ECLI:EU:T:2025:686•Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 luglio 2025.#Compagnie générale des établissements Michelin contro Commissione europea.#Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisione che ordina un accertamento – Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Oggetto e scopo dell’accertamento – Obbligo di motivazione – Indizi sufficientemente seri – Protezione della vita privata – Sindacato giurisdizionale.#Causa T-188/24.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 luglio 2025.#Compagnie générale des établissements Michelin contro Commissione europea.#Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisione che ordina un accertamento – Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Oggetto e scopo dell’accertamento – Obbligo di motivazione – Indizi sufficientemente seri – Protezione della vita privata – Sindacato giurisdizionale.#Causa T-188/24.
ECLI:EU:T:2025:686Eu Chamb 02 T9 lug 2025
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
«Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisione che ordina un accertamento – Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Oggetto e scopo dell’accertamento – Obbligo di motivazione – Indizi sufficientemente seri – Protezione della vita privata – Sindacato giurisdizionale»
Nella causa T‑188/24,
Compagnie générale des établissements Michelin, con sede in Clermont-Ferrand (Francia), rappresentata da E. Sarrazin, J. Brousseau e J.-P. Gunther, avocats,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da T. Baumé, N. Cambien e M. Domecq, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da A. Marcoulli, presidente, V. Tomljenović e L. Spangsberg Grønfeldt (relatrice), giudici,
cancelliere: L. Ramette, amministratore
vista la fase scritta del procedimento, segnatamente:
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il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 aprile 2024, |
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le prime misure di organizzazione del procedimento del 16 dicembre 2024 e le risposte della ricorrente e della Commissione, depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 16 e il 20 gennaio 2025, |
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viste le successive misure di organizzazione del procedimento del 4 febbraio 2025 e le risposte della ricorrente e della Commissione, depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 21 e il 19 febbraio 2025, |
in seguito all’udienza del 5 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, Compagnie générale des établissements Michelin, chiede l’annullamento della decisione C(2024) 243 final della Commissione, del 10 gennaio 2024, che dispone nei suoi confronti, nonché nei confronti di tutte le società che essa controlla direttamente e indirettamente, un accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (procedimento AT.40826 – Hoops) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
I. Fatti
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2 |
La ricorrente opera, in particolare, nella fabbricazione nonché nella vendita di pneumatici per automobili e autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) e in tutto il mondo. |
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3 |
Il 10 gennaio 2024, nell’ambito di un’indagine avviata d’ufficio, la Commissione europea ha adottato la decisione impugnata che ordinava alla ricorrente di sottoporsi ad un accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1). |
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4 |
L’articolo 1 della decisione impugnata è così formulato: «[La ricorrente è tenuta] a sottoporsi ad un accertamento riguardante [la sua] eventuale partecipazione ad accordi o pratiche contrari all’articolo 101 [TFUE] e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. I sospetti accordi e/o pratiche concordate [riguarderebbero] il coordinamento tra i principali produttori di pneumatici dei prezzi (in particolare dei prezzi all’ingrosso) per gli pneumatici nuovi di sostituzione per le autovetture e gli autocarri nel SEE. Gli accordi e/o le pratiche concordate sospetti [comprenderebbero] l’uso intenzionale delle comunicazioni pubbliche delle imprese per informarsi reciprocamente delle loro intenzioni e strategie in materia di prezzi rispettive al fine di influenzare le rispettive politiche in materia di prezzi. Tale accertamento può aver luogo in qualsiasi locale [della ricorrente], in particolare nei locali situati [in] Francia». |
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5 |
All’articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata, la Commissione ricorda il potere di sequestro documentale conferito ai suoi ispettori durante lo svolgimento dell’accertamento. L’articolo 3 della decisione impugnata precisa che l’accertamento può iniziare il 30 gennaio 2024 o poco dopo. |
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6 |
La motivazione pertinente della decisione impugnata è menzionata nei punti seguenti:
(...)
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7 |
Il 30 gennaio 2024, alcuni ispettori della Commissione, accompagnati da rappresentanti dell’Autorità garante della concorrenza (Francia), si sono recati nei locali della ricorrente per notificarle la decisione impugnata e procedere all’accertamento. Nell’ambito dell’accertamento, la Commissione ha effettuato una visita degli uffici, una raccolta di materiale, segnatamente informatico (computer portatili, telefoni cellulari, tablet, dispositivi di archiviazione), l’audizione di diverse persone e la copia del contenuto dal materiale raccolto. |
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8 |
Il 2 febbraio 2024 l’accertamento è stato sospeso. |
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9 |
Dopo la sospensione dell’accertamento, la ricorrente ha inviato alla Commissione un documento datato 2 febbraio 2024, nel quale formulava riserve quanto al contenuto della decisione impugnata e allo svolgimento dell’accertamento, contestando sia l’ambito materiale e temporale della presunta infrazione sia talune richieste formulate dagli ispettori della Commissione durante l’accertamento. |
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10 |
Il 4 marzo 2024 l’accertamento è stato ripreso nei locali della Commissione a Bruxelles (Belgio). Esso si è concluso il 7 marzo 2024. |
II. Conclusioni delle parti
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11 |
La ricorrente chiede, in sostanza, nell’ultima fase delle sue memorie, che il Tribunale voglia:
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12 |
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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III. In diritto
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In via preliminare, sul piano procedurale, occorre rilevare che, nella fase del controricorso, la Commissione ha comunicato spiegazioni ed elementi materiali al fine di consentire al Tribunale di stabilire se essa possedesse indizi sufficientemente seri da sospettare un’infrazione alle regole di concorrenza e giustificare così la sua decisione di avvalersi dei suoi poteri di accertamento nei locali della ricorrente. |
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14 |
A seguito di tale comunicazione, il Tribunale ha adottato due serie di misure di organizzazione del procedimento al fine, da un lato, di raccogliere le osservazioni della ricorrente su tali spiegazioni ed elementi e, dall’altro, di ottenere precisazioni da parte della Commissione su talune affermazioni fatte nella decisione impugnata. |
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15 |
Nell’ambito delle prime misure di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha avuto la possibilità di adeguare per iscritto l’argomentazione presentata nel ricorso in considerazione degli sviluppi di cui essa avrebbe preso conoscenza alla lettura del controricorso e dei suoi allegati. Nell’ambito delle seconde misure di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha avuto la possibilità di pronunciarsi per iscritto sulle spiegazioni e sugli elementi materiali presentati dalla Commissione in risposta alle prime misure di organizzazione del procedimento. L’udienza ha altresì consentito alla ricorrente di pronunciarsi sulle osservazioni presentate dalla Commissione, nell’ambito delle seconde misure di organizzazione del procedimento, sulle risposte che la ricorrente aveva fornito alle prime misure di organizzazione del procedimento. |
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16 |
Pertanto, è in considerazione delle spiegazioni e degli elementi materiali comunicati dalla Commissione, il cui contenuto sarà successivamente esposto in sede di esame della loro qualificazione come indizi sufficientemente seri per giustificare una decisione che ordina di sottoporsi ad un accertamento, che occorre esaminare la domanda di annullamento della decisione impugnata. |
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17 |
A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, in quanto la decisione impugnata è insufficientemente motivata, e, il secondo, su una violazione del diritto fondamentale al rispetto del suo domicilio e delle sue comunicazioni, denominato anche «diritto all’inviolabilità del domicilio» o «diritto alla vita privata», in quanto la decisione impugnata sarebbe arbitraria e sproporzionata. |
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18 |
A tal riguardo, occorre rilevare che, sebbene l’atto impugnato con il presente ricorso sia invero la decisione che ordina l’accertamento in questione e sebbene tutti i motivi sollevati dalla ricorrente siano volti esclusivamente all’annullamento di tale decisione, talune osservazioni e taluni argomenti da essa formulati nell’ambito della fase scritta del procedimento si riferiscono, tuttavia, allo svolgimento dell’accertamento effettuato dalla Commissione in esecuzione della decisione impugnata. |
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19 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il modo in cui è stata applicata una decisione che ordina un accertamento non incide sulla legittimità di tale decisione e che un’impresa non può quindi far valere l’illegittimità da cui sarebbe viziato lo svolgimento di procedimenti di accertamento a sostegno di conclusioni dirette all’annullamento dell’atto sulla base del quale la Commissione ha proceduto a tale accertamento (v. sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑325/16, EU:T:2018:368, punto 22 e giurisprudenza citata; v. anche, al riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione, C‑682/20 P, EU:C:2022:578, paragrafi 67 e 68). |
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20 |
Ciò premesso, poiché la ricorrente non sostiene che lo svolgimento dell’accertamento stesso costituisca la ragione per cui la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata o la sua sfera privata sarebbe stata violata in modo illecito, si deve ritenere che la ricorrente abbia attirato l’attenzione sullo svolgimento dell’accertamento solo al fine di illustrare le asserite carenze di chiarezza o di precisione quanto alla motivazione o all’ampiezza dell’ingerenza autorizzata da una decisione che le ordina di sottoporsi ad un accertamento. (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑325/16, EU:T:2018:368, punti 23 e 24). |
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21 |
Pertanto, è da tale punto di vista che occorre valutare le osservazioni e gli argomenti in questione in sede di esame dei motivi di annullamento della decisione impugnata. |
A. Sul quarto motivo, relativo ad una motivazione insufficiente
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22 |
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non soddisfa l’obbligo di motivazione a causa del suo contenuto eccessivamente succinto, generico, vago e ambiguo. La motivazione della decisione impugnata sarebbe imprecisa ed estensiva a causa dell’impiego dei termini «e/o», «in particolare», «ivi compresi» e «almeno». Di conseguenza, gli ambiti materiale e temporale della presunta infrazione sarebbero equivoci, ingiustificati o irragionevoli, il che avrebbe avuto la conseguenza di impedire alla ricorrente di comprendere chiaramente ciò che le veniva contestato e, pertanto, l’avrebbe privata della possibilità di tutelare pienamente i suoi diritti. |
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23 |
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
1. Osservazioni preliminari
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24 |
In limine, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dal suo autore, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punto 31 e giurisprudenza citata). |
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25 |
L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti. Non è richiesto invece che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 296 TFUE deve essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punto 32 e giurisprudenza citata). |
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26 |
Occorre altresì tenere conto del contesto normativo nel quale si svolgono gli accertamenti della Commissione. L’articolo 4 e l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 conferiscono infatti poteri di accertamento alla Commissione allo scopo di consentirle di adempiere il suo compito di tutelare il mercato interno dalle distorsioni della concorrenza e di sanzionare eventuali infrazioni alle regole di concorrenza in tale mercato (v. sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punto 33 e giurisprudenza citata). |
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27 |
In tal senso, per quanto riguarda più in particolare le decisioni di accertamento della Commissione, l’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 prevede che esse debbano indicare, segnatamente, l’oggetto e lo scopo dell’accertamento. Tale obbligo di motivazione specifica costituisce, come precisato dalla Corte, un’esigenza fondamentale al fine non solo di evidenziare il carattere motivato dell’azione prevista all’interno delle imprese interessate, ma anche di consentire ad esse di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, facendo salvi al contempo i loro diritti di difesa (v. sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punto 34 e giurisprudenza citata). |
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28 |
A tal riguardo, occorre ricordare che la Commissione non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di accertamento tutte le informazioni di cui è in possesso relative a presunte infrazioni, né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni, purché indichi chiaramente i sospetti che intende verificare (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punto 35 e giurisprudenza citata). |
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29 |
Se è pur vero che la Commissione è tenuta a indicare, con la maggiore precisione possibile, ciò che si ricerca e gli elementi che devono essere oggetto dell’accertamento, non è però indispensabile che una decisione di accertamento contenga una delimitazione precisa del mercato di cui trattasi, né un’esatta qualificazione giuridica delle asserite infrazioni o l’indicazione del periodo durante il quale le infrazioni sarebbero state commesse, purché la stessa decisione contenga gli elementi essenziali indicati ai precedenti punti da 24 a 28 (v. sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punto 36 e giurisprudenza citata). |
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30 |
Infatti, tenuto conto del fatto che gli accertamenti avvengono nella fase iniziale dell’indagine, la Commissione non dispone ancora di informazioni dettagliate al fine di emettere un parere giuridico specifico e deve innanzitutto verificare la fondatezza dei suoi sospetti nonché la portata dei fatti avvenuti, dato che lo scopo dell’accertamento è proprio quello di raccogliere elementi di prova in relazione a una presunta infrazione (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punto 37 e giurisprudenza citata). |
2. Sulla censura relativa ad una motivazione succinta o generica
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31 |
Nel caso di specie, occorre rilevare che la decisione impugnata contiene una motivazione specifica relativa all’oggetto e allo scopo dell’accertamento che, conformemente alla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 24 a 30, ha lo scopo di evidenziare il carattere giustificato dell’intervento previsto nei locali della ricorrente e di consentire a quest’ultima di comprendere la portata del suo dovere di collaborazione preservando al contempo i suoi diritti della difesa. Detta motivazione intende quindi rispondere all’obbligo che incombe alla Commissione di esporre chiaramente i sospetti che intende verificare e di indicare, con la maggior precisione possibile, ciò che viene ricercato e gli elementi sui quali deve vertere l’accertamento, senza tuttavia che quest’ultima sia tenuta a comunicare alla ricorrente tutte le informazioni di cui dispone al momento della notifica della decisione di accertamento o a procedere, in tale decisione, ad una rigorosa qualificazione giuridica di un’infrazione che è ancora solo presunta e per nulla dimostrata. |
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32 |
A tal riguardo, dall’articolo 1 della decisione impugnata, che espone l’oggetto e lo scopo dell’accertamento, risulta che i sospetti della Commissione vertono sull’eventuale partecipazione della ricorrente ad accordi o pratiche contrari all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE che riguarderebbero «il coordinamento tra i principali produttori di pneumatici dei prezzi (in particolare dei prezzi all’ingrosso) per gli pneumatici nuovi sostitutivi per automobili e autocarri nel SEE» (in prosieguo: il «presunto coordinamento»). |
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33 |
La motivazione contenuta nella decisione impugnata fornisce altresì varie precisazioni che consentono di individuare meglio il coordinamento presunto dalla Commissione, il quale riguarderebbe «in particolare prezzi all’ingrosso» (articolo 1 e punto 2 della decisione impugnata), includerebbe «l’uso intenzionale delle comunicazioni pubbliche delle imprese per informarsi reciprocamente delle loro rispettive intenzioni e strategie in materia di prezzi al fine di influenzare le loro rispettive politiche in materia di prezzi» (articolo 1 della decisione impugnata) e avrebbe dato luogo, in particolare, a «[scambi di] informazioni commercialmente sensibili [tra produttori di pneumatici] (anche attraverso canali pubblici accessibili a tutti), sulle loro rispettive intenzioni e strategie di fissazione dei prezzi in modo da influenzare le loro rispettive politiche di prezzo» (punto 3 della decisione impugnata). |
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34 |
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, una siffatta motivazione non può essere considerata succinta o generica, dal momento che essa espone i sospetti che la Commissione intendeva verificare durante l’accertamento quanto al presunto coordinamento e indica ciò che era ricercato nonché gli elementi sui quali doveva vertere la verifica. |
3. Sulla censura vertente su una motivazione vaga, ambigua, imprecisa o estensiva e sulle sue conseguenze sulla comprensione di quanto viene contestato
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35 |
Per quanto riguarda la questione se la motivazione della decisione impugnata sia chiara e il più precisa possibile, occorre, nella fase dell’esame della motivazione, assicurarsi che la descrizione del presunto coordinamento ivi compiuta dalla Commissione non contenga imprecisioni o ambiguità tali che la ricorrente non possa comprendere la portata del suo dovere di collaborazione e preservare al tempo stesso i suoi diritti della difesa ai sensi della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 24 a 30. |
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36 |
A tal riguardo, l’utilizzo della proposta alternativa «e/o» nella descrizione della forma assunta dal presunto coordinamento, potendo quest’ultimo, secondo la Commissione, aver avuto luogo sia mediante accordi tra imprese sia mediante pratiche concordate, non comporta conseguenze particolari per la ricorrente. Nel caso di specie, infatti, l’esatta qualificazione giuridica del presunto coordinamento come accordo tra imprese o pratica concordata dipende da una valutazione che non può essere richiesta al momento della redazione della decisione di accertamento (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punti 36 e 37). Inoltre e in ogni caso, il risultato di tale qualificazione non appare nel caso di specie idoneo a modificare la portata del dovere di collaborazione della ricorrente o la portata dei suoi diritti della difesa in occasione dell’accertamento. Interrogata su tale punto in udienza, la ricorrente non è stata quindi in grado di individuare una siffatta conseguenza per quanto la riguardava nella presente causa. |
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37 |
Quanto all’uso dei termini «in particolare» o «ivi compresi» per descrivere i sospetti della Commissione, il loro uso facilita la comprensione delle indicazioni di cui essi fanno parte, vale a dire «in particolare prezzi all’ingrosso» e «anche attraverso canali pubblici accessibili a tutti», consentendo alla ricorrente di individuare meglio ciò che le viene addebitato nel momento in cui le viene ordinato di sottoporsi ad un accertamento. |
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38 |
Da un lato, tali indicazioni illustrano il contenuto del presunto coordinamento. Pertanto, i sospetti della Commissione vertono su una violazione delle regole di concorrenza consistente nel coordinamento dei prezzi degli pneumatici nuovi sostitutivi per le automobili e gli autocarri venduti nel SEE. Segnalando che il presunto coordinamento riguarda «in particolare» — vale a dire in un modo che merita di essere valutato — i prezzi all’ingrosso, la Commissione fornisce una precisazione su ciò che viene contestato alla ricorrente. Del pari, sottolineando che il coordinamento dei prezzi dei principali produttori di pneumatici, tra cui la ricorrente, sarebbe intervenuto mediante uno scambio di informazioni commercialmente sensibili sulle loro rispettive intenzioni e strategie tariffarie che comprenderebbe — questo è il significato di «ivi compresi» — scambi effettuati su canali pubblici accessibili a tutti o includerebbe l’uso intenzionale delle comunicazioni pubbliche delle imprese, la Commissione esplicita il presunto coordinamento. |
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39 |
Dall’altro lato, l’uso dei termini «in particolare» o «ivi compresi» consente di comprendere che le informazioni di cui dispone la Commissione non riguardano solo gli elementi che seguono tali indicazioni. I sospetti della Commissione vertono quindi più ampiamente sul coordinamento da parte dei produttori dei prezzi, e non solo dei prezzi all’ingrosso, degli pneumatici nuovi di sostituzione per le autovetture e gli autocarri nel SEE e implicano che mezzi diversi dai canali pubblici accessibili a tutti abbiano potuto essere utilizzati per procedere agli scambi di informazioni commercialmente sensibili sulle rispettive intenzioni e strategie tariffarie di tali produttori. |
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40 |
L’uso dei termini «in particolare» o «ivi compresi» consente di ritenere che le illustrazioni fornite non costituiscano indicazioni esaustive dell’ambito materiale del reato sospettato. |
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41 |
Quanto all’uso dei termini «almeno» per definire la dimensione temporale del coordinamento sospettato, dalla prima frase del punto 4 della decisione impugnata risulta che tale coordinamento sarebbe iniziato «almeno» nel corso di un periodo principale, che non si potrebbe escludere che esso sia iniziato prima e che sia ancora in corso al momento dell’adozione della decisione impugnata. Risulta altresì dalla seconda frase di tale punto che taluni elementi indicherebbero un coordinamento preventivo riguardante gli pneumatici nuovi sostitutivi per le autovetture e gli autocarri venduti nel SEE «almeno» nel corso di un periodo precedente. |
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42 |
Nel caso di specie, occorre rilevare che, decidendo di propria iniziativa di fornire talune indicazioni sulla dimensione temporale del presunto coordinamento, la Commissione ha ritenuto che fosse necessario menzionare tali informazioni nella decisione impugnata affinché la ricorrente fosse in grado di comprendere la portata del suo dovere di collaborazione e di tutelare i suoi diritti della difesa in occasione dell’accertamento. Tali indicazioni fanno quindi parte della motivazione e consentono, in quanto tali, di determinare gli elementi sui quali doveva vertere la verifica. |
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43 |
Pertanto, si deve constatare che la motivazione esposta al precedente punto 41 consente alla ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Infatti, tale motivazione indica, da un lato, che il coordinamento sospettato «sarebbe iniziato almeno» nel corso del periodo principale, senza che si possa escludere che esso «sarebbe iniziato prima» e che esso «sarebbe ancora in corso», e, dall’altro, che alcuni elementi indicherebbero un previo coordinamento «almeno» nel corso del periodo precedente. Detta motivazione consente altresì di comprendere — ciò che la Commissione conferma dinanzi al Tribunale — che la presunta infrazione potrebbe essere durata a lungo, vale a dire dall’inizio del periodo anteriore alla fine del periodo principale menzionati nella decisione impugnata, o che la presunta infrazione sarebbe iniziata almeno nel periodo anteriore e sarebbe ricominciata almeno nel corso del periodo principale e che occorrerebbe allora verificare se essa fosse stata continuata o ripetuta, anche nel periodo intermedio che separava il periodo anteriore dal periodo principale menzionati nella decisione impugnata. |
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44 |
Tali significati, che la ricorrente poteva comprendere, consentono di ritenere che essa non si sia trovata in una situazione in cui le sarebbe stato impedito di comprendere chiaramente i sospetti della Commissione e, pertanto, sarebbe stata privata della possibilità di tutelare pienamente i suoi diritti della difesa a seguito della notifica della decisione impugnata. |
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45 |
A tal riguardo, occorre rilevare, come fa la Commissione, che tale motivazione ha consentito alla ricorrente di affermare che non veniva menzionato alcun indizio per quanto riguardava il periodo che intercorreva tra i due periodi menzionati nella decisione impugnata. |
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46 |
Del pari, più in generale, l’argomento della ricorrente relativo al carattere equivoco, ingiustificato o irragionevole della motivazione relativa agli ambiti materiale e temporale della presunta infrazione non menziona realmente un problema di comprensione, ma si basa piuttosto, in sostanza, sull’idea che le indicazioni fornite dalla Commissione nella decisione impugnata quanto al contenuto dei suoi sospetti non sarebbero suffragate da indizi sufficientemente seri. |
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47 |
Tali questioni, che non riguardano l’esistenza di una motivazione in quanto tale, bensì l’esistenza di indizi idonei a giustificare i sospetti cui si fa riferimento, saranno successivamente esaminate nell’ambito del secondo motivo in considerazione delle spiegazioni e degli elementi materiali comunicati dalla Commissione al fine di consentire il controllo giurisdizionale di una decisione di natura amministrativa che ordina al suo destinatario di sottoporsi ad un accertamento per le ragioni esposte in tale decisione. |
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48 |
Da quanto precede risulta che occorre respingere il primo motivo in quanto infondato, dal momento che la motivazione della decisione impugnata consente, conformemente all’articolo 296 TFUE, alla ricorrente di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Tale motivazione indica altresì, conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, l’oggetto e lo scopo dell’accertamento in modo sufficiente da far emergere il carattere giustificato dell’intervento previsto nei locali della ricorrente e da metterla in grado di comprendere la portata del suo dovere di collaborazione pur preservando i suoi diritti della difesa. |
B. Sul secondo motivo, vertente su una violazione del diritto al rispetto del domicilio e delle comunicazioni della ricorrente
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49 |
La ricorrente fa valere che la decisione impugnata non rispetta il diritto al rispetto del suo domicilio e delle sue comunicazioni, denominato anche «diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio». Tale motivo si articola in due parti. Da un lato, la decisione impugnata sarebbe arbitraria in quanto la Commissione non disporrebbe di indizi sufficientemente seri da consentirle di sospettare il coinvolgimento della ricorrente in un’infrazione al diritto della concorrenza. Dall’altro lato, la decisione impugnata costituirebbe un’ingerenza sproporzionata nel suo funzionamento e nelle sue prestazioni. In via preliminare, la ricorrente fa valere, in sostanza, che, tenuto conto della somiglianza tra un esempio tratto dalle linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 [TFUE] agli accordi di cooperazione orizzontale (GU 2023, C 259, pag. 1; in prosieguo: le «linee direttrici del 2023») e il presunto coordinamento, la presente causa avrebbe come unico obiettivo quello di dare corpo al caso teorico menzionato da tale esempio senza che si tenga conto delle particolarità della situazione esaminata. |
1. Osservazioni preliminari
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50 |
Si deve constatare che una persona giuridica può avvalersi, al pari di una persona fisica, del diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio, che si inserisce nel contesto della tutela della vita privata. |
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51 |
Infatti, occorre ricordare che l’esigenza di una tutela contro interventi delle pubbliche autorità nella sfera di attività privata di una persona, sia essa fisica o giuridica, che siano arbitrari o sproporzionati costituisce un principio generale del diritto dell’Unione. (v. sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑325/16, EU:T:2018:368, punto 34 e giurisprudenza citata; sentenza confermata in sede di impugnazione dalla sentenza del 30 gennaio 2020, České dráhy/Commissione, C‑538/18 P e C‑539/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:53). |
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52 |
Occorre altresì rilevare che il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, espresso all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il quale corrisponde all’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. (v. sentenza del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione, C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punto 19 e giurisprudenza citata). |
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53 |
Pertanto, ai sensi dell’articolo 7 della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. L’articolo 52, paragrafo 1, della Carta precisa al riguardo che eventuali limitazioni all’esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di quest’ultimo nonché il principio di proporzionalità, secondo il quale possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. |
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54 |
Del pari, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ogni persona ha diritto al rispetto del proprio domicilio e della sua corrispondenza e può esservi ingerenza di una pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto solo a condizione che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria in una società democratica. |
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55 |
In pratica, al fine di tutelare la sfera di attività di una persona giuridica contro gli interventi arbitrari o sproporzionati dei pubblici poteri e di rispettare il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio, vale a dire il diritto di una persona giuridica al rispetto del suo domicilio e delle sue comunicazioni, da un lato, occorre ricordare che una decisione che ordina un accertamento deve mirare a raccogliere la documentazione necessaria per verificare la realtà e la portata di determinate situazioni di fatto e di diritto in merito alle quali la Commissione dispone già di informazioni che costituiscono indizi sufficientemente seri da far sospettare un’infrazione alle regole di concorrenza (v. sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑325/16, EU:T:2018:368, punto 35 e giurisprudenza citata). |
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56 |
In altri termini, il possesso di indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto di un’infrazione alle regole di concorrenza costituisce una conditio sine qua non affinché la Commissione possa ordinare un accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 (sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑325/16, EU:T:2018:368, punto 36). |
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57 |
Dall’altro lato, sempre nel rispetto dei principi menzionati ai precedenti punti da 51 a 56, occorre rilevare che i termini di una decisione che ordina un accertamento non devono eccedere la portata dell’infrazione che può essere sospettata sulla base di tali indizi (sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑325/16, EU:T:2018:368, punto 37). |
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58 |
Infatti, nei limiti in cui la motivazione di una decisione che ordina un accertamento circoscrive l’ambito dei poteri conferiti agli agenti della Commissione, solo i documenti rientranti nell’oggetto dell’accertamento possono essere ricercati (sentenza del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione, C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punto 60). Il principio generale menzionato al precedente punto 51 osta quindi a formulazioni, in una decisione che ordina un accertamento, che amplierebbero tale ambito al di là di quanto risulta dagli indizi sufficientemente seri di cui la Commissione dispone alla data di adozione di una siffatta decisione. (v. sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑325/16, EU:T:2018:368, punto 41 e giurisprudenza citata). |
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59 |
È in tale contesto che occorre valutare l’argomento della ricorrente relativo al carattere arbitrario o sproporzionato della decisione impugnata alla luce del diritto al rispetto del suo domicilio e delle sue comunicazioni. |
2. Sulla somiglianza tra un esempio menzionato nelle linee direttrici del 2023 e il presunto coordinamento
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60 |
La ricorrente si interroga sulla motivazione, sulla necessità o sulla proporzionalità della decisione impugnata, in quanto quest’ultima sembra avere ad oggetto l’applicazione di un esempio privo di fondamento giurisprudenziale e non soggetto a consultazione pubblica. Così, poco prima dell’accertamento, la Commissione avrebbe fornito l’esempio di un nuovo caso di infrazione alle regole di concorrenza nelle linee direttrici del 2023. Tale esempio non sarebbe stato incluso nel progetto di linee direttrici sottoposte alla consultazione pubblica e non conterrebbe alcun riferimento alla giurisprudenza né alla prassi decisionale. La somiglianza tra tale esempio e la decisione impugnata, che farebbe riferimento in sostanza a informazioni relative alle trascrizioni delle “earnings calls” (conferenze telefoniche sui risultati), agli annunci pubblici unilaterali di aumento dei prezzi e ad una presunta disciplina del settore per mantenere i margini, sarebbe pertanto sorprendente. |
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61 |
La Commissione fa valere che, anche se la somiglianza evocata esistesse, la ricorrente non spiega in che modo ciò renderebbe la decisione impugnata arbitraria e sproporzionata. |
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62 |
Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che, nella sua presentazione delle spiegazioni e degli elementi materiali che consentono di giustificare la decisione impugnata, la Commissione ha anzitutto fatto valere che, secondo la sua valutazione, le dichiarazioni pubbliche di imprese potevano facilitare un coordinamento e completare, o addirittura sostituire, le comunicazioni segrete al fine di attuare collusioni anticoncorrenziali. Al fine di prevedere una siffatta ipotesi, la Commissione ha ricordato di aver presentato un esempio relativo agli «annunci pubblici unilaterali» nella parte relativa alla compatibilità degli scambi di informazioni delle sue linee direttrici del 2023. Questo esempio, che corrisponde all’esempio 4 del punto 432 delle linee direttrici del 2023, è il seguente: «Situazione: l’amministratrice delegata di un’importante azienda produttrice di un prodotto omogeneo fa riferimento pubblicamente, in teleconferenze periodiche volte a fornire informazioni sui guadagni, alla necessità di reagire ai recenti aumenti dei prezzi delle materie prime e di affrontare gli attuali margini di profitto eccessivamente bassi mediante un aumento dei prezzi a livello di settore. La stessa afferma che seguirebbe qualsiasi aumento di prezzo che i concorrenti annunciassero sul mercato. Esprime inoltre la propria convinzione secondo cui il settore sarebbe «sufficientemente disciplinato» per sapere cosa serve fare ora per «recuperare i margini». Afferma inoltre che, dopo tutto, il settore ha attuato con successo aumenti di prezzo dieci anni prima, quando si era trovato in una situazione analoga. Analisi: le dichiarazioni dell’amministratrice delegata nella teleconferenza volta a fornire informazioni sui guadagni possono essere lette come un invito unilaterale alla collusione. Il fatto che l’annuncio sia pubblico non esclude di per sé che possa costituire una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1[, TFUE]. Tali dichiarazioni possono costituire un potenziale punto focale per il coordinamento tra i concorrenti. Se ad esempio altri concorrenti formulano dichiarazioni contemporanee o si comportano sul mercato dimostrando di aver tenuto conto dell’invito a colludere nel determinare la loro linea d’azione futura sul mercato, a seconda del contesto giuridico ed economico, il comportamento in questione può costituire una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1[, TFUE]. Altri concorrenti possono limitare tale rischio prendendo pubblicamente le distanze dagli annunci o segnalandoli alle autorità pubbliche». |
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63 |
Analogamente, si deve constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento a sospetti relativi a una pratica contraria all’articolo 101 TFUE che riguarderebbe «il coordinamento tra i principali produttori di pneumatici dei prezzi (...) per gli pneumatici nuovi sostitutivi per le autovetture e gli autocarri nel SEE», che includerebbe «l’uso intenzionale delle comunicazioni pubbliche delle imprese per informarsi reciprocamente sulle loro future intenzioni e strategie in materia di prezzi al fine di influenzare le loro rispettive politiche in materia di prezzi» e che avrebbe dato luogo, in particolare, a «scambi [di] informazioni commercialmente sensibili [tra produttori di pneumatici] (anche attraverso canali pubblici accessibili a tutti), su [tali] intenzioni e strategie». |
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64 |
Tuttavia, nei limiti in cui esiste una certa somiglianza tra la situazione evocata nell’esempio 4 del punto 432 delle linee direttrici del 2023 e il coordinamento sospettato, tale somiglianza non può di per sé consentire di concludere che la decisione impugnata, di cui è già stato indicato in esito all’esame del primo motivo che essa soddisfaceva l’obbligo di motivazione, fosse per tale motivo arbitraria o sproporzionata. |
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65 |
Da un lato, infatti, in generale, si deve ricordare che la Commissione dispone, in quanto istituzione responsabile dell’attuazione della politica di concorrenza, della possibilità di fornire, nelle linee direttrici, indicazioni sulla sua interpretazione della conformità al diritto della concorrenza di comportamenti non ancora sanzionati. |
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66 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda più in particolare la presente causa, dalle spiegazioni e dagli elementi comunicati dalla Commissione nel controricorso risulta che la decisione impugnata è stata adottata al termine di un processo che è consistito nell’individuare una situazione particolare che rispondeva ai criteri definiti dalla Commissione nell’ambito del compito ad essa incombente di attuare la politica di concorrenza. |
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67 |
In tali circostanze, nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che la decisione impugnata sia stata adottata al solo scopo di dare corpo ad un esempio menzionato nelle linee direttrici del 2023. Al contrario, le spiegazioni e gli elementi comunicati dalla Commissione nel controricorso e in risposta alle prime misure di organizzazione del procedimento consentono piuttosto di ritenere che la decisione impugnata risulti dall’attuazione di principi definiti in modo obiettivo senza riguardare un settore o imprese in particolare (v. i successivi punti da 91 a 104). |
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68 |
Di conseguenza, la somiglianza tra un esempio menzionato nelle linee direttrici del 2023 e il presunto coordinamento nella presente causa non è idonea, in quanto tale, a rimettere in discussione la necessità o la proporzionalità della decisione impugnata. L’argomento presentato al riguardo dalla ricorrente deve quindi essere respinto in quanto infondato. |
3. Sulla prima parte del motivo, vertente sull’arbitrarietà della decisione impugnata
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69 |
La ricorrente fa valere che la decisione impugnata presenta un carattere arbitrario, il quale avrebbe autorizzato la Commissione ad effettuare una spedizione esplorativa dei suoi locali e delle sue comunicazioni. In primo luogo, la decisione impugnata menzionerebbe che «la Commissione [disporrebbe] di informazioni» e di «prove» relative a un coordinamento sospettato, senza fornire ulteriori indicazioni sulla loro natura, forma, data e autore. In secondo luogo, tale mancanza di dettaglio, così come la descrizione imprecisa e lacunosa del coordinamento sospettato, lascerebbero pensare che la Commissione non disponesse di indizi sufficientemente seri per suffragare i suoi sospetti. Spetterebbe quindi al giudice dell’Unione stabilire se la Commissione disponesse di siffatti indizi. In terzo luogo, l’accento posto sulla comunicazione effettuata mediante canali pubblici accessibili a tutti o su una valutazione globale non circostanziata della nozione di prezzo rivelerebbe una violazione manifesta della formazione del prezzo presso un industriale, la quale sarebbe particolarmente complessa e non potrebbe essere ridotta ad alcune dichiarazioni. Tale incomprensione renderebbe inoperante la giustificazione dell’accertamento descritto nella decisione impugnata. |
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70 |
La Commissione contesta l’argomento della ricorrente. Essa disporrebbe di indizi sufficientemente seri per sospettare l’esistenza del comportamento anticoncorrenziale menzionato nella decisione impugnata e giustificare così l’accertamento, come risulterebbe dagli elementi comunicati al Tribunale. |
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71 |
Nel caso di specie, occorre pertanto determinare, da un lato, se la Commissione disponesse di indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto di un’infrazione alle regole sulla concorrenza da parte della ricorrente e, dall’altro, se l’ambito di accertamento definito dalla decisione impugnata si limitasse all’infrazione che la Commissione poteva sospettare sulla base di tali indizi. |
a) Sull’assenza di necessità di comunicare tutte le informazioni di cui la Commissione disponeva nella decisione impugnata
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72 |
Occorre rilevare che le parti concordano nel riconoscere che, sebbene spetti alla Commissione fornire talune indicazioni in una decisione che ordina un accertamento, vale a dire l’esposizione dei sospetti sui quali essa si fonda e l’indicazione secondo la quale essa dispone di indizi che consentono di suffragare seriamente tali sospetti, detta decisione non deve tuttavia menzionare tutte le informazioni di cui dispone la Commissione in tale fase dell’indagine. Occorre trovare un equilibrio tra ciò che deve essere esposto nella decisione impugnata e ciò che non è necessario indicarvi. |
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Un siffatto equilibrio è evocato a più riprese dalla giurisprudenza. |
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Pertanto, se è vero che la Commissione non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione che ordina un accertamento tutte le informazioni di cui dispone a proposito della presunta infrazione, essa deve, per contro, indicare nella decisione di accertamento, con la maggiore precisione possibile, i sospetti che intende verificare, vale a dire ciò che viene ricercato e gli elementi sui quali deve vertere l’accertamento (v. sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑325/16, EU:T:2018:368, punti 38 e 39 e giurisprudenza ivi citata). |
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75 |
Del pari, sebbene, al fine di dimostrare che l’accertamento è giustificato, la Commissione sia tenuta a evidenziare in maniera circostanziata, nella decisione che ordina un accertamento, di disporre di elementi e di indizi sostanziali gravi che la inducono a sospettare l’infrazione a carico dell’impresa interessata dall’accertamento, non le si può imporre di indicare, al momento della fase di indagine preliminare, oltre alle presunte infrazioni che essa intende verificare, gli indizi, vale a dire gli elementi che la inducono a considerare l’ipotesi di una violazione dell’articolo 101 TFUE. In effetti, un obbligo del genere rimetterebbe in discussione l’equilibrio stabilito dalla giurisprudenza tra la tutela dell’efficacia dell’indagine e la tutela dei diritti della difesa dell’impresa interessata. (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑325/16, EU:T:2018:368, punto 45 e giurisprudenza citata). |
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76 |
Da quanto precede risulta che, nella decisione impugnata, la Commissione doveva esporre il contenuto dei suoi sospetti secondo la forma che le sembrava appropriata e precisare che essa disponeva di indizi che consentivano di suffragarli se necessario nonché, eventualmente, di verificare che una siffatta decisione non pregiudicasse indebitamente il diritto al rispetto del domicilio e delle comunicazioni. |
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77 |
In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può contestare alla Commissione di aver indicato nella decisione impugnata che essa «[disponeva] di informazioni» e di «prove» relative al presunto coordinamento o a taluni suoi aspetti senza fornire più indicazioni di quelle che vi erano menzionate sulla natura o sulla forma di tali elementi, o anche precisazioni quanto alla loro data e al loro autore. Tali indicazioni o precisazioni non sono richieste al momento in cui la Commissione notifica la decisione che ordina un accertamento. |
b) Sul carattere sufficientemente serio degli indizi presentati dalla Commissione per giustificare la decisione impugnata
1) Osservazioni preliminari
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Occorre rilevare che le parti concordano sul fatto che il giudice dell’Unione, quando è chiamato, come nella presente causa, ad effettuare il controllo di una decisione che ordina un accertamento al fine di verificare se quest’ultimo non presenti carattere arbitrario, deve accertarsi dell’esistenza di indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto di un’infrazione alle regole di concorrenza da parte dell’impresa interessata (v. sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑325/16, EU:T:2018:368, punto 48 e giurisprudenza citata). |
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A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che, qualora l’impresa destinataria di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 presenti taluni elementi che mettono in dubbio il carattere sufficientemente serio degli indizi di cui la Commissione disponeva per adottare una siffatta decisione, il Tribunale deve esaminare tali indizi e controllare il loro carattere sufficientemente serio (v. sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑325/16, EU:T:2018:368, punto 49 e giurisprudenza citata). Una siffatta verifica, che richiede che il Tribunale ottenga comunicazione degli indizi sufficientemente seri considerati pertinenti dalla Commissione ai fini di tale dimostrazione, è stata effettuata nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 14 novembre 2012, Nexans France e Nexans/Commissione (T‑135/09, EU:T:2012:596), e del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione (T‑325/16, EU:T:2018:368), o ancora nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 5 ottobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon e AMC/Commissione (T‑249/17, EU:T:2020:458), del 5 ottobre 2020, Intermarché Casino Achats (T‑254/17, non pubblicata, EU:T:2020:459), e del 5 ottobre 2020, Les Mousquetaires e ITM Entreprises (T‑255/17, EU:T:2020:460). |
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80 |
Infatti, come risulta dalla sentenza del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione (C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punti da 30 a 36), l’esistenza di un controllo giurisdizionale esteso anche al merito completo, esercitato a posteriori sulla base degli elementi forniti dal ricorrente a sostegno dei motivi dedotti e che interviene tanto sulle questioni di diritto quanto su quelle di fatto, consente di compensare l’assenza di un previo mandato giudiziario e di garantire la compatibilità della misura di accertamento con il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio. |
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81 |
Nel caso di specie, tale controllo giurisdizionale si esercita in considerazione delle caratteristiche essenziali del presunto coordinamento che sono state esposte dalla Commissione nella decisione impugnata. |
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82 |
Così, sul piano materiale, il presunto coordinamento riguarderebbe «in particolare prezzi all’ingrosso», includerebbe «l’uso intenzionale delle comunicazioni pubbliche delle imprese per informarsi reciprocamente delle loro future intenzioni e strategie tariffarie rispettive al fine di influenzare le loro rispettive politiche in materia di prezzi» e avrebbe dato luogo, in particolare, a «[scambi di] informazioni commercialmente sensibili [tra produttori di pneumatici] (anche attraverso canali pubblici accessibili a tutti), su [tali] intenzioni e strategie». |
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83 |
Analogamente, sul piano temporale, il presunto coordinamento sarebbe intervenuto, «almeno», nel corso del periodo principale e del periodo precedente, per i quali la Commissione ha menzionato gli anni corrispondenti. |
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84 |
Occorre altresì ricordare che, nella presente causa, la Commissione ha comunicato nel controricorso spiegazioni ed elementi materiali al fine di consentire al Tribunale di stabilire se essa disponesse di indizi sufficientemente seri per suffragare i suoi sospetti e giustificare l’accertamento, il che ha facilitato il controllo del Tribunale. |
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85 |
Quanto alla questione se tali spiegazioni e tali elementi materiali possano essere considerati sufficientemente seri da giustificare l’accertamento, occorre ricordare quanto segue. |
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86 |
Da un lato, la questione non è se gli indizi corrispondenti consentano di dimostrare, e non soltanto di sospettare, l’esistenza del presunto comportamento anticoncorrenziale alla luce dei criteri definiti dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Una questione del genere è ancora prematura, in quanto, in particolare, ciò che conta in questa fase dell’indagine è se un accertamento, destinato a suffragare i sospetti che potevano essere dedotti da tali indizi, potesse consentire alla Commissione di raccogliere gli elementi che potevano ancora mancare per dimostrare la presunta infrazione, il che giustificherebbe così l’ingerenza della Commissione nel diritto della ricorrente al rispetto del suo domicilio e delle sue comunicazioni. |
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87 |
Infatti, dalla distinzione tra prove di un’infrazione e indizi su cui si fonda una decisione che ordina un accertamento risulta che questi ultimi non devono dimostrare l’esistenza e il contenuto di un’infrazione, salvo privare di qualsiasi utilità i poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 marzo 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commissione, T‑296/11, EU:T:2014:121, punto 59). |
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88 |
Pertanto, la circostanza che gli elementi considerati possano essere oggetto di interpretazioni divergenti non può impedire che essi costituiscano indizi sufficientemente seri, qualora l’interpretazione scelta dalla Commissione risulti plausibile (v., per analogia, per una decisione di richiesta di informazioni, sentenza del 14 marzo 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commissione, T‑296/11, EU:T:2014:121, punto 59). Nella valutazione di tale plausibilità, occorre ricordare che il potere di accertamento della Commissione implica la facoltà di ricercare elementi di informazione diversi ancora ignoti o non pienamente identificati (v. sentenza del 14 novembre 2012, Nexans France e Nexans/Commissione, T‑135/09, EU:T:2012:596, punto 62 e giurisprudenza citata), purché tali elementi possano essere ricollegati, previo esame, all’oggetto dell’accertamento e agli indizi sufficientemente seri che fondano i sospetti di infrazione che giustificano la decisione che ordina un accertamento. |
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89 |
Occorre altresì ricordare che i diversi indizi che consentono di sospettare un’infrazione devono essere valutati non isolatamente, ma nel loro insieme, e che essi possono rafforzarsi reciprocamente (v., in tal senso, sentenze del 27 novembre 2014, Alstom Grid/Commissione, T‑521/09, EU:T:2014:1000, punto 54 e giurisprudenza citata, e del 29 febbraio 2016, EGL e a./Commissione, T‑251/12, non pubblicata, EU:T:2016:114, punto 150 e giurisprudenza citata). |
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Dall’altro lato, occorre altresì sottolineare che la presente causa si inserisce nel contesto della fase di indagine preliminare, vale a dire in un momento in cui la Commissione non ha ancora preso posizione sulla realtà della presunta infrazione. In questa fase, il fatto che la Commissione abbia effettuato un accertamento non significa che l’impresa interessata sia colpevole di un comportamento anticoncorrenziale e non pregiudica in alcun modo l’esito dell’indagine in corso. Occorre quindi ricordare che la ricorrente beneficia della presunzione di innocenza e che spetterà alla Commissione, se del caso, nella decisione finale dimostrare l’esistenza della violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE sospettata nella decisione impugnata. |
2) Sul metodo seguito per identificare le dichiarazioni sospette
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Prima di esaminare le spiegazioni e gli elementi materiali presentati dalla Commissione, occorre pronunciarsi sugli argomenti delle parti relativi alla metodologia utilizzata per identificare il settore degli pneumatici. |
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Infatti, occorre ricordare che, nella sua presentazione delle spiegazioni e degli elementi materiali che consentono di giustificare la decisione impugnata, la Commissione ha precisato che l’attenzione posta sui coordinamenti anticoncorrenziali mediante canali pubblici (v. precedente punto 62) l’aveva indotta ad istituire un monitoraggio di mercati al fine di analizzare diverse centinaia di migliaia di “earnings calls” in diversi settori e in diverse zone geografiche per cercare dichiarazioni pubbliche sospette. La Commissione ha indicato al riguardo che erano organizzate periodicamente “earnings calls” tra la direzione di un’impresa e gli analisti, gli investitori e i media per discutere dei risultati finanziari di tale impresa e che il loro contenuto in trascrizioni era accessibile al pubblico, in quanto talune imprese lo pubblicavano sul loro sito Internet, o consultabile su banche dati a pagamento. |
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Secondo la Commissione, l’analisi da essa condotta mirava ad individuare le situazioni in cui i dirigenti di imprese concorrenti utilizzavano, in modo particolarmente frequente e per un periodo prolungato, espressioni idonee a indicare una collusione. Secondo il risultato di tale analisi, il settore degli pneumatici si distinguerebbe al riguardo dagli altri settori per il numero elevato di comunicazioni pubbliche sospette rilevate dalla Commissione. |
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94 |
Nell’ambito delle prime misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di precisare il contenuto delle iniziative da essa adottate per identificare il settore degli pneumatici. Così facendo, il Tribunale ha dato seguito alle osservazioni presentate in parallelo dalla ricorrente sugli elementi comunicati dalla Commissione nel controricorso, secondo cui le informazioni trasmesse in merito all’identificazione del settore degli pneumatici erano molto evasive e non consentivano di spiegarne il carattere «problematico». |
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In risposta a tale richiesta, anzitutto, la Commissione ha affermato di aver costituito una banca dati composta da centinaia di migliaia di “earnings calls” ottenute presso un fornitore di dati finanziari. Essa ha altresì indicato di aver analizzato quantitativamente i dati di tale banca dati utilizzando termini chiave di ricerca per un lungo periodo che includeva non solo il periodo principale, ma anche il periodo anteriore (in prosieguo: il «periodo di ricerca») al fine di individuare l’esistenza di potenziali pratiche collusive e, pertanto, i settori di cui l’insieme delle “earnings calls” sarebbe stato esaminato più dettagliatamente nell’ambito di un’analisi qualitativa. Secondo quanto indicato dalla Commissione, erano state utilizzate due categorie di termini chiave di ricerca: una prima categoria composta da circa un centinaio di bigrammi (vale a dire, due parole consecutive) legati a decisioni commerciali strategiche pertinenti e una seconda categoria composta da più di 400 bigrammi per identificare le dichiarazioni relative al comportamento attuale o futuro dei concorrenti. Nella sua risposta, la Commissione ha fornito alcuni esempi di bigrammi utilizzati per entrambe le categorie. |
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96 |
Successivamente, quanto ai risultati ottenuti, la Commissione ha rilevato che, sebbene la metà di tutte le “earnings calls” analizzate non contenesse alcuna menzione di bigrammi rientranti nelle categorie summenzionate, le “earnings calls” dei principali produttori di pneumatici erano caratterizzate da un numero significativo di comunicazioni comprendenti almeno un bigramma legato alle decisioni commerciali strategiche e un numero significativo di comunicazioni comprendenti almeno un bigramma legato al comportamento concorrenziale. Inoltre, una parte non trascurabile di tali “earnings calls” si ritrovava nel «top 5» o nel «top 10» delle “earnings calls” di tutte le imprese esaminate nel periodo di ricerca che menzionavano per lo più tali bigrammi. Le “earnings calls” dei principali produttori di pneumatici erano caratterizzati anche dalla frequenza di utilizzo dei bigrammi appartenenti all’una o all’altra categoria. |
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97 |
Per illustrare tali risultati, la Commissione ha menzionato alcune “earnings calls” dei principali produttori di pneumatici, tutti intervenuti nel corso del periodo principale o immediatamente prima, per i quali essa ha indicato il numero di bigrammi citati, la categoria di bigrammi di cui trattasi (strategia commerciale o comportamento concorrenziale) e il collocamento di tali “earnings calls” al livello più elevato delle “earnings calls” che menzionavano il più delle volte bigrammi di tale categoria. |
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98 |
È sulla base di tali elementi che la Commissione ha ritenuto che i principali produttori di pneumatici si distinguessero dalle imprese degli altri settori per il maggior numero di comunicazioni comprendenti bigrammi in grado di indicare un potenziale comportamento collusivo, le quali sono state poi esaminate qualitativamente al fine di comprendere meglio il contesto in cui si inserivano i bigrammi individuati. La Commissione ha precisato a tal riguardo che l’analisi qualitativa delle “earnings calls” di questi principali produttori di pneumatici aveva riguardato sia le “earnings calls” identificate in esito all’analisi quantitativa sia le “earnings calls” che tale analisi non aveva individuato. Le indicazioni che precedono hanno quindi consentito alla Commissione di stabilire il nesso esistente, a suo avviso, tra un comportamento teorico composto da annunci pubblici unilaterali e la presente causa. |
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99 |
Le osservazioni presentate dalla ricorrente sulla descrizione dei passi compiuti dalla Commissione nell’ambito della sua analisi quantitativa iniziale non consentono di mettere in discussione il metodo e i risultati dell’analisi sopra esposti. |
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100 |
Nelle sue osservazioni sulle precisazioni fornite dalla Commissione, la ricorrente sostiene che l’analisi quantitativa non è assolutamente idonea a caratterizzare il benché minimo indizio di collusione. Essa sostiene che gli esempi di bigrammi forniti dalla Commissione non sono affatto problematici, dal momento che tali bigrammi sarebbero frequentemente utilizzati dagli industriali del settore degli pneumatici o di altri settori, e che le dichiarazioni corrispondenti potrebbero facilmente spiegarsi con dati relativi ai prodotti, al mercato o al periodo di cui trattasi. La ricorrente presenta al riguardo estratti di “earnings calls” di imprese operanti in altri settori industriali o di altri produttori di pneumatici che conterrebbero dichiarazioni della stessa natura delle dichiarazioni controverse. Essa fa altresì valere che esistono numerose giustificazioni a tali dichiarazioni, come l’attuazione di una strategia industriale basata sull’innovazione, l’esistenza di pressioni inflazionistiche esogene o la necessità di rispondere alle domande degli analisti. |
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101 |
Tuttavia, è giocoforza constatare che tali osservazioni vertono, in sostanza, non tanto sull’analisi quantitativa iniziale quanto sui risultati dell’analisi qualitativa effettuata successivamente. |
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102 |
Infatti, come spiegato dalla Commissione, l’analisi quantitativa ha consentito soltanto di identificare il settore degli pneumatici nel senso che, in esito all’esame delle “earnings calls” che facevano parte della sua banca dati, le “earnings calls” dei principali produttori di pneumatici erano caratterizzate da una presenza quantomeno significativa di uno o più bigrammi utilizzati come termini chiave di ricerca. Orbene, come spiega anche la Commissione, la presenza di un bigramma in una “earnings call” non era di per sé sufficiente. Solo dopo un’analisi cosiddetta qualitativa, anch’essa qualificata come esame manuale dalla Commissione, la dichiarazione corrispondente è stata considerata idonea a indicare una potenziale collusione. La Commissione precisa del resto che l’analisi qualitativa è stata determinante per individuare le dichiarazioni di cui trattasi nel caso di specie, in particolare in quanto le ha consentito di comprendere meglio il contesto in cui figuravano i bigrammi e di escludere i documenti non pertinenti o ancora di identificare dichiarazioni pubbliche potenzialmente problematiche dei principali produttori di pneumatici che l’analisi quantitativa non aveva consentito di identificare. |
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103 |
Risulta quindi che le osservazioni della ricorrente riguardano essenzialmente il contesto in cui si inserisce una dichiarazione inizialmente identificata con l’ausilio, nella maggior parte dei casi, di un bigramma e successivamente analizzata qualitativamente per consentire di giungere alla conclusione che si tratterebbe, per la Commissione, di una dichiarazione idonea a indicare una potenziale collusione. Tale argomento sarà quindi esaminato successivamente nell’ambito della valutazione degli argomenti relativi al carattere arbitrario della decisione impugnata, che non si fonderebbe su indizi sufficientemente seri da giustificare i sospetti menzionati. |
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104 |
Del resto, anche supponendo, come afferma la ricorrente, che industriali di altri settori o di altri fabbricanti di pneumatici abbiano potuto fare dichiarazioni contenenti bigrammi rientranti nell’una o nell’altra delle categorie definite dalla Commissione, ciò non può tuttavia privare la Commissione della possibilità di esaminare più in dettaglio, come essa indica di aver fatto sul piano qualitativo, i settori degli pneumatici o quelli dei fabbricanti di pneumatici che erano gli autori delle dichiarazioni identificate in esito alla sua analisi quantitativa. |
3) Sul carattere sufficientemente serio degli indizi comunicati
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105 |
In tale contesto, l’esame degli indizi comunicati dalla Commissione e delle osservazioni presentate al riguardo consente di giungere a due conclusioni quanto al loro carattere sufficientemente serio. |
i) Sull’esistenza di indizi sufficientemente seri per suffragare i sospetti relativi ad un coordinamento dei prezzi durante il periodo principale
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106 |
Alla luce del diritto applicabile, anzitutto, occorre ricordare che il comportamento anticoncorrenziale sospettato dalla Commissione consiste in un coordinamento dei prezzi e, più in particolare, in un «coordinamento tra i principali produttori di pneumatici dei prezzi (in particolare dei prezzi all’ingrosso) per gli pneumatici nuovi di sostituzione per le autovetture e gli autocarri nel SEE». |
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107 |
Orbene, se è dimostrato, tale tipo di comportamento è vietato dall’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE, indipendentemente dal fatto che assuma la forma di un accordo tra imprese o di una pratica concordata, se ha per oggetto o per effetto di «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione». Nel diritto dell’Unione, peraltro, la comune volontà manifestata da varie imprese di fissare i prezzi sul mercato in un determinato modo è considerata dalla Commissione come uno dei danni più gravi per la concorrenza. |
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108 |
Inoltre, sul piano fattuale, occorre constatare che, come giustamente esposto dalla Commissione, talune dichiarazioni rese dai principali produttori di pneumatici oggetto della sua indagine in occasione delle loro “earnings calls” nonché in occasione di annunci relativi al prezzo degli pneumatici o al prezzo delle materie prime, tutte intervenute nel corso del periodo principale, costituivano indizi sufficientemente seri per suffragare i sospetti relativi al coordinamento sospettato durante tale periodo. |
– Quanto alle dichiarazioni presentate dalla Commissione
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109 |
L’esame delle diverse dichiarazioni evidenziate dalla Commissione in diverse “earnings calls” intervenute nel corso di una parte di un anno del periodo principale consente di rilevare che diversi produttori di pneumatici avevano pubblicamente comunicato le loro rispettive intenzioni e strategie tariffarie. |
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110 |
Così, nella sua presentazione delle spiegazioni e degli elementi materiali che consentivano di giustificare la decisione impugnata, la Commissione ha indicato che, in esito all’esame di un numero significativo di trascrizioni di “earnings calls” e di presentazioni provenienti dai principali produttori di pneumatici nel SEE, tra cui la ricorrente, essa era giunta alla conclusione che un certo numero di dichiarazioni effettuate da tali produttori erano sospette, in quanto questi ultimi si sarebbero regolarmente pronunciati pubblicamente sul modo in cui i loro concorrenti dovevano determinare i loro prezzi, sulla loro volontà di agire sul mercato in qualità di leader o follower in materia di prezzi e sul modo in cui essi avrebbero reagito ai cambiamenti di prezzo dei loro concorrenti. |
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111 |
Al fine di illustrare tali affermazioni, la Commissione ha comunicato due serie di “earnings calls” intervenute nel corso di una parte di un anno del periodo principale. Per ciascuna di tali “earnings calls”, la Commissione ha evidenziato il contenuto preciso delle dichiarazioni che le sembravano pertinenti per fondare i suoi sospetti. La Commissione ha altresì precisato di ritenere che questo tipo di dichiarazioni non rispondesse ad un requisito legale e che, per confronto, l’esame delle “earnings calls” di imprese operanti in altri settori confermasse che la regolarità con cui i produttori di pneumatici facevano siffatte dichiarazioni non corrispondeva a un comportamento standard. |
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112 |
Successivamente, in risposta ad un quesito del Tribunale sulla dimensione temporale del presunto coordinamento, la Commissione ha comunicato altre “earnings calls” nonché una presentazione. Tali documenti hanno completato le “earnings calls” precedentemente comunicate con il controricorso, coprendo l’altra parte dell’anno del periodo principale previsto (v. precedente punto 45). Per ciascuno di tali documenti, la Commissione ha evidenziato il contenuto preciso delle dichiarazioni che le sembrava pertinente per fondare i suoi sospetti per quanto riguardava l’anno in questione. |
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113 |
La Commissione si riferisce, al riguardo, a dichiarazioni che iniziano con i termini «vogliamo inviare un segnale» («we want to send a signal»), «abbiamo l’intenzione di» («we have plan to»), «la strategia è di concentrarsi su» («the strategy is to focus on»); «ci sforziamo di attenerci a» («we strive to stick to»); «faremo del nostro meglio per» («we will do our best to»); «siamo capaci di» («we are able to»), nonché «non è la nostra intenzione di andare verso» («not our intention to go for») e che, a suo avviso, sono stati utilizzati dai produttori di pneumatici oggetto dell’indagine per annunciare pubblicamente un comportamento appena adottato o che sarebbe stato messo in atto o addirittura, talvolta, per suggerire ai concorrenti di adottare un siffatto comportamento. |
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114 |
In presenza di siffatte dichiarazioni relative al periodo principale, la Commissione era legittimata a sospettare che fosse quantomeno plausibile, nel senso di ragionevolmente ipotizzabile, che tali dichiarazioni pubbliche unilaterali avessero potuto avere lo scopo di inviare un segnale ai principali concorrenti affinché fossero riprese le indicazioni che esse contenevano per quanto riguardava le intenzioni e le strategie tariffarie dei produttori di cui trattasi o se ne fosse tenuto conto. |
– Sugli altri elementi presentati dalla Commissione
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115 |
Come correttamente sostiene la Commissione, era altresì plausibile ritenere che i sospetti sorti dalle dichiarazioni identificate in esito ad un’analisi qualitativa fossero corroborati dalle sue osservazioni formulate in esito all’esame di taluni annunci relativi ai prezzi degli pneumatici o all’evoluzione al ribasso o all’aumento del prezzo delle materie prime e dell’energia. |
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116 |
Da un lato, infatti, la Commissione ha precisato di aver esaminato gli annunci di prezzo dei principali produttori di pneumatici durante il periodo considerato e ha constatato che questi ultimi avevano spesso avuto luogo in date ravvicinate. Al fine di illustrare tali affermazioni, la Commissione ha presentato diverse comunicazioni provenienti da un sito Internet specializzato che menzionavano gli annunci summenzionati, che erano intervenuti nello stesso momento nel corso del periodo principale. |
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117 |
Dall’altro lato, sulla base di un’analisi dell’evoluzione dei prezzi delle materie prime e dell’energia, la Commissione ha rilevato l’esistenza di un allineamento delle dichiarazioni dei produttori quando i prezzi delle materie prime e dell’energia cambiavano. Così, la Commissione avrebbe constatato che le “earnings calls” di diversi produttori contenevano dichiarazioni simili che tendevano a indicare che i prezzi degli pneumatici dovevano essere aumentati quando si era verificato un aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia. Parimenti, la Commissione avrebbe constatato che, quando i prezzi delle materie prime e dell’energia diminuivano, i produttori formulavano dichiarazioni che tendevano a indicare che una riduzione di prezzo doveva essere evitata. Al fine di illustrare tali affermazioni, la Commissione ha prodotto due “earnings calls” intervenute all’inizio di un anno del periodo principale e, per ciascuna di esse, ha evidenziato il contenuto preciso delle dichiarazioni che le sembrava pertinente per fondare tali constatazioni. La Commissione ha inoltre fatto riferimento ad una presentazione fatta nell’ambito di una “earning call” per fare riferimento all’evoluzione dei prezzi di talune materie, in particolare nel corso di alcuni anni del periodo principale. Inoltre, la Commissione ha rilevato che, a causa della pandemia di COVID-19, i prezzi delle materie prime erano aumentati in modo sostanziale. In tale contesto, le comunicazioni delle imprese avrebbero riguardato il rapido aumento dei prezzi, come sarebbe illustrato da due “earnings calls”, intervenute nel corso di un anno del periodo principale, per le quali la Commissione ha messo in evidenza il contenuto preciso delle dichiarazioni che le sembrava pertinente per fondare la suddetta constatazione. |
– Quanto alle osservazioni presentate dalla ricorrente
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118 |
Le osservazioni presentate dalla ricorrente sulle dichiarazioni evidenziate dalla Commissione e gli altri elementi che essa invoca non rimettono in discussione le valutazioni della Commissione, dal momento che tali osservazioni restano troppo generiche o si basano sull’idea che la Commissione debba disporre di prove della presunta infrazione (v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120, punti 70 e 71 e giurisprudenza citata) e non solo, in questa fase, di indizi sufficientemente seri. |
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119 |
Infatti, in primo luogo, per sostenere che le dichiarazioni citate dalla Commissione non costituiscono indizi sufficientemente seri dell’esistenza del coordinamento sospettato, la ricorrente fa valere che si tratta di dichiarazioni usuali e regolari nel settore degli pneumatici come in altri settori industriali. |
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120 |
Orbene, è giocoforza constatare che, anche supponendo che dichiarazioni della stessa natura e altrettanto regolari di quelle osservate nelle “earnings calls” comunicate possano essere individuate in “earnings calls” di altri produttori di pneumatici o di industriali di altri settori, ciò non può privare la Commissione della possibilità di verificare i sospetti sorti da indizi sufficientemente seri a sua disposizione per quanto riguarda i fabbricanti di pneumatici da essa identificati. |
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121 |
In secondo luogo, la ricorrente rileva che gli estratti delle “earnings calls” citati dalla Commissione provengono tutti da dichiarazioni rese in occasione della parte di tali “earnings calls” che corrispondeva alla sessione delle domande e risposte. Dichiarazioni del genere non sarebbero quindi spontanee, ma risponderebbero alle richieste di analisti finanziari, che rappresentano banche d’affari e non concorrenti. Ci si aspetterebbe che un’impresa che partecipi ad una “earnings call” e alla sessione di domande e risposte di quest’ultima presentasse e spiegasse le sue prospettive alla luce del contesto macroeconomico. Dichiarazioni del genere risponderebbero altresì, almeno per quanto riguarda le società stabilite in Francia, ad un obbligo legale di trasparenza, che richiederebbe la comunicazione permanente ai mercati di qualsiasi informazione che non sia stata resa pubblica e che, se lo fosse, potrebbe influenzare il corso in borsa dell’impresa interessata. |
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122 |
A tal riguardo, da un lato, occorre indicare che l’interpretazione privilegiata dalla Commissione delle dichiarazioni in questione non rimette in discussione il diritto delle imprese di organizzare “earnings calls” in quanto tale. Tale interpretazione non pregiudica neppure, nell’ambito della presente causa, un requisito giuridico in materia di trasparenza finanziaria. Infatti, tale interpretazione si basa piuttosto sull’idea che, se le imprese possono organizzare “earnings calls” e devono rispettare gli obblighi di legge in materia di comunicazioni finanziarie, esse non possono tuttavia servirsi delle “earnings calls” per procedere a ciò che la Commissione sospetta essere un’eventuale pratica collusiva. A tal riguardo, la Commissione può legittimamente ritenere che nessuna necessità di rispondere alle domande degli analisti né alcun obbligo giuridico in materia di trasparenza finanziaria autorizzi le imprese interessate a concertarsi per «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE. |
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123 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda la questione se le dichiarazioni di cui trattasi possano spiegarsi non con l’interpretazione privilegiata dalla Commissione, bensì con le altre interpretazioni proposte dalla ricorrente, vale a dire la necessità puntuale di rispondere ad un quesito di un analista o l’esigenza globale di essere trasparenti in materia di comunicazioni finanziarie, si deve constatare che una siffatta questione è prematura in tale fase dell’indagine. Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che l’affermazione della ricorrente secondo cui le dichiarazioni di cui trattasi, in particolare quelle che la Commissione ritiene riguardino il modo in cui i concorrenti dovevano determinare i loro prezzi, il loro modo di agire come leader o come follower in materia di prezzi o il modo in cui il produttore in questione reagiva ai cambiamenti di prezzo dei concorrenti, risulterebbero dalla necessità di rispondere ai quesiti degli analisti o risponderebbero a requisiti regolamentari non può essere sufficiente a rimettere in discussione la plausibilità dell’interpretazione privilegiata dalla Commissione per giustificare la decisione impugnata. (v. precedente punto 87). |
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124 |
In terzo luogo, la ricorrente fa valere che le dichiarazioni citate dalla Commissione contengono solo indicazioni generali sull’ambiente concorrenziale del settore degli pneumatici, con riferimenti alla pressione sui prezzi e al contesto inflazionistico, e sulla sua politica tariffaria, legata al suo «posizionamento premium». Le prime indicazioni sarebbero generiche e notorie. Esse riguarderebbero fattori esogeni, noti agli analisti che cercherebbero di determinarne le conseguenze sulla performance economica delle imprese. Le seconde si limiterebbero a riprendere una posizione chiara della ricorrente da diversi anni. Inoltre, le dichiarazioni relative alle evoluzioni dei prezzi dei concorrenti sarebbero solo il riflesso della razionalità economica di qualsiasi impresa e della manifestazione del gioco normale della concorrenza. Ciò spiegherebbe anche le osservazioni dedotte dalla Commissione dagli annunci relativi ai prezzi degli pneumatici e ai prezzi dei fattori produttivi. |
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125 |
Ne consegue che la ricorrente stessa riconosce che ciò che essa presenta per contestare la plausibilità dell’interpretazione privilegiata dalla Commissione consiste nel far valere che esistono «altre giustificazioni credibili» rispetto a quella adottata in questa fase dalla Commissione per spiegare il contenuto delle dichiarazioni da essa citate. |
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126 |
Orbene, alla luce del contenuto delle dichiarazioni pubbliche prese in considerazione (v. precedente punto 113), che possono, secondo l’interpretazione privilegiata dalla Commissione, indicare un coordinamento sui prezzi degli pneumatici, nonché dei diversi elementi presentati per corroborare i sospetti sorti da tali dichiarazioni, era plausibile ritenere che il coordinamento sospettato potesse esistere e che occorresse quindi procedere ad una verifica. |
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127 |
In tale contesto, l’esame delle altre giustificazioni credibili addotte dalla ricorrente interverrà in una fase successiva, qualora risulti che i sospetti della Commissione sono confermati dai risultati delle sue verifiche. In quanto tali, queste altre spiegazioni non sono sufficienti ad escludere la plausibilità dell’interpretazione privilegiata dalla Commissione. |
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128 |
In quarto luogo, a seguito degli interrogativi formulati dalla ricorrente, alla luce, in particolare, della motivazione della decisione impugnata (v. precedente punto 47), occorre ricordare che, in risposta alle prime misure di organizzazione del procedimento, la Commissione ha fornito precisazioni sulla sua interpretazione degli indizi a sua disposizione per quanto riguardava il perimetro dei prezzi interessati dal coordinamento sospettato. |
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129 |
Su questo punto, la Commissione ha indicato che la sua indagine si concentrava sulle informazioni riguardanti le intenzioni future e le strategie tariffarie comunicate dai principali produttori di pneumatici, in particolare mediante le loro “earnings calls”. |
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130 |
A tal riguardo, la Commissione ha indicato di aver osservato che, nel contesto delle “earnings calls”, i principali produttori di pneumatici facevano spesso riferimento ai «prezzi all’ingrosso» («sell-in prices o wholesale prices»), che sono i primi prezzi applicati nella catena del valore. Si tratta generalmente dei prezzi che i produttori di pneumatici praticano quando gli pneumatici lasciano la fabbrica. La Commissione ha altresì precisato di aver rilevato, in questo stesso contesto, riferimenti regolari ai “sell-out prices”, vale a dire i prezzi praticati a valle della catena del valore. |
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131 |
Al fine di illustrare tali affermazioni, la Commissione ha presentato due “earnings calls” di concorrenti della ricorrente, intervenuti il primo nel corso del periodo principale e il secondo prima del periodo principale, senza tuttavia essere collegato al periodo anteriore. Dalle dichiarazioni estratte da tali “earnings calls”, evidenziate dalla Commissione, risulta che la situazione dei prezzi, degli inventari o delle quote di mercato è evocata con riferimento sia alle vendite praticate all’uscita dalla fabbrica sia alle vendite praticate all’uscita dal distributore. |
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132 |
In tale contesto, la Commissione ha precisato di aver ritenuto che l’insieme dei prezzi praticati lungo tutta la catena del valore rivestisse un interesse nell’ambito dell’accertamento ordinato per verificare i suoi sospetti sul presunto coordinamento. Essa osserva, al riguardo, che le dichiarazioni rese nell’ambito delle “earnings calls” riflettono gli orientamenti forniti dal più alto livello della direzione dei produttori interessati sulle loro intenzioni future e sulle loro strategie tariffarie. Tali orientamenti globali potrebbero, in quanto tali, essere ripresi lungo tutta la catena del valore. Infatti, secondo la Commissione, tali dichiarazioni riguardano sia gli orientamenti al rialzo dei prezzi o il loro mantenimento ad un certo livello sia una strategia incentrata sui prezzi piuttosto che sulla concorrenza sui volumi. Per tali ragioni, la Commissione fa valere che le dichiarazioni di cui trattasi possono essere pertinenti sia per la determinazione dei prezzi all’ingrosso sia per la determinazione dei prezzi al dettaglio. |
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133 |
Peraltro, la Commissione ha indicato che i principali produttori di pneumatici in Europa erano generalmente integrati verticalmente e quindi attivi sia sul piano della fabbricazione degli pneumatici sia sul piano del mercato al dettaglio. Essi avrebbero quindi interesse a che gli aumenti di prezzo a livello del mercato all’ingrosso si ripercuotano sui prezzi al dettaglio a valle per garantire gli obiettivi di margine lungo tutta la catena del valore. Secondo la Commissione, non si poteva quindi escludere che le strategie tariffarie comunicate negli “earnings calls” in questione dovessero essere attuate a valle per raggiungere il risultato auspicato. |
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134 |
A tal riguardo, nelle sue osservazioni, la ricorrente fa valere che le precisazioni fornite dalla Commissione avrebbero dovuto figurare nella decisione impugnata. Più in generale, la ricorrente fa anche osservare che, per quanto riguarda i “sell-in prices” come i “sell-out prices”, le dichiarazioni citate dalla Commissione non possono, per definizione, costituire indizi sufficientemente seri per diverse ragioni, attinenti, ad esempio, al fatto che le dichiarazioni di cui trattasi rinviano a decisioni definitive di cambiamento di prezzo, che tali dichiarazioni sono generiche e imprecise o che, per quanto riguarda i “sell-out prices”, tutti i prezzi di vendita al dettaglio degli pneumatici sono dati pubblici facilmente accessibili. |
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135 |
Tuttavia, è giocoforza rilevare che, indicando che il presunto coordinamento riguarderebbe «il coordinamento tra i principali produttori di pneumatici dei prezzi (in particolare dei prezzi all’ingrosso)», la Commissione ha utilizzato una formulazione che corrisponde al contenuto degli indizi a sua disposizione, i quali sono sufficientemente seri da fondare sospetti per quanto riguarda una potenziale pratica collusiva risultante da talune dichiarazioni pubbliche effettuate dai produttori di pneumatici di cui alla decisione impugnata nell’ambito delle loro “earnings calls”. |
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136 |
Orbene, secondo le precisazioni fornite dalla Commissione nella fase della verifica da parte del giudice dell’Unione del contenuto di tali indizi, che sono confermate dall’indicazione, fornita dalla ricorrente in udienza, secondo cui una parte delle sue vendite di pneumatici nuovi sostitutivi all’interno del SEE è effettuata a livello di dettaglio, era plausibile per la Commissione ritenere che i suoi sospetti e gli indizi sufficientemente seri a sua disposizione riguardassero l’intera catena del valore menzionata in occasione delle “earnings calls” e non soltanto o esclusivamente le vendite effettuate ai prezzi all’ingrosso. |
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137 |
In tale contesto, l’esame delle diverse spiegazioni fornite dalla ricorrente interverrà in una fase successiva se risulta che i sospetti della Commissione sono confermati dai risultati delle sue verifiche. In quanto tali, queste altre spiegazioni non sono sufficienti nel caso di specie, nella fase del controllo giurisdizionale della decisione impugnata, per escludere la plausibilità dell’interpretazione privilegiata dalla Commissione sul perimetro della nozione di prezzo evocata in tale decisione al fine di giustificare la verifica. |
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138 |
In conclusione, da quanto precede risulta che, alla luce del contenuto delle diverse dichiarazioni pubbliche comunicate nonché dei diversi elementi presentati per corroborare i sospetti sorti da tali dichiarazioni, l’interpretazione privilegiata dalla Commissione, secondo la quale tali indizi considerati congiuntamente consentivano di ritenere plausibile che i principali produttori di pneumatici oggetto della decisione impugnata avessero coordinato i loro prezzi degli pneumatici nuovi di sostituzione per le autovetture e gli autocarri all’interno del SEE nel corso del periodo principale, senza che si possa escludere che tale eventuale coordinamento sia iniziato prima e che sia stato ancora in corso al momento dell’accertamento, è fondata. |
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139 |
In tali circostanze, occorre respingere in quanto infondata la censura relativa al carattere arbitrario della decisione impugnata in quanto i sospetti corrispondenti al periodo principale, nel senso definito dalla prima frase del punto 4, non sarebbero suffragati da indizi sufficientemente seri. |
ii) Sull’assenza di indizi sufficientemente seri per suffragare i sospetti relativi ad un coordinamento dei prezzi nel periodo precedente
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140 |
Per quanto riguarda il periodo precedente e a seguito di un quesito del Tribunale sulla dimensione temporale del presunto coordinamento, occorre rilevare che la Commissione riconosce, come da essa confermato in udienza, di non aver comunicato al Tribunale indizi contemporanei a tale periodo. |
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141 |
Tale elemento è rilevante ai fini della valutazione, dal momento che, come osserva la ricorrente, dalle spiegazioni fornite dalla Commissione risulta che il periodo di ricerca utilizzato per l’analisi quantitativa delle centinaia di migliaia di “earnings calls” che essa ha ottenuto è sufficientemente lungo da ricomprendere sia il periodo principale che quello anteriore (v. i precedenti punti da 27 a 29). |
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142 |
Pertanto, si deve rilevare che, sebbene la Commissione sia stata in grado di identificare talune “earnings calls” per quanto riguardava il periodo principale a partire dalle due categorie di bigrammi da essa definite e dall’analisi qualitativa effettuata successivamente, essa non ha indicato di aver potuto identificare tali “earnings calls” per quanto riguardava il periodo anteriore. Orbene, tenuto conto del numero e della diversità dei bigrammi utilizzati per l’analisi quantitativa, è lecito ritenere che, se vi fossero state “earnings calls” pertinenti per quanto riguardava il periodo anteriore, queste ultime sarebbero state identificate allo stesso modo di quelle che riguardavano il periodo principale. Tuttavia, la Commissione non ha trasmesso al Tribunale alcuna spiegazione su tale punto né su tale documento corrispondente, sebbene le fosse stato chiesto di presentare, nella forma che riteneva appropriata ai fini della dimostrazione connessa al carattere sufficientemente serio degli indizi a sua disposizione, i diversi elementi ai quali faceva riferimento nella seconda frase del punto 4 della decisione impugnata, che menziona il periodo precedente. |
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143 |
In tali circostanze, il Tribunale deve prendere in considerazione il fatto che la Commissione non è stata in grado di presentargli, come ha potuto fare per quanto riguardava il periodo principale, dichiarazioni pubbliche provenienti dai principali produttori di pneumatici e effettuate in occasione delle “earnings calls” intervenute nel corso del periodo precedente. |
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144 |
Peraltro, per quanto riguarda gli indizi corrispondenti ai sospetti menzionati nella decisione impugnata quanto al periodo precedente, la Commissione fa valere che la sua attenzione era stata attirata su tale periodo da diverse “earnings calls” successive a tale periodo. |
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145 |
Secondo quanto indicato dalla Commissione al riguardo, tali “earnings calls” successive al periodo precedente menzionavano detto periodo nell’ambito di commenti da parte dei principali produttori di pneumatici menzionati nella decisione impugnata per quanto riguardava la ripercussione degli aumenti di prezzo delle materie prime. |
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146 |
Pertanto, la Commissione ha fatto riferimento ad una dichiarazione pubblica resa da un concorrente nell’ambito di una “earnings call”, intervenuta nel corso del periodo principale, che fa riferimento ad un «ciclo [corrispondente al periodo precedente]». Secondo tale dichiarazione, le perdite di profitto dovute all’aumento dei costi delle materie prime sarebbero state oggetto di un recupero totale nell’anno che aveva seguito tale ciclo. |
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147 |
Anche altre “earnings calls”, comunicate dalla Commissione, facevano riferimento al periodo precedente. Tali “earnings calls” erano intervenute, per tre di esse, nel corso di anni precedenti prossimi al periodo principale e, per quattro di esse nonché una presentazione, nel corso del periodo principale. Secondo il contenuto di tali dichiarazioni, messo in evidenza dalla Commissione, i principali produttori di pneumatici interessati avvicinavano la situazione allora attuale a quella che avevano conosciuto, ciascuno per quanto lo riguardava, in un momento in cui il mercato aveva subito aumenti significativi riguardo alle materie prime. |
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148 |
Secondo la Commissione, tali riferimenti potrebbero costituire un indizio di coordinamento durante il periodo precedente, circostanza che la ricorrente contesta nelle sue osservazioni sul punto. |
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149 |
A tal riguardo, occorre constatare che le dichiarazioni richiamate dalla Commissione per attestare l’esistenza di indizi sufficientemente seri per dimostrare i sospetti di coordinamento menzionati nella decisione impugnata per quanto riguarda il periodo precedente non sono della stessa natura di quelle esaminate per quanto riguarda il periodo principale. Tale constatazione è stata confermata dalla Commissione in udienza. |
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150 |
Infatti, anche se il coordinamento sospettato dalla Commissione si basa sull’idea che i principali produttori di pneumatici si informassero reciprocamente in merito alle loro rispettive future intenzioni e strategie tariffarie e che gli indizi comunicati per quanto riguardava il periodo principale menzionavano dichiarazioni pubbliche che potevano essere prese in considerazione per stabilire un siffatto coordinamento, le diverse dichiarazioni presentate per quanto riguardava il periodo precedente non menzionavano intenzioni future o strategie tariffarie rispettive che potevano essere attuate nel corso di tale periodo. |
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151 |
Infatti, da tali dichiarazioni, ad esempio dalla più risalente citata dalla Commissione, risulta che il produttore di cui trattasi ricorda ai suoi interlocutori che non è la prima volta che il prezzo delle materie prime aumentava e che, in passato, aveva potuto ripercuotere tale aumento. Il coordinamento che una dichiarazione pubblica relativa alla ripercussione di un aumento potrebbe implicare, secondo l’interpretazione privilegiata dalla Commissione, varrebbe tuttavia solo per il futuro. Nel caso di specie, la Commissione non fornisce indizi che consentano di ritenere che, in occasione del periodo precedente, nel momento in cui anche il prezzo delle materie prime fosse aumentato significativamente, i principali produttori di pneumatici si sarebbero coordinati in modo analogo a quello documentato successivamente per quanto riguardava il periodo principale o in altro modo rispetto a quello che si suppone abbiano utilizzato in tale periodo principale. |
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152 |
Del resto, la Commissione non ha fornito al Tribunale il minimo elemento che consenta di ipotizzare un tipo di coordinamento diverso da quello sospettato nel caso di specie. |
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153 |
In conclusione, da quanto precede risulta che, da un lato, alla luce dell’assenza di elementi pertinenti contemporanei al periodo anteriore, sebbene quest’ultimo fosse stato oggetto del periodo di ricerca utilizzato dalla Commissione in occasione della sua analisi quantitativa (v. precedente punto 95) e, dall’altro, alla luce dell’assenza di altri elementi pertinenti che consentano di dimostrare l’esistenza di un eventuale coordinamento nel corso del periodo precedente, l’interpretazione privilegiata dalla Commissione, secondo la quale era plausibile che i principali produttori di pneumatici oggetto della decisione impugnata avessero coordinato i loro prezzi degli pneumatici nuovi sostitutivi per le automobili e gli autocarri all’interno del SEE nel corso del periodo precedente, non è sufficientemente dimostrata. |
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154 |
In tali circostanze, si deve ritenere fondata la censura relativa al carattere arbitrario della decisione impugnata in quanto i sospetti corrispondenti al periodo precedente, nel senso definito dalla seconda frase del punto 4, non sono suffragati da indizi sufficientemente seri. La decisione impugnata deve quindi essere parzialmente annullata su tale punto. |
4. Sulla seconda parte, relativa al carattere sproporzionato della decisione impugnata
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155 |
La ricorrente fa valere che la decisione impugnata non rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni: l’assenza di rischi per le prove, l’ostacolo eccessivo al buon funzionamento dell’impresa, l’eccessiva pubblicità delle decisioni che dispongono un accertamento e il possibile ricorso a una misura meno restrittiva, vale a dire la richiesta di informazioni. [REQ 33, 57-58] |
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156 |
In via preliminare, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario per conseguire lo scopo perseguito, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. (v. sentenza del 25 novembre 2014, Orange/Commissione, T‑402/13, EU:T:2014:991, punto 22 e giurisprudenza citata]. |
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157 |
Per quanto riguarda una decisione che ordina un accertamento, il rispetto del principio di proporzionalità presuppone che la misura prevista non comporti inconvenienti sproporzionati e intollerabili rispetto allo scopo perseguito. Segnatamente, la scelta da compiersi da parte della Commissione fra una domanda di informazioni e un accertamento ordinato mediante decisione non dipende da circostanze quali la particolare gravità della situazione, l’urgenza estrema o la necessità di una discrezionalità assoluta, bensì dalle necessità di un’istruzione adeguata, tenuto conto delle particolarità della fattispecie. Pertanto, quando una decisione che ordina un accertamento mira unicamente a consentire alla Commissione di raccogliere gli elementi necessari per valutare l’eventuale esistenza di una violazione del Trattato, una siffatta decisione non viola il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2014, Orange/Commissione, T 402/13, EU:T:2014:991, punto 23 e giurisprudenza citata). |
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158 |
Spetta alla Commissione, in linea di principio, valutare se un’informazione sia necessaria per poter scoprire un’infrazione alle norme sulla concorrenza e, anche se già dispone di indizi, o addirittura di elementi di prova circa l’esistenza di un’infrazione, la Commissione può a buon diritto ritenere necessario disporre accertamenti ulteriori che le permettano di meglio valutare la trasgressione o la sua durata (v. sentenza del 25 novembre 2014, Orange/Commissione, T 402/13, EU:T:2014:991, punto 24 e giurisprudenza citata]. |
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159 |
Nel caso di specie, gli argomenti della ricorrente a sostegno della violazione del principio di proporzionalità possono essere suddivisi in due categorie, a seconda che essi critichino il carattere necessario della decisione impugnata, il quale implica l’assenza di un’altra opzione meno restrittiva, o che critichino le conseguenze eccessive di una decisione che ordina un accertamento sul suo funzionamento e sulle sue prestazioni, il che, di conseguenza, dimostrerebbe che sarebbe stato preferibile ricorrere a una misura meno restrittiva. |
a) Sulle censure relative all’assenza di necessità della decisione impugnata
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160 |
La ricorrente fa valere, da un lato, che il rischio di dissimulazione o di distruzione delle prove menzionato nella decisione impugnata non esisteva poiché le informazioni ricercate erano già note alla Commissione o potevano facilmente esserlo e, dall’altro, che esisteva un’opzione meno restrittiva dell’adozione di una siffatta decisione, vale a dire, nel caso di specie, una richiesta di informazioni presentata conformemente all’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, la quale sanzionerebbe l’assenza di risposta o una risposta incompleta con un’ammenda che può arrivare fino all’1% del fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente, il che conferirebbe una grande efficacia a tale disposizione utilizzata in altri casi della stessa natura. |
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161 |
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
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162 |
In primo luogo, quanto all’assenza di rischio per le prove, occorre ricordare, come sottolinea la Commissione, che la decisione impugnata intendeva consentirle di raccogliere le informazioni necessarie per verificare l’esistenza del coordinamento sospettato. |
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163 |
A tal riguardo, il fatto che la Commissione abbia raccolto indizi sufficientemente seri per giustificare un accertamento non può avere l’effetto di impedirle di ottenere informazioni complementari o di verificare le informazioni di cui essa dispone in occasione di un accertamento. |
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164 |
Parimenti, il fatto che tali indizi si basino essenzialmente sul contenuto di talune dichiarazioni pubbliche rese dai produttori di pneumatici menzionati nella decisione impugnata in occasione delle loro “earnings calls” non può privare la Commissione della possibilità di esaminare i documenti pertinenti o di interrogare le persone coinvolte al fine di ottenere le informazioni necessarie per completare o verificare i suoi sospetti. |
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165 |
A tal riguardo, non si può contestare alla Commissione di aver cercato di raccogliere tali informazioni presso un gruppo limitato di persone che, in seno all’impresa interessata, potevano detenere elementi di prova che consentivano di definire meglio l’oggetto, i motivi e il funzionamento del coordinamento sospettato. La Commissione afferma giustamente al riguardo che era pertinente per essa ottenere le informazioni relative alle discussioni interne riguardanti la preparazione e il controllo delle “earnings calls” e la preparazione delle decisioni tariffarie relative al coordinamento dei prezzi tra produttori di pneumatici descritto in tale decisione. |
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166 |
In una situazione del genere, la Commissione non poteva escludere l’eventualità che, in mancanza di un accertamento senza preavviso, esistesse un rischio che talune informazioni pertinenti fossero compromesse o distrutte. Il punto 8 della decisione impugnata menziona peraltro un siffatto rischio per le prove a proposito delle «informazioni relative ai sospetti di coordinamento di comportamenti futuri sui mercati per quanto riguarda i prezzi (in particolare dei prezzi all’ingrosso) dei prodotti interessati, nonché i sospetti sulla scelta dei produttori di segnalare ai concorrenti le future politiche tariffarie con mezzi pubblici». |
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167 |
Pertanto, alla luce sia della motivazione della decisione impugnata sia del contenuto del presunto coordinamento, nonché degli indizi sufficientemente seri che corroborano tali sospetti, la Commissione non poteva escludere l’esistenza di un rischio di dissimulazione o di distruzione delle prove ricercate ed era quindi necessario ricorrere a una decisione che disponesse un accertamento per tener conto di tale rischio. |
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168 |
In secondo luogo, quanto al possibile ricorso a una richiesta di informazioni al posto di una decisione che dispone un accertamento, si deve ritenere che una siffatta domanda non avrebbe consentito di raccogliere tutte le informazioni e gli elementi di prova necessari all’indagine. |
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169 |
Infatti, nel caso di specie e come risulta dalla decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che una decisione che dispone un accertamento fosse necessaria per verificare tutti i fatti relativi al presunto coordinamento, il contesto in cui essa si sarebbe svolta e l’identità delle imprese di cui trattasi, per evitare che le informazioni pertinenti fossero compromesse o distrutte, il che potrebbe verificarsi se fossero raccolte mediante una richiesta di informazioni o un accertamento previamente annunciati, e per garantire l’efficacia dell’accertamento consentendo che esso fosse effettuato simultaneamente presso tutte le imprese sospettate senza che esse ne fossero previamente avvertite. |
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170 |
Inoltre, come osserva la Commissione, esiste una differenza significativa tra l’importo di un’ammenda inflitta per aver commesso un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’importo di un’ammenda inflitta per non aver risposto a una richiesta di informazioni. A causa di tale differenza, non si può escludere che un’impresa interessata da una richiesta di informazioni possa essere tentata di non darvi seguito, salvo farsi sanzionare per tale ragione, se ciò può consentirle di evitare di essere sanzionata per aver commesso un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
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171 |
La scelta dello strumento utilizzato per raccogliere informazioni pertinenti per l’indagine, che si tratti di un accertamento disposto mediante decisione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 o di una richiesta di informazioni adottata sulla base dell’articolo 18 di tale regolamento, dipende quindi da un’analisi effettuata dalla Commissione in considerazione della situazione specifica dell’inchiesta in corso. Il semplice fatto che la Commissione abbia potuto procedere con richieste di informazioni in altre cause, menzionate dalla ricorrente, non è sufficiente a rimettere in discussione la legittimità della scelta operata nella presente causa per le ragioni esposte nella decisione impugnata. |
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172 |
Da quanto precede risulta che occorre respingere in quanto infondati gli argomenti della ricorrente relativi all’assenza di necessità della decisione impugnata a causa dell’assenza di rischio per le prove o della possibilità di ricorrere a una misura meno restrittiva. |
b) Sulle censure relative alle conseguenze dannose della decisione impugnata
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173 |
La ricorrente fa valere che la decisione impugnata ha avuto conseguenze dannose, da un lato, sul suo corretto funzionamento durante lo svolgimento dell’accertamento e, dall’altro, sui suoi risultati economici a seguito della pubblicità data alla stessa. In tale contesto, tenuto conto delle conseguenze eccessive della decisione impugnata, quest’ultima non può essere considerata conforme al principio di proporzionalità. |
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174 |
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
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175 |
In primo luogo, quanto alle perturbazioni eccessive sul buon funzionamento di un’impresa alla quale si ordina di sottoporsi ad un accertamento, è giocoforza constatare che l’argomento della ricorrente al riguardo è carente in fatto. |
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176 |
Infatti, anzitutto, occorre ricordare che, per principio, gli accertamenti si rivelano necessari quando la Commissione ha sospetti sull’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza previste dal Trattato FUE. Una siffatta ingerenza dell’autorità pubblica nel diritto di un’impresa al rispetto del suo domicilio e delle sue comunicazioni resta quindi proporzionata quando si inserisce nei limiti giustificati dell’oggetto definito dalla decisione di accertamento, il che implica che l’attuazione di una siffatta decisione comporti inconvenienti necessari e inerenti al buon funzionamento di un’impresa che la ricorrente non può ignorare. |
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177 |
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto degli indizi sufficientemente seri a disposizione della Commissione, non si deve ritenere che la decisione impugnata possa, in quanto tale, causare un ostacolo sproporzionato al buon funzionamento della ricorrente. |
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178 |
Peraltro, occorre rilevare che le spiegazioni fornite dalla Commissione sembrano, in ogni caso, idonee a dimostrare che gli inconvenienti causati dalla scelta di ordinare un accertamento non sono sproporzionati e intollerabili rispetto agli scopi perseguiti dall’accertamento di cui trattasi. |
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179 |
È senza essere contraddetta dalla ricorrente che la Commissione ha quindi fatto valere a tutti i fini utili che l’accertamento si era svolto nel modo il meno intrusivo possibile. In particolare, la Commissione afferma di aver sequestrato gli strumenti di lavoro solo di quattro persone e di averli restituiti entro un breve termine. Infatti, i telefoni cellulari di tali persone sarebbero stati restituiti entro circa (e generalmente meno di) 24 ore e, al fine di consentire loro di proseguire il loro lavoro utilizzando i loro normali numeri di telefono, la Commissione ha restituito talune carte SIM prima che i telefoni cellulari fossero restituiti. Per quanto riguarda i computer portatili sequestrati, una delle quattro persone ha recuperato il suo computer lo stesso giorno e gli altri computer sarebbero stati restituiti entro un termine di 48 ore. Poiché tutti i dati sono memorizzati sui server della ricorrente, il fatto che tali persone siano state private dei loro computer portatili durante questo breve periodo non avrebbe impedito loro di lavorare utilizzando altri mezzi. Inoltre, se l’estrazione dei dati memorizzati sui supporti elettronici ha richiesto più tempo di quanto avveniva abitualmente, ciò sarebbe dovuto al sistema di sicurezza istituito dalla ricorrente, che ha reso difficile l’estrazione. In ogni caso, la ricorrente non potrebbe sostenere che il suo funzionamento sia stato perturbato in quanto due dipendenti del suo servizio informatico hanno dovuto aiutare la Commissione in tale compito. |
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180 |
Di conseguenza, occorre respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente relativo alle asserite conseguenze dannose per quanto riguarda il suo buon funzionamento. |
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181 |
In secondo luogo, quanto alle conseguenze dannose per le prestazioni di un’impresa che deriverebbero dalla pubblicità eccessiva data all’accertamento disposto dalla Commissione, occorre anzitutto indicare che un siffatto argomento rientra più in una problematica di risarcimento del danno subito che in quella del contenzioso proprio della legittimità di un atto. |
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182 |
A tal riguardo, occorre constatare che, secondo l’argomento stesso della ricorrente, la pubblicità data all’accertamento dalla Commissione deriva da un atto distinto dalla decisione impugnata. Si tratta, nel caso di specie, del comunicato stampa IP/24/561, intitolato «La Commissione procede ad accertamenti senza preavviso in materia di pratiche anticoncorrenziali nel settore degli pneumatici», pubblicato sul sito Internet della Commissione il 30 gennaio 2024, in un momento corrispondente all’inizio dell’accertamento effettuato presso la ricorrente (in prosieguo: il «comunicato stampa»). |
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183 |
Orbene, da un lato, il comunicato stampa non è impugnato in quanto tale nella presente causa. |
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184 |
Dall’altro lato, e in ogni caso, come fatto valere dalla Commissione, si può osservare che la pubblicazione di un comunicato stampa corrisponde a una prassi abituale da parte sua. Si può anche osservare che quest’ultimo non nominava la ricorrente, ma menzionava soltanto il settore degli pneumatici all’interno dell’Unione. |
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185 |
Nel caso di specie, il comunicato stampa precisava che la «Commissione [temeva] che le imprese oggetto degli accertamenti [avessero] coordinato i loro prezzi, anche mediante comunicazioni pubbliche». |
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186 |
Il comunicato stampa indicava altresì che non occorreva trarre da quest’ultimo una conclusione sulla colpevolezza delle imprese interessate, dal momento che «[g]li accertamenti senza preavviso costituiscono una fase preliminare delle indagini su sospetti di pratiche anticoncorrenziali» e che il fatto di procedere a tali accertamenti «non significa che le imprese interessate siano colpevoli di un comportamento anticoncorrenziale e non pregiudica l’esito dell’indagine stessa». |
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187 |
In tali circostanze, gli effetti descritti dalla ricorrente non possono essere utilmente invocati al fine di dimostrare il carattere sproporzionato della decisione impugnata nella presente causa. |
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188 |
Di conseguenza, occorre respingere in quanto inoperante l’argomento della ricorrente relativo alle asserite conseguenze dannose per quanto riguarda le sue prestazioni a seguito della pubblicazione da parte della Commissione del comunicato stampa. |
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189 |
Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato sotto quale profilo la decisione di accertamento fosse sproporzionata. La seconda parte del secondo motivo deve essere pertanto respinta. |
5. Conclusione
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190 |
Da quanto precede risulta che, in assenza di indizi sufficientemente seri che consentano di suffragare i sospetti menzionati nella seconda frase del punto 4, la decisione impugnata deve essere parzialmente annullata a tal riguardo a causa del suo carattere arbitrario e della violazione del diritto della ricorrente al rispetto del suo domicilio e delle sue comunicazioni. |
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191 |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
IV. Sulle spese
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192 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ciascuna delle parti si fa carico delle proprie spese. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte si faccia carico, oltre che delle proprie spese, di una quota delle spese dell’altra parte. |
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193 |
Nel caso di specie, poiché la decisione impugnata deve essere parzialmente annullata, il Tribunale ritiene opportuno che ciascuna delle parti si faccia carico delle proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: |
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Marcoulli Tomljenović Spangsberg Grønfeldt Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2025 Firme |
Indice
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I. Fatti |
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II. Conclusioni delle parti |
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III. In diritto |
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A. Sul quarto motivo, relativo ad una motivazione insufficiente |
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1. Osservazioni preliminari |
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2. Sulla censura relativa ad una motivazione succinta o generica |
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3. Sulla censura vertente su una motivazione vaga, ambigua, imprecisa o estensiva e sulle sue conseguenze sulla comprensione di quanto viene contestato |
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B. Sul secondo motivo, vertente su una violazione del diritto al rispetto del domicilio e delle comunicazioni della ricorrente |
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1. Osservazioni preliminari |
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2. Sulla somiglianza tra un esempio menzionato nelle linee direttrici del 2023 e il presunto coordinamento |
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3. Sulla prima parte del motivo, vertente sull’arbitrarietà della decisione impugnata |
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a) Sull’assenza di necessità di comunicare tutte le informazioni di cui la Commissione disponeva nella decisione impugnata |
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b) Sul carattere sufficientemente serio degli indizi presentati dalla Commissione per giustificare la decisione impugnata |
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1) Osservazioni preliminari |
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2) Sul metodo seguito per identificare le dichiarazioni sospette |
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3) Sul carattere sufficientemente serio degli indizi comunicati |
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i) Sull’esistenza di indizi sufficientemente seri per suffragare i sospetti relativi ad un coordinamento dei prezzi durante il periodo principale |
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– Quanto alle dichiarazioni presentate dalla Commissione |
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– Sugli altri elementi presentati dalla Commissione |
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– Quanto alle osservazioni presentate dalla ricorrente |
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ii) Sull’assenza di indizi sufficientemente seri per suffragare i sospetti relativi ad un coordinamento dei prezzi nel periodo precedente |
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4. Sulla seconda parte, relativa al carattere sproporzionato della decisione impugnata |
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a) Sulle censure relative all’assenza di necessità della decisione impugnata |
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b) Sulle censure relative alle conseguenze dannose della decisione impugnata |
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5. Conclusione |
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IV. Sulle spese |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( i ) «Il punto 6 del presente testo è stato oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale».
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