Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2026.#DO contro Bundesrepublik Deutschland.#Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 29 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo – Direttiva (UE) 2013/32 – Articolo 33 – Domande inammissibili.#Causa C-458/24.

ECLI:EU:C:2026:146Eu Chamb 02 C5 mar 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

5 marzo 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 29 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo – Direttiva (UE) 2013/32 – Articolo 33 – Domande inammissibili»

Nella causa C‑458/24 [Daraa] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunale amministrativo di Sigmaringen, Germania), con decisione del 7 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2024, nel procedimento

DO

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: G. Chiapponi, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–

per DO, da M. Weidmann, Rechtsanwalt;

–

per il governo tedesco, da R. Kanitz, in qualità di agente;

–

per il governo danese, da D. Elkan, M. Jespersen, C.A.-S. Maertens e J. Sandvik Loft, in qualità di agenti;

–

per il governo francese, da B. Dourthe, O. Duprat-Mazaré e B. Fodda, in qualità di agenti;

–

per il governo italiano, da W. Ferrante e S. Fiorentino, in qualità di agenti;

–

per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e M. Kopetzki, in qualità di agenti;

–

per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–

per la Commissione europea, da M. Debieuvre, E. Garello, A. Katsimerou e J. Vondung, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 ottobre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), nonché dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra DO, cittadino siriano, e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), in merito ad una decisione del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania) (in prosieguo: l’«ufficio federale»), che ha respinto la sua domanda di asilo e ne ha disposto l’allontanamento verso l’Italia.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento Dublino III

3

I considerando 4 e 5 del regolamento Dublino III così recitano:

«(4)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)

Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale».

4

L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2.   Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la “Carta”)], lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente».

5

Il capo III di detto regolamento definisce i criteri per la determinazione dello Stato membro competente. Esso comprende gli articoli da 7 a 15 del medesimo regolamento.

6

L’articolo 18 del regolamento Dublino III figura nel capo V di quest’ultimo, relativo agli obblighi dello Stato membro competente, e al paragrafo 1, lettere a) e b), prevede quanto segue:

«Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

a)

prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

b)

riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».

7

Il capo VI di tale regolamento riguarda le procedure di presa e di ripresa in carico dei richiedenti e comprende gli articoli da 20 a 33 di detto regolamento.

8

L’articolo 22 del medesimo regolamento, intitolato «Risposta a una richiesta di presa in carico», ai paragrafi 1 e 7 dispone quanto segue:

«1.   Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.

(…)

7.   La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa».

9

In tale contesto, l’articolo 26 del regolamento Dublino III, intitolato «Notifica di una decisione di trasferimento», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. (…)».

10

L’articolo 27 di tale regolamento, rubricato «Mezzi di impugnazione», ai paragrafi 1 e 4 prevede quanto segue:

«1.   Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

(…)

4.   Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione».

11

L’articolo 29 di detto regolamento, intitolato «Modalità e termini», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:

«1.   Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(…)

2.   Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

Regolamento n. 1560/2003

12

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014, L 39, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1560/2003»), intitolato «Cooperazione ai fini del trasferimento», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Lo Stato membro competente è tenuto a permettere quanto prima il trasferimento del richiedente e a fare in modo che nulla osti al suo ingresso. (…)».

13

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1560/2003, intitolato «Rinvio e ritardi di trasferimento»:

«1.   Lo Stato membro competente è informato senza indugi della decisione di rinviare il trasferimento qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero sussistano motivazioni materiali quali lo stato di salute del richiedente, l’indisponibilità del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto all’esecuzione del trasferimento.

(…)

2.   Lo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico dell’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del [regolamento Dublino III], ne informa lo Stato membro competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni a norma del [regolamento Dublino III] ricadono sullo Stato membro richiedente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.

(…)».

Direttiva 2013/32

14

Sotto il titolo «Domande inammissibili», l’articolo 33 della direttiva 2013/32 dispone quanto segue:

«1.   Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del [regolamento Dublino III], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)], qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

2.   Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

a)

un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;

b)

un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35;

c)

un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38;

d)

la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o

e)

una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata».

Diritto tedesco

15

La direttiva 2013/32 è stata recepita nel diritto tedesco dall’Asylgesetz (legge in materia di asilo), nella sua versione pubblicata il 2 settembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1798; in prosieguo: l’«AsylG»).

16

L’articolo 29, paragrafo 1, dell’AsylG, nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:

«Una domanda di asilo è inammissibile quando:

1. un altro Stato

a)

ai sensi del [regolamento Dublino III] o

b)

sulla base di altre disposizioni del diritto dell’Unione europea o di un trattato internazionale

sia competente per l’espletamento della procedura di asilo,

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

DO, cittadino siriano, è entrato in Germania il 18 aprile 2023 e ha ivi presentato una domanda di asilo il 26 aprile dello stesso anno.

18

Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati Eurodac la Repubblica italiana è stata tuttavia identificata come lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda.

19

Il 27 aprile 2023 l’ufficio federale ha quindi trasmesso alla Repubblica italiana una richiesta di presa in carico di DO. Le autorità italiane non vi hanno risposto cosicché si ritiene che abbiano accettato la richiesta, conformemente all’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento Dublino III.

20

Con decisione del 18 luglio 2023 l’ufficio federale ha respinto la domanda di asilo di DO in quanto inammissibile in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, lettera a), dell’AsylG, nella versione applicabile al procedimento principale, con la motivazione che la Repubblica italiana era competente per l’esame di tale domanda. Esso ha inoltre disposto l’allontanamento di DO verso l’Italia.

21

Il 27 luglio 2023 DO ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunale amministrativo di Sigmaringen, Germania), giudice del rinvio. Con ordinanza del 26 ottobre 2023, quest’ultimo ha concesso un effetto sospensivo a tale ricorso.

22

Il giudice del rinvio osserva che da due circolari, inviate, rispettivamente, il 5 e il 7 dicembre 2022 dall’unità Dublino italiana a tutte le unità Dublino, risulta che, provvisoriamente e salvo eccezioni, la Repubblica italiana non accetterebbe più trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale verso l’Italia in applicazione del regolamento Dublino III. Essa rifiuterebbe quindi qualsiasi presa in carico dei richiedenti che rientrino nella sua competenza in forza di tale regolamento.

23

In primo luogo, sarebbe quindi necessario stabilire se, a causa di tale rifiuto, la Repubblica federale di Germania sia divenuta lo Stato membro competente in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, di detto regolamento. In caso affermativo, la decisione dell’ufficio federale sarebbe illegittima.

24

Al riguardo il giudice del rinvio ritiene che, alla luce della sua formulazione, tale disposizione si applichi unicamente qualora sussistano, nello Stato membro competente, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino un rischio di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta. Orbene, il rifiuto di uno Stato membro di prendere in carico i richiedenti non configurerebbe siffatte carenze.

25

Ciò detto, tale giudice ritiene che un siffatto rifiuto costituisca una «rottura del sistema» del regolamento Dublino III e invita la Corte a porvi rimedio. Tale regolamento partirebbe dalla premessa, fondata sulla fiducia reciproca, secondo la quale gli Stati membri prendono in carico i richiedenti che hanno presentato una domanda di protezione internazionale il cui esame rientri nella loro competenza. Tenuto conto di tale premessa e dell’obiettivo di un rapido trattamento delle domande, si dovrebbe ritenere che la volontà dello Stato membro competente di prendere in carico i richiedenti protezione internazionale costituisca una «condizione di applicazione non scritta» dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento. Pertanto il rifiuto di prendere in carico tali richiedenti avrebbe come conseguenza una violazione di questa disposizione, e ciò indipendentemente dalle condizioni di accoglienza nello Stato membro competente. Detta disposizione potrebbe quindi condurre, nella causa di cui è investito tale giudice, ad un trasferimento della competenza dalla Repubblica italiana alla Repubblica federale di Germania.

26

In secondo luogo, nell’ipotesi in cui, tuttavia, la Corte escludesse un siffatto trasferimento di competenza, il giudice del rinvio osserva che la domanda di DO dovrebbe essere respinta in quanto inammissibile in forza del diritto tedesco. Orbene, sarebbe impossibile sapere, in tale fase, se DO possa essere trasferito verso l’Italia nel rispetto del termine di trasferimento di sei mesi, previsto all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III. DO sarebbe così posto, per un periodo corrispondente a tale termine, in una situazione di «rifugiato in orbita» («refugee in orbit»), nella quale, di fatto, nessuno Stato membro si reputerebbe competente ad esaminare la sua domanda. Il trattamento di quest’ultima sarebbe quindi indebitamente ritardato. Tale giudice si chiede se una situazione del genere sia compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32.

27

In terzo e ultimo luogo, detto giudice si interroga sulle condizioni di fatto che possono indurlo a ritenere che uno Stato membro rifiuti in generale di prendere in carico le persone oggetto di una decisione di trasferimento, e si chiede se un siffatto rifiuto possa violare i diritti soggettivi di queste persone.

28

In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunale amministrativo di Sigmaringen) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, del [regolamento Dublino III], e rispettivamente il regolamento (UE) 604/2013 (regolamento Dublino III) in quanto tale, debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro che verifica la competenza deve parimenti proseguire il suo esame dei criteri di cui al capo III e diviene esso stesso competente qualora lo Stato membro competente in forza di siffatti criteri non sia disposto a prendere in carico rimpatriati in base al sistema Dublino.

2)

Se tale obbligo dello Stato membro, che verifica la competenza, di proseguire il suo esame dei criteri di cui al capo III sussista anche qualora nello Stato membro non disposto alla presa in carico non siano presenti carenze sistemiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del [regolamento Dublino III] che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della [Carta].

3)

Se l’articolo 33, paragrafo 1, della [direttiva 2013/32] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, ai sensi della quale una domanda di asilo deve essere parimenti respinta in quanto inammissibile qualora lo Stato membro competente ai sensi del [regolamento Dublino III] non sia disposto alla presa in carico.

4)

Se lo Stato membro che verifica la competenza debba partire dal presupposto del rifiuto di presa in carico dello Stato membro competente ai sensi del [regolamento Dublino III], qualora il ministero dell’Interno dello Stato membro competente dichiari, per iscritto, che non verranno provvisoriamente presi in carico rimpatriati in base al sistema Dublino e lo Stato membro competente impedisca susseguentemente la presa in carico di rimpatriati in base al sistema Dublino.

5)

Se il rifiuto dello Stato membro competente di prendere in carico rimpatriati in base al [regolamento Dublino III] violi, già di per sé e indipendentemente da un conseguente rischio ai sensi dell’articolo 4 della [Carta], diritti soggettivi dell’interessato. Se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 604/2013 (regolamento Dublino III) preveda anche per siffatta violazione di diritti soggettivi un ricorso giurisdizionale effettivo».

Procedimento dinanzi alla Corte

29

Con ordinanza del presidente della Corte del 9 settembre 2024, la domanda del giudice del rinvio di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è stata respinta.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

30

Con la sua prima e con la sua seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, o addirittura diviene esso stesso lo Stato membro competente, qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento e qualora non sussistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a norma dell’articolo 4 della Carta.

31

In un primo momento, occorre ricordare che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III prevede che un richiedente protezione internazionale non possa essere trasferito verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda, se vi sono fondati motivi di ritenere che corra il rischio di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, a causa di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti una tale protezione in detto Stato membro. In questa ipotesi, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, di tale regolamento, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente diventa lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale se, dopo un ulteriore esame dei criteri sanciti al capo III di tale regolamento, accerta l’impossibilità di trasferire il richiedente in uno Stato membro designato sulla base di tali criteri o nel primo Stato membro presso il quale è stata presentata la domanda (sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:1036, punto 34 e giurisprudenza citata).

32

Dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III risulta che l’applicazione di tale disposizione è subordinata al soddisfacimento di due condizioni cumulative. Infatti solo le «carenze sistemiche», che «implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [Carta]», rendono impossibile il trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente ed esigono il proseguimento dell’esame dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento ai fini della determinazione dello Stato membro competente [v., in tal senso, sentenze del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento),C‑392/22, EU:C:2024:195, punti 57 e 58, nonché del 19 dicembre 2024, Tudmur, C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:1036, punto 35].

33

La prima di tali condizioni, relativa all’esistenza di «carenze sistemiche», è soddisfatta quando le carenze in questione perdurino e riguardino, in generale, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza applicabili ai richiedenti protezione internazionale o, quanto meno, a taluni gruppi di richiedenti protezione internazionale considerati nel loro insieme. Tali carenze devono peraltro raggiungere una soglia particolarmente elevata di gravità, la quale dipende dall’insieme delle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:1036, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza citata).

34

La seconda condizione, relativa all’esistenza di un rischio di trattamento inumano e degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, è verificata qualora siffatte carenze sistemiche comportino il rischio, per l’interessato, di essere esposto, nello Stato membro designato come competente, a trattamenti contrari a tale articolo 4 [v., in tal senso, sentenze del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento),C‑392/22, EU:C:2024:195, punto 62, e del 19 dicembre 2024, Tudmur, C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:1036, punto 38].

35

Orbene, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che lo Stato membro designato come competente, in forza dei criteri stabiliti dal capo III del regolamento Dublino III, abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale non è idonea, di per sé, a giustificare l’accertamento, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante a norma dell’articolo 4 della Carta (sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:1036, punto 43).

36

Ne consegue che, in assenza di qualsiasi altro elemento che dimostri l’esistenza di carenze sistemiche che comportino un siffatto rischio, si deve giudicare che, in una situazione in cui lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III ha sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale, le condizioni di applicazione cumulative dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento non sono soddisfatte. Pertanto, in un caso del genere, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente non deve né proseguire l’esame dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento sulla base di tale disposizione, né divenire esso stesso lo Stato membro competente in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento.

37

Una siffatta interpretazione è corroborata dagli obiettivi del regolamento Dublino III, che mira in particolare a stabilire un metodo chiaro e pratico di determinazione dello Stato membro competente e a prevenire i movimenti secondari di richiedenti asilo tra gli Stati membri [sentenze del 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e a. (Opuscolo comune – Refoulement indiretto), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21, EU:C:2023:934, punto 141, nonché del 19 dicembre 2024, Tudmur, C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:1036, punto 41].

38

Lo Stato membro designato come competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento. Infatti, una siffatta possibilità porterebbe a violare tali criteri e rischierebbe di mettere così a repentaglio il buon funzionamento del sistema istituito da detto regolamento. Inoltre, ritenere che si possa dedurre da un siffatto annuncio unilaterale che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino un rischio serio di un trattamento inumano o degradante, al punto da impedire tutti i trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale verso lo Stato membro competente e da comportare un trasferimento della competenza da tale Stato membro verso lo Stato membro del movimento secondario, potrebbe incoraggiare tali movimenti incentivando i richiedenti a proseguire la loro rotta migratoria verso un altro Stato membro che sembri offrire loro condizioni più favorevoli (sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:1036, punto 42).

39

Alla luce di tali elementi non si può ritenere che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento Dublino III contenga, in aggiunta e indipendentemente dalle due condizioni di cui al punto 32 della presente sentenza, una condizione di applicazione non scritta, secondo la quale lo Stato membro competente dovrebbe essere disposto a prendere o a riprendere in carico i richiedenti protezione internazionale. Oltre al fatto che tale condizione non risulta in alcun modo dal chiaro tenore letterale di detta disposizione, essa sarebbe inconciliabile con gli obiettivi del regolamento in parola quali esposti al punto 37 della presente sentenza e, in definitiva, renderebbe facoltativo il rispetto di quest’ultimo per tale Stato membro.

40

In un secondo momento, nella misura in cui il giudice del rinvio teme tuttavia che, in una situazione come quella di cui al punto 36 della presente sentenza, il richiedente protezione internazionale interessato veda indebitamente ostacolato il suo accesso alla procedura di protezione internazionale e che, in definitiva, nessuno Stato membro esamini la sua domanda, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale ottica, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 44).

41

Infatti, la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia incluso, nelle sue questioni, alcune disposizioni specifiche del diritto dell’Unione non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 26, nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 45).

42

Alla luce di tale giurisprudenza, al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta completa occorre procedere anche all’interpretazione dell’articolo 29 del regolamento Dublino III, sul quale le parti e gli altri interessati di cui all’articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno presentato le loro osservazioni all’udienza dinanzi alla Corte.

43

Detto articolo 29 prevede, al paragrafo 1, che il trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente avvenga non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione, da parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in carico di tale interessato oppure dalla decisione definitiva sul ricorso, qualora sia concesso l’effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento in parola.

44

Conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è liberato dall’obbligo di prendere o di riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

45

In primo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, dal tenore letterale stesso di tale disposizione emerge che essa prevede un trasferimento automatico della competenza allo Stato membro richiedente, senza subordinare tale trasferimento a qualsivoglia reazione dello Stato membro competente (sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 30).

46

Inoltre, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle sue conclusioni, l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III è formulato in termini ampi e non comporta alcuna limitazione del trasferimento di competenza a casi specifici. Al contrario, ai sensi di tale disposizione, detto trasferimento di competenza opera, ipso iure, «[se] il trasferimento [del richiedente protezione internazionale] non avviene entro il termine di sei mesi». Sulla base del tenore letterale di tale disposizione, detto trasferimento di competenza si realizza quindi indipendentemente dalle cause di una siffatta mancata esecuzione e dalla questione se quest’ultima sia imputabile allo Stato membro richiedente, allo Stato membro competente o all’interessato.

47

Ne consegue che lo stesso trasferimento di competenza avviene anche qualora non sia stato possibile concludere il trasferimento dell’interessato entro l’apposito termine previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, a causa della sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di tale regolamento, delle prese e delle riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale.

48

In secondo luogo, tale interpretazione letterale è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III nonché dagli obiettivi di questo regolamento.

49

Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto, da un lato, da una lettura combinata dell’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento nonché dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9 del regolamento n. 1560/2003 risulta che lo Stato membro richiedente e lo Stato membro competente devono concertarsi ai fini della realizzazione del trasferimento dell’interessato, e che lo Stato membro competente è tenuto a consentire tale trasferimento quanto prima e a garantire che non vi siano ostacoli all’ingresso di detto interessato nel suo territorio.

50

Dall’altro lato, occorre sottolineare che dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III emerge che il legislatore dell’Unione non ha ritenuto che l’impossibilità materiale di procedere all’esecuzione della decisione di trasferimento dovesse essere considerata idonea a giustificare l’interruzione, o la sospensione, del termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento. Infatti, tale legislatore non ha incluso nel regolamento in parola alcuna disposizione generale che preveda una siffatta interruzione o sospensione di questo termine [v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento),C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punti 65 e 66, nonché del 12 gennaio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Pluralità di domande), da C‑323/21 a C‑325/21, EU:C:2023:4, punto 69]. A fortiori, tale legislatore non ha neppure previsto alcuna deroga al trasferimento ipso iure della competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale alla scadenza di detto termine.

51

Inoltre, per quanto riguarda taluni casi frequenti di impossibilità materiale di esecuzione della decisione di trasferimento, detto legislatore si è limitato, all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento in parola, a prevedere che il termine di trasferimento possa essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito. Orbene, oltre al fatto che questa disposizione contempla non già l’interruzione o la sospensione del termine di trasferimento bensì la sua proroga, occorre ricordare che tale proroga ha carattere eccezionale e deve quindi essere interpretata restrittivamente, il che esclude la sua applicazione per analogia ad altri casi di impossibilità di esecuzione della decisione di trasferimento [sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento),C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punti 67 e 68].

52

Per tali motivi la Corte ha dichiarato che il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III si applicava in situazioni in cui il trasferimento dell’interessato era impossibile [sentenza del 12 gennaio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Pluralità di domande), da C‑323/21 a C‑325/21, EU:C:2023:4, punto 70 e giurisprudenza citata], anche a causa di circostanze non imputabili allo Stato membro richiedente, quali lo stato di salute di detto interessato (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 89) o la pandemia di COVID-19 [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 71].

53

Per quanto concerne, in secondo luogo, gli obiettivi perseguiti dal regolamento Dublino III, occorre ricordare che dai considerando 4 e 5 di tale regolamento emerge che l’obiettivo di quest’ultimo è quello di stabilire un metodo chiaro e pratico, fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati, onde determinare con rapidità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento di una siffatta protezione e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale [sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 56 e giurisprudenza citata].

54

Al fine di realizzare siffatto rapido espletamento, il legislatore dell’Unione ha disciplinato le procedure di presa e di ripresa in carico condotte in applicazione del regolamento Dublino III corredandole di una serie di termini imperativi volti a garantire che tali procedure siano attuate senza ritardi ingiustificati [sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 57 e giurisprudenza citata].

55

In particolare, il termine di trasferimento di sei mesi determinato dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III mira a garantire che la persona interessata sia effettivamente trasferita il più rapidamente possibile verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale lasciando al contempo, in considerazione della complessità pratica e delle difficoltà organizzative che si ricollegano all’esecuzione del trasferimento di tale persona, ai due Stati membri interessati, il tempo necessario per accordarsi ai fini della realizzazione di quest’ultimo e, più in particolare, allo Stato membro richiedente quello per disciplinare le modalità di realizzazione del trasferimento [sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 58 e giurisprudenza citata].

56

Questi termini attestano, pertanto, la particolare importanza attribuita dal legislatore dell’Unione alla rapida determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale e dimostra che, tenuto conto della finalità di garantire un effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, è importante, secondo questo stesso legislatore, che siffatte domande siano esaminate, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri di cui al capo III del regolamento in parola [v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 39; del 13 novembre 2018, X e X, C‑47/17 e C‑48/17, EU:C:2018:900, punti 69 e 70, nonché del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), C‑556/21, EU:C:2023:272, punto 38].

57

Orbene, il trasferimento della competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale in caso di mancata esecuzione del trasferimento del richiedente entro l’apposito termine impartito contribuisce, in quanto tale, alla determinazione rapida dello Stato membro competente e garantisce l’accesso effettivo del richiedente alla procedura di asilo.

58

In proposito è vero che l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, come interpretato nella presente sentenza, consente, di fatto, allo Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III di sottrarsi, alla scadenza del termine di trasferimento e per il semplice fatto di una sospensione unilaterale delle procedure di presa e ripresa in carico dei richiedenti protezione internazionale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento e di alterare in tal modo la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri risultante da detto regolamento.

59

Tuttavia, da un lato, occorre sottolineare che, anche nel caso di una siffatta sospensione unilaterale, spetta, come risulta dal punto 49 della presente sentenza, agli Stati membri richiedente e competente concertarsi e cooperare al fine di giungere a un trasferimento prima della scadenza dell’apposito termine previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Inoltre, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, la competenza dello Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di tale regolamento resta piena e completa durante il termine di trasferimento cosicché, durante tale termine, il sistema dei criteri di determinazione della competenza istituito da detto regolamento è mantenuto.

60

Dall’altro lato, il trasferimento ipso iure della competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale in caso di mancata esecuzione del trasferimento dell’interessato entro tale termine è, in definitiva, l’unico modo per garantire a tale interessato un accesso effettivo alla procedura di asilo e, quindi, l’effettività del suo diritto fondamentale di chiedere asilo in uno Stato membro, quale garantito all’articolo 18 della Carta.

61

In un terzo momento e in ogni caso, occorre aggiungere che lo Stato membro richiedente non può rifiutarsi di applicare l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III per il motivo che lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di tale regolamento abbia sospeso l’applicazione delle procedure derivanti da detto regolamento.

62

In proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può giustificare l’inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione adducendo il fatto che anche altri Stati membri verrebbero meno ai loro obblighi. Infatti, nell’ordinamento giuridico dell’Unione istituito dal Trattato FUE l’attuazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri non può essere soggetta a una condizione di reciprocità. Gli articoli 258 e 259 TFUE prevedono i mezzi di ricorso idonei per fronteggiare i casi in cui gli Stati membri vengano meno agli obblighi loro incombenti in forza del Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze dell’11 gennaio 1990, Blanguernon, C‑38/89, EU:C:1990:11, punto 7, nonché dell’11 luglio 2018, Commissione/Belgio, C‑356/15, EU:C:2018:555, punto 106 e giurisprudenza citata).

63

Pertanto, il rimedio contro un’eventuale violazione del regolamento Dublino III da parte dello Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di tale regolamento, come quella individuata dal giudice del rinvio nell’ambito del procedimento principale, consisterebbe nella possibilità, per la Commissione europea nonché per qualsiasi altro Stato membro, di proporre un ricorso per inadempimento contro tale Stato membro ai sensi, rispettivamente, degli articoli 258 e 259 TFUE (v., per analogia, sentenze del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 53, e del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 79).

64

Da quanto precede risulta che, per quanto riguarda il procedimento principale, è solo alla scadenza del termine di trasferimento che, se del caso, la Repubblica federale di Germania diventerà, in caso di mancata esecuzione della decisione di trasferimento, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale di DO.

65

In proposito, al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile e completa, occorre aggiungere ancora che l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che, quando l’effetto sospensivo del ricorso avverso una decisione di trasferimento è stato concesso, come avvenuto nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, di detto regolamento, il termine di trasferimento decorre a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, cosicché l’attuazione della decisione di trasferimento deve avvenire al più tardi entro un termine di sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva su detto ricorso [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 49].

66

Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che:

–

l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, né diventa esso stesso lo Stato membro competente, qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento, qualora non sussistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a norma dell’articolo 4 della Carta;

–

l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che, qualora il trasferimento di tali persone non possa essere effettuato entro il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita ipso iure allo Stato membro richiedente, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento, delle prese e riprese in carico di dette persone.

Sulla terza questione

67

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 debba essere interpretato nel senso che esso consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo Stato membro competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.

68

In applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, oltre ai casi in cui una domanda di protezione internazionale non è esaminata ai sensi del regolamento Dublino III, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di siffatta protezione a norma della direttiva 2011/95 qualora una domanda sia giudicata inammissibile ai sensi di detto articolo. In proposito, il paragrafo 2 dello stesso articolo elenca tassativamente le ipotesi in cui gli Stati membri possono considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale [sentenze del 19 marzo 2019, Ibrahim e a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219, punto 76, nonché del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Figlio di rifugiati, nato fuori dallo Stato ospitante), C‑720/20, EU:C:2022:603, punto 48].

69

Tanto dal carattere tassativo dell’elenco di cui all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, quanto dal carattere derogatorio dei motivi di inammissibilità che detto elenco comporta risulta che tale disposizione deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e non può pertanto essere applicata a un caso che non corrisponda al suo tenore letterale [v., in tal senso, sentenza del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Figlio di rifugiati, nato fuori dallo Stato ospitante), C‑720/20, EU:C:2022:603, punto 51].

70

Orbene, né la circostanza che un altro Stato membro sia competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale né, a fortiori, la sospensione unilaterale, da parte di tale altro Stato membro, delle procedure di presa e ripresa in carico dei richiedenti protezione internazionale figurano tra le ipotesi elencate all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32.

71

Inoltre, dalla formulazione dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, e in particolare dall’inciso «[o]ltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del [regolamento Dublino III]», risulta che tale disposizione distingue chiaramente i casi nei quali una domanda di protezione internazionale non è esaminata in applicazione di tale regolamento da quelli nei quali una siffatta domanda può essere respinta, in quanto inammissibile, per uno dei motivi tassativamente elencati all’articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva (v., in tal senso, ordinanza del 5 aprile 2017, Ahmed, C‑36/17, EU:C:2017:273, punto 38).

72

Orbene, qualora lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente decida di non esaminare una domanda di protezione internazionale per il motivo, non previsto all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, che un altro Stato membro è competente per l’esame di tale domanda e quest’altro Stato membro abbia accettato una domanda di presa o ripresa in carico del richiedente, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che il rigetto di una siffatta domanda dovesse essere garantito non già da una decisione di inammissibilità, in applicazione di tale disposizione, bensì mediante una decisione di trasferimento e di non esame, in forza dell’articolo 26 del regolamento Dublino III [v., per analogia, ordinanza del 5 aprile 2017, Ahmed, C‑36/17, EU:C:2017:273, punti 39 e 41, nonché sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219, punto 79].

73

Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso non consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo Stato membro competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.

Sulle questioni quarta e quinta

74

Tenuto conto delle risposte fornite alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla quarta e alla quinta questione.

Sulle spese

75

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

deve essere interpretato nel senso che:

lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, né diventa esso stesso lo Stato membro competente, qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento, qualora non sussistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a norma dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

2)

L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013

deve essere interpretato nel senso che:

qualora il trasferimento di tali persone non possa essere effettuato entro il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita ipso iure allo Stato membro richiedente, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento, delle prese e riprese in carico di dette persone.

 

3)

L’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo Stato membro competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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