Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2026.#VšĮ „Vilniaus tarptautinė mokykla“ contro Valstybinė kalbos inspekcija.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.#Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Ambito di applicazione – Attività economica – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 53 – Conoscenze linguistiche – Normativa nazionale che prevede il requisito della padronanza della lingua ufficiale da parte degli insegnanti e dei membri del personale amministrativo che comunicano regolarmente con il pubblico e con le autorità amministrative, impiegati in un istituto scolastico privato – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Identità nazionale di uno Stato membro – Difesa e promozione della lingua ufficiale di uno Stato membro – Istituto scolastico privato che offre programmi didattici internazionali – Criterio di necessità – Principio di proporzionalità – Requisito di padronanza della lingua ufficiale senza possibili eccezioni o mitigazioni.#Causa C-48/24.

ECLI:EU:C:2026:83Eu Chamb 01 C12 feb 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 febbraio 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Ambito di applicazione – Attività economica – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 53 – Conoscenze linguistiche – Normativa nazionale che prevede il requisito della padronanza della lingua ufficiale da parte degli insegnanti e dei membri del personale amministrativo che comunicano regolarmente con il pubblico e con le autorità amministrative, impiegati in un istituto scolastico privato – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Identità nazionale di uno Stato membro – Difesa e promozione della lingua ufficiale di uno Stato membro – Istituto scolastico privato che offre programmi didattici internazionali – Criterio di necessità – Principio di proporzionalità – Requisito di padronanza della lingua ufficiale senza possibili eccezioni o mitigazioni»

Nella causa C‑48/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 24 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2024, nel procedimento

VšĮ „Vilniaus tarptautinė mokykla“

contro

Valstybinė kalbos inspekcija,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per il governo lituano, da K. Dieninis, S. Grigonis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;

–

per il governo lettone, da J. Davidoviča, K. Pommere e S. Zābele, in qualità di agenti;

–

per il governo dei Paesi Bassi, da E.M.M. Besselink e M.K. Bulterman, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da L. Armati, G. Meeßen e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22), come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU 2013, L 354, pag. 132) (in prosieguo: la «direttiva 2005/36»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la VšĮ «Vilniaus tarptautinė mokykla» (Scuola internazionale di Vilnius, Lituania) (in prosieguo: la «VTM») e la Valstybinė kalbos inspekcija (Ispettorato nazionale della lingua, Lituania) (in prosieguo: la «VKI») in merito al requisito imposto alla VTM di garantire che i suoi insegnanti e il suo personale amministrativo superino un esame attestante un determinato livello di padronanza della lingua lituana.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 26 della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU 2013, L 354, pag. 132), enuncia quanto segue:

«La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i professionisti, l’obbligo in materia di conoscenze linguistiche necessarie. La revisione dell’applicazione di tale obbligo ha evidenziato la necessità di chiarire il ruolo delle autorità competenti e dei datori di lavoro, in particolare per garantire in modo più efficace la sicurezza dei pazienti. Le autorità competenti dovrebbero poter effettuare controlli linguistici dopo il riconoscimento delle qualifiche professionali. È importante, in particolare per le professioni aventi implicazioni per la sicurezza dei pazienti, che i controlli linguistici di cui alla direttiva 2005/36/CE siano effettuati prima che il professionista abbia accesso alla professione nello Stato membro ospitante. I controlli linguistici dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e necessari per le professioni in oggetto e non dovrebbero essere finalizzati all’esclusione di professionisti di altri Stati membri dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. (…) Anche i datori di lavoro dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante nell’accertare la conoscenza delle lingue necessarie per lo svolgimento delle attività professionali sul luogo di lavoro».

4

L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2005/36 prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali».

5

L’articolo 53 di tale direttiva, intitolato «Conoscenza delle lingue», ai paragrafi da 1 a 3 così dispone:

«1.   I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali possiedono la conoscenza delle lingue necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

2.   Uno Stato membro assicura che controlli effettuati da un’autorità competente o sotto la sua supervisione per controllare il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1 siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest’ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell’Unione.

3.   I controlli svolti a norma del paragrafo 2 possono essere imposti se la professione da praticarsi ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. I controlli possono essere imposti nei confronti di altre professioni nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua di lavoro con riguardo alle attività professionali che il professionista intende svolgere.

I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell’articolo 4 quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale, a seconda dei casi».

Diritto lituano

Costituzione della Repubblica di Lituania

6

L’articolo 14 della Lietuvos Respublikos Konstitucija (Costituzione della Repubblica di Lituania) prevede che la lingua ufficiale della Repubblica di Lituania sia il lituano.

Legge sulla lingua ufficiale e decreto n. 1688

7

L’articolo 2 del Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas Nr. I‑779 (legge n. I‑779 della Repubblica di Lituania sulla lingua ufficiale), del 31 gennaio 1995 (Žin., 1995, n. 15-344; in prosieguo: la «legge sulla lingua ufficiale»), così dispone:

«La lingua ufficiale della Repubblica di Lituania è il lituano».

8

L’articolo 6 di tale legge prevede quanto segue:

«I dirigenti, i dipendenti e i funzionari agenti delle autorità, degli organi e degli enti pubblici, nonché i dirigenti, i dipendenti e i funzionari delle forze dell’ordine, dei servizi di polizia, di comunicazione, di trasporto pubblico, di sanità pubblica e di sicurezza sociale e di altri servizi pubblici devono avere una padronanza della lingua ufficiale corrispondente al livello di conoscenze linguistiche stabilita dal governo della Repubblica di Lituania».

9

Il Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo Nr. 1688 (decreto n. 1688 del governo della Repubblica di Lituania sull’approvazione e l’attuazione dei livelli di conoscenza della lingua ufficiale), del 24 dicembre 2003 (Žin., 2003, n. 123-5618), è stato adottato sulla base dell’articolo 6 della legge sulla lingua ufficiale.

10

I punti da 2 a 4 di tale decreto, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «decreto n. 1688»), enunciano quanto segue:

«2. I dirigenti delle autorità e degli organi pubblici, degli istituti scolastici che dipendono interamente o parzialmente dallo Stato o dai comuni, dei servizi di sviluppo regionale e di altri servizi pubblici sono incaricati di stabilire l’elenco dei posti dei dipendenti pubblici e dei funzionari pubblici e dei dipendenti retribuiti a carico del bilancio dello Stato o dei comuni o di altri fondi pubblici per i quali è richiesta un determinato livello di padronanza della lingua ufficiale.

3. Si raccomanda ai dirigenti degli enti, delle associazioni, delle imprese, degli organismi e delle organizzazioni pubblici diversi da quelli di cui al punto 2 del presente decreto di fissare il livello di padronanza della lingua ufficiale richiesta per ciascuno dei posti la cui descrizione prevede il contatto con il pubblico, l’elaborazione e la compilazione di documenti, e di redigere un elenco di tali posti.

4. Il requisito della padronanza della lingua ufficiale di un determinato livello non si applica agli impiegati stranieri che beneficiano o hanno beneficiato di una protezione temporanea in Lituania, per un periodo di due anni a decorrere dalla concessione di detta protezione temporanea».

11

I punti 2, 5, 6 e 8 della descrizione dei livelli di padronanza della lingua ufficiale e delle relative modalità di applicazione, come stabilito dal decreto n. 1688, precisano quanto segue:

«2. Il livello di padronanza della lingua ufficiale consente di attestare la conoscenza di tale lingua che ha una persona. (…)

(…)

5. Sono fissati i seguenti sei livelli di padronanza della lingua lituana (dal più basso, A1, al più avanzato, C2):

(…)

5.3.

livello di padronanza della lingua lituana B1 (“Livello soglia”) (utente indipendente). È in grado di capire discorsi e testi scritti su argomenti familiari, di conversare su un’ampia gamma di argomenti della vita quotidiana e lavorativa, di descrivere esperienze, eventi, sogni, speranze e desideri, di motivare brevemente e spiegare opinioni o progetti, di compilare documenti standard, di scrivere brevi testi su argomenti concernenti la vita quotidiana o lavorativa, di creare testi semplici coerenti su argomenti che le sono familiari o che sono di suo interesse. È inoltre in grado di comprendere la lingua parlata, i testi scritti e di comunicare;

6. Sono fissati i seguenti sei livelli di padronanza della lingua ufficiale (dal più basso, livello I al più elevato, livello III):

(…)

6.2

Il livello II di padronanza della lingua ufficiale corrisponde al livello di competenza B1 in lituano (i requisiti corrispondenti a questo livello sono indicati al punto 5.3 della presente descrizione);

(…)

8. I lavoratori, i dipendenti e i funzionari dello Stato nei settori dell’istruzione, della cultura, della sanità, della sicurezza sociale e di altri settori che devono comprovare in più un diploma di istruzione superiore non universitaria, un diploma di istruzione superiore professionale conseguito prima del 2009 o un diploma di istruzione secondaria tecnica conseguito prima del 1995 devono possedere una padronanza della lingua lituana di livello II laddove siano chiamati a interagire con regolarità con il pubblico e/o a compilare documenti standard (fatta eccezione per gli insegnanti che insegnano nella lingua ufficiale)».

Legge sull’istruzione e decreto n. V-774 che approva la descrizione dei requisiti relativi alle qualifiche degli insegnanti

12

L’articolo 2, punto 2, del Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Nr. I‑1489 (legge n. I‑1489 della Repubblica di Lituania sull’istruzione), del 25 giugno 1991 (Lietuvos aidas, 1991, n. 153-0), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’istruzione»), prevede che i termini «insegnamento generale» si riferiscano all’insegnamento primario, intermedio e secondario.

13

L’articolo 48 della legge sull’istruzione fissa, al paragrafo 1, l’elenco delle persone autorizzate ad esercitare la professione di insegnamento e precisa, al paragrafo 3, che gli insegnanti di cui al paragrafo 1 «devono possedere le qualifiche stabilite dal Ministro dell’Istruzione e delle Scienze». Il medesimo articolo 48, al paragrafo 4, prevede quanto segue:

«Chiunque abbia acquisito in uno Stato membro o nella Confederazione elvetica una qualifica la cui equipollenza sia stata riconosciuta in conformità al Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas [(legge n. X-1478 della Repubblica di Lituania sul riconoscimento delle qualifiche professionali), del 3 aprile 2008 (Žin., 2008, n. 47-1747)], e che soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, può esercitare la professione di insegnante in Lituania».

14

L’articolo 72 della legge sull’istruzione, intitolato «Attuazione di programmi didattici di Stati esteri e organizzazioni internazionali», ai paragrafi 1 e 3 così dispone:

«1.   Le scuole di Stati esteri e di organizzazioni internazionali (fatta eccezione per gli istituti di istruzione superiore) sono istituite nella Repubblica di Lituania e operano alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, dagli accordi internazionali conclusi dalla Repubblica di Lituania nonché da altre leggi, regolamenti o atti amministrativi. I programmi didattici di Stati esteri e di organizzazioni internazionali (fatta eccezione per gli istituti di istruzione superiore) possono essere impartiti (o sospesi) secondo le modalità stabilite dal governo, previa autorizzazione scritta del Ministro dell’Istruzione e delle Scienze.

(…)

3.   I programmi didattici di Stati esteri e di organizzazioni internazionali possono essere impartiti nelle scuole lituane in lingue diverse dal lituano. Le persone che hanno seguito in Lituania un programma didattico di uno Stato estero o di un’organizzazione internazionale ottengono, al termine dei loro studi, il corrispondente diploma di tale Stato estero o di tale organizzazione internazionale».

15

Il Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymas Nr. V-774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo (ordinanza n. V-774 del Ministro dell’Istruzione, delle Scienze e dello sport della Repubblica di Lituania, sull’approvazione della descrizione dei requisiti per l’abilitazione degli insegnanti), del 29 agosto 2014 (TAR, 2014, n. 2014-11394), è stato adottato sulla base dell’articolo 48 della legge sull’istruzione. Il punto 7 di tale descrizione dei requisiti, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, prevede quanto segue:

«Gli insegnanti impiegati in programmi di istruzione generale, di formazione professionale e di istruzione non formale devono avere un livello di padronanza della lingua lituana corrispondente ai livelli di padronanza della lingua ufficiale approvati con il decreto [n. 1688]; (…)».

Decreto n. 649 sull’approvazione della procedura di rilascio, di sospensione e di revoca dell’autorizzazione all’attuazione di programmi didattici di Stati esteri e di organizzazioni internazionali (fatta eccezione per gli istituti d’istruzione superiore)

16

Il punto 26 del Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 649 Dėl sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo [decreto n. 649 del governo della Repubblica di Lituania sull’approvazione della procedura di rilascio, di sospensione e di revoca dell’autorizzazione all’attuazione di programmi didattici di Stati esteri e di organizzazioni internazionali (fatta eccezione per gli istituti d’istruzione superiore)], del 6 giugno 2012, (Žin., 2012, n. 66-3343), nella versione applicabile ai fatti della controversia principale, prevede quanto segue:

«26. Il titolare dell’autorizzazione che attua il programma didattico di uno Stato estero o di un’organizzazione internazionale [(in prosieguo: il «programma didattico») di cui alla suddetta autorizzazione deve:

26.1.

(…) verificare la conoscenza della lingua ufficiale conformemente ai programmi generali approvati dal Ministro dell’Istruzione e delle Scienze;

26.2.

garantire che la formazione e le qualifiche degli insegnanti e dei prestatori di servizi didattici siano conformi ai requisiti stabiliti nel programma didattico;

26.3.

soddisfare i requisiti della legge lituana sull’istruzione e di altri atti di legge;

26.4.

fornire alle autorità di controllo, su loro richiesta, la documentazione e i dati relativi all’attuazione del programma didattico e consentirne la verifica;

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

La VTM, un istituto scolastico privato fondato da una cittadina lituana, esercita la sua attività in Lituania dal 2004. All’epoca dei fatti di cui alla controversia principale, il suo capitale era detenuto per il 49,96%, da una cittadina finlandese, per il 25,02% da una cittadina danese e per il 25,02% da una cittadina degli Stati Uniti d’America.

18

La VTM ha ottenuto le autorizzazioni amministrative necessarie per impartire, in lingua inglese, i programmi del baccellierato internazionale di tipo «scuola primaria» e «scuola media» nonché il programma di istruzione secondaria «Cambridge International AS/A levels».

19

Il 19 e il 25 maggio 2022 la VKI ha compiuto un’ispezione presso la VTM per verificare che questa rispettasse i requisiti previsti dalla legge sulla lingua ufficiale e dal decreto n. 1688. Nell’ambito di tale ispezione, essa ha accertato che diciotto dipendenti della VTM, tra cui la direttrice, la vicedirettrice, un assistente sociale e quindici insegnanti, non avevano superato l’esame linguistico corrispondente al livello II di padronanza della lingua ufficiale, quale definita dal decreto n. 1688, o non avevano presentato la documentazione richiesta. Di questi diciotto dipendenti, cinque erano cittadini di Stati membri, mentre gli altri tredici erano cittadini di Stati terzi.

20

Date tali circostanze, con atto ingiuntivo del 26 maggio 2022, la VKI ha imposto alla VTM di garantire che i suddetti impiegati superassero tale esame di lingua entro il 2 febbraio 2023, dovendo l’autorità competente esserne informata entro il 9 febbraio 2023. La VKI ha inoltre informato la VTM che se non si fosse conformata a tali requisiti sarebbe stata sanzionata secondo le modalità previste dalla normativa lituana (in prosieguo: l’«atto ingiuntivo del 26 maggio 2022»).

21

La VTM ha proposto dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) un ricorso diretto all’annullamento dell’atto ingiuntivo del 26 maggio 2022.

22

Poiché tale ricorso è stato respinto, la VTM ha interposto appello dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), giudice del rinvio.

23

Tale giudice chiede, anzitutto, se la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE. A tal riguardo, rileva che, sebbene la VTM abbia sede in Lituania e sia stata fondata da una cittadina lituana, il suo capitale è in parte detenuto da cittadini di Stati membri diversi dalla Repubblica di Lituania. Aggiunge che la VTM impartisce i suoi programmi didattici a titolo oneroso. Nell’ipotesi, poi, in cui l’articolo 49 TFUE fosse applicabile a una situazione del genere, il giudice del rinvio si chiede se l’ostacolo alla libertà di stabilimento risultante dalla normativa lituana sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e se esso rispetti il principio di proporzionalità, sottolineando, in particolare, che tale normativa non prevede alcuna eccezione al requisito linguistico da essa stabilito. Infine, solleva la questione se la direttiva 2005/36 consenta l’applicazione di un requisito del genere al personale di una scuola internazionale, quale la VTM, che esercita una professione regolamentata.

24

Date tali circostanze, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 49 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che ricomprende nel proprio ambito di applicazione il requisito, previsto dal diritto nazionale, della conoscenza della lingua dello Stato che si applica al personale amministrativo e agli insegnanti di un istituto scolastico fondato da una persona fisica privata, quando tale istituto scolastico offre un programma di istruzione secondaria internazionale e i programmi di baccellierato internazionale di tipo “scuola primaria” e “scuola media”.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 49 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale ai sensi della quale il requisito della conoscenza della lingua ufficiale si applica senza eccezioni, in primo luogo, a tutti gli insegnanti che lavorano in un istituto scolastico fondato da una persona fisica privata che offre un programma di istruzione secondaria internazionale e i programmi di baccellierato internazionale di tipo “scuola primaria” e “scuola media” e, in secondo luogo, al personale amministrativo di detto istituto scolastico, a prescindere dalle circostanze specifiche delle attività dell’istituto scolastico considerato.

3)

Se l’articolo 53 della direttiva [2005/36] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in base alla quale il requisito della conoscenza della lingua ufficiale si applica, senza eccezioni, a tutti gli insegnanti che lavorano in un istituto scolastico fondato da una persona fisica privata e che offre un programma di istruzione secondaria internazionale e i programmi di baccellierato internazionale di tipo “scuola primaria” e “scuola media”, a prescindere dalle circostanze specifiche delle attività dell’istituto scolastico considerato».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

25

Il governo lituano sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile poiché il diritto lituano non subordina a un requisito di padronanza della lingua lituana gli insegnanti di un istituto scolastico privato, come la VTM, che impartisce un programma internazionale di istruzione secondaria e i programmi di baccellierato internazionale di tipo «scuola primaria» e «scuola media». Pertanto, le questioni sollevate dal giudice del rinvio non avrebbero alcun rapporto con la realtà effettiva e con l’oggetto del procedimento principale, e l’interpretazione del diritto dell’Unione cui tali questioni si riferiscono non sarebbe necessaria per la soluzione di tale controversia.

26

A tal riguardo, occorre ricordare che la presunzione di rilevanza di cui godono le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza non può essere confutata da argomenti che contestino l’interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio, essendo quest’ultimo il solo competente a interpretarlo ed e applicarlo (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 41).

27

Inoltre, rispondendo alla richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte il 12 dicembre 2024, il giudice del rinvio ha confermato, sulla base di un’analisi dettagliata delle disposizioni del suo diritto nazionale, che tutti gli insegnanti e il personale amministrativo che comunicano con regolarità con il pubblico e con le autorità amministrative degli istituti scolastici quali la VTM sono soggetti all’obbligo di padroneggiare la lingua lituana.

28

Ne consegue che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

29

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso si applica alla situazione di un istituto scolastico privato con sede in uno Stato membro al cui capitale sociale partecipino cittadini di altri Stati membri, quando tale istituto impartisce, nello Stato membro in cui ha sede, un programma internazionale di istruzione secondaria e i programmi di baccellierato internazionale di tipo «scuola primaria» e «scuola media».

30

A tale riguardo, l’articolo 49 TFUE stabilisce, al secondo comma, che la libertà di stabilimento importi l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, TFUE, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

31

Secondo una giurisprudenza consolidata, il concetto di «stabilimento», ai sensi del Trattato FUE, riveste una portata molto ampia e implica la possibilità, per un cittadino di uno Stato membro, di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 363 e giurisprudenza citata].

32

Tale concetto implica quindi l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata, per mezzo dell’insediamento in pianta stabile nello Stato membro di accoglienza. Esso presuppone pertanto un insediamento effettivo dell’operatore interessato in tale Stato e l’esercizio, nel medesimo, di un’attività economica reale [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 364].

33

La Corte ha pertanto già dichiarato che nella libertà di stabilimento rientra la situazione in cui un cittadino di uno Stato membro acquisisce una partecipazione nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro, che gli conferisce una sicura influenza sulle decisioni della società e gli consente di indirizzarne le attività (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis,C‑201/15, EU:C:2016:972, punto 46 e giurisprudenza citata).

34

Nel caso di specie, è pacifico che il capitale della VTM, che ha sede in Lituania e vi impartisce, in modo stabile e continuativo, programmi didattici, era detenuto, alla data di adozione dell’atto ingiuntivo del 26 maggio 2022, in particolare da una cittadina finlandese per il 49,96% e, per il resto, da una cittadina danese, nella misura del 25,02%, il che, in linea di principio, era atto a conferire a tali cittadine una sicura influenza sulle decisioni e sulle attività di tale istituto scolastico (v., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2008, Truck Center,C‑282/07, EU:C:2008:762, punti 28 e 29).

35

Ne consegue che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE, purché sia dimostrato, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza, che la VTM esercita effettivamente un’attività economica mediante il suo istituto situato in Lituania.

36

Tuttavia, mentre il giudice del rinvio si interroga unicamente sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE, il governo dei Paesi Bassi ritiene che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale debba essere esaminata alla luce dell’articolo 45 TFUE, poiché al personale della VTM è imposto il requisito della padronanza della lingua lituana.

37

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, quando una misura nazionale si ricollega simultaneamente a più libertà fondamentali, la Corte la esamina, in linea di principio, alla luce di una sola di tali libertà qualora emerga che, nelle circostanze della specie, le altre sono del tutto secondarie rispetto alla prima e possono esserle ricollegate. Al fine di stabilire la libertà fondamentale prevalente, occorre prendere in considerazione l’oggetto della normativa in questione nonché, se del caso, gli elementi di fatto afferenti al procedimento principale (v., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2020, KOB,C‑206/19, EU:C:2020:463, punti 23 e 25, nonché del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punti 50 e 51 e giurisprudenza citata).

38

Inoltre, la Corte ha dichiarato che, benché sia pacifico che dei diritti di libera circolazione previsti all’articolo 45 TFUE beneficiano i lavoratori, nulla nel disposto di detto articolo vieta che questi diritti possano essere invocati da altri, in particolare dai datori di lavoro. Infatti, per essere efficace ed utile, il diritto dei lavoratori di essere assunti e occupati senza discriminazioni deve necessariamente avere come complemento il diritto dei datori di lavoro di assumerli nel rispetto delle norme in materia di libera circolazione dei lavoratori (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 1998, Clean Car Autoservice,C‑350/96, EU:C:1998:205, punti 19 e 20, e del 13 dicembre 2012, Caves Krier Frères,C‑379/11, EU:C:2012:798, punto 28).

39

Ciò premesso, oltre al fatto che il ricorso principale è stato proposto dalla VTM di propria iniziativa, dalla decisione di rinvio risulta, senza essere contestato nelle osservazioni presentate alla Corte, che l’atto ingiuntivo del 26 maggio 2022 oggetto del ricorso è stato indirizzato non ai diciotto membri del personale interessati, bensì alla VTM stessa, alla quale la VKI aveva contestato di non aver ottemperato all’obbligo di garantire che il proprio personale soddisfacesse il requisito della padronanza della lingua lituana, come previsto dalla normativa nazionale. Infatti, in base a tale normativa, il titolare di un’autorizzazione ad applicare programmi didattici di Stati esteri e di organizzazioni internazionali è tenuto, in particolare, a verificare la conoscenza della lingua ufficiale conformemente ai programmi generali approvati dal Ministro dell’Istruzione e delle Scienze, a garantire che la formazione e le qualifiche degli insegnanti e dei prestatori di servizi pedagogici soddisfino i requisiti enunciati nel programma didattico, a rispettare i requisiti della legge sull’istruzione e di altri atti di legge, nonché a fornire alle autorità di controllo, su loro richiesta, la documentazione e i dati relativi all’attuazione del programma didattico e a consentirne la verifica.

40

Infine, la domanda di pronuncia pregiudiziale non menziona il fatto che la VTM, dinanzi al giudice del rinvio, abbia invocato il diritto di assumere i propri dipendenti nel rispetto delle norme in materia di libera circolazione dei lavoratori.

41

Pertanto, tenuto conto sia dell’oggetto della normativa nazionale di cui al procedimento principale sia di quello della controversia nel procedimento principale, quest’ultimo deve essere valutato alla luce dell’articolo 49 TFUE.

42

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che l’organizzazione, dietro corrispettivo, di corsi di insegnamento superiore è un’attività economica che rientra nel capo 2 del titolo IV della terza parte del Trattato FUE relativo al diritto di stabilimento quando è svolta da un cittadino di uno Stato membro in un altro Stato membro, in maniera stabile e continuativa, a partire da un centro di attività principale o secondario in quest’ultimo Stato membro (sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 52 e giurisprudenza citata). Poiché qualificare un’attività di insegnamento come attività economica dipende dalla questione se i corsi siano impartiti dietro corrispettivo e non dal grado di insegnamento al quale essi si ricollegano, tale giurisprudenza si applica per analogia all’organizzazione, dietro corrispettivo, di corsi di insegnamento primario, medio e secondario, da parte di un istituto scolastico privato stabilito in uno Stato membro e nel cui capitale un cittadino di un altro Stato membro detiene una partecipazione che gli consente di esercitare una sicura influenza sulle sue decisioni e di indirizzarne le attività.

43

Nel caso di specie, spetta quindi al giudice del rinvio esaminare se i programmi didattici che la VTM impartisce siano organizzati dietro corrispettivo.

44

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla situazione di un istituto scolastico privato stabilito in uno Stato membro e nel cui capitale un cittadino di un altro Stato membro detiene una partecipazione che gli consente di esercitare una sicura influenza sulle sue decisioni e di indirizzarne le attività, qualora tale istituto impartisca, nello Stato membro in cui è stabilito, dietro corrispettivo, un programma internazionale di istruzione secondaria e i programmi di baccellierato internazionale di tipo «scuola primaria» e «scuola media».

Sulla seconda questione

45

In via preliminare, occorre rilevare che la normativa lituana obbliga gli istituti scolastici privati a verificare se i loro insegnanti e i membri del personale amministrativo che comunicano con regolarità con il pubblico e con le autorità amministrative possiedano una padronanza della lingua lituana di livello II, corrispondente alla loro capacità, in particolare, di comprendere discorsi o testi scritti su argomenti familiari, di conversare su un’ampia gamma di argomenti della vita quotidiana e lavorativa, o ancora di creare testi semplici coerenti su argomenti familiari

46

Pertanto, con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta, in una situazione che rientra nel suo ambito di applicazione, alla normativa di uno Stato membro in base alla quale un istituto scolastico privato che impartisce, in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di tale Stato membro, un programma internazionale di istruzione secondaria e i programmi di baccellierato internazionale di tipo «scuola primaria» e «scuola media» è tenuto a verificare se i suoi insegnanti e i membri del personale amministrativo che comunicano con regolarità con il pubblico e con le autorità amministrative soddisfino il requisito della padronanza, a un livello intermedio, di tale lingua ufficiale.

Sull’esistenza di una restrizione alla libertà garantita all’articolo 49 TFUE

47

Ai sensi dell’articolo 6 TFUE, l’Unione ha competenza a svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri in particolare nel settore dell’istruzione. Sebbene il diritto dell’Unione non rechi pregiudizio a tale competenza degli Stati membri per quanto riguarda, da una parte, il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché le loro diversità culturali e linguistiche e, dall’altra, il contenuto e l’organizzazione della formazione professionale, come risulta dall’articolo 165, paragrafo 1, e dall’articolo 166, paragrafo 1, TFUE, resta il fatto che, nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni relative alla libertà di stabilimento (sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punti 58 e 59 e giurisprudenza citata).

48

A tal riguardo, l’articolo 49, primo comma, TFUE dispone che, nel quadro delle disposizioni contenute nel capo 2 del titolo IV della terza parte del Trattato FUE, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro siano vietate. Devono considerarsi restrizioni alla libertà di stabilimento tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno interessante l’esercizio della libertà garantita dall’articolo 49 TFUE (sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punti 60 e 61 e giurisprudenza citata).

49

Nel caso di specie, se è vero che i cittadini di Stati membri diversi dalla Repubblica di Lituania possono stabilirsi nel territorio di quest’ultima e impartirvi, in un istituto scolastico privato, programmi didattici in una lingua diversa dalla lingua lituana, una possibilità del genere resta, in linea di principio, subordinata al rispetto di un requisito linguistico previsto dalla normativa vigente. Infatti, per non aver rispettato tale requisito, con l’atto ingiuntivo del 26 maggio 2022, la VKI ha imposto alla VTM che i suoi insegnanti e i membri del personale amministrativo che comunicano con regolarità con il pubblico e con le autorità amministrative dimostrassero una padronanza della lingua lituana di livello II.

50

Ebbene, la normativa nazionale controversa nel procedimento principale, a causa dei vincoli che può comportare per l’assunzione di personale debitamente qualificato, può rendere meno interessante la creazione e la gestione in Lituania, da parte di cittadini di altri Stati membri, di un istituto scolastico che intende fornire programmi didattici in una lingua diversa dalla lingua lituana, il che costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento.

Sulla giustificazione della restrizione alla libertà garantita dall’articolo 49 TFUE

51

Secondo una giurisprudenza costante, una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo a condizione, in primo luogo, di essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito, che non ecceda quanto necessario per conseguirlo e che non sia sproporzionata rispetto a tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 65 e giurisprudenza citata).

52

Nel caso di specie, per quanto riguarda l’esistenza di un motivo imperativo di interesse generale, dal fascicolo di cui dispone la Corte si evince che la normativa nazionale controversa nel procedimento principale sembra volta a difendere e promuovere l’uso della lingua ufficiale della Repubblica di Lituania, il che costituisce un obiettivo legittimo tale da giustificare, in linea di principio, una restrizione alle libertà fondamentali previste dal diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punti da 67 a 70 e giurisprudenza citata).

53

Infatti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE nonché dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, rispetta parimenti l’identità nazionale dei suoi Stati membri, in cui è compresa anche la tutela della lingua ufficiale dello Stato membro interessato (sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 68 e giurisprudenza citata).

54

Quanto alla questione se la normativa nazionale controversa nel procedimento principale sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo legittimo di difesa e di promozione della lingua lituana, se non ecceda quanto necessario per conseguirlo e se non sia sproporzionata rispetto a tale obiettivo, spetta in ultima istanza al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti della controversia principale e ad interpretare la normativa nazionale, stabilire se ed entro quali limiti una siffatta normativa risponda a tali esigenze (v., per analogia, sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 72 e giurisprudenza citata).

55

Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire a tale giudice risposte utili, è competente a fornire indicazioni tratte dagli atti del procedimento principale come pure dalle osservazioni scritte sottopostele, idonee a mettere detto giudice in grado di decidere (v., per analogia, sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 73 e giurisprudenza citata).

56

A tal proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che una normativa di uno Stato membro come quella controversa nel procedimento principale risulta idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di difesa e di promozione della lingua ufficiale di tale Stato membro. Una normativa di tale tipo favorisce, infatti, l’uso di detta lingua da parte delle persone soggette a tale requisito linguistico nei loro rapporti con gli alunni, i genitori degli alunni e il pubblico in generale nonché, per quanto riguarda più in particolare il personale amministrativo, con le autorità amministrative nazionali.

57

Ciò premesso, si deve rammentare che detta normativa può essere ritenuta idonea a garantire tale obiettivo solo se risponde realmente all’intento di conseguirlo e se viene attuata in modo coerente e sistematico (sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 75 e giurisprudenza citata).

58

Ebbene, ciò sembra accadere nel caso di specie poiché, come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, la normativa nazionale controversa nel procedimento principale si applica non solo a tutti gli istituti scolastici situati in Lituania, ma anche a tutti i dipendenti di tali istituti il cui lavoro implica, in particolare, una comunicazione regolare con altre persone e la necessità di compilare moduli standard ufficiali.

59

In secondo luogo, per quanto riguarda la necessità della normativa nazionale controversa nel procedimento principale, in particolare del requisito linguistico in essa contenuto, occorre ricordare che le misure restrittive di una libertà fondamentale non possono essere giustificate se l’obiettivo perseguito può essere raggiunto mediante misure meno restrittive (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 81 e giurisprudenza citata).

60

In tale contesto, sebbene gli Stati membri dispongano di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica di difesa della lingua ufficiale, poiché una siffatta politica costituisce l’espressione dell’identità nazionale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, tale potere discrezionale non può giustificare che siano gravemente pregiudicati i diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni dei Trattati che sanciscono le loro libertà fondamentali (sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 83 e giurisprudenza citata).

61

Nel caso di specie, e sebbene la Repubblica di Lituania intenda garantire, come testimonia la sua legislazione, un livello elevato di difesa e di promozione della sua lingua ufficiale, non è dimostrato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, che misure meno restrittive del requisito linguistico controverso nel procedimento principale possano essere atte a garantire un livello di efficacia equivalente nella realizzazione di un siffatto obiettivo.

62

Pertanto, il requisito linguistico controverso nel procedimento principale, in quanto tale, risulta soddisfare il criterio di necessità.

63

Occorre tuttavia prendere in considerazione, nell’esame di tale criterio, anche le modalità di prova richieste dalla normativa nazionale per dimostrare che tale requisito linguistico è soddisfatto.

64

A tal riguardo, nell’ambito della risposta alla richiesta di informazioni menzionata al punto 27 della presente sentenza, il giudice del rinvio ha precisato che la normativa nazionale prevede che la persona che intende dimostrare di possedere il livello richiesto di padronanza della lingua lituana debba produrre un certificato rilasciato dalla Nacionalinė švietimo agentūra (Agenzia nazionale per l’istruzione, Lituania) sulla base di test di lingua organizzati nel territorio lituano.

65

È vero che la produzione di un certificato può costituire un criterio che consente di valutare le conoscenze linguistiche richieste (v., per analogia, sentenza del 5 febbraio 2015, Commissione/Belgio, C‑317/14, EU:C:2015:63, punto 27). Tuttavia, l’impossibilità per un candidato ad un impiego in un istituto scolastico privato di fornire la prova di soddisfare il requisito linguistico prescritto in modo diverso dall’ottenimento di un certificato come quello richiesto dalla normativa lituana risulta eccedere quanto necessario per conseguire l’obiettivo legittimo perseguito, in quanto esclude completamente che possa essere preso in considerazione il grado di conoscenze che un diploma ottenuto in un altro Stato membro, in considerazione della natura e della durata degli studi di cui attesta il compimento, consente di presumere in capo al titolare (v., per analogia, sentenza del 5 febbraio 2015, Commissione/Belgio, C‑317/14, EU:C:2015:63, punto 29).

66

Date tali circostanze, una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, che impone alle persone a cui si riferisce, al fine di dimostrare di possedere il livello richiesto di padronanza della lingua ufficiale, di produrre un certificato rilasciato da un organismo dello Stato membro interessato sulla base di test di lingua organizzati nel territorio di quest’ultimo, risulta eccedere quanto necessario per conseguire il suo obiettivo legittimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

67

In terzo luogo, per quanto riguarda la proporzionalità, in senso stretto, della normativa nazionale controversa nel procedimento principale, occorre ricordare che un obiettivo di interesse generale, come la difesa e la promozione della lingua ufficiale, non può essere perseguito mediante una misura nazionale senza tener conto del fatto che esso deve essere conciliato con i diritti fondamentali e i principi interessati da tale misura, quali enunciati dai Trattati, effettuando una ponderazione equilibrata tra, da un lato, tale obiettivo di interesse generale e, dall’altro, i diritti e i principi in questione, al fine di garantire che gli inconvenienti causati da detta misura non siano sproporzionati rispetto a detti obiettivi (v., per analogia, sentenza del 18 dicembre 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, C‑417/23, EU:C:2025:1017, punto 168).

68

Pertanto, quando uno Stato membro intende imporre, ai fini dell’obiettivo di difesa e di promozione della sua lingua ufficiale, un requisito linguistico agli insegnanti e a taluni membri del personale amministrativo degli istituti scolastici privati, spetta a tale Stato membro effettuare una ponderazione equilibrata tra tale obiettivo di interesse generale e i diritti derivanti dall’articolo 49 TFUE. Ad esempio, una ponderazione equilibrata del genere sarebbe quella prodotta da una normativa che prevede la possibilità di un progressivo adeguamento del livello di padronanza della lingua ufficiale dopo l’assunzione, di una mitigazione del livello di padronanza richiesto in funzione della durata dell’impiego o ancora dell’introduzione di un’esenzione da tale requisito linguistico, giustificata da circostanze appropriate come, segnatamente, qualora nessun candidato pienamente qualificato si presenti al posto da coprire (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punti 84 e 85).

69

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il requisito linguistico controverso nel procedimento principale è imposto, sin dalla loro entrata in servizio e indipendentemente dalla durata del loro contratto di lavoro, a tutti gli insegnanti e ai membri del personale amministrativo che comunicano con regolarità con il pubblico e con le autorità amministrative, impiegati in un istituto scolastico privato, senza che siano previste eccezioni o mitigazioni al riguardo.

70

Ne consegue che la normativa nazionale controversa nel procedimento principale non sembra soddisfare il principio di proporzionalità, in senso stretto, nel senso che appare sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

71

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in una situazione che rientra nel suo ambito di applicazione, alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un istituto scolastico privato, che impartisce, in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di tale Stato membro, un programma internazionale di istruzione secondaria e i programmi di baccellierato internazionale di tipo «scuola primaria» e «scuola media», è tenuto a verificare se i suoi insegnanti e i membri del personale amministrativo che comunicano con regolarità con il pubblico e con le autorità amministrative soddisfino il requisito della padronanza, a un livello intermedio, di tale lingua ufficiale, a condizione che tale normativa sia giustificata da un obiettivo di difesa e di promozione di detta lingua ufficiale e che sia necessaria e proporzionata alla realizzazione di tale obiettivo. Tale condizione non è soddisfatta quando detta normativa si applica, senza possibili eccezioni o mitigazioni, a tutte le persone cui essa si riferisce e impone loro, al fine di dimostrare di possedere il livello richiesto di padronanza della lingua ufficiale, di produrre un certificato rilasciato da un organismo dello Stato membro interessato sulla base di test di lingua organizzati nel suo territorio.

Sulla terza questione

72

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2005/36 debba essere interpretato nel senso che esso osta, in una situazione che rientra nel suo ambito di applicazione, alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli insegnanti di un istituto scolastico privato che impartisce, in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di tale Stato membro, un programma internazionale di istruzione secondaria e i programmi di baccellierato internazionale di tipo «scuola primaria» e «scuola media» sono soggetti a un requisito di padronanza, a un livello intermedio, di tale lingua ufficiale.

73

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2005/36, essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

74

Inoltre, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, di tale direttiva, i professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere la conoscenza delle lingue necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

75

Pertanto, nel caso di specie, spetta in via preliminare al giudice del rinvio, al fine di accertare se la controversia di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, verificare se gli insegnanti della VTM che non sono cittadini lituani abbiano acquisito le loro qualifiche professionali in Stati membri diversi dalla Repubblica di Lituania e abbiano beneficiato in quest’ultimo Stato membro del riconoscimento di tali qualifiche professionali.

76

Fatta salva questa osservazione, si deve ritenere che, tenuto conto dell’importanza che riveste l’insegnamento ai fini della realizzazione di una politica volta alla difesa e alla promozione della lingua di uno Stato membro e del fatto che gli insegnanti hanno un ruolo essenziale da svolgere, non soltanto tramite l’insegnamento che impartiscono ma anche grazie alla loro partecipazione alla vita quotidiana della scuola e ai rapporti privilegiati intrattenuti con i loro allievi, il requisito di padronanza della lingua ufficiale dello Stato membro in cui esercitano la loro professione può essere considerato una condizione corrispondente alle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della loro professione, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2005/36 (v., per analogia, sentenza del 28 novembre 1989, Groener, C‑379/87, EU:C:1989:599, punti da 19 a 21).

77

Tuttavia, occorre prendere in considerazione il fatto che la direttiva 2005/36 deve essere interpretata alla luce delle libertà fondamentali garantite dal diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 49 TFUE, nell’ipotesi in cui, come avviene nel procedimento principale, la normativa di uno Stato membro imponga agli istituti scolastici stabiliti nel suo territorio di garantire che i suoi insegnanti soddisfino un determinato requisito linguistico.

78

Pertanto, la conformità di una siffatta normativa all’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, letto alla luce dell’articolo 49 TFUE, deve essere valutata secondo gli stessi criteri applicabili all’esame della conformità di tale normativa all’articolo 49 TFUE, di cui ai punti da 51 a 68 della presente sentenza, il che presuppone di verificare se detta normativa sia giustificata da un obiettivo di difesa e di promozione della lingua ufficiale dello Stato membro in questione e se sia necessaria e proporzionata alla realizzazione di tale obiettivo.

79

Ad abundantiam, occorre rilevare che l’articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2005/36 prevede che i controlli intesi a verificare il rispetto dell’obbligo enunciato al paragrafo 1 di tale articolo possano essere imposti per professioni diverse da quelle che hanno implicazioni in materia di sicurezza dei pazienti solo se sussiste «un serio e concreto dubbio» sul livello sufficiente delle conoscenze linguistiche con riguardo alle attività professionali che il professionista intende svolgere.

80

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, letto alla luce dell’articolo 49 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in una situazione che rientra nel suo ambito di applicazione, alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli insegnanti di un istituto scolastico privato che impartisce, in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di tale Stato membro, un programma internazionale di istruzione secondaria e i programmi di baccellierato internazionale di tipo «scuola primaria» e «scuola media» sono soggetti a un requisito di padronanza, a un livello intermedio, di tale lingua ufficiale, a condizione che tale normativa sia giustificata da un obiettivo di difesa e di promozione di tale lingua ufficiale e che sia necessaria e proporzionata alla realizzazione di tale obiettivo. Tale condizione non è soddisfatta quando detta normativa si applica, senza possibili eccezioni o mitigazioni, a tutte le persone cui essa si riferisce e impone loro, al fine di dimostrare di possedere il livello richiesto di padronanza della lingua ufficiale, di produrre un certificato rilasciato da un organismo dello Stato membro interessato sulla base di test di lingua organizzati nel suo territorio.

Sulle spese

81

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla situazione di un istituto scolastico privato stabilito in uno Stato membro e nel cui capitale un cittadino di un altro Stato membro detiene una partecipazione che gli consente di esercitare una sicura influenza sulle sue decisioni e di indirizzarne le attività, qualora tale istituto impartisca, nello Stato membro in cui è stabilito, dietro corrispettivo, un programma internazionale di istruzione secondaria e i programmi di baccellierato internazionale di tipo «scuola primaria» e «scuola media».

 

2)

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in una situazione che rientra nel suo ambito di applicazione, alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un istituto scolastico privato, che impartisce, in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di tale Stato membro, un programma internazionale di istruzione secondaria e i programmi di baccellierato internazionale di tipo «scuola primaria» e «scuola media», è tenuto a verificare se i suoi insegnanti e i membri del personale amministrativo che comunicano con regolarità con il pubblico e con le autorità amministrative soddisfino il requisito della padronanza, a un livello intermedio, di tale lingua ufficiale, a condizione che tale normativa sia giustificata da un obiettivo di difesa e di promozione di detta lingua ufficiale e che sia necessaria e proporzionata alla realizzazione di tale obiettivo. Tale condizione non è soddisfatta quando detta normativa si applica, senza possibili eccezioni o mitigazioni, a tutte le persone cui essa si riferisce e impone loro, al fine di dimostrare di possedere il livello richiesto di padronanza della lingua ufficiale, di produrre un certificato rilasciato da un organismo dello Stato membro interessato sulla base di test di lingua organizzati nel suo territorio.

 

3)

L’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, letto alla luce dell’articolo 49 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in una situazione che rientra nel suo ambito di applicazione, alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli insegnanti di un istituto scolastico privato che impartisce, in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di tale Stato membro, un programma internazionale di istruzione secondaria e i programmi di baccellierato internazionale di tipo «scuola primaria» e «scuola media» sono soggetti a un requisito di padronanza, a un livello intermedio, di tale lingua ufficiale, a condizione che tale normativa sia giustificata da un obiettivo di difesa e di promozione di tale lingua ufficiale e che sia necessaria e proporzionata alla realizzazione di tale obiettivo. Tale condizione non è soddisfatta quando detta normativa si applica, senza possibili eccezioni o mitigazioni, a tutte le persone cui essa si riferisce e impone loro, al fine di dimostrare di possedere il livello richiesto di padronanza della lingua ufficiale, di produrre un certificato rilasciato da un organismo dello Stato membro interessato sulla base di test di lingua organizzati nel suo territorio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

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