Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 maggio 2026.#HJ contro Crédit agricole Corporate & Investment Bank.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation.#[Testo rettificato con ordinanza dell’8 luglio 2026]«Rinvio pregiudiziale – Articolo 50 TUE – Articolo 288 TFUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Giudice di uno Stato membro adito prima della fine del periodo di transizione previsto da tale accordo – Applicazione da parte dei giudici del foro del diritto di un altro Stato – Legislazione del Regno Unito che recepisce una direttiva – Direttiva 2006/54/CE – Applicabilità del diritto dell’Unione – Principio della fiducia reciproca – Principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione».#Causa C-350/24.

ECLI:EU:C:2026:407Eu Chamb Gd C19 mag 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 maggio 2026 ( *1 )

[Testo rettificato con ordinanza dell’8 luglio 2026]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 50 TUE – Articolo 288 TFUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Giudice di uno Stato membro adito prima della fine del periodo di transizione previsto da tale accordo – Applicazione da parte dei giudici del foro del diritto di un altro Stato – Legislazione del Regno Unito che recepisce una direttiva – Direttiva 2006/54/CE – Applicabilità del diritto dell’Unione – Principio della fiducia reciproca – Principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione»

Nella causa C‑350/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 3 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2024, nel procedimento

HJ

contro

Crédit agricole Corporate & Investment Bank SA,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen (relatore), C. Lycourgos, I. Jarukaitis, I. Ziemele, J. Passer e O. Spineanu-Matei, presidenti di sezione, N. Piçarra, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias, B. Smulders, S. Gervasoni e N. Fenger, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 giugno 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–

per HJ, da A. Lyon-Caen, avocat;

–

per la Crédit agricole Corporate & Investment Bank SA, da D. Célice, avocat;

–

per il governo francese, da F. du Couëdic, O. Duprat-Mazaré, B. Fodda, T. Lechevallier, H. Nunes da Silva e B. Travard, in qualità di agenti;

–

per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti;

–

per il governo del Regno Unito, da S. Fuller, in qualità di agente, assistito da A. Mayer e J. Pobjoy, barristers;

–

per la Commissione europea, da S. Delaude, H. Krämer e E.E. Schmidt, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 25 settembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7), approvato con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020 (GU 2020, L 29, pag. 1) (in prosieguo: l’«accordo di recesso»), e dell’articolo 288 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra HJ e il suo datore di lavoro, la Crédit agricole Corporate & Investment Bank SA (in prosieguo: la «CACIB»), in merito a una discriminazione basata sul sesso e a molestie psicologiche di cui HJ sarebbe stata vittima.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

L’articolo 70 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331; in prosieguo: la «Convenzione di Vienna»), intitolato «Conseguenze dell’estinzione di un trattato», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«A meno che il trattato non disponga altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la cessazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alla presente convenzione:

a)

libera le parti dall’obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato;

b)

non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo né alcuna situazione giuridica delle parti che sia venuta a crearsi a motivo dell’esecuzione del trattato prima della sua cessazione».

Diritto dell’Unione

Trattati UE e FUE

4

L’articolo 50, paragrafi 2 e 3, TUE dispone quanto segue:

«2.   Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione [europea] negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. (…)

3.   I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine».

5

L’articolo 288 TFUE così prevede:

«Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti».

Accordo di recesso

6

I commi secondo, settimo, ottavo e undicesimo del preambolo dell’accordo di recesso enunciano quanto segue:

«DESIDEROSI di definire le modalità del recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom, tenendo conto del quadro delle loro future relazioni,

(…)

DECISI ad assicurare un recesso ordinato tramite una serie di disposizioni relative alla separazione dirette a evitare turbative e garantire la certezza del diritto per i cittadini, gli operatori economici e le autorità giudiziarie e amministrative nell’Unione e nel Regno Unito, senza escludere la possibilità che l’accordo o gli accordi sulle future relazioni sostituiscano le pertinenti disposizioni relative alla separazione,

CONSIDERANDO che è nell’interesse sia dell’Unione sia del Regno Unito stabilire un periodo di transizione o di esecuzione durante il quale – nonostante tutte le conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, in particolare lo scadere, alla data di entrata in vigore del presente accordo, del mandato di tutti i membri di tali istituzioni, organi e organismi nominati, designati o eletti in virtù dell’adesione del Regno Unito all’Unione – dovrebbe applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, di norma con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri, il diritto dell’Unione, compresi gli accordi internazionali, al fine di evitare turbative durante il periodo di negoziazione dell’accordo o degli accordi sulle future relazioni,

(…)

CONSIDERANDO che, ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente accordo e dell’osservanza degli obblighi che ne derivano, è essenziale stabilire disposizioni che garantiscano la governance globale, in particolare norme vincolanti in materia di composizione delle controversie e di esecuzione che rispettino integralmente l’autonomia degli ordinamenti giuridici dell’Unione e del Regno Unito nonché lo status di paese terzo del Regno Unito».

7

Ai sensi dell’articolo 1 di tale accordo, intitolato «Obiettivo»:

«Il presente accordo definisce le modalità di recesso del Regno Unito (…) dall’Unione (…) e dalla Comunità europea dell’energia atomica (…)».

8

L’articolo 4 del suddetto accordo, intitolato «Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all’attuazione e all’applicazione del presente accordo», ai paragrafi 4 e 5 prevede quanto segue:

«4.   Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea antecedente la fine del periodo di transizione [di cui all’articolo 126 dell’accordo stesso (in prosieguo: il «periodo di transizione»)].

5.   Le autorità giudiziarie e amministrative del Regno Unito interpretano ed applicano il presente accordo tenendo debitamente conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea emanata dopo la fine del periodo di transizione».

9

L’articolo 66 del medesimo accordo, intitolato «Legislazione applicabile in materia contrattuale ed extracontrattuale», che figura al titolo VI della parte terza di quest’ultimo, dal titolo «Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale», è così formulato:

«Nel Regno Unito gli atti seguenti si applicano come segue:

a)

il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»),] si applica ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione;

b)

il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40),] si applica ai fatti che danno origine a un danno, se si verificano prima della fine del periodo di transizione».

10

L’articolo 67 dell’accordo di recesso, intitolato «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali», così dispone:

«1.   Nel Regno Unito nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse (…) si applicano gli atti o le disposizioni seguenti:

a)

le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1)] riguardanti la competenza giurisdizionale;

b)

le disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/1001 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)], (CE) n. 6/2002 [del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1)], (CE) n. 2100/94 [del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1)], e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)] e della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1)] riguardanti la competenza;

c)

le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 [del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1)] riguardanti la competenza;

d)

le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 [del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1)] riguardanti la competenza.

(…)».

11

L’articolo 86 dell’accordo di recesso, dal titolo «Cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea», così prevede:

«1.   La Corte di giustizia dell’Unione europea resta competente per tutti i ricorsi proposti dal Regno Unito o contro il Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Tale competenza si applica a tutte le fasi del procedimento, compresi l’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e il procedimento dinanzi al Tribunale in caso di rinvio.

2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

3.   Ai fini del presente capo, la Corte di giustizia dell’Unione europea si considera adita e la domanda di pronuncia pregiudiziale si considera presentata nel momento in cui la domanda giudiziale è registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia o, secondo il caso, del Tribunale».

12

L’articolo 87 di tale accordo, intitolato «Nuove cause dinanzi alla Corte di giustizia», è del seguente tenore:

«1.   La Commissione europea, quando reputi che il Regno Unito abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati o della parte quarta del presente accordo prima della fine del periodo di transizione, può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea entro quattro anni dalla fine del periodo di transizione nelle modalità stabilite all’articolo 258 TFUE o, secondo il caso, all’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Per tali cause è competente la Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   Se il Regno Unito non si conforma a una decisione di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del presente accordo o non dà effetto nel proprio ordinamento giuridico a una siffatta decisione rivolta a una persona fisica o giuridica residente o stabilita nel Regno Unito, la Commissione europea può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea entro quattro anni dalla data della decisione nelle modalità stabilite all’articolo 258 TFUE o, secondo il caso, all’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Per tali cause è competente la Corte di giustizia dell’Unione europea.

3.   Nel decidere di adire le vie legali a norma del presente articolo, la Commissione europea si attiene nei confronti del Regno Unito agli stessi principi che applica nei confronti degli Stati membri».

13

A norma dell’articolo 126 dell’accordo di recesso, intitolato «Periodo di transizione», il periodo di transizione decorre dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso e termina il 31 dicembre 2020.

14

L’articolo 127 dell’accordo di recesso, intitolato «Ambito di applicazione della transizione», è così formulato:

«1.   Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

(…)

3.   Durante il periodo di transizione il diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1 produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all’interno dell’Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione.

(…)

6.   Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito.

(…)».

15

L’articolo 185, quarto comma, dell’accordo di recesso è del seguente tenore:

«Dalla fine del periodo di transizione si applicano la parte seconda e la parte terza, tranne l’articolo 19, l’articolo 34, paragrafo 1, l’articolo 44 e l’articolo 96, paragrafo 1, nonché la parte sesta, titolo I, e gli articoli da 169 a 181».

Convenzione di Roma

16

La Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Roma») all’articolo 3, paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso».

17

L’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione di Roma così prevede:

«La legge regolatrice del contratto in forza della presente convenzione è applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l’onere della prova».

Regolamento Roma I

18

L’articolo 24 del regolamento Roma I, intitolato «Relazioni con la convenzione di Roma», prevede quanto segue:

«1.   Il presente regolamento sostituisce la convenzione di Roma negli Stati membri, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e ai quali il presente regolamento non è applicabile a norma dell’articolo 299 [CE].

2.   Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce le disposizioni della convenzione di Roma, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento».

19

Conformemente al suo articolo 29, secondo comma, il regolamento Roma I si applica a decorrere dal 17 dicembre 2009, fatta eccezione per l’articolo 26, che si applica a decorrere dal 17 giugno 2009.

Direttiva 2006/54/CE

20

Il considerando 30 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23) così enuncia:

«L’adozione di norme sull’onere della prova contribuisce in modo significativo a che il principio della parità di trattamento possa essere applicato efficacemente. Pertanto, come dichiarato dalla Corte di giustizia, occorre adottare provvedimenti affinché l’onere della prova sia a carico della parte convenuta quando si può ragionevolmente presumere che vi sia stata discriminazione, a meno che si tratti di procedimenti in cui l’istruzione dei fatti spetta all’organo giurisdizionale o ad altro organo nazionale competente. Occorre tuttavia chiarire che la valutazione dei fatti in base ai quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane di competenza dell’organo nazionale competente, secondo il diritto e/o la prassi nazionali. Inoltre, spetta agli Stati membri prevedere, in qualunque fase del procedimento, un regime probatorio più favorevole alla parte attrice».

21

L’articolo 17 di tale direttiva, intitolato «Tutela dei diritti», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, eventualmente dopo essersi rivolte ad altre autorità competenti o dopo aver esperito le eventuali procedure di conciliazione, a procedure giurisdizionali finalizzate all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva anche dopo la cessazione del rapporto nell’ambito del quale si sarebbe prodotta la discriminazione».

22

L’articolo 19 di detta direttiva, intitolato «Onere della prova», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.

2.   Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice».

Diritto del Regno Unito

23

L’articolo 136 dell’Equality Act 2010 (legge del Regno Unito del 2010 sulla parità), intitolato «Onere della prova», così prevede:

«(1)   Il presente articolo si applica a qualsiasi procedimento relativo a una violazione della presente legge.

(2)   Se esistono fatti sulla base dei quali la corte può decidere, in assenza di ogni altra spiegazione, che una persona (A) ha violato le disposizioni in questione, la corte deve ritenere che tale violazione sia accertata.

(3)   Tuttavia, il secondo comma non si applica se A dimostra di non aver violato le disposizioni in questione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

24

La ricorrente nel procedimento principale è stata assunta dalla CACIB in forza di un contratto di lavoro concluso il 17 gennaio 2007 e disciplinato dal diritto del Regno Unito, nell’ambito del quale ella ha ricoperto da ultimo le funzioni di «agente dei sistemi di informazione clienti nel Regno Unito». A partire dal 28 agosto 2013, è stata posta in congedo per malattia.

25

Il 23 settembre 2013, ritenendosi vittima di discriminazione fondata sul sesso e di molestie psicologiche, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato ricorso dinanzi al conseil de prud’hommes (tribunale del lavoro, Francia) chiedendo il pagamento di varie somme a titolo dell’esecuzione di tale contratto di lavoro e a titolo di risarcimento.

26

Con sentenza del 26 giugno 2019, tale conseil de prud’hommes (tribunale del lavoro) ha respinto le domande della ricorrente nel procedimento principale. Quest’ultima ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Versailles (corte d’appello di Versailles, Francia).

27

Con sentenza del 27 maggio 2021, la cour d’appel de Versailles (corte d’appello di Versailles) ha ritenuto che la ricorrente nel procedimento principale non avesse dimostrato l’esistenza di una discriminazione o di molestie discriminatorie e di atti di rappresaglia, ai sensi della legge del Regno Unito del 2010 sulla parità, che recepisce la direttiva 2006/54 nel diritto del Regno Unito.

28

La ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio. Ella sostiene, in particolare, che la cour d’appel de Versailles (corte d’appello di Versailles), dichiarando, dopo aver esaminato in successione ciascuna delle situazioni discriminatorie dedotte, che la stessa ricorrente non aveva presentato fatti primari idonei a dimostrare una discriminazione, ai sensi della legge del Regno Unito del 2010 sulla parità, ha deciso sulla base di un’interpretazione di tale legislazione non conforme all’articolo 19 della direttiva 2006/54, che imporrebbe al giudice di effettuare una valutazione complessiva dei fatti per determinare se essi permettano di presumere l’esistenza di una discriminazione. Inoltre, dichiarando che la circostanza, invocata dalla ricorrente nel procedimento principale, secondo la quale dai documenti presentati da quest’ultima risultava che i dipendenti espatriati all’interno della CACIB erano principalmente uomini, non era sufficiente per presumere l’esistenza di una discriminazione nei confronti delle donne in assenza di qualsiasi elemento riguardante la candidatura delle donne a un tale espatrio, tale corte d’appello si sarebbe altresì basata su un’interpretazione della legge del Regno Unito del 2010 sulla parità non conforme all’articolo 19 della direttiva 2006/54, facendo gravare sulla ricorrente nel procedimento principale l’onere della prova dell’asserita discriminazione.

29

In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che il procedimento principale pone la questione dell’incidenza del recesso del Regno Unito dall’Unione sull’ufficio del giudice di uno Stato membro che deve applicare il diritto del Regno Unito che recepisce una direttiva in occasione di un procedimento giudiziario avviato prima della fine del periodo di transizione, quando il giudice adito si trova a dover statuire dopo la fine di tale periodo. Infatti, sebbene, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale o alla data nella quale l’azione giudiziaria di cui trattasi è stata avviata dalla ricorrente nel procedimento principale e a quella nella quale detto conseil des prud’hommes (tribunale del lavoro) si è pronunciato, il Regno Unito fosse ancora membro dell’Unione, così non era più alla data in cui la cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles) ha statuito.

30

In tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede se il diritto dell’Unione fosse applicabile alla data in cui la cour d’appel de Versailles (corte d’appello di Versailles) ha statuito, poiché, a tale data, successiva a quella del recesso del Regno Unito dall’Unione, il diritto dell’Unione aveva cessato di produrre i suoi effetti nell’ordinamento giuridico del Regno Unito. Esso si chiede inoltre se l’accordo di recesso abbia messo in discussione retroattivamente l’applicazione del diritto dell’Unione alle controversie sorte prima della fine del periodo di transizione e quindi l’obbligo per il giudice di uno Stato membro di interpretare il diritto del Regno Unito applicabile a tali controversie in modo conforme al diritto dell’Unione. A tal riguardo, il giudice del rinvio formula due ipotesi: o si potrebbe ritenere che, dopo la fine del periodo di transizione, una parte del diritto dell’Unione sia stata mantenuta nel diritto del Regno Unito, ma che non sussista più l’obbligo di interpretare quest’ultimo diritto in modo conforme a quello dell’Unione; oppure si potrebbe ritenere che, essendo i fatti di cui al procedimento principale antecedenti alla fine del periodo di transizione ed essendo stato avviato il procedimento di cui trattasi prima della fine di tale periodo, la legislazione del Regno Unito che recepisce la direttiva 2006/54, vale a dire la legge del Regno Unito del 2010 sulla parità, debba essere interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione dal giudice del foro, anche se esso si pronuncia dopo la fine del periodo di transizione.

31

In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che il procedimento principale solleva la questione se il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione che si impone al giudice di uno Stato membro si applichi anche quando tale giudice deve applicare il diritto di un altro Stato membro. Esso ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di fiducia reciproca impone a ciascuno di detti Stati membri di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 191]. Tuttavia, emergerebbe parimenti da tale giurisprudenza che, nell’applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva di cui trattasi, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato da essa perseguito e conformarsi pertanto all’articolo 288 TFUE (sentenza del 13 novembre 1990, Marleasing, C‑106/89, EU:C:1990:395, punto 8).

32

Il giudice del rinvio ritiene che non si possa escludere che ciò valga anche nell’ipotesi in cui lo stesso giudice debba applicare il diritto di un altro Stato membro. La giurisprudenza della Corte secondo la quale spetta al giudice investito di una controversia applicare la normativa dello Stato i cui giudici sono designati in una clausola attributiva di competenza, interpretando tale normativa conformemente al diritto dell’Unione, e in particolare a una direttiva, corroborerebbe tale approccio (sentenze del 18 novembre 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, point 51, nonché dell’8 dicembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 67). Tuttavia, la Corte non si sarebbe ancora pronunciata esplicitamente su una questione del genere.

33

In terzo luogo, il giudice del rinvio chiede se l’ufficio di giudice di uno Stato membro che applica il diritto di un altro Stato membro e che constata l’impossibilità di darne un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione sia identico a quello che esso esercita quando applica il proprio diritto nazionale e se, eventualmente, il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, concretizzato nella direttiva 2006/54, possa indurlo, anche in una controversia tra privati, a disapplicare tale diritto.

34

In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’[accordo di recesso] debba essere interpretato nel senso che una normativa del Regno Unito che recepisce l’articolo 19 della [direttiva 2006/54] deve essere considerata, dal giudice che si pronuncia dopo la fine del periodo di transizione, come una normativa di uno Stato membro che recepisce una direttiva, quando i fatti sono precedenti a tale data e/o il procedimento è stato avviato prima di tale data.

2)

Se l’articolo 288 TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice [di uno Stato membro], investito di una controversia tra privati, che si trovi a dover applicare il diritto di un altro Stato membro, debba procedere ad un’interpretazione delle disposizioni di tale diritto conforme a una direttiva, senza che a ciò osti il principio della fiducia reciproca.

3)

Qualora il giudice [di uno Stato membro] ritenga impossibile procedere a una siffatta interpretazione conforme, se esso debba, come farebbe nel caso del proprio diritto nazionale, disapplicare [il diritto di quest’altro Stato membro] quando siano in discussione un principio generale del diritto dell’Unione o una disposizione di diritto primario, concretizzati in una direttiva».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

35

La CACIB e la Commissione eccepiscono l’irricevibilità delle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

36

Esse sostengono che dalla formulazione dell’articolo 136 della legge del Regno Unito del 2010 sulla parità risulta che tale articolo contiene una regola di adeguamento dell’onere della prova identica a quella prevista all’articolo 19 della direttiva 2006/54. Pertanto, detto articolo 136 sarebbe conforme al diritto dell’Unione. Esse ritengono, inoltre, che la questione che il giudice del rinvio deve risolvere verta non sull’interpretazione dello stesso articolo 136 alla luce del diritto dell’Unione, ma soltanto sul modo in cui i giudici di merito hanno valutato gli elementi di fatto di cui la ricorrente nel procedimento principale si avvaleva al fine di presumere l’esistenza di una discriminazione.

37

La CACIB deduce che, in ogni caso, sotto un primo profilo, il giudice del rinvio non fornisce i dati fattuali accolti o respinti dalla cour d’appel de Versailles (corte d’appello di Versailles), né alcun dato relativo alla motivazione o all’analisi di tale corte e non spiega sufficientemente l’utilità delle questioni sollevate ai fini della soluzione del procedimento principale. Pertanto, tali questioni dovrebbero essere respinte in quanto irricevibili, poiché generiche e ipotetiche. Sotto un secondo profilo, in applicazione della giurisprudenza del giudice del rinvio, quest’ultimo non sarebbe competente a controllare il rispetto, da parte delle corti d’appello, dell’interpretazione e dell’applicazione di una legge straniera, dato che una siffatta questione costituisce una questione di fatto sottratta al controllo del giudice del rinvio in quanto giudice dell’impugnazione. Sotto un terzo profilo, il giudice del rinvio non sarebbe competente a sottoporre alla Corte un rinvio pregiudiziale dopo il periodo di transizione.

38

Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenze del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punto 8, e del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 61 nonché giurisprudenza citata).

39

Tuttavia, dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE risulta che la decisione pregiudiziale richiesta deve essere necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di emanare la sua sentenza nella causa della quale è investito. Quindi, qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta relativamente a una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte, la Corte può rifiutare di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale [sentenza del 16 maggio 2024, INSS (Congedi di una madre di famiglia monoparentale),C‑673/22, EU:C:2024:407, punti 22, 23 e 25 nonché giurisprudenza citata].

40

Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. In particolare, come enunciato all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, è indispensabile che la decisione di rinvio contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2023, Commune d’Ans, C‑148/22, EU:C:2023:924, punti 44 e 46 nonché giurisprudenza citata).

41

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio si interroga, nell’ambito di una controversia di cui è investito, sull’incidenza del recesso del Regno Unito dall’Unione sull’ufficio del giudice di uno Stato membro il quale debba applicare il diritto del Regno Unito che recepisce una direttiva in occasione di un procedimento giudiziario avviato prima della fine del periodo di transizione, quando il giudice adito si trova a dover statuire dopo la fine di tale periodo. Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che il procedimento principale solleva la questione se il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione che si impone al giudice di uno Stato membro si applichi quando tale giudice deve applicare il diritto di un altro Stato membro.

42

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della CACIB secondo cui il giudice del rinvio non è competente ad adire la Corte, dopo la fine del periodo di transizione, con un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione conforme del diritto del Regno Unito che recepisce una direttiva nel suo ordinamento giuridico interno, è sufficiente rilevare che le questioni sollevate dal giudice del rinvio riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, compreso l’accordo di recesso che fa parte di tale diritto. Pertanto, conformemente all’articolo 267 TFUE, il giudice del rinvio, che è un organo giurisdizionale di uno Stato membro di ultima istanza, era legittimato e, in linea di principio, obbligato a sottoporre alla Corte un rinvio pregiudiziale. L’articolo 86, paragrafo 2, dell’accordo di recesso conferisce alla Corte la competenza necessaria a statuire in via pregiudiziale sulle domande, presentate prima della fine del periodo di transizione, dai giudici del Regno Unito, dal momento che, dopo il recesso di tale Stato dall’Unione, l’articolo 267 TFUE non è più applicabile ai suoi giudici. Detto articolo 86, paragrafo 2, non può essere interpretato in modo da ostare alla facoltà o, a seconda dei casi, all’obbligo dei giudici degli Stati membri di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione in cause aventi un collegamento con il Regno Unito.

43

In secondo luogo, è giocoforza constatare che il giudice del rinvio non ha esposto, come richiesto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, i motivi per i quali esso riterrebbe impossibile procedere a un’interpretazione della legge del Regno Unito del 2010 sulla parità conforme al diritto dell’Unione e, pertanto, per quale motivo una risposta a tale questione gli sia necessaria per emanare la sentenza nella causa di cui è investito.

44

In tali circostanze, per quanto concerne la terza questione, che riguarda tale ipotesi, la Corte non dispone degli elementi necessari per fornire una risposta utile al giudice del rinvio. Tale questione deve quindi essere dichiarata irricevibile.

45

In terzo luogo, con le sue prime due questioni, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a stabilire se l’applicabilità del diritto dell’Unione a una controversia come quella di cui al procedimento principale sia stata messa in discussione dall’accordo di recesso e, in caso contrario, se un giudice di uno Stato membro debba procedere a un’interpretazione del diritto di un altro Stato membro o di uno Stato assimilato applicabile alla controversia di cui è investito in modo conforme al diritto dell’Unione.

46

Da un lato, una risposta alla prima questione, relativa all’applicabilità del diritto dell’Unione, appare necessaria per consentire al giudice del rinvio di pronunciare la sentenza nella causa di cui è investito. In tali circostanze, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di tale diritto non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito della questione sollevata.

47

Dall’altro lato, l’argomento della CACIB, secondo cui tale giudice non sarebbe competente, in conformità alla propria giurisprudenza, a controllare il rispetto, da parte dei giudici d’appello, dell’interpretazione e dell’applicazione del diritto straniero, non può incidere sulla ricevibilità della seconda questione, in quanto tale argomento riguarda l’interpretazione del diritto nazionale, che rientra nella competenza esclusiva di detto giudice.

48

Di conseguenza, le prime due questioni sono ricevibili.

Nel merito

Sulla prima questione

49

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 50, paragrafo 3, TUE, letto in combinato disposto con gli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso, debba essere interpretato nel senso che tale accordo ha messo in discussione l’applicabilità dell’articolo 19 della direttiva 2006/54 a una controversia, pendente alla data di fine del periodo di transizione, relativa a presunti fatti di discriminazione verificatisi anteriormente a tale data nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavoro disciplinato dal diritto del Regno Unito.

50

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede dall’Unione a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica dell’intenzione di recedere, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

51

Pertanto, in forza dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati hanno cessato di essere applicabili al Regno Unito dalla data di entrata in vigore, il 1o febbraio 2020, dell’accordo di recesso, sicché tale Stato non è più, da tale data, uno Stato membro (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, C‑673/20, EU:C:2022:449, punto 55 nonché giurisprudenza citata).

52

Tuttavia, conformemente al settimo comma del suo preambolo, l’accordo di recesso mira ad assicurare un recesso ordinato tramite una serie di disposizioni relative alla separazione dirette a evitare turbative e garantire la certezza del diritto per i cittadini, gli operatori economici e le autorità giudiziarie e amministrative nell’Unione e nel Regno Unito.

53

A tale riguardo, l’accordo di recesso prevede espressamente la proroga dell’applicazione del diritto dell’Unione al Regno Unito, con alcune eccezioni, fino al 31 dicembre 2020, data di fine del periodo di transizione. Infatti, l’ottavo comma del preambolo dell’accordo di recesso enuncia che è nell’interesse sia dell’Unione che del Regno Unito stabilire un periodo di transizione durante il quale dovrebbe applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, di norma con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri, il diritto dell’Unione, compresi gli accordi internazionali, al fine di evitare turbative durante il periodo di negoziazione dell’accordo o degli accordi sulle future relazioni.

54

Ai sensi dell’articolo 126 dell’accordo di recesso, il periodo di transizione, disciplinato dalla parte quarta di tale accordo, è compreso tra la data di entrata in vigore di detto accordo, ossia il 1o febbraio 2020, e il 31 dicembre 2020. L’articolo 127, paragrafo 1, del medesimo accordo precisa che, salvo che l’accordo non disponga diversamente, durante tale periodo il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito. L’articolo 127, paragrafo 3, dell’accordo di recesso indica, inoltre, che durante il suddetto periodo, il diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1 produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all’interno dell’Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione. Oltre a ciò, l’articolo 127, paragrafo 6, di detto accordo stabilisce che, salvo che l’accordo non disponga diversamente, durante lo stesso periodo i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito.

55

Occorre rilevare, in primo luogo, che l’accordo di recesso non contiene alcuna disposizione generale che disciplini la questione dell’applicabilità del diritto dell’Unione alle controversie in corso alla fine del periodo di transizione, relative a rapporti contrattuali sorti anteriormente a tale data.

56

Tuttavia, l’accordo di recesso riconosce espressamente che il diritto dell’Unione può applicarsi anche dopo la fine del periodo di transizione a talune relazioni contrattuali e a talune controversie. Infatti, l’articolo 185, quarto comma, dell’accordo di recesso prevede che si applichino, dalla fine del periodo di transizione, da un lato, la parte seconda e la parte terza di quest’ultimo – che comprendono gli articoli da 9 a 125 di tale accordo – tranne l’articolo 19, l’articolo 34, paragrafo 1, l’articolo 44 e l’articolo 96, paragrafo 1, di quest’ultimo e, dall’altro, non solo il titolo I della parte sesta di detto accordo, il quale comprende gli articoli da 158 a 163, ma anche gli articoli da 169 a 181 che figurano nel titolo III di questa stessa parte.

57

La parte terza dell’accordo di recesso, intitolata «Disposizioni relative alla separazione», prevede, in particolare al titolo VI, intitolato «Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale», che, dopo la fine del periodo di transizione, talune norme del diritto dell’Unione continuino ad applicarsi a controversie sorte prima della fine di tale periodo e ancora pendenti dopo la fine di detto periodo.

58

Ciò vale, in particolare, come enuncia l’articolo 66 dell’accordo di recesso, per il regolamento Roma I, che continua ad applicarsi al Regno Unito per i contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione e per il regolamento n. 864/2007 ai fatti che danno origine a un danno verificatisi anteriormente a tale data.

59

Parimenti, l’articolo 67 dell’accordo di recesso prevede che talune norme del diritto dell’Unione riguardanti la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle sentenze continuino ad applicarsi ai procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione. Pertanto, i giudici degli Stati membri possono trovarsi a dover riconoscere la competenza dei giudici del Regno Unito e gli Stati membri devono, in linea di principio, dare esecuzione a determinate sentenze da essi pronunciate.

60

Di conseguenza, dall’economia generale dell’accordo di recesso discende che le parti di quest’ultimo hanno inteso preservare la stabilità delle situazioni giuridiche esistenti prima della fine del periodo di transizione conformemente al principio della certezza del diritto.

61

A tal riguardo, è vero che, come risulta dai commi secondo e undicesimo del preambolo dell’accordo di recesso, tale accordo è stato concluso al fine di fissare le modalità del recesso del Regno Unito, in particolare, dall’Unione «tenendo conto del quadro delle loro future relazioni» e ciò «rispett[ando] integralmente l’autonomia degli ordinamenti giuridici dell’Unione e del Regno Unito nonché lo status di paese terzo del Regno Unito», dato che il diritto dell’Unione, compresi i suoi principi generali e in particolare il principio della certezza del diritto, non è più applicabile, in linea di principio, a tale paese dopo il periodo di transizione. Tuttavia, occorre ricordare che il suddetto accordo ha come base giuridica l’articolo 50 TUE, il cui paragrafo 2 attribuisce all’Unione la competenza a negoziare e concludere un accordo che fissa le modalità del recesso, accordo destinato a disciplinare, in tutti i settori ricadenti sotto i Trattati, la totalità delle questioni relative alla separazione tra l’Unione e lo Stato che recede da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2021, Governor of Cloverhill Prison e a., C‑479/21 PPU,EU:C:2021:929, punti 48 e 50). In tali circostanze, occorre considerare che, con lo stesso accordo, tali parti hanno inteso, a tal fine, attuare, in particolare, il principio della certezza del diritto in quanto parte integrante del diritto dell’Unione.

62

L’accordo di recesso deve essere quindi interpretato alla luce del principio della certezza del diritto, di cui mira a garantire il rispetto.

63

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto, che ha come corollario il principio della tutela del legittimo affidamento, impone, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando possono avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese (v., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, punto 47, e del 5 settembre 2024, Novo Banco e a., da C‑498/22 a C‑500/22, EU:C:2024:686, punto 95).

64

Il principio della certezza del diritto osta a che una nuova norma di diritto sostanziale si applichi retroattivamente, vale a dire a un rapporto definito anteriormente alla sua entrata in vigore, ed esige che qualsiasi situazione di fatto sia valutata di regola, e salvo indicazione espressa in senso contrario, alla luce delle norme giuridiche contemporaneamente vigenti (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Twenty First Capital, C‑174/23, EU:C:2024:654, punto 59 e giurisprudenza citata).

65

Ne consegue che, in applicazione del principio della certezza del diritto, di cui l’accordo di recesso mira a garantire il rispetto, tale accordo non può, in assenza di una disposizione espressa, essere interpretato nel senso che l’Unione e il Regno Unito hanno convenuto di porre fine retroattivamente all’applicazione della quasi totalità del diritto dell’Unione ai rapporti giuridici sorti da un contratto disciplinato dal diritto del Regno Unito concluso prima della fine del periodo di transizione.

66

Occorre peraltro constatare che l’articolo 50, paragrafo 3, TUE non indica espressamente che il diritto dell’Unione non è più applicabile a situazioni anteriori nello Stato interessato dopo un recesso di quest’ultimo dall’Unione.

67

Una siffatta interpretazione è corroborata dall’articolo 70, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna, che disciplina la cessazione dei trattati internazionali e che, come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, codifica il diritto internazionale consuetudinario.

68

Infatti, sebbene la Convenzione di Vienna non vincoli né l’Unione né tutti gli Stati membri, alcune delle sue disposizioni riflettono le norme di diritto internazionale consuetudinario che, in quanto tali, vincolano le istituzioni dell’Unione e fanno parte dell’ordinamento giuridico di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 1998, Racke, C‑162/96, EU:C:1998:293, punti 24, 45 e 46, del 25 febbraio 2010, Brita, C‑386/08, EU:C:2010:91, punto 42, e del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16, EU:C:2018:118, punto 58).

69

Orbene, se, al pari dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, la Convenzione di Vienna prevede, al suo articolo 70, paragrafo 1, lettera a), che la risoluzione di un trattato internazionale liberi le parti dall’obbligo di continuare a dargli esecuzione, la lettera b) di tale disposizione precisa che una siffatta risoluzione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti che derivano dell’esecuzione del trattato, né la situazione giuridica creatasi a motivo dell’esecuzione, prima della risoluzione dello stesso trattato. L’articolo 70, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna precisa, peraltro, che tali principi si applicano a meno che detto trattato non disponga altrimenti o le parti non convengano altrimenti.

70

In tali circostanze, tenuto conto dell’importanza fondamentale del principio della certezza del diritto, non si può ritenere, in assenza di una disposizione espressa nei trattati e nell’accordo di recesso, che l’Unione e il Regno Unito abbiano convenuto di porre fine retroattivamente all’applicazione del diritto dell’Unione a una controversia, pendente alla data di fine del periodo di transizione, relativa a presunti fatti di discriminazione verificatisi anteriormente a tale data nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavoro disciplinato dal diritto del Regno Unito.

71

In secondo luogo, per quanto riguarda, più in particolare, la norma sancita dall’articolo 19 della direttiva 2006/54, il considerando 30 di tale direttiva indica che l’adozione di norme relative all’onere della prova contribuisce in modo significativo a che il principio della parità di trattamento possa essere applicato efficacemente. Ne consegue che non si può ritenere che tale articolo 19, paragrafo 1, stabilisca una semplice norma procedurale che cessa di applicarsi al Regno Unito alla fine del periodo di transizione. La norma sancita dal suddetto articolo 19, paragrafo 1, costituisce piuttosto una norma di diritto sostanziale che disciplina il rapporto di lavoro creato da un contratto concluso prima della fine del periodo di transizione, cosicché tale norma continua ad applicarsi, anche dopo la fine di tale periodo, alle controversie relative a tale rapporto.

72

Qualsiasi interpretazione contraria avrebbe la conseguenza di generare una grave limitazione della portata del principio della certezza del diritto nonché dell’attuazione effettiva del principio della parità di trattamento, che costituisce l’oggetto della direttiva 2006/54. Infatti, la portata della tutela conferita da tale direttiva dipenderebbe a quel punto dalla circostanza fortuita che i procedimenti relativi alle controversie in materia di diritti e obblighi creati da detta direttiva siano stati o meno conclusi prima della fine del periodo di transizione. Pertanto, un singolo che, come la ricorrente nel procedimento principale, abbia proposto il suo ricorso dinanzi ai giudici competenti di uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione, e quindi qualora non vi fosse alcun dubbio sul fatto che il diritto del Regno Unito dovesse essere interpretato conformemente al diritto dell’Unione, non potrebbe più, per il solo motivo che il giudice nazionale di cui trattasi ha statuito dopo la fine del periodo di transizione, invocare dinanzi a tale giudice i diritti conferitigli dal diritto dell’Unione.

73

Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 50, paragrafo 3, TUE, letto in combinato disposto con gli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso, deve essere interpretato nel senso che tale accordo non ha messo in discussione l’applicabilità dell’articolo 19 della direttiva 2006/54 a una controversia pendente alla data di fine del periodo di transizione, relativa a presunti fatti di discriminazione verificatisi anteriormente a tale data nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavoro disciplinato dal diritto del Regno Unito.

Sulla seconda questione

74

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 288 TFUE debba essere interpretato nel senso che, quando il giudice di uno Stato membro interpreta e applica il diritto di un altro Stato membro che attua una direttiva, esso è tenuto, come quando interpreta e applica il proprio diritto, a rispettare il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione.

– Sull’obbligo, per i giudici di uno Stato membro, di rispettare il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione in sede di applicazione del diritto di un altro Stato membro

75

Occorre ricordare che il diritto dell’Unione si caratterizza per la circostanza di derivare da una fonte autonoma, costituita dai trattati, per il suo primato sui diritti degli Stati membri nonché per l’effetto diretto di tutta una serie di disposizioni applicabili ai loro cittadini e agli stessi Stati membri. Tali caratteristiche essenziali del diritto dell’Unione hanno dato luogo a una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti che vincolano, in modo reciproco, l’Unione stessa e i suoi Stati membri, nonché, tra di loro, gli Stati membri (sentenze del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 33, e del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 52 e giurisprudenza citata).

76

Il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri. Tale principio impone pertanto a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto dei suddetti Stati non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti Stati (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 53 e 54 nonché giurisprudenza citata).

77

Al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, per quanto possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 57).

78

Tale principio di interpretazione conforme attiene al sistema dei trattati, in quanto consente al giudice di uno Stato membro di assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolve la controversia a esso sottoposta (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 55 e giurisprudenza citata).

79

Secondo una giurisprudenza costante, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 108, nonché del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 46). Tuttavia, l’obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest’ultima, nonché il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi dei detti Stati, ivi compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in tal senso, sentenze del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, punto 26; del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 110 e del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 47).

80

Ne consegue che i giudici degli Stati membri sono tenuti, nell’applicare il diritto interno, e in particolare le disposizioni di una normativa appositamente adottata al fine di attuare quanto prescritto da una direttiva, a interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva di cui trattasi, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi, di conseguenza, all’articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 113 e giurisprudenza citata, nonché del 12 dicembre 2024, Getin Holding e a., C‑118/23, EU:C:2024:1013, punto 75).

81

È vero che la Corte ha dichiarato che il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione conosce taluni limiti. Infatti, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del proprio diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto nonché di non retroattività, e non può servire da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale di cui trattasi (sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 110, nonché del 5 giugno 2025, Nuratau, C‑349/24, EU:C:2025:397, punto 45).

82

Ciononostante, il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva in questione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 111, nonché del 5 giugno 2025, Nuratau, C‑349/24, EU:C:2025:397, punto 46 e giurisprudenza citata).

83

Se una siffatta interpretazione conforme non è possibile, i giudici degli Stati membri sono tenuti ad assicurare, nell’ambito delle loro competenze, la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza del diritto dell’Unione e a garantire la piena efficacia di tale diritto, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che produca direttamente effetti nella controversia di cui sono investiti (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 61, nonché del 12 dicembre 2024, Getin Holding e a., C‑118/23, EU:C:2024:1013, punto 76).

84

Quando un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia tra privati, è chiamato ad applicare la normativa di un altro Stato membro che attua una direttiva, esso è tenuto, nel rispetto dei principi generali del diritto, a interpretare le disposizioni di tale normativa conformemente al diritto dell’Unione.

85

A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che spetta al giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in cui è in discussione la validità di una clausola attributiva di competenza, la quale deve, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, essere valutata in base alla normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, applicare detta normativa interpretandola conformemente al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, punto 51).

86

Inoltre, la Corte ha considerato che un giudice austriaco, investito di una controversia in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), ha l’obbligo di interpretare il diritto applicabile a tale controversia, a prescindere dal fatto che si tratti del diritto dello Stato membro dell’acquirente intermedio o di quello dell’acquirente finale, conformemente al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 67).

87

Ne consegue che, nell’ambito di una controversia come quella di cui al procedimento principale, qualora, in applicazione delle norme della Convenzione di Roma, che il regolamento Roma I ha sostituito, i giudici di uno Stato membro investiti di una controversia debbano applicare il diritto di un altro Stato membro, essi sono tenuti a rispettare, per quanto riguarda il diritto di tale altro Stato membro, il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione.

88

Occorre aggiungere che l’applicazione del principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, in quanto tende a garantire la conformità al diritto dell’Unione delle decisioni emesse dalle autorità e dai giudici degli Stati membri, contribuisce al rispetto del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, dato che quest’ultimo riveste, nel diritto dell’Unione, un’importanza fondamentale [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 191].

89

Tale principio della fiducia reciproca impone a ciascuno Stato membro di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:1036, punto 31 e giurisprudenza citata). Ne consegue che un giudice di uno Stato membro che interpreta una disposizione del diritto di un altro Stato membro in modo conforme al diritto dell’Unione si limita a ciò che ha il diritto di presumere, conformemente al principio della fiducia reciproca, rispetto a ciò che farebbero i giudici di tale altro Stato membro, se fossero chiamati a interpretare la medesima disposizione.

90

Di conseguenza, il principio della fiducia reciproca impone ai giudici degli Stati membri un dovere di fiducia per quanto riguarda la corretta applicazione, negli altri Stati membri, del diritto dell’Unione. In particolare, quando tali giudici applicano il diritto di un altro Stato membro, in una controversia in materia civile e commerciale, in forza delle norme della Convenzione di Roma che il regolamento Roma I ha sostituito, essi si adoperano, conformemente ai principi applicabili all’ufficio del giudice del foro, per ricercare il contenuto del diritto di tale altro Stato membro e l’interpretazione che ne è data dai giudici di quest’ultimo e devono presumere che tale diritto e tale interpretazione siano conformi al diritto dell’Unione.

91

[Come rettificato con ordinanza dell’8 luglio 2026] Pertanto, nell’ipotesi in cui i giudici di uno Stato membro nutrano seri dubbi quanto alla conformità di una normativa di un altro Stato membro a una direttiva che essa recepisce, tali giudici devono assicurarsi dell’interpretazione da dare a tale normativa utilizzando, se del caso, i meccanismi di cooperazione giudiziaria, in particolare i meccanismi che consentono di ottenere informazioni sul diritto straniero, quali la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU 2001, L 174, pag. 25) o la Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto straniero, del 7 giugno 1968 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 720-II, n. 10346, pag. 147).

92

Qualora sussistano dubbi, detti giudici hanno anche la possibilità, se non l’obbligo, a seconda dei casi, di adire la Corte in via pregiudiziale. Infatti, la Corte ha considerato che, quando essa deve risolvere questioni miranti a consentire al giudice di uno Stato membro di valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione delle disposizioni di un altro Stato membro, la stessa può fornire gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che consentiranno a tale giudice di pronunciarsi sul problema giuridico di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 1989, Eau de Colonia & Parfümerie-Fabrik 4711, C‑150/88, EU:C:1989:594, punto 12 nonché giurisprudenza citata).

93

Da tali considerazioni discende che, in applicazione del principio della fiducia reciproca, il controllo della conformità del diritto di uno Stato membro al diritto dell’Unione poggia principalmente sul giudice di tale Stato membro e, in subordine, sui giudici degli altri Stati membri che, se necessario, si trovano a dover applicare il diritto nazionale di cui trattasi a una controversia di cui sono investiti.

94

Qualora, in forza delle norme del regolamento Roma I o, come nel procedimento principale, di quelle della Convenzione di Roma, un giudice di uno Stato membro sia chiamato ad applicare il diritto di un altro Stato membro a una controversia di cui è investito, esso deve assicurarsi del rispetto del diritto dell’Unione ed è pertanto tenuto, al pari del giudice di tale altro Stato membro, ad applicare il diritto nazionale di cui trattasi in conformità al diritto dell’Unione e, se del caso, a disapplicare qualsiasi disposizione del diritto nazionale di cui trattasi che ritenga non possa essere oggetto di una siffatta applicazione conforme.

95

Le considerazioni che precedono valgono altresì nell’ipotesi in cui, come nel procedimento principale, un giudice di uno Stato membro sia chiamato ad applicare una legislazione del Regno Unito che attua l’articolo 19 della direttiva 2006/54 a una controversia pendente alla data di fine del periodo di transizione previsto all’articolo 126 dell’accordo di recesso, relativa a presunti fatti di discriminazione verificatisi anteriormente a tale data nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavoro disciplinato dal diritto del Regno Unito che è stato concluso prima della fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso. Infatti, come risulta dalla risposta alla prima questione, detto articolo 19 resta applicabile a detta controversia anche dopo la fine di tale periodo.

– Sul controllo del rispetto, da parte dei giudici di uno Stato membro, del principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione in sede di applicazione del diritto di un altro Stato membro

96

Dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte risulta che, nell’ambito del ricorso per cassazione da essa proposto dinanzi al giudice del rinvio, la ricorrente nel procedimento principale contesta alla sentenza della cour d’appel de Versailles (corte d’appello di Versailles) di contenere un’interpretazione del diritto del Regno Unito applicabile al procedimento principale non conforme al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 2006/54.

97

Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante del giudice del rinvio, menzionata nella decisione di rinvio, «i giudici di merito applicano e interpretano la legge straniera in modo sovrano». Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’ufficio di giudice di cassazione è circoscritto al controllo dei vizi di motivazione e dello snaturamento del diritto straniero, cosicché si limita a controllare se i giudici di merito abbiano ricercato il contenuto di tale diritto, senza consentire di censurare gli errori di interpretazione o di applicazione di detto diritto.

98

All’udienza dinanzi alla Corte, il governo francese ha indicato che, sebbene, secondo una giurisprudenza costante del giudice del rinvio, quest’ultimo qualifichi il diritto di un altro Stato come «norma giuridica», esso assimila tale diritto a un elemento di fatto, cosicché, quando è investito, nell’ambito di un ricorso per cassazione, di una controversia rientrante in tale diritto straniero, il suo controllo della conformità dell’applicazione, da parte dei giudici di merito, di detto diritto straniero al diritto dell’Unione è limitato.

99

Di conseguenza, risulta che, quando il giudice del rinvio è investito di una controversia tra privati rientrante nel diritto di un altro Stato membro o di uno Stato assimilato, la possibilità di controllare, nell’ambito di un ricorso per cassazione, la conformità dell’applicazione di tale diritto da parte dei giudici di merito al diritto dell’Unione è parimenti limitata.

100

Come risulta dalle considerazioni che precedono, l’articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che, quando interpreta e applica il diritto di un altro Stato membro che attua una direttiva, il giudice di uno Stato membro è tenuto, come quando interpreta e applica il proprio diritto, a rispettare il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione.

101

Orbene, salvo violare l’obbligo, derivante dall’articolo 288, terzo comma, TFUE, secondo cui tutte le autorità degli Stati membri, compresi i giudici, sono tenute a raggiungere il risultato prescritto da una direttiva, il controllo effettuato dal giudice di cassazione in risposta a un motivo vertente sull’interpretazione, da parte di un giudice di grado inferiore, del diritto di un altro Stato membro in violazione di una direttiva non può essere limitato per il solo motivo che, di norma, tale giudice assimila il diritto straniero a un elemento di fatto. Tale controllo deve riguardare il rispetto, da parte del giudice di grado inferiore, dell’obbligo di interpretazione conforme al risultato prescritto dalla direttiva che, come risulta dai punti 84 e 94 della presente sentenza, esiste indipendentemente dalla questione se il diritto da interpretare sia quello del foro o di un altro Stato membro.

102

Avuto riguardo a tutto quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che, quando interpreta e applica il diritto di un altro Stato membro che attua una direttiva, il giudice di uno Stato membro è tenuto, come quando interpreta e applica il proprio diritto, a rispettare il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione.

Sulle spese

103

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 50, paragrafo 3, TUE, letto in combinato disposto con gli articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, approvato con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, deve essere interpretato nel senso che:

tale accordo non ha messo in discussione l’applicabilità dell’articolo 19 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, a una controversia pendente alla data di fine del periodo di transizione prevista da tale articolo 126, relativa a presunti fatti di discriminazione verificatisi anteriormente a tale data nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavoro disciplinato dal diritto del Regno Unito.

 

2)

L’articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che:

quando interpreta e applica il diritto di un altro Stato membro che attua una direttiva, il giudice di uno Stato membro è tenuto, come quando interpreta e applica il proprio diritto, a rispettare il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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