Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 giugno 2025.#A.B. contro Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně.#Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 3 – Disposizioni più favorevoli – Protezione sussidiaria – Motivo privo di collegamento con la situazione nel paese d’origine – Logica di protezione internazionale.#Causa C-349/24.

ECLI:EU:C:2025:397Eu Chamb 03 C5 giu 2025

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

5 giugno 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 3 – Disposizioni più favorevoli – Protezione sussidiaria – Motivo privo di collegamento con la situazione nel paese d’origine – Logica di protezione internazionale»

Nella causa C‑349/24 [Nuratau] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský soud v Brně (corte regionale di Brno, Repubblica ceca), con decisione del 9 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2024, nel procedimento

A.B.

contro

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di Sezione, S. Rodin, N. Piçarra, O. Spineanu-Matei e N. Fenger, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per A.B., da A. Žemla, advokátka;

–

per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da F. Blanc-Simonetti, M. Debieuvre e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A.B., un cittadino di un paese terzo, e il Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky (Ministero dell’Interno, dipartimento per le politiche in materia di asilo e migrazione, Repubblica ceca) (in prosieguo: il «ministero») in merito a una decisione di quest’ultimo recante diniego di concedere a A.B. una protezione internazionale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2008/115/UE

3

L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), così dispone:

«Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

a)

l’interesse superiore del bambino;

b)

la vita familiare;

c)

le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement».

Direttiva 2011/95

4

Il considerando 14 della direttiva 2011/95 è formulato come segue:

«Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli delle norme stabilite nella presente direttiva per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono protezione internazionale a uno Stato membro, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è o un rifugiato ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra o una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria».

5

L’articolo 2, lettere d) e f), di tale direttiva precisa quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

d)

“rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;

(...)

f)

“persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese».

6

L’articolo 3 di detta direttiva così prevede:

«Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva».

7

L’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della medesima direttiva così dispone:

«L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a)

di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione».

8

L’articolo 6 della direttiva 2011/95 è così formulato:

«I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

a)

lo Stato;

b)

i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c)

soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi come definito all’articolo 7».

9

L’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:

«Nell’ambito dell’esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se, in una parte del territorio del paese d’origine, questi:

a)

non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure

b)

ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi (...)

e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca».

10

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della summenzionata direttiva prevede:

«Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

(...)

d)

si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

–

i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

–

tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale. L’interpretazione dell’espressione “orientamento sessuale” non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. (...)».

11

L’articolo 15 della stessa direttiva è formulato nel modo seguente:

«Sono considerati danni gravi:

a)

la pena di morte o l’essere giustiziato; o

b)

la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c)

la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

Diritto ceco

12

L’articolo 14a dello zákon č. 325/1999 Sb. o azylu (legge n. 325/1999 Sb. sull’asilo), dell’11 novembre 1999, nella versione in vigore fino al 30 giugno 2023 (in prosieguo: la «legge sull’asilo»), così disponeva:

«1.   La protezione sussidiaria è riconosciuta allo straniero che non soddisfa le condizioni per la concessione dell’asilo, qualora, nell’ambito della procedura volta alla concessione della protezione internazionale, sia accertato che, nel suo caso, sussistono timori fondati che, in caso di rinvio nello Stato di cui è cittadino o, nel caso di un apolide, nello Stato in cui ha avuto l’ultimo domicilio permanente, egli sarebbe esposto a un rischio effettivo di subire un danno grave, ai sensi del paragrafo 2, e che è accertato che, a causa di tale rischio, egli non può beneficiare della protezione dello Stato di cui è cittadino o nel quale si trova il suo ultimo domicilio permanente, o che non è disposto a beneficiarne.

2.   Ai fini della presente legge, per danno grave si intende:

a)

la pena di morte o l’essere giustiziato;

b)

la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente la protezione internazionale,

c)

la minaccia grave alla vita di un civile o alla sua dignità umana derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale o

d)

il contrasto dell’allontanamento dello straniero con gli obblighi internazionali della Repubblica ceca».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

13

A.B. è arrivato nella Repubblica ceca nel mese di luglio 2006. Il suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro è stato regolare per la maggior parte del periodo compreso tra il suo ingresso in tale territorio e il rigetto, da parte delle autorità ceche, di una domanda di proroga del suo permesso di soggiorno presentata nell’agosto 2018. Successivamente, nel mese di aprile 2019, egli ha presentato una domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro.

14

Tale domanda è stata respinta, una prima volta, con decisione del ministero adottata nel febbraio 2020. Con sentenza del 17 giugno 2021, il Krajský soud v Praze (Corte regionale, Praga, Repubblica ceca) ha annullato tale prima decisione.

15

Il ministero ha riesaminato la domanda di protezione internazionale presentata da A.B. e l’ha respinta, una seconda volta, con decisione del 20 ottobre 2022. Con sentenza del 17 maggio 2023, il Krajský soud v Brně (Corte regionale, Brno, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio, ha annullato tale seconda decisione.

16

La motivazione degli annullamenti di queste due decisioni era essenzialmente fondata sul carattere lacunoso delle informazioni raccolte dal ministero sulla vita privata e familiare di A.B. e sulla constatazione che il ministero non aveva esaminato in maniera sufficiente taluni elementi relativi a detta vita privata e familiare, quali la durata del suo soggiorno nella Repubblica ceca, la sua integrazione in tale Stato membro, il suo stato di salute, il decesso della moglie in detto Stato membro o ancora l’assenza di legami sociali e familiari nel suo paese d’origine.

17

Con decisione del 9 novembre 2023, il ministero ha respinto, una terza volta, la domanda di protezione internazionale presentata da A.B., principalmente con la motivazione che, al termine di un esame di tutti gli elementi pertinenti, risultava che A.B. non aveva forti legami sociali o privati nella Repubblica ceca. A.B. ha proposto ricorso avverso tale terza decisione dinanzi al giudice del rinvio.

18

Il giudice del rinvio precisa che le sentenze del 17 giugno 2021 e del 17 maggio 2023, così come la valutazione del ministero, erano fondate su un’interpretazione dell’articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull’asilo, seguita costantemente dai giudici cechi. Secondo tale interpretazione, detta disposizione era applicabile in tutte le situazioni in cui l’allontanamento del richiedente porterebbe a una violazione degli obblighi internazionali della Repubblica ceca. Conformemente a detta interpretazione, la stessa disposizione implicava, in particolare, il riconoscimento della protezione sussidiaria ai cittadini di paesi terzi il cui diritto alla vita privata e familiare sarebbe stato violato in caso di allontanamento dalla Repubblica ceca.

19

Tuttavia, con ordinanza del 15 febbraio 2024, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), statuendo in Sezione ampliata, avrebbe adottato un’altra interpretazione dell’articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull’asilo. Tale giudice avrebbe, infatti, dichiarato che la protezione sussidiaria poteva essere riconosciuta, sulla base di tale disposizione, a un cittadino di un paese terzo solo qualora il suo allontanamento lo avesse esposto, nel suo paese d’origine, a una violazione degli obblighi internazionali della Repubblica ceca. Di conseguenza, secondo tale diversa interpretazione, la protezione sussidiaria non potrebbe più essere riconosciuta al richiedente in ragione di una violazione della vita privata o familiare di quest’ultimo nella Repubblica ceca, in caso di allontanamento.

20

Il giudice del rinvio dubita che tale diversa interpretazione sia compatibile con l’articolo 3 della direttiva 2011/95. Egli ritiene, infatti, che essa consenta di riconoscere la protezione internazionale in ipotesi che non rientrano nella protezione sussidiaria, come definita da tale direttiva, e che vanno al di là dei casi che gli Stati membri potrebbero decidere di far rientrare in tale protezione sussidiaria in applicazione di detto articolo 3, il quale autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni più favorevoli per il riconoscimento di tale protezione, a condizione che tali norme siano compatibili con le disposizioni di detta direttiva.

21

Il giudice del rinvio ritiene, di conseguenza, che l’articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull’asilo sia, in ogni caso, incompatibile con la direttiva 2011/95 e che tale disposizione non possa essere interpretata conformemente a tale direttiva. Tuttavia, l’applicazione di detta disposizione non potrebbe essere esclusa nel procedimento principale, dal momento che non sarebbe possibile applicare direttamente una disposizione di una direttiva a danno di un singolo. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’interpretazione dell’articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge sull’asilo adottata nell’ordinanza del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa), del 15 febbraio 2024, pronunciata in Sezione ampliata, non fosse compatibile con la direttiva 2011/95, il giudice del rinvio ritiene di dover interpretare tale disposizione seguendo l’approccio adottato dai giudici cechi prima di tale ordinanza.

22

In tali circostanze, il Krajský soud v Brně (Corte regionale, Brno) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 3 della direttiva [2011/95], debba essere interpretato nel senso che possa essere considerata una disposizione più favorevole ai fini della determinazione delle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi di sopraddetto articolo 3 una normativa di uno Stato membro che consente la concessione della protezione sussidiaria a un richiedente protezione internazionale anche nel caso di minaccia reale di un tipo di danno grave non previsto dall’articolo 15 di tale direttiva e consistente nel fatto che l’uscita di un richiedente protezione internazionale da uno Stato membro violerebbe gli obblighi internazionali di tale Stato membro, purché, al contempo, tale conflitto con gli obblighi internazionali dello Stato membro riguardi la situazione nel paese di origine del richiedente protezione internazionale».

Sulla questione pregiudiziale

23

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tal riguardo, spetta ad essa trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia [v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1984, Haug-Adrion,251/83, EU:C:1984:397, punto 9 e del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat),C‑670/22, EU:C:2024:372, punto 78].

24

Nel caso di specie, dalla formulazione della questione sollevata risulta che quest’ultima riguarda un motivo di protezione sussidiaria vertente sulla situazione nel paese d’origine del richiedente protezione internazionale.

25

Dalla decisione di rinvio risulta tuttavia che, nel procedimento principale, il motivo di protezione sussidiaria previsto verte non sulla situazione nel paese di origine del richiedente protezione internazionale, bensì sul rischio, per tale richiedente, di subire una violazione del suo diritto alla vita privata a causa dell’interruzione dei legami tra detto richiedente e lo Stato membro che esamina la sua domanda di protezione internazionale, in caso di allontanamento verso tale paese.

26

Pertanto, occorre intendere la questione sollevata nel senso che invita la Corte a stabilire se l’articolo 3 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che osta a che sia considerata una disposizione più favorevole, che può essere adottata conformemente a tale articolo, una normativa nazionale che prevede di riconoscere la protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo che, se fosse allontanato verso il suo paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire una violazione del suo diritto alla vita privata a causa dell’interruzione dei suoi legami con lo Stato membro che esamina la domanda di protezione internazionale.

27

Conformemente all’articolo 2, lettera f) della direttiva 2011/95, la protezione sussidiaria può essere riconosciuta al cittadino di un paese terzo che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15 di tale direttiva, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

28

Ai sensi dell’articolo 15 della direttiva suddetta, sono considerati danni gravi la condanna a morte o l’essere giustiziato, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine, o anche la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

29

Ne consegue che, come rilevato dal giudice del rinvio, la violazione del diritto alla vita privata non figura tra i danni gravi che giustificano, in applicazione della direttiva 2011/95, il riconoscimento della protezione sussidiaria.

30

Tuttavia, l’articolo 3 di tale direttiva consente agli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore «disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni [di detta] direttiva».

31

Da tale testo, letto in combinato disposto con il considerando 14 della direttiva 2011/95, risulta che le disposizioni più favorevoli contemplate all’articolo 3 di tale direttiva possono, in particolare, consistere in un’attenuazione delle condizioni in cui un cittadino di un paese terzo può godere dello status di protezione sussidiaria [v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova,C‑652/16, EU:C:2018:801, punto 70, e del 9 novembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare), C‑91/20, EU:C:2021:898, punto 39].

32

Per quanto riguarda la precisazione contenuta in detto articolo 3, secondo cui una disposizione più favorevole deve essere compatibile con la direttiva 2011/95, la Corte ha dichiarato che essa significa che tale disposizione non deve compromettere l’economia generale o gli obiettivi di detta direttiva. Sono, in particolare, vietate, norme dirette a riconoscere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale [v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, punto 44; del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova,C‑652/16, EU:C:2018:801, punto 71, e del 9 novembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare), C‑91/20, EU:C:2021:898, punto 40].

33

Orbene, varie disposizioni della direttiva 2011/95 indicano che la protezione internazionale è legata alla situazione del richiedente non nello Stato membro che esamina la sua domanda di protezione internazionale, bensì nel suo paese d’origine, nel caso in cui egli dovesse ritornare in tale paese.

34

Infatti, risulta, innanzitutto, dalla definizione delle nozioni di «rifugiato» e di «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria», enunciate all’articolo 2, lettere d) e f), di tale direttiva, che la protezione internazionale ha lo scopo di sostituirsi alla protezione del paese di origine qualora il richiedente non possa o, tenuto conto di taluni timori o rischi, non voglia avvalersi della protezione di tale paese.

35

A tale riguardo, la Corte ha precisato che la valutazione della capacità del paese d’origine di garantire una protezione contro atti di persecuzione, la quale costituisce un elemento decisivo della valutazione che porta al riconoscimento dello status di rifugiato, deve fondarsi, al pari della valutazione dell’esistenza di un fondato timore di una persecuzione, sull’esame delle circostanze esistenti nel paese d’origine [v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, X e a., da C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720, punto 43; del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo), C‑238/19, EU:C:2020:945, punto 21, nonché del 20 gennaio 2021, Secretary of State for the Home Department,C‑255/19, EU:C:2021:36, punti 36 e 57].

36

Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, che elenca gli elementi che devono essere presi in considerazione in sede di esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, non menziona l’esame della situazione del richiedente nello Stato membro che esamina la domanda di protezione internazionale o quello delle conseguenze dell’interruzione dei legami tra il richiedente e tale Stato membro. Tale disposizione impone, per contro, l’esame di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento della decisione in merito alla domanda.

37

Infine, gli elementi presi in considerazione dal legislatore dell’Unione per caratterizzare più precisamente i timori e i rischi idonei a giustificare il riconoscimento della protezione internazionale indicano che tali timori e tali rischi riguardano la situazione nel paese d’origine e, in ogni caso, che essi non riguardano la situazione nello Stato membro che esamina la domanda di protezione internazionale.

38

In primo luogo, l’articolo 6 della direttiva 2011/95 identifica i «responsabili della persecuzione o del danno grave», come lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o, ancora, soggetti non statuali contro i quali lo Stato o tali organizzazioni non possono o non vogliono fornire protezione.

39

Poiché lo «Stato» di cui a tale articolo 6 non può logicamente essere lo Stato membro di cui si chiede la protezione al fine di tutelarsi dalle pratiche dei responsabili della persecuzione o del danno grave, non si può ritenere che un’interruzione dei legami tra il richiedente e tale Stato membro derivi dal comportamento di uno di tali soggetti.

40

In secondo luogo, l’articolo 8 di tale direttiva consente agli Stati membri di escludere il riconoscimento della protezione internazionale qualora il richiedente non rischi di subire atti di persecuzione e di danno grave o benefici di protezione contro tali atti e danni in una parte del suo paese d’origine.

41

In terzo luogo, per quanto riguarda i motivi di persecuzione, occorre in particolare rilevare che dal secondo comma del paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 10 di detta direttiva risulta che l’esistenza di un «gruppo sociale», ai sensi di tale articolo 10, paragrafo 1, lettera d), deve essere determinata in funzione delle circostanze nel paese d’origine. Analogamente, la Corte ha dichiarato che l’esistenza di opinioni politiche nonché il nesso di causalità tra queste ultime e gli atti di persecuzione devono essere valutati alla luce del contesto generale del paese d’origine del richiedente protezione internazionale [v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, Migracijos departamentas (Motivi di persecuzione basati su opinioni politiche),C‑280/21, EU:C:2023:13, punto 33].

42

In quarto luogo, dall’articolo 15, lettera b), della medesima direttiva risulta che il danno grave di cui a tale disposizione si applica solo quando si verificano trattamenti inumani o degradanti nel paese d’origine del richiedente protezione internazionale (v., per analogia, sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, punto 33).

43

Dall’insieme di tali elementi risulta che il rilascio di un permesso di soggiorno per un motivo che non si riferisce alla situazione nel paese d’origine del richiedente deve essere considerato privo di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale, cosicché uno Stato membro non può riconoscere la protezione sussidiaria, ai sensi della direttiva 2011/95, basandosi su un siffatto motivo, senza violare l’articolo 3 di tale direttiva.

44

Poiché dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio intende interpretare la normativa di cui trattasi nel procedimento principale nel senso che consente di riconoscere la protezione sussidiaria sulla base di un motivo che non si riferisce alla situazione nel paese d’origine del richiedente, occorre ricordare che un giudice nazionale è tenuto, quando applica le orme del suo diritto interno adottate al fine di recepire gli obblighi previsti da una direttiva, a garantire un’interpretazione conforme del diritto nazionale di cui trattasi, al fine di assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 114, nonché dell’8 novembre 2016, Ognyanov,C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 58).

45

Invero, il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale incontra determinati limiti. Infatti, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del proprio diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 110, nonché del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 222).

46

Ciononostante, il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punti 118 e 119, nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA,C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 51).

47

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa), statuendo in Sezione ampliata, ha interpretato, nella sua ordinanza del 15 febbraio 2024, la disposizione nazionale di cui trattasi nel senso che essa riguarda esclusivamente il rischio di violazioni dei diritti fondamentali connesse alla situazione nel paese d’origine del richiedente. Risulta quindi, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, che tale disposizione nazionale può essere interpretata in modo da pervenire, nel procedimento principale, ad una soluzione conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2011/95.

48

Peraltro, l’articolo 3 della direttiva 2011/95 non vieta a uno Stato membro di riconoscere una protezione nazionale accompagnata da diritti che consentano alle persone che non hanno lo status di rifugiato e che non beneficiano della protezione sussidiaria di soggiornare nel suo territorio, fermo restando che il riconoscimento di una siffatta protezione non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Pertanto, uno Stato membro può concedere, in forza del suo solo diritto interno, un diritto di soggiorno per motivi umanitari ai cittadini di paesi terzi il cui rimpatrio nel paese d’origine pregiudicherebbe il loro diritto alla vita privata, a causa dell’interruzione del loro legame con tale Stato membro, purché tale diritto di soggiornare non possa essere confuso con lo status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria, ai sensi di tale direttiva (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2010, B e D, C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661, punti da 117 a 120, nonché del 12 settembre 2024, Changu,C‑352/23, EU:C:2024:748, punti 48 e 49).

49

Inoltre, nella misura in cui il rigetto della domanda di protezione internazionale potrebbe, eventualmente, indurre le autorità competenti a considerare l’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di A.B., occorre ricordare che l’articolo 5 della direttiva 2008/115 costituisce una norma generale che si impone agli Stati membri dal momento in cui essi attuano tale direttiva, in tutte le fasi della procedura di rimpatrio [v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 55].

50

Orbene, benché l’articolo 5 della direttiva 2008/115 non menzioni la vita privata del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare tra gli elementi che gli Stati membri devono prendere in considerazione nell’attuare tale direttiva, resta il fatto che gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali riconosciuti a tale cittadino di un paese terzo dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e che, di conseguenza, non si può adottare una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento che violi il diritto al rispetto della vita privata del cittadino di un paese terzo interessato [v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 92].

51

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che osta a che sia considerata come una disposizione più favorevole, che può essere adottata conformemente a tale articolo 3, una normativa nazionale che prevede il riconoscimento della protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo che, se fosse allontanato verso il suo paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire una violazione del suo diritto alla vita privata a causa dell’interruzione dei suoi legami con lo Stato membro che esamina la domanda di protezione internazionale.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

 

dev’essere interpretato nel senso che:

 

osta a che sia considerata come una disposizione più favorevole, che può essere adottata conformemente a tale articolo 3, una normativa nazionale che prevede il riconoscimento della protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo che, se fosse allontanato verso il suo paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire una violazione del suo diritto alla vita privata a causa dell’interruzione dei suoi legami con lo Stato membro che esamina la domanda di protezione internazionale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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