Conclusioni dell’avvocato generale A. Biondi, presentate il 10 settembre 2026.###

ECLI:EU:C:2026:751Eu Cjeu10 set 2026

Testo completo

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANDREA BIONDI

presentate il 10 settembre 2026 (1)

Causa C‑835/24 P

PT

contro

Commissione europea

« Impugnazione – Funzione pubblica – Pensione di anzianità – Trasferimento al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione di diritti pensionistici acquisiti prima dell’entrata in servizio – Regola del minimo vitale – Domanda di rimborso del capitale trasferito – Arricchimento senza causa – Nozione di “base legale valida” – Principio di parità di trattamento »






I.      Introduzione

1.        Con la presente impugnazione, la sig.ra PT, ricorrente, chiede l’annullamento di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea (2) con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto a ottenere il rimborso del capitale rappresentativo dei diritti pensionistici nazionali che essa aveva acquisiti, prima dell’entrata in servizio, e successivamente trasferiti al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE»). Tale ricorso era fondato su un unico motivo, relativo all’arricchimento senza causa dell’Unione. La ricorrente ha proposto, sui medesimi fatti, un secondo ricorso fondato sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 77, quarto comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), anch’esso respinto, con sentenza oggi parallelamente impugnata (3).

2.        All’origine della controversia vi è il trasferimento, da parte della ricorrente – all’epoca agente contrattuale della Commissione europea – dei propri diritti pensionistici nazionali. La cassa pensionistica nazionale ha versato a tale titolo, nel 2013, l’importo di EUR 201 271,60 al RPIUE. Detratti gli importi relativi alla regolarizzazione dei periodi di ausiliariato e alla rivalutazione del capitale, nonché la porzione eccedente il numero massimo di annualità computabili – pari a EUR 24 805,75 e immediatamente rimborsata alla ricorrente –, il capitale netto di EUR 131 237,16 ha dato luogo al riconoscimento di un abbuono di annualità pari a dodici anni, dieci mesi e diciassette giorni. Al momento del pensionamento anticipato della ricorrente, l’amministrazione ha proceduto al duplice calcolo previsto dall’articolo 77 dello Statuto: il calcolo ordinario, comprensivo delle annualità così abbuonate, conduceva a un importo mensile di EUR 1 635,38; la regola del minimo vitale conduceva invece a un importo di EUR 1 662,29. Quest’ultimo, più favorevole, è stato attribuito alla ricorrente. Ne è derivato che le annualità abbuonate al titolo del trasferimento non hanno prodotto alcun effetto concreto sull’importo della pensione.

3.        La ricorrente sostiene che, in tali circostanze, la conservazione da parte dell’Unione del capitale trasferito costituisca un arricchimento senza causa, e ne chiede la restituzione. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale domanda, ritenendo che la pensione fosse stata calcolata conformemente alle disposizioni applicabili e che, pertanto, l’arricchimento non fosse privo di una base legale valida.

II.    Contesto normativo

A.      Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea

4.        L’articolo 77 dello Statuto, al suo secondo e quarto comma, dispone quanto segue:

«L’ammontare massimo della pensione di anzianità è fissata al 70% dell’ultimo stipendio base relativo all’ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante almeno un anno.

(…)

L’importo della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio.

(…)»

5.        L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto prevede quanto segue:

«Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo:

–        aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero,

–        aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati a titolo delle attività di cui sopra.

In tal caso, l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo».

6.        L’articolo 2 dell’allegato VIII dello Statuto disciplina, dal canto suo, il calcolo della pensione di anzianità sulla base degli anni di servizio computati.

B.      Le disposizioni generali di esecuzione

7.        Le disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE») disciplinano le modalità di trasferimento. In particolare, l’articolo 7, paragrafo 6, delle DGE applicabili dispone che il numero di annualità da computare non può in alcun caso superare il numero di annualità durante le quali l’interessato è stato iscritto ai regimi previdenziali di provenienza e che l’eventuale eccedenza pecuniaria risultante dal massimale delle annualità è rimborsata all’agente interessato.

III. Sull’impugnazione

8.        L’oggetto centrale della presente impugnazione è la nozione di «base legale valida» ai fini dell’azione di arricchimento senza causa dell’Unione. Più precisamente, la questione di principio è se l’esistenza di disposizioni statutarie che disciplinano correttamente il calcolo della pensione di anzianità costituisca, di per sé, una base legale valida della conservazione, da parte dell’Unione, del capitale trasferito, anche quando l’applicazione di tali disposizioni non abbia prodotto alcun effetto positivo concreto sulla situazione patrimoniale dell’agente.

9.        La ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di accogliere le sue conclusioni di primo grado – segnatamente la domanda di rimborso del capitale trasferito – e di condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

10.      La Commissione, sostenuta dal Consiglio dell’Unione europea, parte interveniente, chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese. La Union Syndicale Fédérale/European Public Service Union – Cour de justice (in prosieguo: «USF/EPSU-CJ»), parte interveniente a sostegno della ricorrente, aderisce alle conclusioni di quest’ultima.

11.      Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sul secondo motivo dell’impugnazione e, in particolare, sulla sua prima, seconda e quarta censura. Con la prima e la seconda censura, la ricorrente, sostenuta da USF/EPSU-CJ, contesta i punti da 38 a 46 della sentenza impugnata, addebitando al Tribunale di aver erroneamente qualificato l’articolo 77 dello Statuto e l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII di quest’ultimo come «base legale valida» dell’arricchimento dell’Unione. Con la quarta censura, articolata in due profili, la ricorrente lamenta una violazione del principio di parità di trattamento. Quanto agli altri motivi e censure dell’impugnazione, ritengo che la loro manifesta irricevibilità o infondatezza, già correttamente accertata dal Tribunale, non richieda ulteriori sviluppi.

IV.    Osservazioni preliminari

12.      Prima di esaminare le censure, conviene richiamare il contesto in cui la presente causa si inscrive. Il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione è un regime a prestazione definita, fondato sul principio di solidarietà. La pensione percepita da un funzionario o da un agente non costituisce la contropartita esatta dei contributi da lui versati: i contributi confluiscono in un meccanismo solidaristico, e la prestazione è determinata secondo le regole dello Statuto, non in funzione di un conto individuale.

13.      In tale quadro, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto conferisce al funzionario la facoltà – e non l’obbligo – di trasferire al RPIUE il capitale rappresentativo dei diritti pensionistici acquisiti prima dell’entrata in servizio. Il capitale trasferito è convertito, secondo criteri attuariali predeterminati, in un numero di annualità che concorrono al calcolo ordinario della pensione. La facoltà di trasferimento mira a consentire un coordinamento tra i regimi nazionali e il regime dell’Unione, e a permettere che i diritti maturati in precedenza siano presi in considerazione al termine della carriera.

14.      Il calcolo della pensione di anzianità avviene, peraltro, secondo un duplice meccanismo. Da un lato, il calcolo ordinario, basato sugli anni di servizio computati – comprensivi delle annualità abbuonate a titolo del trasferimento. Dall’altro, la regola del minimo vitale di cui all’articolo 77, quarto comma, dello Statuto, che garantisce un importo minimo determinato in funzione dei soli anni di servizio prestati per l’Unione. La pensione effettivamente attribuita corrisponde al più favorevole dei due risultati.

15.      È in questo contesto che si colloca la questione sollevata dall’impugnazione. Quando, come nel caso della ricorrente, prevale la regola del minimo vitale, le annualità abbuonate a titolo del trasferimento non incidono sull’importo finale della pensione. Si tratta di stabilire se tale circostanza privi di base legale la conservazione, da parte dell’Unione, del capitale trasferito – questione che la Corte ha già avuto modo di affrontare, in una fattispecie analoga, nella sentenza KY (4).

V.      Sulla prima e sulla seconda censura del secondo motivo

A.      Argomenti della ricorrente e dell’interveniente

16.      La ricorrente, sostenuta da USF/EPSU-CJ, fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente identificato gli articoli 77 dello Statuto e 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII di quest’ultimo come «base legale valida» dell’arricchimento dell’Unione. A suo avviso, occorrerebbe distinguere tra la validità formale della disposizione invocata e la sua idoneità a costituire base giuridica della conservazione del capitale nel caso concreto: una disposizione formalmente valida, nella prospettazione della ricorrente, non sarebbe «valida base legale» quando la sua applicazione lasci priva di effetto la facoltà di trasferimento esercitata dall’agente.

17.      USF/EPSU-CJ aggiunge, a tale riguardo, che il legislatore dell’Unione non avrebbe previsto alcuna gerarchia tra il calcolo ordinario e la regola del minimo vitale, né alcuna interazione tra l’applicazione di quest’ultima e il meccanismo del trasferimento. Tale assenza di disciplina costituirebbe di per sé «l’“assenza di base giuridica” richiesta dalla giurisprudenza» in materia di arricchimento senza causa.

18.      La Commissione, sostenuta dal Consiglio, contesta tali argomenti, richiamando, in particolare, la sentenza KY, che concernerebbe una situazione di fatto analoga.

B.      Analisi

19.      L’analisi che segue si articola in quattro passaggi. Richiamerò anzitutto le condizioni alle quali la giurisprudenza subordina l’azione di arricchimento senza causa, per circoscrivere la controversia alla prima di esse. Esaminerò poi la nozione di «base legale valida», per mostrare che la dicotomia tra validità e idoneità della base legale, proposta dalla ricorrente, non può essere accolta. Verificherò quindi, alla luce della sentenza KY, che le annualità abbuonate sono state prese in considerazione nel calcolo della pensione, quantunque senza effetto sul suo importo finale. Da ultimo, mostrerò che nessuno dei tre precedenti invocati dalla ricorrente – Kristensen (5), Barroso Truta (6) e ABLV Bank (7) – conduce a una conclusione diversa. Ne discenderà la conferma del punto 46 della sentenza impugnata.

20.      Secondo costante giurisprudenza, un’azione di restituzione fondata sull’arricchimento senza causa dell’Unione richiede, per essere accolta, la prova, da un lato, di un arricchimento senza base legale valida dell’Unione (8) e, dall’altro, di un impoverimento del ricorrente correlato a tale arricchimento (9).

21.      Tale azione non richiede, invece, la prova di un’illegittimità o di una colpa di comportamento della parte convenuta (10).

22.      La controversia in esame verte sulla prima delle due condizioni cumulative, cioè sull’assenza di base legale valida dell’arricchimento dell’Unione. La portata di tale nozione non è priva di difficoltà e richiede un’analisi puntuale.

23.      La distinzione che la ricorrente e USF/EPSU-CJ propongono – tra la validità formale della disposizione invocata e la sua idoneità concreta a giustificare la conservazione del capitale trasferito – non trova riscontro, come tale, nella giurisprudenza della Corte. Essa coglie tuttavia un’esigenza in sé corretta: la base legale dell’arricchimento dev’essere verificata in relazione al vantaggio patrimoniale concretamente controverso, e non desunta dal mero richiamo astratto a una disposizione applicabile alla materia (11). In tal senso, la nozione di «base legale valida» non rinvia alla sola validità astratta della disposizione invocata, ma al titolo giuridico che consente all’Unione di conservare il vantaggio patrimoniale controverso. È precisamente tale verifica che, nel caso di specie, conduce – come passerò a esporre – al rigetto della censura.

24.      Già nella sentenza Masdar, la Corte ha chiarito che un arricchimento non può essere qualificato come «privo di causa» quando trova la propria giustificazione in obblighi – segnatamente, di natura contrattuale – che vincolano le parti (12). Analogamente, quando l’arricchimento è giustificato dal quadro normativo applicabile, correttamente applicato e funzionalmente idoneo a sorreggere la conservazione del vantaggio patrimoniale controverso, esso non può essere qualificato come «senza causa».

25.      La tesi della ricorrente, e in particolare la dicotomia validità/idoneità che essa propone, equivarrebbe, in realtà, a subordinare la sussistenza di una «base legale valida» non alla validità del fondamento normativo dell’arricchimento, bensì all’effetto utile concretamente prodotto, nel caso del singolo agente, dall’applicazione di tale fondamento. Una stessa disposizione costituirebbe una «base legale valida» per gli agenti la cui pensione è calcolata secondo le regole ordinarie e cesserebbe di esserlo per quelli ai quali si applica il minimo vitale. Una simile lettura a geometria variabile della nozione di base legale è incompatibile con l’esigenza di certezza del diritto. La validità della base legale, infatti, non sarebbe più accertabile ex ante, alla luce del quadro normativo applicabile, ma soltanto ex post, in funzione dell’esito contabile della liquidazione nel singolo caso: la medesima disposizione sarebbe titolo idoneo o inidoneo della conservazione del capitale a seconda di come, per ciascun agente, si chiude il confronto tra i due calcoli. Né l’amministrazione né l’agente sarebbero in grado di conoscere in anticipo il regime giuridico dell’operazione. Soprattutto, la nozione di base legale verrebbe svuotata della sua funzione, che è quella di distinguere l’azione restitutoria dal sindacato di legittimità: ammettere che una disposizione validamente applicata cessi di costituire base legale quando il suo risultato non soddisfa l’interessato equivale a reintrodurre, sotto le vesti dell’arricchimento senza causa, una contestazione della norma che ha la sua sede propria in altri rimedi.

26.      Se, sul piano concettuale, la dicotomia proposta non può dunque essere accolta, occorre ancora chiedersi se essa non colga, sul piano sostanziale, un difetto reale del sistema. La tesi della ricorrente riposa, in ultima analisi, su una premessa implicita: che il capitale trasferito al RPIUE «debba» tradursi in un incremento corrispondente della pensione, sicché, mancando tale incremento, la conservazione del capitale resterebbe priva di giustificazione. È precisamente tale premessa che la Corte, nella sentenza KY, ha espressamente respinto (13).

27.      Il chiarimento fornito dalla Corte a tale riguardo merita di essere richiamato. La facoltà di trasferire i diritti pensionistici nazionali, prevista dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, offre al funzionario interessato la garanzia che tali diritti saranno presi in considerazione nel calcolo della sua pensione dell’Unione, ma non gli conferisce alcuna garanzia che tale presa in considerazione si traduca in un aumento della sua pensione corrispondente integralmente al capitale trasferito (14).

28.      L’argomento di USF/EPSU-CJ relativo alla pretesa assenza di gerarchia tra calcolo ordinario e regola del minimo vitale merita un esame distinto. Risulta dalla sentenza KY che la pensione di anzianità è calcolata, in conformità dell’articolo 77, primo comma, dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 2 dell’allegato VIII di quest’ultimo, sulla base degli anni di servizio prestati dal funzionario. La regola del minimo vitale prevista dal quarto comma del medesimo articolo si applica solo in via sussidiaria, vale a dire qualora l’applicazione del calcolo ordinario non consenta al funzionario di raggiungere l’importo da essa garantito (15).

29.      Tale carattere sussidiario non equivale a una marginalizzazione del minimo vitale, né si riduce a una mera questione terminologica. Esso esprime un dato strutturale: nessuna delle due modalità di calcolo opera in modo isolato. È solo procedendo al doppio calcolo previsto dall’articolo 77 dello Statuto che è possibile verificare se l’importo della pensione risultante dal primo calcolo raggiunge o supera quello derivante dalla regola del minimo vitale (16).

30.      Nel caso di specie, tale doppio calcolo è stato effettuato. Sia l’articolo 77 dello Statuto, sia l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII di quest’ultimo hanno trovato applicazione, e le annualità abbuonate sono state «prese in considerazione», ai sensi della sentenza KY, nel calcolo ordinario. Tale formula, come risulta dal punto 69 della sentenza KY, non richiede che le annualità incidano sull’importo finale concretamente attribuito: essa esige soltanto che esse siano effettivamente integrate nel calcolo ordinario della pensione, che costituisce il primo termine del confronto con la regola del minimo vitale. La circostanza che il risultato di tale calcolo non abbia prevalso sul minimo vitale non equivale dunque all’assenza di presa in considerazione, ma deriva dall’applicazione della clausola di salvaguardia costituita dal minimo vitale stesso.

31.      Non vi è, contrariamente a quanto sostenuto da USF/EPSU-CJ, una «omissione» del legislatore quanto al rapporto tra trasferimento e minimo vitale. La regola è chiara: i due calcoli vengono effettuati, il risultato più favorevole prevale, e nessuna disposizione prevede il rimborso del capitale trasferito laddove tale capitale non si traduca in un incremento concreto della pensione. Tale assetto, lungi dal costituire una lacuna del sistema, è coerente con la logica solidaristica sottesa al RPIUE e non consente, di per sé, di ravvisare un’assenza di base legale valida ai fini dell’azione restitutoria (17).

32.      Il RPIUE non è del resto concepito nel senso che la pensione percepita costituisca la contropartita esatta dei contributi versati. Una volta trasferito, il capitale rappresentativo dei diritti pensionistici nazionali si fonde con i contributi diretti al RPIUE: il funzionario o l’agente cessa di esserne «titolare» (18).

33.      Devo infine soffermarmi sull’argomento, sviluppato da USF/EPSU-CJ, secondo cui il trasferimento sarebbe «supposto essere neutro» – formula che l’interveniente riconduce a una comunicazione interna della Commissione del 2015 – nel senso che esso non dovrebbe comportare né perdita né guadagno finanziario per le parti coinvolte. Anche ammesso che tale comunicazione sia stata effettivamente diramata nei termini riportati, l’argomento riposa, mi sembra, su un’estensione della nozione di neutralità che va oltre quanto previsto dallo Statuto. La neutralità, in materia di trasferimento di diritti pensionistici, ha un significato preciso: essa designa l’equivalenza attuariale dell’operazione di conversione, nel senso che il capitale versato è trasformato in un numero di annualità il cui valore, calcolato secondo criteri attuariali predeterminati – età dell’interessato, parametri demografici e finanziari fissati dalle DGE –, corrisponde al capitale medesimo. Il trasferimento, in altri termini, non deve arricchire né impoverire sistematicamente alcuna delle parti al momento in cui è effettuato: è in tale conversione, e solo in essa, che si esprime la neutralità del meccanismo. Esso non garantisce, invece, che il risultato finale della liquidazione corrisponda al capitale trasferito. Una garanzia di tal genere esula dal disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto ed è, come ho già ricordato, espressamente esclusa dalla sentenza KY.

1.      Sulla distinzione rispetto alla sentenza Kristensen e a./Consiglio

34.      La ricorrente e USF/EPSU-CJ richiamano la sentenza Kristensen e a./Consiglio (19). Ritengo che tale precedente non sia trasponibile al caso di specie, per una ragione che conviene enunciare subito: la causa Kristensen riguarda un’eccedenza di capitale emersa al momento del trasferimento, per effetto del massimale delle annualità computabili – eccedenza che il sistema oggi rimborsa, e che alla ricorrente è stata in effetti rimborsata –, mentre la presente causa riguarda l’inoperatività, al momento della liquidazione, di annualità validamente abbuonate. È la Corte stessa, come dirò, ad aver tracciato questa distinzione. In quella causa, le disposizioni generali di esecuzione adottate dal Consiglio limitavano il numero di annualità computabili al numero di anni durante i quali l’interessato era stato affiliato ai regimi previdenziali precedenti l’entrata in servizio nell’Unione, e il Tribunale ne confermò la legittimità. Quando una tale limitazione opera, la porzione del capitale trasferito che eccede le annualità riconoscibili resta «tecnicamente» inutilizzata: è l’eccedenza pecuniaria che l’articolo 7, paragrafo 6, delle DGE oggi applicabili prevede sia rimborsata all’agente, e della quale la ricorrente ha in effetti già beneficiato per l’importo di EUR 24 805,75. Si tratta, in ogni caso, di un profilo attinente al momento del trasferimento e alla determinazione delle annualità computabili.

35.      La distinzione tra questa fattispecie e la situazione di un’inoperatività concreta delle annualità validamente abbuonate, conseguente all’applicazione del minimo vitale, è stata recentemente confermata dalla Corte nella sentenza Bopuis (20), che ha ribadito che la sentenza Kristensen riguarda «una questione diversa» da quella che si pone quando i diritti pensionistici trasferiti sono stati effettivamente presi in considerazione nel calcolo della pensione. È precisamente questo il caso della ricorrente, la cui situazione, lungi dal coincidere con quella nella causa Kristensen, è invece quella su cui la Corte si è già pronunciata, in senso negativo, nella sentenza KY.

2.      Sulla distinzione rispetto alla sentenza Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea

36.      Anche il richiamo alla sentenza Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea (21), che la ricorrente reitera nell’impugnazione, non mi sembra pertinente. Tale sentenza riguardava una domanda di risarcimento del danno derivante da un’asserita carenza informativa, e non un’azione di arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale per l’assenza di un pregiudizio reale e certo al momento del giudizio. L’osservazione contenuta al punto 106 di tale sentenza, secondo cui il rifiuto di restituire il capitale non preso in considerazione al momento della liquidazione potrebbe condurre a un arricchimento senza causa, è stata formulata a titolo incidentale e in termini particolarmente prudenti (22).

37.      Va sottolineato, peraltro, che lo stesso Tribunale, nella sentenza Barroso Truta, aveva chiarito che il capitale trasferito «non è infatti scomparso», ma è stato convertito in annualità supplementari che, in linea di principio, devono essere prese in considerazione per calcolare i diritti pensionistici dei ricorrenti, sicché i diritti trasferiti non possono essere considerati come trasferiti puramente in perdita (23). Da tale precisazione discendono due conseguenze. La prima: se il capitale trasferito non è perso, ma convertito in annualità destinate, in linea di principio, a essere prese in considerazione, l’ipotesi di un’appropriazione senza contropartita evocata al punto 106 designa un’eventualità limite, non la fisiologia del sistema; tale osservazione non può dunque essere elevata a principio generale, valido per ogni caso in cui l’abbuono resti economicamente inoperante. La seconda: le vie di ricorso ivi prospettate riguardavano la contestazione degli atti di liquidazione, non il rimedio restitutorio qui esperito. Una regola generale nel senso auspicato dalla ricorrente – secondo cui la conservazione del capitale rimasto inoperante configurerebbe in ogni caso un arricchimento senza causa – sarebbe, del resto, inconciliabile con la successiva sentenza KY.

3.      Sul richiamo alla sentenza ABLV Bank/CRU

38.      La ricorrente invoca, infine, la sentenza ABLV Bank/CRU, secondo la quale un arricchimento non può essere escluso «per il solo fatto che la sua giustificazione iniziale era dimostrata, senza tener conto dell’esistenza di un fondamento giuridico per conservare gli importi in questione» (24). Tale richiamo non mi sembra pertinente. La sentenza ABLV Bank concerne la procedura di risoluzione degli enti creditizi e si inserisce in un contesto normativo radicalmente diverso da quello del regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione. Soprattutto, il principio in essa enunciato non sovverte i criteri della sentenza KY, che riguarda specificamente la materia in esame. Nel caso di specie, una base legale per conservare il capitale trasferito esiste non solo al momento del trasferimento – quando il capitale è stato convertito in annualità in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – ma ha continuato a operare al momento della liquidazione, essendo state le annualità così abbuonate prese in considerazione nel doppio calcolo previsto dall’articolo 77 dello Statuto, ancorché senza prevalere sul minimo vitale.

39.      Alla luce di quanto precede, ritengo che il Tribunale non sia incorso in errore di diritto nel concludere, al punto 46 della sentenza impugnata, che la pensione della ricorrente è stata calcolata conformemente alle disposizioni applicabili, sicché la prima condizione dell’arricchimento senza causa non era soddisfatta.

40.      Non sfugge che, nei casi in cui la regola del minimo vitale prevale sul calcolo ordinario, l’esito del meccanismo statutario possa apparire insoddisfacente dal punto di vista del singolo agente i cui diritti pensionistici trasferiti si rivelino economicamente inoperanti. Per le ragioni esposte, tuttavia, tale esito non integra un’assenza di base legale valida ai sensi della giurisprudenza Masdar e KY; ogni valutazione sull’opportunità di correttivi attiene a scelte di disciplina che esulano dalla funzione giurisdizionale.

41.      Suggerisco pertanto alla Corte di respingere la prima e la seconda censura del secondo motivo come infondate.

VI.    Sulla quarta censura del secondo motivo

A.      Argomenti della ricorrente

42.      Con la quarta censura, articolata in due profili distinti, la ricorrente lamenta la violazione del principio di parità di trattamento. In primo luogo, essa si duole di essere stata trattata allo stesso modo dei funzionari e agenti che, pur beneficiando del minimo vitale, non hanno trasferito i propri diritti pensionistici al RPIUE, e che hanno quindi conservato la titolarità dei diritti nazionali. In secondo luogo, essa si duole di non aver ricevuto lo stesso trattamento riservato dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») della Corte di giustizia ai ricorrenti nella causa Barroso Truta, alcuni dei quali avrebbero ottenuto il rimborso del capitale trasferito.

B.      Analisi

43.      Esaminerò i due profili nell’ordine in cui sono dedotti. Quanto al primo, mostrerò che la dichiarazione di inoperanza pronunciata dal Tribunale è conforme alla giurisprudenza e che, in ogni caso, le situazioni poste a confronto non sono comparabili. Quanto al secondo, tre ragioni autonome e concorrenti ne impongono il rigetto: la questione della portata della decisione del Comité chargé des réclamations della Corte di giustizia dell’Unione europea rispetto alla sentenza impugnata appartiene al giudizio parallelo C‑836/24 P; nell’ottica propria della presente causa, l’argomento è inoperante; in ogni caso, le misure adottate da un’istituzione non vincolano le altre.

1.      Sul primo profilo

44.      Con il primo profilo, la ricorrente sostiene di essere stata trattata allo stesso modo dei funzionari e agenti che, pur beneficiando del minimo vitale, non hanno trasferito i propri diritti pensionistici al RPIUE. Costoro, secondo la ricorrente, si trovano in una situazione comparabile alla sua, ma più vantaggiosa: ottengono la stessa pensione e, in più, conservano la titolarità dei diritti pensionistici nazionali.

45.      Il Tribunale, al punto 50 della sentenza impugnata, ha dichiarato inoperante tale argomento, ricordando – per analogia con la sentenza KY (25)– che, anche ammesso che fosse accertata, una violazione del principio di parità di trattamento non inciderebbe sulla verifica delle due condizioni dell’azione di arricchimento senza causa.

46.      Tale soluzione mi sembra corretta. La ricorrente obietta che, nel caso di specie, l’argomento sarebbe stato presentato in modo diverso: essa farebbe valere non un’illegittimità autonoma, bensì la stessa assenza di base legale valida, intrinsecamente connessa alla denunciata disparità di trattamento. L’obiezione non può tuttavia essere accolta. Come ho esposto nella sezione precedente, la prima condizione dell’arricchimento senza causa non è, in ogni caso, soddisfatta: qualunque argomento idoneo a corroborare la sussistenza di tale condizione, ivi compreso quello fondato sulla parità di trattamento, è destinato, in tale prospettiva, a restare senza effetto.

47.      Aggiungo che, in ogni caso, le situazioni che la ricorrente intende comparare non sono comparabili. Secondo costante giurisprudenza, il carattere comparabile delle situazioni deve essere valutato alla luce dell’insieme degli elementi che le caratterizzano, e in particolare dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione (26).

48.      Orbene, la ricorrente, esercitando la facoltà conferita dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ha accettato il rischio inerente al trasferimento (27). Coloro che non hanno esercitato tale facoltà hanno mantenuto, alle condizioni del regime nazionale, la titolarità dei diritti pensionistici nazionali. La differenza di trattamento di cui la ricorrente si lamenta non riflette dunque una disparità nell’applicazione della legge a situazioni comparabili, ma la diversa conseguenza giuridica di una scelta che a ciascuno è imputabile. Suggerisco pertanto alla Corte di respingere come infondato il primo profilo della quarta censura.

2.      Sul secondo profilo

49.      Con il secondo profilo, la ricorrente fa valere di non aver ricevuto lo stesso trattamento riservato dall’AACC della Corte di giustizia ai ricorrenti nella causa Barroso Truta, alcuni dei quali avrebbero ottenuto, successivamente a tale sentenza, il rimborso del capitale trasferito al RPIUE non preso in considerazione al momento della liquidazione dei loro diritti pensionistici. A tale riguardo, essa ha prodotto, in allegato all’impugnazione, la decisione del Comité chargé des réclamations della Corte di giustizia dell’Unione europea (28), con la quale è stato annullato, sulla base del principio di parità di trattamento rispetto ad altri due ex ricorrenti già rimborsati, il rigetto opposto dall’AACC alla domanda di rimborso di un ulteriore ex ricorrente in tale causa.

50.      Tale profilo è strettamente connesso al terzo motivo invocato dalla ricorrente nell’impugnazione parallela C‑836/24 P. In tale distinto giudizio – sul quale presenterò conclusioni separate – la stessa decisione del 29 gennaio 2024 è invocata e, segnatamente, la questione se il Tribunale fosse tenuto a esaminare in modo approfondito l’analogia con la causa Barroso Truta è oggetto di apposita disamina. Non spetta dunque alle presenti conclusioni pronunciarsi su tale questione, che sarà trattata nei suoi termini propri nelle conclusioni nella causa C‑836/24 P.

51.      Limitandomi all’angolo prospettico proprio della presente causa – l’arricchimento senza causa – l’argomento mi pare in ogni caso inoperante. Anche ammesso che la disparità di trattamento rispetto ai ricorrenti nella causa Barroso Truta sia stata effettivamente posta in essere, tale circostanza, applicando mutatis mutandis la giurisprudenza KY, non inciderebbe sulla verifica delle condizioni dell’azione di arricchimento senza causa, le quali, come esposto, non risultano soddisfatte.

52.      Aggiungo che, secondo la giurisprudenza, le misure adottate da un’istituzione dell’Unione a favore di un determinato gruppo di persone costituiscono, in assenza di qualsiasi obbligo giuridico derivante dallo Statuto, misure che non possono essere invocate a sostegno di un motivo tratto dalla violazione del principio di parità di trattamento nei confronti di un’altra istituzione (29). La decisione del Comité chargé des réclamations della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 gennaio 2024, alla quale la ricorrente si riferisce, è precisamente di tal genere. Essa attesta certamente l’esistenza di rimborsi successivi alla sentenza Barroso Truta. Dinanzi al Comité, tuttavia, il reclamante aveva dedotto più motivi, tra i quali l'arricchimento senza causa dell'Unione e la violazione del principio di parità di trattamento. Il Comité ha accolto il reclamo sul terreno della parità di trattamento rispetto ad altri due ex ricorrenti nella causa Barroso Truta già rimborsati, tenendo conto del contesto risultante dai punti 104-106 di tale sentenza. Esso non ha tuttavia fondato la propria decisione su un autonomo accertamento dell’arricchimento senza causa, né ha individuato una base giuridica generale del rimborso. Allo stato della giurisprudenza, l’argomento non potrebbe quindi, in ogni caso, prevalere sulle ragioni fin qui esposte. Suggerisco pertanto alla Corte di respingere come infondato anche il secondo profilo della quarta censura.

VII. Conclusione

53.      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, e fatte salve le valutazioni relative agli altri motivi e censure dell’impugnazione, propongo alla Corte di respingere la prima, la seconda e la quarta censura del secondo motivo come infondate.


1      Lingua originale: l’italiano.


2      Sentenza del 25 settembre 2024, PT/Commissione (T‑788/22, EU:T:2024:655) (in prosieguo: «la sentenza impugnata»).


3      Per la causa parallela in materia di eccezione di illegittimità dell’articolo 77, quarto comma dello Statuto, v. sentenza del 25 settembre 2024, PT/Commissione (T‑367/22, EU:T:2024:654), oggetto dell’impugnazione C‑836/24 P.


4      Sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑100/22 P, EU:C:2023:377) (in prosieguo: «sentenza KY»).


5      Sentenza del 10 novembre 1999, Kristensen e a./Consiglio (T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 e T‑118/98, EU:T:1999:289) (in prosieguo: «sentenza Kristensen»).


6      Sentenza del 18 settembre 2018, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea (T‑702/16 P, EU:T:2018:557) (in prosieguo: «sentenza Barroso Truta»).


7      Sentenza del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU (C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 100) (in prosieguo: «sentenza ABLV Bank»).


8      V. sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punti 44 e 47) (in prosieguo: «sentenza Masdar»).


9      Sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑100/22 P, EU:C:2023:377, punto 41).


10      Sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 45); v., anche, sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑100/22 P, EU:C:2023:377, punto 42).


11      In dottrina, sulla centralità della verifica della base legale nell’azione di arricchimento senza causa, v. G. Portonera, Unjust Enrichment and European Law: Present State and Future Directions, in GPR, 2023.


12      Sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 46).


13      Sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑100/22 P, EU:C:2023:377, punti 63 e 64).


14      Ibidem, punto 69.


15      Sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑100/22 P, EU:C:2023:377, punto 65).


16      Ibidem, punto 71.


17      V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2022, WP e a./Commissione (T‑604/21, EU:T:2022:686, punto 55).


18      Sentenza del 6 settembre 2023, OR e OS/Commissione (T‑171/22, EU:T:2023:520, punto 47).


19      Sentenza del 10 novembre 1999, Kristensen e a./Consiglio (T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 e T‑118/98, EU:T:1999:289).


20      V., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2025, Bopuis (C‑776/24, EU:C:2025:1010, punto 54).


21      Sentenza del 18 settembre 2018, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea (T‑702/16 P, EU:T:2018:557).


22      Sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑100/22 P, EU:C:2023:377, punto 81). V., nello stesso senso, sentenza del 9 novembre 2022, WP e a./Commissione (T‑604/21, EU:T:2022:686, punto 56).


23      Sentenza del 18 settembre 2018, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea (T‑702/16 P, EU:T:2018:557, punto 103).


24      Sentenza del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU (C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 100).


25      V., per analogia, sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑100/22 P, EU:C:2023:377, punti 43 e 45).


26      V., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da (C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punti 95 e 96).


27      V., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punto 83).


28      Decisione del Comité chargé des réclamations della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 gennaio 2024 (R-12/23; allegato A.3 all’impugnazione).


29      V., in tal senso, sentenza del 25 settembre 2024, PT/Commissione (T‑367/22, EU:T:2024:654, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

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