa, possano essere esaminati dal giudice dell’Unione. Orbene, nel caso di specie, nella sua risposta alla richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti, la ricorrente non avrebbe ritenuto che Edge costituisse un punto di accesso importante, a differenza di quanto sostiene, per la prima volta, nel suo ricorso di annullamento. |
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29 |
Infine, la ricorrente non può sostenere che il DMA preveda per i terzi solo diritti molto limitati di partecipare al procedimento amministrativo, cosicché la sua partecipazione non avrebbe potuto andare oltre la risposta alla richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti. Da un lato, la partecipazione della ricorrente sarebbe di gran lunga inferiore a quella di altri concorrenti di Edge, i quali hanno, in modo proattivo, presentato osservazioni supplementari alla Commissione. Dall’altro lato, la Commissione avrebbe pubblicato un comunicato stampa, il 6 settembre 2023, per annunciare l’apertura dell’indagine di mercato. La ricorrente sarebbe stata quindi informata di tale indagine prima della richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti e avrebbe potuto iniziare a prendere iniziative per parteciparvi oltre a rispondere a tale richiesta, cosa che essa non avrebbe fatto. |
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30 |
In secondo luogo, per quanto riguarda le altre circostanze specifiche che la ricorrente sarebbe tenuta a dimostrare per essere individualmente interessata dalla decisione impugnata, il suo status di fornitrice alternativa di un browser web costituirebbe solo uno status oggettivo che non la distinguerebbe da qualsiasi altro fornitore attuale o potenziale di browser web. A tal riguardo, la ricorrente non avrebbe dimostrato alcuna differenza tra essa e gli altri fornitori di tali browser. |
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31 |
La ricorrente contesta tali argomenti. |
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32 |
Conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro una decisione adottata nei confronti di un’altra persona solo se detta decisione la riguarda direttamente ed individualmente. |
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33 |
I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solamente qualora detta decisione li concerna a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li individualizzi in modo analogo ai destinatari di una siffatta decisione (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione,25/62, EU:C:1963:17, pag. 220; del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione,C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 33, e del 26 giugno 2025, enercity/Commissione, C‑485/23 P, EU:C:2025:483, punto 31). |
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34 |
Nel caso di una decisione con la quale la Commissione decide di non designare un’impresa come gatekeeper ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del DMA e per quanto riguarda un’impresa terza, è in funzione di un insieme di indizi concordanti o di fatti che possono vertere tanto sulla partecipazione di tale impresa al procedimento amministrativo quanto sull’incidenza sulla sua posizione sul mercato che occorre determinare se essa rivesta un simile status particolare e, di conseguenza, sia individualmente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 26 giugno 2025, enercity/Commissione, C‑485/23 P, EU:C:2025:483, punto 32, e del 15 settembre 2016, Morningstar/Commissione, T‑76/14, EU:T:2016:481, punti 34 e 35). |
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35 |
In primo luogo, anzitutto, per quanto riguarda l’incidenza sulla posizione sul mercato, occorre in particolare valutare in quale misura la posizione sul mercato della parte ricorrente possa essere pregiudicata dalla mancata designazione di un’impresa come gatekeeper, in quanto una lesione sostanziale di tale posizione costituisce un indizio particolarmente rilevante nell’ambito dell’insieme di indizi menzionato al precedente punto 34 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 59 e giurisprudenza citata). |
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36 |
La dimostrazione, ad opera della parte ricorrente, di una siffatta lesione della sua posizione sul mercato non implica una pronuncia definitiva sui rapporti di concorrenza tra tale parte e l’impresa che non è stata designata come gatekeeper, ma richiede soltanto che detta parte indichi in modo pertinente le ragioni per le quali la decisione di cui trattasi può ledere i suoi legittimi interessi incidendo sostanzialmente sulla sua posizione sul mercato (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 57 e giurisprudenza citata). |
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37 |
Pertanto, la lesione sostanziale della posizione della parte ricorrente sul mercato risulta non già da un’analisi approfondita dei diversi rapporti concorrenziali su tale mercato, che consenta di stabilire con precisione la portata della lesione della sua posizione sul mercato, bensì, in linea di principio, da una constatazione prima facie che la mancata designazione di un’impresa come gatekeeper conduce a una lesione sostanziale di tale posizione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione,C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 58 e giurisprudenza citata). |
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38 |
Una siffatta lesione può consistere, in particolare, in un mancato guadagno o in un’evoluzione meno favorevole di quella che si sarebbe registrata se l’impresa che non è stata considerata un gatekeeper fosse stata designata come tale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione,C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 61). |
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39 |
Per contro, la semplice circostanza che un atto quale la decisione impugnata possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali esistenti nel mercato e che la parte ricorrente si trovasse in qualche modo in concorrenza con l’impresa che non è stata designata come gatekeeper non può essere sufficiente a far ritenere che detto atto riguardi individualmente la stessa parte ricorrente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 giugno 2025, enercity/Commissione,C‑485/23 P, EU:C:2025:483, punto 82). |
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40 |
Occorre poi rilevare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del DMA, il gatekeeper deve consentire, anche a livello tecnico, agli utenti finali di modificare facilmente le impostazioni predefinite del sistema operativo e del browser web del gatekeeper che indirizzano od orientano gli utenti finali verso prodotti o servizi forniti dal gatekeeper. Ciò include la richiesta, rivolta agli utenti finali, al momento del loro primo utilizzo di un browser web del gatekeeper elencato nella decisione di designazione, di scegliere da un elenco dei principali fornitori di servizi disponibili il browser web verso cui il sistema operativo del gatekeeper indirizza od orienta in maniera predefinita gli utenti (in prosieguo: la «schermata di scelta del browser»). Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 10, del DMA, il termine per conformarsi a tale obbligo è di sei mesi dall’inserimento di un CPS nell’elenco della decisione di designazione. |
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41 |
In proposito, la ricorrente e la Microsoft hanno rilevato, in sostanza, nelle loro memorie, senza essere contraddette dalla Commissione al riguardo, che, se la Microsoft fosse stata designata come gatekeeper per quanto riguardava Edge, e poiché era stata designata come tale per Windows PC OS, essa sarebbe stata tenuta a presentare agli utenti finali di tale browser web, al momento del suo primo utilizzo su Windows PC OS, la schermata di scelta del browser che includeva i principali fornitori di browser web disponibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del DMA, tra i quali tali utenti avrebbero potuto scegliere un altro browser web come predefinito. |
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42 |
Per quanto riguarda la questione se il browser web della ricorrente, vale a dire Opera, sarebbe rientrato tra tali browser, occorre rilevare che la ricorrente ha prodotto, nell’allegato A.4.13 del ricorso, dati provenienti dallo strumento StatCounter (in prosieguo: «StatCounter»), da cui risulta che, tra il giugno 2023 e il giugno 2024, nella regione «Europa», tale browser web era il quinto browser più significativo sui personal computer e il sesto su tutti i dispositivi in termini di quota del numero totale di pagine Internet consultate. Inoltre, dai dati provenienti dallo stesso strumento, relativi al periodo compreso tra il gennaio 2023 e il marzo 2025 e concernenti i personal computer, quali riprodotti al punto 44 della memoria d’intervento, risulta che Opera occupava la quinta posizione per quanto riguardava tali dispositivi durante tutto questo periodo. |
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43 |
A tal riguardo, né la Commissione né la Microsoft mettono in discussione l’affidabilità di tali dati o il fatto che essi riguardino la regione definita come «Europa». Al contrario, tali parti si fondano esse stesse su detti dati e riconoscono la loro pertinenza nel contesto dell’Unione, come risulta, in particolare, dai punti 43, 44 e 53 della decisione impugnata. |
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44 |
Inoltre, al punto 10 della memoria di intervento, la Microsoft ha menzionato Opera, accanto a Firefox, come un esempio di «browser web importante». Del pari, al punto 58 di tale memoria, la Microsoft ha espressamente classificato Opera, unicamente con Chrome e Firefox, tra i «browser web più popolari che [erano] compatibili con Windows». |
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45 |
Peraltro, l’argomento sviluppato dalla Microsoft ai punti 10 e 58 della memoria di intervento mira a dimostrare che il suo obbligo, a seguito della sua eventuale designazione come gatekeeper per quanto riguarda Edge, di presentare una schermata di scelta del browser gioverebbe principalmente al motore di ricerca online Google Search, dato che «[t] utti i browser web importanti diversi da Edge utilizzano Google Search come motore di ricerca predefinito [cosicché] se un utente scegliesse, ad esempio, Opera (…), tutte le ricerche effettuate in [tale browser] visualizzerebbero i risultati di Google Search». Con tale argomento, la Microsoft ha quindi riconosciuto che, se Edge fosse stato designato come punto di accesso importante, Opera avrebbe potuto figurare su detta schermata di scelta. |
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46 |
Inoltre, né la Commissione né la Microsoft hanno presentato elementi diretti a dimostrare che la schermata di scelta del browser avrebbe contenuto un elenco di fornitori talmente limitato che Opera non vi sarebbe rientrato, nonostante le indicazioni, non contestate, relative alla sua pertinenza, ricordate ai precedenti punti 42 e 44. |
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47 |
Infine, la circostanza evocata dalla Commissione in udienza, secondo cui l’importanza di Opera potrebbe diminuire in futuro, non incide sulla questione se tale browser web sarebbe rientrato nella schermata di scelta del browser che la Microsoft avrebbe dovuto presentare a seguito della sua eventuale designazione come gatekeeper per quanto riguardava Edge al termine dell’indagine di mercato svolta ai fini dell’adozione della decisione impugnata. |
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48 |
In tali circostanze, la Commissione non può contestare il fatto che, al momento dell’adozione della decisione impugnata e, quanto meno, nel successivo periodo di sei mesi, la ricorrente costituiva uno dei principali fornitori di browser web nell’Unione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del DMA. Di conseguenza, Opera può essere considerato un browser che sarebbe comparso sulla schermata di scelta del browser che la Microsoft avrebbe dovuto presentare ai suoi utenti nell’Unione se fosse stata designata, al termine dell’indagine di mercato svolta ai fini dell’adozione della decisione impugnata, come gatekeeper per quanto riguardava Edge. |
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49 |
Tale conclusione è corroborata dal fatto che, come risulta dai documenti, dagli screenshot e dagli estratti di pagine Internet prodotti negli allegati da A.4.6 a A.4.10 del ricorso, a seguito della designazione della Alphabet e della Apple come gatekeeper per quanto riguardava, rispettivamente, Chrome e Safari, il browser web Opera figurava – nel marzo e nel maggio 2024 – sulle schermate di scelta di Chrome e di Safari in tutti gli Stati membri dell’Unione. |
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50 |
Ciò premesso, occorre esaminare la portata degli effetti connessi alla mancata presentazione, al momento dell’eventuale primo utilizzo di Edge, di una schermata di scelta del browser che includa Opera sulla posizione della ricorrente sul mercato. |
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51 |
A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo i dati provenienti da StatCounter presentati dalla Microsoft, sui quali la Commissione si è fondata al punto 53 della decisione impugnata, nel dicembre 2022 Edge rappresentava il 5,8% delle pagine Internet consultate su tutti i tipi di dispositivi nella regione «Europa». |
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52 |
Inoltre, dal punto 44 della decisione impugnata risulta che, secondo questi stessi dati, la scala di utilizzo di Edge in termini di numero di pagine Internet consultate era, nel dicembre 2022, solo un po’ più importante di quella di Opera e quindi analoga a quest’ultima. |
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53 |
Ne consegue che la decisione impugnata ha impedito alla ricorrente di accedere più facilmente agli utenti di un browser web concorrente, Edge, la cui scala di utilizzo era, al momento dell’adozione di tale decisione, paragonabile a quella del browser web della ricorrente, Opera. Benché sia vero che solo taluni utenti di Edge sostituirebbero il loro browser web con Opera se fosse loro offerta l’opzione di scelta di un altro browser, ciò non toglie che l’introduzione di una siffatta opzione avrebbe consentito alla ricorrente di raggiungere in modo efficace gli utenti finali di Edge e di aumentare la sua capacità di fare concorrenza al suo gestore, vale a dire la Microsoft. |
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54 |
Ciò vale a maggior ragione in quanto Opera – come sottolinea la ricorrente senza essere contraddetta al riguardo dalla Commissione o dalla Microsoft – è particolarmente adatta a Windows PC OS, che è un sistema operativo per i personal computer. Orbene, la scala di utilizzo di Edge nell’Unione sui personal computer muniti di Windows PC OS rappresentava una percentuale compresa tra il 20 e il 30% di tutti i minuti di navigazione su Internet nel periodo compreso tra il settembre 2022 e l’agosto 2023, come risulta dai dati forniti dalla Microsoft e ripresi nella nota a piè di pagina n. 50 di cui al punto 53 della decisione impugnata. Di conseguenza, una designazione della Microsoft come gatekeeper per quanto riguarda Edge avrebbe avuto il potenziale di aumentare sostanzialmente la scala di utilizzo di Opera. |
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55 |
In tale contesto, si deve concludere che la ricorrente ha fornito elementi che consentono di dimostrare che la mancata designazione della Microsoft come gatekeeper per quanto riguardava Edge poteva ledere sostanzialmente la sua posizione sul mercato, provocando un’evoluzione meno favorevole di quella che sarebbe stata registrata se la decisione impugnata avesse designato la Microsoft in detto modo. |
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56 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata, occorre rilevare che essa faceva parte di un numero circoscritto di concorrenti della Microsoft che la Commissione stessa aveva scelto di invitare a partecipare a tale procedimento inviando loro una richiesta di informazioni. La ricorrente ha ottemperato a tale richiesta inviando, il 12 ottobre 2023, una risposta a quest’ultima. |
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57 |
È vero che la semplice risposta a una richiesta di informazioni non può essere considerata, in quanto tale, un elemento sufficiente per individualizzare la ricorrente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2025, enercity/Commissione,C‑485/23 P, EU:C:2025:483, punti 38 e 43). |
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58 |
Del pari, come sostiene la Commissione, le risposte della ricorrente alla richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti erano poco approfondite e contenevano informazioni limitate, ancorché essa fosse stata esplicitamente invitata a esprimersi sulla questione se Edge costituisse un punto di accesso importante. |
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59 |
Tuttavia, il grado di partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo deve essere valutato tenendo conto delle specificità del quadro normativo per la designazione dei gatekeeper istituito dal DMA e, in particolare, del fatto che tale quadro normativo non prevede la partecipazione di terzi al procedimento amministrativo, a meno che la Commissione non decida di inviare loro una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 21 del DMA o di sentirli in forza dell’articolo 22 del DMA. |
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60 |
In tale contesto, occorre altresì tener conto del fatto che la ricorrente ha risposto alla richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti benché quest’ultima non costituisse una decisione di richiesta di comunicare informazioni ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del DMA, alla quale le imprese sono tenute a dare seguito a pena dell’ammenda di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera f), del DMA, bensì una semplice domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del DMA. |
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61 |
Inoltre, la richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti era l’unica opportunità formale che la Commissione aveva previsto per consentire ai concorrenti della Microsoft di partecipare all’indagine di mercato, cosicché essa non può rimproverare alla ricorrente, come fa con il suo argomento ripreso al precedente punto 29, di non averle inviato, spontaneamente, altre comunicazioni. |
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62 |
Pertanto, alla luce delle specificità del quadro normativo istituito dal DMA per la designazione dei gatekeeper, la partecipazione della ricorrente all’indagine di mercato, sebbene limitata, deve essere presa in considerazione come un elemento supplementare del complesso di indizi nell’ambito dell’esame della sua incidenza individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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63 |
Perciò, tenuto conto del fatto che la mancata designazione della Microsoft come gatekeeper per quanto riguarda Edge poteva arrecare sostanzialmente pregiudizio alla posizione della ricorrente sul mercato e, inoltre, tenuto conto della partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata, si deve ritenere che la decisione impugnata la riguardi individualmente. |
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64 |
Si deve di conseguenza respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. |
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65 |
Per quanto riguarda il requisito, non invocato nell’eccezione di irricevibilità, secondo cui una persona fisica o giuridica deve essere direttamente interessata dalla decisione oggetto del ricorso, quale ricordato al precedente punto 32, esso richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 42 e giurisprudenza citata). |
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66 |
Nel caso di specie, la mancata designazione della Microsoft come gatekeeper per quanto riguarda Edge ha impedito alla ricorrente, in quanto fornitore di un browser web concorrente, di beneficiare degli obblighi imposti dal DMA ai gatekeeper, in particolare quelli connessi alla presentazione della schermata di scelta del browser, cosicché la decisione impugnata produce direttamente effetti sulla sua situazione giuridica. Inoltre, tale decisione produce i suoi effetti giuridici in modo puramente automatico in forza della sola normativa dell’Unione e senza intervento di altre norme intermedie. |
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67 |
Ne consegue che la ricorrente è direttamente interessata dalla decisione impugnata. |
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68 |
Poiché la decisione impugnata riguarda la ricorrente direttamente e individualmente, si deve concludere che quest’ultima è legittimata ad agire e che il ricorso è ricevibile al riguardo. |
Nel merito
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69 |
La ricorrente deduce un motivo unico di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 4 e 5, del DMA, in quanto la Commissione non ha designato la Microsoft come gatekeeper per quanto riguardava Edge, fondandosi sulla constatazione che tale browser web non costituiva un punto di accesso importante. |
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70 |
Tale motivo di ricorso si articola in cinque parti. |
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71 |
Occorre rilevare, in via preliminare, che, come risulta dai precedenti punti da 11 a 22, la decisione impugnata è fondata su diverse considerazioni che hanno indotto la Commissione, nell’ambito di una valutazione globale, a ritenere che, sebbene la Microsoft avesse raggiunto tutte le soglie fissate all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, essa avesse presentato argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA per quanto riguardava Edge. |
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72 |
In tal senso, la Commissione si è fondata segnatamente, in primo luogo, sull’esigua scala di utilizzo di Edge nella categoria dei CPS dei browser web, in secondo luogo, sull’assenza di controllo da parte della Microsoft dell’architettura pertinente di Edge a causa della dipendenza di quest’ultimo dal motore di rendering dei browser Blink, in terzo luogo, sulla constatazione secondo cui l’ecosistema della Microsoft non contribuiva sufficientemente, alla data della decisione impugnata, a fare di Edge un punto di accesso importante e, in quarto luogo, sul fatto che le risposte degli utenti commerciali e degli altri partecipanti del settore nell’ambito dell’indagine di mercato indicavano che Edge non costituiva un punto di accesso importante. A quest’ultimo riguardo, la Commissione ha tenuto conto, in particolare, del fatto che meno di un terzo degli utenti commerciali e degli altri partecipanti all’indagine di mercato aveva considerato Edge «importante» o «cruciale». |
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73 |
Con le parti dalla prima alla terza del motivo unico di ricorso, la ricorrente contesta le prime tre considerazioni menzionate al precedente punto 72. Con la quarta parte, essa sostiene che tali considerazioni non erano sufficienti a confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA. |
Sulla prima parte del motivo unico di ricorso, vertente sul fatto che la decisione impugnata si fonda erroneamente sulla quota di mercato di Edge
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74 |
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata si fonda erroneamente sull’esigua «quota di mercato» di Edge, calcolata con riferimento alla quota del numero totale delle pagine Internet consultate, poiché un siffatto elemento non è pertinente per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, in applicazione della quale Edge costituisce un punto di accesso importante. Infatti, da un lato, dal considerando 10 del DMA risulterebbe che, ai fini della designazione di un gatekeeper, non occorre procedere a una valutazione caso per caso delle posizioni delle imprese interessate sul mercato. Dall’altro lato, il considerando 23 del DMA preciserebbe che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione solo elementi direttamente relativi ai criteri quantitativi e che qualsiasi giustificazione per motivi economici, basata sulla definizione del mercato, dovrebbe essere respinta, in quanto non sarebbe pertinente per la designazione di un gatekeeper. |
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75 |
Orbene, la Commissione non avrebbe preso in considerazione alcuno degli elementi direttamente relativi ai criteri quantitativi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, che, secondo il considerando 23 del DMA, sarebbero gli unici di cui avrebbe dovuto tenere conto. Al posto di tali elementi, la Commissione si sarebbe fondata sulle quote di mercato di Edge e di alcuni dei suoi concorrenti presentandole come indicatori della loro scala, il che costituirebbe un tentativo di aggirare la formulazione del considerando 23 del DMA. |
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76 |
Inoltre, il fatto che Chrome e Safari siano anche browser web importanti, o addirittura punti di accesso più importanti, non significherebbe di per sé che Edge non sia un punto di accesso importante. Sarebbero la dimensione in termini assoluti di Edge – valutata sulla base del numero di utenti – e l’importanza dei problemi che tale browser web pone in termini di equità e contendibilità a giustificare che lo stesso sia considerato un punto di accesso importante. |
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77 |
La Commissione, sostenuta dalla Microsoft, contesta tale argomento. |
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78 |
In proposito, occorre rilevare che, ai punti da 51 a 58 della decisione impugnata, la Commissione si è fondata sull’esigua scala di utilizzo di Edge per concludere che tale browser web non costituiva un punto di accesso importante, rilevando, in particolare, che esso rappresentava, nel dicembre 2022, solo il 5,8% delle pagine Internet consultate su tutti i tipi di dispositivi nella regione «Europa» e che tale scala di utilizzo era molto inferiore a quella di Chrome e Safari, che rappresentavano, rispettivamente, il 59% e il 22% delle pagine Internet consultate (v. precedenti punti da 11 a 13). |
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79 |
Per esaminare se la Commissione potesse prendere in considerazione tali elementi per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, in primo luogo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA, l’impresa che fornisce CPS può presentare, con la propria notifica a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del DMA, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente CPS, essa non soddisfa i requisiti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA. |
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80 |
Dal considerando 23 del DMA deriva che le sole categorie di argomentazioni o prove che il legislatore dell’Unione ha deciso di escludere esplicitamente in quanto irrilevanti sono quelle vertenti su giustificazioni per motivi economici basate sulla definizione del mercato o volte a dimostrare efficienze (sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione, T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 46). |
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81 |
Dal considerando 23 del DMA risulta inoltre che, per essere prese in considerazione, le argomentazioni e le prove presentate dall’impresa interessata devono essere «direttamente relativ[e] ai criteri quantitativi», fermo restando che l’espressione «criteri quantitativi» si riferisce alle soglie quantitative fissate all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA (sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione, T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 47). |
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82 |
Tali argomentazioni e prove sono direttamente relative a dette soglie quantitative qualora mirino a confutare concretamente e specificamente una delle tre presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione, T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 326). |
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83 |
Orbene, il considerando 23 del DMA menziona espressamente, tra gli elementi direttamente relativi ai criteri quantitativi, l’importanza del CPS dell’impresa, tenuto conto della «portata complessiva delle attività del rispettivo [CPS]». |
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84 |
In tale contesto, la Commissione può legittimamente tener conto dell’esigua scala di utilizzo di un CPS, che riflette la sua scarsa importanza, a sostegno di una conclusione secondo cui tale CPS non costituisce un punto di accesso importante. |
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85 |
Analogamente, la Commissione può confrontare la scala di utilizzo di tale CPS con quella di altri CPS. A tal riguardo, anzitutto, occorre ricordare che, come già dichiarato dal Tribunale nella sua sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione (T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punti 49 e 50), l’elenco degli elementi che possono essere presi in considerazione, citati al considerando 23 del DMA, non è esaustivo. |
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86 |
Inoltre, un argomento vertente sul confronto della scala di utilizzo dei CPS in esame mira a confutare concretamente e specificamente la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA. Infatti, un tale argomento consente di dimostrare che il CPS di cui trattasi, pur superando le soglie relative al numero di utenti previste da detta disposizione, ha una scarsa importanza come punto di accesso rispetto ad altri browser web. |
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87 |
Infine, il confronto della scala di utilizzo dei CPS in esame è in linea con la valutazione globale dell’«importanza del [CPS] dell’impresa [interessata]», che il considerando 23 del DMA autorizza espressamente la Commissione ad effettuare. |
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88 |
In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto di confrontare la scala di utilizzo di Edge con quella degli altri browser web, sulla base della quota del numero totale di pagine Internet consultate, non implica che la Commissione abbia proceduto ad una definizione del mercato e che la scala di utilizzo di Edge così determinata corrisponda a una quota di tale mercato. |
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89 |
In proposito, occorre rilevare che una siffatta analisi presupporrebbe che la Commissione delimiti previamente il mercato rilevante sul quale una siffatta quota di mercato è detenuta dall’impresa interessata. |
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90 |
La determinazione del mercato rilevante presuppone la definizione del mercato di prodotti e del suo mercato geografico (v. sentenza del 27 giugno 2024, Commissione/Servier e a., C‑176/19 P, EU:C:2024:549, punto 382 e giurisprudenza citata). |
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91 |
Da un lato, per quanto riguarda il mercato di prodotti, la nozione di «mercato rilevante» implica che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti o servizi che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità per lo stesso uso tra tutti i prodotti o servizi che fanno parte dello stesso mercato (v. sentenza del 27 giugno 2024, Commissione/Servier e a., C‑176/19 P, EU:C:2024:549, punto 383 e giurisprudenza citata). Dall’altro lato, per quanto riguarda il mercato geografico rilevante, la sua definizione richiede la determinazione del territorio nel quale tutti gli operatori economici si trovano in condizioni di concorrenza analoghe, con riferimento proprio ai prodotti o servizi considerati (v. sentenza del 1o luglio 2008, MOTOE,C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 34 e giurisprudenza citata; sentenza del 15 dicembre 2016, DEI/Commissione, T‑169/08 RENV, EU:T:2016:733, punto 62). |
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92 |
Orbene, dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia proceduto a siffatte valutazioni, in relazione al mercato di prodotti o al mercato geografico rilevante. |
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93 |
A tal riguardo, la mera circostanza che la Commissione abbia preso in considerazione, ai punti 53 e 54 della decisione impugnata, la «quota» del numero totale di pagine Internet consultate utilizzando Edge e i browser concorrenti su tutti i tipi di dispositivi e su alcuni di questi tipi di dispositivi, per la regione «Europa», non implica che essa abbia definito un mercato dei browser web specifico ai sensi dei principi ricordati ai precedenti punti da 89 a 91. In particolare, la Commissione non si è espressa sulla questione se fosse opportuno definire mercati rilevanti a seconda del tipo di dispositivo o per una particolare regione. |
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94 |
Del pari, la ricorrente non può fondarsi sul fatto che, nella nota a piè di pagina n. 48 di cui al punto 53 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che «la Microsoft [aveva] fornito dati [provenienti da] StatCounter sulle quote di mercato dei browser web in Europa, ripartiti secondo i diversi tipi di dispositivi». Infatti, il riferimento alle «quote di mercato», messo in discussione dalla ricorrente, corrisponde al modo in cui detti dati sono designati da StatCounter, come risulta dall’allegato A.4.13 del ricorso. Per contro, da tale nota a piè di pagina non risulta che la Commissione abbia proceduto ad una definizione del mercato ai sensi dei principi ricordati ai precedenti punti da 89 a 91. |
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95 |
In terzo luogo, occorre respingere le altre censure che la ricorrente ha sollevato a sostegno della presente parte. |
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96 |
Sotto un primo profilo, la ricorrente non può invocare il considerando 10 del DMA per contestare alla Commissione di aver tenuto conto, nella decisione impugnata, della quota del numero totale di pagine Internet consultate utilizzando Edge. Infatti, in tale considerando, il legislatore dell’Unione si limita a precisare il rapporto tra il DMA, gli articoli 101 e 102 TFUE, talune norme nazionali in materia di concorrenza nonché le norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni, senza pronunciarsi sugli elementi che la Commissione può prendere in considerazione nella sua valutazione delle argomentazioni e delle prove presentate per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA. |
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97 |
Sotto un secondo profilo, la ricorrente non può trarre argomenti dalla constatazione di cui al punto 146 della decisione C(2023) 6102 final della Commissione, del 5 settembre 2023, che designa la ByteDance come gatekeeper, conformemente all’articolo 3 del DMA (DMA.100040 ByteDance – Servizi di social network online), secondo la quale il semplice fatto di avere una dimensione inferiore rispetto ad altri fornitori di CPS è di per sé insufficiente a confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA. Infatti, da un lato, la Commissione è tenuta a procedere ad un’analisi individualizzata delle circostanze proprie di ciascun caso, senza essere vincolata da decisioni precedenti riguardanti altri operatori economici o altri CPS (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione, T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 68). Dall’altro lato, detta constatazione non è, in ogni caso, affatto incompatibile con quella menzionata nella decisione impugnata, con la quale la Commissione non si è limitata a prendere in considerazione la scala di utilizzo di Edge rispetto a quella di alcuni dei suoi concorrenti, ma si è fondata anche su altre circostanze in sede di esame della confutazione della presunzione enunciata all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA (v. precedenti punti da 11 a 22). |
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98 |
Sotto un terzo profilo, occorre altresì respingere l’argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, anche supponendo che la Commissione possa legittimamente tener conto della quota del numero totale di pagine consultate, un siffatto criterio non è sufficiente per valutare l’importanza di un browser web con riferimento alla portata complessiva delle sue attività e la Commissione avrebbe dovuto valutare tale importanza soprattutto alla luce del numero molto elevato dei suoi utenti, che costituirebbe un criterio essenziale. |
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99 |
A tal riguardo, occorre rilevare che, come risulta dal punto 56 della decisione impugnata, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il numero di utenti finali di Edge era elevato. Tuttavia, essa ha concluso, al medesimo punto, che, «nonostante l’elevato numero di utenti finali, la scala di utilizzo di Edge [era] nettamente inferiore a quella degli altri browser web». Ne consegue che, secondo la valutazione della Commissione, la pertinenza del numero elevato di utenti finali di Edge è superata dalle considerazioni fondate sulla sua esigua scala di utilizzo rispetto ad altri browser web, in termini di numero di pagine Internet consultate. |
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100 |
Orbene, nulla nell’articolo 3, paragrafo 5, o nel considerando 23 del DMA lascia intendere che le considerazioni relative al numero di utenti finali presentino, per definizione, una prevalenza rispetto alle altre considerazioni che possono essere pertinenti per valutare l’importanza di un browser web con riferimento alla portata complessiva delle sue attività. |
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101 |
Sotto un quarto profilo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto del fatto che un gran numero di utenti di personal computer dotati di Windows PC OS nell’Unione utilizzavano Edge frequentemente per accedere a Internet. Poiché l’utilizzo dei personal computer rappresenterebbe una parte molto importante dell’utilizzo di Internet, l’importanza di tali utenti non può, secondo la ricorrente, essere esclusa o minimizzata affermando che essi costituiscono solo un «sottoinsieme degli utenti finali interessati», come sostiene la Commissione. Quest’ultima avrebbe dovuto valutare se Edge costituisse un punto di accesso importante per gli utenti di personal computer, in quanto essi costituirebbero una certa «categoria di utenti», secondo la sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione (T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 178). |
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102 |
A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del DMA definisce la categoria di CPS di cui Edge fa parte segnatamente come «browser web», senza operare distinzioni a seconda dei diversi tipi di dispositivi o dei sistemi operativi mediante i quali tali browser sono utilizzati. Ciò è in linea con l’obiettivo espresso al considerando 14 del DMA, secondo cui la definizione dei CPS dovrebbe essere neutra dal punto di vista tecnologico e dovrebbe essere intesa come comprensiva dei servizi offerti su o attraverso vari mezzi o dispositivi. |
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103 |
Inoltre, secondo il considerando 23 del DMA, l’importanza del CPS dell’impresa dovrebbe essere valutata tenendo conto della «portata complessiva» delle sue attività. |
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104 |
Peraltro, quando l’impresa interessata presenta argomentazioni relative agli elementi elencati al considerando 23 del DMA, come quello menzionato al precedente punto 103, occorre tener conto, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, delle circostanze relative al funzionamento del CPS in questione (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione, T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 176). |
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105 |
Ne consegue che l’importanza dei browser web non può essere valutata esclusivamente in funzione di un solo gruppo di dispositivi o di sistemi operativi con i quali essi sono proposti. |
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106 |
In tale contesto, la Commissione poteva giustamente valutare l’importanza di Edge tenendo conto di tutti i dispositivi sui quali era proposto e concludere, come ha fatto al punto 65 della decisione impugnata, che, alla luce degli elementi di cui essa disponeva, la scala di utilizzo più elevata di Edge sui personal computer dotati di Windows PC OS non era un’indicazione sufficiente del fatto che Edge costituisse un punto di accesso importante. |
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107 |
Tale conclusione non è inficiata dalla sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione (T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478). |
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108 |
A tal riguardo, occorre rilevare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione (T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478), l’impresa interessata sosteneva di non dover essere designata come gatekeeper per quanto riguardava la sua piattaforma di social network online, sulla base del rilievo che i suoi utenti finali praticavano il multihoming, vale a dire che utilizzavano, oltre alla piattaforma di cui trattasi, una o più altre piattaforme. |
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109 |
Il Tribunale ha risposto a tale argomento constatando che il solo fatto che gli utenti di una piattaforma di social network online utilizzassero nel contempo altre piattaforme di social network online non significava che tali diverse piattaforme rivestissero per essi la stessa importanza. Pertanto, l’intensità di tale uso, vale a dire il tempo trascorso da un utente interagendo su detta piattaforma o anche l’importanza di una piattaforma siffatta per talune categorie di utenti possono costituire, tra gli altri fattori e a seconda dei casi, fattori rilevanti da prendere in considerazione per valutare se l’esistenza di un certo grado di multihoming consenta di mettere manifestamente in dubbio la presunzione secondo cui il CPS in questione costituisce un punto di accesso importante (sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione, T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 178). |
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110 |
Orbene, tali considerazioni sono state effettuate nel contesto del multihoming, che non è in discussione nel caso di specie. Inoltre, da dette considerazioni non si può dedurre che un CPS debba essere considerato un punto di accesso importante sulla base del solo rilievo che esso riveste un’importanza particolare per raggiungere una determinata categoria di utenti finali. Infatti, come rilevato ai precedenti punti 103 e 104, in forza del considerando 23 e dell’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, occorre tener conto della portata complessiva delle attività del CPS in esame nonché di tutte le circostanze relative al suo funzionamento. |
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111 |
Sotto un quinto profilo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che Edge costituiva il principale punto di accesso per i fornitori di browser web concorrenti, ai quali Edge consentiva, in quanto utenti commerciali di quest’ultimo, di raggiungere gli utenti finali di Windows PC OS. Infatti, a causa della preinstallazione di Edge sui computer dotati di tale sistema operativo, gli utenti finali impiegavano tale browser per scaricare browser concorrenti, come Opera, almeno per quanto riguardava il primo browser concorrente installato. |
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112 |
In proposito, se è vero che la scala di utilizzo di Edge su Windows PC OS era, come rilevato al precedente punto 54, dal 20 al 30% e che il download di un primo browser concorrente di Edge su Windows PC OS avveniva sempre tramite Edge, resta il fatto che la scala di utilizzo di Chrome su Windows PC OS era dal 50 al 60% e quella di Firefox dal 10 al 20%, come risulta dalla nota a piè di pagina n. 50 di cui al punto 53 della decisione impugnata. Tali dati dimostrano che i fornitori dei browser concorrenti erano in grado di superare il fatto che il download di un primo browser su Windows PC OS diverso da Edge si effettuava tramite quest’ultimo browser. |
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113 |
Sotto un sesto profilo, la ricorrente sostiene che dalla sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione (T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 239) si evince che la Commissione doveva tener conto del fatto che la quota di approvvigionamento di Edge su personal computer era aumentata rapidamente in Europa dopo il suo lancio nel 2015 dallo 0% fino a circa il 14% nel 2024. |
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114 |
A tal riguardo, la Microsoft ha spiegato, senza essere contraddetta dalla ricorrente in proposito, che essa aveva lanciato Edge nel 2015 per sostituire il suo precedente browser web, Internet Explorer, e che, a mano a mano che gli utenti finali avevano sostituito Internet Explorer con Edge, quest’ultimo browser aveva conosciuto una certa crescita, ma che quest’ultima era avvenuta, in larga misura, a scapito di Internet Explorer. Ne consegue che, per quanto riguarda i suoi browser web, la Microsoft non ha conosciuto una crescita rapida e significativa del numero totale di utenti finali nell’Unione, contrariamente all’impresa interessata nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione (T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478). |
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115 |
Sotto un settimo profilo, nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento della Microsoft, la ricorrente contesta alla Commissione di aver valutato la scala di utilizzo di Edge sulla sola base dei dati di StatCounter, che sarebbero imprecisi. |
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116 |
A tal riguardo, si deve rammentare che, conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento (sentenza del 14 dicembre 2022, PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo/Commissione, T‑143/20, EU:T:2022:811, punto 149). |
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117 |
Tali principi si applicano anche alle censure dedotte per la prima volta nelle osservazioni su una memoria di intervento (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2021, ITD e Danske Fragtmænd/Commissione, T‑561/18, EU:T:2021:240, punti da 183 a 185). |
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118 |
La presente censura non è stata sollevata nel ricorso, sebbene verta sulle considerazioni enunciate al punto 55 della decisione impugnata. Inoltre, la ricorrente non ha sostenuto che tale censura si basava su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Di conseguenza, detta censura, che non costituisce l’ampliamento di una censura precedentemente formulata nel ricorso, deve essere respinta in quanto irricevibile. |
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119 |
Tale censura è comunque infondata. Infatti, dal punto 55 della decisione impugnata risulta che, a seguito delle osservazioni dei partecipanti all’indagine di mercato, la Commissione ha analizzato la scala di utilizzo di Edge tenendo conto anche di dati diversi da quelli provenienti da StatCounter, i quali confermavano la sua analisi fondata su tale strumento. Risulta del resto dai quesiti C.1 e C.2 della richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti, contenuta nel fascicolo del Tribunale all’allegato B.1.2 dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, che quest’ultima ha interrogato i concorrenti della Microsoft sull’affidabilità dei dati provenienti da StatCounter. Orbene, nella sua risposta a tale richiesta di informazioni, la ricorrente non ha criticato l’affidabilità dei dati provenienti da StatCounter. |
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120 |
Sulla base di tutto quanto precede, la prima parte del motivo unico di ricorso deve essere respinta. |
Sulla seconda parte del motivo unico di ricorso, vertente sul fatto che la decisione impugnata si fonda erroneamente sull’asserita mancanza di controllo da parte della Microsoft dell’architettura pertinente di Edge
– Argomenti delle parti
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121 |
La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente fondato la decisione impugnata sul fatto che la Microsoft non controllava l’architettura pertinente di Edge, basandosi sulla circostanza che quest’ultimo utilizzava Blink, e non il proprio motore di rendering dei browser. Tale circostanza non può manifestamente contribuire, in modo effettivo, a confutare la presunzione secondo cui Edge costituiva un punto di accesso importante. Inoltre, la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata al riguardo. |
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122 |
La Commissione, sostenuta dalla Microsoft, contesta tale argomento. |
– Osservazioni preliminari
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123 |
Occorre ricordare che un motore di rendering dei browser è un software che converte il codice nel quale è scritto il contenuto di una pagina Internet in una pagina formattata e interattiva visualizzata sullo schermo dell’utente finale. Tale processo implica l’applicazione delle regole definite nel codice del sito Internet, affinché la sua composizione e le sue funzionalità appaiano come l’autore di tale sito le ha previste. |
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124 |
I browser web utilizzano diversi motori di rendering dei browser. Edge, Opera e Chrome si basano su Blink, un motore di rendering che assicura, in particolare, l’interpretazione e la visualizzazione dei contenuti scritti nei codici HTML e CSS. Blink è un software a codice sorgente aperto gestito da Chromium. Quest’ultimo è un progetto di sviluppo software a codice sorgente aperto destinato alle imprese che propongono un browser web. |
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125 |
Per creare un browser web completo, le imprese sviluppano software supplementari intorno al motore di rendering dei browser. Tali software regolano, in particolare, l’interfaccia utente, il funzionamento della barra di indirizzo e dei menu di modifica delle impostazioni, la memorizzazione delle password o la politica di sicurezza del browser. |
– Sulla motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda Blink
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126 |
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la questione se e in quale misura il fatto che Edge utilizzi Blink, e non il proprio motore di rendering dei browser, sia un elemento pertinente per valutare se Edge costituisca un punto di accesso importante. Infatti, tale decisione conterrebbe un solo punto che verterebbe su tale elemento e non vi sarebbero riportate le spiegazioni fornite dalla Commissione dinanzi al Tribunale. |
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127 |
Ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, gli atti giuridici devono essere motivati. Analogamente, il diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, prevede l’obbligo, per le istituzioni dell’Unione, di motivare le loro decisioni. |
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128 |
La motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni dell’atto stesso e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza del 3 luglio 2025, Instituto Cervantes e Spagna/Commissione, C‑534/23 P e C‑539/23 P, EU:C:2025:523, punto 122). |
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129 |
Una siffatta motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. A tal riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e SRB, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 104 e giurisprudenza citata, nonché del 10 settembre 2024, Commissione/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 392 e giurisprudenza citata). |
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130 |
Nel caso di specie, la decisione impugnata ha spiegato la pertinenza di Blink per la confutazione della presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA al punto 59, che è così formulato: «[L] a Commissione rileva che la Microsoft non controlla l’architettura pertinente [di Edge], segnatamente in quanto [quest’ultimo] non dispone di un proprio motore di rendering dei browser, ma dipende piuttosto dal motore di rendering dei browser Blink (…) Come sottolineato dalla Microsoft [durante il procedimento amministrativo], i motori di rendering dei browser svolgono un ruolo essenziale all’interno di un browser web per determinare il modo in cui il contenuto è caricato e presentato su una pagina web agli utenti finali. Di conseguenza, il modo in cui il contenuto è proposto su Edge dagli utenti commerciali agli utenti finali dipende dalla conformità al motore di rendering Blink, piuttosto che da una scelta autonoma operata dalla Microsoft in quanto sviluppatrice di un browser web e fornitrice di un sistema operativo». |
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131 |
Se è vero che le considerazioni menzionate al precedente punto 130 sono succinte, esse devono essere lette, conformemente ai principi ricordati al precedente punto 129, alla luce dei seguenti elementi. |
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132 |
Sotto un primo profilo, ai sensi del considerando 43 del DMA, ogni browser è costruito su un motore di rendering dei browser web, che è responsabile delle principali funzionalità del browser, quali la velocità, l’affidabilità e la compatibilità web. Quando gestiscono e impongono motori di rendering dei browser web, i gatekeeper sono in grado di determinare le funzionalità e le norme che si applicheranno non solo ai propri browser web, ma anche ai browser web concorrenti e, a loro volta, alle applicazioni software web. |
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133 |
Il considerando 43 del DMA evidenzia quindi l’importanza di un motore di rendering dei browser per il funzionamento di un browser web e consente quindi di comprendere che l’utilizzo, da parte del fornitore di un siffatto browser, di un motore di rendering dei browser di un terzo può ridurre la capacità di tale fornitore di determinare la velocità, l’affidabilità e la compatibilità del suo browser web, vale a dire le principali funzionalità di quest’ultimo, le quali costituiscono, senza che ciò sia contestato, elementi essenziali, in particolare, per gli utenti commerciali. |
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134 |
Sotto un secondo profilo, al punto 47 della decisione impugnata, la Commissione ha incluso una sintesi degli argomenti presentati dalla Microsoft durante il procedimento amministrativo in merito alla pertinenza dell’utilizzo di Blink da parte di Edge. Secondo tale punto, la Microsoft sosteneva in particolare che la ragione principale per utilizzare Blink era che gli utenti commerciali non assicuravano la compatibilità dei loro siti Internet con il suo motore di rendering dei browser e che i fornitori di software non creavano estensioni per tale motore. Ciò avrebbe comportato che taluni siti Internet non supportassero detto motore, il che avrebbe condotto a un rendimento non ottimale di tali siti su Edge. Pertanto, gli utenti finali avrebbero preferito Chrome e Safari per una migliore esperienza di navigazione. Di conseguenza, la Microsoft sarebbe stata costretta ad abbandonare il proprio motore di rendering dei browser e ad utilizzare Blink. Secondo lo stesso punto, la Microsoft ha sostenuto che essa non poteva quindi influenzare le attività degli utenti commerciali a suo vantaggio, fermo restando che tali imprese non ottimizzavano i loro siti Internet specificamente per Edge. |
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135 |
A tale proposito, il punto 47 della decisione impugnata consente non solo di comprendere le ragioni per le quali la Microsoft ha scelto di utilizzare Blink nel browser Edge, ma indica anche le ragioni per le quali la Microsoft era poco propensa ad apportare modifiche a Blink. |
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136 |
È vero che, come sostiene la ricorrente, il punto 47 della decisione impugnata si limita a riassumere gli argomenti presentati dalla Microsoft durante il procedimento amministrativo. |
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137 |
Tuttavia, il punto 59 della decisione impugnata – che contiene la valutazione della Commissione – sottolinea la necessità per la Microsoft di garantire la conformità di Edge a Blink e rinvia alle informazioni fornite dalla Microsoft nel corso del procedimento amministrativo in riferimento al ruolo essenziale dei motori di rendering dei browser. In tale contesto, occorre prendere in considerazione le indicazioni contenute al punto 47 della decisione impugnata al fine di valutare la sufficienza della motivazione di tale decisione. |
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138 |
Sotto un terzo profilo, la ricorrente rientra altresì, secondo le sue stesse indicazioni, nei fornitori di browser web che utilizzano Blink nei loro browser web. Orbene, tali fornitori sono necessariamente consapevoli del ruolo di Blink nella struttura dei browser web e delle implicazioni che possono derivare da una dipendenza dal motore di rendering dei browser di un terzo per valutare se un browser web costituisca un punto di accesso importante. |
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139 |
Alla luce di tali elementi, si deve constatare che la motivazione della decisione impugnata consente, da un lato, alla ricorrente di valutare il nesso tra l’utilizzo di Blink da parte della Microsoft e la conclusione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante e, dall’altro, al Tribunale di esercitare un controllo giurisdizionale al riguardo. Una siffatta motivazione soddisfa quindi i requisiti ricordati al precedente punto 128. |
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140 |
Tale conclusione non è messa in discussione dagli argomenti sollevati dalla ricorrente nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 9 settembre 2025, secondo i quali il punto 59 della decisione impugnata non consente di comprendere il modo in cui la Commissione ha valutato taluni elementi concreti, come la questione se la scelta di un motore di rendering dei browser fosse un elemento direttamente connesso ai criteri quantitativi previsti all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, i componenti che fanno parte di un motore di rendering dei browser, le ragioni per le quali la Microsoft ha deciso di utilizzare Blink o il nesso tra l’esigua scala di utilizzo di Edge e la decisione della Microsoft di utilizzare Blink. |
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141 |
A tal riguardo, è sufficiente ricordare che la Commissione non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti dedotti dinanzi ad essa durante il procedimento amministrativo qualora esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un ruolo essenziale nell’economia della sua decisione (sentenza del 27 aprile 2023, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commissione, C‑492/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:354, punto 49; v. altresì, in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 96). |
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142 |
Ciò vale a maggior ragione per argomenti che non sono stati dedotti dinanzi ad essa, dal momento che la Commissione non è tenuta ad anticipare potenziali obiezioni nella motivazione delle sue decisioni (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2005, Germania e Danimarca/Commissione, C‑465/02 e C‑466/02, EU:C:2005:636, punto 106, e del 27 aprile 2023, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commissione, C‑492/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:354, punto 49 e giurisprudenza citata). |
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143 |
Nel caso di specie, si deve constatare, per le considerazioni menzionate ai precedenti punti da 130 a 139, che la Commissione ha esposto le ragioni essenziali per le quali l’utilizzo di Blink, e non di un motore di rendering dei browser della Microsoft, da parte di Edge atteneva alla conclusione secondo cui quest’ultimo non costituiva un punto di accesso importante. |
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144 |
Inoltre, la richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti, inviata anche alla ricorrente, conteneva sette quesiti relativi ai motori di rendering dei browser web, vale a dire i quesiti da E.1 a E.7. La ricorrente era quindi informata del fatto che la Commissione indagava sulla pertinenza di detti motori di rendering dei browser. Ciononostante, la ricorrente non ha invocato gli elementi menzionati al precedente punto 140 né in risposta a tali quesiti, né in risposta al quesito F.3 che invitava i destinatari di detta richiesta a comunicare alla Commissione qualsiasi altra osservazione che potesse essere utile al suo esame. |
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145 |
In tali circostanze, la ricorrente non può contestare alla Commissione di non essersi espressa su detti elementi nella motivazione della decisione impugnata. |
– Sulla fondatezza della censura relativa al fatto che la decisione impugnata si basa erroneamente sull’asserita mancanza di controllo da parte della Microsoft dell’architettura pertinente di Edge
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146 |
In primo luogo, la ricorrente sostiene che nulla nel DMA indica che l’importanza di un browser web, in quanto punto di accesso, dipende dalla capacità del suo fornitore di determinare il modo in cui il contenuto è presentato su tale browser. Inoltre, tale elemento non sarebbe direttamente relativo alle soglie quantitative previste all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, cosicché la Commissione non avrebbe potuto prenderlo in considerazione in sede di esame della confutazione della presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA. |
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147 |
A tale riguardo, dai principi ricordati ai precedenti punti da 79 a 82 risulta che l’articolo 3, paragrafo 5, del DMA non esclude a priori, in quanto irrilevanti, determinati tipi di argomentazioni o di prove presentati da un’impresa ai fini della confutazione delle presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, ad eccezione delle argomentazioni o delle prove concernenti una giustificazione per motivi economici basata sulla definizione del mercato o volta a dimostrare efficienze. La Commissione può quindi tener conto, in linea di principio, di tutti gli elementi presentati che mirano a confutare concretamente e specificamente una delle tre presunzioni previste da quest’ultima disposizione. |
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148 |
Orbene, l’utilizzo di un motore di rendering dei browser di un terzo è idoneo a confutare concretamente e specificamente la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, relativa alla questione se un CPS costituisca un punto di accesso importante. |
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149 |
Infatti, come sottolineato al considerando 20 del DMA, il grado di importanza di un punto di accesso dipende, in particolare, dalla possibilità per l’impresa che fornisce un CPS di influenzare a proprio vantaggio le attività di una parte rilevante di utenti commerciali. Orbene, dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 123 a 125 risulta che non è escluso che l’utilizzo di un motore di rendering dei browser di un terzo riduca, o addirittura neutralizzi, la possibilità per un fornitore di browser web di modificare le impostazioni di tale browser che gli consentirebbero di influenzare a proprio vantaggio le attività di una parte rilevante di utenti commerciali. In particolare, l’utilizzo di un motore di rendering dei browser di un terzo può impedire a tale fornitore di programmare il browser web in questione in modo che determinati siti Internet non possano funzionare correttamente con detto browser o in modo che altri siti possano funzionare più rapidamente o in modo più efficiente su quest’ultimo. Pertanto, un simile elemento può essere pertinente ai fini della confutazione della presunzione secondo cui tale browser costituisce un punto di accesso importante. |
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150 |
A tal riguardo, la ricorrente non può sostenere che l’utilizzo di un motore di rendering dei browser di un terzo sia un elemento «puramente qualitativo» che non può, in forza del considerando 23 del DMA, essere preso in considerazione ai fini della confutazione della presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA. |
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151 |
Infatti, come è già stato dichiarato, l’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, letto alla luce del considerando 23 del DMA, deve essere interpretato nel senso che esso consente all’impresa interessata di presentare, per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, argomentazioni e prove, indipendentemente dalla circostanza che esse siano espresse o meno in valori numerici, purché siano direttamente relative a una o più di tali presunzioni (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione, T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punti da 40 a 51). |
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152 |
Inoltre, non si sostiene che l’utilizzo di un motore di rendering dei browser di un terzo sia un argomento privo di pertinenza alla luce della giurisprudenza menzionata al precedente punto 80, in quanto esso si riferirebbe a una giustificazione per motivi economici basata sulla definizione del mercato o volta a dimostrare efficienze. |
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153 |
In tali circostanze, la Commissione poteva prendere in considerazione il fatto che un browser web si basava su un motore di rendering dei browser di un terzo in sede di esame della confutazione della presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA. |
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154 |
In secondo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha omesso di tener conto del fatto che Blink era un prodotto a codice sorgente aperto, cosicché la Microsoft era libera di sviluppare, modificare, adattare o abbandonare tale prodotto. |
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155 |
In proposito, è necessario ricordare che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del DMA, tale regolamento persegue l’obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper siano equi e contendibili in tutta l’Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali. |
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156 |
L’obiettivo di garantire la contendibilità dei mercati nel settore digitale riguarda, come risulta dal considerando 32 del DMA, la capacità delle imprese di superare efficacemente le barriere all’ingresso e all’espansione e di competere con il gatekeeper in base ai meriti dei rispettivi prodotti e servizi. L’obiettivo di garantire l’equità di detti mercati mira, come si evince dal considerando 33 del DMA, ad evitare lo squilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali in cui il gatekeeper trae un vantaggio sproporzionato, tenuto conto che, a causa della loro posizione di punto di accesso e del loro potere contrattuale superiore, è possibile che i gatekeeper adottino comportamenti che non consentano ad altri di cogliere appieno i vantaggi dei propri contributi e stabiliscano unilateralmente condizioni squilibrate per l’uso dei loro CPS o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai loro CPS. |
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157 |
Inoltre, il considerando 20 del DMA sottolinea che il grado di importanza di un punto di accesso dipende, in particolare, dalla possibilità per il gatekeeper di influenzare a proprio vantaggio le attività di una parte rilevante di utenti commerciali. |
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158 |
A quest’ultimo proposito, e per quanto riguarda specificamente i browser web, dal considerando 43 del DMA emerge che il motore di rendering dei browser è responsabile delle principali funzionalità del browser, quali la velocità, l’affidabilità e la compatibilità delle pagine Internet con lo stesso browser. Inoltre, il medesimo considerando rileva che i motori di rendering dei browser sono fondamentali per gli utenti commerciali, in quanto consentono ad essi di svolgere le proprie attività e di ottimizzare i propri servizi. |
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159 |
È in tale contesto che occorre esaminare se la Commissione abbia erroneamente omesso di tener conto del fatto che Blink era un prodotto a codice sorgente aperto al quale la Microsoft poteva apportare modifiche. |
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160 |
A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la Microsoft poteva procedere, in sostanza, a tre tipi di modifiche di Blink. Sotto un primo profilo, la Microsoft avrebbe potuto applicare le proprie modifiche al codice di Blink prima di includerlo nel codice di Edge. Sotto un secondo profilo, essa avrebbe potuto applicare modifiche a monte contribuendo essa stessa al progetto Chromium. Sotto un terzo profilo, essa avrebbe potuto effettuare un rimaneggiamento in tempo reale di siti Internet modificando il loro codice, ad esempio inserendo in Edge un sistema di blocco di pubblicità. |
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161 |
Orbene, per quanto riguarda il primo e il terzo tipo di modifiche menzionate al precedente punto 160, da un lato, occorre rilevare che è pacifico che la Microsoft ha abbandonato il proprio motore di rendering dei browser sulla base del rilievo che il suo utilizzo non consentiva di proporre un prodotto di qualità sufficiente agli utenti finali, soprattutto in quanto i proprietari di siti Internet non garantivano più la compatibilità dei loro siti con Edge. Pertanto, la Microsoft ha deciso di utilizzare Blink per assicurarsi che il contenuto dei siti Internet fosse correttamente presentato su Edge. Dall’altro lato, come risulta dai punti 47 e 59 della decisione impugnata, la Microsoft non è propensa ad apportare modifiche a Blink che incidano sulla velocità, sull’affidabilità di Edge o sulla compatibilità delle pagine Internet con Edge, dal momento che tali modifiche comporterebbero la stessa prestazione non ottimale di Edge che l’ha indotta a sostituire il proprio motore di rendering dei browser con Blink. |
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162 |
Inoltre, per quanto riguarda gli esempi di modifiche menzionati dalla ricorrente nel suo ricorso per illustrare le divergenze di Edge rispetto a Blink, dalle precisazioni fornite dalla Microsoft in risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 9 settembre 2025, che non sono state contestate dalla ricorrente, risulta che tutte tali modifiche – con un’eccezione – costituiscono mutamenti che la Microsoft ha apportato ai software menzionati al precedente punto 125, vale a dire a quelli sviluppati intorno al motore di rendering dei browser per proporre un browser web completo, e non mutamenti apportati a Blink stesso. La ricorrente non può quindi invocare siffatte modifiche a sostegno della sua tesi secondo cui la Microsoft ha apportato modifiche a Blink. |
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163 |
L’unica eccezione riguarda la modifica menzionata al punto 56, lettera a), del ricorso che concerne un’interfaccia di programmazione di applicazioni detta «Storage Access», con la quale, secondo le spiegazioni fornite dalla Microsoft, Edge consente a siti Internet di chiedere il consenso degli utenti finali in materia di tutela della vita privata, come il blocco dei cookie di terzi. |
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164 |
È vero che tale software incide sulle modalità con cui gli utenti commerciali possono raggiungere gli utenti finali. Tuttavia, la ricorrente non ha sufficientemente spiegato in che modo l’utilizzo di un siffatto software desse alla Microsoft la possibilità di influenzare a proprio vantaggio le attività di una parte rilevante di utenti commerciali. |
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165 |
Per quanto riguarda il secondo tipo di modifiche menzionate al precedente punto 160, vale a dire quelle che la Microsoft avrebbe potuto apportare a Blink «a monte» contribuendo al progetto Chromium, dalle risposte della ricorrente e della Microsoft alle misure di organizzazione del procedimento del 9 settembre 2025 risulta che la Microsoft può soltanto proporre siffatte modifiche – allo stesso titolo di qualsiasi altra persona – e che queste ultime devono, ogni volta, essere verificate e accettate dagli amministratori di Chromium prima di essere inserite in Blink. Una siffatta possibilità di influenzare Blink non conferisce quindi alla Microsoft un grado di autonomia sufficiente per mettere in discussione la constatazione della Commissione secondo cui la Microsoft non controlla l’architettura pertinente di Edge a causa dell’utilizzo da parte di quest’ultimo di Blink. |
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166 |
Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato che il fatto che Blink fosse un prodotto a codice sorgente aperto al quale la Microsoft poteva apportare modifiche fosse tale da inficiare la constatazione della Commissione secondo cui l’utilizzo di tale motore di rendering dei browser da parte di Edge contribuiva a far ritenere che quest’ultimo non fosse un punto di accesso importante. |
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167 |
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la scelta della Microsoft di utilizzare un motore di rendering dei browser di un terzo non toglie che un numero molto elevato di utenti commerciali dipende da Edge – e dal modo in cui la Microsoft configura tale browser – per raggiungere un numero molto elevato di utenti finali. Pertanto, la Microsoft potrebbe continuare a influenzare, in particolare, il contenuto dei siti Internet, la possibilità per i fornitori di siti Internet di monetizzare il loro contenuto nonché la possibilità per i terzi e i concorrenti di seguire il traffico Internet. |
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168 |
A tal riguardo, anzitutto, occorre ricordare che il numero di utenti finali non è l’unico elemento pertinente ai fini della confutazione della presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA (v. precedente punto 147). |
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169 |
Inoltre, è già stato accertato ai precedenti punti da 78 a 87, 99 e 100 che la Commissione poteva giustamente ritenere che la pertinenza del numero elevato di utenti finali di Edge fosse superata dalle considerazioni fondate sulla sua esigua scala di utilizzo rispetto ad altri browser web. |
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170 |
Peraltro, come rilevato al precedente punto 153, la Commissione poteva, senza commettere errori di valutazione, prendere in considerazione l’utilizzo di Blink al fine di confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA. Tale utilizzo costituisce quindi un fattore supplementare che riduce ulteriormente l’importanza del numero elevato di utenti finali di Edge. In tale contesto, la Commissione poteva ritenere che l’utilizzo di detto motore di rendering dei browser fosse un fattore pertinente per suffragare la conclusione secondo cui Edge non costituiva un punto di accesso importante. |
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171 |
Infine, e in ogni caso, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento sufficientemente suffragato volto a dimostrare che le funzionalità di Edge che non rientravano nel motore di rendering dei browser avessero un impatto significativo sugli utenti commerciali. |
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172 |
Ciò premesso, occorre respingere l’argomento della ricorrente. |
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173 |
Sulla base di quanto precede, la seconda parte del motivo unico di ricorso deve essere respinta. |
Sulla terza parte del motivo unico di ricorso, secondo la quale la Commissione ha erroneamente ritenuto che l’ecosistema della Microsoft non contribuisse sufficientemente a fare di Edge un punto di accesso importante
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174 |
La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente ritenuto che l’ecosistema della Microsoft non contribuisse sufficientemente a fare di Edge un punto di accesso importante. L’integrazione di Edge in tale ecosistema nonché le pratiche attuate dalla Microsoft al fine di aumentare la scala di utilizzo di detto browser web sarebbero proprio le ragioni per le quali sono state raggiunte le soglie fissate all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA. |
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175 |
Infatti, la scala di utilizzo di Edge sui personal computer sarebbe almeno 65,5 volte superiore alla sua percentuale di utilizzo sui dispositivi mobili. Per quanto riguarda i soli personal computer muniti di Windows PC OS, sembrerebbe che la percentuale di utilizzo di Edge sia da 115 a 165 volte più elevata rispetto ai dispositivi mobili. Tali dati confermerebbero i vantaggi artificiosi di cui Edge godrebbe rispetto ai suoi concorrenti nonché la misura in cui le pratiche della Microsoft e i vantaggi derivanti dal suo ecosistema favorirebbero Edge, a danno degli utenti e dei concorrenti della Microsoft. Pertanto, tenuto conto dei vantaggi che l’ecosistema della Microsoft conferisce a Edge, la Commissione avrebbe dovuto concludere che quest’ultimo costituiva un punto di accesso importante. |
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176 |
La Commissione, sostenuta dalla Microsoft, contesta tale argomento. |
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177 |
Il DMA non contiene una definizione del termine «ecosistema». Tuttavia, il contenuto di tale nozione può essere desunto dai considerando 3, 32 e 64 del DMA, dai quali risulta, in sostanza, che un ecosistema di piattaforme digitali può consistere in uno o anche più CPS, nonché in altri servizi connessi a questi ultimi, ad esempio tramite collegamenti tecnologici o l’interoperabilità, il che può accentuare le barriere all’ingresso per i concorrenti di tali imprese e aumentare i costi del passaggio ad altri fornitori per gli utenti finali, rendendo più difficile per operatori del mercato esistenti o nuovi competere con tali imprese o contenderne la posizione (sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione, T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 128). |
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178 |
Pertanto, esiste un ecosistema digitale quando più categorie di fornitori, di clienti e di consumatori sono riunite e interagiscono nell’ambito di una piattaforma, e i prodotti o servizi che compongono tale ecosistema possono sovrapporsi o essere connessi gli uni agli altri in considerazione della loro complementarità orizzontale o verticale (sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione, T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 129). |
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179 |
Dal considerando 3 del DMA risulta che una delle caratteristiche di alcuni gatekeeper consiste proprio nel fatto che essi esercitano un controllo su interi ecosistemi di piattaforme nell’economia digitale (sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione, T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 130). |
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180 |
Ne consegue che il fatto di disporre di un ecosistema di piattaforme digitali può costituire un elemento rilevante al fine di valutare se l’impresa interessata costituisca un gatekeeper e se, più in particolare, il CPS in questione costituisca un punto di accesso importante (sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione, T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 131). |
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181 |
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti principali che la Microsoft dispone di un ecosistema di cui fa parte Edge, che tale ecosistema è composto in particolare da Windows e che consente alla Microsoft di promuovere l’utilizzo di Edge, preinstallando quest’ultimo su Windows, incoraggiando i costruttori di apparecchiature originali a impostarlo come browser predefinito, inserendolo come browser web predefinito nella barra delle applicazioni di Windows e configurando Windows PC OS e altri suoi software di modo che i siti Internet si aprano automaticamente con Edge. È altresì pacifico che il motore di ricerca online Bing costituisce una delle componenti dell’ecosistema della Microsoft. |
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182 |
Tuttavia, occorre precisare che sono i vantaggi o gli svantaggi associati all’esistenza o all’assenza di un ecosistema a permettere di valutare se il pertinente CPS costituisca un punto di accesso importante, e non la mera esistenza o assenza di un ecosistema in quanto tale, poiché la nozione stessa di «ecosistema» comprende diversi modelli commerciali. Di conseguenza, ogni ecosistema deve essere esaminato individualmente, tenendo conto dei vantaggi o dell’assenza di vantaggi derivanti da un simile modello commerciale, in particolare per quanto riguarda la contendibilità (sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione, T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 134). |
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183 |
A quest’ultimo riguardo, e contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, non risulta né dall’articolo 3, paragrafo 8, lettera f), del DMA, né dai suoi considerando 2, 11 e 13 che l’integrazione verticale dell’impresa interessata in quanto tale, e quindi il suo ecosistema in quanto tale, debbano comportare che il CPS interessato sia considerato un punto di accesso importante, indipendentemente dagli effetti di tale integrazione sul mercato. Infatti, oltre al fatto che la formulazione di tale disposizione e di tali considerando non suffraga una siffatta tesi della ricorrente, dall’articolo 3, paragrafo 5, del DMA risulta che l’esame che la Commissione è tenuta ad effettuare, qualora un’impresa presenti argomentazioni per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, deve tener conto delle circostanze relative al funzionamento del pertinente CPS. |
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184 |
Ne consegue che la Commissione ha giustamente esaminato se l’integrazione di Edge nell’ecosistema della Microsoft dovesse implicare che tale browser web fosse considerato un punto di accesso importante. |
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185 |
A tal riguardo, dai punti da 63 a 68 della decisione impugnata, la cui sostanza è stata ripresa ai precedenti punti da 16 a 22, emerge che, nonostante le diverse pratiche attuate dalla Microsoft allo scopo di aumentare l’utilizzo di Edge, la Commissione ha ritenuto che la scala di utilizzo di tale browser web fosse rimasta esigua e quella dei browser concorrenti Chrome e Safari fosse notevolmente più elevata. Parimenti, la Commissione ha rilevato che, a causa della sua esigua scala di utilizzo, la Microsoft non poteva impiegare Edge come leva per stimolare l’utilizzo delle altre componenti del suo ecosistema, quale il suo motore di ricerca online Bing. |
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186 |
Nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente mette in discussione la validità di tali constatazioni. |
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187 |
Sotto un primo profilo, la ricorrente sostiene che l’integrazione verticale della Microsoft, la sua struttura di impresa conglomerale, le sue economie di scala e di gamma e i vantaggi che esse conferiscono a Edge non sono ragioni che la Commissione può prendere in considerazione per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA. Si tratterebbe, in realtà, di elementi supplementari che confermerebbero tali presunzioni o che potrebbero giustificare una designazione di cui all’articolo 3, paragrafo 8, del DMA. |
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188 |
A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la Commissione ha preso in considerazione i vantaggi associati all’esistenza dell’ecosistema della Microsoft non in quanto elementi che consentono di confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, bensì, al contrario, in quanto elementi che possono contribuire a fare di Edge un punto di accesso importante. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza menzionata ai punti 180 e 182, i vantaggi o gli svantaggi associati all’esistenza o all’assenza di un ecosistema rientrano tra gli elementi pertinenti al fine di valutare se il CPS in questione costituisca un punto di accesso importante. |
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189 |
Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che la scala di utilizzo di Edge sui personal computer che utilizzano Windows PC OS è notevolmente più elevata rispetto ai dispositivi mobili, il che dimostrerebbe che le pratiche attuate dalla Microsoft conferiscono un vantaggio artificioso a Edge. Tale vantaggio deriverebbe anche dal fatto che, a causa della preinstallazione di Edge sui dispositivi muniti di Windows PC OS, Edge beneficerebbe di uno «status quo bias» (pregiudizio dello status quo), nel senso che gli utenti tendono a utilizzare un software preinstallato o impostato come predefinito piuttosto che a scaricare un prodotto alternativo. |
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190 |
A tal riguardo, da un lato, dai precedenti punti da 102 a 105 risulta che l’importanza dei browser web non può essere valutata in funzione di un solo gruppo di dispositivi o di sistemi operativi con i quali essi sono proposti. Di conseguenza, anche supponendo che, a causa della sua integrazione nell’ecosistema della Microsoft, Edge sia divenuto per taluni dispositivi, vale a dire quelli che utilizzano Windows PC OS, un browser web di importanza maggiore rispetto a quella che avrebbe avuto in assenza di tale integrazione, questa sola circostanza non è determinante ai fini dell’esame della confutazione della presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA. |
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191 |
Dall’altro lato, anche per i dispositivi che utilizzano Windows PC OS, l’ecosistema della Microsoft ha svolto solo un ruolo limitato nella promozione dell’utilizzo di Edge. È certamente pacifico che le pratiche attuate dalla Microsoft hanno promosso l’utilizzo di Edge su tali dispositivi. Ciò non toglie che, nonostante tali pratiche, la scala di utilizzo di Edge su tali dispositivi è rimasta limitata e, in particolare, significativamente inferiore a quella di Chrome e simile a quella di Firefox, come risulta dalla nota a piè di pagina n. 50 di cui al punto 53 della decisione impugnata. |
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192 |
Ne consegue che le diverse pratiche di Microsoft per promuovere l’utilizzo di Edge su dispositivi dotati di Windows PC OS non hanno conferito un vantaggio sufficientemente rilevante, in particolare in termini di contendibilità, per mettere in discussione la conclusione della Commissione secondo cui la Microsoft ha dimostrato di non soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA per quanto riguardava Edge. |
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193 |
Sotto un terzo profilo, la ricorrente sostiene che i vantaggi «artificiosi» di cui beneficia Edge sui personal computer sono maggiormente evidenziati dal fatto che la sua quota di approvvigionamento su tali dispositivi in Europa è aumentata dallo 0% al momento del suo lancio nel 2015 a circa il 14% nel 2024. |
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194 |
Tuttavia, come rilevato al precedente punto 114, tale argomento muove da una premessa errata, poiché l’aumento dell’utilizzo di Edge è avvenuto a scapito di un altro browser web della Microsoft che Edge ha sostituito, ossia Internet Explorer, e non a scapito dei browser web degli altri fornitori. |
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195 |
Sotto un quarto profilo, la ricorrente sostiene che Edge è una leva importante per stimolare l’utilizzo di altri prodotti della Microsoft, come il suo motore di ricerca online Bing. A tal riguardo, dalla decisione impugnata risulterebbe che una percentuale compresa tra il 70% e l’80% di tutte le domande di ricerca effettuate in media al mese su Bing sarebbe formulata tramite Edge. Più in generale, una percentuale compresa tra l’80% e il 90% di tutte le ricerche effettuate su Bing sarebbe eseguita sui dispositivi che utilizzano Windows. |
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196 |
A tal riguardo, la conclusione della Commissione enunciata al punto 66 della decisione impugnata, secondo cui la capacità della Microsoft di utilizzare Edge come leva per promuovere Bing era limitata e insufficiente per considerare Edge un punto di accesso importante, è fondata sull’esigua scala di utilizzo di Bing nell’Unione, che si collocava tra il 3 e il 5% su tutti i tipi di dispositivi. Orbene, anche supponendo che i dati menzionati dalla ricorrente dimostrino che Bing beneficiava del fatto di essere integrato in Edge, tali dati non sono determinanti per stabilire se Edge costituisca un punto di accesso importante, in quanto non si riferiscono in particolare alle dimensioni di Bing rispetto ad altri motori di ricerca, né alla capacità di Edge di aumentare in modo significativo l’utilizzo di Bing rispetto a questi ultimi. In tale contesto, l’argomento della ricorrente deve essere respinto. |
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197 |
Ciò vale a maggior ragione in quanto la ricorrente non contesta che, come sottolineato al punto 25 della decisione impugnata, la scala di utilizzo di Bing sia rimasta molto limitata rispetto a Google Search nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022, il che dimostra che la Microsoft non ha saputo servirsi di Edge per stimolare in modo significativo la scala di utilizzo di Bing. |
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198 |
Sotto un quinto profilo, la ricorrente sostiene che non è pertinente la considerazione enunciata nella decisione impugnata secondo cui la scala di utilizzo di Chrome è più elevata di quella di Edge sui dispositivi che utilizzano Windows PC OS. Infatti, la circostanza che Chrome possa compensare il vantaggio derivante dalla preinstallazione di Edge non significherebbe che anche gli altri browser web, come Opera, siano in grado di farlo. |
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199 |
Orbene, tale argomento è carente in fatto, in quanto altri browser web sono riusciti a superare il vantaggio della preinstallazione di Edge su Windows PC OS. Ciò si è verificato segnatamente nel caso di Firefox, la cui scala di utilizzo è compresa tra circa il 10 e il 20% sui personal computer dotati di Windows PC OS, mentre tale scala è compresa tra il 20 e il 30% sugli stessi dispositivi per Edge, come si evince dalle indicazioni menzionate nella nota a piè di pagina n. 50 di cui al punto 53 della decisione impugnata, che non sono state contestate dalla ricorrente. Peraltro, per quanto riguarda la scala di utilizzo dei browser web su tutti i dispositivi, dai punti 54 e 55 della decisione impugnata risulta che la scala di utilizzo di Firefox era, secondo le tre fonti di dati utilizzate, rispettivamente del 6,4%, del 9,1% o del 5,4%, mentre quella di Edge era, secondo le stesse fonti, rispettivamente del 3,9%, del 5,6% o del 5,8%. |
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200 |
Sotto un sesto profilo, la ricorrente critica la decisione impugnata sostenendo che essa consente alla Microsoft di continuare ad attuare le pratiche dirette ad aumentare l’utilizzo di Edge, che sarebbero potute sfuggire al controllo ai sensi del diritto della concorrenza. Tale decisione avrebbe quindi creato una situazione eccezionale in cui la piattaforma che promuove nel modo più aggressivo un determinato browser web è l’unica piattaforma pertinente sulla quale gli utenti e i concorrenti non beneficiano di una schermata di scelta del browser. |
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201 |
In proposito, è sufficiente rilevare che, con tali argomenti, la ricorrente critica le asserite conseguenze della mancata designazione della Microsoft come gatekeeper per quanto riguarda Edge, ma non mette in discussione le ragioni sulle quali si fonda la decisione impugnata. Pertanto, tali argomenti devono essere respinti. |
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202 |
Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore di valutazione ritenendo che i vantaggi connessi all’integrazione di Edge nell’ecosistema della Microsoft non fossero sufficientemente rilevanti per considerarlo un punto di accesso importante. |
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203 |
Ciò vale a maggior ragione per le considerazioni enunciate al punto 67 della decisione impugnata, la cui sostanza è stata ripresa al precedente punto 21. Infatti, a seguito della designazione della Microsoft come gatekeeper per quanto riguarda il suo sistema operativo Windows PC OS nella decisione C (2023) 6106, l’articolo 6, paragrafo 3, del DMA obbliga la Microsoft a consentire anche a livello tecnico, agli utenti finali, di disinstallare con facilità qualsiasi applicazione software presente nel suo sistema operativo nonché di modificare facilmente le impostazioni predefinite di tale sistema. Di conseguenza, come sostenuto dalla Commissione dinanzi al Tribunale, le modifiche imposte dall’articolo 6, paragrafo 3, del DMA sono tali da ridurre ulteriormente la capacità della Microsoft di impiegare il suo ecosistema per stimolare l’utilizzo di Edge. |
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204 |
A tal riguardo, la ricorrente sembra sostenere che non è certo che la Microsoft si conformerà all’articolo 6, paragrafo 3, del DMA e che la Commissione non poteva quindi tener conto di tale elemento per valutare se Edge dovesse essere considerato un punto di accesso importante. |
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205 |
Orbene, oltre al fatto che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua tesi, occorre ricordare che gli articoli 30 e 31 del DMA conferiscono alla Commissione il potere di infliggere ammende e penalità di mora ai gatekeeper in caso di inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del DMA. Questi ultimi sono quindi stimolati a conformarsi a tale obbligo. |
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206 |
La ricorrente sostiene altresì che i browser web Chrome e Safari, gestiti rispettivamente dalla Alphabet e dalla Apple, sono stati designati come punti di accesso importanti indipendentemente dal fatto che queste ultime devono conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, del DMA anche per quanto riguarda i loro rispettivi sistemi operativi, ossia Android e iOS, per i quali sono state parimenti designate come gatekeeper. |
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207 |
A tal riguardo, è sufficiente constatare che la Commissione è tenuta a procedere ad un’analisi individualizzata delle circostanze proprie di ciascun caso, senza essere vincolata da decisioni precedenti riguardanti altri operatori economici o altri CPS, come rilevato al precedente punto 97. In ogni caso, come evidenziato al precedente punto 78, i browser web Chrome e Safari erano i due browser più importanti alla luce della scala di utilizzo. |
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208 |
Sulla base di tutto quanto precede, la terza parte del motivo unico di ricorso deve essere respinta. |
Sulla quarta parte del motivo unico di ricorso, secondo la quale la Commissione ha erroneamente ritenuto che la motivazione della decisione impugnata fosse sufficiente a confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA
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209 |
La ricorrente sostiene che le argomentazioni addotte dalla Microsoft e accolte nella decisione impugnata non sono sufficienti a confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA. A suo avviso, in base al principio di buona amministrazione, la Commissione non poteva limitare la sua valutazione ai soli elementi invocati dalla Microsoft per confutare tale presunzione, ma avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti in merito all’importanza di Edge, e in particolare quelli enunciati all’articolo 3, paragrafo 8, del DMA. |
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210 |
A tal riguardo, non esisterebbe alcuna differenza tra, da un lato, un’indagine di mercato relativa alla confutazione delle presunzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, qualora siano raggiunte le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, e, dall’altro, un’indagine di mercato condotta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del DMA, qualora tali soglie non siano raggiunte. Secondo la ricorrente, qualsiasi indagine di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 17 del DMA deve prendere in considerazione gli elementi qualitativi pertinenti, in quanto tutte le designazioni dei gatekeeper, indipendentemente dal fatto che si fondino o meno sulle presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, sono, in ultima analisi, designazioni fondate sui criteri previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, del DMA. |
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211 |
Inoltre, le imprese che raggiungono le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA e che mirano a confutare le presunzioni previste in tale disposizione non dovrebbero trovarsi in una posizione più favorevole per evitare di essere designate come gatekeeper rispetto a quelle che, pur non raggiungendo dette soglie, possono essere designate in tal modo sulla base degli elementi elencati all’articolo 3, paragrafo 8, del DMA. |
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212 |
La Commissione, sostenuta dalla Microsoft, contesta tale argomento. |
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213 |
In via preliminare, occorre distinguere due procedure di designazione dei gatekeeper istituite all’articolo 3 del DMA. |
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214 |
In primo luogo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del DMA, la Commissione designa come gatekeeper un’impresa che fornisce CPS che raggiunge tutte le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA (in prosieguo: la «designazione quantitativa»). |
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215 |
Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA prevede che l’impresa che fornisce CPS possa presentare, con la propria notifica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del DMA, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente CPS, essa non soddisfa i requisiti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA. |
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216 |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del DMA, se ritiene che le argomentazioni presentate a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA dall’impresa che fornisce CPS non siano sufficientemente fondate, in quanto non mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, la Commissione può respingerle entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del DMA, senza avviare un’indagine di mercato in forza dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA. |
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217 |
Se invece, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, terzo comma, del DMA, l’impresa che fornisce CPS presenta argomentazioni sufficientemente fondate, in quanto mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, la Commissione può, entro il medesimo termine, avviare un’indagine di mercato in forza dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA. |
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218 |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, quarto comma, del DMA, qualora la Commissione giunga alla conclusione che l’impresa che fornisce CPS non è stata in grado di dimostrare che i CPS da essa forniti non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA, essa designa tale impresa come gatekeeper secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del DMA. |
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219 |
In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, primo e secondo comma, del DMA, la Commissione designa come gatekeeper, conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 del DMA, qualsiasi impresa che fornisce CPS che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA, ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA (in prosieguo: la «designazione qualitativa»). A tal fine, la Commissione tiene conto di alcuni o di tutti gli elementi elencati all’articolo 3, paragrafo 8, secondo comma, lettere da a) a g), del DMA, nella misura in cui sono pertinenti per l’impresa interessata. |
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220 |
In tale contesto, i paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 17 del DMA, intitolato «Indagine di mercato per la designazione dei gatekeeper», confermano la distinzione introdotta all’articolo 3 del DMA tra le designazioni quantitative e qualitative. A tal riguardo, dalla formulazione stessa dell’articolo 17 del DMA risulta che i paragrafi 1 e 2 di tale articolo si applicano a designazioni qualitative, mentre il suo paragrafo 3 si applica alle designazioni quantitative. Tali disposizioni prevedono inoltre termini diversi per le indagini di mercato condotte nell’ambito di queste due procedure. La Commissione dispone quindi di un termine indicativo di dodici mesi per concludere un’indagine di mercato condotta ai fini di una designazione qualitativa e di cinque mesi per concludere una siffatta indagine nell’ambito di una designazione quantitativa. |
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221 |
Premesse tali precisazioni, occorre rilevare che, nell’ambito di una designazione quantitativa, che è quella di cui trattasi nel caso di specie, dall’articolo 3, paragrafo 5, quarto comma, del DMA, in combinato disposto con il considerando 23 del DMA, risulta che, in un’indagine di mercato effettuata a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA, spetta all’impresa interessata presentare prove idonee a dimostrare che il CPS da essa fornito non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA. |
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222 |
Tuttavia, come in qualsiasi procedimento amministrativo, la Commissione deve rispettare, nello svolgimento dell’indagine di mercato realizzata ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA e al momento dell’adozione della decisione di chiusura di quest’ultima, il principio generale di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. |
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223 |
In forza del principio di buona amministrazione, spetta alla Commissione condurre la sua indagine di mercato in modo diligente e imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale, degli elementi il più possibile completi e attendibili a tale scopo (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2022, Commissione/Valencia Club de Fútbol,C‑211/20 P, EU:C:2022:862, punto 78). |
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224 |
Pertanto, la Commissione non può limitarsi a esaminare le argomentazioni e le prove presentate dall’impresa che intende confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA e dimostrare che essa non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA, ma deve, nell’interesse di una sana amministrazione, concorrere con i propri mezzi all’accertamento dei fatti e delle circostanze pertinenti al fine di effettuare un esame adeguato riguardo alla confutazione di dette presunzioni (v., per analogia, sentenze del 13 luglio 1966, Consten e Grundig/Commissione, 56/64 e 58/64, EU:C:1966:41, pag. 501; del 29 febbraio 2016, Deutsche Bahn e a./Commissione, T‑267/12, non pubblicata, EU:T:2016:110, punto 68, e del 29 febbraio 2016, Schenker/Commissione,T‑265/12, EU:T:2016:111, punto 65). |
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225 |
Ciò vale a maggior ragione in quanto la Commissione dispone di poteri di indagine che può esercitare, in particolare, nell’ambito di un’indagine di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 maggio 2018, Deutsche Lufthansa/Commissione,T‑712/16, EU:T:2018:269, punto 120). |
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226 |
Più precisamente, la Commissione può, conformemente all’articolo 21 del DMA, richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie. Del pari, secondo l’articolo 22, paragrafo 1, del DMA, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine. |
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227 |
Ne consegue che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione non solo le informazioni fornite dall’impresa interessata e dai partecipanti all’indagine di mercato, ma anche altri elementi che appaiono pertinenti per valutare se tale impresa abbia dimostrato di non soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, del DMA, e di cui la Commissione dispone o avrebbe potuto ragionevolmente disporre. |
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228 |
Pertanto, non spetta alla Commissione ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che possano presentare un nesso con il caso di cui è investita. |
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229 |
Inoltre, come rilevato al precedente punto 221, l’onere della prova per confutare le presunzioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 2, del DMA grava sull’impresa interessata. Tuttavia, in forza dell’obbligo della Commissione menzionato al precedente punto 227, quest’ultima può essere tenuta a prendere in considerazione taluni elementi diversi da quelli forniti dall’impresa interessata e dai partecipanti all’indagine di mercato, quando esamina la fondatezza e la pertinenza delle argomentazioni e delle prove che tale impresa ha presentato al fine di confutare dette presunzioni. |
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230 |
È in tale contesto che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente. |
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231 |
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione si è limitata a esaminare le argomentazioni presentate dalla Microsoft per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA e che essa ha omesso di prendere in considerazione altre circostanze pertinenti e di indagare su queste stesse circostanze che avrebbero potuto confermare che Edge costituiva un punto di accesso importante. |
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232 |
A tal riguardo, dal punto 42 della decisione impugnata risulta che la Microsoft ha presentato tre serie di argomentazioni volte a dimostrare che, pur avendo raggiunto tutte le soglie fissate all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, per quanto riguardava Edge, essa non soddisfaceva eccezionalmente i requisiti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA. |
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233 |
Sotto un primo profilo, come risulta dai punti 43 e 44 della decisione impugnata, la Microsoft ha sostenuto che Edge non costituiva un punto di accesso importante a causa della sua scala relativamente ridotta, tenuto conto, da un lato, della portata complessiva delle sue attività nella categoria di CPS dei browser web e, dall’altro, delle sue dimensioni rispetto agli altri browser web proposti nell’Unione. |
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234 |
Sotto un secondo profilo, come rilevato ai punti da 45 a 47 della decisione impugnata, la Microsoft sosteneva che occorreva tener conto degli stretti collegamenti tra Edge, da un lato, e Bing e Microsoft Advertising, dall’altro. Per stabilire se Edge costituisse un punto di accesso importante, sarebbe stato necessario prendere in considerazione non solo le sue prestazioni insufficienti, ma anche le prestazioni insufficienti di Bing e di Microsoft Advertising. Si sarebbe dovuto altresì tener conto del fatto che Edge dipende dal motore di rendering dei browser Blink. |
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235 |
Sotto un terzo profilo, come risulta dal punto 48 della decisione impugnata, la Microsoft ha altresì sostenuto che il numero di utenti commerciali attivi all’anno non costituiva un indicatore affidabile dell’importanza di Edge per tali utenti. Analogamente, il numero di utenti finali attivi al mese non rifletterebbe correttamente l’utilizzo effettivo di Edge e non terrebbe conto del multihoming nella categoria dei CPS dei browser web. Inoltre, la designazione della Microsoft come gatekeeper per quanto riguarda Edge non faciliterebbe la contendibilità prevista dal DMA, ma rafforzerebbe ulteriormente la posizione dei gatekeeper che forniscono CPS di browser web e di motori di ricerca online. |
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236 |
Orbene, sia dalla decisione impugnata sia dal fascicolo dinanzi al Tribunale risulta che la Commissione non si è limitata ad esaminare le argomentazioni della Microsoft riportate ai precedenti punti da 233 a 235, ma ha anche preso in considerazione altri elementi pertinenti per valutare se la Microsoft avesse dimostrato di non soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA. |
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237 |
A tal riguardo, anzitutto, dai punti da 63 a 68 della decisione impugnata, la cui sostanza è stata ripresa ai precedenti punti da 16 a 22, risulta che la Commissione ha esaminato se l’integrazione di Edge nell’ecosistema della Microsoft e le pratiche attuate da quest’ultima nel suo ecosistema, al fine di aumentare l’utilizzo di Edge, avrebbero dovuto comportare che tale browser fosse considerato un punto di accesso importante. |
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238 |
Dai punti 57 e 69 della decisione impugnata si evince poi che la Commissione ha indagato sulla questione se Edge potesse beneficiare di vantaggi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, come confermato del resto dal quesito D.12 della richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti. |
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239 |
Inoltre, dai quesiti D.1, D.2 e da D.4 a D.7 della richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti risulta che la Commissione ha esaminato se Edge presentasse talune caratteristiche particolarmente importanti, quali la navigazione anonima su Internet, la gestione delle password, il blocco dei cookie o l’autocompilazione dei moduli. |
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240 |
Peraltro, il 20 settembre 2023, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni agli utenti commerciali, contenuta nel fascicolo del Tribunale come allegato C.1 del controricorso, da cui emerge che essa ha esaminato se Edge fosse particolarmente importante per determinati gruppi di utenti commerciali al fine di proporre i loro servizi. Ciò risulta, specialmente, dai quesiti di detta richiesta enunciati nella rubrica intitolata «C. Quesiti ai proprietari di siti Internet», e in particolare dai quesiti da C.8 a C.14 e C.16, dai quesiti della rubrica intitolata «D. Quesiti ai fornitori di estensioni», e segnatamente dai quesiti da D.6 a D.12, D.14 e D.20, nonché dai quesiti nella rubrica intitolata «E. Quesiti ai fornitori di applicazioni Internet», e in particolare dai quesiti da E.6 a E.12, E.14 ed E.20. |
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241 |
Infine, anche con la richiesta di informazioni del 20 settembre 2023 rivolta agli altri operatori del mercato, contenuta nel fascicolo del Tribunale come allegato C.2 del controricorso, la Commissione ha esaminato la questione se Edge fosse particolarmente importante per determinati gruppi di utenti commerciali al fine di offrire i loro servizi. Ciò emerge dai quesiti formulati nella rubrica intitolata «C. Quesiti agli sviluppatori di siti Internet», in particolare dai quesiti da C.1 a C.3, C.6, C.7, C.12, C.14 e C.18, nonché dai quesiti nella rubrica intitolata «D. Quesiti agli sviluppatori di applicazioni Internet», segnatamente dai quesiti da D.1 a D.3, D.6, D.7, D.12, D.14 e D.18. |
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242 |
Da quanto precede discende che la censura secondo cui la Commissione si è limitata ad esaminare le argomentazioni presentate dalla Microsoft nel corso della sua indagine di mercato è carente in fatto. |
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243 |
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione era tenuta a prendere in considerazione gli elementi elencati all’articolo 3, paragrafo 8, del DMA quando ha esaminato, nell’ambito dell’indagine di mercato, le argomentazioni della Microsoft dirette a confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA. |
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244 |
A tal riguardo, anzitutto, dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 8, del DMA, come ricordato al precedente punto 219, risulta che tale disposizione si applica alla designazione qualitativa, vale a dire l’ipotesi in cui l’impresa interessata «non raggiunge ciascuna delle soglie di cui [all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA]», cosicché questa sola formulazione non consente di concludere che la Commissione sia tenuta a esaminare gli elementi ivi elencati nell’ambito di una designazione quantitativa. |
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245 |
Per quanto riguarda poi la finalità dell’articolo 3, paragrafo 8, del DMA, dai considerando 73 e 74 del DMA risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso prevedere designazioni qualitative al fine di garantire il conseguimento pieno e duraturo degli obiettivi del DMA, assicurando che la Commissione sia in grado di designare come gatekeeper un’impresa che soddisfa tutti i criteri qualitativi generali per essere designata come tale, senza tuttavia raggiungere le soglie quantitative fissate dall’articolo 3, paragrafo 2, del DMA. Orbene, non se ne può dedurre che la Commissione sia sistematicamente obbligata a tener conto degli elementi elencati all’articolo 3, paragrafo 8, del DMA nell’ambito delle designazioni quantitative. |
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246 |
Inoltre, per quanto riguarda l’impianto sistematico del DMA, la ricorrente non può sostenere che l’articolo 17 del DMA prevede un’unica procedura per la designazione dei gatekeeper, cosicché la Commissione deve tenere conto degli stessi elementi nell’ambito di qualsiasi procedura di designazione, ossia in particolare quelli elencati all’articolo 3, paragrafo 8, del DMA. Infatti, come rilevato al precedente punto 220, dalla formulazione stessa dell’articolo 17 del DMA risulta che i suoi paragrafi 1 e 2 si applicano a designazioni qualitative, mentre il suo paragrafo 3 si applica alle designazioni quantitative. |
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247 |
Infine, per quanto riguarda la genesi del DMA, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) del 15 dicembre 2020 [COM(2020) 842 final] prevedeva espressamente, all’articolo 3, paragrafi 4 e 6, l’applicazione degli stessi criteri nell’ambito delle designazioni quantitative e qualitative, fermo restando che tali criteri corrispondevano, in sostanza, a quelli fissati all’articolo 3, paragrafo 8, del DMA. Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafi 5 e 8, del DMA risulta che il legislatore dell’Unione ha infine scelto di non prevedere una siffatta concordanza tra questi due tipi di designazioni. |
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248 |
In tale contesto, l’articolo 3 del DMA deve essere interpretato nel senso che la Commissione non è sistematicamente obbligata a tener conto degli elementi di cui all’articolo 3, paragrafo 8, del DMA quando effettua un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA nell’ambito della confutazione delle presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA. |
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249 |
Tuttavia, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti da 222 a 229, la Commissione può essere tenuta, in forza del principio di buona amministrazione, a prendere in considerazione taluni elementi che coincidono con quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 8, del DMA e che non sono sollevati dall’impresa interessata e dai partecipanti all’indagine di mercato, ma di cui essa dispone o avrebbe potuto ragionevolmente disporre, qualora tali elementi appaiano pertinenti per valutare se tale impresa abbia dimostrato di non soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA. |
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250 |
È in tale contesto che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente, che si fondano sulla mancata presa in considerazione da parte della Commissione degli elementi corrispondenti a quelli previsti all’articolo 3, paragrafo 8, del DMA. |
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251 |
A tal riguardo, sotto un primo profilo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione l’entità e la durata del superamento da parte di Edge delle soglie relative al numero di utenti finali e di utenti commerciali previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA. |
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252 |
Anzitutto, dal punto 56 della decisione impugnata risulta che i partecipanti all’indagine di mercato hanno sostenuto che spettava alla Commissione tener conto del numero elevato di utenti finali di Edge. In risposta, la Commissione ha ritenuto, al medesimo punto, che l’indagine di mercato avesse dimostrato che, nonostante il numero elevato di utenti finali, la scala di utilizzo di Edge rispetto ad altri browser web era nettamente inferiore. In tali circostanze, la ricorrente non può contestare alla Commissione di non aver tenuto conto della misura in cui il numero di utenti finali aveva superato le soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA. |
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253 |
Inoltre, per quanto riguarda la misura in cui il numero di utenti commerciali ha superato tali soglie, la decisione impugnata non menziona tale elemento. Tuttavia, come risulta dal punto E dell’allegato del DMA, gli utenti commerciali di browser web sono in particolare quelli proprietari di un sito Internet aziendale o quelli che offrono un plug-in, un’estensione o un add-on utilizzati nel browser web. Orbene, come spiegato dalla Commissione in udienza, il numero di tali imprese è lo stesso per tutti i browser web. In tali circostanze, la Commissione poteva ritenere che tale elemento non fosse particolarmente pertinente per determinare se un determinato browser costituisse un punto di accesso importante. |
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254 |
Infine, per quanto riguarda il numero di anni nei quali le soglie relative al numero di utenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA sono state superate, dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del DMA risulta che tale elemento rientra piuttosto – come correttamente sottolineato dalla Commissione – nella condizione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del DMA per designare un’impresa come gatekeeper, ossia il godimento di una posizione consolidata e duratura nell’ambito delle proprie attività, e non nella condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA, che riguarda l’importanza del CPS come punto di accesso importante. |
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255 |
Orbene, nella decisione impugnata, la Commissione ha concluso che non occorreva designare Microsoft come gatekeeper per quanto riguardava Edge, poiché quest’ultimo non costituiva un punto di accesso importante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA. |
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256 |
Nel caso di specie, la ricorrente non spiega in che modo il numero di anni nei quali le soglie relative al numero di utenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA erano superate sia pertinente per valutare se Edge soddisfi la condizione menzionata al precedente punto 255. |
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257 |
In tali circostanze, la ricorrente non può contestare alla Commissione di non aver tenuto conto degli elementi menzionati al precedente punto 251. |
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258 |
Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che la Commissione si è concentrata sull’intensità di utilizzo di Edge da parte degli utenti finali, escludendo altri fattori pertinenti. Questi ultimi comprenderebbero, in particolare, il numero complessivo di utenti finali e di utenti commerciali, il numero di dispositivi sui quali è installato Edge, i vantaggi di cui gode Edge grazie alla sua preinstallazione su dispositivi che utilizzano Windows, la sua impostazione predefinita su tali dispositivi e la sua distribuzione su detti dispositivi, nonché il fatto che Edge è l’unico browser sviluppato da un gatekeeper verticalmente integrato che non è soggetto all’obbligo di presentare una schermata di scelta per il suo browser web ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del DMA. |
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259 |
A tal riguardo, anzitutto, occorre rilevare che il presente argomento muove da una premessa errata, poiché, come risulta dai precedenti punti da 231 a 242, la Commissione non si è concentrata esclusivamente sull’intensità di utilizzo di Edge. |
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260 |
Inoltre, per quanto riguarda il numero complessivo di utenti finali, di utenti commerciali e il numero di dispositivi sui quali Edge è installato, la ricorrente non spiega in che modo tali elementi vadano oltre quelli menzionati al precedente punto 251 ed esaminati ai precedenti punti 252 e 253. |
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261 |
Quanto alla preinstallazione, all’impostazione predefinita e alla distribuzione di Edge su dispositivi che utilizzano Windows, dai punti da 63 a 68 della decisione impugnata si evince che la Commissione ha tenuto conto di tali elementi. Peraltro, come giustamente sostenuto dalla Commissione, i quesiti D.3 e da D.8 a D.10 della richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti riguardavano la preinstallazione e l’impostazione predefinita di Edge nonché, più in generale, l’ecosistema della Microsoft. Lo stesso vale per il quesito F.1 della richiesta di informazioni del 20 settembre 2023 rivolta agli altri operatori del mercato. |
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262 |
Infine, la ricorrente non spiega per quale ragione il fatto che Edge sia l’unico browser sviluppato da un gatekeeper verticalmente integrato che non è soggetto all’obbligo di presentare una schermata di scelta per il suo browser web, in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, del DMA, debba comportare che esso sia considerato un punto di accesso importante. |
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263 |
Sotto un terzo profilo, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 3, paragrafo 8, lettera a), del DMA, la Commissione non ha preso in considerazione le dimensioni della Microsoft, compresi il suo fatturato e la sua capitalizzazione di mercato, nonché le sue attività e la sua posizione. |
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264 |
A tal riguardo, come ricordato al precedente punto 255, la decisione impugnata si fonda sulla constatazione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA. |
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265 |
Orbene, come correttamente rilevato dalla Commissione, dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA risulta che le dimensioni della Microsoft, compresi il suo fatturato e la sua capitalizzazione di mercato, nonché le sue attività e la sua posizione costituiscono elementi connessi in particolare alla condizione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del DMA per designare un’impresa come gatekeeper, vale a dire il suo impatto significativo sul mercato interno, e non alla condizione relativa all’importanza del CPS quale punto di accesso importante. Ciononostante, la ricorrente non spiega in che modo detti elementi siano connessi all’importanza di Edge come punto di accesso importante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA. |
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266 |
Sotto un quarto profilo, la ricorrente ritiene che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, lettera c), del DMA, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione gli effetti di rete e i vantaggi basati sui dati detenuti dalla Microsoft, in particolare in relazione all’accesso ai dati personali e non personali (in prosieguo: i «dati detenuti») e alla raccolta di tali dati da parte della Microsoft e di Edge, nonché alle capacità di analisi della Microsoft. |
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267 |
A tal riguardo, è vero che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha esaminato la pertinenza di tali elementi. Tuttavia, per quanto riguarda gli effetti di rete, la ricorrente si limita a menzionare tale elemento, come contemplato all’articolo 3, paragrafo 8, lettera c), del DMA, senza spiegare in che cosa consistano gli effetti di rete di cui beneficerebbe Edge. Per quanto riguarda i vantaggi basati sui dati detenuti, la ricorrente si limita a sostenere che Edge raccoglie grandi quantità di tali dati e che la Microsoft dispone di capacità di analisi di detti dati all’avanguardia del settore. Quest’ultima utilizzerebbe tali dati per fornire i suoi software, servizi e dispositivi, per offrire pubblicità mirate e per sviluppare l’intelligenza artificiale e sistemi di apprendimento automatico. |
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268 |
Limitandosi a tali affermazioni, la ricorrente non spiega quindi in che modo gli effetti di rete o i vantaggi basati sui dati detenuti possano essere pertinenti per valutare se la Microsoft avesse dimostrato che Edge non costituiva un punto di accesso importante. |
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269 |
In ogni caso, l’argomento della ricorrente non consente di dimostrare che la Commissione disponesse di un qualsivoglia indizio concreto da cui emergesse una siffatta pertinenza. In particolare, la ricorrente non deduce che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione un elemento o un indizio connesso agli effetti di rete o ai vantaggi basati sui dati detenuti, derivante dalla sua risposta alla richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti. Orbene, il quesito F.3 di tale richiesta le consentiva di presentare qualsiasi commento che potesse essere pertinente per valutare se la Microsoft avesse dimostrato di non soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA. |
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270 |
Sotto un quinto profilo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tener conto di qualsiasi effetto di scala e di gamma di cui beneficia la Microsoft grazie al suo ecosistema. |
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271 |
Orbene, con tale argomento, la ricorrente ripete, in sostanza, alcune delle sue tesi formulate nell’ambito della terza parte del motivo unico (v. precedenti punti 174 e 189), senza spiegare in che misura il presente argomento vada oltre tali tesi. Occorre quindi respingerlo per le stesse ragioni enunciate ai precedenti punti da 181 a 186 e da 190 a 192. |
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272 |
Sotto un sesto profilo, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che gli utenti commerciali o gli utenti finali non avevano alternative, tenendo conto anche dei costi del passaggio ad altri fornitori e dei pregiudizi comportamentali che riducono la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di cambiare fornitore o di optare per un multihoming. In particolare, la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione la teoria dei pregiudizi comportamentali e dell’inerzia dei consumatori, vale a dire aspetti che sarebbero stati considerati pertinenti nel contesto della preinstallazione e dell’impostazione predefinita di un’applicazione su una determinata piattaforma nella decisione C (2018) 4761 final della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.40099 – Google Android). |
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273 |
A questo proposito, per quanto riguarda la preinstallazione e l’impostazione predefinita di Edge sulla Microsoft, è sufficiente ricordare che la Commissione ne ha tenuto conto sia nell’ambito dell’indagine di mercato sia nella decisione impugnata (v. precedente punto 261). Peraltro, la ricorrente non spiega in che modo il suo argomento relativo alla teoria dei pregiudizi comportamentali vada oltre quello che è stato riassunto al precedente punto 189 ed è stato esaminato ai precedenti punti 190 e 191. |
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274 |
Per il resto, la ricorrente si limita a citare la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 8, lettera e), del DMA, senza spiegare in che modo gli elementi ivi menzionati possano essere pertinenti per valutare se la Microsoft avesse dimostrato che Edge non costituiva un punto di accesso importante. |
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275 |
In ogni caso, l’argomento della ricorrente non consente di dimostrare che la Commissione disponesse di un qualsiasi indizio concreto da cui emergesse la pertinenza di un elemento che essa aveva tralasciato nell’ambito del suo esame. |
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276 |
Sotto un settimo profilo, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia omesso di esaminare il potenziale vantaggio economico elevato di Edge, che costituirebbe tuttavia un fattore pertinente, secondo il considerando 17 del DMA, per valutare se un CPS costituisca un punto di accesso importante. A tal riguardo, ai sensi del secondo comma di detto considerando, il potenziale vantaggio economico di un CPS riflette «in linea di principio la posizione di punto di accesso delle imprese interessate». |
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277 |
Tuttavia, la ricorrente si limita a collegare il potenziale vantaggio economico di Edge agli altri servizi facenti parte dell’ecosistema della Microsoft, come il motore di ricerca Bing. Orbene, con tale argomento, la ricorrente ripete, in sostanza, alcune delle sue tesi formulate nell’ambito della terza parte del motivo unico (v. precedenti punti 174, 175 e 195), senza spiegare sufficientemente in che misura il presente argomento vada oltre tali tesi. |
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278 |
In ogni caso, l’argomento della ricorrente non consente di stabilire in che modo il potenziale vantaggio economico di Edge sia pertinente per valutare se la Microsoft avesse dimostrato che Edge non costituiva un punto di accesso importante. |
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279 |
Inoltre, tale argomento non consente di dimostrare che la Commissione disponesse di un qualsivoglia indizio concreto da cui emergesse una siffatta pertinenza. In particolare, al pari di quanto constatato al precedente punto 269, la ricorrente non deduce che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione un elemento o un indizio connesso al potenziale vantaggio economico di Edge, derivante dalla sua risposta alla richiesta di informazioni rivolta ai concorrenti. |
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280 |
Considerazioni analoghe si applicano all’ottavo argomento della ricorrente, con il quale quest’ultima sostiene che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione i prevedibili sviluppi riguardanti gli elementi elencati all’articolo 3, paragrafo 8, del DMA. |
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281 |
In proposito, la ricorrente non fornisce alcuna precisazione sui prevedibili sviluppi di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto, né sugli indizi di cui quest’ultima avrebbe disposto al riguardo, cosicché il suo argomento non è suffragato. |
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282 |
Inoltre, dai punti 57 e 69 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha tenuto conto almeno di un prevedibile sviluppo futuro, vale a dire l’impatto potenziale futuro dell’integrazione delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in Edge sull’importanza di quest’ultimo come punto di accesso. |
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283 |
In considerazione di tutto quanto precede, si deve constatare che la ricorrente non è riuscita a provare che la Commissione non disponesse di elementi sufficienti, completi e attendibili, ai sensi della giurisprudenza menzionata al precedente punto 223, per poter concludere che la Microsoft aveva dimostrato che Edge non costituiva un punto di accesso importante. |
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284 |
In ogni caso, al pari di quanto dichiarato dal Tribunale nella sentenza del 17 luglio 2024, Bytedance/Commissione (T‑1077/23, con impugnazione pendente, EU:T:2024:478, punto 336), la ricorrente non ha presentato alcun argomento specifico idoneo a dimostrare che la conclusione alla quale era pervenuta la Commissione sarebbe stata diversa se avesse esaminato determinati elementi che la ricorrente aveva invocato ai fini della presente parte del motivo unico di ricorso. |
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285 |
Ciò posto, la quarta parte del motivo unico di ricorso deve essere respinta. |
Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori
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286 |
La ricorrente ha presentato diverse domande di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, che essa ha raggruppato nell’allegato E.2 delle sue osservazioni sulla memoria di intervento della Microsoft. |
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287 |
Al riguardo, dall’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento di procedura risulta che le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, l’istruzione delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti. I mezzi istruttori di cui all’articolo 91 del medesimo regolamento mirano a provare la veridicità delle allegazioni in fatto esposte da una parte a sostegno dei suoi motivi. |
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288 |
Secondo la giurisprudenza, il Tribunale è competente in via esclusiva a valutare l’eventuale necessità di completare gli elementi di informazione di cui dispone in merito alle cause sottoposte alla sua cognizione. Spetta quindi soltanto al Tribunale valutare la pertinenza di una domanda di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori in rapporto all’oggetto della controversia e alla necessità di dare corso a tali misure (v. sentenza del 21 novembre 2024, UG/Commissione,C‑546/23 P, EU:C:2024:975, punto 127 e giurisprudenza citata). |
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289 |
Nel caso di specie, in primo luogo, nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità della Commissione, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla stessa Commissione di produrre le richieste di informazioni da essa rivolte ai partecipanti all’indagine di mercato nonché le loro risposte. Una siffatta produzione sarebbe necessaria per esaminare l’argomento della Commissione relativo al fatto che i concorrenti della ricorrente hanno risposto in modo più completo a tali richieste. |
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290 |
In proposito, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo e dall’udienza per valutare la natura della partecipazione della ricorrente all’indagine di mercato e, più in generale, per determinare se la decisione impugnata la riguardi individualmente. |
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291 |
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione si è fondata, nel suo controricorso, su vari documenti che non sono stati comunicati al Tribunale, quali la notifica della Microsoft presentata alla Commissione conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del DMA e i suoi allegati o le risposte della Microsoft e di altri partecipanti all’indagine di mercato alle richieste di informazioni. Pertanto, la ricorrente chiede al Tribunale o di respingere gli argomenti relativi a tali documenti in quanto inoperanti o irricevibili, o di ordinare la loro produzione. |
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292 |
Se è vero che la Commissione non può fondarsi su documenti ai quali né il Tribunale né il ricorrente hanno avuto accesso, questa sola circostanza non giustifica, di per sé, che il Tribunale ordini la produzione di tali documenti. Una misura di organizzazione del procedimento o un mezzo istruttorio può infatti essere ordinato dal Tribunale solo se il ricorrente argomenta in maniera plausibile che tali documenti sono necessari e pertinenti ai fini del giudizio (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 2009, NVV e a./Commissione, T‑151/05, EU:T:2009:144, punto 218 e giurisprudenza citata). |
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293 |
Orbene, come risulta dall’esame del motivo unico dedotto dalla ricorrente, il Tribunale è in grado di valutare la fondatezza del ricorso alla luce della motivazione della decisione impugnata, degli argomenti e delle prove presentati dalle parti nonché delle risposte alle misure di organizzazione del procedimento del 9 settembre 2025 e ai quesiti posti in udienza. |
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294 |
In tali circostanze, non è necessario né pertinente ordinare la produzione dei documenti di cui al precedente punto 291 per statuire sul ricorso. |
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295 |
In terzo luogo, nelle sue osservazioni sulla domanda di intervento della Microsoft, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla Microsoft di produrre determinati documenti ai quali quest’ultima ha fatto riferimento per giustificare il suo intervento nella presente causa, quali le risposte alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione nel corso dell’indagine di mercato. La produzione di tali documenti sarebbe necessaria al fine di verificare se la Commissione abbia rispettato il principio di buona amministrazione e se una violazione di tale principio possa alterare la conclusione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante. |
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296 |
Per le stesse ragioni, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla Microsoft di produrre qualsiasi elemento direttamente pertinente per stabilire se la Commissione sia incorsa in errore nel concludere che essa non soddisfaceva eccezionalmente i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA per quanto riguardava Edge. Ciò posto, la ricorrente ha fornito un elenco non tassativo di tali elementi. |
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297 |
A tal riguardo, anzitutto, occorre rilevare che la ricorrente non ha sufficientemente spiegato in che modo le misure di organizzazione del procedimento o i mezzi istruttori menzionati ai precedenti punti 295 e 296 fossero necessari per garantire l’istruzione della presente causa o per provare la veridicità delle allegazioni in fatto sulle quali il Tribunale era chiamato a fondare la sua sentenza. |
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298 |
Inoltre, il Tribunale è in grado di esaminare il presente ricorso sulla sola base della motivazione della decisione impugnata, degli argomenti e delle prove presentati dalle parti nonché delle risposte alle misure di organizzazione del procedimento del 9 settembre 2025 e ai quesiti posti in udienza. |
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299 |
Infine, diverse domande di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori mirano, in realtà, a che il Tribunale riesamini, sulla base dei documenti richiesti e di propria iniziativa, le valutazioni contenute nella decisione impugnata. Orbene, domande del genere superano l’oggetto delle misure di organizzazione del procedimento e dei mezzi istruttori come ricordato al precedente punto 287 (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2023, Polwax/Commissione,T‑585/20, EU:T:2023:332, punto 35 e giurisprudenza citata). |
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300 |
In considerazione di quanto precede, occorre respingere le domande di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori della ricorrente. |
Conclusione
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301 |
In considerazione di tutto quanto precede, il motivo unico di ricorso è infondato e deve essere respinto. Pertanto, il ricorso deve essere interamente respinto. |
Sulle spese
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302 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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303 |
La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione e dall’interveniente, conformemente alle domande di queste ultime. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione, a cinque giudici) dichiara e statuisce: |
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van der Woude De Baere Petrlík Kecsmár Kingston Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 settembre 2026. Firme |
Indice
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Fatti |
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Decisione impugnata |
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Conclusioni delle parti |
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In diritto |
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Sulla ricevibilità del ricorso |
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Nel merito |
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Sulla prima parte del motivo unico di ricorso, vertente sul fatto che la decisione impugnata si fonda erroneamente sulla quota di mercato di Edge |
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Sulla seconda parte del motivo unico di ricorso, vertente sul fatto che la decisione impugnata si fonda erroneamente sull’asserita mancanza di controllo da parte della Microsoft dell’architettura pertinente di Edge |
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– Argomenti delle parti |
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– Osservazioni preliminari |
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– Sulla motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda Blink |
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– Sulla fondatezza della censura relativa al fatto che la decisione impugnata si basa erroneamente sull’asserita mancanza di controllo da parte della Microsoft dell’architettura pertinente di Edge |
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Sulla terza parte del motivo unico di ricorso, secondo la quale la Commissione ha erroneamente ritenuto che l’ecosistema della Microsoft non contribuisse sufficientemente a fare di Edge un punto di accesso importante |
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Sulla quarta parte del motivo unico di ricorso, secondo la quale la Commissione ha erroneamente ritenuto che la motivazione della decisione impugnata fosse sufficiente a confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA |
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Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori |
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Conclusione |
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Sulle spese |
( *1 ) Lingua processuale l’inglese.
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