Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 luglio 2025.#CR contro Commissione europea.#Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di anzianità – Riforme dello Statuto del 2004 e del 2014 – Misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione – Articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto – Agenti contrattuali divenuti funzionari – Coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione – Età pensionabile – Ambito di applicazione della legge – Parità di trattamento.#Causa T-131/24.

ECLI:EU:T:2025:649Eu Chamb 05 T2 lug 2025

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

2 luglio 2025 ( *1 )

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di anzianità – Riforme dello Statuto del 2004 e del 2014 – Misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione – Articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto – Agenti contrattuali divenuti funzionari – Coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione – Età pensionabile – Ambito di applicazione della legge – Parità di trattamento»

Nella causa T‑131/24,

CR, rappresentata da S. Orlandi, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Baeckelmans, M. Brauhoff e G. Niddam, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da S. Bukšek Tomac e M. Mão Cheia Carreira, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer, J. Rurarz e X. Chamodraka, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da J. Svenningsen, presidente, C. Mac Eochaidh (relatore) e J. Laitenberger, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 14 gennaio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, CR, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 4 maggio 2023 che fissa i suoi diritti a pensione di anzianità (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

2

Anteriormente al 1o maggio 2004, l’articolo 77 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») stabiliva, in particolare, che ogni funzionario che avesse compiuto almeno dieci anni di servizio aveva diritto, a partire dall’età di 60 anni, a una pensione di anzianità, che il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione ammontava, per ogni anno di servizio, al 2% dell’ultimo stipendio base relativo all’ultimo grado nel quale era stato inquadrato il funzionario durante almeno un anno (in prosieguo: l’«ultimo stipendio base») e che l’ammontare massimo di tale pensione di anzianità era fissato al 70% di quest’ultimo stipendio base. Inoltre, l’articolo 39 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») rinviava all’articolo 77 dello Statuto per quanto riguarda i diritti alla pensione di anzianità degli agenti temporanei.

3

A decorrere dal 1o maggio 2004, lo Statuto e il RAA sono stati modificati dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU 2004, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «riforma del 2004»).

4

Nell’ambito della riforma del 2004, il legislatore dell’Unione europea ha modificato l’articolo 77 dello Statuto, in particolare, aumentando l’età pensionabile a 63 anni e fissando il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione all’1,9% dell’ultimo stipendio base per ogni anno di servizio. Il limite del 70% dell’ultimo stipendio base è stato mantenuto. Tale riforma si applicava anche agli agenti temporanei e a una nuova categoria di agenti, vale a dire gli agenti contrattuali (articoli 39 e 109 del RAA).

5

A decorrere dal 1o gennaio 2014, lo Statuto e il RAA sono stati modificati dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15; in prosieguo: la «riforma del 2014»).

6

Nell’ambito della riforma del 2014, il legislatore dell’Unione ha nuovamente modificato l’articolo 77 dello Statuto, in particolare, aumentando l’età pensionabile a 66 anni e definendo un nuovo coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione dell’1,8%. Il limite del 70% dell’ultimo stipendio base è stato mantenuto. Tale riforma si applicava anche agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali (articoli 39 e 109 del RAA).

7

Secondo il legislatore dell’Unione, tali modifiche, apportate dalle riforme del 2004 e del 2014, erano state rese necessarie al fine di assicurare l’equilibrio attuariale del regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione (in prosieguo: il «RPIUE») a breve e a lungo termine, e ciò a causa dell’evoluzione demografica e della variazione della struttura di età della popolazione interessata, le quali imponevano un onere costantemente crescente a detto regime (considerando 28 e 29 del regolamento n. 723/2004; considerando 14 e 15 del regolamento n. 1023/2013).

8

Inoltre, mentre la riforma del 2004 mirava, in generale, a rispettare la disciplina di bilancio (considerando 10 del regolamento n. 723/2004), quella del 2014 si inseriva in una congiuntura sociale ed economica particolarmente difficile conseguente a una crisi finanziaria senza precedenti, la quale richiedeva, in particolare, un risanamento delle finanze pubbliche a breve, medio e lungo termine da parte di ogni pubblica amministrazione (considerando da 11 a 13 del regolamento n. 1023/2013).

9

Peraltro, in deroga alle disposizioni dell’articolo 77 dello Statuto e agli articoli 39 e 109 del RAA, l’allegato XIII dello Statuto e l’allegato del RAA contengono misure transitorie a favore dei funzionari e degli altri agenti che erano in servizio prima dell’entrata in vigore della riforma del 2004 o di quella del 2014.

10

Il legislatore dell’Unione ha adottato tali norme transitorie per consentire un’applicazione graduale delle nuove disposizioni e misure, rispettando al contempo i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto (considerando 29 e 37 del regolamento n. 723/2004; considerando 14 e 29 del regolamento n. 1023/2013).

11

Anzitutto, l’articolo 21, primo comma, dell’allegato XIII dello Statuto precisa che un funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o maggio 2004 matura il 2%, e non l’1,8%, del suo ultimo stipendio base per ogni anno di servizio che dà diritto alla pensione. Sebbene la sua formulazione attuale risulti dalla riforma del 2014, tale disposizione trae origine anche dalla riforma del 2004 (allegato I, punto 102, del regolamento n. 723/2004).

12

L’articolo 21, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto stabilisce che un funzionario entrato in servizio nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 matura l’1,9%, e non l’1,8%, del suo ultimo stipendio base per ogni anno di servizio che dà diritto alla pensione. Tale disposizione è stata aggiunta con la riforma del 2014 [articolo 1, punto 73, lettera f), del regolamento n. 1023/2013].

13

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, commi dal secondo al quarto, dell’allegato XIII dello Statuto, l’età pensionabile di un funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 non è fissata a 66 anni, ma rientra in un intervallo compreso tra 60 e 65 anni a seconda dell’età di detto funzionario al 1o maggio 2014. Tali disposizioni sono state aggiunte con la riforma del 2014 [articolo 1, punto 73, lettera g), del regolamento n. 1023/2013].

14

Peraltro, il legislatore dell’Unione ha precisato che l’allegato XIII dello Statuto era applicabile, per analogia, agli altri agenti impiegati al 30 aprile 2004 e che l’articolo 21 e l’articolo 22, ad eccezione del paragrafo 4, del medesimo allegato erano applicabili, per analogia, agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013 (articolo 1, paragrafo 1, prima e seconda frase, dell’allegato del RAA).

15

Infine, l’articolo 28, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto stabilisce che agenti temporanei il cui contratto era in corso al 1o maggio 2004 e che sono stati nominati funzionari successivamente a tale data e anteriormente al 1o gennaio 2014 hanno diritto, all’atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei che tenga conto della modifica dell’età pensionabile di cui all’articolo 77 dello Statuto. Sebbene la sua formulazione attuale risulti dalla riforma del 2014, tale disposizione trae origine anche dalla riforma del 2004 (allegato I, punto 102, del regolamento n. 723/2004).

16

Analogamente, l’articolo 28, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto dispone che agenti temporanei, agenti contrattuali o agenti contrattuali con mansioni ausiliarie il cui contratto era in corso al 1o gennaio 2014 e che sono stati nominati funzionari successivamente a tale data hanno diritto, all’atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei o contrattuali che tenga conto della modifica dell’età pensionabile ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, qualora avessero almeno 35 anni di età al 1o maggio 2014. Tali disposizioni sono state aggiunte con la riforma del 2014 [articolo 1, punto 73, lettera j), del regolamento n. 1023/2013].

17

Gli adeguamenti attuariali di cui ai precedenti punti 15 e 16 sono calcolati conformemente ai coefficienti stabiliti nella conclusione n. 268/15 adottata dal collegio dei capi dei servizi amministrativi il 25 febbraio 2016 e relativa all’adeguamento attuariale dei diritti acquisiti in qualità di agenti temporanei o contrattuali (articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto).

Fatti

18

Il 16 giugno 2012 la ricorrente è entrata in servizio presso la Commissione in qualità di agente contrattuale.

19

Il 16 agosto 2015 la ricorrente è stata nominata funzionaria.

20

Il 4 maggio 2023 l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha adottato la decisione impugnata. Il PMO ha comunicato alla ricorrente che ella poteva beneficiare di una pensione di anzianità a partire dal 1o luglio 2023, all’età di 66 anni. Il PMO le ha altresì comunicato che, per il suo periodo di attività in qualità di agente contrattuale (dal 16 giugno 2012 al 15 agosto 2015), il coefficiente annuo di maturazione dei suoi diritti a pensione era dell’1,9% e che, per il suo periodo di attività in qualità di funzionaria (dal 16 agosto 2015 al 30 giugno 2023), tale coefficiente annuo di maturazione era dell’1,8%.

21

L’11 maggio 2023, basandosi sulla sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), e tenuto conto del fatto che era stata iscritta e aveva contribuito senza soluzione di continuità al RPIUE, la ricorrente ha chiesto al PMO di rivedere la decisione impugnata, in modo che la sua età pensionabile fosse fissata a 63 anni e che il coefficiente annuo di maturazione dell’1,9% le fosse applicato per tutta la sua carriera. Peraltro, poiché era rimasta in servizio fino a 66 anni e riteneva che la sua età pensionabile avrebbe dovuto essere fissata a 63 anni, la ricorrente ha chiesto la concessione di una maggiorazione supplementare del 2,5% del suo ultimo stipendio base per ciascuno degli anni lavorati oltre i 63 anni.

22

Il 15 maggio 2023 il PMO ha comunicato alla ricorrente che ella poteva presentare un reclamo in caso di disaccordo con la decisione impugnata.

23

Il 1o luglio 2023 la ricorrente è andata in pensione.

24

Il 25 luglio 2023 la ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione impugnata.

25

Il 30 novembre 2023 l’autorità che ha il potere di nomina ha respinto tale reclamo.

Conclusioni delle parti

26

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

condannare la Commissione alle spese.

27

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle da essa sostenute.

28

Il Parlamento europeo chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese.

29

Il Consiglio dell’Unione europea chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

In diritto

30

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge

31

La ricorrente sostiene che il PMO è incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto le fosse applicabile. A seguito delle sentenze del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), e del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione (T‑128/17, EU:T:2018:969), occorrerebbe applicare gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, e non l’articolo 28 del medesimo allegato, a una situazione come quella della ricorrente. Una lettura combinata degli articoli 21, 22 e 28 dell’allegato XIII dello Statuto e delle due sentenze sopracitate condurrebbe infatti a limitare l’ambito di applicazione di detto articolo 28 ai soli agenti temporanei o contrattuali nominati funzionari successivamente al 1o maggio 2004 o successivamente al 1o gennaio 2014, che avrebbero subito un’interruzione della loro iscrizione al RPIUE. Poiché la ricorrente non avrebbe mai cessato di essere iscritta al RPIUE, ella non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto. Solo gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto sarebbero applicabili alla sua situazione.

32

La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento.

33

Nel caso di specie, il Tribunale rileva che il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione adottato dal PMO per il periodo di attività della ricorrente in qualità di agente contrattuale, vale a dire l’1,9%, non risulta dall’applicazione dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto, bensì dal combinato disposto dell’articolo 21, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto e dell’articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, dell’allegato del RAA.

34

Per contro, il PMO ha applicato le disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto, il quale rinvia all’articolo 77 dello Statuto, per quanto riguarda l’età pensionabile della ricorrente, vale a dire 66 anni, e il coefficiente annuo di maturazione dei suoi diritti a pensione corrispondente al suo periodo di attività in qualità di funzionaria, vale a dire l’1,8%. Peraltro, la ricorrente ha beneficiato di un adeguamento attuariale dei suoi diritti a pensione maturati in qualità di agente contrattuale. Infatti, conformemente alla conclusione n. 268/15 (v. punto 17 supra), il PMO ha applicato un coefficiente di 1,152 a detti diritti a pensione. L’applicazione di tale coefficiente ha comportato un aumento di 0,914 punti del coefficiente preso in considerazione per determinare i suoi diritti a pensione. Tale aumento equivale quindi ad un prolungamento di sei mesi del periodo di lavoro effettivamente svolto dalla ricorrente in qualità di agente contrattuale.

35

Solo gli aspetti della decisione impugnata riassunti al precedente punto 34 sono censurati dalla ricorrente. Infatti, a suo avviso, l’articolo 21 e l’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto devono disciplinare l’intera sua carriera presso l’Unione, compreso il suo periodo di attività in qualità di funzionaria, ed era legittimata ad andare in pensione a partire dai 63 anni. Pertanto, il PMO avrebbe erroneamente applicato l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto alla sua situazione, ma, inoltre, avrebbe omesso di applicarle le disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, del medesimo allegato, e ciò in deroga all’articolo 77 dello Statuto.

36

A tale riguardo, il Tribunale constata che la ricorrente soddisfa le condizioni fissate dall’articolo 28, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto. Infatti, ella era agente contrattuale tra il 16 giugno 2012 e il 15 agosto 2015, è stata nominata funzionaria il 16 agosto 2015 ed aveva più di 35 anni al 1o maggio 2014.

37

Pur soddisfacendo tali condizioni, la ricorrente sostiene tuttavia che l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto non le è applicabile, poiché ella non ha mai cessato di essere iscritta al RPIUE. Infatti, secondo la ricorrente, l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto si applica solo agli agenti temporanei o contrattuali che soddisfano le condizioni fissate da detto articolo e che, inoltre, hanno subito un’interruzione della loro iscrizione al RPIUE prima della loro nomina a funzionari.

38

Tale tesi deve essere respinta, dal momento che quest’ultima condizione, vale a dire l’interruzione dell’iscrizione al RPIUE, non risulta dalla chiara formulazione dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto. Accogliere la tesi della ricorrente implicherebbe quindi una limitazione della portata dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto mediante l’aggiunta di una condizione che non è stata prevista dal legislatore dell’Unione.

39

Orbene, secondo costante giurisprudenza, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, il giudice dell’Unione non può discostarsi da tale formulazione (v. sentenze del 19 ottobre 2023, Sad Trasporto Locale,C‑186/22, EU:C:2023:795, punto 22 e giurisprudenza citata, e del 29 luglio 2024, HDI Global e MS Amlin Insurance, C‑771/22 e C‑45/23, EU:C:2024:644, punto 56 e giurisprudenza citata).

40

Pertanto, ritenere che l’applicazione di una disposizione dello Statuto sia subordinata a una condizione che non è ivi definita costituirebbe un’interpretazione contra legem di tale disposizione, di modo che una siffatta interpretazione non può essere accolta (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 17 dicembre 2020, De Masi e Varoufakis/BCE, C‑342/19 P, EU:C:2020:1035, punto 36, e dell’8 novembre 2023, OA/Parlamento, T‑39/22, non pubblicata, EU:T:2023:709, punto 69).

41

Tale conclusione si impone a maggior ragione in quanto il giudice dell’Unione non dispone, alla luce dei principi dell’equilibrio istituzionale e dell’attribuzione delle competenze, quali sanciti dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE [v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2017, Commissione/Consiglio (CMR-15),C‑687/15, EU:C:2017:803, punto 40 e giurisprudenza citata], della competenza a derogare alle disposizioni dello Statuto.

42

Infine, oltre alle considerazioni ricordate ai precedenti punti da 39 a 41, l’aggiunta all’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto di una condizione che non è stata prevista dal legislatore dell’Unione contrasterebbe altresì con la costante giurisprudenza secondo la quale le disposizioni transitorie devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva a causa del loro carattere derogatorio e delle loro implicazioni quanto al bilancio (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione,T‑128/17, EU:T:2018:969, punto 80 e giurisprudenza citata).

43

Pertanto, il PMO non è incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 28, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto fosse applicabile alla situazione della ricorrente.

44

Tale conclusione non è inficiata dalle sentenze del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), e del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione (T‑128/17, EU:T:2018:969), invocate dalla ricorrente.

45

Nelle sentenze del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), e del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione (T‑128/17, EU:T:2018:969), la Corte e il Tribunale non si sono pronunciati sull’ambito di applicazione dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto. Nessun punto della motivazione di tali sentenze indica che la Corte o il Tribunale abbiano inteso mettere in discussione le scelte del legislatore dell’Unione e modificare l’ambito di applicazione dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto riservando quest’ultimo ai soli agenti temporanei o contrattuali il cui contratto era in corso al 1o maggio 2004 o al 1o gennaio 2014 e che avrebbero subito un’interruzione della loro iscrizione al RPIUE prima della loro nomina a funzionari.

46

Invero, nelle sentenze del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), e del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione (T‑128/17, EU:T:2018:969), la Corte e il Tribunale si sono limitati a interpretare e ad applicare l’articolo 21 e l’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, a situazioni rientranti nell’ambito di applicazione di detti articoli.

47

Al riguardo, il Tribunale ricorda che, considerate isolatamente e conformemente al titolo dell’allegato XIII dello Statuto, le disposizioni di tale allegato sono applicabili ai soli funzionari (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione,C‑366/21 P, EU:C:2022:984, punto 65).

48

Occorre precisare che è unicamente tramite l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA che l’articolo 21 e l’articolo 22, ad eccezione del suo paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto sono applicabili per analogia agli altri agenti (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione,C‑366/21 P, EU:C:2022:984, punti 66 e 80).

49

Così, anzitutto, per quanto riguarda i funzionari, l’articolo 77 dello Statuto, nella versione risultante dalla riforma del 2004, prevede che, in linea di principio, il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione sia pari all’1,9% e che l’età pensionabile sia fissata a 63 anni. Lo stesso articolo, nella versione risultante dalla riforma del 2014, prevede che, in linea di principio, il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione sia pari all’1,8% e che l’età pensionabile sia fissata a 66 anni.

50

L’articolo 21 e l’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, tanto nella loro versione risultante dalla riforma del 2004 quanto in quella risultante dalla riforma del 2014, derogano espressamente a tale regime di principio. Tuttavia, secondo la lettera stessa di questi due articoli, il beneficio di tale regime derogatorio è limitato ai soli «funzionari» entrati in servizio, rispettivamente, per quanto riguarda la riforma del 2004, «anteriormente» al 1o maggio 2004 o, per quanto riguarda la riforma del 2014, «anteriormente» al 1o gennaio 2014.

51

Il Tribunale constata altresì che l’articolo 21 e l’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto fanno unicamente riferimento alla data di «entrata in servizio», vale a dire la data di entrata in funzione, dei funzionari, e non, come avviene nel caso dell’articolo 28 del medesimo allegato (v. punti 52 e 53 infra), a quella della loro «nomina».

52

Peraltro, l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto organizza un regime speciale per gli «agenti» che avevano un «contratto in corso» al 1o maggio 2004 o al 1o gennaio 2014 e che sono stati successivamente «nominati» funzionari.

53

L’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto prevede quindi due condizioni distinte e cumulative. La prima condizione è l’entrata in funzione in qualità di agente, che doveva aver avuto luogo al più tardi il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2014, poiché, ad una di dette date, tale agente doveva avere un contratto in corso. La seconda condizione è la nomina di detto agente a funzionario, la quale è necessariamente successiva alla sua entrata in funzione, poiché, secondo la lettera dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto, tale nomina deve aver avuto luogo «successivamente» al 1o maggio 2004 o «successivamente» al 1o gennaio 2014.

54

Risulta quindi da un’interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 77 dello Statuto nonché dell’articolo 21, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 28 dell’allegato XIII del medesimo Statuto che il legislatore dell’Unione ha voluto riservare il beneficio di detto articolo 21 e di detto articolo 22, paragrafo 1, considerati isolatamente, ai soli «funzionari» che sono «entrati in servizio» in tale qualità «anteriormente» al 1o maggio 2004 o «anteriormente» al 1o gennaio 2014.

55

Per contro, i funzionari che sono stati «nominati»«successivamente» al 1o maggio 2004 o «successivamente» al 1o gennaio 2014 rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto se erano entrati in funzione in precedenza in qualità di agenti temporanei o contrattuali e se il loro contratto era in corso il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2014.

56

Inoltre, per quanto riguarda gli agenti, il legislatore dell’Unione ha consentito, tramite l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, che l’articolo 21 e l’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto siano applicati per analogia agli agenti «impiegati» oppure «assunt[i]» al 30 aprile 2004 o al 31 dicembre 2013.

57

Tuttavia, una siffatta applicazione per analogia dell’articolo 21 e dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, secondo la lettera stessa dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, riguarda solo gli agenti, e non i funzionari (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione,C‑366/21 P, EU:C:2022:984, punti 66 e 80).

58

Tale soluzione è del resto coerente con l’essenza stessa del RAA e del suo allegato, i quali riguardano espressamente ed esclusivamente gli agenti. Un funzionario non può quindi rivendicare il beneficio del RAA e del suo allegato.

59

Come già rilevato al precedente punto 52, il legislatore dell’Unione ha tuttavia stabilito un regime speciale, ossia l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto, per gli agenti temporanei o contrattuali che avevano un contratto in corso al 1o maggio 2004 o al 1o gennaio 2014 e che sono stati successivamente nominati funzionari.

60

Ne consegue che la situazione della ricorrente, per quanto riguarda il suo periodo di attività in qualità di agente contrattuale, rientrava inizialmente nell’ambito di applicazione del combinato disposto dell’articolo 77 dello Statuto e dell’articolo 109 del RAA, quali risultavano dalla riforma del 2004. Per contro, la sua situazione rientrava, tra il 1o gennaio 2014 e il 15 agosto 2015, nell’ambito di applicazione del combinato disposto dell’articolo 21, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto e dell’articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, dell’allegato del RAA. In virtù di tali disposizioni, il coefficiente annuo di maturazione dei suoi diritti a pensione era dell’1,9% per il suo periodo di attività in qualità di agente contrattuale.

61

La situazione della ricorrente, per quanto riguarda il suo periodo di attività in qualità di funzionaria, rientra, dal 16 agosto 2015, data della sua nomina, nell’ambito di applicazione del combinato disposto dell’articolo 77 dello Statuto e dell’articolo 28, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto, quali risultano dalla riforma del 2014. In virtù di tali disposizioni, il coefficiente annuo di maturazione dei suoi diritti a pensione è dell’1,8% per detto periodo e la sua età pensionabile è fissata a 66 anni. Inoltre, l’innalzamento della sua età pensionabile è compensato finanziariamente mediante un adeguamento attuariale dei diritti a pensione da lei maturati in qualità di agente contrattuale (v. punto 34 supra).

62

Tali conclusioni non contrastano con gli insegnamenti tratti dai punti 76 e 80 della sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione (C‑366/21 P, EU:C:2022:984). Anzitutto, la situazione della ricorrente si distingue da quella del sig. Picard. Quest’ultimo aveva concluso un nuovo contratto in qualità di agente, mentre la ricorrente è stata nominata funzionaria. Inoltre, contrariamente a quanto contestava il sig. Picard, e indipendentemente dalla questione se le funzioni della ricorrente siano state o meno sostanzialmente modificate a causa della sua nomina, la decisione impugnata nel caso di specie non le ha fatto «perdere» il beneficio delle disposizioni transitorie contenute nell’allegato XIII dello Statuto. Infatti, come rilevato al precedente punto 61, il periodo di attività della ricorrente in qualità di funzionaria rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto.

63

Poi, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Corte non ha affermato che l’iscrizione continuativa al RPIUE costituiva l’unico criterio che consente di determinare chi siano i beneficiari delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto. Infatti, con l’uso dell’avverbio «in particolare» al punto 76 della sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), la Corte ha indicato che si trattava solo di uno dei vari criteri. La stessa soluzione deve necessariamente essere accolta per l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto, sul quale la Corte non si è tuttavia pronunciata (v. punto 45 supra), dal momento che tale articolo figura, accanto agli articoli 21 e 22 del medesimo allegato, tra le disposizioni transitorie.

64

Orbene, come risulta dai precedenti punti 54 e 55, la nomina di un agente a funzionario, successivamente al 1o maggio 2004 o successivamente al 1o gennaio 2014, e il possesso di un contratto in corso ad una di tali date costituiscono i criteri di applicazione dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto.

65

Ad abundantiam, il Tribunale rileva che l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto può essere applicabile anche se un agente ha subito un’interruzione della sua iscrizione al RPIUE prima della riforma del 2004 o di quella del 2014 a condizione che egli abbia disposto di un contratto in corso al 1o maggio 2004 o al 1o gennaio 2014 e sia stato successivamente nominato funzionario. In altri termini, al fine di determinare se l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto sia applicabile, rileva unicamente che siano soddisfatte le condizioni fissate da tale articolo e ricordate al precedente punto 53.

66

Il Tribunale ricorda infine che le conclusioni di cui ai precedenti punti 60 e 61 riflettono le scelte del legislatore dell’Unione e che, nell’ambito dei compiti che gli sono stati attribuiti dagli autori dei Trattati, non spetta al giudice dell’Unione, contrariamente a quanto chiesto dalla ricorrente, derogare all’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto mediante l’aggiunta di una condizione attualmente inesistente (v. punti da 37 a 43 supra).

67

Di conseguenza, il primo motivo di ricorso dev’essere respinto.

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

68

Con il secondo motivo di ricorso, dedotto in subordine, la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto, con la motivazione che quest’ultimo viola il principio della parità di trattamento.

69

A tale riguardo, il principio della parità di trattamento esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v. sentenza del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia, da C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, punto 67 e giurisprudenza citata).

70

Per poter determinare se vi sia o meno una violazione di detto principio, si deve tener conto, in particolare, dell’oggetto e dello scopo perseguito dalla disposizione che si afferma essere in contrasto con il principio stesso (v. sentenza del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia, da C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, punto 68 e giurisprudenza citata).

71

Peraltro, nelle materie che rientrano nell’esercizio di un potere discrezionale, quale l’adozione di norme transitorie volte a garantire una transizione equa da un precedente regime statutario ad uno nuovo, il principio della parità di trattamento risulta violato soltanto qualora il legislatore dell’Unione proceda ad una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa in questione (sentenza del 14 dicembre 2018, GQ e a./Commissione, T‑525/16, EU:T:2018:964, punto 104 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia, da C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, punto 69 e giurisprudenza citata).

72

Secondo la giurisprudenza, il Tribunale deve quindi limitarsi a verificare se la differenza di trattamento non appaia arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo di interesse generale perseguito (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./Commissione, C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punti 53 e 54).

73

Per contro, tenuto conto di tale controllo giurisdizionale limitato, non spetta al Tribunale verificare se non appaia irragionevole per il legislatore dell’Unione ritenere che la differenza di trattamento istituita possa essere appropriata e necessaria per conseguire l’obiettivo di interesse generale perseguito (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 129, e ordinanza del 22 dicembre 2022, Commissione/KM e Consiglio/Commissione, C‑341/21 P e C‑357/21 P, EU:C:2022:1042, punto 64).

74

È alla luce di tale giurisprudenza che il Tribunale esaminerà le due parti del secondo motivo di ricorso.

Sulla prima parte del secondo motivo di ricorso

75

La ricorrente sostiene che l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto viola il principio di parità di trattamento trattando diversamente categorie di persone che si trovano in situazioni comparabili. Infatti, solo per la sua nomina a funzionaria, e pur non avendo mai cessato di essere iscritta al RPIUE, la ricorrente sarebbe trattata meno bene che se fosse divenuta agente temporanea, anziché funzionaria, o se fosse rimasta agente contrattuale. Inoltre, la ricorrente afferma che il Parlamento ha adottato, per più di cinque anni, la stessa lettura da lei accolta dell’articolo 21, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto.

76

La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento.

77

Al riguardo, per quanto concerne la comparabilità delle situazioni, la Corte ha già indicato che lo Statuto e il RAA istituivano un regime pensionistico comune ai funzionari e agli altri agenti, vale a dire il RPIUE. Infatti, tenuto conto del rinvio alle condizioni previste al capitolo 3 del titolo V dello Statuto, effettuato dall’articolo 39, paragrafo 1, e dall’articolo 109, paragrafo 1, del RAA, anche gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali contribuiscono, alle condizioni fissate all’articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto, al finanziamento di tale regime pensionistico (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione,C‑366/21 P, EU:C:2022:984, punti 77 e 78).

78

Tuttavia, la Corte ha anche dichiarato che esistono differenze tra i funzionari e gli altri agenti (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione,C‑366/21 P, EU:C:2022:984, punto 69).

79

Su tale punto, il Tribunale ricorda che i funzionari hanno, in linea di principio, la garanzia di poter essere al servizio dell’Unione fino all’età pensionabile. Solo in circostanze eccezionali, quali l’aspettativa per motivi personali, se presa al termine della carriera, il collocamento in congedo nell’interesse del servizio, le dimissioni volontarie, le dimissioni d’ufficio, la dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio, il licenziamento per insufficienza professionale, la destituzione, il decesso e il collocamento a riposo d’ufficio a causa di un’invalidità permanente, le loro funzioni cessano prima del raggiungimento dell’età pensionabile [articoli 40, 42 quater, da 47 a 51 e 53 dello Statuto nonché articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto].

80

Al contrario, di norma, e come riconosciuto dalla stessa ricorrente, gli agenti non dispongono di una siffatta stabilità di impiego. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la durata del rapporto di lavoro tra un’istituzione e un agente assunto a tempo determinato è disciplinata dalle condizioni stabilite nel contratto concluso tra le parti. Inoltre, l’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale per rinnovare o meno il contratto (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP,T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 49 e giurisprudenza citata). Pertanto, solo la conclusione di un contratto a durata indeterminata crea un legame più stabile e senza limiti di tempo tra l’istituzione e l’agente di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2022, QM/Europol,T‑164/21, EU:T:2022:695, punto 83 e giurisprudenza citata).

81

Dunque, tenuto conto della loro durata di servizio generalmente più lunga presso l’Unione, ma anche a causa degli avanzamenti automatici di scatto e delle promozioni di grado di cui beneficiano, i funzionari raggiungono, al termine della loro carriera, gradi e scatti normalmente più elevati di quelli raggiunti dagli agenti. Tale inquadramento più elevato di cui beneficiano abitualmente i funzionari è accompagnato da una retribuzione più elevata di quella di cui beneficia la maggior parte degli agenti, dal momento che tale retribuzione è direttamente connessa al grado e allo scatto.

82

Quest’ultimo punto è determinante nel caso di specie, poiché, nell’ambito del calcolo dell’importo della pensione di anzianità di un funzionario o di un agente, viene preso in considerazione solo il suo ultimo stipendio base (v. punti da 4 a 16 supra).

83

Inoltre, l’importo della pensione di anzianità non dipende esclusivamente dall’ultimo stipendio base. Tale importo dipende anche dalla durata di servizio del funzionario o dell’agente, poiché il medesimo acquisisce, per ogni anno di servizio, l’1,8%, l’1,9% o il 2% del suo ultimo stipendio base (v. punti da 4 a 16 supra). Meccanicamente, atteso che, generalmente, i funzionari hanno una durata di servizio più lunga di quella degli agenti, essi acquisiscono più annualità di pensione rispetto a questi ultimi.

84

Tenuto conto di tali differenze oggettive, e come sostenuto dalla Commissione, dal Parlamento e dal Consiglio, l’impatto globale sul bilancio dell’Unione delle riforme del 2004 e del 2014 è necessariamente maggiore per quanto riguarda le pensioni dei funzionari che per quanto riguarda le pensioni degli altri agenti.

85

In tali circostanze, alla luce dell’obiettivo di mantenere l’equilibrio attuariale del RPIUE, e ciò senza che siano pregiudicati i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto (conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Picard/Commissione, C‑366/21 P, EU:C:2022:582, paragrafi 44 e 51), il quale si aggiunge agli obiettivi più generali di disciplina di bilancio e di risanamento delle finanze pubbliche in una congiuntura sociale ed economica difficile (v. punti 7 e 8 supra), e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone, il legislatore dell’Unione ha potuto ritenere che ai funzionari nominati successivamente al1o maggio 2004 o successivamente al 1o gennaio 2014 dovesse essere applicato un trattamento diverso da quello di cui avrebbero potuto beneficiare se avessero conservato, almeno dieci anni, il loro status di agente temporaneo o di agente contrattuale.

86

A tale riguardo, il Tribunale ricorda che i funzionari e gli agenti contribuiscono solo per un terzo al finanziamento del RPIUE, mentre il pagamento delle pensioni, garantito collettivamente dagli Stati membri, è a carico del bilancio dell’Unione (articolo 83, paragrafi 1 e 2, dello Statuto). Di fronte ad una tale struttura di finanziamento del RPIUE, la quale si basa anzitutto sulle risorse assegnate dagli Stati membri all’Unione, la presa in considerazione degli interessi dei funzionari che beneficiano del regime speciale istituito dall’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto non può essere effettuata ignorando del tutto che detti Stati sono stati costretti ad adottare interventi rigorosi per far fronte agli effetti durevoli di una grave crisi economica e finanziaria (considerando 13 del regolamento n. 1023/2013). Del resto, l’equilibrio attuariale del RPIUE deve tenere conto, nel lungo periodo, proprio degli andamenti economici e delle variabili finanziarie [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 dicembre 2017, Arango Jaramillo e a./BEI, T‑482/16 RENV, EU:T:2017:901, punto 126 (non pubblicato) e giurisprudenza citata]. Pertanto, in una società caratterizzata dalla solidarietà, come sottolineato dall’articolo 2 TUE (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 71), e in un contesto caratterizzato da una grave crisi economica e finanziaria, il legislatore dell’Unione ha potuto, tra altre misure, istituire detto regime speciale al fine di esprimere tale solidarietà della funzione pubblica europea di fronte agli sforzi che gli Stati membri hanno dovuto compiere al proprio livello.

87

Peraltro, occorre rilevare che i contributi degli agenti temporanei e contrattuali al RPIUE sono, di norma, meno elevati di quelli dei funzionari, il cui stipendio base può evolvere in funzione della progressione di grado e degli avanzamenti di scatto durante tutta la loro carriera. Su questo punto, è vero che il RPIUE è organizzato sulla base del principio di solidarietà e che esso non è concepito nel senso che la pensione percepita da un funzionario o da un agente costituisca una contropartita esatta dei suoi contributi a detto regime (v. sentenza dell’8 novembre 2023, OA/Parlamento, T‑39/22, non pubblicata, EU:T:2023:709, punto 60 e giurisprudenza citata). Tuttavia, il legislatore dell’Unione ha potuto ritenere, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale e tenuto conto del principio di solidarietà che disciplina il RPIUE, che un agente che è stato nominato funzionario successivamente al 1o maggio 2004 o successivamente al 1o gennaio 2014 non potesse beneficiare del coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione di anzianità che gli era applicabile nel corso del suo periodo di attività in qualità di agente temporaneo o contrattuale, dal momento che ciò avrebbe comportato che egli beneficiasse in modo sproporzionato di tale coefficiente più elevato ai fini del calcolo dell’importo della sua pensione effettuato sulla base dell’ultimo stipendio base relativo al grado in cui detto funzionario è stato inquadrato prima del suo pensionamento.

88

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la differenza di trattamento contestata dalla ricorrente non appare manifestamente inadeguata rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione. Tale scelta del legislatore dell’Unione è del resto conforme ai principi della disciplina di bilancio e della sana gestione finanziaria (articoli 310 e 317 TFUE) nonché a quello di mantenimento dell’equilibrio attuariale del RPIUE (articolo 83 bis e allegato XII dello Statuto).

89

Tale differenza di trattamento non è neppure arbitraria.

90

Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che una disposizione dello Statuto introduce una differenziazione arbitraria tra funzionari e/o agenti quando essa si basa su un criterio discriminatorio che è privo di un rapporto con l’obiettivo perseguito. In una situazione del genere, considerazioni esclusivamente di bilancio, amministrative o di politica del personale non possono costituire, di per sé, una giustificazione obiettiva della differenza di trattamento istituita tra funzionari e/o agenti che si trovano in situazioni comparabili (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia, da C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, punti da 79 a 81, 93 e 94).

91

Nel caso di specie, contrariamente all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto, la cui illegittimità è stata accertata dalla Corte nella sentenza del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia (da C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336), la differenza di trattamento contestata dalla ricorrente non si basa su un criterio discriminatorio vietato, in particolare, dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ma si fonda sulle ragioni obiettive menzionate ai precedenti punti da 78 a 84.

92

Orbene, secondo costante giurisprudenza, se è vero che il principio della parità di trattamento implica che funzionari e/o agenti posti in situazioni identiche o comparabili siano soggetti alle stesse norme, esso non vieta tuttavia al legislatore dell’Unione di tener conto delle differenze obiettive di condizione o di situazione in cui gli interessati si trovano (v. sentenze del 16 ottobre 1980, Hochstrass/Corte di giustizia,147/79, EU:C:1980:238, punto 7, e del 3 maggio 2018, SB/EUIPO, T‑200/17, non pubblicata, EU:T:2018:244, punto 33 e giurisprudenza citata).

93

Del resto, secondo una giurisprudenza parimenti costante, non possono essere messe in discussione le differenze di status esistenti tra le varie categorie di persone occupate presso l’Unione e non può pertanto essere considerato una discriminazione il fatto che, dal punto di vista delle garanzie statutarie e dei vantaggi previdenziali, talune categorie di persone occupate presso l’Unione possano godere di garanzie o di vantaggi che non sono concessi ad altre categorie (v. sentenza del 12 marzo 2020, XB/BCE, T‑484/18, non pubblicata, EU:T:2020:90, punto 82 e giurisprudenza citata).

94

Il Tribunale constata altresì, come rilevato dal Parlamento, che la differenziazione tra i funzionari e gli agenti non è propria dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto. Lo stesso RPIUE, pur essendo comune ai funzionari e agli agenti, non è tuttavia uniforme. Pertanto, contrariamente ai funzionari, gli articoli 42 e 112 del RAA consentono agli agenti temporanei e contrattuali di chiedere che la loro istituzione effettui i versamenti per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione nel loro paese d’origine. Analogamente, alla luce dell’articolo 3, lettera d), dell’allegato VIII dello Statuto, quando un agente contrattuale diviene funzionario o quando un funzionario diviene agente contrattuale, tale cambiamento di status può condurre a una riduzione delle annualità di pensione maturate sotto il regime precedente, oppure a un rimborso dei contributi eccedentari corrispondenti alla differenza tra il numero di annualità di pensione calcolate e il numero di anni di servizio effettivamente prestati.

95

Se è vero che il criterio di differenziazione contestato nel caso di specie non è quindi discriminatorio e si fonda su ragioni obiettive, il Tribunale rileva tuttavia che, contrariamente a quanto è stato dichiarato per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto, tale criterio non è neppure «privo di un rapporto» o «privo di qualsiasi nesso» con gli obiettivi perseguiti. Adottando l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto, e conformemente agli obiettivi di mantenimento dell’equilibrio attuariale del RPIUE, di disciplina di bilancio e di risanamento delle finanze pubbliche, il legislatore ha voluto che il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione dei funzionari di cui trattasi, unicamente per quanto riguarda il loro periodo di attività in tale qualità, sia ridotto e la durata della loro carriera prolungata proprio per il fatto che l’onere di bilancio delle pensioni dei funzionari è più gravoso di quello degli agenti (v. punti 7, 8 e 84 supra).

96

Inoltre, anche se il Tribunale non esclude che, in talune situazioni particolari, un agente possa avere una carriera analoga a quella di un funzionario, in termini di durata, di grado, di retribuzione e di funzioni, ciò non toglie che, di norma, così non è. Orbene, secondo costante giurisprudenza, anche se in situazioni marginali dall’introduzione di una normativa generale e astratta possono derivare eventuali inconvenienti, non si può rimproverare al legislatore dell’Unione di essersi avvalso di una categorizzazione, dal momento che essa non è di per sé discriminatoria rispetto all’obiettivo perseguito (sentenze del 16 ottobre 1980, Hochstrass/Corte di giustizia,147/79, EU:C:1980:238, punto 14, e del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione,C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 81).

97

Pertanto, lungi dall’essere arbitraria, la differenza di trattamento contestata dalla ricorrente si basa su un criterio obiettivo e non discriminatorio ed è, inoltre, giustificata dagli obiettivi di mantenimento dell’equilibrio attuariale del RPIUE, di disciplina di bilancio e di risanamento delle finanze pubbliche.

98

In aggiunta, allorché il criterio di differenziazione non è né discriminatorio né privo di qualsiasi nesso con gli obiettivi perseguiti, come nel caso di specie, la Corte ha già riconosciuto, in sostanza, che misure restrittive di bilancio che colpiscono i funzionari e/o gli agenti, in particolare mediante la riduzione delle loro agevolazioni, potevano essere giustificate dagli obiettivi della disciplina di bilancio e del risanamento delle finanze pubbliche (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia, da C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, punto 81; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punti 67, 69 e 71).

99

Per di più, nessuna differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata può essere dedotta dalle disposizioni dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione di preservare i diritti acquisiti e le aspettative legittime dei funzionari di cui trattasi, dal momento che, al pari degli altri membri del personale assunti al 1o maggio 2004 o al 1o gennaio 2014, i loro diritti acquisiti e le loro aspettative legittime sono rispettati.

100

I loro diritti a pensione, maturati durante il loro periodo di attività in qualità di agenti, restano infatti preservati. Inoltre, e logicamente, prima della loro nomina, essi non avevano ancora maturato diritti a pensione in qualità di funzionari. È solo a partire dalla loro nomina che i funzionari di cui trattasi hanno maturato diritti a pensione in tale qualità.

101

Peraltro, quando erano ancora agenti, essi non avevano ricevuto alcuna assicurazione precisa e incondizionata che, se avessero scelto di divenire funzionari, il coefficiente annuo di maturazione dei loro diritti a pensione e la loro età pensionabile sarebbero rimasti invariati.

102

Oltre al fatto che, come nel caso degli altri membri del personale assunti al 1o maggio 2004 o al 1o gennaio 2014, i loro diritti acquisiti e le loro aspettative legittime sono rispettate, il Tribunale constata inoltre che, ai sensi dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto, l’innalzamento dell’età pensionabile dei funzionari di cui trattasi è compensato finanziariamente da un adeguamento attuariale dei diritti a pensione da essi maturati quando erano agenti. In pratica, un coefficiente compreso tra 1 e 1,178, a seconda della situazione personale di ciascuno dei funzionari di cui trattasi, è applicato ai loro diritti a pensione maturati in qualità di agenti (v. punto 17 supra), come è avvenuto per la ricorrente (v. punto 34 supra). Pertanto, in realtà, lungi dall’essere violati, detti diritti acquisiti sono mantenuti (coefficiente pari a 1), o addirittura aumentati (coefficiente superiore a 1) mediante l’applicazione di tale coefficiente.

103

In ogni caso, il Tribunale constata che, prima della sua nomina a funzionaria, la ricorrente non aveva alcuna assicurazione di poter beneficiare di una pensione di anzianità, poiché, a tale data e contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 77, primo comma, dello Statuto, essa non aveva ancora dieci anni di servizio presso l’Unione.

104

Infine, è irrilevante la circostanza, dedotta dalla ricorrente, secondo la quale il Parlamento ha adottato, per più di cinque anni, la stessa lettura che ella propone dell’articolo 21, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto a beneficio di altri agenti divenuti funzionari. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri (v. sentenza del 16 ottobre 2019, Palo/Commissione,T‑432/18, EU:T:2019:749, punto 38 e giurisprudenza citata).

105

Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo di ricorso dev’essere respinta.

Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso

106

La ricorrente sostiene che l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto viola il principio della parità di trattamento trattando allo stesso modo tutti gli agenti, divenuti funzionari successivamente al 1o maggio 2004 o successivamente al 1o gennaio 2014, senza tener conto dell’eventuale interruzione della loro iscrizione al RPIUE prima della loro nomina. Orbene, la situazione della ricorrente non può essere assimilata a quella di un agente che abbia subito un’interruzione della sua iscrizione al RPIUE e che sia stato successivamente nominato funzionario. Infatti, la ricorrente, dal canto suo, non avrebbe mai cessato di essere iscritta al RPIUE.

107

La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento.

108

A tale riguardo, il Tribunale ricorda che il principio della parità di trattamento non richiede una perfetta identità delle situazioni affinché possa essere applicato uno stesso trattamento. È unicamente necessaria la comparabilità di tali situazioni (sentenza del 15 ottobre 2020, Coppo Gavazzi e a./Parlamento, da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punto 257).

109

Orbene, in considerazione dell’oggetto dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto e degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione, si deve ritenere che tutti i funzionari interessati da tale articolo si trovino in una situazione comparabile, dal momento che sono stati tutti precedentemente agenti e che sono stati tutti nominati successivamente al 1o maggio 2004 o successivamente al 1o gennaio 2014.

110

Per contro, nell’esame della comparabilità delle loro rispettive situazioni, è irrilevante che tali funzionari abbiano o meno subito un’interruzione della loro iscrizione al RPIUE prima della loro nomina. Invero, tale circostanza si riferisce al loro periodo di attività in qualità di agenti, mentre l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto dipende dalla loro nomina a funzionari. Pertanto, tutt’al più, tale circostanza implicherà in pratica che un funzionario che abbia subito un’interruzione della sua iscrizione e, correlativamente, del versamento dei suoi contributi, al RPIUE prima della sua nomina accumulerà meno annualità di pensione, relative al suo solo periodo di attività in qualità di agente, rispetto al caso in cui egli non avesse subito una siffatta interruzione.

111

Peraltro, per quanto riguarda la tutela dei loro diritti acquisiti, gli agenti divenuti funzionari dopo un’interruzione della loro iscrizione al RPIUE e gli agenti divenuti funzionari senza interruzione di tale iscrizione si trovano in una situazione comparabile. Infatti, in entrambi i casi, tali agenti hanno versato contributi al RPIUE in vista di un’età pensionabile inferiore a quella che sarà loro applicabile in definitiva. I loro diritti acquisiti sono quindi della stessa natura e differisce solo il numero di annualità di pensione che ciascuno di essi avrà ottenuto. Pertanto, gli agenti divenuti funzionari devono poter beneficiare di un adeguamento attuariale indipendentemente dalla questione se la loro nomina a funzionario sia stata o meno preceduta da un’interruzione della loro iscrizione al RPIUE.

112

Analogamente, per quanto riguarda le loro aspettative legittime, gli agenti divenuti funzionari dopo un’interruzione della loro iscrizione al RPIUE e gli agenti divenuti funzionari senza interruzione della loro iscrizione a detto regime si trovano in una situazione comparabile. Infatti, dato che sono divenuti funzionari successivamente al 1o maggio 2004 o successivamente al 1o gennaio 2014, essi non potevano legittimamente aspettarsi che fossero loro applicati, immediatamente dopo la loro nomina, l’articolo 21 e l’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, allorché questi due articoli contengono misure transitorie dirette unicamente a preservare i diritti acquisiti e le aspettative legittime che esistevano prima dell’entrata in vigore della riforma del 2004 o di quella del 2014.

113

In ogni caso, come già esposto nell’ambito dell’esame del primo motivo di ricorso, il carattere continuativo, o meno, dell’iscrizione al RPIUE non costituisce l’unico criterio che consenta di determinare chi siano i beneficiari delle diverse disposizioni transitorie contenute nell’allegato XIII dello Statuto (v. punti 63 e 64 supra).

114

L’identità di trattamento contestata dalla ricorrente non viola quindi il principio della parità di trattamento, in quanto si applica a categorie di persone che si trovano in una situazione comparabile.

115

In tali circostanze, la seconda parte del secondo motivo di ricorso dev’essere respinta.

116

Pertanto, occorre respingere il secondo motivo di ricorso e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

117

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

118

Peraltro, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico. Ne consegue che il Parlamento e il Consiglio si faranno carico ciascuno delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

CR si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico ciascuno delle proprie spese.

 

Svenningsen

Mac Eochaidh

Laitenberger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 luglio 2025.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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