ECLI:EU:C:2025:112•Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2025.#Verein für Konsumenteninformation contro BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.#Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Direttiva 2014/17/UE – Articolo 13, paragrafo 1, lettera g) – Informazioni generali sui prodotti di credito per l’edilizia abitativa – Obbligo di fornire un “esempio rappresentativo” – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Istituto bancario che offre diverse forme di credito – Prospetto informativo contenente solo esempi relativi a contratti di credito a tasso variabile.#Causa C-85/24.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2025.#Verein für Konsumenteninformation contro BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.#Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Direttiva 2014/17/UE – Articolo 13, paragrafo 1, lettera g) – Informazioni generali sui prodotti di credito per l’edilizia abitativa – Obbligo di fornire un “esempio rappresentativo” – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Istituto bancario che offre diverse forme di credito – Prospetto informativo contenente solo esempi relativi a contratti di credito a tasso variabile.#Causa C-85/24.
ECLI:EU:C:2025:112Eu Chamb 01 C27 feb 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
27 febbraio 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Direttiva 2014/17/UE – Articolo 13, paragrafo 1, lettera g) – Informazioni generali sui prodotti di credito per l’edilizia abitativa – Obbligo di fornire un “esempio rappresentativo” – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Istituto bancario che offre diverse forme di credito – Prospetto informativo contenente solo esempi relativi a contratti di credito a tasso variabile»
Nella causa C‑85/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 23 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2024, nel procedimento
Verein für Konsumenteninformation
contro
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, A. Kumin, I. Ziemele e S. Gervasoni (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il Verein für Konsumenteninformation, da S. Langer, Rechtsanwalt; |
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– |
per la BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, da M. Kellner e F. Liebel, Rechtsanwälte; |
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– |
per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e P. Vanden Heede, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il Verein für Konsumenteninformation, un’associazione austriaca per la difesa del consumatore (in prosieguo: il «VKI»), alla BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (in prosieguo: la «BAWAG»), una banca austriaca, in merito alla mancata indicazione, nelle informazioni generali fornite da quest’ultima ai consumatori, di esempi rappresentativi di un contratto di credito a tasso fisso così come di un contratto di credito che alterna un tasso fisso e un tasso variabile. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2014/17
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3 |
I considerando 15, 20, 38 e 53 della direttiva 2014/17 così recitano:
(...)
(...)
(...)
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4 |
L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Informazioni generali», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito con vincolo di mandato o i loro rappresentanti designati rendano disponibili in qualsiasi momento informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o sotto forma elettronica. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari del credito senza vincolo di mandato rendano disponibili le informazioni generali. Le informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi: (...)
(...)
(...)». |
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5 |
L’articolo 14, paragrafo 1, della suddetta direttiva, intitolato «Informazioni precontrattuali», così dispone: «Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito:
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Direttiva 2005/29
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6 |
L’articolo 7 della direttiva 2005/29, intitolato «Omissioni ingannevoli», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso». |
Diritto austriaco
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7 |
L’articolo 7, punto 7, del Bundesgesetz über Hypothekar- und Immobilienkreditverträge und sonstige Kreditierungen zu Gunsten von Verbrauchern (Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz) [legge federale relativa ai contratti di credito ipotecario e immobiliare e altri crediti ai consumatori (legge sul credito ipotecario e sul credito immobiliare)], del 26 novembre 2015 (BGBl. I, 135/2015), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul credito ipotecario e sul credito immobiliare»), recepisce in termini identici l’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17. |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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8 |
La BAWAG è un istituto bancario che offre i suoi servizi in tutto il territorio austriaco. Tale banca fornisce ai consumatori, in un «prospetto informativo del prodotto contratti di credito relativi a beni immobili residenziali», informazioni generali sui contratti di credito ipotecario e immobiliare da essa offerti. |
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9 |
Le pagine da 2 a 4 prospetto informativo riguardano i crediti per la costruzione di beni immobili residenziali non garantiti da ipoteca e si concludono con un «esempio rappresentativo». Le pagine da 5 a 7 di tale prospetto sono riferite ai contratti per la costruzione di beni immobili residenziali e terminano parimenti con un esempio rappresentativo. Quale esempio rappresentativo di un contratto di credito per la costruzione di beni immobili residenziali non garantito da ipoteca viene riportato un credito dell’importo di EUR 35000 con una durata di 180 mesi e un tasso di interesse annuo nominale del 4,58% variabile. Quale esempio rappresentativo di un contratto di credito per la costruzione di beni immobili residenziali garantito da ipoteca viene riportato un credito di EUR 200000 con una durata di 240 mesi e un tasso di interesse annuo nominale dello 0,5% variabile. Entrambi gli esempi precisano l’importo degli interessi da pagare, il tasso di interesse effettivo e il costo totale del credito. |
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10 |
La gamma di prodotti della BAWAG comprende, oltre ai contratti di credito con tasso di interesse esclusivamente variabile, anche contratti di credito esclusivamente a tasso di interesse fisso e contratti di credito con fasi alternate a tasso variabile e a tasso fisso. |
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11 |
Il VKI ha proposto un ricorso diretto ad ottenere un’ingiunzione che vieti alla BAWAG di far figurare, nel prospetto informativo menzionato al punto 8 della presente sentenza, soltanto un esempio di contratto di credito a tasso variabile, senza fornire anche un esempio di contratto di credito a tasso fisso e un esempio di contratto di credito a tasso misto, dal momento che essa offre questi tre tipi di tasso di interesse per tali contratti di credito. |
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12 |
A sua difesa, la BAWAG ha fatto valere che tale prospetto informativo non ha lo scopo di fornire ai consumatori informazioni precontrattuali dettagliate e personalizzate in base a casi singoli e clienti concreti. A suo avviso, non si può pretendere che qualsiasi forma concepibile di tasso di interesse sia illustrata in tale prospetto informativo con un esempio. |
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13 |
Il giudice adito in primo grado ha considerato che un esempio di credito a tasso fisso avrebbe dovuto figurare nel medesimo prospetto informativo e ha accolto, in parte, le domande presentate dal VKI. |
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14 |
Per contro, il giudice d’appello ha dichiarato che l’articolo 7, punto 7, della legge sul credito ipotecario e sul credito immobiliare richiedeva un solo esempio rappresentativo delle informazioni menzionate nel prospetto informativo e che la BAWAG non sarebbe stata tenuta a inserire nel suo prospetto informativo anche un esempio di un contratto di credito a tasso di interesse fisso. |
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15 |
Il VKI ha adito l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio, con un ricorso per Revision avverso la sentenza del giudice d’appello. |
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16 |
Il giudice del rinvio ritiene che l’obbligo di fornire esempi rappresentativi per ciascuno dei tre tipi di contratti di credito proposti andrebbe oltre quanto devono contenere informazioni generali, ma ammette che tale interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17 non si impone necessariamente. |
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17 |
In tale contesto, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [2014/17/UE] debba essere interpretato nel senso che si deve negare la sussistenza di una violazione contro la stessa nel caso in cui un creditore che offre crediti per la costruzione di beni immobili residenziali senza e con ipoteca, in diverse varianti [a) crediti esclusivamente a tasso fisso, b) crediti con fasi alternate a tasso variabile e a tasso fisso, e c) crediti esclusivamente a tasso variabile], metta a disposizione per tali casi rispettivamente un (unico) esempio rappresentativo di credito senza ipoteca per la costruzione di beni immobili e di credito con ipoteca per la costruzione di beni immobili, o se tale disposizione richieda un esempio rappresentativo per ciascuna forma di corresponsione di interessi». |
Sulla questione pregiudiziale
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18 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che un creditore che propone, ai fini del finanziamento della costruzione di un bene immobile residenziale, contratti di credito, garantiti o meno da un’ipoteca, a tasso di interesse fisso, a tasso di interesse variabile o con fasi alternate a tasso di interesse fisso e a tasso di interesse variabile, deve fornire un esempio rappresentativo per ciascuno dei tre tipi di contratti di credito proposti. |
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19 |
In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 2014/17 ha lo scopo, come risulta dal suo articolo 1, di stabilire un quadro comune per i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. |
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20 |
L’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, intitolato «Informazioni generali», elenca le informazioni generali relative ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali delle quali gli Stati membri devono assicurare che i creditori garantiscano la disponibilità permanente dei consumatori. |
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21 |
A titolo di tali informazioni generali, detto articolo 13, paragrafo 1, prevede, alla lettera g), che il creditore debba in particolare fornire «un esempio rappresentativo dell’importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell’importo totale che il consumatore deve pagare e del TAEG». |
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22 |
Secondo costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 14 marzo 2024, VR Bank Ravensburg-Weingarten, C‑536/22, EU:C:2024:234, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). |
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23 |
In primo luogo, la formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17 lascia intendere, per l’uso dell’articolo indeterminativo «un», che ci si aspetta soltanto che i creditori forniscano un solo esempio ai consumatori nelle loro informazioni generali. Inoltre, essa precisa che tale esempio deve essere «rappresentativo» non già dei diversi tipi di contratti di credito proposti dal creditore, bensì «dell’importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell’importo totale che il consumatore deve pagare e del TAEG». |
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24 |
Ne consegue che la funzione dell’esempio rappresentativo da fornire non sembra essere così quella di illustrare la diversità dei contratti di credito offerti dal creditore, bensì quella di far comprendere ai consumatori, per la loro informazione generale, il senso e l’articolazione delle diverse nozioni relative al credito. |
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25 |
In secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17 avvalora tale interpretazione letterale. |
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26 |
Sotto un primo profilo, mentre l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva richiede che le «informazioni generali» contengano l’indicazione dei «tipi di tassi debitore disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie», la lettera g) dell’articolo 13, paragrafo 1, non contiene alcuna indicazione che l’esempio rappresentativo debba essere fornito per ciascun tipo di contratto di credito proposto. Orbene, si deve considerare che, se il legislatore dell’Unione avesse inteso imporre ai creditori di fornire un esempio rappresentativo per tutti i tipi di tassi di interesse proposti, l’avrebbe esplicitamente indicato. |
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27 |
Sotto un secondo profilo, dalla lettura della direttiva 2014/17 nel suo complesso risulta che essa istituisce a vantaggio dei consumatori un sistema di informazione obbligatoria a due livelli. |
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28 |
Il primo livello è costituito dalle «informazioni generali», menzionate all’articolo 13 di tale direttiva. Ai sensi del suo considerando 38, tali informazioni dovrebbero consentire al consumatore di decidere con piena cognizione di causa «in quanto mettono il consumatore a conoscenza dell’ampia gamma di prodotti e servizi offerti e delle principali caratteristiche degli stessi. I consumatori dovrebbero pertanto avere la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle informazioni generali sui prodotti di credito disponibili». |
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29 |
Il secondo livello di informazione di cui i consumatori devono beneficiare è costituito dalle «informazioni precontrattuali», menzionate all’articolo 14 di detta direttiva. Tale articolo 14 precisa, al suo paragrafo 1, che sono «le informazioni personalizzate necessarie [al consumatore] a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito». |
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30 |
Pertanto, come sottolineano la BAWAG e la Commissione europea nelle loro osservazioni presentate alla Corte, l’oggetto delle «informazioni generali» non è quello di fornire ai consumatori i chiarimenti dettagliati e adatti a ciascun tipo di contratto di credito offerto dal creditore e a ciascun caso particolare, mentre siffatti chiarimenti devono essere loro comunicati a titolo di «informazioni precontrattuali». Esse mirano unicamente a informare il consumatore nella sua ricerca di un credito in una fase preliminare della sua riflessione. Di conseguenza, sarebbe inadeguato adottare un’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17 tale da esigere che dette informazioni siano esaustive. Una siffatta interpretazione rimetterebbe altresì in discussione la distinzione tra le informazioni generali e le informazioni precontrattuali operata dal legislatore dell’Unione. |
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31 |
Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/17, occorre ricordare che tale direttiva mira, come emerge dal considerando 15 di quest’ultima, a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori interessati a contrarre un credito immobiliare. |
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32 |
A tal riguardo, il considerando 53 della direttiva 2014/17 sottolinea, in particolare, che gli esempi rappresentativi non dovrebbero confliggere con i requisiti di cui alla direttiva 2005/29. |
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33 |
Quest’ultima direttiva, che mira a combattere le pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori, prevede, al suo articolo 7, paragrafo 1, che «è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso». |
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34 |
Nel caso di specie, la fornitura, per i contratti di credito garantiti da un’ipoteca, di un esempio rappresentativo, avente ad oggetto un credito a tasso variabile, e, per i contratti non garantiti da un’ipoteca, di un esempio rappresentativo, riguardante anch’esso un credito a tasso variabile, non sembra tale da privare il consumatore di un’informazione rilevante, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29. |
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35 |
A tal riguardo, occorre rilevare che l’informazione generale di cui il consumatore ha bisogno per orientarsi consapevolmente verso un credito a tasso di interesse fisso, un credito a tasso di interesse variabile o un credito a tasso di interesse misto non risiede nelle informazioni che deve contenere l’esempio rappresentativo, vale a dire l’importo totale del credito, il costo totale del credito per il consumatore, l’importo totale che il consumatore deve pagare e il TAEG, ma nel fatto che tali informazioni sono certe nel primo tipo di credito e incerte negli altri due. |
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36 |
Tali caratteristiche essenziali dei contratti di credito a tassi di interesse fissi o variabili o di entrambe le tipologie devono figurare nelle informazioni generali ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), e non ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), nell’esempio rappresentativo. |
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37 |
Infatti, l’esempio rappresentativo mira a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori in combinazione con, da un lato, le altre informazioni generali elencate all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 e, dall’altro, le informazioni precontrattuali adeguate alla situazione personale di ciascun consumatore considerato individualmente. |
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38 |
In tali circostanze, il fatto che un creditore, il quale propone contratti di credito a tasso di interesse fisso, variabile e misto, fornisca, nelle sue informazioni generali, solo un esempio rappresentativo di un contratto di credito a tasso di interesse variabile garantito da un’ipoteca e un esempio rappresentativo di un contratto di credito a tasso di interesse variabile non garantito da un’ipoteca non priva il consumatore di informazioni rilevanti e non può, quindi, essere considerato come indicativo di una pratica commerciale ingannevole del creditore, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29. Di conseguenza, la presentazione nelle informazioni generali di un unico esempio rappresentativo è conforme all’obiettivo della direttiva 2014/17. |
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39 |
Infine, occorre sottolineare che l’esempio di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17 deve, come indicato al punto 23 della presente sentenza, essere «rappresentativo». |
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40 |
A tal riguardo, il considerando 53 della direttiva 2014/17 enuncia che, «[n]el determinare l’esempio rappresentativo si dovrebbe prendere in considerazione anche la prevalenza di certi tipi di contratto di credito in uno specifico mercato. Può essere preferibile che ogni creditore si basi su un importo di credito rappresentativo della gamma dei propri prodotti e della base di consumatori prevista, dato che questi elementi possono variare considerevolmente da un creditore all’altro». |
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41 |
Così, da tale considerando risulta che, nell’ambito della valutazione del carattere rappresentativo dell’esempio da fornire, possono essere presi in considerazione taluni elementi, segnatamente, ad esempio, la durata media e l’importo totale medio del credito concesso per il tipo di contratto di credito previsto nonché la frequenza di taluni tipi di contratto di credito su un determinato mercato. Per quanto riguarda il TAEG, che figura nel prospetto informativo standardizzato, le preferenze e le informazioni fornite dal consumatore dovrebbero, per quanto possibile, essere prese in considerazione e il creditore o l’intermediario del credito dovrebbero precisare se le informazioni fornite sono indicative o se riflettono le preferenze e le informazioni fornite. In ogni caso, come rilevato al punto 32 della presente sentenza, gli esempi rappresentativi non dovrebbero confliggere con i requisiti di cui alla direttiva 2005/29. |
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42 |
Spetta al giudice del rinvio valutare, segnatamente alla luce di tali indicazioni, se l’esempio fornito dalla BAWAG nelle sue informazioni generali, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17, sia rappresentativo. |
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43 |
In considerazione di quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che un creditore che proponga, ai fini del finanziamento della costruzione di un bene immobile residenziale, contratti di credito, garantiti o meno da un’ipoteca, a tasso di interesse fisso, a tasso di interesse variabile o con fasi alternate a tasso di interesse fisso e a tasso di interesse variabile, è tenuto a fornire, nelle informazioni generali, un solo esempio dei crediti che offre, purché quest’ultimo sia rappresentativo. |
Sulle spese
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44 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
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L’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, |
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dev’essere interpretato nel senso che: |
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un creditore che proponga, ai fini del finanziamento della costruzione di un bene immobile residenziale, contratti di credito, garantiti o meno da un’ipoteca, a tasso di interesse fisso, a tasso di interesse variabile o con fasi alternate a tasso di interesse fisso e a tasso di interesse variabile, è tenuto a fornire, nelle informazioni generali, un solo esempio dei crediti che offre, purché quest’ultimo sia rappresentativo. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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