ECLI:EU:C:2026:491•Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell' 11 giugno 2026.#HJ contro Ministero dell’Istruzione e del Merito.#Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Diritto di esercitare la professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico nello Stato membro ospitante – Titolo di formazione rilasciato nello Stato membro d’origine – Titolo che non abilita all’esercizio della professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico nello Stato membro di origine – Riconoscimento nello Stato membro ospitante.#Causa C-860/24.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell' 11 giugno 2026.#HJ contro Ministero dell’Istruzione e del Merito.#Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Diritto di esercitare la professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico nello Stato membro ospitante – Titolo di formazione rilasciato nello Stato membro d’origine – Titolo che non abilita all’esercizio della professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico nello Stato membro di origine – Riconoscimento nello Stato membro ospitante.#Causa C-860/24.
ECLI:EU:C:2026:491Eu Cjeu11 giu 2026
Testo completo
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
11 giugno 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Diritto di esercitare la professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico nello Stato membro ospitante – Titolo di formazione rilasciato nello Stato membro d’origine – Titolo che non abilita all’esercizio della professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico nello Stato membro di origine – Riconoscimento nello Stato membro ospitante »
Nella causa C‑860/24 [Brambandi] (i),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanza del 5 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2024, nel procedimento
HJ
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 e delle disposizioni del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22), come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU 2013, L 354, pag. 132) (in prosieguo: la «direttiva 2005/36»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra HJ e il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Italia) (in prosieguo: il «Ministero») in merito al diniego di riconoscimento di una certificazione di completamento di un programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo, rilasciata da un’università rumena, al fine di esercitare la professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Trattato FUE
3 L’articolo 45, paragrafo 1, TFUE prevede quanto segue:
«La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione [europea] è assicurata».
4 L’articolo 49 TFUE così dispone:
«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali».
Direttiva 2005/36
5 Il considerando 41 della direttiva 2005/36 enuncia quanto segue:
«La presente direttiva non pregiudica l’applicazione dell’articolo [45], paragrafo 4 e dell’articolo [49] del trattato [FUE] (…)».
6 Ai sensi dell’articolo 1, primo comma, di tale direttiva:
«La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato “Stato membro ospitante”), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati “Stati membri d’origine”) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione».
7 L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva prevede quanto segue:
«La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali».
8 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d), della medesima direttiva:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(…)
c) “titolo di formazione”: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. (…)
d) “autorità competente”: qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva».
9 L’articolo 4 della direttiva 2005/36, intitolato «Effetti del riconoscimento», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.
2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l’interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività coperte sono comparabili».
10 Il titolo III di tale direttiva, relativo alla «Libertà di stabilimento», contiene in particolare un capo I, intitolato «Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione», composto dagli articoli da 10 a 14 di detta direttiva.
11 L’articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Condizioni del riconoscimento», al paragrafo 1 così dispone:
«Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.
Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro».
Diritto italiano
Legge del 3 maggio 1999, n. 124
12 L’articolo 4 della legge del 3 maggio 1999, n. 124 – Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (GURI n. 107, del 10 maggio 1999), intitolato «Supplenze», al comma 6 bis così recita:
«Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno».
Ordinanza ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60
13 L’articolo 7 dell’ordinanza ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60 – Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6 bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, al comma 4, lettera e), stabilisce quanto segue:
«Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:
(…)
e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo».
Legge dell’11 luglio 2002, n. 148
14 L’articolo 2 della legge dell’11 luglio 2002, n. 148 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno (supplemento ordinario alla GURI n. 173, del 25 luglio 2002), al comma 1 prevede quanto segue:
«La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia».
15 L’articolo 5 di detta legge è così formulato:
«Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell’articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione».
Decreto legislativo n. 206/2007
16 L’articolo 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 – Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania (supplemento ordinario alla GURI n. 261, del 9 novembre 2007), come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 – Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI») (GURI n. 32, del 9 febbraio 2016) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 206/2007»), intitolato «Oggetto», così dispone:
«1 Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell’esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.
1-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell’accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.
2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell’accesso al pubblico impiego».
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 206/2007, intitolato «Ambito di applicazione», al comma 1 prevede quanto segue:
«Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione europea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio di detta professione».
17 L’articolo 3 del decreto legislativo n. 206/2007, intitolato «Effetti del riconoscimento», ai commi 1 e 2 è così formulato:
«1 Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.
2. Ai fini dell’articolo 1, comma 1, la professione che l’interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività sono comparabili (fatto salvo quanto previsto all’articolo 5-septies in tema di accesso parziale)».
18 L’articolo 4 del decreto legislativo n. 206/2007 precisa che la nozione di «qualifiche professionali» riguarda «le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza (…) o un’esperienza professionale» e che i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di formazione, identificabile in «diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell[’Unione]» che, sulla base di tale decreto, conferisce loro una qualifica professionale e li abilita ad esercitare tale professione nello Stato d’origine, possono attivare la procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali prevista da detto decreto legislativo.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19 HJ, ricorrente nel procedimento principale, ha presentato una domanda presso il Ministero al fine di ottenere il riconoscimento della sua certificazione di completamento del programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo, rilasciata il 29 maggio 2020 da un’università rumena, al fine di accedere alla professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico in Italia.
20 Con provvedimento del 12 luglio 2024 il Ministero ha respinto tale domanda con la motivazione che il programma di formazione seguito dalla ricorrente nel procedimento principale non consentiva di accedere, in Romania, alla professione regolamentata di insegnante specializzato sul sostegno scolastico, il cui esercizio presuppone il possesso di un titolo di formazione rilasciato a tal fine dal Ministero rumeno competente.
21 A tal riguardo, il Ministero ha rilevato che, in Romania, la professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico è regolamentata e, pertanto, può essere esercitata esclusivamente dai titolari di una specifica abilitazione. Esso ha constatato che la ricorrente nel procedimento principale non dimostrava di aver ottenuto, in tale Stato membro, un titolo attestante l’acquisizione delle competenze professionali richieste per esercitare tale professione e che la certificazione di cui si avvaleva non costituiva, in detto Stato membro, un titolo valido che le consentisse di esercitarla.
22 Il Ministero ne ha tratto la conclusione che la certificazione presentata dalla ricorrente nel procedimento principale non poteva essere considerata come certificazione che dà accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante specializzato sul sostegno scolastico.
23 La ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Ministero dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), giudice del rinvio, chiedendo l’annullamento di tale provvedimento.
24 Il 19 novembre 2024 il giudice del rinvio ha informato la ricorrente nel procedimento principale di aver già presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte vertente sulla stessa problematica giuridica oggetto del procedimento principale, registrata con il numero C‑340/24, e che tale circostanza avrebbe potuto giustificare la sospensione del procedimento principale in attesa della pronuncia della Corte. La ricorrente nel procedimento principale ha tuttavia comunicato al giudice del rinvio che intendeva presentare le sue osservazioni dinanzi alla Corte in merito a tale problematica e ha chiesto che le questioni sollevate fossero oggetto di un rinvio formale.
25 In tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 13 della Direttiva [2005/36] (…), letto alla luce dell’obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d’origine non permetta l’esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;
2) Nel caso in cui l’articolo 13 della Direttiva [2005/36] (…) non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d’origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione».
Procedimento dinanzi alla Corte
26 Con decisione del presidente della Corte del 29 gennaio 2025, il procedimento nella presente causa è stato sospeso in attesa della pronuncia della sentenza nelle cause riunite C‑340/24 e C‑442/24.
27 A seguito della pronuncia della sentenza del 20 novembre 2025, Artollisi e Lescolanno (C‑340/24 e C‑442/24, EU:C:2025:910), la cancelleria della Corte, con lettera del 25 novembre 2025, ha chiesto al giudice del rinvio se, alla luce di tale sentenza, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.
28 Con ordinanza del 22 dicembre 2025, pervenuta alla Corte il 31 dicembre 2025, tale giudice ha informato la Corte che intendeva mantenere tale domanda.
29 Di conseguenza, il procedimento nella presente causa è stato ripreso con decisione del presidente della Corte del 13 gennaio 2026.
Sulle questioni pregiudiziali
30 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando la risposta alle questioni pregiudiziali può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza.
31 Occorre altresì ricordare che la cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE è fondata su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Da un lato, la Corte non è legittimata ad applicare le norme del diritto dell’Unione ad una fattispecie concreta ma soltanto a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni, organi o organismi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 201 nonché giurisprudenza citata). Dall’altro, conformemente al punto 11 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008), spetta ai giudici nazionali trarre, nella controversia dinanzi ad essi pendente, le conseguenze concrete dagli elementi di interpretazione forniti dalla Corte.
32 Nel caso di specie, la Corte ritiene che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio possa essere chiaramente desunta dalla sentenza del 20 novembre 2025, Artollisi e Lescolanno (C‑340/24 e C‑442/24, EU:C:2025:910). Occorre dunque applicare l’articolo 99 del regolamento di procedura nella presente causa.
33 Come risulta dal punto 31 della presente ordinanza, spetterà al giudice del rinvio trarre le conseguenze concrete, nel procedimento principale, dagli elementi di interpretazione desumibili dalla citata giurisprudenza della Corte.
34 Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale ottica, incombe eventualmente alla Corte riformulare le questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 20 novembre 2025, Artollisi e Lescolanno, C‑340/24 e C‑442/24, EU:C:2025:910, punto 25 nonché giurisprudenza citata).
35 A tal riguardo, occorre rilevare che, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2005/36. Orbene, il riconoscimento delle qualifiche professionali previsto da tale disposizione implica che la persona che chiede un siffatto riconoscimento disponga di un titolo di formazione che lo qualifichi, nello Stato membro d’origine, per esercitarvi una professione regolamentata. Infatti, tale direttiva non si applica a una situazione in cui una persona che chiede il riconoscimento delle sue qualifiche professionali non abbia ottenuto un siffatto titolo di formazione (sentenza del 20 novembre 2025, Artollisi e Lescolanno, C‑340/24 e C‑442/24, EU:C:2025:910, punto 24), come nel caso della ricorrente nel procedimento principale.
36 Il giudice del rinvio chiede tuttavia se il diritto dell’Unione, nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro, imponga un obbligo, per lo Stato membro ospitante, di prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto nello Stato membro d’origine che non sia legalmente riconosciuto da quest’ultimo.
37 Infatti, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio risulta che alla ricorrente nel procedimento principale è stata rilasciata, da parte di un’università rumena, una certificazione di completamento di un programma postuniversitario di formazione, di cui essa ha chiesto il riconoscimento presso l’autorità competente italiana al fine di esercitare, in Italia, la professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico, mentre tale certificato non costituisce un titolo che la abilita, in Romania, all’esercizio di tale professione in tale Stato. Orbene, il cittadino di uno Stato membro, che abbia acquisito in un altro Stato membro una qualifica universitaria di cui intenda avvalersi nello Stato membro ospitante al fine di esercitarvi un’attività subordinata o autonoma rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 o 49 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2025, Artollisi e Lescolanno, C‑340/24 e C‑442/24, EU:C:2025:910, punto 27).
38 Di conseguenza, occorre considerare che, con le sue due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 45 e 49 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato.
39 A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, in particolare, nella sentenza del 20 novembre 2025, Artollisi e Lescolanno (C‑340/24 e C‑442/24, EU:C:2025:910), quanto segue:
«29) Secondo una giurisprudenza costante, in una situazione che non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36, ma che rientra in quello dell’articolo 45 TFUE o dell’articolo 49 TFUE, le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica – sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale [sentenza del 3 marzo 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formazione medica di base), C‑634/20, EU:C:2022:149, punto 38 e giurisprudenza citata].
30 Tale procedura di valutazione comparativa presuppone la fiducia reciproca tra gli Stati membri nei titoli attestanti le qualifiche professionali rilasciate da ciascuno Stato membro. Pertanto, l’autorità dello Stato membro ospitante è in linea di principio tenuta a considerare come veritiero un documento quale, in particolare, un titolo di formazione, rilasciato dall’autorità di un altro Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Psicoterapeuti), C‑577/20, EU:C:2022:467, punto 48].
(…)
32 Ne consegue che la fiducia reciproca sulla quale si fonda il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione non può essere invocata nell’ipotesi in cui il titolo di formazione, ottenuto nello Stato membro d’origine, sia stato rilasciato da un istituto privato che non è stato autorizzato dalle autorità competenti di tale Stato a rilasciare titoli di formazione attestanti qualifiche professionali, cosicché il titolo rilasciato da un siffatto istituto non è “rilasciato da uno Stato membro” e, pertanto, non solo non è ivi riconosciuto, ma non offre alcuna garanzia circa il livello e la qualità delle competenze che esso attesta.
33 Se è certamente vero che, in una situazione come quella di cui trattasi ai procedimenti principali, che non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36, ma che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE o dell’articolo 49 TFUE, lo Stato membro ospitante interessato (…) deve prendere in considerazione, in particolare, un titolo rilasciato dallo Stato membro d’origine, tuttavia questi stessi articoli non possono imporre al primo Stato membro di prendere in considerazione un titolo che non sia rilasciato dal secondo Stato membro e che non sia ivi riconosciuto. Infatti, le libertà di circolazione non possono imporre allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo di formazione rilasciato nello Stato membro d’origine un valore superiore a quello che esso ha in quest’ultimo Stato».
40 In tali circostanze, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da quest’ultimo.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da quest’ultimo.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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