ECLI:EU:C:2025:999•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2025.#SM e a. contro Caisse pour l'avenir des enfants.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg.#Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Vantaggi sociali – Assegni familiari – Condizione per la concessione di tale assegno ad un lavoratore non residente per un figlio del coniuge o del partner registrato – Requisito secondo cui tale lavoratore deve “provvedere al mantenimento” di tale figlio – Criteri di valutazione – Presunzione fondata sull’esistenza di un domicilio comune – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2, lettera c) – Nozione di “familiare”.#Cause riunite C-296/24 – C-307/24.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2025.#SM e a. contro Caisse pour l'avenir des enfants.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg.#Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Vantaggi sociali – Assegni familiari – Condizione per la concessione di tale assegno ad un lavoratore non residente per un figlio del coniuge o del partner registrato – Requisito secondo cui tale lavoratore deve “provvedere al mantenimento” di tale figlio – Criteri di valutazione – Presunzione fondata sull’esistenza di un domicilio comune – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2, lettera c) – Nozione di “familiare”.#Cause riunite C-296/24 – C-307/24.
ECLI:EU:C:2025:999Eu Chamb 04 C18 dic 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
18 dicembre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Vantaggi sociali – Assegni familiari – Condizione per la concessione di tale assegno ad un lavoratore non residente per un figlio del coniuge o del partner registrato – Requisito secondo cui tale lavoratore deve “provvedere al mantenimento” di tale figlio – Criteri di valutazione – Presunzione fondata sull’esistenza di un domicilio comune – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2, lettera c) – Nozione di “familiare”»
Nelle cause riunite da C‑296/24 [Jouxy] ( i ) a C‑307/24 [Momeut] i,
aventi ad oggetto dodici domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di Cassazione, Lussemburgo), con decisioni del 25 aprile 2024, pervenute in cancelleria il 26 aprile 2024, nei procedimenti
SM,
PX (C‑296/24),
CY (C‑297/24),
LK,
MF (C‑298/24),
OP,
TD (C‑299/24),
MY,
IX (C‑300/24),
AH,
CJ (C‑301/24),
AE (C‑302/24),
BF,
CG (C‑303/24),
LH (C‑304/24),
TB,
MV (C‑305/24),
KN,
PE (C‑306/24),
NB (C‑307/24),
contro
Caisse pour l’avenir des enfants,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen (relatore) e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per SM, PX, e NB, da V. Bolard, avocat; |
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per CY, LK, MF, OP, TD, MY, IX, AH, CJ, AE, BF, CG, LH, TB, MV, KN e PE, da P. Peuvrel, avocat; |
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– |
per la Caisse pour l’avenir des enfants, da R. Jazbinsek, avocate ; |
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– |
per il governo ceco, da J. Benešová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da S. Delaude e B.-R. Killmann, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della nozione di «provvedere al mantenimento del figlio», elaborata dalla giurisprudenza della Corte nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 45 TFUE, dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, GU 2007, L 204, pag. 28 e GU 2014, L 305 pag. 116), dell’articolo 1, lettera i), e dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifiche in GU 2004, L 200, pag. 1, GU 2007, L 204, pag. 30 e GU 2018, L 2 pag. 15), nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1). |
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2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di dodici controversie tra lavoratori frontalieri nonché i coniugi o partner registrati di alcuni di essi, da un lato, e la Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei figli, Lussemburgo) (in prosieguo: la «CAE»), dall’altro, in merito al rifiuto di quest’ultima di concedere assegni familiari a tali lavoratori per i figli dei loro coniugi o partner registrati. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2004/38
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3 |
L’articolo 2 della direttiva 2004/38 è così formulato: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…)
(…)». |
Regolamento n. 883/2004
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4 |
L’articolo 1 del regolamento n. 883/2004 così recita: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…)
(…)». |
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5 |
L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: (…)
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6 |
L’articolo 67 di detto regolamento, intitolato «Familiari residenti in un altro Stato membro», così dispone: «Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. (…)». |
Regolamento n. 492/2011
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7 |
L’articolo 7 del regolamento n. 492/2011, intitolato «Esercizio dell’impiego e parità di trattamento», così dispone: «1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato. 2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. (…)». |
Diritto lussemburghese
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8 |
Le disposizioni pertinenti del diritto lussemburghese, come applicabili al momento dei fatti dei procedimenti principali, sono gli articoli 269 e 270 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) derivanti dalla loi du 23 juillet 2016, portant modification du code de la sécurité sociale, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant (legge del 23 luglio 2016, che modifica il codice della previdenza sociale, la legge modificata del 4 dicembre 1967, relativa all’imposta sul reddito, e che abroga la legge modificata del 21 dicembre 2007, che disciplina il bonus per figlio a carico) (Mémorial A 2016, pag. 2348; in prosieguo: il «codice»). |
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9 |
L’articolo 269, paragrafo 1, del codice, intitolato «Condizioni per l’attribuzione», così dispone: «È introdotto un sussidio per il futuro dei minori; in prosieguo: l’“assegno familiare”. Danno diritto all’assegno familiare:
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10 |
L’articolo 270 di tale codice recita: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 269, paragrafo 1, lettera b), sono considerati familiari di una persona e danno diritto all’assegno familiare i figli nati nel matrimonio, i figli nati fuori dal matrimonio e i figli adottivi di tale persona». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
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11 |
Con decisioni della CAE fondate sugli articoli 269 e 270 del codice, ai ricorrenti nei procedimenti principali, che sono lavoratori frontalieri residenti in Belgio, in Germania o in Francia e che esercitano un’attività lavorativa subordinata in Lussemburgo, è stata rifiutata la concessione degli assegni familiari per i figli dei loro coniugi o partner registrati (cause C‑299/24 e C‑301/24), o è stato ritirato, con effetto dal 1o agosto 2016, il beneficio degli assegni percepiti per tali figli (cause da C‑296 a C‑298/24, C‑300/24 e da C‑302/24 a C‑307/24). |
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12 |
Secondo la CAE i suddetti minori, non avendo alcun legame di filiazione con i lavoratori frontalieri di cui trattasi, non avrebbero la qualità di «familiare» ai sensi dell’articolo 270 del codice. |
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13 |
Il Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiglio arbitrale per la previdenza sociale, Lussemburgo) ha accolto i ricorsi di tali lavoratori diretti all’attribuzione dell’assegno familiare o al suo ripristino. |
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14 |
Il Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale, Lussemburgo) ha tuttavia confermato, mediante riforma, le decisioni della CAE di cui al punto 11 della presente sentenza. |
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15 |
I ricorrenti nei procedimenti principali hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo), giudice del rinvio. |
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16 |
Tale giudice rileva che la Corte, nella sua sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) (C‑802/18, EU:C:2020:269), sulla base di un’interpretazione dell’articolo 1, lettera i), e dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, ha subordinato il diritto del lavoratore frontaliero di beneficiare del versamento dell’assegno familiare per il figlio del coniuge o partner registrato, con il quale non ha alcun legame di filiazione, alla prova che egli provvede al mantenimento di tale figlio. |
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17 |
Poiché nei procedimenti principali il Conseil supérieur de la sécurité sociale ha ritenuto che il contributo del lavoratore frontaliero al mantenimento del figlio del coniuge o partner registrato non sia stato dimostrato, il giudice del rinvio si interroga, riferendosi parimenti alla sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a. (da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955), in merito agli elementi oggettivi idonei a provare tale mantenimento. |
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18 |
Pertanto, tale giudice si chiede, in particolare, se la prova di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero e il figlio interessato sia sufficiente per dimostrare che tale lavoratore provvede al mantenimento di tale figlio o se debbano essere presi in considerazione anche altri elementi oggettivi, quali le modalità di finanziamento di tale domicilio. In tale contesto, si porrebbe altresì la questione dell’importanza da attribuire all’età del figlio, in quanto da tale sentenza risulterebbe che i figli si presumono, in ogni caso, a carico fino all’età di 21 anni. Inoltre, esso si chiede quale importanza debba essere attribuita al contributo dei genitori del figlio alle sue esigenze, a titolo di un obbligo alimentare a carico dei genitori o di un diritto di visita e di alloggio. |
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19 |
In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, che sono redatte in termini identici nelle cause da C‑296/24 a C‑307/24:
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20 |
Con decisione del presidente della Corte del 26 giugno 2024, le cause da C‑296/24 a C‑307/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. |
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
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21 |
Senza sollevare esplicitamente un’eccezione di irricevibilità, la CAE ha rilevato nelle sue osservazioni scritte che la Corte doveva «respingere» le questioni pregiudiziali in quanto esse rinviano alla valutazione di una situazione di fatto che rientra nella competenza esclusiva delle autorità e, se del caso, dei giudici nazionali competenti. |
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22 |
Al riguardo, nel contesto del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, fondato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è il solo competente a interpretare e applicare disposizioni di diritto nazionale, mentre la Corte può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o la validità di un testo dell’Unione, sulla base dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (sentenze del 16 marzo 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, punto 4, del 7 novembre 2024, ERB New Europe Funding II, C‑178/23, EU:C:2024:943, punto 21 e giurisprudenza citata). |
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23 |
Per quanto riguarda gli argomenti della CAE, è sufficiente osservare che, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di interpretare l’articolo 45 TFUE, l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, come interpretati nella giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) (C‑802/18, EU:C:2020:269, punti 64 e 70) e, in particolare, di fornire precisazioni sul modo in cui occorre interpretare la condizione per la concessione al lavoratore non residente, nello Stato membro di occupazione, di un assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner registrato, elaborata da tale giurisprudenza, secondo la quale detto lavoratore deve «provvedere al mantenimento» di tale figlio. |
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24 |
Sebbene spetti, in definitiva, all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali valutare se, ai fini della concessione dell’assegno familiare in un determinato caso, tale requisito sia rispettato, spetta, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 22 della presente sentenza, alla Corte interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni pregiudiziali. |
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25 |
Ne consegue che le domande di pronuncia pregiudiziale sono ricevibili. |
Sulle due questioni
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26 |
Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45 TFUE, l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, debbano essere interpretati nel senso che la condizione per la concessione al lavoratore non residente, nello Stato membro di occupazione, di un assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner registrato, vale a dire che tale lavoratore è tenuto a «provvedere al mantenimento» di tale figlio, è soddisfatta per la mera circostanza che questi ultimi condividono uno stesso domicilio o se altri elementi oggettivi devono essere presi in considerazione al fine di dimostrare l’esistenza di un siffatto mantenimento. |
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27 |
A tal riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che, per giurisprudenza costante, un lavoratore non residente può beneficiare del versamento di una prestazione statale a titolo di un vantaggio sociale, come i sussidi economici per studi superiori, non solo per il proprio figlio, ma anche per il figlio del coniuge o del partner registrato, con il quale tale lavoratore non ha alcun legame di filiazione, qualora detto lavoratore provveda al mantenimento di tale figlio (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, punti da 57 a 60 nonché giurisprudenza citata). |
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28 |
Per quanto riguarda, poi, più in particolare l’assegno familiare come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) (C‑802/18, EU:C:2020:269), da un lato, che un siffatto assegno familiare costituisce una prestazione previdenziale rientrante nelle prestazioni familiari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004. Poiché quest’ultima è connessa all’esercizio di un’attività subordinata da parte di un lavoratore frontaliero in uno Stato membro, essa costituisce altresì un vantaggio sociale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, da cui risulta che i lavoratori non residenti beneficiano, conformemente al principio di non discriminazione che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali [v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C‑802/18, EU:C:2020:269, punti 24, 31 e 40]. |
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29 |
D’altro lato, la Corte ha applicato, in particolare, la giurisprudenza costante in materia di libera circolazione dei lavoratori relativa alle condizioni di concessione di un sussidio economico per il compimento degli studi superiori ai familiari di tali lavoratori, menzionata al punto 27 della presente sentenza, per concludere che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, che è l’espressione particolare, nel settore specifico della concessione di vantaggi sociali, della regola della parità di trattamento sancita all’articolo 45, paragrafo 2, TFUE, osta a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori non residenti possono percepire l’assegno familiare di cui trattasi nel procedimento principale solo per i propri figli, ad esclusione di quelli del coniuge con i quali non hanno alcun legame di filiazione, ma al cui mantenimento provvedono, mentre tutti i figli residenti in tale Stato membro hanno il diritto di percepire tale assegno [sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C‑802/18, EU:C:2020:269, punti 64 e 70 nonché giurisprudenza citata]. |
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30 |
Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, a seguito di tale sentenza, il Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale) ha dichiarato, mediante riforma, che la CAE, dopo aver proceduto al riesame, in concreto, dei procedimenti principali, aveva giustamente negato l’assegno familiare di cui trattasi nei procedimenti principali ai lavoratori non residenti per i figli del loro coniuge o del loro partner registrato, in base al rilievo che detti lavoratori non provvedevano per intero al mantenimento di detti figli. |
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31 |
A tal riguardo, occorre sottolineare, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza, le disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori, che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione, devono essere interpretate estensivamente (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, punti da 58 a 60 nonché giurisprudenza citata). |
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32 |
In secondo luogo, si deve tenere conto della definizione della nozione di «familiare» prevista all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38. La Corte ha infatti statuito che la nozione di «familiare» del lavoratore frontaliero idoneo a beneficiare indirettamente della parità di trattamento, di cui dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, corrisponde a quella di «familiare» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, che comprende il coniuge o il partner con il quale il cittadino dell’Unione ha stipulato un vincolo di partenariato registrato, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e i discendenti diretti del coniuge o del partner [v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) (C‑802/18, EU:C:2020:269, punto 51 e giurisprudenza citata). |
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33 |
A tal riguardo, la Corte ha già precisato che si presume, in ogni caso, che i figli siano a carico fino all’età di 21 anni, come risulta, in particolare, dall’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 (sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, punto 62) e che la qualità di familiare a carico del figlio del coniuge o del partner registrato di un lavoratore frontaliero può oggettivamente risultare dall’esistenza di un domicilio comune tra tale lavoratore e il figlio interessato (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, punti 59 e 60). |
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34 |
A quest’ultimo riguardo, da tale giurisprudenza si può dedurre che, in presenza di un domicilio comune tra il lavoratore non residente e il figlio del coniuge o del partner registrato di quest’ultimo, tale elemento oggettivo, in linea di principio, è di per sé sufficiente a dimostrare che tale lavoratore provvede al mantenimento del summenzionato figlio, in quanto il domicilio comune caratterizza un collegamento stabile tra tali persone. |
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35 |
Qualsiasi diversa interpretazione non solo sarebbe contraria al principio di interpretazione estensiva delle disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori, come indicato al punto 31 della presente sentenza, ma disattenderebbe altresì la giurisprudenza ricordata al punto 32 della presente sentenza, che impone di tener conto della definizione di «familiare» di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38 nell’ambito della valutazione volta a determinare le persone che possono beneficiare indirettamente della parità di trattamento, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. |
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36 |
Pertanto, al fine di stabilire se, in un determinato caso, sia soddisfatto il requisito secondo cui il lavoratore non residente deve provvedere al mantenimento del figlio del coniuge o del partner registrato, si deve ritenere che sia sufficiente, indipendentemente dall’età del figlio, la prova dell’esistenza di un domicilio comune tra tale lavoratore e tale figlio, purché quest’ultimo risponda, per il resto, ai criteri previsti dalla normativa dello Stato membro di occupazione, nella fattispecie la normativa lussemburghese, che disciplina la concessione dell’assegno familiare di cui trattasi. |
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37 |
Infatti, si può presumere, sulla base dell’esistenza di un domicilio comune, che un lavoratore non residente che esercita un’attività subordinata contribuisca a coprire almeno una parte delle spese del nucleo familiare, vale a dire, in particolare, i costi connessi all’alloggio e alla vita del nucleo familiare e, quindi, al soddisfacimento dei bisogni dei suoi membri, compresi quelli del figlio del coniuge o del partner registrato. Pertanto, la circostanza che il lavoratore non residente condivida un domicilio con tale figlio è sufficiente a dimostrare che il requisito relativo al fatto di provvedere al mantenimento di tale figlio è rispettato. |
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38 |
Peraltro, occorre sottolineare che tale domicilio comune non deve esserlo necessariamente a tempo pieno. Da un lato, tenuto conto dell’importanza del fenomeno delle famiglie ricostituite, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, il figlio interessato può anche convivere per una parte del tempo con l’altro genitore, biologico o adottivo, che non è il coniuge o il partner registrato del lavoratore non residente. D’altro lato, il collegamento tra tale lavoratore e tale figlio non può essere considerato interrotto per il solo fatto che quest’ultimo, a causa della prosecuzione degli studi, abita una parte del tempo al di fuori di tale domicilio. |
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39 |
Tenuto conto dei quesiti del giudice del rinvio, occorre inoltre aggiungere che, anzitutto, siccome l’esistenza di un domicilio comune costituisce una condizione sufficiente per il rispetto del requisito relativo al mantenimento del figlio, l’amministrazione, o, se del caso, i giudici nazionali, non possono esigere che il lavoratore non residente dimostri più specificamente, oltre alla prova dell’esistenza di tale domicilio, che egli contribuisce alle spese quotidiane o al soddisfacimento delle esigenze particolari del figlio interessato. |
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40 |
Ciò premesso, qualora manchi del tutto un domicilio comune tra il lavoratore non residente e il figlio interessato, segnatamente a causa degli studi seguiti da tale figlio, devono poter essere presi in considerazione altri elementi oggettivi che presentino una certa stabilità, quali, in particolare, la partecipazione alle spese di alloggio, di trasferimento e/o della vita corrente di detto figlio, al fine di consentire a tale lavoratore di dimostrare che egli continua a provvedere al suo mantenimento. |
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41 |
L’esistenza, poi, di un contributo alimentare a carico dell’altro genitore biologico o adottivo del figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore non residente, ipotesi contemplata al punto 52 della sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) (C‑802/18, EU:C:2020:269), o anche l’esistenza di un diritto di visita e di alloggio di tale genitore non possono essere considerate circostanze che consentono di escludere che il suddetto lavoratore provveda al mantenimento di tale figlio, con il quale condivide lo stesso domicilio. |
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42 |
A tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, che, in tale sentenza la Corte ha menzionato l’insussistenza, nel caso di specie, di un siffatto contributo al solo scopo di assistere il giudice del rinvio nella sua valutazione della questione se il lavoratore frontaliero provvedesse al mantenimento di tale figlio. Di conseguenza, l’esistenza di un contributo alimentare a carico dell’altro genitore del figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore non residente non può essere considerata un criterio che consente di escludere che tale lavoratore provvede al mantenimento del figlio del coniuge o del partner registrato, con il quale condivide lo stesso domicilio. Ciò vale a maggior ragione in quanto l’esistenza di un siffatto contributo alimentare non costituisce una condizione che esclude il beneficio di un assegno familiare a favore del figlio del coniuge o del partner registrato di un lavoratore residente con il quale quest’ultimo condivide lo stesso domicilio. |
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43 |
D’altro lato, prendere in considerazione gli elementi di cui al punto 41 della presente sentenza per escludere che il lavoratore non residente provvede al mantenimento del figlio del coniuge o del partner registrato equivarrebbe ad interpretare il requisito relativo al mantenimento del figlio in violazione del principio di interpretazione estensiva delle disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori, come ricordato al punto 35 della presente sentenza. |
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44 |
Infine, occorre precisare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, che dalla presunzione di mantenimento, da parte del lavoratore non residente, del figlio del coniuge o del partner registrato, fondata su un domicilio comune discende che l’amministrazione, o eventualmente i giudici nazionali, possono rifiutare la concessione dell’assegno familiare, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, a tale lavoratore solo in circostanze eccezionali. Un siffatto rifiuto può essere giustificato solo se dal fascicolo risulta che il suddetto lavoratore ha reso false dichiarazioni o non partecipa, in realtà, in alcun modo alle spese connesse al mantenimento del figlio, le quali sono prese interamente in carico da un terzo. |
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45 |
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 45 TFUE, l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, devono essere interpretati nel senso che la condizione per la concessione al lavoratore non residente, nello Stato membro di occupazione, di un assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner registrato, vale a dire che tale lavoratore è tenuto a «provvedere al mantenimento» di tale figlio, è soddisfatta qualora esista una comunità familiare tra tale lavoratore e il figlio biologico o adottivo del coniuge o del partner registrato, caratterizzata dall’esistenza di un domicilio comune allo stesso lavoratore e a detto figlio. |
Sulle spese
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46 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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L’articolo 45 TFUE, l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, |
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devono essere interpretati nel senso che: |
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la condizione per la concessione al lavoratore non residente, nello Stato membro di occupazione, di un assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner registrato, vale a dire che tale lavoratore è tenuto a «provvedere al mantenimento» di tale figlio, è soddisfatta qualora esista una comunità familiare tra tale lavoratore e il figlio biologico o adottivo del coniuge o del partner registrato, caratterizzata dall’esistenza di un domicilio comune allo stesso lavoratore e a detto figlio. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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