ECLI:EU:C:2026:492•Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 giugno 2026.#WebGroup Czech Republic, a.s. e a. contro Ministre de la Culture e a.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État.#Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 2, lettera h) – Ambito regolamentato – Articolo 3 – Restrizione alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro – Deroga – Articolo 14 – Hosting – Articolo 15 – Assenza di un obbligo generale di sorveglianza – Servizio elettronico di accesso a un contenuto pornografico – Normativa nazionale che vieta la fornitura di siffatti contenuti a minori e che obbliga il prestatore a predisporre un sistema di verifica dell’età – Articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione – Normativa nazionale che vieta la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali.#Cause riunite C-188/24 e C-190/24.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 giugno 2026.#WebGroup Czech Republic, a.s. e a. contro Ministre de la Culture e a.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État.#Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 2, lettera h) – Ambito regolamentato – Articolo 3 – Restrizione alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro – Deroga – Articolo 14 – Hosting – Articolo 15 – Assenza di un obbligo generale di sorveglianza – Servizio elettronico di accesso a un contenuto pornografico – Normativa nazionale che vieta la fornitura di siffatti contenuti a minori e che obbliga il prestatore a predisporre un sistema di verifica dell’età – Articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione – Normativa nazionale che vieta la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali.#Cause riunite C-188/24 e C-190/24.
ECLI:EU:C:2026:492Eu Chamb Gd C16 giu 2026
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
16 giugno 2026 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 2, lettera h) – Ambito regolamentato – Articolo 3 – Restrizione alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro – Deroga – Articolo 14 – Hosting – Articolo 15 – Assenza di un obbligo generale di sorveglianza – Servizio elettronico di accesso a un contenuto pornografico – Normativa nazionale che vieta la fornitura di siffatti contenuti a minori e che obbliga il prestatore a predisporre un sistema di verifica dell’età – Articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione – Normativa nazionale che vieta la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali»
Nelle cause riunite C‑188/24 e C‑190/24,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), ai sensi dell’articolo 267 TFUE, con decisioni del 6 marzo 2024, pervenute in cancelleria il 7 marzo 2024, nei procedimenti
WebGroup Czech Republic, a.s.,
NKL Associates s. r. o.
contro
Ministre de la Culture,
Premier ministre,
con l’intervento di:
Osez le féminisme!,
Le mouvement du Nid,
Les effronté-E-S (C‑188/24),
e
Coyote System
contro
Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer,
Premier ministre (C‑190/24),
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente, C. Lycourgos, I. Jarukaitis, M.L. Arastey Sahún, I. Ziemele, J. Passer, O. Spineanu-Matei, M. Condinanzi e F. Schalin, presidenti di sezione, N. Piçarra, A. Kumin, N. Jääskinen, Z. Csehi e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 marzo 2025,
considerate le osservazioni presentate:
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per la WebGroup Czech Republic, a.s. e la NKL Associates s.r.o., da E. Piwnica, avocat; |
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per la Coyote System, da G. Froger, avocat; |
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per la Les effronté-E-S, da L. Questiaux, avocate; |
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per il governo francese, da R. Bénard, B. Fodda e M. Guiresse, in qualità di agenti; |
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per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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per il governo norvegese, da K.H. Aarvik e I. Collett, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da L. Armati, O. Gariazzo, P.-J. Loewenthal e J. Szczodrowski, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1, e rettifiche GU 2002, L 285, pag. 27, e GU L, 2025/90940, pag. 1), nonché degli articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie, la prima delle quali tra, da un lato, la WebGroup Czech Republic, a.s. e la NKL Associates s.r.o., due editori di siti Internet che diffondono contenuti pornografici stabiliti nella Repubblica ceca, e, dall’altro, il ministre de la Culture (Ministro della cultura) e il Premier ministre (Primo ministro) della Repubblica francese in merito alla legittimità di un decreto che precisa le modalità di attuazione di una disposizione di legge che prevede la diffida per i prestatori di un servizio di comunicazione al pubblico online che consentono ai minori di avere accesso a un contenuto pornografico in violazione del codice penale. La seconda controversia oppone la Coyote System al ministre de l’Intérieur et des Outre-mer (Ministro dell’interno e dei territori d’oltremare) nonché al Premier ministre (Primo ministro) della Repubblica francese in merito alla legittimità di un decreto che vieta ai prestatori di servizi elettronici di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere le informazioni trasmesse dai loro utenti relative a determinati controlli stradali, al fine di evitare i comportamenti elusivi di tali controlli. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La Carta
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3 |
L’articolo 1 della Carta, intitolato «Dignità umana», dispone quanto segue: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». |
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4 |
L’articolo 24 della Carta, intitolato «Diritti del minore», così prevede: «1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. (…)». |
Direttiva 2000/31
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5 |
I considerando 8, 18, 22, 26, 42 e 47 della direttiva 2000/31 enunciano quanto segue:
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
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6 |
Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivi e campo d’applicazione»: «1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri. 2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri. 3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società dell’informazione facendo salvo il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari e dalla legislazione nazionale di attuazione nella misura in cui [ciò] non limita la libertà di fornire servizi della società dell’informazione. 4. La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali. 5. La presente direttiva non si applica:
6. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a livello comunitario, o nazionale nel rispetto del diritto comunitario, per promuovere la diversità linguistica e culturale e garantire la salvaguardia del pluralismo». |
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7 |
L’articolo 2 della direttiva 2000/31, intitolato «Definizioni», così prevede: «Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
(…)
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8 |
L’articolo 3 della direttiva 2000/31, intitolato «Mercato interno», è del seguente tenore: «1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. 2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all’allegato. 4. Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:
5. In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi dell’urgenza. 6. Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi dall’adottarli o di revocarli con urgenza». |
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9 |
Ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31, intitolato «“Hosting”»: «1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime». |
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10 |
L’articolo 15 di tale direttiva, intitolato «Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza», prevede quanto segue: «1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. (…)». |
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11 |
L’allegato di detta direttiva, intitolato «Deroghe all’articolo 3», è così formulato: «Come previsto all’articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 non si applicano ai seguenti settori:
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Direttiva 2010/13/UE
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12 |
Il considerando 59 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 (GU 2018, L 303, pag. 69) (in prosieguo: la «direttiva 2010/13»), così enuncia: «La presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi è una fonte di preoccupazione per i legislatori, l’industria dei media e i genitori. Si affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. In tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono quindi necessarie norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana». |
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13 |
L’articolo 1 di tale direttiva dispone quanto segue: «1. Ai fini della presente direttiva si intende per: (…)
(…)». |
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14 |
L’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 così prevede: «Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da garantire che i minori, di regola, non li vedano o ascoltino. Tali misure possono includere la scelta dell’ora di trasmissione, strumenti per la verifica dell’età o altre misure tecniche. Esse devono essere proporzionate alla potenziale nocività del programma. I contenuti più nocivi, come la violenza gratuita e la pornografia, sono soggetti alle più rigorose misure». |
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15 |
L’articolo 28 ter di tale direttiva dispone quanto segue: «1. Fatti salvi gli articoli da 12 a 15 della direttiva [2000/31], gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare:
(…) 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le misure adeguate sono determinate alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che possono causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell’interesse pubblico generale. Gli Stati membri assicurano che tutti i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione applichino tali misure. Tali misure devono essere praticabili e proporzionate, tenendo conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. Tali misure non conducono a misure di controllo ex ante o al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano conformi all’articolo 15 della direttiva [2000/31]. Ai fini della tutela dei minori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell’accesso. Tali misure consistono, a seconda del caso, nelle attività seguenti: (…)
(…)». |
Direttiva (UE) 2015/1535
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16 |
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1), definisce come «servizio»«qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi». |
Regolamento (UE) 2024/1083
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17 |
Il considerando 45 del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083), così enuncia: «Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti illegali e nocivi, comunicazioni commerciali comprese. Nello specifico, fatto salvo il principio del paese d’origine, vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere alla propria controparte di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l’esecuzione degli obblighi di cui all’articolo 28 ter, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva [2010/13] da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Ciò è fondamentale per garantire che il pubblico, e in particolare i minori, siano efficacemente tutelati in tutta l’Unione [europea] quando accedono ai contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video e che possano contare su un adeguato livello di trasparenza per quanto riguarda le comunicazioni commerciali online. La mediazione e gli eventuali pareri del comitato contribuirebbero a garantire risultati reciprocamente accettabili e soddisfacenti per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione interessati. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell’informazione da un altro Stato membro può essere limitata solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 3 della direttiva [2000/31] e nel rispetto della procedura ivi stabilita». |
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18 |
L’articolo 15 di tale regolamento, intitolato «Richieste di applicazione degli obblighi dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video», dispone quanto segue: «1. Fatto salvo l’articolo 3 della direttiva [2000/31], un’autorità richiedente può presentare una richiesta debitamente motivata a un’autorità interpellata competente per trattare l’oggetto della richiesta affinché adotti misure necessarie e proporzionate per l’effettiva applicazione degli obblighi imposti ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video ai sensi dell’articolo 28 ter, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva [2010/13]. 2. L’autorità interpellata informa, senza indebito ritardo, l’autorità richiedente delle azioni adottate o che prevede di adottare o dei motivi per i quali non ha adottato azioni a seguito di una richiesta di applicazione di cui al paragrafo 1. Il comitato stabilisce le scadenze a tal fine nel proprio regolamento interno. 3. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata in merito alle azioni adottate o pianificate o alla mancata adozione di azioni in seguito a una richiesta di applicazione a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l’autorità richiedente o l’autorità interpellata può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se la richiesta di applicazione di cui al paragrafo 1 abbia ricevuto un seguito sufficiente. Se ritiene che l’autorità interpellata non abbia dato seguito in misura sufficiente alla richiesta di applicazione, il comitato raccomanda le azioni da adottare affinché ciò avvenga. Il comitato emette il proprio parere, in consultazione con la Commissione, senza indebito ritardo. 4. Dopo il ricevimento del parere di cui al paragrafo 3, secondo comma, l’autorità interpellata, senza indebito ritardo ed entro le scadenze stabilite dal comitato nel suo regolamento interno, informa il comitato, la Commissione e l’autorità richiedente delle azioni adottate o pianificate in relazione al parere». |
Diritto francese
Causa C‑188/24
– Codice penale
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19 |
L’articolo 227-24 del code pénal (codice penale) così dispone: «Il fatto di creare, trasmettere, diffondere, con qualsiasi mezzo e indipendentemente dal supporto utilizzato, un messaggio di natura violenta, che incita al terrorismo, pornografico – comprese le immagini porno con animali – o tale da ledere gravemente la dignità umana o da incitare minori a dedicarsi a giochi che li mettono fisicamente in pericolo, o di commerciare un siffatto messaggio, è punito con tre anni di reclusione e EUR 75000 di multa quando il messaggio può essere visto o percepito da un minore. Quando i reati di cui al presente articolo sono commessi a mezzo stampa scritta o audiovisiva o via internet si applicano le disposizioni specifiche delle leggi che disciplinano tali materie per quanto riguarda la determinazione dei responsabili. I reati di cui al presente articolo si configurano anche qualora l’accesso del minore ai messaggi menzionati al primo comma consegua ad una sua semplice dichiarazione di avere almeno diciotto anni di età». |
– Legge n. 2020-936
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20 |
L’articolo 23 della loi no 2020-936, du 30 juillet 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales (legge n. 2020-936, del 30 luglio 2020, volta a proteggere le vittime di violenza domestica) (JORF del 31 luglio 2020, testo n. 2), come modificata dalla loi no 2021-1382, du 25 octobre 2021, relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (legge n. 2021-1382, del 25 ottobre 2021, relativa alla regolamentazione e alla protezione dell’accesso alle opere culturali nell’era digitale) (JORF del 26 ottobre 2021, testo n. 2) (in prosieguo: la «legge n. 2020-936»), era così formulato: «Qualora constati che una persona la cui attività consiste nel prestare un servizio di comunicazione al pubblico online consente a minori di avere accesso a un contenuto pornografico in violazione dell’articolo 227-24 del codice penale, il presidente dell’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique [Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale (Francia); in prosieguo: l’“ARCOM”] rivolge a tale persona, con qualsiasi mezzo idoneo a stabilirne la data di ricevimento, una diffida con cui le ingiunge di adottare tutte le misure atte ad impedire l’accesso dei minori al contenuto incriminato. Il destinatario della diffida dispone di un termine di quindici giorni per presentare le proprie osservazioni. Alla scadenza di tale termine, se non è stato dato seguito all’ingiunzione prevista al primo comma del presente articolo e se il contenuto è ancora accessibile ai minori, il presidente dell’[ARCOM] può adire il presidente del tribunal judiciaire de Paris [Tribunale ordinario di Parigi (Francia)] affinché, secondo la procedura accelerata di merito, le persone menzionate al punto 1 del paragrafo I dell’articolo 6 della loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique [legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 per la fiducia nell’economia digitale (JORF del 22 giugno 2004, testo n. 2)] pongano fine all’accesso a tale servizio. Il procureur de la République [procuratore della Repubblica francese] è informato della decisione del presidente del tribunale. Il presidente dell’[ARCOM] può far domanda al presidente del tribunal judiciaire de Paris [Tribunale ordinario di Parigi] agli stessi fini qualora il servizio di comunicazione al pubblico online sia reso accessibile a partire da un altro indirizzo. Il presidente dell’[ARCOM] può altresì chiedere al presidente del tribunal judiciaire de Paris [Tribunale ordinario di Parigi] di ordinare, secondo la procedura accelerata di merito, qualsiasi provvedimento destinato a far cessare l’indicizzazione del servizio di comunicazione online mediante un motore di ricerca o un elenco. Il presidente dell’[ARCOM] può agire d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente interesse ad agire. Le condizioni di applicazione del presente articolo sono precisate con decreto». |
– Decreto n. 2021-1306
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21 |
L’articolo 1 del décret no 2021-1306, du 7 octobre 2021, relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique (decreto n. 2021-1306, del 7 ottobre 2021, relativo alle modalità di attuazione delle misure volte a tutelare i minori dall’accesso a siti che diffondono contenuti pornografici) (JORF dell’8 ottobre 2021, testo n. 25), così dispone: «La diffida inviata dal presidente del conseil supérieur de l’audiovisuel [Consiglio superiore dell’audiovisivo (Francia)] nel caso previsto dal primo comma dell’articolo 23 della legge [n. 2020-936] è notificata per posta secondo le modalità previste all’articolo 2, paragrafo I, del presente decreto. La diffida espone i fatti rilevati e in che modo essi violano l’articolo 227-24 del codice penale. Con la medesima lettera, il presidente del conseil supérieur de l’audiovisuel [Consiglio superiore dell’audiovisivo] invita la persona diffidata a presentare le sue osservazioni scritte entro il termine previsto dal primo comma dell’articolo 23 della legge [n. 2020-936], secondo le modalità previste all’articolo 2, paragrafo II, del presente decreto». |
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22 |
Ai sensi dell’articolo 3 di tale decreto: «Per valutare, in applicazione del primo comma dell’articolo 23 della legge [n. 2020-936], se la persona la cui attività consiste nel prestare un servizio di comunicazione al pubblico online consenta ai minori di avere accesso a un contenuto pornografico in violazione dell’articolo 227-24 del codice penale, il presidente [dell’ARCOM] tiene conto del livello di affidabilità del procedimento tecnico predisposto da tale persona al fine di assicurarsi che gli utenti che intendono accedere al servizio siano maggiorenni». |
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23 |
Ai sensi dell’articolo 5 di tale decreto: «Qualora sia stata disposta la cessazione dell’accesso a un servizio di comunicazione al pubblico online con decisione giudiziaria alle condizioni definite dall’articolo 23 della legge [n. 2020-936], le persone menzionate al punto 1 del paragrafo I dell’articolo 6 della legge [n. 2004-575] procedono a tale cessazione con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare utilizzando il protocollo di blocco per nome di dominio (DNS). Gli utenti dei servizi di comunicazione al pubblico online ai quali è impedito l’accesso sono indirizzati verso una pagina di informazione [dell’ARCOM] che indichi i motivi della misura di blocco. (…)». |
Causa C‑190/24
– Codice della strada
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24 |
L’articolo L. 130-11 del code de la route (codice della strada) così dispone: «I. - Quando è effettuato su una strada aperta o meno alla circolazione pubblica un controllo stradale implicante l’intercettazione dei veicoli e destinato all’esecuzione delle operazioni previste agli articoli L. 234-9 o L. 235-2 del presente codice o agli articoli 78-2-2 o 78-2-4 del code de procédure pénale [codice di procedura penale], oppure a verificare che i conducenti o i passeggeri non siano ricercati dalle autorità giudiziarie per reati puniti con almeno tre anni di reclusione o non siano iscritti nel registro di cui all’articolo 230-19 dello stesso codice in quanto costituiscono una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici o perché ne è stato deciso il collocamento d’ufficio in un istituto psichiatrico o sono evasi da un tale istituto, l’autorità amministrativa può vietare a ogni operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere tramite tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emesso dagli utenti di detto servizio, qualora tale diffusione possa consentire agli altri utenti di sottrarsi al controllo. Il divieto di diffusione di cui al primo comma del presente paragrafo I implica, per l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione, di occultare, per tutte le strade o i tratti di strada designati dall’autorità competente, tutti i messaggi e le indicazioni che avrebbe normalmente diffuso agli utenti in una modalità normale di funzionamento del servizio. La durata di tale divieto non può essere superiore a due ore, se il controllo stradale riguarda un’operazione prevista agli articoli L. 234-9 o L. 235-2 del presente codice, o a dodici ore, se riguarda un’altra operazione menzionata al primo comma del presente paragrafo I. Le strade o i tratti di strada interessati dal divieto non possono estendersi oltre un raggio di dieci chilometri dal punto di controllo stradale, se questo è situato al di fuori dell’agglomerato urbano, e oltre due chilometri dal punto di controllo stradale, se questo è situato nell’agglomerato. II. - Il divieto di cui al paragrafo I del presente articolo non si applica agli eventi o alle circostanze previsti all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale [(GU 2013, L 247, pag. 6)]. III. - Le modalità di determinazione delle strade o dei tratti di strada interessati dal divieto di cui al paragrafo I, le modalità di comunicazione con gli operatori del servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione ai fini dell’attuazione di tale divieto nonché le misure destinate a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse a tali operatori sono definite con decreto del Conseil d’État [Consiglio di Stato (Francia)]». |
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25 |
L’articolo L. 130-12 del codice della strada prevede le sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto di diffusione sancito all’articolo L. 130-11 di tale codice. |
– Decreto n. 2021-468
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26 |
Il décret no 2021-468, du 19 avril 2021, portant application de l’article L. 130-11 du code de la route (decreto n. 2021-468, del 19 aprile 2021, recante applicazione dell’articolo L. 130-11 del codice della strada) (JORF del 20 aprile 2021, testo n. 48), fissa le modalità del dispositivo previsto da tale articolo L. 130-11, in particolare le modalità di determinazione delle strade o dei tratti di strada interessati dal divieto, le modalità di comunicazione con gli operatori del servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione ai fini dell’attuazione di tale divieto nonché le misure destinate a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse a tali operatori. |
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Ai sensi dell’articolo R. 130-12 del codice della strada, inserito dall’articolo 1 di tale decreto:
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Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑188/24
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La WebGroup Czech Republic e la NKL Associates sono società con sede a Praga (Repubblica ceca) che gestiscono siti Internet a carattere pornografico. |
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Tali società sono state destinatarie di una diffida da parte del presidente dell’ARCOM, ai sensi del decreto n. 2021/1306 diretto ad attuare la legge n. 2020-936 e dell’articolo 227-24 del codice penale, articolo che vieta a chiunque di diffondere un messaggio pornografico che possa essere visto da un minore, dato che tale reato si configura, ai sensi dell’ultimo comma di tale articolo 227-24, anche qualora l’accesso del minore ai messaggi in questione consegua a una sua semplice dichiarazione di avere almeno 18 anni di età. |
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Dette società hanno contestato le diffide loro indirizzate dinanzi al tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi) e hanno parallelamente adito, in prima e ultima istanza, il Conseil d’État (Consiglio di Stato), che è il giudice del rinvio, con domande di annullamento di tale decreto, in particolare per violazione del diritto dell’Unione. |
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31 |
A tal fine, le stesse società hanno segnatamente eccepito l’omessa notifica della legge n. 2020-936 e del decreto n. 2021-1306 alla Commissione e alla Repubblica ceca, in violazione dell’articolo 3 della direttiva 2000/31, nonché la violazione degli obiettivi di tale direttiva, in quanto tali legge e decreto imporrebbero provvedimenti di carattere generale e astratto – vale a dire la predisposizione di dispositivi tecnici di blocco dell’accesso dei minori ai contenuti pornografici – riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria. |
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32 |
Il giudice del rinvio osserva che le questioni sollevate nell’ambito della causa C‑188/24 sono determinanti per la soluzione della controversia di cui è investito e che esse presentano una seria difficoltà. In particolare, esso si chiede se disposizioni penali destinate a garantire la protezione dei minori nonché misure che impongono la predisposizione di dispositivi tecnici di blocco dell’accesso dei minori ai contenuti pornografici rientrino nell’«ambito regolamentato» e costituiscano una «prescrizione» relativa all’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, ai sensi della direttiva 2000/31. In caso di risposta affermativa, esso si chiede come debbano essere conciliate le prescrizioni risultanti da tale direttiva con quelle che discendono dalla tutela della dignità umana nonché dall’interesse superiore del minore, quali sanciti in particolare agli articoli 1 e 24 della Carta. |
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33 |
In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Causa C‑190/24
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34 |
La Coyote System, società con sede in Francia, fornisce un servizio qualificabile come «servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione» ai sensi dell’articolo L. 130-11 del codice della strada. |
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35 |
Tale articolo L. 130-11 prevede, a fini di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, l’istituzione di un meccanismo che consenta all’autorità amministrativa competente di vietare agli operatori di questo tipo di servizi di diffondere, per un periodo e in un perimetro geografico limitati, i messaggi dei loro utenti che possano rivelare la localizzazione dei controlli di alcolemia e di uso di stupefacenti nonché talune operazioni di polizia giudiziaria, ad esempio nei confronti di persone ricercate per gravi infrazioni penali (compresi atti terroristici) o perché sarebbero evase da un istituto psichiatrico. Tale meccanismo è stato istituito con il decreto n. 2021-468 recante applicazione del suddetto articolo L. 130-11. |
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36 |
La Coyote System ha chiesto al Conseil d’État (Consiglio di Stato), che è il giudice del rinvio, l’annullamento di tale decreto, in particolare per violazione della direttiva 2000/31, e ha sollevato la stessa censura mediante eccezione riguardo all’articolo L. 130-11 del codice della strada. |
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37 |
A sostegno del suo ricorso, tale società allega che il dispositivo del divieto di diffusione previsto all’articolo L. 130-11 del codice della strada e istituito dal decreto n. 2021-468, da un lato, viola gli obiettivi della direttiva 2000/31 e, dall’altro, viola l’articolo 15 di tale direttiva, in quanto imporrebbe agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono. |
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38 |
Il giudice del rinvio osserva che le questioni sollevate nell’ambito della causa C‑190/24 sono determinanti per la soluzione della controversia di cui è investito e che esse presentano una seria difficoltà. A tal proposito, esso si chiede se un siffatto divieto di diffusione rientri nell’«ambito regolamentato» e costituisca una «prescrizione» relativa all’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, ai sensi della direttiva 2000/31, e se si tratti di un obbligo generale di sorveglianza, vietato dall’articolo 15 di tale direttiva. |
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39 |
In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Procedimento dinanzi alla Corte
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Con decisione dell’11 febbraio 2025, la Corte ha riunito le cause C‑188/24 e C‑190/24 ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni dalla prima alla terza nella causa C‑188/24 nonché sulle questioni prima e seconda nella causa C‑190/24
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Come risulta dalle decisioni di rinvio, il giudice del rinvio si chiede se le normative di cui è stato chiesto l’annullamento dinanzi a sé rientrino nell’«ambito regolamentato» e costituiscano «prescrizioni» relative all’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione o al suo esercizio, ai sensi della direttiva 2000/31. |
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42 |
Si deve pertanto considerare che, con le sue questioni dalla prima alla terza nella causa C‑188/24 nonché con le sue questioni prima e seconda nella causa C‑190/24, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2000/31 osti a che uno Stato membro imponga ai prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti in altri Stati membri un obbligo generale e astratto rientrante nel diritto penale, volto a prevenire l’accesso dei minori a contenuti pornografici (causa C‑188/24), e a che esso vieti a siffatti prestatori la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali (causa C‑190/24). In tale contesto, tale giudice chiede altresì, con la sua terza questione nella causa C‑188/24, spiegazioni sul modo di conciliare, se del caso, le esigenze risultanti da tale direttiva con quelle che discendono dalla tutela della dignità umana nonché dall’interesse superiore del minore, quali sanciti agli articoli 1 e 24 della Carta. |
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43 |
Conformemente all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31, letto alla luce del considerando 8 di tale direttiva, quest’ultima ha l’obiettivo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico che garantisca la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri ravvicinando, nella misura necessaria alla realizzazione di tale obiettivo, alcune disposizioni nazionali applicabili a detti servizi [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22, EU:C:2026:326, punto 257]. |
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44 |
L’articolo 2, lettera a), di tale direttiva, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, definisce i «servizi della società dell’informazione» come «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi», restando inteso, come risulta dal considerando 18 della direttiva 2000/31, che tali servizi abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte online [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22, EU:C:2026:326, punto 258]. |
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45 |
L’articolo 3 della direttiva 2000/31 è, dal canto suo, una disposizione centrale nell’economia e nel sistema istituito da quest’ultima, in quanto sancisce il principio del controllo nello Stato membro d’origine, altresì menzionato al considerando 22 di tale direttiva, il quale enuncia che «il controllo dei servizi della società dell’informazione deve avvenire all’origine dell’attività» [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22, EU:C:2026:326, punto 259 e giurisprudenza citata]. |
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46 |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, ciascuno Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio rispettino le disposizioni nazionali applicabili in tale Stato membro nell’ambito regolamentato, che comprende, come previsto dall’articolo 2, lettera h), della medesima direttiva, le prescrizioni previste dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che esse abbiano carattere generale o siano specificamente destinate agli stessi [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22, EU:C:2026:326, punto 260]. |
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47 |
Conformemente all’articolo 2, lettera h), i), della direttiva 2000/31, l’«ambito regolamentato» si riferisce alle prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica, e per quanto concerne l’esercizio dell’attività di siffatti servizi, quali le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, oppure la responsabilità del prestatore. |
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48 |
Peraltro, l’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva dispone che gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22, EU:C:2026:326, punto 262]. |
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49 |
La summenzionata direttiva si fonda, quindi, sull’applicazione del principio del controllo nello Stato membro di origine e del principio del riconoscimento reciproco, cosicché, nel quadro dell’ambito regolamentato definito all’articolo 2, lettera h), di tale direttiva, i servizi della società dell’informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22, EU:C:2026:326, punto 263 e giurisprudenza citata]. |
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50 |
Nel caso di specie, il giudice del rinvio si domanda se le normative di cui è stato chiesto l’annullamento dinanzi ad esso e che sono applicabili a servizi qualificabili come servizi della società dell’informazione, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, non debbano essere considerate a priori escluse dall’ambito regolamentato definito all’articolo 2, lettera h), di tale direttiva, per il fatto, da un lato, che esse non riguardano nessuna delle prescrizioni o delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di detta direttiva e, dall’altro, che esse discendono da un obbligo generale e astratto derivante dal diritto penale (causa C‑188/24) o perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica (causa C‑190/24). |
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51 |
Occorre quindi verificare se, alla luce del tenore letterale dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, del contesto in cui esso si inserisce e degli obiettivi di tale direttiva, l’ambito regolamentato, ai sensi di tale disposizione, sia limitato sotto questi due aspetti, il che significherebbe che le normative di cui trattasi nei procedimenti principali non rientrano nel meccanismo sancito dall’articolo 3 di detta direttiva. |
Sulla portata dell’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31
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52 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se l’ambito regolamentato si limiti alle prescrizioni e alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione contenute nei capi II e III della direttiva 2000/31, occorre osservare, anzitutto, che dalla formulazione dell’articolo 2, lettera h), i) e ii), di tale direttiva risulta che l’ambito regolamentato, di cui a tale disposizione, comprende tutte le prescrizioni previste dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri in relazione all’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione o al suo esercizio, ad eccezione di prescrizioni come quelle applicabili alle merci in quanto tali, alla consegna delle merci e ai servizi non prestati per via elettronica. In particolare, tale definizione non subordina l’ambito regolamentato alla condizione che vi rientrino solo le materie armonizzate da detta direttiva. |
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53 |
Relativamente poi al contesto in cui si inserisce detta disposizione, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’allegato a quest’ultima, prevede che il meccanismo di cui a tale articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applichi, in sostanza, al diritto di proprietà intellettuale, all’emissione di moneta elettronica, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, alle assicurazioni, a taluni aspetti dei contratti e all’ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, non sarebbe stato necessario escludere siffatti aspetti dal suddetto meccanismo se l’ambito regolamentato fosse limitato alle prescrizioni e alle materie disciplinate dai capi II e III della medesima direttiva. |
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54 |
Infine, relativamente all’obiettivo della direttiva 2000/31, occorre ricordare che dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, in combinato disposto con il considerando 8 di detta direttiva, risulta che essa mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno. Da un lato, essa crea un quadro giuridico che garantisce la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri e che consiste in particolare nell’applicazione del meccanismo di cui a tale articolo 3, paragrafi 1 e 2, in forza del quale, nell’ambito regolamentato, i servizi della società dell’informazione sono regolamentati nel solo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi. Dall’altro lato, la stessa direttiva prevede, segnatamente ai suoi capi II e III, disposizioni che ravvicinano, nella misura necessaria alla realizzazione di tale obiettivo, talune norme nazionali applicabili a tali servizi. |
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55 |
Pertanto, l’articolo 2, lettera h), e l’articolo 3 della direttiva 2000/31, da un lato, e le disposizioni dei capi II e III di quest’ultima, dall’altro, costituiscono due mezzi distinti, benché complementari, rispetto al loro obiettivo. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, i principi stabiliti all’articolo 3 di tale direttiva presentano un interesse anzitutto quando si tratta di disposizioni nazionali per le quali quest’ultima non prevede un’armonizzazione. In tali circostanze, escludere dall’ambito regolamentato qualsiasi prescrizione o materia che non rientri nei capi II e III di detta direttiva equivarrebbe a pregiudicare l’obiettivo di quest’ultima, privando di effetti, per le prescrizioni e le materie diverse da quelle contemplate in tali capi, i principi cardinali del controllo nello Stato membro di origine e del riconoscimento reciproco, sanciti all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva. |
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56 |
Ne consegue che l’ambito regolamentato di cui all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 non si limita alle prescrizioni e alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione contenute nei capi II e III di tale direttiva. |
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57 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se l’ambito regolamentato si applichi anche alle normative generali e astratte rientranti nel diritto penale degli Stati membri nonché alle normative nazionali che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, occorre, sotto un primo profilo, rilevare che dalla formulazione stessa dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 emerge, da un lato, che il carattere generale e astratto di una normativa non può avere l’effetto di escludere tale normativa dall’ambito regolamentato. |
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58 |
Dall’altro lato, emerge che le normative che rientrano nel diritto penale o perseguono gli obiettivi summenzionati fanno parte, in linea di principio, dell’ambito regolamentato purché prevedano prescrizioni relative all’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione o al suo esercizio che non sono escluse ai sensi dell’articolo 2, lettera h), ii), di tale direttiva. A tal riguardo, occorre constatare che le normative di cui trattasi nei procedimenti principali non rientrano manifestamente nelle prescrizioni escluse dall’ambito regolamentato in forza di quest’ultima disposizione, quali quelle applicabili alle merci in quanto tali, alla loro consegna o ai servizi non prestati per via elettronica. |
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59 |
Sotto un secondo profilo, relativamente al contesto in cui si inserisce l’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, occorre osservare che solo le normative adottate nei settori tributario, della protezione dei dati, delle intese, del notariato, della rappresentanza processuale e dei giochi d’azzardo sono specificamente escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva dall’articolo 1, paragrafo 5, di quest’ultima. Di conseguenza, purché non riguardino i settori esclusi da tale disposizione, normative rientranti nel diritto penale o che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica possono rientrare nell’ambito di applicazione di detta direttiva e quindi nell’ambito regolamentato, ai sensi di detto articolo 2, lettera h). |
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60 |
Orbene, è pacifico che le normative di cui trattasi nei procedimenti principali non riguardano i settori esclusi dall’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/31. |
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61 |
Tali normative non rientrano neppure nelle deroghe menzionate nell’allegato della direttiva 2000/31 e ricordate al punto 53 della presente sentenza, che riguardano i casi in cui, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, i paragrafi 1 e 2 di tale articolo 3 non sono applicabili. Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, l’esclusione espressa, da parte di tale allegato, di taluni settori non armonizzati dalla suddetta direttiva dal meccanismo di cui ai suddetti paragrafi 1 e 2 ha carattere esaustivo, il che significa che gli altri ambiti non armonizzati, come il diritto penale, nonché la salvaguardia dell’ordine pubblico, della sicurezza o dell’incolumità pubblica, rientrano nell’ambito regolamentato e in tale meccanismo. |
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62 |
Inoltre, per quanto concerne più in particolare le normative nazionali che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, tale interpretazione è corroborata dalla disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, secondo la quale gli Stati membri possono, a determinate condizioni, adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2 di tale articolo 3 purché tali provvedimenti siano necessari per motivi, in particolare, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza nazionale. Tale disposizione prevede quindi essa stessa la possibilità, per gli Stati membri diversi da quello nel cui territorio è stabilito un prestatore di servizi della società dell’informazione, di adottare misure rientranti nell’ambito regolamentato, se necessarie per uno di tali motivi. |
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63 |
Quanto alle normative rientranti nel diritto penale, il considerando 8 della direttiva 2000/31 enuncia che tale direttiva si prefigge di assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione e non di armonizzare il settore del diritto penale «in quanto tale». Infatti, la suddetta direttiva non assoggetta ad alcuna armonizzazione le prescrizioni in materia penale degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o a detti servizi. Il considerando 26 della stessa direttiva precisa che gli Stati membri possono applicare le loro norme nazionali di diritto penale e di procedura penale conformemente alle condizioni in essa stabilite. Pertanto, la distinzione, operata dalla direttiva 2000/31 tra, da un lato, il ravvicinamento di talune disposizioni nazionali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva e, dall’altro, l’ambito regolamentato definito all’articolo 2, lettera h), di quest’ultima, supporta la conclusione che, senza tuttavia essere oggetto di armonizzazione, disposizioni di diritto penale possono rientrare in tale ambito regolamentato. |
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64 |
Sotto un terzo profilo, escludere in modo generale dall’ambito regolamentato qualsiasi normativa rientrante nel diritto penale e/o che persegua obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica pregiudicherebbe, in assenza di indicazioni espresse del legislatore dell’Unione diverse da quelle menzionate ai punti da 58 a 61 della presente sentenza, l’obiettivo consistente nel garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. |
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65 |
In tali circostanze, la direttiva 2000/31 comprende le disposizioni che stabiliscono prescrizioni relative all’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione o al suo esercizio, indipendentemente dalla loro natura o dal settore in cui rientrano in forza del diritto nazionale, ad eccezione delle prescrizioni o dei settori che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’articolo 2, lettera h), ii), o dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultima, dall’ambito regolamentato o dal meccanismo di cui a tale articolo 3, paragrafi 1 e 2. Pertanto, le normative nazionali che rientrano nel diritto penale e/o perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica non sono, in quanto tali, escluse dal campo di applicazione dell’ambito regolamentato. |
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66 |
Dai punti da 57 a 65 della presente sentenza risulta quindi che le normative di cui trattasi nei procedimenti principali rientrano nell’ambito regolamentato purché contengano siffatte prescrizioni relative all’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione o al suo esercizio, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), i), della direttiva 2000/31. |
Sulla portata di una prescrizione, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), i), della direttiva 2000/31
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67 |
Occorre ricordare, per quanto riguarda la causa C‑188/24, che la Corte ha già dichiarato che un provvedimento nazionale che impone al prestatore di un servizio della società dell’informazione di condizionare, mediante un obbligo di informazione, l’accesso al suo servizio costituisce una prescrizione relativa all’esercizio di un’attività, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), i), della direttiva 2000/31 [v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali on line), C‑649/18, EU:C:2020:764, punto 88]. |
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68 |
Orbene, un dispositivo di verifica dell’età degli utenti di un servizio della società dell’informazione che consente l’accesso a contenuti pornografici mira a condizionare l’accesso di tali utenti a detto servizio. |
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69 |
Per quanto riguarda la causa C‑190/24, si deve osservare che il divieto imposto agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere le informazioni trasmesse dai loro utenti su determinati controlli stradali implica una limitazione delle funzionalità comuni di un siffatto servizio, il quale ha lo scopo di apportare informazioni stradali ai suoi utenti. Un tale divieto costituisce quindi una prescrizione relativa al contenuto del servizio. |
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70 |
Ne consegue che le normative di cui trattasi nei procedimenti principali comportano prescrizioni relative all’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, ai sensi del secondo trattino dell’articolo 2, lettera h), i), della direttiva 2000/31. Tali normative rientrano quindi nell’ambito regolamentato e quindi nel meccanismo di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva. |
Sul meccanismo istituito all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31
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71 |
Come rilevato ai punti da 45 a 49, 54 e 55 della presente sentenza, in applicazione di tale meccanismo – che si basa sui principi cardinali del controllo nello Stato membro di origine e del riconoscimento reciproco, sanciti all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31 – nell’ambito regolamentato, i servizi della società dell’informazione sono regolamentati nel solo Stato membro di stabilimento dei prestatori di tali servizi. |
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72 |
In particolare, tale articolo 3, paragrafo 2, precisa che gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. |
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73 |
Ciò premesso, occorre verificare se le normative di cui trattasi nei procedimenti principali limitino la libera circolazione di tali servizi. |
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74 |
A tal proposito, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la normativa di cui trattasi nella causa C‑188/24 obbliga i gestori di siti pornografici, contro sanzioni amministrative e penali, a condizionare l’accesso degli utenti a tali siti mediante un dispositivo di verifica della loro età diretto a vietare l’accesso ai minori. Pertanto, nella misura in cui è applicabile ai prestatori di tali servizi stabiliti negli altri Stati membri, l’obbligo di prevedere un siffatto dispositivo costituisce una restrizione alla libera circolazione di detti servizi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31. |
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75 |
Per quanto riguarda la normativa di cui trattasi nella causa C‑190/24, occorre rilevare che tale normativa prevede una possibilità di vietare agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione, contro sanzioni penali, di diffondere le informazioni trasmesse dai loro utenti relative a determinati controlli stradali. Tali operatori possono quindi, sulla base di detta normativa, essere costretti a limitare le funzionalità di tale servizio sul territorio francese. |
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76 |
A tal proposito, dalla decisione di rinvio emerge che il decreto n. 2021-468, recante applicazione dell’articolo L. 130-11 del codice della strada, è applicabile a tutti gli operatori di servizi elettronici di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nel territorio francese o in quello di un altro Stato membro. |
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77 |
Si deve pertanto constatare che tale normativa, nella misura in cui si applica anche agli operatori di un siffatto servizio stabiliti negli altri Stati membri, può comportare una restrizione alla libera circolazione di tale servizio. |
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78 |
Ciò precisato, è necessario ricordare che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 consente, a determinate condizioni, di derogare al principio previsto da tale articolo 3, paragrafo 2. Pertanto, occorre esaminare se le normative di cui trattasi nei procedimenti principali possano rispettare tali condizioni. |
Sulle condizioni di una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31
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79 |
Occorre ricordare, da un lato, che, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, gli Stati membri possono, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2 di tale articolo 3, a condizione che essi, in primo luogo, siano necessari a garantire l’ordine pubblico, la tutela della sanità pubblica, la pubblica sicurezza o la tutela dei consumatori, in secondo luogo, vengano adottati in riferimento ad un servizio della società dell’informazione che arreca effettivamente pregiudizio ai suddetti obiettivi o costituisce un rischio serio e grave di pregiudizio per questi ultimi e, in terzo luogo, siano proporzionati a tali obiettivi [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22, EU:C:2026:326, punto 303 e giurisprudenza citata]. |
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80 |
Dall’altro lato, l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva assoggetta tale facoltà al rispetto di un regime di natura procedurale, vale a dire un invito infruttuoso allo Stato membro di stabilimento dei prestatori di cui trattasi ad adottare provvedimenti sufficienti nonché la notifica allo Stato membro di stabilimento e alla Commissione dell’intenzione di prendere un tale provvedimento. |
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81 |
Quanto alla prima delle condizioni elencate all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, è necessario verificare se gli obiettivi perseguiti dalle normative di cui trattasi nei procedimenti principali corrispondano a quelli previsti da tale disposizione e se si possa ritenere che i provvedimenti imposti da tali normative siano necessari al fine di garantire tali obiettivi. |
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82 |
Per quanto riguarda la normativa di cui trattasi nella causa C‑188/24, dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), i), primo trattino, della direttiva 2000/31 risulta che la nozione di «ordine pubblico» ivi contenuta concerne in particolare la tutela dei minori e la lotta contro le violazioni della dignità della persona umana, il che corrisponde agli obiettivi perseguiti da tale normativa. |
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83 |
Per quanto riguarda la normativa di cui trattasi nella causa C‑190/24, occorre osservare che, oltre all’ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, di cui al primo trattino dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), i), della direttiva 2000/31, in tale disposizione figurano anche, al terzo trattino, la pubblica sicurezza e la sicurezza nazionale. Motivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica sono quindi idonei a giustificare divieti di diffusione di informazioni relative a controlli stradali, come quelli previsti da tale normativa. |
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84 |
Quanto alla seconda delle condizioni elencate all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, secondo cui i provvedimenti in deroga al paragrafo 2 di tale articolo 3 devono essere adottati nei confronti di un determinato servizio della società dell’informazione effettivamente lesivo degli obiettivi di cui ai punti da 81 a 83 della presente sentenza o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a questi ultimi, occorre ricordare che tale condizione deve essere interpretata nel senso che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non vi rientrano [v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2023, Google Ireland e a., C‑376/22, EU:C:2023:835, punto 60; del 30 maggio 2024, Airbnb Ireland e Amazon Services Europe, C‑662/22 e C‑667/22, EU:C:2024:432, punto 70, nonché del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22, EU:C:2026:326, punto 309]. |
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85 |
Nel caso di specie, per quanto riguarda la normativa di cui trattasi nella causa C‑188/24, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’articolo 227-24 del codice penale vieta in via generale a chiunque di creare, trasmettere, diffondere, con qualsiasi mezzo e indipendentemente dal supporto utilizzato, taluni contenuti o messaggi che possano essere visti o percepiti da minori. Si tratta quindi, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, di una normativa generale e astratta riguardante, tra l’altro, tutta una serie di categorie di servizi della società dell’informazione descritte in termini che si applicano indistintamente a prestatori rientranti in tali categorie e stabiliti, eventualmente, in un altro Stato membro. Una siffatta normativa non può quindi soddisfare la seconda delle condizioni elencate all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31. |
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86 |
Ciò posto, dalla decisione di rinvio risulta che, al di là del divieto generale enunciato dal codice penale, l’articolo 23 della legge n. 2020-936 prevede che una determinata autorità amministrativa, ossia il presidente dell’ARCOM, rivolga una diffida, individualmente, al prestatore di un servizio di comunicazione al pubblico online che diffonde un contenuto pornografico, con cui gli ingiunge di adottare tutte le misure atte ad impedire l’accesso dei minori a tale contenuto. Inoltre, nel caso in cui tale prestatore non si conformi alla diffida, tale autorità amministrativa può agire in giudizio per far adottare misure tecnologiche destinate ad ostacolare la diffusione di detto contenuto. |
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87 |
Orbene, l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31 non esclude che uno Stato membro possa adottare disposizioni di legge che prevedano, nel rispetto delle condizioni enunciate in tale disposizione, una diffida individuale a prestatori di un servizio della società dell’informazione, quali sono i servizi di comunicazione al pubblico che diffondono contenuti pornografici. In considerazione del loro carattere individualizzato, siffatte diffide possono quindi essere qualificate come provvedimenti adottati nei confronti di un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto 82 della presente sentenza o che costituisce un rischio serio e grave di pregiudizio a questi ultimi, ai sensi di tale disposizione. |
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88 |
Per quanto riguarda la normativa di cui trattasi nella causa C‑190/24, dall’articolo L. 130-11 del codice della strada nonché dal decreto n. 2021-468 risulta che l’autorità amministrativa competente può vietare a qualsiasi operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere, attraverso tale servizio, qualsiasi messaggio o indicazione emesso dagli utenti di tale servizio qualora tale diffusione possa consentire agli altri utenti di sottrarsi a determinati controlli stradali. |
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89 |
Orbene, l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31 consente a uno Stato di adottare normative che prevedano l’adozione di provvedimenti nei confronti di un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto 83 della presente sentenza o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a questi ultimi, ai sensi di tale disposizione. |
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90 |
Ne consegue che misure che possono essere adottate ai sensi delle normative di cui ai punti 85 e 88 della presente sentenza, quali diffide individuali dei prestatori di servizi di comunicazione al pubblico che diffondono un contenuto pornografico o decisioni di divieto, rivolte agli operatori di un determinato servizio, di diffondere talune informazioni, possono costituire provvedimenti adottati nei confronti di un determinato servizio della società dell’informazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31. |
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91 |
Quanto alla terza delle condizioni elencate all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, vale a dire la proporzionalità dei provvedimenti adottati in relazione agli obiettivi perseguiti dalle normative di cui trattasi nei procedimenti principali, si deve rilevare, per quanto riguarda la causa C‑188/24, che l’articolo 28 ter, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2010/13, applicabile ratione temporis a partire dal 19 settembre 2020 ai servizi di fornitura di programmi e di video, come i servizi di cui trattasi in tale causa, contempla l’istituzione di sistemi di verifica dell’età degli utenti di piattaforme di condivisione di video ai fini della tutela dei minori nei confronti di contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale. |
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92 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1 della Carta, la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Inoltre, l’articolo 24, paragrafo 1, della Carta enuncia che i minori hanno diritto, in particolare, alla protezione necessaria per il loro benessere. |
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93 |
Il considerando 59 della direttiva 2010/13 riflette il carattere fondamentale del diritto alla dignità umana e la considerazione dell’interesse superiore del minore che risultano dagli articoli 1 e 24 della Carta, in quanto sottolinea l’importanza della tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana in tutti i servizi di media audiovisivi. Tale importanza impone, come risulta dagli articoli 6 bis e 28 ter di tale direttiva, che sia garantito l’impedimento effettivo dell’accesso dei minori a contenuti pornografici, in sede di attuazione delle direttive 2000/31 e 2010/13 da parte degli Stati membri e secondo le modalità del principio del riconoscimento reciproco. |
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94 |
Ne consegue che un provvedimento nazionale che impone, al prestatore di un determinato servizio, l’istituzione di un sistema di verifica dell’età degli utenti dei siti pornografici deve essere considerato proporzionato all’obiettivo di tutela dei minori e della dignità umana, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, qualora tale prestatore non abbia adottato le misure adeguate di cui all’articolo 28 ter della direttiva 2010/13. |
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95 |
Peraltro, l’articolo 15 del regolamento 2024/1083, applicabile ratione temporis a partire dall’8 maggio 2025 ai servizi di cui trattasi nella causa C‑188/24, ha instaurato una cooperazione strutturata tra autorità richiedenti e autorità interpellate competenti per trattare l’oggetto della richiesta affinché l’autorità interpellata adotti misure necessarie e proporzionate per l’effettiva applicazione degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 28 ter, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2010/13. Come risulta dal considerando 45 di tale regolamento, qualora il ricorso al meccanismo istituito da tale articolo 15 non conduca a una soluzione amichevole tra gli Stati membri interessati, la libertà di fornire servizi della società dell’informazione da un altro Stato membro può essere limitata solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/31 e nel rispetto della procedura stabilita da tale articolo 3. |
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96 |
Per quanto riguarda la causa C‑190/24, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, la possibilità di un divieto di diffusione previsto dalla normativa di cui trattasi in tale causa appare proporzionata agli obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica perseguiti da tale normativa. |
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97 |
Ciò posto, normative come quelle di cui trattasi nelle cause C‑188/24 e C‑190/24 possono essere attuate solo a condizione che sia garantito il rispetto degli obblighi procedurali disposti all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31. |
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98 |
Riguardo a tali obblighi procedurali, vale a dire quello di effettuare una richiesta preliminare e infruttuosa presso lo Stato membro di stabilimento del prestatore interessato affinché esso stesso adotti provvedimenti e quello di previa notifica alla Commissione e a tale Stato membro, occorre ricordare che tali obblighi costituiscono requisiti procedurali di natura sostanziale che giustificano l’inopponibilità ai singoli dei provvedimenti non notificati che limitino la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 94). |
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99 |
Per quanto riguarda la causa C‑190/24, è vero che dall’espressione «fatti salvi» di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31 emerge che gli obblighi procedurali previsti da tale disposizione non si applicano nell’ambito dei procedimenti giudiziari, anche istruttori, e agli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, come confermato anche dal considerando 26 di tale direttiva in ordine all’obbligo di notifica alla Commissione. |
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100 |
Tuttavia, occorre constatare, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che i divieti di diffusione previsti dalla normativa di cui trattasi in tale causa non sembrano rientrare, di per sé, in siffatti procedimenti e atti, a meno che il controllo stradale interessato dal divieto non sia disposto nell’ambito di un’indagine penale. |
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101 |
Resta comunque fermo che uno Stato membro può, in forza dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31, derogare agli obblighi procedurali previsti all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva in caso di urgenza. In tale ipotesi, i provvedimenti sono notificati al più presto, indicando i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che vi sia urgenza. |
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102 |
Spetta al giudice del rinvio verificare, se del caso, se siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, o all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31. |
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103 |
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza nella causa C‑188/24 e alle questioni prima e seconda nella causa C‑190/24 dichiarando che l’articolo 2, lettera h), e l’articolo 3 della direttiva 2000/31 devono essere interpretati nel senso che:
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Sulla terza questione nella causa C‑190/24
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104 |
Con la sua terza questione nella causa C‑190/24, il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. Dalla motivazione della decisione di rinvio nonché dalle osservazioni scritte e orali dinanzi alla Corte in tale causa risulta che tale questione si fonda sulla premessa che l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2000/31. |
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105 |
In tali circostanze, si deve ritenere che, con tale questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 debbano essere interpretati nel senso che l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione rientri nell’ambito di applicazione di tali disposizioni e se detto articolo 15, paragrafo 1, osti a una normativa nazionale che consente di vietare a tale operatore la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali. |
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106 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 14 della direttiva 2000/31, esso riguarda l’hosting, vale a dire, come risulta dal paragrafo 1 di tale articolo 14, un «servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio». Tale definizione non esclude che un servizio che ha altresì ad oggetto la diffusione o la condivisione di tali informazioni possa rientrare, a determinate condizioni, nella nozione di «hosting» (v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2012, SABAM, C‑360/10, EU:C:2012:85, punto 27; del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 106, nonché del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑401/19, EU:C:2022:297, punto 28). |
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107 |
Ciò posto, la circostanza che il servizio fornito dall’operatore di un mercato online comprenda la memorizzazione di informazioni che gli sono trasmesse non è di per sé sufficiente per poter concludere che detto servizio rientri, in ogni caso, nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 111 nonché giurisprudenza citata). |
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108 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, affinché ciò avvenga, è essenziale che il prestatore del servizio interessato sia un «prestatore intermediario» ai sensi delle disposizioni della sezione 4 del capo II della direttiva 2000/31. Come enunciato dal considerando 42 di quest’ultima, le deroghe in materia di responsabilità previste da tale direttiva, tra cui quelle sancite all’articolo 14 di quest’ultima, riguardano solo il caso in cui l’attività del prestatore di servizi si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso a una rete di comunicazione. Sempre secondo tale considerando 42, tale attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 105). |
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109 |
Pertanto, al fine di valutare se l’operatore di un siffatto servizio possa essere esonerato, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, dalla sua responsabilità per i contenuti memorizzati, occorre esaminare se il ruolo svolto da tale operatore sia neutro, vale a dire se il suo comportamento sia meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica la mancanza di conoscenza o di controllo dei contenuti che memorizza, o se, al contrario, detto operatore svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo di tali contenuti (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 106 nonché giurisprudenza citata). |
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110 |
Alla luce del considerando 42 della direttiva 2000/31, occorre intendere queste due condizioni di conoscenza e di controllo come alternative e autonome l’una dall’altra. Pertanto, l’operatore di un servizio della società dell’informazione che controlla le informazioni memorizzate è escluso dal beneficio di cui all’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva anche se non viene a conoscenza di tali informazioni in ragione dell’automatizzazione del loro trattamento. |
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111 |
Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 239 delle sue conclusioni, è in particolare mediante l’algoritmo utilizzato che un siffatto operatore esercita un controllo sulle informazioni memorizzate. Finché ha predeterminato, con tale algoritmo, le condizioni della diffusione o meno di una siffatta informazione, è irrilevante che tale operatore non effettui esso stesso interventi supplementari aventi l’effetto di promuovere, modificare o cancellare informazioni memorizzate ai fini della loro diffusione. |
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112 |
A tal proposito, occorre precisare che se, al di là di una semplice categorizzazione e indicizzazione delle informazioni in vista della loro migliore accessibilità, l’algoritmo utilizzato determina, nell’interesse dell’operatore o del suo servizio, a quali condizioni, in che modo e in quale ordine di priorità tali informazioni siano diffuse o meno, detto operatore esercita un controllo su queste ultime, cosicché il servizio che propone non può essere qualificato come «servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (v., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, punti 115 e 117; del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 116, nonché del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 114). |
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113 |
In tale ipotesi, conformemente alla sua formulazione, che subordina la sua applicazione all’esistenza di una prestazione di servizi di cui, in particolare, all’articolo 14 della direttiva 2000/31, gli obblighi che l’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli Stati membri non sono applicabili nei confronti dell’operatore di un siffatto servizio che eserciti un controllo nel senso esposto al punto precedente della presente sentenza. |
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114 |
Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie a tal fine. |
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115 |
In secondo luogo, se dovesse concludere che il ruolo di un prestatore di servizi come la Coyote System è neutro ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 109 della presente sentenza e che il servizio da esso proposto può quindi essere qualificato come «servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, il giudice del rinvio dovrebbe esaminare se un tale prestatore possa essere oggetto di un divieto di diffusione relativo a determinati controlli stradali ai sensi di detto articolo 14, paragrafo 3, e se un siffatto divieto sia compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva. |
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116 |
Sotto un primo profilo, relativamente all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, detta disposizione enuncia che tale articolo 14 lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine. La Corte ha precisato che una siffatta ingiunzione può essere rivolta anche nell’ipotesi in cui il prestatore non sia considerato responsabile, ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo 14 (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek, C‑18/18, EU:C:2019:821, punti 24 e 25, nonché del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 131). Inoltre, come enunciato al suo paragrafo 3, l’articolo 14 di tale direttiva lascia impregiudicata la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime. |
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117 |
Letto in combinato disposto con il suo paragrafo 1, l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 deve essere inteso nel senso che esso riguarda ingiunzioni dirette a che il prestatore di un servizio della società dell’informazione, ai sensi di tale paragrafo 1, ponga fine a qualsiasi violazione da parte del destinatario del servizio dovuta, in particolare, alla presenza di informazioni illecite memorizzate sul suo sito o sulla sua piattaforma rimuovendo tali informazioni o bloccandone l’accesso o prevenendo qualsiasi altra violazione di tal genere, in particolare rimuovendo o bloccando l’accesso a informazioni illecite il cui contenuto è identico o equivalente a informazioni già dichiarate illecite (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek, C‑18/18, EU:C:2019:821, punti 24 e 37). |
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118 |
Spetta al giudice del rinvio verificare, in particolare, se il divieto di diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali previsto dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale miri a bloccare l’accesso alle informazioni illecite memorizzate sulla piattaforma della Coyote System o a porre fine a un’attività illecita o a una violazione da parte degli utenti del servizio o a prevenire una siffatta attività o violazione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31. |
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119 |
Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, la questione se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 osti a una siffatta normativa, occorre ricordare che il divieto per gli Stati membri di imporre ai prestatori intermediari di servizi un obbligo generale di sorveglianza è precisato, al considerando 47 di tale direttiva, nel senso che esso non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici» e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni e riguardanti uno di tali casi (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek, C‑18/18, EU:C:2019:821, punto 34). |
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120 |
A tal proposito, la Corte ha già dichiarato che un’ingiunzione rivolta a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere elementi precisi del contenuto memorizzato, identico o analogo a un contenuto dichiarato illecito da un giudice nazionale, non è tale da imporre a tale prestatore di servizi di hosting un obbligo di sorvegliare, in via generale, le informazioni da esso memorizzate. In particolare, una siffatta ingiunzione non obbliga il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma del contenuto memorizzato, dal momento che può limitarsi a identificare i contenuti oggetto dell’ingiunzione mediante ricerche automatizzate (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek, C‑18/18, EU:C:2019:821, punti 46 e 47). |
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121 |
Orbene, il giudice del rinvio sottolinea espressamente che l’operatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione può conformarsi ai divieti di diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali previsti dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale senza dover prendere conoscenza del contenuto dei messaggi trasmessi dai suoi utenti che segnalano siffatti controlli stradali. Pertanto, risulta chiaramente che le informazioni oggetto di un tale divieto sono circoscritte in modo tale che la loro diffusione può essere impedita automaticamente dall’operatore interessato. |
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122 |
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla terza questione nella causa C‑190/24 dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 devono essere interpretati nel senso che:
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Sulle spese
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123 |
Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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