ECLI:EU:C:2026:775•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2026.#Vista-Life Pharma SA e Vista-Life Pharma Belgium SCRL contro Laboratoires S.M.B. SA e Brussels Reps Pharma SRL.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles.#Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 2, paragrafo 2, punto 5 – Nozione di “indicazioni sulla salute” – Integratore alimentare – Indicazioni relative alla frequenza di assunzione e/o alla via di somministrazione – Articolo 14, paragrafo 2 – Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia – Condizioni applicabili – Pubblicità che promuove un integratore alimentare.#Causa C-721/24.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2026.#Vista-Life Pharma SA e Vista-Life Pharma Belgium SCRL contro Laboratoires S.M.B. SA e Brussels Reps Pharma SRL.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles.#Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 2, paragrafo 2, punto 5 – Nozione di “indicazioni sulla salute” – Integratore alimentare – Indicazioni relative alla frequenza di assunzione e/o alla via di somministrazione – Articolo 14, paragrafo 2 – Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia – Condizioni applicabili – Pubblicità che promuove un integratore alimentare.#Causa C-721/24.
ECLI:EU:C:2026:775Eu Chamb 05 C17 set 2026
Testo completo
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
17 settembre 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 2, paragrafo 2, punto 5 – Nozione di “indicazioni sulla salute” – Integratore alimentare – Indicazioni relative alla frequenza di assunzione e/o alla via di somministrazione – Articolo 14, paragrafo 2 – Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia – Condizioni applicabili – Pubblicità che promuove un integratore alimentare »
Nella causa C‑721/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 4 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2024, nel procedimento
Vista-Life Pharma SA,
Vista-Life Pharma Belgium SCRL
contro
Laboratoires S.M.B. SA,
Brussels Reps Pharma SRL,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Vista-Life Pharma SA, da L. De Meese e P. Maeyaert, avocats;
– per la Laboratoires S.M.B. SA e la Brussels Reps Pharma SRL, da G. Sorreaux, avocat;
– per il governo belga, da M. Jacobs, L. Jans e C. Pochet, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da S. Delaude e B. Rous Demiri, in qualità di agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 gennaio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, punti 1 e 5, nonché dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9, e rettifica in GU 2007, L 12, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (GU 2008, L 39, pag. 14) (in prosieguo: il «regolamento n. 1924/2006»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vista-Life Pharma SA e la Vista-Life Pharma Belgium SCRL (in prosieguo, congiuntamente: la «Vista-Life»), da un lato, e la Laboratoires S.M.B. SA e la Brussels REPS Pharma SRL, dall’altro, in merito alle informazioni contenute in una pubblicità commerciale, realizzata dalla Vista-Life, per la promozione di due integratori alimentari.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2002/46/CE
3 L’articolo 2 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU 2002, L 183, pag. 51), dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “integratori alimentari”: i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari;
(…)».
Direttiva 2006/114/CE
4 L’articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU 2006, L 376, pag. 21), prevede:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per
a) “pubblicità”, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;
(…)».
Regolamento n. 1924/2006
5 I considerando 3, 23 e 28 del regolamento n. 1924/2006 recitano:
«(3) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [(GU 2000, L 109, pag. 29)], contiene disposizioni generali in materia di etichettatura. La direttiva [2000/13] impone un divieto generale di utilizzare informazioni che possono indurre in errore l’acquirente o attribuiscono ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Il presente regolamento dovrebbe integrare i principi generali della direttiva [2000/13] e stabilire disposizioni specifiche riguardanti l’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari forniti come tali al consumatore.
(…)
(23) Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare [(EFSA)] dovrebbe effettuare tali valutazioni. Su richiesta, il richiedente dovrebbe poter avere accesso al suo fascicolo per verificare lo stato di avanzamento della procedura.
(…)
(28) La dieta è uno dei tanti fattori che influenzano l’insorgere di determinate malattie umane. Altri fattori, come l’età, la predisposizione genetica, il livello dell’attività fisica, il consumo di tabacco e altre sostanze che provocano assuefazione, l’esposizione ambientale e lo stress possono influenzare l’insorgere delle malattie. Pertanto, l’apposizione di indicazioni riguardanti la riduzione di un rischio di malattia dovrebbe essere sottoposta a condizioni specifiche».
6 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:
«1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.
2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.
(…)».
7 L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(…)
b) la definizione di “integratore alimentare” di cui alla direttiva [2002/46];
(…)
d) la definizione di “etichettatura” di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva [2000/13].
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) “indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;
(…)
5) “indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un[a] categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;
6) “indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia”: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;
(…)».
8 L’articolo 3, primo comma, del medesimo regolamento, intitolato «Principi generali per tutte le indicazioni», è formulato nei termini seguenti:
«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento».
9 L’articolo 4 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute», al paragrafo 2 così dispone:
«In deroga al paragrafo 1, le indicazioni nutrizionali:
(…)
b) sono ammesse, ove una singola sostanza nutritiva sia superiore al profilo nutrizionale, purché l’informazione sulla sostanza in questione figuri in estrema prossimità dell’indicazione nutrizionale o sulla salute oppure sul medesimo lato della stessa. L’informazione reca la seguente dicitura: “Elevato contenuto di (…)”».
10 L’articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini», è formulato nei termini seguenti:
«1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2000/13], le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego:
a) indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia;
(…)
2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l’etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico».
Regolamento (UE) n. 1169/2011
11 L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18), intitolato «Definizioni», al paragrafo 2 così dispone:
«Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
(…)
c) “informazioni obbligatorie sugli alimenti”: le indicazioni che le disposizioni dell’Unione impongono di fornire al consumatore finale;
(…)
j) “etichettatura”: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;
(…)».
12 L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Pratiche leali d’informazione», al paragrafo 2 prevede quanto segue:
«Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore».
13 L’articolo 12 di detto regolamento, intitolato «Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:
«1. Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento.
2. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta».
14 Ai sensi dell’articolo 53 del medesimo regolamento, intitolato «Abrogazione»:
«1. Le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, [2000/13], 2002/67/CE e 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 sono abrogati a decorrere dal 13 dicembre 2014.
2. I riferimenti agli atti abrogati s’intendono fatti al presente regolamento».
Decisione di esecuzione 2013/63/UE
15 Il punto 2 dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2013, L 22, pag. 25), intitolato «Informazioni obbligatorie che accompagnano le indicazioni sulla salute autorizzate – articolo 10, paragrafo 2», è così formulato:
«2.1 Distinzione di tre casi per l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2
Perché l’utilizzo di un’indicazione sulla salute sia conforme al regolamento, l’articolo 10, paragrafo 2, prevede che ogni indicazione sia accompagnata obbligatoriamente da due o, se del caso, quattro informazioni per il consumatore. Le informazioni indicate all’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a d), devono figurare sull’etichettatura dell’alimento o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità. Questa disposizione risponde all’obiettivo del legislatore di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori con informazioni accurate e veritiere volte ad aiutare i consumatori a compiere una scelta informata.
La definizione di “etichettatura” figura nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva [2000/13] e nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento [n. 1169/2011]. Secondo tale definizione, per etichettatura si intende “qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento”. Nella normativa dell’Unione esiste una definizione di “pubblicità” (…), ma non di “presentazione”, che quindi va intesa alla luce della spiegazione fornita all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della direttiva [2000/13] e all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b, del regolamento [n. 1169/2011].
Un’indicazione sulla salute può figurare sull’etichettatura che può comprendere, oltre all’etichetta, anche tutte le informazioni destinate ai consumatori riguardanti l’alimento che accompagnano o cui si riferiscono. A differenza dell’etichettatura, che riguarda la fornitura dell’alimento al consumatore finale, la pubblicità riguarda la promozione della fornitura dell’alimento da parte dell’operatore del settore alimentare.
a) Ai fini della conformità all’articolo 10, paragrafo 2, è necessario inserire le informazioni obbligatorie nell’etichettatura degli alimenti per i quali è fornita l’indicazione sulla salute.
b) Nei casi in cui non esiste un’etichettatura, le informazioni obbligatorie sono fornite nella pubblicità e nella presentazione dell’alimento per il quale è fornita l’indicazione sulla salute. Se ad esempio un’indicazione sulla salute è utilizzata nella pubblicità generica di un alimento (p.es. olio di oliva, latticini, carni ecc.), la quale non è legata a uno specifico prodotto che sarebbe provvisto di etichettatura, le informazioni obbligatorie devono essere fornite anche nella pubblicità e nella presentazione di tale alimento.
L’articolo 12 del regolamento [n. 1169/2011] stabilisce il principio secondo il quale le informazioni obbligatorie sono sempre rese disponibili al consumatore per tutti gli alimenti al momento dell’acquisto. (…)
(…)».
Diritto belga
Codice di diritto economico
16 L’articolo VI.104 del code de droit économique (codice di diritto economico) (Moniteurbelge del 29 marzo 2013, pag. 19975), come modificato dalla loi du 21 décembre 2013, portant insertion du titre VI «Pratiques du marché et protection du consommateur» dans le code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d’application de la loi propres au livre VI, dans les livres Ier et XV du code de droit économique (legge del 21 dicembre 2013, sull’inserzione del titolo VI «Pratiche commerciali e tutela del consumatore» nel codice di diritto economico e sull’inserzione delle definizioni relative al libro VI, e delle disposizioni di applicazione della legge relative al libro VI, nei libri I e XV del codice del diritto economico (Moniteurbelge del 30 dicembre 2013, pag. 103506; in prosieguo: il «codice di diritto economico»), così dispone:
«È vietato qualsiasi atto contrario alle pratiche leali di mercato mediante il quale un’impresa leda o possa ledere gli interessi professionali di una o più imprese».
Regio decreto del 30 maggio 2021
17 L’articolo 9 dell’arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés (regio decreto del 30 maggio 2021 relativo all’immissione in commercio di sostanze nutritive e di prodotti alimentari ai quali sono state aggiunte sostanze nutritive (Moniteur belge dell’11 giugno 2021, pag. 61519) prevede quanto segue:
«Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari di cui all’articolo 3 è vietato:
1° attribuire al prodotto proprietà di prevenzione, trattamento o cura di una malattia e fare riferimento a proprietà simili;
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18 La Laboratoires S.M.B. e la Brussels Reps Pharma, convenute nel procedimento principale, sono società di diritto belga operanti nei settori farmaceutico e parafarmaceutico. Esse producono e commercializzano in particolare integratori alimentari.
19 Anche la Vista-Life commercializza integratori alimentari ed è in concorrenza, in tali settori, con le convenute nel procedimento principale. Tra tali integratori figurano, in particolare, due prodotti denominati, rispettivamente, «Vista-D3» e «VistaSterol».
20 Con lettera del 18 marzo 2021 le convenute nel procedimento principale hanno intimato alla Vista-Life di cessare la diffusione di due inserti pubblicitari relativi all’integratore alimentare Vista-D3, apparsi in due periodici destinati agli operatori sanitari nel febbraio 2021, in quanto l’assunzione quotidiana di tale integratore alimentare era ivi presentata come comportante «livelli plasmatici stabili», il che costituirebbe un’indicazione sulla salute non autorizzata ai sensi del regolamento n. 1924/2006.
21 Con lettera del 25 marzo 2021 la Vista-Life ha contestato di aver violato tale regolamento, sostenendo che tale dicitura non costituiva un’indicazione sulla salute, ai sensi di detto regolamento.
22 Nel mese di aprile 2021 la Vista-Life ha pubblicato in un periodico destinato agli operatori sanitari un altro inserto pubblicitario relativo all’integratore alimentare VistaSterol contenente la seguente dicitura: «la soluzione per tenere sotto controllo il colesterolo». In tale inserto veniva altresì indicato che detto integratore alimentare conteneva steroli vegetali.
23 Il 9 giugno 2021 le convenute nel procedimento principale hanno proposto dinanzi al tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua francese, Belgio) un’azione inibitoria diretta, in particolare, da un lato, a far accertare che le indicazioni sulla salute «livelli plasmatici stabili» e «la soluzione per tenere sotto controllo il colesterolo», utilizzate dalla Vista-Life per i suoi prodotti Vista-D3 e VistaSterol, violavano l’articolo 10 e l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, nonché l’articolo VI.104 del codice di diritto economico, e, dall’altro, a ingiungere alla Vista-Life di porre fine, sotto pena di sanzione pecuniaria, a tale infrazione.
24 Con sentenza del 6 aprile 2022, il tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua francese) ha accolto tale azione.
25 Tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2022 la Vista-Life ha diffuso, in tre periodici destinati agli operatori sanitari, quattro nuovi inserti pubblicitari relativi all’integratore alimentare Vista-D3, indicanti che l’assunzione di tale integratore alimentare consentiva di evitare l’aumento del rischio di mortalità e/o contenenti, segnatamente, le diciture secondo le quali l’assunzione quotidiana di vitamina D fosse preferibile a un’unica assunzione in quantità maggiore («meglio ogni giorno che in dose unica») e la somministrazione sublinguale del prodotto Vista-D3 «è una via di somministrazione da preferire, che presenta numerosi vantaggi rispetto alla somministrazione orale: assorbimento più rapido, evita l’effetto di primo passaggio epatico e la degradazione degli enzimi a livello gastrico».
26 Con lettera del 23 novembre 2022 le convenute nel procedimento principale hanno diffidato la Vista-Life intimandole di cessare di utilizzare le indicazioni contenute in tali inserti pubblicitari, ritenendo che esse costituissero indicazioni sulla salute vietate dal regolamento n. 1924/2006 e che violassero il regio decreto del 30 maggio 2021 relativo all’immissione in commercio di sostanze nutritive e di prodotti alimentari ai quali sono state aggiunte sostanze nutritive, il regolamento n. 1169/2011 nonché il codice di diritto economico.
27 Con lettera del 2 dicembre 2022 la Vista-Life ha contestato le affermazioni così formulate dalle convenute nel procedimento principale e ha rifiutato di dare seguito a tale diffida.
28 Il 9 dicembre 2022 le convenute nel procedimento principale hanno adito il tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua francese) con un’azione inibitoria diretta, in particolare, a far accertare che le indicazioni sulla salute di cui al punto 25 della presente sentenza violavano l’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006 nonché, di conseguenza, l’articolo VI.104 del codice di diritto economico, e a ordinare alla Vista-Life di cessare di utilizzare tali indicazioni nonché qualsiasi indicazione analoga, sotto pena di sanzione pecuniaria.
29 Con sentenza del 5 aprile 2023 il tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua francese) ha constatato, segnatamente, che l’indicazione secondo la quale il prodotto Vista-D3 consente di evitare un aumento del rischio di mortalità, quella secondo cui il prodotto Vista‑D3 eviterebbe l’effetto di primo passaggio epatico e la degradazione degli enzimi a livello gastrico e l’indicazione «meglio ogni giorno che in dose unica» costituivano indicazioni sulla salute non autorizzate che, pertanto, violavano l’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006 e l’articolo VI.104 del codice di diritto economico. Esso ha inoltre ordinato alla Vista-Life di cessare, sotto pena di sanzione pecuniaria, di utilizzare tali indicazioni nonché qualsiasi indicazione analoga.
30 La Vista-Life ha interposto appello avverso le sentenze del tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua francese) del 6 aprile 2022 e del 5 aprile 2023 dinanzi alla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), giudice del rinvio, che ha riunito le due cause.
31 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, quest’ultimo giudice constata, sotto un primo profilo, che le convenute nel procedimento principale e la Vista‑Life sono in disaccordo sulla questione se le indicazioni «livelli plasmatici stabili», «il prodotto Vista-D3 permette di evitare l’effetto di primo passaggio epatico e la degradazione degli enzimi a livello gastrico» nonché «meglio ogni giorno che in dose unica» costituiscano indicazioni sulla salute ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006.
32 A tale riguardo, detto giudice rileva, da un lato, che è pacifico che tali indicazioni non figurano negli elenchi delle indicazioni sulla salute autorizzate in forza del regolamento n. 1924/2006.
33 Dall’altro lato, esso ritiene che, alla luce della definizione della nozione di «indicazioni sulla salute» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006, occorra verificare se dette indicazioni affermino, suggeriscano o sottintendano l’esistenza di un rapporto tra l’integratore alimentare Vista-D3 e la salute.
34 Nel caso di specie, il giudice del rinvio constata che le indicazioni di cui al punto 31 della presente sentenza suggeriscono l’esistenza di un nesso tra la frequenza di assunzione e la via di somministrazione del prodotto Vista-D3 e la sua assimilazione da parte dell’organismo, che sarebbe resa più efficace.
35 Tuttavia, esso osserva che la definizione generale della nozione di «indicazioni» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 1924/2006 non precisa cosa debba intendersi per «particolari caratteristiche» e che la definizione della nozione di «indicazioni sulla salute» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, di tale regolamento non indica se i termini «un alimento o uno dei suoi componenti» riguardino caratteristiche legate alla frequenza di assunzione o alla via di somministrazione dell’alimento interessato.
36 Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, l’indicazione «la soluzione per tenere sotto controllo il colesterolo», relativa all’integratore alimentare VistaSterol, il giudice del rinvio rileva che la Vista-Life e le convenute nel procedimento principale concordano nel qualificare tale indicazione come «indicazione sulla salute» e, più in particolare, come indicazione sulla salute relativa alla riduzione dei rischi di malattia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento n. 1924/2006.
37 Per contro, esse sono in disaccordo sulla questione se tale indicazione rispetti o meno l’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento.
38 In proposito, il giudice del rinvio constata che la pubblicità di cui trattasi non contiene la dicitura, figurante in tale disposizione, secondo la quale la malattia cui l’indicazione di cui trattasi fa riferimento, ossia, nel caso di specie, le malattie cardiovascolari, è dovuta a molteplici fattori di rischio e l’intervento su uno di questi fattori, ossia, nel caso di specie, l’apporto di steroli vegetali, può anche non avere un effetto benefico.
39 Esso osserva, tuttavia, che l’imballaggio e il foglio illustrativo dell’integratore alimentare VistaSterol, nonché il sito Internet della Vista-Life, contengono un’indicazione secondo cui un’elevata colesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari.
40 In tali circostanze, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i punti 1 e 5 dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debbano essere interpretati nel senso che i termini “particolari caratteristiche” e “una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti” comprendono indicazioni relative alla frequenza dell’assunzione e/o alla via di somministrazione dell’alimento.
«2) Se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che esso esige che l’etichettatura o, in assenza di etichettatura, la presentazione o la pubblicità riproduca letteralmente la dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento “è dovuta a molteplici fattori di rischio e (…) l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico”.
3) Se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che esso esige che la pubblicità che riproduce l’indicazione sulla salute relativa alla riduzione dei rischi di malattia deve riportare una dicitura indicante che “la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico”, quando tale dicitura compare sulla confezione, sul foglio illustrativo e/o sul sito Internet del prodotto».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
41 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che indicazioni relative alla frequenza di assunzione e/o alla modalità di somministrazione di un integratore alimentare rientrano nella nozione di «indicazioni sulla salute», ai sensi di tale disposizione.
42 In via preliminare occorre ricordare che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, quest’ultimo si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti nelle comunicazioni commerciali, relative agli alimenti destinati ad essere forniti come tali al consumatore finale, inclusi, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, letto in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46, gli integratori alimentari.
43 Conformemente all’articolo 3, primo comma, del regolamento n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute possono essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato dell’Unione europea solo se sono conformi alle disposizioni di tale regolamento.
44 Tali disposizioni prevedono una serie di requisiti che disciplinano l’impiego, nell’Unione, di indicazioni sulla salute relative a prodotti alimentari, in particolare quella menzionata al considerando 23 di detto regolamento, secondo la quale tale impiego dovrebbe essere autorizzato soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile, che, per garantire una valutazione armonizzata, dev’essere effettuata dall’EFSA (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, Novel Nutriology, C‑386/23, EU:C:2025:304, punto 65 e giurisprudenza citata).
45 A tale proposito occorre rilevare, in primo luogo, che l’articolo 2, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 1924/2006 definisce la nozione di «indicazione» in modo ampio come «qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche».
46 Dall’uso dei verbi «suggerisca o sottintenda» risulta che la qualificazione come «indicazione», ai sensi di tale disposizione, non richiede che il messaggio o la rappresentazione rientranti in tale nozione indichi esplicitamente che un alimento possiede talune particolari caratteristiche. È sufficiente che tale messaggio o rappresentazione possa produrre, nel consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, l’impressione che l’alimento possegga siffatte caratteristiche (v., per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Green – Swan Pharmaceuticals CR, C‑299/12, EU:C:2013:501, punto 24).
47 Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, il riferimento alle «particolari caratteristiche» di un alimento non deve essere inteso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Vista Life nelle sue osservazioni scritte, come limitato alle sole proprietà intrinseche di tale alimento, quali la sua composizione o il suo contenuto. Esso riguarda altresì le modalità secondo le quali detto alimento è destinato a essere consumato, qualora tali modalità siano presentate come aventi un ruolo nelle caratteristiche attribuite all’alimento stesso.
48 Pertanto, indicazioni relative alla frequenza di assunzione di un integratore alimentare, come «meglio ogni giorno che in dose unica», o alla sua modalità di somministrazione, come «sublinguale», possono attribuire a tale integratore alimentare particolari caratteristiche, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 1924/2006.
49 In secondo luogo, l’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006 definisce la nozione di «indicazioni sulla salute» come «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».
50 Come la Corte ha già dichiarato, un’«indicazione sulla salute», ai sensi di tale disposizione, viene definita in base al rapporto che deve esistere tra un alimento o uno dei suoi componenti, da una parte, e la salute, dall’altra, e siffatta definizione non fornisce alcuna precisazione né in ordine al carattere diretto o indiretto che tale rapporto deve avere, né in ordine alla sua intensità o alla sua durata, con la conseguenza che il termine «rapporto» va inteso in senso ampio (sentenza del 18 luglio 2013, Green – Swan Pharmaceuticals CR, C‑299/12, EU:C:2013:501, punto 22 e giurisprudenza citata).
51 Pertanto, la nozione di «indicazioni sulla salute» ricomprende non soltanto un rapporto che implichi un miglioramento dello stato di salute riconducibile al consumo di un alimento, ma anche qualsiasi rapporto che implichi l’assenza o la riduzione degli effetti negativi per la salute che accompagnano o seguono, in altri casi, un siffatto consumo (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor, C‑544/10, EU:C:2012:526, punto 35).
52 Pertanto, indicazioni relative alla frequenza di assunzione o alla modalità di somministrazione di un integratore alimentare, come quelle di cui al punto 48 della presente sentenza, qualora siano presentate come aventi un ruolo nell’ottenimento di un effetto benefico per la salute o nell’assenza o nella riduzione di un effetto negativo per la salute che potrebbe derivare da una diversa frequenza di assunzione o da una diversa modalità di somministrazione, possono rientrare nella nozione di «indicazioni sulla salute» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006.
53 Per contro, come risulta dalla definizione rammentata al punto 50 della presente sentenza, qualora tali indicazioni si limitino a fornire ai consumatori un’informazione di ordine puramente pratico sulle modalità di consumo del prodotto di cui trattasi, senza riferimento esplicito o implicito a un effetto sulla salute, esse non possono rientrare in tale nozione.
54 Peraltro, detta interpretazione è conforme alle finalità del regolamento n. 1924/2006, il quale, da un lato, come enunciato dal suo articolo 1, paragrafo 1, mira a garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela del consumatore, segnatamente contro le indicazioni fuorvianti, facilitando la scelta di quest’ultimo mediante l’immissione in commercio di prodotti sicuri e adeguatamente etichettati. Dall’altro, anche la tutela della salute figura tra le principali finalità di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, Novel Nutriology, C‑386/23, EU:C:2025:304, punto 63 e giurisprudenza citata).
55 Per rispondere alle finalità consistenti nel garantire un elevato livello di tutela del consumatore e di protezione della salute umana, occorre, segnatamente, fornire ai consumatori le informazioni necessarie per consentir loro di compiere scelte con piena consapevolezza (sentenza del 30 aprile 2025, Novel Nutriology, C‑386/23, EU:C:2025:304, punto 64 e giurisprudenza citata).
56 Orbene, un’interpretazione che escludesse dalla nozione di «indicazioni sulla salute», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006, le indicazioni relative alla frequenza di assunzione o alla modalità di somministrazione di un integratore alimentare che non si limitino a informazioni di ordine puramente pratico sarebbe in contrasto con tali finalità. Infatti, una siffatta interpretazione consentirebbe agli operatori economici di utilizzare tali indicazioni anche qualora esse fossero tali da suggerire ai consumatori l’esistenza di un effetto benefico per la salute o l’assenza o la riduzione di un effetto negativo per la salute, e ciò senza dover rispettare i requisiti previsti da tale regolamento, in particolare quello menzionato al punto 44 della presente sentenza, secondo il quale l’impiego delle indicazioni sulla salute dovrebbe essere autorizzato solo dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile.
57 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006 dev’essere interpretato nel senso che indicazioni relative alla frequenza di assunzione e/o alla modalità di somministrazione di un integratore alimentare rientrano nella nozione di «indicazioni sulla salute», ai sensi di tale disposizione, qualora tali modalità pratiche siano presentate come collegate a un effetto benefico per la salute o all’assenza o alla riduzione di un effetto negativo per la salute.
Sulla seconda questione
58 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che esige che l’etichettatura dell’integratore alimentare di cui trattasi o, in mancanza di etichettatura, la presentazione o la pubblicità di quest’ultimo riproduca letteralmente la dicitura contenuta in tale disposizione, ai termini della quale «la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e (…) l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico».
59 Come risulta dal suo titolo, l’articolo 14 di tale regolamento disciplina, in particolare, le indicazioni relative alla riduzione dei rischi di malattia.
60 La nozione di «indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia» è definita all’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, di detto regolamento come «qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana».
61 Conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, oltre ai requisiti generali stabiliti da tale regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1 di tale articolo, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l’etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità di un alimento reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.
62 In primo luogo, occorre rilevare, da un lato, che la formulazione di detto articolo 14, paragrafo 2, non menziona alcun obbligo di riproduzione letterale dei termini che seguono l’espressione «una dicitura indicante», posto che una siffatta dicitura deve, in particolare, come risulta da tale formulazione, essere connessa alla malattia alla quale l’indicazione di cui trattasi fa riferimento.
63 Dall’altro lato, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto, in altre disposizioni del regolamento n. 1924/2006, l’impiego obbligatorio di una determinata formulazione. Ciò vale in particolare per l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento nonché per talune rubriche dell’allegato di detto regolamento, che prevedono che talune indicazioni nutrizionali debbano essere accompagnate da una dicitura i cui termini sono prescritti letteralmente.
64 In secondo luogo, come ricordato ai punti 54 e 55 della presente sentenza, poiché la tutela della salute figura tra le principali finalità del regolamento n. 1924/2006, occorre, in particolare, fornire al consumatore le informazioni necessarie affinché quest’ultimo possa compiere scelte informate.
65 Per rispondere a tale finalità, occorre altresì, come risulta dal considerando 3 di tale regolamento, proteggere tale consumatore dalle informazioni che possono indurlo in errore, attribuendo agli alimenti proprietà medicinali che essi non possiedono.
66 L’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento si inserisce precisamente nell’ambito di detta finalità.
67 Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, la dicitura prescritta da tale disposizione mira a relativizzare la portata dell’indicazione relativa alla riduzione dei rischi di malattia e ad evitare che tale indicazione sia percepita come una promessa terapeutica. Essa contribuisce così a prevenire qualsiasi rischio che il consumatore sia indotto in errore, ricordando, conformemente al considerando 28 del regolamento n. 1924/2006, che la dieta è solo uno dei tanti fattori che influenzano l’insorgere di determinate malattie umane e che anche altri fattori possono influenzare l’insorgere di tali malattie.
68 Ai fini della realizzazione della finalità consistente nel garantire la protezione della salute umana, qualora un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, di tale regolamento, sia utilizzata in una comunicazione commerciale, è sufficiente che tale indicazione sia accompagnata da una dicitura che, senza necessariamente riprodurre letteralmente i termini utilizzati all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, informi il consumatore in modo preciso, chiaro e facilmente comprensibile, da un lato, del fatto che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e, dall’altro, che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.
69 Occorre rilevare che tale obbligo di informazione precisa, chiara e facilmente comprensibile è confermato dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011, il quale rientra nell’ambito di un’interpretazione sistematica delle disposizioni del regolamento n. 1924/2006.
70 Infatti, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 3 di quest’ultimo regolamento, esso dovrebbe integrare i principi generali della direttiva 2000/13. Poiché tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento n. 1169/2011, che ha introdotto un nuovo regime che si sostituisce a quello previsto da tale direttiva, il regolamento n. 1924/2006 dev’essere interpretato alla luce del regolamento n. 1169/2011.
71 Orbene, sotto il titolo «Pratiche leali d’informazione», l’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 prevede, al paragrafo 2, che le informazioni sui prodotti alimentari devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per i consumatori.
72 Nel caso di specie, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che, nel caso dell’indicazione «la soluzione per tenere sotto controllo il colesterolo», la dicitura «un’elevata colesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari» non è tale da trasmettere al consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in modo preciso, chiaro e facilmente comprensibile, le informazioni richieste dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006.
73 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 dev’essere interpretato nel senso che esso non esige che l’etichettatura dell’integratore alimentare di cui trattasi o, in mancanza di etichettatura, la presentazione o la pubblicità di quest’ultimo riproduca letteralmente la dicitura contenuta in tale disposizione, ai termini della quale «la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e (…) l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico», purché tale etichettatura, presentazione o pubblicità contenga una dicitura che informi il consumatore in modo preciso, chiaro e facilmente comprensibile in merito a questi due elementi.
Sulla terza questione
74 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva alla Corte incombe, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 26 marzo 2026, AVEPA, C‑294/25, EU:C:2026:254, punto 22 e giurisprudenza citata).
75 Nel caso di specie, occorre constatare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il procedimento principale riguarda inserti pubblicitari diretti a promuovere integratori alimentari pubblicati in periodici destinati agli operatori sanitari. Si deve quindi circoscrivere l’analisi alla sola ipotesi della pubblicità scritta.
76 Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve ritenere che, con la sua terza questione, tale giudice chieda, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che esso esige che una pubblicità scritta diretta a promuovere un integratore alimentare e contenente un’indicazione relativa alla riduzione dei rischi di malattia contenga anche una dicitura indicante che la malattia cui tale indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico, quando tale dicitura compare sulla confezione, sul foglio illustrativo e sul sito Internet stesso di tale integratore.
77 A tale proposito, come rammentato al punto 61 della presente sentenza, in forza di detto articolo 14, paragrafo 2, oltre ai requisiti generali stabiliti da tale regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1 di tale articolo, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l’etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità di un alimento deve recare anche una dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.
78 Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza dell’11 giugno 2020, ratiopharm, C‑786/18, EU:C:2020:459, punto 28 e giurisprudenza citata).
79 Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, occorre rilevare che l’impiego della congiunzione coordinante «o», collocata davanti all’espressione «in mancanza di etichettatura», dev’essere inteso nel senso che la dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico deve figurare in via prioritaria sull’etichettatura del prodotto interessato e, unicamente in mancanza di tale etichettatura, su altri supporti, quali la presentazione del prodotto o la pubblicità ad esso relativa.
80 A tale proposito, la nozione di «etichettatura» è definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1924/2006, mediante rinvio all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13, ora sostituito dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento n. 1169/2011, come comprendente qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento.
81 Come risulta da tale articolo 2, paragrafo 2, lettera j), qualsiasi menzione o indicazione che si riferisca a un alimento e che figuri sull’imballaggio di quest’ultimo rientra nella nozione di «etichettatura», ai sensi di tale disposizione.
82 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che una dicitura secondo la quale un’elevata colesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari figura sull’imballaggio e sul foglio illustrativo dell’integratore alimentare VistaSterol e, pertanto, sulla sua etichettatura, ai sensi di detto articolo 2, paragrafo 2, lettera j).
83 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, occorre rilevare che, ai fini del regolamento n. 1169/2011, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), di quest’ultimo regolamento rinvia alla definizione della nozione di «pubblicità» contenuta nell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114, ai sensi del quale «qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi», dev’essere considerata pubblicità.
84 Risulta quindi dal regolamento n. 1169/2011 che le nozioni di «etichettatura» e di «pubblicità» sono previste in modo distinto in tale regolamento.
85 Inoltre, l’articolo 12 del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti», dispone, da un lato, al paragrafo 1, che, per tutti gli alimenti, le informazioni obbligatorie, che includono, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, le informazioni elencate nell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, sono rese disponibili e facilmente accessibili, conformemente al regolamento n. 1169/2011. Dall’altro, al paragrafo 2, tale articolo 12 prevede che le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
86 A tale proposito, la decisione di esecuzione 2013/63, adottata dalla Commissione europea nell’ambito delle competenze di esecuzione conferitele dal legislatore dell’Unione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 25 del regolamento n. 1924/2006, dispone, al punto 2.1, terzo comma, lettera b), secondo comma, del suo allegato, che «[l]’articolo 12 del regolamento [n. 1169/2011] stabilisce il principio secondo il quale le informazioni obbligatorie sono sempre rese disponibili al consumatore per tutti gli alimenti al momento dell’acquisto».
87 Tale decisione di esecuzione precisa altresì, al punto 2.1, terzo comma, del suo allegato, che «[a] differenza dell’etichettatura, che riguarda la fornitura dell’alimento al consumatore finale, la pubblicità riguarda la promozione della fornitura dell’alimento da parte dell’operatore del settore alimentare».
88 Orbene, quando un alimento contiene un’etichettatura sulla quale figurano le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, è mediante tale etichettatura che il consumatore dispone di tali informazioni obbligatorie prima di compiere la sua scelta, poiché una siffatta etichettatura ha proprio lo scopo di informare il consumatore finale, come rilevato al punto precedente. In tali circostanze, non è necessario, per conseguire l’obiettivo perseguito dall’articolo 12 del regolamento n. 1169/2011, che dette informazioni obbligatorie figurino anche nella pubblicità scritta relativa a tale prodotto.
89 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la finalità del regolamento n. 1924/2006, come rilevato ai punti 54 e 64 della presente sentenza, la tutela della salute figura tra le principali finalità di tale regolamento. A tal fine occorre in particolare fornire al consumatore le informazioni necessarie per consentirgli di effettuare scelte informate.
90 Orbene, nei limiti in cui, come rilevato al punto 82 della presente sentenza, la dicitura richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 figura sull’etichettatura del prodotto di cui trattasi, non è necessario che tale dicitura figuri anche nella pubblicità scritta relativa a tale prodotto, dato che il consumatore interessato dispone di tutte le informazioni utili per operare una scelta consapevole e informata all’atto stesso dell’acquisto.
91 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 dev’essere interpretato nel senso che esso non esige che una pubblicità scritta diretta a promuovere un integratore alimentare e contenente un’indicazione relativa alla riduzione dei rischi di malattia contenga anche una dicitura indicante che la malattia cui tale indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico, quando tale dicitura compare sull’imballaggio stesso di tale integratore.
Sulle spese
92 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
dev’essere interpretato nel senso che:
indicazioni relative alla frequenza di assunzione e/o alla modalità di somministrazione di un integratore alimentare rientrano nella nozione di «indicazioni sulla salute», ai sensi di tale disposizione, qualora tali modalità pratiche siano presentate come collegate a un effetto benefico per la salute o all’assenza o alla riduzione di un effetto negativo per la salute.
2) L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 109/2008,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso non esige che l’etichettatura dell’integratore alimentare di cui trattasi o, in mancanza di etichettatura, la presentazione o la pubblicità di quest’ultimo riproduca letteralmente la dicitura contenuta in tale disposizione, ai termini della quale «la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e (…) l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico», purché tale etichettatura, presentazione o pubblicità contenga una dicitura che informi il consumatore in modo preciso, chiaro e facilmente comprensibile in merito a questi due elementi.
3) L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 109/2008,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso non esige che una pubblicità scritta diretta a promuovere un integratore alimentare e contenente un’indicazione relativa alla riduzione dei rischi di malattia contenga anche una dicitura indicante che la malattia cui tale indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico, quando tale dicitura compare sull’imballaggio stesso di tale integratore.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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