Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 luglio 2025.#Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) contro Agenzia esecutiva europea per la ricerca.#Impugnazione – Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Progetto SANAD – Spese di personale – Costi ammissibili – Domanda di recupero – Nota di addebito – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Sostituzione della motivazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Onere della prova – Proporzionalità.#Causa C-114/24 P.

ECLI:EU:C:2025:520Eu Chamb 04 C3 lug 2025

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 luglio 2025 ( *1 )

«Impugnazione – Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Progetto SANAD – Spese di personale – Costi ammissibili – Domanda di recupero – Nota di addebito – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Sostituzione della motivazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Onere della prova – Proporzionalità»

Nella causa C‑114/24 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 febbraio 2024,

Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech), con sede in Lamía (Grecia), rappresentata da N. Scandamis, dikigoros,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), rappresentata da V. Canetti e S. Payan-Lagrou, in qualità di agenti, assistite da M. Le Berre, avocat,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, N. Jääskinen, A. Arabadjiev, M. Condinanzi (relatore) e R. Frendo, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2023, Glonatech/REA (T‑409/22; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2023:802), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE e volto, da un lato, a far dichiarare che essa ha correttamente adempiuto i suoi obblighi contrattuali e che ha pieno diritto al pagamento dei costi richiesti per il progetto «Synthesis of Advanced top Nano-coatings with improved Aerodynamic and De-icing behavior» (SANAD) e, dall’altro, a far annullare la nota di addebito n. 3242113938 dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), del 22 dicembre 2021, con cui è stato chiesto alla ricorrente il pagamento della somma di EUR 202883,48.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

2

L’articolo 125 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2018»), intitolato «Forme di contributo dell’Unione», così disponeva:

«1)   I contributi dell’Unione [europea] in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell’Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:

a)

finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base:

i)

all’adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione [europea]; oppure

ii)

al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;

b)

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

c)

costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;

d)

somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;

e)

finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

f)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

I contributi dell’Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell’articolo 181, della normativa settoriale o di una decisione della Commissione e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale. I contributi dell’Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell’articolo 181 o della normativa settoriale e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale.

2.   Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.

3.   L’ordinatore responsabile riferisce sui finanziamenti non collegati ai costi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e f), del presente articolo nella relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9».

3

Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento finanziario del 2018, intitolato «Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso»:

«1.   Quando la sovvenzione assume la forma di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) o e), si applica il presente titolo, a eccezione delle disposizioni o parti di disposizioni relative alla verifica dell’ammissibilità dei costi effettivamente sostenuti.

2.   Laddove possibile e opportuno, le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono determinati in modo tale da consentirne il pagamento al conseguimento di realizzazioni e/o risultati concreti.

3.   Salvo disposizioni diverse dell’atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante decisione dell’ordinatore responsabile, che agisce in conformità delle norme interne dell’istituzione dell’Unione interessata.

(...)».

4

L’articolo 182 del regolamento finanziario del 2018, intitolato «Somme forfettarie uniche», era così formulato:

«1.   Una somma forfettaria di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera d), può coprire la totalità dei costi ammissibili di un’azione o di un programma di lavoro (“somma forfettaria unica”).

2.   In conformità dell’articolo 181, paragrafo 4, le somme forfettarie uniche possono essere determinate sulla base del bilancio di previsione dell’azione o del programma di lavoro. Tale bilancio di previsione rispetta i principi di economia, efficienza ed efficacia. L’osservanza di tali principi è verificata ex ante al momento della valutazione della domanda di sovvenzione.

3.   Quando autorizza somme forfettarie uniche, l’ordinatore responsabile si attiene alle disposizioni dell’articolo 181.

5

L’articolo 183 del regolamento finanziario del 2018, intitolato «Verifiche e controlli sui beneficiari in relazione a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi», stabiliva quanto segue:

«1.   L’ordinatore responsabile verifica, al più tardi prima del pagamento a saldo, il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati. Inoltre, il rispetto di tali condizioni può essere oggetto di controlli ex post.

Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante applicando il metodo autorizzato dall’ordinatore responsabile o dalla Commissione conformemente all’articolo 181 non sono rimessi in discussione da controlli ex post. È fatto salvo il diritto dell’ordinatore responsabile di verificare che siano soddisfatte le condizioni che attivano il pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, e di ridurre la sovvenzione conformemente all’articolo 131, paragrafo 4, qualora dette condizioni non siano rispettate o in caso di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi. Ove le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi siano stabiliti in base alle consuete prassi contabili del beneficiario si applica l’articolo 185, paragrafo 2.

2.   La frequenza e la portata delle verifiche e dei controlli possono dipendere, tra l’altro, dalla natura dell’azione o dal beneficiario, comprese passate irregolarità o frodi a esso riconducibili.

3.   Le condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi non richiedono la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

4.   L’erogazione della sovvenzione sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso non pregiudica il diritto di accesso ai registri dei beneficiari ai fini degli articoli 129 e 184.

5.   Ai fini delle verifiche e dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 186, paragrafo 3, lettere a) e b)».

Diritto belga

6

Per quanto riguarda il diritto belga, il Tribunale ha indicato, al punto 32 della sentenza impugnata, che occorreva fare riferimento al codice civile belga, quale era in vigore al momento della conclusione e dell’esecuzione della convenzione di sovvenzione.

7

L’articolo 1134 del codice civile belga disponeva quanto segue:

«Gli accordi stipulati a norma di legge hanno forza di legge tra le parti contraenti.

Essi possono essere risolti solo per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge.

Essi devono essere eseguiti secondo buona fede».

8

L’articolo 1161 di detto codice prevedeva quanto segue:

«Tutte le clausole degli accordi si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall’intero atto».

9

L’articolo 1162 di detto codice disponeva quanto segue:

«Nel dubbio, l’accordo si interpreta contro colui che l’ha redatto e in favore di colui che ha contratto l’obbligazione».

10

L’articolo 1163 dello stesso codice così disponeva:

«Per quanto generali siano i termini in cui un accordo è concepito, esso comprende solo le cose sulle quali appare che le parti si siano proposte di contrattare».

11

L’articolo 1315 del codice civile belga prevedeva che «[c]hi chiede l’esecuzione di un’obbligazione deve fornirne la prova» e che «[v]iceversa, chi asserisce di essere liberato deve fornire la prova del pagamento o del fatto che ha determinato l’estinzione della sua obbligazione».

Fatti

12

I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 3 a 24 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«3

La ricorrente è una società di diritto greco operante nel settore delle nanotecnologie.

4

Il 20 dicembre 2012 la ricorrente, agendo in qualità di coordinatrice di un consorzio, ha concluso con la REA la convenzione di sovvenzione n. 324443 relativa all’esecuzione del progetto SANAD (in prosieguo: la “convenzione di sovvenzione”), nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). Detta convenzione, entrata in vigore lo stesso giorno, prevedeva un contributo finanziario massimo dell’Unione europea a tale progetto di EUR 2872668,87 (articolo 5), il quale doveva essere realizzato nel corso di un periodo di 48 mesi, a decorrere dal 1o gennaio 2013, diviso in due periodi di dichiarazione di 24 mesi (articoli 3 e 4).

5

L’obiettivo del progetto SANAD era quello di migliorare l’efficienza del trasporto aereo mediante la sperimentazione di rivestimenti selezionati per ottimizzare lo sbrinamento e ridurre la dispersione di condensazione degli aerei da parte dei ricercatori delle organizzazioni partecipanti, favorendo la trasmissione di conoscenze tra i partecipanti al progetto e la collaborazione tra università e piccole e medie imprese (PMI).

6

Il 7, 15, 17 e 28 gennaio 2013 altri quattro partecipanti al progetto SANAD hanno aderito in ordine successivo alla convenzione di sovvenzione in qualità di beneficiari, tra cui un’università destinata ad accogliere ricercatori distaccati (in prosieguo: l’“università ospitante”).

7

Il 31 dicembre 2016 il progetto SANAD è stato portato a termine.

8

In applicazione della convenzione di sovvenzione, i beneficiari del progetto SANAD hanno ricevuto dall’Unione un prefinanziamento di EUR 1867234,77 e un pagamento intermedio di EUR 718167,21, per un totale di EUR 2585401,98.

9

L’8 ottobre 2018, nell’ambito del pagamento finale del contributo dell’Unione al progetto SANAD, la REA ha rilevato, in un messaggio di posta elettronica inviato alla ricorrente, l’esistenza di un certo numero di anomalie e di lacune nei documenti giustificativi prodotti da quest’ultima.

10

Il 21 agosto 2019 la REA ha informato la ricorrente che avrebbe avviato, nei suoi confronti, un audit finanziario della convenzione di sovvenzione, che riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016, con il riferimento RAIA 201901 (in prosieguo: l’“audit finanziario”). La REA ha indicato un elenco dettagliato di dati e di documenti da mettere a disposizione ai fini di tale audit.

11

L’audit finanziario è stato effettuato tra il 22 e il 24 ottobre 2019.

12

Il 22 luglio 2020 la REA ha trasmesso alla ricorrente un progetto di relazione di audit che presentava i risultati dell’audit finanziario e copriva i due periodi di dichiarazione del progetto SANAD, vale a dire il primo che andava dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 e il secondo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016. Detto progetto concludeva, in particolare, che talune categorie di costi sostenuti dalla ricorrente nell’ambito di detto progetto dovevano essere considerate inammissibili in forza delle disposizioni della convenzione di sovvenzione, in particolare alcune indennità mensili di sussistenza, pari a EUR 177074,80, e di mobilità, per un importo di EUR 22202,88, relative ai distacchi di ricercatori presso l’università ospitante.

13

Il 23 settembre 2020, a seguito di una proroga del termine per presentare osservazioni, la ricorrente ha contestato le conclusioni del progetto di relazione di audit.

14

Il 30 marzo 2021 la REA ha trasmesso alla ricorrente la relazione finale di audit (in prosieguo: la “relazione finale di audit”), la quale indicava che, alla luce delle disposizioni della convenzione di sovvenzione, la somma di EUR 224463,00 era stata sollecitata dalla ricorrente in eccesso. A tale titolo, si precisava che, se la somma di EUR 33129,76 per le attività di gestione doveva essere considerata ammissibile, occorreva invece respingere le seguenti spese: EUR 177074,80 per l’assegno mensile di sussistenza, EUR 22202,88 per l’assegno mensile di mobilità, EUR 36840,00 per il contributo alle “spese relative al programma di ricerca/formazione/trasmissione di conoscenze”, EUR 1069,35 per le attività di gestione e EUR 20405,73 per i contributi alle spese generali.

15

Pertanto, nella relazione finale di audit, la REA ha mantenuto le conclusioni risultanti dal progetto di relazione di audit per quanto riguarda, in particolare, le “indennità mensili di sussistenza e di mobilità richieste per distacchi”, che riguardavano quattro ricercatori distaccati dalla ricorrente presso l’università ospitante, nonché le conclusioni vertenti sulle “spese relative al programma di ricerca/formazione/trasmissione di conoscenze”, che riguardavano i distacchi di tre ricercatori dall’università ospitante alla ricorrente. Essa ha altresì indicato che l’audit finanziario era considerato chiuso e che gli adeguamenti ivi menzionati sarebbero stati attuati, compreso l’ordine di recupero degli importi pagati in eccesso e il calcolo del risarcimento dei danni liquidato ai sensi dell’articolo II.24 delle condizioni generali della convenzione di sovvenzione.

16

Il 22 aprile 2021 la REA ha adottato il rapporto di valutazione della performance, relativo al secondo periodo di dichiarazione del progetto SANAD (anni 2015 e 2016).

17

Il 5 maggio 2021 la REA ha trasmesso alla ricorrente una lettera di informazione preventiva in cui indicava che essa approvava la relazione finale di audit e che avrebbe proceduto al recupero della somma risultante dall’audit finanziario riguardante le spese connesse alla convenzione di sovvenzione e confermava l’importo di EUR 224463,00 come credito da recuperare presso la ricorrente. Essa ha altresì invitato la ricorrente a comunicarle, per iscritto ed entro un termine di due mesi, qualsiasi obiezione nei confronti delle conclusioni a seguito di tale audit.

18

Il 17 maggio 2021 la ricorrente ha contestato la relazione finale di audit.

19

Il 18 maggio 2021 la REA ha inviato una risposta alla ricorrente.

20

Il 28 maggio 2021 la ricorrente ha nuovamente scritto alla REA per esprimere il proprio disaccordo con la relazione finale di audit, spiegando le ragioni per le quali riteneva di aver adempiuto i suoi obblighi in forza della convenzione di sovvenzione.

21.

Il 1o luglio 2021, la ricorrente ha scritto alla REA al fine di reiterare, da un lato, la sua contestazione delle conclusioni della relazione finale di audit e, dall’altro, la sua posizione secondo cui i requisiti della convenzione di sovvenzione erano stati soddisfatti e le prove prodotte riguardo ai costi contestati erano sufficienti e concludenti.

22

Il 22 dicembre 2021 la REA ha scritto alla ricorrente per rispondere agli argomenti contenuti nelle sue lettere del 17 e del 28 maggio nonché del 1o luglio 2021 e spiegare che questi ultimi non erano idonei a modificare le conclusioni della relazione finale di audit. Essa ha allegato alla sua lettera relativa all’audit finanziario la nota di addebito n. 3242113938, anch’essa datata 22 dicembre 2021, che richiedeva il pagamento di un importo totale di EUR 681364,81 per il progetto SANAD a tutti i partecipanti a detto progetto, di cui EUR 224 463,0[0] incombevano alla ricorrente.

23

Il 22 giugno 2022 la ricorrente ha informato la REA di un aggiornamento della ripartizione dell’importo totale del credito di EUR 681364,81 da recuperare presso i diversi partecipanti al progetto SANAD. Pur dichiarando di mantenere la propria contestazione di principio, essa ha indicato che la sua quota ammontava a EUR 202883,48 e quella degli altri due partecipanti a rispettivamente EUR 211855,32 e EUR 266626,01.

24

Il 29 settembre 2022 la REA ha comunicato alla ricorrente, da un lato, la nota di credito n. 3234220185 per un importo totale di EUR 681364,81, che annullava, in particolare, la nota di addebito n. 3242113938 e teneva conto della ripartizione del suo credito tra i diversi partecipanti al progetto SANAD, conformemente alla lettera del 22 giugno 2022 della ricorrente, e, dall’altro, la nuova nota di addebito specifica relativa al suo credito nei confronti della ricorrente».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

13

Il 30 giugno 2022 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE, diretto a far dichiarare, in sostanza, che essa aveva correttamente adempiuto i suoi obblighi contrattuali e che non era quindi debitrice della somma menzionata nella nota di addebito n. 3242113938, nonché a far annullare quest’ultima.

14

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha dedotto quattro motivi, vertenti, in sostanza, in primo luogo, sulla violazione dell’ambito di applicazione della convenzione di sovvenzione, in secondo luogo, sulla violazione delle modalità di controllo delle spese, in terzo luogo, sulla violazione del principio di buona fede che ha concorso a un’inversione dell’onere della prova e, in quarto luogo, sulla violazione del principio di proporzionalità.

15

Il 13 dicembre 2023 il Tribunale ha emesso la sentenza impugnata. Con tale sentenza, esso, da un lato, ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente e, dall’altro, ha accolto la domanda riconvenzionale presentata dalla REA diretta ad ottenere che il suo credito nei confronti della ricorrente fosse dichiarato accertato conformemente alla convenzione di sovvenzione e reso esecutivo, condannando così la ricorrente a versare alla REA l’importo di EUR 202883,48, come da conclusioni di quest’ultima.

16

A titolo di considerazioni preliminari, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 28 a 32 della sentenza impugnata, che esso era tenuto a statuire sulla controversia sulla base del diritto sostanziale applicabile alla convenzione di sovvenzione. Esso ha sottolineato che, nel caso di specie, conformemente all’articolo 9, primo comma, di tale convenzione, quest’ultima è disciplinata dalle proprie disposizioni, dagli atti del diritto dell’Unione relativi al settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione nonché dalle sue disposizioni di esecuzione, dalle altre disposizioni del diritto dell’Unione e, in subordine, dal diritto belga. Il Tribunale ha aggiunto che le norme sostanziali che disciplinano la convenzione di sovvenzione sono previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1), e che le norme procedurali che disciplinano l’audit finanziario risultano dal regolamento finanziario del 2018. Quanto al diritto belga, il Tribunale ha indicato che occorreva fare riferimento al codice civile belga, quale era in vigore al momento della conclusione e dell’esecuzione della convenzione di sovvenzione.

17

Per quanto riguarda la fondatezza del ricorso, il Tribunale, in primo luogo, ha esaminato e respinto in quanto infondato, ai punti da 35 a 54 della sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso della ricorrente secondo cui, in sostanza, la REA avrebbe erroneamente realizzato una relazione finale di audit, non rientrante nell’ambito di applicazione della convenzione di sovvenzione, riguardo a un finanziamento a tasso fisso che, di conseguenza, non avrebbe dovuto essere sottoposto a una verifica ex post.

18

A tal riguardo, il Tribunale ha constatato, al punto 42 della sentenza impugnata, che, alla luce delle disposizioni della convenzione di sovvenzione – in particolare dell’articolo II.17 e dell’articolo II.21 delle condizioni generali di quest’ultima – la presa a carico forfettaria dei costi ammissibili, in particolare delle spese di distacco, non comportava alcuna conseguenza sulla facoltà della REA o della Commissione di effettuare un audit finanziario e, in tale contesto, di chiedere alla ricorrente, in quanto beneficiaria, di presentare documenti giustificativi per dimostrare l’effettività delle spese sostenute al fine di verificare «la corretta gestione ed esecuzione [della convenzione di sovvenzione,] conformemente alle sue disposizioni», come previsto all’articolo II.21, paragrafo 2, delle condizioni generali di detta convenzione.

19

Il Tribunale ha quindi dichiarato, al punto 43 della sentenza impugnata, che, così facendo, la richiesta di tali documenti giustificativi, che nulla consentiva nel caso di specie di ritenere intervenuta tardivamente, non equivaleva, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, a rimettere in discussione il carattere forfettario della presa a carico dei costi in questione, ma aveva unicamente l’obiettivo di dimostrare che tali costi, in particolare quelli relativi ai distacchi di ricercatori, erano stati effettivamente sostenuti, il che dava diritto alla loro presa a carico forfettaria.

20

Il Tribunale ha poi respinto, ai punti da 44 a 53 della sentenza impugnata, gli argomenti della ricorrente diretti a contestare tale approccio e ha segnatamente dichiarato, ai punti da 50 a 52 della sentenza impugnata, che il fatto che il progetto SANAD abbia potuto essere portato a termine con successo non consentiva di rimettere in discussione l’effettuazione dell’audit finanziario o le condizioni di tale effettuazione da parte della REA.

21

In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato e respinto in quanto infondato, ai punti da 55 a 66 della sentenza impugnata, il secondo motivo di ricorso, vertente, in sostanza, su una violazione da parte della REA delle modalità di controllo delle spese effettuate dalla ricorrente, in quanto, al fine di integrare le prove inizialmente prodotte da quest’ultima, essa ha chiesto alla ricorrente prove supplementari, quali carte d’imbarco o ricevute di spese di alloggio dei ricercatori coinvolti nel progetto.

22

A tal riguardo, il Tribunale ha ricordato, al punto 59 della sentenza impugnata, che, in forza delle disposizioni dell’articolo II.21.2 delle condizioni generali della convenzione di sovvenzione, tale convenzione, così come il diritto di audit che ne deriva, esige che il beneficiario sia in grado di produrre «tutte le informazioni dettagliate e i dati» per dimostrare i costi e le attività nonché la conformità di questi ultimi a detta convenzione.

23

Tuttavia, secondo le considerazioni formulate dal Tribunale ai punti 60 e 61 della sentenza impugnata, poiché l’audit finanziario ha messo in luce talune carenze, se non anche incoerenze, nella domanda di presa a carico dei costi dei distacchi controversi, la REA era tenuta a chiedere elementi giustificativi, sotto forma, per quanto riguarda la prova dei viaggi verso l’università ospitante, in particolar modo di biglietti di trasporto e di carte d’imbarco, e per quanto riguarda i soggiorni in loco, in particolar modo di ricevute di spese di alloggio.

24

In tale contesto, il Tribunale ha ricordato, al punto 62 della sentenza impugnata, che, secondo un principio fondamentale che disciplina i contributi finanziari dell’Unione, quest’ultima può sovvenzionare unicamente le spese effettivamente sostenute. Da tale principio consegue che non è sufficiente che il beneficiario dell’aiuto dimostri che un progetto è stato realizzato per giustificare l’attribuzione di una specifica sovvenzione. Questi deve altresì fornire la prova di aver sostenuto le spese dichiarate in conformità delle condizioni fissate per la concessione della sovvenzione o del contributo finanziario di cui trattasi, in quanto sono ammissibili al finanziamento soltanto le spese debitamente giustificate. L’obbligo di rispettare le condizioni finanziarie stabilite costituisce uno dei suoi impegni essenziali e dunque rappresenta un presupposto per l’attribuzione della sovvenzione dell’Unione.

25

In terzo luogo, il Tribunale ha esaminato e respinto in quanto infondato, ai punti da 67 a 96 della sentenza impugnata, il terzo motivo, vertente, in sostanza, su una violazione del principio di buona fede da parte della REA, in quanto la ricorrente aveva, in ogni caso, comunicato in tempo tutti i documenti richiesti e il rigetto della presa a carico dei costi di distacco nell’ambito di una verifica ex post è stato effettuato in violazione di tale principio.

26

A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 78 e 79 della sentenza impugnata, che, in un contesto di finanziamento forfettario, possono essere effettuati controlli ex post nell’ambito di un audit finanziario, conformemente all’articolo 183 del regolamento finanziario del 2018.

27

Inoltre, il Tribunale ha ribadito, al punto 80 della sentenza impugnata, che non è sufficiente che, nell’ambito del progetto SANAD, siano stati raggiunti realizzazioni o risultati concreti sul piano scientifico o tecnico e in modo conforme a quanto stipulato nella convenzione di sovvenzione per consentire il versamento automatico del contributo finanziario forfettario dell’Unione o per rendere inutile un audit finanziario che, come nel caso di specie, era destinato a verificare non l’attuazione degli obiettivi concreti assegnati a detto progetto, bensì l’esattezza delle informazioni che davano diritto al versamento di tale contributo.

28

Il Tribunale ha altresì dichiarato, ai punti 83 e 84 della sentenza impugnata, che i rapporti tra le parti sono disciplinati, in via principale, dalle disposizioni della convenzione di sovvenzione, il cui articolo II.21, paragrafi 2 e 3, delle relative condizioni generali prevede la facoltà per la REA o per la Commissione, nell’ambito dell’attuazione di un audit finanziario, fino alla scadenza di un termine di cinque anni dopo la conclusione del progetto SANAD, di chiedere alla ricorrente, in quanto beneficiaria, di presentare documenti giustificativi al fine di dimostrare l’effettività delle spese sostenute. Orbene, secondo il Tribunale, la REA non ha mai inteso modificare i diritti che essa traeva della convenzione di sovvenzione né rinunciare ad una parte di essi, per quanto riguarda la facoltà di cui disponeva di esigere la produzione di documenti giustificativi da parte della ricorrente.

29

In quarto e ultimo luogo, il Tribunale ha esaminato e respinto in quanto infondato, ai punti da 97 a 104 della sentenza impugnata, il quarto motivo di ricorso, vertente, in sostanza, su una violazione da parte della REA del principio di proporzionalità nella sua valutazione della prova dei costi dichiarati dalla ricorrente.

30

A tal riguardo, il Tribunale ha ricordato, al punto 99 della sentenza impugnata, che non sussiste violazione del principio di proporzionalità qualora un ordinatore delle spese, sotto forma di contributo finanziario dell’Unione, ritenga che sia insufficiente, per poter giustificare la concessione di un contributo, che il beneficiario dimostri che un progetto è stato realizzato, ed esiga che detto beneficiario fornisca la prova che i costi dichiarati sono stati sostenuti conformemente secondo le condizioni previste per la concessione del contributo di cui trattasi.

31

Orbene, secondo le constatazioni del Tribunale di cui al punto 100 della sentenza impugnata, la REA ha correttamente ritenuto che gli elementi di prova prodotti inizialmente dalla ricorrente e che si riferivano alle spese di viaggio e di soggiorno di diversi ricercatori distaccati non soddisfacessero i requisiti della convenzione di sovvenzione.

32

Ne consegue, come constatato dal Tribunale ai punti 101 e 102 della sentenza impugnata, che, alla luce degli obblighi ad essa incombenti in qualità di ordinatore delle spese, la REA non aveva altra scelta se non quella di chiedere alla ricorrente il rimborso di una parte del contributo finanziario indebitamente percepito e che non si può contestare alla REA una violazione del principio di proporzionalità quando essa si è unicamente conformata al suo obbligo di chiedere il rimborso del contributo finanziario concesso alla ricorrente, in proporzione alla violazione da parte di quest’ultima dei suoi obblighi contrattuali.

Conclusioni delle parti in sede di impugnazione

33

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

–

annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata;

–

dichiarare la nota di addebito n. 3242113938 della REA, datata 22 dicembre 2021, in cui si chiede alla ricorrente il pagamento di un importo, come successivamente riveduto, pari a EUR 202833,48, priva di validità e di effetti giuridici;

–

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente in conformità alle conclusioni presentate dinanzi al Tribunale, e

–

in ogni caso, condannare la REA alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione e nel precedente procedimento dinanzi al Tribunale.

34

La REA chiede che la Corte voglia:

–

respingere integralmente l’impugnazione e

–

condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

35

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi vertenti, il primo, sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, il secondo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretazione del diritto dell’Unione in un contesto di finanziamento forfettario, il terzo, sull’erronea interpretazione della convenzione di sovvenzione e del diritto belga, il quarto, sullo snaturamento degli elementi di prova e, il quinto, sull’inversione dell’onere della prova e sulla violazione del principio di proporzionalità.

Sul primo motivo di impugnazione

36

Il primo motivo di impugnazione è diretto contro i punti 34 e 53 della sentenza impugnata e verte sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’asimmetria tra le parti della convenzione di sovvenzione e avrebbe rifiutato di applicare il principio di buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta.

37

Tale motivo si articola in due parti.

Sulla prima parte

– Argomenti delle parti

38

Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, al punto 53 della sentenza impugnata, che la violazione dell’articolo 41 della Carta non possa, in via di principio, essere validamente dedotta in una controversia di natura contrattuale e rientrante nell’attuazione dell’articolo 272 TFUE, per il motivo che quest’ultima potrebbe dedurre solo violazioni delle clausole contrattuali o del diritto applicabile al contratto qualora, come nel caso di specie, il Tribunale non sia contemporaneamente investito, in applicazione dell’articolo 263 TFUE, di un ricorso di annullamento avverso una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo che formalizza un credito contrattuale. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente rinviato alla sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione (C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 88), che si applicherebbe per analogia. Inoltre, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe considerato, parimenti erroneamente, al punto 34 della sentenza impugnata, che, nonostante l’uso di una terminologia caratteristica dei ricorsi proposti sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, il ricorso doveva essere considerato fondato sull’articolo 272 TFUE e rientrante nel contenzioso contrattuale.

39

La ricorrente ritiene che una siffatta valutazione violi il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, e asserisce che, nella sua sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 81), la Corte ha precisato che, se le parti decidono, nel loro contratto, tramite una clausola compromissoria, di attribuire al giudice dell’Unione la competenza a conoscere delle controversie relative a tale contratto, detto giudice sarà competente, indipendentemente dal diritto applicabile stabilito nel suddetto contratto, ad esaminare eventuali violazioni della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione.

40

La REA afferma, in via preliminare, che i punti 34 e 53 della sentenza impugnata non violano il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, in quanto, da un lato, il punto 53 di tale sentenza esporrebbe le ragioni per le quali il Tribunale ritiene che una violazione dell’articolo 41 della Carta non possa, in linea di principio, essere dedotta nell’ambito di un ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE e, dall’altro, il punto 34 della medesima sentenza apporterebbe un chiarimento riguardo alla portata del capo delle conclusioni della ricorrente in primo grado. Detto motivo di impugnazione dovrebbe quindi essere respinto in quanto inconferente.

41

In subordine, la REA sostiene che tale parte non è fondata in quanto, da un lato, il punto 34 della sentenza impugnata rientra nelle osservazioni preliminari del Tribunale dirette a constatare che il ricorso della ricorrente, fondato sull’articolo 272 TFUE e non sull’articolo 263 TFUE, è ricevibile e, dall’altro, le contestazioni della ricorrente di cui al punto 54 della sentenza impugnata non sono suffragate da alcun argomento.

– Giudizio della Corte

42

Occorre rilevare che il principio di buona amministrazione implica l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenze del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, punto 95, e dell’8 ottobre 2020, Union des industries de la protection des plantes, C‑514/19, EU:C:2020:803, punto 50 e giurisprudenza citata).

43

Quando le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione agiscono nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di cui hanno stipulato le clausole, tale situazione rientra nel diritto dell’Unione e quindi nell’ambito di applicazione della Carta, ai sensi dell’articolo 51 di quest’ultima.

44

Dunque, come la Corte ha già dichiarato, quando le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione danno esecuzione a un contratto, essi restano soggetti agli obblighi ad essi incombenti in forza della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione. Pertanto, la circostanza che il diritto applicabile al contratto di cui trattasi non offra le stesse garanzie conferite dalla Carta e dai principi generali del diritto dell’Unione non esime le istituzioni, organi o organismi dell’Unione dal garantire il loro rispetto nei confronti dei loro contraenti (sentenze del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 82, e del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 86).

45

Inoltre, se le parti decidono, nel loro contratto, tramite una clausola compromissoria, di attribuire al giudice dell’Unione la competenza a conoscere delle controversie relative a tale contratto, detto giudice sarà competente, indipendentemente dal diritto applicabile stabilito nel suddetto contratto, ad esaminare eventuali violazioni della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione (sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 81).

46

Tale giurisprudenza è stata confermata più recentemente, e prima della pronuncia della sentenza impugnata, in un contesto analogo a quello della presente causa, vale a dire nell’ambito dell’impugnazione di una sentenza del Tribunale che si era pronunciato su un ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE, nel quale la ricorrente sosteneva, in particolare, la violazione da parte della Commissione del principio di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta (sentenze del 14 luglio 2022, SGI Studio Galli Ingegneria/Commissione, C‑371/21 P, EU:C:2022:566, punto 79, e del 29 settembre 2022, HIM/Commissione, C‑500/21 P, EU:C:2022:741, punto 41).

47

In siffatte circostanze, si deve constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto escludendo, al punto 53 della sentenza impugnata, la possibilità per il giudice dell’Unione di verificare l’eventuale violazione del principio di buona amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta in una controversia che, come nel caso di specie, rientra nell’attuazione dell’articolo 272 TFUE.

48

È necessario tuttavia ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è tale da comportare l’annullamento di detta sentenza e occorre procedere a una sostituzione della motivazione e respingere l’impugnazione (sentenza del 19 settembre 2024, Coppo Gavazzi e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 114 nonché giurisprudenza citata).

49

Si deve pertanto verificare se il rigetto della censura relativa ad una violazione del diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, appaia fondato per motivi di diritto diversi da quelli inficiati dall’errore individuato al punto 47 della presente sentenza.

50

A tale riguardo, da un lato, conformemente all’articolo 183, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018, l’ordinatore responsabile verifica in particolare, al più tardi prima del pagamento a saldo, il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati. Tale disposizione precisa che il rispetto di tali condizioni può anche essere oggetto di controlli ex post e riconosce così espressamente il diritto dell’ordinatore responsabile di verificare il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento e di ridurre la sovvenzione, qualora dette condizioni non siano rispettate o in caso di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi. A tal riguardo, occorre sottolineare che, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione conclusa tra le parti, e in particolare all’articolo II.21, paragrafo 1, di quest’ultima, in qualsiasi momento dell’esecuzione del progetto e fino alla scadenza di un termine di cinque anni dopo la conclusione di quest’ultimo, la REA o la Commissione possono far procedere a audit finanziari relativi alla corretta esecuzione della convenzione di sovvenzione.

51

Dall’altro lato, l’articolo II.21, paragrafo 3, di tale convenzione prevede l’obbligo per il beneficiario del finanziamento di conservare, fino alla scadenza di un termine di cinque anni dopo la conclusione del progetto, tutti i documenti originali o, in casi eccezionali, le copie debitamente autenticate, ivi comprese le copie elettroniche, di tutti i documenti relativi alla convenzione di sovvenzione.

52

Orbene, dalle constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti da 7 a 10 della sentenza impugnata risulta che il progetto SANAD è stato completato il 31 dicembre 2016 e che la REA ha informato la ricorrente, il 21 agosto 2019, dell’avvio di una procedura di audit, dopo aver inviato l’8 ottobre 2018 un messaggio di posta elettronica con il quale essa aveva già rilevato, nell’ambito del pagamento finale del contributo dell’Unione al progetto SANAD e quindi prima del pagamento del saldo, l’esistenza di un certo numero di anomalie e di lacune nei documenti giustificativi prodotti dalla ricorrente.

53

Inoltre, al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la convenzione di sovvenzione stabiliva che gli audit finanziari potevano essere svolti dal personale della REA o della Commissione, e ha constatato che, sebbene la ricorrente deducesse una mancanza di imparzialità di detto personale, essa non forniva il minimo elemento di prova al riguardo.

54

In tali circostanze, si deve ritenere che l’audit di cui trattasi non sia stato effettuato né tardivamente né secondo modalità contrarie al principio di imparzialità.

55

Risulta quindi che, nonostante l’errore di diritto individuato al punto 47 della presente sentenza, l’argomento della Glonatech vertente su una violazione del diritto a una buona amministrazione, previsto all’articolo 41 della Carta, non era fondato e poteva quindi essere respinto dal Tribunale.

56

Da quanto precede risulta che, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 48 della presente sentenza, la prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte

– Argomenti delle parti

57

Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che, escludendo l’applicazione, nel caso di specie, del principio di buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha ignorato l’asimmetria tra le parti della convenzione di sovvenzione. Si porrebbe, in tale contesto, la questione se la Commissione possa essere al contempo giudice e parte, cumulando così prerogative dei pubblici poteri. A tal riguardo, la ricorrente sostiene che l’articolo 41 della Carta osta all’utilizzo di prerogative dei pubblici poteri nell’esercizio di diritti derivanti da rapporti contrattuali nell’ambito dei quali, per definizione, le parti dovrebbero trovarsi su un piano di parità.

58

Ignorando tale aspetto, il Tribunale avrebbe violato il principio fondamentale sancito dall’articolo 1161 del codice civile belga, vale a dire la necessità di un approccio globale nell’interpretazione del contratto, in quanto non avrebbe preso in considerazione, nel caso di specie, l’incidenza del finanziamento forfettario. Allo stesso modo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 1162 del codice civile belga, secondo il quale, nel dubbio, l’accordo si interpreta contro colui che l’ha redatto e in favore di colui che ha contratto l’obbligazione.

59

La REA ritiene che la seconda parte del primo motivo di impugnazione sia infondata.

– Giudizio della Corte

60

Occorre ricordare che, conformemente ai requisiti derivanti dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione [sentenza del 16 gennaio 2025, Região Autónoma da Madeira/Commissione (Zona franca di Madeira), C‑547/23 P, EU:C:2025:22, punto 40 e giurisprudenza citata].

61

Inoltre, risulta da tali disposizioni che un’impugnazione è irricevibile laddove si limiti a reiterare i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, compresi quelli basati su fatti espressamente disattesi da tale giudice. Infatti, un’impugnazione del genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un mero riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punto 28 e giurisprudenza citata).

62

Nel caso di specie, occorre constatare, in primo luogo, che, come rilevato dalla REA, l’argomento della ricorrente non è diretto contro le constatazioni della sentenza impugnata, bensì, come risulta in particolare dal riferimento fatto dalla ricorrente, nella sua impugnazione, al suo ricorso dinanzi al Tribunale, riguarda piuttosto la controversia tra le parti della convenzione di sovvenzione, la quale è già stata oggetto del procedimento di primo grado.

63

In secondo luogo, occorre rilevare che i riferimenti fatti dalla ricorrente agli articoli 1161 e 1162 del codice civile belga non riguardano né i punti 34 e 53 della sentenza impugnata né alcun’altra parte identificata della sentenza impugnata. La ricorrente si limita infatti a fare riferimento a disaccordi tra le parti della convenzione di sovvenzione e contesta, in sostanza, che la sentenza non abbia accolto i motivi e gli argomenti da essa presentati nell’ambito del procedimento di primo grado, senza individuare un errore di diritto o una qualificazione erronea dei fatti da parte del Tribunale che possano concretamente comportare una violazione dell’articolo 41 della Carta.

64

In tali circostanze, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 60 e 61 della presente sentenza, occorre respingere la seconda parte del primo motivo di impugnazione in quanto irricevibile.

65

Pertanto, il quarto motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul secondo motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

66

Il secondo motivo di impugnazione è diretto contro i punti da 40 a 47 della sentenza impugnata e verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretazione del diritto dell’Unione in un contesto di finanziamento forfettario.

67

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia viziata da errori di diritto, in quanto il Tribunale ha constatato che la convenzione di sovvenzione era anzitutto disciplinata dalle sue stesse disposizioni e che la natura forfettaria del finanziamento di talune spese a titolo di tale convenzione non era pertinente per quanto riguarda la determinazione dei controlli che potevano essere effettuati ex post nell’ambito di un audit finanziario. La ricorrente sostiene dunque che tale sentenza viola le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione in materia di finanziamento forfettario.

68

A tale proposito, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 42 della sentenza impugnata, che «la presa a carico forfettaria dei costi ammissibili, in particolare delle spese di distacco, non comporta alcuna conseguenza sulla facoltà della REA o della Commissione di effettuare un audit finanziario e, in tale contesto, di chiedere alla ricorrente, in quanto beneficiaria, di presentare documenti giustificativi al fine di dimostrare l’effettività delle spese sostenute» e, al punto 43 di tale sentenza, che «la richiesta di tali documenti giustificativi (...) non equivale (...) a rimettere in discussione il carattere forfettario della presa a carico dei costi in questione, ma ha unicamente l’obiettivo di dimostrare che tali costi, in particolare quelli relativi ai distacchi di ricercatori, sono stati effettivamente sostenuti, il che dava diritto alla loro presa a carico forfettaria».

69

Così facendo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente le pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione in materia di finanziamento forfettario, in particolare gli articoli 181 e 183 del regolamento finanziario del 2018. In sostanza, secondo la ricorrente, in un contesto di finanziamento forfettario, come quello di cui trattasi nel caso di specie, controlli ex post non potrebbero rimettere in discussione l’importo del finanziamento concesso.

70

La REA sostiene che il secondo motivo è privo di fondamento.

Giudizio della Corte

71

Il secondo motivo è diretto contro i punti da 40 a 47 della sentenza impugnata e verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione in materia di finanziamento forfettario, in particolare gli articoli 181 e 183 del regolamento finanziario del 2018. In sostanza, la ricorrente considera che, nell’ambito di un finanziamento a tasso fisso come quello di cui trattasi nel caso di specie, non sarebbe possibile procedere a controlli ex post e perciò ridurre l’importo del finanziamento concesso.

72

Occorre rilevare, in via preliminare, come fatto valere dalla REA, che la conclusione del Tribunale di cui al punto 40 della sentenza impugnata, secondo la quale la convenzione di sovvenzione è «anzitutto disciplinata dalle sue stesse clausole», può essere interpretata non nel senso che comporta un’applicazione esclusiva delle disposizioni della convenzione di sovvenzione, ma piuttosto nel senso che attribuisce la priorità alle disposizioni di tale convenzione rispetto ad altre disposizioni che possono, se del caso, essere applicabili, cosicché tale argomento della ricorrente scaturisce da una lettura erronea di tale sentenza.

73

In particolare, dopo aver ricordato, ai punti 40 e 41 della sentenza impugnata, le disposizioni degli articoli II.17 e II.21 della convenzione di sovvenzione, il Tribunale ha dichiarato, al punto 42 di tale sentenza, che «la lettura delle disposizioni [di tale convenzione] consente di constatare che la presa a carico forfettaria dei costi ammissibili, in particolare delle spese di distacco, non comporta alcuna conseguenza sulla facoltà della REA o della Commissione di effettuare un audit finanziario e, in tale contesto, di chiedere alla ricorrente, in quanto beneficiaria, di presentare documenti giustificativi per dimostrare l’effettività delle spese sostenute al fine di verificare la “corretta gestione ed esecuzione [della convenzione di sovvenzione,] conformemente alle sue disposizioni”, come previsto all’articolo II.21, paragrafo 2, delle condizioni generali [della medesima] convenzione».

74

A tal riguardo, occorre rilevare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, il Tribunale ha correttamente interpretato, nella sentenza impugnata, gli articoli 181 e 183 del regolamento finanziario del 2018, come risulta segnatamente dai punti da 77 a 80 di tale sentenza. In particolare, risulta chiaramente da tali disposizioni che, anche in un contesto di finanziamento a tasso fisso, possono essere effettuati controlli ex post nell’ambito di un audit finanziario.

75

Come già rilevato al punto 50 della presente sentenza, conformemente all’articolo 183, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018, l’ordinatore responsabile verifica in particolare, al più tardi prima del pagamento a saldo, il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati. Tale disposizione precisa che il rispetto di tali condizioni può essere oggetto di controlli ex post e riconosce così espressamente il diritto dell’ordinatore responsabile di verificare il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento e di ridurre la sovvenzione, qualora dette condizioni non siano rispettate o in caso di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi.

76

Inoltre, la convenzione di sovvenzione stabilisce espressamente, all’articolo II.21, paragrafo 3, delle condizioni generali di quest’ultima, sotto il titolo «Audit e controlli contabili», il cui contenuto è ricordato in particolare al punto 41 della sentenza impugnata, l’obbligo per il beneficiario del finanziamento di conservare, per un periodo di cinque anni dopo la conclusione del progetto, tutti i documenti originali o, in casi eccezionali, le copie debitamente autenticate, ivi comprese le copie elettroniche, di tutti i documenti relativi alla convenzione di sovvenzione e prevede altresì l’obbligo di tale beneficiario di mettere detti documenti a disposizione della REA o della Commissione durante l’esecuzione degli audit previsti dalla convenzione.

77

Pertanto, la ricorrente sostiene erroneamente che non sarebbe possibile, nell’ambito di un finanziamento a tasso fisso come quello del caso di specie, procedere a controlli ex post.

78

In simili circostanze, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto infondato.

Sul terzo motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

79

Il terzo motivo di impugnazione è diretto contro i punti da 40 a 49, 57 e 91 della sentenza impugnata e verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretazione di varie disposizioni della convenzione di sovvenzione, in particolare dei suoi articoli II.17 e II.21 e del suo allegato III, nonché degli articoli da 1161 a 1163 del codice civile belga.

80

La ricorrente asserisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto richiamando, ai punti 40 e 41 della sentenza impugnata, gli articoli II.17 e II.21 della convenzione di sovvenzione per descrivere le condizioni che attivano i pagamenti nell’ambito dei finanziamenti a tasso fisso, mentre queste ultime sarebbero stabilite in modo preciso nell’allegato III di tale convenzione. Pertanto, il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione di una siffatta interpretazione e avrebbe violato le disposizioni del regolamento finanziario del 2018, che prevalgono su quelle della convenzione di sovvenzione.

81

Inoltre, secondo la ricorrente, basandosi sulla clausola generale dell’articolo II.21.3 della convenzione di sovvenzione – che riguarda indistintamente tutte le forme di finanziamento senza prendere in considerazione le specificità dei finanziamenti a tasso fisso quali esposte nel regolamento finanziario del 2018 e nell’allegato III di tale convenzione – per giustificare il fatto che la REA abbia chiesto la produzione di elementi complementari, il Tribunale avrebbe violato gli articoli da 1161 a 1163 del codice civile belga.

82

La REA sostiene che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato.

Giudizio della Corte

83

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’interpretazione di varie disposizioni della convenzione di sovvenzione e degli articoli da 1161 a 1163 del codice civile belga.

84

A tal riguardo, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, l’esame di una disposizione contrattuale da parte del Tribunale, quale le disposizioni della convenzione di sovvenzione, non può essere considerato un’interpretazione del diritto e non può essere quindi verificato nell’ambito di un’impugnazione, senza invadere la competenza del Tribunale relativa all’accertamento dei fatti (sentenza del 14 gennaio 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P, EU:C:2021:23, punto 43 e giurisprudenza citata).

85

Una siffatta conclusione è altresì pertinente per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale ha omesso di interpretare la mancanza di chiarezza della convenzione di sovvenzione a suo favore, conformemente all’articolo 1162 del codice civile belga. Infatti, così facendo, la ricorrente contesta in realtà la valutazione effettuata dal Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata, secondo la quale la formulazione delle clausole contrattuali era chiara ed inequivocabile (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione, C‑250/16 P, EU:C:2017:871, punti 48 e 49).

86

Inoltre, occorre ricordare che la Corte ha anche dichiarato che, per quanto riguarda l’interpretazione, da parte del Tribunale, del diritto nazionale applicabile ai contratti stipulati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione, la Corte è competente, nell’ambito dell’impugnazione, solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto, che deve risultare in modo manifesto dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., C‑46/22 P, EU:C:2024:50, punto 107).

87

Nel caso di specie, la ricorrente non sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore derivante da uno snaturamento delle disposizioni del codice civile belga.

88

La ricorrente non può neppure validamente sostenere che, rinviando alla clausola di cui all’articolo II.21, paragrafo 3, delle condizioni generali della convenzione di sovvenzione, il Tribunale abbia violato le disposizioni del regolamento finanziario del 2018, le quali prevarrebbero su quelle di tale convenzione. Risulta, infatti, dai punti da 74 a 77 della presente sentenza che le disposizioni della convenzione di sovvenzione che prevedono un obbligo di conservare i documenti relativi a quest’ultima e di metterli a disposizione della REA o della Commissione in caso di audit sono conformi alle disposizioni del regolamento finanziario del 2018, il quale autorizza controlli ex post nell’ambito di un audit finanziario, anche in caso di finanziamento forfettario.

89

Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il Tribunale non avrebbe sufficientemente motivato la sua interpretazione della convenzione di sovvenzione, occorre rilevare che l’interpretazione del Tribunale, secondo la quale il carattere forfettario della presa a carico non era incompatibile con richieste di documenti giustificativi formulate ex post, discende dall’analisi approfondita delle clausole di tale convenzione effettuata ai punti 41, 42 e 46 della sentenza impugnata. Di conseguenza, il Tribunale ha motivato in modo giuridicamente sufficiente la sua valutazione al riguardo.

90

Ciò considerato, occorre respingere il terzo motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul quarto motivo di impugnazione

91

Il quarto motivo di impugnazione è diretto contro i punti 48, 55, 61, 62, da 82 a 86 e 103 della sentenza impugnata e verte, da un lato, su un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente in un contesto di finanziamento forfettario e, dall’altro, su uno snaturamento di tali elementi di prova.

92

Tale motivo di impugnazione si articola in tre parti dirette a far constatare errori commessi dal Tribunale, per quanto riguarda, rispettivamente, la valutazione del grado di prova richiesto al fine di dimostrare l’ammissibilità dei pagamenti a titolo di finanziamento forfettario, il rigetto degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente e lo snaturamento di tali elementi nonché la qualificazione da parte del Tribunale della capacità della REA di valutare gli elementi di prova nel corso di un audit.

Sulla prima parte

– Argomenti delle parti

93

La prima parte del quarto motivo di impugnazione è rivolta contro i punti da 48 a 62 della sentenza impugnata.

94

La ricorrente asserisce che, affermando, al punto 62 della sentenza impugnata, che «secondo un principio fondamentale che disciplina i contributi finanziari dell’Unione quest’ultima può sovvenzionare unicamente le spese effettivamente sostenute», il Tribunale ha ignorato le distinzioni previste all’articolo 125, paragrafo 1, nonché agli articoli 181 e 182 del regolamento finanziario del 2018, relative alle condizioni di attivazione dei pagamenti a seconda o delle forme di finanziamento di cui trattasi, il che avrebbe indotto il Tribunale a ignorare le particolarità relative ai finanziamenti forfettari.

95

Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore, al punto 48 della sentenza impugnata, respingendo l’argomento della ricorrente vertente, in sostanza, sul fatto che «tutte le spese prese a carico a titolo forfettario sarebbero giustificate in quanto essa ha portato a termine il progetto SANAD», o anche sul fatto che la conclusione di detto progetto sarebbe stata impossibile se i distacchi non avessero mai avuto luogo o avessero avuto luogo solo molto parzialmente. Secondo la ricorrente, nell’ambito di tale progetto, e tenuto conto della circostanza che il semplice verificarsi dei distacchi dei ricercatori costituirebbe una condizione per attivare il pagamento dei costi connessi al finanziamento forfettario, l’ottenimento dei risultati attesi sarebbe già una prova che consente di dimostrare, di per sé, che siffatti distacchi hanno effettivamente avuto luogo. Infatti, si tratterebbe, nel caso di specie, di un progetto da realizzare unicamente grazie ad «attività di condivisione delle conoscenze e di mobilità intersettoriale». In altri termini, se i distacchi non avessero avuto luogo, non sarebbe stato ottenuto alcun risultato.

96

La REA afferma che tale parte è irricevibile e, in ogni caso, infondata.

– Giudizio della Corte

97

Occorre rilevare che correttamente il Tribunale ha affermato, al punto 52 della sentenza impugnata, che il fatto che il progetto SANAD abbia potuto essere portato a termine con successo non consente di rimettere in discussione l’effettuazione dell’audit finanziario o le condizioni di tale effettuazione da parte della REA. Infatti, come sottolineato dal Tribunale al punto 50 di tale sentenza, non è sufficiente che il progetto di cui trattasi sia stato correttamente eseguito sul piano tecnico e in modo conforme a quanto stipulato nella convenzione di sovvenzione perché la ricorrente abbia diritto ai contributi finanziari previsti. È altresì richiesto che la ricorrente abbia correttamente adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza di detta convenzione, in modo da consentire alla REA, conformemente all’articolo II.21 delle condizioni generali della medesima convenzione, di verificare, in particolare in occasione di un audit finanziario, che i costi dichiarati fossero ammissibili e giustificati. A tal fine, occorre in particolare che il beneficiario sia in grado di dimostrare che le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute per l’esecuzione del progetto in questione.

98

Di conseguenza, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 51 di detta sentenza, in caso di violazione degli obblighi finanziari stipulati nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario dell’aiuto finanziario perde il diritto al pagamento delle sovvenzioni e, pertanto, ai sensi dell’articolo II.21, paragrafo 6, delle condizioni generali di tale convenzione, la controparte contrattuale della ricorrente è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti appropriati, compreso il recupero integrale o parziale della sovvenzione, indipendentemente dal fatto che il progetto SANAD sia stato correttamente eseguito sul piano tecnico.

99

Ne consegue che il beneficiario della sovvenzione acquisisce un diritto definitivo al pagamento del contributo finanziario dell’Unione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni alle quali è subordinata la concessione della sovvenzione. Non è sufficiente, per il beneficiario della sovvenzione, dimostrare che un progetto è stato realizzato per giustificare la concessione di una determinata sovvenzione, in quanto gli incombe l’onere di dimostrare che i costi dichiarati sono stati sostenuti conformemente alle condizioni previste in particolare nella convenzione di sovvenzione per la concessione delle sovvenzioni in questione.

100

Di conseguenza, la prima parte del quarto motivo di impugnazione va respinta in quanto infondata.

Sulla seconda e sulla terza parte

– Argomenti delle parti

101

Con la seconda parte del quarto motivo di impugnazione, diretta contro i punti 55 e 61 della sentenza impugnata, la ricorrente sostiene, da un lato, che il Tribunale ha commesso un errore dichiarando, al punto 55 di tale sentenza, che il sistema di controllo noto come «Reporting and Participants Portal» (portale comunicazioni dei rapporti e partecipanti), concepito dalla REA e gestito sotto la propria responsabilità al fine di rispondere alle esigenze funzionali essenziali, era privo di affidabilità e di efficacia probatoria sufficiente. In tale contesto, il rigetto da parte del Tribunale dell’esistenza di un obbligo per la REA di ammettere tale sistema di controllo come una prova parallela sufficiente dei distacchi sarebbe abusivo e violerebbe l’articolo 1162 del codice civile belga.

102

Dall’altro lato, né il Tribunale né la REA avrebbero fornito motivi che giustifichino il fatto che un’asserita violazione dell’obbligo del beneficiario di registrare, in detto sistema di controllo, la prestazione di un distaccato dell’organizzazione d’origine nei suoi locali possa mettere in dubbio l’effettiva presenza di tale distaccato. Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare, al punto 61 della sentenza impugnata, che le registrazioni nel sistema di controllo previsto nel caso di specie sono «effettuate a partire da semplici dichiarazioni sull’onore dei partecipanti al progetto SANAD», senza ulteriori precisazioni. Secondo la ricorrente, gli elementi di prova sarebbero così stati snaturati, di modo che sarebbero sorti sospetti su tutti i beneficiari, che avrebbero agito in collusione, il che non sarebbe mai avvenuto e sarebbe, in ogni caso, contrario alle conclusioni dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

103

Con la terza parte del quarto motivo di impugnazione, diretta contro i punti da 82 a 86 e 103 della sentenza impugnata, la ricorrente afferma, in sostanza, che, con il suo messaggio di posta elettronica dell’8 ottobre 2018, la REA ha modificato i termini della convenzione di sovvenzione e che ha fatto sorgere nella ricorrente un legittimo affidamento quanto al fatto che le spese di viaggio dei ricercatori, costituendo un contributo a tasso fisso, non sarebbero state soggette alla verifica della loro realtà. Ne conseguirebbe che la ricorrente non poteva aspettarsi che, con la lettera del 21 agosto 2019, la REA avviasse un audit finanziario della convenzione di sovvenzione. Pertanto, i beneficiari del progetto, tra i quali la ricorrente, si sarebbero basati in modo decisivo sul messaggio di posta elettronica della REA dell’8 ottobre 2018 prima di trovarsi, a seguito della lettera del 21 agosto 2019, improvvisamente di fronte a un lungo elenco di informazioni da fornire, e ciò quando l’audit era già iniziato.

104

A tal riguardo, il Tribunale avrebbe commesso un errore quando ha considerato, al punto 86 della sentenza impugnata, che «non è possibile ritenere che i termini del [messaggio di posta elettronica] della REA dell’8 ottobre 2018 presentino contraddizioni rispetto a quelli che figurano, in particolare, nella successiva lettera della REA del 21 agosto 2019» e che «non è affatto escluso che i documenti richiesti consentano di verificare le date effettive dei distacchi».

105

Inoltre, secondo la ricorrente, il messaggio di posta elettronica dell’8 ottobre 2018 avrebbe avuto l’effetto di confortare la ricorrente nella sua eventuale prassi consistente nel non conservare i documenti di viaggio relativi ai distacchi.

106

La REA sostiene che la seconda e la terza parte del quarto motivo di impugnazione sono irricevibili e, in ogni caso, infondate.

– Giudizio della Corte

107

Va ricordato che la Corte ha ripetutamente affermato che solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti, tranne nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti sottopostigli, nonché a valutare gli elementi di prova ammessi. L’accertamento di tali fatti e la valutazione di tali elementi, salvo il caso di loro snaturamento, non costituiscono quindi una questione di diritto, soggetta come tale al sindacato della Corte (sentenze del 29 ottobre 2015, Commissione/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, punto 22, e del 14 gennaio 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P, EU:C:2021:23, punto 45 e giurisprudenza citata).

108

Inoltre, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 6 giugno 2024, Ryanair/Commissione, C‑441/21 P, EU:C:2024:477, punto 55 e giurisprudenza citata).

109

D’altra parte, occorre ricordare che, nell’ambito di un’impugnazione, la valutazione da parte del Tribunale del valore probatorio dei documenti del fascicolo non può essere rimessa in discussione dinanzi alla Corte, fatti salvi i casi di inosservanza delle norme in materia di assunzione e onere della prova e di snaturamento di tali documenti (sentenza del 14 luglio 2022, SGI Studio Galli Ingegneria/Commissione, C‑371/21 P, EU:C:2022:566, punto 55 e giurisprudenza citata).

110

Nel caso di specie, occorre constatare, per quanto riguarda la seconda parte del quarto motivo, come fatto valere dalla REA, da un lato, che, al punto 55 della sentenza impugnata, il Tribunale si limita a riassumere il secondo motivo della ricorrente nel suo ricorso in primo grado e non formula alcuna valutazione al riguardo e, dall’altro, che la conclusione cui giunge il Tribunale al punto 61 di tale sentenza costituisce una valutazione dei fatti e degli elementi di prova nell’ambito di tale ricorso. Orbene, la ricorrente non spiega in qual senso tale valutazione scaturirebbe da uno snaturamento di tali elementi di prova da parte del Tribunale.

111

Parimenti, per quanto concerne la terza parte del quarto motivo di impugnazione, anche a voler ammettere che la ricorrente cerchi, con le sue argomentazioni, di provare che il Tribunale abbia snaturato il messaggio di posta elettronica dell’8 ottobre 2018, occorre sottolineare che, come ricordato al punto 108 della presente sentenza, lo snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa presentati alla Corte. A tal proposito, conformemente a una giurisprudenza costante, il controllo effettuato dalla Corte al fine di esaminare un motivo di impugnazione relativo allo snaturamento di un elemento di fatto si limita a verificare se il Tribunale, basandosi su tale elemento, non abbia manifestamente violato i limiti di una valutazione ragionevole dello stesso, cosicché non è sufficiente dimostrare che un documento potrebbe essere interpretato in modo diverso dall’interpretazione adottata dal Tribunale (sentenza del 14 luglio 2022, SGI Studio Galli Ingegneria/Commissione, C‑371/21 P, EU:C:2022:566, punto 56 e giurisprudenza citata).

112

Orbene, constatando, al punto 86 della sentenza impugnata, che «non è possibile ritenere che i termini del [messaggio di posta elettronica] della REA dell’8 ottobre 2018 presentino contraddizioni rispetto a quelli che figurano, in particolare, nella successiva lettera della REA del 21 agosto 2019» e che «non è affatto escluso che i documenti richiesti consentano di verificare le date effettive dei distacchi», il Tribunale non ha manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole dei documenti in questione e non li ha, di conseguenza, snaturati.

113

Infatti, come giustamente rilevato dal Tribunale al suddetto punto 86 della sentenza impugnata, sebbene il messaggio di posta elettronica dell’8 ottobre 2018 indichi che un controllo non è destinato a verificare i costi reali sostenuti nell’ambito degli spostamenti, poiché i costi corrispondenti sono oggetto di una presa a carico forfettaria, per contro, non è affatto escluso che i documenti richiesti consentano di verificare le date effettive dei distacchi. A tal riguardo, la verifica delle date dei voli effettuati dai ricercatori distaccati, in particolare tramite le carte d’imbarco, consente di accertare che questi ultimi si siano effettivamente recati presso l’università ospitante e che i distacchi abbiano effettivamente avuto luogo secondo le disposizioni della convenzione di sovvenzione.

114

Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale al punto 88 della sentenza impugnata, anche se la ricorrente ha prodotto contratti di lavoro che erano stati conclusi con i ricercatori interessati, tali contratti non consentono di constatare che tali ricercatori siano stati realmente distaccati, in particolare a causa della mancanza di corrispondenza tra le date dei distacchi e quelle alle quali rinviano detti contratti, cosicché la produzione di documenti supplementari, come le carte d’imbarco, appariva assolutamente necessaria per dimostrare l’esistenza stessa di tali distacchi.

115

A tal riguardo, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto concludere che i termini del messaggio di posta elettronica della REA dell’8 ottobre 2018 presentano contraddizioni rispetto a quelli che figurano, in particolare, nella successiva lettera della REA del 21 agosto 2019, con la quale quest’ultima ha avviato un audit finanziario della convenzione di sovvenzione, la ricorrente contesta in realtà la valutazione effettuata dal Tribunale dell’efficacia probatoria degli elementi di prova presentati da quest’ultima. Argomenti siffatti, in virtù della giurisprudenza citata al punto 109 della presente sentenza, sono irricevibili in sede di impugnazione, in quanto la ricorrente non ha dimostrato uno snaturamento degli elementi di prova in questione né ha presentato argomenti da cui si possa dedurre che il Tribunale abbia violato le norme in materia di onere e di assunzione della prova.

116

In tali circostanze, la seconda e la terza parte del quarto motivo di impugnazione devono essere respinte, in quanto in parte irricevibili e in parte infondate.

Sul quinto motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

117

Il quinto motivo di impugnazione è diretto contro i punti 64 e 69 della sentenza impugnata e verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale, in quanto esso avrebbe invertito l’onere della prova e violato il principio di proporzionalità.

118

Al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ricordato che, per giurisprudenza costante, nell’ambito di una convenzione contenente una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, spetta alla parte che, ai fini dell’attribuzione di un contributo finanziario dell’Unione, ha dichiarato i costi all’ente che concede il finanziamento fornire la prova che detti costi soddisfano le condizioni finanziarie della convenzione di sovvenzione in vigore.

119

Inoltre, al punto 69 della medesima sentenza, il Tribunale avrebbe dichiarato che non sussiste violazione del principio di proporzionalità qualora un ordinatore delle spese, che assumono la forma di un contributo finanziario dell’Unione, ritenga che sia insufficiente che il beneficiario di un siffatto contributo, per poterne giustificare la concessione, dimostri che un progetto è stato realizzato ed esiga che detto beneficiario fornisca la prova che i costi dichiarati sono stati sostenuti conformemente secondo le condizioni previste per la concessione del contributo di cui trattasi.

120

Orbene, secondo la ricorrente, la questione che si porrebbe sarebbe quella di stabilire quali condizioni finanziarie fossero applicabili alla convenzione di sovvenzione, tenuto conto del loro contenuto iniziale e del modo in cui esse si sono evolute nel corso dell’esecuzione di tale convenzione. Nel caso di specie, sarebbero sorti dubbi dopo la conclusione del progetto e a seguito di un audit finanziario nel corso del quale la ricorrente si sarebbe trovata a far fronte ad una verifica ex post inattesa. Tali dubbi si sarebbero rivelati ingiustificati quanto al loro carattere sistematico, come risulterebbe in particolare da un’indagine condotta dall’OLAF.

121

La REA ritiene il quinto motivo di impugnazione privo di fondamento.

Giudizio della Corte

122

Occorre constatare, da un lato, per quanto riguarda il punto 64 della sentenza impugnata, che la ricorrente contesta il principio ivi enunciato, secondo cui il beneficiario di un contributo finanziario dell’Unione deve fornire la prova che i costi dichiarati all’ente che concede il finanziamento soddisfano le condizioni finanziarie della convenzione di sovvenzione in vigore.

123

Dall’altro lato, per quanto riguarda il punto 99 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale secondo cui il principio di proporzionalità non è violato qualora il beneficiario di un contributo finanziario dell’Unione sia tenuto a fornire la prova non solo che l’attività oggetto del finanziamento è stata realizzata, ma anche che i costi dichiarati sono stati sostenuti conformemente alle condizioni previste per la concessione del contributo di cui trattasi.

124

Nel caso di specie, occorre rilevare che, lungi dal suffragare l’inversione dell’onere della prova dedotta dalla ricorrente, sia il punto 64 sia il punto 99 della sentenza impugnata mirano piuttosto a ricordare una giurisprudenza costante, che il Tribunale ha correttamente applicato nella sentenza impugnata, per quanto concerne l’attribuzione e la portata dell’onere della prova gravante sul beneficiario del finanziamento dell’Unione a titolo della convenzione di sovvenzione.

125

Pertanto, facendo riferimento all’obbligo per il beneficiario di una sovvenzione di dimostrare che i costi sono stati effettivamente sostenuti, conformemente alle condizioni applicabili della convenzione di sovvenzione, il Tribunale non ha violato il principio di proporzionalità.

126

Per quanto concerne il riferimento all’audit e all’indagine condotta dall’OLAF, occorre constatare che la ricorrente chiede in realtà alla Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti del caso di specie che si sostituisca a quella già effettuata dal Tribunale. Pertanto, una siffatta domanda deve essere considerata irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 108 della presente sentenza.

127

In tali circostanze, il quinto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

128

Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente è stato accolto, l’impugnazione dev’essere respinta nella sua totalità.

Sulle spese

129

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

130

Secondo l’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

131

Nel caso di specie, poiché la REA ne ha fatto domanda, la Glonatech, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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