Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 29 aprile 2025.#SC contro Eulex Kosovo.#Impugnazione – Clausola compromissoria – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione parziale dell’impugnazione.#Causa C-881/24 P.

ECLI:EU:C:2025:313Eu Chamb Admiss C29 apr 2025

Testo completo

 ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni)

29 aprile 2025 ( *1 )

«Impugnazione – Clausola compromissoria – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione parziale dell’impugnazione»

Nella causa C‑881/24 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 dicembre 2024,

SC, rappresentata da A. Kunst, Rechtsanwältin,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Eulex Kosovo, con sede in Pristina (Kosovo),

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni)

composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, N. Jääskinen e M. Condinanzi (relatore), giudici,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la proposta del giudice relatore e sentita l’avvocata generale J. Kokott,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione, SC chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 novembre 2024, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV-OP; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:772), con cui quest’ultimo ha annullato la sentenza in contumacia del 19 ottobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV, EU:T:2022:637), e ha respinto le domande di SC.

Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione

2

Ai sensi dell’articolo 58 bis, secondo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale relative all’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte.

3

Conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

4

Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis, secondo comma, di detto Statuto, la parte ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda.

5

Conformemente all’articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.

Argomentazione della parte ricorrente

6

A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, la ricorrente fa valere che il primo, il secondo e il quarto motivo di quest’ultima, vertenti su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché il terzo motivo di tale impugnazione, vertente su una violazione dei diritti della difesa, sollevano questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

7

Per quanto riguarda il primo e il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente adduce che il Tribunale ha erroneamente valutato il requisito di imparzialità, tanto oggettiva quanto soggettiva, derivante dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.

8

In primo luogo, essa ritiene, in sostanza, che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto effettuando, ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata, un esame congiunto, alla luce dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, del secondo e del terzo motivo del ricorso in primo grado, vertenti rispettivamente sull’asserita esistenza di un conflitto di interessi e su un’asserita violazione del principio di imparzialità. Sotto tale profilo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha ingiustamente preteso, ai punti 65 e 66 della sentenza impugnata, che essa dimostrasse l’esistenza di «indizi oggettivi, pertinenti e concordanti» di un conflitto di interessi o di parzialità, mentre il criterio pertinente, elaborato dalla Corte nelle sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 54) e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punti 47 e 52), è quello del «dubbio legittimo» in ordine a un eventuale conflitto di interessi o a una mancanza di imparzialità da parte di un funzionario.

9

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto avrebbe violato la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punti 59 e 63), relativa all’assenza di imparzialità oggettiva, dalla quale risulterebbe che la previa conoscenza dei fatti del caso di specie e la previa partecipazione ai procedimenti amministrativi da parte di un superiore gerarchico possono far sorgere un dubbio legittimo in ordine all’imparzialità di quest’ultimo. Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe così omesso di prendere in considerazione sia la previa conoscenza dei fatti del caso di specie da parte della superiore gerarchica della ricorrente, sia il fatto che, a causa di tale conoscenza, quest’ultima poteva aver maturato un’opinione negativa preconcetta a proposito della ricorrente.

10

Secondo la ricorrente, il primo e il secondo motivo d’impugnazione sollevano, da un lato, la questione del livello di prova adeguato per valutare l’esistenza di un conflitto di interessi, quale «variante» della mancanza di imparzialità di un funzionario. Tale questione sarebbe importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in quanto si porrebbe anche in altri settori del diritto dell’Unione.

11

D’altro lato, tali motivi riguarderebbero la questione, egualmente importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, se la giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863) e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5), si applichi non solo alle indagini amministrative nell’ambito di procedimenti disciplinari, ma anche a qualsiasi altro tipo di procedimento amministrativo, ivi incluso quello oggetto della presente causa.

12

Con il terzo motivo d’impugnazione, vertente sul colloquio relativo al concorso interno dell’anno 2016, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato i diritti della difesa dichiarando, al punto 79 della sentenza impugnata, che non occorreva ordinare la produzione di appunti del colloquio leggibili, stanti le annotazioni manoscritte asseritamente illeggibili della sua superiore gerarchica, e di spiegazioni sul modo in cui sono state redatte le valutazioni.

13

Con il quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente fa valere che la previa comunicazione della composizione di una commissione giudicatrice di concorso, quanto meno su richiesta di un candidato, rientra nel requisito di imparzialità previsto all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta. Una siffatta comunicazione preliminare consentirebbe ai candidati di contestare la composizione di una commissione giudicatrice di concorso qualora sospettino l’esistenza di un partito preso o di un conflitto di interessi nonché di presentare un reclamo in una fase precoce. Secondo la ricorrente, la questione così sollevata esula dall’ambito del quarto motivo d’impugnazione, giacché la valutazione della Corte potrà fornire indicazioni importanti per altre cause.

Giudizio della Corte

14

In via preliminare, si deve rilevare che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

15

Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 170 bis, paragrafo 1, e con l’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi formulati dal ricorrente i quali sollevino simili questioni devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 21, e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, punto 11).

16

Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione sia importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi d’impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata. Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 22, e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, punto 12).

17

Conformemente al principio secondo cui l’onere della prova grava sull’autore di una domanda di ammissione dell’impugnazione, il ricorrente che propone l’impugnazione deve dimostrare che quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, posto che la portata di tale criterio va al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (v., in tal senso, ordinanze del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punto 32, e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, punto 15).

18

Tale dimostrazione consiste nel provare tanto l’esistenza quanto l’importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con un’analisi di ordine generale (v., in tal senso, ordinanze del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punto 33, e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, punto 16).

19

Nel caso di specie, occorre constatare, in primo luogo, che la domanda di ammissione dell’impugnazione enuncia con precisione e chiarezza i quattro motivi dedotti nell’ambito dell’impugnazione, vertenti, il primo, il secondo e il quarto, su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta e, il terzo, su una violazione dei diritti della difesa.

20

In secondo luogo, per quanto riguarda il primo e il secondo motivo d’impugnazione, relativi all’asserita erronea valutazione, da parte del Tribunale, del requisito di imparzialità derivante dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, si deve considerare che la domanda di ammissione dell’impugnazione espone sufficientemente in cosa consistano gli asseriti errori di diritto commessi dal Tribunale, i quali risulterebbero dalla mancata considerazione della giurisprudenza della Corte, in quale misura tali presunti errori abbiano influito sul risultato della sentenza impugnata e le ragioni concrete per le quali siffatti errori, ammesso che siano dimostrati, sollevano, ciascuno, una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

21

Infatti, da un lato, come rilevato al punto 8 della presente ordinanza, da tale domanda risulta che il primo errore di diritto allegato risiede nel fatto che, ai punti 65 e 66 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe preteso, in violazione della giurisprudenza della Corte, che la ricorrente dimostrasse l’esistenza di «indizi oggettivi, pertinenti e concordanti» di un conflitto di interessi o di parzialità, mentre il criterio pertinente, quale risulterebbe da tale giurisprudenza, sarebbe quello del «dubbio legittimo» in ordine a un eventuale conflitto di interessi o a una mancanza di imparzialità da parte di un funzionario, che non possano essere dissipati. Orbene, secondo detta domanda, se un siffatto errore non fosse stato commesso, le conclusioni della ricorrente sarebbero state accolte.

22

Inoltre, sottolineando che la questione del livello probatorio appropriato per valutare l’esistenza di un conflitto di interessi, in quanto declinazione della mancanza di imparzialità di un funzionario, si pone anche in altri settori del diritto dell’Unione e che l’applicazione uniforme di tale livello contribuisce alla coerenza del diritto dell’Unione, la ricorrente fa valere che la questione di diritto così sollevata eccede l’ambito della sua impugnazione, poiché la risposta a tale questione può avere conseguenze che vanno al di là del caso di specie. Così facendo, la ricorrente espone le ragioni concrete per le quali una simile questione è importante per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

23

D’altro lato, come rilevato al punto 9 della presente ordinanza, dalla domanda di ammissione dell’impugnazione risulta che il secondo errore di diritto dedotto verte, in sostanza, sul fatto che il Tribunale, ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, avrebbe omesso, in violazione della giurisprudenza della Corte, di considerare che la previa conoscenza dei fatti del caso di specie e la previa partecipazione ai procedimenti amministrativi da parte di un superiore gerarchico siano idonei a far sorgere un dubbio legittimo in ordine all’imparzialità di quest’ultimo.

24

Inoltre, la ricorrente rileva che, con tale questione, si pone anche la questione se la giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863) e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5), si applichi non solo alle indagini amministrative nell’ambito di procedimenti disciplinari, ma anche a qualsiasi altro tipo di procedimento amministrativo. Orbene, è giocoforza constatare che la portata di tale questione eccede il contenzioso in materia di funzione pubblica o di contratti di lavoro.

25

Per contro, ed in terzo luogo, per quanto riguarda il terzo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e relativo al rifiuto del Tribunale di ordinare la produzione di appunti del colloquio leggibili e di spiegazioni sul modo in cui sono state redatte le valutazioni, se è vero che la ricorrente invoca un errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale, resta il fatto che essa si limita ad enunciare tale errore e a presentare argomenti di ordine generale, senza esporre le ragioni concrete per le quali un siffatto errore, ammesso che sia dimostrato, solleverebbe una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, tale da giustificare l’ammissione dell’impugnazione. Pertanto, si deve considerare che, a tal riguardo, la ricorrente non ha rispettato tutti i requisiti menzionati al punto 16 della presente ordinanza.

26

Analogamente, ed in quarto luogo, relativamente al quarto motivo d’impugnazione, vertente sulla previa comunicazione della composizione di una commissione giudicatrice di concorso, quantomeno se un candidato ne faccia domanda, in quanto soggetta al requisito di imparzialità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, occorre sottolineare che la ricorrente, da un lato, non individua l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso e che l’avrebbe indotto a violare tale disposizione e, dall’altro, non espone le ragioni per le quali un siffatto errore, ammesso che sia dimostrato, solleverebbe una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Pertanto, occorre constatare che, a tal riguardo, la ricorrente non ha rispettato l’insieme dei requisiti menzionati ai punti da 14 a 16 della presente ordinanza.

27

Tenuto conto degli elementi esposti dalla ricorrente, la presente domanda di ammissione dell’impugnazione dimostra sufficientemente che i motivi d’impugnazione primo e secondo sollevano importanti questioni per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

28

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ammettere in parte l’impugnazione, limitandone l’esame al primo e al secondo motivo d’impugnazione, sui quali dovrà vertere la comparsa di risposta, e non ammetterla per il resto.

Sulle spese

29

Ai sensi dell’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora l’impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis di tale regolamento.

30

Ai sensi dell’articolo 137 del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

31

Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell’impugnazione è stata ammessa, occorre riservare le spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede:

 

1)

L’impugnazione è ammessa nella parte in cui essa riguarda il primo e il secondo motivo d’impugnazione, e la comparsa di risposta dovrà vertere esclusivamente su questi ultimi.

 

2)

L’impugnazione non è ammessa quanto al resto.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.