ECLI:EU:C:2025:525•Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 luglio 2025.#Procedimento penale a carico di YE.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad - Tutrakan.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale – Effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali – Decisione quadro 2009/315/GAI – Scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario – Articolo 2, lettera a) – Nozione di condanna penale – Illeciti amministrativi – Classificazione degli illeciti nel diritto nazionale – Atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale.#Causa C-263/24.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 luglio 2025.#Procedimento penale a carico di YE.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad - Tutrakan.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale – Effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali – Decisione quadro 2009/315/GAI – Scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario – Articolo 2, lettera a) – Nozione di condanna penale – Illeciti amministrativi – Classificazione degli illeciti nel diritto nazionale – Atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale.#Causa C-263/24.
ECLI:EU:C:2025:525Eu Chamb 10 C3 lug 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
3 luglio 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale – Effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali – Decisione quadro 2009/315/GAI – Scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario – Articolo 2, lettera a) – Nozione di condanna penale – Illeciti amministrativi – Classificazione degli illeciti nel diritto nazionale – Atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale»
Nella causa C‑263/24 [Smiliev] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rayonen sad Tutrakan (Tribunale distrettuale di Tutrakan, Bulgaria), con decisione del 15 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 15 aprile 2024, nel procedimento penale a carico di
YE,
con l’intervento di:
Rayonna prokuratura Silistra, Teritorialno otdelenie Tutrakan,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias (relatore), presidente di sezione, E. Regan e J. Passer, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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– |
per la Commissione europea, da H. Leupold, J. Vondung e I. Zaloguin, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/675»), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU 2009, L 93, pag. 23), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (GU 2019, L 151, pag. 143) (in prosieguo: la «decisione quadro 2009/315»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di YE, cittadino bulgaro, per guida di un veicolo a motore senza la relativa patente di guida, meno di un anno dopo aver ricevuto una sanzione amministrativa per gli stessi fatti. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
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3 |
L’articolo 13 della convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n. 30), firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (in prosieguo: la «Convenzione europea di assistenza giudiziaria»), al suo paragrafo 1 così recita: «La parte richiesta trasmetterà, nella misura in cui le sue autorità giudiziarie potranno ottenerli esse stesse in un caso simile, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le informazioni relative al medesimo che le saranno chieste dalle autorità giudiziarie di una Parte contraente ai fini di un procedimento penale». |
Diritto dell’Unione
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria tra gli Stati membri
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4 |
L’articolo 1 della convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU 2000, C 197, pag. 3; in prosieguo: la «convenzione relativa all’assistenza giudiziaria tra gli Stati membri»), intitolato «Rapporti con altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria», è così formulato: «1. La presente convenzione è volta a completare le disposizioni e facilitare l’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea: a) della [convenzione europea di assistenza giudiziaria] (...)». |
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5 |
L’articolo 6 di tale convenzione, intitolato «Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria», al paragrafo 1 così dispone: «Le richieste di assistenza giudiziaria (...) sono effettuat[e] per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta alle condizioni che consentano allo Stato membro destinatario di verificarne l’autenticità. Dette richieste sono effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti ai fini della loro presentazione ed esecuzione e sono rinviate tramite gli stessi canali se non diversamente disposto nel presente articolo (...)». |
Decisione quadro 2008/675
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6 |
I considerando 2, 3, da 5 a 8 e 13 della decisione quadro 2008/675 enunciano quanto segue:
(...)
(...)
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7 |
L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1 così dispone: «La presente decisione quadro è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri». |
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8 |
L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro per “condanna” si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato». |
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9 |
L’articolo 3 della stessa decisione quadro, intitolato «Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro», ai paragrafi da 1 a 3 così dispone: «1. Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale. 2. Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione. 3. Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle». |
Decisione quadro 2009/315
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10 |
I considerando 6 e 10 della decisione quadro 2009/315 così recitano:
(...)
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11 |
L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue: «La presente decisione quadro
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12 |
L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:
(...)
(...)». |
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13 |
L’articolo 4 della medesima decisione quadro, intitolato «Obblighi dello Stato membro di condanna», al paragrafo 2 così dispone: «L’autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede a comunicare senza indugio alle autorità centrali degli altri Stati membri le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati membri, quali iscritte nel casellario giudiziario (...)». |
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14 |
L’articolo 7 della decisione quadro 2009/315, intitolato «Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne», al suo paragrafo 4, prevede quanto segue: «Qualora una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di uno Stato membro sia rivolta ai sensi dell’articolo 6 all’autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza, lo Stato membro richiesto trasmette tali informazioni nella misura prevista dall’articolo 13 della [convenzione europea di assistenza giudiziaria]». |
Diritto bulgaro
NK
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15 |
L’articolo 8, paragrafo 2, del Nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo: il «NK») recepisce la decisione quadro 2008/675. Ai sensi di tale disposizione: «Una condanna pronunciata in un altro Stato membro dell’Unione europea, passata in giudicato, per un atto che costituisce reato in base al [NK], è presa in considerazione in ciascun procedimento penale svolto nella Repubblica di Bulgaria nei confronti della stessa persona». |
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16 |
L’articolo 66, paragrafo 1, del NK è così formulato: «Se il giudice infligge una pena privativa della libertà fino a tre anni, l’esecuzione della pena irrogata può essere oggetto di sospensione per un periodo compreso fra tre e cinque anni a condizione che la persona non sia stata condannata a una pena privativa della libertà per un reato perseguibile d’ufficio e il giudice ritenga che l’esecuzione della pena non sia necessaria al raggiungimento degli obiettivi della pena e soprattutto alla correzione del reo». |
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17 |
L’articolo 78a del NK prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «Il giudice esonera la persona maggiorenne dalla responsabilità penale e le infligge una pena pecuniaria di importo da [1000] a [5000] [leva bulgari (BGN)] [pari a circa EUR da 500 a 2500], qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
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18 |
L’articolo 343c del NK così recita: «(1) Chiunque guidi un veicolo a motore nel periodo di esecuzione della pena della privazione del diritto di guidare un veicolo a motore, dopo essere stato sanzionato per lo stesso fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo, è punito con una pena privativa della libertà della durata massima di tre anni e con una sanzione pecuniaria di importo compreso tra [200] e [1000] BGN [pari circa a EUR da 100 a 500]. (2) Chiunque, entro un anno dalla condanna, nell’ambito di un procedimento amministrativo, al pagamento di una sanzione per guida di un veicolo a motore senza la relativa patente, commette lo stesso atto è punito con una pena privativa della libertà da uno a tre anni e un’ammenda di importo compreso tra [500] e e [1200] BGN [pari circa a EUR da 250 a 600]». |
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19 |
Ai sensi dell’articolo 345 dell’NK: «(1) Chiunque utilizzi una targa rilasciata per un altro veicolo a motore o una targa non rilasciata dalle autorità competenti è punito con una pena privativa della libertà fino a un anno o con un’ammenda da [500] a [1000] BGN [pari circa a EUR da 250 a 500]. (2) La pena prevista al paragrafo 1 si applica anche a chiunque guidi un veicolo a motore non debitamente immatricolato». |
Nakazatelno-protsesualen kodeks
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20 |
Ai sensi dell’articolo 247, paragrafo 1, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale) (DV n. 86 del 28 ottobre 2005), il procedimento di primo grado è avviato con atto d’imputazione o a seguito di querela della vittima del reato. |
Naredba n. 8 za funktsiite i organizatsiata na deynostta na byurata za sadimost
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21 |
L’articolo 40 del Naredba n. 8 za funktsiite i organizatsiata na deynostta na byurata za sadimost (regolamento n. 8 relativo alle funzioni e all’organizzazione delle attività degli uffici del casellario giudiziale), del 26 febbraio 2008, al paragrafo 1 stabilisce quanto segue: «Tutte le condanne e le sanzioni amministrative pronunciate ai sensi dell’articolo 78a NK sono riportate nel casellario giudiziario». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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22 |
Con verbale del 7 marzo 2023, in vigore dal 4 maggio 2023, è stata inflitta a YE una sanzione amministrativa per guida di un veicolo a motore senza corrispondente patente di guida. Nell’ambito della presente causa, egli è accusato di aver commesso nuovamente, il 25 ottobre 2023, gli stessi fatti, meno di un anno dopo essere stato sanzionato nell’ambito di un procedimento amministrativo per tali fatti, reato previsto all’articolo 343c, paragrafo 2, del NK. |
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23 |
YE è perseguito dinanzi al Rayonen sad Tutrakan (Tribunale distrettuale di Tutrakan, Bulgaria), giudice del rinvio. Nel corso dell’indagine giudiziaria, è stato constatato nei confronti di YE sono state pronunciate diverse condanne da parte di giudici nazionali, rispettivamente, il 2 novembre 2023, per uso di una patente di guida falsa, violazione prevista all’articolo 316 del NK, in combinato disposto con l’articolo 308, paragrafo 1, del NK, il 7 dicembre 2023, per un illecito identico a quello di cui al punto 22 della presente sentenza, e il 19 gennaio 2024, nuovamente, per uso di una patente di guida falsa. Tali condanne, pronunciate sul fondamento dell’articolo 66, paragrafo 1, del NK, prevedevano tutte una pena detentiva con sospensione condizionale. |
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24 |
Inoltre, il giudice del rinvio ha constatato, sulla base delle informazioni provenienti dall’ECRIS, che YE aveva subito condanne anche per violazioni della normativa sulla circolazione stradale in altri Stati membri. |
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25 |
Infatti, da un lato, con decisione del 15 novembre 2021, divenuta definitiva il 3 gennaio 2022, il politierechtbank Vilvoorde (Tribunale in materia di contravvenzioni di Vilvorde, Belgio) ha pronunciato nei confronti di YE diverse condanne relative a violazioni della normativa belga commesse il 14 giugno 2020 a Zaventem (Belgio). |
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26 |
In primo luogo, da un lato per aver guidato un veicolo senza che quest’ultimo fosse coperto da assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e, dall’altro, per aver guidato sulla pubblica via un veicolo non immatricolato o sul quale non era apposta la targa rilasciata al momento dell’immatricolazione, YE è stato condannato a un’ammenda di EUR 800 o, in mancanza di pagamento di quest’ultima entro il termine previsto dalla legge, alla pena di divieto di guida di un autoveicolo per un periodo di 30 giorni, e di privazione del diritto di guidare qualsiasi autoveicolo per un periodo di un mese. |
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27 |
In secondo luogo, egli è stato condannato a un’ammenda di EUR 200 o, in mancanza di pagamento di quest’ultima entro il termine previsto dalla legge, a una pena di divieto di guida di un autoveicolo per un periodo di 30 giorni, e di privazione del diritto di guidare qualsiasi autoveicolo per un periodo di 15 giorni, a causa dell’utilizzo di un telefono cellulare come conducente di un veicolo sulla pubblica via senza arrestare o parcheggiare il veicolo. |
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28 |
In terzo luogo, egli è stato condannato al pagamento di un’ammenda di EUR 200 o, in mancanza di pagamento di quest’ultima entro il termine previsto dalla legge, a una pena detentiva di tre giorni, per circolazione sulla pubblica via con un veicolo immatricolato in Belgio che non disponeva di un certificato di controllo tecnico valido, del corrispondente contrassegno di controllo tecnico e di una relazione di identificazione, di una scheda tecnica o di un documento di esame visivo del veicolo corrispondente al suo utilizzo. |
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29 |
Dall’altro lato, con sentenza del 16 agosto 2023, divenuta definitiva il 16 settembre 2023, l’Amtsgericht Prüm (Tribunale circoscrizionale di Prüm, Germania) ha condannato YE a pagare un’ammenda di EUR 50 per aver guidato un veicolo senza patente o dopo che era decaduto il suo diritto di guidare. |
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30 |
Con sentenza del 15 dicembre 2023, il giudice del rinvio, prendendo in considerazione le precedenti condanne di YE, l’ha dichiarato colpevole della guida di un veicolo senza patente di guida e gli ha inflitto una pena privativa della libertà, senza sospensione condizionale, e un’ammenda. |
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31 |
Il 27 febbraio 2024 tale sentenza è stata annullata dall’Okrazhen sad Silistra (Tribunale regionale di Silistra, Bulgaria), che ha rinviato la causa dinanzi a un altro collegio giudicante del giudice del rinvio, imponendogli di esaminare se le sanzioni inflitte dal giudice belga producessero effetti giuridici. |
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32 |
Il giudice del rinvio ritiene che l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315, sia necessaria ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale. Infatti, il riconoscimento degli effetti giuridici sia delle condanne pronunciate in Belgio sia di quella pronunciata in Germania inciderebbe sulla pena che può essere inflitta all’imputato, poiché tali condanne sono divenute definitive all’epoca dei fatti all’origine del procedimento principale e costituiscono quindi «condanne precedenti», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675. |
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33 |
Esso indica che, in linea di principio, è possibile esonerare l’imputato dalla responsabilità penale e infliggergli una sanzione amministrativa se quest’ultimo, in forza dell’articolo 78a, paragrafo 1, lettera b), del NK, non è stato condannato per un reato «di carattere generale». Sarebbe altresì possibile sospendere l’esecuzione di una pena privativa della libertà sulla base dell’articolo 66, paragrafo 1, del NK qualora l’imputato non sia stato precedentemente condannato a tale pena per aver commesso un reato di carattere generale. |
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34 |
Il giudice del rinvio si interroga sui criteri che gli consentono di stabilire se le infrazioni commesse da YE e sanzionate dai giudici belga e tedesco debbano essere qualificate come reati o come illeciti amministrativi, ai fini della loro presa in considerazione nell’ambito del procedimento principale. |
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35 |
In primo luogo, esso ritiene che l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 debba essere interpretato nel senso che occorre prendere in considerazione le condanne pronunciate per atti punibili con una sanzione e non solo per reati, nozione, quest’ultima, che ha un’accezione più restrittiva nel diritto bulgaro. |
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36 |
A sostegno di tale interpretazione, esso afferma che, effettivamente, la versione bulgara dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/675 fa riferimento, per la definizione della nozione di «condanna», ad ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un «reato» (in lingua bulgara: «prestaplenie»). Tuttavia, esso rileva che l’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315, in questa stessa versione linguistica, definisce il termine «condanna» come ogni decisione definitiva di un giudice penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un «atto sanzionabile» (in lingua bulgara: «nakazuemo deyanie»). Allo stesso modo, la versione in lingua tedesca e la versione in lingua olandese di quest’ultima disposizione utilizzano, rispettivamente, i termini «Straftat» e «strafbaar feit». |
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37 |
In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che il diritto bulgaro opera una distinzione tra i reati e gli illeciti «amministrativi», poiché questi ultimi non figurano generalmente nel casellario giudiziario e non devono quindi essere qualificati come «atti sanzionabili» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della versione in lingua bulgara della decisione quadro 2009/315. Tuttavia, conformemente all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento n. 8, del 26 febbraio 2008, il casellario giudiziale menziona non solo le condanne per reati, ma altresì le sanzioni amministrative imposte in forza dell’articolo 78a del NK. Inoltre, il giudice del rinvio precisa che l’articolo 247 del codice di procedura penale introduce una distinzione tra i reati «di carattere generale», vale a dire per i quali l’azione penale viene avviata con atto di accusa del pubblico ministero, e i reati «di carattere privato», per i quali l’azione pubblica è avviata a seguito di denuncia da parte della vittima. |
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38 |
Esso rileva che, per contro, i diritti tedesco e belga utilizzano una diversa classificazione degli atti sanzionabili: il primo distingue due categorie di atti, da un lato, i delitti («Verbrechen») e, dall’altro, i reati minori («Vergehen»), mentre il secondo prevede una classificazione in tre categorie, i «delitti», i «reati minori» e le «contravvenzioni». |
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39 |
Orbene, le informazioni fornite dall’ECRIS non consentono di determinare la categoria in cui gli atti oggetto delle precedenti condanne pronunciate in Belgio e in Germania rientrano secondo il diritto nazionale pertinente, circostanza che, secondo il giudice del rinvio, gli impedisce di stabilire se esso debba trattare tali atti, alla luce del diritto bulgaro, come illeciti amministrativi o reati e, in quest’ultima ipotesi, se si tratti di reati di carattere generale o privato. |
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40 |
In terzo luogo, nell’ipotesi in cui detti atti dovessero essere considerati come aventi un effetto equivalente agli atti contenuti nel casellario giudiziale e nell’ECRIS in forza del diritto bulgaro, il giudice del rinvio ne deduce che esso sarà tenuto a ritenere che le condanne pronunciate dai giudici belga e tedesco possano costituire, alla luce della legge bulgara, solo condanne per reati o decisioni di esonero dalla responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 78a del NK. A tal riguardo, esso osserva che, da un lato, tali condanne non sono inserite nell’ECRIS come decisioni di esonero dalla responsabilità penale. Dall’altro lato, le categorie di reati di cui trattasi riguarderebbero atti che non hanno causato vittime. Esso ne conclude che gli atti di cui trattasi sono reati di carattere generale, il che esclude l’applicazione degli articoli 66 e 78a del NK nel procedimento principale. |
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41 |
Nell’ipotesi in cui non fosse tenuto a ritenere che le condanne inserite nell’ECRIS siano equivalenti alle condanne figuranti nel casellario giudiziale bulgaro, il giudice del rinvio osserva che non esistono criteri che consentano di valutare in quali categorie di atti sanzionabili rientrino quelli per i quali l’imputato è stato condannato in Belgio e in Germania e che la presa in considerazione delle condanne pronunciate al riguardo dovrà essere determinato caso per caso. In tale contesto, si potrebbe concludere che le pene inflitte dai giudici stranieri sono condanne per illeciti amministrativi e quindi non dovrebbero essere prese in considerazione. |
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42 |
Tuttavia, esso ritiene che l’inserimento delle condanne nel casellario giudiziale per talune categorie di infrazioni sia giustificata dal pericolo per l’ordine pubblico rappresentato, secondo il legislatore dello Stato membro interessato, da tali infrazioni, valutazione che deve essere accettata dagli altri Stati membri. Orbene, l’obbligo previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 mira alla presa in considerazione, da parte di questi ultimi, delle condanne che tale Stato membro ha deciso di far figurare nel casellario giudiziale e quindi a una presa in considerazione di tali condanne identica a quella prevista dalla sua normativa nazionale quanto agli effetti delle condanne nazionali iscritte nel proprio casellario giudiziale. |
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43 |
In quarto luogo, il giudice del rinvio indica che l’articolo 8, paragrafo 2, del NK consente di tenere conto di una condanna pronunciata in un altro Stato membro dell’Unione europea solo per gli atti che costituiscono reato ai sensi del codice penale bulgaro. Inoltre, conformemente al considerando 6 della decisione quadro 2008/675/GAI, il giudice nazionale competente non è tenuto a prendere in considerazione una condanna precedente pronunciata in un altro Stato membro qualora una decisione di condanna nazionale non sia possibile per l’atto per il quale la condanna precedente è stata emessa. |
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44 |
Pertanto, secondo il giudice del rinvio, nel procedimento principale potrebbero essere prese in considerazione soltanto la condanna pronunciata dal giudice tedesco in quanto corrisponde a una condanna per il reato di cui all’articolo 343c del NK e quella pronunciata dal giudice belga relativa alla guida di un veicolo non immatricolato in quanto corrisponde a una condanna per il reato di cui all’articolo 345 del NK. Gli altri atti oggetto delle condanne pronunciate da quest’ultimo giudice non sarebbero sanzionabili come reati nel diritto bulgaro, in particolare la guida di un veicolo che non è stato oggetto di un controllo tecnico. Orbene, la condanna pronunciata per quest’ultima infrazione si riferisce a una pena privativa della libertà, il che significherebbe che, se il suo effetto fosse riconosciuto, non sarebbe possibile infliggere una pena con sospensione condizionale in forza dell’articolo 66 del NK per l’infrazione oggetto del procedimento principale. |
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45 |
Di conseguenza, il giudice del rinvio ritiene che non vi sia conflitto tra l’articolo 8, paragrafo 2, del NK e l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675. Una siffatta interpretazione consentirebbe, da un lato, di garantire che la situazione dell’imputato non sia aggravata da una sanzione più severa di quella corrispondente a una condanna per lo stesso atto del giudice nazionale e, dall’altro, di evitare di finire, in pratica, con l’eseguire una condanna per un atto non perseguito nello Stato di esecuzione. |
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46 |
In tali circostanze, il Rayonen sad Tutrakan (Tribunale distrettuale di Tutrakan) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Procedimento dinanzi alla Corte
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47 |
Con decisione del presidente della Corte del 24 giugno 2024, la presente causa è stata sottoposta a un trattamento in via prioritaria ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura. |
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48 |
Con ordinanza del presidente della Corte del 29 luglio 2024, la domanda del giudice del rinvio di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, è stata respinta. |
Sulle questioni pregiudiziali
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49 |
Occorre iniziare l’esame delle questioni pregiudiziali dalla seconda questione. |
Sulla seconda questione
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50 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, al fine di statuire in un procedimento penale, il giudice competente non può prendere in considerazione le precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della persona sottoposta a tale procedimento penale per atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale. |
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51 |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, quest’ultima «è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri». |
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52 |
A tal fine, l’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione quadro, letto alla luce del considerando 5 della medesima, impone agli Stati membri l’obbligo di far sì che, in un’occasione del genere, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, da un lato, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e, dall’altro, si vedano riconoscere effetti equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto in parola, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale (sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 26). |
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53 |
Tuttavia, dal considerando 5 di detta decisione quadro risulta altresì che essa non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all’esistenza di condanne precedenti e l’obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale. Come sottolineato dal considerando 3 della decisione quadro 2008/675, l’obbligo a carico degli Stati membri, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima, di prendere in considerazione, nel corso di un nuovo procedimento penale, le decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri costituisce un obbligo minimo. |
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54 |
Inoltre, come precisa espressamente il considerando 6 di tale decisione quadro, a differenza di altri strumenti, quest’ultima non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto a far sì che, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si attribuiscano delle conseguenze a una condanna precedentemente inflitta in uno Stato membro nella misura in cui, in base al diritto dell’altro Stato membro in questione, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali. Detta decisione quadro non prevede quindi alcun obbligo di prendere in considerazione tali condanne precedenti, ad esempio qualora le informazioni ottenute a titolo degli strumenti applicabili non siano sufficienti, qualora una decisione di condanna nazionale non sarebbe stata possibile riguardo all’atto per cui la condanna precedente è stata emessa, o qualora la pena inflitta in precedenza non sia contemplata dall’ordinamento giuridico nazionale. |
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55 |
Dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce dei considerando 3, 5 e 6 di quest’ultima, risulta quindi che tale disposizione non impone agli Stati membri di prendere in considerazione, nell’ambito di un procedimento penale, precedenti condanne pronunciate nei confronti della persona interessata in un altro Stato membro, qualora esse siano state pronunciate per atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale e non possono quindi essere oggetto, nell’ambito di tale diritto, di una condanna penale. |
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56 |
Pertanto, detta disposizione non vieta a uno Stato membro di prevedere, nella sua legislazione nazionale, una disposizione che imponga ai giudici competenti di non prendere in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della persona sottoposta a procedimento penale per atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale. |
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57 |
Nel caso di specie, essa non osta a che il giudice del rinvio, conformemente al suo diritto nazionale, prenda in considerazione unicamente la precedente condanna pronunciata nei confronti dell’imputato nel procedimento principale in Germania per guida di un veicolo senza patente di guida e quella pronunciata nei suoi confronti in Belgio per guida di un veicolo non immatricolato, dato che, secondo le indicazioni di tale giudice, solo tali condanne riguardano atti che costituiscono, alla luce di tale diritto nazionale, reati passibili, in quanto tali, di una condanna. |
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58 |
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, al fine di statuire in un procedimento penale, il giudice competente non può prendere in considerazione le precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della persona sottoposta a tale procedimento penale per atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale e non possono quindi essere oggetto, nell’ambito di tale diritto, di una condanna penale. |
Sulla prima questione
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59 |
In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale [sentenza del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18, EU:C:2019:1054, punto 26 e giurisprudenza citata]. |
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60 |
Nel caso di specie, da un lato, occorre rilevare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente di stabilire se esso debba qualificare gli atti che hanno dato luogo alle condanne precedenti pronunciate nei confronti della persona imputata nel procedimento penale principale in altri Stati membri alla luce dei tipi di atti sanzionabili previsti dal suo diritto nazionale, che distingue tali atti in funzione della loro natura di illecito amministrativo o di reato e classifica i reati in due categorie, la prima costituita dai reati «di carattere generale», per i quali l’azione pubblica è avviata con un atto di accusa del pubblico ministero, la seconda riguardante i reati «di natura privata», per i quali tale azione ha luogo a seguito di una denuncia della vittima. |
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61 |
Dall’altro lato, occorre sottolineare che l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/675 precisa la portata dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione quadro, cui la prima questione si riferisce, indicando che quest’ultimo paragrafo si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena inflitta nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione. Orbene, con tale prima questione, il giudice del rinvio si interroga proprio sulla qualificazione dei reati per i quali la persona sottoposta al procedimento penale di cui è investito è stata oggetto di condanne precedenti in altri Stati membri, e ciò riguardo alle conseguenze di una siffatta qualificazione per la decisione che esso può adottare nei suoi confronti. |
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62 |
Di conseguenza, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315, debba essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale competente, ai fini della presa in considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti di una persona sottoposta a un procedimento penale, valutare se gli atti che hanno dato luogo a tali condanne registrate nell’ECRIS debbano essere qualificati, alla luce della classificazione operata dal diritto nazionale, come reati o illeciti amministrativi e, nella prima ipotesi, come reati di carattere generale o come reati di natura privata, qualora le conseguenze giuridiche previste dal diritto nazionale siano diverse a seconda della categoria alla quale appartiene l’atto che ha dato luogo a una condanna precedente. |
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63 |
Come ricordato al punto 52 della presente sentenza, l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 impone agli Stati membri di provvedere, da un lato, affinché, in occasione di un procedimento penale a carico di una persona, le precedenti «decisioni di condanna» pronunciate in un altro Stato membro siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali in forza del diritto nazionale e, dall’altro, affinché ad esse siano riconosciuti effetti giuridici «equivalenti» a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali, conformemente al diritto nazionale. Inoltre, dal tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione quadro, ripreso al punto 61 della presente sentenza, risulta che tale obbligo si applica, in particolare, per quanto riguarda la qualificazione del reato nonché il tipo e il livello della pena prevista. |
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64 |
In tale contesto, la prima questione richiede che sia determinata la portata, da un lato, della nozione di «condanna», ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/675, e, dall’altro, del termine «equivalenti», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima, al fine di definire gli obblighi dei giudici nazionali, previsti in quest’ultima disposizione, per quanto riguarda la presa in considerazione delle «precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro» e il riconoscimento, a tali condanne, di «effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale». |
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65 |
In primo luogo, ai sensi dell’articolo 2 di detta decisione quadro, ai fini di quest’ultima per «“condanna” si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato». |
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66 |
Anzitutto, occorre sottolineare che il fatto, rilevato dal giudice del rinvio, che l’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315, nella sua versione in lingua bulgara, definisca il termine «condanna» facendo riferimento alla nozione di «atto sanzionabile», non significa necessariamente, contrariamente a quanto afferma tale giudice, che occorrerebbe accogliere quest’ultima nozione ai fini della definizione del termine «condanna» ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/675, nonostante il riferimento di quest’ultima disposizione alla nozione di «reato», per il motivo che quest’ultima nozione ha un’accezione più restrittiva in lingua bulgara rispetto alla nozione di «atto sanzionabile». |
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67 |
Al riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, la formulazione utilizzata in talune versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, la necessità che un atto dell’Unione sia applicato e, quindi, interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma impone che la disposizione di cui trattasi sia interpretata in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte alla luce, in particolare, delle versioni redatte in tutte le lingue [sentenza del 5 dicembre 2024, Network One Distribution, C‑506/23, EU:C:2024:1003, punto 27 e giurisprudenza citata]. |
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68 |
Nel caso di specie, occorre rilevare che, nella maggior parte delle versioni linguistiche sia dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/675 sia dell’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315, la formulazione di tali disposizioni si riferisce alla nozione di «reato». Ciò vale, in particolare, per le versioni in lingua tedesca e in lingua olandese di queste due disposizioni, che utilizzano rispettivamente i termini «Straftat» e «strafbaar feit», termini che corrispondono a tale nozione e non a quella più generale di «atto sanzionabile». |
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69 |
L’interpretazione secondo cui la nozione di «condanna», ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/675, è definita con riferimento ai soli reati è corroborata dal considerando 3 della decisione quadro 2008/675. Infatti, da tale considerando risulta che tale nozione non include le decisioni definitive di un’autorità amministrativa che accerti la responsabilità di una persona per un «reato» o per un «atto punibile in base al diritto nazionale perché configura una violazione di legge». Così facendo, il legislatore dell’Unione ha inteso introdurre una distinzione tra i reati e gli atti punibili secondo il diritto nazionale che non hanno natura penale. |
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70 |
Tale interpretazione è altresì confermata dagli obiettivi della decisione quadro 2008/675 e della decisione quadro 2009/315, che sono inscindibilmente connesse. Infatti, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri cooperino con diligenza e in modo uniforme a scambi di informazioni sulle condanne penali, al fine di evitare che le autorità giudiziarie nazionali investite di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona che è già stata oggetto di decisioni di condanna pronunciate da giudici di altri Stati membri per altri fatti si pronuncino senza essere in grado di tener conto di tali precedenti decisioni di condanna (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 47). |
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71 |
Da quanto precede risulta che la nozione di «condanna», ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/675, letto alla luce del considerando 3 di quest’ultima, nozione coerente con quella di cui all’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315, si riferisce a una decisione definitiva di un giudice penale che stabilisce la colpevolezza di una persona a causa della commissione di un «reato» e non, più in generale, di un «atto sanzionabile» o di un «atto punibile in base al diritto nazionale perché configura una violazione di legge». Del pari, come già indicato al punto 69 della presente sentenza, tale nozione non include le decisioni definitive delle autorità amministrative, indipendentemente dalla natura dell’atto per il quale esse hanno accertato la responsabilità della persona interessata. |
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72 |
Ne consegue che l’obbligo a carico degli Stati membri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 riguarda soltanto le decisioni definitive pronunciate da un giudice penale di un altro Stato membro e che stabiliscono la colpevolezza della persona di cui trattasi per un reato. Inoltre, come risulta espressamente dalla formulazione di tale disposizione, tale obbligo si limita alle condanne per le quali sono state ottenute informazioni in forza degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziali. |
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73 |
Occorre tuttavia precisare che, conformemente all’articolo 2 di tale decisione quadro, come interpretato al punto 71 della presente sentenza, tale obbligo include decisioni definitive di una giurisdizione penale, come quelle previste all’articolo 78a, paragrafo 1, lettera b), del NK, che, dopo aver accertato la colpevolezza dell’imputato per un reato, lo esonera dalla sua responsabilità penale e gli infligge una sanzione amministrativa, anziché una sanzione penale, purché sia stato possibile ottenere informazioni su tali decisioni. |
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74 |
Ne consegue che, ai fini della presa in considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione quadro, spetta al giudice competente determinare, in via preliminare, se le precedenti decisioni definitive pronunciate in un altro Stato membro da un giudice penale, di cui esso è stato informato, abbiano riconosciuto la colpevolezza della persona interessata per la commissione di un reato. |
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75 |
A tal riguardo, come suggerisce lo stesso giudice del rinvio, in sostanza, il fatto che una siffatta decisione definitiva sia iscritta nel casellario giudiziale dell’interessato nello Stato membro di condanna e sia quindi portata a conoscenza dei giudici degli altri Stati membri tramite ECRIS indica, in linea di principio, che tale decisione soddisfa il criterio di cui al punto precedente, fermo restando, peraltro, che la nozione di «condanna» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315, include parimenti un siffatto criterio. |
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76 |
Nei limiti in cui il giudice del rinvio indica che le informazioni sulle precedenti condanne dell’imputato nel procedimento principale, provenienti dall’ECRIS, non gli consentono di determinare la categoria in cui rientrano gli atti oggetto di tali condanne, occorre sottolineare che, come precisato al considerando 10 della decisione quadro 2009/315, tale decisione quadro dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità, per le autorità giudiziarie, di richiedersi e trasmettersi direttamente le informazioni derivanti dal casellario giudiziale in applicazione dell’articolo 13, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, della convenzione europea di assistenza giudiziaria e senza pregiudizio dell’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria tra gli Stati membri, il quale precisa le modalità di presentazione e di trasmissione di una richiesta di assistenza giudiziaria conformemente alle summenzionate disposizioni della convenzione europea di assistenza giudiziaria. |
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77 |
Di conseguenza, nel caso in cui un giudice di uno Stato membro ritenga che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, le informazioni disponibili nell’ECRIS non siano sufficienti, spetta a quest’ultimo verificare direttamente presso i giudici che hanno pronunciato le condanne precedenti se queste ultime costituiscano effettivamente condanne ai sensi dell’articolo 2 di tale decisione quadro. |
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78 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la portata dell’obbligo gravante su ciascuno Stato membro di assicurare che alle precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri siano attribuiti effetti «equivalenti» a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali pronunciate nello Stato membro interessato, conformemente al suo diritto interno, ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione quadro, essa deve essere determinata alla luce del principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale, sancito all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che la decisione quadro 2008/675, come enunciato al suo considerando 2, mira ad attuare. |
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79 |
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale principio osta, in particolare, a che, nell’ambito di tale decisione quadro, una decisione di condanna emessa precedentemente in un altro Stato membro, sia oggetto di un riesame sulla base della sua presa in considerazione (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 38 e giurisprudenza citata). |
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80 |
Per tale motivo l’articolo 3, paragrafo 3, di detta decisione quadro vieta espressamente un siffatto riesame, cosicché precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri devono essere prese in considerazione quali sono state pronunciate (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 39 e giurisprudenza citata). |
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81 |
Ciò precisato, come esplicitato dal considerando 13 della decisione quadro 2008/675, quest’ultima rispetta la varietà delle soluzioni e delle procedure nazionali necessarie per tener conto di precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro. L’esclusione della possibilità di riesame di una precedente decisione di condanna non dovrebbe impedire a uno Stato membro di pronunciare, se necessario, una decisione che produca effetti giuridici equivalenti a quelli di tale decisione di condanna. |
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82 |
In particolare, come indicato dal considerando 8 di tale decisione quadro, se nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro sono disponibili informazioni su una precedente decisione di condanna in un altro Stato membro, occorrerebbe nella misura del possibile evitare che la persona abbia un trattamento meno favorevole di quello che avrebbe se la condanna precedente fosse stata pronunciata da un giudice nazionale. |
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83 |
Ne consegue che il giudice investito di un procedimento penale in uno Stato membro deve assicurarsi che al reato che ha comportato una precedente condanna pronunciata in un altro Stato membro nonché alla pena inflitta in forza di quest’ultima non siano attribuiti effetti giuridici con conseguenze più gravi per la situazione dell’accusato di quelle che si verificherebbero se tale condanna fosse stata pronunciata da un giudice nazionale. |
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84 |
In tale prospettiva, al fine di poter riconoscere alla precedente condanna pronunciata in un altro Stato membro effetti giuridici «equivalenti» a quelli che avrebbe prodotto una condanna nazionale, è necessario che il giudice del rinvio possa valutare, in particolare, la categoria alla quale appartiene il reato sanzionato da tale precedente condanna e che ha determinato la natura e il livello di tale sanzione. Infatti, la determinazione di una siffatta equivalenza può richiedere, tra l’altro, un confronto tra la tipologia dei reati prevista dalla legislazione penale dello Stato membro in cui detta precedente condanna è stata inflitta e quella esistente nella normativa nazionale, in particolare qualora, in forza di quest’ultima, gli effetti giuridici connessi alle condanne pronunciate per il reato di cui trattasi possano essere diversi a seconda della categoria alla quale appartiene tale reato. |
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85 |
Ne consegue che l’adozione di una decisione che consenta di attribuire a una precedente condanna pronunciata in un altro Stato membro effetti giuridici equivalenti a quelli che deriverebbero da una precedente condanna nazionale richiede un esame caso per caso, alla luce delle circostanze concrete del caso di specie, il quale non può, tuttavia, condurre ad una riqualificazione del reato commesso e della pena inflitta (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 45 e giurisprudenza citata). |
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86 |
Più precisamente, dalle considerazioni esposte ai punti da 65 a 85 della presente sentenza si deve dedurre che, qualora dalle informazioni di cui dispone il giudice penale competente risulti che l’accusato ha subito, in un altro Stato membro, condanne, ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/675, vale a dire decisioni definitive che stabiliscono la sua colpevolezza per un reato, tale giudice è tenuto a riconoscere a tali decisioni effetti equivalenti a quelli derivanti da condanne nazionali pronunciate per la commissione di un reato appartenente ad una categoria equivalente e che dà luogo a una pena di natura e di livello comparabili. Tuttavia, tale riconoscimento non deve condurre, nel procedimento di cui trattasi, a un trattamento della persona interessata meno favorevole di quello che le sarebbe stato riservato se tali decisioni fossero state pronunciate da un giudice nazionale. |
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87 |
In tale contesto, il giudice penale competente non può procedere ad una riqualificazione del reato per il quale l’imputato è stato condannato in un altro Stato membro che avrebbe l’effetto di conferirgli la natura di un illecito amministrativo. Infatti, non solo una siffatta riqualificazione avrebbe l’effetto di comportare un riesame della precedente condanna, espressamente vietato dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione quadro, ma equivarrebbe, in definitiva, a una violazione dell’obbligo enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima, di non attribuire a tale condanna effetti equivalenti a quelli derivanti da una condanna nazionale. |
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88 |
Tuttavia, come risulta dal punto 73 della presente sentenza, la decisione quadro 2008/675 esige che, nell’ipotesi in cui il diritto nazionale preveda la presa in considerazione di precedenti decisioni definitive di un giudice penale che hanno accertato la colpevolezza dell’imputato per un reato, ma gli hanno inflitto, in luogo di una sanzione penale, una sanzione di natura amministrativa, il giudice competente applichi le disposizioni pertinenti di tale diritto a tali decisioni emesse in un altro Stato membro, purché disponga di informazioni sufficienti al riguardo. |
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89 |
Per quanto riguarda, ora, stabilire se, conformemente alla classificazione prevista dal suo diritto nazionale, i reati oggetto delle precedenti condanne pronunciate in altri Stati membri costituiscano reati «di carattere generale» o reati «di carattere privato», sempre che, a seconda della categoria alla quale essi appartengono, le conseguenze giuridiche nel diritto nazionale siano diverse, spetta al giudice del rinvio verificare se l’azione pubblica in tali altri Stati membri sia stata esercitata su iniziativa dell’autorità competente o a seguito di una denuncia della vittima dinanzi a un tribunale. |
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90 |
Nel caso di specie, come constatato dallo stesso giudice del rinvio, i reati che hanno dato luogo alle condanne in Belgio e in Germania non coinvolgevano vittime. Nella misura in cui tali reati costituiscano effettivamente reati secondo la legislazione dello Stato membro interessato, spetterà ad esso conferire a tali condanne effetti equivalenti a quelli che avrebbero comportato condanne precedenti nazionali per reati «di carattere generale». |
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91 |
Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale competente, ai fini della presa in considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della persona sottoposta al procedimento penale di cui è investito, valutare se gli atti che hanno dato luogo alle precedenti decisioni definitive dei giudici di tale altro Stato membro, di cui esso è venuto a conoscenza, siano stati qualificati, in base alla classificazione operata dal diritto dell’altro Stato membro, come reati. In forza dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, detto giudice è tenuto a prendere in considerazione unicamente tali decisioni e a conferire loro effetti giuridici equivalenti a quelli che sarebbero attribuiti a precedenti condanne nazionali per la commissione di un reato appartenente a una categoria equivalente e che dà luogo ad una pena di natura e di livello comparabili. Tuttavia, tale presa in considerazione non deve condurre, nel procedimento di cui trattasi, a un trattamento della persona interessata meno favorevole di quello che le sarebbe stato riservato se tali decisioni fossero state pronunciate da un giudice nazionale. |
Sulle spese
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92 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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