ECLI:EU:C:2026:187•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 marzo 2026.#SBK Art Limited Liability Company contro Fortenova Group STAK Stichting e Open Pass Limited.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden.#Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Nozione di “congelamento di fondi” – Articolo 1, lettera f) – Esercizio da parte di una persona soggetta a misure restrittive dei diritti, connessi ai certificati azionari, di partecipare a un’assemblea che riunisce i titolari di tali certificati e di votare.#Causa C-465/24.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 marzo 2026.#SBK Art Limited Liability Company contro Fortenova Group STAK Stichting e Open Pass Limited.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden.#Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Nozione di “congelamento di fondi” – Articolo 1, lettera f) – Esercizio da parte di una persona soggetta a misure restrittive dei diritti, connessi ai certificati azionari, di partecipare a un’assemblea che riunisce i titolari di tali certificati e di votare.#Causa C-465/24.
ECLI:EU:C:2026:187Eu Chamb 05 C12 mar 2026
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
12 marzo 2026 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Nozione di “congelamento di fondi” – Articolo 1, lettera f) – Esercizio da parte di una persona soggetta a misure restrittive dei diritti, connessi ai certificati azionari, di partecipare a un’assemblea che riunisce i titolari di tali certificati e di votare»
Nella causa C‑465/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 21 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2024, nel procedimento
SBK Art Limited Liability Company
contro
Fortenova Group STAK Stichting,
Open Pass Limited,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 giugno 2025,
considerate le osservazioni presentate:
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per la SBK Art Limited Liability Company, da P. Goeth, Rechtsanwalt, J. Van Weerden ed E.J.H. Zandbergen, advocaten; |
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per la Fortenova Group STAK Stichting, da Y. de Vries, B.T.M. van der Wiel e L.V. van Gardingen, advocaten; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da E.M.M. Besselink e M.K. Bulterman, in qualità di agenti; |
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per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente; |
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per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Leeb, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da M. Carpus-Carcea, L. Haasbeek e L. Puccio, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 settembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1354 del Consiglio, del 4 agosto 2022 (GU 2022, L 204 I, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SBK Art Limited Liability Company, da un lato, e la Fortenova Group STAK Stichting (in prosieguo: la «STAK») e la Open Pass Limited, dall’altro, relativamente all’esercizio da parte di una persona soggetta alle misure restrittive previste dal regolamento n. 269/2014 dei diritti connessi a certificati rappresentativi di azioni (in prosieguo: i «certificati azionari»), che le consentono di partecipare all’assemblea che riunisce i titolari di tali certificati (in prosieguo: l’«assemblea») e di votare in tale sede. |
Contesto normativo
Decisione 2014/145
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3 |
In considerazione della data dei fatti del procedimento principale, che si sono svolti nel corso dell’agosto 2022, è applicabile la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1355 del Consiglio, del 4 agosto 2022 (GU 2022, L 204 I, pag. 4) (in prosieguo: la «decisione 2014/145»). |
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4 |
L’articolo 6 della decisione 2014/145 così disponeva: «La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2022. La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio [dell’Unione europea] ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti». |
Regolamento n. 269/2014
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5 |
Il regolamento n. 269/2014 è stato adottato sul fondamento dell’articolo 215 TFUE, per dare effetto alle restrizioni imposte dalla decisione 2014/145. |
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6 |
I considerando 1 e 3 di tale regolamento enunciano quanto segue:
(…)
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7 |
L’articolo 1 del suddetto articolo così prevede: «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (…)
(…)
(…)». |
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8 |
L’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue: «Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I». |
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9 |
Gli articoli 2 bis e da 4 a 7 del regolamento n. 269/2014 prevedono deroghe alla misura di congelamento di fondi. |
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10 |
L’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento enuncia quanto segue: «È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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11 |
La SBK Art è una società controllata indirettamente dalla banca russa Sberbank, che è una delle entità menzionate nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 e il cui nome è stato aggiunto a tale allegato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 193, pag. 133). Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), giudice del rinvio, precisa che, poiché la SBK Art è collegata alla Sberbank, i fondi che la prima di queste due entità possiede, detiene o controlla sono stati anch’essi congelati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014. |
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12 |
La STAK è un’entità di diritto olandese che detiene fiduciariamente le azioni della Fortenova GroupTopCo BV, azionista indiretto della Fortenova Grupa d.d., una società di diritto croato, attiva nei settori del commercio al dettaglio, della produzione alimentare e dell’agricoltura. A tale titolo, la STAK emette certificati azionari della Fortenova GroupTopCo e versa dividendi ai titolari di tali certificati. |
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13 |
La SBK Art detiene il 41,82% di tali certificati azionari. La Open Pass e la VTB Bank (Europe) detengono rispettivamente il 27,52% e il 7,27% di tali certificati. In qualità di fiduciario delle azioni della Fortenova GroupTopCo, la STAK esercita i diritti di voto connessi a queste ultime dopo aver ottenuto la previa approvazione dei titolari dei suddetti certificati. Tale approvazione viene concessa in un’assemblea. |
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14 |
In conformità con la carta di gestione della STAK, tutti i titolari dei certificati azionari con diritto di voto sono autorizzati ad assistere e a intervenire di persona a tale assemblea o a farsi rappresentare. Ogni certificato dà diritto a un voto. |
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15 |
Il 9 agosto 2022 il consiglio di amministrazione della STAK ha convocato i titolari dei certificati azionari alla successiva assemblea, prevista per il 18 agosto 2022 ad Amsterdam (Paesi Bassi), annunciando che i titolari soggetti a misure restrittive sarebbero stati privati dell’esercizio dei diritti connessi a tali certificati e, in particolare, del loro diritto di voto in assemblea. |
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16 |
All’ordine del giorno dell’assemblea prevista per il 18 agosto 2022 figurava una proposta di delibera presentata dalla Open Pass, volta a modificare la carta di gestione e lo statuto della STAK per quanto riguarda le regole in materia di governance societaria, ossia quelle relative al quorum e alla maggioranza richiesti per l’adozione di determinate decisioni. |
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17 |
Il 17 agosto 2022 la SBK Art ha annunciato che essa si sarebbe fatta rappresentare in assemblea e, il 18 agosto 2022, ha tentato di esercitare sia elettronicamente che fisicamente i diritti di voto connessi ai suoi certificati azionari. Tuttavia, al rappresentante della SBK Art è stato negato l’accesso a tale assemblea nonché al dispositivo di voto elettronico. La STAK ha peraltro informato, tale medesimo giorno, la SBK Art che, tenuto conto delle misure restrittive imposte dall’Unione e dagli Stati Uniti d’America in considerazioni delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina, la SBK Art non era autorizzata ad esercitare i propri diritti di voto, e che un voto da essa espresso non poteva essere preso in considerazione. |
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18 |
Non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta per l’adozione delle decisioni durante l’assemblea del 18 agosto 2022, il consiglio di amministrazione della STAK ha invitato, il 19 agosto 2022, i titolari dei certificati azionari a una seconda assemblea prevista per il 30 agosto 2022. Esso ha nuovamente annunciato che i voti delle persone soggette a misure restrittive non sarebbero stati riconosciuti. |
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19 |
Con sentenza del 6 settembre 2022, il giudice cautelare del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) ha accolto una domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla SBK Art volta, in particolare, a far ingiungere alla STAK di autorizzare, durante il periodo fino al 31 dicembre 2022, la sua partecipazione a qualsiasi assemblea e di riconoscere i diritti di voto connessi ai suoi certificati azionari. In conseguenza di tale sentenza, una terza assemblea, che era stata convocata per l’8 settembre 2022, è stata annullata. |
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20 |
Con decisione del 29 dicembre 2022, il Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi) ha annullato la sentenza del giudice cautelare del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) e ha respinto la domanda della SBK Art menzionata al punto precedente della presente sentenza. |
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21 |
La SBK Art ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del 29 dicembre 2022 del Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) dinanzi al giudice del rinvio. Secondo quest’ultimo organo giurisdizionale, la controversia di cui è stato investito solleva due questioni. Nella prima questione si chiese se il congelamento di fondi, ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014, implichi che un titolare di certificati azionari, come la SBK Art, non possa esercitare i diritti di voto e di partecipazione a un’assemblea che sono connessi a tali certificati. Nella seconda questione si chiede se la natura e il contenuto della proposta figurante all’ordine del giorno di tale assemblea nonché il senso in cui il titolare di detti certificati intende votare siano, in tale contesto, rilevanti. |
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22 |
A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva, da un lato, che un’interpretazione dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014 nel senso che il congelamento di fondi implicherebbe l’impossibilità di esercitare i diritti di voto e di partecipazione a un’assemblea che sono connessi ai certificati azionari risponderebbe alla definizione ampia di congelamento di fondi e al principio secondo cui le misure restrittive devono avere il maggior impatto possibile sulla persona cui esse si riferiscono. |
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23 |
Dall’altro lato, un’interpretazione restrittiva della nozione di «congelamento di fondi», in forza della quale un siffatto congelamento non impedirebbe, in tutto o in parte, l’esercizio dei diritti di voto e di partecipazione a un’assemblea, sarebbe conforme al principio di proporzionalità. Infatti, le misure restrittive non dovrebbero causare effetti sproporzionati sulle persone interessate dalle stesse. Orbene, l’obiettivo delle misure restrittive potrebbe proprio essere raggiunto bloccando l’esecuzione delle decisioni prese a seguito dell’esercizio del diritto di voto o privando tali decisioni di qualsiasi effetto giuridico. Sarebbe altresì concepibile che alla persona interessata da tali misure sia impedito di esercitare il diritto di partecipare all’assemblea e quello di votare in tale sede qualora la decisione oggetto di tale voto possa comportare conseguenze sui fondi come quelle descritte all’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014, vale a dire modifiche sul volume, sull’importo, sulla collocazione, sulla proprietà, sul possesso, sulla natura, sulla destinazione dei fondi o altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio. Tuttavia, una tale interpretazione ‑ che farebbe dipendere il divieto dell’esercizio del diritto di partecipare all’assemblea e di quello di votare in tale sede dalle conseguenze concrete che un siffatto esercizio avrebbe sui fondi ‑ potrebbe compromettere l’obiettivo di chiarezza ed effettività delle misure restrittive. |
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24 |
In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
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25 |
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 31 ottobre 2025, la SBK Art ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. |
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26 |
A sostegno della sua richiesta, la SBK Art afferma, in primo luogo, che la Corte non dispone di informazioni importanti per pronunciare la sua sentenza. Infatti, contrariamente a quanto proposto dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, la qualificazione dei diritti di voto come «risorse economiche», ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 269/2014, non comporterebbe automaticamente il congelamento di tali diritti, nella misura in cui l’esercizio di detti diritti non consentirebbe sempre di ottenere fondi, beni o servizi. Peraltro, ai paragrafi 55 e 56 delle sue conclusioni, l’avvocato generale avrebbe effettuato constatazioni di fatto inesatte, per quanto riguarda il quorum da raggiungere, in seno alla STAK, per l’adozione di talune decisioni. Inoltre, contrariamente a quanto esposto al paragrafo 49 di tali conclusioni, nessuna delle deroghe previste agli articoli 2 bis e da 4 a 7 del regolamento n. 269/2014 sarebbe applicabile ai diritti di voto. In secondo luogo, l’avvocato generale avrebbe omesso di tener conto, nelle sue conclusioni, delle conseguenze sproporzionate che un divieto totale di esercizio dei diritti di voto e di partecipazione all’assemblea avrebbe sui diritti fondamentali della SBK Art. Orbene, l’esito di diversi procedimenti dinanzi ai giudici nazionali dipenderebbe dalla questione se il divieto di esercizio di tali diritti possa essere evitato in presenza di tali conseguenze. In terzo luogo, l’avvocato generale avrebbe esaminato nelle sue conclusioni elementi che non sarebbero stati discussi tra le parti nelle loro osservazioni scritte, quali, in particolare, il rischio di elusione delle misure di congelamento. |
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27 |
Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle (sentenza del 30 ottobre 2025, Qassioun,C‑790/23, EU:C:2025:838, punto 34). |
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28 |
Peraltro, né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti o gli interessati menzionati all’articolo 23 di tale Statuto di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Di conseguenza, il disaccordo di una parte o di tale interessato con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 4 settembre 2025, Nissan Iberia,C‑21/24, EU:C:2025:659, punto 31). |
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29 |
Pertanto, la domanda di riapertura della fase orale del procedimento presentata dalla SBK Art, nella misura in cui mira a consentire a quest’ultima di rispondere alla posizione espressa dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, non può essere accolta. |
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30 |
Ciò precisato, in virtù dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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31 |
Nel caso di specie, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre, al termine della fase scritta del procedimento e dell’udienza tenutasi dinanzi ad essa, di tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio. Inoltre, la domanda di riapertura della fase orale del procedimento non rivela alcun fatto nuovo tale da poter influire in modo determinante sulla decisione che la Corte è chiamata a pronunciare nella presente causa. Infine, tale causa non necessita di essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti e gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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32 |
Pertanto, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento. |
Sulle questioni pregiudiziali
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33 |
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014 debba essere interpretato nel senso che il congelamento di fondi, ai sensi di tale disposizione, impedisca, in modo assoluto o, se del caso, a determinate condizioni, a una persona o a un’entità, o a una persona o a un’entità ad essa associata, il cui nome è inserito nell’allegato I di tale regolamento, di esercitare i diritti di partecipazione a un’assemblea di titolari di certificati azionari a titolo dei certificati di cui tale persona o tale entità è titolare e di votare in tale sede. |
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34 |
In via preliminare, occorre rilevare che sono congelati, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I di tale regolamento. |
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35 |
Ai sensi dell’articolo 1, lettera g), punto iii), del regolamento n. 269/2014, la nozione di «fondi» comprende, tra l’altro, i prestiti obbligazionari, comprese le azioni e i certificati azionari, cosicché certificati azionari, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscono dei fondi ai sensi di tale disposizione. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la SBK Art nelle sue osservazioni scritte, siffatti certificati non possono essere considerati «risorse economiche», ai sensi dell’articolo 1, lettera d), di tale regolamento, dato che quest’ultima disposizione definisce le risorse economiche come attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi. |
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36 |
Inoltre, l’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014 definisce il «congelamento di fondi» come «il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio». |
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37 |
Tale disposizione deve essere interpretata, secondo costante giurisprudenza, tenendo conto non soltanto del tenore letterale di quest’ultima, ma anche del contesto nel quale essa s’inscrive e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck,292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91). |
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38 |
Pertanto, dato che i certificati azionari costituiscono dei fondi ai sensi dell’articolo 1, lettera g), punto iii), del regolamento n. 269/2014, l’esercizio dei diritti conferiti da tali certificati affinché i titolari di questi ultimi partecipino a un’assemblea dei titolari di siffatti certificati e votino in tale sede costituisce un atto di utilizzo di tali certificati che, a tale titolo, deve essere qualificato come «uso di fondi», ai sensi dell’articolo 1, lettera f), di tale regolamento. |
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39 |
Orbene, e come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, dalla formulazione di tale disposizione si deduce che la seconda parte di frase di tale disposizione, vale a dire «in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio», si riferisce all’insieme delle azioni di cui alla prima parte di frase di tale articolo 1. |
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40 |
Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di partecipazione a un’assemblea e di voto in tale sede, detto esercizio comporta, anche se solo indirettamente, una o più delle conseguenze sui fondi, oggetto della stessa disposizione, quali una modifica del loro volume, del loro importo, della loro collocazione, della proprietà, del loro possesso, della loro natura o della loro destinazione. Infatti, un siffatto esercizio porta all’adozione, da parte dell’assemblea in questione, di decisioni che influiscono necessariamente sullo stato e sul funzionamento della società e, di conseguenza, almeno indirettamente, sul suo valore nonché, quindi, sul valore stimato delle azioni o dei certificati azionari di cui è titolare la persona soggetta a misure restrittive. |
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41 |
Ne consegue che l’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014 deve essere interpretato nel senso che il congelamento di fondi, ai sensi di tale disposizione, impedisce, in modo assoluto e incondizionato, l’esercizio, da parte di persone interessate da una misura restrittiva, dei loro diritti connessi a certificati azionari affinché partecipino all’assemblea dei titolari di tali certificati e votino in tale sede. |
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42 |
È vero che le interpretazioni dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014, ipotizzate dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale e suggerite dalla SBK Art nelle sue osservazioni scritte ‑ secondo le quali un siffatto utilizzo di certificati azionari sarebbe vietato solo in funzione del contenuto delle proposte figuranti all’ordine del giorno dell’assemblea o in funzione dell’intenzione di voto dei titolari dei certificati azionari ‑ costituirebbero una restrizione meno stringente per i diritti delle persone interessate da una misura di congelamento di fondi e, in particolare, per il loro diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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43 |
Tuttavia, è sufficiente rilevare, per respingere tali interpretazioni, che, se una di esse venisse accolta, ne risulterebbe ostacolato il conseguimento dell’obiettivo assegnato all’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014, consistente nel far sì che il congelamento dei fondi abbia la conseguenza di limitare al massimo le operazioni che possono essere eseguite su fondi congelati (v., per analogia, sentenza dell’11 novembre 2021, Bank Sepah, C‑340/20, EU:C:2021:903, punto 43). |
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44 |
Come hanno rilevato nelle loro osservazioni scritte la STAK, il governo austriaco e il governo dei Paesi Bassi nonché la Commissione europea, le suddette interpretazioni potrebbero facilitare un’elusione delle misure di congelamento di fondi istituite dal regolamento n. 269/2014, e ciò sebbene l’articolo 9, paragrafo 1, di quest’ultimo vieti di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere tali misure. |
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45 |
Infatti, se tali interpretazioni fossero ammesse, ogni volta che venga convocata un’assemblea, sarebbe necessario ‑ per determinare se i titolari di certificati azionari soggetti a un congelamento di fondi possano partecipare a tale assemblea e votare in tale sede ‑ verificare, in funzione della natura delle proposte figuranti all’ordine del giorno di tale assemblea o dell’intenzione di voto della persona interessata, se l’esercizio di tali diritti comporti conseguenze dirette o indirette sui fondi in questione. |
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46 |
Orbene, da un lato, le conseguenze che l’esercizio dei diritti di partecipazione a un’assemblea e di voto in tale sede avrebbero su tali certificati potrebbero non essere facilmente e immediatamente determinabili sulla base del solo contenuto della proposta figurante all’ordine del giorno di tale assemblea. Esisterebbe quindi il rischio che le persone oggetto delle misure restrittive siano autorizzate ad esercitare i loro diritti derivanti dai certificati azionari da esse detenuti, nonostante l’esistenza di conseguenze sul valore stimato di tali certificati, il che svuoterebbe della sua sostanza il congelamento dei fondi che ha colpito gli stessi certificati (v., in tal senso, sentenze dell’11 ottobre 2007, Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, C‑117/06, EU:C:2007:596, punto 58, nonché dell’11 novembre 2021, Bank Sepah, C‑340/20, EU:C:2021:903, punto 65). |
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47 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda l’interpretazione secondo cui l’esercizio dei diritti di voto connessi a certificati azionari sarebbe vietato solo in funzione dell’intenzione di voto dei titolari di tali certificati, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, il diritto di voto è libero, sicché è impossibile assicurarsi che il titolare di un certificato azionario colpito da una misura di congelamento di fondi voterà nel senso da esso indicato. |
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48 |
Inoltre, la sola considerazione secondo cui l’interpretazione dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014, menzionata al punto 41 della presente sentenza, comporti effetti negativi di ampia portata sul diritto di proprietà delle persone interessate da un congelamento di fondi non è sufficiente per giustificare il rigetto di tale interpretazione a favore di quelle suggerite dalla SBK Art, ipotizzate al punto 42 della presente sentenza. |
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49 |
Infatti, da un lato, anche inteso in senso ampio, il «congelamento di fondi» non è volto a privare le persone interessate della loro proprietà, essendo una siffatta misura, così come discende dall’articolo 6 della decisione 2014/145, per sua natura temporanea e reversibile (v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2022, Instrubel e a., C‑753/21 e C‑754/21, EU:C:2022:987, punto 50 nonché giurisprudenza citata). |
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50 |
Dall’altro lato, la Corte ha ricordato che le misure restrittive hanno, per definizione, conseguenze negative sul diritto di proprietà, con danni alle persone oggetto di tali misure (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 149, e del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio,C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 81). |
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La Corte ha altresì dichiarato che lo scopo più ampio del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ‑ che, così come emerge dai considerando 1 e 3 del regolamento n. 269/2014, e conformemente agli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione sanciti all’articolo 21 TUE, è perseguito da tale regolamento ‑ è tale da giustificare conseguenza negative, anche notevoli, per le persone soggette alle misure restrittive (v., per analogia, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 150, e del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio,C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 82). |
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Peraltro, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione ha previsto, agli articoli 2 bis e da 4 a 7 del regolamento n. 269/2014, deroghe alle misure di congelamento di fondi, al fine di tener conto, in particolare, degli interessi delle persone i cui fondi sono stati oggetto di congelamento (v., per analogia, sentenza del 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Consiglio,C‑600/16 P, EU:C:2018:966, punti 85 e 86). Ne consegue che, se una tale persona ritiene di soddisfare le condizioni di una di tali deroghe, essa può, oltre ai casi in cui i fondi siano svincolati automaticamente, chiedere lo svincolo di questi ultimi presso le autorità competenti. |
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53 |
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014 deve essere interpretato nel senso che il congelamento di fondi, ai sensi di tale disposizione, impedisce, in modo assoluto e incondizionato, a una persona o a un’entità, o a una persona o a un’entità ad essa associata, il cui nome è inserito nell’allegato I di tale regolamento, di esercitare i diritti di partecipazione a un’assemblea di titolari di certificati azionari a titolo dei certificati di cui tale persona o tale entità è titolare e di votare in tale sede. |
Sulle spese
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54 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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L’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1354 del Consiglio, del 4 agosto 2022, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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il congelamento di fondi, ai sensi di tale disposizione, impedisce, in modo assoluto e incondizionato, a una persona o a un’entità, o a una persona o a un’entità ad essa associata, il cui nome è inserito nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione 2022/1354, di esercitare i diritti di partecipazione a un’assemblea di titolari di certificati azionari a titolo dei certificati di cui tale persona o tale entità è titolare e di votare in tale sede. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
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