ECLI:EU:C:2025:508•62024CO0454(03)
Testo completo
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
30 giugno 2025 ( *1 )
«Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Rigetto»
Nella causa C‑454/24 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 giugno 2024,
Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato inizialmente da D. Ceran, C. De Falco, H. Ehlers e K.-Ph. Wojcik, successivamente da D. Ceran, C. De Falco e H. Ehlers, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, e F. Louis, avocat,
ricorrente,
sostenuto da:
Commissione europea, rappresentata da C. Auvret e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,
interveniente in sede di impugnazione,
procedimento in cui le altre parti sono:
Dexia SA, rappresentata da H. Gilliams, advocaat, e J.-M. Gollier, avocat,
ricorrente in primo grado,
sostenuta da:
Bundesverband deutscher Banken eV, con sede in Berlino (Germania), rappresentata da H. Berger, Rechtsanwalt, A. Komninos, dikigoros, e M. Weber, Rechtsanwalt;
Fédération bancaire française, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da C. Duriez, A. Gosset-Grainville e M. Trabucchi, avocats;
Österreichischer Sparkassenverband (ÖSPV), con sede in Vienna (Austria), rappresentata da A. Brenneis, G. Eisenberger e J. Holzmann, Rechtsanwälte,
intervenienti in sede di impugnazione,
Parlamento europeo, rappresentato da G.C. Bartram, O. Denkov, J. Etienne, M. Menegatti e L. Visaggio, in qualità di agenti;
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J. Bauerschmidt, M. Chavrier, E. d’Ursel e A. Westerhof Löfflerová, in qualità di agenti,
intervenienti in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
vista la proposta di B. Smulders, giudice relatore,
sentito l’avvocato generale D. Spielmann,
ha emesso la seguente
Ordinanza
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1 |
Con la sua impugnazione il Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 aprile 2024, Dexia/SRB (Contributi ex ante 2022) (T‑411/22; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2024:216), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione del SRB, dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) (SRB/ES/2022/18) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte riguardante la Dexia SA. Nella sua comparsa di risposta, quest’ultima chiede il rigetto di tale impugnazione. |
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2 |
Con ordinanze del presidente della Corte del 19 dicembre 2024, SRB/Dexia (C‑454/24 P, EU:C:2024:1061), del 19 dicembre 2024, SRB/Dexia (C‑454/24 P, EU:C:2024:1062), e del 19 dicembre 2024, SRB/Dexia (C‑454/24 P, EU:C:2024:1063), la Fédération Bancaire Française, l’Österreichischer Sparkassenverband (ÖSPV) e il Bundesverband deutscher Banken eV sono stati, rispettivamente, ammessi a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni di Dexia. |
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3 |
Con atti depositati presso la cancelleria della Corte rispettivamente il 7, l’11 e il 13 febbraio 2025, la DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, la Landesbank Baden-Württemberg e la Nordea Bank Oyj hanno chiesto, sul fondamento dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento della Corte, di intervenire a sostegno delle conclusioni di Dexia. |
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4 |
A seguito della notifica di tali istanze di intervento alle parti a cura del cancelliere della Corte, conformemente all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 190, paragrafo 1, dello stesso, il SRB, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno depositato, entro il termine prescritto, osservazioni su tali istanze, alle quali si sono opposti. |
Decisione sulle istanze di intervento
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5 |
Occorre osservare, in limine, che, nel caso in cui le istanze di intervento siano presentate dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 190, secondo comma, del regolamento di procedura, si deve tenere conto dell’articolo 129, paragrafo 4, prima frase, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 190, paragrafo 1, dello stesso, che prevede che il presidente della Corte possa prendere in considerazione un’istanza d’intervento proposta dopo la scadenza di tale termine, purché non sia stata ancora decisa l’apertura della fase orale. |
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6 |
Nel caso di specie, le istanze di intervento di DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, di Landesbank Baden-Württemberg e di Nordea Bank sono state proposte dopo la scadenza di detto termine, ma prima dell’adozione di una tale decisione, sicché vi è luogo a prenderle in considerazione. |
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7 |
A sostegno delle loro istanze di intervento, DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Landesbank Baden-Württemberg e Nordea Bank adducono, in sostanza, di avere un interesse diretto, e non solo indiretto, alla soluzione della controversia nella presente causa, in quanto, a differenza dei soggetti che chiedono di intervenire che si trovano semplicemente in una situazione analoga a quella di una parte in una controversia e che avanzano gli stessi motivi e argomenti di tale parte, esse si trovano proprio nella stessa situazione di Dexia. Sottolineano, infatti, che la decisione controversa è indirizzata anche a loro e che l’oggetto delle cause SRB/Landesbank Baden-Württemberg (C‑846/24 P), SRB/DZ Hyp (C‑852/24 P) e SRBU/Nordea Bank (C‑884/24 P), impugnazioni in cui esse sono parti, è sostanzialmente identico a quello della presente causa. |
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8 |
A tale riguardo, va ricordato che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualsiasi persona fisica o giuridica che possa dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte, che non sia una controversia fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione europea o fra Stati membri, da una parte, e istituzioni dell’Unione, dall’altra, ha diritto di intervenire in tale controversia. |
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9 |
Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto della controversia e deve intendersi come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza (ordinanza del presidente della Corte del 29 febbraio 2024, CEPD/SRB, C‑413/23 P, EU:C:2024:199, punto 8 e giurisprudenza citata). |
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10 |
A tale riguardo, occorre segnatamente verificare che il soggetto che chiede di intervenire sia direttamente interessato dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo. In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può essere considerato sufficientemente diretto solo nella misura in cui tale soluzione sia idonea a modificare la posizione giuridica del soggetto che chiede di intervenire (ordinanza del presidente della Corte del 26 settembre 2024, Air France-KLM e Air France/Ryanair e Malta Air, C‑192/24 P, EU:C:2024:811, punto 8 e giurisprudenza citata). |
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11 |
Inoltre, il diritto di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte deve essere conciliato con il principio della corretta amministrazione della giustizia. Orbene, tale principio giustifica che, qualora sia investita di un numero particolarmente elevato di cause vertenti su questioni di diritto identiche o intrinsecamente connesse, la Corte possa designare tra tali cause una o più cause «pilota» e sospendere tutte le altre cause in applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura, in attesa della sua decisione o delle sue decisioni che pongono fine al procedimento in quella o quelle cause pilota. La designazione di cause pilota, infatti, insieme alla sospensione delle altre cause riguardanti questioni di diritto intrinsecamente connesse o addirittura identiche, facilita e accelera notevolmente la trattazione di tali cause e riduce il ritardo che la loro trattazione provoca nella trattazione di tutte le altre cause di cui la Corte è ugualmente investita. |
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12 |
Ne consegue che le parti in cause sospese a seguito della designazione di una o più cause pilota da parte del Tribunale o della Corte non sono, in linea di principio, autorizzate, per ciò solo, a intervenire nel procedimento di quella causa o di quelle cause pilota. Infatti, consentire a tali parti di intervenire per il solo fatto che la loro causa è stata sospesa in seguito alla designazione di una causa pilota non rispetterebbe lo scopo di una tale designazione, che è quello di facilitare la gestione da parte della Corte di un gran numero di cause al fine di garantire la corretta amministrazione della giustizia (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2020, Commissione/HSBC Holdings e a., C‑806/19 P, EU:C:2020:364, punto 22 e giurisprudenza citata). |
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13 |
La designazione di cause pilota da parte del Tribunale o della Corte non comporta una violazione del diritto a un equo processo di cui godono le parti le cui cause sono state sospese a seguito di tale designazione. Nella specie, infatti, il diritto di DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, di Landesbank Baden-Württemberg e di Nordea Bank di far valere i propri diritti e di esporre i propri argomenti, quale risulta dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, dalle garanzie inerenti al diritto a un ricorso effettivo sancito da tale disposizione, è adeguatamente garantito dalla loro qualità di parti nei rispettivi procedimenti di impugnazione nelle cause riunite SRB/Landesbank Baden-Württemberg (C‑846/24 P), SRB/DZ Hyp (C‑852/24 P) e SRB/Nordea Bank (C‑884/24 P) (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2020, Commissione/HSBC Holdings e a., C‑806/19 P, EU:C:2020:364, punto 21 e giurisprudenza citata). |
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14 |
Nel caso di specie, dall’impugnazione del SRB risulta che esso ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di annullamento di Dexia, in subordine, il rinvio della causa al Tribunale e, in via di ulteriore subordine, il mantenimento degli effetti della decisione impugnata fino all’adozione di una nuova decisione al più tardi entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza della Corte. Nella sua comparsa di risposta, Dexia ha chiesto il rigetto dell’impugnazione. |
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15 |
Orbene, che la Corte accolga o rigetti tale impugnazione, la soluzione della controversia, come sarà sancita nel dispositivo della sentenza, non sarà, di per sé, tale da modificare direttamente la posizione giuridica di DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, di Landesbank Baden-Württemberg o di Nordea Bank, poiché riguarderà solo la legittimità della sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella misura in cui si riferiva al contributo ex ante al SRF per l’anno 2022 dovuto da Dexia. La decisione controversa, infatti, benché redatta e pubblicata in forma di decisione unica, deve intendersi come un insieme di decisioni individuali relative ai contributi ex ante al SRF per il 2022 dovuti da ciascuno degli enti finanziari considerati in tale decisione (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 18). |
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16 |
Pertanto, diversamente che nella situazione in cui il separato ricorso proposto da un soggetto che chiede di intervenire tende all’annullamento dello stesso atto in questione nella causa in cui tale soggetto desidera intervenire (v., ad esempio e per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 21 dicembre 2016, Commissione/Spagna e a., C‑128/16 P, EU:C:2016:1007, punti da 13 a 15), una decisione della Corte che confermasse l’annullamento della decisione controversa, nella misura in cui essa riguarda il contributo ex ante al SRF per l’anno 2022 dovuto da Dexia, non avrebbe la conseguenza di rendere definitivo l’annullamento, ex tunc ed erga omnes, delle decisioni del SRB relative ai contributi ex ante al SRF per l’anno 2022 degli enti diversi da Dexia, benché queste ultime decisioni e la decisione relativa al contributo di Dexia siano state redatte e pubblicate in forma di un’unica decisione. |
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17 |
Di conseguenza, la soluzione della controversia nella presente causa non influirà, di per sé, sulla legittimità delle sentenze del Tribunale del 23 ottobre 2024, Landesbank Baden-Württemberg/SRB (Contributi ex ante 2022) (T‑396/22 EU:T:2024:734), del 23 ottobre 2024, DZ Bank/SRB (Contributi ex ante 2022) (T‑401/22, EU:T:2024:739), e del 23 ottobre 2024, Nordea Bank/SRB (Contributi ex ante 2022) (T‑430/22, EU:T:2024:743), che annullano le decisioni del SRB relative ai contributi al SRF di, rispettivamente, DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Landesbank Baden-Württemberg e Nordea Bank. Per gli stessi motivi, tale soluzione non influirà neppure sulla validità delle ordinanze del Tribunale del 6 agosto 2024, DZ Bank/SRB (T‑484/23, EU:2024:525), del 6 agosto 2024, Nordea Bank/SRB (T‑412/23, EU:T:2024:526), e del 6 agosto 2024, Landesbank Baden-Württemberg/SRB (T‑441/23, EU:T:2024:555), che annullano la decisione del SRB del 2 maggio 2023 relativa al calcolo dei contributi ex ante al SRF per il 2023 (SRB/ES/2023/23), per quanto riguarda, rispettivamente, DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Landesbank Baden-Württemberg e Nordea Bank. |
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18 |
Con le loro istanze di intervento, DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Landesbank Baden-Württemberg e Nordea Bank difendono la propria situazione che, sebbene comparabile a quella di Dexia, ne è tuttavia giuridicamente distinta. Infatti, l’interesse che esse difendono consiste nel dimostrare che è giustificato l’annullamento da parte del Tribunale delle decisioni del SRB relative ai loro contributi ex ante al SRF per il 2022, e non l’annullamento della decisione del SRB relativa al contributo di Dexia. |
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19 |
Dagli argomenti avanzati da DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, da Landesbank Baden-Württemberg e da Nordea Bank si evince peraltro che il loro asserito interesse alla soluzione della presente controversia si riferisce, in realtà, al ragionamento con cui il Tribunale ha interpretato l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che stabilisce norme e procedure uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel contesto di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e di un fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), e non alla soluzione della controversia in quanto tale. Orbene, un tale interesse non è sufficiente per stabilire l’esistenza di un interesse alla soluzione della controversia, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 9 della presente ordinanza. |
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20 |
Inoltre, consentire a DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, a Landesbank Baden-Württemberg e a Nordea Bank di intervenire nella presente causa metterebbe in discussione l’effetto utile della scelta fatta dalla Corte, nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia, di prendere, su oltre 70 impugnazioni proposte dal SRB, dal Consiglio e da enti creditizi o di investimento contro decisioni del Tribunale che annullano, per motivi molto somiglianti, decisioni del SRB relative ai contributi ex ante al SRF per gli anni 2022 e 2023, sette cause come cause pilota, vale a dire la presente causa e le cause C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P. Infatti, come risulta, in sostanza, dal punto 12 della presente ordinanza, se tutte le parti di una causa che viene sospesa in seguito alla designazione di una causa pilota dovessero essere autorizzate a intervenire in quest’ultima causa in ragione di tale sospensione, la designazione di una causa pilota non avrebbe più alcuna utilità. |
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21 |
Ne consegue che le istanze di intervento presentate da DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, da Landesbank Baden-Württemberg e da Nordea Bank devono essere respinte. |
Sulle spese
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22 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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23 |
Poiché il SRB ha chiesto la condanna alle spese per DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Landesbank Baden-Württemberg e Nordea Bank e queste ultime sono rimaste soccombenti nelle loro istanze di intervento, occorre decidere che esse, oltre a farsi carico delle proprie spese in relazione a tali istanze, si facciano carico delle spese relative a dette istanze sostenute dal SRB. |
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24 |
Poiché il Parlamento e il Consiglio non hanno chiesto una tale condanna, occorre decidere che essi si facciano carico delle proprie spese relative alle istanze di intervento. |
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Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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