ECLI:EU:T:2025:996•Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 ottobre 2025.#Devin EAD contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo DEVIN – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Diritto di essere ascoltato a seguito di una sentenza di annullamento del Tribunale – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.#Causa T-351/24.
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 ottobre 2025.#Devin EAD contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo DEVIN – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Diritto di essere ascoltato a seguito di una sentenza di annullamento del Tribunale – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.#Causa T-351/24.
ECLI:EU:T:2025:996Eu Chamb 06 T29 ott 2025
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
29 ottobre 2025 ( *1 )
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo DEVIN – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Diritto di essere ascoltato a seguito di una sentenza di annullamento del Tribunale – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»
Nella causa T‑351/24,
Devin EAD, con sede a Devin (Bulgaria), rappresentata da B. Van Asbroeck, G. de Villegas e R. Meys, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da T. Klee, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:
Haskovo Chamber of Commerce and Industry, con sede a Haskovo (Bulgaria), rappresentata da D. Dimitrova e I. Pakidanska, avvocate,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto, al momento della deliberazione, da M.J. Costeira, presidente, U. Öberg (relatore) e P. Zilgalvis, giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, la Devin EAD, chiede la riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 maggio 2024 (procedimento R 2535/2019-4) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
Fatti
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2 |
L’11 luglio 2014 la Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, camera di commercio e industria di Haskovo, Bulgaria), interveniente, ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato il 21 gennaio 2011 a seguito della domanda depositata il 29 settembre 2010 per il segno denominativo DEVIN. |
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3 |
Il marchio contestato designa i prodotti rientranti nella classe 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «Bevande analcoliche; acqua minerale; acque di seltz; bevande aromatizzate alla frutta; succhi; sciroppi e altri preparati per la preparazione di bevande; aperitivi analcolici; acqua di sorgente; acque aromatizzate; estratti di frutta analcolici; bevande analcoliche alla frutta; acque da tavola; acque [bevande]; acque di seltz; succhi vegetali [bevande]; bevande isotoniche; cocktail, analcolici; nettari di frutta, analcolici; sode (acque gassate)». |
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4 |
I motivi dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere c), f) e g), del medesimo regolamento, in quanto il marchio contestato sarebbe stato descrittivo per i prodotti da esso contraddistinti, sarebbe stato contrario all’ordine pubblico o al buon costume e sarebbe stato tale da ingannare il pubblico. |
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5 |
Il 29 gennaio 2016 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. In particolare, essa ha ritenuto che il nome geografico Devin rientrasse nell’ambito di applicazione di tali disposizioni, in quanto era inteso dal grande pubblico in Bulgaria e da una parte del pubblico dei paesi vicini come una descrizione dell’origine geografica dei prodotti interessati. |
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6 |
Il 24 marzo 2016 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento. |
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7 |
Con decisione del 2 dicembre 2016, la seconda commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente. |
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8 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2017, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della commissione di ricorso del 2 dicembre 2016, che è stato registrato con il numero di ruolo T‑122/17. |
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9 |
Con sentenza del 25 ottobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN) (T‑122/17, EU:T:2018:719), il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso del 2 dicembre 2016. Il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso aveva commesso un errore di valutazione nel concludere che il marchio contestato era descrittivo di una provenienza geografica per quanto riguardava il consumatore medio dei paesi vicini alla Bulgaria, vale a dire la Grecia e la Romania, nonché quello di tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea, con la sola eccezione della Bulgaria, e aveva quindi violato l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. |
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10 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 dicembre 2018, l’interveniente ha proposto impugnazione avverso la sentenza del 25 ottobre 2018, DEVIN (T‑122/17, EU:T:2018:719). |
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11 |
Con ordinanza dell’11 luglio 2019, Haskovo/Devin (C‑800/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:606), la Corte ha respinto tale impugnazione. |
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12 |
L’11 novembre 2019 il presidente delle commissioni di ricorso ha rinviato la causa dinanzi alla prima commissione di ricorso. |
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13 |
Con decisione del 28 maggio 2020, la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento nella parte in cui il marchio contestato era stato dichiarato nullo per l’«acqua minerale conforme alle specifiche dell’[indicazione geografica protetta] Devin Natural Mineral Water» (in prosieguo: l’ «IGP»), della classe 32. Per quanto riguardava gli altri prodotti, la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato la nullità del marchio contestato. |
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14 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2020, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della commissione di ricorso del 28 maggio 2020, che è stato registrato con il numero di ruolo T‑526/20. |
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15 |
Con sentenza del 14 dicembre 2022, Devin/EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) (T‑526/20, non pubblicata, EU:T:2022:816), il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 maggio 2020, nella parte in cui quest’ultima aveva concluso che il marchio contestato doveva essere dichiarato nullo per tutti i prodotti ad eccezione dell’«acqua minerale conforme alle specifiche dell’[IGP] Devin Natural Mineral Water». Il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso aveva commesso un errore di diritto in quanto non aveva valutato se, agli occhi del pubblico di riferimento, esistesse un nesso tra il nome geografico Devin, che costituisce il marchio contestato, e i prodotti designati rientranti nella classe 32 diversi dall’«acqua minerale conforme alle specifiche dell’[IGP] Devin Natural Mineral Water». |
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16 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 febbraio 2023, l’interveniente ha proposto impugnazione avverso la sentenza del 14 dicembre 2022, DEVIN (T‑526/20, non pubblicata, EU:T:2022:816). |
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17 |
Con ordinanza del 27 giugno 2023, Haskovo Chamber of Commerce and Industry/EUIPO e Devin (C‑77/23 P, non pubblicata, EU:C:2023:519), la Corte non ha ammesso l’impugnazione. |
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18 |
Il 20 ottobre 2023 il presidente delle commissioni di ricorso ha rinviato la causa dinanzi alla quarta commissione di ricorso. |
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19 |
Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha confermato la validità del marchio contestato per due prodotti rientranti nella classe 32, vale a dire l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz», e ha dichiarato la nullità di detto marchio per gli altri prodotti, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
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20 |
In primo luogo, la commissione di ricorso ha esaminato i motivi di nullità assoluta, relativi all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere f) e g), del medesimo regolamento. Su tali punti, essa ha confermato la motivazione della decisione della divisione di annullamento, la quale ha ritenuto che non fosse dimostrato che il marchio contestato fosse contrario all’ordine pubblico e che avrebbe potuto ingannare il pubblico di riferimento, e ha, di conseguenza, respinto la domanda di dichiarazione di nullità nei limiti in cui era fondata su tali motivi. |
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21 |
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha esaminato il motivo di nullità assoluta, relativo all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. Conformemente alla sentenza del 14 dicembre 2022, DEVIN (T‑526/20, non pubblicata, EU:T:2022:816), essa ha verificato se il pubblico di riferimento percepisse o potesse percepire, in futuro, il marchio contestato come un’indicazione dell’origine geografica dei prodotti contrassegnati da detto marchio diversi dall’«acqua minerale conforme alle specifiche dell’[IGP] Devin Natural Mineral Water». A tal riguardo, essa ha rilevato che, al momento del deposito del marchio contestato, il pubblico di riferimento poteva percepire tale marchio, per tutti i prodotti da esso coperti, come un riferimento alla loro provenienza geografica e, eventualmente, ai benefici per la salute associati all’uso dell’acqua minerale e dell’acqua di sorgente della città di Devin. Pertanto, alla data del deposito della domanda di registrazione, il marchio contestato era descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. |
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22 |
Per quanto riguarda il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente aveva rivendicato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz», senza rivendicare tale carattere per gli altri prodotti contrassegnati dal marchio contestato. Pertanto, facendo riferimento agli elementi di prova versati agli atti, la commissione di ricorso ha constatato che, alla data di deposito del marchio rilevato e sempre alla data della domanda di dichiarazione di nullità, detto marchio aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz», della classe 32. |
Conclusioni delle parti
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23 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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24 |
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
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25 |
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
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26 |
Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi, vale a dire il 29 settembre 2010, che è determinante per l’individuazione del diritto sostanziale applicabile ai fini dell’esame di una domanda di dichiarazione di nullità, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2020, Gugler France/Gugler e EUIPO, C‑736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza citata). Nel prosieguo, per quanto riguarda le norme sostanziali, il Tribunale applicherà le disposizioni sostanziali pertinenti del regolamento n. 207/2009. |
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27 |
Per quanto riguarda le norme di procedura, nella misura in cui, secondo una giurisprudenza costante, tali norme si considerano generalmente applicabili alla data in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). Inoltre, poiché il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso è stato proposto il 24 marzo 2016, le disposizioni procedurali di cui al titolo V, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), non si applicano nel caso di specie, per cui alla procedura di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso si applicavano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 1041/2005 (GU 2005, L 172, pag. 4). |
Sull’ammissibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale
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28 |
In via preliminare, occorre esaminare l’ammissibilità degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, contestata dall’EUIPO e dall’interveniente. Infatti, questi ultimi sostengono che gli elementi di prova contenuti negli allegati da A.9.a a A.9.g del ricorso sono inammissibili, in quanto sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. |
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29 |
A tal riguardo, la ricorrente sostiene che detti elementi di prova aggiuntivi sono ammissibili, in quanto mirano a contestare la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio contestato ha acquisito carattere distintivo in seguito all’uso unicamente per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz», valutazione che sarebbe stata fatta d’ufficio e senza tenere pienamente conto del suo argomento vertente sul carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato. |
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30 |
L’allegato A.9.a menziona i volumi di vendita di acqua di sorgente e di acqua minerale tra il 2011 e il 2013. L’allegato A.9.b riguarda un’indagine della Market Links, datata 2010, sulle prestazioni in Bulgaria del marchio contestato. Gli allegati A.9.c e A.9.D, relativi, rispettivamente, al periodo 2007-2011 e al periodo 2010-2014, contengono relazioni intitolate «Panoramica del mercato delle bevande analcoliche in Bulgaria», realizzate dalla Canadean. L’allegato A.9.e riguarda una relazione della Nielsen Bulgaria, datata 2014, sui volumi di vendita di acqua. L’allegato A.9.f contiene una lettera del direttore generale dell’associazione bulgara delle bevande analcoliche datata 1o luglio 2024 e l’allegato A.9.g contiene una copia delle etichette delle acque aromatizzate e gassate del marchio contestato. |
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31 |
Occorre rilevare che gli elementi di prova, menzionati al precedente punto 30, sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. |
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32 |
Il Tribunale ricorda che l’articolo 188 del suo regolamento di procedura, intitolato «Oggetto della controversia dinanzi al Tribunale», stabilisce la portata del controllo esercitato dal Tribunale sulle decisioni adottate dall’EUIPO. Ai sensi di tale disposizione, le memorie depositate dalle parti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. |
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33 |
A tal riguardo, l’ammissibilità degli argomenti delle parti nonché degli elementi di prova che possono essere validamente sottoposti alla valutazione del Tribunale dipende dall’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. |
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34 |
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che un ricorrente deve essere in grado di contestare le conclusioni della commissione di ricorso dinanzi al Tribunale, dato che, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un ricorrente deve poter contestare dinanzi al giudice dell’Unione ogni questione di fatto e di diritto su cui un organo dell’Unione fonda le proprie decisioni (sentenza del 18 giugno 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, punto 46). |
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35 |
Inoltre, un ricorrente ha il diritto di presentare dinanzi al Tribunale documenti al fine di suffragare o di contestare dinanzi a quest’ultimo l’esattezza di un fatto notorio [sentenza del 12 dicembre 2014, Ludwig Schokolade/UAMI – Immergut (TrinkFix), T‑105/13, non pubblicata, EU:T:2014:1070, punto 128]. |
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36 |
Pertanto, l’applicabilità della giurisprudenza secondo la quale un’offerta di prova, che non sia stata precedentemente prodotta dinanzi alla commissione di ricorso, dovrebbe essere dichiarata inammissibile, senza che sia necessario esaminarne l’efficacia probatoria, dipende quindi dalla questione se il fatto attestato da tali nuove offerte di prova appartenga al quadro fattuale del procedimento, come definito dalle parti dinanzi alla commissione di ricorso, o se queste ultime mirino invece a contraddire una valutazione di fatto, rilevata d’ufficio dalla commissione di ricorso e che compare per la prima volta nella decisione impugnata, nel qual caso tale giurisprudenza è inapplicabile [v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, Convivo/EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky), T‑288/16, non pubblicata, EU:T:2018:231, punti da 22 a 26 e giurisprudenza citata]. |
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37 |
Nel caso di specie, poiché spettava alla ricorrente fornire, se del caso, tutte le sue offerte di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui il marchio contestato aveva acquisito carattere distintivo in seguito all’uso per tutti i prodotti oggetto del procedimento dinanzi all’EUIPO, si deve rilevare che i fatti attestati dagli allegati da A.9.a ad A.9.g del ricorso rientrano nel quadro fattuale del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e non mirano né a contraddire una valutazione di fatto della commissione di ricorso né a suffragare o a contestare l’esattezza di un fatto notorio ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 34 e 35. Di conseguenza, tali allegati devono essere respinti in quanto irricevibili senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio. |
Sull’oggetto del ricorso
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38 |
Con il primo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata. A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento n. 2017/1001, «[i]l ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste». |
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39 |
Con i punti 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha parzialmente accolto il ricorso della ricorrente annullando la decisione della divisione di annullamento nella parte in cui vi era stata dichiarata la nullità del marchio contestato per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz» della classe 32. |
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40 |
Pertanto, con il ricorso, la ricorrente chiede in sostanza la riforma del punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, vale a dire nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento per quanto riguardava gli altri prodotti contrassegnati dal marchio contestato. [v., in tal senso, sentenze 26 febbraio 2015, 9Flats/UAMI – Tibesoca (9flats.com), T‑713/13, non pubblicata, EU:T:2015:114, punti da 16 a 19, e del 4 maggio 2018, Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner), T‑187/17, non pubblicata, EU:T:2018:254, punti da 15 a 18]. |
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41 |
Alla luce del contenuto del ricorso, il capo delle conclusioni diretto alla riforma del punto 3 del dispositivo della decisione impugnata deve essere interpretato come necessariamente comprensivo di una domanda di annullamento di detta decisione nella parte in cui riguarda tale punto [v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Advance Magazine Publishers/UAMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, punti 15 e 16 e giurisprudenza citata]. |
Nel merito
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42 |
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, in quanto la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando d’ufficio che il marchio contestato era descrittivo per l’«acqua di sorgente». Il secondo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento o con l’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in quanto la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di valutazione quanto al carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato. Il terzo motivo verte sulla violazione dei diritti della difesa e del principio di economia processuale, in quanto la commissione di ricorso avrebbe adottato la decisione impugnata senza invitare le parti a presentare le loro osservazioni. Il quarto motivo verte sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto la commissione di ricorso avrebbe valutato in modo diverso gli stessi elementi di prova per quanto riguarda l’acqua minerale e gli altri prodotti coperti dal marchio contestato. |
Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto la commissione di ricorso ha statuito d’ufficio sul carattere descrittivo del marchio contestato per l’«acqua di sorgente» rientrante nella classe 32
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43 |
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, perché ha esaminato d’ufficio il carattere descrittivo del marchio contestato per l’«acqua di sorgente» rientrante nella classe 32 e ha deciso che tale marchio era descrittivo per tale prodotto. La ricorrente afferma che un marchio dell’Unione europea beneficia di una presunzione di validità in virtù degli articoli 59 e 62 del regolamento 2017/1001. |
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44 |
Pertanto, spetterebbe alla persona che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere i fatti, gli elementi di prova e gli argomenti che metterebbero in discussione la validità del marchio di cui trattasi. Ebbene, l’interveniente avrebbe limitato, almeno implicitamente, la sua affermazione del carattere descrittivo del marchio contestato ai prodotti contrassegnati da detto marchio diversi dall’«acqua di sorgente». Ritenendo, tuttavia, che il marchio contestato fosse descrittivo per quel prodotto, la commissione di ricorso si sarebbe pronunciata al di là dei fatti, delle prove e degli argomenti dedotti. |
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45 |
L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. |
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46 |
In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la ricorrente deduca una violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, i suoi argomenti devono essere interpretati nel senso che vertono su una violazione dell’articolo 95 del regolamento 2017/1001. |
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47 |
A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 95 del regolamento 2017/1001, intitolato «Esame d’ufficio dei fatti», prevede, al paragrafo 1, che, nel corso della procedura, l’EUIPO proceda d’ufficio all’esame dei fatti. Nei procedimenti di declaratoria di nullità instaurati ai sensi dell’articolo 59 del medesimo regolamento, l’EUIPO limita l’esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti. |
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48 |
Nel caso di specie, nella sua domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente ha sostenuto che «[i]l marchio contestato [sarebbe stato] percepito dal pubblico di riferimento, in relazione ai prodotti che denota[va], come il nome geografico del villaggio Devin, il nome del giacimento di minerali Devin e l’indicazione geografica registrata di acqua minerale naturale» e che «[n]e consegu[iva] che, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste[va] una relazione sufficientemente diretta e specifica tra il segno e tutti i prodotti rientranti nella classe 32». |
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49 |
Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l’interveniente, nella sua domanda di dichiarazione di nullità, ha sostenuto che esisteva un nesso, nella mente del pubblico di riferimento, tra il nome geografico Devin e tutti i prodotti contrassegnati dal marchio contestato e, di conseguenza, ha dedotto un motivo di nullità vertente sul carattere descrittivo di detto marchio per tutti i prodotti da esso coperti, compresa l’«acqua di sorgente». |
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50 |
Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui l’interveniente, presentando i fatti, le prove e gli argomenti specifici per tutti i prodotti coperti dal marchio contestato diversi dall’«acqua di sorgente», avrebbe limitato, almeno implicitamente, la sua affermazione in merito al carattere descrittivo di tale marchio. Come sostiene correttamente l’EUIPO, tali fatti, tali prove e tali argomenti specifici si aggiungevano semplicemente agli argomenti e agli elementi di prova dell’interveniente diretti contro tutti i prodotti coperti dal marchio contestato. |
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51 |
Ne consegue che, esaminando il carattere descrittivo del marchio contestato per l’«acqua di sorgente», la commissione di ricorso ha limitato il suo esame ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti. Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto nel pronunciarsi sul carattere descrittivo del marchio contestato per l’«acqua di sorgente». |
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52 |
Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato. |
Sul secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione dei fatti, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse rivendicato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso unicamente per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz» rientranti nella classe 32
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53 |
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che essa avesse rivendicato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso unicamente per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz» rientranti nella classe 32 La ricorrente avrebbe esplicitamente, o, quantomeno, implicitamente ma assolutamente, rivendicato, dinanzi alla divisione di annullamento, un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato in Bulgaria per tutti i prodotti da esso coperti e presentato prove al riguardo. In più, secondo la ricorrente, poiché la commissione di ricorso ha ritenuto che gli elementi di prova da essa prodotti fossero sufficienti per desumere l’esistenza di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz», essa avrebbe dovuto trarre la stessa conclusione per gli altri prodotti contrassegnati da detto marchio. |
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54 |
L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. |
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55 |
Al punto 80 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, in un primo momento, ha ritenuto che la ricorrente avesse rivendicato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso per l’«acqua minerale» e per l’«acqua minerale gassata o di seltz», ma non per gli altri prodotti contrassegnati dal marchio contestato. La commissione di ricorso, in un secondo momento, ha proceduto ad un’analisi degli elementi di prova versati agli atti e, al punto 88 di detta decisione, ha concluso che, alla data di deposito del marchio contestato e ancora alla data della domanda di dichiarazione di nullità, detto marchio aveva acquisito, agli occhi del pubblico di riferimento, un carattere distintivo in seguito all’uso per quegli stessi prodotti. |
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56 |
Il Tribunale ricorda che, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 52, paragrafo 2, di tale regolamento, l’onere della prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso grava sul titolare del marchio controverso [sentenza del 22 marzo 2023, Beauty Biosciences/EUIPO – Société de Recherche Cosmétique (BIO-BEAUTÉ), T‑750/21, non pubblicata, EU:T:2023:147, punto 43]. In particolare, è stato stabilito che, qualora un ricorrente si avvalga del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di un marchio, spetta ad esso fornire indicazioni concrete e comprovate che dimostrino che tale marchio è munito di un simile carattere (sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, punto 50). |
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57 |
Ne consegue che, qualora un marchio sia stato registrato in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento n. 207/2009, la registrazione del marchio contestato potrà essere mantenuta soltanto per i prodotti e i servizi per i quali è stato dimostrato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di detto marchio. |
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58 |
Pertanto, occorre analizzare se la commissione di ricorso abbia avuto ragione a limitare la sua analisi del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato all’«acqua minerale [e all’]acqua minerale di seltz». |
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59 |
In via preliminare, occorre rilevare che l’interveniente eccepisce, in sostanza, l’irricevibilità di qualsiasi argomento della ricorrente relativo al carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato per i prodotti diversi dall’«acqua minerale [e dall’]acqua minerale di seltz» dinanzi alla commissione di ricorso. A tal riguardo, l’interveniente si basa sull’asserito rilievo della divisione di annullamento secondo cui la ricorrente avrebbe rivendicato unicamente un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso per l’acqua minerale, che avrebbe autorità di cosa giudicata. |
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60 |
Per quanto riguarda il principio della res judicata, il quale impone che la definitività di una decisione giudiziaria non sia messa in discussione, occorre segnalare anzitutto che essa non si applica alle decisioni dell’EUIPO che sono di natura amministrativa, e non giudiziaria [v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2025, Alberts/EUIPO – Techtex (Casse di cartone [imballaggi]), T‑245/24, non pubblicata, EU:T:2025:145, punto 30 e giurisprudenza citata). |
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61 |
In ogni caso, se l’argomento dell’interveniente dovesse essere inteso nel senso che la divisione di annullamento ha rilevato che la ricorrente aveva rivendicato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso unicamente per l’acqua minerale e che, tale rilievo, non essendo stato contestato nel ricorso della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, sarebbe divenuto definitivo e avrebbe acquisito autorità di cosa giudicata, è giocoforza rilevare che l’interveniente sembra riferirsi alla sintesi degli argomenti della ricorrente fatta dalla divisione di annullamento, che non è stata contestata dalla ricorrente nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO. Tuttavia, una sintesi degli argomenti di una delle parti non costituisce un punto di fatto o di diritto che è stato deciso dalla divisione di annullamento e, di conseguenza, non può avere autorità di cosa giudicata (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 28 novembre 1996, Lenz/Commissione, C‑277/95 P, EU:C:1996:456, punto 50). |
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62 |
Inoltre, nel caso di specie, la ricorrente ha affermato a più riprese, nelle sue osservazioni dinanzi alla divisione di annullamento, che il marchio contestato avrebbe acquisito un carattere distintivo «per i prodotti [rientranti] nella classe 32, vale a dire l’acqua minerale». La ricorrente ha ribadito tale rivendicazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato, che era limitato all’acqua minerale, nelle sue osservazioni successive dinanzi alla divisione di annullamento. |
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63 |
A tal riguardo, le affermazioni generiche della ricorrente formulate nelle sue osservazioni dinanzi alla divisione di annullamento secondo cui il marchio contestato è un marchio notoriamente conosciuto nel territorio bulgaro e ha quindi un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, senza riferirsi ai prodotti contrassegnati da detto marchio, non possono essere considerate una rivendicazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. |
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64 |
Per giunta, occorre rilevare che l’argomento della ricorrente relativo al carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, e gli elementi di prova da essa richiamati al riguardo si riferiscono quasi tutti all’«acqua minerale [e all’]acqua minerale di seltz». |
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65 |
Ebbene, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 56, spetta alla ricorrente fornire indicazioni concrete e comprovate dell’acquisizione, da parte del marchio contestato, di un carattere distintivo in seguito all’uso. |
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66 |
Pertanto, le osservazioni generiche della ricorrente, relative al riconoscimento del marchio contestato e al fatto che gli elementi di prova prodotti da quest’ultima dinanzi alla divisione di annullamento non si riferivano esclusivamente all’«acqua minerale [o all’]acqua minerale di seltz», non consentivano alla commissione di ricorso di dedurre che la rivendicazione dovesse essere considerata estesa a tutti i prodotti rientranti nella classe 32, contrariamente alle sue esplicite affermazioni a tal riguardo. |
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67 |
Di conseguenza, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui essa ha rivendicato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato per tutti i prodotti da esso contrassegnati. |
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68 |
Tale conclusione non viene messa in discussione dagli argomenti della ricorrente. |
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69 |
In primo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui la sintesi dei suoi argomenti nella decisione della commissione di ricorso del 2 dicembre 2016 dimostra che essa ha rivendicato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso per tutti i prodotti contrassegnati dal marchio contestato, è sufficiente osservare che la decisione della commissione di ricorso del 2 dicembre 2016 è stata eliminata retroattivamente dall’ordinamento giuridico con la sentenza del 25 ottobre 2018, DEVIN (T‑122/17, EU:T:2018:719). [v., per analogia, sentenza del 1o settembre 2021, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types), T‑96/20, EU:T:2021:527, punto 28]. |
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70 |
In secondo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui essa ha reiterato la sua rivendicazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso per tutti i prodotti contrassegnati dal marchio contestato nel suo ricorso nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 dicembre 2022, DEVIN (T‑526/20, non pubblicata, EU:T:2022:816), occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 188 del regolamento di procedura, le memorie delle parti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. |
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71 |
In terzo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale, nella sentenza del 14 dicembre 2022, DEVIN (T‑526/20, non pubblicata, EU:T:2022:816), ha esplicitamente confermato la portata della sua affermazione relativa al carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato, occorre osservare, al pari dell’EUIPO, che, in tale causa, il Tribunale non ha statuito sull’estensione della rivendicazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di detto marchio. |
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72 |
Infine, per quanto riguarda le prove aggiuntive dedotte dalla ricorrente per dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato per i prodotti diversi dall’acqua minerale (allegati da A.9.a a A.9.g al ricorso), come osservato al precedente punto 37, tali prove sono inammissibili. |
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73 |
Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo. |
Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, del diritto di essere ascoltato e del principio di economia processuale
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74 |
Il terzo motivo della ricorrente verte sulla violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, dell’articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento e dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625. Tale motivo di ricorso si articola in due parti. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato i suoi diritti della difesa annullando la decisione della divisione di annullamento senza invitare le parti a presentare le loro osservazioni. In secondo luogo, essa sostiene che la commissione di ricorso ha violato il principio di economia processuale adottando d’ufficio la decisione impugnata e senza consentire alle parti di presentare le loro osservazioni a seguito della sentenza del 14 dicembre 2022, DEVIN (T‑526/20, non pubblicata, EU:T:2022:816). |
– Sulla prima parte del terzo motivo di ricorso, relativa alla violazione dei diritti della difesa
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75 |
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato i suoi diritti della difesa annullando la decisione della divisione di annullamento senza invitare le parti a presentare le loro osservazioni a seguito della sentenza del 14 dicembre 2022, DEVIN (T‑526/20, non pubblicata, EU:T:2022:816). Secondo la ricorrente, la valutazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato effettuata nella decisione impugnata avrebbe potuto condurre a un risultato diverso da quello infine adottato, se essa avesse potuto presentare le sue osservazioni. |
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76 |
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. |
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77 |
Conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001, le decisioni dell’EUIPO devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tale disposizione costituisce un’applicazione particolare del principio generale della tutela dei diritti della difesa, sancito anche all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, secondo il quale le persone i cui interessi siano pregiudicati da decisioni delle autorità pubbliche devono essere messe in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista [sentenza del 13 dicembre 2016, Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol), T‑548/15, non pubblicata, EU:T:2016:720, punto 30]. |
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78 |
Il diritto di essere ascoltato si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento della decisione, ma non alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare [v. sentenza del 3 dicembre 2003, Audi/UAMI (TDI), T‑16/02, EU:T:2003:327, punto 75 e giurisprudenza citata]. |
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79 |
In tale contesto, da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001 non richiede affatto che, a seguito della ripresa del procedimento dinanzi all’EUIPO, conseguente a un annullamento della decisione delle commissioni di ricorso da parte del Tribunale, la parte ricorrente sia nuovamente invitata a presentare le sue osservazioni su punti di diritto e di fatto sui quali aveva già avuto la possibilità di esprimersi nell’ambito della fase scritta precedentemente condotta, poiché il relativo fascicolo, come allora formato, è stato ripreso dalla commissione di ricorso [v. sentenza del 25 novembre 2020, Group/EUIPO – Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL), T‑57/20, non pubblicata, EU:T:2020:559, punto 31 e giurisprudenza citata]. |
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80 |
Inoltre, l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 prevede che, in sede di esame del ricorso la commissione di ricorso inviti le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti. |
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81 |
Nel caso di specie, è pacifico che le parti non sono state invitate dalla commissione di ricorso a presentare ulteriori osservazioni sul carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato per i prodotti diversi dall’«acqua minerale conforme alle specifiche dell’[IGP] Devin Natural Mineral Water», a seguito della sentenza del 14 dicembre 2022, DEVIN (T‑526/20, non pubblicata, EU:T:2022:816). |
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82 |
Tuttavia, va notato che, nell’ambito del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, la ricorrente ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni sugli aspetti del procedimento di dichiarazione di nullità dell’interveniente, compreso il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato. |
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83 |
Di conseguenza, la commissione di ricorso non era tenuta, nel caso di specie, a sentire nuovamente la ricorrente sul carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato e, più in particolare, sull’acquisizione di tale carattere per i prodotti diversi dall’«acqua minerale conforme alle specifiche dell’[IGP] Devin Natural Mineral Water», prima di esprimere la propria valutazione nella decisione impugnata. |
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84 |
Pertanto, occorre respingere la prima parte del terzo motivo di ricorso. |
– Sulla seconda parte del terzo motivo di ricorso, relativa alla violazione del principio di economia processuale
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85 |
La ricorrente sostiene che, adottando la decisione impugnata d’ufficio e senza consentire alle parti di presentare le loro osservazioni a seguito della sentenza del 14 dicembre 2022, DEVIN (T‑526/20, non pubblicata, EU:T:2022:6), la commissione di ricorso ha violato il principio di economia processuale. Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe lasciato la ricorrente senza altra scelta se non quella di proporre un terzo ricorso dinanzi al Tribunale. |
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86 |
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. |
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87 |
Anzitutto, si deve osservare che, come rilevato al precedente punto 83, nel caso di specie, la commissione di ricorso non era tenuta a sentire nuovamente la ricorrente sul carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato prima di esprimere la propria valutazione nella decisione impugnata. |
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88 |
Inoltre, sebbene la giurisprudenza della Corte riconosca l’applicabilità del principio di economia processuale in sede di procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, tale giurisprudenza sembra essere limitata a determinate ipotesi. La Corte ha stabilito, in particolare, che sarebbe contrario a tale principio costringere la parte che ha proposto una domanda riconvenzionale ad avviare un nuovo procedimento dinanzi all’EUIPO in caso di rinuncia dell’attore principale (sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C‑256/21, EU:C:2022:786, punto 56). |
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89 |
In più, la Corte ha stabilito che sarebbe contrario al principio di economia processuale ritenere che una domanda riconvenzionale fondata su un motivo di nullità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a m), del regolamento 2017/1001, che si riferisce a tutti i prodotti o servizi coperti dalla registrazione di tale marchio, possa portare solo ad una dichiarazione di nullità parziale del marchio sul quale è fondata la procedura per contraffazione di cui trattasi [sentenza dell’8 giugno 2023, LM (Domanda riconvenzionale di nullità), C‑654/21, EU:C:2023:462, punto 44]. |
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90 |
Ebbene, nel caso di specie, anche se la ricorrente fa riferimento alla sentenza dell’8 giugno 2023, LM (Domanda riconvenzionale di nullità) (C‑654/21, EU:C:2023:462), è palese che la sua domanda non è una domanda riconvenzionale ai sensi del regolamento 2017/1001, ma rivendica un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato. Di conseguenza, la giurisprudenza su cui si basa la ricorrente non può essere applicata né direttamente né per analogia al caso di specie. |
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91 |
Ne consegue che, nella presente causa, la commissione di ricorso non ha violato il principio di economia processuale adottando la decisione impugnata senza consentire alle parti di presentare le loro osservazioni a seguito della sentenza del 14 dicembre 2022, DEVIN (T‑526/20, non pubblicata, EU:T:2022:816), tanto più che nulla ha impedito loro di presentare simili osservazioni di propria iniziativa. |
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92 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo di ricorso e, pertanto, tutto il terzo motivo. |
Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto
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93 |
Il quarto motivo della ricorrente, relativo alla violazione dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, si articola in due parti. In primo luogo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver violato il principio della parità di trattamento, in quanto quest’ultima avrebbe trattato in modo diverso situazioni analoghe. In secondo luogo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver violato il principio della certezza del diritto e, il suo corollario, il principio di tutela del legittimo affidamento, ritenendo che gli elementi di prova da essa prodotti fossero sufficienti a dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz», ma non per gli altri prodotti contrassegnati da detto marchio. |
– Sulla prima parte del quarto motivo di ricorso, relativa alla violazione del principio della parità di trattamento
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94 |
La ricorrente richiama il principio della parità di trattamento, sancito agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali. A tal riguardo, la ricorrente sostiene di aver rivendicato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso per tutti i prodotti contrassegnati dal marchio contestato e presentato prove al riguardo. Concludendo che il marchio contestato aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso unicamente per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz», e non per gli altri prodotti contrassegnati dal marchio contestato, la commissione di ricorso avrebbe trattato in modo diverso situazioni analoghe senza giustificarlo obiettivamente. Più precisamente, la commissione di ricorso avrebbe ritenuto che gli stessi elementi di prova, che contenevano informazioni equivalenti sul carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato in Bulgaria, fossero sufficienti a provare un carattere distintivo per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz», ma non per gli altri prodotti contrassegnati da detto marchio. |
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95 |
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. |
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96 |
Il principio di parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un trattamento del genere non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P, EU:C:2021:607, punto 47 e giurisprudenza citata). |
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97 |
Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato il principio della parità di trattamento perché ha ritenuto che gli «stessi elementi di prova, che contenevano informazioni equivalenti sul carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio [contestato] in Bulgaria per tutti i prodotti a cui [detto marchio] si riferi[va]» fossero sufficienti unicamente a dimostrare un carattere distintivo per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz», ma non per gli altri prodotti contrassegnati da quello stesso marchio. |
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98 |
Anzitutto, occorre rilevare, come stabilito ai precedenti punti da 56 a 73, che la ricorrente non ha rivendicato, o a maggior ragione dimostrato, un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato per i prodotti contraddistinti diversi dall’«acqua minerale [e dall’]acqua minerale di seltz». |
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99 |
Inoltre, e in ogni caso, la ricorrente palesemente non spiega né a quali elementi di prova né a quali informazioni essa si riferisca con tale affermazione. A tal riguardo, la ricorrente si riferisce soltanto ai punti da 41 a 47 del ricorso, in cui afferma di aver prodotto la prova di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. |
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100 |
Se è vero che la ricorrente ha menzionato, al punto 41 del ricorso, taluni elementi di prova che essa ha presentato unitamente alle sue osservazioni dinanzi alla divisione di annullamento, in particolare per quanto riguarda l’acqua di sorgente e l’acqua in bottiglia, essa non dimostra tuttavia che si tratti degli «stessi elementi di prova [contenenti] informazioni equivalenti» rispetto agli elementi di prova sulla base dei quali la commissione di ricorso ha riscontrato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz». |
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101 |
Ora, il ricorso, anche se presenta l’esposizione della censura della ricorrente, non contiene alcun argomento idoneo a suffragarlo. Dal testo del ricorso, pertanto, non si evincono elementi sufficientemente precisi per consentire al Tribunale di esercitare il suo sindacato e all’EUIPO di preparare la sua difesa. |
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102 |
Ne consegue, da un lato, che non spetta al Tribunale ricercare nell’ambito degli allegati quale potrebbe essere l’argomento della ricorrente riguardante la censura in questione [v. sentenza del 22 giugno 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, punto 12 e giurisprudenza citata] e, dall’altro, che il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile ai sensi dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, perché non contiene gli elementi essenziali che consentono al Tribunale di esercitare il proprio sindacato e alla parte convenuta di provvedere alla propria difesa. |
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103 |
Pertanto, occorre respingere la prima parte del quarto motivo di ricorso. |
– Sulla seconda parte del quarto motivo di ricorso, relativa alla violazione del principio della certezza del diritto e del suo corollario, il principio del legittimo affidamento
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104 |
La ricorrente sostiene che, ritenendo, al punto 85 della decisione impugnata, che gli elementi di prova da essa prodotti fossero sufficienti a dimostrare un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato per i prodotti rientranti nella classe 32, la commissione di ricorso ha fatto sorgere in lei il legittimo affidamento che tale marchio fosse mantenuto non solo per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz», ma anche per gli altri prodotti contrassegnati dal marchio contestato rientranti nella classe 32. La commissione di ricorso avrebbe violato tale legittimo affidamento in violazione del principio della certezza del diritto. |
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105 |
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. |
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106 |
Ebbene, il principio della certezza del diritto, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (sentenze dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 100, e del 9 ottobre 2014, Traum, C‑492/13, EU:C:2014:2267, punto 28). |
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107 |
Tale principio ha come corollario il principio della tutela del legittimo affidamento, il quale si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione dell’Unione, fornendogli assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, ha fatto sorgere in lui fondate aspettative [v., in tal senso, sentenza 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, punto 64 e giurisprudenza citata). |
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108 |
La ricorrente sostiene, in particolare, che la commissione di ricorso ha violato i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento per aver affermato, al punto 88 della decisione impugnata, che il marchio contestato aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso unicamente per l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz», mentre aveva affermato, al punto 85 della decisione impugnata, che detto marchio aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso, senza limitare tale affermazione a uno dei prodotti da esso contraddistinti. |
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109 |
A tal riguardo, è sufficiente osservare che il punto 85 della decisione impugnata non contiene alcuna assicurazione, ancor meno assicurazioni precise, incondizionate e concordanti ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 107, quanto al carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato per tutti i prodotti che esso copre. |
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110 |
Pertanto, occorre respingere la seconda parte del quarto motivo di ricorso e, di conseguenza, l’intero quarto motivo. |
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111 |
Da tutto quanto precede risulta che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente può essere accolto e che il ricorso dev’essere quindi integralmente respinto. |
Sulle spese
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112 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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113 |
La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese sostenute dall’interveniente, conformemente alla domanda di quest’ultima. Per contro, poiché l’EUIPO ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese solo in caso di convocazione a un’udienza, occorre, in mancanza di organizzazione di un’udienza, disporre che l’EUIPO si faccia carico delle proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Costeira Öberg Zilgalvis Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 ottobre 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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