Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 maggio 2026.#D.V. contro MB «Kigas».#Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) – Obbligo d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali – Obbligo, per il professionista, di informare il consumatore delle caratteristiche principali del servizio – Dazi doganali – Obbligo, per il professionista, di informare il consumatore del prezzo totale del servizio – Spese aggiuntive – Contenuto delle informazioni da fornire al consumatore – Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) – Articoli 6 e 11.#Causa C-488/24.

ECLI:EU:C:2026:399Eu Chamb 04 C13 mag 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 maggio 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) – Obbligo d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali – Obbligo, per il professionista, di informare il consumatore delle caratteristiche principali del servizio – Dazi doganali – Obbligo, per il professionista, di informare il consumatore del prezzo totale del servizio – Spese aggiuntive – Contenuto delle informazioni da fornire al consumatore – Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) – Articoli 6 e 11»

Nella causa C‑488/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione dell’11 luglio 2024, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento

D.V.

contro

MB «Kigas»,

con l’intervento di:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per il governo lituano, da K. Dieninis e S. Grigonis, in qualità di agenti;

–

per il governo ceco, da S. Šindelková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da I. Rubene e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU 2019, L 328, pag. 7) (in prosieguo: la «direttiva 2011/83»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra D.V., un consumatore, e la MB «Kigas», una società di trasporti, a proposito del pagamento di una fattura relativa a un servizio di trasporto internazionale di merci su strada e comprendente una somma corrispondente a taluni dazi doganali pagati dalla Kigas.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

La Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978 (in prosieguo: la «CMR»), è stata negoziata nell’ambito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni unite. Alla CMR hanno aderito più di 50 Stati, tra i quali tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

4

Ai sensi dell’articolo 1 della CMR:

«1.   La presente Convenzione si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione.

(…)

4.   La presente Convenzione non si applica:

(…)

c) ai traslochi

(…)».

5

L’articolo 4 della CMR prevede quanto segue:

«Il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura. La mancanza, l’irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudica l’esistenza né la validità del contratto di trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della presente Convenzione».

6

L’articolo 6, paragrafo 1, della CMR enuncia quanto segue:

«La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:

(…)

i) spese relative al trasporto (prezzo di trasporto, spese accessorie, dazi doganali e altre spese sopravvenienti a partire dalla stipulazione del contratto fino alla riconsegna);

(…)».

7

L’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della CMR dispone quanto segue:

«1.   Per l’adempimento delle formalità doganali e delle altre formalità richieste prima della riconsegna della merce, il mittente deve unire alla lettera di vettura o mettere a disposizione del vettore i documenti necessari e fornirgli tutte le informazioni volute.

2.   Il vettore non ha l’obbligo di esaminare se tali documenti e informazioni siano esatti o sufficienti. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni che potrebbero derivare dalla mancanza, dall’insufficienza o dall’irregolarità di detti documenti e informazioni, salvo il caso di errore da parte del vettore».

Diritto dell’Unione

8

Ai sensi dei considerando 4, 5 e 7 della direttiva 2011/83:

«(4)

(…) L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese (…).

(5)

(…) [L]a completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

(…)

(7)

L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. Entrambi dovrebbero poter fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell’Unione. Grazie ad una tale armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Tali barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell’Unione. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l’Unione».

9

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:

«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».

10

L’articolo 2 di detta direttiva reca le seguenti definizioni:

«1)

“consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2)

“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

(…)

6)

“contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore;

7)

“contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

(…)».

11

L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore (…)».

12

L’articolo 5 della direttiva 2011/83, intitolato «Obblighi d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:

a)

le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

(…)

c)

il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

(…)».

Diritto lituano

13

L’articolo 6.2286 del Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. VIII‑1864 (legge n. VIII‑1864, sull’approvazione, l’entrata in vigore e l’attuazione del codice civile lituano), del 18 luglio 2000 (Žin., 2000, n. 74-2262), nella versione applicabile al procedimento principale, intitolato «Requisiti generali relativi al diritto all’informazione del consumatore», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Prima di concludere con un consumatore un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, il professionista deve fornire al consumatore le informazioni necessarie, corrette, complete e non fuorvianti, in modo chiaro e comprensibile. Le informazioni devono essere fornite al consumatore nella lingua nazionale. Il professionista deve, all’atto dell’etichettatura dei prodotti o in altro modo, fornire al consumatore le seguenti informazioni, a meno che esse non risultino chiaramente dal contesto:

(1)

le caratteristiche principali dei beni o servizi (tenendo conto del supporto utilizzato per comunicare le informazioni e del bene o servizio di cui trattasi);

(…)

(3)

il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo di tutte le imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano essere calcolate in anticipo per motivi ragionevoli, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

D.V., un consumatore, ha stipulato per telefono con la Kigas, una società di trasporti, un contratto di trasporto di beni a lui appartenenti, ossia due motociclette, un quadriciclo, due lavatrici e due asciugatrici, dalla Norvegia alla Lituania per un importo di EUR 450. Le parti nel procedimento principale non hanno quindi stipulato un contratto scritto di trasporto e non hanno redatto una lettera di vettura.

15

Il 16 giugno 2020, D.V. ha consegnato i suoi beni alla Kigas in Norvegia e ha indicato, in risposta ad una domanda su tale punto da parte di detta società, che, poiché i beni trasportati erano destinati al proprio uso personale, non era necessario fornire una dichiarazione in dogana.

16

Il 17 giugno 2020, durante un controllo alla frontiera tra la Norvegia e la Svezia, le autorità doganali svedesi hanno ritenuto che tali beni dovessero essere dichiarati in dogana al loro ingresso nel territorio dell’Unione. Di conseguenza, è stata redatta una dichiarazione in dogana, che fissava l’importo dei dazi doganali a 40899 corone svedesi (SEK) (circa EUR 3890,59), che la Kigas ha pagato.

17

Il 18 giugno 2020, la Kigas ha inviato a D.V. una fattura comprensiva sia dell’importo di EUR 450 inizialmente convenuto per il servizio di trasporto di beni sia della somma corrispondente ai dazi doganali imposti dalle autorità doganali svedesi.

18

Il 20 giugno 2020, la Kigas ha consegnato, nel luogo indicato in Lituania, tutti i beni che le erano stati affidati da D.V., ad eccezione di una motocicletta che essa ha trattenuto nell’attesa del pagamento della fattura.

19

D.V. ha presentato ricorso contro la Kigas dinanzi al Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas, Lituania) chiedendo a tale giudice, in sostanza, da un lato, di riconoscere che egli non era tenuto a pagare la somma riportata su tale fattura a titolo del rimborso dei dazi doganali. Dall’altro lato, D.V. ha chiesto a detto giudice di ordinare alla Kigas di restituirgli senza indugio la motocicletta che essa tratteneva.

20

La Kigas ha presentato una domanda riconvenzionale volta a condannare D.V. a versarle l’importo di EUR 450 per il trasporto delle merci e di EUR 3876,76 a titolo di spese.

21

Con decisione del 17 maggio 2023, il Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas) ha accolto tale domanda riconvenzionale, ordinando al contempo alla Kigas di restituire a D.V. la motocicletta che non era stata consegnata.

22

Con ordinanza del 16 novembre 2023, il Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas, Lituania), pronunciandosi in sede di appello, ha confermato tale decisione.

23

Tali due giudici hanno, in sostanza, da un lato, statuito che la controversia nel procedimento principale rientrasse nell’ambito di applicazione non soltanto delle disposizioni della legge n. VIII‑1864, sull’approvazione, l’entrata in vigore e l’attuazione del codice civile lituano, nella versione applicabile al procedimento principale, che disciplinano i contratti di trasporto, bensì anche di quelle della CMR, e che queste ultime dovessero prevalere in caso di conflitto.

24

Dall’altro lato, detti giudici hanno ritenuto che D.V., in qualità di mittente dei beni, fosse venuto meno al suo obbligo di fornire al vettore i documenti e le informazioni complete necessarie all’adempimento delle formalità doganali, il che giustificava la sua condanna a rimborsare alla Kigas la somma relativa ai dazi doganali che quest’ultima aveva pagato. Secondo tali giudici, non si poteva ritenere che detti dazi doganali facessero parte della remunerazione per il trasporto di tali beni.

25

In tale contesto, D.V. ha presentato ricorso avverso la decisione del Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas) dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), giudice del rinvio.

26

D.V. sostiene che, nell’ambito del contratto stipulato con la Kigas, l’obbligo d’informazione del consumatore che incombe al professionista ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2011/83 comprende quello di fornirgli informazioni dettagliate sui dazi doganali, i loro tassi e i documenti necessari all’adempimento delle procedure doganali. L’obbligo del mittente, previsto all’articolo 11 della CMR, di fornire al vettore i documenti e le informazioni necessari all’adempimento delle formalità doganali e delle altre formalità si applicherebbe soltanto qualora il consumatore abbia previamente ricevuto le informazioni dettagliate che gli devono essere fornite conformemente a tale articolo 5.

27

La Kigas sostiene che, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2011/83, il professionista che garantisce un servizio di trasporto di merci a beneficio di un consumatore non è tenuto a fornirgli informazioni relative alle procedure doganali, ai dazi doganali e ai documenti necessari all’adempimento delle formalità doganali. Secondo tale società, conformemente all’articolo 11 della CMR, il consumatore deve, nella sua qualità di mittente, fornire tali informazioni al professionista.

28

Il giudice del rinvio ricorda, da un lato, che il procedimento principale riguarda un trasporto internazionale di merci su strada destinate all’uso personale del mittente. Di conseguenza, le relazioni contrattuali controverse riguardano un consumatore e un professionista e rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/83.

29

Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che il servizio di trasporto di cui si tratta nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della CMR, poiché è precisato che tale servizio non costituisce un trasloco ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di quest’ultima. A tal riguardo, detto giudice ricorda che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della CMR, per l’adempimento delle formalità doganali e delle altre formalità richieste prima della riconsegna della merce, il mittente deve unire alla lettera di vettura o mettere a disposizione del vettore i documenti necessari e fornirgli tutte le informazioni volute. L’articolo 11, paragrafo 2, della CMR stabilisce che il vettore non ha l’obbligo di esaminare se tali documenti e informazioni siano esatti o sufficienti e che il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni che potrebbero derivare dalla mancanza, dall’insufficienza o dall’irregolarità di detti documenti e informazioni, salvo il caso di errore da parte del vettore.

30

In tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/83, il quale prevede l’obbligo del professionista di fornire al consumatore le informazioni relative alle caratteristiche principali del servizio, debba essere interpretato restrittivamente, nel senso che si riferisce soltanto alle informazioni relative al luogo di riconsegna dei beni, all’itinerario e al prezzo, oppure in modo ampio, nel senso che impone al professionista, che garantisce un servizio di trasporto internazionale di merci a beneficio di un consumatore, l’obbligo di informare quest’ultimo anche delle procedure doganali applicabili al trasporto. In tale seconda ipotesi, tale giudice chiede se sia sufficiente per il professionista indicare al mittente-consumatore che egli deve occuparsi dei documenti necessari all’adempimento delle procedure doganali e pagare i dazi doganali, o se il professionista debba fornire informazioni dettagliate quanto ai documenti precisi che devono essere presentati ai servizi doganali nonché i tassi e gli importi dei dazi doganali. Detto giudice è incline a ritenere che l’imposizione di un siffatto onere al professionista rischi di essere sproporzionata.

31

Infatti, sarebbe il mittente colui che conosce meglio, in linea di principio, le proprietà e le caratteristiche della merce affidata al vettore nonché lo scopo del trasporto. Secondo il giudice del rinvio, sebbene l’obbligo del professionista di informare il consumatore delle caratteristiche principali del servizio comprenda il fatto che i beni da trasportare possono essere soggetti a procedure doganali, tale informazione dovrebbe avere soltanto carattere generale. Non può essere preteso dal professionista che egli indichi al consumatore i documenti precisi che devono essere presentati alla dogana né che egli calcoli e comunichi al consumatore l’importo preciso dei dazi doganali applicabili.

32

In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’obbligo, previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83, di fornire al consumatore informazioni sul prezzo dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, qualora la natura dei beni o dei servizi comporti l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore, comporti un obbligo, per il professionista che garantisce un servizio di trasporto internazionale di merci a beneficio di un consumatore, di informare quest’ultimo in merito ai dazi doganali, tasso e importo, applicabili a tale trasporto.

33

Tale giudice ritiene inoltre che detta disposizione possa essere interpretata restrittivamente o in senso ampio, con la conseguenza che il professionista è quindi, rispettivamente, esentato dal fornire al consumatore informazioni sui tassi e sugli importi dei dazi doganali, o obbligato a fornire tali informazioni.

34

In tali circostanze, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2011/83], che impone al professionista l’obbligo di fornire al consumatore informazioni sulle caratteristiche dei servizi, debba essere interpretato nel senso che il professionista che fornisce un servizio di trasporto internazionale di merci al consumatore è soggetto all’obbligo di informare il consumatore in merito alle procedure doganali applicabili a detto trasporto. Qualora l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che impone al professionista l’obbligo di informare il consumatore in merito alle procedure doganali applicabili al trasporto internazionale di merci, se sia sufficiente che il professionista dichiari che il mittente (il consumatore) deve farsi carico dei documenti necessari all’espletamento delle procedure doganali e pagare i dazi doganali, oppure se il professionista debba fornire informazioni dettagliate (un elenco) sui documenti specifici da presentare alle autorità doganali nonché sulle aliquote (importi) dei dazi doganali applicabili.

2.

Se l’obbligo imposto al professionista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83, di fornire al consumatore informazioni sul prezzo dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, qualora la natura dei beni o dei servizi comporti l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore, comporti un obbligo per il professionista che presta il servizio di trasporto internazionale di merci di informare il consumatore in merito ai dazi doganali (aliquote e importi dei dazi) applicabili al trasporto in questione».

Procedimento dinanzi alla Corte

35

Occorre ricordare che, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra la Corte e i giudici nazionali, spetta alla Corte prendere in considerazione il contesto di fatto e di diritto nel quale si collocano le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio. Pertanto, dal momento che il giudice del rinvio ha definito il contesto di fatto e di diritto nel quale si collocano le questioni da esso sollevate, non spetta alla Corte verificarne l’esattezza (sentenza del 19 marzo 2026, Almirall, C‑589/24, EU:C:2026:217, punto 25 e giurisprudenza citata).

36

A tal riguardo, in risposta a una richiesta di informazioni inviata dalla Corte e diretta a precisare se il contratto di trasporto di cui si tratta nel procedimento principale, che è stato stipulato per telefono, debba essere considerato un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, di modo che le informazioni da fornire ai consumatori da parte del professionista dovrebbero essere fornite conformemente all’articolo 5 della direttiva 2011/83, o se, al contrario, tale contratto debba essere considerato un contratto a distanza ai sensi dell’articolo 2, punto 7, di tale direttiva, il giudice del rinvio ha confermato che, in qualità di giudice di cassazione, esso è vincolato dalle constatazioni dei giudici di primo grado e di appello, di modo che non valuta esso stesso i fatti e si pronuncia esclusivamente sui motivi di diritto. Esso ha indicato che, sulla base degli elementi di fatto così constatati, il contratto di cui si tratta nel procedimento principale non può essere considerato un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali ai sensi dell’articolo 2, punto 7, di detta direttiva e che le informazioni da fornire da parte del professionista al consumatore erano quindi disciplinate dall’articolo 5 di quest’ultima.

37

Alla luce di tali elementi, occorre, al fine di rispondere alle due questioni sottoposte dal giudice del rinvio, procedere all’interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 2011/83.

Sulle questioni pregiudiziali

38

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di trasporto internazionale di merci su strada provenienti da un paese terzo e a destinazione di uno Stato membro dell’Unione, l’obbligo d’informazione che incombe al professionista ai sensi di tale disposizione impone di informare il mittente-consumatore del fatto che l’importazione delle merci nel territorio dell’Unione può richiedere l’adempimento di formalità doganali e che possono essere addebitati dazi doganali. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio chiede se il professionista debba fornire informazioni dettagliate sui documenti da presentare in dogana nonché sui tassi e sugli importi dei dazi doganali applicabili.

39

In via preliminare, da un lato, occorre osservare che la controversia tra D.V. e la Kigas rientra, secondo il giudice del rinvio, nell’ambito di applicazione della CMR.

40

Infatti, ai sensi dell’articolo 1 della CMR, tale Convenzione si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione.

41

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il procedimento principale verte su un contratto di trasporto a titolo oneroso di merci su strada, con provenienza dalla Norvegia e a destinazione della Lituania, che sono entrambe parti della CMR, e che tale servizio non costituisce un trasloco ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della CMR.

42

Dall’altro lato, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, ogni contratto concluso tra un professionista e un consumatore rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Orbene, dalle constatazioni del giudice del rinvio, rammentate al punto 28 della presente sentenza, emerge che D.V., il quale ha stipulato il contratto di trasporto di cui si tratta nel procedimento principale con la Kigas, professionista del trasporto, aveva qualità di consumatore, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva, poiché egli ha agito a fini che non rientravano nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Pertanto, tale contratto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/83.

43

In primo luogo, come risulta dall’articolo 1 di tale direttiva, letto alla luce dei considerando 4, 5 e 7 di quest’ultima, tale direttiva mira ad assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori garantendo la loro informazione e la loro sicurezza nelle operazioni con i professionisti. Inoltre, la tutela dei consumatori nelle politiche dell’Unione è sancita all’articolo 169 TFUE nonché all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 23 gennaio 2019, Walbusch Walter Busch, C‑430/17, EU:C:2019:47, punto 34).

44

Di conseguenza, la direttiva 2011/83 è volta a far beneficiare i consumatori di una tutela ampia, conferendo loro una serie di diritti. A tal riguardo, le informazioni fornite prima della conclusione di un contratto riguardo alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione sono, per il consumatore, di fondamentale importanza. È infatti sulla base di tali informazioni che quest’ultimo decide se intende vincolarsi contrattualmente ad un professionista (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Walbusch Walter Busch, C‑430/17, EU:C:2019:47, punti 35 e 36).

45

A tal fine, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 prevede che, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista deve fornire a tale consumatore, in modo chiaro e comprensibile, diverse informazioni, qualora esse non siano già apparenti dal contesto. Tale disposizione intende garantire la comunicazione al consumatore, prima della conclusione di un contratto, sia delle informazioni vertenti sulle condizioni contrattuali e sulle conseguenze di tale conclusione, che consentano a tale consumatore di decidere se desidera vincolarsi contrattualmente a un professionista, sia delle informazioni necessarie alla corretta esecuzione di tale contratto e, in particolare, all’esercizio dei suoi diritti (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, Victorinox, C‑179/21, EU:C:2022:353, punto 26).

46

Per quanto riguarda, più in particolare, l’obbligo di informazione precontrattuale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/83, quest’ultimo prevede che il professionista deve informare il consumatore delle caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto utilizzato e ai beni o servizi.

47

Ne consegue che la portata delle informazioni che devono essere comunicate previamente, da parte di un professionista, nell’ambito di un contratto di trasporto internazionale di merci, deve essere valutata in funzione, in particolare, della natura del servizio.

48

Orbene, la circostanza che l’importazione delle merci trasportate possa richiedere talune formalità doganali può avere effetti significativi sull’esecuzione del servizio di trasporto fornito, ritardando oppure addirittura impedendo la consegna delle merci o causando costi aggiuntivi. Pertanto, come rilevato dall’avvocata generale, in sostanza, al paragrafo 62 delle sue conclusioni, tenuto conto del carattere transfrontaliero dei contratti di trasporto internazionale di merci e del fatto che l’importazione di queste ultime da un paese terzo può, se del caso, essere soggetta a dazi doganali, è ragionevole concludere che le formalità doganali costituiscono una delle caratteristiche principali di tale tipo di contratto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, di cui un consumatore deve essere informato dal professionista prima della stipulazione del contratto.

49

Di conseguenza, nell’ambito di un contratto di trasporto quale quello di cui si tratta nel procedimento principale, il vettore professionista è tenuto a informare il consumatore che l’importazione delle merci trasportate può richiedere l’adempimento di formalità doganali.

50

Al contrario, qualora esso si occupi esclusivamente del trasporto delle merci senza altresì svolgere un servizio di intermediazione doganale, tale professionista non può essere tenuto a fornire informazioni dettagliate sui documenti da presentare in dogana. A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della CMR emerge che spetta al mittente mettere a disposizione del vettore i documenti necessari all’adempimento delle formalità doganali e che il vettore non è tenuto a verificare se tali documenti siano esatti o sufficienti.

51

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, il professionista deve informare il consumatore del prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore.

52

Dalla formulazione di tale articolo risulta, anzitutto, che occorre distinguere l’indicazione del prezzo finale da quella relativa alle modalità di calcolo di tale prezzo, poi, che è la natura del servizio a determinare la situazione in cui detto prezzo non può ragionevolmente essere calcolato in anticipo dal professionista e, infine, che, se il professionista non può indicare il prezzo stesso, egli deve indicare le modalità sulla base delle quali esso è calcolato o, in altri termini, le modalità di calcolo del prezzo finale (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2025, NEW Niederrhein Energie und Wasser, C‑518/23, EU:C:2025:35, punto 30). Inoltre, a prescindere dall’indicazione del prezzo totale o delle modalità di calcolo di tale prezzo, occorre tenere conto delle spese aggiuntive che possono aggiungersi al prezzo totale del servizio e che, se non possono essere calcolate in anticipo, devono essere indicate al consumatore come potenzialmente addebitabili.

53

Peraltro, dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera i), della CMR emerge che i dazi doganali figurano tra le «spese relative al trasporto» che devono essere menzionate nella lettera di vettura di un trasporto internazionale di merci su strada.

54

I dazi doganali, nella misura in cui essi sono addebitabili a causa non dell’esecuzione del servizio di trasporto in quanto tale, bensì dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione delle merci trasportate, devono essere ritenuti spese aggiuntive, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83, che si aggiungono al prezzo totale del servizio di trasporto.

55

Infatti, a causa del fatto che i dazi doganali sono calcolati in funzione delle merci da trasportare, il professionista può non essere in grado di disporre, in anticipo e in maniera precisa, di tutte le componenti del prezzo finale, cosicché può avvenire che egli non sia in grado di comunicare al consumatore le modalità di calcolo di tale prezzo in modo tale che l’interessato possa procedere egli stesso a tale calcolo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2025, NEW Niederrhein Energie und Wasser, C‑518/23, EU:C:2025:35, punto 38).

56

In tale contesto, nell’ambito dei contratti di trasporto internazionale di merci, non è sempre possibile per il professionista calcolare il prezzo totale del servizio «comprensivo delle imposte» prima della conclusione del contratto di trasporto, in particolare poiché l’importo esatto dei dazi doganali può dipendere da taluni elementi che possono non essere conosciuti in anticipo, come, ad esempio, il valore delle merci, la loro classificazione tariffaria e la loro origine.

57

Perciò, nell’ambito dell’obbligo di informazione previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83, il professionista è tenuto a informare il consumatore soltanto del fatto che taluni dazi doganali possono essere addebitati, dazi che costituiscono spese aggiuntive a carico di quest’ultimo e che non possono ragionevolmente essere calcolati in anticipo e integrati nel prezzo del servizio di trasporto.

58

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di trasporto internazionale di merci su strada con provenienza da un paese terzo e a destinazione di uno Stato membro dell’Unione, l’obbligo d’informazione che incombe al professionista ai sensi di tale disposizione impone di informare il mittente-consumatore del fatto che l’importazione delle merci nel territorio dell’Unione può richiedere l’adempimento di formalità doganali e che a carico di tale consumatore possono essere addebitati dazi doganali. Per contro, il professionista non è tenuto né a fornire informazioni dettagliate sui documenti da presentare in dogana né a indicare i tassi e gli importi dei dazi doganali applicabili.

Sulle spese

59

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

nell’ambito di un contratto di trasporto internazionale di merci su strada con provenienza da un paese terzo e a destinazione di uno Stato membro dell’Unione, l’obbligo d’informazione che incombe al professionista ai sensi di tale disposizione impone di informare il mittente-consumatore del fatto che l’importazione delle merci nel territorio dell’Unione può richiedere l’adempimento di formalità doganali e che a carico di tale consumatore possono essere addebitati dazi doganali. Per contro, il professionista non è tenuto né a fornire informazioni dettagliate sui documenti da presentare in dogana né a indicare i tassi e gli importi dei dazi doganali applicabili.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

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