Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2025.#Grodno Azot AAT e Khimvolokno Plant contro Consiglio dell'Unione europea.#Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento in tali elenchi del nominativo di imprese bielorusse appartenenti nella loro quasi totalità allo Stato – Criterio di inserimento relativo al “sostegno al regime di Lukashenko” – Obbligo per talune imprese bielorusse appartenenti allo Stato o controllate dallo Stato di versare a quest’ultimo parte dei loro utili in forza di una misura statale obbligatoria.#Causa C-326/24 P.

ECLI:EU:C:2025:522Eu Chamb 05 C3 lug 2025

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

3 luglio 2025 ( *1 )

«Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento in tali elenchi del nominativo di imprese bielorusse appartenenti nella loro quasi totalità allo Stato – Criterio di inserimento relativo al “sostegno al regime di Lukashenko” – Obbligo per talune imprese bielorusse appartenenti allo Stato o controllate dallo Stato di versare a quest’ultimo parte dei loro utili in forza di una misura statale obbligatoria»

Nella causa C‑326/24 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 maggio 2024,

Grodno Azot AAT, con sede in Grodno (Bielorussia),

Khimvolokno Plant, con sede in Grodno,

rappresentate inizialmente da L. Engelen, advocaat, e N. Montag, avocată, successivamente da M. Krestiyanova, avocate, e N. Montag, avocată,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Antoniadis e A. Boggio-Tomasaz, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer e B. Smulders (relatore), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento;

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione, la Grodno Azot AAT e la Khimvolokno Plant chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 febbraio 2004, Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio (T‑117/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:112), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento, in primo luogo, della decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali controversi»), e, in secondo luogo, della decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 41), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 20) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento controversi»), nelle parti in cui tali quattro atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi») le riguardano.

Contesto normativo e fatti

2

Ai fini della presente impugnazione, il contesto di fatto e di diritto della presente causa, illustrato ai punti da 2 a 17 della sentenza impugnata, può essere riassunto come segue.

3

La presente causa rientra nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione europea dal 2004 in considerazione della gravità della situazione in Bielorussia per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani.

4

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 18 maggio 2006, il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU 2006, L 134, pag. 1), il cui titolo è stato sostituito, ai norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011 (GU 2011, L 161, pag. 1), con quello di «Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia».

5

Il 15 ottobre 2012, il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2012, L 285, pag. 1).

6

L’articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione è così formulato:

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:

a)

dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo loro associati, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati;

b)

dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati,

elencati nell’allegato».

7

L’articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 765/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 (GU 2012, L 307, pag. 1), rinvia all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642 e prevede gli stessi criteri di inserimento negli elenchi di persone, entità e organismi ai quali si applica un congelamento di fondi e di risorse economiche prescritti da quest’ultima disposizione, in particolare il criterio del «sostegno» al «regime di Lukashenko» (in prosieguo: il «criterio del sostegno al regime di Lukashenko»).

8

Il 2 dicembre 2021, il Consiglio ha adottato gli atti iniziali controversi. Dai considerando 4 di questi emerge che, «[c]onsiderata la gravità della situazione in Bielorussia, è opportuno che 17 persone e 11 entità siano inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive».

9

Con gli atti iniziali controversi, l’iscrizione «Open Joint Stock Company “Grodno Azot” [, ivi] inclusa la filiale “Khimvolokno Plant” JSC “Grodno Azot”» è stata inserita nella tabella B dell’elenco contenuto nell’allegato della decisione 2012/642 e nella tabella B dell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento n. 765/2006 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi controversi») con i seguenti motivi (in prosieguo: la «motivazione»):

«Grodno Azot è una grande impresa di proprietà dello Stato con sede a Grodno che produce composti azotati. Secondo Lukashenko è “un’impresa molto importante, di rilevanza strategica”. Grodno Azot possiede anche Khimvolokno Plant, un grande produttore di poliammide e poliestere e di materiali compositi. Grodno Azot e Khimvolokno Plant rappresentano una fonte di notevoli entrate per il regime di Lukashenko. Grodno Azot fornisce pertanto sostegno al regime di Lukashenko.

Lukashenko ha visitato l’impresa e incontrato i suoi rappresentanti per discutere della modernizzazione dell’impianto e di varie forme di sostegno statale. Lukashenko ha inoltre promesso il ricorso a un prestito per la costruzione di un nuovo impianto per la produzione di azoto a Grodno. Pertanto, Grodno Azot trae vantaggio dal regime di Lukashenko.

I lavoratori di Grodno Azot, compresi i dipendenti di Khimvolokno Plant, che hanno partecipato alle manifestazioni pacifiche contro il regime e hanno scioperato, sono stati licenziati e hanno subito intimidazioni e minacce da parte sia della dirigenza di Grodno Azot sia di rappresentanti del regime. Grodno Azot è pertanto responsabile della repressione della società civile».

10

Il 24 febbraio 2023, il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento controversi con i quali ha mantenuto i nominativi delle ricorrenti negli elenchi controversi per motivi sostanzialmente identici a quelli indicati negli atti iniziali controversi.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11

Con atto introduttivo del 2 marzo 2022, come successivamente adattato, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di annullare gli atti controversi nella parte in cui le riguardano basandosi, per quanto riguarda ciascuno di tali atti, su due motivi vertenti, in sostanza, su un errore nella valutazione dei fatti e su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642.

12

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti.

13

In proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di annullamento parziale degli atti iniziali controversi, in un primo momento, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto da diversi elementi di fatto addotti dalle ricorrenti e dal Consiglio nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, e perfino da informazioni pubblicate su un sito Internet, menzionate ai punti da 33 a 37 di tale sentenza, che il Consiglio non era incorso in un errore di valutazione dei fatti nel considerare che la Grodno Azot fosse una grande impresa di Stato descritta dal presidente Lukashenko come un’«impresa molto importante, di rilevanza strategica», che la Grodno Azot detenesse la Khimvolokno Plant e che la Grodno Azot e la Khimvolokno Plant rappresentassero una fonte di notevoli entrate per il regime di Lukashenko.

14

In un secondo momento, il Tribunale ha esaminato in successione, ai punti da 44 a 63 della sentenza impugnata, gli argomenti sollevati dalle ricorrenti diretti a contestare la qualificazione degli elementi indicati al punto 38 di tale sentenza come sostegno al regime di Lukashenko, per concludere, al punto 64 della sentenza, che il Consiglio non aveva commesso alcun errore di diritto nel ritenere che la posizione delle ricorrenti nell’economia bielorussa, la circostanza che esse appartenevano allo Stato nonché il fatto che esse rappresentavano una fonte di notevoli entrate per il regime di Lukashenko costituissero, congiuntamente, elementi sufficienti per considerare che esse sostenessero detto regime, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642.

15

In particolare, il Tribunale, sotto un primo profilo, ha ritenuto, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, dalla motivazione degli atti iniziali controversi emergesse, da un lato, che il Consiglio non si era basato unicamente sulla circostanza che le ricorrenti appartenevano allo Stato bielorusso per affermare che esse sostenevano il regime di Lukashenko, ma a tal fine aveva anche preso in considerazione un insieme di elementi tra i quali il fatto che esse rappresentavano una fonte di notevoli entrate per tale regime e, dall’altro, il Consiglio non aveva considerato che qualsiasi impresa appartenente allo Stato fosse automaticamente una fonte di entrate per tale regime, ma aveva asserito che il fatto che le ricorrenti fossero una fonte di entrate per detto regime si aggiungeva alla circostanza che esse appartenevano allo Stato.

16

In tale contesto, ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha segnatamente rinviato alla sua giurisprudenza relativa alla formulazione chiara e precisa dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, che riguarda le persone e le entità che «sostengono [il regime di Lukashenko]», nonché all’obiettivo che tale disposizione persegue.

17

Inoltre, ai punti 51 e 52 della sentenza impugnata, il Tribunale, basandosi sui termini del considerando 6 della decisione 2012/642, ha rilevato che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale decisione riguarda non solo il sostegno politico a detto regime, ma anche il sostegno finanziario o materiale a favore dello stesso.

18

Sotto un secondo profilo, ai punti da 54 a 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomentazione delle ricorrenti secondo cui esse non controllavano quale impiego venisse fatto delle risorse versate allo Stato bielorusso e che queste ultime non servivano a finanziare le spese personali del presidente Lukashenko, concludendo, al punto 57 di tale sentenza, che, avendo il Consiglio ritenuto che le ricorrenti rappresentassero una fonte di entrate per il regime di Lukashenko per applicare il criterio del sostegno al regime, esso non era tenuto a dimostrare a tal fine che le ricorrenti, a causa dei loro contributi finanziari, fossero responsabili di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

19

Sotto un terzo profilo, ai punti da 59 a 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomentazione delle ricorrenti secondo cui i dividendi che esse erano obbligate a versare allo Stato bielorusso in forza dell’editto del presidente della Repubblica di Bielorussia n. 637/2005, del 28 dicembre 2005, relativo alla procedura di iscrizione nel bilancio di una parte degli utili delle imprese di Stato, delle associazioni di Stato che sono organizzazioni commerciali nonché dei redditi derivanti da dividendi (quote del capitale sociale) delle società economiche detenute dallo Stato o dai comuni, e alla formazione di un fondo di bilancio specifico dello Stato per lo sviluppo nazionale (Registro nazionale degli atti giuridici della Repubblica di Bielorussia n. 1/7075, del 29 dicembre 2005; in prosieguo: l’«editto n. 637/2005»), quando realizzavano un utile, dovevano essere assimilati a «imposte» e non potevano pertanto, conformemente alla sua giurisprudenza derivante in particolare dalla sentenza del 6 ottobre 2015, Chyzh e a./Consiglio (T‑276/12, EU:T:2015:748, punto 169), configurare un sostegno al regime di Lukashenko, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642.

20

In proposito, da un lato, il Tribunale ha rilevato, al punto 61 della sentenza impugnata, che dal paragrafo 1.1 dell’editto n. 637/2005 emergeva che l’obbligo di versare una parte degli utili allo Stato o a enti infrastatali riguardava solo una categoria delimitata di operatori economici e non tutti i contribuenti bielorussi.

21

Dall’altro, al punto 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che dai termini del paragrafo 1.2 dell’editto n. 637/2005 risultava che il versamento di cui trattasi era formalmente distinto dalle imposte e si aggiungeva a queste ultime.

22

Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 63 della sentenza impugnata, che la circostanza secondo cui le ricorrenti erano tenute a versare una quota dei loro utili allo Stato in forza dell’editto n. 637/2005 non contraddiceva la valutazione secondo cui esse sostenevano finanziariamente il regime di Lukashenko, ma la riconfermava dal momento che, con l’editto in parola, detto regime aveva aumentato il controllo da esso già esercitato, in quanto unico azionista, sulle risorse delle ricorrenti assicurandosi di disporre regolarmente di una parte degli utili da esse realizzati.

23

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda di annullamento parziale degli atti di mantenimento controversi, il Tribunale ha rilevato, al punto 74 della sentenza impugnata, che due articoli pubblicati su Internet erano stati aggiunti al fascicolo costituito dal Consiglio al momento dell’adozione di tali atti. Secondo il primo articolo pubblicato il 18 aprile 2022, dopo aver registrato una perdita nel 2020, la Grodno Azot aveva realizzato un utile netto di circa 530000000 rubli bielorussi (BYN) (circa EUR 175000000) nel 2021 e aveva annunciato il pagamento di più di BYN 100000000 (circa EUR 33195000) di dividendi. Secondo il secondo articolo, pubblicato il 20 ottobre 2022, il ministro dell’Economia bielorusso aveva dichiarato che le entrate della Grodno Azot erano aumentate di quasi il 20% tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2022. Secondo il Tribunale, le ricorrenti non avevano contestato la fondatezza di tali informazioni. Esso ne ha concluso, al punto 75 della sentenza impugnata, che il Consiglio non avesse commesso errori di valutazione ritenendo, a seguito di un riesame della situazione delle ricorrenti, che queste rappresentassero una fonte di notevoli entrate per il regime di Lukashenko.

Conclusioni delle parti

24

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata;

–

statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta;

–

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente, e

–

condannare il Consiglio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

25

Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–

respingere il ricorso;

–

in subordine, se la Corte dovesse decidere di annullare la sentenza impugnata e di pronunciare essa stessa una decisione definitiva, respingere il ricorso diretto all’annullamento degli atti controversi, e

–

condannare le ricorrenti alle spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione.

Sull’impugnazione

26

Le ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno della loro impugnazione. Il primo motivo verte su una violazione dei principi e delle norme giuridiche relativi all’onere della prova. Il secondo motivo verte su un’erronea interpretazione della natura e della funzione dei dividendi nel caso di specie e in qualsiasi regime fiscale. Il terzo motivo verte su un errore manifesto di valutazione relativo alla mancata analisi del carattere «importante» del presunto sostegno economico. Con il loro quarto motivo, le ricorrenti fanno valere una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

27

Con il loro primo motivo, vertente sui punti 32, da 36 a 39, 42, 47, 48, 52, 55 e 57 della sentenza impugnata, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto, per giungere alla conclusione secondo cui il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione nel constatare che esse costituivano una fonte di notevoli entrate per il regime di Lukashenko, tale giudice si sarebbe basato esclusivamente sulle informazioni relative ai dividendi, sebbene queste non figurassero e non fossero neppure menzionate nel primo fascicolo probatorio del Consiglio. Così facendo, il Tribunale avrebbe giustificato retroattivamente il motivo di designazione addotto dal Consiglio a titolo del criterio del sostegno al regime. Ciò costituirebbe un’inversione dell’onere della prova e una violazione di altri principi e norme in materia di prova. Il Consiglio, quando decide di imporre una misura restrittiva, dovrebbe disporre, nel fascicolo di prova iniziale, di tutti gli elementi pertinenti a tal fine, il che, nel caso di specie, manifestamente non si verificherebbe relativamente alle informazioni summenzionate.

28

Il primo fascicolo di prove del Consiglio includerebbe soltanto, quali elementi che dovrebbero dimostrare il fatto che le ricorrenti siano una «fonte di notevoli entrate per il regime di Lukashenko», un estratto dalla pagina Internet delle ricorrenti che presenta le dimensioni di queste nonché informazioni relative ai loro utili netti nel 2018 e ai loro fatturati nel 2020. Orbene, nessuno di tali elementi spiegherebbe, in alcun modo, come le ricorrenti avrebbero fornito un importante sostegno economico al regime di cui trattasi.

29

In particolare, in detto primo fascicolo, non sarebbe stato fatto alcun riferimento, neppure indirettamente, ai dividendi pagati dalle ricorrenti allo Stato bielorusso. Elementi di prova relativi ai dividendi sarebbero stati forniti dalle ricorrenti nel loro atto introduttivo di ricorso. Sebbene il Tribunale abbia presentato gli elementi in questione come prove complementari, dai punti 52 e 55 della sentenza impugnata risulterebbe che esso ha fondato le proprie conclusioni secondo cui le ricorrenti fornirebbero un sostegno al regime per il fatto di essere una fonte di notevoli entrate per quest’ultimo unicamente su tali elementi di prova.

30

Pertanto, in violazione dei principi relativi all’onere della prova ricordati nella sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 120 e 121), il Tribunale si sarebbe basato su elementi di prova di cui il Consiglio non è venuto a conoscenza prima del 2 marzo 2022, data in cui le ricorrenti li hanno presentati, mentre la designazione è avvenuta il 2 dicembre 2021.

31

Nel caso in cui dalla giurisprudenza del Tribunale risultasse che quest’ultimo può basarsi su elementi di prova presentati da un ricorrente non solo a discarico, ma anche a carico al fine di corroborare o rafforzare gli elementi di prova considerati dal Consiglio per fondare le misure restrittive di cui trattasi, nella fattispecie non vi sarebbe alcun elemento di prova da corroborare o da suffragare. Il Tribunale si sarebbe infatti semplicemente basato su elementi di prova che non erano neppure menzionati nel fascicolo di prova del Consiglio e avrebbe così riscritto, di fatto, la motivazione fornita da quest’ultimo.

32

Pertanto, il Tribunale non avrebbe rispettato i principi e le regole relativi all’onere della prova nella parte in cui ha concluso, da un lato, che sono dimostrati i fatti descritti nella motivazione a sostegno dell’affermazione secondo cui le ricorrenti sarebbero una «fonte di notevoli entrate per il regime di Lukashenko» e, dall’altro, che tali fatti rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642.

33

Il Consiglio contesta l’argomentazione delle ricorrenti.

Giudizio della Corte

34

Per valutare se il Tribunale abbia violato le norme relative all’onere della prova in materia di misure restrittive occorre ricordare che, durante il controllo di simili misure, i giudici dell’Unione, conformemente alle competenze loro attribuite dai Trattati, devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione (sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio,C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 38 e giurisprudenza citata).

35

L’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che, nell’ambito del controllo sulla legittimità dei motivi su cui si fonda la decisione di iscrivere il nome di una persona nell’elenco di quelle sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò implica, nella specie, una verifica dei fatti allegati nella motivazione che sottende gli atti impugnati, di modo che il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare detti atti, siano fondati. Inoltre, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio,C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 39 e giurisprudenza citata).

36

Nel caso di specie occorre sottolineare che, come rilevato al punto 37 della sentenza impugnata, nelle loro memorie presentate dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno riconosciuto che, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020, esse hanno versato allo Stato bielorusso una parte dei loro utili e hanno prodotto dei documenti relativi a tali versamenti. Le ricorrenti hanno quindi confermato l’essenziale circostanza secondo cui esse rappresentavano una fonte di entrate per il regime di Lukashenko.

37

In tale contesto, il Consiglio non era tenuto a fornire elementi di prova a sostegno di tale essenziale circostanza che dimostrava la fondatezza della motivazione, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 35 della presente sentenza.

38

Il fatto che le ricorrenti abbiano presentato le informazioni relative ai versamenti suindicati come elementi «a discarico» è irrilevante, come correttamente osservato dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata.

39

Pertanto, non può ritenersi che, tenendo conto, in particolare, di tali informazioni prodotte nel corso del procedimento dalle ricorrenti e relative ai versamenti allo Stato bielorusso di una parte dei loro utili al fine di determinare se detti versamenti costituissero un sostegno al regime di Lukashenko tale da giustificare il loro inserimento nell’elenco di persone ed entità sottoposte a misure restrittive sotto forma di congelamento di capitali e di risorse economiche, il Tribunale abbia invertito l’onere della prova incombente al Consiglio (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio,C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 41).

40

Nella parte in cui le ricorrenti sottolineano l’importanza che dovrebbe riconoscersi al fatto che i dati relativi ai versamenti di una parte dei loro utili siano menzionati dal Consiglio nella motivazione o siano registrati nel fascicolo depositato a sostegno di tale motivazione, e quindi espressamente considerati da tale istituzione nell’adozione della misura restrittiva di cui trattasi, cosa che ne esclude la comunicazione a posteriori, le ricorrenti sembrano in realtà addurre un argomento vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente omesso di constatare una violazione da parte di detta istituzione dell’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE.

41

Al riguardo occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivare un atto che arreca pregiudizio, che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure sia eventualmente inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell’atto stesso (sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba,C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 49 e giurisprudenza citata).

42

Inoltre, per quanto riguarda in particolare gli atti che impongono misure restrittive, la Corte ha già dichiarato che poco importa che tali atti non abbiano menzionato esplicitamente taluni versamenti per caratterizzare le modalità e la portata del sostegno finanziario fornito al governo dello Stato terzo oggetto di tali misure. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, il carattere sufficiente della motivazione di un atto dev’essere valutato alla luce del contesto di tale atto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi, cosicché un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere il provvedimento adottato nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2016, Bank of Industry and Mine/Consiglio,C‑358/15 P, EU:C:2016:338, punto 63 e giurisprudenza citata).

43

Orbene, alla luce delle informazioni che sono state loro fornite nella motivazione e nel fascicolo del Consiglio, vale a dire, essenzialmente, quelle relative al fatto che, in quanto imprese statali, doveva ritenersi che apportassero un sostegno finanziario al regime di Lukashenko a causa, evidentemente, del versamento di una parte dei loro utili allo Stato bielorusso, gli atti controversi erano sufficientemente motivati dal momento che, da un lato, le ricorrenti hanno potuto contestare e hanno effettivamente contestato dinanzi al Tribunale la rilevanza, ai fini dell’applicazione del criterio del sostegno al regime di Lukashenko, di detti versamenti, i quali, giova ricordarlo, erano stati menzionati dalle ricorrenti stesse, e, dall’altro, tale motivazione ha consentito al Tribunale di esercitare il controllo di legittimità di detti atti.

44

Alla luce di quanto precede, occorre respingere il primo motivo di impugnazione.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

45

Con il loro secondo motivo, vertente sui punti da 60 a 67 della sentenza impugnata, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo il loro argomento secondo cui i dividendi versati allo Stato bielorusso sulla base dell’editto n. 637/2005 dovevano, considerate la loro natura e la loro funzione, essere assimilati a imposte, e pertanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, essi non possono, in linea di principio, configurare un sostegno al regime di Lukashenko, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642. Così facendo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la natura e la funzione non solo dei dividendi nel caso di specie aventi carattere obbligatorio, ma anche di quelli di qualsiasi regime fiscale, indipendentemente dallo Stato interessato, e ciò rifiutando di assimilare tali dividendi ad imposte con la motivazione che le imposte si applicano a tutti i contribuenti bielorussi, mentre il calcolo di detti dividendi corrisponde ad una base imponibile particolare definita dall’editto n. 637/2005, e che il loro pagamento riguarda solo una categoria specifica di entità.

46

Sotto un primo profilo, contrariamente a quanto avrebbe concluso il Tribunale, non tutti i contribuenti bielorussi pagherebbero le stesse imposte. Tutti i regimi fiscali, in tutto il mondo, definirebbero l’oggetto dell’imposta di cui trattasi e le persone che ne sono debitrici e, nel caso di specie, sarebbero le imprese bielorusse di proprietà dello Stato ad essere tenute a versare dividendi obbligatori. Inoltre, l’editto n. 637/2005 distinguerebbe diverse categorie di imprese appartenenti allo Stato, ossia le imprese appartenenti interamente allo Stato e quelle di cui lo Stato detiene almeno il 50% delle azioni. Numerose imposte in Bielorussia, come i dividendi obbligatori, riguarderebbero categorie determinate di persone. L’assoggettamento delle imprese statali al pagamento di dividendi obbligatori non sarebbe diverso dall’applicazione selettiva di altre imposte.

47

Sotto un secondo profilo, al punto 62 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, come qualsiasi altra imposta bielorussa, e come ovunque nel mondo, i dividendi obbligatori in Bielorussia sono calcolati partendo da una base imponibile determinata, nel caso di specie, conformemente al secondo comma del paragrafo 1.2 dell’editto n. 637/2005.

48

Sotto un terzo profilo, la conclusione del Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata secondo cui lo Stato bielorusso, «in quanto unico azionista», non ha fatto altro che aumentare il suo controllo sulle società come le ricorrenti, imponendo una distribuzione obbligatoria degli utili, sarebbe in contraddizione con il punto 33 di tale sentenza, in base al quale tale Stato deteneva solo «il 99,96% [del capitale sociale delle ricorrenti]».

49

Tale conclusione sarebbe illogica poiché, in quanto azionista unico o anche maggioritario di imprese, uno Stato già deterrebbe il controllo di queste e non potrebbe accrescerlo. Infatti, lo Stato potrebbe decidere unilateralmente in merito alla distribuzione dei dividendi.

50

Infine, esisterebbero altri elementi, ignorati dal Tribunale, che confermerebbero il fatto che i dividendi obbligatori in Bielorussia sono imposte.

51

In primo luogo, la riscossione dei dividendi obbligatori in Bielorussia rientrerebbe nella competenza delle autorità fiscali, conformemente alle procedure tributarie applicabili. In secondo luogo, l’approccio consistente nel percepire dividendi dopo l’imposta sulle società si ispirerebbe al principio della tassazione degli utili eccezionali. In terzo luogo, diverse imposte bielorusse avrebbero la loro origine in atti giuridici diversi dal codice tributario. In quarto luogo, il mancato o tardivo versamento dei dividendi obbligatori sarebbe sanzionato allo stesso modo del mancato o tardivo pagamento delle imposte. In quinto luogo, i dividendi obbligatori nonché l’imposta sulle società sarebbero versati allo stesso beneficiario e sullo stesso conto bancario. In sesto luogo, come qualsiasi altra imposta, un debito per il versamento dei dividendi obbligatori potrebbe essere compensato da un credito derivante da un pagamento eccessivo relativo a un’altra imposta, quale l’imposta sulle società. In settimo luogo, contrariamente ai dividendi ordinari, per i quali la società che li versa agisce in qualità di agente fiscale e trattiene le imposte sui dividendi distribuiti, che essa versa all’erario, nessuna imposta graverebbe sui dividendi obbligatori bielorussi, conformemente al principio secondo cui non può esservi imposta sull’imposta sancito dall’articolo 166 del codice tributario bielorusso.

52

Il Consiglio sostiene che l’argomentazione delle ricorrenti è, in via principale, parzialmente irricevibile, per quanto riguarda le affermazioni dirette contro i punti 61 e 62 della sentenza impugnata, in quanto tali punti conterrebbero constatazioni di fatto, e in parte infondata. In subordine, il Consiglio sostiene che tale argomentazione è infondata.

Giudizio della Corte

53

Va rilevato, come ha fatto il Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata, che, nelle loro memorie, le ricorrenti «riconosco[no] di [aver] versato dividendi» allo Stato bielorusso che detiene la quasi totalità del capitale della Grodno Azot e che esse hanno inoltre prodotto un documento da cui risulta che tale società ha versato nel bilancio della Repubblica di Bielorussia dividendi per un importo di 8481000 BYN (circa EUR 3526000) nel 2018, di BYN 34200000 (circa EUR 14604000) nel 2019 e di BYN 6835000 (circa EUR 2462000) nel 2020.

54

Correttamente, quindi, il Tribunale ha potuto affermare, al punto 64 della sentenza impugnata, che il Consiglio non aveva commesso errori di diritto nel ritenere che le ricorrenti rappresentassero «una notevole fonte di entrate per il regime di Lukashenko» e che tale circostanza, considerata unitamente alla posizione delle ricorrenti nell’economia bielorussa e al fatto che esse appartenevano allo Stato per il 99,96% del loro capitale, costituissero elementi sufficienti per ritenere che esse fornissero un sostegno a detto regime ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, dal momento che tale disposizione riguarda in particolare le persone e le entità che sostengono finanziariamente lo stesso regime (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2016, Bank of Industry and Mine/Consiglio,C‑358/15 P, EU:C:2016:338, punto 81).

55

Una siffatta interpretazione del criterio del sostegno al regime di Lukashenko, incentrata sul sostegno finanziario fornito a tale regime, si inserisce del resto nell’obiettivo principale che la disposizione in questione persegue, ossia quello di aumentare la pressione esercitata su detto regime affinché ponga fine alla violazione grave e persistente in Bielorussia dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto nonché alla repressione nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica.

56

In tali circostanze, si deve rilevare che la qualificazione come imposta o come dividendo a titolo del quale le somme sono versate allo Stato bielorusso non è determinante per identificare un «sostegno al regime di Lukashenko», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642. Infatti, in entrambi i casi si tratta di somme versate allo Stato da un’entità di cui quest’ultimo detiene la quasi totalità del capitale, in applicazione di una normativa statale che impone tale versamento. Escludere simili versamenti dalla nozione di «sostegno al regime di Lukashenko» per il solo motivo che le somme dovute sono qualificate come imposte potrebbe consentire di eludere le norme dell’Unione mediante un aumento dell’aliquota d’imposta sugli utili, realizzati da tali entità, in cambio di una diminuzione dell’importo dei dividendi, il cui pagamento a favore dello Stato è tassato dal diritto bielorusso quando un’impresa appartenente allo Stato bielorusso realizza utili (v., per analogia, sentenza del 12 maggio 2016, Bank of Industry and Mine/Consiglio,C‑358/15 P, EU:C:2016:338, punto 80).

57

Ne consegue che, nella parte in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di aver indebitamente limitato, al punto 59 della sentenza impugnata, la nozione di «imposta» in tale contesto e, di conseguenza, ai punti da 60 a 62 di detta sentenza, di aver erroneamente affermato che i loro versamenti allo Stato bielorusso non potevano essere assimilati a imposte, la loro argomentazione è inconferente, in quanto non può, in ogni caso, rimettere in discussione la conclusione cui è giunto il Tribunale, al punto 64 di detta sentenza e ricordata al punto 54 della presente sentenza, secondo la quale nel caso di specie esistevano elementi sufficienti per ritenere che le ricorrenti fornissero un «sostegno al regime di Lukashenko», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642.

58

Lo stesso vale per l’argomentazione delle ricorrenti relativa al punto 63 della sentenza impugnata. In particolare, in tale punto, il Tribunale ha dichiarato che il fatto che le ricorrenti fossero obbligate, in forza del diritto bielorusso, a versare una parte dei loro utili allo Stato «conferma» la valutazione secondo cui esse sostenevano finanziariamente il regime di Lukashenko, dal momento che, imponendo tale obbligo, tale regime ha aumentato il controllo che già esercitava. Dal termine «conferma» e, più in generale, da una lettura complessiva dei punti da 58 a 64 della sentenza impugnata si evince che la considerazione contenuta al punto 63 di quest’ultima non è affatto necessaria per giungere alla conclusione cui si fa riferimento al punto precedente della presente sentenza.

59

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, le censure mosse in merito a una motivazione formulata ad abundantiam di una decisione del Tribunale sono inoperanti in quanto non possono comportare l’annullamento di tale decisione (v., in tale senso, sentenze del 7 novembre 2002, Hirschfeldt/AEE,C‑184/01 P, EU:C:2002:645, punto 48, e del 6 settembre 2017, Intel/Commission,C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 63 nonché giurisprudenza citata).

60

Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

61

Con il loro terzo motivo, vertente sui punti da 36 a 38, da 47 a 57 e da 74 a 79 della sentenza impugnata, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore manifesto di valutazione omettendo di pronunciarsi sulla questione se il sostegno economico fornito sotto forma di versamenti di dividendi per gli anni 2018, 2019 e 2020, di cui hanno precisato gli importi nelle loro memorie, fosse «importante», conformemente alla qualificazione in tal senso contenuta nella motivazione. Tale errore sarebbe dimostrato sia per quanto riguarda l’analisi degli atti iniziali controversi sia per quanto riguarda gli atti di mantenimento controversi.

62

Né tale motivazione né il primo fascicolo probatorio del Consiglio conterrebbero dati che consentano di giustificare la fondatezza di detta qualificazione.

63

In subordine, le ricorrenti sostengono che, se il Tribunale avesse debitamente analizzato la questione se esse fossero una fonte di notevoli entrate per il regime di Lukashenko, cosa che non ha fatto, avrebbe risposto negativamente a tale questione.

64

In tale contesto, le ricorrenti fanno riferimento alla sentenza del 29 aprile 2015, Bank of Industry and Mine/Consiglio (T‑10/13, EU:T:2015:235), e, in particolare, al punto 186 di tale sentenza, in cui il Tribunale ha concluso che l’impresa di Stato considerata aveva versato somme «importanti» alla tesoreria nazionale iraniana che costituivano un sostegno finanziario al governo iraniano.

65

Orbene, nella causa che ha condotto a tale sentenza sarebbe stato in discussione un versamento per un importo totale di almeno EUR 76 milioni su un periodo di riferimento di cinque anni e quindi una somma considerevolmente più elevata rispetto agli importi versati dalle ricorrenti allo Stato bielorusso a titolo di dividendi obbligatori per gli anni 2018, 2019 e 2020. Pertanto, questi ultimi importi non possono essere qualificati come fonte di notevoli entrate, come confermerebbe l’espressione di detti importi in percentuale del prodotto interno lordo (PIL) della Repubblica di Bielorussia per gli anni interessati, ossia, rispettivamente, lo 0,0069%, lo 0,0253% e lo 0,0045% di tale PIL.

66

Tale conclusione si imporrebbe anche per quanto riguarda il versamento in relazione agli atti di mantenimento controversi. Dal secondo fascicolo di prove del Consiglio emergerebbe infatti che le ricorrenti hanno versato nel 2022 una somma di EUR 33195000 a titolo di dividendi obbligatori pari allo 0,0471% del PIL della Repubblica di Bielorussia per tale anno. Tale somma sarebbe notevolmente inferiore a quella che il Tribunale ha qualificato come «importante» nella sentenza del 29 aprile 2015, Bank of Industry and Mine/Consiglio (T‑10/13, EU:T:2015:235).

67

Infine, i dividendi obbligatori versati dalle ricorrenti, siano essi collegati agli atti iniziali controversi o agli atti di mantenimento controversi, non rappresenterebbero una fonte di entrate per lo Stato, dato che il totale di tali dividendi sarebbe inferiore ai rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto ricevuti dalle stesse per il periodo dal 2018 al 2022.

68

Il Consiglio contesta l’argomentazione delle ricorrenti.

Giudizio della Corte

69

Occorre rilevare che, sebbene, al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia concluso che il Consiglio non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere, in particolare, che le ricorrenti rappresentassero «una notevole fonte di entrate per il regime di Lukashenko», tale conclusione prende necessariamente in considerazione le somme versate specificate al punto 37 di tale sentenza e implica quindi che il Tribunale abbia considerato importante detta fonte di entrate, confermando così la valutazione del Consiglio in tal senso e la validità degli atti iniziali controversi.

70

Lo stesso vale per quanto riguarda la valutazione degli atti di mantenimento controversi, come si evince da una lettura combinata dei punti 74 e 76 della sentenza impugnata.

71

Si deve quindi necessariamente rilevare che il terzo motivo deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata.

72

Nella parte in cui, in subordine, le ricorrenti rimettono in discussione la valutazione del Tribunale relativamente al carattere importante della fonte di entrate che esse rappresentavano per il regime di Lukashenko rispetto alle somme versate allo Stato bielorusso a titolo dell’editto n. 637/2005, deve rilevarsi che si tratta di una valutazione di elementi di fatto che non può, salvo in caso di snaturamento di tali elementi, essere soggetta al sindacato della Corte in sede di impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Yieh United Steel/Commissione,C‑79/20 P, EU:C:2022:305, punto 52 e giurisprudenza citata).

73

Pertanto, tale argomentazione dedotta in subordine è irricevibile, in quanto le ricorrenti non hanno dimostrato un simile snaturamento da parte del Tribunale (v., in tale senso, sentenza del 28 aprile 2022, Yieh United Steel/Commissione,C‑79/20 P, EU:C:2022:305, punto 53 e giurisprudenza citata).

74

Ciò vale, in particolare, per gli argomenti delle ricorrenti secondo cui le somme versate a titolo dell’editto n. 637/2005 non possono essere qualificate come importanti, dal momento che l’importo totale dei versamenti è significativamente inferiore a quello ritenuto «importante» dal Tribunale al punto 186 della sentenza del 29 aprile 2015, Bank of Industry and Mine/Consiglio (T‑10/13, EU:T:2015:235), o che il loro importo individuale non risulta importante se è espresso in percentuale del PIL della Repubblica di Bielorussia.

75

Tali argomenti devono, in ogni caso, essere respinti in quanto infondati in fatto. Infatti, da un lato, evidentemente, come del resto ha fatto giustamente valere il Consiglio, il punto 186 della sentenza citata non può in alcun caso essere inteso come l’indicazione di un limite al di sotto del quale un sostegno finanziario non possa essere considerato importante.

76

Dall’altro, tenuto conto anche dell’ampio potere discrezionale del Consiglio in sede di adozione di misure restrittive in applicazione, in particolare, del criterio del sostegno al regime di Lukashenko di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, nulla osta a che tale istituzione valuti l’importanza di un sostegno del genere in funzione dei versamenti di cui trattasi espressi in importi assoluti piuttosto che in percentuale del PIL della Repubblica di Bielorussia.

77

Inoltre, sebbene, di fatto, il Consiglio e il Tribunale abbiano ritenuto, o addirittura confermato, il carattere importante delle somme versate dalle ricorrenti a titolo dell’editto n. 637/2005, tale motivazione è, in ogni caso, manifestamente ultronea alla luce della formulazione chiara e precisa dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, che osta all’imposizione di una condizione supplementare non prevista da tale disposizione come quella dell’importanza del sostegno al regime di Lukashenko. L’argomento dedotto in subordine dalle ricorrenti è quindi parimenti inoperante, conformemente alla giurisprudenza desumibile, in particolare, dalle sentenze del 7 novembre 2002, Hirschfeldt/AEA (C‑184/01 P, EU:C:2002:645, punto 48), e del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 63).

78

Infine, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, l’argomento relativo alla violazione del principio di proporzionalità che le ricorrenti adducono a sostegno del loro terzo motivo è irricevibile in sede di impugnazione, in quanto è pacifico che esso non è stato sollevato dinanzi al Tribunale (v., in tale senso, sentenza del 6 ottobre 2021, World Duty Free Group e Spagna/Commissione, C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punti 54 e 55).

79

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

80

Con il loro quarto motivo, vertente sulla contestazione dei punti da 47 a 52 della sentenza impugnata, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, nella parte in cui ha dichiarato che il criterio del sostegno al regime ivi previsto è soddisfatto per tutte le imprese statali, considerato che forniscono necessariamente un sostegno importante al regime semplicemente in ragione della loro struttura proprietaria, dando così un’interpretazione eccessivamente ampia di tale disposizione che conduce ad una violazione dell’articolo 21 TUE nonché, come esse precisano nella loro controreplica, dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di equità sanciti dal diritto dell’Unione.

81

Dai diversi elementi contenuti nel primo comma della motivazione e dal fatto che il Consiglio non ha mai menzionato alcun pagamento concreto che esse avrebbero effettuato a favore dello Stato bielorusso le ricorrenti deducono che l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642 conferma che qualsiasi impresa appartenente allo Stato è automaticamente una fonte di entrate per questo e che una grande impresa strategica e importante appartenente allo Stato è necessariamente una fonte di notevoli entrate per quest’ultimo.

82

Dato che, come ogni dipendente pubblico, le imprese appartenenti allo Stato gli procurerebbero necessariamente un vantaggio a titolo del contributo che le medesime apportano in natura al settore pubblico, ne conseguirebbe che la prova del sostegno fornito al regime dovrebbe andare al di là della semplice constatazione della qualità di impresa statale. Orbene, nel caso di specie, il Consiglio non avrebbe prodotto alcun elemento di prova di pagamenti o di contributi finanziari specifici che le ricorrenti avrebbero effettuato o fornito a favore dello Stato bielorusso, ma si sarebbe basato sulle dimensioni di queste, sul loro utile netto del 2018 e sul loro fatturato del 2020.

83

L’approccio del Tribunale avrebbe il risultato di conferire al Consiglio un potere discrezionale illimitato per decidere chi sanzionare, anche in mancanza di prove concrete, precise e concordanti del sostegno fornito al regime di Lukashenko.

84

Il Consiglio contesta l’argomentazione delle ricorrenti.

Giudizio della Corte

85

Dai punti 47 e 64 della sentenza impugnata risulta chiaramente che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale non si è basato unicamente sulla circostanza che le ricorrenti appartenevano allo Stato bielorusso per affermare che esse sostenevano il regime di Lukashenko, ma che a tal fine ha correttamente tenuto in considerazione altri elementi, come il fatto che esse rappresentassero una fonte di notevoli entrate per tale regime.

86

Inoltre, dal punto 55 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha correttamente giudicato che l’elemento essenziale sul quale si è basata la valutazione del criterio del sostegno fosse costituito dai flussi finanziari, ossia dai versamenti operati dalle ricorrenti di una parte dei loro utili allo Stato bielorusso, considerati un sostegno finanziario al regime di Lukashenko, e non dall’appartenenza di queste allo Stato.

87

Alla luce di tutto quanto precede, si deve respingere il quarto motivo d’impugnazione nonché l’impugnazione nella sua totalità.

Sulle spese

88

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

89

Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Grodno Azot AAT e la Khimvolokno Plant sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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