ECLI:EU:C:2025:531•Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 3 luglio 2025.###
Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 3 luglio 2025.###
ECLI:EU:C:2025:531Eu Cjeu3 lug 2025
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 3 luglio 2025 ( 1 )
Causa C‑366/24
Amazon EU Sàrl
contro
Ministre de la Culture,
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Libera prestazione di servizi – Libera circolazione delle merci – Salvaguardia o promozione della diversità culturale – Servizio di consegna di libri a domicilio – Normativa nazionale che prevede una tariffa minima per una simile consegna – Direttiva 2006/123/CE»
I. Introduzione
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1. |
Il panorama letterario francese è da tempo caratterizzato da misure di protezione volte a salvaguardare il patrimonio culturale e la regolamentazione dei prezzi costituisce un pilastro fondamentale a tal fine, a partire dalla cosiddetta legge «Lang» ( 2 ), adottata nel 1981. Tale legge ha istituito il prezzo unico del libro allo scopo di garantire un accesso equo alla letteratura nell’intero territorio, così favorendo una rete decentralizzata di librerie e la diversità editoriale a fronte dell’uniformazione del mercato. Quasi quaranta anni più tardi, la cosiddetta legge «Darcos» del 2021 estende tale meccanismo di protezione all’era digitale imponendo la tariffa minima di EUR 3 per la consegna di ordini di libri inferiori a EUR 35. |
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2. |
Il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) intende stabilire se sia possibile conciliare, da un lato, il diritto dell’Unione fondato sull’assioma di un mercato interno con libera circolazione dei prodotti e dei fattori di produzione e, dall’altro lato, una politica culturale nazionale che, tramite la fissazione dei prezzi, intende proteggere le librerie indipendenti, mantenere il pluralismo editoriale e affermare lo status del libro come «bene non commerciale» appartenente al patrimonio nazionale. |
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3. |
La particolarità della presente causa risiede nel fatto che il giudice del rinvio interpella la Corte unicamente riguardo alle disposizioni del diritto dell’Unione alla luce delle quali deve esaminare la normativa in questione, senza chiedere, nel merito, se la normativa di cui trattasi sia compatibile con il diritto dell’Unione. |
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4. |
Nel caso di specie vengono potenzialmente in rilievo le direttive 2000/31/CE ( 3 ) e 2006/123/CE ( 4 ) nonché le libertà fondamentali del Trattato FUE, più precisamente la libera circolazione delle merci ai sensi dell’articolo 34 TFUE e la libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE. |
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva 2000/31
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5. |
I considerando 18 e 21 della direttiva 2000/31 enunciano quanto segue:
(...)
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6. |
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivi e campo d’applicazione», al paragrafo 6 prevede che «[l]a presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a livello [dell’Unione], o nazionale nel rispetto del diritto [dell’Unione], per promuovere la diversità linguistica e culturale e garantire la salvaguardia del pluralismo». |
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7. |
L’articolo 2, lettera h), di detta direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: (...)
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8. |
Ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Mercato interno»: «1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. 2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. (...) 4. Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:
(...)». |
2. Direttiva 2006/123
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9. |
I considerando 11, 33, 40, 76 e 83 della direttiva 2006/123 enunciano quanto segue:
(...)
(...)
(...)
(...)
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10. |
L’articolo 1 della direttiva in parola, intitolato «Oggetto», ai paragrafi da 1 a 6 dispone quanto segue: «1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. 2. La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi. 3. La presente direttiva non riguarda né l’abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole (...) di concorrenza [dell’Unione]. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto [dell’Unione], quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti. 4. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello [dell’Unione] o nazionale, in conformità del diritto [dell’Unione], volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media. 5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva. 6. La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro (...) che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto [dell’Unione]. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale». |
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11. |
L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Campo di applicazione», prevede quanto segue: «1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro. 2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti: (...)
(...)». |
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12. |
L’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva stabilisce, in particolare, che se disposizioni di quest’ultima confliggono con disposizioni di altri atti dell’Unione che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici, le disposizioni di questi altri atti dell’Unione prevalgono e si applicano a tali settori. |
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13. |
L’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123 definisce il termine «servizio» come «qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo [57 TFUE] fornita normalmente dietro retribuzione». |
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14. |
L’articolo 15 di tale direttiva è contenuto nel capo III, intitolato «Libertà di stabilimento dei prestatori», e ai paragrafi 2 e 3 dispone quanto segue: «2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti: (...)
(...) 3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti: (...)
(...)». |
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15. |
L’articolo 16 di tale direttiva, contenuto nel capo IV di quest’ultima intitolato «Libera circolazione dei servizi», prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio. Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:
(...) 3. Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un’attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto [dell’Unione], le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi». |
B. Diritto francese
1. Legge del 1981
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16. |
L’articolo 1, primo e quarto comma, della legge del 1981 prevede quanto segue: «Ogni persona fisica o giuridica che pubblica o importa libri è tenuta a fissare, per i libri che pubblica o importa, un prezzo di vendita al pubblico. (...) I rivenditori devono praticare un prezzo effettivo di vendita al pubblico compreso tra il 95% ed il 100% del prezzo fissato dall’editore o dall’importatore. Quando il libro è spedito all’acquirente e non viene ritirato in un negozio di vendita al dettaglio di libri, il prezzo di vendita è quello fissato dall’editore o dall’importatore. In nessun caso il servizio di consegna dei libri può essere offerto, direttamente o indirettamente, a titolo gratuito dal rivenditore, a meno che il libro non venga ritirato in un negozio di vendita al dettaglio di libri. Esso deve essere fatturato nel rispetto di una tariffa minima fissata con decreto dei ministri incaricati della cultura e dell’economia su proposta dell’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (autorità di regolazione delle comunicazioni elettroniche, delle poste e della distribuzione della stampa). Tale decreto tiene conto delle tariffe proposte dai prestatori di servizi postali sul mercato della vendita al dettaglio di libri e dell’esigenza imperativa di mantenimento di una fitta rete di rivenditori nel territorio». |
2. Decreto del 4 aprile 2023
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17. |
Ai sensi dell’articolo 1 dell’arrêté relatif au montant minimal de tarification du service de livraison du livre (decreto relativo alla tariffa minima per il servizio di consegna dei libri), del 4 aprile 2023 ( 5 ): «La tariffa minima del servizio di consegna del libro di cui al quarto comma dell’articolo 1 della [legge del 1981] è fissata in:
La tariffa minima così fissata si applica al servizio di consegna di un ordine a prescindere dal numero di colli che compongono tale ordine. Il servizio di consegna è pagato dall’acquirente contemporaneamente al pagamento dell’ordine». |
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
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18. |
Amazon EU Sàrl (in prosieguo: «Amazon»), società di diritto lussemburghese, ha proposto dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), giudice del rinvio, un ricorso diretto all’annullamento del decreto del 4 aprile 2023. |
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19. |
A sostegno del proprio ricorso, Amazon afferma che l’imposizione ai rivenditori di una tariffa minima per il servizio di consegna dei libri non ritirati in un negozio di vendita al dettaglio di libri corrispondente all’importo minimo fissato dal decreto del 4 aprile 2023 viola, in via principale, la direttiva 2000/31 e, in subordine, la direttiva 2006/123, nonché il principio della libera circolazione delle merci, precisando al contempo che buona parte dei libri da essa venduti in Francia sono consegnati da depositi situati in un altro Stato membro. |
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20. |
In primo luogo, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 1, quarto comma, della legge del 1981 disciplini esclusivamente il servizio di consegna dei libri. Pertanto, tenuto conto dell’articolo 2, lettera h), ii), della direttiva 2000/31, come interpretato dalla Corte nella sentenza Ker‑Optika ( 6 ), il requisito previsto da tale disposizione non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva in parola. |
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21. |
In secondo luogo, tale giudice afferma che, secondo Amazon, l’articolo 1, quarto comma, della legge del 1981, subordinerebbe il libero esercizio di un’attività di servizio a un requisito incompatibile con le condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2006/123. Da parte sua, il ministère de la Culture (Ministero della Cultura, Francia) ritiene, in via principale, che l’articolo 1, quarto comma, di detta legge sia stato adottato per salvaguardare la diversità editoriale e, di conseguenza, la diversità culturale, cosicché esso sarebbe escluso dall’ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di quest’ultima. In subordine, tale ministero sostiene che la diversità culturale costituisce un motivo che permette di giustificare la normativa in questione. |
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22. |
In terzo luogo, il giudice del rinvio chiede, nell’eventualità che sia adottata l’interpretazione del ministère de la Culture (Ministero della Cultura), se l’esame di una normativa alla luce della direttiva 2006/123 impedisca di procedere al suo esame alla luce del diritto primario. |
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23. |
In quarto luogo, il giudice del rinvio si chiede, nell’ipotesi in cui un simile esame debba essere effettuato alla luce del diritto primario, se una misura nazionale che fissa una tariffa minima per la consegna a domicilio di un bene debba essere considerata come relativa a una modalità di vendita di tale bene e, di conseguenza, debba essere valutata alla luce della libera circolazione delle merci garantita all’articolo 34 TFUE o alla luce della libera prestazione dei servizi garantita all’articolo 56 TFUE, tenendo conto, in particolare, del pregiudizio arrecato all’attività di vendita di tale bene online o del carattere distinto della prestazione di consegna rispetto alla prestazione di vendita del bene. |
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24. |
In tale contesto il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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IV. Analisi
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25. |
Si deve anzitutto sottolineare che le questioni pregiudiziali in esame hanno tutte ad oggetto l’individuazione del diritto dell’Unione applicabile nel caso di specie. In tale ottica, il giudice del rinvio chiede alla Corte, con la prima questione, se le disposizioni della direttiva 2006/123 siano applicabili; con la seconda, nel caso in cui la direttiva 2006/123 sia applicabile, se possa essere effettuato un esame alla luce del diritto primario e, con la terza, se la normativa in questione costituisca un ostacolo ai sensi degli articoli 34 o 56 TFUE. Per contro, esso non si interroga sulla possibile giustificazione di un eventuale ostacolo. |
A. Osservazioni preliminari
1. Sulla normativa di cui trattasi nel procedimento principale
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26. |
Posto che il giudice del rinvio fa riferimento alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale, occorre esaminare l’obiettivo dichiarato della misura in questione e il meccanismo da essa predisposto per raggiungerlo. La normativa di cui trattasi nel procedimento principale impone ai rivenditori di fatturare agli acquirenti, secondo tariffe minime, il servizio di consegna dei libri che non siano ritirati in negozi di vendita al dettaglio di libri, ma consegnati a domicilio. |
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27. |
L’obiettivo dichiarato di tale normativa è la protezione dei rivenditori di libri aventi sede in Francia. In proposito, il governo francese spiega che, in Francia, il mercato del libro è oggetto di una politica culturale che «mira a proteggere il libro quale bene culturale dagli effetti negativi che possono derivare da una concorrenza sui prezzi». In tale ottica la legge del 1981 ha previsto un meccanismo generale di fissazione dei prezzi secondo il quale gli editori e gli importatori di libri hanno l’obbligo di fissare un prezzo di vendita al pubblico, che i rivenditori sono tenuti a rispettare, fatto salvo uno sconto massimo del 5%. |
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28. |
Benché tale meccanismo generale di fissazione dei prezzi non rientri nell’ambito delle presenti conclusioni, si può affermare che, secondo i suoi sostenitori, tale politica culturale permette di garantire la vitalità e la pluralità del settore dell’editoria e di mantenere una rete di diffusione e di distribuzione dei libri densa e diversificata nell’intero territorio nazionale. |
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29. |
Rilevo inoltre che la Corte è già stata interpellata riguardo al prezzo di vendita al dettaglio dei libri in Francia, nonché in Austria, e ha concluso che simili regimi non sono incompatibili con le disposizioni del mercato interno e, in particolare, con la libera circolazione delle merci ( 7 ). |
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30. |
Lo sviluppo delle vendite in Internet ha profondamente sconvolto non soltanto le abitudini dei clienti, ma anche, secondo il governo francese, l’equilibrio instaurato dalla legge del 1981. Esso ha inoltre introdotto un nuovo fattore di concorrenza: le spese di consegna. Alcune grandi piattaforme online hanno infatti proposto la gratuità delle consegne di libri, secondo il governo francese a discapito degli altri rivenditori. Per rimediare a tale squilibrio tra gli operatori del mercato, detta legge è stata modificata, imponendo che l’addebito delle spese di spedizione rispetti una tariffa minima e prevedendo un prezzo base di EUR 3 nonché la possibilità di una semigratuità a partire da EUR 35 di acquisti. |
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31. |
La normativa in questione ha dunque espressamente ad oggetto la vendita di libri in Internet, il che mi conduce all’analisi della direttiva 2000/31. |
2. Sulla direttiva 2000/31
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32. |
Occorre anzitutto valutare se le disposizioni nazionali in questione rientrino nell’ambito regolamentato della direttiva 2000/31. Se così fosse e le disposizioni nazionali in questione risultassero contrarie alle disposizioni di tale direttiva, dette disposizioni nazionali prevarrebbero allora su quelle della direttiva 2006/123. |
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33. |
In proposito, Amazon e la Commissione ritengono che la normativa in questione rientri nell’ambito regolamentato della direttiva 2000/31. |
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34. |
In forza dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. L’«ambito regolamentato» è definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 come le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. |
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35. |
La direttiva 2000/31 si basa dunque sulla logica del «paese di origine» ( 8 ). Le prescrizioni in materia di accesso e di esercizio sono imposte praticamente senza eccezioni dallo Stato membro di origine. |
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36. |
In forza dell’articolo 2, lettera h), ii), della direttiva 2000/31, sono nondimeno escluse dall’ambito regolamentato le norme sulle merci in quanto tali e quelle sulla consegna delle merci. |
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37. |
Si pone dunque la questione se una misura relativa alla tariffa di una consegna che non imponga prescrizioni specifiche riguardo alla modalità di consegna di una merce, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituisca una norma sulla consegna delle merci. |
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38. |
Secondo Amazon e la Commissione non è così. Esse affermano che la normativa in questione si occupa del prezzo delle transazioni online e non riguarda le condizioni concrete relative alla consegna, in quanto tale, di un libro. Secondo Amazon, tale normativa non riguarda i prestatori di servizi di consegna e non incide sulle imprese specializzate (unicamente) nelle attività di consegna. Ciò induce Amazon e la Commissione a concludere che non siamo in presenza di una norma sulla consegna delle merci ai sensi dell’articolo 2, lettera h), ii), della direttiva 2000/31. |
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39. |
Tali argomenti non mi convincono. |
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40. |
Si deve anzitutto ricordare che la Corte ha già dichiarato che, sebbene le norme nazionali relative alla commercializzazione di lenti a contatto rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31 nei limiti in cui riguardano l’atto di vendita via Internet di tali lenti, così non avveniva tuttavia per le norme nazionali concernenti la consegna di dette lenti ( 9 ). Orbene, la normativa di cui trattasi in questa sede ha lo scopo e l’effetto di disciplinare la consegna a domicilio dei libri. In tale contesto, non posso condividere l’argomento di Amazon e della Commissione secondo cui, in sostanza, la consegna di un libro in realtà sarebbe una condizione accessoria della vendita online inscindibile da quest’ultima ( 10 ). |
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41. |
Certamente è vero che, quando acquista un libro online, il consumatore, secondo il proprio punto di vista, effettua una sola operazione. Resta nondimeno che, giuridicamente e di fatto, si tratta di due operazioni, ossia la vendita di un libro e la sua successiva consegna. |
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42. |
Inoltre non si può parlare di «operazione inscindibile», in quanto la normativa in questione fa riferimento unicamente alle consegne a domicilio. Infatti, le prescrizioni sulla tariffa relative alla consegna si impongono indipendentemente dalla circostanza che il libro sia o meno acquistato in Internet: non appena avviene una consegna a domicilio, si applica una tariffa. Per quanto attiene invece agli ordini effettuati via Internet e ritirati in negozio, non sussiste un obbligo di fatturazione di spese di consegna. |
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43. |
In tali circostanze, ritengo che la normativa in questione non rientri nell’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), ii), della direttiva 2000/31, e di conseguenza che l’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultima non sia applicabile, il che implica non sia la normativa stabilita dal paese di origine per quanto riguarda le spese di consegna che si applica ad Amazon. |
B. Prima e seconda questione pregiudiziale: sulla direttiva 2006/123
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44. |
Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio intende sapere, in primo luogo, se l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/123 debba essere interpretato nel senso che esso escluda dall’ambito di applicazione di quest’ultima una normativa nazionale che fissa una tariffa minima per la consegna a domicilio di un ordine comprensivo di uno o più libri; in secondo luogo, nell’ipotesi in cui tale questione esiga una risposta negativa, se la promozione della diversità culturale, prevista da tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in parola, possa giustificare una simile misura e, in terzo luogo, in sostanza, supponendo che detta direttiva sia applicabile, se la normativa in questione possa essere esaminata alla luce del diritto primario dell’Unione. |
1. Obblighi specifici derivanti dalla direttiva 2006/123
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45. |
Quando la direttiva 2006/123 si applica a un’attività, lo Stato membro interessato è tenuto, in particolare, a eliminare le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. Al riguardo, l’articolo 16 di tale direttiva prevede che le restrizioni sono ammesse soltanto se giustificate da uno dei motivi imperativi d’interesse generale elencati da tale disposizione, proporzionate e non discriminatorie. Oltre a tale obbligo generale, gli Stati membri devono conformarsi a una serie di altri obblighi più precisi. |
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46. |
Tali obblighi implicano, in particolare, la semplificazione amministrativa ( 11 ) tramite la creazione di sportelli unici ( 12 ) e la previsione di procedure per via elettronica ( 13 ), obblighi di assistenza ai destinatari dei servizi ( 14 ), di provvedere affinché i prestatori mettano a disposizione dei destinatari una serie di informazioni ( 15 ) e di procedere a una cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri ( 16 ). |
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47. |
Essere assoggettati alle disposizioni della direttiva 2006/123 ha dunque conseguenze tangibili per gli Stati membri. |
2. Sull’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/123
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48. |
Ricordo che l’articolo 1 della direttiva 2006/123, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1, prevede che essa è volta a «stabili[re] le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi». |
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49. |
Ai paragrafi da 2 a 6 ( 17 ), tale articolo prevede poi le materie che la direttiva 2006/123 «non riguarda [ne traite pas]», che «lascia impregiudicat[e]» o «non pregiudica [ne porte pas atteinte, ne s’applique pas]» e sulle quali «non incide [n’affecte pas]» e, in particolare, al paragrafo 4, che essa «non pregiudica le misure adottate a livello [dell’Unione] o nazionale, in conformità del diritto [dell’Unione], volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media» ( 18 ). |
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50. |
Per contro, l’articolo 2 della direttiva 2006/123, intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 1 prevede che quest’ultima si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro e, al paragrafo 2, una serie di eccezioni a tale principio. Esso precisa che tale direttiva «non si applica» a una serie di «attività». |
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51. |
La lettura degli articoli 1 e 2 della direttiva 2006/123 mi induce a pormi il seguente interrogativo: perché tale direttiva dedica due articoli al suo oggetto e al suo campo di applicazione, che intuitivamente sembrano essere una sola e medesima cosa? E come spiegare la differente formulazione dei vari paragrafi? |
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52. |
Per quanto attiene alla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/123 e, in particolare, ai termini «non pregiudica [ne porte pas atteinte]», si deve osservare che tale formulazione è perlomeno infelice, dal momento che le disposizioni giuridiche non devono essere descrittive, ma prescrittive. È prescrittiva una disposizione la quale prevede che un atto giuridico si applica o non si applica a taluni settori del diritto. In tale ottica, l’articolo 2 della direttiva in parola è chiaro: essa non si applica a vari settori del diritto chiaramente definiti. Non si può dire altrettanto dell’articolo 1, paragrafo 4, di detta direttiva, che costituisce l’oggetto dell’esame. Facendo ricorso ai termini descrittivi «non pregiudica», si lascia il lettore nell’incertezza. Perché «non pregiudica»? Perché la disposizione l’afferma? Tutto ciò potrebbe lasciar intendere che il legislatore dell’Unione non avesse l’intenzione di attribuire un valore giuridico all’articolo 1, paragrafo 4, della medesima direttiva. Esso ha semplicemente ritenuto opportuno precisare che, a suo avviso, la direttiva 2006/123 non è tale da toccare le materie menzionate all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva stessa, ossia la tutela o la promozione della diversità culturale o linguistica o del pluralismo dei media. |
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53. |
Devo ammettere che si sarebbe tentati di ritenere che la disposizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/123 non abbia alcun valore giuridico e di affermare che si tratta semplicemente di una norma descrittiva e narrativa ( 19 ), che può essere esclusa ai fini dell’analisi giuridica. |
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54. |
La conseguenza di un simile ragionamento sarebbe che la normativa in questione potrebbe essere valutata alla luce della direttiva 2006/123. Ciò implicherebbe, in particolare, che sia applicabile l’articolo 16 di tale direttiva, senza che la normativa sia giustificabile, in quanto la protezione della diversità linguistica non compare tra i motivi imperativi d’interesse generale elencati in tale disposizione. |
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55. |
Nondimeno, un simile approccio non dovrebbe essere accolto per le seguenti ragioni. |
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56. |
A mio avviso è difficile concepire che una disposizione di un atto giuridico sia completamente priva di qualsiasi effetto giuridico. A mio parere, ciascun paragrafo dell’articolo 1 della direttiva 2006/123 dev’essere valutato con cura e interpretato tenendo conto della natura delle misure considerate, quantunque, come dimostrerò nel prosieguo delle presenti conclusioni, nessuna delle possibili interpretazioni dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale direttiva sia realmente soddisfacente. |
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57. |
In proposito, rilevo che qualsiasi interpretazione letterale e semantica volta a dimostrare una differenza fra i termini di cui trattasi ( 20 ) è destinata al fallimento, dal momento che una simile differenza non sussiste in talune versioni linguistiche della direttiva 2006/123 ( 21 ). Di conseguenza, considerato che i) tutte le lingue ufficiali dell’Unione costituiscono lingue di redazione autentiche, di modo che ii) a tutte le versioni linguistiche di un atto dell’Unione deve, in linea di principio, essere riconosciuto lo stesso valore ( 22 ), che iii) l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione comporta quindi il raffronto delle differenti versioni linguistiche ( 23 ) e che iv) le varie versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione devono essere interpretate in modo uniforme ( 24 ), propongo alla Corte di non ricercare una differenza fra i termini «ne porte pas atteinte [non pregiudica]», «n’affecte pas [non incide]» e «ne s’applique pas [non si applica]», utilizzati (in francese) all’articolo 1 della direttiva 2006/123. |
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58. |
Passerò ora all’economia e alla struttura della direttiva 2006/123, per cercare la risposta alla questione sollevata. |
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59. |
In primo luogo, occorre tenere presente che l’obiettivo della direttiva 2006/123 è lo stesso perseguito dalle libertà fondamentali del Trattato FUE, ossia l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione. In tale contesto, è noto che, per la loro natura trasversale, le libertà fondamentali possono pregiudicare qualsiasi materia immaginabile. Se il legislatore dell’Unione si fosse limitato a dichiarare che la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi «non pregiudicano» la diversità culturale, si tratterebbe di un’impossibilità logica. Ciò indica che esso ha voluto attribuire una portata giuridica all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/123. |
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60. |
In secondo luogo, non bisogna dimenticare che il Trattato FUE, da un lato, e la direttiva 2006/123, dall’altro, impiegano diversi metodi per conseguire il comune obiettivo di eliminare le restrizioni alla libera prestazione dei servizi ( 25 ). Il Trattato FUE prende in considerazione anzitutto le «restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione» ( 26 ). Esso persegue un’«integrazione negativa» vietando gli ostacoli al commercio dei servizi ( 27 ). La direttiva 2006/123, invece, pone l’accento sulle attività di servizi e le considera specificamente. In quanto atto di diritto derivato, essa può affrontare più dettagliatamente i problemi riscontrati dai prestatori di servizi quando questi ultimi incontrano ostacoli. È la ragione per la quale essa è incentrata sull’attività dei prestatori di servizi e tutta la sua struttura è orientata verso le attività di servizi ( 28 ). È dunque altresì logico che l’articolo 2 della direttiva 2006/123, che definisce il campo di applicazione di quest’ultima, faccia riferimento alle attività di servizi. |
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61. |
Ma che ne è delle misure adottate a livello nazionale che mirano a tutelare o a promuovere la diversità linguistica e che, per definizione, hanno una portata più ampia delle attività? Che ne è dei settori che forse il legislatore avrebbe voluto escludere dalla direttiva? La mia interpretazione delle misure di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/123 è che il legislatore dell’Unione non volesse escluderle dal campo di applicazione della direttiva, ma intendesse segnalare che tale direttiva dev’essere interpretata alla luce di tali misure, il che implica in particolare che simili misure possono servire quali mezzi di giustificazione di un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. |
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62. |
Tenuto conto di tale constatazione, occorre ora valutare come si stabilisce che una normativa rientri nell’ambito della tutela della diversità culturale. |
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63. |
La mera circostanza che uno Stato membro sostenga semplicemente che una normativa rientra nell’ambito della tutela della diversità culturale non può bastare, in quanto, con un simile approccio, gli Stati membri potrebbero determinare unilateralmente taluni aspetti del campo di applicazione della direttiva 2006/123. |
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64. |
Uno Stato membro è dunque tenuto a giustificare una normativa nazionale volta a promuovere la diversità linguistica come giustifica un ostacolo, fornendo la prova che la normativa è proporzionata, vale a dire che è idonea a raggiungere lo scopo perseguito ed è necessaria a tal fine. |
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65. |
Posto che l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/123 non definisce il campo di applicazione di quest’ultima, si deve ritenere che in realtà esso costituisca un mezzo per giustificare un ostacolo, ossia tutelare la diversità culturale ( 29 ). Sono pienamente consapevole del fatto che una simile soluzione equivale, in sostanza, ad ammettere un motivo imperativo d’interesse generale aggiuntivo rispetto a quelli menzionati all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2006/123. Effettivamente, introducendo nella direttiva 2006/123 l’articolo 1, paragrafo 4, al termine del procedimento legislativo, il legislatore ha voluto far sì che uno Stato membro possa adottare misure volte a promuovere la diversità linguistica. |
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66. |
A mio avviso, ne consegue che una misura nazionale volta a promuovere la diversità culturale è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2006/123 e può potenzialmente essere giustificata qualora soddisfi le «classiche» condizioni previste all’articolo 16 di tale direttiva quali, in particolare, il principio di proporzionalità. |
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67. |
Propongo dunque di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che fissa una tariffa minima per la consegna a domicilio di un ordine comprensivo di uno o più libri rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva e può essere giustificata qualora le condizioni previste all’articolo 16 di detta direttiva siano soddisfatte. |
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68. |
Per quanto attiene alla questione se il diritto primario trovi applicazione in caso di applicabilità della direttiva 2006/123, la risposta risulta da una giurisprudenza consolidata: nel momento in cui ci si trova nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123, non occorre fare riferimento agli articoli 49 o 56 TFUE né ad altre libertà fondamentali del mercato interno. |
C. Terza questione pregiudiziale
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69. |
Tenuto conto della risposta che propongo di fornire alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, la terza questione pregiudiziale diviene ipotetica. L’esaminerò comunque nell’eventualità in cui la Corte dovesse ritenere che il diritto primario sia applicabile alla presente causa. |
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70. |
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una misura nazionale che fissa una tariffa minima per la consegna a domicilio dei libri costituisca un ostacolo, ai sensi dell’articolo 34 TFUE o dell’articolo 56 TFUE. |
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71. |
Sembra dunque che il giudice del rinvio intenda unicamente cercare di stabilire se l’articolo 34 TFUE o l’articolo 56 TFUE siano applicabili, senza tuttavia ricercare indicazioni riguardo a una possibile giustificazione della normativa in questione. |
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72. |
È pacifico che la normativa in questione riguarda al contempo i libri in quanto merci e la loro consegna in quanto servizio. Quando le cause riguardano contemporaneamente merci e servizi, la Corte procede abitualmente all’esame di una sola libertà sulla base del cosiddetto test del «centro di gravità» ( 30 ). In proposito, la Corte afferma costantemente che, qualora un provvedimento nazionale incida sia sulla libera prestazione dei servizi sia sulla libera circolazione delle merci, la Corte procede al suo esame, in linea di principio, solamente con riguardo ad una delle due dette libertà fondamentali qualora risulti che, alla luce delle circostanze della specie, una delle due sia del tutto secondaria rispetto all’altra e possa essere a questa ricollegata ( 31 ). In tale contesto, la Corte tende a trattare le cause relative alla vendita al dettaglio alla luce della libera circolazione delle merci ( 32 ). La Corte non nega tuttavia che un’attività economica presenti molteplici aspetti dal punto di vista delle libertà fondamentali, sebbene essa abbia analizzato una situazione unicamente sotto il profilo di una sola libertà. |
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73. |
Così, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Burmanjer e a. ( 33 ), la Corte ha dichiarato che non si poteva escludere che la vendita di un prodotto avvenga in concomitanza con un’attività che presenti aspetti di «servizio». Ciononostante, tale circostanza non poteva di per sé bastare per qualificare come «prestazione di servizi» ai sensi dell’articolo 56 TFUE un’operazione economica come la vendita ambulante. Al contrario, in ogni caso di specie si deve verificare se tale prestazione costituisca o meno un aspetto assolutamente secondario rispetto agli elementi afferenti alla libera circolazione delle merci ( 34 ). |
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74. |
Per quanto attiene all’analisi di una situazione unicamente alla luce di una sola libertà, nelle mie conclusioni nelle cause X e Visser ( 35 ), ho fatto riferimento alla logica del cosiddetto test del «centro di gravità»: in una situazione in cui la Corte è chiamata ad interpretare solo il diritto primario, è naturale che si concentri sulla libertà fondamentale predominante. Perché dovrebbe eseguire lo stesso test per un’altra libertà, solo per raggiungere il medesimo risultato? Del resto, tutte le libertà fondamentali perseguono lo stesso obiettivo, ossia eliminare gli ostacoli al commercio nel mercato interno. Il fatto che una situazione specifica sia presa in esame, ad esempio, solo dall’articolo 49 TFUE, solo dall’articolo 34 TFUE, solo dagli articoli 34 e 56 TFUE o solo dall’articolo 56 TFUE, nella maggior parte dei casi non è necessariamente di fondamentale importanza. |
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75. |
Per quanto attiene alla normativa di cui trattasi nel procedimento principale, sono del parere che la libertà fondamentale pertinente sia la libera circolazione delle merci, sancita all’articolo 34 TFUE. |
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76. |
Tale normativa ha infatti lo scopo e l’effetto di disciplinare l’attività di vendita di libri e mira ad aumentare il costo di un ordine di libri quando essi sono spediti a domicilio. In forza di tale normativa è dunque aumentato il prezzo complessivo di un libro, vale a dire di una merce. |
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77. |
Per quanto attiene, più specificamente, alla vendita di medicinali ( 36 ), di lenti a contatto ( 37 ) o di supporti video ( 38 ), la Corte ha considerato che una misura nazionale che riguardi una modalità caratterizzata dalla vendita di merci via Internet e la consegna di queste ultime presso il domicilio del consumatore deve essere esaminata unicamente con riferimento alle norme in materia di libera circolazione delle merci e, pertanto, alla luce degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE. |
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78. |
A mio avviso, lo stesso vale per la normativa oggetto del procedimento principale. Sebbene quest’ultima riguardi esplicitamente il prezzo pagato dall’acquirente per il servizio di consegna di libri, essa non disciplina in alcun caso le condizioni dei contratti conclusi con i prestatori di tale servizio, né il prezzo che questi ultimi sono tenuti ad addebitare per detto servizio. La normativa in questione, dunque, non interessa tali prestatori, bensì i venditori di libri. |
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79. |
Tale normativa deve pertanto essere analizzata alla luce degli articoli 34 e 36 TFUE. |
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80. |
Per dissipare qualsiasi possibile dubbio che il giudice del rinvio possa nutrire in proposito, si deve osservare che la normativa in questione non costituisce una «modalità di vendita», ai sensi della giurisprudenza Keck ( 39 ). |
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81. |
È risaputo che la Corte non ha mai fornito una definizione positiva della nozione di «modalità di vendita» ( 40 ) e interpreta tale nozione restrittivamente. |
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82. |
Conformandosi alle conclusioni dell’avvocato generale Wahl in proposito ( 41 ), la Corte ha dichiarato che «la nozione di “modalità di vendita” va riferita solo alle disposizioni nazionali che disciplinano la maniera in cui i prodotti possono essere offerti in vendita, le norme riguardanti il modo in cui le merci possano essere trasportate non rientrano in questa nozione» ( 42 ). |
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83. |
La Corte ha inoltre dichiarato che una restrizione relativa alla vendita a distanza, per definizione, è maggiormente idonea a colpire operatori economici di altri Stati membri rispetto agli operatori nazionali ( 43 ) e che l’accesso al mercato da parte dei primi è dunque ostacolato ( 44 ). |
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84. |
A questo punto, si deve pertanto ritenere che la normativa in questione non costituisca una modalità di vendita che abbia l’effetto di sottrarla all’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE. |
V. Conclusione
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85. |
Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) nel modo seguente: L’articolo 1, paragrafo 4, e l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno devono essere interpretati nel senso che: una normativa nazionale che fissa una tariffa minima per la consegna a domicilio di un ordine comprensivo di uno o più libri rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva e può essere giustificata qualora le condizioni previste all’articolo 16 di detta direttiva siano soddisfatte. |
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Loi relative au prix du livre (legge relativa al prezzo del libro), n. 81‑766, del 10 agosto 1981 (JORF dell’11 agosto 1981, pag. 2198), come modificata dall’articolo 1, primo e quarto comma, della loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs (legge diretta a sostenere l’economia del libro e a rafforzare l’equità e la fiducia tra i soggetti coinvolti), n. 2021‑1901, del 30 dicembre 2021 (JORF n. 304, del 31 dicembre 2021, testo n. 2) (in prosieguo: la «legge del 1981»).
( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1), come modificata dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 (GU 2022, L 277, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2000/31»).
( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).
( 5 ) JORF n. 83, del 7 aprile 2023, testo n. 22 (in prosieguo: il «decreto del 4 aprile 2023»).
( 6 ) Sentenza del 2 dicembre 2010 (C‑108/09, EU:C:2010:725).
( 7 ) V., in proposito, sentenze del 10 gennaio 1985, Association des Centres distributeurs Leclerc e Thouars Distribution (229/83, EU:C:1985:1); del 23 ottobre 1986, Cognet (355/85, EU:C:1986:410); del 14 luglio 1988, Syndicat des libraires de Normandie (254/87, EU:C:1988:413), e del 3 ottobre 2000, Échirolles Distribution (C‑9/99, EU:C:2000:532). V., riguardo alla normativa austriaca sul prezzo dei libri importati, sentenza del 30 aprile 2009, Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft (C‑531/07, EU:C:2009:276).
( 8 ) V., in tal senso, le mie conclusioni nelle cause Airbnb Ireland e a. (da C‑662/22 a C‑667/22, EU:C:2024:18, paragrafo 145). V. altresì sentenza del 9 novembre 2023, Google Ireland e a. (C‑376/22, EU:C:2023:835, punto 42).
( 9 ) V. sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725, punto 77).
( 10 ) Ritengo che la consegna di un prodotto sia strettamente connessa alla vendita in quanto tale di una merce; v. altresì l’analisi di cui ai seguenti paragrafi delle presenti conclusioni per quanto attiene all’articolo 34 TFUE. Tuttavia essa non è connessa alla vendita online.
( 11 ) V. capo II della direttiva 2006/123 (articoli da 5 a 8).
( 12 ) V. articolo 6 della direttiva 2006/123.
( 13 ) V. articolo 8 della direttiva 2006/123.
( 14 ) V. articolo 21 della direttiva 2006/123.
( 15 ) V. articolo 22 della direttiva 2006/123.
( 16 ) V. capo VI della direttiva 2006/123.
( 17 ) V. paragrafo 11 delle presenti conclusioni.
( 18 ) Il corsivo è mio. Si deve sottolineare che tale disposizione è formulata in termini identici a quelli dell’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 2000/31.
( 19 ) In dottrina un autore ha ritenuto che si trattasse di una delle possibili interpretazioni, v. Barnard, C., «Unravelling the Services Directive», Common Market Law Review, n. 45, 2008, pagg. da 323 a 394, in particolare pag. 344.
( 20 ) Ossia i termini «ne porte pas atteinte [non pregiudica]», «n’affecte pas [non incide]» e «ne s’applique pas [non si applica]».
( 21 ) Una sola terminologia (e non tre, come nella versione in lingua francese) è utilizzata in più versioni linguistiche, in particolare in quelle in lingua spagnola («no afecta»), inglese («does not affect»), tedesca («berührt nicht»), italiana («non pregiudica»), polacca («nie ma wpływu»), portoghese («não afecta») e rumena («nu afectează»).
( 22 ) V., in particolare, sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e a Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 39 e giurisprudenza citata).
( 23 ) V. sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335, punto 18).
( 24 ) V., ad esempio, sentenza del 30 maggio 2013, Genil 48 e Comercial Hostelera de Grandes Vinos (C‑604/11, EU:C:2013:344, punto 38 e giurisprudenza citata).
( 25 ) V. altresì le mie conclusioni nelle cause X e Visser (C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2017:397, paragrafo 78).
( 26 ) V. articolo 56, paragrafo 1, TFUE.
( 27 ) L’articolo 57, secondo e terzo comma, TFUE menziona «attività», ma unicamente a titolo illustrativo.
( 28 ) Nella direttiva 2006/123 il termine «activité [attività]», al singolare o al plurale, è utilizzato non meno di 146 volte: 85 volte nel preambolo e 61 volte nelle disposizioni di tale direttiva. Invece, il termine «obstacle(s) [ostacolo(i)]» è menzionato 15 volte, unicamente nel preambolo, mentre il termine «restriction(s) [restrizione(i)]» appare 20 volte: 15 volte nel preambolo e 5 volte nelle disposizioni.
( 29 ) Non sarebbe logico effettuare un esame completo della proporzionalità di una misura per determinare il campo di applicazione della direttiva 2006/123.
( 30 ) V. altresì le mie conclusioni nelle cause X e Visser (C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2017:397, paragrafo 90). In una situazione in cui non si può semplicemente ignorare una determinata libertà fondamentale in quanto completamente secondaria, la Corte esamina entrambe le libertà congiuntamente ed esamina una libertà dopo l’altra. V. nel dettaglio le mie conclusioni nelle cause riunite X e Visser (C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2017:397, paragrafi da 89 a 95).
( 31 ) V. sentenze del 24 marzo 1994, Schindler (C‑275/92, EU:C:1994:119, punto 22); del 14 ottobre 2004, Omega (C‑36/02, EU:C:2004:614, punto 26); del 26 maggio 2005, Burmanjer e a. (C‑20/03, EU:C:2005:307, punto 35), nonché del 2 dicembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725, punto 43).
( 32 ) V. sentenza del 13 gennaio 2000, TK-Heimdienst (C‑254/98, EU:C:2000:12).
( 33 ) Sentenza del 26 maggio 2005 (C‑20/03, EU:C:2005:307, punto 34).
( 34 ) V. sentenza del 26 maggio 2005, Burmanjer e a. (C‑20/03, EU:C:2005:307, punto 34).
( 35 ) C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2017:397, paragrafo 92.
( 36 ) V. sentenza dell’11 dicembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C‑322/01, EU:C:2003:664, punto 44). V. altresì sentenze del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung (C‑148/15, EU:C:2016:776, punto 20), e del 27 febbraio 2025, Apothekerkammer Nordrhein (C‑517/23, EU:C:2025:122, punto 61), nelle quali la Corte si è direttamente soffermata sulla libera circolazione delle merci senza neppure menzionare un’altra libertà fondamentale risultante dal Trattato.
( 37 ) V. sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725, punti 45 e 46).
( 38 ) V. sentenza del 14 febbraio 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85). Anche in questo caso, essa si è soffermata direttamente sulla libera circolazione delle merci senza neppure menzionare un’altra libertà fondamentale risultante dal Trattato.
( 39 ) Sentenza del 24 novembre 1993, Keck e Mithouard (C‑267/91 e C‑268/91, EU:C:1993:905, punto 16).
( 40 ) V., in particolare, Haltern, U., Müller‑Graff, P.‑Chr., in Pechstein, M., Nowak, C., e Häde, U. (a cura di), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, vol. II, Mohr Siebeck, Tubinga, 2023 (2a ed.), Articolo 34 AEUV, punto 128, e Kellerhals, A., Uebe, W., «Das Binnenmarktrecht der Warenverkehrsfreiheit», in Müller‑Graff, P.‑Chr. (a cura di), Europäisches Wirtschaftsordnungsrecht (Enzyklopädie Europarecht, Band 4), 2a ed., Nomos, Baden-Baden, 2021, punto 40.
( 41 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Austria/Germania (C‑591/17, EU:C:2019:99, paragrafo 118).
( 42 ) V. sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania (C‑591/17, EU:C:2019:504, punto 129).
( 43 ) V., in tal senso, riguardo alla vendita a distanza di prodotti farmaceutici, sentenza del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung (C‑148/15, EU:C:2016:776, punto 23 e giurisprudenza citata).
( 44 ) V., in tal senso, riguardo alla vendita a distanza di prodotti farmaceutici, le mie conclusioni nella causa Deutsche Parkinson Vereinigung (C‑148/15, EU:C:2016:394, paragrafi 35 e segg.). Parte della dottrina condivide tale posizione e ha affermato che la fissazione di un prezzo di vendita al dettaglio può avere conseguenze negative sulle importazioni limitando il vantaggio concorrenziale di un importatore, v. Müller‑Graff, P.‑Chr., in von der Groeben, H., Schwarze, J., e Hatje, A., (a cura di), Europäisches Unionsrecht (Kommentar), Artikel 34 AEUV, 7a ed.., Nomos, Baden-Baden, punto 143.
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