ECLI:EU:C:2026:562•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2026.#Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.#Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore della cogenerazione di calore e di energia elettrica – Riforma del regime di sostegno alla cogenerazione – Decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Misure concesse mediante risorse statali – Condizione relativa all’esistenza di un prelievo obbligatorio.#Causa C-242/24 P.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2026.#Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.#Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore della cogenerazione di calore e di energia elettrica – Riforma del regime di sostegno alla cogenerazione – Decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Misure concesse mediante risorse statali – Condizione relativa all’esistenza di un prelievo obbligatorio.#Causa C-242/24 P.
ECLI:EU:C:2026:562Eu Chamb 04 C9 lug 2026
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
9 luglio 2026 ( *1 )
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore della cogenerazione di calore e di energia elettrica – Riforma del regime di sostegno alla cogenerazione – Decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Misure concesse mediante risorse statali – Condizione relativa all’esistenza di un prelievo obbligatorio»
Nella causa C‑242/24 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 aprile 2024,
Commissione europea, rappresentata da A. Bouchagiar, C.-M. Carrega e C. Kovács, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi (relatore), N. Jääskinen e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: D. Dittert, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 giugno 2025,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 ottobre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 gennaio 2024, Germania/Commissione (T‑409/21; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2024:34), mediante la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2021) 3918 final della Commissione, del 3 giugno 2021, riguardante l’aiuto di Stato SA.56826 (2020/N) – Germania – Riforma 2020 del regime di sostegno alla cogenerazione e l’aiuto di Stato SA.53308 (2019/N) – Germania – Modifica del regime di sostegno alle centrali di cogenerazione di calore e di energia elettrica esistenti [articolo 13 del Gesetz zur Neuregelung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (legge recante una nuova disciplina della legge sulla cogenerazione di calore e di energia elettrica), del 21 dicembre 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 2498; in prosieguo: il «KWKG del 2016»)] (in prosieguo: la «decisione controversa»), mediante la quale tale istituzione constata che varie misure (in prosieguo: le «misure controverse») dirette a sostenere la produzione di energia elettrica da parte delle centrali di cogenerazione di calore e di energia elettrica (combined heat and power; in prosieguo: la «CHP») costituiscono aiuti di Stato. |
Fatti all’origine della controversia e decisione controversa
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2 |
I fatti all’origine della controversia e la decisione controversa sono esposti ai punti da 2 a 26 della sentenza impugnata. Essi possono essere riassunti come segue ai fini della presente sentenza. |
Misure controverse e loro finanziamento
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3 |
Il 28 gennaio 2019 e il 23 settembre 2020, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione una serie di misure risultanti da modifiche apportate al KWKG del 2016, alcune delle quali sono state ulteriormente emendate nel dicembre 2020. Tali emendamenti, considerati nel loro insieme, e le misure ivi contenute corrispondono alla normativa relativa al sostegno alla CHP in vigore dal 1o gennaio 2021 (in prosieguo: il «KWKG del 2020»), cui si aggiunge un ultimo emendamento relativo alla fissazione di un tetto massimo per il prelievo a favore dei produttori di idrogeno, come previsto all’articolo 27 del KWKG del 2020. |
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4 |
Il KWKG del 2020 si propone, in particolare, l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e la protezione del clima e dell’ambiente, aumentando la produzione netta di energia elettrica CHP entro il 2025. |
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5 |
A tal fine, esso prevede una serie di misure di sostegno, in primo luogo, alla produzione di energia elettrica da parte di centrali CHP ad alto rendimento di nuova costruzione, modernizzate e ottimizzate, in secondo luogo, alle reti urbane di riscaldamento e di raffreddamento a basso consumo di energia, in terzo luogo, agli impianti di stoccaggio di calore e di freddo, e, in quarto luogo, alla produzione di energia elettrica nelle centrali CHP esistenti, ad alto rendimento e alimentate a gas, nel settore del riscaldamento urbano (in prosieguo, congiuntamente: le «misure di sostegno alla CHP»). In quinto luogo, il KWKG del 2020 prevede anche una misura di sostegno al settore della fabbricazione di gas industriali in cui la produzione di idrogeno costituisce la maggior parte del valore aggiunto totale. |
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6 |
Tali diverse misure, che costituiscono le misure controverse, assumono la forma di un premio, che può, in determinati casi, essere accompagnato da un bonus, che si aggiunge alle entrate derivanti dalla vendita al prezzo di mercato dell’energia elettrica prodotta, oppure, per il solo settore della fabbricazione di gas industriali, in cui la produzione di idrogeno costituisce la maggior parte del valore aggiunto totale, di un tetto massimo dell’importo del prelievo che può essere recuperato nei confronti dei produttori di idrogeno dai gestori di rete. |
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7 |
Il sostegno viene concesso mediante procedure di gara organizzate dal regolatore nazionale, ossia la Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti, Germania) (in prosieguo: la «BNetzA»), oppure direttamente in virtù del KWKG del 2020. In quest’ultimo caso, i beneficiari di tale sostegno sono legittimati a riceverlo qualora soddisfino i criteri di ammissibilità, con la presentazione di una domanda verificata dal Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale dell’economia e del controllo sulle esportazioni, Germania) (in prosieguo: il «BAFA»). Se i beneficiari soddisfano tutti questi criteri, il BAFA deve rilasciare un’autorizzazione che conferma la loro idoneità. |
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8 |
Il meccanismo di finanziamento delle misure di sostegno alla CHP è descritto dal Tribunale come segue. |
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9 |
Da un lato, i gestoreidi rete di distribuzione o di trasporto sono legalmente obbligati a versare ai beneficiari delle misure di sostegno alla CHP connessi alla loro rete gli importi previsti dal KWKG del 2020 e tali beneficiari hanno il diritto di riceverli (in prosieguo: il «sostegno KWKG»). |
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10 |
In particolare, i gestori di rete di distribuzione versano il sostegno KWKG per l’energia elettrica prodotta mediante cogenerazione in centrali di cogenerazione ad alto rendimento di nuova costruzione, modernizzate e ottimizzate, nonché in centrali di cogenerazione esistenti e ammortizzate, ad alto rendimento e alimentate a gas. |
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11 |
I gestori di rete di trasporto versano il sostegno KWKG per la costruzione e l’ampliamento di reti urbane di riscaldamento e di raffreddamento a basso consumo di energia, nonché per la costruzione e l’ottimizzazione di impianti di stoccaggio di calore e di freddo. |
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12 |
Affinché ciascun gestore di rete veda compensato l’onere finanziario supplementare risultante dai suoi obblighi a titolo del KWKG del 2020, quest’ultimo ha istituito un meccanismo mediante il quale tale onere viene ripartito in maniera equa tra i gestori di rete – di distribuzione o di trasporto – in proporzione ai consumi dei consumatori collegati alla loro rete, e poi compensato. |
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13 |
Così, in un primo momento, i gestori di rete di trasporto rimborsano ai gestori di rete di distribuzione l’importo totale che questi ultimi hanno versato ai beneficiari delle misure di sostegno alla CHP. |
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14 |
In un secondo momento, i gestori di rete di trasporto calcolano l’importo totale dei pagamenti da essi effettuati, rispettivamente, ai beneficiari delle misure di sostegno alla CHP e ai gestori di rete di distribuzione, come indicato ai punti 11 e 13 della presente sentenza. Tale importo totale è quindi diviso per il consumo totale di energia elettrica. |
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15 |
Il risultato di tale operazione rappresenta l’onere medio per kilowattora (kWh) di energia elettrica per le misure controverse. I gestori di rete di distribuzione sono tenuti a versare ai gestori di rete di trasporto una somma corrispondente a tale onere medio per kWh di energia elettrica che essi hanno distribuito ai clienti finali (in prosieguo: il «prelievo KWKG»). |
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16 |
L’importo del prelievo KWKG viene calcolato ogni anno dai gestori di rete di trasporto, secondo la metodologia prevista dal KWKG del 2020 e sotto il controllo del BAFA e della BNetzA. Esso viene espresso in un importo uniforme per kWh di energia elettrica consumata, fatto salvo il tasso ridotto di cui beneficiano alcune categorie di utenti. |
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17 |
Dall’altro lato, i gestori di rete hanno il diritto, senza esservi obbligati dalla legge, di ripercuotere il prelievo KWKG nel calcolo dei canoni di rete che essi pretendono dai loro clienti per ogni kWh di energia elettrica fornita in Germania attraverso la rete elettrica. In via di deroga, i gestori di rete di trasporto hanno il diritto di reclamare un prelievo KWKG ridotto per i grandi consumatori di energia come i produttori di idrogeno. |
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18 |
Il KWKG del 2020 prevede un limite annuo di bilancio di EUR 1,8 miliardi per il finanziamento delle misure controverse e dunque per il prelievo KWKG totale. |
Decisione controversa
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19 |
Il 3 giugno 2021, la Commissione ha adottato la decisione controversa. |
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20 |
La Commissione ha qualificato le misure controverse come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, constatando, segnatamente, che esse erano finanziate mediante risorse statali. In particolare, ai punti 220 e 221 di tale decisione, da un lato, la Commissione ha concluso che le misure di sostegno alla CHP erano finanziate mediante le entrate derivanti da un contributo obbligatorio de iure imposto dallo Stato, gestite e destinate conformemente alle disposizioni della normativa. Dall’altro lato, la Commissione ha considerato che la misura relativa alla fissazione di un tetto massimo al prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno costituiva una rinuncia a risorse statali. |
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21 |
La Commissione ha nondimeno constatato che le misure controverse erano compatibili con il mercato interno in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, cosicché essa ha deciso di non sollevare obiezioni. |
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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22 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2021, la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui viene constatato che le misure controverse costituiscono aiuti di Stato. A sostegno di tale ricorso essa deduce un motivo unico, relativo all’interpretazione e all’applicazione errate dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha constatato che le imprese interessate dalle misure controverse beneficiavano di aiuti concessi mediante risorse statali. |
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23 |
Al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale, basandosi sulla sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punti 38, 39 e 42), ha considerato che possono essere qualificati come risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da un lato, fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale, gestiti e ripartiti conformemente a tale normativa nonché, dall’altro, somme che restano costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, dato che questi due criteri costituiscono criteri alternativi della nozione di «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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24 |
Il Tribunale, in un primo momento, ha analizzato, ai punti da 41 a 118 della sentenza impugnata, se le misure di sostegno alla CHP fossero finanziate mediante risorse statali e, in un secondo momento, ha esaminato, ai punti da 119 a 126 di tale sentenza, se la fissazione di un tetto massimo al prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno fosse finanziata da siffatte risorse. |
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25 |
Per quanto riguarda le misure di sostegno alla CHP, anzitutto, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 56 a 90 della sentenza impugnata, se il sostegno KWKG o il prelievo KWKG costituissero un’imposta o un altro prelievo obbligatorio, ai sensi del primo dei criteri menzionati al punto 23 della presente sentenza. Ai punti da 91 a 100 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi verificato se gli importi del sostegno KWKG o del prelievo KWKG rimanessero sotto il controllo pubblico costante, ai sensi del secondo criterio. Infine, ai punti da 101 a 117 di tale sentenza, il Tribunale ha respinto gli argomenti della Commissione relativi all’applicazione nel caso di specie della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160). |
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26 |
In primo luogo, per quanto riguarda il primo dei suddetti criteri, il Tribunale al punto 57 della sentenza impugnata, ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale dei fondi devono essere considerati come «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, qualora essi provengano da contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato membro in questione e vengano gestiti e ripartiti in conformità a tale normativa. |
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27 |
Applicando al caso di specie tale giurisprudenza, il Tribunale ha considerato, anzitutto, al punto 67 della sentenza impugnata, in particolare che i pagamenti obbligatori effettuati da parte dei gestori di rete ai beneficiari delle misure di sostegno alla CHP, ossia i pagamenti effettuati a uno stadio che esso ha identificato come il «primo livello» della catena di approvvigionamento dell’energia elettrica, riguardavano unicamente la destinazione dei fondi conforme alla legge in quanto tali gestori erano legalmente obbligati a concedere un sostegno finanziario a tali beneficiari. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che tali pagamenti non fornissero alcuna indicazione sull’origine dei fondi utilizzati dai gestori di rete. Secondo il Tribunale, considerare che i suddetti pagamenti costituiscono un’imposta o un altro prelievo obbligatorio equivarrebbe a ritenere che il finanziamento delle misure di sostegno alla CHP si confonda con la concessione dei fondi ai beneficiari di quest’ultima. |
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28 |
Inoltre, ai punti da 68 a 70 di tale sentenza, il Tribunale ha distinto la situazione del caso di specie, in cui i gestori di rete non hanno alcun obbligo legale di ripercuotere il prelievo KWKG sui loro clienti a valle, ossia a un stadio che esso ha identificato come il «secondo livello» della catena di approvvigionamento di energia elettrica, da quella considerata dalla giurisprudenza sulla quale si era basata la Commissione per sostenere che i fondi utilizzati dai gestori di rete per adempiere i loro obblighi di pagamento ai beneficiari delle misure di sostegno alla CHP avevano un’origine statale. |
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29 |
Inoltre, ai punti 71 e 72 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato che la Commissione non aveva spiegato in quale momento e da chi fosse effettuata la gestione dei fondi. |
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30 |
Infine, il Tribunale ha considerato, ai punti da 73 a 77 della medesima sentenza, che la possibilità, per i gestori di rete, di far sopportare l’onere delle misure di sostegno alla CHP ai loro clienti era sufficiente per escludere che tali gestori fossero i «debitori finali di tale onere» e, di conseguenza, che essi fossero soggetti a un contributo obbligatorio per legge. |
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31 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il secondo dei criteri menzionati al punto 23 della presente sentenza, vale a dire il controllo pubblico costante sulle somme di cui trattasi, il Tribunale ha constatato, ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva verificato nella decisione controversa se esso fosse soddisfatto, ma che una siffatta circostanza non configurava un errore di diritto, in quanto i due criteri in questione erano alternativi. In ogni caso, il Tribunale, al punto 98 di tale sentenza, ha considerato che tale secondo criterio non era soddisfatto nel caso di specie. |
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32 |
In terzo luogo, il Tribunale ha considerato, ai punti da 101 a 117 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva erroneamente escluso, nel caso di specie, l’applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), basandosi sul fatto che le misure di sostegno alla CHP non costituivano una «semplice regolamentazione dei prezzi», ai sensi di tale sentenza. |
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33 |
Dopo aver concluso che le misure di sostegno alla CHP non erano finanziate da risorse statali, il Tribunale ha affermato, ai punti da 119 a 126 della sentenza impugnata, che la fissazione di un tetto massimo del prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno non poteva essere assimilato a una rinuncia di risorse statali. |
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34 |
Sulla base di tale motivazione, il Tribunale ha accolto il motivo unico della Repubblica federale di Germania e ha annullato la decisione controversa. |
Conclusioni delle parti
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35 |
Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:
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36 |
La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
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37 |
A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce un motivo unico di impugnazione, vertente su un errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nell’interpretazione della nozione di «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e nella qualificazione giuridica dei fatti. |
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38 |
Tale motivo di impugnazione si compone di due capi vertenti, il primo, su un errore di diritto quanto alla valutazione dell’onere finanziario delle misure di sostegno alla CHP e, il secondo, sulla violazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160). |
Sul primo capo del motivo unico di impugnazione
Argomenti delle parti
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39 |
Con il primo capo del motivo unico di impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’onere finanziario delle misure di sostegno alla CHP assunto dai gestori di rete di distribuzione non costituisse un’imposta o un altro prelievo obbligatorio ai sensi della giurisprudenza della Corte e che, pertanto, nel caso di specie, non fossero state mobilitate risorse statali. |
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40 |
Essa deduce che il Tribunale si è basato, al riguardo, su tre valutazioni, tutte viziate da un errore di diritto. |
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41 |
In primo luogo, secondo la Commissione, il Tribunale, ai punti da 65 a 70 e 89 della sentenza impugnata, ha considerato che, per accertare l’esistenza di risorse statali, fosse necessario non confondere l’uso dei fondi con la loro origine. Pertanto, il soggetto debitore di un prelievo obbligatorio dovrebbe essere distinto dal soggetto debitore dell’aiuto, che versa, a tale titolo, al beneficiario gli importi corrispondenti a un siffatto prelievo. Dal momento che, come nel caso di specie, una sola persona rivestirebbe entrambe queste qualità, in quanto ciascun gestore di rete di distribuzione è il soggetto passivo del prelievo KWKG nonché il responsabile del versamento del sostegno KWKG ai beneficiari delle misure di sostegno alla CHP, il Tribunale ha ritenuto che non esistessero risorse statali. |
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42 |
Per contro, la Commissione ritiene che nulla nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE né nella giurisprudenza richiamata dal Tribunale, autorizzi a esigere l’esistenza di un rapporto triangolare tra il soggetto passivo del prelievo obbligatorio, il responsabile della concessione dell’aiuto e il beneficiario dello stesso. L’esistenza di un prelievo obbligatorio sarebbe la sola determinante. |
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43 |
In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che il Tribunale ha dichiarato, ai punti 71, 72 e 88 della sentenza impugnata, che la stessa non aveva dimostrato che i fondi generati dal prelievo KWKG fossero riscossi e gestiti conformemente alla normativa nazionale. Il Tribunale vi ravviserebbe una condizione supplementare rispetto a quella dell’esistenza di un prelievo obbligatorio. |
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44 |
La Commissione è invece del parere che non sia necessario che siano soddisfatti altri criteri, quali quelli della gestione e della ripartizione dei fondi conformemente alla legislazione nazionale, essendo la mera natura di imposta o di prelievo obbligatorio sufficiente per dimostrare l’esistenza di risorse statali, fermo restando che un’imposta può essere riscossa anche da enti privati. Nel caso di specie, sarebbe effettivamente in discussione un obbligo di pagamento imposto unilateralmente dalla legge a una categoria specifica di persone e, pertanto, un’imposta o un prelievo obbligatorio. |
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45 |
Il riferimento, contenuto al punto 35 della sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1), al fatto che gli importi «siano gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa» sarebbe legato alla necessità di distinguere la situazione di cui si trattava nella causa che ha dato luogo a tale sentenza da quelle oggetto delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 15 luglio 2004, Pearle e a. (C‑345/02, EU:C:2004:448), e del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE (C‑677/11, EU:C:2013:348), nelle quali le autorità pubbliche si sarebbero limitate a rendere obbligatorio un prelievo istituito e gestito da un’associazione di diritto privato per un gruppo di entità giuridiche anch’esse di diritto privato. Tali situazioni non sarebbero paragonabili a quella del caso di specie, dato che, secondo la Commissione, è lo Stato tedesco che ha introdotto il sostegno KWKG e che ha adottato tutte le misure necessarie per «gestire e ripartire» gli importi corrispondenti in conformità della normativa tedesca. Ritenendo il contrario, il Tribunale sarebbe altresì incorso in un errore di qualificazione giuridica dei fatti. |
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46 |
In subordine, la Commissione aggiunge che, in ogni caso, queste due prime valutazioni del Tribunale si basano su un altro errore, in cui esso sarebbe incorso ai punti 71 e 72 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale ha erroneamente considerato che il meccanismo di ripartizione dell’onere finanziario tra i gestori di rete non poteva essere considerato una «gestione di fondi» per il motivo che tale meccanismo attuava unicamente una compensazione di tale onere tra gestori di rete. In realtà, da un lato, l’onere finanziario gravante sui gestori di rete di distribuzione sarebbe risultato non dal versamento del sostegno KWKG, il quale sarebbe stato loro rimborsato dai gestori di rete di trasporto, bensì dal pagamento del prelievo KWKG che i gestori di rete di distribuzione avrebbero versato a questi ultimi. Dall’altro lato, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del ruolo del BAFA e della BNetzA nella scelta dei beneficiari delle misure di sostegno alla CHP e nella fissazione dell’importo dei pagamenti in applicazione della legge. Pertanto, un siffatto meccanismo consentirebbe di «gestire e ripartire» l’onere finanziario relativo a tali misure. |
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47 |
In terzo luogo, la Commissione osserva che, ai punti da 73 a 76 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la stessa non aveva dimostrato che i gestori di rete di distribuzione fossero effettivamente soggetti a un prelievo obbligatorio, dato che questi ultimi avrebbero avuto la possibilità di ripercuotere il prelievo KWKG sui loro clienti. |
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48 |
Orbene, secondo la Commissione, la sola possibilità di ripercuotere i costi aggiuntivi su terzi è inoperante ai fini della constatazione dell’esistenza di risorse statali, come risulta, a suo avviso, dalla sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punti da 65 a 71). |
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49 |
La Repubblica federale di Germania ritiene che occorra respingere l’intero argomento a sostegno del primo capo del motivo unico di impugnazione. |
Giudizio della Corte
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50 |
Secondo costante giurisprudenza, la qualificazione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, presuppone che siano cumulativamente soddisfatte quattro condizioni, vale a dire che esista un intervento dello Stato o «mediante risorse statali», che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che detto intervento conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che il medesimo intervento falsi o minacci di falsare la concorrenza (sentenza del 26 settembre 2024, Covestro Deutschland e Germania/Commissione, C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 146 nonché giurisprudenza citata). |
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51 |
Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, da giurisprudenza parimenti costante risulta che una misura può essere qualificata come intervento dello Stato o come aiuto concesso «mediante risorse statali» qualora, da un lato, essa sia concessa direttamente o indirettamente mediante tali risorse e, dall’altro, sia imputabile a uno Stato membro (sentenza del 26 settembre 2024, Covestro Deutschland e Germania/Commissione, C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 147 nonché giurisprudenza citata). |
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52 |
Per quanto riguarda, più in particolare, la condizione relativa al fatto che il vantaggio sia concesso «mediante risorse statali», la Corte, nella sua giurisprudenza, ha elaborato due criteri che consentono di stabilire che fondi mediante i quali viene concesso un vantaggio tariffario, in virtù della normativa nazionale, costituiscono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2024, Covestro Deutschland e Germania/Commissione, C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 148 nonché giurisprudenza citata). |
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53 |
Così, in primo luogo, i fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale, gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa, costituiscono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 26 settembre 2024, Covestro Deutschland e Germania/Commissione, C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 149 nonché giurisprudenza citata). A tale riguardo, il fatto che l’onere finanziario di un siffatto prelievo sia in concreto sopportato da una determinata categoria di persone non è sufficiente per dimostrare che i fondi risultanti da tale prelievo abbiano il carattere di «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. È necessario anche che detto prelievo sia obbligatorio in virtù del diritto nazionale (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES,C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 36). |
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54 |
In secondo luogo, il fatto che delle somme restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse possano essere qualificate come «risorse statali», ai sensi di tale disposizione (sentenza del 26 settembre 2024, Covestro Deutschland e Germania/Commissione, C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 150 nonché giurisprudenza citata). |
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55 |
I criteri menzionati ai punti 53 e 54 della presente sentenza costituiscono criteri alternativi che consentono di stabilire che una misura è concessa «mediante risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 26 settembre 2024, Covestro Deutschland e Germania/Commissione, C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 151 e giurisprudenza citata). |
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56 |
Ne consegue che il carattere statale delle risorse, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, può essere dimostrato sulla base di due criteri alternativi relativi, l’uno, all’esistenza di un onere obbligatorio gravante sui consumatori o sui clienti finali e, l’altro, al controllo pubblico sulla gestione del sistema e, in particolare, sui fondi o sui gestori di tali fondi (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2024, Covestro Deutschland e Germania/Commissione, C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 152). |
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57 |
Orbene, dal punto 93 della sentenza impugnata, non contestato nell’ambito dell’impugnazione, emerge che, nella decisione controversa, la Commissione si è limitata ad applicare il primo di questi due criteri. È vero che, dopo aver esaminato, ai punti da 56 a 90 della sentenza impugnata, tale primo criterio, il Tribunale ha nondimeno verificato, ai punti da 91 a 100 di tale sentenza, se il secondo dei criteri menzionati al punto 56 della presente sentenza fosse, nel caso di specie, soddisfatto, ma ha ritenuto che nessuno di tali criteri lo fosse. Ciò premesso, poiché il primo capo del motivo unico di impugnazione riguarda unicamente l’analisi condotta dal Tribunale ai punti da 65 a 89 della sentenza impugnata, nell’ambito di tale capo è in discussione solo il primo dei suddetti criteri. |
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58 |
Quanto all’argomento presentato a sostegno di detto capo, in primo luogo, laddove la Commissione afferma, in sostanza, con la sua prima censura, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ai punti da 65 a 70 e 89 della sentenza impugnata, nel considerare che l’individuazione di risorse statali richiede l’esistenza di un «rapporto triangolare» tra il soggetto passivo del prelievo obbligatorio, il responsabile della concessione dell’aiuto e il beneficiario di quest’ultimo, è sufficiente rilevare che, sebbene tali termini siano stati utilizzati dalla Repubblica federale di Germania nell’ambito del suo ricorso di primo grado, come risulta dal punto 47 di tale sentenza, essi non sono stati ripresi dal Tribunale in tali punti contestati della sentenza impugnata. Di conseguenza, tale censura è carente in fatto. |
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59 |
Ciò posto, con tale censura, la Commissione deduce altresì che l’esistenza di un prelievo obbligatorio è determinante ai fini dell’individuazione di «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e contesta al Tribunale di aver considerato che la destinazione obbligatoria di fondi di cui dispone una categoria di operatori economici privati a favore di un’altra categoria di operatori economici privati non è sufficiente a dimostrare l’impegno di risorse statali. |
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60 |
A tal proposito, occorre rilevare che, al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente ricordato la giurisprudenza esposta al punto 53 della presente sentenza secondo la quale, affinché taluni fondi siano considerati «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi devono in particolare provenire da imposte o da altri prelievi obbligatori in forza della normativa nazionale. |
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61 |
Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 67 e 70 della sentenza impugnata, che la Commissione avesse erroneamente considerato che l’obbligo incombente ai gestori di rete di versare il sostegno KWKG ai beneficiari delle misure di sostegno alla CHP fosse sufficiente per constatare l’esistenza di un’imposta o di un altro prelievo obbligatorio idoneo a integrare l’impiego di risorse statali. Esso ha precisato che tale circostanza consente unicamente di constatare una destinazione dei fondi conforme alla legge, senza fornire indicazioni quanto alla provenienza dei fondi utilizzati dai gestori di rete per adempiere ai loro obblighi. A sostegno di tale constatazione, il Tribunale ha fatto riferimento, ai punti 68 e 69 di tale sentenza, al criterio del trasferimento su un terzo dell’onere finanziario derivante dalla destinazione dei fondi al fine di individuare la provenienza dei fondi interessati e, di conseguenza, l’eventuale impegno di risorse statali. |
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62 |
Orbene, la Corte ha già statuito che non è sufficiente, per constatare l’impegno di risorse statali, che i gestori di rete ripercuotano sul prezzo di vendita dell’energia elettrica ai loro clienti finali i costi supplementari provocati dal loro obbligo di acquistare energia elettrica prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili alle tariffe fissate dalla legge, qualora tale compensazione risulti soltanto da una prassi e non da un obbligo legale (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punti 70 e 71, nonché del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 37). |
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63 |
Del resto, l’esistenza di un onere obbligatorio sopportato dai consumatori finali di energia elettrica al «secondo livello» della catena di approvvigionamento dell’energia elettrica che alimenta i fondi utilizzati per la concessione di un sostegno al «primo livello» di tale catena è stata, in sostanza, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 66 e 67 delle sue conclusioni, costantemente presa in considerazione nella giurisprudenza e, in particolare, nelle sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 66), del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a. (C‑262/12, EU:C:2013:851, punti da 22 a 24); del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punti da 64 a 71), del 15 maggio 2019, Achema e a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, punti 57 e 64), del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punti 30, 36 e 37), del 7 marzo 2024, Fallimento Esperia e GSE (C‑558/22, EU:C:2024:209, punti 76 e 77), del 26 settembre 2024, Covestro Deutschland e Germania/Commissione (C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 178), nonché del 26 settembre 2024, WEPA Hygieneprodukte e a./Commissione (C‑795/21 P e C‑796/21 P, EU:C:2024:807, punto 124). |
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64 |
La giurisprudenza ricordata ai punti 62 e 63 della presente sentenza riflette il fatto che sia necessario, per poter qualificare come aiuto di Stato il sostegno concesso al beneficiario, che tale sostegno gravi sul bilancio dello Stato, il che presuppone l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, detto sostegno e, dall’altro, una riduzione di detto bilancio, o persino un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su di esso. In questa prospettiva, la Corte ha altresì dichiarato che, nel caso di entità distinte dall’autorità pubblica soggette a un obbligo di acquisto di energia elettrica, l’elemento decisivo, al riguardo, è costituito dal fatto che tali entità sono incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, e non che esse sono semplicemente tenute a un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punti 58 e 60 e giurisprudenza citata). |
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65 |
Ne consegue che, in assenza di qualsiasi ripercussione obbligatoria sui clienti finali dell’onere finanziario corrispondente a un supplemento dovuto dai gestori di rete sul prezzo di vendita dell’energia elettrica, non si può ritenere che i fondi che alimentano tale supplemento provengano da un’imposta o da un altro prelievo obbligatorio e che essi costituiscano quindi risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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66 |
Nel caso di specie, dalle constatazioni effettuate dal Tribunale al punto 60 della sentenza impugnata, che la Commissione non contesta, risulta che i gestori di rete di distribuzione, pur essendo tenuti a versare il sostegno KWKG ai beneficiari delle misure in questione, hanno certamente il diritto di ripercuotere l’onere finanziario risultante da quest’ultimo, corrispondente al prelievo KWKG, sui loro clienti finali, ma non sono giuridicamente obbligati a farlo. In tali circostanze, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere che la Commissione non avesse dimostrato che le misure di sostegno alla CHP comportassero l’impegno di risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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67 |
Di conseguenza, gli argomenti a sostegno della prima censura del primo capo del motivo unico di impugnazione della Commissione, diretti contro i punti da 65 a 70 e 89 della sentenza impugnata, sono infondati. |
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68 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda censura sollevata dalla Commissione, diretta contro i punti 71, 72 e 88 della sentenza impugnata, nei quali, in sostanza, il Tribunale ha considerato che, affinché taluni fondi costituiscano risorse statali, non basta che essi siano alimentati mediante un’imposta o da altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale, dato che tali fondi devono parimenti essere gestiti e ripartiti conformemente a tale normativa, è sufficiente constatare che tale censura è inoperante. |
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69 |
Infatti, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 53 della presente sentenza, alla quale il Tribunale ha correttamente fatto riferimento ai punti 57 e 64 della sentenza impugnata, il criterio della gestione e della ripartizione dei fondi interessati conformemente alla normativa nazionale si aggiunge a quello secondo il quale tali fondi devono provenire da un’imposta o di altri prelievi obbligatori. A tale riguardo, la Commissione effettua una lettura erronea del punto 35 della sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1), quando sostiene che la menzione del primo di tali criteri mira unicamente a distinguere la situazione di cui si trattava in tale sentenza da quelle oggetto delle sentenze menzionate al punto 45 della presente sentenza, dato che nessuna limitazione in tal senso risulta dalla suddetta sentenza del 12 gennaio 2023. Detto criterio è stato del resto stabilito quale criterio autonomo della caratterizzazione dell’impegno di risorse statali, che si aggiunge a quello della provenienza dei fondi interessati, sin dalla sentenza del 2 luglio 1974, Italia/Commissione (173/73, EU:C:1974:71, punto 35). |
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70 |
Orbene, dai punti da 58 a 66 della presente sentenza risulta che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare che i fondi che alimentavano le misure controverse non costituivano un prelievo obbligatorio. |
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71 |
Di conseguenza, anche supponendo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’interpretazione del criterio secondo cui i fondi alimentati da un prelievo obbligatorio devono essere gestiti e ripartiti conformemente alla normativa nazionale, un siffatto errore non avrebbe alcuna conseguenza sulla fondatezza della constatazione dell’assenza, nel caso di specie, di un siffatto prelievo. |
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72 |
È altresì inoperante, per gli stessi motivi, l’argomento sollevato in subordine dalla Commissione ed esposto al punto 46 della presente sentenza, secondo cui, in sostanza, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente il criterio che esige che i fondi siano gestiti e ripartiti conformemente alla normativa nazionale. |
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73 |
In terzo luogo, per quanto riguarda la terza censura dedotta dalla Commissione, relativa ai punti da 73 a 76 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che dall’analisi della prima censura del presente capo del motivo unico di impugnazione emerge che la ripercussione obbligatoria dell’onere finanziario delle misure di sostegno alla CHP era effettivamente pertinente per valutare l’esistenza di risorse statali. In particolare, dal punto 62 della presente sentenza risulta che la Commissione effettua una lettura erronea della sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), quando sostiene che la Corte ha ivi dichiarato che la sola possibilità di ripercuotere i costi supplementari su terzi non incide sulla questione se siano impegnate risorse statali. Tale censura è, di conseguenza, infondata. |
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74 |
Alla luce di quanto precede, il primo capo del motivo unico di impugnazione deve essere respinto. |
Sul secondo capo del motivo unico di impugnazione
Argomenti delle parti
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75 |
Con il secondo capo del motivo unico di impugnazione, sollevato in subordine, la Commissione deduce che, ai punti da 101 a 117 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160). |
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76 |
Anzitutto, la Commissione è del parere che, con tale giurisprudenza, la Corte si limiti a considerare che solo i casi in cui lo Stato interviene mediante la regolamentazione dei prezzi di mercato – ad esempio fissando prezzi minimi o regolamentati o soglie minime di acquisti – non danno luogo all’impegno di risorse statali. Orbene, nel caso di specie, il KWKG del 2020 non prevedrebbe una siffatta regolamentazione del prezzo. Infatti, i gestori di rete sarebbero tenuti a versare il sostegno KWKG ai beneficiari delle misure di sostegno alla CHP collegate alla loro rete, indipendentemente da qualsiasi acquisto di energia elettrica da parte di questi ultimi. Pertanto, lo Stato imporrebbe obblighi di pagamento diretti tra privati, senza che tali obblighi siano fondati su un qualsivoglia rapporto contrattuale. |
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77 |
Inoltre, secondo la Commissione, un’interpretazione estensiva dell’eccezione prevista da tale giurisprudenza equivarrebbe a consentire ad uno Stato membro, che introduca obblighi di pagamento a carico di operatori economici privati, di promuovere qualsiasi settore industriale o qualsiasi impresa privata. |
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78 |
Infine, la Commissione ricorda la giurisprudenza, derivante, in particolare, dalla sentenza dell’11 agosto 1995, Dubois e Général cargo services (C‑16/94, EU:C:1995:268, punti 15 e 21), relativa alla nozione di «tassa», ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE. Essa ritiene che possa dedursene che l’elemento determinante è se il pagamento costituisce il corrispettivo di un determinato servizio, effettivamente e individualmente reso all’operatore economico, nel qual caso tale pagamento non rientra nella nozione di «tassa», o se serve a finanziare l’adempimento di una missione di servizio pubblico, nel qual caso vi rientra. In tale contesto, l’origine privata delle risorse, su cui si baserebbe il Tribunale, non sarebbe pertinente, in quanto qualsiasi forma di prelievo si avvale di risorse private. A tale riguardo, la Commissione invoca altresì la sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), la quale sarebbe stata erroneamente interpretata dal Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata, e la sentenza del 7 marzo 2024, Fallimento Esperia e GSE (C‑558/22, EU:C:2024:209), che confermerebbe che la situazione di un «obbligo di acquisto» deve essere distinta da quella in cui lo Stato impone un obbligo di pagamento, che sarebbe in realtà un prelievo obbligatorio. |
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79 |
La Repubblica federale di Germania contesta tale argomento. |
Giudizio della Corte
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80 |
Per decidere su tale capo del motivo unico di impugnazione, occorre ricordare che, al punto 59 della sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), la Corte ha constatato che l’obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determinava alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica. Ai punti 60 e 61 di tale sentenza, essa ne deduce che, in sostanza, in assenza di un siffatto trasferimento di risorse statali, il fatto che l’obbligo di acquisto sia imposto dalla legge e conferisca un incontestabile vantaggio a talune imprese non è idoneo ad attribuirgli il carattere di aiuto statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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81 |
Pertanto, è sufficiente rilevare, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il Tribunale ha in sostanza correttamente ritenuto, ai punti da 105 a 108 della sentenza impugnata, che la Corte non abbia considerato che solo una regolamentazione del prezzo imposta dalla normativa di uno Stato membro sfugga alla qualificazione di aiuto di Stato. In realtà, essa si è limitata ad affermare che il fatto di imporre a imprese private di fornitura di energia elettrica l’obbligo di acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non costituisce un aiuto di Stato quando tale obbligo non comporta alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica. |
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82 |
Infatti, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), il versamento risultante dalla differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo minimo imposto dalla legge non era alimentato da risorse statali, ma coperto dalle risorse finanziarie proprie delle imprese di fornitura di energia elettrica in questione, poiché tale onere era unicamente ripartito tra tali imprese e i gestori privati di reti di energia elettrica a monte. |
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83 |
Orbene, dall’analisi del primo capo del presente motivo unico di impugnazione risulta che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere che lo stesso valga nel caso di specie. |
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84 |
Ne consegue che il Tribunale non è neppure incorso in un errore di diritto nel considerare, al punto 112 della sentenza impugnata, che, per escludere l’applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), la Commissione doveva dimostrare, indipendentemente da fatto che le misure di sostegno alla CHP costituissero o meno una misura di «semplice regolamentazione dei prezzi», che il vantaggio a favore dei beneficiari di tali misure non era concesso dai gestori di rete, che sono entità private, mediante le loro proprie risorse finanziarie. Il Tribunale non è neppure incorso in errore concludendo, al punto 114 della sentenza impugnata, che, non avendo la Commissione dimostrato che uno dei criteri alternativi menzionati ai punti 53 e 54 della presente sentenza era soddisfatto, i gestori di rete utilizzano le loro proprie risorse finanziarie per concedere le somme previste dal KWKG del 2020 ai beneficiari delle misure di sostegno alla CHP, ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160). |
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85 |
Ne consegue, inoltre, che la censura relativa alla necessità di interpretare restrittivamente un’asserita eccezione derivante da tale giurisprudenza è anch’essa infondata. Infatti, come risulta già dal punto 80 della presente sentenza, nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), la Corte non ha introdotto un’eccezione, ma si è limitata ad interpretare l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in particolare, il requisito posto da tale disposizione secondo cui, come ricordato al punto 50 della presente sentenza, la qualificazione di «aiuto di Stato» presuppone, segnatamente, che esista un intervento dello Stato o «mediante risorse statali». |
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86 |
Orbene, nella parte in cui la Commissione ritiene che tale interpretazione equivarrebbe a consentire a uno Stato membro che introduca obblighi di pagamento a carico di operatori economici privati di promuovere qualsiasi settore industriale o qualsiasi impresa privata, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali sono considerati aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, la distinzione operata da tale norma fra gli «aiuti concessi dallo Stato» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscano aiuti, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno finanziati tramite risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere in tale nozione i vantaggi direttamente concessi dallo Stato e quelli concessi per il tramite di un organismo pubblico o privato, designato o istituito da tale Stato per gestire l’aiuto (sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 58, nonché del 27 gennaio 2022, Fondul Proprietatea, C‑179/20, EU:C:2022:58, punto 91). |
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87 |
Infine, per quanto riguarda la pertinenza della giurisprudenza sulla quale si fonda la Commissione, è necessario rilevare, in primo luogo, che, nella sentenza dell’11 agosto 1995, Dubois e Général cargo services (C‑16/94, EU:C:1995:268), la Corte era stata interrogata non sull’interpretazione dell’articolo 107 TFUE, bensì sulla questione se un onere gravante sulle merci per il fatto che esse attraversano la frontiera rientri o meno nel divieto previsto agli articoli del Trattato CE sostituiti dagli articoli 28 e 30 TFUE. Inoltre, sebbene la Corte abbia dichiarato, al punto 21 di tale sentenza, che queste ultime disposizioni si applicano a una «tassa di passaggio» destinata a compensare l’assunzione, a carico di un’impresa privata, di spese derivanti dall’espletamento di un compito di servizio pubblico, nel caso di specie né il sostegno KWKG né il prelievo KWKG sono destinati, al primo livello della catena di approvvigionamento di energia elettrica, a compensare l’assunzione di spese derivanti dall’espletamento di un compito di servizio pubblico. Pertanto, la Commissione invoca inutilmente la suddetta sentenza al fine di provare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che essa non avesse dimostrato che le misure di sostegno alla CHP fossero finanziate mediante risorse statali. |
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88 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), è sufficiente constatare che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 108 e 109 delle sue conclusioni, tale sentenza non contiene motivi che consentano di ritenere che solo l’esistenza di una regolamentazione dei prezzi di mercato intervenuta nell’ambito di un rapporto sinallagmatico tra privati giustifichi la constatazione di un mancato impegno di risorse statali. |
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89 |
In terzo luogo, lo stesso vale per quanto riguarda la sentenza del 7 marzo 2024, Fallimento Esperia e GSE (C‑558/22, EU:C:2024:209). Infatti, come risulta dai punti da 74 a 77 di tale sentenza, l’impegno di risorse statali ha potuto essere constatato per il motivo che un ente assimilabile allo Stato acquistava i certificati verdi eccedenti in questione nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, ricorrendo alle entrate provenienti da una componente tariffaria imposta dalla normativa nazionale ai consumatori di energia elettrica e versata, ai fini dell’acquisto di tali certificati, a detto ente. |
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90 |
Tenuto conto di quanto precede, anche il secondo capo del motivo unico è infondato, cosicché l’impugnazione deve essere integralmente respinta. |
Sulle spese
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91 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. |
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92 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento medesimo di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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93 |
Avendo la Repubblica federale di Germania chiesto la condanna della Commissione ed essendo quest’ultima rimasta soccombente nel suo motivo unico di impugnazione, la stessa dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania in occasione della presente impugnazione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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