Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell' 8 settembre 2026.#BX contro Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice e Curtea de Apel Bucureşti.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti.#Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Articolo 20, paragrafo 1 – Sistema di identificazione delle parcelle agricole – Efficacia delle procedure di gestione e di controllo – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Articolo 68 – Obbligo per l’agricoltore di dichiarare le superfici e di identificare la parcella coltivata e i suoi confini in maniera corretta – Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva – Eccezioni – Nozione di “informazioni effettivamente corrette” – Responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli dalla violazione del diritto dell’Unione – Violazione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado – Mancanza di una disposizione che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli.#Causa C-163/24.

ECLI:EU:C:2026:722Eu Chamb Gd C8 set 2026

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

8 settembre 2026 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Articolo 20, paragrafo 1 – Sistema di identificazione delle parcelle agricole – Efficacia delle procedure di gestione e di controllo – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Articolo 68 – Obbligo per l’agricoltore di dichiarare le superfici e di identificare la parcella coltivata e i suoi confini in maniera corretta – Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva – Eccezioni – Nozione di “informazioni effettivamente corrette” – Responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli dalla violazione del diritto dell’Unione – Violazione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado – Mancanza di una disposizione che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli »

Nella causa C‑163/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 21 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 1º marzo 2024, nel procedimento

BX

contro

Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice,

Curtea de Apel Bucureşti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, M.L. Arastey Sahún, J. Passer e F. Schalin, presidenti di sezione, S. Rodin, E. Regan, D. Gratsias, M. Gavalec (relatore), Z. Csehi, S. Gervasoni, N. Fenger e R. Frendo, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 maggio 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–        per BX, dal medesimo e da I. Kis, avvocata;

–        per il governo rumeno, da E. Gane, L. Ghiță e L. Lițu, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A.C. Becker e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 ottobre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag.1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1009/2008 del Consiglio, del 9 ottobre 2008 (GU 2008, L 276, pag. 1) (in prosieguo il «regolamento n. 1782/2003»), e dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2004, L 141, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 381/2007 della Commissione, del 4 aprile 2007 (GU 2007, L 95, pag. 8) (in prosieguo: il «regolamento n. 796/2004»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, BX, un agricoltore, e, dall’altro, lo Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice (Stato rumeno – Ministero delle Finanze pubbliche) nonché la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) volta a far accertare la responsabilità di tale Stato membro per la violazione da parte di tale organo giurisdizionale dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 68 del regolamento n. 796/2004, nonché per il mancato rispetto da parte di detto organo giurisdizionale dell’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Trattato FUE

3        L’articolo 267 TFUE dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a)      sull’interpretazione dei trattati;

b)      sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

(…)».

 Regolamento n. 1782/2003

4        Il regolamento n. 1782/2003, che era applicabile al procedimento principale, ai suoi considerando 11 e da 13 a 16 enunciava quanto segue:

«(11)      Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari [(GU 1992, L 355, pag. 1)] (…)

(…)

(13)      Le varie componenti del sistema integrato [di gestione e di controllo] sono finalizzate ad una gestione e ad un controllo più efficaci. (…)

(14)      Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati. In ciascuno Stato membro, il sistema integrato dovrebbe pertanto comprendere una banca dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, le domande di aiuto presentate dagli agricoltori, un sistema armonizzato di controllo e, nel regime di pagamento unico, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto.

(15)      La gestione dei dati raccolti e il loro uso a fini di verifica delle domande di aiuto richiedono la costituzione di banche dati informatizzate ad alte prestazioni che consentano, in particolare, di effettuare verifiche incrociate.

(16)      L’identificazione delle parcelle agricole è un elemento essenziale per la corretta applicazione dei regimi connessi alla superficie. L’esperienza ha messo in luce talune carenze dei metodi esistenti. È opportuno quindi provvedere alla creazione di un sistema di identificazione, con l’eventuale ausilio del telerilevamento».

5        Gli articoli da 13 a 16 di tale regolamento riguardavano un sistema di consulenza in materia di gestione dei terreni e delle aziende, denominato «sistema di consulenza aziendale».

6        L’articolo 17 di detto regolamento, intitolato «Campo di applicazione», al suo primo comma così disponeva:

«Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in seguito denominato “sistema integrato”».

7        L’articolo 18 del medesimo regolamento, intitolato «Elementi del sistema integrato», al paragrafo 1, lettera b), prevedeva quanto segue:

«Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

(…)

b)      un sistema di identificazione delle parcelle agricole».

8        L’articolo 19 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Banca di dati informatizzata», al paragrafo 1 così precisava:

«Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.

Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l’autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall’anno 2000 e, per gli aiuti concessi in virtù del titolo IV, capitolo 10 ter, a partire dal 1º maggio 1998».

9        L’articolo 20 di tale regolamento, intitolato «Sistema di identificazione delle parcelle agricole», al paragrafo 1 disponeva quanto segue:

«Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000».

10      Ai sensi dell’articolo 21 di detto regolamento, intitolato «Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto»:

«1.      Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto è costituito in modo da consentire l’accertamento dei diritti nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

2.      Il sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l’autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi ad almeno i tre precedenti anni civili e/o campagne di commercializzazione».

11      Intitolato «Domande di aiuto», l’articolo 22 del medesimo regolamento era così formulato:

«1.      Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso:

–        tutte le parcelle agricole dell’azienda,

–        (…)

2.      Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all’anno precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell’anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l’ubicazione delle superfici stesse e, ove pertinente, il posizionamento degli alberi di olivo.

(…)».

12      Intitolato «Verifica delle condizioni di ammissibilità», l’articolo 23 del regolamento n. 1782/2003 al paragrafo 1 precisava quanto segue:

«Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi sulle domande di aiuto, verificando tra l’altro la superficie ammissibile e i corrispondenti diritti all’aiuto».

 Regolamento n. 796/2004

13      Il regolamento n. 796/2004, che era applicabile al procedimento principale, ai suoi considerando 13 e 55 così enunciava:

«(13)      Ai fini di un controllo efficace, qualunque tipo di uso della superficie e i regimi di aiuto corrispondenti devono essere dichiarati contemporaneamente. Si deve pertanto disporre che venga presentata un’unica domanda di aiuto comprendente le varie richieste di aiuto correlate in qualche modo alla superficie.

(…)

(55)      Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità, è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi. Occorrono disposizioni distinte per i casi di irregolarità riscontrati in merito ai criteri di ammissibilità ai vari regimi di aiuto in questione».

14      L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», al punto 22 prevedeva quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

(22)      “superficie determinata”: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata ad un numero corrispondente di diritti all’aiuto».

15      L’articolo 12 di detto regolamento, intitolato «Contenuto della domanda unica», al paragrafo 1, lettera d), così recitava:

«La domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare:

(…)

d)      gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, l’uso e l’indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua».

16      L’articolo 15 del regolamento n. 796/2004, intitolato «Modifiche della domanda unica», al paragrafo 3 disponeva quanto segue:

«Se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità».

17      Ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 796/2004, intitolato «Revoca delle domande di aiuto»:

«1.      Una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.

(…)

Tuttavia, se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

2.      Le revoche di cui al paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima».

18      L’articolo 24 di tale regolamento, intitolato «Verifiche incrociate», al paragrafo 1, lettera c), precisava quanto segue:

«I controlli amministrativi di cui all’articolo 23 del regolamento [n. 1782/2003] consentono la rilevazione delle irregolarità, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, comprese le verifiche incrociate:

(…)

c)      tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nell’apposito sistema di identificazione, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali;

(…)».

19      Intitolato «Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva», l’articolo 51 di detto regolamento prevedeva, in sostanza, al suo paragrafo 1, che, quando la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma del medesimo regolamento superava il 20% della superficie determinata, non fosse concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

20      Intitolato «Eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni», l’articolo 68 di detto regolamento al paragrafo 1 precisava quanto segue:

«Le riduzioni ed esclusioni di cui al capitolo I non si applicano quando l’agricoltore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpe».

 Regolamento n. 1973/2004

21      Il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU 2004, L 345, pag. 1), conteneva un articolo 138, intitolato «Riduzioni ed esclusioni relative alle condizioni di ammissibilità». Ai sensi del suo paragrafo 1, commi primo e secondo, qualora, a seguito di un controllo amministrativo o sul posto, si constati che la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, ai sensi dell’articolo 2, punto 22, del regolamento n. 796/2004, era compresa tra il 30% e il 50% della superficie determinata, non era concesso alcun aiuto per l’anno in questione.

 Diritto rumeno

22      L’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (decreto-legge n. 125/2006 per l’approvazione dei regimi di pagamento diretto e di pagamento diretto nazionale complementare, concessi nel settore dell’agricoltura a partire dal 2007, e per la modifica dell’articolo 2 della legge n. 36/1991 sulle società agricole e altre forme di associazioni agricole), del 21 dicembre 2006 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1043 del 29 dicembre 2006), nella versione applicabile al procedimento principale, al suo articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), disponeva quanto segue:

«Per beneficiare dei pagamenti nell’ambito dei regimi di pagamento unico per superficie, i richiedenti devono essere iscritti nel registro degli agricoltori gestito dall’Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (agenzia per i pagamenti e gli interventi a favore dell’agricoltura, Romania), presentare domanda di pagamento entro i termini e rispettare le seguenti condizioni generali:

(…)

b)      dichiarare tutte le parcelle agricole;

c)      fornire, pena l’applicazione di sanzioni penali, dati reali, completi e pienamente validi nel modulo della domanda di pagamento diretto per superficie e nei documenti allegati, ivi compreso l’elenco delle superfici;

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

23      Il 14 maggio 2007 BX, un agricoltore rumeno, ha depositato presso l’Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Argeș (agenzia per i pagamenti e gli interventi in agricoltura – Centro distrettuale di Argeș, Romania) (in prosieguo: l’«APIA Argeș») una domanda, per l’anno 2007, a titolo dei regimi di pagamento unico per superficie e delle zone agricole svantaggiate. Tale domanda menzionava una superficie agricola totale di 264,71 ettari (ha), ripartiti in più parcelle, inclusi 129,09 ha nella località di Rucăr, di cui BX aveva determinato e identificato le rispettive superfici mediante carte fornite dall’APIA Argeș.

24      Dopo aver constatato, in occasione di un controllo amministrativo, che anche altre persone avevano chiesto un pagamento unico per superficie per talune superfici dichiarate da BX, l’APIA Argeș ha chiesto chiarimenti a BX e alle altre persone interessate. Dopo aver determinato le superfici utilizzate da ciascuno degli agricoltori, BX e tali persone hanno indicato, il 28 novembre 2007, che BX utilizzava solo 45 ha dei 129,09 ha che aveva dichiarato nella sua domanda per quanto riguarda la località di Rucăr.

25      Lo stesso giorno BX ha presentato all’APIA Argeș il modulo M.1.1 «Modifica della dichiarazione di superficie» (in prosieguo: il «modulo M.1.1») al fine di correggere in tal senso la domanda da lui presentata il 14 maggio 2007. Egli ha altresì presentato una nota manoscritta in cui spiegava che la differenza tra la sua dichiarazione iniziale e la sua dichiarazione modificata derivava, da un lato, dall’errata individuazione dei confini della montagna di Găinațu Mic (Romania), a causa dell’assenza di riferimenti sulle carte topografiche dell’APIA Argeș e, dall’altro, dalla differenza tra la superficie indicata nel contratto di locazione delle parcelle e la somma delle superfici dei due blocchi fisici costituenti tale montagna.

26      Con una decisione del 28 maggio 2008, l’APIA Argeș ha considerato che la dichiarazione iniziale di superficie di 264,71 ha effettuata da BX superava del 46,56% la superficie effettiva, che era di 180,62 ha, e ha, di conseguenza, escluso la sua domanda di aiuto in applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento n. 1973/2004.

27      BX ha adito il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) con un ricorso volto a ottenere, in particolare, l’annullamento di tale decisione e la condanna dell’APIA Argeș a versargli EUR 697 391 a titolo di risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito a causa dell’illegittimo rigetto della sua domanda di aiuto per l’anno 2007. Egli sostiene che la dichiarazione eccessiva contestatagli era ascrivibile all’APIA Argeș, che gli avrebbe fornito carte topografiche insufficientemente precise e non conformi all’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003, circostanza che esso ha dichiarato di poter provare con documenti, testimoni nonché un estratto topografico. In assenza di colpa da parte sua, non avrebbe dovuto essergli applicata alcuna riduzione o esclusione, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004.

28      Tale organo giurisdizionale ha respinto il ricorso con una sentenza del 20 gennaio 2011, contro cui BX ha proposto impugnazione dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest).

29      Con un’ordinanza del 2 aprile 2012 quest’ultima ha, in primo luogo, respinto la domanda di BX volta a sottoporre alla Corte l’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento n. 796/2004, con la motivazione che gli elementi da egli addotti non rendevano necessario un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

30      In secondo luogo, con una decisione del 9 aprile 2012, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest), statuendo in ultimo grado, ha respinto l’impugnazione di BX in quanto infondata. Essa ha ritenuto che la decisione del 28 maggio 2008 fosse giustificata alla luce dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento n. 1973/2004, dato che BX aveva sovradichiarato la superficie che utilizzava, circostanza che egli avrebbe ammesso depositando il modulo M.1.1.

31      Al riguardo, tale organo giurisdizionale ha ritenuto, sotto un primo profilo, che incombesse a colui che coltiva una parcella menzionarne la superficie effettiva nella domanda di aiuti, senza fare affidamento sulla superficie indicata sui titoli di proprietà di tale parcella. L’inesattezza delle carte dell’APIA Argeș non può quindi giustificare la sopravvalutazione da parte di BX delle superfici da egli utilizzate, tenuto conto, in particolare, dell’obbligo, penalmente sanzionato, previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del decreto-legge n. 125/2006, di inserire dati veritieri, completi e pienamente validi nel modulo di domanda di pagamenti diretti per superficie.

32      Sotto un secondo profilo, poiché sia la dichiarazione iniziale sia la dichiarazione di modifica delle superfici contenute nel modulo M.1.1. sono state effettuate sulla base delle stesse carte dell’APIA Argeș, la dichiarazione eccessiva non può essere giustificata dagli errori che possono viziare tali carte. Le inesattezze di dette carte non potrebbero, in nessun caso, giustificare una dichiarazione eccessiva della superficie del 46,56%.

33      Sotto un terzo profilo, la presentazione del modulo M.1.1 dovrebbe essere considerata una domanda di ritiro parziale di una superficie, alla quale si applicava l’articolo 22 del regolamento n. 796/2004. Orbene, poiché BX ha presentato la sua domanda di ritiro dopo aver ricevuto la richiesta di chiarimenti dell’APIA Argeș, l’articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento avrebbe ostato a che egli potesse essere esentato dall’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 51 di detto regolamento.

34      Sotto un quarto profilo, la situazione di BX non rientrerebbe neppure nei casi di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Infatti, BX avrebbe inizialmente dichiarato una superficie totale di 264,71 ha, prima di presentare una domanda di ritiro di una superficie di 84,09 ha, benché non vi fosse stato alcun cambiamento di situazione sul terreno. BX non avrebbe quindi presentato informazioni effettivamente corrette.

35      Sotto un quinto profilo, ritenendo che il rigetto della domanda di risarcimento danni non derivasse dall’incapacità di provare il danno materiale, bensì dal rigetto delle conclusioni volte all’annullamento della decisione del 28 maggio 2008, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) non ha ritenuto necessario raccogliere testimonianze. Non è stato neppure ritenuto utile un estratto topografico, dal momento che il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) aveva constatato una dichiarazione eccessiva fondata sul ritiro di superfici da parte di BX.

36      I ricorsi straordinari proposti da BX contro la decisione del 9 aprile 2012 della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) sono stati respinti da tale organo giurisdizionale in quanto irricevibili.

37      L’8 aprile 2013 BX ha adito il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) con un ricorso volto a far accertare la responsabilità dello Stato rumeno per i danni materiali e morali causati dalla violazione del diritto dell’Unione commessa dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) nella sua decisione del 9 aprile 2012. Egli contestava infatti a quest’ultima, da un lato, di non aver applicato l’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003 e l’articolo 68 del regolamento n. 796/2004 e, dall’altro, di aver violato l’articolo 267, terzo comma, TFUE non motivando il suo rifiuto di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

38      Con una sentenza del 1º luglio 2016 il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha respinto il ricorso di BX in quanto infondato.

39      Tale organo giurisdizionale ha considerato, in particolare, che, contrariamente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, l’articolo 68 del regolamento n. 796/2004 conferisce diritti ai singoli. Esso ha inoltre ritenuto che la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) avesse violato quest’ultima disposizione, sotto un primo profilo, non determinando il significato dei termini «informazioni effettivamente corrette» in essa contenuti, sotto un secondo profilo, concludendo che detta disposizione non si applicava a BX sulla base dei soli documenti all’origine della decisione dell’APIA Argeș e, quindi, ignorando gli altri documenti prodotti da BX e, sotto un terzo profilo, non concedendo a quest’ultimo neppure la possibilità di dimostrare con qualsiasi mezzo di prova di non essersi reso colpevole di dichiarazioni eccessive.

40      Tuttavia, sulla base dei criteri menzionati ai punti 55 e 56 della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha ritenuto che la violazione del diritto dell’Unione commessa dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) non presentasse un carattere manifesto.

41      Al riguardo, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha rilevato, in particolare, sotto un primo profilo, che l’articolo 68 del regolamento n. 796/2004 era chiaro nel disciplinare il diritto dell’agricoltore di essere esentato dalla sanzione di riduzione dell’aiuto o di esclusione dal diritto nelle due situazioni da esso menzionate.

42      Sotto un secondo profilo, il fatto che la Commissione europea abbia affermato, a più riprese – in particolare in un’indagine relativa alle lacune del sistema di identificazione delle parcelle agricole che deve fondarsi su un sistema informatizzato di informazione geografica – che la normativa rumena non garantiva l’efficacia delle verifiche amministrative incrociate non può essere sufficiente a dimostrare il carattere manifesto della violazione del diritto dell’Unione.

43      Sotto un terzo profilo, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) non avrebbe violato il diritto dell’Unione in modo intenzionale e inescusabile. Essa avrebbe infatti esposto le ragioni per cui riteneva, da un lato, che non fosse necessario ammettere le prove supplementari richieste da BX e, dall’altro, che tale articolo 68 non si applicasse al procedimento principale.

44      Infine, sotto un quarto profilo, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha rilevato che l’inosservanza dell’articolo 267, terzo comma, TFUE non può, di per sé, far sorgere la responsabilità dello Stato, poiché tale disposizione non conferisce diritti ai singoli.

45      BX ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi alla Curtea de Appel București (Corte d’appello di Bucarest), giudice del rinvio. Quest’ultima ritiene necessario interrogare la Corte per chiarire, sotto un primo profilo, se l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 conferisca diritti ai singoli; sotto un secondo profilo, se la nozione di «informazioni effettivamente corrette», ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, includa al contempo la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell’agricoltore e la corretta identificazione della parcella coltivata, ossia i suoi confini, e, sotto un terzo profilo, se, nelle circostanze del procedimento principale, il fatto che essa non l’abbia investita di una questione pregiudiziale sull’interpretazione di tale disposizione costituisca una violazione manifesta del diritto dell’Unione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato rumeno.

46      In tali circostanze, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento [n. 1782/2003] costituisca una norma dell’Unione europea che conferisce diritti concreti ai singoli, la cui violazione possa far sorgere la responsabilità dello Stato a causa di una decisione di un giudice nazionale di ultimo grado.

2)      Se la nozione di “informazioni effettivamente corrette” prevista all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento [n. 796/2004], debba essere interpretata nel senso che comprende sia la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell’agricoltore, sia la corretta identificazione della parcella coltivata e dei suoi confini.

3)      Se, nelle circostanze di causa, l’omesso rinvio da parte del giudice nazionale di ultimo grado alla Corte per l’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento [n. 796/2004] costituisca una violazione manifesta e sufficientemente grave da comportare la responsabilità dello Stato per i danni che si presume siano stati cagionati dalla sentenza di tale giudice».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

47      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 debba essere interpretato nel senso che esso costituisce una norma del diritto dell’Unione che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli, la cui violazione può essere utilmente invocata a sostegno di un ricorso volto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro.

48      In via preliminare, occorre ricordare che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei trattati sui quali quest’ultima è fondata (sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a., C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 35). Tale principio si applica a qualsiasi caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall’autorità pubblica responsabile di tale violazione [v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punti 31 e 32, nonché del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico), C‑61/21, EU:C:2022:1015, punto 43]. Detto principio si applica anche quando la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno (in prosieguo: un «organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso») (sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 50, e del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 20).

49      Per quanto riguarda le condizioni per il sorgere di tale responsabilità, la Corte ha ripetutamente dichiarato che i soggetti lesi hanno diritto al risarcimento qualora siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata abbia lo scopo di conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da detti soggetti [v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51; del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico), C‑61/21, EU:C:2022:1015, punto 44, nonché del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, punto 68].

50      Queste tre condizioni sono necessarie e sufficienti per far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 66, e del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 57).

51      Il diritto dell’Unione osta, di conseguenza, a che il diritto nazionale imponga condizioni supplementari o più rigorose di quelle menzionate al punto 49 della presente sentenza. Esso, per contro, non esclude affatto che la responsabilità dello Stato per la violazione di detto diritto possa essere accertata, a condizioni meno restrittive, sulla base del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 66; del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C‑524/04, EU:C:2007:161, punto 115, nonché del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punti 65 e 66).

52      Per quanto riguarda, più in particolare, la responsabilità di uno Stato membro per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso e che viola una norma di diritto dell’Unione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale responsabilità è disciplinata dalle tre condizioni menzionate al punto 49 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 52, e del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 23).

53      Poiché la prima questione pregiudiziale verte specificamente sulla prima condizione per il sorgere della responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione, occorre ricordare, al riguardo, che solo una violazione di una norma del diritto dell’Unione che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli può far sorgere la responsabilità dello Stato. Tali diritti hanno origine non solo nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione espressamente li attribuiscono, ma possono anche derivare dagli obblighi positivi o negativi che simili disposizioni impongono in maniera ben definita sia ai singoli sia agli Stati membri o alle istituzioni dell’Unione. La violazione da parte di uno Stato membro di simili obblighi positivi o negativi può infatti alterare la situazione giuridica che tali disposizioni sono destinate a creare per i singoli interessati, ostacolando l’esercizio da parte di questi ultimi dei diritti implicitamente conferiti loro in virtù delle disposizioni del diritto dell’Unione in questione, che si suppone essi possano invocare dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali [v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico), C‑61/21, EU:C:2022:1015, punti da 45 a 47].

54      Per contro, qualora una disposizione del diritto dell’Unione si limiti a perseguire un obiettivo generale di protezione dell’interesse pubblico, non si può ritenere che essa abbia lo scopo di conferire diritti ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 49 della presente sentenza [v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre, (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico), C‑61/21, EU:C:2022:1015, punti 55 e 56].

55      Ciò precisato, occorre rilevare che, nel caso di specie, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 dispone che il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000.

56      Dalla formulazione di tale articolo 20, paragrafo 1, emerge chiaramente la sua dimensione istituzionale, nel senso che tale disposizione precisa, esclusivamente all’attenzione degli Stati membri, il modo in cui essi devono concepire il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

57      Un’interpretazione contestuale e teleologica di detto articolo 20, paragrafo 1, conferma che quest’ultimo non ha lo scopo di conferire diritti ai singoli.

58      In primo luogo, dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1782/2003 risulta che il sistema di identificazione delle parcelle agricole fa parte del sistema integrato che gli Stati membri dovevano creare in forza dell’articolo 17 di tale regolamento.

59      Orbene, i considerando 11 e 13 di detto regolamento menzionano la necessità di rendere più utili ed efficaci le procedure di gestione e di controllo adattando il sistema precedente istituito dal regolamento n. 3508/92. Il considerando 14 del regolamento n. 1782/2003 sottolinea in particolare che, data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati, il che implica che ogni Stato membro deve dotarsi di un sistema di identificazione delle parcelle agricole. Nella stessa prospettiva, il considerando 15 di tale regolamento insiste sulla necessità di creare banche dati informatizzate ad alte prestazioni che consentano, in particolare, di effettuare verifiche incrociate, per permettere la gestione dei dati raccolti e il loro uso a fini di verifica delle domande di aiuto. Infine, il considerando 16 di detto regolamento presenta l’identificazione delle parcelle agricole come un elemento essenziale per la corretta applicazione dei regimi connessi alla superficie e aggiunge che, poiché l’esperienza ha messo in luce talune carenze dei metodi esistenti, è opportuno provvedere alla creazione di un sistema di identificazione, con l’eventuale ausilio del telerilevamento.

60      Pertanto, i considerando menzionati al punto precedente confermano che gli elementi del sistema integrato, in cui rientra il sistema di identificazione delle parcelle agricole, mirano a migliorare l’efficacia delle procedure di gestione e di controllo. Infatti, l’identificazione delle parcelle agricole è un elemento essenziale per la corretta applicazione di un regime connesso alla superficie.

61      Ne consegue, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 70 e 71 delle sue conclusioni, che, in quanto componente del sistema integrato, il sistema di identificazione delle parcelle agricole non può essere analizzato in modo autonomo, senza tener conto degli obiettivi più generali perseguiti con l’istituzione del sistema integrato costituiti, da un lato, dal miglioramento dell’efficacia delle procedure di gestione e di controllo e, dall’altro, dalla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

62      Questi due obiettivi sono menzionati anche nei considerando 13 e 55 del regolamento n. 796/2004, al pari della lotta contro le irregolarità e le frodi.

63      In quest’ultima prospettiva, il sistema di identificazione delle parcelle agricole disciplinato dall’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003 contribuisce ad agevolare il compito di procedere al controllo amministrativo delle domande di aiuto che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 attribuisce agli Stati membri, in particolare verificando la superficie ammissibile all’aiuto e i corrispondenti diritti all’aiuto. Tali controlli amministrativi hanno lo scopo, come precisa l’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 796/2004, di consentire la rilevazione delle irregolarità, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, comprese le verifiche incrociate tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nell’apposito sistema di identificazione, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali.

64      Come sostenuto dalla Commissione in udienza, imponendo un livello minimo di precisione per le carte utilizzate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 mira quindi non a creare diritti a favore degli agricoltori richiedenti l’aiuto, bensì a migliorare l’efficacia dei controlli garantendo che le autorità nazionali competenti possano verificare la conformità delle domande di aiuto ai requisiti del diritto dell’Unione.

65      Ne consegue che la finalità di una gestione e di un controllo efficaci dei pagamenti diretti è la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, cosicché l’uso di carte non sufficientemente precise può nuocere all’efficacia del controllo, creando così il rischio che gli Stati membri non individuino i pagamenti indebiti.

66      In secondo luogo, nessun elemento consente di ritenere che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 abbia una duplice natura nel senso che, al di là della sua dimensione istituzionale volta alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, esso abbia altresì lo scopo di conferire diritti ai singoli.

67      Infatti, tale disposizione non sancisce alcun diritto di accesso alle informazioni contenute nel sistema di identificazione delle parcelle agricole a favore degli agricoltori che richiedono un aiuto.

68      È vero che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003, che si riferiscono rispettivamente alla banca di dati informatizzata e al sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto, prevedono la consultazione diretta e immediata, presso l’autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi, da un lato, agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dal 2000 e, dall’altro, almeno agli ultimi tre anni civili e/o campagne consecutive.

69      Tuttavia, come sottolineato dal governo rumeno e dalla Commissione in udienza, tale diritto di accesso ai documenti detenuti dall’autorità nazionale competente riguarda unicamente i dati provenienti dalle domande di aiuto, come indicato espressamente dall’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento. Detto diritto di accesso non riguarda quindi i dati del sistema di identificazione delle parcelle agricole stesse.

70      In ogni caso, e come fatto valere dalla Commissione in udienza, i documenti cartografici menzionati all’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003 non sono conservati nella banca dati prevista all’articolo 19 di tale regolamento. Inoltre, a differenza del sistema di consulenza aziendale, di cui agli articoli da 13 a 16 di tale regolamento, il sistema integrato funziona non come uno strumento di appoggio e di sostegno per gli agricoltori, bensì, come indica il suo nome, come uno strumento di controllo.

71      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce una norma del diritto dell’Unione che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli, la cui violazione può essere utilmente invocata a sostegno di un ricorso volto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro.

 Sulla seconda questione

72      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 12 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «informazioni effettivamente corrette», ai sensi di tale articolo 68, paragrafo 1, riguarda tanto la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell’agricoltore quanto la corretta identificazione da parte di quest’ultimo della parcella coltivata e dei suoi confini.

73      Secondo l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, le misure di riduzione ed esclusione dal beneficio dei pagamenti non si applicano quando l’agricoltore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpe.

74      L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, che precisa il contenuto della domanda unica e chiarisce, di conseguenza, la portata di tale articolo 68, paragrafo 1, dispone che la domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, nonché la loro ubicazione.

75      Da una lettura congiunta di queste due disposizioni risulta quindi che la nozione di «informazioni effettivamente corrette», ai sensi di detto articolo 68, paragrafo 1, deve essere intesa nel senso che essa riguarda sia la dichiarazione corretta delle superfici da parte dell’agricoltore sia la corretta identificazione, da parte di quest’ultimo, della parcella coltivata e dei suoi confini.

76      Tuttavia, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, un agricoltore che abbia trasmesso informazioni inesatte all’autorità nazionale competente può sottrarsi a una riduzione o a un’esclusione dal beneficio dei pagamenti se dimostra che l’errore rilevato da tale autorità non gli è imputabile.

77      Ciò premesso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, nel caso di specie, da un lato, dalla decisione di rinvio risulta che, nelle sue dichiarazioni, BX ha omesso di indicare un elemento fattuale che appare invece essenziale, vale a dire la superficie corretta, mentre avrebbe dovuto e potuto prevedere che alcune delle superfici dichiarate fossero utilizzate dal loro proprietario o da altre persone, tanto più che la dichiarazione eccessiva di cui trattasi nel procedimento principale verteva su una differenza superiore a 80 ettari. Orbene, una simile differenza non può ragionevolmente essere sfuggita all’attenzione del ricorrente nel procedimento principale, il quale, in quanto agricoltore che coltiva parcelle agricole, è tenuto ad assicurarne la gestione nell’ambito della sua attività professionale. Dall’altro lato, sebbene BX invochi errori contenuti nelle carte topografiche che gli erano state fornite dall’APIA Argeș, dagli elementi portati a conoscenza della Corte risulta che sia la dichiarazione iniziale sia la dichiarazione di modifica della superficie sono state effettuate sulla base delle stesse carte dell’APIA Argeș. Spetta tuttavia al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie al fine di statuire nel procedimento principale.

78      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 12 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «informazioni effettivamente corrette», ai sensi di tale articolo 68, paragrafo 1, riguarda tanto la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell’agricoltore quanto la corretta identificazione da parte di quest’ultimo della parcella coltivata e dei suoi confini.

 Sulla terza questione

79      Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 267, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che il fatto che, in una fase precedente del procedimento principale, un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado non abbia investito la Corte di una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 costituisca una violazione del diritto dell’Unione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato rumeno.

80      Nel contesto della presente causa e secondo le spiegazioni fornite in udienza da BX in risposta a un quesito della Corte, tale questione mira più precisamente a stabilire se, con la sua ordinanza del 2 aprile 2012, il giudice del rinvio abbia violato in modo manifesto il diritto dell’Unione e abbia così fatto sorgere la responsabilità dello Stato rumeno, non sottoponendo alla Corte in via pregiudiziale l’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 e non motivando tale rifiuto.

81      Come ricordato al punto 48 della presente sentenza, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è altresì applicabile quando la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi in ultimo grado. Infatti, la Corte ha già dichiarato che il potere giudiziario svolge un ruolo essenziale nella tutela dei diritti conferiti ai singoli dalle norme dell’Unione e che un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce, per definizione, l’ultima istanza dinanzi alla quale essi possono far valere i diritti loro riconosciuti da tali norme. La Corte ne ha dedotto che la piena efficacia delle norme di diritto dell’Unione sarebbe messa in discussione e la tutela di tali diritti affievolita se fosse escluso che i singoli possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento dei danni loro arrecati a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punti da 32 a 36 e 59; del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, punto 31, e del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 20).

82      Per quanto riguarda più in particolare la seconda condizione per il sorgere della responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione, vale a dire il requisito di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, occorre tener conto della specificità della funzione giurisdizionale nonché delle legittime esigenze di certezza del diritto. Pertanto, la responsabilità dello Stato a causa di una simile violazione in una decisione di un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso può sorgere solo nel caso eccezionale in cui il giudice ha violato in maniera manifesta il diritto vigente (sentenza del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 53).

83      Al fine di determinare se tale condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento deve tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottopostagli, in particolare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezza del margine di discrezionalità che la norma violata lascia alle autorità nazionali o dell’Unione, il carattere intenzionale o involontario della violazione commessa o del danno causato, la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione dell’Unione abbiano potuto contribuire all’omissione, all’adozione o al mantenimento in vigore di misure o di prassi nazionali contrarie al diritto dell’Unione, nonché dell’inosservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. In ogni caso, una violazione del diritto dell’Unione è sufficientemente qualificata allorché la decisione di cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punti da 54 a 56, nonché del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punti 25 e 26).

84      Occorre tuttavia precisare che non tutti i criteri menzionati al punto precedente devono necessariamente essere soddisfatti affinché possa sorgere la responsabilità di uno Stato membro.

85      Per quanto riguarda l’inosservanza, da parte di un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale, essa costituisce un elemento la cui importanza varia a seconda delle circostanze proprie del caso di specie.

86      Infatti, sebbene la violazione di tale obbligo possa essere tale da concorrere alla constatazione che una violazione del diritto dell’Unione commessa da un simile organo giurisdizionale presenta un carattere manifesto, essa non può, di per sé, essere sufficiente per constatare una violazione sufficientemente qualificata di una norma del diritto dell’Unione che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli e, pertanto, per far sorgere la responsabilità di uno Stato membro.

87      Detto obbligo si inserisce nell’ambito della cooperazione giurisdizionale istituita tra la Corte e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, mediante un dialogo da giudice a giudice, al fine di garantire, da un lato, la coerenza, la piena efficacia e il carattere peculiare del diritto dell’Unione nonché l’autonomia del sistema giuridico dell’Unione di cui la Corte garantisce il rispetto e, dall’altro, la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione. Tale cooperazione consente, in particolare, di evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 1º dicembre 1965, Schwarze, 16/65, EU:C:1965:117, pag. 921; del 24 maggio 1977, Hoffmann‑La Roche, 107/76, EU:C:1977:89, punto 5; del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punti 33 e 35, nonché del 24 marzo 2026, Remling, C‑767/23, EU:C:2026:243, punti 19 e 21, nonché giurisprudenza citata). Essa implica quindi una responsabilità comune degli organi giurisdizionali nazionali, in particolare di quelli avverso le cui decisioni non può essere proposto ricorso, e della Corte per garantire l’interpretazione uniforme e coerente del diritto dell’Unione.

88      Occorre altresì ricordare che il sistema di cooperazione diretta tra la Corte e gli organi giurisdizionali nazionali, istituito dall’articolo 267 TFUE, non costituisce un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una controversia dinanzi a un giudice nazionale. Pertanto, non basta che una parte sostenga che la controversia pone una questione di interpretazione del diritto dell’Unione perché il giudice interessato sia obbligato a ritenere che una tale questione sia sollevata ai sensi dell’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punti 53 e 54, nonché giurisprudenza citata).

89      Ne consegue che, affinché sia constatata una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione che fa sorgere la responsabilità di uno Stato membro, la violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, enunciato all’articolo 267, terzo comma, TFUE, deve essere accompagnata dalla violazione di un’altra norma del diritto dell’Unione che conferisce diritti ai singoli.

90      Nel caso di specie, dalla risposta alle prime due questioni pregiudiziali risulta che, da un lato, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 non ha lo scopo di conferire diritti ai singoli e, dall’altro, un agricoltore non può utilmente invocare l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 in circostanze come quella di cui al procedimento principale. Pertanto, anche supponendo che la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest) abbia violato il suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, una simile violazione non può, in ogni caso, contribuire a dimostrare, sulla base del diritto dell’Unione, la responsabilità dello Stato rumeno per i danni materiali e morali che il ricorrente nel procedimento principale asserisce di aver subito a causa della decisione di tale organo giurisdizionale del 9 aprile 2012.

91      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che il fatto che, in una fase precedente del procedimento principale, un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado non abbia investito la Corte di una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 non può costituire una violazione del diritto dell’Unione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro di cui trattasi.

 Sulle spese

92      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 1009/2008 del Consiglio, del 9 ottobre 2008,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non costituisce una norma del diritto dell’Unione che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli, la cui violazione può essere utilmente invocata a sostegno di un ricorso volto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro.

2)      L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) n. 381/2007 della Commissione, del 4 aprile 2007, letto in combinato disposto con l’articolo 12 del regolamento n. 796/2004,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «informazioni effettivamente corrette», ai sensi di tale articolo 68, paragrafo 1, riguarda tanto la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell’agricoltore quanto la corretta identificazione da parte di quest’ultimo della parcella coltivata e dei suoi confini.

3)      L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che il fatto che, in una fase precedente del procedimento principale, un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado non abbia investito la Corte di una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 non può costituire una violazione del diritto dell’Unione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro di cui trattasi.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.

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