Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 settembre 2026.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Rayonen sad – Veliki Preslav.#Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Articolo 2 – Ambito di applicazione materiale – Reato stradale punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno – Guida di un veicolo a motore sotto l’effetto dell’alcol – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato nell’Unione europea – Direttiva (UE) 2024/1260 – Recupero e confisca dei beni – Articolo 33 – Termine per la trasposizione – Applicabilità ratione temporis.#Causa C-655/24.

ECLI:EU:C:2026:735Eu Chamb 04 C10 set 2026

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 settembre 2026 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Articolo 2 – Ambito di applicazione materiale – Reato stradale punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno – Guida di un veicolo a motore sotto l’effetto dell’alcol – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato nell’Unione europea – Direttiva (UE) 2024/1260 – Recupero e confisca dei beni – Articolo 33 – Termine per la trasposizione – Applicabilità ratione temporis »

Nella causa C‑655/24 [Latranov] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rayonen sad Veliki Preslav (tribunale distrettuale di Veliki Preslav, Bulgaria), con decisione del 9 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 9 ottobre 2024, nel procedimento penale a carico di

EZ,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen (relatore), R. Frendo e A. Kornezov, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1º ottobre 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo bulgaro, da R. Stoyanov e T. Tsingileva, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49), come modificata dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 (GU 2014, L 127, pag. 39 e rettifica GU 2014, L 138, pag. 114) (in prosieguo: la «decisione quadro 2005/212»), dell’articolo 3, punto 3, della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260), nonché degli articoli 47, 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di EZ, a seguito della condanna di quest’ultimo per guida di un veicolo a motore sotto l’influsso dell’alcol, reato punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno, ai fini della confisca di tale veicolo.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La Carta

3        L’articolo 51 della Carta, rubricato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 dispone come segue:

«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati».

 Decisione quadro 2005/212

4        I considerando 1, 2 e da 4 a 10 della decisione quadro 2005/212 enunciano quanto segue:

«(1)      La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l’altro dalle differenze tra le legislazioni in materia degli Stati membri.

(2)      Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998 si sollecitava un potenziamento dell’azione di lotta dell’Unione europea alla criminalità organizzata internazionale conformemente a un piano d’azione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia [(GU 1999, C 19, pag. 1)].

(…)

(4)      Al punto 51 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 si sottolinea che il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata, che esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti e che il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. Inoltre, al punto 55 il Consiglio europeo auspica un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad esempio, in materia di rintracciamento, congelamento e confisca dei capitali).

(5)      La raccomandazione n. 19 del piano d’azione del 2000 “Prevenzione e controllo della criminalità organizzata: strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millennio”, approvato dal Consiglio il 27 marzo 2000 [(GU 2000, C 124, pag. 1)], indica che occorrerebbe esaminare l’eventuale necessità di uno strumento che, tenendo conto delle migliori prassi in uso negli Stati membri e nella debita osservanza dei principi fondamentali del diritto, introduca la possibilità di mitigare, nell’ambito del diritto penale, civile o fiscale, a seconda dei casi, l’onere della prova per quanto concerne l’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata.

(6)      L’articolo 12, relativo al sequestro e alla confisca, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 12 dicembre 2000 prevede che le parti possano esaminare la possibilità di chiedere a chi abbia commesso un reato di documentare l’origine legittima dei presunti effetti o proventi confiscabili, sempre che tale richiesta sia compatibile con i principi del diritto nazionale e con la natura dell’azione giudiziaria.

(7)      Tutti gli Stati membri hanno ratificato [la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990 (Serie dei trattati europei, n. 141)]. Vari Stati membri hanno emesso dichiarazioni sull’articolo 2 della convenzione relativo alla confisca, intese a precisare che essi sono unicamente tenuti a confiscare i proventi di una serie di determinati reati.

(8)      La decisione quadro 2001/500/GAI [del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU 2001, L 182, pag. 1)] contiene disposizioni concernenti il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. In base a detta decisione quadro gli Stati membri sono inoltre tenuti a non formulare o non mantenere alcuna riserva riguardo alle disposizioni della convenzione del Consiglio d’Europa relative alla confisca se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno.

(9)      Gli strumenti esistenti in questo settore non hanno assicurato in misura sufficiente un’efficace cooperazione transfrontaliera in materia di confisca, in quanto vi sono ancora vari Stati membri che non possono confiscare i proventi di tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno.

(10)      Obiettivo della presente decisione quadro è assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata (…)».

5        L’articolo 2 di tale decisione quadro, intitolato «Confisca», al paragrafo 1 così dispone:

«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi».

 Direttiva 2014/42

6        Il considerando 9 della direttiva 2014/42 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni delle decisioni quadro [2001/500 e 2005/212]. È opportuno sostituire parzialmente dette decisioni quadro per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva».

7        L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«La presente direttiva si applica ai reati contemplati:

a)      dalla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea [(GU 1997, C 195, pag. 1)];

b)      dalla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro [(GU 2000, L 140, pag. 1)];

c)      dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti [(GU 2001, L 149, pag. 1)];

d)      dalla decisione quadro [2001/500];

e)      dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo [(GU 2002, L 164, pag. 3)];

f)      dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato [(GU 2003, L 192, pag. 54)];

g)      dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti [(GU 2004, L 335, pag. 8)];

h)      dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata [(GU 2008, L 300, pag. 42)];

i)      dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI [(GU 2011, L 101, pag. 1)];

j)      dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio [(GU 2011, L 335, pag. 1)];

k)      dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio [(GU 2013, L 218, pag. 8)];

nonché da altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati».

8        L’articolo 14 di detta direttiva, intitolato «Sostituzione dell’azione comune 98/699/GAI e di alcune disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«[L]’azione comune 98/699/GAI [del 3 dicembre 1998 sul riciclaggio di denaro e sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato adottata dal Consiglio in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea (GU 1998, L 333, pag. 1)], gli articoli 3 e 4 della decisione quadro [2001/500], nonché l’articolo 1, primi quattro trattini, e l’articolo 3 della decisione quadro [2005/212], sono sostituiti dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali decisioni quadro nel diritto nazionale».

 Direttiva 2024/1260

9        L’articolo 33 della direttiva 2024/1260, recante il titolo «Recepimento», dispone, al suo paragrafo 1:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 novembre 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(…)».

10      L’articolo 36 di tale direttiva, intitolato «Sostituzione dell’azione comune 98/699/GAI, delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, della decisione 2007/845/GAI e della direttiva 2014/42/UE», recita:

«1.      L’azione comune [98/699], le decisioni quadro [2001/500] e [2005/212], la decisione 2007/845/GAI [del Consiglio del 6 dicembre 2007 concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU 2007, L 332, pag. 103)] e la direttiva [2014/42] sono sostituite in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali strumenti nel diritto nazionale.

2.      Per quanto riguarda gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti agli strumenti di cui al paragrafo 1 si intendono come riferimenti alla presente direttiva».

11      L’articolo 37 di detta direttiva, intitolato «Entrata in vigore», stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

 Diritto bulgaro

12      L’articolo 53 del Nakazatelen kodeks (codice penale), del 1º maggio 1968 (DV n. 26, del 2 aprile 1968), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, prevede quanto segue:

«1.      Indipendentemente dalla responsabilità penale, saranno oggetto di confisca:

a)      i beni di proprietà del colpevole destinati o utilizzati per la commissione di un reato premeditato; ove detti beni non esistano più o siano stati alienati, è stabilito l’importo corrispondente al loro valore;

b)      le cose appartenenti al colpevole e costituenti l’oggetto di un reato doloso commesso, qualora ciò sia espressamente previsto nella Parte speciale del Codice penale.

(…)».

13      Risulta dall’articolo 343b, paragrafo 1, del codice penale, nella versione applicabile ai fatti di causa, che chiunque guidi un veicolo a motore con un tasso alcolemico superiore all’1,2 per mille, debitamente accertato, è punito con una pena detentiva da uno a tre anni e con un’ammenda da 200 a 1 000 leva bulgari (BGN) (da circa EUR 100 a circa EUR 500).

14      Inoltre, il paragrafo 5 di tale articolo 343b prevede che, nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 di detto articolo, il tribunale confisca a favore dello Stato il veicolo a motore usato per commettere il reato e che è di proprietà dell’autore del reato o, qualora quest’ultimo non ne sia il proprietario, lo priva del valore monetario di tale veicolo.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Con sentenza passata in giudicato il 15 agosto 2024, EZ è stato riconosciuto colpevole di aver guidato, il 27 luglio 2024, nella città di Veliki Preslav (Bulgaria), un veicolo a motore con un tasso alcolemico superiore a 1,2 per mille, ovvero pari a 3,23 per mille.

16      EZ è stato condannato a una pena detentiva della durata di un anno, con sospensione condizionale di tre anni, e a una sanzione pecuniaria di BGN 500 (circa EUR 250). Gli è stata inoltre inflitta una pena di «privazione del diritto di guidare un veicolo a motore» per un periodo di un anno e otto mesi.

17      Il Rayonen sad Veliki Preslav (tribunale distrettuale di Veliki Preslav, Bulgaria), giudice del rinvio, è competente, conformemente alla normativa nazionale, a decidere se occorra confiscare, a favore dello Stato, il veicolo utilizzato per commettere il reato e di cui l’autore del reato è proprietario o, in caso contrario, condannarlo a pagarne il controvalore. Dalla decisione di rinvio risulta che si è statuito sulla restituzione del veicolo a motore utilizzato per commettere il reato, il quale costituisce altresì una prova materiale e, per quanto riguarda la confisca del controvalore totale di tale veicolo, che è stata pronunciata una sospensione del procedimento in attesa della risposta alle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte.

18      A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che il veicolo di cui trattasi è di proprietà comune, in parti uguali, di EZ e di sua moglie, BS. Quest’ultima non ha partecipato al procedimento di confisca poiché tale partecipazione non è prevista dalla normativa nazionale. Inoltre, detto giudice precisa che un’altra sezione dello stesso tribunale ha fissato un deposito di garanzia pari alla metà del valore del veicolo per quanto riguarda EZ.

19      Il giudice del rinvio resta quindi investito della questione della confisca del controvalore del veicolo di cui trattasi. In tale contesto, esso chiede se la direttiva 2024/1260, la decisione quadro 2005/212 e la Carta siano applicabili ai reati stradali punibili con una pena privativa della libertà, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire la guida di un veicolo a motore sotto l’influsso di alcol e/o di stupefacenti.

20      In caso affermativo, tale giudice si chiede se, nell’ipotesi in cui il veicolo a motore di cui trattasi nel procedimento principale sia considerato uno strumento utilizzato per commettere un reato, ai sensi dell’articolo 3, punto 3, della direttiva 2024/1260, una normativa nazionale che prevede il sequestro obbligatorio del veicolo in caso di reati in materia di trasporto commessi dopo il consumo di alcol e/o di stupefacenti sia contraria al principio di proporzionalità, quale sancito agli articoli 49 e 52 della Carta. Inoltre, detto giudice esprime dubbi quanto alla conformità, rispetto all’articolo 47 della Carta, di una normativa nazionale che non prevede la possibilità per i terzi in buona fede aventi un diritto di proprietà sui beni che devono essere confiscati a favore dello Stato di poter partecipare al procedimento penale di cui trattasi e di essere sentiti in merito a tale confisca.

21      In tali circostanze, il Rayonen sad Veliki Preslav (tribunale distrettuale di Veliki Preslav) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva [2024/1260], la [Carta] o la decisione quadro [2005/212] siano applicabili ai casi di reati relativi al trasporto commessi in seguito al consumo di alcol e/o stupefacenti.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il veicolo a motore costituisca un bene strumentale utilizzato per commettere il reato, ai sensi dell’articolo 3, [punto] 3, della direttiva 2024/1260.

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se il principio di proporzionalità sia applicabile alla confisca del veicolo ai sensi degli articoli 49 e 52 della [Carta].

4)      Se l’articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, del codice di procedura penale della Repubblica di Bulgaria, che consente la confisca a favore dello Stato di un veicolo a motore che è stato utilizzato per commettere un reato o di attribuire [allo Stato] il suo equivalente in denaro, qualora una parte della proprietà del veicolo a motore appartenga a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza dare a tale terzo la possibilità di partecipare al procedimento e senza garantirgli un accesso diretto alla giustizia».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

22      Nella sua prima questione, il giudice del rinvio fa riferimento sia alla direttiva 2024/1260 sia alla decisione quadro 2005/212 nonché alla Carta.

23      Ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2024/1260, quest’ultima sostituisce, in particolare, la decisione quadro 2005/212. Conformemente al suo articolo 37 tale direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

24      Poiché tale pubblicazione ha avuto luogo il 2 maggio 2024 e il reato stradale di cui trattasi è stato commesso il 27 luglio 2024, tale reato corrisponde a una situazione giuridica sorta dopo l’entrata in vigore della direttiva 2024/1260.

25      Ciò premesso, conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, di tale direttiva, il termine di recepimento di quest’ultima è fissato al 23 novembre 2026.

26      A tal riguardo, occorre ricordare che una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la introduce e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo [sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale), C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 37 e giurisprudenza citata].

27      Pertanto, per quanto riguarda più in particolare le direttive, in linea generale, soltanto le situazioni giuridiche acquisite posteriormente alla scadenza del termine di recepimento di una direttiva rientrano, ratione temporis, nell’ambito di applicazione di quest’ultima [sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale), C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 38 e giurisprudenza citata].

28      Nel caso di specie, da un lato, i fatti del procedimento principale, vale a dire la guida di un veicolo a motore sotto l’effetto dell’alcol, sono anteriori al termine di trasposizione della direttiva 2024/1260. Dall’altro lato, secondo il fascicolo di cui dispone la Corte, la Repubblica di Bulgaria, al momento di tali fatti, non aveva recepito tale direttiva nel diritto nazionale. Ne consegue che la direttiva 2024/1260 non è applicabile ratione temporis alla situazione giuridica di cui al procedimento principale.

29      Pertanto, occorre considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2005/212 e la Carta siano applicabili a un reato stradale che consiste nella guida di un veicolo a motore sotto l’effetto dell’alcol e punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno.

30      Tenuto conto degli interrogativi del giudice del rinvio, occorre verificare se un reato stradale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, possa essere considerato un «reato» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione quadro, fermo restando che tale nozione non è definita da detta decisione quadro.

31      A tal riguardo, l’articolo 2 paragrafo 1, della stessa decisione quadro prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.

32      Il giudice dell’Unione può ricorrere, in talune situazioni, ai metodi di interpretazione che ritiene appropriati al fine di chiarire la portata esatta di una disposizione del diritto dell’Unione in apparenza chiara, ricollocando tale disposizione nel suo contesto e interpretandola alla luce dell’insieme delle disposizioni di tale diritto, delle sue finalità e dello stato della sua evoluzione alla data in cui deve essere effettuata l’applicazione di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione, C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punto 127 e giurisprudenza citata). Inoltre, anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 47 nonché giurisprudenza citata).

33      Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, dal preambolo di quest’ultima, in particolare dalla lettura combinata dei suoi considerando 1, 2, da 4 a 6, 8 e 10, risulta che tale decisione quadro mira principalmente alla lotta contro la criminalità organizzata. Inoltre, tale articolo 2, paragrafo 1, riguarda i reati «punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno». Orbene, risulta da tale considerando 8 che siffatte pene sono menzionate con riferimento ai reati rientranti nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2001/500, vale a dire quelli relativi al riciclaggio di denaro. Ai sensi del considerando 4 della decisione quadro 2005/212, quest’ultimo è «il nucleo stesso della criminalità organizzata».

34      Inoltre, occorre altresì prendere in considerazione le disposizioni della direttiva 2014/42 e, in particolare, il suo articolo 3. Infatti, tale direttiva, conformemente al suo articolo 14, paragrafo 1, ha sostituito i primi quattro trattini dell’articolo 1, nonché l’articolo 3 della decisione quadro 2005/212, cosicché le disposizioni di tale decisione quadro, che sono state mantenute in vigore dopo l’adozione di tale direttiva, coesistono con le disposizioni di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, «Agro In 2001», C‑234/18, EU:C:2020:221, punto 48).

35      Sebbene tale articolo 14 non precisi quali disposizioni specifiche della direttiva 2014/42 abbiano sostituito quelle della decisione quadro 2005/212 e, in particolare, il suo articolo 3, paragrafo 1, si deve osservare che l’articolo 3 di tale direttiva riprende, in sostanza, l’elenco degli strumenti giuridici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione quadro, pur estendendolo ad altri strumenti, come sottolineato dal considerando 9 di tale direttiva. Dall’articolo 3 della stessa direttiva risulta che quest’ultimo riguarda, al pari dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione quadro, reati gravi che rientrano, direttamente o indirettamente, nella criminalità organizzata o in un’altra sfera di criminalità che può presentare una dimensione transfrontaliera. Orbene, la guida di un veicolo a motore sotto l’effetto dell’alcol o di stupefacenti non costituisce, in linea di principio, un reato siffatto.

36      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la finalità della decisione quadro 2005/212, dai suoi considerando 1 e da 7 a 10 risulta che è al fine di prevenire e combattere efficacemente una criminalità organizzata che il legislatore dell’Unione ha ritenuto necessario concentrare gli sforzi nell’ambito della cooperazione transfrontaliera sul rintracciamento, sul congelamento, sul sequestro e sulla confisca dei proventi di reato e adottare, a tal fine, uno strumento più efficace di lotta contro tale criminalità rispetto a quelli esistenti in precedenza, garantendo che tutti gli Stati membri dispongano di una normativa efficace in materia di confisca dei proventi generati da tale criminalità.

37      Ne consegue che, poiché un reato stradale come quello di cui trattasi nel procedimento principale non rientra né nella criminalità organizzata né in una sfera di criminalità che può presentare una dimensione transfrontaliera o un carattere grave, esso non costituisce un «reato» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 e non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultima.

38      Tale interpretazione è corroborata, in terzo luogo, dalla genesi della decisione quadro 2005/212.

39      A tal riguardo, dalla nota esplicativa relativa all’iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell’adozione di un progetto di decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (comunicazione del Regno di Danimarca, documento del Consiglio n. 9956/02 ADD 1) risulta che tale iniziativa si riferisce alle rispettive conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998 e di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, vertenti su varie azioni riguardanti, in sostanza, la lotta a livello dell’Unione contro la criminalità organizzata e la raccomandazione relativa alla prevenzione e al controllo della criminalità organizzata, la convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e la decisione quadro 2001/500. È in tale contesto che tale nota esplicativa menziona la necessità di adottare uno strumento di carattere orizzontale che fissi senza ambiguità gli obblighi incombenti agli Stati membri in materia di confisca.

40      Per quanto riguarda gli interrogativi del giudice del rinvio relativi all’applicabilità della Carta, occorre rilevare che l’ambito di applicazione di quest’ultima è definito al suo articolo 51, paragrafo 1, ai sensi del quale, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, le disposizioni della Carta si applicano a questi ultimi esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 42 e giurisprudenza citata).

41      Inoltre, secondo giurisprudenza costante, i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione (sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 43 e la giurisprudenza citata).

42      Orbene, come risulta dal punto 37 della presente sentenza, il reato stradale di cui trattasi nel procedimento principale, che consiste nella guida di un veicolo a motore sotto l’effetto dell’alcol, non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae della decisione quadro 2005/212. Ne consegue che la confisca del veicolo per la repressione di un siffatto reato non è disciplinata dal diritto dell’Unione e che, di conseguenza, neppure la Carta è destinata ad applicarsi nel caso di specie.

43      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la decisione quadro 2005/212 non è applicabile a un reato stradale che consiste nella guida di un veicolo a motore sotto l’influsso di alcol e punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno.

 Sulle questioni dalla seconda alla quarta

44      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda, alla terza e alla quarta questione.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, come modificata dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, non è applicabile a un reato stradale che consiste nella guida di un veicolo a motore sotto l’effetto dell’alcol e punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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