Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2026.#CY contro Gândul Media Network SRL e HO.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.#Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “opera” – Breve testo condiviso su un social network e riprodotto nella stampa online – Articolo 5 – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) – Resoconti di avvenimenti attuali – Livello di armonizzazione – Articolo 5, paragrafo 5 – Test a tre fasi.#Causa C-598/24.

ECLI:EU:C:2026:682Eu Chamb 02 C3 set 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

3 settembre 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “opera” – Breve testo condiviso su un social network e riprodotto nella stampa online – Articolo 5 – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) – Resoconti di avvenimenti attuali – Livello di armonizzazione – Articolo 5, paragrafo 5 – Test a tre fasi»

Nella causa C‑598/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 14 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2024, nel procedimento

CY

contro

Gândul Media Network SRL,

HO,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin (relatore), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per CY, da I. Nicolescu, avvocata;

–

per il governo rumeno, da E. Gane, R. Antonie, e M. Chicu, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da J. Samnadda e E.A. Stamate, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, CY, un’insegnante, e, dall’altro, la Gândul Media Network SRL, gestore del sito Internet del quotidiano online Gândul, e HO, un giornalista, in merito alla pubblicazione su tale sito, da parte di HO, di un testo di CY, in violazione del diritto d’autore di cui essa sarebbe titolare.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

L’articolo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura (…)».

4

Il 20 dicembre 1996 l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, che è entrato in vigore il 6 marzo 2002. Tale trattato è stato approvato in nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6). Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale trattato:

«Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della Convenzione di Berna».

Diritto dell’Unione

5

L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)

agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(…)».

6

L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Eccezioni e limitazioni», al paragrafo 3, lettera c), e al paragrafo 5, così dispone:

«3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(…)

c)

nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;

(…)

5.   Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

Diritto rumeno

7

L’articolo 35, paragrafi 1 e 2, della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 14 marzo 1996 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 60 del 26 marzo 1996) dispone quanto segue:

«1.   Sono consentiti, senza il consenso dell’autore e senza il pagamento di alcun compenso, i seguenti utilizzi di un’opera portata in precedenza a conoscenza del pubblico, a condizione che siano conformi ai buoni usi, non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non danneggino l’autore o i titolari dei diritti d’uso:

(…)

2.   Alle condizioni previste al paragrafo 1, sono consentite la riproduzione, la distribuzione, la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico, senza alcun vantaggio diretto o indiretto, commerciale o economico:

(…)

c)

di brevi frammenti delle opere, nel contesto delle informazioni relative agli eventi di attualità, ma solo nella misura giustificata dallo scopo dell’informazione;

(…)».

8

L’articolo 35 di tale legge prevede, al suo paragrafo 4, con particolare riferimento ai casi di cui al paragrafo 2, lettera c), di detto articolo, l’obbligo di indicare la fonte e il nome dell’autore dell’opera utilizzata, salvo che ciò risulti impossibile.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

L’8 settembre 2021 la ricorrente nel procedimento principale, CY, un’insegnante, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un testo di 22 righe intitolato «Piccola guida per i genitori all’inizio dell’anno scolastico». Essa vi indicava, in sostanza, di non voler ricevere regali da parte dei genitori dei suoi alunni.

10

Il 14 settembre 2021 HO, un giornalista, ha pubblicato sul sito Internet del quotidiano online Gândul un articolo intitolato «Il messaggio inedito di una professoressa per i genitori che intendono offrirle regali all’inizio dell’anno scolastico». In tale articolo era riprodotto l’intero testo pubblicato da CY, senza il previo consenso di quest’ultima. Dalla decisione di rinvio risulta che il nome della ricorrente nel procedimento principale nonché la fonte di tale testo, sotto forma di collegamento ipertestuale che rinvia a tale pagina Facebook, sono stati aggiunti successivamente.

11

CY ha proposto ricorso dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) chiedendo, da un lato, l’accertamento della violazione del suo diritto d’autore e, dall’altro, il risarcimento del danno materiale e morale subito a causa di tale violazione. Con una sentenza del 26 aprile 2022 tale tribunale ha respinto il ricorso, dichiarando che il testo in questione non poteva beneficiare della protezione del diritto d’autore. La Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) ha confermato tale decisione con una sentenza del 3 maggio 2023.

12

CY ha proposto impugnazione dinanzi alla Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), giudice del rinvio. Dinanzi a quest’ultima si pone la questione di stabilire se il testo di cui trattasi possa essere qualificato come «opera» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29.

13

Nel caso in cui il testo dovesse essere qualificato come opera, detto giudice si interroga altresì sulla portata dell’eccezione al diritto di riproduzione prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, di tale direttiva, nella parte in cui riguarda l’«utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale».

14

Il giudice del rinvio chiede, da un lato, se la riproduzione, sul sito Internet di un quotidiano online, di un testo pubblicato su un social network e che esprime un’opinione su pratiche sociali considerate inappropriate in ambito scolastico, possa costituire un resoconto di un «avvenimento attuale», ai sensi di tale disposizione. Esso si chiede, in particolare, se l’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 sia applicabile qualora tale riproduzione non sia accompagnata da una possibilità di dibattito pubblico.

15

Tale giudice si interroga, dall’altro lato, sui limiti di tale eccezione nella misura in cui la normativa nazionale di cui al procedimento principale prevede, in sostanza, che estratti brevi di opere possano essere riprodotti, purché non se ne tragga alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. Poiché tali condizioni non figurano nel testo dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29, detto giudice si chiede se l’attuazione di detta eccezione all’articolo 35 della legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi sia compatibile con detto articolo 5, paragrafo 3, lettera c).

16

In tali circostanze, la Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni dell’articolo 2, lettera a), della [direttiva 2001/29] debbano essere interpretate nel senso che un testo postato su un social network e che esprime un’opinione relativa a pratiche sociali considerate inappropriate possa essere considerato un’opera protetta dal diritto d’autore.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della [direttiva 2001/29] debbano essere interpretate nel senso che ostano a una disposizione della legge nazionale che consente di utilizzare, a scopo d’informazione relativamente a problemi di attualità, solo brevi estratti di un’opera, ma non l’opera nel suo complesso, soprattutto quando essa ha una lunghezza ridotta, e solo a condizione che non sussista un vantaggio diretto o indiretto, commerciale o economico».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

17

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che un testo pubblicato su un social network e che esprime un’opinione relativa a pratiche sociali considerate inappropriate rientri nella nozione di «opera» ai sensi di tale disposizione.

18

In via preliminare, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 2, lettera a), di tale direttiva, gli Stati membri attribuiscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta delle loro «opere», in qualunque modo e forma. Pertanto, un oggetto può essere protetto dal diritto d’autore ai sensi di tale direttiva solo nei limiti in cui un simile oggetto possa essere qualificato come «opera», ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW,C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 18).

19

La nozione di «opera» è, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme, e che presuppone il ricorrere di due condizioni cumulative. Da un lato, l’oggetto di cui trattasi deve essere originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore. Dall’altro, la qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi che sono espressione di una simile creazione intellettuale (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International,C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 37 e 39; del 13 novembre 2018, Levola Hengelo,C‑310/17, EU:C:2018:899, punti da 35 a 37, nonché del 24 ottobre 2024, Kwantum Nederland e Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 48).

20

Quanto alla prima di tali condizioni, occorre precisare che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel,C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 30 e giurisprudenza citata).

21

Per quanto riguarda la seconda di dette condizioni, la Corte ha precisato che la nozione di «opera», di cui alla direttiva 2001/29, implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività (sentenze del 13 novembre 2018, Levola Hengelo,C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 40, e del 12 settembre 2019, Cofemel,C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 32).

22

Ne consegue che, qualora un oggetto presenti le caratteristiche richiamate al punto 19 della presente sentenza, e costituisca quindi un’opera, esso deve, in tale qualità, beneficiare di una protezione ai sensi del diritto d’autore, conformemente a tale direttiva (sentenze del 12 settembre 2019, Cofemel,C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 35, e del 24 ottobre 2024, Kwantum Nederland e Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 49).

23

Inoltre, occorre ricordare che, sebbene l’Unione non sia parte contraente della Convenzione di Berna, essa è tuttavia obbligata, in forza dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, a conformarsi, in particolare, all’articolo 2, paragrafo 1, di tale convenzione. Orbene, ai sensi di quest’ultima disposizione, le opere letterarie ed artistiche comprendono tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come i libri, gli opuscoli ed «altri scritti» (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo,C‑310/17, EU:C:2018:899, punti 38 e 39 nonché giurisprudenza citata).

24

Tenuto conto della formulazione particolarmente ampia di detta disposizione, non si può quindi escludere che un testo pubblicato su un social network, con il quale l’autore esprime la sua opinione su pratiche sociali considerate inappropriate, costituisca una creazione intellettuale propria del suo autore e, pertanto, sia qualificato come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29.

25

In tali circostanze, sono irrilevanti, ai fini della qualificazione di un testo come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, elementi quali la sua lunghezza, la sua pubblicazione online nonché l’eventuale appartenenza di quest’ultimo a un genere letterario predeterminato, a meno che tali elementi non siano il risultato di regole, considerazioni tecniche o vincoli che non hanno lasciato spazio all’esercizio di una libertà creativa da parte del suo autore. In tal caso, non si può ritenere che tale testo presenti l’originalità necessaria per costituire un’opera (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel,C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 31).

26

Infatti, al fine di determinare se un testo, o taluni elementi di quest’ultimo, possano essere qualificati come «opere», ai sensi della direttiva 2001/29, e, pertanto, possano essere protetti dal diritto d’autore, spetta al giudice nazionale verificare se, in sede di elaborazione di tale testo, l’autore abbia potuto effettuare scelte libere e creative idonee a trasmettere al lettore l’originalità dell’oggetto di cui trattasi, dato che una simile originalità deriva dalla scelta, dalla disposizione e dalla combinazione delle parole con le quali l’autore ha espresso il suo spirito creativo in modo originale e ha condotto a un risultato che costituisce una creazione intellettuale (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International,C‑5/08, EU:C:2009:465, punti da 45 a 48, nonché del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW,C‑469/17, EU:C:2019:623, punti 22 e 23).

27

Nel caso di specie, fatta salva la valutazione che spetta al giudice nazionale effettuare, risulta, alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, che, redigendo il testo di cui al procedimento principale, CY ha effettuato scelte libere e creative, le quali sono state concretizzate in un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività.

28

Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un testo pubblicato su un social network e che esprime un’opinione su pratiche sociali considerate inappropriate rientra nella nozione di «opera» ai sensi di tale disposizione, purché tale testo costituisca l’espressione di una creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore.

Sulla seconda questione

Sulla ricevibilità

29

CY ritiene che la seconda questione pregiudiziale debba essere respinta in quanto irricevibile, dato che non è stata sollevata dinanzi al giudice del rinvio ed è, pertanto, ipotetica.

30

Al riguardo si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è tuttavia possibile qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale. Lo stesso vale qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punti 59 e 61, nonché del 12 ottobre 2010, Rosenbladt,C‑45/09, EU:C:2010:601, punto 33 e giurisprudenza citata).

31

Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se l’eventuale protezione in forza del diritto d’autore del testo di CY possa essere limitata dall’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29, che sarebbe applicabile ai fatti del procedimento principale.

32

In tali circostanze, l’interpretazione richiesta dal giudice del rinvio presenta una relazione con i fatti e con l’oggetto del procedimento principale. Non è quindi manifesto che la questione sollevata dal giudice del rinvio sia ipotetica. Ne consegue che la seconda questione è ricevibile.

Nel merito

33

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che circoscrive l’eccezione o la limitazione prevista in tale disposizione alla menzione di brevi estratti di un’opera protetta e che vieta di trarre un vantaggio commerciale o economico, diretto o indiretto, da tale menzione.

34

Al fine di rispondere alla seconda questione, occorre, in primo luogo, esaminare se la menzione, da parte di un giornale online, del testo pubblicato da un insegnante, all’inizio dell’anno scolastico, su un social network, che esprime un’opinione su pratiche sociali considerate inappropriate in ambito scolastico, possa costituire un resoconto di un avvenimento attuale ai sensi di tale disposizione.

35

Infatti, in forza di essa, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico «nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore».

36

Al riguardo, la Corte ha dichiarato, da un lato, che il «resoconto», di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29, deve essere inteso come l’azione di fornire informazioni su un avvenimento attuale, senza tuttavia che l’utente proceda a un’analisi dettagliata di tale avvenimento. Dall’altro, il resoconto deve riguardare un «avvenimento attuale», vale a dire un avvenimento che, al momento in cui se ne fa un resoconto, presenta un interesse informativo per il pubblico (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Spiegel Online,C‑516/17, EU:C:2019:625, punti 66 e 67).

37

Alla luce di tale interpretazione, non si può escludere che la menzione, da parte di un giornale online, del testo pubblicato da un insegnante, all’inizio dell’anno scolastico, su un social network, che esprime un’opinione su pratiche sociali considerate inappropriate in ambito scolastico, possa rendere conto di un avvenimento attuale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29.

38

Infatti, da un lato, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 32 e 34 delle sue conclusioni, il funzionamento del sistema scolastico è un argomento di informazione che può presentare un interesse per il pubblico nel momento in cui se ne fa un resoconto. Dall’altro, come il significato usuale del termine «resoconto» di un avvenimento non richiede che l’utente proceda a un’analisi dettagliata di tale avvenimento, tale significato usuale non richiede che i destinatari di tale argomento di informazione siano, necessariamente, invitati a reagire.

39

Spetta tuttavia al giudice nazionale competente determinare, nelle circostanze del procedimento principale, se il testo pubblicato da CY sia il resoconto di un avvenimento attuale, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 35 della presente sentenza.

40

Per quanto riguarda, in secondo luogo, i limiti che uno Stato membro può imporre alle eccezioni o alle limitazioni enunciate all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29, occorre ricordare, in via preliminare, che la portata del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per il recepimento nel diritto nazionale di un’eccezione o di una limitazione particolare prevista dall’articolo 5, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2001/29 deve essere valutata caso per caso, in funzione, in particolare, del tenore letterale di detta disposizione; il grado di armonizzazione delle eccezioni e delle limitazioni previsto dal legislatore dell’Unione dipende infatti dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno (sentenza del 29 luglio 2019, Spiegel Online,C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 25 e giurisprudenza citata).

41

Per quanto concerne, in particolare, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale disposizione non armonizza in modo completo la portata delle eccezioni o delle limitazioni da essa previste. Infatti, gli Stati membri dispongono, nel recepimento di tale disposizione e nell’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che le danno attuazione, di un margine di discrezionalità significativo, che consente loro di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco (sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW,C‑469/17, EU:C:2019:623, punti 42 e 43, nonché del 29 luglio 2019, Spiegel Online,C‑516/17, EU:C:2019:625, punti 27 e 28).

42

Ciò premesso, il margine di discrezionalità degli Stati membri nell’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29 è circoscritto sotto diversi aspetti (sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW,C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 45, e del 29 luglio 2019, Spiegel Online,C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 30).

43

In primo luogo, il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri nell’attuazione delle suddette eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 deve essere esercitato nei limiti imposti dal diritto dell’Unione, il che implica che gli Stati membri non sono liberi, in ogni caso, di determinare in modo non armonizzato l’insieme dei parametri di tali eccezioni e limitazioni (sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW,C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 46, e del 29 luglio 2019, Spiegel Online,C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 31).

44

In particolare, gli Stati membri possono prevedere, nella loro normativa, un’eccezione o una limitazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 soltanto a patto che essi rispettino tutte le condizioni enunciate da tale disposizione. Gli Stati membri sono altresì tenuti, in tale contesto, a rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali rientra il principio di proporzionalità, da cui discende che le misure adottate devono essere idonee a realizzare lo scopo perseguito e non andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo (sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW,C‑469/17, EU:C:2019:623, punti 48 e 49, e del 29 luglio 2019, Spiegel Online,C‑516/17, EU:C:2019:625, punti 33 e 34).

45

In secondo luogo, il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per attuare le eccezioni e le limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 non può essere utilizzato in modo da compromettere gli obiettivi di tale direttiva, relativi all’introduzione di un livello elevato di protezione a favore degli autori e al corretto funzionamento del mercato interno. Ciò premesso, spetta parimenti agli Stati membri, nell’ambito di tale attuazione, salvaguardare l’effetto utile delle eccezioni e delle limitazioni così stabilite e rispettarne la finalità, e ciò al fine di mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti (sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW,C‑469/17, EU:C:2019:623, punti 50 e 51, nonché del 29 luglio 2019, Spiegel Online,C‑516/17, EU:C:2019:625, punti 35 e 36).

46

In terzo luogo, il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per attuare le eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 è limitato anche dall’articolo 5, paragrafo 5, della suddetta direttiva. Detto articolo subordina simili eccezioni o limitazioni a una triplice condizione, ossia che tali eccezioni o limitazioni siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali, che esse non siano in contrasto che lo sfruttamento normale dell’opera e che non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore (sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW,C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 52, nonché del 29 luglio 2019, Spiegel Online,C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 37).

47

Infine, in quarto luogo, i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si applicano agli Stati membri quando essi attuano il diritto dell’Unione. Spetta pertanto agli Stati membri, in sede di recepimento delle eccezioni e delle limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, avere cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW,C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 53, e del 29 luglio 2019, Spiegel Online,C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 38).

48

È tenendo conto di tali diversi elementi che occorre esaminare, in primo luogo, se la limitazione, prevista da una normativa nazionale, alla menzione di brevi estratti di un’opera protetta sia compatibile con l’eccezione o la limitazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29.

49

Al riguardo, occorre constatare, anzitutto, che la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29 non pone alcun limite formale quanto alla lunghezza dell’opera utilizzata al fine di rendere conto di avvenimenti attuali. Tuttavia, tale disposizione precisa che l’uso di cui trattasi deve essere effettuato solo «nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo» e, pertanto, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ne consegue che l’utilizzo dell’opera protetta non deve eccedere i limiti di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo informativo perseguito (sentenza del 29 luglio 2019, Spiegel Online,C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 68).

50

Inoltre, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 44 e 45 della presente sentenza, l’attuazione dell’eccezione prevista da detta disposizione deve essere proporzionata e garantire la salvaguardia della finalità che tale eccezione persegue, vale a dire contribuire all’esercizio della libertà di informazione e della libertà di stampa, garantite dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali.

51

Orbene, occorre precisare che i diritti e le libertà sanciti da tale disposizione non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Poiché detta disposizione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, le ingerenze in tali diritti e in tali libertà devono, tuttavia, essere limitate allo stretto necessario (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol,C‑633/22, EU:C:2024:843, punti 47 e 49 nonché giurisprudenza citata).

52

Al riguardo, occorre aggiungere che l’esercizio della libertà di informazione e della libertà di stampa non richiede in ogni caso la pubblicazione integrale di opere. Infatti, la limitazione dell’uso autorizzato a estratti di una lunghezza sufficiente per conseguire tale obiettivo non compromette l’effetto utile dell’eccezione garantendo al contempo la protezione dei titolari del diritto d’autore.

53

Al contrario, la delimitazione dell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29 deve rispettare la triplice condizione prevista all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, ricordata al punto 46 della presente sentenza. Orbene, salvo l’ipotesi di un testo molto breve, per cui l’utilizzo di suoi estratti risulti impossibile, la riproduzione integrale di un’opera può, come spiegato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, pregiudicare il suo normale sfruttamento e arrecare un danno ingiustificato agli interessi legittimi del suo autore. Infatti, una simile riproduzione dell’opera si sostituisce alla sua comunicazione originale, il che dispensa i destinatari dal ricorrere a quest’ultima pregiudicando in tal modo lo sfruttamento normale di tale opera da parte del suo autore.

54

Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro limiti l’utilizzo di un’opera a brevi estratti, qualora ritenga che l’obiettivo informativo perseguito da tale disposizione non giustifichi un utilizzo più ampio di tale opera, a condizione che tale limitazione sia proporzionata, salvaguardi l’effetto utile dell’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29 e rispetti la sua finalità.

55

Per contro, per quanto riguarda, in secondo luogo, il divieto, formulato in termini generali, di trarre un vantaggio commerciale o economico, diretto o indiretto, dall’utilizzo di un’opera al fine di rendere conto di avvenimenti attuali, occorre constatare che esso non trova fondamento nel testo dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29. I termini «nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo» si riferiscono unicamente alla portata dell’utilizzo delle opere protette.

56

Inoltre, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, gli organi di stampa, pur svolgendo una funzione fondamentale in una società democratica, consistente nell’informare il pubblico e nell’esercitare un controllo sugli attori della vita pubblica, generalmente esercitano anche un’attività economica necessaria al loro funzionamento. In tali circostanze, il divieto di trarre un vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, dall’utilizzo di un’opera al fine di rendere conto di avvenimenti attuali pregiudica l’effetto utile dell’eccezione o della limitazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29. Un simile divieto, non altrimenti definito o delimitato, rompe, inoltre, l’equilibrio tra i diversi diritti fondamentali che l’eccezione prevista da tale disposizione tende a conciliare, in particolare, da un lato, la proprietà intellettuale sancita dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali e, dall’altro, la libertà di espressione e di stampa, tutelata all’articolo 11 di quest’ultima.

57

Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che circoscrive l’eccezione o la limitazione previste in tale disposizione alla menzione di brevi estratti di un’opera protetta, ma che esso osta al divieto di trarre un vantaggio commerciale o economico, diretto o indiretto, da tale menzione.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,

deve essere interpretato nel senso che:

un testo pubblicato su un social network e che esprime un’opinione su pratiche sociali considerate inappropriate rientra nella nozione di «opera» ai sensi di tale disposizione, purché tale testo costituisca l’espressione di una creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore.

 

2)

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che circoscrive l’eccezione o la limitazione previste in tale disposizione alla menzione di brevi estratti di un’opera protetta, ma che esso osta al divieto di trarre un vantaggio commerciale o economico, diretto o indiretto, da tale menzione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

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