ECLI:EU:C:2026:687•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2026.#Commissione europea contro Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e a.#Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 6 bis – Costruzione del valore normale in ragione di distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 10 – Confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale allo stesso stadio commerciale – Stadio “franco fabbrica” – Adeguamento al prezzo all’esportazione o al valore normale – Spese sostenute dopo lo stadio “franco fabbrica” – Imposta sul valore aggiunto (IVA) non rimborsabile – Operatore commerciale che esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Onere della prova – Divieto d’imporre un onere della prova irragionevole – Articolo 18 – Omessa collaborazione – Impossibilità di determinare il valore normale – Dati disponibili – Scelta di utilizzare quali dati disponibili i valori normali più elevati degli altri produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta – Margine discrezionale della Commissione europea.#Causa C-319/24 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2026.#Commissione europea contro Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e a.#Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 6 bis – Costruzione del valore normale in ragione di distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 10 – Confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale allo stesso stadio commerciale – Stadio “franco fabbrica” – Adeguamento al prezzo all’esportazione o al valore normale – Spese sostenute dopo lo stadio “franco fabbrica” – Imposta sul valore aggiunto (IVA) non rimborsabile – Operatore commerciale che esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Onere della prova – Divieto d’imporre un onere della prova irragionevole – Articolo 18 – Omessa collaborazione – Impossibilità di determinare il valore normale – Dati disponibili – Scelta di utilizzare quali dati disponibili i valori normali più elevati degli altri produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta – Margine discrezionale della Commissione europea.#Causa C-319/24 P.
ECLI:EU:C:2026:687Eu Chamb 05 C3 set 2026
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
3 settembre 2026 ( *1 )
Indice
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Contesto normativo |
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Diritto internazionale |
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Diritto dell’Unione |
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Fatti |
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Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata |
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Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte |
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Sull’impugnazione principale |
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Sul primo motivo d’impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 18 del regolamento di base |
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Argomenti delle parti |
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Giudizio della Corte |
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Sul secondo motivo d’impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, del principio di buona amministrazione nonché su uno snaturamento dei fatti |
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Sulla prima parte |
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– Argomenti delle parti |
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– Giudizio della Corte |
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Sulla seconda parte |
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– Argomenti delle parti |
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– Giudizio della Corte |
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Sul terzo motivo d’impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base |
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Sulla prima parte |
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– Argomenti delle parti |
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– Giudizio della Corte |
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Sulla seconda parte |
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– Argomenti delle parti |
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– Giudizio della Corte |
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Sull’impugnazione incidentale |
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Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale |
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Argomenti delle parti |
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Giudizio della Corte |
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Nel merito |
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Sul primo motivo d’impugnazione incidentale, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), di tale regolamento |
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– Argomenti delle parti |
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– Giudizio della Corte |
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Sul secondo motivo d’impugnazione incidentale, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base |
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– Argomenti delle parti |
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– Giudizio della Corte |
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Sul terzo motivo d’impugnazione incidentale, vertente su uno snaturamento degli elementi di prova |
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– Argomenti delle parti |
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– Giudizio della Corte |
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Sul quarto motivo d’impugnazione, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione del diritto di essere ascoltato |
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– Argomenti delle parti |
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– Giudizio della Corte |
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Sul ricorso dinanzi al Tribunale |
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Sulle spese |
«Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 6 bis – Costruzione del valore normale in ragione di distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 10 – Confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale allo stesso stadio commerciale – Stadio “franco fabbrica” – Adeguamento al prezzo all’esportazione o al valore normale – Spese sostenute dopo lo stadio “franco fabbrica” – Imposta sul valore aggiunto (IVA) non rimborsabile – Operatore commerciale che esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Onere della prova – Divieto d’imporre un onere della prova irragionevole – Articolo 18 – Omessa collaborazione – Impossibilità di determinare il valore normale – Dati disponibili – Scelta di utilizzare quali dati disponibili i valori normali più elevati degli altri produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta – Margine discrezionale della Commissione europea»
Nella causa C‑319/24 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 aprile 2024,
Commissione europea, rappresentata inizialmente da G. Gattinara, G. Luengo e J. Zieliński, successivamente da G. Gattinara, L. Di Masi e J. Zieliński e, infine, da G. Gattinara e J. Zieliński, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, con sede in Chongqing (Cina),
Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd, con sede in Lingwu (Cina),
Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd, con sede in Wuhan (Cina),
rappresentate da J. Cornelis, F. Graafsma e E. Vermulst, advocaten,
ricorrenti in primo grado,
Parlamento europeo,
Consiglio dell’Unione europea,
Kuraray Europe GmbH, con sede in Hattersheim am Main (Germania), rappresentata da R. MacLean, avocat, e D. Sevilla Pascual, abogado,
Sekisui Specialty Chemicals Europe SL,
Wegochem Europe BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata da R. Antonini, avvocato, B. Maniatis, E. Monard, avocats, e E. Zachari, dikigoros,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: M. Aleksejev, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 ottobre 2025,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 febbraio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 febbraio 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione (T‑762/20, in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2024:113), con cui quest’ultimo ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 315, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso») nella parte in cui esso riguarda la Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd (in prosieguo: la «Sinopec Chongqing»), la Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd (in prosieguo: la «Sinopec Ningxia») e la Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd (in prosieguo: la «Sinopec Central-China») (in prosieguo, congiuntamente: le «società del gruppo Sinopec») nei limiti in cui, per calcolare l’aliquota del dazio antidumping sulle importazioni nell’Unione europea degli alcoli polivinilici (in prosieguo: i «PVA») prodotti e venduti da queste ultime, la Commissione ha effettuato taluni adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione, in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere e), g), i) e k), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GU 2017, L 338, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di base»). |
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2 |
Con la loro impugnazione incidentale, le società del gruppo Sinopec chiedono l’annullamento parziale della sentenza impugnata, nella parte in cui essa ha confermato l’adeguamento al rialzo del valore normale operato dalla Commissione, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, nella misura dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non recuperabile inclusa nel prezzo all’esportazione. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
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3 |
Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, e gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto accordo, tra i quali figura l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»). |
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4 |
L’articolo 2 dell’accordo antidumping, rubricato «Determinazione del dumping», ai suoi paragrafi 3 e 4 prevede quanto segue: «2.3 Se non esiste un prezzo all’esportazione, o se le autorità ritengono che il prezzo all’esportazione non sia attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione fra l’esportatore e l’importatore o una parte terza, il prezzo all’esportazione può [essere] definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione, sulla base dei criteri che le autorità ritengano opportuni. 2.4 Tra il prezzo all’esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio commerciale che di solito è quello del prodotto franco fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate. Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi, caratteristiche fisiche e quant’altro risulti influire sulla comparabilità dei prezzi. (…) Nei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell’importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito. Qualora, nei casi citati, la comparabilità dei prezzi ne abbia risentito, le autorità determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo presunto all’esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente paragrafo. Spetta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova». |
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5 |
L’articolo 6 di detto accordo, rubricato «Elementi di prova», al paragrafo 8 così dispone: «Se una parte interessata rifiuta l’accesso alle necessarie informazioni o comunque non le fornisce entro un termine ragionevole, oppure impedisce le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili. L’applicazione del presente paragrafo avviene conformemente alle disposizioni dell’allegato II». |
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6 |
L’allegato II dell’accordo antidumping, rubricato «Le migliori informazioni disponibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8», al suo punto 7 stabilisce quanto segue: «Qualora le autorità debbano basarsi, per le risultanze della loro inchiesta anche riguardanti il valore normale, su informazioni provenienti da fonti indirette, ad esempio su quelle contenute nella domanda per l’apertura dell’inchiesta, devono usare una particolare cautela. In simili casi, le autorità devono, nei limiti del possibile, verificare le informazioni ricorrendo ad altre fonti autonome alle quali possano accedere, ad esempio listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali, basandosi anche sulle informazioni fornite da altre parti interessate nel corso dell’inchiesta. È evidente, comunque, che se la parte interessata non collabora e in tal modo le autorità non giungono in possesso di informazioni pertinenti, ciò può risolversi per la parte in questione in un esito meno favorevole che se avesse collaborato». |
Diritto dell’Unione
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7 |
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di base: «1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell’Unione causi un pregiudizio. 2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nell’Unione è inferiore ad un prezzo comparabile di un prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. (…)». |
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8 |
L’articolo 2 del regolamento di base rubricato «Determinazione del dumping», prevede quanto segue: «A. Valore normale (…) 6 bis
(…) B. Prezzo all’esportazione (…) C. Confronto 10. Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati: (…)
(…)
(…)
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9 |
Ai sensi dell’articolo 18 di tale regolamento, rubricato «Omessa collaborazione»: «1. Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell’omessa collaborazione. (…) 5. Se le conclusioni, comprese quelle relative al valore normale, sono elaborate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, in base alle informazioni contenute nella denuncia, per quanto possibile, e tenendo debitamente conto dei termini per l’inchiesta, tali informazioni sono verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell’inchiesta. (…) 6. L’esito dell’inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato. (…)». |
Fatti
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10 |
Ai fini della presente impugnazione, i fatti della controversia, quali esposti ai punti da 2 a 12 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. |
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11 |
La Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia sono società cinesi produttrici di PVA, mentre la Sinopec Central-China è una società cinese collegata alle precedenti, la quale esporta in particolare verso l’Unione europea i prodotti fabbricati da queste ultime. |
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12 |
Il 18 giugno 2019, la Kuraray Europe GmbH (in prosieguo: la «Kuraray»), un produttore di PVA rappresentativo di oltre il 60% della produzione totale dell’Unione, ha presentato alla Commissione europea una denuncia. Di conseguenza, quest’ultima ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni PVA originari della Repubblica popolare cinese. |
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13 |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio da esso derivante ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019. |
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14 |
Dopo vari scambi scritti con le società del gruppo Sinopec e con altre società interessate dalla sua inchiesta, il 3 luglio 2020 la Commissione ha trasmesso alle società del gruppo Sinopec le informazioni finali di cui all’articolo 20 del regolamento di base (in prosieguo: le «informazioni finali»). Dopo altri scambi scritti e lo svolgimento, il 17 luglio 2020, di un’audizione con la Commissione, il 20 luglio 2020 tali società hanno depositato le loro osservazioni in merito alle informazioni finali. Il 24 luglio 2020 la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti informazioni finali supplementari. Il 29 luglio 2020 le ricorrenti hanno presentato osservazioni in merito a tali informazioni supplementari. |
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15 |
Con il regolamento controverso, la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni PVA originari della Cina e ha stabilito che l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, ammontava, per le società del gruppo Sinopec, al 17,3%. |
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16 |
Sulla base di una relazione riguardante la situazione in Cina che la Commissione aveva reso pubblica in forza dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, detta istituzione ha constatato, nel regolamento controverso, che in tale paese esistevano «distorsioni significative» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, cosa che l’ha indotta a costruire il valore normale secondo il metodo previsto all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), di quest’ultimo regolamento. Così, la Commissione ha calcolato il valore normale in tre fasi, la prima delle quali consistente nella determinazione dei costi di fabbricazione di PVA che fossero esenti da distorsioni. Essa ha a tal fine applicato i costi unitari esenti da distorsioni del produttore turco Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. (in prosieguo: l’«Ilkalem»), produttore nel paese rappresentativo da essa scelto, al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che aveva collaborato all’inchiesta. La seconda fase ha visto la Commissione aggiungere ai costi di produzione esenti da distorsioni le spese generali di produzione, al fine di pervenire a costi di produzione esenti da distorsioni. Infine, in una terza fase, essa ha aggiunto a questi ultimi costi le spese generali, amministrative e di vendita (in prosieguo: le «SGAV») nonché i profitti del produttore turco Ilkalem per un importo da essa ritenuto congruo ed esente da distorsioni. |
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17 |
Inoltre, per quanto riguarda la Sinopec Ningxia, la Commissione ha constatato l’esistenza di lacune sostanziali e gravi nei dati comunicati riguardo ai costi di produzione. Pertanto, nel costruire, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il valore normale dei prodotti fabbricati dalla Sinopec Ningxia, tale istituzione ha applicato l’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, il che l’ha indotta a basarsi sui «dati disponibili». Il valore normale dei prodotti fabbricati dalla Sinopec Ningxia è stato quindi calcolato sulla base delle informazioni fornite da altri produttori esportatori e, per ciascun tipo di PVA in questione, la Commissione ha utilizzato il valore normale costruito più elevato tra quelli di questi altri produttori esportatori. |
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18 |
Inoltre, nel confrontare il valore normale dei prodotti fabbricati dalle società del gruppo Sinopec e il loro prezzo all’esportazione, la Commissione ha operato taluni adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere b) e i), del regolamento di base. Da un lato, essa ha aumentato il valore normale per tenere conto della differenza tra le imposte indirette sulle vendite all’esportazione dalla Cina verso l’Unione e il valore normale nel caso in cui fossero state escluse imposte indirette quali l’IVA. Dall’altro, essa ha ridotto il prezzo all’esportazione, in ragione del fatto che le vendite nell’Unione dei PVA prodotti dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia erano effettuate tramite la Sinopec Central-China, la quale doveva essere considerata non già come un ufficio vendite interno, bensì piuttosto come un operatore commerciale avente funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Inoltre, la Commissione ha contestualmente operato adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione per sottrarre da quest’ultimo le spese di assicurazione, di trasporto, di movimentazione e di carico, i costi del credito e gli oneri bancari (in prosieguo: le «spese controverse»), al fine di ottenerlo allo stadio corrispondente a un’operazione «franco fabbrica». |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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19 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2020, le società del gruppo Sinopec hanno presentato ricorso per l’annullamento del regolamento controverso. |
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20 |
La Wegochem Europe BV (in prosieguo: la «Wegochem») è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni di dette società, mentre il Parlamento europeo, il Consiglio, la Kuraray e la Sekisui Specialty Chemicals Europe SL sono stati autorizzati ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. |
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21 |
A sostegno del loro ricorso, le società del gruppo Sinopec hanno dedotto cinque motivi, vertenti, il primo, sull’incompatibilità dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con gli obblighi derivanti dal diritto dell’OMC, il secondo, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e su un errore manifesto di valutazione, il terzo, sulla violazione dell’articolo 18, paragrafi 1 e 5, del regolamento di base nonché dell’articolo 6, paragrafo 8, dell’accordo antidumping e dell’allegato II di detto accordo, il quarto, sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base in sede di determinazione dell’undercutting (sottoquotazione) dei prezzi nonché sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, del medesimo regolamento e, il quinto, sulla violazione dei diritti della difesa. |
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22 |
Ai fini dell’esame dell’impugnazione e dell’impugnazione incidentale, interessa richiamare soltanto i motivi di ricorso secondo e terzo dedotti in primo grado. |
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23 |
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e ad un manifesto errore di valutazione, si componeva di tre parti, vertenti, la prima, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di tale regolamento e su un manifesto errore di valutazione, la seconda, sulla violazione delle disposizioni della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, di detto regolamento e, la terza, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del medesimo regolamento. |
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24 |
Ai punti da 60 a 113 della sentenza impugnata, il Tribunale, basandosi sulla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e, in particolare, sugli insegnamenti derivanti dalla sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803), ha accolto la prima parte di tale secondo motivo di ricorso, essenzialmente con la motivazione che, nel regolamento controverso, la Commissione, su cui gravava l’onere della prova relativa all’adeguamento al quale essa aveva proceduto ai sensi di tale disposizione, non aveva sufficientemente dimostrato l’esistenza di un insieme di indizi concordanti idonei a dimostrare che la Sinopec Central-China esercitava, in quanto distributore collegato ai produttori esportatori interessati, funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni oppure idonei ad ostare alla sua qualificazione come ufficio vendite interno. Il Tribunale è giunto a tale conclusione dopo aver esaminato uno dopo l’altro i cinque indizi addotti dalla Commissione nel regolamento controverso, i quali, ad avviso di quest’ultima, giustificavano l’applicazione di tale adeguamento e dopo averne dedotto, nell’ambito di una valutazione globale in fatto, che il secondo e il terzo indizio non erano sufficienti a costituire un siffatto insieme di indizi concordanti. |
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25 |
Ai punti da 124 a 139 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto anche la seconda parte di detto secondo motivo di ricorso. |
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26 |
Da un lato, il Tribunale ha dichiarato che spettava alla Commissione, dal momento che essa aveva scelto di effettuare il confronto di cui trattasi al livello «franco fabbrica», dimostrare che gli adeguamenti diretti ad ottenere tale livello del prezzo all’esportazione erano necessari affinché il confronto di tale prezzo e del valore normale fosse equo. |
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27 |
Dall’altro lato, il Tribunale ha sottolineato che, nelle loro osservazioni sulle informazioni finali, le società del gruppo Sinopec avevano fatto valere che, «con ogni probabilità», le spese controverse erano incluse nel valore normale costruito, più precisamente nelle SGAV che erano state prese in considerazione dalla Commissione per la determinazione di tale valore, e che pertanto esse avevano chiesto a tale istituzione o di non detrarre le spese controverse dal prezzo all’esportazione oppure di effettuare un adeguamento al ribasso del valore normale consistente nel detrarre da esso tali spese. |
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28 |
Secondo il Tribunale, in presenza di una siffatta domanda debitamente motivata di operare taluni adeguamenti, spettava alla Commissione, da un lato, indicare alle società del gruppo Sinopec le informazioni che erano necessarie per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione e, dall’altro, non imporre loro un onere della prova irragionevole. |
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29 |
Orbene, nel caso di specie, la Commissione avrebbe imposto a tali società un onere della prova irragionevole. Infatti, tale istituzione avrebbe ammesso di non disporre essa stessa di una ripartizione più precisa delle SGAV del produttore turco Ilkalem da essa scelto per costruire il valore normale sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, cosicché non si poteva escludere che le spese controverse fossero incluse in tali SGAV, ad esempio, in qualità di «altre spese di funzionamento» («other operating expenses»). Ne deriva che la Commissione non poteva ragionevolmente pretendere che tali società – le quali avevano chiesto di operare taluni adeguamenti relativi alle spese controverse al fine di garantire l’equità del confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale – comprovassero maggiormente la loro domanda attraverso la produzione di dati, relativi a un terzo, più precisi di quelli di cui disponeva detta istituzione. |
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30 |
Nell’ambito della terza parte del loro secondo motivo di ricorso, le società del gruppo Sinopec avevano criticato, con una prima censura, il fatto che la Commissione avesse operato un adeguamento al rialzo del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base allo scopo riflettere la differenza tra l’aliquota dell’IVA dovuta e l’aliquota di rimborso dell’IVA all’esportazione. Con una seconda censura, esse avevano fatto valere che, in ogni caso, la Commissione aveva fissato tale adeguamento a un livello eccessivo. |
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31 |
Ai punti da 144 a159 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale prima censura. |
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32 |
Dopo aver rilevato che ai considerando 387 e 388 del regolamento controverso la Commissione aveva esposto le ragioni per le quali riteneva necessario operare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, il Tribunale, ai punti da 153 a 155 della sentenza impugnata, ha dedotto da due documenti, intitolati ciascuno «Relazione di verifica», versati in atti dalla Commissione a seguito di un quesito posto dal Tribunale, che il considerando 388 del regolamento controverso doveva essere inteso nel senso che la Commissione aveva ritenuto, da un lato, che il prezzo all’esportazione dei prodotti delle società del gruppo Sinopec includesse un importo corrispondente all’IVA non rimborsabile, mentre il valore normale era stato costruito al netto dell’IVA, e, dall’altro, che tali circostanze giustificassero l’adeguamento al rialzo del valore normale, per garantire un equo confronto. |
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33 |
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 157 e 158 della sentenza impugnata, che la Commissione fosse incorsa in un errore di diritto nel fondare tale adeguamento sull’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, ma che tale errore non giustificasse l’annullamento del regolamento controverso, dato che, nel caso di specie, tale istituzione avrebbe potuto procedere a un siffatto adeguamento avvalendosi di un’altra base giuridica, vale a dire l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del medesimo regolamento, le cui condizioni di applicazione sono state ritenute soddisfatte nella fattispecie da parte del Tribunale. |
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34 |
Con la seconda censura della terza parte del loro secondo motivo di ricorso, le società del gruppo Sinopec avevano fatto valere che, anche supponendo che fosse stato necessario operare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, quello adottato nel regolamento controverso era eccessivo. Nei punti da 162 a 164 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto detta censura come infondata in fatto. |
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35 |
Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che il secondo motivo di ricorso era fondato nelle sue prime due parti, mentre non lo era nella sua terza parte. |
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36 |
Il terzo motivo di ricorso delle società del gruppo Sinopec verteva sulla violazione dell’articolo 18, paragrafi 1 e 5, del regolamento di base nonché dell’articolo 6, paragrafo 8, dell’accordo antidumping e dell’allegato II di tale accordo e si componeva di due censure, e tali società avevano precisato che esse non contestavano che la Commissione fosse legittimata a calcolare il valore normale della Sinopec Ningxia sulla base dei «dati disponibili», ai sensi di detto articolo 18. |
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37 |
Ai punti da 166 a 174 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la prima censura, che, del resto, non era pertinente ai fini della valutazione dei motivi dedotti nell’impugnazione e nell’impugnazione incidentale. |
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38 |
Per contro, ai punti da 175 a 221 di tale sentenza, il Tribunale ha accolto la seconda censura nell’ambito della quale le società del gruppo Sinopec avevano censurato la Commissione per aver stabilito, nel regolamento controverso, il valore normale per ciascun tipo di prodotto fabbricato dalla Sinopec Ningxia basandosi sul valore normale più elevato, per lo stesso tipo di prodotto, che essa aveva calcolato per gli altri produttori esportatori. |
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39 |
Al punto 187 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, secondo diverse relazioni degli organi di conciliazione dell’OMC, l’utilizzo dei «fatti disponibili» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8, dell’accordo antidumping, disposizione corrispondente all’articolo 18 del regolamento di base, non mira a penalizzare le parti che non forniscono le informazioni che l’autorità competente richiede loro. |
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40 |
In un primo momento, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 194 a 201 della sentenza impugnata, che la Commissione era legittimata a respingere, in quanto irrilevanti al fine di determinare tali «fatti disponibili», i dati relativi alla Sinopec Chongqing, ma che essa poteva utilizzare a tali fini quelli relativi agli altri produttori esportatori. |
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41 |
In un secondo momento, al punto 214 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che dall’articolo 18 del regolamento di base risulta che il legislatore dell’Unione non ha inteso stabilire una presunzione legale che consenta di desumere direttamente dalla mancata collaborazione delle parti interessate che il valore normale, per tipo di prodotto, non è inferiore al più elevato, per tipo di prodotto, dei valori normali degli altri produttori esportatori che hanno collaborato e che, pertanto, dispensa le istituzioni dell’Unione da qualsiasi requisito probatorio. |
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42 |
Orbene, nel caso di specie, al considerando 333 del regolamento controverso, la Commissione avrebbe applicato una presunzione secondo cui il valore normale, per tipi di prodotto, della Sinopec Ningxia non era inferiore al più elevato, per tipo di prodotto, dei valori normali degli altri produttori esportatori. |
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43 |
Al punto 220 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la Commissione, avendo applicato una siffatta presunzione, era dunque incorsa in un errore di diritto. Infatti, seguendo il ragionamento della Commissione, per poter confutare detta presunzione, le società del gruppo Sinopec avrebbero dovuto fornirle le informazioni la cui assenza di produzione costituisce, giustappunto, il fattore che ha indotto tale istituzione ad avvalersi dei «dati disponibili», ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. |
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44 |
Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che il terzo motivo di ricorso era fondato nei limiti della sua seconda censura, mentre non lo era riguardo alla sua prima censura. |
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45 |
Pertanto, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte in cui esso riguarda le società del gruppo Sinopec «nei limiti in cui, per calcolare l’aliquota del dazio antidumping sulle importazioni nell’[Unione] [di taluni PVA] prodotti e venduti da queste ultime, la [Commissione] ha effettuato taluni adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione, in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere e), g), i) e k), del regolamento [di base]». |
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
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46 |
Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:
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47 |
La Kuraray formula le stesse conclusioni della Commissione. |
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48 |
Le società del gruppo Sinopec chiedono che la Corte voglia:
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49 |
La Wegochem conclude nello stesso senso delle società del gruppo Sinopec. |
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50 |
Con la loro impugnazione incidentale, le società del gruppo Sinopec chiedono che la Corte voglia:
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51 |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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52 |
La Kuraray formula le stesse conclusioni della Commissione. |
Sull’impugnazione principale
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53 |
A supporto della sua impugnazione, la Commissione, sostenuta dalla Kuraray, adduce tre motivi d’impugnazione. Il primo motivo d’impugnazione verte su una violazione dell’articolo 18 del regolamento di base. Il secondo motivo d’impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento e del principio di buona amministrazione nonché su uno snaturamento dei fatti. Il terzo motivo d’impugnazione verte su errori di diritto relativi all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di detto regolamento. |
Sul primo motivo d’impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 18 del regolamento di base
Argomenti delle parti
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54 |
Con il suo primo motivo d’impugnazione, la Commissione, sostenuta dalla Kuraray, fa valere che, ai punti da 211 a 221 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 18 del regolamento di base quando ha dichiarato che tale istituzione aveva violato tale disposizione utilizzando, come «dati disponibili», ai sensi di quest’ultima, i valori normali più elevati degli altri produttori esportatori per ciascun tipo di prodotto per il quale la Sinopec Ningxia non aveva fornito le informazioni necessarie ai fini del calcolo del loro valore normale. |
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55 |
La Commissione censura in particolare il Tribunale per aver dichiarato che, ai considerando 329 e 333 del regolamento controverso, essa avrebbe, da un lato, applicato una «presunzione» secondo cui il valore normale di ciascun tipo di prodotto fabbricato dalla Sinopec Ningxia non era inferiore al valore normale più elevato di ciascun tipo di prodotto corrispondente fabbricato dagli altri produttori esportatori e, dall’altro, fondato tale presunzione unicamente sull’assenza di collaborazione da parte della Sinopec Ningxia. |
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56 |
La Commissione sostiene di non essersi basata su una simile presunzione, ma di aver operato una deduzione secondo cui il valore normale di ciascun tipo di prodotto fabbricato dalla Sinopec Ningxia doveva corrispondere almeno al valore normale più elevato di ciascun tipo di prodotto corrispondente fabbricato dagli altri produttori esportatori che hanno collaborato. La Commissione avrebbe potuto legittimamente operare tale deduzione in considerazione del fatto che la Sinopec Ningxia non aveva fornito, a più riprese, i dati mancanti relativi ai suoi costi di produzione necessari per il calcolo del valore normale dei suoi prodotti. |
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57 |
La Commissione fa valere che il Tribunale, giudicando che essa aveva applicato una presunzione, ha snaturato la qualificazione del ragionamento sotteso al considerando 333 del regolamento controverso. In nessun punto delle sue memorie la Commissione avrebbe fatto riferimento in primo grado ad una siffatta presunzione. |
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58 |
Avendo effettuato una semplice deduzione, la Commissione ritiene di non aver «penalizzato» la Sinopec Ningxia, ma di essersi limitata ad utilizzare dati relativi agli altri produttori esportatori presenti nel fascicolo. |
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59 |
Essa sostiene, inoltre, di non aver fatto in modo che i dati sostitutivi fossero i più sfavorevoli per la Sinopec Ningxia tra le diverse opzioni possibili. Quest’ultima sarebbe l’unica a sapere se i valori normali utilizzati dalla Commissione in sostituzione delle informazioni mancanti abbiano condotto a un risultato per essa meno favorevole di quello che avrebbe potuto attendersi se avesse collaborato e avesse fornito i dati necessari al fine di consentire il calcolo dei valori normali per i suoi diversi tipi di prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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60 |
La Commissione fa valere di avere diritto, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale in materia, di effettuare una ragionevole sostituzione delle informazioni mancanti. È quanto avrebbe fatto nel caso di specie. |
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61 |
La Wegochem ritiene che il primo motivo d’impugnazione sia irricevibile, in quanto volto a rimettere in discussione accertamenti di fatto operati dal Tribunale anziché punti di diritto. In particolare, la Commissione mirerebbe a rimettere in discussione tanto le constatazioni di fatto che hanno indotto il Tribunale a concludere che essa aveva applicato la presunzione di cui al punto 55 della presente sentenza quanto le constatazioni di fatto del Tribunale secondo cui la Commissione, scegliendo, in quanto «dati disponibili», ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, i valori normali più elevati degli altri produttori esportatori per ciascun tipo di prodotto per il quale la Sinopec Ningxia non aveva fornito le informazioni necessarie ai fini del calcolo del loro valore normale, la Commissione aveva penalizzato quest’ultima per non aver collaborato. Nel merito, le società del gruppo Sinopec, sostenute dalla Wegochem, adducono che tali argomenti della Commissione sono infondati. |
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62 |
Tali società fanno valere che la Commissione non ha presentato alcun elemento di prova né esposto alcun ragionamento a sostegno dell’utilizzo sistematico del valore normale più elevato accertato per tipo di prodotto. Il Tribunale avrebbe, pertanto, giustamente concluso che la Commissione aveva applicato una presunzione secondo la quale il valore normale, per tipo di prodotto, della Sinopec Ningxia non era inferiore al valore più elevato, per tipo di prodotto, dei valori normali degli altri produttori esportatori. |
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63 |
Le società del gruppo Sinopec invocano, inoltre, diverse relazioni di organi di conciliazione dell’OMC dalle quali risulterebbe, da un lato, che, nell’ambito della determinazione dei «fatti disponibili», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8, dell’accordo antidumping, le autorità incaricate dell’inchiesta non hanno il diritto di effettuare detrazioni irragionevoli o distorte al fine di sanzionare una parte che non ha collaborato e, dall’altro, che, sebbene tali autorità possano operare detrazioni ragionevoli, esse sono nondimeno tenute a fondare detta determinazione su elementi di prova supplementari, dato che le detrazioni non possono di per sé costituire il fondamento di una determinazione. Orbene, nel caso di specie, la Commissione non si sarebbe conformata a tali insegnamenti derivanti dal diritto dell’OMC. |
Giudizio della Corte
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64 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la ricevibilità del primo motivo di impugnazione, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Wegochem, tale motivo non mira a rimettere in discussione considerazioni di fatto, bensì solleva una questione di diritto, vale a dire l’interpretazione dell’articolo 18 del regolamento di base e, in particolare, i limiti del margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione nella scelta dei «dati disponibili», ai sensi di tale disposizione qualora un produttore esportatore non collabori, cosicché è impossibile per la Commissione calcolare un valore normale per i prodotti fabbricati da quest’ultimo, sulla base dei propri costi di produzione. |
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65 |
Pertanto, il primo motivo d’impugnazione è ricevibile. |
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66 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la fondatezza di tale motivo, occorre anzitutto ricordare che, in applicazione del regolamento di base, spetta alla Commissione, in quanto autorità investigatrice, accertare se sussistano un dumping, un pregiudizio ed un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di un dumping e il pregiudizio. L’accertamento di tali elementi dev’essere effettuato in modo obiettivo a seguito di un’inchiesta affidabile. Tuttavia, nessuna disposizione di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di costringere le parti interessate a partecipare all’inchiesta oppure a fornire informazioni (sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 47 e giurisprudenza citata). |
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67 |
Pertanto, la Commissione non dispone, in particolare, del potere di infliggere ammende in caso di omessa collaborazione nell’ambito di un’inchiesta antidumping, contrariamente al suo potere in materia nel settore del diritto della concorrenza. |
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68 |
Pertanto, quando la Commissione svolge un’inchiesta sull’esistenza di un dumping e di un pregiudizio, essa deve mirare, in via prioritaria, ad ottenere informazioni pertinenti sulla base di una cooperazione volontaria delle parti interessate (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 48). |
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69 |
Soltanto qualora una parte interessata non collabori all’inchiesta antidumping rifiutando l’accesso alle informazioni necessarie oppure non comunicandole entro i termini previsti oppure ostacolando gravemente l’inchiesta, la Commissione può, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, elaborare le proprie conclusioni in base ai «dati disponibili», ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 49 e giurisprudenza citata). |
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70 |
Occorre aggiungere che l’articolo 18, paragrafo 6, di tale regolamento di base stabilisce altresì che, qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni pertinenti, «l’esito dell’inchiesta (…) può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato». |
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71 |
Inoltre, dato che l’articolo 18 del regolamento di base contiene disposizioni corrispondenti a quelle dell’articolo 6, paragrafo 8, dell’accordo antidumping e dell’allegato II di tale accordo, detto articolo 18 deve essere interpretato, per quanto possibile, in conformità a dette disposizioni di tale accordo, tenuto conto della prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Yieh United Steel/Commissione, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, punto 101 e giurisprudenza citata). |
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72 |
Inoltre, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni del regolamento di base il giudice dell’Unione deve tener conto, per quanto possibile, dell’interpretazione delle corrispondenti disposizioni dell’accordo antidumping da parte degli organi di conciliazione dell’OMC (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 32 e giurisprudenza citata). |
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73 |
A quest’ultimo proposito, dal punto 7.36 della relazione del gruppo speciale dell’OMC del 21 gennaio 2021, nel caso Stati Uniti – Dazi compensativi e antidumping relativi a taluni prodotti e uso dei fatti disponibili (WT/DS539/R), relativo all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 8, dell’accordo antidumping, che i termini di tale disposizione «interpretati alla luce del loro contesto, del loro oggetto e del loro scopo, impongono alle autorità incaricate dell’inchiesta di scegliere – in modo imparziale e obiettivo – i dati disponibili che costituiscono elementi sostitutivi ragionevoli delle informazioni “necessarie” mancanti, tenuto conto dei fatti e delle circostanze specifici di un determinato caso. Nel fare ciò, le autorità incaricate dell’inchiesta devono tenere conto di tutti i fatti che sono effettivamente a loro disposizione. [Tale articolo 6, paragrafo 8,] non richiede che, nella scelta dei dati sostitutivi, le autorità incaricate dell’inchiesta prediligano i dati più “favorevoli” alla parte che non collabora. Le autorità incaricate dell’inchiesta possono tenere conto delle circostanze procedurali nelle quali mancano informazioni, ma [detto articolo 6, paragrafo 8,] non giustifica la selezione di dati sostitutivi allo scopo di punire talune parti interessate». |
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74 |
Infine, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nel settore della politica commerciale dell’Unione, e specialmente in materia di misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che devono esaminare (sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 35 e giurisprudenza citata). |
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75 |
Come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, siffatto ampio potere discrezionale verte altresì sulla scelta dei «dati disponibili» che deve essere operata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base in caso di omessa collaborazione di un operatore che renda necessario l’utilizzo di dati sostitutivi ragionevoli per i dati mancanti. |
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76 |
Secondo una giurisprudenza costante, il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 36 e giurisprudenza citata). |
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77 |
Pertanto, il Tribunale è tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 37 e giurisprudenza citata). |
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78 |
Nel caso di specie, come risulta dai considerando da 327 a 333 del regolamento controverso ai quali si riferisce il punto 10 della sentenza impugnata, i dati forniti dalla Sinopec Ningxia presentavano carenze sostanziali e gravi in ordine alla dichiarazione dei propri costi di produzione. Peraltro, è pacifico che la Commissione ha a più riprese invitato tale operatore a comunicarle i dati mancanti. È in tali circostanze – del resto non contestate dinanzi al Tribunale dalle società del gruppo Sinopec – che la Commissione, per costruire il valore normale dei prodotti fabbricati dalla Sinopec Ningxia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ha deciso di utilizzare, quali «dati disponibili», ai sensi dell’articolo 18 di tale regolamento, i valori normali più elevati degli altri produttori esportatori che avevano collaborato per ciascuno dei tipi o delle categorie di prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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79 |
In particolare, dal considerando 333 del regolamento controverso risulta che la Commissione ha ritenuto siffatto approccio non punitivo, ma che, «non [essendo] stata in grado di verificare e pertanto di utilizzare i dati forniti da Sinopec Ningxia per la costruzione del suo valore normale, non vi [fossero] elementi di prova atti a indicare che il valore normale per tipo di prodotto della Sinopec Ningxia [fosse] al di sotto del valore normale più elevato per tipo di prodotto degli altri produttori esportatori che hanno collaborato che utilizzano le stesse materie prime». |
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80 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, al punto 221 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto un argomento delle società del gruppo Sinopec a sostegno del loro terzo motivo di ricorso, con il quale esse sostenevano che, con tale approccio, la Commissione aveva sanzionato la loro omessa collaborazione, considerando, in sostanza, che la Commissione aveva in tal modo applicato una presunzione assoluta, dato che, per confutare quest’ultima, tali società avrebbero dovuto fornire alla Commissione le informazioni la cui mancata produzione aveva, giustappunto, indotto tale istituzione a utilizzare i «dati disponibili», ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. |
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81 |
Orbene, occorre anzitutto constatare che – come parimenti esposto dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle conclusioni e come ha considerato, in sostanza, il Tribunale al punto 214 della sentenza impugnata – tenuto conto della possibilità prevista dall’articolo 18 del regolamento di base di elaborare conclusioni sulla base dei «dati disponibili», ai sensi di detto articolo 18, e di trattare la parte che non collabora o che collabora solo parzialmente in maniera meno favorevole che se avesse collaborato, le istituzioni dell’Unione sono autorizzate a desumere dalla prova diretta dei fatti che hanno potuto accertare a partire dai dati in loro possesso la prova indiretta dei fatti che esse non sono in grado di verificare a causa dell’omessa collaborazione delle parti. Qualsiasi altra soluzione rischierebbe di compromettere l’efficacia delle misure di difesa commerciale dell’Unione tutte le volte che le istituzioni dell’Unione devono confrontarsi con il rifiuto di cooperazione nell’ambito di un’inchiesta antidumping (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 37). |
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82 |
Nel caso di specie, come constatato ai punti da 192 a 211 della sentenza impugnata, in assenza di fornitura dei dati necessari per il calcolo del valore normale della Sinopec Ningxia, la Commissione era legittimata ad utilizzare i dati relativi agli altri produttori esportatori che avevano collaborato che utilizzavano materie prime simili quali «dati disponibili», ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. |
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83 |
Di conseguenza, avendo dedotto, al considerando 333 del regolamento controverso, dall’impossibilità di verificare e di utilizzare i dati necessari al calcolo del valore normale della Sinopec Ningxia che «nessun elemento consentiva di ritenere» che tale valore normale fosse inferiore al valore normale più elevato, per tipo di prodotto, degli altri produttori esportatori che avevano collaborato che utilizzavano materie prime simili, la Commissione non ha applicato una presunzione assoluta, ma si è limitata a trarre le conseguenze dell’omessa collaborazione di tale parte interessata basandosi sui «dati disponibili» più pertinenti che essa era in grado di utilizzare per determinare il valore normale relativo a quest’ultima. |
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84 |
Infatti, in primo luogo, il fatto che tali considerazioni non costituiscano una presunzione assoluta deriva dalla circostanza che le parti interessate ben potevano contestare, nell’ambito del procedimento amministrativo, l’esattezza materiale delle conclusioni della Commissione basandosi su un’analisi dei «dati disponibili» diversi da quelli presi in considerazione da tale istituzione per dimostrare la sussistenza di elementi che consentivano di ritenere che il valore normale dei prodotti della Sinopec Ningxia fosse inferiore al valore considerato da tale istituzione. Del resto, come risulta dal punto 176 della sentenza impugnata, è proprio ciò che esse hanno fatto dinanzi al Tribunale adducendo che il valore normale determinato per i prodotti della Sinopec Ningxia sarebbe stato superiore del 50% a quello determinato per quelli della Sinopec Chongqing. Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente considerato, al punto 220 di detta sentenza, che, per confutare la asserita presunzione applicata dalla Commissione, le società del gruppo Sinopec avrebbero dovuto necessariamente fornire le informazioni relative al valore normale della Sinopec Ningxia, la cui mancata produzione ha, giustappunto, determinato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. |
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85 |
In secondo luogo, come risulta, in sostanza, dalla relazione del gruppo speciale dell’OMC il cui contenuto è stato ricordato al punto 73 della presente sentenza, in caso di omessa collaborazione di una parte interessata le autorità incaricate di un’inchiesta antidumping sono legittimate a tenere conto delle circostanze procedurali nelle quali mancano informazioni, purché i dati scelti non abbiano per obiettivo di sanzionare tale parte interessata. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sembra suggerire il Tribunale ai punti 219 e 220 della sentenza impugnata, il fatto che la Commissione si sia basata sull’omessa collaborazione della Sinopec Ningxia per dedurne, in assenza di elementi in senso contrario, che il valore normale, per tipo di prodotto, di tale società non era probabilmente inferiore al valore normale più elevato, per tipo di prodotto, relativo agli altri produttori esportatori che avevano collaborato che utilizzavano materiali simili non può bastare, di per sé, a rivelare un’intenzione di sanzionare detta società a causa della sua omessa collaborazione. A maggior ragione, una simile circostanza non può essere sufficiente per constatare un errore di diritto. |
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86 |
Pertanto, risulta che, come richiesto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, interpretato alla luce dell’articolo 6, paragrafo 8, dell’accordo antidumping, la Commissione ha scelto i fatti disponibili che costituiscono, secondo i termini del gruppo speciale dell’OMC ricordati al punto 73 della presente sentenza, «dati disponibili che costituiscono elementi sostitutivi ragionevoli delle informazioni “necessarie” mancanti, tenuto conto dei fatti e delle circostanze specifici di un determinato caso». |
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87 |
Pertanto, operando tale scelta, la Commissione non ha ecceduto i limiti dell’ampio potere discrezionale di cui, come ricordato ai punti 74 e 75 della presente sentenza, essa dispone al riguardo, né ha sanzionato la Sinopec Ningxia per la sua omessa collaborazione. |
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88 |
Per quanto riguarda l’argomento delle società del gruppo Sinopec secondo cui la Commissione avrebbe potuto scegliere valori normali inferiori come «dati disponibili», in particolare un valore normale calcolato sulla base di una media dei valori normali fatti propri per i produttori esportatori cinesi che avevano collaborato all’inchiesta, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base, sostanzialmente corrispondente al testo dell’allegato II, punto 7, dell’accordo antidumping, se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e, pertanto, le informazioni pertinenti non sono fornite, può risultarne per detta parte una situazione meno favorevole di quella che si sarebbe trovata se avesse collaborato. |
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89 |
Del resto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle conclusioni, se la Commissione dovesse essere costretta, come regola generale, a considerare come «dati disponibili» valori normali inferiori ai valori normali più elevati considerati per tipo di prodotti fabbricati da produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, ad esempio una media dei valori normali assunti per questi ultimi, ciò potrebbe indurre i produttori esportatori che sanno, oppure ritengono, che i loro costi di produzione sono più elevati di quelli degli altri produttori esportatori a non cooperare all’inchiesta o a cooperare solo in modo selettivo, il che, evidentemente, inciderebbe sull’efficacia delle inchieste antidumping. |
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90 |
A tal riguardo, come ricordato al punto 73 della presente sentenza, gli organi di conciliazione dell’OMC hanno interpretato l’articolo 6, paragrafo 8, dell’accordo antidumping, disposizione corrispondente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, nel senso che esso non richiede che, nella loro scelta di «dati disponibili», le autorità incaricate dell’inchiesta scelgano quelli «più favorevoli» alla parte che non collabora. |
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91 |
Peraltro, non si può sostenere che, scegliendo come «dati disponibili» i valori normali più elevati, la Commissione avrebbe necessariamente scelto i valori normali più sfavorevoli alla Sinopec Ningxia. |
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92 |
Infatti, come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, la Commissione aveva, in linea di principio, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, la facoltà di scegliere come «dati disponibili», segnatamente, le informazioni fornite nella denuncia oppure statistiche ufficiali sulle importazioni, il che avrebbe potuto eventualmente avere come risultato di assumere, per i prodotti fabbricati dalla Sinopec Ningxia, un valore normale superiore a quello più elevato riguardo a uno dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta. |
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93 |
Inoltre, poiché non si può escludere a priori che i costi di produzione della Sinopec Ningxia fossero superiori a quelli dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, la scelta della Commissione di utilizzare per tale produttore esportatore, come «dati disponibili», i valori normali più elevati, avrebbe procurato, in tale ipotesi, un risultato più favorevole alla Sinopec Ningxia di quello che sarebbe risultato dall’utilizzo dei suoi propri costi di produzione. |
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94 |
Infine, dall’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base si può dedurre che la Commissione, quando opera una scelta di «dati disponibili», può prendere in considerazione il fatto che l’operatore interessato potrebbe trarre vantaggio dalla sua omessa collaborazione. |
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95 |
Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione, a causa dell’omessa collaborazione della Sinopec Ningxia, aveva applicato nel regolamento controverso una presunzione assoluta secondo cui il valore normale di ciascun tipo di prodotto fabbricato da tale società non era inferiore al valore normale più elevato di ciascun tipo di prodotto corrispondente fabbricato da produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta. Pertanto, esso ha erroneamente accolto, su tale base, l’argomento delle società del gruppo Sinopec secondo cui la Commissione le aveva, in tal modo, sanzionate a causa della loro omissione di collaborazione. Così statuendo, il Tribunale ha quindi violato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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96 |
In considerazione di quanto precede, occorre concludere che il primo motivo d’impugnazione deve essere accolto. |
Sul secondo motivo d’impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, del principio di buona amministrazione nonché su uno snaturamento dei fatti
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97 |
Con il secondo motivo d’impugnazione, suddiviso in due parti, la Commissione contesta i punti da 124 a 139 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha accolto la seconda parte del secondo motivo di ricorso dedotto in primo grado dalle società del gruppo Sinopec, dichiarando che l’adeguamento, da parte della Commissione, del prezzo all’esportazione consistente nel detrarne le spese controverse nonché il rifiuto di tale istituzione di procedere a un siffatto adeguamento del valore normale per eliminarne tali spese erano contrari alle disposizioni della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e al principio di buona amministrazione. |
Sulla prima parte
– Argomenti delle parti
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98 |
Con la prima parte del suo secondo motivo d’impugnazione, la Commissione fa valere che, ai punti 126 e 127 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato le disposizioni della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base considerando che essa dovesse dimostrare che gli adeguamenti operati per riportare il prezzo all’esportazione al livello di un prezzo «franco fabbrica» erano necessari affinché il confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale fosse equo. |
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99 |
Occorrerebbe distinguere, da un lato, l’obbligo generale, per la Commissione, di procedere a un confronto equo tra i prezzi all’esportazione e il valore normale allo stesso stadio commerciale, e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, obbligo che è oggetto della prima frase e della prima parte della seconda frase di tali disposizioni e, dall’altro, l’obbligo di tenere debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi e che giustificano adeguamenti, che sarebbe previsto nella seconda parte della seconda frase nonché nella terza frase di dette disposizioni. |
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100 |
Tali due obblighi sarebbero soggetti a norme distinte in materia di onere e di livello della prova. Mentre l’obbligo di tenere conto di altre differenze che giustificano adeguamenti sarebbe soggetto alla regola secondo cui chi chiede un adeguamento deve dimostrare che esso è necessario per garantire la comparabilità dei prezzi, l’obbligo di effettuare un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale allo stesso stadio commerciale sarebbe un obbligo incondizionato che incombe alla Commissione e che precede l’applicazione di eventuali adeguamenti. |
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101 |
Nel riportare il prezzo all’esportazione a quello corrispondente allo stadio commerciale al quale essa ha deciso di effettuare il confronto, nella fattispecie, lo stadio «franco fabbrica», la cosiddetta operazione di «netting back», l’unico onere della prova incombente alla Commissione sarebbe quello di dimostrare che i costi in questione sono inclusi nel prezzo all’esportazione o nel valore normale e non fanno parte del prezzo allo stadio commerciale al quale è effettuato il confronto. |
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102 |
Orbene, ai punti 126 e 127 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato tali norme relative all’onere della prova, in quanto avrebbe imposto alla Commissione di dimostrare che adeguamenti diretti ad ottenere il livello «franco fabbrica» del prezzo all’esportazione erano «necessari affinché il confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale fosse equo». |
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103 |
La Wegochem sostiene che la prima parte del secondo motivo d’impugnazione è inoperante in quanto dall’espressione «[i]n ogni caso» usata al punto 128 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha accolto la seconda parte del secondo motivo del ricorso in primo grado sulla base della motivazione contenuta non già ai punti 126 e 127 di tale sentenza, bensì ai punti da 128 a 135 di quest’ultima. Le società del gruppo Sinopec, sostenute dalla Wegochem, contestano la fondatezza di questa prima parte. |
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104 |
Secondo tali società, tanto dall’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo antidumping quanto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base risulta che l’onere della prova gravante su colui che intende avvalersi di un adeguamento include l’obbligo di dimostrare che il fattore per il quale è richiesto un adeguamento è tale da incidere sul valore normale o sul prezzo all’esportazione e, pertanto, sulla loro comparabilità. Orbene, tale requisito si imporrebbe non solo agli adeguamenti cosiddetti «specifici», elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento di base, ma anche agli adeguamenti diretti a garantire che il confronto tra questi due prezzi sia effettuato allo stesso stadio commerciale. |
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105 |
Inoltre, la Commissione avrebbe commesso un errore fondamentale consistente nella sua affermazione, peraltro non suffragata, secondo la quale il valore normale da essa calcolato era determinato allo stadio «franco fabbrica». Infatti, quest’ultima non avrebbe disposto di alcun elemento di prova che dimostrasse che il valore normale da essa calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si collocava a tale stadio. |
– Giudizio della Corte
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106 |
In primo luogo, occorre constatare, come altresì sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, che al punto 139 della sentenza impugnata il Tribunale ha accolto la seconda parte del secondo motivo del ricorso in primo grado sulla base di due motivazioni distinte. La prima parte del secondo motivo d’impugnazione verte sulla prima di tali motivazioni, formulata ai punti da 124 a 127 di detta sentenza, secondo cui non spettava alle società del gruppo Sinopec giustificare ulteriormente la loro domanda di adeguamento, bensì alla Commissione dimostrare che gli adeguamenti da essa effettuati erano giustificati. Con una seconda motivazione, formulata ai punti da 128 a 135 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che, quand’anche l’onere della prova della pertinenza dell’adeguamento avesse gravato su tali società, tale onere sarebbe stato irragionevole. |
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107 |
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Wegochem, la prima parte del secondo motivo d’impugnazione della Commissione non è inoperante e deve essere esaminata. |
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108 |
In secondo luogo, riguardo alla fondatezza di tale prima parte, occorre preliminarmente rilevare che dal regolamento controverso risulta che la Commissione, avendo constatato, in particolare sulla base di una relazione riguardante la situazione in Cina, che essa aveva reso pubblica in forza dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, che in tale paese esistevano «distorsioni significative» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), di detto regolamento, ha costruito il valore normale secondo il metodo previsto all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del medesimo regolamento. |
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109 |
A tal fine la Commissione ha aggiunto ai costi di produzione di un produttore esportatore stabilito «in un paese rappresentativo appropriato», calcolati sulla base di dati «pertinenti e prontamente disponibili», nel caso di specie i costi di produzione del produttore esportatore turco Ilkalem, un importo «congruo ed esente da distorsioni» a titolo delle SGAV dichiarate da quest’ultimo produttore esportatore nonché dei profitti. |
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110 |
Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, occorre rilevare che risulta, in sostanza, dai punti 5.205 e 5.207 della relazione dell’organo d’appello dell’OMC, del 18 gennaio 2016, nella causa Comunità europee – Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina (WT/DS397/AB/RW), relativi alla portata delle disposizioni della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo antidumping, che l’obbligo di procedere ad un confronto equo ivi previsto si applica in tutte le inchieste antidumping, indipendentemente dal metodo utilizzato per determinare il valore normale, anche quando tale valore è determinato sulla base di un paese terzo sostitutivo. |
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111 |
Pertanto, tale obbligo di procedere a un confronto equo si applica anche se, come nel caso di specie, il valore normale è stato costruito secondo il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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112 |
Dalle disposizioni della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base risulta che, nelle inchieste antidumping, la Commissione è tenuta a un obbligo fondamentale, enunciato nella prima frase di tali disposizioni, vale a dire quello di procedere a un «confronto equo» tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Il seguito di tali disposizioni enuncia le modalità che consentono di adempiere a tale obbligo. Così, la seconda e terza frase di tali disposizioni prevedono che detto confronto sia effettuato allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi e che, se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze nei fattori constatate che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. |
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113 |
Occorre pertanto distinguere, nella parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, due tipi di adeguamenti che devono essere applicati l’uno dopo l’altro. Un primo tipo di adeguamento consiste, dopo aver definito lo stadio commerciale al quale saranno confrontati il valore normale e il prezzo all’esportazione, vale a dire, di norma, lo stadio «franco fabbrica», nel riportare i prezzi all’esportazione e/o il valore normale a tale stadio commerciale, ossia la cosiddetta operazione di «netting back», menzionata al punto 101 della presente sentenza. Un secondo tipo di adeguamento consente di tener conto di «altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi» e avviene, logicamente, dopo tale esercizio. |
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114 |
Le prime tre frasi della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base hanno, in sostanza, la stessa portata delle prime tre frasi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo antidumping. Quest’ultima disposizione opera la stessa distinzione tra i due tipi di adeguamento di cui al punto precedente. |
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115 |
Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 72 della presente sentenza, occorre tener conto, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, dell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo antidumping da parte degli organi di conciliazione dell’OMC. |
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116 |
Tuttavia, tale distinzione tra questi due tipi di adeguamenti non incide, in quanto tale, sulla ripartizione dell’onere della prova o sul livello di prova richiesto quando gli adeguamenti sono rivendicati dalla Commissione o dalle parti interessate. |
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117 |
Infatti, per qualsiasi adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si applica lo stesso principio, sancito dalla giurisprudenza della Corte, vale a dire quello secondo cui, se una parte chiede, ai sensi di tale disposizione, adeguamenti destinati a garantire la comparabilità tra il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, tale parte deve fornire la prova che la sua richiesta è giustificata dimostrando che il fattore di cui al citato articolo 2, paragrafo 10, in base al quale è richiesto l’adeguamento, è tale da incidere sui prezzi e, pertanto, sulla loro comparabilità (v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 82 e giurisprudenza citata, nonché del 28 aprile 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑666/19 P, EU:C:2022:323, punto 151). |
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118 |
Tale principio risulta peraltro esplicitamente dalla formulazione della terza frase sia della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base sia dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo antidumping, in quanto tali disposizioni impongono che colui che rivendica un adeguamento «dimostri» che le differenze di cui trattasi incidono sulla comparabilità dei prezzi. |
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119 |
Nel caso di specie, conformemente a tale principio, spettava alla Commissione fornire la prova che l’adeguamento al quale essa intendeva procedere, vale a dire la detrazione del prezzo all’esportazione dalle spese controverse al fine di riportare tale prezzo a quello corrispondente allo stadio commerciale «franco fabbrica», era giustificato, dal momento che tali spese non riguardavano detto stadio commerciale, bensì uno stadio commerciale successivo. |
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120 |
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, la Commissione, avendo fornito tale prova, non doveva inoltre dimostrare che le spese controverse costituissero fattori che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Infatti, un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione non può in alcun caso essere equo se tali prezzi sono confrontati in stadi commerciali diversi. Poiché era chiaramente dimostrato che le spese controverse erano incluse nel prezzo all’esportazione mentre non rientravano tra le componenti di un prezzo corrispondente allo stadio commerciale scelto, vale a dire quello «franco fabbrica», tali spese incidevano necessariamente sulla comparabilità dei prezzi e dovevano essere detratte dal prezzo all’esportazione. |
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121 |
Inoltre, la Commissione non era pertanto tenuta a dimostrare, prima di procedere all’adeguamento verso il basso del prezzo all’esportazione mediante una detrazione di tale prezzo dalle spese controverse, che il valore normale doveva essere anch’esso adeguato al ribasso, detraendo tali spese, anche supponendo che queste ultime incidessero parimenti sulla determinazione del valore normale. |
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122 |
Se le società del gruppo Sinopec hanno contestato l’adeguamento che la Commissione intendeva operare, ciò era dovuto al fatto che, a loro avviso, anche le spese controverse avrebbero potuto essere incluse nel valore normale costruito che esse dubitavano che fosse stato calcolato allo stadio «franco fabbrica», cosicché tali spese avrebbero dovuto essere detratte dal valore normale. |
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123 |
Tuttavia, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, poiché tali società chiedevano che il valore normale dei loro prodotti fosse adeguato al ribasso detraendo le spese controverse mediante l’operazione di «netting back», menzionata al punto 101 della presente sentenza, spettava a dette società, conformemente al principio in materia di onere della prova sancito dalla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 117 della presente sentenza, dimostrare che la loro domanda di un siffatto adeguamento era giustificata, il che richiedeva che esse dimostrassero che le spese controverse o alcune di esse erano incluse nel valore normale e che, contrariamente a quanto aveva affermato la Commissione al considerando 341 del regolamento controverso, tale valore normale non era stato quindi costruito allo stadio «franco fabbrica». |
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124 |
Ciò posto, occorre ricordare che un adeguamento del prezzo all’esportazione non comporta automaticamente un adeguamento del valore normale. Un siffatto adeguamento deve essere debitamente giustificato, sulla base di fatti ed elementi di prova, dalla parte richiedente [relazione del gruppo speciale dell’OMC, del 2 ottobre 2025, nel caso Unione europea – Dazi compensativi e dazi antidumping sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia (WT/DS616/R, punto 7.596)]. |
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125 |
Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 126 e 127 della sentenza impugnata, che spettava alla Commissione, che aveva scelto di effettuare il confronto di cui trattasi allo stadio commerciale «franco fabbrica», dimostrare che gli adeguamenti del prezzo all’esportazione ai quali essa intendeva procedere, consistenti nel detrarne le spese controverse affinché tale prezzo fosse ricondotto a detto stadio commerciale, erano necessari affinché il confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale fosse equo. |
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126 |
Ne consegue che la prima parte del secondo motivo d’impugnazione dev’essere accolta. |
Sulla seconda parte
– Argomenti delle parti
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127 |
Con la seconda parte del suo secondo motivo d’impugnazione, la Commissione contesta al Tribunale, da un lato, di aver snaturato i fatti e commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 128 della sentenza impugnata, che le società del gruppo Sinopec avevano dimostrato la necessità di un adeguamento del valore normale a seguito dell’adeguamento operato dalla Commissione, consistente nel detrarre le spese controverse dal prezzo all’esportazione e, dall’altro, di aver commesso un errore di diritto ai punti da 129 a 139 di tale sentenza nel dichiarare che la Commissione aveva fatto gravare su tali società un onere della prova irragionevole chiedendo loro di suffragare le loro affermazioni relative agli adeguamenti richiesti. |
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128 |
Per quanto riguarda i punti 132 e 133 della sentenza impugnata, la Commissione sostiene, in via principale, che si tratta di argomenti sviluppati per la prima volta dinanzi al Tribunale dalla Wegochem. Orbene, la legittimità di una decisione amministrativa dovrebbe essere valutata alla luce degli elementi d’informazione di cui l’organo dell’Unione, autore di detta decisione, poteva disporre nel momento in cui l’ha adottata. Anche supponendo che il Tribunale potesse fondarsi su tali argomenti, la Commissione ritiene che essi siano in ogni caso infondati. |
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129 |
Per quanto riguarda l’obbligo incombente alla Commissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, ultima frase, dell’accordo antidumping di non imporre alle parti un onere della prova irragionevole, tale istituzione sostiene che, dal momento che essa aveva comunicato alle società del gruppo Sinopec tutte le informazioni di cui disponeva in merito all’adeguamento al quale intendeva procedere e che, nonostante ciò, tali società non avevano suffragato la loro domanda, sono queste ultime che non hanno assolto l’onere della prova ad esse incombente. Pertanto, non si può contestare alla Commissione di aver imposto un onere della prova irragionevole. |
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130 |
A tal riguardo, la Corte avrebbe già dichiarato, al punto 152 della sentenza del 28 aprile 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commissione (C‑666/19 P, EU:C:2022:323), che, poiché la Commissione ha comunicato alla società oggetto dell’inchiesta antidumping dati relativi al produttore dell’Unione e tale società ha potuto commentare tali dati, quest’ultima non poteva utilmente contestare alla Commissione di non aver agito conformemente al principio di buona amministrazione e di aver violato i suoi diritti della difesa imponendole un onere della prova irragionevole. |
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131 |
Le società del gruppo Sinopec, sostenute dalla Wegochem, contestano la fondatezza di questa seconda parte. Esse sostengono che il Tribunale non ha snaturato le loro osservazioni sulle informazioni finali relative alla loro domanda di adeguare il valore normale detraendo le spese controverse già detratte dal prezzo all’esportazione. Esse avrebbero contestato alla Commissione di aver scelto di utilizzare, nella costruzione del valore normale, dati relativi alle SGAV di una società turca, mentre tali dati non consentivano di stabilire se tali spese comprendessero le spese controverse. |
– Giudizio della Corte
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132 |
In primo luogo, la Commissione fa valere che, al punto 128 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato le osservazioni sulle informazioni finali delle società del gruppo Sinopec, avendo considerato che tali società avessero sostenuto che il prezzo all’esportazione fatto proprio dalla Commissione non includeva le spese controverse, mentre il valore normale era stato costruito includendo SGAV che, «con ogni probabilità», comprendevano le spese controverse, cosicché il confronto poteva non essere equo. Infatti, in tali osservazioni, dette società si sarebbero limitate a far valere che il valore normale era stato «probabilmente» stabilito su una base «franco destino» e, pertanto, non allo stadio «franco fabbrica», dal momento che esso includeva tutti i costi di vendita sostenuti dal produttore turco Ilkalem che la Commissione aveva scelto per costruire il valore normale. |
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133 |
A tal riguardo, occorre da un lato ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando deduce uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova da parte del Tribunale, un ricorrente deve – in applicazione dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte – indicare in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Inoltre, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 28 aprile 2022, Yieh United Steel/Commissione, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, punto 53 e giurisprudenza citata). |
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134 |
Dall’altro lato, nel regolamento controverso, la Commissione, avendo constatato che in Cina esistevano «distorsioni significative» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, ha costruito il valore normale secondo il metodo previsto all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), di tale regolamento. Nel caso di specie, come risulta dal punto 109 della presente sentenza, essa ha aggiunto ai costi di produzione di un produttore esportatore stabilito «in un paese rappresentativo appropriato», calcolati sulla base di dati «pertinenti e prontamente disponibili», nel caso di specie i costi di produzione dichiarati dalla Ilkalem, un importo «congruo ed esente da distorsioni» a titolo di SGAV, corrispondenti alle SGAV di quest’ultimo produttore esportatore nonché un importo a titolo di profitti. |
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135 |
Sulla base della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 133 della presente sentenza, occorre constatare che il Tribunale, riassumendo, al punto 128 della sentenza impugnata, le osservazioni sulle informazioni finali delle società del gruppo Sinopec nel senso che esse avrebbero fatto valere che il valore normale era stato costruito includendo SGAV che, «con ogni probabilità», comprendevano le spese controverse, e anche se tale sintesi appare perfettibile, non ha proceduto a un palese snaturamento di tali osservazioni ai termini delle quali dette società sostenevano che il valore normale era stato «probabilmente» stabilito su una base «franco destino». |
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136 |
In secondo luogo, quanto alla censura secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando, ai punti da 129 a 139 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva posto in capo alle società del gruppo Sinopec un onere della prova irragionevole imponendo loro di comprovare le loro affermazioni relative agli adeguamenti richiesti, occorre, in primis, sottolineare che, come ricordato al punto 117 della presente sentenza, spetta alla parte che chiede un adeguamento a titolo di uno dei fattori di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base dimostrare che tale fattore è idoneo ad incidere sui prezzi e, pertanto, sulla loro comparabilità. |
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137 |
In tal senso, se un produttore rivendica un adeguamento, in linea di principio al ribasso, del valore normale o, logicamente al rialzo, dei prezzi all’esportazione, spetta a tale operatore indicare e dimostrare che sussistono i presupposti per la concessione di siffatto adeguamento. Per converso, se la Commissione ritiene che si debba applicare un adeguamento al ribasso del prezzo all’esportazione, incombe ad essa fornire quanto meno indizi concordanti atti a dimostrare che detto adeguamento sia giustificato (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 61). |
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138 |
Poiché la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo antidumping fa espresso riferimento alle differenze di cui è «dimostrato» che incidono sulla comparabilità dei prezzi, ne consegue che, secondo tale disposizione, gli esportatori hanno l’onere di motivare adeguatamente le loro domande di adeguamento a titolo di una presunta differenza che incide sulla comparabilità dei prezzi e di fornire elementi di prova a sostegno di tali richieste. Pertanto, una semplice dichiarazione di un esportatore che richiede un adeguamento senza fornire una richiesta motivata in tal senso manifestamente non rispetta tale requisito [v., in tal senso, relazione del gruppo speciale dell’OMC, del 2 ottobre 2025, nel caso Unione europea – Dazi compensativi e dazi antidumping sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia (WT/DS616/R, punti 7.606 e 7.607)]. |
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139 |
Nel caso di specie, si deve constatare che, sebbene dai punti da 131 a 133 della sentenza impugnata risulti che, dinanzi al Tribunale, la Wegochem ha sviluppato un certo numero di argomenti diretti a suffragare la domanda di adeguamento del valore normale presentata dalle società del gruppo Sinopec per quanto riguarda le spese controverse, resta il fatto che tali argomenti non sono stati sollevati da queste ultime società, neppure in modo embrionale, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione. |
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140 |
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di una decisione della Commissione deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui quest’ultima poteva disporre quando l’ha adottata (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 90 e giurisprudenza citata). |
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141 |
Pertanto, la questione se le società del gruppo Sinopec abbiano debitamente comprovato la loro domanda di adeguamento del valore normale mirante a detrarne le spese controverse deve essere esaminata esclusivamente alla luce delle loro osservazioni sulle informazioni finali relative a tale domanda, come sintetizzate al punto 128 della sentenza impugnata, senza prendere in considerazione gli argomenti successivamente sviluppati al riguardo dalla Wegochem dinanzi al Tribunale. |
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142 |
Orbene, dal menzionato punto 128 risulta che tale questione richiede chiaramente una risposta negativa. |
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143 |
Ne risulta, infatti, che il Tribunale ha ivi constatato che le società del gruppo Sinopec avevano suffragato, nel corso del procedimento amministrativo, la loro domanda di adeguamento diretta a far sì che le spese controverse non fossero detratte dal prezzo all’esportazione o che fossero dedotte dal valore normale limitandosi all’allegazione che «il prezzo all’esportazione fatto proprio dalla Commissione non includeva le spese controverse, mentre il valore normale era stato costruito includendo SGAV che, con ogni probabilità, comprendevano le spese controverse, cosicché il confronto poteva non essere equo». |
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144 |
Poiché una siffatta domanda di adeguamento non può essere considerata fondata su una motivazione adeguata e su elementi di prova debitamente forniti, se ne deve concludere che la Commissione non ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base quando ha respinto tale domanda al considerando 314 del regolamento controverso, ripreso al punto 130 della sentenza impugnata, con la motivazione che essa aveva constatato che nulla indicava che le spese controverse fossero incluse nelle SGAV dichiarate dall’Ilkalem. |
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145 |
Ne deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 128 della sentenza impugnata, che dalla sola affermazione delle società del gruppo Sinopec di cui a tale punto 128 doveva dedursi che esse avevano in tal modo «debitamente motivato» la loro domanda diretta, in sostanza, a che la Commissione operasse taluni adeguamenti al fine di garantire l’equità del confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. |
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146 |
In secundis, occorre esaminare se a giusto titolo il Tribunale ha potuto dichiarare, ai punti 134 e 135 della sentenza impugnata, in sostanza, che dal considerando 314 del regolamento controverso risultava che la Commissione ha fatto gravare sulle società del gruppo Sinopec un onere della prova irragionevole, dato che tale istituzione, non disponendo essa stessa di una ripartizione più precisa delle SGAV dell’Ilkalem, non poteva ragionevolmente esigere che tali società suffragassero ulteriormente la loro domanda mediante la produzione di dati, relativi a un terzo, più precisi di quelli di cui essa stessa disponeva. |
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147 |
A tal riguardo, occorre constatare che l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, a differenza dell’articolo 2, paragrafo 4 dell’accordo antidumping, non precisa che «[s]petta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova». |
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148 |
Tuttavia, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 129 della sentenza impugnata, i requisiti risultanti da tale disposizione dell’accordo antidumping, nella misura in cui vertono sul diritto delle parti di un procedimento amministrativo di ricevere le informazioni necessarie per poter partecipare a quest’ultimo con cognizione di causa e sull’intensità dell’onere della prova ad esse incombente, fanno parte dei principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, del principio di buona amministrazione, sancito anche all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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149 |
È vero che, quando la Commissione procede, come ha fatto nel regolamento controverso, a una costruzione del valore normale applicando il metodo previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale così costruito comprende in particolare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV di un produttore esportatore stabilito in un paese rappresentativo appropriato. |
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150 |
Ne consegue che, quando il valore normale è costruito in questo modo, un produttore esportatore oggetto di un’inchiesta antidumping che intenda chiedere, nel corso di quest’ultima, un adeguamento verso il basso del valore normale per tener conto di talune spese, come le spese controverse, per il motivo che tali spese sono incluse nelle SGAV facenti parte del valore normale, dipende interamente, per suffragare la sua domanda, dalle informazioni fornite al riguardo dalla società del paese terzo interessato, che le sono comunicate dalla Commissione, fermo restando che neppure la Commissione, in linea di principio, ha accesso a tali informazioni. |
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151 |
In un contesto del genere, non si può esigere che il richiedente un adeguamento fornisca prove concludenti della fondatezza di quest’ultimo, salvo imporgli una prova impossibile da fornire o, quanto meno, gravarlo di un onere della prova irragionevole. Pertanto, in tale particolare contesto, i principi relativi all’onere della prova in materia di adeguamenti devono essere strutturati nel senso che tale richiedente è tenuto a fornire, quanto meno, un principio di prova della fondatezza dell’adeguamento da lui richiesto. Qualora, nel corso dell’inchiesta e in tempo utile, detto richiedente apporti un siffatto principio di prova, spetta alla Commissione proseguire la sua inchiesta in uno spirito di dialogo e di cooperazione con quest’ultimo e compiere ogni ragionevole sforzo per fornirgli, nella misura del possibile e tenendo conto dei termini vincolanti previsti dal regolamento di base per la chiusura dell’inchiesta, le informazioni di cui ha bisogno per potere, quanto prima, debitamente motivare la sua domanda. |
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152 |
Avrebbero ben potuto essere presi in considerazione, per dimostrare un siffatto principio di prova dell’inclusione delle spese controverse nelle SGAV dichiarate dall’Ilkalem, gli argomenti dedotti dalla Wegochem dinanzi al Tribunale, menzionati ai punti 132 e 133 della sentenza impugnata, laddove tali argomenti fossero stati presentati dalle società del gruppo Sinopec nel corso dell’inchiesta e non già, come avvenuto nel caso di specie, per la prima volta dinanzi al Tribunale da tale parte interveniente. |
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153 |
Poiché le società del gruppo Sinopec non hanno fornito un simile principio di prova nel corso dell’inchiesta condotta dalla Commissione ed in tempo utile, non si può addebitare a tale istituzione di non aver agito in conformità al principio di buona amministrazione e di aver violato i loro diritti della difesa imponendo loro un onere della prova irragionevole. |
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154 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere accolta, cosicché tale secondo motivo d’impugnazione deve essere considerato integralmente fondato. |
Sul terzo motivo d’impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base
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155 |
Con il suo terzo motivo d’impugnazione, composto da due parti, la Commissione contesta i punti da 65 a 113 della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ivi erroneamente dichiarato che essa aveva violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base nonché aveva commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere, nel regolamento controverso, che la Sinopec Central-China aveva svolto funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni e, di conseguenza, aveva proceduto ad un adeguamento al ribasso del prezzo all’esportazione conformemente a tale disposizione. |
Sulla prima parte
– Argomenti delle parti
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156 |
La Commissione fa valere che, ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base in quanto, anziché esaminare se tale istituzione avesse potuto validamente procedere a un adeguamento ai sensi di tale disposizione sulla base di indizi concordanti che dimostrassero che la Sinopec Central-China aveva agito alle stesse condizioni di un operatore commerciale che opera sulla base di commissioni, il Tribunale ha verificato se essa avesse fornito indizi concordanti atti a dimostrare che la Sinopec Central-China non poteva essere considerata come operante in qualità di ufficio vendite interno. |
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157 |
Procedendo in tal modo, il Tribunale avrebbe violato il principio in materia di onere della prova relativo all’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, quale risulta dalla giurisprudenza della Corte. |
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158 |
Come confermerebbero i considerando 372 e 373 del regolamento controverso, nel caso di specie, la Commissione avrebbe tuttavia debitamente assolto l’onere della prova ad essa incombente in forza di tale principio, cosicché sarebbe spettato alle società del gruppo Sinopec dimostrare che tale adeguamento non era giustificato. |
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159 |
Le società del gruppo Sinopec fanno valere, in via preliminare, che la prima parte di tale terzo motivo d’impugnazione è irricevibile, dato che, nella sua impugnazione, la Commissione non ha individuato con precisione i punti della sentenza impugnata che essa intende contestare nell’ambito di tale parte. |
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160 |
Nel merito, esse sostengono, in particolare, che le conclusioni che il Tribunale trae, ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, sono manifestamente conformi sia alla giurisprudenza costante della Corte relativa all’onere della prova che si applica laddove venga richiesto un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, sia al tenore letterale di tale disposizione. |
– Giudizio della Corte
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161 |
In via preliminare, occorre respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalle società del gruppo Sinopec, vertente sul fatto che, nella sua impugnazione, la Commissione non avrebbe individuato con precisione i punti della sentenza impugnata che essa intende contestare nell’ambito della prima parte del suo terzo motivo. |
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162 |
Infatti, tale parte è diretta contro i punti 69 e 70 della sentenza impugnata nei quali il Tribunale ha respinto l’argomento della Commissione secondo cui esisterebbe una «regola generale» in base alla quale un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base deve essere effettuato, «in linea di principio», non appena un’impresa crei una società commerciale collegata per effettuare le sue vendite all’esportazione, regola generale che finirebbe così per invertire l’onere della prova. |
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163 |
Nel merito, occorre constatare che detta «regola generale» non trova sostegno nella giurisprudenza della Corte che il Tribunale ha peraltro ricordato, giustamente, ai punti da 65 a 67 della sentenza impugnata e da cui ha tratto le conclusioni che appaiono ai punti da 68 a 70 di tale sentenza. |
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164 |
In merito a tale giurisprudenza, occorre ricordare che la Corte ha giudicato che, quando la Commissione ritiene che si debba applicare un adeguamento al ribasso del prezzo all’esportazione, per il motivo che una società di vendita collegata ad un produttore esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, incombe a tale istituzione fornire quanto meno indizi concordanti atti a dimostrare che tale condizione è soddisfatta (sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 84 e giurisprudenza citata). |
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165 |
La Corte ne ha dedotto che, nell’ipotesi in cui la Commissione abbia apportato indizi concordanti atti a dimostrare che un distributore collegato a un produttore esercitava funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, spetta a tale distributore o a tale produttore apportare la prova che un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non è giustificato, dimostrando, ad esempio, che essi formano un’entità economica unica. A tal fine, detti operatori economici potrebbero, in particolare, dimostrare che essi non operano in modo indipendente e che sono legati da accordi di compensazione (sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 85). |
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166 |
Il Tribunale ne ha giustamente dedotto, al punto 68 della sentenza impugnata, che, per poter operare l’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, la Commissione doveva fornire indizi concordanti atti a dimostrare che quest’ultimo era giustificato e, ai punti 69 e 70 di tale sentenza, che la Commissione non poteva quindi invocare una regola generale secondo cui un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base deve essere effettuato, in linea di principio, non appena un’impresa crei una società commerciale collegata per effettuare le sue vendite all’esportazione. |
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167 |
Infine, nei limiti in cui la Commissione sembra addebitare al Tribunale di essersi limitato ad esaminare se essa avesse prodotto indizi concordanti attestanti che la Sinopec Central-China non era un ufficio vendite interno e avesse quindi omesso di esaminare se tale società esercitasse funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, tale argomento deve essere respinto, dal momento che, come risulta dai punti 88, 111 e 112 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato quest’ultimo esame. |
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168 |
Ne consegue che la prima parte del terzo motivo d’impugnazione deve essere respinta. |
Sulla seconda parte
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169 |
Con la seconda parte del suo terzo motivo d’impugnazione, la Commissione contesta al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto nell’ambito dell’esame, ai punti da 80 a 113 della sentenza impugnata, dei cinque elementi elencati al punto 80 di tale sentenza e che la Commissione aveva invocato nel regolamento controverso quale insieme di indizi concordanti attestanti che la Sinopec Central-China non poteva essere considerata come operante in qualità di ufficio vendite interno, cosicché un adeguamento al ribasso del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base era giustificato. |
– Argomenti delle parti
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170 |
Con tale seconda parte, la Commissione sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo valutato separatamente ciascuno di questi cinque elementi in funzione della loro portata individuale e non in quanto elementi che riflettono la realtà economica del rapporto tra il produttore interessato e il distributore collegato. Pertanto, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione l’insieme dei fattori pertinenti e non avrebbe quindi proceduto a una valutazione globale di tali fattori, come nondimeno richiederebbe la giurisprudenza. |
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171 |
In secondo luogo, la Commissione critica la valutazione da parte del Tribunale di ciascuno di detti elementi. |
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172 |
Per quanto riguarda il primo elemento, vale a dire che la Sinopec Central‑China cercava clienti e allacciava contatti con essi, la Commissione fa valere che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 82 a 84 della sentenza impugnata, si tratterebbe di un fattore rilevante ai fini della dimostrazione dell’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. |
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173 |
Per quanto riguarda il secondo elemento, vale a dire il fatto che il produttore Sinopec Chongqing aveva realizzato vendite dirette all’esportazione, la Commissione ritiene che, nel suo esame di tale elemento, il Tribunale, avendo esaminato l’entità dei volumi delle vendite dirette, non abbia applicato il criterio appropriato per valutare tale elemento di prova e abbia quindi omesso di tener conto del fatto che, da un lato, le vendite dirette in questione erano «vere vendite», come indicato al considerando 368 del regolamento controverso, e, dall’altro, le fatture relative a tali vendite erano emesse dalla Sinopec Chongqing. |
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174 |
Quanto al terzo elemento, vale a dire il fatto che i produttori Sinopec Chongqing e Sinopec Ningxia effettuavano vendite dirette in Cina, la Commissione sostiene che il Tribunale, seppur abbia correttamente ammesso che tale fatto poteva dimostrare che tali società disponevano della struttura necessaria per vendere i loro prodotti senza ricorrere ai servizi della Sinopec Central-China o di altre società, eventualmente non collegate, ha, di contro, commesso un errore di diritto avendo successivamente escluso, in modo contraddittorio, la pertinenza di tale elemento per il motivo, non dimostrato e puramente speculativo secondo tale istituzione, che un produttore esportatore può ricorrere a società, collegate o meno, o a servizi interni di vendita diversi per quanto riguarda, rispettivamente, le vendite all’esportazione e le vendite sul mercato nazionale. |
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175 |
Per quanto riguarda il quarto elemento, vale a dire il fatto che la Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia sostenevano spese a titolo delle loro vendite sul mercato interno cinese e, per quanto riguarda la Sinopec Chongqing, a titolo delle sue vendite dirette all’esportazione verso gli Stati Uniti, la Commissione sostiene che, avendo dimostrato che il secondo e il terzo elemento relativi a tali vendite erano pertinenti, lo stesso doveva valere in relazione al quarto elemento. |
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176 |
Infine, riguardo al quinto elemento, vale a dire il fatto che la Sinopec Central-China commercializzava anche prodotti acquistati presso produttori diversi dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia, la Commissione sostiene che il Tribunale si è erroneamente discostato dalla giurisprudenza della Corte, in quanto si è concentrato su un solo elemento, vale a dire il volume delle vendite dei prodotti provenienti da acquisti presso produttori terzi, al fine di escluderne la pertinenza. Orbene, il volume di tali vendite sarebbe solo uno dei numerosi altri elementi di prova invocati dalla Commissione per dimostrare che la Sinopec Central-China esercitava funzioni analoghe a quelle di un operatore commerciale che opera sulla base di commissioni. |
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177 |
La Wegochem sostiene, in via preliminare, che tale parte è manifestamente irricevibile, in quanto, con essa, la Commissione censura constatazioni relative ai fatti operate dal Tribunale, senza far valere, né a fortiori dimostrare, un qualsivoglia snaturamento di elementi di prova, ai sensi della giurisprudenza della Corte. |
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178 |
Le società del gruppo Sinopec, sostenute dalla Wegochem, contestano la fondatezza degli argomenti dedotti dalla Commissione, anche per quanto riguarda ciascuno dei cinque elementi di cui al punto 80 della sentenza impugnata. |
– Giudizio della Corte
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179 |
In primo luogo, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la questione relativa alla correttezza, o meno, della norma giuridica applicata dal Tribunale nell’esaminare elementi probatori costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere invocata nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 117 e giurisprudenza citata). |
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180 |
Peraltro, costituisce parimenti una questione di diritto, vale a dire se siano pertinenti ai fini dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base i fattori presi in considerazione dalla Commissione al fine di determinare se un operatore commerciale eserciti funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, ai sensi di tale disposizione, e, in caso affermativo, quale sia il valore probatorio di tali fattori. |
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181 |
Pertanto, fatta salva l’eventuale irricevibilità di taluni argomenti invocati dalla Commissione, contrariamente a quanto sostiene la Wegochem, la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione è ricevibile nel suo insieme. |
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182 |
Per quanto concerne, in secondo luogo, la fondatezza di tale seconda parte, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base prevede che si applichi un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite considerate. Il secondo comma di detta disposizione precisa che nel termine «commissione» si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. |
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183 |
Nel caso di specie, nel regolamento controverso, la Commissione ha operato un adeguamento in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), secondo comma, del regolamento di base. |
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184 |
Come ricordato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 162 delle sue conclusioni, la ragion d’essere dell’introduzione di tale secondo comma nell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base era quella di chiarire che, in linea con la prassi normalmente seguita dalle istituzioni, tali adeguamenti debbono essere effettuati anche quando le parti interessate non operavano sulla base di una relazione proponente-agente, ma conseguivano lo stesso risultato economico operando come venditore e acquirente. |
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185 |
Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base consente di operare un adeguamento a titolo non soltanto delle differenze tra le commissioni versate per le vendite prese in considerazione, bensì anche per il margine percepito dagli operatori commerciali del prodotto qualora svolgano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. |
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186 |
Dalla giurisprudenza della Corte relativa a tale disposizione risulta che, tenuto conto della necessità di una constatazione che rifletta la realtà economica dei rapporti esistenti tra il produttore e il distributore collegato, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione l’insieme dei fattori pertinenti che consentano di determinare se tale distributore svolga o meno le funzioni di un ufficio vendite integrato di detto produttore (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 43). |
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187 |
Benché sia certamente vero, come sostiene la Commissione, che tale giurisprudenza impone espressamente di procedere a una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti per valutare se un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base sia giustificato, è necessario constatare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a una siffatta valutazione globale. |
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188 |
Infatti, dopo aver esaminato, ai punti da 82 a 111 della sentenza impugnata, ciascuno dei cinque elementi dedotti dalla Commissione nel regolamento controverso diretti a dimostrare che un siffatto adeguamento era giustificato, il Tribunale ha proceduto, al punto 112 di tale sentenza, ad una valutazione globale di questi cinque elementi, concludendo che il secondo e il terzo elemento, gli unici pertinenti ad avviso del Tribunale, non erano sufficienti a costituire un insieme di indizi concordanti idonei a dimostrare che la Sinopec Central-China esercitava funzioni analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni oppure ad impedire il riconoscimento del suo status di ufficio vendite interno. |
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189 |
Per quanto riguarda le diverse censure mosse dalla Commissione contro la valutazione, da parte del Tribunale, di ciascuno dei cinque elementi di cui al punto 80 della sentenza impugnata, occorre anzitutto osservare che, come anche rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 188 delle sue conclusioni, se si dovesse concludere, al termine dell’esame di tali censure, che il Tribunale ha erroneamente respinto il primo, il quarto e/o il quinto elemento a causa della loro mancanza di pertinenza, ne conseguirebbe che la valutazione globale di questi cinque elementi effettuata dal Tribunale sarebbe necessariamente viziata. |
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190 |
Quanto al primo di tali elementi, vale a dire che la Sinopec Central-China cercava clienti e allacciava contatti con essi, si deve constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che tale elemento non era pertinente al fine di dimostrare che un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base era giustificato, per il solo motivo, addotto dalle società del gruppo Sinopec, che la ricerca di clienti e l’instaurazione di contatti con questi ultimi erano attività esercitate sia da un operatore commerciale indipendente sia da un ufficio vendite interno. |
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191 |
Come ha inoltre sottolineato, in sostanza, l’avvocato generale ai punti da 192 a 194 delle sue conclusioni, se è vero che detto elemento non è determinante per dimostrare che il distributore collegato esercita funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, resta pur sempre il fatto che si tratta manifestamente di un fattore rilevante, che, eventualmente, può rivestire un’importanza certa ai fini di una siffatta dimostrazione. |
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192 |
Ciò è corroborato, da un lato, dall’accezione abituale della nozione di «agente commerciale». Pertanto, tale nozione è definita, ad esempio, all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17), con riferimento alla persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente o di trattare per un’altra persona, denominata «preponente», la vendita o l’acquisto di merci, oppure di negoziare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente. |
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193 |
Da tale definizione discende, invero, che la ricerca di clienti e l’instaurazione di contatti con questi ultimi costituisce una funzione caratteristica di un agente commerciale che opera sulla base di commissioni. |
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194 |
Dall’altro lato, nella sentenza del 25 giugno 2015, PT Musim Mas/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437, punti 79 e 80), il Tribunale ha già dichiarato, a giusto titolo, che costituiscono funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni le attività consistenti nel commercializzare i prodotti, nel garantire i contatti con i clienti esistenti e potenziali, nel sollecitare e ricevere gli ordini, nel negoziare le vendite, nell’emettere le fatture, nell’organizzare il trasporto e l’assicurazione per i clienti, nel garantire il servizio postvendita e nell’assumersi il rischio di inadempimento dei clienti. |
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195 |
Il secondo elemento di cui al punto 80 della sentenza impugnata riguarda il fatto che il produttore Sinopec Chongqing ha effettuato vendite dirette all’esportazione verso gli Stati Uniti. |
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196 |
A tal riguardo, occorre osservare che la fatturazione diretta, da parte del produttore stabilito in un paese terzo, di una parte delle sue vendite all’esportazione è un fattore rilevante che la Commissione può prendere in considerazione e che, quanto più significativa è la proporzione di tali vendite dirette, tanto più difficile è sostenere che il distributore collegato esercita le funzioni di un ufficio vendite interno (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 49). |
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197 |
Ne consegue che, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione, il Tribunale, avendo esaminato l’entità dei volumi delle vendite dirette all’esportazione di cui trattasi, ha applicato il criterio appropriato per valutare tale elemento di prova. |
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198 |
Occorre inoltre constatare che, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 196 delle sue conclusioni, la Commissione non contesta alcun errore di diritto specifico che il Tribunale avrebbe commesso nella sua valutazione di tale elemento ai punti da 85 a 94 della sentenza impugnata, ma tenta, in realtà, di ottenere una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte quando contesta al Tribunale di aver omesso di collegare la valutazione di tali vendite dirette all’esportazione a un’analisi della loro pertinenza quanto al rapporto economico tra la Sinopec Chongqing e la Sinopec Central-China. |
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199 |
Orbene, la Corte non è competente a procedere a una siffatta nuova valutazione dei fatti nell’ambito di un’impugnazione, a meno che non si contesti al Tribunale di aver snaturato gli elementi di fatto o di prova sottoposti alla sua valutazione, come risulta da una giurisprudenza costante, ricordata al punto 133 della presente sentenza. |
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200 |
Nel caso di specie, la Commissione non invoca né dimostra l’esistenza di un siffatto snaturamento. |
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201 |
Ne consegue che le censure mosse dalla Commissione contro la valutazione, da parte del Tribunale, del secondo dei cinque elementi considerati al punto 80 della sentenza impugnata devono essere respinte in quanto irricevibili. |
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202 |
Per quanto riguarda il terzo di tali elementi, vale a dire il fatto che la Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia hanno effettuato vendite dirette in Cina, occorre constatare che, ai punti da 97 a 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l’esistenza di tali vendite fosse idonea a dimostrare che tali società disponevano della «struttura necessaria per vendere i loro prodotti senza ricorrere ai servizi della Sinopec Central-China o di altre società, eventualmente non collegate», ma che, come fatto valere dalle società del gruppo Sinopec, non si potesse escludere che, nell’ambito delle sue vendite all’esportazione e delle sue vendite sul mercato nazionale, un produttore esportatore decida di ricorrere a società, collegate o meno, o a servizi di vendita interni diversi, cosicché il terzo elemento non poteva essere considerato come un indizio probatorio tale da ostacolare il riconoscimento dello status di ufficio vendite interno della Sinopec Central-China. |
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203 |
Orbene, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tale valutazione non è né contraddittoria né inficiata da un difetto di motivazione. |
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204 |
L’esistenza di strutture di vendita interne all’organizzazione di un produttore esportatore che sarebbero competenti per le vendite sul mercato interno non fornisce, infatti, necessariamente indicazioni quanto all’intervento di tali strutture per la vendita all’esportazione. |
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205 |
Inoltre, tale valutazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe proceduto a una valutazione isolata del contesto delle vendite realizzate dalla Sinopec Central-China e che, se avesse preso in considerazione tale contesto, avrebbe necessariamente concluso che, sebbene i due produttori esportatori in questione disponessero di uffici vendite idonei a servire anche i mercati di esportazione, la Sinopec Central-China, che realizzava anche le proprie vendite sul mercato interno, agiva come un’entità commerciale autonoma, e non come un ufficio vendite interno. |
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206 |
Oltre al fatto che quest’ultima deduzione appare speculativa e non accertata, essa richiede, in ogni caso, una valutazione di fatto che non rientra nella competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione, a meno che non sia invocato e dimostrato uno snaturamento, il che non si verifica nel caso di specie. |
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207 |
In ordine al quarto elemento menzionato al punto 80 della sentenza impugnata, relativo al fatto che la Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia sostenevano spese di vendita per le loro vendite sul mercato interno cinese e, nel caso della Sinopec Chongqing, per le sue vendite dirette all’esportazione verso gli Stati Uniti, la Commissione sostiene che, avendo dimostrato che il secondo e il terzo elemento relativi a tali vendite erano pertinenti, lo stesso vale per quanto riguarda il quarto elemento. |
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208 |
Tale argomento deve essere respinto, poiché da quanto precede risulta che è inoperante la censura con cui la Commissione ha criticato la motivazione della sentenza impugnata là dove il Tribunale ha considerato che il secondo e il terzo elemento non erano pertinenti al fine di dimostrare che la Sinopec Central-China assumerebbe funzioni analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni e non costituissero neppure indizi ostativi al riconoscimento del suo status di ufficio vendite interno. |
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209 |
Per quanto riguarda il quinto elemento relativo al fatto che la Sinopec Central-China commercializzava anche prodotti fabbricati da produttori diversi dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia, il Tribunale ha concluso, al punto 111 della sentenza impugnata, che detto elemento «è del tutto irrilevante al fine di dimostrare che la Sinopec Central-China svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni». |
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210 |
Il Tribunale ha fondato tale conclusione, in primo luogo, sulla considerazione, esposta al punto 108 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione, avendo ammesso di non aver valutato l’importanza, nell’ambito del fatturato complessivo della Sinopec Central-China, della vendita di prodotti, quali che fossero, da essa acquistati presso società diverse dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia, non può avvalersi del quinto elemento quale indizio pertinente del fatto che il produttore e il distributore collegato non formano un’entità economica unica. |
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211 |
Come giustamente sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 204 delle sue conclusioni, tale considerazione è inficiata da un errore di diritto. |
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212 |
In effetti, la Corte ha giudicato che, nel contesto dell’analisi dell’esistenza di un’entità economica unica fra un produttore e il suo distributore collegato, è determinante considerare la realtà economica effettiva dei rapporti esistenti fra detto produttore e tale distributore. Tenuto conto della necessità di una constatazione che rifletta una simile realtà economica, la Commissione deve prendere in considerazione l’insieme dei fattori pertinenti che consentano di determinare se tale distributore svolga o meno le funzioni di un ufficio vendite integrato nell’organizzazione di detto produttore (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punti 42 e 43). |
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213 |
Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, poiché, secondo tale giurisprudenza, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione l’«insieme dei fattori pertinenti» nell’ambito dell’esame volto a determinare se, alla luce della realtà economica dei rapporti esistenti tra il produttore e il distributore collegato, quest’ultimo eserciti o meno le funzioni di un ufficio vendite integrato nell’organizzazione di tale produttore, le vendite da parte della Sinopec Central-China dei prodotti oggetto dell’inchiesta, vale a dire i PVA, fabbricati da produttori diversi dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia costituivano un fattore rilevante che la Commissione poteva legittimamente prendere in considerazione nell’ambito di tale analisi. |
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214 |
Tuttavia, la decisione del Tribunale, al punto 111 della sentenza impugnata, secondo cui il quinto elemento era privo di pertinenza, si basa anche su altri motivi, distinti da quelli enunciati al punto 108 di tale sentenza, di cui ai punti 109 e 110 di quest’ultima. |
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215 |
Da un lato, al punto 109 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il fatturato della Sinopec Central-China per le sue vendite di PVA era stato realizzato mediante i PVA che quest’ultima aveva acquistato, nella loro quasi totalità, presso la Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia, solo il 2% di tali acquisti provenienti da produttori terzi. Dall’altro lato, al punto 110 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che la rilevanza del fatto che il volume degli acquisti di PVA da parte della Sinopec Central-China presso produttori terzi aveva rappresentato il 10% del volume totale di PVA da quest’ultima esportati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta compreso tra il primo luglio 2018 e il 30 giugno 2019 era rimessa in discussione dal fatto che i PVA acquistati dalla Sinopec Central-China presso produttori terzi non erano stati esportati nell’Unione, ma erano stati venduti, in Cina, ad una società collegata. |
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216 |
A tal riguardo, come ricordato ai punti 212 e 213 della presente sentenza, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione l’«insieme dei fattori pertinenti» che consentano di stabilire se, alla luce della realtà economica dei rapporti esistenti tra il produttore e il distributore collegato, quest’ultimo eserciti o meno le funzioni di un ufficio vendite integrato nell’organizzazione di tale produttore. |
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217 |
La quota delle vendite realizzate dal distributore collegato su prodotti provenienti da produttori non collegati è, del resto, un fattore potenzialmente importante di cui la Commissione può legittimamente tener conto al fine di stabilire se tale distributore formi un’entità economica unica con il produttore collegato. Inoltre, quanto più significativa è la proporzione di tali vendite di prodotti provenienti da produttori non collegati, tanto più difficile è sostenere che il distributore collegato eserciti le funzioni di un ufficio vendite interno all’organizzazione del produttore collegato (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punti 48 e 49). |
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218 |
Ne deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato, ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata, che dai punti 109 e 110 di tale sentenza risultava che il quinto elemento era «del tutto irrilevante» al fine di dimostrare che la Sinopec Central-China svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni. |
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219 |
Se è vero che l’efficacia probatoria di tale elemento potrebbe rivelarsi limitata, a causa, ad esempio, del volume relativamente esiguo delle vendite, da parte della Sinopec Central-China, di PVA acquistati presso produttori terzi, resta il fatto che un tale elemento è, in linea di principio, un fattore pertinente e potenzialmente importante per determinare se il distributore collegato svolga le funzioni di un ufficio vendite interno all’organizzazione del produttore o, al contrario, funzioni analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni. |
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220 |
Ne consegue che la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione deve essere accolta. |
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221 |
Di conseguenza, l’impugnazione è fondata nei primi due motivi d’impugnazione nonché nella seconda parte del terzo motivo d’impugnazione. |
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222 |
Occorre pertanto annullare la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie la seconda censura del terzo motivo di ricorso nonché le prime due parti del secondo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale e per l’effetto annulla il regolamento controverso nella misura enunciata al punto 1 del suo dispositivo. |
Sull’impugnazione incidentale
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223 |
Con la loro impugnazione incidentale, le società del gruppo Sinopec criticano i punti da 141 a 159 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha respinto la prima censura della terza parte del loro secondo motivo del ricorso di primo grado, secondo cui la Commissione avrebbe illegittimamente adeguato al rialzo il valore normale sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base al fine di prendere in considerazione l’IVA non rimborsabile inclusa nel prezzo all’esportazione. |
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224 |
A sostegno della loro impugnazione incidentale, le società del gruppo Sinopec deducono quattro motivi d’impugnazione. Il primo motivo d’impugnazione verte sulla violazione della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), di detto regolamento. Il secondo motivo d’impugnazione verte su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che tale disposizione mira a «sostituire» il prezzo del prodotto di cui trattasi sul mercato nazionale. Il terzo motivo d’impugnazione verte su uno snaturamento degli elementi di prova, in quanto il Tribunale avrebbe dichiarato a torto che la Commissione aveva effettivamente dimostrato la necessità di un adeguamento a titolo dell’IVA non rimborsabile. Il quarto motivo d’impugnazione verte sul fatto che la sentenza impugnata annullerebbe l’obbligo di motivazione e il diritto di essere ascoltati. |
Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale
Argomenti delle parti
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225 |
La Kuraray ritiene, in sostanza, che l’impugnazione incidentale sia irricevibile nella sua interezza, in quanto, con i loro motivi d’impugnazione, le società del gruppo Sinopec non negano che fosse necessario che la Commissione procedesse ad un adeguamento al fine di tener conto dell’IVA non rimborsabile e di garantire, in tal modo, un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. In mancanza di una siffatta contestazione e della prova dell’interesse delle società del gruppo Sinopec all’accoglimento dei loro motivi, l’impugnazione incidentale sarebbe irricevibile. Infatti, in tali circostanze, dette società sarebbero prive di qualsiasi interesse ad agire. |
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226 |
La Commissione sostiene, dal canto suo, che, poiché l’impugnazione incidentale non è diretta contro i punti da 160 a 164 della sentenza impugnata, ed in particolare contro il punto 160 di quest’ultima, gli argomenti dedotti dalle società del gruppo Sinopec a sostegno della loro impugnazione incidentale sono inoperanti. Infatti, in assenza di contestazione di detti punti, l’impugnazione incidentale, anche se fosse accolta, non metterebbe in discussione l’adeguamento al rialzo del valore normale quale operato nel regolamento controverso al fine di garantire un confronto equo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
Giudizio della Corte
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227 |
In primo luogo, occorre rilevare che, nell’ambito della loro impugnazione incidentale, le società del gruppo Sinopec sostengono che la Commissione non ha dimostrato che le condizioni previste all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base erano soddisfatte e che il Tribunale non ha debitamente motivato in che modo, in forza di tale disposizione, fosse necessario un adeguamento al rialzo del valore normale. Orbene, se tale argomento fosse accolto dalla Corte, ne deriverebbe chiaramente un interesse per tali società, in quanto sarebbe tale da comportare una diminuzione del loro margine di dumping. |
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228 |
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Kuraray, l’impugnazione incidentale è ricevibile. |
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229 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento della Commissione secondo cui i motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione incidentale sono inoperanti in quanto le società del gruppo Sinopec non hanno preso in considerazione anche i punti da 160 a 164 della sentenza impugnata, occorre constatare che, come risulta dal punto 160 di tale sentenza, in tali punti il Tribunale ha risposto alla censura che tali società facevano valere in primo grado per il caso in cui fosse stato dichiarato che era necessario che la Commissione procedesse a un adeguamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. |
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230 |
Orbene, dal momento che, con la loro impugnazione incidentale, le società del gruppo Sinopec criticano proprio e unicamente la decisione del Tribunale di considerare che la Commissione aveva sufficientemente dimostrato la necessità di un siffatto adeguamento, la mancata contestazione dei punti da 160 a 164 della sentenza impugnata non rende affatto inoperanti i motivi dedotti a sostegno della loro impugnazione incidentale. |
Nel merito
Sul primo motivo d’impugnazione incidentale, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), di tale regolamento
– Argomenti delle parti
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231 |
Con il primo motivo della loro impugnazione incidentale, vertente sui punti da 157 a 159 della sentenza impugnata, le società del gruppo Sinopec sostengono che il Tribunale ha violato il principio sancito da una giurisprudenza costante, secondo il quale l’onere di dimostrare la necessità di effettuare gli adeguamenti specifici elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento di base incombe a coloro che intendono avvalersene, dato che, in un primo tempo, il Tribunale ha modificato la base giuridica dell’adeguamento a titolo dell’IVA non rimborsabile sostituendo d’ufficio l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), di tale regolamento, il quale era stato adottato come base giuridica dalla Commissione nel regolamento controverso e, in un secondo momento, ha ritenuto che, nel caso di specie, fossero riunite le condizioni di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. |
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232 |
Orbene, il ruolo del Tribunale sarebbe limitato all’esame della legittimità degli atti della Commissione e non alla correzione degli errori di diritto commessi da quest’ultima. |
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233 |
Le società del gruppo Sinopec sostengono che la fondatezza del loro motivo non è rimessa in discussione dalla motivazione di cui ai punti da 153 a 156 della sentenza impugnata, poiché quest’ultima attiene alla questione se la Commissione abbia dimostrato che le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base fossero soddisfatte e non quella, distinta, di stabilire se le condizioni di un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), di tale regolamento fossero verificate. |
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234 |
Pertanto, occorrerebbe annullare le conclusioni tratte dal Tribunale ai punti 158 e 159 della sentenza impugnata. |
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235 |
La Commissione, sostenuta dalla Kuraray, contesta la fondatezza dell’argomento sviluppato dalle società del gruppo Sinopec nell’ambito del loro primo motivo d’impugnazione. |
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236 |
Dal punto 153 della sentenza impugnata, dove sono riassunte le constatazioni della Commissione risultanti dalla sua inchiesta relativa al sistema cinese di rimborso parziale dell’IVA gravante sulle esportazioni, nonché dalle conclusioni contenute ai punti 155 e 156 di tale sentenza, risulterebbe che, secondo il Tribunale, la Commissione ha incontestabilmente fornito elementi di prova in ordine al fatto che differenze in fattori diversi da quelli menzionati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a j), del regolamento di base, vale a dire differenze relative all’IVA non rimborsabile, incidevano sulla comparabilità dei prezzi. Il Tribunale ne avrebbe giustamente dedotto, al punto 158 della sentenza impugnata, che un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), di detto regolamento era giustificato. |
– Giudizio della Corte
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237 |
In via preliminare, occorre rilevare che le società del gruppo Sinopec non criticano la decisione del Tribunale, ai punti da 154 a 156 della sentenza impugnata, secondo la quale la Commissione aveva dimostrato la necessità di adeguare al rialzo il valore normale al fine di garantire un confronto equo tenuto conto del fatto che il prezzo all’esportazione includeva un importo corrispondente all’IVA non rimborsabile, mentre il valore normale era stato costruito al netto dell’IVA. |
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238 |
Per contro, esse contestano al Tribunale di aver dichiarato, al punto 157 della sentenza impugnata, che la Commissione si era basata su una base giuridica errata quando ha effettuato un adeguamento al rialzo del valore normale fino a concorrenza dell’IVA non rimborsabile sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, ma che tale errore non aveva alcuna influenza determinante sulla valutazione della Commissione, dal momento che tale adeguamento poteva validamente essere operato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), di detto regolamento. |
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239 |
Orbene, si deve constatare che, così argomentando, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. |
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240 |
Infatti, anzitutto, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 157 della sentenza impugnata, che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base – a termini del quale un adeguamento può essere effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a j), del medesimo regolamento se è dimostrato che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi e, in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa di esse – consentiva alla Commissione di procedere all’adeguamento di cui è causa allo scopo di ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione del prodotto in esame e di garantire un confronto equo tra questi due valori. |
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241 |
Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che, nel caso di specie, fosse soddisfatta la condizione di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, secondo cui il richiedente l’adeguamento è tenuto a dimostrare che le differenze previste da tale disposizione incidono sulla comparabilità dei prezzi. |
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242 |
A tal riguardo, è certamente vero che, al punto 158 della sentenza impugnata, il Tribunale sembra aver considerato che la parte di frase «in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa [di tali differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi]», di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, doveva essere intesa nel senso che prevedeva una «seconda condizione» di applicazione di tale disposizione, anch’essa soddisfatta nel caso di specie. |
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243 |
Tuttavia, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 233 delle sue conclusioni, non si tratta qui di una condizione supplementare, bensì di una situazione in cui sarebbe soddisfatta la condizione relativa alla dimostrazione che la differenza di cui trattasi incide sulla comparabilità dei prezzi. |
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244 |
Infatti, come confermato dall’espressione «in particolare», si tratta non già di una condizione che dovrebbe essere soddisfatta ogniqualvolta sia previsto un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, ma unicamente di un’ipotesi nella quale un siffatto adeguamento può essere effettuato, dal momento che, in un’ipotesi del genere, si dovrebbe ritenere che sia stato sufficientemente dimostrato che esistono differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. |
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245 |
Occorre aggiungere che, se l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base dovesse essere interpretato in un senso diverso, tale disposizione non troverebbe applicazione quando, come nel caso di specie, il valore normale non è calcolato sulla base delle vendite sul mercato interno, ma è costruito in base ai costi di produzione, con la conseguenza che, dato che tale disposizione rappresenta una categoria residuale di ipotesi, diversa da quelle espressamente menzionate alle lettere da a) a j) di tale articolo 2, paragrafo 10, nelle quali si può procedere a un adeguamento, non potrebbe essere effettuato alcun adeguamento anche qualora esistesse una differenza che incide sulla comparabilità dei prezzi e impedisce un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, contrariamente al requisito derivante dalle disposizioni della parte introduttiva di detto articolo 2, paragrafo 10. |
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246 |
Un’interpretazione diversa sarebbe peraltro incompatibile con il principio, già ricordato al punto 110 della presente sentenza, secondo cui l’obbligo di procedere a un confronto equo si applica in tutte le inchieste antidumping, indipendentemente dal metodo utilizzato per determinare il valore normale, compreso, pertanto, quando il valore normale è costruito, come nel caso di specie. |
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247 |
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostengono le società del gruppo Sinopec, dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base non si può evincere che l’adeguamento ivi previsto non sia applicabile in caso di costruzione del valore normale in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, di tale regolamento, poiché un siffatto valore normale costruito escluderebbe la presa in considerazione del prezzo effettivo sul mercato interno. |
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248 |
Inoltre, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 235 delle sue conclusioni, qualora un adeguamento sia necessario per garantire un confronto equo, ai sensi delle disposizioni della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, e qualora sia accertato che le differenze constatate incidono sulla comparabilità dei prezzi, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), di tale regolamento, un errore di classificazione dell’adeguamento, come quello che la Commissione ha commesso nel regolamento controverso giustificando il suo adeguamento sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, è di natura puramente formale, poiché queste due disposizioni prevedono una condizione di applicazione identica, vale a dire la dimostrazione dell’esistenza di una differenza che incide sulla comparabilità dei prezzi. L’errore della Commissione constatato dal Tribunale non incide quindi sulla validità del regolamento controverso, non avendo tale errore avuto un’influenza determinante sulla decisione della Commissione secondo cui era necessario un adeguamento al rialzo del valore normale a concorrenza dell’IVA non rimborsabile, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 157 della sentenza impugnata (v., per analogia, sentenza del 3 dicembre 1996, Portogallo/Consiglio, C‑268/94, EU:C:1996:461, punto 79). |
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249 |
Infine, quanto all’affermazione delle società del gruppo Sinopec secondo cui il Tribunale non si sarebbe limitato ad esaminare la legittimità del regolamento controverso, giacché avrebbe corretto gli errori di diritto in cui è incorsa la Commissione relativi alla classificazione dell’adeguamento in questione, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, non si può contestare al Tribunale di essere andato oltre il livello di controllo giurisdizionale richiesto sostituendo la propria valutazione a quella della Commissione quando si è basato su elementi facenti parte integrante del ragionamento della Commissione sviluppato nell’atto controverso e la sua valutazione è conforme al dispositivo di tale atto (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 33). |
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250 |
Ne consegue che il primo motivo dell’impugnazione incidentale delle società del gruppo Sinopec deve essere respinto. |
Sul secondo motivo d’impugnazione incidentale, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
– Argomenti delle parti
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251 |
Con il secondo motivo della loro impugnazione incidentale, le società del gruppo Sinopec adducono che il Tribunale ha fatto propria un’interpretazione erronea dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, avendo dichiarato, al punto 158 della sentenza impugnata, che il valore normale costruito in forza di tale disposizione «sostituisce il prezzo del prodotto di cui trattasi sul mercato nazionale del paese esportatore». |
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252 |
Dato che, secondo la formulazione di tale disposizione, la Commissione ricorre a una costruzione del valore normale solo «[q]ualora sia accertato (…) che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative» tale istituzione non potrebbe tener conto delle vendite sul mercato interno. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non avrebbe, dunque, lo scopo di stabilire o di sostituire il prezzo delle vendite sul mercato interno. |
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253 |
Pertanto, una delle condizioni per effettuare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, vale a dire che sia dimostrato che «gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno», non sarebbe soddisfatta quando il valore normale è costruito in forza dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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254 |
La Kuraray eccepisce l’irricevibilità del secondo motivo d’impugnazione, poiché esso non sarebbe formulato in modo chiaro e preciso. La Commissione, sostenuta dalla Kuraray, contesta la fondatezza di tali argomenti delle società del gruppo Sinopec. |
– Giudizio della Corte
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255 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la ricevibilità del secondo motivo d’impugnazione, è sufficiente constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Kuraray, tale motivo è redatto in termini sufficientemente chiari e precisi per consentire alla Corte di esaminarne la fondatezza. |
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256 |
Pertanto, il secondo motivo d’impugnazione è ricevibile. |
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257 |
In secondo luogo, nel merito, tale secondo motivo d’impugnazione non può tuttavia essere accolto. |
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258 |
Infatti, da un lato, come già rilevato ai punti da 242 a 246 della presente sentenza, la parte di frase «in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa di esse» di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base non può essere intesa nel senso di stabilire una condizione di applicazione supplementare di tale disposizione. |
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259 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda la censura delle società del gruppo Sinopec diretta contro il punto 158 della sentenza impugnata, là dove il Tribunale ha considerato che il valore normale costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base «sostituisce il prezzo del prodotto di cui trattasi sul mercato nazionale del paese esportatore», occorre rilevare che tale considerazione corrobora la constatazione, effettuata al medesimo punto, secondo cui «la seconda condizione prevista all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base è soddisfatta nel caso di specie». Orbene, in assenza di una condizione di applicazione supplementare stabilita dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, l’eventuale erroneità di una siffatta considerazione non incide sulla decisione del Tribunale di cui al punto 159 della sentenza impugnata. Tale censura deve quindi essere respinta in quanto inoperante. |
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260 |
Ne consegue che il secondo motivo dell’impugnazione incidentale delle società del gruppo Sinopec dev’essere respinto. |
Sul terzo motivo d’impugnazione incidentale, vertente su uno snaturamento degli elementi di prova
– Argomenti delle parti
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261 |
Con il terzo motivo della loro impugnazione incidentale, le società del gruppo Sinopec contestano al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova quando ha dichiarato, al punto 156 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva dimostrato la necessità di un adeguamento a titolo dell’IVA non rimborsabile senza aver tenuto conto di una decisione della United States Court of International Trade (Corte federale degli Stati Uniti per il commercio internazionale) che esse avevano tuttavia prodotto. Infatti, la sentenza impugnata non farebbe alcun riferimento a tale elemento di prova, che sarebbe tuttavia essenziale. |
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262 |
La Kuraray sostiene che tale motivo è irricevibile, poiché non consentirebbe di individuare con certezza quale punto della sentenza impugnata sia preso in considerazione e sarebbe insufficientemente chiaro e preciso. La Commissione, sostenuta dal Kuraray, contesta la fondatezza di detto motivo d’impugnazione. |
– Giudizio della Corte
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263 |
In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene la Kuraray, occorre constatare che il terzo motivo d’impugnazione è ricevibile, in quanto è rivolto contro il punto 156 della sentenza impugnata ed è sufficientemente chiaro e preciso affinché la Corte possa esaminarlo nel merito. |
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264 |
Ciò premesso, detto motivo d’impugnazione non può comunque essere accolto. |
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265 |
Infatti, come ricordato al punto 133 della presente sentenza, secondo costante giurisprudenza, il ricorrente che alleghi uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova da parte del Tribunale deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento, che deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. |
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266 |
Orbene, il terzo motivo d’impugnazione fatto valere dalle società del gruppo Sinopec, il cui contenuto è riprodotto al punto 261 della presente sentenza, manifestamente non soddisfa i requisiti stabiliti da tale giurisprudenza. |
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267 |
Inoltre, risulta da una giurisprudenza costante che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e che la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v. sentenza del 7 giugno 2018, Equipolymers e a./Consiglio, C‑363/17 P, EU:C:2018:402, punto 46 e giurisprudenza citata). |
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268 |
Ne deriva che il terzo motivo dell’impugnazione incidentale dev’essere respinto. |
Sul quarto motivo d’impugnazione, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione del diritto di essere ascoltato
– Argomenti delle parti
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269 |
Con il quarto motivo della loro impugnazione incidentale, le società del gruppo Sinopec censurano i punti da 150 a 156 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha dichiarato che il considerando 388 del regolamento controverso non era inficiato da un difetto di motivazione e doveva essere inteso nel senso che indicava che, per garantire un confronto equo, era necessario un adeguamento al rialzo del valore normale, in considerazione del fatto che il prezzo all’esportazione includeva un importo di IVA non rimborsabile, mentre il valore normale era stato costruito al netto dell’IVA. |
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270 |
Da un lato, tali società sostengono che il Tribunale ha violato il loro diritto di essere ascoltate dato che, a seguito della modifica della base giuridica dell’adeguamento da parte del Tribunale, esse non sono state in grado di presentare alla Commissione argomenti relativi alle ragioni per le quali le condizioni di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base non erano soddisfatte nel caso di specie e dato che non si può escludere che la Commissione si sarebbe astenuta dal procedere all’adeguamento in questione se tali società avessero potuto presentare i loro argomenti al riguardo. |
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271 |
Dall’altro lato, dette società fanno valere che, poiché avevano immediatamente ed esplicitamente chiesto alla Commissione di fornire loro una spiegazione in merito alle ragioni che inducevano quest’ultima a ritenere che fosse necessario un adeguamento a titolo dell’IVA non rimborsabile, non si può ritenere che l’obbligo di motivazione che tale istituzione doveva osservare nel regolamento controverso abbia potuto essere validamente soddisfatto a posteriori dal Tribunale nella sentenza impugnata. |
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272 |
La Commissione, sostenuta dalla Kuraray, contesta la fondatezza di tali argomenti. |
– Giudizio della Corte
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273 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura vertente su una violazione del diritto di essere ascoltate, le società del gruppo Sinopec adducono, in sostanza, di non essere state in grado di presentare alla Commissione i loro argomenti in ordine alle ragioni per le quali ritenevano che, nel caso di specie, le condizioni di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base non fossero soddisfatte. |
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274 |
Tale prima censura non può essere accolta. |
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275 |
Infatti, da un lato, è pacifico che, dinanzi al Tribunale, le società del gruppo Sinopec hanno effettivamente potuto sviluppare i loro argomenti con i quali facevano valere che non era soddisfatta la condizione di applicazione relativa alla dimostrazione dell’esistenza di una differenza che incide sulla comparabilità dei prezzi, condizione comune alle lettere b) e k) dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base che si applica peraltro, in generale, a tutti gli adeguamenti specifici elencati alle lettere da a) a k) di detto articolo 2, paragrafo 10, come risulta dalla seconda frase delle disposizioni della parte introduttiva di detto articolo 2, paragrafo 10. |
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276 |
Quindi, tali società hanno potuto censurare, come risulta dai punti da 153 a 155 della sentenza impugnata, la necessità di operare un adeguamento al rialzo del valore normale fino a concorrenza dell’IVA non rimborsabile gravante sul prezzo all’esportazione, di cui tratta il considerando 388 del regolamento controverso. |
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277 |
Dall’altro lato, nei limiti in cui le società del gruppo Sinopec sostengono che il loro diritto di essere ascoltate non è stato rispettato per quanto riguarda specificamente l’asserita condizione di applicazione supplementare che deriverebbe dall’inciso «in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa [di tali differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi]», di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, è certamente vero che, nella sua giurisprudenza, la Corte ha sottolineato che le società interessate devono, in ogni caso, essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle sue affermazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio che ne risulterebbe (sentenza del 27 giugno 1991, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, C‑49/88, EU:C:1991:276, punto 17). |
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278 |
Tuttavia, come risulta dai punti da 262 a 265 della presente sentenza, tale parte di frase non stabilisce una condizione supplementare che deve essere soddisfatta al fine di poter chiedere un adeguamento ai sensi di tale disposizione. |
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279 |
Pertanto, quando, come nel caso di specie, la Commissione, dopo aver dimostrato l’esistenza di differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi non contemplate dall’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a j), del regolamento di base, nel caso di specie una differenza causata dall’IVA non rimborsabile gravante sui prezzi all’esportazione, potesse ritenere necessario procedere a un adeguamento del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), di tale regolamento, una siffatta conclusione non può in alcun caso essere rimessa in discussione sulla base del motivo che, di fatto, gli acquirenti pagherebbero sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa di tali differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. |
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280 |
Ciò posto, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 257 delle sue conclusioni, occorre respingere la censura delle società del gruppo Sinopec secondo la quale esse non avrebbero potuto far valere i loro argomenti diretti a dimostrare che tale circostanza non era stata appurata nel caso di specie. |
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281 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura che le società del gruppo Sinopec traggono da una violazione dell’obbligo di motivazione, occorre constatare che, nel caso di specie, il Tribunale ha chiarito la portata del considerando 388 del regolamento controverso a seguito della produzione, da parte della Commissione, di taluni allegati del suo fascicolo amministrativo contenenti relazioni di verifica inviate a tali società e tenendo conto delle precisazioni fornite da tale istituzione, come risulta dai punti da 153 a 155 della sentenza impugnata. |
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282 |
È indubbio che il contenuto del considerando 388 del regolamento controverso non era di facile comprensione, come del resto sottolineato dal Tribunale al punto 149 della sentenza impugnata. Tuttavia, la presa in considerazione degli allegati e delle spiegazioni della Commissione da parte del Tribunale per chiarirne la portata rientra nell’esercizio del suo potere sovrano di valutazione dei punti della motivazione del regolamento controverso, alla luce, in particolare, del contesto in cui tali punti della motivazione si inseriscono. Non si può in alcun caso addebitare al Tribunale di aver sostituito, a posteriori, la propria motivazione a quella fornita dalla Commissione nel regolamento controverso. |
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283 |
In tali circostanze, il Tribunale ha potuto decidere, senza che gli possa essere contestato di aver violato il suo obbligo di motivazione, che il considerando 388 del regolamento controverso conteneva una motivazione sufficiente per consentire alle parti interessate di comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione a procedere a un adeguamento del valore normale a titolo dell’IVA non rimborsabile inclusa nel prezzo all’esportazione. |
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284 |
A tal riguardo, il Tribunale si è del resto giustamente basato, al punto 152 della sentenza impugnata, sulla giurisprudenza della Corte secondo la quale un regolamento che fissa dazi antidumping deve contenere la parte essenziale del ragionamento seguito dalla Commissione, ma non deve contenere una motivazione specifica per ciascuno dei numerosi argomenti di fatto invocati dalle parti interessate. Il Tribunale può quindi chiedere alla Commissione spiegazioni supplementari e tenere conto di queste ultime nell’esercizio del suo sindacato, purché esse si basino su elementi rientranti nel fascicolo amministrativo della Commissione (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punti 92, 93, 95 e 96 e giurisprudenza citata). |
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285 |
Ne consegue che occorre respingere il quarto motivo dell’impugnazione incidentale e, pertanto, tale impugnazione nella sua interezza. |
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
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286 |
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. |
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287 |
Nel caso di specie, poiché il ricorso dinanzi al Tribunale è fondato su motivi che hanno costituito l’oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi a quest’ultimo ed il cui esame non impone l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che lo stato degli atti consenta una decisione sul ricorso e che occorra statuire definitivamente sul medesimo entro i limiti della controversia che rimane sottoposta alla sua cognizione (v., per analogia, sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 112 e giurisprudenza citata). |
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288 |
A tal riguardo, tenuto conto dell’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui accoglie la seconda censura del terzo motivo di ricorso nonché la prima e la seconda parte del secondo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale e annulla, di conseguenza, il regolamento controverso nei limiti enunciati al punto 1 del suo dispositivo, occorre esaminare unicamente tale censura e tali parti di detto ricorso. |
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289 |
Per quanto riguarda, anzitutto, la seconda censura del terzo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, fatto valere dalle società del gruppo Sinopec e vertente su una violazione dell’articolo 18 del regolamento di base là dove, nel regolamento controverso, la Commissione ha scelto di utilizzare quali «dati disponibili», ai sensi di tale disposizione, i valori normali più elevati per lo stesso tipo di prodotto dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, dai punti da 78 a 83 della presente sentenza risulta che, ai considerando 329 e 333 del regolamento controverso, la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto nell’operare tale scelta, cosicché tale censura deve essere respinta. |
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290 |
In ordine, poi, alla prima e alla seconda parte del secondo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, occorre constatare, da un lato, per quanto riguarda la seconda parte, che dai punti da 132 a 150 della presente sentenza risulta che la Commissione non ha violato il precetto di un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale imposto dalle disposizioni della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base quando ha detratto le spese controverse dal prezzo all’esportazione, al fine di riportare tale prezzo al livello «franco fabbrica», senza dedurre tali spese dal valore normale, mentre, secondo le società del gruppo Sinopec, tali spese facevano, «con ogni probabilità», parte delle SGAV del produttore esportatore turco Ilkalem e utilizzate dalla Commissione per costruire il valore normale e, pertanto, il margine di dumping delle società del gruppo Sinopec. |
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291 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 268 delle sue conclusioni, un esame di tale parte richiede di valutare se, tenuto conto della loro rispettiva forza probatoria, i cinque elementi di cui al punto 80 della sentenza impugnata, considerati nel loro insieme, costituiscano un insieme di indizi concordanti ai fini di apportare la prova che le funzioni svolte dalla Sinopec Central-China sono funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. |
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292 |
A tal riguardo, occorre rilevare, come parimenti sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 269 a 273 delle sue conclusioni, che nessuno di questi cinque elementi ha un valore probatorio tale da costituire, di per sé, una prova decisiva del fatto che le funzioni esercitate dalla Sinopec Central-China sarebbero funzioni assimilabili a quelle di un agente operante sulla base di commissioni, cosicché le condizioni di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base sarebbero soddisfatte. |
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293 |
Nella valutazione globale richiesta dall’esame dell’applicabilità di tale disposizione, occorre altresì prendere in considerazione, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 270 e 273 delle sue conclusioni, che è pacifico che, nel caso di specie, il secondo e il quinto elemento, sebbene rilevanti ai fini di tale valutazione, hanno solo un valore probatorio ridotto. |
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294 |
Infatti, come risulta dai punti da 88 a 93 e da 103 a 110 della sentenza impugnata, da un lato, il volume delle vendite dirette all’esportazione riguarda solo un numero limitato di vendite destinate agli Stati Uniti, il che si spiegherebbe con il fatto che tali vendite dirette non sono colpite da misure antidumping applicabili in tale paese terzo alla Sinopec Central-China, e, dall’altro, il volume delle vendite di quest’ultima per quanto riguarda prodotti acquistati presso produttori diversi dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia è anch’esso limitato e la totalità di tali vendite era destinata a una società collegata con sede in Cina. |
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295 |
Del pari, anche il terzo elemento, relativo alle vendite dirette effettuate in Cina dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia, ha un valore probatorio ridotto, dato che le vendite all’esportazione e le vendite sul mercato nazionale di un produttore esportatore possono veder intervenire società, collegate o meno, o servizi interni di vendita diversi. |
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296 |
Alla luce di tali elementi, si deve concludere che, tenuto conto della loro rispettiva forza probatoria, i cinque elementi di cui al punto 80 della sentenza impugnata, considerati nel loro insieme, non costituiscono una serie di indizi concordanti atti a dimostrare in modo sufficiente che le funzioni esercitate dalla Sinopec Central-China sono assimilabili a quelle di un operatore commerciale operante sulla base di commissioni, cosicché occorre constatare che le condizioni di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non sono soddisfatte nel caso di specie. |
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297 |
Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo del ricorso dinanzi al Tribunale, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, deve essere accolta. |
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298 |
Ne consegue che il regolamento controverso deve essere annullato nella parte in cui riguarda le società del gruppo Sinopec, nei limiti in cui, per calcolare l’aliquota del dazio antidumping sulle importazioni nell’Unione dei PVA prodotti e venduti da queste ultime, la Commissione ha operato taluni adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione, in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. |
Sulle spese
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299 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. |
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300 |
L’articolo 138 del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, dispone, al suo paragrafo 1, che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda, e, al suo paragrafo 3, che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate, a meno che, alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte reputi giustificato che una parte si faccia carico, oltre che delle proprie spese, di una quota delle spese della controparte. |
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301 |
Nel caso di specie, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le società del gruppo Sinopec, rimaste soccombenti nei procedimenti relativi tanto all’impugnazione principale quanto all’impugnazione incidentale, nonché, in larga misura, nel procedimento dinanzi al Tribunale, devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, da un lato, di tutte le spese sostenute dalla Commissione nell’ambito dell’impugnazione principale e dell’impugnazione incidentale nonché, dall’altro, dell’80% delle spese sostenute dalla Commissione in primo grado. La Commissione è condannata a farsi carico del 20% delle spese da essa sostenute in primo grado. |
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302 |
A norma dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico. |
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303 |
Di conseguenza, la Wegochem e la Kuraray devono essere condannate a farsi carico delle spese da esse sostenute in entrambi i gradi di giudizio. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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