ECLI:EU:C:2026:845•Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2026.##Articolo 155 del regolamento di procedura della Corte – Omessa pronuncia – Insussistenza.#Causa C-111/24 P-OST.
Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2026.##Articolo 155 del regolamento di procedura della Corte – Omessa pronuncia – Insussistenza.#Causa C-111/24 P-OST.
ECLI:EU:C:2026:845Eu Cjeu6 ott 2026
Testo completo
Edizione provvisoria
ORDINANZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
6 ottobre 2026 (*)
« Articolo 155 del regolamento di procedura della Corte – Omessa pronuncia – Insussistenza »
Nella causa C‑111/24 P-OST,
avente ad oggetto la domanda ai sensi dell’articolo 155 del regolamento di procedura della Corte, proposta il 23 aprile 2026,
German Khan, residente a Londra (Regno Unito), rappresentato da A. Bass e T. Marembert, avocats,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da P. Pecheux e J. Rurarz, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione)
composta da K. Lenaerts, presidente, C. Lycourgos, I. Jarukaitis, M.L. Arastey Sahún (relatrice), I. Ziemele, J. Passer, O. Spineanu-Matei, M. Condinanzi e F. Schalin, presidenti di sezione, E. Regan, N. Piçarra, A. Kumin, B. Smulders, S. Gervasoni e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentita l’avvocata generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 23 aprile 2026, il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione conformemente all’articolo 190, paragrafo 1, di tale regolamento, una domanda volta ad ottenere che sia posto rimedio a due omissioni della Corte nella pronuncia della sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245).
2 Con tale sentenza, la Corte ha respinto, tra l’altro, l’impugnazione del ricorrente diretta contro la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre 2023, Khan/Consiglio (T‑333/22; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale», EU:T:2023:758), recante rigetto del suo ricorso volto, in sostanza, all’annullamento di diversi atti del Consiglio dell’Unione europea che avevano imposto e poi mantenuto talune misure restrittive nei suoi confronti a seguito dell’aggressione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa.
3 A sostegno di tale impugnazione, il ricorrente, come emerge dal punto 68 della sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245), non contestato nell’ambito della presente causa, aveva presentato quattro capi di conclusioni chiedendo alla Corte, in primo luogo, di annullare la sentenza del Tribunale, in secondo luogo, di evocare a sé il ricorso nel merito e annullare i sopracitati atti del Consiglio, in terzo luogo, in subordine, di annullare la sentenza del Tribunale e rinviare la causa dinanzi a quest’ultimo e, in quarto luogo, in ogni caso, di condannare il Consiglio alle spese.
4 A sostegno di tali capi delle conclusioni, il ricorrente aveva dedotto otto motivi, che sono stati respinti, rispettivamente, ai punti 142, 202, 258, 277, 383, 409 e 411 della sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245).
5 A sostegno del suo ricorso fondato sull’articolo 155 del regolamento di procedura, il ricorrente fa valere, in primo luogo, che, esaminando, ai punti da 187 a 192 della sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245), congiuntamente con le censure sollevate da un altro ricorrente in un’impugnazione distinta, la prima parte del suo quarto motivo di impugnazione, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto dal parte del Tribunale, e astenendosi, in tale ambito, dal rispondere a tale parte per il motivo che tali punti da 187 a 192 avrebbero risposto unicamente alle censure di tale altro ricorrente, la Corte ha omesso di pronunciarsi sul capo delle conclusioni volto a ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale per violazione del principio della certezza del diritto.
6 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la Corte non ha risposto, ai punti 408 e 409 della sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245), alla seconda parte del suo ottavo motivo di impugnazione, secondo la quale il Tribunale avrebbe violato il principio della parità delle armi. Di conseguenza, la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sul capo delle conclusioni volto all’annullamento della sentenza del Tribunale per violazione di tale principio.
7 Pur ritenendo che la domanda del ricorrente debba essere respinta in quanto irricevibile per il motivo che egli non contesta alla Corte di aver omesso di pronunciarsi su un capo delle conclusioni, bensì su argomenti sollevati nell’ambito della sua impugnazione, il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti del ricorrente.
8 L’articolo 155, paragrafo 1, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione conformemente all’articolo 190, paragrafo 1, di tale regolamento, dispone che, se la Corte ha omesso di pronunciarsi su un capo specifico delle conclusioni o sulle spese, la parte che intende dolersene adisce la Corte con ricorso nel termine di un mese dalla notifica della decisione in questione.
9 Da tale disposizione emerge che una omessa pronuncia risulta dalla violazione, da parte della Corte, del suo obbligo di pronunciarsi su uno o più capi delle conclusioni presentate dinanzi a essa, compresi quelli relativi alle spese. Di contro, un ricorso ai sensi di tale disposizione non può essere proposto dinanzi alla Corte per dedurre una omessa pronuncia su uno o più argomenti invocati dinanzi a quest’ultima (v., in tal senso, ordinanza del 19 marzo 2026, Giuliani/EUIPO, C‑365/25 P-OST, EU:C:2026:236, punto 5 e giurisprudenza citata).
10 A tal riguardo, occorre ricordare che, come emerge dall’articolo 168, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento di procedura, le «conclusioni», da un lato, e i «motivi e gli argomenti di diritto dedotti», dall’altro lato, sono elementi distinti di un’impugnazione.
11 Ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 1, e dell’articolo 170, paragrafo 1, di tale regolamento, le conclusioni tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa e, nell’ipotesi in cui l’impugnazione sia dichiarata fondata, all’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuovo capo delle conclusioni. Quanto ai motivi e agli argomenti di diritto dedotti, essi devono, conformemente all’articolo 169, paragrafo 2, di detto regolamento, individuare con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione, così come gli errori di diritto di cui sarebbe inficiata la decisione del Tribunale oggetto dell’impugnazione stessa e che giustificherebbero l’accoglimento dei capi delle conclusioni che si fondano su tali motivi e argomenti (v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, punti 56 e 57 e giurisprudenza citata, e del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India, C‑577/14 P, EU:C:2017:122, punto 37).
12 Nonostante tale distinzione, si deve considerare, pena un’eccessiva limitazione dell’efficacia pratica dell’articolo 155, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che la Corte omette di pronunciarsi sul capo delle conclusioni volto all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quando essa omette di pronunciarsi su un motivo il cui eventuale accoglimento avrebbe consentito di ottenere un siffatto annullamento.
13 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura vertente su una presunta omessa pronuncia da parte della Corte, come riassunta al punto 5 della presente ordinanza, occorre comprendere tale censura nel senso che, con l’argomentazione avanzata a sostegno della stessa, il ricorrente contesta alla Corte di aver omesso di pronunciarsi sul capo delle conclusioni volto all’annullamento della sentenza del Tribunale, in quanto, nella sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a/Consiglio (C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P e C-111/24 P, EU:C:2026:245), la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulla prima parte del quarto motivo di impugnazione, il cui eventuale accoglimento avrebbe consentito di ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale, di modo che, alla luce del criterio stabilito al punto 12 della presente ordinanza, detta censura è ricevibile.
14 Nel merito, l’unico argomento alla base della prima parte del quarto motivo di impugnazione del ricorrente è stato riassunto dalla Corte al punto 154 della sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245), e quest’ultima vi ha risposto, al punto 202 di tale sentenza, respingendolo, dopo aver proceduto, ai punti da 190 a 192 di detta sentenza, a un’analisi, alla luce del principio della certezza del diritto, del punto 91 della sentenza del Tribunale, criticato dal ricorrente nell’ambito di tale prima parte.
15 A tal riguardo, il fatto che la Corte abbia altresì, a tali punti da 190 a 192, esaminato un’altra sentenza del Tribunale relativa a un altro ricorrente è privo di rilevanza. Inoltre, il fatto che il ricorrente contesti il modo in cui la Corte ha risposto alla prima parte del suo quarto motivo di impugnazione non può essere inteso come un’omessa pronuncia su un capo specifico delle conclusioni, ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
16 Di conseguenza, la Corte non ha omesso di pronunciarsi sul capo delle conclusioni volto all’annullamento della sentenza del Tribunale, in quanto essa avrebbe omesso di pronunciarsi sulla prima parte del quarto motivo di impugnazione del ricorrente, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto. Ne consegue che la prima censura relativa a una presunta omessa pronuncia è infondata.
17 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura vertente su una presunta omessa pronuncia da parte della Corte, come riassunta al punto 6 della presente ordinanza, occorre comprendere che, con la sua argomentazione avanzata a sostegno di tale censura, il ricorrente contesta alla Corte di aver omesso di pronunciarsi, nella sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio (C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P e C-111/24 P, EU:C:2026:245), sulla seconda parte dell’ottavo motivo di impugnazione, vertente su una violazione del principio della parità delle armi e il cui eventuale accoglimento avrebbe consentito di ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale. Alla luce del criterio stabilito al punto 12 della presente ordinanza, detta censura è ricevibile.
18 Nel merito, tale ottavo motivo, per quanto riguarda l’insieme degli argomenti ricevibili su cui si fonda, è stato oggetto di un’analisi giuridica al punto 408 della sentenza del 26 marzo 2026, nella sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a/Consiglio (C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P e C-111/24 P, EU:C:2026:245), prima di essere respinto al punto 409 di quest’ultima. A tal riguardo, occorre rammentare che l’obbligo di motivazione che incombe alla Corte non impone a quest’ultima di fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti da una parte della controversia, e tale motivazione può pertanto essere implicita qualora consenta a tale parte di conoscere le ragioni per le quali la Corte non ha accolto le sue tesi (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 101). Orbene, la risposta fornita a detto ottavo motivo al punto 408 di tale sentenza consente al ricorrente di comprendere le ragioni per le quali l’insieme delle argomentazioni ricevibili alla base di tale motivo, comprese quelle relative alla violazione del principio della parità delle armi che formano la seconda parte dell’ottavo motivo, sono state respinte. Ne consegue che la seconda censura relativa a una presunta omessa pronuncia è infondata.
19 Tenuto conto dei motivi che precedono, la domanda del ricorrente volta ad ottenere che sia posto rimedio a un’omessa pronuncia della Corte nella sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245), deve essere integralmente respinta in quanto infondata.
Sulle spese
20 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) così provvede:
1) La domanda ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, proposta il 23 aprile 2026 dal sig. German Khan, è respinta.
2) Il sig. German Khan è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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