ECLI:EU:C:2025:292•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2025.#K.L. contro Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.#Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esclusione dallo status di rifugiato – Cause – Commissione di un reato grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglienza prima di essere ammesso come rifugiato – Rilevanza del fatto che la pena è stata espiata.#Causa C-63/24.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2025.#K.L. contro Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.#Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esclusione dallo status di rifugiato – Cause – Commissione di un reato grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglienza prima di essere ammesso come rifugiato – Rilevanza del fatto che la pena è stata espiata.#Causa C-63/24.
ECLI:EU:C:2025:292Eu Chamb 03 C30 apr 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
30 aprile 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esclusione dallo status di rifugiato – Cause – Commissione di un reato grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglienza prima di essere ammesso come rifugiato – Rilevanza del fatto che la pena è stata espiata»
Nella causa C‑63/24 [Galte] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania, Lituania), con decisione del 24 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2024, nel procedimento
K.L.
contro
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, S. Rodin, N. Piçarra, O. Spineanu‑Matei e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il governo lituano, da V. Kazlauskaitė‑Švenčionienė e E. Kurelaitytė, in qualità di agenti; |
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per il governo belga, da M. Jacobs e M. Van Regemorter, in qualità di agenti; |
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per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; |
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per il governo francese, da R. Bénard e O. Duprat‑Mazaré, in qualità di agenti; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da F. Blanc, M. Debieuvre e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), in combinato disposto con l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra K.L. e il Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Dipartimento della migrazione del Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Lituania; in prosieguo: il «dipartimento della migrazione») in merito al rifiuto di quest’ultimo di riconoscere a K.L. lo status di rifugiato. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
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3 |
La convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations Unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], è entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata completata e modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «convenzione di Ginevra»). |
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4 |
Ai sensi dell’articolo 1, sezione F, della convenzione di Ginevra: «Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che: (...) b) hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati; (...)». |
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5 |
L’articolo 33 di tale convenzione recita: «1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. 2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese». |
Diritto dell’Unione
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Il considerando 4 della direttiva 2011/95 enuncia: «La convenzione di Ginevra (...) [costituisce] la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati». |
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L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva medesima così dispone: «Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che: (...) b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato[; (…)] atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, (…) possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune; (...)». |
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L’articolo 21, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue: «Gli Stati membri rispettano il principio di “non refoulement” in conformità dei propri obblighi internazionali». |
Diritto lituano
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9 |
Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206 (legge della Repubblica di Lituania n. IX-2206 relativa allo status giuridico degli stranieri), del 29 aprile 2004 (Žin., 2004, n. 73-2539), nella versione applicabile alla controversia principale: «Lo status di rifugiato è riconosciuto al richiedente asilo che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dello Stato di cui ha la cittadinanza e non può o ha paura di avvalersi della protezione di tale Stato, o che, non avendo la cittadinanza di uno Stato estero, si trova fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e, per i motivi sopra esposti, non può o ha paura di farvi ritorno, purché non rientri nelle cause di esclusione di cui all’articolo 88, paragrafi 1 e 2, della presente legge». |
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10 |
L’articolo 88, paragrafo 2, punto 3, di tale legge così dispone: «Il richiedente asilo che soddisfa i criteri di cui all’articolo 86, paragrafo 1, della presente legge non può beneficiare dello status di rifugiato se vi sono seri motivi per ritenere che, prima di entrare nella Repubblica di Lituania, abbia commesso un reato grave di diritto comune (atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune) o si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite o abbia istigato o altrimenti partecipato alla commissione di tali reati o di tali atti». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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11 |
Il 17 febbraio 2022, dopo aver attraversato illegalmente il confine tra la Bielorussia e la Lituania, K L., cittadino di un paese terzo, ha presentato domanda di asilo e di permesso di soggiorno temporaneo in tale Stato membro. Egli ha dichiarato di essere stato condannato tre volte, ingiustamente, dalle autorità del suo paese d’origine e che il vero motivo di tali condanne era la sua attività di opposizione politica. K.L. avrebbe lasciato il paese d’origine perché le forze dell’ordine di tale paese avrebbero iniziato a condurre interrogatori di altre persone, circostanza da lui interpretata come indizio della fabbricazione di un nuovo procedimento penale a suo carico, in ragione della diffusione di informazioni politiche e dell’organizzazione di manifestazioni. |
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12 |
Il dipartimento della migrazione ha ritenuto che K.L. potesse richiedere la concessione dello status di rifugiato in Lituania. Infatti, tale dipartimento ha valutato che la critica pubblica, da parte dell’interessato, alle autorità del suo paese d’origine costituisse un possibile motivo di persecuzione nei suoi confronti. Secondo detto dipartimento, in tale paese K.L. sarebbe stato molto probabilmente arrestato e sottoposto ad azione penale a causa delle sue pubblicazioni sui social network. |
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13 |
Ciò posto, alla luce dei procedimenti penali di cui K.L. era stato oggetto in passato e dell’entità delle sanzioni inflitte, lo stesso dipartimento ha ritenuto che egli avesse commesso atti che dovevano essere qualificati come «reato grave di diritto comune», ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, punto 3, della legge della Repubblica di Lituania n. IX-2206 relativa allo status giuridico degli stranieri, nella versione applicabile alla controversia principale. |
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14 |
Pertanto, con decisione del 16 gennaio 2023, il dipartimento della migrazione ha respinto la domanda di protezione internazionale di K.L. Tale dipartimento gli ha tuttavia rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, con la motivazione che era vietato rimpatriarlo nel suo paese d’origine, dove K.L. rischiava di essere perseguitato a causa delle sue opinioni politiche. |
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Con sentenza del 30 marzo 2023, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) ha respinto il ricorso di K.L. avverso tale decisione. K.L. ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania, Lituania), che è il giudice del rinvio. |
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16 |
Dinanzi a tale giudice, K.L. allega di aver già scontato la pena a cui era stato condannato per il reato a causa del quale il dipartimento della migrazione ha rifiutato di riconoscergli lo status di rifugiato. Basandosi sulle pubblicazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), egli sostiene pertanto che la clausola di esclusione dallo status di rifugiato di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95 non è più applicabile. |
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17 |
Il dipartimento della migrazione, ritenendo che dalla direttiva 2011/95 e dalla legislazione lituana non emergesse alcuna definizione chiara della nozione di «reato grave di diritto comune», si sarebbe basato, dal canto suo, da un lato, sul documento dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), dell’ottobre 2021, intitolato «Guida pratica dell’EASO sull’esclusione per reati gravi (di diritto comune)», per qualificare uno dei reati commessi dall’interessato come «reato grave di diritto comune», e, dall’altro, sulla pagina 35 del documento dell’EASO, del gennaio 2017, intitolato «Guida pratica: Esclusione», per concludere nel senso dell’esistenza di un potere discrezionale dell’autorità competente quanto all’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95 nel caso in cui il richiedente protezione internazionale abbia scontato la propria pena. |
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18 |
Secondo il giudice del rinvio, l’incidenza di una siffatta circostanza non sarebbe ad oggi esplicitata, né nelle sentenze della Corte del 9 novembre 2010, B e D (C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661), e del 13 settembre 2018, Ahmed (C‑369/17, EU:C:2018:713), che precisano la portata dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95, né nei documenti dell’EASO. Quello del gennaio 2016, intitolato «Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva Qualifiche (2011/95/UE)», non prenderebbe posizione, e quello dell’ottobre 2021, intitolato «Guida pratica dell’EASO sull’esclusione per reati gravi (di diritto comune)», non stabilirebbe un elenco esaustivo dei criteri di individuazione di un reato grave. |
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19 |
Inoltre, pur considerando che l’esecuzione della pena inflitta, per sua natura, non attiene alla gravità dell’atto commesso dal richiedente protezione internazionale o alla responsabilità individuale di quest’ultimo, detto giudice si interroga sull’incidenza di tale circostanza sull’applicabilità dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95, alla luce del punto 157 del documento HCR/1P/4/FRE/REV.4 dell’UNHCR, del febbraio 2019, intitolato «Manuale sulle procedure e sui criteri da applicare per la determinazione dello status di rifugiato e principi guida sulla protezione internazionale ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati», nonché della pagina 35 del documento dell’EASO del gennaio 2017, intitolato «Guida pratica: Esclusione», dai quali risulta, a suo avviso, che il fatto che il richiedente protezione internazionale abbia già scontato la sua pena, sia stato graziato o abbia beneficiato di un’amnistia può essere rilevante ai fini dell’applicazione di tale disposizione. |
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20 |
Peraltro, il giudice del rinvio ricorda che, in forza dell’articolo 18 della Carta, il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme della convenzione di Ginevra e conformemente al Trattato UE e al Trattato FUE. La Corte avrebbe dichiarato, al punto 50 della sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra) (C‑331/16 e C‑366/16, EU:C:2018:296), che le cause di esclusione dallo status di rifugiato previste all’articolo 1, sezione F, della convenzione di Ginevra e all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 sono state istituite allo scopo di escludere da tale status le persone ritenute indegne della protezione ad esso connessa. |
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21 |
Orbene, secondo il giudice del rinvio, tenere obbligatoriamente conto, ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, dell’esecuzione di una pena inflitta, di una grazia o di un’amnistia potrebbe contravvenire a un obiettivo di questo tipo. Tale presa in considerazione potrebbe infatti mettere in secondo piano la valutazione della gravità del reato o della responsabilità individuale del richiedente asilo. |
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22 |
Ciò posto, le cause di esclusione, in quanto eccezioni o limiti all’applicazione di norme umanitarie, sarebbero, secondo tale giudice, da interpretare in modo particolarmente prudente. A tal riguardo, il punto 18 del documento EC/47/SC/CRP.29 del comitato esecutivo dell’UNHCR, del 30 maggio 1997, intitolato «Nota sulle clausole di esclusione», menzionerebbe il requisito del bilanciamento tra il reato commesso e la severità delle persecuzioni alle quali l’interessato sarebbe probabilmente esposto nel suo paese d’origine. Detto giudice ritiene che un tale requisito sia soddisfatto qualora, come nel caso di specie, il principio di «non-refoulement» sia garantito nei confronti del richiedente anche nell’ipotesi in cui l’asilo non gli sia concesso. |
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23 |
In tali circostanze, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [2011/95], in combinato disposto con l’articolo 18 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che, nel valutare se gli atti di una persona che altrimenti soddisfa i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato rientrino nel motivo di esclusione dallo status di rifugiato di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95, sussiste l’obbligo di prendere in considerazione la pena già scontata da tale persona, la grazia o l’amnistia concesse a tale persona, o qualsiasi altra circostanza di natura analoga». |
Sulla questione pregiudiziale
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24 |
In via preliminare, occorre osservare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il richiedente protezione internazionale di cui trattasi nel procedimento principale allega di aver scontato la pena che sanziona il reato a causa del quale gli è stato negato lo status di rifugiato dal dipartimento della migrazione. Alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio non è in discussione alcuna grazia o amnistia. |
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25 |
Pertanto, per quanto riguarda tali casi, non è necessaria una risposta della Corte alla questione sollevata per la soluzione della controversia principale. |
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26 |
Si deve quindi ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio domandi se l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95, letto alla luce dell’articolo 18 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, nel valutare se gli atti commessi da un richiedente protezione internazionale, che per il resto soddisfa i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato, rientrino nel motivo di esclusione da tale status previsto da detto articolo 12, paragrafo 2, lettera b), le autorità e, se del caso, i giudici competenti dello Stato membro interessato devono tener conto del fatto che tale richiedente ha scontato la pena a cui è stato condannato per gli atti da lui commessi. |
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27 |
Si deve ricordare che, in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95, un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato. |
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28 |
Secondo costante giurisprudenza, conformemente a quanto imposto tanto dall’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto dal principio di uguaglianza, i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che, al pari di tale articolo 12, paragrafo 2, lettera b), non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono normalmente dar luogo, nell’intera Unione europea, ad un’interpretazione autonoma e uniforme [v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Reato di particolare gravità), C‑402/22, EU:C:2023:543, punto 23 e giurisprudenza citata]. |
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29 |
A tal proposito, dato che né detto articolo 12, paragrafo 2, lettera b), né alcun’altra disposizione della direttiva 2011/95 definisce i termini «reato grave», questi devono essere interpretati conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte [v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Reato di particolare gravità), C‑402/22, EU:C:2023:543, punto 24 e giurisprudenza citata]. |
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30 |
In primo luogo, conformemente alla formulazione stessa dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), la causa di esclusione enunciata mira a sanzionare atti commessi in passato (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661, punto 103). |
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31 |
Quanto al senso abituale dei termini utilizzati, sebbene il termine «reato» rinvii a circostanze di fatto fisse nel passato, vale a dire al momento in cui tale reato è stato commesso, l’aggettivo «grave» aggiunge un elemento di valutazione che, per contro, può evolvere nel tempo. Non è quindi escluso che la valutazione della gravità di un reato possa essere diversa nel momento in cui esso è stato commesso rispetto al momento dell’esame di una domanda di protezione internazionale. |
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32 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione contestuale, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 18 della Carta, il diritto di asilo è garantito nel rispetto, in particolare, delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra. |
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33 |
Come enuncia segnatamente il considerando 4 della direttiva 2011/95, la convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati. Ne consegue che le disposizioni di tale direttiva devono essere interpretate non solo alla luce dell’impianto sistematico di quest’ultima, ma anche nel rispetto di tale convenzione [v. in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversione religiosa successiva), C‑222/22, EU:C:2024:192, punto 27 e giurisprudenza citata]. |
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34 |
In tale contesto, alla luce del ruolo affidato all’UNHCR dalla convenzione di Ginevra, i documenti emessi da quest’ultimo godono di una pertinenza particolare [sentenza del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21, EU:C:2024:47, punto 38 e giurisprudenza citata]. |
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35 |
A proposito dell’articolo 1, sezione F, lettera b), di tale convenzione, i cui termini sono analoghi a quelli dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95, il punto 157 del documento HCR/1P/4/FRE/REV.4 dell’UNHCR, del febbraio 2019, intitolato «Manuale sulle procedure e sui criteri da applicare per la determinazione dello status di rifugiato e principi guida sulla protezione internazionale ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati», enuncia che «[i]l fatto che il richiedente condannato per un reato grave di diritto comune abbia già scontato la pena o sia stato graziato oppure abbia beneficiato di un’amnistia deve pure essere preso in considerazione». |
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36 |
In terzo luogo, lo scopo delle cause di esclusione della direttiva 2011/95 è quello di preservare la credibilità del sistema di protezione previsto da quest’ultima nel rispetto della convenzione di Ginevra (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661, punto 115). |
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37 |
A tale riguardo, anzitutto, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva persegue un duplice obiettivo, consistente nell’escludere dallo status di rifugiato le persone ritenute indegne della protezione ad esso connessa e nell’evitare che la concessione di tale status consenta ad autori di determinati gravi reati di sottrarsi alla responsabilità penale [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16, EU:C:2018:296, punto 50 e giurisprudenza citata]. |
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38 |
Orbene, tener conto della circostanza che il richiedente protezione internazionale abbia scontato la pena a cui è stato condannato per gli atti da lui commessi non contrasta con tale duplice obiettivo. Da un lato, infatti, l’esclusione dallo status di rifugiato di una persona che ha già scontato la pena irrogatale per il reato di cui trattasi non può trovare la sua giustificazione nell’obiettivo consistente nell’evitare che essa possa sottrarsi alla sua responsabilità penale per tale reato. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’obiettivo di escludere dallo status di rifugiato persone ritenute indegne della protezione ad esso connessa, la commissione di atti gravi in un determinato momento della vita di una persona non può rendere quest’ultima necessariamente indegna di protezione internazionale in perpetuo, senza che sia presa in considerazione, in particolare, la sua possibile riabilitazione. |
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39 |
Inoltre, l’esclusione dallo status di rifugiato per la causa enunciata all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95 è legata alla gravità degli atti commessi, che deve essere di un grado tale che la persona interessata non possa legittimamente aspirare alla protezione connessa allo status di rifugiato (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661, punto 108). |
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40 |
Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’autorità competente dello Stato membro interessato può invocare la causa di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva solo dopo aver effettuato, per ciascun caso individuale, una valutazione dei fatti specifici di cui essa è a conoscenza al fine di stabilire se vi siano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dall’interessato, che altrimenti soddisfa i criteri per ottenere lo status richiesto, rientrino in detta causa di esclusione, tenendo presente che la valutazione della gravità dell’infrazione di cui trattasi esige un esame completo di tutte le circostanze proprie del caso individuale [v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Reato di particolare gravità), C‑402/22, EU:C:2023:543, punto 30 e giurisprudenza citata]. |
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41 |
Pertanto, la decisione di escludere una persona dallo status di rifugiato non può essere adottata automaticamente (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2010, B e D, C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661, punti 91 e 93, e del 13 settembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, punto 49). |
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42 |
A tal riguardo occorre rilevare che la circostanza che la Corte abbia dichiarato che l’esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95 non è subordinata né al fatto che l’interessato rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro d’accoglienza [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16, EU:C:2018:296, punto 50 e giurisprudenza citata] né a un esame di proporzionalità che comporti nuovamente una valutazione del livello di gravità degli atti commessi (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661, punto 109), non osta a tener conto del fatto che l’interessato abbia scontato la sua pena al fine di stabilire se egli rientri o meno in tale causa di esclusione. |
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43 |
Da tali considerazioni risulta che il fatto che il richiedente protezione internazionale abbia scontato la sua pena costituisce un elemento che deve essere necessariamente tenuto in conto da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato nell’esame di tutte le circostanze proprie del singolo caso. |
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44 |
Nondimeno, si deve precisare che, come rilevato in sostanza dai governi lituano, francese e dei Paesi Bassi nonché dalla Commissione europea nelle loro osservazioni scritte, tale circostanza non osta affatto, di per sé, all’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95. |
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45 |
Infatti, la circostanza che il richiedente protezione internazionale abbia scontato la propria pena è solo una tra quelle da prendere in considerazione al fine di determinare se a tale richiedente debba ritenersi applicabile la causa di esclusione enunciata in tale disposizione. Per valutare la gravità del reato di cui trattasi, l’autorità competente dovrà in particolare esaminare il tipo di atto commesso, la pena comminata e inflitta, il periodo di tempo trascorso dalla condotta criminale, il comportamento dell’interessato durante tale periodo e il rimorso che egli ha eventualmente espresso. |
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46 |
Peraltro, è importante ricordare che l’esclusione di una persona dallo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 non comporta una presa di posizione relativamente alla distinta questione se detta persona possa essere rimpatriata nel suo paese d’origine (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661, punto 110). |
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47 |
Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95, letto alla luce dell’articolo 18 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, nel valutare se gli atti commessi da un richiedente protezione internazionale, che per il resto soddisfa i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato, rientrino nel motivo di esclusione da tale status previsto da detto articolo 12, paragrafo 2, lettera b), le autorità e, se del caso, i giudici competenti dello Stato membro interessato devono tener conto del fatto che tale richiedente abbia scontato la pena a cui è stato condannato per gli atti che ha commesso, senza tuttavia che tale circostanza impedisca, di per sé, che detto richiedente sia escluso dallo status di rifugiato ai sensi di tale disposizione. |
Sulle spese
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48 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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L’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, letto alla luce dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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nel valutare se gli atti commessi da un richiedente protezione internazionale, che per il resto soddisfa i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato, rientrino nel motivo di esclusione da tale status previsto da detto articolo 12, paragrafo 2, lettera b), le autorità e, se del caso, i giudici competenti dello Stato membro interessato devono tener conto del fatto che tale richiedente abbia scontato la pena a cui è stato condannato per gli atti che ha commesso, senza tuttavia che tale circostanza impedisca, di per sé, che detto richiedente sia escluso dallo status di rifugiato ai sensi di tale disposizione. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il lituano.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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