ECLI:EU:C:2025:256•Ordinanza del vicepresidente della Corte del 9 aprile 2025.#Alhares for Security Services and Occupational Safety contro missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).#Impugnazione – Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Criteri di valutazione – Nozione di danno grave.#Causa C-878/24 P(R).
Ordinanza del vicepresidente della Corte del 9 aprile 2025.#Alhares for Security Services and Occupational Safety contro missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).#Impugnazione – Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Criteri di valutazione – Nozione di danno grave.#Causa C-878/24 P(R).
ECLI:EU:C:2025:256Eu Presid Vice C9 apr 2025
Testo completo
ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE
9 aprile 2025 ( *1 )
«Impugnazione – Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Criteri di valutazione – Nozione di danno grave»
Nella causa C‑878/24 P(R),
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 dicembre 2024,
Alhares for Security Services and Occupational Safety, con sede in Tripoli (Libia), rappresentata da L. Vidal, avocat,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia), rappresentata da E. Raoult, avocate,
convenuta in primo grado,
IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l’avvocato generale M. Szpunar,
ha emesso la seguente
Ordinanza
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1 |
Con la sua impugnazione, la Alhares for Security Services and Occupational Safety chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 6 dicembre 2024, Alhares for Security Services and Occupational Safety/EUBAM Libya (T‑493/24 R; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2024:886), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda volta, in particolare, ad ottenere la sospensione della conclusione, da parte della Missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia), di un contratto di appalto nell’ambito della gara d’appalto EUBAM‑24‑24‑Security Services, organizzata secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la fornitura di servizi di sicurezza. |
Fatti
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2 |
I fatti della controversia sono esposti ai punti da 2 a 8 dell’ordinanza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue. |
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3 |
La ricorrente è una società di diritto privato libica, specializzata nella fornitura di servizi di sicurezza privati. |
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4 |
L’EUBAM Libia è stata istituita con la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU 2013, L 138, pag. 15). |
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5 |
Il 6 agosto 2024 l’EUBAM Libia ha indetto una gara d’appalto secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione (EUBAM-24-24-Security Services), ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), intesa a concludere un contratto con società libiche di servizi di sicurezza privati a beneficio dell’EUBAM Libia, dei suoi membri, dei suoi attivi e dei suoi beni a Tripoli (Libia). |
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6 |
Con due lettere datate rispettivamente 29 agosto e 2 settembre 2024, la ricorrente ha chiesto di poter partecipare alla gara d’appalto di cui trattasi, presentando un’offerta. |
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7 |
Il 5 settembre 2024 l’EUBAM Libia ha informato la ricorrente che, sulla base di una decisione della Commissione europea, essa applicava «procedure flessibili di aggiudicazione degli appalti», a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera c), nonché del punto 39.2 dell’allegato I del regolamento 2018/1046, alla luce della situazione di crisi in cui era chiamata ad operare. |
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8 |
L’11 settembre 2024, in risposta a una lettera inviatale dalla ricorrente il 9 settembre 2024, l’EUBAM Libia ha ribadito la propria posizione secondo cui la Commissione aveva esteso il riconoscimento di tale situazione di crisi e l’applicazione di procedure flessibili di aggiudicazione degli appalti, cosa che le consentiva di ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, indipendentemente dal valore stimato dell’appalto. Inoltre, l’EUBAM Libia ha precisato di non avere alcun obbligo giuridico di invitare tutti gli operatori autorizzati, compresa la ricorrente, a presentare un’offerta nell’ambito dell’appalto in questione. |
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9 |
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato inizialmente fissato all’11 settembre 2024, poi rinviato al 16 settembre successivo, senza che la ricorrente sia stata invitata a partecipare né autorizzata a presentare un’offerta. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
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10 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2024, la ricorrente ha proposto un ricorso volto, in particolare, a ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione dell’EUBAM Libia, adottata il 10 settembre 2024, di non selezionarla come candidata invitata a presentare un’offerta nell’ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione e, dall’altro, della decisione del 5 settembre 2024 con la quale l’EUBAM Libia l’aveva segnatamente informata che essa applicava procedure flessibili di aggiudicazione degli appalti, conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera c), e al punto 39.2 dell’allegato I del regolamento 2018/1046. |
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11 |
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2024, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta, da un lato, ad ottenere la sospensione della conclusione del contratto di appalto che doveva essere aggiudicato dall’EUBAM Libia, per la fornitura di servizi di sicurezza, nell’ambito della gara d’appalto di cui trattasi e, dall’altro, a ingiungere all’EUBAM Libia di avviare una nuova gara d’appalto per la fornitura di tali servizi, secondo una procedura di aggiudicazione regolare. |
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12 |
Con l’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha respinto detta domanda. |
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13 |
Al punto 41 di tale ordinanza, il presidente del Tribunale ha considerato che la suddetta domanda doveva essere respinta, non avendo la ricorrente dimostrato l’urgenza, e senza che fosse necessario pronunciarsi sul fumus boni iuris, né procedere alla ponderazione degli interessi. |
Conclusioni delle parti
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14 |
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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L’EUBAM Libia chiede che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
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A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto nella valutazione dell’urgenza da parte del presidente del Tribunale. Il secondo motivo mira a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio. Il terzo motivo è inteso, in sostanza, a dimostrare la persistenza dell’urgenza. |
Sul primo e sul terzo motivo
Argomentazione
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17 |
Con il primo motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che l’ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto in quanto, nella sua valutazione dell’urgenza e, in particolare, al punto 32 di tale ordinanza, il presidente del Tribunale avrebbe erroneamente assimilato la nozione di «danno grave» a quella di «danno irreparabile». Infatti, basandosi, in tale punto, sulla circostanza che la ricorrente non avrebbe indicato un rischio di danno tale da mettere in pericolo la sua stessa esistenza, il presidente del Tribunale avrebbe preteso che la ricorrente dimostrasse l’esistenza di un rischio di danno irreparabile. Pertanto, il presidente del Tribunale avrebbe disatteso gli insegnamenti della giurisprudenza derivante dall’ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275]. Da tale giurisprudenza risulterebbe che, in materia di appalti pubblici, un offerente che chieda provvedimenti provvisori durante la fase precontrattuale sarebbe tenuto unicamente a dimostrare il rischio che si verifichi un danno «grave», e non «grave e irreparabile», purché sussista un fumus boni iuris particolarmente serio. |
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18 |
Orbene, per essere considerato «grave», sarebbe sufficiente che il danno di cui trattasi possa essere qualificato come «obiettivamente considerevole» o, quantomeno, «non trascurabile». In un contesto siffatto, il livello di gravità del danno preteso dal presidente del Tribunale sarebbe contrario a detta giurisprudenza e priverebbe la ricorrente del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. |
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19 |
Nel caso di specie, la ricorrente sarebbe esposta al rischio di un danno grave a causa della perdita di un’opportunità di ottenere il fatturato relativo all’appalto di cui trattasi, che essa valuterebbe approssimativamente in EUR 21 milioni, nonché di beneficiare della buona reputazione che sarebbe derivata dall’aggiudicazione di tale appalto. |
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20 |
Con il suo terzo motivo, la ricorrente ribadisce l’argomentazione addotta a sostegno del primo motivo, compresa quella relativa al danno significativo che essa asserisce di rischiare, tenuto conto del valore dell’appalto di cui trattasi. |
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21 |
Inoltre, l’urgenza sarebbe altresì dimostrata in quanto, tra gli operatori preselezionati dall’EUBAM Libia, figurerebbero società i cui dirigenti avrebbero legami con gruppi islamici libici o che sarebbero state coinvolte in diversi sinistri verificatisi nell’ambito di un precedente appalto analogo. |
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22 |
L’EUBAM Libia ritiene infondata tale argomentazione. |
Valutazione
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23 |
Secondo giurisprudenza costante, lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dal giudice dell’Unione. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura. Sebbene, per stabilire la sussistenza di detto danno, non sia necessario esigere che il verificarsi e l’imminenza del danno siano dimostrati con assoluta certezza, e anche se basta che quest’ultimo sia prevedibile con sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che chiede un provvedimento provvisorio resta tenuta a dimostrare i fatti alla luce dei quali essa ritiene che esista un reale rischio di insorgenza di un siffatto danno [ordinanze del vicepresidente della Corte del 1o dicembre 2021, Inivos e Inivos/Commissione, C‑471/21 P(R), EU:C:2021:984, punto 64, e del 22 novembre 2022, Telefónica de España/Commissione, C‑478/22 P(R), EU:C:2022:914, punto 45 e giurisprudenza citata]. |
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24 |
Tuttavia, tenuto conto dei precetti derivanti dalla tutela giurisdizionale effettiva che deve essere garantita in materia di appalti pubblici, si deve rilevare che qualora l’offerente escluso riesca a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente grave, non si può pretendere dal medesimo la dimostrazione che il rigetto della propria domanda di provvedimenti provvisori rischierebbe di arrecargli un danno irreparabile, salvo compromettere in misura eccessiva e ingiustificata il diritto sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 1o dicembre 2021, Inivos e Inivos/Commissione, C‑471/21 P(R), EU:C:2021:984, punto 65 e giurisprudenza citata]. |
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25 |
Ciò premesso, occorre precisare che tale attenuazione della condizione relativa all’urgenza implica soltanto che un danno grave ma non irreparabile può essere sufficiente a dimostrarla. La parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori rimane quindi obbligata a dimostrare di non poter attendere l’esito del procedimento relativo al ricorso sul merito senza subire un danno grave. Inoltre, detta attenuazione, giustificata dal diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, si applica solo durante la fase precontrattuale [v., in tal senso, ordinanze del vicepresidente della Corte del 22 marzo 2018, Wall Street Systems UK/BCE, C‑576/17 P(R), EU:C:2018:208, punto 26, nonché del 22 novembre 2022, Telefónica de España/Commissione, C‑478/22 P(R), EU:C:2022:914, punto 63 e giurisprudenza citata]. |
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26 |
Nel caso di specie, conformemente alla giurisprudenza costante richiamata ai punti da 23 a 25 della presente ordinanza, il presidente del Tribunale ha constatato, ai punti 23 e 25 dell’ordinanza impugnata, che, avendo la ricorrente presentato la sua domanda di provvedimenti provvisori durante la fase precontrattuale, occorreva analizzare se essa avesse dimostrato che la conclusione del contratto di appalto in parola le avrebbe causato un danno grave. Il presidente del Tribunale ha così esaminato, in primo luogo, l’asserito rischio di danno economico e, in secondo luogo, l’asserito rischio di perdita di un’opportunità di beneficiare della buona reputazione che sarebbe risultata dall’aggiudicazione di tale appalto. |
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27 |
Nella sua analisi dell’asserito rischio di danno economico, il presidente del Tribunale ha segnatamente tenuto conto, al punto 32, prima frase, di tale ordinanza, della circostanza che la ricorrente non asseriva di trovarsi «in una situazione di pericolo per la sua stessa esistenza». Orbene, una tale circostanza si ricollega al carattere non solo grave, ma anche irreparabile del danno dedotto [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 marzo 2013,EDF/Commissione, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, punto 34], cosicché essa non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione dell’urgenza nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti da 23 a 25 della presente ordinanza. Di conseguenza, il ragionamento del presidente del Tribunale sembra effettivamente viziato da un errore di diritto a tale riguardo. |
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28 |
Tuttavia, occorre rilevare che il ragionamento del presidente del Tribunale sull’asserito rischio di danno grave si basa, anzitutto, sulle considerazioni svolte al punto 29, al punto 32, seconda frase, e al punto 33 dell’ordinanza impugnata, da cui risulta, in particolare, che la ricorrente si sarebbe limitata a «menzionare, in termini generali, che i contratti in questione sono contratti estremamente importanti dal punto di vista economico» e ad affermare che essa avrebbe subito un danno «che potrebbe derivare dalla mancata realizzazione di un fatturato», senza fornire «indicazioni concrete e precise (...) che dimostrino la sua situazione economica e consentano di valutare le conseguenze che potrebbero verosimilmente derivare dalla mancata adozione dei provvedimenti richiesti». |
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29 |
È su tale base che il presidente del Tribunale ha concluso, al punto 35 di tale ordinanza, che la ricorrente non era riuscita a dimostrare l’urgenza. |
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30 |
A tal riguardo, occorre rammentare, in effetti, che le dimensioni dell’impresa richiedente possono avere un’incidenza sulla valutazione della gravità del danno economico dedotto, dal momento che questo è tanto più grave quanto più esso è consistente rispetto a tali dimensioni, e tanto meno grave nel caso contrario. Orbene, in taluni casi, non si può escludere che un danno economico obiettivamente considerevole possa essere considerato grave, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa in questione [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 marzo 2013, EDF/Commissione, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, punti 32 e 33], circostanza che il presidente del Tribunale ha omesso di menzionare nell’ordinanza impugnata. Spetta tuttavia alla parte ricorrente dimostrare sotto quale profilo il danno economico invocato sarebbe obiettivamente considerevole e quindi grave, tenuto conto delle circostanze pertinenti, ivi comprese, in particolare, la situazione del settore di cui trattasi, quella dell’amministrazione aggiudicatrice interessata o, ancora, quella di detta parte ricorrente. |
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31 |
Nel caso di specie, è giocoforza constatare che la ricorrente non contesta le considerazioni del presidente del Tribunale riassunte al punto 28 della presente ordinanza e che essa si limita a ribadire affermazioni di natura generale quanto al valore dell’appalto in questione, senza spiegare in che modo il rischio di danno economico asserito, che deriverebbe dalla perdita di un’opportunità di ottenere l’aggiudicazione di tale appalto, sarebbe obiettivamente considerevole. Così facendo, la ricorrente non ha quindi dimostrato in che modo sarebbe esposta ad un rischio di danno grave in caso di mancata adozione di provvedimenti provvisori. Di conseguenza, l’errore di diritto di cui al punto 27 della presente ordinanza e il fatto che il presidente del Tribunale non abbia espressamente esaminato se il rischio invocato potesse essere considerato «obiettivamente considerevole», indipendentemente dalle dimensioni della ricorrente, non incidono sul risultato dell’analisi effettuata e l’argomentazione di quest’ultima deve essere respinta in quanto inoperante al riguardo. |
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32 |
Quanto all’asserito rischio di danno conseguente alla perdita di un’opportunità di beneficiare della buona reputazione che sarebbe derivata dall’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, la ricorrente non spiega in che modo il ragionamento del presidente del Tribunale, quale esposto ai punti 36 e 37 dell’ordinanza impugnata, sarebbe viziato da un qualsivoglia errore di diritto. A tal riguardo, l’argomentazione della ricorrente è infondata. |
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33 |
Infine, per quanto riguarda l’argomentazione sintetizzata al punto 21 della presente ordinanza, che è stata sviluppata dinanzi al presidente del Tribunale, senza tuttavia che quest’ultimo ne faccia menzione nell’ordinanza impugnata, occorre constatare che tale argomentazione verte su un rischio di pregiudizio agli interessi dell’EUBAM Libia e dei suoi membri. |
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34 |
Orbene, occorre ricordare che, per giurisprudenza consolidata, il procedimento sommario mira ad evitare un danno grave e irreparabile agli interessi della parte ricorrente e che il giudice del procedimento sommario è tenuto a prendere in considerazione i soli interessi di quest’ultima, qualora sia un soggetto privato [ordinanza del vicepresidente della Corte del 25 febbraio 2025, WebGroup Czech Republic/Commissione, C‑620/24 P(R), EU:C:2025:136, punto 43 e giurisprudenza citata]. |
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35 |
Pertanto, la ricorrente non può far valere, a sostegno della propria domanda di provvedimenti provvisori, un asserito pregiudizio agli interessi dell’EUBAM Libia e dei suoi membri. A tal riguardo, l’ordinanza impugnata non è quindi neppure viziata da un errore di diritto e l’argomentazione presentata dalla ricorrente è priva di fondamento. |
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36 |
Di conseguenza, il primo e il terzo motivo devono essere respinti in quanto in parte inoperanti e in parte infondati. |
Sul secondo motivo
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37 |
Con il suo secondo motivo, la ricorrente intende dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio. |
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38 |
Tenuto conto della mancanza di urgenza constatata nell’ordinanza impugnata, e tenuto conto del rigetto dei motivi di impugnazione diretti contro il ragionamento del presidente del Tribunale a tale riguardo, non vi è luogo a statuire sul secondo motivo e occorre respingere l’impugnazione nella sua interezza. |
Sulle spese
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39 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. |
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40 |
In conformità all’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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41 |
La Alhares for Security Services and Occupational Safety, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUBAM Libia. |
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Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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