Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 aprile 2025.#MA.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda).#Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Rischio di violazione di un diritto fondamentale – Articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica, sfavorevole per la persona condannata, del regime di liberazione condizionale.#Causa C-743/24.

ECLI:EU:C:2025:230Eu Chamb Gd C3 apr 2025

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

3 aprile 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Rischio di violazione di un diritto fondamentale – Articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica, sfavorevole per la persona condannata, del regime di liberazione condizionale»

Nella causa C‑743/24 [Alchaster II] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 22 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2024, nel procedimento relativo all’esecuzione di mandati di arresto emessi nei confronti di

MA,

con l’intervento di:

Minister for Justice and Equality,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, C. Lycourgos (relatore), M.L. Arastey Sahún, D. Gratsias e M. Gavalec, presidenti di sezione, A. Arabadjiev, I. Ziemele, J. Passer, Z. Csehi, O. Spineanu-Matei, B. Smulders, M. Condinanzi e R. Frendo, giudici,

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 gennaio 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–

per MA, da M. Lynam, SC, S. Brittain, BL, e C. Mulholland, solicitor;

–

per il Minister for Justice and Equality e l’Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor, D. Curley, S. Finnegan e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da J. Fitzgerald, SC, e A. Hanrahan, SC;

–

per il governo del Regno Unito, da S. Fuller, in qualità di agente, assistito da V. Ailes, J. Pobjoy, barristers, e J. Eadie, KC;

–

per la Commissione europea, da H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek e J. Vondung, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 febbraio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di quattro mandati d’arresto emessi nei confronti di MA dalle autorità giudiziarie del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai fini dell’esercizio di un’azione penale.

Contesto normativo

CEDU

3

L’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), prevede quanto segue:

«Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».

Diritto dell’Unione

4

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU 2021, L 149, pag. 10; in prosieguo: l’«ASCC»), comprende, in particolare, una parte terza, intitolata «Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale», nella quale figurano gli articoli da 522 a 702 dell’ASCC.

5

L’articolo 524 dell’ASCC così prevede:

«1.   La cooperazione di cui alla presente parte si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo[, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,] e nella [CEDU], e sull’importanza che attribuiscono all’attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previst[i] da detta convenzione.

2.   Nulla della presente parte modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella [CEDU] e, per l’Unione [europea] e i suoi Stati membri, nella [Carta]».

6

L’articolo 604 dell’ASCC stabilisce quanto segue:

«L’esecuzione del mandato d’arresto da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata a una delle seguenti garanzie:

(...)

c)

se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto».

7

Ai sensi dell’articolo 613, paragrafo 2, dell’ASCC:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione (...) a[ll’]articol[o] 604 (...) e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8

Il 26 novembre 2021 il District Judge (giudice distrettuale) dei Magistrates’ Courts of Northern Ireland (Tribunale dell’Irlanda del Nord, Regno Unito) ha emesso quattro mandati di arresto nei confronti di MA in relazione a reati di terrorismo che sarebbero stati commessi fra il 18 e il 20 luglio 2020 in Irlanda del Nord (Regno Unito). Il primo di tali reati è passibile di una pena detentiva della durata massima di dieci anni, mentre gli altri tre possono giustificare la pronuncia di una pena detentiva di durata determinata, di una pena detentiva prolungata, di una pena detentiva di durata indeterminata o dell’ergastolo.

9

Con sentenza del 24 ottobre 2022 nonché ordinanze in pari data e del 7 novembre 2022, la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha disposto la consegna di MA al Regno Unito e gli ha negato l’autorizzazione all’impugnazione dinanzi alla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda).

10

Con decisione del 17 gennaio 2023, la Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), giudice del rinvio, ha concesso a MA l’autorizzazione a impugnare tale sentenza e tali ordinanze della High Court (Alta Corte).

11

MA afferma, dinanzi al giudice del rinvio, che la sua consegna al Regno Unito sarebbe incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene, per il motivo che, in caso di condanna a una pena detentiva, la sua eventuale liberazione condizionale sarebbe disciplinata da una normativa del Regno Unito che è stata adottata successivamente alla commissione dei reati per i quali egli è perseguito e che è più severa rispetto alla normativa applicabile alla data della commissione di tali reati.

12

Dopo aver respinto l’argomento di MA vertente su un rischio di violazione dell’articolo 7 della CEDU, il giudice del rinvio ha ritenuto che sussistessero incertezze quanto alla necessità di esaminare anche l’esistenza di un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta e, se del caso, quanto alle modalità di tale esame. Di conseguenza, il 7 marzo 2024, esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’ASCC.

13

Nella sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster (C‑202/24, EU:C:2024:649), la Corte ha dichiarato, in risposta a tale questione, che l’articolo 524, paragrafo 2, e l’articolo 604, lettera c), dell’ASCC, letti in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, devono essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta, quando una persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC invochi un rischio di violazione del menzionato articolo 49, paragrafo 1, in caso di consegna al Regno Unito, a causa di una modifica, sfavorevole a detta persona, delle condizioni di liberazione condizionale, intervenuta successivamente alla presunta commissione del reato per il quale detta persona è perseguita, a procedere a un esame autonomo quanto alla sussistenza di siffatto rischio prima di pronunciarsi sull’esecuzione di tale mandato d’arresto, in una situazione in cui l’autorità giudiziaria in parola ha già escluso il rischio di violazione dell’articolo 7 della CEDU basandosi sulle garanzie offerte, in via generale, dal Regno Unito per quanto riguarda il rispetto della CEDU e sulla possibilità per la stessa persona di proporre un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Al termine dell’esame summenzionato, tale autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrà rifiutare l’esecuzione di detto mandato d’arresto soltanto se, dopo aver richiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni e garanzie supplementari, disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che dimostrino l’esistenza di un rischio reale di modifica della portata stessa della pena comminata il giorno della commissione del reato di cui si tratta, la quale implichi l’irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente comminata.

14

Alla luce di tale risposta, il giudice del rinvio, in applicazione dell’articolo 613, paragrafo 2, dell’ASCC, ha chiesto alle autorità del Regno Unito la trasmissione di informazioni complementari sulla normativa del Regno Unito che sarebbe applicabile a MA in caso di condanna di quest’ultimo per uno o più dei reati per i quali è perseguito. Il District Judge (giudice distrettuale) dei Magistrates’ Courts of Northern Ireland (Tribunale distrettuale dell’Irlanda del Nord) ha risposto a tale richiesta il 17 settembre 2024.

15

Sulla base, in particolare, di tale risposta, il giudice del rinvio espone che, secondo la normativa che era applicabile in Irlanda del Nord alla data della presunta commissione dei reati di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice che pronunciava una condanna a una pena detentiva di durata determinata doveva fissare un «periodo di detenzione», non superiore alla metà della pena inflitta e al termine del quale la persona condannata doveva obbligatoriamente beneficiare di una liberazione condizionale.

16

In base alla nuova normativa applicabile in Irlanda del Nord a decorrere dal 30 aprile 2021, tra l’altro ai reati commessi prima di tale data, la pena detentiva di durata determinata per un «reato specifico di terrorismo» (specified terrorism offence) è composta da un «periodo di detenzione adeguato», determinato dal giudice, e da un periodo aggiuntivo di un anno durante il quale la persona condannata beneficia della liberazione condizionale, periodi la cui durata complessiva non può superare la durata massima della pena detentiva irrogabile. Tale persona può, inoltre, accedere alla liberazione condizionale dopo aver scontato due terzi del «periodo di detenzione adeguato», a condizione che i Parole Commissioners (commissari per la liberazione condizionale, Regno Unito) ritengano che il perdurare della sua detenzione non sia necessario ai fini della protezione della società.

17

Il giudice del rinvio precisa che le censure di MA vertono esclusivamente sulle modifiche della normativa relative alle pene detentive di durata determinata, cosicché le norme relative alla liberazione condizionale di una persona condannata a una pena detentiva prolungata, a una pena detentiva di durata indeterminata o all’ergastolo non sono pertinenti ai fini del procedimento principale.

18

Detto giudice ritiene che esista una reale possibilità che, in caso di consegna al Regno Unito, MA sia condannato a una pena detentiva di durata determinata. Pur indicando che la durata massima della pena irrogabile per il primo reato di cui trattasi nel procedimento principale è rimasta fissata a dieci anni, esso rileva che le modifiche del regime di liberazione condizionale in discussione nel procedimento principale implicano, in particolare, che le persone condannate a una siffatta pena per un «reato specifico di terrorismo» resteranno più a lungo in detenzione.

19

A tal riguardo, MA e il Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda) controvertono quanto alla compatibilità di tali modifiche con il principio di legalità delle pene, in quanto esse hanno messo in discussione un regime nel quale la liberazione condizionale interveniva in modo automatico. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se le suddette modifiche possano comunque essere considerate come riferite unicamente all’esecuzione delle pene o se, al contrario, si debba ritenere che esse modifichino retroattivamente la portata stessa della pena applicabile a MA in caso di consegna al Regno Unito.

20

In tale contesto, la Supreme Court (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’applicazione, a una persona riconosciuta colpevole di uno o più reati e condannata a una o più pene di durata determinata, di norme modificate per effetto delle quali detta persona dovrà scontare almeno due terzi della pena prima di poter godere di un mero diritto condizionato alla liberazione condizionale, dipendente da una valutazione della sua pericolosità, mentre nel vigore delle norme applicabili all’epoca dei reati contestati la stessa persona avrebbe beneficiato automaticamente, ex lege, della liberazione condizionale una volta scontata metà della pena, determini l’imposizione a tale persona di una “pena più grave” rispetto a quella applicabile al momento della commissione dei reati contestati, integrando così una violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta».

Procedimento dinanzi alla Corte

21

Con ordinanza del 26 novembre 2024, MA (C‑743/24, EU:C:2024:983), il presidente della Corte ha deciso di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

Sulla questione pregiudiziale

22

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta debba essere interpretato nel senso che costituisce l’imposizione di una pena più grave l’applicazione, a una persona che sia condannata a una pena detentiva di durata determinata, di un regime in forza del quale tale persona deve scontare almeno due terzi di un periodo determinato di detenzione prima di poter beneficiare della liberazione condizionale, siffatta liberazione è subordinata al fatto che un’autorità specializzata ritenga che il mantenimento della detenzione di detta persona non sia più necessario ai fini della protezione della società, e la medesima persona beneficia necessariamente della liberazione condizionale un anno prima della fine della pena irrogata, quando invece, in forza delle norme vigenti alla data della presunta commissione dei reati di cui trattasi, essa avrebbe dovuto beneficiare automaticamente della liberazione condizionale dopo aver scontato metà della pena.

23

L’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta prevede che non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

24

Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’articolo 49 della Carta comporta, quantomeno, le stesse garanzie previste all’articolo 7 della CEDU di cui occorre tenere conto, in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, in quanto soglia di protezione minima (sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 92 e giurisprudenza ivi citata).

25

Poiché la questione sollevata verte sull’applicazione di modifiche di un regime di liberazione condizionale a una persona che sia condannata a una pena detentiva di durata determinata per un reato commesso prima dell’entrata in vigore di tali modifiche, si deve ricordare che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 della CEDU, occorre distinguere una misura che costituisce in sostanza una «pena» e una misura relativa all’«esecuzione» o all’«applicazione» della pena. Pertanto, quando la natura e lo scopo di una misura riguardano il condono di una pena o una modifica del sistema di liberazione condizionale, tale misura non costituisce parte integrante della «pena», ai sensi di tale articolo 7 (Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 83, e sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 94).

26

Poiché la distinzione tra una misura che costituisce una «pena» e una misura relativa all’«esecuzione» di una pena non è sempre netta nella pratica, occorre, per pronunciarsi sulla questione se una misura verta unicamente sulle modalità di esecuzione di quest’ultima o incida al contrario sulla sua portata, verificare caso per caso ciò che la «pena» inflitta o comminata implicava realmente nel diritto interno all’epoca considerata o, in altri termini, quale ne fosse la natura intrinseca (Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, §§ 85 e 90, nonché sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 95).

27

A tal riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato che la circostanza che il prolungamento della soglia di ammissibilità alla liberazione condizionale intervenuto dopo una condanna abbia potuto comportare un inasprimento della situazione di detenzione riguardava l’esecuzione della pena e non la pena stessa e che, pertanto, da una circostanza siffatta non si poteva dedurre che la pena inflitta fosse più severa di quella inflitta dal giudice di merito (Corte EDU, 31 agosto 2021, Devriendt c. Belgio, CE:ECHR:2021:0831DEC003556719, § 29, e sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 96).

28

Per contro, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’applicazione retroattiva di una misura consistente nella conversione di una pena dell’ergastolo riducibile in una pena dell’ergastolo non riducibile è contraria all’articolo 7 della CEDU (Corte EDU, 10 novembre 2022, Kupinskyy c. Ucraina, CE:ECHR:2022:1110JUD000508418, §§ 56 e 64).

29

Di conseguenza, una misura relativa all’esecuzione di una pena sarà incompatibile con l’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta soltanto se comporta una modifica retroattiva della portata stessa della pena comminata alla data della presunta commissione del reato di cui si tratta, comportando così l’irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente comminata. Mentre tale ipotesi, in ogni caso, non ricorre quando detta misura si limita a prolungare la soglia di ammissibilità alla liberazione condizionale, la situazione può essere diversa, in particolare, se la misura in parola abroga nella sua sostanza la possibilità di una liberazione condizionale o se si colloca in un insieme di misure che portano ad aggravare la natura intrinseca della pena inizialmente comminata (sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 97).

30

Da quanto precede deriva che la circostanza che una normativa nazionale preveda, con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, l’estensione della parte di pena detentiva che deve necessariamente essere scontata in carcere prima che possa essere disposta una liberazione condizionale non può, considerata isolatamente, comportare una violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.

31

Tuttavia, la questione sollevata verte su modifiche di un regime di liberazione condizionale che vanno al di là del mero prolungamento della soglia di ammissibilità a una siffatta liberazione. Infatti, tali modifiche presentano la particolarità di mettere in discussione una norma in forza della quale la liberazione condizionale doveva intervenire in maniera automatica una volta scontata la metà della pena. Esse sostituiscono infatti tale norma con un sistema nel quale la liberazione condizionale, in un primo momento, è subordinata a una valutazione della pericolosità della persona condannata da parte di un’autorità specializzata, dopo che sia stata scontata una parte predeterminata della pena inflitta, e, in un secondo momento, deve intervenire ipso iure un anno prima della fine di detta pena.

32

Una siffatta modifica comporta effettivamente, di per sé, un inasprimento della situazione di detenzione. Tale modifica crea infatti incertezza quanto al momento in cui interverrà la liberazione condizionale di una persona condannata e può implicare, in taluni casi, che una siffatta liberazione intervenga solo l’ultimo anno della pena irrogata, mentre, nell’ambito del regime applicabile alla data della presunta commissione dei reati di cui trattasi, tale persona aveva la certezza di beneficiare ipso iure di detto regime a una data anteriore all’ultimo anno.

33

Ciò detto, dalla giurisprudenza menzionata ai punti 27 e 29 della presente sentenza risulta che la circostanza che modifiche del regime di liberazione condizionale comportino un inasprimento della situazione di detenzione non deve necessariamente essere considerata nel senso che essa implichi l’imposizione di una pena più grave, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.

34

Tale considerazione si basa sulla separazione tra la nozione di «pena», intesa come condanna irrogata o irrogabile, da un lato, e quella di misure relative all’«esecuzione» o all’«applicazione» della pena, dall’altro. Essa vale non solo per il prolungamento della soglia di ammissibilità alla libertà condizionale, ma anche per le modifiche di altre condizioni alle quali è subordinata la concessione della liberazione condizionale o delle norme procedurali che la regolano.

35

Pertanto, nei limiti in cui tali modifiche non abroghino in sostanza la possibilità di una siffatta liberazione e non portino ad aggravare la natura della pena comminata alla data della presunta commissione dei reati in questione, la loro applicazione a reati commessi prima della loro entrata in vigore non viola l’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.

36

Per quanto riguarda la prima di tali due condizioni, occorre sottolineare che una modifica come quella di cui al punto 31 della presente sentenza non conduce, né ai termini di legge né in pratica, all’abrogazione in sostanza della possibilità di liberazione condizionale.

37

Infatti, da un lato, una siffatta modifica conserva la possibilità di disporre la liberazione condizionale della persona condannata, in base alla valutazione della sua pericolosità, una volta raggiunta la soglia di ammissibilità stabilita dalla normativa nazionale pertinente.

38

A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che l’esercizio delle competenze dei commissari per la liberazione condizionale possa condurre, in pratica, a un’abrogazione della possibilità di una siffatta liberazione in quanto non sarebbe disciplinato da garanzie procedurali adeguate, ivi comprese quelle relative al termine di trattamento delle domande di liberazione condizionale.

39

Dall’altro, a seguito di una modifica come quella di cui al punto 31 della presente sentenza, la liberazione condizionale deve, in ogni caso, intervenire ipso iure un anno prima della fine della pena irrogata, cosicché non si può ritenere che tale pena debba essere ormai sistematicamente scontata per intero in regime di detenzione.

40

Per quanto riguarda la seconda condizione richiamata al punto 35 della presente sentenza, non risulta che una modifica quale quella di cui al punto 31 supra si collochi in un insieme di misure che portano ad aggravare la natura intrinseca della pena inizialmente comminata.

41

A tal riguardo, occorre rilevare che una siffatta modifica non prolunga la durata massima della pena detentiva di durata determinata prevista per un reato la cui esecuzione rientrerà nel regime di liberazione condizionale risultante da tale modifica. Risulta peraltro dalla decisione di rinvio che la durata massima della pena irrogabile per il primo reato di cui trattasi nel procedimento principale è rimasta fissata a dieci anni.

42

Orbene, la durata della pena detentiva che sia inflitta dal giudice penale costituirebbe, sia in base a quest’ultimo regime sia in forza delle norme sulla liberazione condizionale vigenti alla data della presunta commissione dei reati di cui trattasi, la durata massima durante la quale la persona condannata potrebbe, in definitiva, essere posta in stato di detenzione.

43

Infatti, i regimi di liberazione condizionale oggetto della questione sollevata implicano, entrambi, la possibilità che la persona che abbia usufruito beneficiato di una siffatta liberazione sia nuovamente posta in stato di detenzione, nei limiti della durata della detenzione fissata al momento della sua condanna, qualora il suo comportamento giustifichi una revoca di tale liberazione. Nessuno di tali regimi garantisce quindi a detta persona di rimanere in libertà per una parte predeterminata della pena detentiva che sia irrogata dal giudice penale.

44

Inoltre, per quanto riguarda le condizioni della liberazione condizionale risultanti da una modifica quale quella di cui al punto 31 della presente sentenza, il criterio basato sulla pericolosità della persona condannata, come valutata al momento della possibile liberazione condizionale, costituisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, un criterio usuale nelle politiche penitenziarie. Un siffatto criterio, in quanto presuppone una valutazione prospettica del comportamento prevedibile della persona condannata alla luce della sua situazione quale si presenta dopo che essa ha scontato una parte sostanziale della pena in detenzione, implica una valutazione di natura diversa da quella effettuata inizialmente al momento della pronuncia della condanna ed è, per ciò stesso, riconducibile all’esecuzione della pena.

45

A tal proposito, non risulta dal fascicolo depositato presso la Corte che i commissari per la liberazione condizionale godano di un potere puramente discrezionale che vada oltre la facoltà di valutare, segnatamente, la pericolosità della persona condannata dopo che quest’ultima ha scontato una parte sostanziale della sua pena in detenzione. In particolare, da detto fascicolo non risulta che i suddetti commissari possano fondarsi su considerazioni di politica penale indipendenti da tale valutazione.

46

In tale contesto, né la circostanza che modifiche al regime della liberazione condizionale come quelle di cui al procedimento principale riguardino solo alcune categorie di persone condannate, né i motivi alla base di tali modifiche possono comportare che esse siano incompatibili con l’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta. Infatti, tale circostanza e tali motivi sono privi di implicazioni con riferimento agli effetti delle suddette modifiche sulla situazione oggettiva di tali persone, cosicché non possono condurre, in quanto tali, a ritenere che le medesime modifiche comportino l’applicazione di una pena più grave alle suddette persone.

47

Alla luce di tutti questi elementi, occorre rispondere alla questione sollevata che l’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta deve essere interpretato nel senso che non costituisce imposizione di una pena più grave l’applicazione, a una persona che sia condannata a una pena detentiva di durata determinata, di un regime in forza del quale tale persona deve scontare almeno due terzi di un periodo determinato di detenzione prima di poter beneficiare della liberazione condizionale, tale liberazione è subordinata al fatto che un’autorità specializzata ritenga che il mantenimento della detenzione di detta persona non sia più necessario ai fini della protezione della società, e la medesima persona beneficia necessariamente della liberazione condizionale un anno prima della fine della pena irrogata, quando invece, in forza delle norme vigenti alla data della presunta commissione dei reati di cui trattasi, essa avrebbe dovuto beneficiare automaticamente della liberazione condizionale dopo aver scontato metà della pena.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

L’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non costituisce imposizione di una pena più grave l’applicazione, a una persona che sia condannata a una pena detentiva di durata determinata, di un regime in forza del quale tale persona deve scontare almeno due terzi di un periodo determinato di detenzione prima di poter beneficiare della liberazione condizionale, tale liberazione è subordinata al fatto che un’autorità specializzata ritenga che il mantenimento della detenzione di detta persona non sia più necessario ai fini della protezione della società, e la medesima persona beneficia necessariamente della liberazione condizionale un anno prima della fine della pena irrogata, quando invece, in forza delle norme vigenti alla data della presunta commissione dei reati di cui trattasi, essa avrebbe dovuto beneficiare automaticamente della liberazione condizionale dopo aver scontato metà della pena.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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