Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 marzo 2025.#Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura una lampadina LED – Mancata presa in considerazione della divulgazione del disegno o modello anteriore – Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Requisiti – Onere della prova.#Causa T-66/24.

ECLI:EU:T:2025:248Eu Chamb 02 T12 mar 2025

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

12 marzo 2025 ( *1 )

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura una lampadina LED – Mancata presa in considerazione della divulgazione del disegno o modello anteriore – Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Requisiti – Onere della prova»

Nella causa T‑66/24,

Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, con sede in Anzing (Germania), rappresentata da T. Dolde, C. Zimmer e M. Hawkins, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Liquidleds Lighting Corp., con sede in Taipei (Taiwan), rappresentata da S. Beckmann, avvocata,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da A. Marcoulli (relatrice), presidente, W. Valasidis e L. Spangsberg Grønfeldt, giudici,

cancelliere: P. Núñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 21 novembre 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 novembre 2023 (procedimento R 2336/2022-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

2

Il 25 marzo 2021 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato a seguito di una domanda depositata dalla Liquidleds Lighting Corp., interveniente, il 12 gennaio 2017 e che è raffigurato nella seguente veduta:

Image

3

Il prodotto per il quale era registrato il disegno o modello di cui al punto 2 supra, di cui si chiedeva di dichiarare la nullità rientrava nella classe 26.04 ai sensi dell’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato, e corrispondeva alla seguente descrizione: «Lampadine LED»

4

Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, nonché con gli articoli 5 e 6 del medesimo regolamento.

5

La domanda di dichiarazione di nullità era fondata sul disegno o modello anteriore D1 e sul disegno o modello anteriore D2.

6

Il 23 settembre 2022, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità.

7

Il 28 novembre 2022 la ricorrente ha presentato ricorso presso l’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

8

Con la decisione impugnata la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. Essa ha considerato, da un lato, che la divulgazione del disegno o modello anteriore D1 rientrava nell’ambito di applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e, dall’altro, che la ricorrente non aveva dimostrato la divulgazione del disegno o modello anteriore D2.

Conclusioni delle parti

9

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

10

L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese qualora si tenga un’udienza.

11

L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

12

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce un motivo di ricorso unico, vertente sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Tale motivo di ricorso si articola, in sostanza, in tre parti, vertenti, la prima, su un’inesatta ripartizione dell’onere della prova, la seconda, su un esame erroneo degli elementi di prova e, la terza, su un’erronea applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento.

13

In limine, occorre rilevare che, come risulta dalla portata del motivo di ricorso unico nonché dal tenore del ricorso nel suo complesso e come confermato dalla ricorrente in udienza, essa contesta la decisione impugnata unicamente per quanto riguarda le valutazioni della commissione di ricorso relative al disegno o modello anteriore D1, la cui divulgazione non è stata presa in considerazione in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento. Per contro, la ricorrente non contesta le valutazioni della commissione di ricorso relative alla mancata divulgazione del disegno o modello anteriore D2. Di conseguenza, l’oggetto del presente ricorso è limitato all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente relativo alla sua domanda di dichiarazione di nullità fondata sul disegno o modello anteriore D1.

Osservazioni preliminari sul contesto normativo pertinente

14

Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 di detto regolamento, e, in particolare, la novità e il carattere individuale di cui, rispettivamente, all’articolo 5 e all’articolo 6 di tale regolamento.

15

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello registrato si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

16

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

17

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, prevede che un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione, ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di priorità, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione europea. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

18

Ciononostante, il considerando 20 del regolamento n. 6/2002 precisa che occorre altresì permettere all’autore o al suo avente causa di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è attuato prima di decidere se chiedere o no la protezione del disegno o modello comunitario registrato. A questo fine risulta necessario disporre che la divulgazione del disegno o modello fatta dall’autore o dal suo avente causa non pregiudichi la valutazione delle caratteristiche di novità e d’individualità del disegno o modello in questione.

19

Infatti, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 prevede quanto segue:

«Non costituisce divulgazione ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico:

a)

dall’autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall’autore o dal suo avente diritto, e,

b)

nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima».

20

È alla luce di tale richiamo del contesto normativo pertinente che occorre esaminare le tre parti del motivo di ricorso unico dedotto dalla ricorrente, iniziando dalla terza parte.

Sulla terza parte del motivo di ricorso unico, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002

21

La ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha interpretato erroneamente l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, avendo considerato che non era necessaria alcuna identità tra il disegno o modello contestato e il disegno o modello divulgato. Sebbene la commissione di ricorso abbia correttamente indicato che la disposizione di cui trattasi si applicava altresì all’esame del carattere individuale, tale disposizione non potrebbe, tuttavia, essere estesa ai casi in cui il disegno o modello inizialmente divulgato differisca da quello successivamente registrato. Secondo la ricorrente, detta disposizione esige l’identità tra il disegno o modello divulgato inizialmente e quello successivamente registrato, altrimenti l’eccezione ivi prevista non può essere applicata. Poiché, nel caso di specie, il disegno o modello inizialmente divulgato differirebbe dal disegno o modello contestato, ma susciterebbe la stessa impressione generale di quest’ultimo, detta disposizione non può essere applicata.

22

L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

23

Occorre, in primis, rilevare che, come risulta dal punto 19 supra, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 indica, anzitutto, che, se sono soddisfatti i requisiti da esso stabiliti, «[n]on costituisce divulgazione ai fini degli articoli 5 e 6 [di detto regolamento]». Inoltre, esso precisa che la situazione di cui trattasi è quella in cui «il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico». Infine, esso indica che tale divulgazione deve essere effettuata «dall’autore o dal suo avente diritto» (articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002) e «nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione» (articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento) (in prosieguo: il «periodo di tolleranza»).

24

Dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 risulta, quindi, che l’eccezione da esso prevista in materia di divulgazione si applica tanto in relazione al requisito per la protezione previsto all’articolo 5 di detto regolamento relativo alla «novità» di un disegno o modello quanto in relazione al requisito per la protezione previsto all’articolo 6 di tale regolamento relativo al «carattere individuale» di un disegno o modello.

25

Per quanto riguarda i suddetti requisiti per la protezione, occorre ricordare che, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, da un lato, la novità di un disegno o modello implica che nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico e, dall’altro, il carattere individuale di un disegno o modello implica che l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisca in modo significativo dall’impressione generale suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato al pubblico.

26

Pertanto, se l’assenza di novità ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002 significa che è stato divulgato un disegno o modello identico, l’assenza di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento significa che è stato divulgato un disegno o modello che suscita una stessa impressione generale nell’utilizzatore informato.

27

Risulta, quindi, dagli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che, se i requisiti previsti da quest’ultima disposizione sono soddisfatti, non si tiene conto della divulgazione di un disegno o modello identico (ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 di detto regolamento) o di un disegno o modello che suscita la stessa impressione generale (ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 di tale regolamento).

28

Di conseguenza, è inerente all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, che la divulgazione che può non essere presa in considerazione nell’ambito dell’esame del carattere individuale riguarda un disegno o modello anteriore che suscita la stessa impressione generale del disegno o modello contestato. Infatti, solo quando l’eccezione di cui trattasi è applicata in relazione all’articolo 5 di detto regolamento nell’ambito dell’esame della novità, la divulgazione che può non essere presa in considerazione riguarda un disegno o modello anteriore identico al disegno o modello contestato.

29

Peraltro, l’assenza di carattere individuale può anche derivare, in concreto, dalla divulgazione di un disegno o modello anteriore identico, poiché un siffatto disegno o modello non può suscitare un’impressione generale diversa. Infatti, affinché sia soddisfatto il requisito del carattere individuale è necessaria una maggiore differenziazione del disegno o modello contestato rispetto a qualsiasi disegno o modello anteriore rispetto al soddisfacimento del requisito della novità, cosicché un disegno o modello che non sia nuovo non può, a maggior ragione, presentare un carattere individuale [v. sentenza del 27 aprile 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Canaletta di scarico per doccia), T‑327/20, EU:T:2022:263, punto 170 e giurisprudenza citata]. Pertanto, sebbene l’assenza di novità risulti decisiva per l’assenza di carattere individuale (sentenza del 27 aprile 2022, Canaletta di scarico per doccia, T‑327/20, EU:T:2022:263, punto 171), resta il fatto che, in quanto tale, il requisito relativo al carattere individuale non richiede la mancata divulgazione di un disegno o modello anteriore identico, bensì di un disegno o modello anteriore che suscita la stessa impressione generale.

30

Di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, riguarda la mancata presa in considerazione della divulgazione di un disegno o modello anteriore che suscita la stessa impressione generale del disegno o modello contestato.

31

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la disposizione di cui trattasi, quando si riferisce alla situazione in cui «il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico», non può essere interpretata nel senso che il disegno o modello divulgato al pubblico (la cui divulgazione può non essere presa in considerazione se i due requisiti previsti da detta disposizione sono soddisfatti) dovrebbe essere «identico» al disegno o modello contestato o dovrebbe essere il «medesimo» disegno o modello di quello contestato, prescindendo dalla sua formulazione più ampia, dal suo contesto e dal suo obiettivo.

32

Infatti, occorre ricordare che, per interpretare una nozione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della disposizione in cui essa figura, ma anche del contesto nel quale la stessa rientra e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (sentenza del 24 novembre 2011, Circul Globus București, C‑283/10, EU:C:2011:772, punto 32).

33

Pertanto, occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 non utilizza il termine «identico», né fa riferimento alla nozione di «identità», e che non vi figura neppure l’espressione «medesimo disegno o modello». Orbene, se il legislatore dell’Unione avesse inteso limitare l’applicazione dell’eccezione di cui trattasi alla divulgazione di un disegno o modello «identico» o del «medesimo» disegno o modello, l’avrebbe indicato espressamente, come ha fatto, in un altro contesto, all’articolo 41, paragrafo 1, del medesimo regolamento, facendo riferimento al «medesimo disegno o modello».

34

Per contro, riferendosi più in generale alla divulgazione di un disegno o modello registrato, il legislatore dell’Unione sembra essersi limitato a stabilire un nesso, certamente stretto, tra un disegno o modello registrato e un disegno o modello precedentemente divulgato dalle persone di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, durante il periodo di tolleranza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), di tale medesimo regolamento. Tuttavia, in quanto tale, la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 non consente di escludere che un siffatto nesso possa validamente esistere tanto nel caso in cui tali disegni o modelli siano identici quanto nel caso in cui suscitano la stessa impressione generale, tenuto conto anche del contesto in cui la disposizione di cui trattasi si inserisce e, più in generale, del suo obiettivo.

35

Per quanto riguarda, da un lato, il contesto in cui si inserisce la disposizione di cui trattasi, è sufficiente ricordare che, come rilevato ai punti da 24 a 28 supra, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, così come l’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, fa riferimento sia all’articolo 5 sia all’articolo 6 del medesimo regolamento e, quindi, all’esame tanto della novità quanto del carattere individuale del disegno o modello contestato. Lo stesso vale per il considerando 20 del regolamento n. 6/2002, la cui portata è stata ricordata al punto 18 supra. Orbene, ai fini dell’esame del carattere individuale del disegno o modello contestato, la divulgazione che può non essere presa in considerazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, riguarda un disegno o modello che suscita la stessa impressione generale del disegno o modello contestato.

36

Per quanto riguarda, dall’altro lato, il suo obiettivo, l’eccezione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 mira a tutelare gli interessi dell’autore e del suo avente diritto [sentenza del 26 aprile 2023, Activa - Grillküche/EUIPO – Targa (Apparecchio per grigliare), T‑757/21, EU:T:2023:216, punto 28]. Infatti, il fine dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 è quello di offrire all’autore o al suo avente diritto la possibilità di presentare un disegno o modello sul mercato, per un periodo di dodici mesi, prima di dover procedere alle formalità di deposito. Infatti, durante tale periodo il creatore o il suo avente diritto può sincerarsi del successo commerciale del disegno o modello di cui trattasi prima di impegnarsi a sostenere le spese della registrazione, senza timore che la divulgazione che avviene in tale occasione possa essere fatta valere con successo in caso di un procedimento di dichiarazione di nullità intentato dopo l’eventuale registrazione del disegno o modello interessato [sentenza del 14 giugno 2011, Sphere Time/UAMI – Punch (Orologio attaccato a un laccio), T‑68/10, EU:T:2011:269, punti 24 e 25).

37

Peraltro, occorre ricordare che, conformemente al considerando 7 del regolamento n. 6/2002, il sistema di protezione dei disegni e modelli comunitari mira a incoraggiare i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

38

Orbene, il perseguimento degli obiettivi ricordati ai punti 18, 36 e 37 supra sarebbe compromesso se, dopo aver sottoposto alla prova del mercato un disegno o modello, l’autore o il suo avente causa che intendesse beneficiare del periodo di tolleranza fosse tenuto, in ogni caso, a chiedere la registrazione del disegno o modello come inizialmente sottoposto alla prova del mercato, senza poter prendere in considerazione i risultati concreti di tale prova, per apportare a detto disegno o modello gli eventuali adeguamenti necessari al fine di garantirne il successo commerciale, e senza poter, quindi, chiedere la registrazione di un disegno o modello che, senza essere identico, susciterebbe la stessa impressione generale di quello inizialmente sottoposto alla prova del mercato.

39

Infatti, l’interpretazione difesa dalla ricorrente implicherebbe che, registrando un disegno o modello che non sia identico al disegno o modello sottoposto alla prova del mercato, l’autore o il suo avente causa rischierebbe di vedersi opporre, in un procedimento di dichiarazione di nullità, la divulgazione, da parte sua, durante il periodo di tolleranza, di tale disegno o modello anteriore.

40

Infatti, una tale interpretazione sarebbe contraria all’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e, più in generale, del sistema di protezione dei disegni o modelli comunitari, volto a consentire all’autore di sottoporre alla prova del mercato un disegno o modello e a incoraggiare i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti.

41

Da tutto quanto precede deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, non richiede che il disegno o modello anteriore, la cui divulgazione può non essere presa in considerazione, sia identico al disegno o modello contestato.

42

La terza parte del motivo di ricorso unico deve quindi essere respinta.

Sulla prima parte del motivo di ricorso unico, vertente su un’inesatta ripartizione dell’onere della prova

43

La ricorrente sostiene che spetta alla parte che invoca l’eccezione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 dimostrare che essa si applica e che sono soddisfatti i requisiti ad essa relativi. Tuttavia, nel caso di specie, la commissione di ricorso avrebbe trasferito tutto l’onere della prova sulla ricorrente. Dal momento che l’interveniente non aveva assolto il suo onere della prova, la ricorrente non era tenuta a confutare l’applicazione di detta disposizione.

44

L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

45

In limine, si deve ricordare che, quando il richiedente la nullità invoca la causa di nullità prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, spetta a lui fornire gli elementi idonei a dimostrare che il disegno o modello contestato non soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 60).

46

In particolare, le prove dedotte devono essere idonee a dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che il disegno o modello anteriore è stato effettivamente divulgato al pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato [sentenza del 21 giugno 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Motivo in rilievo di una spiaggia di ciottoli), T‑228/16, non pubblicata, EU:T:2018:369, punto 27].

47

Per contro, affinché l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 sia applicabile nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il titolare del disegno o modello oggetto della domanda di dichiarazione di nullità deve dimostrare di essere l’autore del disegno o modello rivendicato per fondare detta domanda, o l’avente diritto di tale autore (sentenza del14 giugno 2011, Orologio attaccato a un laccio, T‑68/10, EU:T:2011:269, punto 26), che tale disegno o modello è stato divulgato da lui o da un terzo sulla base di informazioni fornite o di atti da esso compiuti e che tale divulgazione è avvenuta durante il periodo di tolleranza.

48

Nella decisione impugnata, innanzitutto, ai punti 32 e 33, la commissione di ricorso ha indicato che gli elementi di prova presentati dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità dimostravano la divulgazione del disegno o modello anteriore D1, divulgazione che, oltretutto, non era contestata dall’interveniente.

49

Inoltre, al punto 34 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha precisato che l’interveniente aveva, tuttavia, fatto valere che doveva essere applicata l’eccezione prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. A tale riguardo, al punto 36 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha indicato che spettava alla parte che invoca l’applicazione di detta eccezione fornire gli elementi di prova pertinenti. Al punto 37 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha aggiunto che, se la richiedente la nullità intendeva confutare l’applicazione di tale disposizione, essa doveva produrre elementi di prova.

50

Infine, sulla base di tali premesse, ai punti da 38 a 42 e da 44 a 49 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato tanto gli elementi di prova prodotti dall’interveniente a sostegno dell’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, quanto le osservazioni presentate dalla ricorrente al fine di confutare l’applicazione di tale eccezione. La commissione di ricorso ha quindi concluso, ai punti 43 e 50 della decisione impugnata, da un lato, che l’eccezione dedotta dall’interveniente era applicabile nel caso di specie e, dall’altro lato, che la ricorrente non aveva fornito alcun elemento idoneo a mettere in discussione tale conclusione.

51

In primo luogo, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti da 45 a 47 supra, spettava, innanzitutto, alla ricorrente dimostrare che il disegno o modello contestato non soddisfaceva i requisiti per la protezione e, in particolare, in via preliminare, che il disegno o modello anteriore era stato divulgato al pubblico. Di conseguenza, in relazione alla divulgazione del disegno o modello anteriore, spettava, eventualmente, all’interveniente avvalersi dell’eccezione prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e dimostrare che erano soddisfatti i requisiti per la sua applicazione.

52

Orbene, come risulta dai punti da 48 a 50 supra, è in conformità a tali principi che, dopo aver constatato che il disegno o modello anteriore D1 era stato divulgato al pubblico, il che non era contestato dall’interveniente, la commissione di ricorso ha esaminato l’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 invocata dall’interveniente alla luce degli elementi di prova presentati da quest’ultima.

53

In secondo luogo, come risulta dalla decisione impugnata e dai punti 49 e 50 supra, la commissione di ricorso ha altresì esaminato le osservazioni presentate dalla ricorrente al fine di confutare l’applicazione di detta eccezione.

54

Orbene, esaminando le osservazioni presentate a tal fine dalla ricorrente e gli eventuali elementi di prova presentati da quest’ultima a sostegno delle sue osservazioni, la commissione di ricorso non ha trasferito l’onere della prova sulla ricorrente, ma ha applicato il principio generale di tutela dei diritti della difesa e, più in particolare, l’articolo 62 del regolamento n. 6/2002, che costituisce un’applicazione specifica di tale principio. Infatti, la seconda frase di tale disposizione prevede che le decisioni dell’EUIPO devono essere fondate esclusivamente su motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni [v., per analogia, sentenza del 21 aprile 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, punto 119]. Inoltre, è giocoforza constatare che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha invocato la violazione né di detto principio né di detta disposizione.

55

Peraltro, contrariamente a quanto suggerito dalla ricorrente, la possibilità che essa ha di presentare utilmente osservazioni non è subordinata alla condizione che le spiegazioni e le prove fornite dall’interveniente per giustificare l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 soddisfino un livello particolare di credibilità e di coerenza. Al contrario, è grazie alle sue osservazioni che la ricorrente ha la possibilità di portare all’attenzione degli organi dell’EUIPO le ragioni per cui, a suo avviso, dette spiegazioni e prove dell’interveniente non sarebbero né credibili né coerenti. Di conseguenza, l’asserita circostanza che, a suo avviso, le spiegazioni e le prove dell’interveniente erano poco credibili e incoerenti non le ha impedito di presentare utilmente le sue osservazioni, né ha dato luogo ad un’inversione dell’onere della prova a suo danno.

56

Vero è che, al punto 37 della decisione impugnata, la commissione di ricorso sembrava suggerire che la parte che intendeva confutare l’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 avrebbe dovuto produrre elementi di prova a sostegno di tale confutazione. Tuttavia, tale indicazione, benché purtroppo poco chiara, non può essere intesa nel senso che esige che una tale parte, come nel caso di specie la ricorrente, produca necessariamente elementi di prova a sostegno delle sue osservazioni, potendo quest’ultima limitarsi, se del caso, a formulare osservazioni sulle spiegazioni e sulle prove prodotte dalla parte che invoca l’applicazione di detta eccezione.

57

In ogni caso, si deve ricordare che, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha esaminato tanto le spiegazioni e gli elementi di prova presentati dall’interveniente per giustificare l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, quanto le osservazioni presentate dalla ricorrente al fine di confutarne l’applicazione.

58

Risulta da quanto precede che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso non è incorsa in errori di diritto nella ripartizione dell’onere della prova, né ha indebitamente trasferito tale onere alla ricorrente.

59

La prima parte del motivo di ricorso unico deve quindi essere respinta.

Sulla seconda parte del motivo di ricorso unico, relativa a un esame erroneo degli elementi di prova

60

La ricorrente fa valere che, basandosi sugli elementi di prova prodotti dall’interveniente, che sarebbero incoerenti, la commissione di ricorso sarebbe incorsa in un errore. In primo luogo, il disegno o modello asseritamente divulgato durante il salone del marzo 2016 (che figura nell’allegato R8 nel procedimento dinanzi all’EUIPO) e il disegno o modello contestato non sarebbero identici, in quanto presenterebbero diverse differenze riguardanti la parte superiore del filamento, il numero di anelli, l’altezza dello stelo di vetro e la posizione dell’estremità del filamento. In secondo luogo, la dichiarazione del testimone (prodotta nell’allegato R10 del procedimento dinanzi all’EUIPO) conterrebbe informazioni errate, in quanto l’immagine della lampadina di cui al suo allegato 1 non sarebbe identica al disegno o modello contestato, in quanto presenterebbe evidenti differenze per quanto riguarda la base dell’anello, la traiettoria del filamento, la posizione finale del filamento e l’altezza totale degli anelli. In terzo luogo, il disegno o modello anteriore D1 e il disegno o modello contestato non sarebbero identici. Da un lato, gli steli di vetro avrebbero una lunghezza diversa e la posizione e la traiettoria della parte superiore dell’anello sarebbero diverse. Dall’altro lato, le differenze nella forma del filamento non potrebbero spiegarsi con il fatto che le lampadine sono accese e che la luce provoca riflessi sul vetro. Infine, secondo la ricorrente, poiché dagli elementi di prova risulta che esistono quattro lampadine diverse con un filamento a spirale (quelle raffigurate nel disegno o modello contestato, nel disegno o modello anteriore D1, nell’allegato R8 e nell’allegato R10), la commissione di ricorso avrebbe dovuto concludere che gli elementi di prova erano incoerenti e poco concludenti.

61

L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

62

In limine, occorre rilevare che la ricorrente sostiene quindi, in sostanza, da un lato, che il disegno o modello anteriore D1 e il disegno o modello contestato non sono identici e, dall’altro, che le lampadine che figurano negli allegati R8 e R10 sono diverse da quella raffigurata nel disegno o modello contestato.

63

In primo luogo, occorre rilevare che l’argomento della ricorrente vertente sull’assenza di identità tra il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore D1 è in palese contraddizione con il contenuto della domanda di dichiarazione di nullità che la ricorrente stessa ha presentato dinanzi all’EUIPO, nell’ambito della quale essa aveva fatto valere che detti disegni o modelli erano identici. Interrogata al riguardo in udienza, la ricorrente ha spiegato che, a suo avviso, tali disegni o modelli erano identici unicamente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002. Orbene, è sufficiente rilevare che la valutazione dell’identità dei due disegni o modelli non può variare in funzione delle disposizioni di detto regolamento prese in considerazione, vale a dire, da un lato, l’articolo 5 di detto regolamento e, dall’altro, l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso.

64

Inoltre, occorre rilevare che l’argomentazione della ricorrente si basa su una premessa errata.

65

Infatti, come risulta dall’esame della terza parte del motivo unico di ricorso, effettuato ai punti da 23 a 41 supra, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, non richiede che il disegno o modello anteriore (la cui divulgazione può non essere presa in considerazione) sia identico al disegno o modello contestato. Al contrario, da dette disposizioni risulta che esse si riferiscono anche alla divulgazione di un disegno o modello anteriore che suscita la stessa impressione generale del disegno o modello contestato.

66

Inoltre, in ogni caso, nella misura in cui gli argomenti della ricorrente mirano a sostenere che i disegni o modelli in conflitto, pur suscitando una stessa impressione generale, presenterebbero differenze che non consentono di considerarli identici, essi devono essere respinti in quanto inoperanti per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

67

Infatti, risulta dalla giurisprudenza che la questione relativa alla divulgazione di un disegno o modello anteriore non è soltanto una questione essenziale, ma è anche una questione preliminare la cui soluzione è necessaria ai fini della corretta applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002 [sentenza del 23 ottobre 2018, Mamas and Papas/EUIPO – Wall-Budden (Imbottitura per culle), T‑672/17, non pubblicata, EU:T:2018:707, punto 30]. Pertanto, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, occorre confrontare un disegno o modello ad un altro per rilevare il carattere di novità, nonché il carattere individuale del primo, soltanto se il secondo è stato divulgato al pubblico (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 127) e se non è esclusa la presa in considerazione di tale divulgazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

68

Pertanto, gli argomenti della ricorrente vertenti sul confronto tra il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore D1 non sono in alcun caso tali da rimettere in discussione le valutazioni della commissione di ricorso secondo le quali la divulgazione del disegno o modello anteriore D1 era stata effettuata da un terzo sulla base di informazioni fornite o di atti compiuti dall’autore, e ciò durante il periodo di tolleranza, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002. Infatti, tali valutazioni della commissione di ricorso, vertenti sulle condizioni di applicazione di detta disposizione, riguardano il contesto della divulgazione del disegno o modello anteriore D1 e non attengono alla questione se i disegni o modelli in conflitto siano identici o suscitino la stessa impressione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del medesimo regolamento.

69

In secondo luogo, gli argomenti della ricorrente secondo cui gli elementi di prova prodotti dall’interveniente dinanzi all’EUIPO negli allegati R8 e R10 sarebbero incoerenti, in quanto rappresenterebbero lampadine diverse da quella raffigurata nel disegno o modello contestato, devono essere parimenti respinti in quanto inoperanti per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Infatti, l’esame effettuato dalla commissione di ricorso a tale titolo non intendeva stabilire se gli elementi di prova prodotti dall’interveniente dinanzi all’EUIPO rappresentavano disegni o modelli identici o che suscitavano la stessa impressione generale del disegno o modello contestato, ma, piuttosto, se tali elementi di prova dimostravano che il disegno o modello anteriore era stato divulgato nel rispetto dei requisiti previsti da detta disposizione.

70

Di conseguenza, nel caso di specie, sulla base dell’esame degli elementi di prova prodotti dall’interveniente, la commissione di ricorso, ai punti 42 e 43 della decisione impugnata, ha concluso che tali elementi dimostravano che la divulgazione del disegno o modello anteriore D1 era stata effettuata, da un’impresa terza, sulla base di informazioni fornite dall’interveniente e che, quindi, essendo applicabile l’eccezione prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, la divulgazione del disegno o modello anteriore D1 non doveva essere presa in considerazione.

71

Vero è che, al punto 47 della decisione impugnata, in risposta a un argomento della ricorrente, la commissione di ricorso ha indicato che dall’allegato R8 risultava che «il disegno o modello presentato durante il salone in Germania suscita[va] la stessa impressione generale del [disegno o modello] contestato». Tuttavia, è giocoforza constatare che la commissione di ricorso non era assolutamente tenuta a procedere a una tale valutazione, la quale, del resto, non aveva alcuna incidenza sull’esame del rispetto dei requisiti previsti all’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002. Infatti, gli elementi di prova prodotti dall’interveniente dinanzi all’EUIPO per giustificare l’applicazione di detta disposizione non vertevano sul disegno o modello contestato, bensì sul contesto della divulgazione del disegno o modello anteriore D1.

72

Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente in modo vago o non suffragato, il confronto delle lampadine di cui agli allegati R8 e R10 con il disegno o modello contestato non può assolutamente dimostrare il carattere asseritamente inesatto o falso delle informazioni fornite dall’interveniente relativamente al contesto della divulgazione del disegno o modello anteriore D1.

73

Risulta da quanto precede che gli argomenti della ricorrente non sono tali da rimettere in discussione l’esame degli elementi di prova effettuato dalla commissione di ricorso, né, più in generale, le valutazioni di quest’ultima sulla questione se, nel caso di specie, erano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002.

74

La seconda parte del motivo di ricorso unico deve quindi essere respinta.

75

Tenuto conto di tutto quanto precede, poiché il motivo di ricorso unico della ricorrente non è fondato, occorre respingere il ricorso in toto.

Sulle spese

76

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

77

Poiché si è tenuta un’udienza e la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

 

Marcoulli

Valasidis

Spangsberg Grønfeldt

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 marzo 2025.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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