ECLI:EU:C:2025:825•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2025.#Teva Pharmaceutical Industries Ltd e Cephalon Inc. contro Commissione europea.#Impugnazione – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intese – Mercato del modafinil – Accordo di transazione stragiudiziale tra due società farmaceutiche in materia di brevetti al fine di ritardare l’immissione sul mercato di una versione generica del modafinil – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Criteri di valutazione – Restrizione per oggetto.#Causa C-2/24 P.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2025.#Teva Pharmaceutical Industries Ltd e Cephalon Inc. contro Commissione europea.#Impugnazione – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intese – Mercato del modafinil – Accordo di transazione stragiudiziale tra due società farmaceutiche in materia di brevetti al fine di ritardare l’immissione sul mercato di una versione generica del modafinil – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Criteri di valutazione – Restrizione per oggetto.#Causa C-2/24 P.
ECLI:EU:C:2025:825Eu Chamb 04 C23 ott 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
23 ottobre 2025 ( *1 )
«Impugnazione – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intese – Mercato del modafinil – Accordo di transazione stragiudiziale tra due società farmaceutiche in materia di brevetti al fine di ritardare l’immissione sul mercato di una versione generica del modafinil – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Criteri di valutazione – Restrizione per oggetto»
Nella causa C‑2/24 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 gennaio 2024,
Teva Pharmaceutical Industries Ltd, con sede in Petah Tikva (Israele),
Cephalon Inc., con sede in West Chester (Stati Uniti),
rappresentate da S. Ortoli e D. Tayar, avocats,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata inizialmente da G. Conte, T. Franchoo e C. Sjödin, e successivamente da G. Conte e T. Franchoo, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di Sezione, M. Condinanzi e N. Jääskinen (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 ottobre 2023, Teva Pharmaceutical Industries e Cephalon/Commissione (T‑74/21; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2023:651), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento della decisione C(2020) 8153 final della Commissione europea, del 26 novembre 2020, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39686 – CEPHALON) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta con tale decisione. |
Fatti
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2 |
Ai fini del presente procedimento, i fatti all’origine della controversia, quali esposti ai punti da 2 a 23 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. |
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3 |
La Cephalon Inc. è una società biofarmaceutica con sede negli Stati Uniti che fornisce prodotti farmaceutici sia originali che generici in tutto il mondo. Le attività principali della Cephalon comprendono la ricerca e lo sviluppo nonché l’immissione sul mercato di medicinali, con particolare attenzione ai disturbi del sistema nervoso centrale. |
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4 |
La Teva Pharmaceutical Industries Ltd (in prosieguo: la «Teva») è una multinazionale farmaceutica attiva nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di farmaci generici, nonché di prodotti farmaceutici innovativi e specializzati, di ingredienti farmaceutici attivi e di prodotti in libera vendita. |
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5 |
Nell’ottobre 2011, dopo che la Commissione, con decisione C(2011) 7435 final (caso COMP/M. 6258 – Teva/Cephalon), del 13 ottobre 2011, ha approvato la concentrazione notificata, sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento CE sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione sulla concentrazione»), la Cephalon è stata acquistata dalla Teva. |
Prodotto in questione e brevetti che lo riguardano
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6 |
Il prodotto in questione corrisponde ai medicinali contenenti il principio farmaceutico attivo (Active Pharmaceutical Ingredient; in prosieguo: l’«API») denominato «modafinil». Il modafinil, scoperto nel 1976 dal laboratorio Lafon, un’impresa farmaceutica francese, è un agente stimolante a lunga durata di azione utilizzato per la cura di alcuni disturbi del sonno. |
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7 |
Nel corso del 1993 la Cephalon ha ottenuto i diritti esclusivi sul modafinil e, nel corso del 1997, tale impresa ha iniziato a vendere il modafinil nel Regno Unito con il marchio Provigil. Nel corso del 2005 essa vendeva il modafinil in diversi paesi dello Spazio economico europeo (SEE). |
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8 |
Per quanto riguarda il SEE, i diversi brevetti nazionali di molecola della Cephalon per l’API del modafinil sono scaduti al più tardi nel corso del 2003, mentre la protezione dei dati relativi a tale API è scaduta al più tardi nel corso del 2005. |
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9 |
Sebbene i brevetti sulla molecola del modafinil fossero scaduti, la Cephalon era ancora titolare di brevetti secondari sulle dimensioni delle particelle e di altri brevetti relativi al modafinil con scadenza nel corso del 2015 nel SEE. |
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10 |
Il medicinale Provigil era il prodotto più importante del portafoglio della Cephalon in termini di vendite. In vista dell’arrivo sul mercato di prodotti generici nel prossimo futuro e al fine di proteggere le proprie attività nel settore in questione, la Cephalon ha lavorato a un prodotto di seconda generazione, denominato «Nuvigil», basato sull’API del modafinil, che prevedeva di immettere sul mercato per sostituire gradualmente il Provigil dal 2006, inizialmente negli Stati Uniti e poi nel SEE. Inoltre, la Cephalon aveva previsto il lancio di un altro medicinale a base di modafinil, denominato «Sparlon». Infine, la Cephalon non ha lanciato né il Nuvigil né lo Sparlon nel SEE. |
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11 |
Alla fine del 2002, quando quattro società del settore dei medicinali generici, tra cui la Teva, hanno chiesto un’autorizzazione regolamentare per commercializzare i loro prodotti generici del modafinil negli Stati Uniti, la Cephalon ha avviato una procedura per contraffazione di brevetto negli Stati Uniti. |
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12 |
Nel giugno 2005 la Teva ha lanciato il suo prodotto generico del modafinil nel Regno Unito. |
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13 |
Il 6 luglio 2005, dopo uno scambio di lettere, la Cephalon ha avviato un procedimento giudiziario in materia di brevetti contro la Teva dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Regno Unito] e ha chiesto un provvedimento ingiuntivo provvisorio per impedire alla Teva di vendere il suo prodotto generico del modafinil nel Regno Unito. La Teva ha successivamente depositato una domanda riconvenzionale di nullità. |
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14 |
Prima dell’udienza sulla domanda di ingiunzione provvisoria prevista per l’11 luglio 2005, la Teva ha accettato di cessare la vendita di prodotti generici del modafinil nel Regno Unito. Quale contropartita, la Cephalon ha accettato di fornire una garanzia di 2,1 milioni di lire sterline (GBP) (ossia circa EUR 3,07 milioni) per il caso in cui la Teva fosse risultata vittoriosa nel corso del procedimento giudiziario e avesse avuto il diritto di chiedere il risarcimento dei danni per lucro cessante. |
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15 |
I negoziati per un accordo di transazione stragiudiziale sono iniziati alla fine di novembre 2005. |
Accordo di transazione
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16 |
L’8 dicembre 2005 la Cephalon e la Teva hanno concluso un accordo di transazione stragiudiziale (in prosieguo: l’«accordo di transazione»). Tale accordo è stato concluso anche per i loro aderenti ed è entrato in vigore il 4 dicembre 2005. |
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17 |
Ai termini dell’accordo di transazione, era previsto, segnatamente, che, ai sensi dell’articolo 2, la Teva si impegnava a non entrare in modo indipendente o in concorrenza con la Cephalon sul mercato del modafinil (in prosieguo: la «clausola di non concorrenza») e a non contestare i brevetti del modafinil della Cephalon (in prosieguo: la «clausola di non contestazione») (in prosieguo, congiuntamente: le «clausole restrittive»). |
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18 |
Gli articoli da 2.2 a 2.6 dell’accordo di transazione comportavano un insieme di operazioni aventi ad oggetto:
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19 |
Parimenti, l’accordo di transazione prevedeva, all’articolo 3, diritti generici a favore della Teva. Ai sensi di tale articolo, la Cephalon concedeva alla Teva una licenza non esclusiva per il lancio del suo prodotto generico del modafinil, anche nel SEE, a partire dal 2012 (o prima, nel caso in cui una qualsiasi entità introducesse sul mercato un prodotto generico del modafinil). |
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20 |
Conformemente all’articolo 4 dell’accordo di transazione, la Teva e la Cephalon si erano impegnate a porre immediatamente fine al loro contenzioso in merito al modafinil negli Stati Uniti e nel Regno Unito. |
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21 |
L’accordo di transazione comprendeva anche gli importi o le royalties relative alle varie operazioni di cui ai punti 17 e 18 della presente sentenza. |
Decisione controversa
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22 |
Il 26 novembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa. |
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23 |
In tale decisione la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti avessero violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando all’accordo di transazione nel settore farmaceutico, dietro pagamento invertito (articolo 1 della decisione controversa). |
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24 |
Per tale infrazione, la Commissione ha inflitto ammende alla Cephalon e alla Teva per un importo rispettivamente di EUR 30480000 e 30000000 (articolo 2 della decisione controversa). |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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25 |
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2021, la Teva e la Cephalon hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa e, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’importo delle ammende. |
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26 |
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi. |
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27 |
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato, anzitutto, il motivo di ricorso vertente su un errore di diritto e di fatto in quanto la Commissione aveva qualificato l’accordo di transazione come restrizione della concorrenza per oggetto (punti da 27 a 205 della sentenza impugnata). |
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28 |
In primo luogo, esso ha respinto le censure relative alla mancata applicazione del criterio giuridico appropriato (punti da 30 a 57 della sentenza impugnata). |
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29 |
A tale proposito, il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che, tenuto conto della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C‑307/18, in prosieguo: la sentenza Generics (UK), EU:C:2020:52), la qualificazione di un accordo come restrizione per oggetto necessita di una valutazione complessiva che includa gli interessi e gli incentivi delle parti interessate, al fine di verificare se le operazioni commerciali incluse in un accordo di transazione possano avere spiegazioni diverse dall’interesse commerciale, tanto del titolare del brevetto quanto del presunto contraffattore, a non farsi concorrenza sulla base dei meriti (punti da 37 a 43 della sentenza impugnata). Pertanto, la Commissione era tenuta a verificare se le operazioni commerciali oggetto dell’accordo di transazione avrebbero anche potuto essere concluse, a condizioni altrettanto favorevoli, in assenza delle clausole restrittive. Secondo il Tribunale, se la Commissione è in grado di constatare che le operazioni in questione non sarebbero state concluse o non sarebbero state concluse a condizioni altrettanto favorevoli in assenza di dette clausole, se ne può concludere che dette operazioni non possono avere altra spiegazione se non l’interesse commerciale del titolare del brevetto in questione e del presunto contraffattore a non farsi concorrenza sulla base dei meriti (punto 45 della sentenza impugnata). |
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30 |
Il Tribunale ha poi rilevato che il criterio giuridico applicato dalla Commissione non equivaleva ad un’analisi controfattuale rientrante nella valutazione degli accordi in quanto restrizione per effetto (punto 47 della sentenza impugnata). |
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31 |
Infatti, secondo il Tribunale, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la valutazione alla quale occorre procedere per determinare se un accordo ricada o meno nella qualificazione di «restrizione per oggetto» ha la finalità non di identificare o di quantificare gli effetti anticoncorrenziali di una pratica, ma unicamente di determinare la sua gravità oggettiva, che possa per l’appunto giustificare che i suoi effetti non debbano essere valutati (punto 49 della sentenza impugnata). |
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32 |
Peraltro, il Tribunale ha precisato che il fatto che tale valutazione debba essere effettuata, se necessario, al termine di un’analisi dettagliata dell’accordo di cui trattasi e in particolare dell’effetto incentivante dei trasferimenti di valori che esso prevede, ma anche dei suoi obiettivi nonché del contesto economico e giuridico nel quale esso si inserisce, non implica neanch’esso una valutazione degli effetti anticoncorrenziali di tale accordo sul mercato. Esso presuppone unicamente che si proceda a una valutazione globale e minuziosa degli accordi complessi stessi, al fine non solo di escludere la qualificazione di «restrizione per oggetto» quando sorge un dubbio in ordine alla loro sufficiente dannosità per la concorrenza, ma anche di evitare che alcuni accordi possano sfuggire a questa stessa qualificazione solo a causa della loro complessità e anche se l’analisi minuziosa di questi ultimi rivelerebbe che essi presentano oggettivamente un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza (punto 50 della sentenza impugnata). |
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33 |
In secondo luogo, il Tribunale ha respinto le censure relative all’esistenza di una spiegazione plausibile delle operazioni concluse a margine dell’accordo di transazione diversa da quella di fungere unicamente da contropartita delle clausole restrittive (punti da 58 a 166 della sentenza impugnata). |
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34 |
In terzo luogo, il Tribunale ha respinto le censure relative al criterio stabilito dalla sentenza Generics (UK) avente ad oggetto l’esistenza di effetti favorevoli alla concorrenza che siano comprovati, pertinenti, specifici per l’accordo in questione e sufficientemente significativi (punti da 167 a 191 della sentenza impugnata). |
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35 |
Il Tribunale ha considerato, per quanto riguarda gli argomenti derivati dalla decisione sulla concentrazione, che il quadro di riferimento di tale decisione è diverso da quello su cui si fonda l’analisi dell’accordo di transazione alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Mentre, nella decisione controversa, la Commissione ha valutato la restrizione della concorrenza causata dall’accordo di transazione e ha confrontato la sua incidenza con uno scenario controfattuale in cui l’accordo di transazione non sarebbe stato concluso, la decisione sulla concentrazione considera come acquisito l’accordo di transazione e valuta la probabile incidenza della concentrazione delle parti sulla concorrenza in un futuro prevedibile alla luce delle norme dell’Unione in materia di controllo delle concentrazioni, a partire dal 2011 (punto 82 della sentenza impugnata). |
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36 |
Peraltro, il Tribunale ha rilevato che il fatto che la Commissione abbia ritenuto, nella decisione sulla concentrazione, che dopo e nonostante la conclusione dell’accordo di transazione, la Teva costituisse sempre il vincolo concorrenziale più probabile esercitato sulla Cephalon non significava che essa ritenesse che i diritti generici della Teva avessero un effetto favorevole alla concorrenza (punto 183 della sentenza impugnata). |
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37 |
In quarto luogo, il Tribunale ha respinto le censure relative agli errori asseritamente commessi dalla Commissione nella valutazione del contesto economico e giuridico dell’accordo di transazione (punti da 192 a 205 della sentenza impugnata). |
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38 |
Il Tribunale ha poi respinto il secondo motivo, vertente su un errore in quanto la Commissione ha qualificato l’accordo di transazione come restrizione per effetto, poiché essa si sarebbe basata unicamente sugli effetti potenziali dell’accordo di transazione (punti da 206 a 255 della sentenza impugnata). |
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39 |
A tale proposito, il Tribunale ha segnatamente rilevato che, secondo una giurisprudenza costante, è possibile basarsi sulla concorrenza potenziale rappresentata da un potenziale entrante, che l’accordo in questione abbia eliminato, e sulla struttura del mercato di cui trattasi e che l’articolo 101 TFUE mira a tutelare non soltanto la concorrenza attuale, ma anche la concorrenza potenziale (punti da 227 a 229 della sentenza impugnata). |
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40 |
Inoltre, il Tribunale ha respinto il terzo e il quarto motivo di ricorso, dedotti in subordine dalle ricorrenti, vertenti, rispettivamente, su un’erronea applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, e sulle ammende che erano state loro inflitte (punti da 256 a 307 della sentenza impugnata). |
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41 |
Infine, il Tribunale ha respinto la domanda delle ricorrenti diretta all’annullamento o alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte (punti da 308 a 311 della sentenza impugnata). |
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42 |
Tenuto conto di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti nella sua interezza. |
Conclusioni delle parti in sede di impugnazione
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43 |
Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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44 |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
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45 |
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti sollevano due motivi. |
Sul primo motivo d’impugnazione, vertente su errori di diritto nell’applicazione del criterio giuridico derivante dalla sentenza Generics (UK) al fine di stabilire l’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto
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46 |
Con il loro primo motivo di impugnazione le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha applicato erroneamente il criterio giuridico risultante dalla sentenza Generics (UK) per constatare l’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto nell’ambito di un accordo di transazione stragiudiziale. |
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47 |
La prima parte di tale motivo di impugnazione verte sull’interpretazione effettuata dal Tribunale del primo aspetto di tale criterio, che figura al punto 87 di tale sentenza, secondo cui la qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto deve essere accolta qualora dall’esame dell’accordo di composizione amichevole di cui trattasi risulti che i trasferimenti di valori previsti da quest’ultimo trovano unicamente spiegazione nell’interesse commerciale sia del titolare del brevetto in questione sia del presunto contraffattore a non farsi concorrenza sulla base dei meriti. La seconda parte di tale motivo di impugnazione riguarda il secondo aspetto di tale criterio, accolto al punto 111 di detta sentenza, secondo cui gli accordi di composizione amichevole accompagnati da comprovati effetti favorevoli per la concorrenza tali da far ragionevolmente dubitare del loro carattere sufficientemente dannoso nei confronti della concorrenza non possono costituire restrizioni per oggetto. |
Sulla prima parte, relativa a un’erronea applicazione del primo aspetto del criterio giuridico stabilito dalla sentenza Generics (UK)
– Argomenti delle parti
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48 |
Nell’ambito della prima parte del primo motivo di impugnazione le ricorrenti contestano i punti da 45 a 47 della sentenza impugnata. |
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49 |
In primo luogo, il criterio giuridico accolto ai punti 46 e 47 di tale sentenza sarebbe contrario alla giurisprudenza derivante dalla sentenza Generics (UK) e corrisponderebbe ad un’analisi controfattuale rientrante nella valutazione degli accordi in quanto restrizione per effetto. |
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50 |
In tale contesto, le ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver spiegato la ragione per cui il criterio giuridico enunciato dalla Commissione nella decisione controversa non equivale, in realtà, ad un’analisi controfattuale rientrante nella valutazione degli accordi in quanto restrizione per effetto. Inoltre, il criterio approvato dal Tribunale richiederebbe, in realtà, di valutare, per ciascuna operazione commerciale, se una tale operazione sarebbe stata effettivamente conclusa o se sarebbe stata conclusa alle stesse condizioni, in assenza dell’accordo di transazione considerato nel suo complesso, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza derivante dalla sentenza Generics (UK). |
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51 |
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe formulato, al punto 45 di detta sentenza, una regola giuridica più restrittiva di quella enunciata nella sentenza Generics (UK). |
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52 |
Le ricorrenti sottolineano che, conformemente agli insegnamenti derivanti dalla sentenza Generics (UK), un accordo di transazione stragiudiziale costituisce un accordo avente ad oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza qualora risulti dell’insieme degli elementi disponibili che i trasferimenti di valori possono essere spiegati unicamente dall’interesse commerciale delle parti di tale accordo a non farsi concorrenza sulla base dei meriti. Inoltre, da tale sentenza emergerebbe che, affinché tali trasferimenti di valori non rientrino nella nozione di accordo restrittivo della concorrenza per oggetto, è sufficiente che la spiegazione alternativa di tali trasferimenti sia plausibile. |
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53 |
Orbene, dichiarando che la Commissione era tenuta a verificare se le operazioni commerciali oggetto dell’accordo di transazione avrebbero potuto essere concluse, a condizioni altrettanto favorevoli, anche in assenza delle clausole restrittive, il Tribunale avrebbe non solo snaturato il criterio stabilito dalla giurisprudenza della Corte, ma anche proceduto, in contrasto con tale giurisprudenza, a un’inversione dell’onere della prova. |
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54 |
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe approvato un criterio che per le parti era impossibile da soddisfare, in contraddizione con la giurisprudenza derivante dalla sentenza Generics (UK). |
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55 |
Le ricorrenti contestano, a tale riguardo, al Tribunale di aver erroneamente applicato il criterio stabilito al punto 43 della sentenza impugnata, al fine di verificare se le operazioni commerciali incluse in un accordo di transazione potessero avere spiegazioni diverse dall’interesse commerciale, sia del titolare del brevetto sia del presunto contraffattore, a non farsi concorrenza sulla base dei meriti. |
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56 |
Esse sottolineano che, al momento della conclusione dell’accordo di transazione, erano coinvolte in un contenzioso a livello mondiale relativo ai brevetti della Cephalon che proteggevano il modafinil e che, in assenza dell’accordo di transazione, le parti avrebbero portato avanti la loro controversia. In una situazione del genere, la Cephalon non avrebbe avuto alcun interesse a concludere una qualsivoglia operazione commerciale con la Teva in relazione all’oggetto della controversia e avrebbe avuto scarso interesse a concludere un qualsiasi accordo, come avrebbe riconosciuto la stessa Commissione al punto 794 della decisione controversa. |
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57 |
Orbene, un criterio come quello applicato dal Tribunale escluderebbe necessariamente la conclusione di operazioni commerciali in concomitanza di un accordo di transazione, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza derivante dalla sentenza Generics (UK). |
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58 |
Secondo le ricorrenti, la questione pertinente da porsi in tale contesto sarebbe stata quella di sapere se, anche supponendo che la Teva e la Cephalon avessero risolto la loro controversia, ciascuna delle operazioni commerciali potesse trovare una spiegazione plausibile. |
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59 |
La Commissione considera che la prima parte del primo motivo di impugnazione dev’essere respinta in quanto infondata. |
– Giudizio della Corte
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60 |
Con il primo capo del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano i punti da 45 a 47 della sentenza impugnata e, in particolare, il criterio giuridico adottato dal Tribunale per qualificare gli impegni di non concorrenza e di non contestazione assunti nell’ambito dell’accordo di transazione come restrizioni della concorrenza per oggetto. |
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61 |
In limine, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli accordi di composizione amichevole con i quali un produttore di medicinali generici candidato all’ingresso in un mercato riconosce, almeno temporaneamente, la validità di un brevetto detenuto da un produttore di farmaci originari e si impegna, in tal modo, a non contestarla e a non entrare in tale mercato, possono comportare effetti restrittivi della concorrenza, dal momento che la contestazione della validità e della portata di un brevetto fa parte del normale gioco della concorrenza nei settori in cui esistono diritti di esclusiva su talune tecnologie [sentenze Generics (UK), punto 81, e del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 293]. |
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62 |
Infatti, un produttore di medicinali generici, dopo aver valutato le sue possibilità di successo nel procedimento giurisdizionale che lo oppone al produttore del farmaco originario interessato, può decidere di rinunciare ad entrare nel mercato di cui trattasi e di concludere con quest’ultimo un accordo transattivo quanto a tale procedimento (sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 163 e giurisprudenza citata). |
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63 |
Orbene, un siffatto accordo non può essere considerato, in tutti i casi, una restrizione per oggetto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Il fatto che un siffatto accordo sia accompagnato da trasferimenti di valori da parte del produttore di medicinali originari a favore di un produttore di medicinali generici non costituisce un motivo sufficiente per qualificarlo come restrizione della concorrenza per oggetto, potendo detti trasferimenti di valori risultare giustificati. Ciò può verificarsi nel caso in cui il produttore di medicinali generici percepisca dal produttore di farmaci originari somme corrispondenti effettivamente alla compensazione di spese o disagi connessi alla controversia che li vede opposti, o corrispondenti ad un corrispettivo per la fornitura effettiva di beni o di servizi al produttore di medicinali originari (sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 163 e giurisprudenza citata). |
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64 |
Di conseguenza, quando un accordo di transazione stragiudiziale di una controversia relativa alla validità di un brevetto tra un produttore di farmaci generici e un produttore di farmaci originari, titolare di tale brevetto, comporta trasferimenti di valori dal produttore di farmaci originari al produttore di farmaci generici, è necessario verificare, in un primo momento, se il saldo netto positivo di tali trasferimenti possa essere pienamente giustificato, come indicato ai punti 62 e 63 della presente sentenza, dalla necessità di compensare i costi o gli inconvenienti connessi a tale controversia, quali i costi e gli onorari dei consulenti legali di quest’ultimo produttore, o dalla necessità di remunerare l’effettiva e comprovata fornitura di beni o servizi da parte di quest’ultimo al produttore originario. Infatti, la composizione stragiudiziale di una siffatta controversia implica che il produttore di medicinali generici riconosca la validità del brevetto in questione, in quanto rinuncia a contestarla. Ne consegue che, a titolo di pagamento cosiddetto «invertito», da parte del produttore di medicinali originari a favore del produttore di medicinali generici, solo il rimborso di tali spese o il corrispettivo di tali beni o servizi forniti può essere considerato coerente rispetto a un siffatto riconoscimento e, pertanto, idoneo ad essere giustificato sotto il profilo della concorrenza (sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 164 e giurisprudenza citata). |
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65 |
In un secondo momento, se tale saldo netto positivo dei trasferimenti non è giustificato integralmente da una siffatta necessità, occorre verificare se, in mancanza di una giustificazione del genere, tali trasferimenti si spieghino unicamente con l’interesse commerciale di tali produttori di medicinali a non farsi concorrenza sulla base dei meriti. Ai fini di tale esame occorre valutare se detto saldo, comprese eventuali spese giustificate, sia sufficientemente rilevante per indurre effettivamente il produttore di medicinali generici a rinunciare ad entrare nel mercato rilevante, senza che sia richiesto che tale saldo positivo netto sia necessariamente superiore agli utili che avrebbe realizzato se fosse risultato vittorioso nel procedimento in materia di brevetti (sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 165 e giurisprudenza citata). |
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66 |
Si deve considerare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, che la qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto può quindi essere accolta solo qualora le restrizioni della concorrenza derivanti dalle clausole di non concorrenza e di non contestazione previste dall’accordo di transazione stragiudiziale siano fondate non su un riconoscimento della validità dei brevetti del produttore di farmaci originari, bensì su un trasferimento di valore da quest’ultimo a favore del produttore di medicinali generici in questione che costituisca un incentivo, per quest’ultimo, a rinunciare a farsi concorrenza sulla base dei meriti. |
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67 |
Infatti, accordi di transazione stragiudiziale, come l’accordo di transazione di cui trattasi, devono essere qualificati come restrizioni della concorrenza per oggetto quando dal loro esame risulta che i trasferimenti di valori effettuati dal produttore di farmaci originari a favore del produttore di farmaci generici si spiegano in definitiva unicamente con l’interesse commerciale di tali operatori a non farsi concorrenza sulla base dei meriti [v., in tal senso, sentenze Generics (UK), punto 87, e del 25 marzo 2021, Lundbeck/Commissione,C‑591/16 P, EU:C:2021:243, punto 114]. |
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68 |
Al fine di determinare se un accordo possa essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto, occorre analizzare non ciascuna delle sue clausole separatamente, bensì valutare se tale accordo, considerato globalmente, presenti un grado di dannosità economica per il buon funzionamento della concorrenza nel mercato rilevante (sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 294). |
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69 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare, in primo luogo, se il Tribunale abbia correttamente considerato, al punto 46 della sentenza impugnata, nell’ambito dell’analisi diretta a determinare se l’accordo di transazione dovesse essere qualificato come «restrizione della concorrenza per oggetto», che per stabilire se ciascuna delle operazioni commerciali figuranti in tale accordo avesse come unica spiegazione plausibile l’obiettivo di indurre la Teva ad accettare le clausole restrittive e, quindi, di rinunciare a fare concorrenza alla Cephalon sulla base dei suoi meriti o se tali operazioni sarebbero state, in ogni caso, concluse in condizioni normali di mercato, occorreva analizzare se, in assenza delle clausole restrittive, le operazioni commerciali contenute in tale accordo sarebbero state effettivamente concluse o se sarebbero state concluse alle stesse condizioni. |
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70 |
A tale proposito, quando il saldo netto positivo di tali trasferimenti non possa essere pienamente giustificato dalla necessità di compensare i costi o gli inconvenienti connessi alla controversia relativa alla validità di un brevetto tra un produttore di farmaci generici e un produttore di farmaci originari, il criterio giuridico accolto dalla giurisprudenza per qualificare un accordo di transazione stragiudiziale come restrizione della concorrenza per oggetto impone di verificare se la sola contropartita del trasferimento di valore ricevuto dal produttore di medicinali generici da parte del produttore del medicinale originario sia sufficientemente rilevante per indurre effettivamente tale produttore di medicinali generici a rinunciare ad entrare nel mercato interessato (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punti 164 e 165 e giurisprudenza citata). |
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71 |
In tali circostanze, le ricorrenti contestano erroneamente al Tribunale di aver focalizzato la sua analisi sugli impegni di non concorrenza e di non contestazione inclusi nell’accordo di transazione, consistendo questi ultimi, in sostanza, in una rinuncia ad entrare nel mercato. |
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72 |
Vero è che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, una lettura isolata dei punti 45 e 46 della sentenza impugnata potrebbe suggerire che il Tribunale abbia effettuato un’analisi astratta delle clausole restrittive, mediante l’esame dello scenario ipotetico basato su un confronto di «quanto effettivamente avvenuto con quanto sarebbe accaduto in assenza delle clausole restrittive». |
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73 |
Tuttavia, come emerge dai punti da 43 a 46 e da 61 a 162 della sentenza impugnata, è al termine di un’analisi dettagliata e di una valutazione complessiva dell’accordo di transazione che il Tribunale ha concluso che il trasferimento di valore effettuato dalla Cephalon a favore della Teva mediante operazioni commerciali costituiva la contropartita dell’inclusione di clausole restrittive nell’accordo di transazione e, quindi, dell’impegno della Teva a astenersi dall’entrare in modo indipendente nel mercato dei medicinali generici. |
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74 |
Più in particolare, il Tribunale ha innanzitutto enunciato, ai punti da 43 a 46 della sentenza impugnata, che esso intendeva stabilire, sulla base di uno scenario ipotetico, se le operazioni commerciali tra le ricorrenti si discostassero dalle normali condizioni di mercato, concentrandosi in particolare sugli obiettivi e sul contesto economico e giuridico nel quale tali operazioni si inserivano al momento della conclusione dell’accordo di transazione, al fine di determinare l’effetto di incentivazione dei trasferimenti di valori previsti da detto accordo. |
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75 |
Orbene, nulla vieta la presa in considerazione di elementi controfattuali ai fini della constatazione di una restrizione della concorrenza per oggetto (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a. C‑228/18, EU:C:2020:265, punti 82 e 83). |
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76 |
Sebbene l’analisi enunciata dal Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata, consistente nell’esaminare le operazioni commerciali comprese nell’accordo di transazione in assenza delle clausole restrittive, implica, come quest’ultimo ha rilevato ai punti da 47 a 50 della sentenza impugnata, la presa in considerazione di una situazione ipotetica, tale analisi non può essere confusa con il metodo detto «controfattuale». |
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77 |
Mentre quest’ultimo consiste in un confronto tra la situazione concorrenziale risultante dall’accordo di cui trattasi e quella che esisterebbe in sua assenza al fine di valutare l’esistenza di effetti anticoncorrenziali provocati da un accordo tra imprese (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, Commissione/KRKA,C‑151/19 P, EU:C:2024:546, punto 316 e giurisprudenza citata), l’analisi effettuata dal Tribunale nell’ambito della valutazione dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto, come risulta dai punti da 43 a 50 e 61 della sentenza impugnata, mirava a stabilire se tali clausole costituissero un incentivo per la Teva a rinunciare a fare concorrenza alla Cephalon in base ai suoi meriti al fine di stabilire la gravità oggettiva della pratica di cui trattasi, e non a valutare l’esistenza di effetti anticoncorrenziali dell’accordo di transazione. Quest’ultima valutazione è stata effettuata ai punti da 221 a 223 e da 230 a 254 della sentenza impugnata. |
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78 |
Pertanto, il criterio approvato dal Tribunale non richiede, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, di valutare, per ciascuna operazione commerciale, se essa sarebbe stata effettivamente conclusa o se sarebbe stata conclusa alle stesse condizioni, in assenza dell’accordo di transazione considerato nel suo complesso. Tale criterio mira a determinare, al contrario, come richiede la giurisprudenza di cui al punto 67 della presente sentenza, se i trasferimenti di valori si spieghino in definitiva unicamente con l’interesse commerciale degli operatori interessati a non farsi concorrenza sulla base dei meriti. |
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79 |
Peraltro, tenuto conto delle spiegazioni contenute nei punti da 47 a 50 della sentenza impugnata, di cui i punti da 48 a 50 non sono contestati dalle ricorrenti, relativamente alla differenza tra l’analisi effettuata nell’ambito della determinazione dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto e il metodo controfattuale che deve essere applicato soltanto nell’ambito della valutazione degli effetti anticoncorrenziali di un accordo, il Tribunale ha ben spiegato, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, le ragioni per cui tale analisi non equivale al metodo controfattuale. |
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80 |
In secondo luogo, occorre esaminare se il Tribunale si sia discostato, al punto 46 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza Generics (UK), laddove ha considerato che, per stabilire se ciascuna delle operazioni commerciali avesse come unica spiegazione plausibile l’obiettivo di indurre la Teva ad accettare le clausole restrittive e, quindi, a rinunciare a fare concorrenza alla Cephalon sulla base dei suoi meriti o se tali operazioni sarebbero state, in ogni caso, concluse in condizioni normali di mercato, la Commissione doveva confrontare quanto effettivamente avvenuto con quanto sarebbe accaduto in assenza delle clausole restrittive. |
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81 |
Con tale censura le ricorrenti intendono, in sostanza, dimostrare che il criterio enunciato dal Tribunale corrisponde a quello derivante dalla sentenza Generics (UK) per l’esame dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per effetto e che esso pertanto non potrebbe, salvo comportare un errore di diritto, essere utilizzato per constatare l’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto. |
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82 |
Orbene, come risulta dal punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale intendeva procedere a una valutazione complessiva degli interessi e degli incentivi delle parti interessate, al fine di verificare se le operazioni commerciali incluse nell’accordo di transazione potessero avere spiegazioni diverse dall’interesse commerciale delle ricorrenti a non farsi concorrenza sulla base dei meriti. |
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83 |
Una tale valutazione deve fondarsi, come giustamente osservato dal Tribunale ai punti 50 e 56 della sentenza impugnata, non contestati dalle ricorrenti, su un’analisi congiunta delle operazioni commerciali e dell’accordo di transazione, allorché tali operazioni e tale accordo si inseriscono in uno stesso insieme contrattuale. |
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84 |
Infatti, come ha precisato la Corte, al fine di determinare se un accordo possa essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto, è indispensabile, in particolare a causa degli stretti legami tra le clausole di non contestazione, di non commercializzazione e di approvvigionamento esclusivo di un accordo di transazione stragiudiziale, analizzare non ciascuna delle sue clausole restrittive separatamente, bensì valutare se tale accordo, considerato globalmente, presenti un grado di dannosità economica sul buon funzionamento della concorrenza nel mercato rilevante che giustifica una siffatta qualificazione (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 294). |
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85 |
Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso di specie, l’obiettivo di tale analisi risiede nell’individuare l’effetto di incentivazione potenziale dei trasferimenti di valori e nel determinare se l’inclusione delle clausole restrittive nell’accordo di transazione rappresentasse la contropartita per i trasferimenti di valori effettuati dalla Cephalon attraverso le operazioni commerciali di cui all’accordo di transazione. |
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86 |
Infatti, se fosse constatato che, in assenza delle clausole restrittive contenute nell’accordo di transazione, le parti non avrebbero concluso le operazioni commerciali previste da tale accordo, se ne può dedurre che tali operazioni si spiegano unicamente con la restrizione della concorrenza convenuta in tale accordo. |
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87 |
Peraltro, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non emerge da nessun elemento della sentenza impugnata, da un lato, che il Tribunale non abbia proceduto a un’analisi siffatta, posto che i punti 61 e 162 della sentenza impugnata dimostrano il contrario, né, dall’altro lato, che esso abbia richiesto di dimostrare ciò che sarebbe accaduto in assenza dell’accordo di transazione considerato nel suo complesso. |
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88 |
Di conseguenza, la presente censura, in quanto fondata su una lettura errata della sentenza impugnata, non può essere accolta. |
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89 |
Parimenti, si deve respingere la censura delle ricorrenti vertente sullo snaturamento del criterio stabilito dalla giurisprudenza della Corte di cui al punto 53 della presente sentenza, e sull’inversione dell’onere della prova richiesto da tale giurisprudenza. |
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90 |
Infatti, è senza commettere errori che, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione era tenuta a verificare se le operazioni commerciali oggetto dell’accordo di transazione avrebbero potuto essere concluse, a condizioni altrettanto favorevoli, anche in assenza delle clausole restrittive. |
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91 |
Come risulta dal punto 53 della sentenza impugnata, che non è contestato dalle ricorrenti, il Tribunale, citando i punti 83 e 87 della sentenza Generics UK, ha ricordato che spetta alla Commissione dimostrare che, nel contesto in questione, le clausole restrittive concluse nell’ambito dell’accordo di transazione stragiudiziale hanno dato luogo a un accordo restrittivo della concorrenza per oggetto e, quindi, dimostrare che dall’esame di tale accordo risulta che i trasferimenti di valori ivi previsti possono trovare unicamente spiegazione nell’interesse commerciale sia del titolare del brevetto in questione sia del presunto contraffattore a non farsi concorrenza sulla base dei meriti. |
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92 |
Dinanzi al Tribunale le ricorrenti hanno sostenuto che ciascuna delle operazioni commerciali contenute nell’accordo di transazione aveva una spiegazione plausibile diversa da quella di fungere unicamente da contropartita delle clausole restrittive. Il Tribunale ha quindi verificato, come risulta dal punto 61 della sentenza impugnata, se, per ciascuna delle operazioni commerciali previste da tale accordo, la Commissione fosse incorsa in un errore di valutazione nel concludere che dette operazioni avevano ad oggetto di servire da trasferimento di valore dalla Cephalon alla Teva come contropartita dell’impegno della Teva a rinunciare a entrare in modo indipendente nei mercati dei medicinali generici e a fare concorrenza alla Cephalon riguardo al modafinil. |
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93 |
All’esito di un’analisi della decisione controversa e di ciascuna operazione commerciale compresa nell’accordo di transazione, il Tribunale, al punto 162 della sentenza impugnata, è giunto alla conclusione, non contestata dalle ricorrenti, che la Commissione aveva applicato il criterio giuridico appropriato stabilendo che ciascuna delle operazioni commerciali previste nell’accordo di transazione non aveva avuto altro scopo se non quello di aumentare il livello del trasferimento di valore complessivamente operato a favore della Teva da tale accordo al fine di indurla ad accettare le clausole restrittive. |
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94 |
Ne deriva che, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione aveva debitamente dimostrato, conformemente alla giurisprudenza derivante dal punto 87 della sentenza Generics (UK), che i trasferimenti di valori effettuati nell’ambito delle operazioni commerciali contenute nell’accordo di transazione potevano trovare spiegazione unicamente nell’interesse commerciale della Teva e della Cephalon a non farsi concorrenza sulla base dei meriti. |
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95 |
In terzo luogo, si deve esaminare se, come sostengono le ricorrenti, il Tribunale abbia effettivamente applicato un criterio impossibile da soddisfare per le parti, in contraddizione con la giurisprudenza derivante dalla sentenza Generics (UK), e se il Tribunale abbia correttamente applicato il criterio da esso stesso accolto al punto 43 della sentenza impugnata, al fine di verificare se le operazioni commerciali incluse in un accordo di transazione stragiudiziale potessero avere spiegazioni diverse dall’interesse commerciale, sia del titolare del brevetto che del presunto contraffattore, a non farsi concorrenza sulla base dei meriti. |
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96 |
A tale proposito, anzitutto, nella misura in cui tale censura poggia sull’argomento, già esaminato ai punti da 83 a 87 della presente sentenza, secondo cui il Tribunale avrebbe considerato di esaminare le operazioni commerciali «in assenza dell’accordo di transazione», esso deve essere respinto. |
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97 |
Inoltre, gli argomenti delle ricorrenti secondo cui la valutazione complessiva effettuata dal Tribunale riguardava, contrariamente a quanto enunciato al punto 43 della sentenza impugnata, la questione se le ricorrenti avrebbero concluso una qualunque operazione commerciale indipendentemente dall’accordo di transazione, devono anch’essi essere respinti. |
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98 |
Infatti, nulla, nella sentenza impugnata, indica che il Tribunale non abbia proceduto, come enunciato al punto 43 della sentenza impugnata, ad accertare se le operazioni commerciali incluse nell’accordo di transazione potessero avere spiegazioni diverse dall’interesse commerciale delle ricorrenti a non farsi concorrenza sulla base dei meriti. Infatti, come emerge, segnatamente, dai punti 61 e 162 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato proprio tale analisi. |
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99 |
Infine, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia escluso la possibilità di concludere operazioni commerciali in concomitanza di un accordo di transazione stragiudiziale. I punti 56, 61 e 162 della sentenza impugnata mostrano, al contrario, che il Tribunale ha riconosciuto una tale possibilità esaminando l’insieme delle operazioni commerciali concluse tra le parti nel contesto dell’accordo di transazione vertente sulle loro controversie. |
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100 |
Pertanto, e come ha osservato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, la questione pertinente nel caso di specie per dimostrare una restrizione della concorrenza per oggetto è se le operazioni commerciali concluse nell’ambito di un accordo di transazione stragiudiziale possano essere spiegate in modo plausibile, nel senso che la loro finalità non consiste nel restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato inducendo un concorrente potenziale a rinunciare a entrare nel mercato in cambio di un trasferimento di valore non giustificato dalla necessità di compensare i costi o gli inconvenienti connessi alla controversia tra le parti di tale accordo. |
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101 |
Di conseguenza, non si può contestare al Tribunale di aver effettuato una siffatta analisi, che emerge dai punti 61 e 162 della sentenza impegnata. |
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102 |
Ne consegue che il primo capo del primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. |
Sul secondo capo, relativo a un’erronea applicazione del secondo aspetto del criterio giuridico stabilito dalla sentenza Generics (UK)
– Argomenti delle parti
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103 |
Nell’ambito del secondo capo del primo motivo di impugnazione le ricorrenti fanno valere che i punti 182 e 183 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto, in quanto la motivazione ivi contenuta è insufficiente e contraddittoria. |
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104 |
A tale proposito, le ricorrenti ricordano che, secondo gli insegnamenti derivanti dal punto 111 della sentenza Generics (UK), gli accordi di transazione accompagnati da comprovati effetti favorevoli alla concorrenza tali da far ragionevolmente dubitare del loro carattere sufficientemente dannoso per la concorrenza non possono costituire restrizioni per oggetto. Secondo tale giurisprudenza, tali effetti devono essere comprovati, pertinenti e propri dell’accordo di cui trattasi e sufficientemente rilevanti, di modo che essi consentono di dubitare ragionevolmente del carattere sufficientemente dannoso per la concorrenza dell’accordo di transazione stragiudiziale di cui trattasi e, pertanto, del suo oggetto anticoncorrenziale. |
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105 |
Orbene, nella decisione sulla concentrazione, la Commissione avrebbe indicato che, nei limiti in cui l’accordo di transazione aveva eliminato le barriere in materia di proprietà intellettuale che rendevano estremamente incerto a breve termine l’ingresso di altri produttori di medicinali generici, l’accordo di transazione consentiva alla Teva di diventare la principale concorrente della Cephalon sul mercato del modafinil. |
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106 |
La pressione concorrenziale esercitata dalla Teva sulla Cephalon sarebbe stata ritenuta tale da indurre la Commissione a imporre alla Teva di cedere i suoi diritti di produzione e di vendita del suo prodotto modafinil al fine di eliminare la sovrapposizione di attività tra le parti della concentrazione. |
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107 |
Alla luce di tali elementi, le ricorrenti contestano al Tribunale, da un lato, di non avere esposto, per rispondere agli argomenti che esse avevano dedotto in primo grado al fine di dimostrare che gli effetti favorevoli alla concorrenza derivanti dall’accordo di transazione risultavano chiaramente dalla decisione sulla concentrazione, i motivi per cui le restrizioni della concorrenza contenute nell’accordo di transazione avrebbero prevalso sui manifesti effetti favorevoli alla concorrenza risultanti da tale accordo. Inoltre, il Tribunale non avrebbe indicato i motivi per cui la differenza tra il quadro analitico accolto nella decisione controversa e quello figurante nella decisione sulla concentrazione avrebbe la conseguenza che dall’accordo di transazione non discendeva alcun effetto favorevole alla concorrenza, |
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108 |
Dall’altro lato, le ricorrenti ritengono che la motivazione della sentenza impugnata non consenta di comprendere come il Tribunale sia giunto alla conclusione contraddittoria, al punto 183 della sentenza impugnata, secondo cui la circostanza che Commissione abbia ritenuto, nella decisione sulla concentrazione, che, dopo e nonostante la conclusione dell’accordo di transazione, la Teva costituisse sempre il vincolo concorrenziale più probabile esercitato sulla Cephalon non significava che essa avrebbe considerato che i diritti generici della Teva avessero un effetto favorevole alla concorrenza. |
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109 |
In particolare, tale motivazione non consentirebbe di comprendere le ragioni per cui la decisione sulla concentrazione non ha consentito di dubitare ragionevolmente del carattere sufficientemente dannoso dell’accordo di transazione stragiudiziale per la concorrenza. |
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110 |
La Commissione ritiene che gli argomenti presentati dalle ricorrenti nella replica riguardo alla pretesa contraddittorietà del ragionamento del Tribunale di cui ai punti 182 e 183 della sentenza impugnata debbano, in quanto argomenti nuovi, essere respinti come irricevibili. In ogni caso, la Commissione ritiene che il secondo capo del primo motivo di impugnazione sia infondato. |
– Giudizio della Corte
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111 |
Con il secondo capo del primo motivo di impugnazione le ricorrenti sostengono che i punti 182 e 183 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto consistente in una motivazione insufficiente e contraddittoria. |
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112 |
In limine, la Commissione fa valere che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti, riguardo alla contraddittorietà del ragionamento del Tribunale, dedotti dalle ricorrenti nella replica, devono essere dichiarati irricevibili in quanto argomenti nuovi. |
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113 |
A tale proposito, si deve constatare che le ricorrenti si sono limitate a menzionare, nel titolo del secondo capo del primo motivo di impugnazione e in un punto della loro impugnazione, la contraddittorietà del ragionamento del Tribunale, senza fornire spiegazioni né esporre un qualunque argomento per dimostrare una tale contraddittorietà. È solo nella fase della memoria di replica che la pretesa contraddizione è stata oggetto di sviluppi per quanto riguarda il solo punto 183 della sentenza impugnata. |
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114 |
Di conseguenza, nella misura in cui l’argomento vertente su una contraddizione della motivazione non è stato affatto suffragato nell’atto di impugnazione e che è stato articolato per la prima volta soltanto nella memoria di replica relativamente al punto 183 della sentenza impugnata, senza, inoltre, che esso si fondi su elementi emersi dopo la presentazione dell’impugnazione, né che costituisca l’ampliamento di un motivo enunciato nell’atto di impugnazione, esso deve essere considerato irricevibile, conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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115 |
Inoltre, si deve sottolineare che le ricorrenti non rimettono in discussione l’intera motivazione elaborata dal Tribunale per respingere il terzo capo del loro primo motivo di ricorso dedotto in primo grado. Più precisamente, esse contestano unicamente la motivazione esposta dal Tribunale ai punti 182 e 183 della sentenza impugnata per respingere gli argomenti da esse dedotti al fine di dimostrare che gli effetti favorevoli alla concorrenza derivanti dall’accordo di transazione risultavano chiaramente dalla decisione sulla concentrazione. |
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116 |
Orbene, anche supponendo che la motivazione contenuta ai punti 182 e 183 della sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto dovuto alla sua insufficienza, un simile errore non può avere come conseguenza l’annullamento di tale sentenza. |
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117 |
Infatti, le ricorrenti hanno soltanto contestato, nell’ambito del secondo capo del primo motivo di impugnazione, un solo elemento del ragionamento sul quale il Tribunale si è basato per respingere il terzo capo del primo motivo di ricorso dedotto in primo grado. |
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118 |
A tale proposito, emerge, da un lato, dai punti da 178 a 180 della sentenza impugnata che il Tribunale ha esaminato e respinto gli argomenti vertenti sul carattere principalmente favorevole alla concorrenza dell’accordo di transazione, dichiarando che l’ingresso della Teva nei mercati del modafinil doveva essere qualificato come «un ingresso ritardato, controllato e limitato in tali mercati, piuttosto che un ingresso anticipato», come avevano sostenuto le ricorrenti. Dall’altro lato esso ha dichiarato, ai punti da 186 a 190 di tale sentenza, che la constatazione dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto non può essere esclusa a causa del carattere asseritamente accessorio delle clausole restrittive. |
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119 |
Ne consegue che il secondo capo del primo motivo deve essere respinto in parte come irricevibile e in parte come inoperante. |
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120 |
In tali circostanze, il primo motivo dev’essere integralmente respinto. |
Sul secondo motivo di impugnazione, vertente su errori di diritto commessi in sede di valutazione dell’esistenza di una restrizione per effetto ai sensi dell’articolo 101 TFUE
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121 |
A sostegno del secondo motivo di impugnazione le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che il Tribunale è incorso in una serie di errori di diritto nell’esame degli effetti anticoncorrenziali dell’accordo di transazione. |
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122 |
A tale riguardo, emerge dalla giurisprudenza che l’oggetto e l’effetto anticoncorrenziale di un accordo non costituiscono requisiti cumulativi bensì alternativi per l’applicabilità del divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Non occorre quindi esaminare gli effetti di un accordo una volta che sia stato accertato l’oggetto anticoncorrenziale del medesimo (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, EU:C:2009:610, punto 55 e giurisprudenza citata). |
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123 |
Orbene, dal momento che l’esame del primo motivo di impugnazione, vertente sulle valutazioni effettuate dal Tribunale nell’ambito della determinazione dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto, non ha rivelato alcun errore di diritto, non è necessario esaminare il secondo motivo di impugnazione, relativo agli effetti anticoncorrenziali dell’accordo di transazione. |
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124 |
Ciò considerato, occorre respingere la presente impugnazione. |
Sulle spese
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125 |
Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. |
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126 |
L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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127 |
Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese
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