Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2026.#Steiermärkische Bank und Sparkassen AG e a. contro Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA).#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht.#Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Sanzioni – Articolo 58 – Responsabilità delle persone giuridiche – Articolo 59 – Imputazione a una persona giuridica di una violazione dei suoi obblighi commessa da persone fisiche – Presupposti – Articolo 60.#Causa C-291/24.

ECLI:EU:C:2026:52Eu Chamb 04 C29 gen 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

29 gennaio 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Sanzioni – Articolo 58 – Responsabilità delle persone giuridiche – Articolo 59 – Imputazione a una persona giuridica di una violazione dei suoi obblighi commessa da persone fisiche – Presupposti – Articolo 60»

Nella causa C‑291/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), con decisione del 25 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2024, nel procedimento

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG,

KL,

TR

contro

Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 aprile 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–

per la Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, KL e TR, da S. Ficulovič e B. Fletzberger, Rechtsanwälte;

–

per l’Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), da D. Wagner e P. Wanek, in qualità di agenti;

–

per il governo tedesco, da M. J. Möller, in qualità di agente;

–

per la Commissione europea, da A. Manzaneque Valverde e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 3 luglio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 58, paragrafi da 1 a 3, dell’articolo 59, paragrafo 1, e dell’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU 2018, L 156, pag. 43) (in prosieguo: la «direttiva 2015/849»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, KL e TR, e, dall’altro, l’Österreichische Finanzmarkaufsichtsbehörde (FMA) [Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FMA), Austria] riguardo alla legittimità della decisione con cui quest’ultima ha inflitto una sanzione di diritto penale amministrativo alla Steiermärkische Bank und Sparkassen.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2015/849

3

I considerando 1 e 59 della direttiva 2015/849 enunciano quanto segue:

«1)

I flussi di denaro illecito possono minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell’Unione [europea] nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari.

(…)

59)

L’importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. (…)».

4

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.   La presente direttiva mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano vietati».

5

L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:

«La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati:

1)

enti creditizi;

2)

istituti finanziari;

3)

le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale:

(…)».

6

L’articolo 5 della medesima direttiva recita come segue:

«Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva, entro i limiti del diritto dell’Unione».

7

Il capo VI della direttiva 2015/849, rubricato «Politiche, procedure e vigilanza», contiene una sezione 4, intitolata «Sanzioni», che comprende gli articoli da 58 a 62 di tale direttiva. Detto articolo 58, ai paragrafi da 1 a 3, prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva conformemente al presente articolo e agli articoli da 59 a 61. Le eventuali sanzioni o misure devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Fatta salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle misure amministrative e provvedono affinché le loro autorità competenti possano imporre dette sanzioni e misure per le violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva e si assicurano che vengano applicate.

Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme in materia di sanzioni o misure amministrative per violazioni che sono già soggette a sanzioni penali nel loro diritto nazionale. In tal caso gli Stati membri comunicano alla Commissione [europea] le pertinenti disposizioni del diritto penale.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, nel caso in cui le rispettive autorità competenti identifichino violazioni che sono soggette a sanzioni penali, ne informino le autorità di contrasto in modo tempestivo.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché laddove gli obblighi si applichino a entità giuridiche, in caso di violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, sanzioni e misure possano essere applicate ai membri dell’organo di gestione o alle altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale».

8

L’articolo 59 della direttiva in parola così dispone:

«1.   Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi per lo meno alle violazioni gravi, reiterate, sistematiche, o che presentano una combinazione di tali caratteristiche, commesse dai soggetti obbligati, degli obblighi di cui:

a)

agli articoli da 10 a 24 (adeguata verifica della clientela);

b)

agli articoli 33, 34 e 35 (segnalazione di operazioni sospette);

c)

all’articolo 40 (conservazione dei documenti); e

d)

agli articoli 45 e 46 (controlli interni).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni e le misure amministrative applicabili comprendano almeno quanto segue:

a)

una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

b)

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)

ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, la revoca o [la] sospensione dell’autorizzazione;

d)

un’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;

e)

sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell’importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1000000 EUR.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga al paragrafo 2, lettera e), se il soggetto obbligato interessato è un ente creditizio o un istituto finanziario, si possano applicare anche le seguenti sanzioni:

a)

nel caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5000000 EUR o al 10% del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’organo di gestione (…);

b)

nel caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5000000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data del 25 giugno 2015.

4.   Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti la facoltà di imporre ulteriori tipi di sanzioni amministrative in aggiunta a quanto previsto al paragrafo 2, lettere da a) a d), o di imporre sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera e) e al paragrafo 3».

9

L’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della stessa direttiva dispone quanto segue:

«5.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, commesse a beneficio di chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

a)

il potere di rappresentare la persona giuridica;

b)

l’autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure

c)

l’autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.

6.   Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbia reso possibile che fossero commesse le violazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, a favore di tale persona giuridica, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità».

Il regolamento (UE) 2016/679

10

L’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1), così prevede al suo paragrafo 2:

«Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:

(…)

i)

infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso;

(…)».

11

L’articolo 83, paragrafi da 1 a 6, di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«1.   Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l’ammontare della stessa in ogni singolo caso, si tiene debito conto dei seguenti elementi:

(…)

3.   Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave.

4.   In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10000000 EUR, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:

(…)

5.   In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20000000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:

(…).

6.   In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l’inosservanza di un ordine da parte dell’autorità di controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20000000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore».

Diritto austriaco

12

L’articolo 34 del Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (legge relativa al riciclaggio di denaro sui mercati finanziari), del 26 luglio 2017 (BGBl. I, n. 118/2016), nella sua versione del 28 maggio 2021 (BGBl. I, n. 17/2018) (in prosieguo: la «legge sul riciclaggio di denaro») così prevede:

«1)   Chiunque, come responsabile [articolo 9 del Verwaltungsstrafgesetz (legge relativa alle sanzioni amministrative; in prosieguo: la “legge sulle sanzioni amministrative”)] di un soggetto obbligato, viola le obbligazioni previste:

(…)

2.

agli articoli da 5 a 12 (adeguata verifica della clientela) (…);

(…)

8.

all’articolo 23, paragrafi da 1 a 3 o 6 (organizzazione interna);

(…)

commette un’infrazione amministrativa ed è condannato dall’FMA ad una sanzione pecuniaria che può elevarsi fino ad EUR 150000.

2)   Se le violazioni degli obblighi di cui al paragrafo 1, punto 2, (…) sono gravi, reiterate, sistematiche, o presentano una combinazione di tali caratteristiche, l’ammontare dell’ammenda arriva a EUR 5000000 o al doppio dell’utilità derivante dalla violazione degli obblighi, nella misura in cui detta utilità possa essere quantificata.

3)   Chiunque, in qualità di responsabile (articolo 9 della legge sulle sanzioni amministrative) di un soggetto obbligato,

1.

omette ripetutamente o sistematicamente di trasmettere i dati informativi richiesti sull’ordinante o sul beneficiario in violazione degli articoli da 4 a 6 del regolamento (UE) 2015/847 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU 2015, L 141, pag. 1)];

2.

non garantisce la conservazione dei dati in conformità all’articolo 16 del regolamento [2015/847] e ciò costituisce un’inadempienza ripetuta, sistematica o grave;

3.

omette di attuare procedure efficaci basate sul rischio in violazione degli articoli 8 o 12 del regolamento [2015/847]; oppure

4.

qualora il soggetto obbligato sia un prestatore di servizi di pagamento intermediario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, viola gravemente gli articoli 11 o 12 del regolamento [2015/847],

commette un illecito amministrativo ed è condannato dalla FMA ad un’ammenda fino a EUR 5000000 o fino al doppio dell’utilità derivante dalla violazione degli obblighi, nella misura in cui detta utilità possa essere quantificata.

(…)».

13

L’articolo 35 della legge sul riciclaggio di denaro dispone quanto segue:

«1)   La FMA può imporre sanzioni pecuniarie alle persone giuridiche quando la violazione di un obbligo di cui all’articolo 34, paragrafi da 1 a 3, sia stata commessa per loro conto da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica di cui trattasi e detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

1.

il potere di rappresentare la persona giuridica;

2.

l’autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure

3.

l’autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.

2)   Le persone giuridiche possono essere considerate responsabili di violazioni di obblighi ai sensi dell’articolo 34, paragrafi da 1 a 3, anche nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile che fossero commesse le violazioni degli obblighi di cui all’articolo 34, paragrafi da 1 a 3, a beneficio di tale persona giuridica ad opera di una persona che agisce per suo conto.

(…)».

14

L’articolo 36 di tale legge è così formulato:

«Per le infrazioni amministrative previste alla presente legge federale, si applica un termine di tre anni in luogo del termine di prescrizione delle azioni penali (articolo 31, paragrafo 1, della legge sulle sanzioni amministrative). Il termine di prescrizione per la responsabilità penale (articolo 31, paragrafo 2, della legge sulle sanzioni amministrative) in tali casi è di cinque anni».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15

Con una decisione del 29 febbraio 2024, la FMA ha inflitto, in applicazione dell’articolo 35, paragrafi 1 e 2, della legge sul riciclaggio del denaro, una sanzione alla Steiermärkische Bank und Sparkassen, in quanto quest’ultima aveva violato gli obblighi di vigilanza in materia di riciclaggio.

16

Adito con ricorso avverso tale decisione, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), che è il giudice del rinvio, qualifica tale sanzione come «di diritto penale amministrativo» e precisa che la responsabilità penale delle persone giuridiche era estranea al «diritto penale amministrativo» austriaco. Secondo tale giudice, l’articolo 35, paragrafi 1 e 2, della legge sul riciclaggio del denaro, che ha, in sostanza, recepito nel diritto austriaco le disposizioni dell’articolo 59 e dell’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849, costituisce una delle prime disposizioni in cui è stata introdotta in tale diritto la responsabilità penale delle persone giuridiche.

17

Tuttavia, detto articolo 35, paragrafo 1, ha introdotto, come condizione supplementare per applicare una sanzione a una persona giuridica, il presupposto che sia stata commessa per suo conto, da parte di una persona fisica, «una violazione degli obblighi di cui all’articolo 34, paragrafi da 1 a 3».

18

KL e TR sono le due persone fisiche i cui atti sono imputabili alla Steiermärkische Bank und Sparkassen. Esse sono, del pari, parti nel procedimento principale in qualità di imputati.

19

Il giudice del rinvio precisa che, secondo la giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof (tribunale amministrativo, Austria), affinché una persona giuridica sia punibile, è necessario, in primo luogo, che la persona fisica il cui atto dev’essere imputato a tale persona giuridica sia stata, in precedenza, essa stessa parte del procedimento di cui trattasi e sia stata trattata, in tal contesto, non soltanto in qualità di testimone, bensì come imputato, con tutti i diritti connessi a tale qualità; in secondo luogo, che, nel dispositivo della decisione sanzionatoria emessa nei confronti di tale persona giuridica, sia constatato il carattere illecito e colpevole dell’atto costitutivo di una violazione commessa da tale persona fisica o dal rappresentante legale della stessa persona giuridica, debitamente identificati, e, in terzo luogo, che tale atto sia, nel dispositivo suddetto, imputato alla persona giuridica di cui trattasi.

20

Il giudice del rinvio si chiede se tali requisiti supplementari non limitino la portata dell’articolo 60, paragrafo 5, della direttiva 2015/849. Le perplessità di tale giudice sorgono anzitutto per il fatto che le «sanzioni o misure» amministrative, previste da tale direttiva, «devono essere effettive, proporzionate e dissuasive», conformemente al considerando 59 e all’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva suddetta. D’altra parte, i procedimenti di cui trattasi sarebbero complessi, i fatti all’origine degli stessi spesso opachi e pertanto non noti alla pubblica autorità, mentre tali procedimenti sarebbero assoggettati a un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data dei fatti in esame.

21

Infine, detto giudice considera che potrebbe essere pertinente ai fini della soluzione della controversia che esso è chiamato a risolvere la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 5 dicembre 2023, Deutsche Wohnen (C‑807/21, EU:C:2023:950), con cui la Corte ha dichiarato che l’articolo 58, paragrafo 2, e l’articolo 83, paragrafi da 1 a 6, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale una sanzione amministrativa pecuniaria può essere inflitta a una persona giuridica, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, per una violazione di cui ai paragrafi da 4 a 6 di tale articolo 83, solo a condizione che tale violazione sia stata previamente imputata a una persona fisica identificata.

22

Ciò premesso, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto derivato dell’Unione - in particolare, l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafi da 1 a 3, e l’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva [2015/849] - nonché i principi generali del diritto dell’Unione europea (in particolare il principio dell’effetto utile) ostino alle disposizioni dell’articolo 35, paragrafi da 1 a 3 (sulla responsabilità penale delle persone giuridiche) e dell’articolo 36 (estensione del periodo di prescrizione) della [legge sul riciclaggio di denaro], le quali, unitamente all’interpretazione di tali disposizioni fornita dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), richiedono, ai fini dell’assoggettamento di una persona giuridica a sanzione penale, che un rappresentante o altra persona fisica che abbia agito per conto della persona giuridica debba, in primo luogo, necessariamente assumere la qualità formale di parte come imputato (nel rigoroso rispetto di tutti i diritti collegati a tale qualità) e quindi che venga dichiarato nella pronuncia (dispositivo) della condanna della persona giuridica, che la persona fisica (o il rappresentante), da indicare nominativamente nel dispositivo, ha illecitamente e colpevolmente posto in essere una condotta penalmente rilevante affinché, in una fase successiva, possa essere attribuita tale condotta alla persona giuridica, considerato che la prescrizione dell’azione penale si verifica entro un termine di tre anni dalla cessazione della condotta penalmente rilevante, e la prescrizione per la responsabilità penale, invece, entro un termine di cinque anni».

Sulla questione pregiudiziale

23

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 58, paragrafi da 1 a 3, l’articolo 59, paragrafo 1, e l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849, letti alla luce del principio dell’effetto utile, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che:

–

richiede, ai fini della condanna di una persona giuridica, che la qualità di imputato sia previamente e formalmente riconosciuta a una persona fisica e impone che il dispositivo della decisione di condanna di tale persona giuridica designi nominativamente tale persona fisica e constati che quest’ultima ha commesso un atto, illecito e colpevole, costitutivo di una violazione imputabile alla persona giuridica suddetta, e

–

prevede che il termine di prescrizione sia di tre anni e di cinque anni a partire dalla data della cessazione della violazione di cui trattasi, per quanto riguarda rispettivamente l’avvio di azioni penali e l’irrogazione di una sanzione.

Sulle condizioni del sorgere della responsabilità di una persona giuridica a norma della direttiva 2015/849

24

Riguardo alla prima parte della questione presentata, concernente i presupposti del sorgere della responsabilità della persona giuridica, occorre ricordare, in via preliminare, che la direttiva 2015/849 ha il principale obiettivo, come risulta dal suo titolo e dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Più specificamente, le disposizioni di tale direttiva mirano a istituire, secondo un approccio basato sul rischio, un insieme di misure preventive e dissuasive che consentono di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, al fine di evitare, come emerge dal considerando 1 di detta direttiva, che flussi di denaro illecito possano minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario dell’Unione e costituire una minaccia per il suo mercato interno nonché per lo sviluppo internazionale (sentenza del 19 giugno 2025, Lietuvos bankas, C‑671/23, EU:C:2025:457, punto 35 e giurisprudenza citata).

25

In forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, quest’ultima si applica alle entità denominate «soggetti obbligati». Tali soggetti sono, secondo i punti da 1 a 3 di detto articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente, gli enti creditizi, gli istituti finanziari e le persone fisiche o giuridiche menzionate al punto 3, quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale.

26

Pertanto, gli obblighi che la direttiva 2015/849 impone ai soggetti obbligati incombono tanto a persone giuridiche quanto a persone fisiche, nei limiti in cui tali persone possano essere considerate soggetti obbligati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva suddetta.

27

Riguardo, in particolare, alle sanzioni previste all’articolo 59 della direttiva 2015/849, che si applicano, in conformità al paragrafo 1 di tale articolo 59, quanto meno alle violazioni gravi, reiterate, sistematiche, o che presentano una combinazione di tali caratteristiche, commesse da tali soggetti, occorre sottolineare che l’articolo 58, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva suddetta.

28

Orbene, in tale articolo 58, paragrafo 1, nulla consente di ritenere che la responsabilità di un soggetto obbligato, a norma della direttiva suddetta, possa, quando esso è costituito da una persona giuridica, dipendere dall’accertamento della responsabilità di una persona fisica in base al diritto nazionale.

29

Quando il soggetto obbligato è una persona giuridica, nei limiti in cui tale persona può agire soltanto tramite persone fisiche i cui atti le sono imputabili, la direttiva 2015/849 si limita a introdurre norme che consentono di precisare i presupposti in base ai quali, da un lato, le violazioni che fanno sorgere la responsabilità della persona giuridica debbano del pari essere imputate alle persone fisiche che ne sono responsabili in base al diritto nazionale, e, dall’altro, gli atti di tali persone fisiche possano far sorgere la responsabilità della persona giuridica.

30

Quindi, da un lato, in conformità all’articolo 58, paragrafo 3, di tale direttiva, laddove gli obblighi si applichino a entità giuridiche, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, sanzioni e misure possano essere applicate ai membri dell’organo di gestione o alle altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale. Orbene, tale disposizione non consente di ritenere che l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a una persona giuridica, in quanto soggetto obbligato, sia subordinata alla previa constatazione che la violazione di cui trattasi sia stata commessa da una persona fisica. Al contrario, la responsabilità, in base al diritto nazionale, delle persone fisiche è soltanto accessoria e complementare alla responsabilità della persona giuridica interessata, a norma della direttiva 2015/849.

31

Dall’altro lato, secondo l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849, gli Stati membri provvedono affinché una persona giuridica possa essere considerata responsabile tanto delle violazioni commesse per suo conto da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e detenga una posizione preminente in seno ad essa, quanto allorché il mancato esercizio di vigilanza o di controllo da parte di una persona siffatta ha reso possibile che fossero commesse violazioni a favore della stessa persona giuridica ad opera di una persona soggetta alla sua autorità.

32

Detto articolo 60, paragrafi 5 e 6, si limita, come osservano la FMA e la Commissione, ad indicare quali siano le persone fisiche i cui atti od omissioni, commessi per conto di una persona giuridica, possono far sorgere la responsabilità di quest’ultima. Per contro, ciò non lascia ritenere che la responsabilità di tali persone fisiche, a norma del diritto nazionale, debba essere previamente accertata e che queste ultime siano identificate nel dispositivo della decisione che infligge una sanzione alla persona giuridica di cui trattasi e siano riconosciute responsabili della violazione stessa.

33

Un’interpretazione degli articoli da 58 a 60 della direttiva 2015/849, secondo cui gli Stati membri potrebbero subordinare la responsabilità di una persona giuridica al previo accertamento che la violazione è stata commessa da una persona fisica, sarebbe peraltro contraria al requisito, previsto all’articolo 58, paragrafo 1, di tale direttiva, secondo cui qualsiasi sanzione o misura che deriva dalla responsabilità di soggetti obbligati in caso di violazione alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva suddetta sia effettiva, proporzionata e dissuasiva. Tale requisito, infatti, rischierebbe di indebolire l’efficacia e l’effetto dissuasivo delle sanzioni direttamente imposte dalla direttiva 2015/849 alle persone giuridiche come soggetti obbligati (v., per analogia, sentenza del 5 dicembre 2023, Deutsche Wohnen, C‑807/21, EU:C:2023:950, punto 51).

34

Occorre ancora precisare, da una parte, che, anche se tale direttiva realizza unicamente un’armonizzazione minima (sentenza del 18 aprile 2024, Citadeles nekustamie īpašumi, C‑22/23, EU:C:2024:327, punto 48 e giurisprudenza citata), gli Stati membri non possono tuttavia limitare la portata della responsabilità che l’articolo 58, paragrafo 1, di tale direttiva impone ai detti soggetti obbligati, tra i quali compaiono le persone giuridiche.

35

Inoltre, come la Corte ha osservato, sebbene l’articolo 59 della direttiva 2015/849 lasci agli Stati membri la facoltà di prevedere sanzioni e misure diverse da quelle elencate in tale articolo 59, paragrafo 1, ciò non toglie che tali Stati membri debbano per lo meno sanzionare le violazioni previste in tale disposizione, commesse dai soggetti obbligati, prevedendo quantomeno le sanzioni e le misure amministrative enunciate nel suddetto articolo 59, paragrafi 2 e 3 (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2025, Lietuvos bankas, C‑671/23, EU:C:2025:457, punto 37).

36

D’altra parte, nella misura in cui, come si è ricordato al punto 19 della presente sentenza, il giudice del rinvio precisa che i presupposti del sorgere della responsabilità delle persone giuridiche in base alle norme nazionali di recepimento della direttiva 2015/849 risultano dalla giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), si deve ancora ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, facendo applicazione del diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo al massimo possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione per raggiungere il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 85 e giurisprudenza citata).

37

Il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 86 e giurisprudenza citata).

38

Nel caso di specie, spetta quindi al giudice del rinvio interpretare le disposizioni pertinenti della legge sul riciclaggio di denaro in modo conforme alla direttiva 2015/849.

Sui termini di prescrizione

39

Riguardo alla seconda parte della questione presentata, concernente la fissazione dei termini di prescrizione da parte del diritto nazionale, occorre ricordare che, in assenza di norme di diritto dell’Unione, gli Stati membri mantengono il diritto di applicare le modalità procedurali previste dal proprio ordinamento giuridico interno, in particolare in materia di termini di decadenza, fermo restando il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Caterpillar Financial Services, C‑500/16, EU:C:2017:996, punto 37 e giurisprudenza citata).

40

Per verificare se il principio di equivalenza sia rispettato occorre quindi esaminare se esista, oltre ad una regola di prescrizione come quella di cui trattasi, applicabile ai ricorsi intesi a garantire nel diritto interno la salvaguardia dei diritti che il diritto dell’Unione conferisce ai singoli, una regola di prescrizione applicabile ai ricorsi di natura interna che, alla luce del suo oggetto e dei suoi elementi essenziali, possa essere considerata simile alla suddetta prima disposizione sulla prescrizione (sentenza del 20 dicembre 2017, Caterpillar Financial Services, C‑500/16, EU:C:2017:996, punto 38 e giurisprudenza citata).

41

Riguardo al principio di effettività, occorre ricordare che gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire, in ogni caso, una tutela effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione e che tale principio richiede, in particolare, che le autorità degli Stati membri non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Caterpillar Financial Services, C‑500/16, EU:C:2017:996, punto 41 e giurisprudenza citata).

42

La Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto dell’Unione la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto. A titolo di esempio, termini di prescrizione triennali o biennali sono stati considerati conformi al principio di effettività (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Caterpillar Financial Services, C‑500/16, EU:C:2017:996, punto 42 e giurisprudenza citata).

43

Pertanto, un termine di prescrizione del diritto delle autorità competenti di avviare azioni penali della durata di tre anni a decorrere dalla data della cessazione della presunta violazione e un termine di prescrizione della durata di cinque anni a decorrere da tale data ai fini dell’applicazione di una sanzione, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, devono essere considerati, in linea di principio, conformi al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Napfény-Toll, C‑615/21, EU:C:2023:573, punto 37).

44

Tuttavia, il fascicolo di cui la Corte dispone non contiene alcun elemento idoneo a dimostrare che i termini di prescrizione di tre anni e di cinque anni previsti all’articolo 36 della legge sul riciclaggio di denaro possano non essere conformi ai principi di equivalenza e di effettività.

45

Considerato quanto precede, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l’articolo 58, paragrafi da 1 a 3, l’articolo 59, paragrafo 1, e l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849, letti alla luce del principio dell’effetto utile, devono essere interpretati nel senso che:

–

essi ostano a una normativa nazionale che richiede, ai fini della condanna di una persona giuridica, che la qualità di imputato sia previamente e formalmente riconosciuta a una persona fisica e impone che il dispositivo della decisione di condanna di tale persona giuridica designi nominativamente tale persona fisica e constati che quest’ultima ha commesso un atto, illecito e colpevole, costitutivo di una violazione imputabile alla persona giuridica suddetta, e

–

essi non ostano a che tale normativa preveda che il termine di prescrizione sia di tre anni e di cinque anni a partire dalla data della cessazione della violazione di cui trattasi, per quanto riguarda rispettivamente l’avvio di azioni penali e l’irrogazione di una sanzione.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 58, paragrafi da 1 a 3, l’articolo 59, paragrafo 1, e l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, letti alla luce del principio dell’effetto utile,

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

–

essi ostano a una normativa nazionale che richiede, ai fini della condanna di una persona giuridica, che la qualità di imputato sia previamente e formalmente riconosciuta a una persona fisica e impone che il dispositivo della decisione di condanna di tale persona giuridica designi nominativamente tale persona fisica e constati che quest’ultima ha commesso un atto, illecito e colpevole, costitutivo di una violazione imputabile alla persona giuridica suddetta, e

 

–

essi non ostano a che tale normativa preveda che il termine di prescrizione sia di tre anni e di cinque anni a partire dalla data della cessazione della violazione di cui trattasi, per quanto riguarda rispettivamente l’avvio di azioni penali e l’irrogazione di una sanzione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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