ECLI:EU:C:2025:551•Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 luglio 2025.#DADA Music SRL e Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) contro Asociaţia Radiourilor Locale şi Regionale (ARLR).#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Curtea de Apel Bucureşti.#Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Radiodiffusione e comunicazione al pubblico – Direttiva 2014/26/UE – Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma – Concessione di licenze – Trasmissione radiotelevisiva – Nozioni di “equa remunerazione” e di “remunerazione adeguata” – Criteri di valutazione dell’equità o dell’adeguatezza – Articolo 17, paragrafo 2, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale – Portata ed interpretazione dei diritti e dei principi – Normativa nazionale che abroga un sistema di remunerazione minima forfettaria.#Causa C-37/24.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 luglio 2025.#DADA Music SRL e Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) contro Asociaţia Radiourilor Locale şi Regionale (ARLR).#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Curtea de Apel Bucureşti.#Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Radiodiffusione e comunicazione al pubblico – Direttiva 2014/26/UE – Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma – Concessione di licenze – Trasmissione radiotelevisiva – Nozioni di “equa remunerazione” e di “remunerazione adeguata” – Criteri di valutazione dell’equità o dell’adeguatezza – Articolo 17, paragrafo 2, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale – Portata ed interpretazione dei diritti e dei principi – Normativa nazionale che abroga un sistema di remunerazione minima forfettaria.#Causa C-37/24.
ECLI:EU:C:2025:551Eu Chamb 06 C10 lug 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
10 luglio 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Radiodiffusione e comunicazione al pubblico – Direttiva 2014/26/UE – Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma – Concessione di licenze – Trasmissione radiotelevisiva – Nozioni di “equa remunerazione” e di “remunerazione adeguata”– Criteri di valutazione dell’equità o dell’adeguatezza – Articolo 17, paragrafo 2, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale – Portata ed interpretazione dei diritti e dei principi – Normativa nazionale che abroga un sistema di remunerazione minima forfettaria»
Nella causa C‑37/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 23 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2024, nel procedimento
Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)
contro
DADA Music SRL,
con l’intervento di:
Asociaţia Radiourilor Locale şi Regionale (ARLR),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Kumin, presidente di sezione, I. Ziemele (relatrice) e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: R.I. Şereş, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per l’Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), da G. Cracea e A. Strătulă, avocaţi; |
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per la DADA Music SRL, da M.-C. Furtună, avocat; |
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per il governo rumeno, da E. Gane, L. Ghiţă e A. Rotăreanu, in qualità di agenti; |
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per il governo danese, da D. Elkan, M.D.B. Jespersen e C.A.-S. Maertens, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da A. Biolan e J. Samnadda, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28), e dell’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72), letti in combinato disposto con gli articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra l’Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) [Unione dei produttori di fonogrammi della Romania (UPFR)], un organismo di gestione collettiva dei diritti connessi dei produttori di fonogrammi, e la DADA Music SRL, gestore di un’emittente radiofonica locale, relativamente al pagamento da parte di quest’ultima di una remunerazione minima forfettaria. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
Convenzione di Berna
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3 |
La convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «convenzione di Berna»), sottoscritta da tutti gli Stati membri, all’articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:
(...)
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TIEF
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4 |
L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (in prosieguo: il «TIEF»). I due trattati in parola sono stati approvati a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (GU 2000, L 89, pag. 6), e sono entrati in vigore, per quanto riguarda l’Unione, il 14 marzo 2010. |
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5 |
L’articolo 15 del TIEF, intitolato «Diritto a un equo compenso per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico» ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
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Diritto dell’Unione
Direttiva 2006/115
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6 |
I considerando 5, 7 e 12 della direttiva 2006/115 così recitano:
(...)
(...)
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7 |
L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», così dispone al paragrafo 2: «Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione». |
Direttiva 2014/26
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8 |
I considerando 2 e 31 della direttiva 2014/26 così recitano:
(...)
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9 |
L’articolo 12 di tale direttiva, intitolato «Detrazioni», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «Gli Stati membri provvedono affinché, se un titolare dei diritti autorizza un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, l’organismo di gestione collettiva fornisca al titolare dei diritti informazioni sulle spese di gestione e sulle altre detrazioni dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti, prima di ottenere il suo consenso per gestire i suoi diritti». |
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10 |
L’articolo 16 di detta direttiva, intitolato «Concessione delle licenze», al paragrafo 2, secondo comma, così dispone: «I titolari dei diritti ricevono una remunerazione adeguata per l’uso dei diritti. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso sono ragionevoli in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva informano gli utenti interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe». |
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11 |
L’articolo 17 della medesima direttiva, intitolato «Obblighi degli utilizzatori», è così formulato: «Gli Stati membri adottano disposizioni volte a garantire che gli utilizzatori facciano pervenire, entro un termine concordato o prestabilito e in un formato concordato o prestabilito, all’organismo di gestione collettiva le informazioni pertinenti a loro disposizione sull’utilizzo dei diritti rappresentati dall’organismo stesso che sono necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti. (...)». |
Diritto rumeno
Legge sul diritto d’autore
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12 |
L’articolo 112 della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe) (legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 14 marzo 1996 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 60 del 26 marzo 1996, ripubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 489, del 14 giugno 2018; in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), dispone quanto segue: «1. Gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a una remunerazione unica ed equa per l’uso diretto o indiretto di fonogrammi pubblicati a fini commerciali oppure delle loro riproduzioni mediante radiodiffusione o qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico. 2. L’ammontare di tale remunerazione è determinato mediante metodologie, secondo la procedura prevista agli articoli 163 e 165 (...)». |
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13 |
L’articolo 145 della legge sul diritto d’autore così prevede: «La gestione collettiva è obbligatoria per l’esercizio dei seguenti diritti: (...)
(...)». |
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14 |
L’articolo 164 di detta legge è formulato come segue: «1. La metodologia è negoziata dagli organismi di gestione collettiva con i rappresentanti di cui all’articolo 163, paragrafo 3, lettera b), nel rispetto dei seguenti criteri principali:
2. Nell’ambito della negoziazione, gli organismi di gestione collettiva possono richiedere, dalla stessa categoria di utilizzatori, vuoi remunerazioni forfettarie, vuoi remunerazioni percentuali stabilite come quota percentuale dei proventi percepiti da ciascun utilizzatore mediante l’attività nell’ambito della quale viene utilizzato il repertorio oppure, in mancanza di proventi, dei costi generati dall’utilizzo. Per l’attività di radiodiffusione, gli organismi di gestione collettiva possono richiedere solo remunerazioni percentuali, differenziate in funzione direttamente proporzionale all’entità dell’utilizzo da parte di ciascun utilizzatore – organismo di diffusione radiotelevisiva – del repertorio gestito collettivamente nell’ambito di tale attività. 3. Le remunerazioni previste al paragrafo 2 devono essere ragionevoli rispetto al valore economico e all’entità dell’utilizzo dei diritti in discussione e tengono conto della natura e della portata dell’uso delle opere e degli altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori devono motivare il metodo per stabilire tali remunerazioni». |
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15 |
Ai sensi dell’articolo 166 di detta legge: «1. Gli organismi di gestione collettiva, gli utilizzatori o le strutture associative degli utilizzatori di cui all’articolo 163, paragrafo 3, lettere b) e c), possono presentare una nuova domanda di avvio delle procedure di negoziazione delle tariffe e delle metodologie solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla data della loro pubblicazione in forma definitiva nel Monitorul Oficial al României, parte I. 2. Nel caso delle negoziazioni previste dall’articolo 114, paragrafo (4), qualsiasi fra le parti interessate può presentare una nuova domanda di avvio delle procedure di negoziazione delle metodologie solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla data della loro pubblicazione in forma definitiva nel Monitorul Oficial al României, parte I. 3. Fino al momento della pubblicazione delle nuove metodologie, restano valide le metodologie previgenti». |
Legge n. 74/2018
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16 |
L’articolo II della Legea nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 74/2018 recante modifica ed integrazione della legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 22 marzo 2018 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 268 del 27 marzo 2018), in vigore dal 30 marzo 2018, ai paragrafi 2 e 3 prevede quanto segue: «2. Le metodologie previste all’articolo 131 della legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi, come successivamente modificata e integrata, restano in vigore fino alla scadenza del periodo per il quale esse sono state adottate. 3. Le disposizioni delle metodologie elaborate conformemente all’articolo 131 e 1311 della [legge sul diritto d’autore], che contengono disposizioni relative a importi/remunerazioni fisse o minime applicabili in caso di radiodiffusione, contrarie alle disposizioni dell’articolo 1311, paragrafo (2), così come sono state modificate dalla presente legge, non sono più applicabili a partire dalla data in cui è trascorso un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Monitorul Oficial al României, parte I». |
Metodologia relativa alla remunerazione
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17 |
La metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune (metodologia relativa alla remunerazione dovuta agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi per la radiodiffusione dei fonogrammi pubblicati a fini commerciali oppure delle loro riproduzioni da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva; in prosieguo: la «metodologia relativa alla remunerazione») ai punti da 4 a 6 prevede quanto segue: «4. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva, denominati utilizzatori ai sensi della presente metodologia, sono tenuti a versare trimestralmente agli organismi di gestione collettiva designati dall’[Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (Ufficio rumeno per i diritti d’autore)] come esattori per gli artisti interpreti o esecutori e per i produttori di fonogrammi una remunerazione a titolo di diritti patrimoniali connessi all’uso dei fonogrammi commerciali o delle loro riproduzioni, stabilita applicando una percentuale, secondo quanto indicato nella tabella seguente, alla base di calcolo prevista al punto 5 della Metodologia, per ciascuna emittente radiofonica posseduta.
Gli organismi di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a versare trimestralmente agli organismi di gestione collettiva designati dall’[Ufficio rumeno per i diritti d’autore] come esattori per gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi una remunerazione a titolo di diritti patrimoniali connessi all’uso dei fonogrammi pubblicati a scopo commerciale o delle loro riproduzioni, calcolata applicando al totale dei proventi lordi mensili ottenuti dall’attività di radiodiffusione una percentuale del 3% nel caso di un utilizzo dei fonogrammi nella misura del 100% del tempo totale di emissione dei programmi. Nel caso di un utilizzo inferiore, la percentuale del 3% si riduce in modo direttamente proporzionale all’entità dell’utilizzo dei fonogrammi in relazione al tempo totale di emissione dei programmi. (...) 5. La base di calcolo alla quale si applicano le percentuali di cui al punto 3 è costituita dall’insieme dei proventi lordi mensili, meno l’imposta sul valore aggiunto, ottenuti dagli utilizzatori dall’attività di radiodiffusione, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i proventi pubblicitari, permuta, abbonamenti, annunci e informazioni, chiamate telefoniche e SMS a tariffa maggiorata, sponsorizzazioni, concorsi e giochi radiofonici e televisivi, locazione di spazi di emissione, altri contributi finanziari, autorizzazioni di ricezione, proventi derivanti da diffusioni radiotelevisive effettuate su ordinazione, entrate provenienti da associazioni o altre attività connesse alla radiodiffusione. Rientrano altresì nella base di calcolo i proventi delle società terze, in particolare quelli delle società di produzione e di raccolta pubblicitaria, nella misura in cui essi siano percepiti a titolo dell’attività di radiodiffusione dell’utente corrispondente al o ai fonogrammi pubblicato/i a fini commerciali, radiodiffuso/i e nei limiti in cui sussista un trasferimento iniquo, contrario alle pratiche commerciali di buona fede, specifiche del settore interessato. In assenza di entrate, la base di calcolo è costituita dai costi totali sostenuti dall’utilizzatore per l’attività di radiodiffusione (ad esempio, costi del personale, costi per servizi forniti da terzi, acquisti di qualsiasi tipo, ecc.) nel trimestre per il quale è dovuta la remunerazione. 6. Gli importi risultanti dall’applicazione delle percentuali alla base di calcolo non possono essere inferiori all’equivalente in [lei rumeni] (RON) – calcolato secondo il corso della BNR [Banca Națională a României (Banca Nazionale della Romania)] del giorno della scadenza – di EUR 500/trimestre, a titolo di remunerazione minima dovuta dagli utilizzatori per ciascuna emittente radiofonica locale detenuta, e di EUR 1 000/trimestre, a titolo di remunerazione minima dovuta dagli utilizzatori per ciascuna emittente radiofonica nazionale detenuta». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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Il 20 ottobre 2011 l’UPFR, un organismo di gestione collettiva dei diritti connessi spettanti ai produttori di fonogrammi, ha concluso con la DADA Music un contratto di licenza non esclusiva per la radiodiffusione di fonogrammi commerciali. Sulla base di detto contratto, la DADA Music ha ottenuto il diritto di il diritto di diffondere tali fonogrammi tramite la sua emittente radiofonica, e si è assunta il correlativo obbligo di corrispondere la remunerazione prevista dalla metodologia che ne stabilisce il calcolo. |
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19 |
Il contratto in parola prevedeva che, in funzione dell’entità dell’utilizzazione dei fonogrammi nei programmi radiofonici, la DADA Music fosse debitrice all’UPFR di una remunerazione stabilita in percentuale, calcolata in rapporto al totale dei proventi da essa ottenuti, e, in mancanza di proventi, in relazione al totale dei costi sostenuti per l’attività di radiodiffusione. |
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20 |
Secondo tale contratto, la remunerazione così dovuta non poteva essere inferiore all’equivalente in lei rumeni di EUR 250 per trimestre, a titolo della remunerazione minima dovuta dagli utilizzatori per ciascuna emittente radiofonica locale detenuta, o di EUR 500 per trimestre, importo che rappresentava la remunerazione minima forfettaria dovuta per ciascuna emittente radiofonica nazionale detenuta, conformemente alla metodologia relativa alla remunerazione. |
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21 |
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 74/2018, che ha abrogato, con effetto a decorrere dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione, le disposizioni relative alle remunerazioni minime applicabili alla radiodiffusione, la DADA Music ha rifiutato di continuare a versare la remunerazione forfettaria, poiché ha ritenuto che detta legge fosse immediatamente applicabile e che di conseguenza essa fosse debitrice di remunerazioni unicamente in relazione ai proventi ottenuti in concreto. |
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22 |
Quanto ad essa, l’UPFR ha sostenuto che la remunerazione forfettaria minima, calcolata conformemente alla metodologia relativa alla remunerazione, continuasse ad essere dovuta finché non fosse adottata una nuova metodologia. |
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23 |
Il 24 giugno 2019, l’UPFR ha proposto dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) un ricorso diretto a che la DADA Music fosse condannata a versarle gli importi dovuti a titolo del contratto di licenza, conformemente alla metodologia relativa alla remunerazione. |
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24 |
Il 28 gennaio 2022 tale tribunale ha accolto parzialmente detto ricorso e ha condannato la DADA Music a versare all’UPFR un importo pari a RON 16,13 (circa EUR 3) nonché un importo di RON 70,68 (circa EUR 14) a titolo di interessi di mora. In sostanza, il detto tribunale ha dichiarato che tanto l’articolo 164, paragrafo 2, della legge sul diritto d’autore quanto l’articolo II della legge n. 74/2018 erano applicabili al procedimento principale. In considerazione del fatto che le disposizioni relative alla remunerazione minima forfettaria non erano più in vigore nel corso del periodo controverso, esso ha ritenuto che, per tale periodo, fosse dovuta soltanto una remunerazione percentuale, relativa ai proventi effettivamente percepiti, ad esclusione di qualsiasi remunerazione minima forfettaria. |
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25 |
L’UPFR e la DADA Music hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania), giudice del rinvio. |
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26 |
A sostegno del suo appello, l’UPFR ha affermato, in sostanza, che le disposizioni dell’articolo II della legge n. 74/2018 erano applicabili soltanto nel contesto dell’adozione di una nuova metodologia. Fino all’adozione di una siffatta metodologia, la metodologia relativa alla remunerazione resterebbe pienamente applicabile. Secondo l’UPFR, se le disposizioni in parola dovessero essere interpretate come direttamente applicabili nel caso di specie, esse sarebbero contrarie all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 e all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/26. |
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27 |
Il giudice del rinvio rileva che si pone, nel caso di specie, la questione se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 e l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26, letti in combinato disposto con gli articoli 17 e 52 della Carta, ostino a una normativa nazionale che non garantisce una remunerazione minima forfettaria ai titolari di diritti rappresentati dagli organismi di gestione collettiva, indipendentemente dai proventi ottenuti o dalle spese sostenute dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. |
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28 |
A tal riguardo, detto giudice osserva, in primo luogo, che nulla nelle succitate disposizioni sembra giustificare un’interpretazione secondo la quale sarebbe obbligatorio prevedere una remunerazione minima forfettaria. |
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29 |
In secondo luogo, il giudice in parola sottolinea che l’articolo II della legge n. 74/2018 abroga con effetto immediato, a favore delle emittenti radiofoniche, una componente del sistema di remunerazione applicabile, senza modificare i criteri di calcolo della remunerazione e senza prevedere un termine massimo per la conclusione di nuovi accordi ai fini della determinazione dell’importo dell’equa remunerazione, laddove è stata modificata a favore delle emittenti radiofoniche la situazione esistente, senza previsione di un sistema che garantisca che le remunerazioni dovute ai produttori di fonogrammi siano ragionevoli. |
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30 |
In terzo luogo, per quanto riguarda il carattere equo e ragionevole della remunerazione, lo stesso giudice si interroga sui criteri che possono essere utilizzati ai fini di una siffatta valutazione, i quali rientrerebbero nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. In particolare, detto giudice chiede se, nell’ipotesi in cui constati che la remunerazione dovuta in applicazione dei criteri fissati nella normativa presenta un carattere irrisorio, esso possa o debba applicare criteri alternativi al fine di garantire che i titolari dei diritti percepiscano una remunerazione adeguata. |
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31 |
In tale contesto, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
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32 |
Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26 nonché l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, letto alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che non garantisce una remunerazione minima forfettaria ai produttori di fonogrammi per la radiodiffusione di fonogrammi pubblicati a fini commerciali e che abroga, con effetto a decorrere dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione, le disposizioni relative alle remunerazioni minime forfettarie applicabili alla radiodiffusione stabilite da una metodologia precedentemente applicabile, senza tuttavia modificare i criteri di calcolo della remunerazione e senza prevedere una durata massima per l’adozione di una nuova metodologia volta a determinarne l’importo. |
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33 |
In via preliminare, occorre rilevare che né l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 né l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26 rinviano al diritto degli Stati membri relativo al significato da attribuire alle nozioni ivi contenute. |
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34 |
A tal riguardo, occorre ricordare che dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo senso e la sua portata devono normalmente essere oggetto, in tutta l’Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto della formulazione di tale disposizione, del contesto in cui essa si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11, e dell’8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, punto 46 e giurisprudenza citata). |
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35 |
In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale delle disposizioni di cui si tratta, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, dispone che gli Stati membri devono prevedere un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione. |
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36 |
Secondo la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26, i titolari dei diritti ricevono una remunerazione adeguata per l’uso dei loro diritti. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono essere ragionevoli in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva. È compito degli organismi di gestione collettiva informare gli utenti interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe. |
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37 |
Pertanto, non emerge né dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 né da quello dell’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26 che gli Stati membri debbano garantire ai titolari dei diritti una remunerazione minima forfettaria per la radiodiffusione di un fonogramma pubblicato a fini commerciali, poiché tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che la remunerazione debba essere «equa» o «adeguata». Infatti, i termini «remunerazione minima forfettaria» implicano, secondo il loro significato abituale nel linguaggio corrente, una remunerazione che può essere priva di qualsiasi nesso con il valore economico della prestazione remunerata, senza tener conto del suo carattere equo o adeguato. |
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38 |
A tal riguardo, da un lato, se è vero che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 fa riferimento alla nozione di «equa remunerazione», mentre l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26 contiene i termini «remunerazione adeguata», è giocoforza constatare che le disposizioni hanno, entrambe, lo scopo di garantire il versamento ai titolari di diritti di una remunerazione che presenti un nesso con il valore economico della prestazione fornita. Del resto, come dichiarato dalla Corte, le nozioni utilizzate nelle direttive 2006/115 e 2014/26, tenuto conto delle esigenze di unità e di coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, devono avere lo stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell’Unione espressa in un contesto normativo preciso (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 28), cosicché le nozioni di «equa remunerazione» e di «remunerazione adeguata», di cui a tali direttive, devono ricevere un’interpretazione uniforme. |
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39 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 e l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26, va rammentato che le disposizioni di tali direttive devono essere interpretate alla luce del diritto internazionale, e in particolare del diritto convenzionale che dette direttive mirano precisamente ad attuare, come ricordato dal considerando 7 della prima direttiva in parola e, in sostanza, dal considerando 2 della direttiva 2014/26 (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, C‑147/19, EU:C:2020:935, punto 34). |
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40 |
In tale contesto, da un lato, l’articolo 15, paragrafo 1, del TIEF prevede specificamente che i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico. La Corte ha dichiarato il recepimento di tale obbligo nel diritto dell’Unione era già garantito, al momento dell’entrata in vigore del TIEF per l’Unione, ossia il 14 marzo 2010, dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 (sentenza dell’8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, punto 63). |
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41 |
D’altro lato, occorre constatare che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 e l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26 coincidono in sostanza con l’articolo 11 bis, paragrafo 2, della convenzione di Berna, che riguarda specificamente, al paragrafo 1 di tale articolo, la radiodiffusione delle opere letterarie ed artistiche. Infatti, l’articolo 11 bis, paragrafo 2, della convenzione in parola prevede, in sostanza, che gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto di ottenere, in caso di radiodiffusione di dette opere, un «equo compenso». Orbene, quando la Corte procede all’interpretazione della nozione di cui si tratta, ai sensi delle richiamate disposizioni del diritto dell’Unione, tale interpretazione è effettuata, secondo costante giurisprudenza della Corte, conformemente alla menzionata disposizione della Convenzione (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2017, AKM (C‑390/16, EU:C:2017:218, punto 21 e giurisprudenza citata). |
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42 |
A tal proposito emerge dalla «Guida ai trattati sul diritto d’autore e sui diritti connessi amministrati dall’OMPI», un documento interpretativo redatto dall’OMPI che, senza essere giuridicamente vincolante, contribuisce nondimeno all’interpretazione Convenzione di Berna (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 201 e giurisprudenza citata), che la remunerazione può essere considerata equa solo se corrisponde più o meno all’importo del pagamento che l’autore avrebbe potuto concordare, previa negoziazione, in assenza di una licenza obbligatoria. |
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43 |
In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalle direttive 2006/115 e 2014/26, da un lato, i considerando 5 e 12 della direttiva 2006/115 precisano, in sostanza, che un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti deve garantire a tali titolari la possibilità tanto di percepire un’equa remunerazione, alla quale non si può rinunciare, quanto di recuperare gli investimenti relativi segnatamente alla produzione di fonogrammi e di pellicole. D’altro lato, come risulta dal considerando 31 della direttiva 2014/26, i compensi dei titolari dei diritti, quando sono determinati dagli organismi di gestione collettiva, devono essere ragionevoli, in relazione, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti in un particolare contesto. |
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44 |
Alla luce di tali obiettivi, le nozioni di «equa remunerazione» o di «remunerazione adeguata» devono definirsi come tali da consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l’interesse dei produttori di fonogrammi a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e l’interesse dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli (v., per analogia, sentenza del 6 febbraio 2003, SENA (C‑231/00, EU:C:2003:68, punto 36). |
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45 |
Tale remunerazione, che rappresenta la controprestazione dell’uso di un fonogramma commerciale, segnatamente a fini di radiodiffusione, implica che il suo carattere equo sia, in particolare, definito alla luce del valore di tale uso negli scambi economici (sentenza del 6 febbraio 2003, SENA, C‑245/00, EU:C:2003:68, punto 37). |
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46 |
Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, non spetta tuttavia a quest’ultima sostituirsi agli Stati membri, che dispongono di un margine di discrezionalità per fissare i criteri di un’equa remunerazione o porre limiti generali e prestabiliti alla fissazione di siffatti criteri. Per contro, essa può fornire al giudice del rinvio gli elementi che gli consentano di valutare se i criteri nazionali che servono a fissare la remunerazione dei produttori di fonogrammi siano atti ad assicurare la loro equa remunerazione nel rispetto del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2003, SENA (C‑390/00, EU:C:2003:68, punto 40 e giurisprudenza citata). |
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47 |
In tal senso, la Corte ha dichiarato che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 non osta a un modello di calcolo dell’equa remunerazione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi purché, in particolare, esso non sia contrario ad alcun principio del diritto dell’Unione (sentenza del 6 febbraio 2003, SENA, C‑245/00, EU:C:2003:68, punto 46). |
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48 |
Pertanto, la definizione dei criteri in base ai quali è fissata la remunerazione equa o adeguata deve avvenire nel rispetto del diritto dell’Unione. In particolare, gli Stati membri non possono violare, ciò facendo, le disposizioni della Carta. |
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49 |
Orbene, ai sensi della prima e della seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga esplicitamente sulla compatibilità delle modalità di determinazione della remunerazione dei titolari di diritti fissate dalla legge n. 74/2018, che ha abrogato, con effetto a decorrere dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione, le disposizioni relative alle remunerazioni minime forfettarie applicabili alla radiodiffusione, con l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta. Nondimeno, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. |
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50 |
Al fine di stabilire se una misura nazionale rientri nell’«attuazione del diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta occorre verificare, inter alia, se la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione (sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 27 e giurisprudenza citata). |
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51 |
Nel caso di specie, quando i titolari di diritti e gli utilizzatori non raggiungono un accordo sulle modalità di determinazione della remunerazione di tali titolari, le stesse sono fissate dalla legge n. 74/2018 secondo criteri che la Romania ha definito nell’esercizio del margine di discrezionalità di cui essa dispone al riguardo. Orbene, dalla decisione di rinvio pare risultare che le disposizioni di tale legge costituiscono un’attuazione del diritto dell’Unione e, in particolare, dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 e dell’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio confermare. |
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52 |
In circostanze siffatte, spetterebbe allo Stato membro rispettare le disposizioni della Carta e, in particolare, l’articolo 17 di quest’ultima, in sede di attuazione di dette disposizioni. |
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53 |
Al riguardo occorre porre in rilievo che l’articolo 17 della Carta, il quale si ispira all’articolo 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, al paragrafo 1 prevede che ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente e che nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. La tutela della proprietà intellettuale è esplicitamente menzionata al paragrafo 2 di tale articolo, data la sua importanza, e le garanzie previste al paragrafo 1 si applicano, se del caso, alla proprietà intellettuale. |
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54 |
Dalla giurisprudenza emerge che il diritto a un’equa remunerazione costituisce, nell’Unione, un diritto connesso al diritto d’autore e fa, pertanto, parte integrante della tutela della proprietà intellettuale sancita all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta (sentenza dell’8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, punto 85 e giurisprudenza ivi citata). |
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55 |
Poiché l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 e l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26 garantiscono il diritto alla remunerazione dei titolari dei diritti in caso di utilizzo dei loro diritti, una normativa nazionale, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, che ha abrogato, con effetto a decorrere dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione, le disposizioni relative alle remunerazioni minime forfettarie applicabili alla radiodiffusione, può, pertanto, costituire una limitazione della tutela del diritto di proprietà intellettuale, sancita all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta. |
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56 |
Ciò posto, né da detta disposizione né dalla giurisprudenza della Corte emerge che la tutela del diritto di proprietà intellettuale, sancita alla disposizione in parola, sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑626/19, EU:C:2022:297, punto 92, e giurisprudenza citata). |
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57 |
Al riguardo, l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti da quest’ultima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenze del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 50, e del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 51 e giurisprudenza citata). |
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58 |
Sebbene spetti, in ultima analisi, al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e a interpretare il diritto nazionale, stabilire se i requisiti previsti dalla normativa nazionale corrispondano alle condizioni poste dal diritto dell’Unione, la Corte, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è competente, sulla base degli atti del procedimento principale nonché delle osservazioni scritte e orali sottopostele, a fornire al giudice del rinvio indicazioni utili, idonee a consentirgli di dirimere la controversia di cui è adito (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Tecno*37, C‑242/23, EU:C:2024:831, punto 67 e giurisprudenza citata). |
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59 |
Sotto un primo profilo, è pacifico che le limitazioni all’esercizio dei diritti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta che il regime di cui si tratta nel procedimento principale comporta sono previste dalla legge n. 74/2018. |
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Sotto un secondo profilo, nella misura in cui una normativa nazionale che non garantisce una remunerazione minima forfettaria per i produttori di fonogrammi, in quanto ha abrogato, con effetto a decorrere dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione, le disposizioni relative a una siffatta remunerazione applicabili alla radiodiffusione, non comporta una privazione della proprietà, essa non può ledere la sostanza stessa del diritto di proprietà (v., per analogia, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 53 e giurisprudenza citata). Infatti, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che le modalità previste dalla normativa di cui si tratta nel procedimento principale per fissare le remunerazioni dei titolari di diritti hanno portato al versamento a questi ultimi di remunerazioni proporzionali ai proventi effettivamente percepiti dalle emittenti radiofoniche locali. |
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61 |
Sotto un terzo profilo, da tale fascicolo risulta che l’obiettivo della legge n. 74/2018 è di istituire un sistema che tenga conto della situazione economica delle emittenti radiofoniche locali che, a causa del loro bacino di ascoltatori ristretto e delle loro entrate spesso limitate, non sono in grado di sostenere costi eccessivi rispetto ai loro proventi. Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, un siffatto obiettivo appare legittimo, poiché mira a garantire la redditività economica di tali emittenti. |
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Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda la proporzionalità della limitazione al diritto sancito all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa di cui si tratta nel procedimento principale, appare, innanzitutto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che la determinazione della remunerazione dovuta ai titolari dei diritti sulla base dei soli proventi delle emittenti è atta a realizzare l’obiettivo perseguito dalla normativa di cui si tratta nel procedimento principale, poiché consente di tener conto della capacità economica delle emittenti locali. |
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Per quanto riguarda, poi, la necessità della misura prevista da tale normativa, spetta al giudice del rinvio verificare, tenendo conto del margine di discrezionalità di cui dispone la Romania ricordato al punto 51 della presente sentenza, se risulti evidente l’esistenza di misure meno restrittive che consentano la realizzazione dell’obiettivo perseguito da detta normativa. |
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Infine, per quanto riguarda la proporzionalità in senso stretto della medesima normativa, al fine di fornire al giudice del rinvio elementi che gli consentano di procedere a un siffatto esame, occorre sottolineare che la determinazione della remunerazione equa o adeguata che deve essere versata ai titolari dei diritti deve tener conto del valore economico dell’utilizzo delle opere nell’ambito della radiodiffusione. È infatti solo a tale condizione che può essere garantito un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, sancito all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, e, dall’altro, la tutela degli interessi degli utilizzatori di fonogrammi (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 32 e giurisprudenza citata). |
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In particolare, una remunerazione il cui importo sia ben al di sotto di tale valore non può essere considerata equa o adeguata alla luce del principio di proporzionalità. |
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66 |
Tenuto conto, delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26 nonché l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, letto alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che non garantisce una remunerazione minima forfettaria ai produttori di fonogrammi per la radiodiffusione di fonogrammi pubblicati a fini commerciali e che abroga, con effetto a decorrere dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione, le disposizioni relative alle remunerazioni minime forfettarie applicabili alla radiodiffusione stabilite da una metodologia precedentemente applicabile, senza tuttavia modificare i criteri di calcolo della remunerazione e senza prevedere una durata massima per l’adozione di una nuova metodologia volta a determinarne l’importo, purché la normativa di cui si tratta garantisca il carattere equo o adeguato della remunerazione versata ai titolari dei diritti e che questa sia conforme al principio di proporzionalità. |
Sulle questioni terza e quarta
Sulla ricevibilità
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La DADA Music afferma che la terza e la quarta questione sono irricevibili, sulla base del rilievo che le questioni in parola non presenterebbero alcun nesso con la soluzione del procedimento principale. L’UPFR, infatti, non avrebbe chiesto al giudice nazionale di verificare se le remunerazioni percentuali calcolate in relazione ai proventi effettivi dichiarati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva abbiano un carattere equo e ragionevole. |
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Secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenze del 20 giugno 2013, Impacto Azul, C‑186/12, EU:C:2013:412, punto 26 e giurisprudenza citata, nonché del 1o agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601, punto 47 e giurisprudenza citata). |
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A tale proposito si deve rammentare che, nell’ambito di siffatto procedimento, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è quindi possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, BalevBio, C‑76/20, EU:C:2021:441, punti 46 e 29 nonché giurisprudenza citata). |
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70 |
Risulta parimenti da costante giurisprudenza che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (sentenza del 1o agosto 2022, Roma Multiservizi e Rekeep, C‑332/20, EU:C:2022:610, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). |
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71 |
Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha esposto in modo sufficientemente chiaro le ragioni per le quali ritiene che una risposta alla terza e alla quarta questione pregiudiziale sia necessaria per consentirgli di statuire sul procedimento principale. In particolare, come rilevato al punto 30 della presente sentenza, tale giudice ha indicato di interrogarsi sui criteri che possono essere utilizzati ai fini della valutazione del carattere equo e ragionevole della remunerazione che deve essere versata ai titolari dei diritti e sul punto se, nell’ipotesi in cui constatasse che la remunerazione dovuta in applicazione dei criteri fissati nella normativa presenta un carattere irrisorio, esso possa o debba applicare criteri alternativi al fine di garantire che i titolari dei diritti percepiscano una remunerazione adeguata. |
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Ne deriva che la terza e la quarta questione sono irricevibili. |
Nel merito
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73 |
Con la terza e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, e a quali condizioni, sia tenuto a verificare se l’importo della remunerazione versata ai titolari dei diritti, calcolata secondo le modalità definite dalla normativa nazionale, garantisca un adeguato equilibrio tra l’interesse dei titolari dei diritti e quello degli utilizzatori di fonogrammi e, in caso affermativo, se, investito di una controversia tra privati, esso possa applicare direttamente le disposizioni della direttiva 2006/115 e della direttiva 2014/26 per disapplicare una normativa nazionale che non garantisse un siffatto equilibrio. |
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Tenuto conto delle considerazioni ricordate ai punti 45 e 46 della presente sentenza, spetta quindi al giudice nazionale investito di una controversia riguardante il carattere equo o adeguato della remunerazione dovuta ai titolari dei diritti procedere alle verifiche in tal senso, considerando in particolare, come risulta dall’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26, il valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati, tenuto conto della natura e della portata dell’utilizzo delle opere e degli altri materiali, nonché del valore del servizio fornito dall’organismo di gestione. |
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75 |
In tale contesto, il giudice nazionale è tenuto, in particolare, a prendere in considerazione la natura particolare del diritto d’autore nonché ricercare un adeguato equilibrio tra l’interesse dei titolari dei diritti a percepire una remunerazione per l’utilizzo dei loro diritti e quello degli utilizzatori dei fonogrammi a poter utilizzare le opere e gli altri materiali di cui si tratta a condizioni ragionevoli (v., per analogia, sentenza del 25 novembre 2020, SABAM, C‑372/19, EU:C:2020:959, punto 30 e giurisprudenza citata). |
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76 |
In proposito, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri e impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di garantire piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti Stati (sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 25 e giurisprudenza citata). |
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77 |
Tale principio impone, in particolare, ai giudici nazionali, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, di interpretare, per quanto possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione e di riconoscere ai privati la possibilità di ottenere un risarcimento qualora i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro (sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 26 e giurisprudenza citata). |
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78 |
Più precisamente, la Corte ha ripetutamente affermato che un giudice nazionale, cui venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, deve, quando applica le norme del diritto interno adottate ai fini della trasposizione degli obblighi previsti da una direttiva, prendere in considerazione l’insieme delle norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima a (sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 27 e giurisprudenza citata). |
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79 |
Tuttavia, il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale incontra determinati limiti. Infatti, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del proprio diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto, e non può servire da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 28 e giurisprudenza citata). |
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80 |
Inoltre, è del pari in virtù del principio del primato che, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della sua competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione è tenuto a garantire la piena efficacia delle medesime, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 30 e giurisprudenza citata). |
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81 |
Ciò posto, occorre inoltre tener conto delle altre caratteristiche essenziali del diritto dell’Unione e, in particolare, della natura e degli effetti giuridici delle direttive (sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 31 e giurisprudenza citata). |
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82 |
In tal senso, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto di diritto e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti dinanzi a un giudice nazionale. Infatti, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocarla, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta», e l’Unione ha il potere di sancire, in modo generale e astratto, con effetto immediato, obblighi a carico dei cittadini solo ove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti. Pertanto, anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un soggetto di diritto (sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 32 e giurisprudenza citata). |
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83 |
Ne consegue che un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto interno contraria a una disposizione del diritto dell’Unione, qualora quest’ultima disposizione sia priva di efficacia diretta, ferma restando tuttavia la possibilità, per detto giudice, nonché per qualsiasi autorità amministrativa nazionale competente, di disapplicare, sulla base di tale diritto interno, qualsiasi disposizione di quest’ultimo contraria a una disposizione del diritto dell’Unione priva di tale efficacia (v. sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 33 e giurisprudenza citata). |
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84 |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che spetta al giudice nazionale, investito di una controversia tra privati relativa al carattere equo o adeguato della remunerazione versata ai titolari dei diritti per la radiodiffusione di fonogrammi pubblicati a fini commerciali, calcolata secondo le modalità definite dalla normativa nazionale, verificare se detta remunerazione sia equa o adeguata, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 e dell’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26, vale a dire che essa garantisca l’equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e quelli degli utilizzatori di tali fonogrammi. Se l’applicazione della normativa in parola non consente la fissazione di una siffatta remunerazione, le disposizioni di tali direttive non possono essere invocate per disapplicare detta normativa, salvo che il diritto interno disponga diversamente. |
Sulle spese
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85 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.
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