Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2026.#A contro Rikoskomisario B.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus.#Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Norme e procedure comuni applicabili al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Articolo 15, paragrafi 5 e 6 – Calcolo del periodo di trattenimento già effettuato – Somma dell’insieme dei periodi di trattenimento precedenti – Condizioni – Esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio – Articolo 15, paragrafo 3, seconda frase – Trattenimento prolungato oltre il periodo iniziale fissato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5 – Controllo da parte di un’autorità giudiziaria – Normativa nazionale che subordina l’esecuzione di tale controllo alla domanda della persona trattenuta – Momento in cui un siffatto controllo deve essere effettuato – Conseguenza dell’assenza di controllo in tempo utile.#Causa C-150/24.

ECLI:EU:C:2026:148Eu Chamb 04 C5 mar 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

5 marzo 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Norme e procedure comuni applicabili al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Articolo 15, paragrafi 5 e 6 – Calcolo del periodo di trattenimento già effettuato – Somma dell’insieme dei periodi di trattenimento precedenti – Condizioni – Esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio – Articolo 15, paragrafo 3, seconda frase – Trattenimento prolungato oltre il periodo iniziale fissato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5 – Controllo da parte di un’autorità giudiziaria – Normativa nazionale che subordina l’esecuzione di tale controllo alla domanda della persona trattenuta – Momento in cui un siffatto controllo deve essere effettuato – Conseguenza dell’assenza di controllo in tempo utile»

Nella causa C‑150/24 [Aroja] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), con decisione del 27 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2024, nel procedimento

A

contro

Rikoskomisario B,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, M. Condinanzi, F. Schalin, N. Jääskinen e R. Frendo, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 aprile 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–

per A, da M. Rautakorpi, asianajaja;

–

per il Rikoskomisario B, da J. Honkanen e M. Nyyssönen;

–

per il governo finlandese, da H. Leppo e M. Pere, in qualità di agenti;

–

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da F. Blanc, A. Katsimerou e I. Söderlund, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, e paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A, cittadino di un paese terzo il cui soggiorno in Finlandia è irregolare, e il Rikoskomisario B (Commissario di polizia B) relativamente alla legittimità del terzo periodo di trattenimento di A ai fini dell’allontanamento verso il suo paese d’origine.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2008/115

3

I considerando 2, 4 e 16 della direttiva 2008/115 enunciano quanto segue:

«(2)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

(…)

(4)

Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita.

(…)

(16)

Il ricorso al trattenimento ai fini dell’allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l’allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente».

4

L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», dispone quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

(…)

b)

sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.

(…)».

5

L’articolo 3 di detta direttiva è così formulato:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

4)

“decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di [un] paes[e] terz[o] e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;

5)

“allontanamento” l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro;

(…)».

6

Il capo II della medesima direttiva è intitolato «Fine del soggiorno irregolare» e contiene gli articoli da 6 a 11 di quest’ultima.

7

L’articolo 6 della direttiva 2008/115, intitolato «Decisione di rimpatrio», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5».

8

Ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Allontanamento»:

«1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7.

(…)

3.   Gli Stati membri possono adottare una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l’allontanamento.

(…)».

9

L’articolo 15 di detta direttiva figura al capo IV di quest’ultima, relativo al «Trattenimento ai fini dell’allontanamento». Tale articolo, intitolato «Trattenimento», prevede quanto segue:

«1.   Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:

a)

sussiste un rischio di fuga o

b)

il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

2.   Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie.

Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto.

Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri:

a)

prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’inizio del trattenimento stesso,

b)

oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.

3.   In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria.

4.   Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.

5.   Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi.

6.   Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:

a)

della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o

b)

dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi».

Regolamento (UE) n. 604/2013

10

L’articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31), intitolato «Clausole discrezionali», al paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:

«In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento».

Diritto finlandese

11

L’ulkomaalaislaki (301/2004) (legge in materia di stranieri n. 301/2004), del 30 aprile 2004, nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (in prosieguo: la «legge sugli stranieri»), all’articolo 117 bis prevede quanto segue:

«Condizioni generali per l’adozione di misure cautelari

Uno straniero può essere sottoposto a una misura cautelare ai sensi degli articoli da 118 a 122 e 122 bis della presente legge qualora ciò sia necessario e proporzionato ai fini di:

1)

chiarire le condizioni del suo ingresso o soggiorno nel paese; oppure

2)

preparare o garantire l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento che lo riguardi o controllare altrimenti la sua partenza dal paese.

(…)

Salvo disposizioni contrarie, una misura cautelare resta in vigore fino a quando non siano state stabilite le condizioni di ingresso o di soggiorno, fino a quando non sia stata eseguita la decisione di lasciare il paese o fino a quando il fascicolo non sia stato altrimenti chiuso. Tuttavia, la misura cautelare deve essere revocata non appena non sia più necessario garantire l’adozione della decisione o la sua esecuzione».

12

L’articolo 121 di tale legge dispone quanto segue:

«Condizioni di trattenimento

Se le misure cautelari di cui agli articoli da 118 a 120 non sono sufficienti, lo straniero può essere trattenuto sulla base di una valutazione individuale, nel caso in cui:

1)

in considerazione delle circostanze personali o di altro tipo dello straniero, sussistano ragionevoli motivi per ritenere che lo straniero possa nascondersi, fuggire o, in qualsivoglia altro modo, ostacolare in modo significativo l’adozione di una decisione che lo riguardi o l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento;

2)

il trattenimento risulti necessario per stabilire l’identità del cittadino straniero;

3)

lo straniero abbia commesso o sia sospettato di aver commesso un reato e il trattenimento risulti necessario per garantire la preparazione o l’esecuzione del provvedimento di allontanamento;

4)

durante il trattenimento, lo straniero abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale allo scopo principale di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione di allontanamento;

(…)».

13

L’articolo 123 di detta legge definisce le autorità amministrative competenti a decidere in merito al trattenimento. L’articolo 124, paragrafi 1 e 2, di quest’ultima prevede l’obbligo per le autorità amministrative competenti di notificare senza indugio il trattenimento al käräjäoikeus (Tribunale di primo grado, Finlandia) e l’obbligo per tale giudice di pronunciarsi in merito al trattenimento entro quattro giorni dall’inizio dello stesso. Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, della medesima legge, il käräjäoikeus (Tribunale di primo grado) dispone il rilascio immediato di uno straniero trattenuto qualora non ricorrano i requisiti per il trattenimento.

14

L’articolo 127 della legge sugli stranieri enuncia quanto segue:

«Rilascio della persona trattenuta

L’autorità che gestisce il caso deve disporre il rilascio della persona trattenuta non appena i requisiti per il trattenimento non risultino più soddisfatti. La persona trattenuta dev’essere rilasciata entro e non oltre sei mesi dall’adozione della decisione di trattenimento. Tuttavia il periodo di trattenimento può essere più lungo, fino a un massimo di 12 mesi, qualora la persona trattenuta non collabori all’esecuzione del rimpatrio o qualora i documenti necessari per il rimpatrio non siano stati ottenuti dal paese terzo e l’esecuzione dell’allontanamento risulti conseguentemente ritardata.

(…)».

15

Ai sensi dell’articolo 128 di tale legge:

«Riesame della questione da parte del käräjäoikeus [Tribunale di primo grado]

Nel caso in cui il rilascio dello straniero trattenuto non sia stato disposto, il käräjäoikeus [Tribunale di primo grado] nella cui giurisdizione si trovi il luogo di detenzione della persona trattenuta deve, su domanda di quest’ultima, riesaminare la questione del trattenimento (…). Il caso dev’essere esaminato senza indugio entro e non oltre il termine di quattro giorni dalla presentazione della domanda di riesame. Non è tuttavia necessario procedere al riesame di un caso di trattenimento prima della scadenza di un periodo di due settimane dalla data della decisione del käräjäoikeus [Tribunale di primo grado] che disponga la proroga del trattenimento dell’interessato nel relativo luogo di trattenimento. (…)

Su domanda della persona trattenuta, il käräjäoikeus [Tribunale di primo grado] deve procedere al riesame del caso anche prima del termine di cui al paragrafo 1 laddove ciò appaia necessario alla luce di un fatto emerso successivamente al precedente esame. L’autorità che gestisce il caso deve informare immediatamente la persona trattenuta nonché il suo rappresentante in ordine a qualsiasi mutamento significativo delle circostanze oggetto di riesame, salvo che la persona trattenuta non sia stata oggetto di un ordine di rilascio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

A, cittadino marocchino, è arrivato illegalmente in Finlandia il 10 settembre 2022 mentre sussisteva, a suo carico, un divieto di ingresso nell’area Schengen, disposto dai Paesi Bassi a seguito della sua scomparsa durante il procedimento di asilo che egli aveva ivi avviato. Prima di arrivare in Finlandia A aveva altresì presentato domanda di protezione internazionale in Svezia e in Svizzera.

17

Il giorno del suo arrivo A veniva posto in trattenimento in Finlandia sulla base dei motivi di cui all’articolo 121, primo comma, punti da 1 a 3, della legge sugli stranieri corrispondente, in sostanza, all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115. Tale trattenimento è proseguito fino al 23 novembre 2022.

18

Con decisione del 25 ottobre 2022 il Maahanmuuttovirasto (Ufficio dell’immigrazione, Finlandia) ha disposto il rimpatrio di A in Marocco.

19

Il 29 ottobre 2022 A ha presentato domanda di protezione internazionale in Finlandia. Il 24 novembre 2022 l’Ufficio dell’immigrazione ha respinto tale domanda in quanto manifestamente infondata, ha disposto il rimpatrio di A in Marocco e ha pronunciato, nei suoi confronti, un divieto di ingresso nell’area Schengen per un periodo di due anni.

20

Il 5 dicembre 2022 A è stato trattenuto una seconda volta. Tale trattenimento è proseguito fino al 15 marzo 2023.

21

Con ordinanza del 5 gennaio 2023 il Turun hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Turku, Finlandia) ha respinto la domanda di A volta a vietare l’esecuzione del provvedimento di allontanamento e, con decisione del 19 dicembre 2023, ha respinto il ricorso di A relativo alla sua domanda di protezione internazionale. A quest’ultimo riguardo detto tribunale ha in particolare ritenuto che, poiché talune domande di presa in carico presentate dall’Ufficio dell’immigrazione ad altri Stati membri non avevano avuto buon fine, quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 604/2013, era legittimato a ritenersi l’autorità competente ad esaminare tale domanda di protezione internazionale.

22

L’11 settembre 2023 A è stato trattenuto una terza volta, in forza di una decisione delle autorità di polizia del medesimo giorno. Secondo quest’ultima decisione, in tale data e tenendo conto dei precedenti periodi di trattenimento, A era già stato trattenuto per un totale di cinque mesi e 23 giorni, ma i requisiti per il superamento del periodo massimo iniziale di sei mesi risultavano soddisfatti, posto che l’esecuzione dell’allontanamento era stata ritardata a causa, da un lato, della mancata cooperazione di A e, dall’altro lato, del fatto che i documenti necessari non erano ancora stati ottenuti da parte del Regno del Marocco. La polizia ha quindi adito lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia) affinché esaminasse i requisiti del trattenimento. Essa gli ha inoltre sottoposto la decisione dell’11 settembre 2023 che, secondo quanto ivi indicato, è stata inoltre notificata ad A. Il 15 settembre 2023 si è svolta un’udienza dinanzi tale Tribunale, in esito alla quale A è rimasto in stato di trattenimento.

23

Il 7 dicembre 2023 questo terzo periodo di trattenimento è stato nuovamente esaminato dall’Etelä-Karjalan käräjäoikeus (Tribunale di primo grado della Carelia meridionale, Finlandia), il quale ha disposto un’udienza d’ufficio quando è emerso che il periodo massimo iniziale di sei mesi di trattenimento poteva risultare superato. Nella decisione che tale tribunale ha reso nella stessa data esso ha ritenuto, in primo luogo, che le durate dei vari periodi di trattenimento dovessero essere cumulate, poiché si trattava di garantire l’esecuzione dello stesso provvedimento di allontanamento, in secondo luogo, che sussistessero i requisiti per il superamento del periodo iniziale di sei mesi nonché tutti gli altri requisiti sostanziali per la proroga del trattenimento e, in terzo luogo, che A non dovesse essere rilasciato sol perché un’udienza d’ufficio era stata disposta soltanto nel momento in cui la durata complessiva del trattenimento aveva superato i sei mesi. Esso ha quindi disposto che A fosse mantenuto in stato di trattenimento.

24

Lo stesso giorno A ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi all’Itä-Suomen hovioikeus (Corte d’appello della Finlandia orientale). Tale appello è stato respinto con decisione del 19 dicembre 2023 in particolare per il motivo che, conformemente all’articolo 128 della legge sugli stranieri, il riesame di una controversia in materia di trattenimento da parte del käräjäoikeus (Tribunale di primo grado) è soggetto alla domanda della persona trattenuta e che A non aveva chiesto un siffatto riesame, sebbene la decisione delle autorità di polizia dell’11 settembre 2023 facesse riferimento ai requisiti relativi al superamento del periodo massimo iniziale di sei mesi di trattenimento. Di conseguenza, l’Itä-Suomen hovioikeus (Corte d’appello della Finlandia orientale) ha ritenuto che A non dovesse essere liberato sol perché il käräjäoikeus (Tribunale di primo grado) non si era pronunciato d’ufficio su detti requisiti prima della scadenza di tale periodo.

25

A ha chiesto l’annullamento di tale decisione dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), giudice del rinvio. A sostegno della sua domanda egli deduce l’illegittimità del suo trattenimento per il motivo che la questione del superamento del periodo massimo di sei mesi non sarebbe stata esaminata conformemente alle norme procedurali applicabili. Il Commissario di polizia B chiede il rigetto di tale domanda. Egli ritiene che, da un lato, tenuto conto del fatto che si sono verificati cambiamenti delle circostanze, il terzo periodo di trattenimento è un periodo nuovo, cosicché il periodo massimo iniziale di sei mesi non sarebbe stato superato e, dall’altro lato, in ogni caso A non avrebbe dovuto essere rilasciato sulla base del motivo da lui invocato, poiché i requisiti che consentono di giustificare il trattenimento sarebbero soddisfatti.

26

Il giudice del rinvio precisa che tale terzo periodo di trattenimento è proseguito fino al 18 gennaio 2024, data in cui A è fuggito in Danimarca. Il 7 febbraio 2024, dopo essere stato rinviato dalla Danimarca in Finlandia, A è stato trattenuto dalla polizia una quarta volta. Egli è stato rilasciato il 13 marzo 2024, con decisione delle autorità di polizia del medesimo giorno.

27

Il giudice del rinvio sottolinea, innanzitutto, che la controversia di cui è investito ha come solo scopo la legittimità del terzo periodo di trattenimento di A. In seguito, tale giudice precisa che i periodi di trattenimento di A erano tutti basati sulla necessità di garantire la preparazione dell’allontanamento o dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento, conformemente all’articolo 121, primo comma, punti da 1 a 3, della legge sugli stranieri, nonché, in un primo momento, sulla necessità di stabilire l’identità di A, conformemente al punto 2 di tale disposizione. Il giudice del rinvio aggiunge che, per i periodi di trattenimento compresi tra il 29 ottobre 2022, data di presentazione da parte di A della sua domanda di protezione internazionale, e il 5 gennaio 2023, data dell’ordinanza del Turun hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Turku) recante rigetto della domanda di A diretta a vietare l’esecuzione del provvedimento di allontanamento, il trattenimento era parimenti fondato sulla necessità di garantire l’esame della sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’articolo 121, primo comma, punto 1, della legge sugli stranieri.

28

Il giudice del rinvio precisa infine che gli elementi invocati dalle autorità di polizia al fine di giustificare il trattenimento di A comprendevano la sua scomparsa in vari Stati membri, tra cui la Finlandia, nel corso del procedimento di esame della sua domanda di protezione internazionale, la sua resistenza alla prospettiva di un rimpatrio in Marocco, i reati commessi durante il suo soggiorno in Finlandia, la sua falsa dichiarazione relativa alla sua età e alla sua identità al momento del suo arrivo in Finlandia nonché l’inosservanza dell’obbligo di presentarsi alle autorità nell’estate del 2023, a titolo di misura alternativa al trattenimento. Tale giudice sottolinea che alcuni di questi motivi sono emersi soltanto successivamente alla conclusione del secondo periodo di trattenimento e costituivano quindi motivi nuovi per giustificare il terzo periodo di trattenimento, iniziato l’11 settembre 2023. Tuttavia, secondo il medesimo giudice, i requisiti invocati per giustificare il superamento del periodo massimo di sei mesi di trattenimento non sono stati esaminati all’udienza svoltasi il 15 settembre 2023 dinanzi allo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) e tali requisiti non venivano neppure menzionati nella decisione pronunciata da quest’ultimo.

29

In tale contesto il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sul modo in cui occorra valutare se i periodi massimi di trattenimento di cui all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115 siano raggiunti in un determinato caso e, più precisamente, sul punto se taluni periodi di trattenimento consecutivi, interrotti da periodi di libertà, debbano essere cumulati senza eccezioni o se, ed eventualmente per quali motivi, taluni periodi di trattenimento precedenti possano essere esclusi dal calcolo.

30

Tale giudice precisa al riguardo che, tenuto conto delle circostanze della controversia di cui è investito, non occorre che la Corte si pronunci su come occorra esaminare i periodi di trattenimento di A nel periodo in cui egli aveva presentato una domanda di protezione internazionale e l’esame di quest’ultima era pendente, nonché i periodi duranti i quali parrebbe che il trattenimento di A sia stato basato, al contempo, sulla direttiva 2008/115 e su una diversa base giuridica. A tal riguardo il giudice del rinvio spiega che la disposizione relativa al periodo massimo di trattenimento di sei mesi di cui all’articolo 127, paragrafo 1, della legge sugli stranieri si applica a qualsiasi trattenimento di uno straniero, indipendentemente dalla sua base giuridica, nazionale o dell’Unione, e che, in ogni caso, il trattenimento di A è stato giustificato, per tutto il tempo o quasi, e perlomeno principalmente, sulla base della direttiva 2008/115. Pertanto detto giudice ritiene che la questione se il trattenimento di A sia stato motivato da ragioni diverse da quelle previste dalla direttiva 2008/115 sia irrilevante per la controversia di cui è investito.

31

Nel merito, il medesimo giudice ritiene che un’interpretazione secondo la quale tutti i periodi di trattenimento trascorsi debbano essere presi in considerazione al fine di valutare se il periodo massimo di trattenimento sia o sia stato raggiunto può essere giustificata dal fatto che, durante tali periodi, il trattenimento di A si basava, a discapito di taluni cambiamenti nei motivi specificatamente invocati a sostegno del trattenimento, sul medesimo fondamento giuridico, vale a dire garantire il suo allontanamento. Tuttavia il fatto che, prima del terzo periodo di trattenimento, A sia stato rilasciato per circa sei mesi, durante i quali egli non ha rispettato la misura coercitiva meno severa che gli era stata imposta e ha lasciato la Finlandia per la Svezia, e quest’ultimo Stato membro lo ha poi rinviato in Finlandia, potrebbe avvalorare un’interpretazione contraria.

32

In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, alla luce della giurisprudenza della Corte, si può considerare che uno Stato membro abbia l’obbligo di provvedere a che il controllo giurisdizionale di cui all’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 sia effettuato in ogni caso qualora vi sia un superamento del periodo massimo di sei mesi di trattenimento previsto all’articolo 15, paragrafo 5, di tale direttiva. Tuttavia, a titolo di chiarezza e al fine di valutare la legittimità del trattenimento di A tale giudice intende verificare se l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 osti al fatto che l’esecuzione di un controllo giurisdizionale del superamento del periodo massimo di sei mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 5, di tale direttiva sia soggetto a una domanda in tal senso da parte della persona trattenuta.

33

Peraltro, il giudice del rinvio si interroga sui requisiti temporali ai quali è soggetto il controllo giurisdizionale di cui a tale seconda frase, poiché quest’ultima non precisa se esso debba essere effettuato prima del superamento di tale periodo massimo o se possa anche essere esercitato a posteriori e, in tal caso, entro quale termine. A tal riguardo detto giudice ritiene che il requisito temporale derivante dall’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 debba perlomeno essere applicato per analogia a tale controllo giurisdizionale, tenuto conto in particolare del fatto che il trattenimento e la sua proroga presentano analoga natura per la persona trattenuta.

34

La determinazione di tali requisiti ha, secondo quest’ultimo giudice, un’importanza concreta al fine di valutare la natura e la gravità dell’illegittimità eventualmente commessa nella controversia di cui è investito nonché, di conseguenza, le conseguenze giuridiche che occorra attribuirle. Nell’ipotesi in cui il controllo giurisdizionale dovesse avvenire prima del superamento del periodo massimo di sei mesi, il trattenimento di A sarebbe destituito di fondamento normativo a partire dal 18 settembre 2023, nell’assunto che sarebbe necessario sommare tutti i periodi di trattenimento precedenti al fine di calcolare se il periodo massimo sia raggiunto. Invece, qualora il controllo giurisdizionale possa essere svolto a posteriori, l’eventuale irregolarità della privazione della libertà potrebbe correttamente emergere soltanto successivamente ed eventualmente costituire un’illegittimità meno grave.

35

In terzo luogo, nell’ipotesi in cui, tenuto conto delle risposte fornite dalla Corte, il giudice del rinvio dovesse constatare l’irregolarità del controllo giurisdizionale riguardante il superamento del periodo massimo di trattenimento iniziale di sei mesi, tale giudice si interroga sulle conseguenze concrete che il diritto dell’Unione impone di trarre da una siffatta constatazione, e più precisamente sul punto se l’Etelä-Karjalan käräjäoikeus (Tribunale di primo grado della Carelia meridionale) avrebbe dovuto rilasciare A il 7 dicembre 2023, sebbene le condizioni sostanziali per il trattenimento siano state ritenute pienamente sussistenti in quel momento.

36

A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/115 prevede l’obbligo di rilasciare una persona il cui trattenimento sia illegittimo, ma che tali disposizioni non escludono la possibilità che un vizio inerente ai requisiti di trattenimento possa, in esito a un riesame giudiziario, essere sanato per il futuro, cosicché il rilascio immediato non sarebbe necessariamente giustificato. In effetti le considerazioni esposte dalla Corte nella sentenza del 10 settembre 2013, G. e R. (C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533), riguardo alle conseguenze derivanti dalla violazione dei diritti della difesa di una persona trattenuta, suggerirebbero che il giudice nazionale disponga del potere discrezionale per valutare la necessità di un rilascio immediato, in caso di un vizio procedurale individuato nell’ambito di un riesame giudiziario effettuato a posteriori e in modo regolare.

37

Peraltro il giudice del rinvio precisa che una persona, nei cui confronti sia stata disposta una misura privativa della libertà, ha diritto di ottenere una pronuncia sulla legittimità della misura medesima ancorché abbia ottenuto il rilascio nel corso del procedimento di appello. Pertanto le questioni da lei sollevate rimarrebbero in ogni caso rilevanti. Inoltre, per determinare se il trattenimento di A fosse legittimo in ogni momento una risposta della Corte a ogni questione sollevata sarebbe, in principio, necessaria.

38

In tali circostanze, il Korkein oikeus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se l’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della [direttiva 2008/115] debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo dei periodi massimi di trattenimento ivi previsti, debbano essere presi in considerazione tutti i precedenti periodi di trattenimento. Laddove un obbligo del genere non sussista in tutti i casi, quali aspetti rilevino al fine di stabilire se la durata del precedente periodo di trattenimento debba essere presa in considerazione nel calcolo dei periodi massimi.

b)

Come debba essere, segnatamente, valutata la fattispecie, a fronte di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, in cui, da un lato, il fondamento giuridico principale del trattenimento, vale a dire garantire l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, sia rimasto essenzialmente identico, ma in cui, dall’altro, siano stati fatti valere, a sostegno del nuovo trattenimento, motivi di fatto e di diritto parzialmente nuovi, l’interessato si sia recato, nell’intervallo tra i periodi di trattenimento, in un altro Stato membro dal quale sia stato poi rimpatriato in Finlandia, e siano anche trascorsi diversi mesi tra la fine del precedente periodo di trattenimento e il nuovo trattenimento.

2)

a)

Se la disposizione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della [direttiva 2008/115] osti a una normativa nazionale che subordina l’esperibilità del controllo giurisdizionale del superamento del termine massimo di sei mesi alla presentazione di una domanda della persona soggetta a trattenimento.

b)

Se il controllo giurisdizionale di cui all’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della [direttiva 2008/115], avente ad oggetto la decisione di un’autorità amministrativa di superare la durata massima iniziale di trattenimento di sei mesi, debba essere effettuato prima del raggiungimento della durata massima stessa e, in caso contrario, se esso debba comunque essere effettuato senza indugio successivamente alla decisione dell’autorità amministrativa medesima.

3)

Se l’assenza del controllo giurisdizionale previsto dall’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della [direttiva 2008/115], nel contesto del superamento della durata massima di trattenimento di sei mesi di cui al paragrafo 5 di [tale] articolo 15, implichi l’obbligo di rilasciare la persona trattenuta, sebbene risulti che, al momento dell’effettuazione di tale controllo giurisdizionale tardivo, ricorressero tutti i presupposti sostanziali per il trattenimento e che la questione venga quindi trattata correttamente sotto il profilo procedurale. Laddove non sussista, in una fattispecie del genere, un obbligo di rilascio automatico, quali siano gli aspetti da prendere in considerazione dal punto di vista del diritto dell’Unione al fine di determinare le conseguenze di un controllo giurisdizionale effettuato tardivamente, in particolare in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale».

Procedimento dinanzi alla Corte

39

Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del Regolamento di procedura della Corte, il cui paragrafo 1 prevede che un rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni relative ai settori rientranti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia può essere trattato, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, con tale procedimento.

40

Il 13 marzo 2024 la Quinta Sezione della Corte, in qualità di sezione designata conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentita l’avvocata generale, di accogliere tale domanda e di rivolgere, in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, di tale regolamento, una domanda di chiarimenti al giudice del rinvio.

41

Con lettera del 19 marzo 2024, tale giudice ha informato la Corte che A era stato rilasciato il 13 marzo 2024.

42

Sulla base di tale informazione, il 21 marzo 2024 la Quinta Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore, sentita l’avvocata generale, ha constatato che i requisiti previsti per l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza non fossero più soddisfatti e ha deciso che la presente causa dovesse essere esaminata in via ordinaria.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

43

In primo luogo, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio emerge che i due periodi di trattenimento di A che hanno preceduto il terzo, della cui legittimità si discute nel procedimento principale, così come di tale terzo periodo, miravano tutti all’esecuzione della medesima decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115. Ciò posto, ne risulta anche che la controversia oggetto del procedimento principale riguarda, inoltre, l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento di A, senza che sia possibile determinare se si tratti di un atto distinto.

44

A tal riguardo l’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o per inadempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria. Tale articolo 8, paragrafo 3, precisa tuttavia che gli Stati membri possono adottare una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l’allontanamento. Da ciò consegue che la circostanza che una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, punto 4, di detta direttiva, sia, se del caso, corredata di una decisione o di un atto distinto che impone l’allontanamento della persona interessata è irrilevante riguardo al fatto che tale persona sia effettivamente soggetta a una siffatta decisione di rimpatrio. Non è quindi necessario, ai fini della presente causa, tenere in considerazione tale eventuale circostanza ai fini dell’interpretazione richiesta.

45

In secondo luogo, occorre ricordare che, in conformità a una costante giurisprudenza, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, spetta alla Corte prendere in considerazione il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal provvedimento di rinvio. Pertanto, una volta che il giudice del rinvio ha definito il contesto di fatto e di diritto nel quale si collocano le questioni da esso sollevate, non spetta alla Corte verificarne l’esattezza [sentenza del 29 giugno 2023, International Protection Appeals Tribunal e a. (Attentato in Pakistan), C‑756/21, EU:C:2023:523, punti 37 e 38 nonché giurisprudenza citata]. Di conseguenza, tenuto conto delle informazioni del giudice del rinvio esposte ai punti 27 e 30 della presente sentenza, occorre, ai fini della presente causa, giudicare che i due periodi di trattenimento di A che hanno preceduto il terzo, il solo in questione nel procedimento principale, così come di tale terzo periodo, erano tutti periodi di trattenimento a fini d’allontanamento, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115, basati in via esclusiva su tale disposizione, effettuati in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio.

46

Le questioni sollevate saranno esaminate alla luce di tali precisazioni preliminari.

Sulla prima questione, lettere a) e b)

47

Con la sua prima questione, lettera a), e con la sua prima questione, lettera b), che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115, debba essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il periodo massimo di trattenimento previsto da uno Stato membro ai sensi di una di tali disposizioni sia raggiunto, occorre sommare l’insieme dei periodi di trattenimento trascorsi in tale Stato membro dal cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva, in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio, e se sia rilevante, a tal riguardo, il fatto che un nuovo trattenimento sia stato, ogni volta, motivato da circostanze di fatto diverse.

48

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2008/115, salvo se nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando sussiste un rischio di fuga o il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il secondo comma di tale paragrafo 1 precisa che il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

49

Quanto all’articolo 15, paragrafo 5, di detta direttiva, esso dispone, alla sua prima frase, che il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui a tale articolo 15, paragrafo 1, e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ai sensi della seconda frase di tale paragrafo, ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi.

50

L’articolo 15, paragrafo 6, dal canto suo, stabilisce che gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui a detto articolo 15, paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischi di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato o dei ritardi nel ricevimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

51

Come la Corte ha già constatato, da tali termini risulta che l’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115 stabilisce la durata massima del trattenimento a fini d’allontanamento (sentenza del 30 novembre 2009, Kadzoev, C‑357/09 PPU, EU:C:2009:741, punto 35).

52

Tuttavia, questi soli termini non chiariscono se, al fine di verificare che il termine massimo fissato ai sensi di tale paragrafo 5 o 6 sia o meno raggiunto in un determinato caso, occorra o meno sommare i diversi periodi di trattenimento che possano essere stati trascorsi dall’interessato ai fini dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio.

53

Ciò premesso, occorre, in primo luogo, ricordare che qualsiasi trattenimento di un cittadino di un paese terzo in forza della direttiva 2008/115 nell’ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di un soggiorno irregolare costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà, sancito dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») [sentenze dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento), C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 72 e giurisprudenza citata, e del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 48].

54

Infatti, una misura di trattenimento consiste nel confinare una persona in un luogo determinato, imponendole di rimanere in permanenza in un perimetro ristretto e chiuso, isolandola dal resto della popolazione e privandola della sua libertà di circolazione (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 49 e giurisprudenza citata).

55

Orbene, la finalità delle misure di trattenimento, ai sensi della direttiva 2008/115, non è il perseguimento o la repressione di reati bensì la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva in materia di rimpatrio [sentenze dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento), C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 74, e del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 50]. Pertanto, il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, disposto a fini d’allontanamento ai sensi della direttiva 2008/115, è destinato soltanto a garantire l’effettività della procedura di rimpatrio e non persegue alcuna finalità punitiva (sentenze del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 38, e del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 50).

56

Alla luce di tali elementi non si può ammettere che ogni nuovo trattenimento a fini d’allontanamento, ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2008/115, di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio, faccia decorrere un nuovo periodo di trattenimento, cosicché i periodi di trattenimento precedenti, effettuati in vista dell’esecuzione di tale decisione, non dovrebbero essere presi in considerazione al fine di valutare se il periodo massimo di trattenimento a fini d’allontanamento previsto dallo Stato membro interessato ai sensi di una di tali disposizioni sia raggiunto in un caso determinato. Tenuto conto della gravità di tale ingerenza nel diritto alla libertà sancito dall’articolo 6 della Carta nonché dell’importanza di detto diritto, tale conclusione non è messa in discussione dalla circostanza che tali periodi di trattenimento siano intervallati da periodi di libertà.

57

In secondo luogo, occorre ricordare che l’obiettivo dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115 è di garantire che, in ogni caso, il trattenimento a fini d’allontanamento non ecceda i 18 mesi o, se del caso, il periodo massimo più corto previsto dallo Stato membro interessato in applicazione di tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2009, Kadzoev, C‑357/09 PPU, EU:C:2009:741, punto 37).

58

A tal riguardo la Corte ha in particolare dichiarato che, nel calcolo del periodo di trattenimento a fini d’allontanamento previsto ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, di tale direttiva, debba essere incluso il periodo durante il quale l’esecuzione della decisione di allontanamento è rimasta sospesa a causa dell’esame di una domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di uno paese terzo qualora, per la durata della procedura relativa a tale domanda, l’interessato è stato, anche ingiustamente, trattenuto ai sensi di tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2009, Kadzoev, C‑357/09 PPU, EU:C:2009:741, punti 40, 47 e 48).

59

Deve inoltre essere preso in considerazione, ai fini del calcolo del periodo massimo di trattenimento previsto ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115, il periodo di trattenimento trascorso durante il procedimento di controllo giurisdizionale della legittimità della decisione di allontanamento, nonostante l’esecuzione di quest’ultima sia sospesa (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2009, Kadzoev, C‑357/09 PPU, EU:C:2009:741, punti 51 e 53).

60

A tale ultimo riguardo la Corte ha sottolineato che, se così non fosse, la durata del trattenimento a fini d’allontanamento potrebbe variare considerevolmente, da un caso all’altro in uno stesso Stato membro oppure da uno Stato membro all’altro, a seconda delle particolarità e delle specifiche circostanze delle procedure giurisdizionali nazionali. Ciò contrasterebbe con la finalità perseguita dall’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115, di garantire una comune durata massima del trattenimento negli Stati membri (sentenza del 30 novembre 2009, Kadzoev, C‑357/09 PPU, EU:C:2009:741, punto 54).

61

Orbene, il fatto di non tenere in considerazione l’insieme dei periodi di trattenimento a fini d’allontanamento già effettuati in tale Stato membro dal cittadino di un paese terzo interessato il cui soggiorno sia irregolare, in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio, bensì condizionare un siffatto calcolo eventuale alla presenza di circostanze di fatto caratterizzanti la situazione di detto cittadino di un paese terzo, potrebbe pregiudicare tale obiettivo. In effetti, tali circostanze possono essere oggetto di valutazioni soggettive.

62

Inoltre, non tenere in considerazione l’insieme di detti periodi di trattenimento precedenti al fine di valutare se il periodo massimo di trattenimento previsto ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2008/115 sia raggiunto in un caso determinato consentirebbe di eludere tali disposizioni, benché i periodi massimi di trattenimento consentiti da queste ultime mirino a limitare la privazione di libertà di un individuo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2009, Kadzoev, C‑357/09 PPU, EU:C:2009:741, punto 56). Tali disposizioni riflettono pertanto l’equilibrio perseguito dal legislatore dell’Unione tra il diritto alla libertà sancito dall’articolo 6 della Carta e l’obiettivo principale di detta direttiva che consiste, come emerge dai considerando 2 e 4 di quest’ultima, nell’attuazione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità degli interessati [v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, punto 48; del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 88, e del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 46].

63

Una siffatta assenza di presa in considerazione sarebbe, inoltre, a seconda dei casi, in grado di causare una violazione del principio di proporzionalità, il quale esige che il trattenimento a fini d’allontanamento sia quanto più breve possibile (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 43), come previsto peraltro dall’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva. Il ricorso al trattenimento a fini d’allontanamento dovrebbe, in effetti, essere limitato e subordinato al rispetto di tale principio, come conferma del pari il considerando 16 di quest’ultima [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2022, Politsei- ja Piirivalveamet (Trattenimento – Rischio di commettere un reato), C‑241/21, EU:C:2022:753, punto 40].

64

Occorre inoltre ricordare che i periodi massimi di trattenimento a fini d’allontanamento che devono essere previsti dagli Stati membri conformemente all’articolo 15, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2008/115 pongono un limite alla durata del suddetto trattenimento, senza incidere sul diritto di uno Stato membro di eseguire la procedura di allontanamento in quanto tale (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2009, Kadzoev, C‑357/09 PPU, EU:C:2009:741, punto 56).

65

In terzo luogo, neppure le circostanze menzionate dal giudice del rinvio possono giustificare una diversa interpretazione.

66

A tal riguardo, da un lato, certamente, la sussistenza di un rischio di fuga e il fatto che il cittadino del paese terzo interessato eviti od ostacoli la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento costituiscono, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, motivi che consentono di giustificare il trattenimento al fine di preparare il rimpatrio e/o procedere all’allontanamento, in assenza della possibilità di applicare efficacemente altre misure sufficienti ma meno coercitive.

67

Tuttavia, se la presa in considerazione di tali circostanze giustificasse il fatto di ritenere che ogni nuovo trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare faccia decorrere un nuovo termine di trattenimento, sebbene si discuta dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio, il periodo massimo di trattenimento previsto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2008/115 potrebbe essere svuotato di efficacia pratica. In effetti, poiché tali circostanze condizionano nel merito la possibilità di trattenere un siffatto cittadino, il termine di trattenimento ricomincerebbe quindi da zero ad ogni nuovo trattenimento cosicché, come sottolineato al punto 62 della presente sentenza, tale disposizione potrebbe essere elusa.

68

Dall’altro lato, occorre ricordare che, poiché il trattenimento di un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà di quest’ultimo, esso è soggetto al rispetto di garanzie rigorose, vale a dire la sussistenza di un fondamento normativo, la chiarezza, la prevedibilità, l’accessibilità e la protezione contro l’arbitrio [sentenze del 15 marzo 2017, Al Chodor, C‑528/15, EU:C:2017:213, punto 40, e del 6 ottobre 2022, Politsei- ja Piirivalveamet (Trattenimento – Rischio di commettere un reato), C‑241/21, EU:C:2022:753, punto 50].

69

Orbene, la considerazione eventuale di altre circostanze di fatto caratterizzanti la situazione del cittadino di un paese terzo interessato il cui soggiorno sia irregolare, non precisate e di natura variabili e soggettive, laddove si discuta dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio, tenuto conto dell’incertezza del diritto che ne deriverebbe, esporrebbe gli interessati a un rischio di arbitrio, in violazione della giurisprudenza ricordata al punto precedente della presente sentenza.

70

Occorre tuttavia ricordare che, da un lato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/115, gli Stati membri possono decidere di non applicare quest’ultima, in particolare, ai cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità alla legislazione nazionale.

71

Dall’altro lato, tale direttiva non osta all’irrogazione di sanzioni, eventualmente anche di natura penale, ai sensi delle norme nazionali, a cittadini di paesi terzi la cui procedura di rimpatrio stabilita da detta direttiva sia stata portata a termine e che continuino a soggiornare in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro senza che sussista un giustificato motivo che precluda il rimpatrio [v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punti 46 e 48, e del 17 settembre 2020, JZ (Pena detentiva in caso di divieto d’ingresso), C‑806/18, EU:C:2020:724, punti 28 e 29].

72

Peraltro occorre precisare che, poiché il trattenimento e la sua proroga presentano natura analoga, avendo entrambi l’effetto di privare della libertà il cittadino interessato di un paese terzo al fine di preparare il suo rimpatrio e/o effettuare il suo allontanamento (sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 59 e giurisprudenza citata), non occorre, ai fini del calcolo del periodo di trattenimento, distinguere tra i periodi di trattenimento trascorsi a seconda che siano stati applicati il paragrafo 5 o il paragrafo 6 dell’articolo 15 della direttiva 2008/115.

73

Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione, lettere a) e b), dichiarando che l’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il periodo massimo di trattenimento previsto da uno Stato membro ai sensi di una di tali disposizioni sia raggiunto, occorre sommare l’insieme dei periodi di trattenimento trascorsi in tale Stato membro dal cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva, in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio.

Sulla seconda questione, lettera a)

74

Con la sua seconda questione, lettera a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’esecuzione del controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, al superamento del periodo massimo di trattenimento iniziale di sei mesi previsto da tale Stato membro ai sensi di detto articolo 15, paragrafo 5, alla domanda della persona trattenuta.

75

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2008/115, in ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su domanda del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. La seconda frase di tale paragrafo precisa che, nel caso di periodi di trattenimento prolungati, il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria.

76

Orbene, in base all’articolo 15, paragrafo 5, di tale direttiva, ogni trattenimento che superi i sei mesi deve essere considerato quale trattenimento prolungato ai fini dell’articolo 15, paragrafo 3, di quest’ultima (sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punto 42).

77

Inoltre dalla formulazione dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 risulta chiaramente che il riesame di ogni trattenimento prolungato di un cittadino di un paese terzo deve essere oggetto di sindacato giurisdizionale. Pertanto, un’autorità giudiziaria che si pronunci sulla possibilità di prorogare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale previsto dallo Stato membro interessato deve necessariamente, in ogni caso, procedere a un controllo di tale trattenimento, anche nel caso in cui detto controllo non sia esplicitamente richiesto dall’autorità che l’ha adita e anche qualora il trattenimento del cittadino interessato sia già stato oggetto di riesame da parte dell’autorità che ha disposto il primo trattenimento (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punti 48, 49 e 56).

78

Ne consegue che, poiché un controllo da parte di un’autorità giudiziaria della decisione di prolungare il primo periodo di trattenimento oltre i sei mesi deve necessariamente essere effettuato, l’esecuzione del controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del superamento del periodo massimo iniziale di trattenimento di sei mesi non può essere subordinato alla domanda della persona trattenuta.

79

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione, lettera a), dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’esecuzione del controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del superamento del periodo massimo di trattenimento iniziale di sei mesi previsto da tale Stato membro ai sensi di detto articolo 15, paragrafo 5, alla domanda della persona trattenuta.

Sulla seconda questione, lettera b)

80

Con la sua seconda questione, lettera b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, della decisione dell’autorità amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 5, deve essere effettuato prima che tale periodo massimo sia raggiunto o, in caso contrario, se esso deve essere effettuato in ogni caso senza indugio, successivamente all’adozione di tale decisione.

81

Occorre ricordare che, tenuto conto della gravità dell’ingerenza nel diritto alla libertà sancito dall’articolo 6 della Carta derivante da un provvedimento di trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115, e in considerazione dell’importanza di tale diritto, il potere riconosciuto alle autorità nazionali competenti di trattenere cittadini di paesi terzi è rigorosamente inquadrato. Una misura di trattenimento può essere disposta o prorogata solo nel rispetto delle norme generali e astratte che ne fissano le condizioni e le modalità [sentenze dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento), C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 76, nonché giurisprudenza citata, e del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 51].

82

Quanto all’obbligo di controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, delle decisioni delle autorità amministrative che prolungano il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2008/115, che deriva dall’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, di quest’ultima, esso mira a garantire il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dei cittadini di paesi terzi trattenuti a fini d’allontanamento. In effetti, conformemente all’articolo 47 della Carta gli Stati membri devono assicurare una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti individuali derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Di conseguenza essi devono in particolare prevedere, come prescritto da tale articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, un controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, dei riesami del trattenimento effettuati dall’autorità amministrativa in caso di periodi di trattenimento prolungati al fine di verificare se i requisiti di legittimità del trattenimento rimangano soddisfatti, e tale autorità giudiziaria deve essere in grado di deliberare, anche d’ufficio, su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità [v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento), C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punti 81, 84 nonché da 87 a 89 e giurisprudenza citata, nonché del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punti 67, 69, 71 e 72]. Detta autorità giudiziaria deve inoltre essere legittimata a rilasciare immediatamente l’interessato se essa ritiene che i requisiti che hanno giustificato il trattenimento non siano più soddisfatti o che non sussistano più ragionevoli prospettive di allontanamento (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punti da 59 a 62).

83

Per quanto riguarda il momento nel quale un siffatto controllo deve essere effettuato, il trattenimento è, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/115, disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Inoltre l’articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, di quest’ultima precisa che, quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’inizio del trattenimento stesso, oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’avvio del relativo procedimento. In tal caso, gli Stati membri devono informare immediatamente tale cittadino della facoltà di presentare tale ricorso.

84

Al contrario, per quanto riguarda la proroga del trattenimento oltre il periodo massimo iniziale previsto ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 5, come rilevato dall’avvocata generale, in sostanza, al paragrafo 78 delle sue conclusioni, né il paragrafo 6 di detto articolo 15, che disciplina tale possibilità di proroga, né alcun’altra disposizione della direttiva 2008/115 precisano il momento in cui debba essere effettuato il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria dei riesami, del trattenimento nel caso di periodi di trattenimento prolungati, previsto all’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, di detta direttiva.

85

Pertanto, secondo costante giurisprudenza, in mancanza di norme fissate dal diritto dell’Unione concernenti le modalità procedurali relative al controllo giudiziario previsto a tale articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, gli Stati membri restano competenti, conformemente al principio dell’autonomia procedurale e fatta salva l’osservanza dei principi di equivalenza ed effettività, per disciplinare tali modalità, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali e la piena effettività delle disposizioni del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punto 50 e giurisprudenza citata, nonché, per analogia, sentenza del 3 luglio 2025, Al Nasiria, C‑610/23, EU:C:2025:514, punto 51 e giurisprudenza citata).

86

Da ciò deriva che gli Stati membri, fatta salva l’osservanza di tali principi, non sono tenuti a prevedere che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, della decisione dell’autorità amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale previsto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, di detta direttiva avvenga prima che tale periodo sia raggiunto.

87

A tal riguardo è vero che una decisione amministrativa o, secondo gli Stati membri, giudiziaria, che disponga tale proroga deve necessariamente essere adottata prima che detto periodo sia raggiunto. In effetti, conformemente all’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115, il periodo di trattenimento iniziale di cui a tale articolo 15, paragrafo 5, non può essere prorogato, a meno che i requisiti enunciati a tale paragrafo 6 siano soddisfatti e le condizioni sostanziali che giustificavano il trattenimento iniziale del cittadino in questione rimangano soddisfatte (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punti da 58 a 61 e da 67 a 69). Orbene, ciò implica che tale valutazione debba necessariamente essere effettuata prima che il periodo massimo di trattenimento iniziale sia raggiunto considerato che, qualora tali condizioni non siano soddisfatte, il trattenimento non può essere prolungato oltre tale periodo.

88

Al contrario, il principio di equivalenza impone che il controllo da parte di un’autorità giudiziaria della decisione dell’autorità amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale non avvenga più tardi di quello previsto all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 per quanto riguarda il trattenimento disposto da un’autorità amministrativa. Ciò in quanto il trattenimento e la proroga del medesimo hanno natura analoga e l’articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva impone che il riesame giudiziario della legittimità del trattenimento disposto dalle autorità amministrative si svolga entro il più breve tempo possibile. Di conseguenza esso deve svolgersi entro il più breve tempo possibile dall’adozione, da parte dell’autorità amministrativa, della decisione di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 5.

89

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione, lettera b), dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, della decisione dell’autorità amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 5, non deve essere effettuato prima che tale periodo massimo sia raggiunto ma, in ogni caso, deve essere effettuato, al pari del riesame giudiziario previsto a detto articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, entro il più breve tempo possibile dall’adozione di tale decisione.

Sulla terza questione

90

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che l’assenza di controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, in tempo utile, della decisione amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il termine massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 5, implica automaticamente l’obbligo di porre immediatamente fine al trattenimento qualora, nel momento in cui tale controllo giurisdizionale è effettuato, l’insieme dei requisiti sostanziali che giustificano il trattenimento sia soddisfatto. Ove così non fosse, detto giudice si interroga sugli elementi rilevanti al fine di valutare se, nel caso di un siffatto controllo giurisdizionale tardivo, occorra porre immediatamente fine al trattenimento.

91

Occorre ricordare che le norme generali e astratte che stabiliscono, quali norme comuni dell’Unione, i presupposti del trattenimento a fini d’allontanamento sono contenute all’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma, nonché ai paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2008/115, i quali non pregiudicano quelle, contenute in altre disposizioni della suddetta direttiva, che specificano i presupposti del trattenimento in talune situazioni, irrilevanti nel procedimento principale, come quelle relative al trattenimento dei minori [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento), C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 76].

92

Dette norme previste nella direttiva 2008/115, da un lato, e nelle disposizioni di diritto nazionale che danno loro attuazione, dall’altro lato, costituiscono le norme, derivanti dal diritto dell’Unione, che determinano i presupposti di legittimità del trattenimento, anche sulla prospettiva dell’articolo 6 della Carta [sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento), C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 77].

93

Laddove appaia che i presupposti di legittimità del trattenimento a fini d’allontanamento individuati al punto precedente della presente sentenza non siano stati o non siano più soddisfatti, l’interessato deve come del resto espressamente disposto dal legislatore dell’Unione all’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, della direttiva 2008/115, essere liberato immediatamente [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento), C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 79].

94

Orbene, come ricordato, in sostanza, al punto 82 della presente sentenza, l’obbligo di controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, delle decisioni delle autorità amministrative che prolungano il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2008/115, che deriva da tale articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, non è incluso tra i requisiti di legittimità del trattenimento ai sensi di tale direttiva, bensì tra quelli volti a garantire il diritto dei cittadini di paesi terzi, trattenuti da uno Stato membro, a una tutela giurisdizionale effettiva.

95

Il legislatore dell’Unione ha quindi previsto norme comuni in materia di tutela giurisdizionale dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare trattenuti a fini d’allontanamento, le quali sono contenute all’articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2008/115, per quanto riguarda il trattenimento, e all’articolo 15, paragrafo 3, di quest’ultima, per quanto riguarda la proroga di una misura di trattenimento [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento), C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punti da 82 a 84]. Al contrario, esso non ha precisato le conseguenze che occorra ricavare dal superamento del termine nel quale deve essere effettuato il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, di una decisione amministrativa che prolunghi il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi. La determinazione di tale periodo rientra peraltro, come risulta dalla risposta alla seconda questione, lettera b), nella competenza degli Stati membri, nei limiti esposti al punto 89 della presente sentenza.

96

Ne consegue, da un lato, che non si può ritenere che, nel caso di un controllo giurisdizionale tardivo, la direttiva 2008/115 imponga, per tale unico motivo, il rilascio immediato dell’interessato.

97

Dall’altro lato, il superamento di detto periodo non è tale da inficiare la legittimità della decisione di proroga del trattenimento e non comporta dunque sistematicamente il rilascio del cittadino del paese terzo di cui trattasi. Un rilascio immediato sarebbe necessario soltanto se la durata massima di trattenimento previsto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115 fosse raggiunto [v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 2009, Kadzoev, C‑357/09 PPU, EU:C:2009:741, punti 60 e 62, nonché del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 279], in particolare in ragione del fatto che, come risulta dal punto 53 della presente sentenza, il trattenimento costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà sancito dall’articolo 6 della Carta.

98

Pertanto imporre, in ragione di un siffatto superamento, l’annullamento della decisione di proroga del trattenimento e, di conseguenza, la cessazione dello stesso, anche quando tale superamento sia ininfluente su tale decisione e il trattenimento continui a soddisfare i requisiti sostanziali posti dall’articolo 15 della direttiva 2008/115, rischierebbe di compromettere l’efficacia pratica di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2013, G. e R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 41).

99

A tal riguardo, come ricordato al punto 62 della presente sentenza e come emerge dal considerando 2 della direttiva 2008/115, da un lato, quest’ultima mira ad istituire un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché gli interessati siano rimpatriati in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. Dall’altro lato, l’allontanamento di qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare costituisce una priorità per gli Stati membri, conformemente al sistema della direttiva 2008/115 (sentenza del 10 settembre 2013, G. e R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 43 e giurisprudenza citata).

100

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che l’assenza di controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, in tempo utile, della decisione amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il termine massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 5, non implica automaticamente l’obbligo di porre immediatamente fine al trattenimento qualora, nel momento in cui tale controllo giurisdizionale è effettuato, l’insieme dei requisiti sostanziali che giustificano il trattenimento sia soddisfatto e il periodo massimo di trattenimento previsto ai sensi di detto articolo 15, paragrafo 6, non sia raggiunto.

Sulle spese

101

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

deve essere interpretato nel senso che:

al fine di verificare se il periodo massimo di trattenimento previsto da uno Stato membro ai sensi di una di tali disposizioni sia raggiunto, occorre sommare l’insieme dei periodi di trattenimento trascorsi in tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva, in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio.

 

2)

L’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’esecuzione del controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del superamento del periodo massimo di trattenimento iniziale di sei mesi previsto da tale Stato membro ai sensi di detto articolo 15, paragrafo 5, alla domanda della persona trattenuta.

 

3)

L’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115

deve essere interpretato nel senso che:

il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, della decisione dell’autorità amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 5, non deve essere effettuato prima che tale periodo massimo sia raggiunto ma, in ogni caso, deve essere effettuato, al pari del riesame giudiziario previsto a detto articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, entro il più breve tempo possibile dall’adozione di tale decisione.

 

4)

L’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115

deve essere interpretato nel senso che:

l’assenza di controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, in tempo utile, della decisione amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 5, non implica automaticamente l’obbligo di porre immediatamente fine al trattenimento qualora, nel momento in cui tale controllo giurisdizionale è effettuato, l’insieme dei requisiti sostanziali che giustificano il trattenimento sia soddisfatto e il periodo massimo di trattenimento previsto ai sensi di detto articolo 15, paragrafo 6, non sia raggiunto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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