ECLI:EU:C:2025:465•Conclusioni dell’avvocato generale N. Emiliou, presentate il 19 giugno 2025.#Deity Shoes, S.L. contro Mundorama Confort, S.L. e Stay Design, S.L.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Alicante.#Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegni o modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articoli da 4 a 6 e 14 – Condizioni per la protezione del disegno o modello – Novità – Carattere individuale – Caratteristiche dell’aspetto predeterminate da un terzo – Libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello – Concetto di “utilizzatore informato” – Influenza delle caratteristiche legate alle tendenze della moda.#Causa C-323/24.
Conclusioni dell’avvocato generale N. Emiliou, presentate il 19 giugno 2025.#Deity Shoes, S.L. contro Mundorama Confort, S.L. e Stay Design, S.L.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Alicante.#Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegni o modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articoli da 4 a 6 e 14 – Condizioni per la protezione del disegno o modello – Novità – Carattere individuale – Caratteristiche dell’aspetto predeterminate da un terzo – Libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello – Concetto di “utilizzatore informato” – Influenza delle caratteristiche legate alle tendenze della moda.#Causa C-323/24.
ECLI:EU:C:2025:465Eu Cjeu19 giu 2025
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
NICHOLAS EMILIOU
presentate il 19 giugno 2025 ( 1 )
Causa C-323/24
Deity Shoes, S.L.
contro
Mundorama Confort, S.L.,
Stay Design, S.L
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna)]
(Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 4 – Condizioni per la protezione di un disegno o modello – Novità – Carattere individuale – Caratteristiche visive predeterminate da terzi – Personalizzazione dei componenti proposti in un catalogo esistente – Grado di personalizzazione richiesto – Libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello – Possibilità di tutelare l'aspetto di un intero prodotto fabbricato sulla base di tendenze note della moda o di una parte di esso)
I. Introduzione
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1. |
«These boots are made for walkin’ and that’s just what they’ll do» ( 2 ) («Questi stivali sono fatti per camminare ed è proprio questo che faranno». Nella giurisprudenza del Tribunale relativa all'interpretazione del regolamento (CE) n. 6/2002 ( 3 ), è generalmente riconosciuto che la libertà dell'autore di un prodotto (ad esempio, una calzatura) è limitata dalla funzione tecnica di tale prodotto (ad esempio, il fatto che la calzatura deve rivestire un piede e deve essere idonea ad un uso specifico, come camminare o correre), nonché dalle prescrizioni normative applicabili al prodotto che portano ad una standardizzazione di talune sue caratteristiche ( 4 ). La presente causa solleva, tra l'altro, la seguente questione: tale libertà è limitata anche dalle tendenze della moda? |
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2. |
Il procedimento principale riguarda tre società del settore calzaturiero, rispettivamente la Deity Shoes S.L., da un lato, e la Mundorama Confort S.L. e la Stay Design S.L., dall'altro. La prima di tali società sostiene che le altre due hanno contraffatto i suoi disegni o modelli comunitari per diversi modelli di calzature (in prosieguo: i «disegni o modelli controversi»). La Mundorama Confort e la Stay Design deducono, a titolo di domanda riconvenzionale, che i disegni o modelli controversi sono nulli, in quanto si basano su disegni o modelli esistenti, presentati nei cataloghi dei fornitori della Deity Shoes, da cui differiscono solo per aspetti secondari legati alla personalizzazione, ad esempio, della suola, dei lacci o delle fibbie, che sono influenzati dalle recenti tendenze della moda. A loro avviso, i disegni o modelli controversi non sono quindi il risultato di un’«autentica attività creativa», di uno «sforzo intellettuale» o di un'innovazione. |
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3. |
Con le sue questioni pregiudiziali, il Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna) chiede, in sostanza, alla Corte di giustizia di stabilire se, in tali circostanze, un disegno o modello possa ancora beneficiare della protezione come disegno o modello comunitario registrato o non registrato ( 5 ) a norma del regolamento n. 6/2002. Inoltre, esso chiede se le tendenze della moda possano limitare la libertà dell'autore in modo tale che differenze secondarie possano essere sufficienti affinché il disegno o modello di cui trattasi susciti un'impressione generale diversa da uno o più disegni o modelli anteriori e, pertanto, conferiscano al disegno o modello di cui trattasi un «carattere individuale», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002. |
II. Contesto normativo
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4. |
L'articolo 4 del regolamento n. 6/2002, rubricato «Requisiti per la protezione», così dispone: «1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale. (…)» |
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5. |
L'articolo 5 di tale regolamento, rubricato «Novità», prevede quanto segue: «1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:
2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti». |
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6. |
Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, rubricato «Carattere individuale»: «1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:
2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello». |
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7. |
L'articolo 10 di tale regolamento, rubricato «Estensione della protezione», dispone quanto segue: «1. La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. 2. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello». |
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8. |
L'articolo 14 del regolamento n. 6/2002, rubricato «Diritto al disegno o modello comunitario», così recita: «1. Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa. (…)» |
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9. |
L'articolo 25 di tale regolamento, rubricato «Cause di nullità», prevede quanto segue: «1. Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:
(…)». |
III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
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10. |
Il 10 dicembre 2021, la Deity Shoes ha convenuto in giudizio dinanzi al Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante) la Mundorama Confort e la Stay Design, deducendo una contraffazione dei disegni o modelli controversi. |
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11. |
Il 12 aprile 2022, la Mundorama Confort e la Stay Design hanno presentato una domanda riconvenzionale di nullità di detti disegni o modelli ( 6 ). |
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12. |
In particolare, tali società hanno sostenuto che nessuna innovazione o «autentica attività creativa» era implicata nello sviluppo dei disegni o modelli controversi e che detti disegni o modelli non erano il risultato di alcuno «sforzo intellettuale». Ad eccezione di alcuni elementi personalizzati (ad esempio, il colore, taluni materiali, la posizione delle fibbie, dei lacci e di altri elementi decorativi), i disegni o modelli controversi rappresentavano i modelli di calzature contenuti nei cataloghi forniti alla Deity Shoes dai propri fornitori cinesi (in prosieguo: i «fornitori»). Secondo la Mundorama Confort e la Stay Design, tali disegni o modelli non soddisfano quindi i requisiti relativi alla «novità» e al «carattere individuale» previsti rispettivamente agli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002. |
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13. |
Il giudice del rinvio rileva che il prezzo svolge un ruolo importante nell’attività della Deity Shoes, che mira a vendite di grandi quantitativi. Poiché qualsiasi modifica o personalizzazione dei disegni o modelli contenuti nei cataloghi dei fornitori comporta un aumento dei costi, non vi è alcun incentivo effettivo per una società come la Deity Shoes ad apportare modifiche sostanziali ai modelli di calzature presentati in tali cataloghi. |
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14. |
Tale giudice evidenzia altresì che le diverse opzioni di personalizzazione (ad esempio, il colore, i materiali e la posizione di fibbie, lacci o altri elementi decorativi) sono già contemplate nei cataloghi dei fornitori. Inoltre, i modelli presentati in tali cataloghi, le loro opzioni di personalizzazione, e i disegni o modelli controversi sarebbero tutti influenzati da tendenze note della moda. Il giudice del rinvio si chiede se si possa ritenere che tali tendenze della moda limitino la libertà dell'autore allo stesso modo in cui talvolta la limitano la funzione tecnica del prodotto o le prescrizioni normative alle quali quest’ultimo è soggetto. |
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15. |
Alla luce di tali elementi, il Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
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16. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale, datata 13 dicembre 2023, è stata depositata presso la cancelleria della Corte di giustizia il 2 maggio 2024. La Deity Shoes e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Non si è tenuta alcuna udienza. |
IV. Valutazione
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17. |
L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 prevede che debbano essere soddisfatte due condizioni affinché un disegno o modello possa essere protetto come «disegno o modello comunitario» registrato o non registrato ai sensi di tale regolamento: il disegno o modello deve essere «nuovo» e deve presentare un «carattere individuale». Affinché un disegno o modello sia nuovo e pertanto soddisfi la prima condizione, nessun disegno o modello identico deve essere stato divulgato al pubblico anteriormente alla data in cui il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta ( 7 ) (in caso di disegni o modelli comunitari non registrati) oppure anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui è rivendicata la protezione (in caso di disegni o modelli comunitari registrati) ( 8 ). La seconda condizione, concernente il «carattere individuale» del disegno o modello, esige che il disegno o modello susciti nell'utilizzatore informato un'impressione generale che differisce da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alle suddette date ( 9 ). |
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18. |
Nel contesto di tali disposizioni, le questioni sollevate dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante) si riassumono, in sostanza, in due interrogativi. Il primo interrogativo (al centro della prima parte della questione pregiudiziale 1 e della questione pregiudiziale 3) mira a stabilire se, per beneficiare della protezione come disegno o modello comunitario, un disegno o modello debba essere il risultato di un’«autentica attività creativa» o di uno «sforzo intellettuale» dell'autore. Inizierò spiegando la ragione per cui ritengo che tali fattori non abbiano alcun rilievo nella presente causa (Sezione A). Il secondo interrogativo (inserito nella seconda parte della questione pregiudiziale 1 e nelle questioni pregiudiziali 2 e 4) mira a stabilire se un disegno o modello possa beneficiare della protezione come disegno o modello comunitario nel caso in cui sia predeterminato da disegni o modelli anteriori contenuti nei cataloghi dei fornitori e in cui esso differisca da tali disegni o modelli solo per taluni elementi secondari di personalizzazione (anch'essi contemplati in tali cataloghi), che sono influenzati dalle tendenze della moda. A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede se si possa ritenere che le tendenze della moda limitino la libertà dell'autore in modo tale che differenze secondarie tra uno o più disegni o modelli anteriori e il disegno o modello di cui trattasi possano essere sufficienti affinché quest'ultimo susciti un'impressione generale diversa dai primi e, pertanto, presenti un «carattere individuale», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 (Sezione B). |
A. Se un disegno o modello comunitario debba essere il risultato di un’«autentica attività creativa» o di uno «sforzo intellettuale» (prima parte della questione pregiudiziale 1 e questione pregiudiziale 3)
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19. |
La risposta al primo interrogativo sollevato dal giudice del rinvio è, a mio avviso, piuttosto semplice. |
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20. |
Come ho già spiegato al precedente paragrafo 17, affinché un disegno o modello possa beneficiare di una protezione come disegno o modello comunitario registrato o non registrato, devono essere soddisfatte due condizioni, relative, rispettivamente, alla «novità» e al «carattere individuale» del disegno o modello. |
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21. |
Tali due condizioni sono esaustive e il regolamento n. 6/2002 non contiene alcuna condizione ulteriore secondo cui un’«autentica attività creativa» deve aver luogo nella creazione del disegno o modello o secondo cui quest'ultimo deve essere il prodotto di uno «sforzo intellettuale», per riprendere i diversi termini utilizzati dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, le stesse Mundorama Confort e Stay Design riconoscono entrambe dinanzi al giudice del rinvio che né l'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento (che elenca i requisiti per la protezione) né il suo articolo 25, paragrafo 1, lettera b) (che riguarda la nullità di un disegno o modello comunitario per mancato rispetto di tali requisiti) fanno riferimento a un’«autentica attività creativa» o a uno «sforzo intellettuale» di tal genere. |
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22. |
Inoltre, mi sembra che, utilizzando tali termini, il giudice del rinvio si chieda in realtà se, per quanto riguarda la protezione dei disegni o modelli comunitari, si applichi una condizione analoga a quella di «originalità» enunciata nella giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione della direttiva 2001/29/CE ( 10 ). Infatti, la Corte ha dichiarato che, perché un oggetto possa essere considerato originale e beneficiare della tutela prevista all'articolo 2, lettera a), di tale direttiva, è necessario e sufficiente che tale oggetto rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo ( 11 ). Le diverse parti di un’«opera» beneficiano quindi di una tutela a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell’autore dell’opera stessa ( 12 ). |
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23. |
A mio avviso, tuttavia, è chiaro che nessuna condizione analoga deve essere soddisfatta affinché un disegno o modello possa essere protetto come disegno o modello comunitario. Infatti, la Corte ha precisato che il legislatore dell'Unione ha ritenuto che «gli oggetti protetti in virtù di un disegno o di un modello non [siano] assimilabili, in linea di principio, a quelli che costituiscono opere protette dalla direttiva 2001/29 » ( 13 ). Inoltre, «la tutela dei disegni e modelli, da una parte, e la tutela garantita dal diritto d’autore, dall’altra, perseguono obiettivi fondamentalmente diversi e sono assoggettate a regimi distinti». Come spiegato dalla Corte, «la tutela dei disegni e modelli è intesa a proteggere oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa», mentre, «[d]a parte sua, la protezione connessa al diritto d’autore, la cui durata è molto significativamente superiore, è riservata agli oggetti che meritano di essere qualificati come opere» ( 14 ). |
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24. |
Esaminando adesso se le condizioni stesse di «novità» e di «carattere individuale» debbano essere interpretate nel senso che richiedono che l’autore abbia effettuato un’«autentica attività creativa» o uno «sforzo intellettuale», rilevo anzitutto che tali condizioni riguardano, come sottolineano la Commissione e la Deity Shoes nelle loro osservazioni, l'aspetto del disegno o modello, indipendentemente dal modo in cui esso è stato realizzato e, pertanto, da qualsiasi «sforzo intellettuale» o da qualsiasi attività creativa dell’autore. Infatti, l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 definisce il «disegno o modello» come «l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento ( 15 )». |
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25. |
Inoltre, la condizione relativa alla «novità» implica semplicemente, come ho spiegato, che nessun disegno o modello identico sia stato precedentemente divulgato al pubblico. Ne consegue che tale condizione impone di confrontare il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione come disegno o modello comunitario o la cui validità è contestata con l’insieme dei disegni o modelli già esistenti. Essa non richiede di valutare se il disegno o modello di cui trattasi sia il risultato di uno specifico «sforzo intellettuale» o di un’«autentica attività creativa». |
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26. |
Lo stesso vale per quanto riguarda la condizione relativa al «carattere individuale». In proposito, rilevo che il considerando 14 del regolamento n. 6/2002 enuncia che «[p]er valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l'impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato (…)». |
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27. |
Ciò premesso, ammetto, in primo luogo, che tale considerando indica altresì che, nel valutare se un disegno o modello possegga un «carattere individuale», occorre prendere in considerazione «il comparto industriale cui appartiene [il disegno o modello] ed il grado di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello» ( 16 ). L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 utilizza una formulazione simile, in quanto prevede che «[n]ell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello». Ciò potrebbe probabilmente implicare che si debba prendere in considerazione l'«autentica attività creativa» o lo «sforzo intellettuale» all'origine della realizzazione del disegno o modello. |
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28. |
Tuttavia, mi sembra evidente che il riferimento alla «libertà dell'autore» di cui al considerando 14 del regolamento n. 6/2002 e al suo articolo 6, paragrafo 2, non può essere interpretato in tal senso; piuttosto è vero il contrario. Infatti, la giurisprudenza del Tribunale da me menzionata nell'introduzione ( 17 ) mostra che l'articolo 6, paragrafo 2, è stato interpretato nel senso che la protezione come disegno o modello comunitario non può essere negata per la sola ragione che talune caratteristiche del disegno o modello sono imposte da vincoli connessi, ad esempio, alla funzione tecnica del prodotto (esaminerò tale tema nella successiva Sezione B). In altri termini, ad un disegno o modello di una calzatura non può essere negata la protezione come disegno o modello comunitario semplicemente perché la sua forma complessiva assomiglia a quella di un piede. |
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29. |
In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva, nella questione pregiudiziale 3, che l'articolo 14 del regolamento n. 6/2002 qualifica l'«autore» come la persona che ha «realizzato» il disegno o modello. Alla luce di tale disposizione, detto giudice si chiede se, affinché un disegno o modello possa essere protetto come disegno o modello comunitario, sia necessario che la persona che l'ha realizzato abbia effettuato un’«autentica attività creativa» o uno «sforzo intellettuale» in modo da poter essere considerata come il suo «autore». Ancora una volta, non condivido tali dubbi. |
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30. |
Anzitutto, evidenzio che l'articolo 14 del regolamento n. 6/2002, rubricato «Diritto al disegno o modello comunitario», prevede, al paragrafo 1, che «[i]l diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa». I paragrafi 2 e 3 di tale disposizione precisano le regole che si applicano qualora due o più persone abbiano realizzato congiuntamente il disegno o modello, nonché qualora il disegno o modello sia stato «sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro». |
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31. |
Alla luce di tali elementi, mi sembra chiaro che la finalità dell'articolo 14 del regolamento n. 6/2002 è quella di stabilire la persona o entità a cui spetti il diritto al disegno o modello comunitario piuttosto che quella di far dipendere la «novità» e il «carattere individuale» del disegno o modello dall'«autentica attività creativa» o dallo «sforzo intellettuale» dell’autore. |
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32. |
A tal riguardo, vorrei altresì sottolineare che la nozione di «autore» utilizzata in tale disposizione non deve essere confusa con quella di «autore» utilizzata nella direttiva 2001/29 relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi. Nell'interpretazione di detta direttiva, la Corte ha costantemente collegato la nozione di «opera» a quella di «autore» ( 18 ). Tuttavia, un nesso simile tra «opera» e «autore» o, piuttosto, tra «disegno o modello» e «autore» non esiste nell'ambito del regolamento n. 6/2002. La protezione come disegno o modello comunitario può essere concessa senza che sia necessario prendere in considerazione una qualsiasi qualità del suo autore (quali la sua personalità, le sue scelte creative o la sua creazione intellettuale). L'articolo 14 del regolamento n. 6/2002 precisa che l'identità dell'autore è rilevante per stabilire la persona o entità a cui spetti la protezione, e non per valutare se il disegno o modello possa essere protetto come disegno o modello comunitario. In tal senso, l'autore di un'opera, a norma della direttiva 2001/29, e l'autore di un disegno o modello comunitario a norma del regolamento n. 6/2002 sono soggetti a norme diverse: l'autore di un’opera deve produrre un'opera originale, che deve riflettere la personalità dell’autore stesso, mentre l'autore di un disegno o modello deve soltanto realizzare un disegno o modello «nuovo» e dotato di un «carattere individuale». |
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33. |
A mio avviso, da tali considerazioni discende che, affinché un disegno o modello benefici della protezione come disegno o modello comunitario ai sensi del regolamento n. 6/2002, non è necessario dimostrare che tale disegno o modello sia il risultato di un’«autentica attività creativa» o di uno «sforzo intellettuale» dell’autore. Non occorre neppure che la persona o l'entità che ha realizzato il disegno o modello abbia effettuato un’«autentica attività creativa» o uno «sforzo intellettuale» di tal genere perché sia considerata come «autore». |
B. Importanza relativa di differenze secondarie tra un disegno o modello e un disegno o modello anteriore in una situazione in cui tali differenze sono influenzate dalle tendenze della moda (seconda parte della questione pregiudiziale 1 e questioni pregiudiziali 2 e 4)
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34. |
Il secondo interrogativo sollevato dal giudice del rinvio (nella seconda parte della questione pregiudiziale 1 e nelle questioni pregiudiziali 2 e 4) riguarda, specificamente, il «carattere individuale» del disegno o modello, previsto dall'articolo 6 del regolamento n. 6/2002. |
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35. |
Inizierò ricordando che, come indicato dal Tribunale, un disegno o modello presenta un «carattere individuale» se suscita un'impressione generale di differenza o di assenza di déjà vu, dal punto di vista dell'utilizzatore informato, rispetto a qualsiasi anteriorità nel patrimonio dei disegni o modelli, senza tenere conto delle differenze che non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili ( 19 ). |
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36. |
Inoltre, come ho spiegato al precedente paragrafo 27, nell'ambito di tale valutazione, si deve prendere in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello. Il Tribunale ha riconosciuto che, a tal riguardo, occorre tener conto dei vincoli imposti dalla funzione tecnica del prodotto (o di un suo elemento) nonché dalle prescrizioni normative applicabili al prodotto che portano a una standardizzazione di talune caratteristiche e diventano quindi comuni a tutti i disegni o modelli applicati al prodotto di cui trattasi ( 20 ). |
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37. |
Il Tribunale ha altresì chiarito che la libertà dell'autore deve essere considerata come un fattore che consente di precisare la valutazione del carattere individuale del disegno o modello di cui trattasi, piuttosto che come un fattore autonomo che determina il grado di differenza richiesto tra due disegni o modelli ( 21 ). In concreto, ciò comporta l’applicazione della seguente regola di «proporzionalità inversa» ( 22 ): quanto più la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello di cui trattasi è limitata, tanto più basteranno piccole differenze per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. |
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38. |
Ne discende che un margine elevato di libertà dell'autore corrobora la conclusione che i disegni o modelli senza differenze significative producono la stessa impressione generale nell'utilizzatore informato e, di conseguenza, che il disegno o modello di cui trattasi non presenta carattere individuale. Al contrario, un margine esiguo di libertà dell'autore avvalora la conclusione che differenze sufficientemente marcate tra i disegni o modelli producono un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato e, di conseguenza, che il disegno o modello di cui trattasi presenta un carattere individuale ( 23 ). |
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39. |
Sebbene tali constatazioni del Tribunale debbano ancora essere confermate dalla Corte di giustizia, ne condivido pienamente il contenuto. |
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40. |
Torniamo all'esempio che ho utilizzato in precedenza e che risulta fondamentale per la presente causa. Una calzatura è destinata a rivestire un piede. A causa di tale funzione tecnica, il disegno o modello di una calzatura deve necessariamente avere una forma sufficientemente allungata per rivestire un piede. Tale funzione tecnica limita indubbiamente la libertà dell'autore e, in tali circostanze, differenze meno significative legate, ad esempio, al tacco (la sua altezza e la sua forma) o alla forma della punta della calzatura (appuntita, arrotondata o squadrata) devono rivestire maggiore importanza nell'impressione generale del prodotto ( 24 ), secondo la regola della «proporzionalità inversa» che ho appena spiegato. |
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41. |
A mio avviso, è logico che in dette circostanze tali differenze meno significative rivestano maggiore importanza. Anzitutto, ciò è coerente con il fatto che il regolamento n. 6/2002 richiede che la valutazione del «carattere individuale» del disegno o modello sia effettuata dal punto di vista dell' «utilizzatore informato» ( 25 ). La Corte ha precisato che «[l]’aggettivo “informato” suggerisce (...) che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza» ( 26 ) . Tale utilizzatore è, pertanto, in grado di percepire quali caratteristiche del disegno o modello possano essere collegate alla funzione tecnica del prodotto o alla sua standardizzazione derivante dalle prescrizioni normative applicabili e dare più importanza a caratteristiche che non rientrano in alcuna delle due categorie. |
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42. |
Inoltre, se a tali differenze meno significative non fosse attribuita sufficiente importanza quando la libertà dell'autore è limitata in simili circostanze, sarebbe molto difficile che un disegno o modello benefici di protezione nell'Unione europea. In sostanza, il regolamento n. 6/2002 consentirebbe a un operatore (il primo ad ottenere la protezione di un disegno o modello di un determinato prodotto) di conseguire un monopolio su caratteristiche che sono, in pratica, comuni a tutti i disegni o modelli di tale prodotto. Come spiegato dalla Corte, ciò permetterebbe a tale operatore di godere, per un prodotto del genere, di una protezione in pratica esclusiva ed equivalente a quella offerta dal brevetto, senza essere sottoposto alle condizioni applicabili al rilascio di quest’ultimo, e sarebbe tale da impedire ai concorrenti di offrire un prodotto che incorpori alcune caratteristiche funzionali o limiterebbe le soluzioni tecniche possibili ( 27 ). Ciò sarebbe contrario agli obiettivi della normativa dell'Unione su disegni e modelli, che, secondo il considerando 7 di tale regolamento, consistono nel garantire una «migliore protezione dei disegni e modelli» e nell'incoraggiare «l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi». Ciò priverebbe altresì del suo effetto utile l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, secondo il quale «[u]n disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica». |
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43. |
Dopo aver svolto tali considerazioni, mi resta da chiarire se si possa ritenere che le «tendenze della moda» limitino l’aspetto di un disegno o modello allo stesso modo in cui lo limitano la funzione tecnica o la standardizzazione di talune caratteristiche del prodotto. Se così fosse, differenze secondarie (o meno significative) tra il disegno o modello registrato o non registrato di cui trattasi e un disegno o modello anteriore potrebbero essere sufficienti, come evidenziato dal giudice del rinvio nella questione pregiudiziale 4, affinché il disegno o modello di cui trattasi produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. |
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44. |
In proposito, il Tribunale ha dichiarato che la questione intesa ad accertare se un disegno o modello segua o meno una tendenza generale in materia di design non è rilevante per valutare se esistano limiti alla libertà dell'autore. Il Tribunale ha prima effettuato tale precisazione nella sentenza Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione) ( 28 ). In tale causa, il disegno o modello in questione rappresentava un dispositivo per conferenze (vale a dire il sistema microfonico collocato di norma davanti a ciascuna postazione in una sala conferenze). La ricorrente aveva sostenuto che molte caratteristiche del disegno o modello erano determinate non solo dalla funzione tecnica dell'apparecchio, ma anche dall'esistenza di una tendenza generale che privilegiava gli apparecchi di dimensioni ridotte, piatti e rettangolari, che comportavano spesso elementi ripiegabili. Tuttavia, il Tribunale ha respinto tale argomento. In una sentenza successiva, lo stesso Tribunale ha spiegato che la propria conclusione secondo cui una tendenza generale in materia di design non poteva essere considerata alla stregua di un fattore di limitazione della libertà dell’autore era fondata sul fatto che proprio tale libertà consentiva all'autore di scoprire nuove forme e nuove tendenze, o ancora di innovare nell'ambito di una tendenza esistente ( 29 ). |
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45. |
A mio avviso, la presente causa offre alla Corte l'occasione di confermare tale approccio. |
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46. |
Infatti, in primo luogo, mentre il regolamento n. 6/2002 non mira a fornire una protezione per caratteristiche connesse alla funzione tecnica di un prodotto o alle prescrizioni normative ad esso applicabili, detto regolamento è stato introdotto per rendere possibile la protezione, in particolare, di caratteristiche connesse alle tendenze della moda come elementi di un disegno o modello comunitario ( 30 ). Il settore della moda produce un gran numero di «collezioni» con una durata di mercato relativamente breve. Ciò comporta l’esigenza di un’ efficace protezione a breve termine dei disegni o modelli, che risulta coerente con il sistema istituito da tale regolamento ( 31 ). |
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47. |
In secondo luogo, la protezione delle caratteristiche connesse alle tendenze della moda incoraggia l'innovazione, conformemente all'obiettivo del regolamento n. 6/2002, da me richiamato al precedente paragrafo 42. Ad esempio, gli autori di riviste di moda fanno attualmente riferimento a una tendenza in cui molti tipi di calzature, compresi le ballerine, le scarpe da ginnastica e gli stivali da cowboy, sono contraddistinti dalla fibbia «Mary Jane» ( 32 ). Se tali disegni o modelli sono protetti dal sistema dei disegni o modelli dell’Unione, si impedisce agli altri operatori o stilisti di copiarli ed essi sono indotti a creare nuovi disegni o modelli. |
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48. |
In terzo luogo, le caratteristiche connesse alle tendenze della moda differiscono anche da quelle connesse alla funzione tecnica del prodotto o alle prescrizioni normative applicabili, in quanto queste ultime sono al contempo inevitabili (nel senso che tutti i disegni o modelli del prodotto di cui trattasi devono necessariamente rispettarle) e permanenti o durevoli. Non vedo come una conclusione analoga possa valere per le caratteristiche connesse alle tendenze della moda, che sono, per loro natura, effimere. |
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49. |
Aggiungo che le tendenze in materia di design sono intrinsecamente connesse alle «aspettative del mercato» che, per loro natura, sono molto variabili. In proposito, il Tribunale ha già dichiarato che le aspettative dei consumatori non costituiscono un vincolo che limita necessariamente il margine di libertà dell'autore e che il fatto che una tendenza generale in materia di design sia in grado di rispondere alle aspettative dei consumatori interessati non può essere considerato un fattore di limitazione della libertà dell'autore, dal momento che tale libertà consente all’autore di scoprire nuove forme e nuove linee, o ancora di innovare nell'ambito di una tendenza figurativa già esistente. Di conseguenza, non si deve tenere conto delle «aspettative potenziali del mercato» per definire il margine di libertà dell'autore ( 33 ). |
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50. |
Alla luce di tali elementi, sono convinto che non si possa ritenere che le tendenze della moda limitino la libertà dell'autore in modo tale che differenze secondarie tra i disegni o modelli anteriori e il disegno o modello non registrato o registrato dell’autore possano essere sufficienti affinché quest’ultimo produca un'impressione generale diversa dai primi e presenti quindi un «carattere individuale», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002. |
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51. |
Dopo avere svolto tali considerazioni, ricordo che, dinanzi al giudice del rinvio, la Mundorama Confort e la Stay Design sembrano ritenere che i disegni o modelli controversi non presentino un «carattere individuale», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, in quanto si basano su disegni o modelli anteriori contenuti nei cataloghi dei fornitori e differiscono da tali disegni o modelli solo per aspetti secondari, connessi alla personalizzazione, ad esempio, della suola, dei lacci o delle fibbie. |
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52. |
A tal riguardo, rilevo che la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che un disegno o modello può essere ammesso alla protezione come disegno o modello comunitario anche se composto da caratteristiche specifiche o da parti di disegni o modelli anteriori, purché susciti nell'utilizzatore un'impressione generale diversa da quella dei disegni o modelli anteriori individualizzati e determinati ( 34 ). |
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53. |
A mio avviso, un disegno o modello comunitario non deve quindi essere dichiarato nullo per il solo fatto che consiste in una personalizzazione limitata di uno o più disegni o modelli anteriori. Tale conclusione è conforme agli obiettivi del regolamento n. 6/2002 che ho ricordato al precedente paragrafo 42. |
C. Conseguenze per il procedimento principale
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54. |
Le considerazioni che ho esposto nella sezione precedente mi inducono a formulare le seguenti riflessioni per quanto riguarda il procedimento principale. |
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55. |
Da un lato, il semplice fatto che le differenze tra i disegni o modelli controversi e i disegni o modelli anteriori inclusi nei cataloghi dei fornitori della Deity Shoes (nel caso di specie, elementi di personalizzazione relativi alla suola, ai lacci o alle fibbie della calzatura rappresentata nei disegni o modelli controversi) si basino sulle tendenze della moda non implica necessariamente che a tali elementi debba essere attribuita un'importanza minore nella valutazione dell'impressione generale che tali disegni o modelli producono nell' «utilizzatore informato» e, pertanto, del loro «carattere individuale». Contrariamente alla funzione tecnica del prodotto o alle prescrizioni normative cui quest’ultimo può essere soggetto (che comportano una certa standardizzazione del prodotto), le tendenze della moda non devono essere considerate come un vincolo o una limitazione della libertà dell'autore. Come mostra l'esempio della diffusione dello stile «Mary Jane» nelle calzature menzionato al precedente paragrafo 47, il fatto di applicare una fibbia a una calzatura può (talvolta) riuscire a produrre un'impressione generale diversa e, pertanto, a conferire un «carattere individuale». Del pari, il solo fatto che i disegni o modelli controversi derivino dalla personalizzazione di disegni o modelli anteriori non osta alla loro protezione come disegni o modelli comunitari e non deve, di per sé, comportare la loro nullità. |
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56. |
Dall’altro lato, per stabilire se i disegni o modelli controversi presentino un «carattere individuale», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, e possano essere ammessi alla protezione come disegni o modelli comunitari, occorre ancora verificare se le differenze tra tali disegni o modelli e i disegni o modelli anteriori siano sufficientemente marcate oppure vertano solo su dettagli irrilevanti, valutazione che spetta al giudice del rinvio effettuare. A tal riguardo, mi limiterò a rammentare che il regolamento n. 6/2002 non mira a proteggere, come disegno o modello comunitario, un disegno o modello che, salvo differenze irrilevanti, sia un semplice «copia e incolla» di un disegno o modello anteriore e non susciti nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta da tale disegno o modello anteriore. |
V. Conclusione
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57. |
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna) nel modo seguente:
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( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Tratto dal brano «These boots are made for walkin’» di Nancy Sinatra (pubblicato nel 1966).
( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
( 4 ) V., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI – Wenf International Advisers (Cavatappi) (T-337/12, EU:T:2013:601, punto 32). V. inoltre sentenza del 6 settembre 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Moto d’acqua, imbarcazione a motore) (T-377/22, EU:T:2023:504, punto 46 e giurisprudenza citata).
( 5 ) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto come «disegno o modello comunitario non registrato», se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate da detto regolamento, e come «disegno o modello comunitario registrato», se è stato registrato secondo le modalità contemplate dallo stesso regolamento. Il procedimento principale nella presente causa riguarda disegni o modelli comunitari registrati e non registrati.
( 6 ) V. l’articolo 24, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 6/2002, il quale prevede, in sostanza, che un disegno o modello comunitario registrato o non registrato possa essere dichiarato nullo da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione. L’articolo 26 di detto regolamento precisa gli «effetti della nullità»; in particolare, secondo il paragrafo 1 di tale disposizione, «[s]e ed in quanto è stato dichiarato nullo, un disegno o modello comunitario è considerato, fin dall'inizio, privo degli effetti contemplati dal presente regolamento».
( 7 ) V. articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 in cui si precisa quando un disegno o modello si considera divulgato al pubblico.
( 8 ) V. articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.
( 9 ) V. articolo 6 del regolamento n. 6/2002.
( 10 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).
( 11 ) V. sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:721, punto 30 e giurisprudenza citata). Il corsivo è mio.
( 12 ) V. sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, punto 39). Il corsivo è mio.
( 13 ) V. sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:721, punto 40).
( 14 ) Ibid., punto 50. La Corte ha aggiunto, allo stesso punto, che la «tutela [ai sensi del regolamento n. 6/2002] è intesa ad essere applicata per una durata limitata ma sufficiente per consentire di capitalizzare gli investimenti necessari alla creazione e alla produzione di tali oggetti, senza peraltro ostacolare eccessivamente la concorrenza».
( 15 ) Il corsivo è mio.
( 16 ) Il corsivo è mio.
( 17 ) V. nota 4.
( 18 ) Infatti, come ho già sottolineato nel precedente paragrafo 22, la Corte ha dichiarato che la nozione di «opera» nella direttiva 2001/29 implica l’esistenza di un oggetto originale, che viene considerato come la creazione intellettuale propria del suo autore, qualora tale oggetto rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo.
( 19 ) V. sentenza dell’8 maggio 2024, Puma/EUIPO – Road Star Group (Scarpa) (T- 757/22, EU:T:2024:291, punto 57 e giurisprudenza citata).
( 20 ) V. nota 4.
( 21 ) V. sentenza del 6 settembre 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Moto d’acqua, imbarcazione a motore) (T-377/22, EU:T:2023:504, punto 47 e giurisprudenza citata).
( 22 ) Ibid., punto 48 e giurisprudenza citata. V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa LEGO (Nozione di utilizzatore informato di un disegno o modello) (C- 211/24, EU:C:2025:153, paragrafo 36).
( 23 ) V. sentenza del 6 settembre 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Moto d’acqua, imbarcazione a motore) (T-377/22, EU:T:2023:504, punto 48 e giurisprudenza citata).
( 24 ) Per altri esempi, v. Hartwig, H., «The concept of aesthetic creative freedom in design, copyright, and trademark law – a European perspective», Design Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2024, pag. 562: «Nel caso dei cestini per biciclette, la libertà dell’autore è limitata da vincoli tecnici soltanto nella misura in cui i cestini devono essere attaccati alla bicicletta e devono poter contenere oggetti senza che questi ultimi cadano quando la bicicletta è in movimento. Tuttavia, l’autore può scegliere tra una grande varietà di colori, di materiali (ad esempio in plastica, metallo, vimini o tessuto) e di forme (rotonda, ovale o quadrata) del cestino».
( 25 ) V. articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.
( 26 ) V. sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679, punto 59).
( 27 ) V. sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, punto 30).
( 28 ) Sentenza del 22 giugno 2010 (T-153/08, EU:T:2010:248, punto 58).
( 29 ) V. sentenza del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI – THC (Radiatori per riscaldamento) (T-83/11 e T-84/11, EU:T:2012:592, punto 95).
( 30 ) V., a tal proposito, Wennersten, U. e a., «Fashion and design law», Design Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2024, pag. 586.
( 31 ) Ibid., pag. 589. Come spiegano tali autori, «la registrazione di un disegno o modello comunitario nell’Unione presenta caratteristiche uniche (…) [in particolare, poiché] non è previsto alcun periodo di opposizione. Ciò rende il procedimento di registrazione relativamente celere, con la possibilità che la domanda venga accolta persino lo stesso giorno». V. altresì, pag. 594: «In questa epoca dell’industria della fast fashion, in cui le tendenze mutano rapidamente, ottenere la protezione di un disegno o modello non registrato [come consente il regolamento n. 6/2000] è vantaggioso per l’industria».
( 32 ) V. Jones, D., «Please, Can We Stop Mary Jane-ifying Everything?», British Vogue, 11 febbraio 2025, consultabile al seguente indirizzo: https://www.vogue.co.uk/article/mary-jane-shoe-trend.
( 33 ) V. sentenza del 6 giugno 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Veicoli a motore) (T-209/18, EU:T:2019:377, punti 57, 59 e 61).
( 34 ) V. sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013, punti 26 e 33).
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