ECLI:EU:C:2026:79•Conclusioni dell’avvocato generale A. Biondi, presentate il 5 febbraio 2026.#Commissione europea contro Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e a.#Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 6 bis – Costruzione del valore normale in ragione di distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 10 – Confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale allo stesso stadio commerciale – Stadio “franco fabbrica” – Adeguamento al prezzo all’esportazione o al valore normale – Spese sostenute dopo lo stadio “franco fabbrica” – Imposta sul valore aggiunto (IVA) non rimborsabile – Operatore commerciale che esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Onere della prova – Divieto d’imporre un onere della prova irragionevole – Articolo 18 – Omessa collaborazione – Impossibilità di determinare il valore normale – Dati disponibili – Scelta di utilizzare quali dati disponibili i valori normali più elevati degli altri produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta – Margine discrezionale della Commissione europea.#Causa C-319/24 P.
Conclusioni dell’avvocato generale A. Biondi, presentate il 5 febbraio 2026.#Commissione europea contro Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e a.#Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 6 bis – Costruzione del valore normale in ragione di distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 10 – Confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale allo stesso stadio commerciale – Stadio “franco fabbrica” – Adeguamento al prezzo all’esportazione o al valore normale – Spese sostenute dopo lo stadio “franco fabbrica” – Imposta sul valore aggiunto (IVA) non rimborsabile – Operatore commerciale che esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Onere della prova – Divieto d’imporre un onere della prova irragionevole – Articolo 18 – Omessa collaborazione – Impossibilità di determinare il valore normale – Dati disponibili – Scelta di utilizzare quali dati disponibili i valori normali più elevati degli altri produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta – Margine discrezionale della Commissione europea.#Causa C-319/24 P.
ECLI:EU:C:2026:79Eu Cjeu5 feb 2026
Testo completo
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANDREA BIONDI
presentate il 5 febbraio 2026 (1)
Causa C‑319/24 P
Commissione europea
contro
Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd,
Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd,
Central‑China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd
« Impugnazione – Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Omessa collaborazione – Articolo 18, paragrafo 1 e paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1036 – Confronto equo allo stesso stadio commerciale – Calcolo del valore normale in caso di distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 6 bis e paragrafo 10, del regolamento 2016/1036 – Adeguamenti – Entità economica unica – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento 2016/1036 – IVA non rimborsabile – Articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento 2016/1036 »
Indice
I. Introduzione
II. Sull’impugnazione
A. Sul primo motivo d’impugnazione, relativo alla violazione dell’articolo 18 del regolamento di base
1. Fatti
2. Breve sintesi degli argomenti delle parti
3. Analisi
a) Sulla ricevibilità del primo motivo d’impugnazione e sulla competenza della Corte
b) Sul merito
1) Articolo 18 del regolamento di base
2) Applicazione al caso di specie
B. Sul secondo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e del principio di buona amministrazione
1. Fatti della controversia
2. Breve sintesi degli argomenti delle parti
3. Analisi
a) Determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
b) Obbligo di effettuare un confronto equo a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base
1) Confronto equo allo stesso stadio commerciale
2) Confronto equo allorché il valore normale è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
3) Onere e livello della prova con riferimento agli adeguamenti
c) Sulla prima parte del secondo motivo d’impugnazione
d) Sulla seconda parte del secondo motivo d’impugnazione
1) Sull’asserito snaturamento dei fatti
2) Livello probatorio richiesto a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base
3) Sulla presunta violazione del principio di buona amministrazione
C. Sul terzo motivo, vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base
1. Fatti pertinenti alla questione controversa
2. Breve sintesi degli argomenti delle parti
3. Analisi
a) Sull’adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base
b) Sulla prima parte del terzo motivo d’impugnazione
c) Sulla seconda parte del terzo motivo d’impugnazione
1) Sulla ricevibilità
2) Sul merito
III. Sull’impugnazione incidentale
A. Sulla ricevibilità e operatività dell’impugnazione incidentale
B. Sul primo motivo
C. Sul secondo motivo d’impugnazione incidentale
D. Sul terzo motivo d’impugnazione incidentale
E. Sul quarto motivo d’impugnazione incidentale
IV. Ricorso dinanzi al Tribunale
V. Sulle spese
VI. Conclusione
I. Introduzione
1. La presente causa solleva importanti questioni relative alle inchieste antidumping della Commissione europea.
2. Si tratta della prima causa in cui la Corte di giustizia è chiamata a interpretare l’applicazione del nuovo metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (2), utilizzato per costruire il valore normale nel caso di esportazioni da paesi il cui mercato interno è soggetto a distorsioni di rilievo. La sentenza della Corte avrà vaste implicazioni per il futuro trattamento da parte della Commissione delle inchieste che applicano tale metodo. La presente causa offre inoltre alla Corte l’occasione di precisare ulteriormente la portata del potere discrezionale della Commissione nell’utilizzare i dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in caso di omessa collaborazione delle parti interessate, nonché la portata degli adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere i) e k), del regolamento di base.
3. La causa riguarda un’impugnazione proposta dalla Commissione e un’impugnazione incidentale proposta da tre società del gruppo Sinopec (3), uno dei maggiori gruppi di imprese cinesi, ricorrenti in primo grado. L’impugnazione e l’impugnazione incidentale sono indirizzate contro una sentenza del Tribunale dell’Unione europea (4) (in prosieguo: la «sentenza impugnata») con la quale quest’ultimo ha annullato un regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (5) (in prosieguo: il «regolamento controverso»).
4. In sostanza, con il regolamento controverso, la Commissione ha istituito, in particolare, un dazio antidumping definitivo del 17,3% sulle importazioni di determinati PVA prodotti dalla Sinopec.
5. Avendo riscontrato «distorsioni significative» in Cina (6), la Commissione ha costruito il valore normale secondo il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base (7), includendo quello che considerava un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita (in prosieguo: le «SGAV») nonché per i profitti (8).
6. In tale contesto, in primo luogo per quanto riguarda la Sinopec Ningxia, la Commissione ha constatato l’esistenza di carenze sostanziali e gravi nei dati comunicati riguardo ai costi di produzione. Pertanto, nella costruzione del valore normale di tale società, la Commissione ha utilizzato i «dati disponibili», a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base (9). La Commissione ha deciso, per ciascun tipo di prodotto interessato, di utilizzare il valore normale costruito più elevato degli altri produttori esportatori che hanno collaborato (10).
7. In secondo luogo, la Commissione ha effettuato adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione, sottraendo le spese di assicurazione, di trasporto, di movimentazione e di carico, i costi del credito e gli oneri bancari (in prosieguo: le «spese controverse») (11). In terzo luogo, la Commissione ha applicato al prezzo all’esportazione un adeguamento al ribasso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base (12). In quarto luogo, la Commissione ha applicato al valore normale un adeguamento al rialzo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base (13).
8. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso, in primo luogo, che la Commissione aveva violato l’articolo 18 del regolamento di base in quanto aveva calcolato il valore normale della Sinopec Ningxia prendendo in considerazione, per ciascun tipo di prodotto, il valore normale più elevato tra quelli degli altri produttori esportatori (14). In secondo luogo, il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva violato l’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base di procedere a un confronto equo, allo stesso stadio commerciale, del prezzo all’esportazione e del valore normale, in quanto essa aveva detratto le «spese controverse» dal prezzo all’esportazione. Il Tribunale ha altresì statuito che la Commissione aveva violato il principio di buona amministrazione imponendo alla Sinopec di fornire una prova irragionevole (15). In terzo luogo, il Tribunale ha statuito che la Commissione aveva violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base nel concludere che le funzioni di Sinopec Central‑China erano assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni (16).
9. Il Tribunale ha quindi annullato il regolamento controverso nella parte in cui esso riguarda la Sinopec nei limiti in cui la Commissione aveva commesso le suddette violazioni. Il ricorso è stato respinto quanto al resto.
10. La Commissione e la Sinopec hanno rispettivamente proposto un’impugnazione e un’impugnazione incidentale dinanzi alla Corte.
II. Sull’impugnazione
11. Con la sua impugnazione, la Commissione, sostenuta dalla Kuraray Europe GmbH (in prosieguo: la «Kuraray»), interveniente in primo grado, chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare la Sinopec alle spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione.
12. La Sinopec, sostenuta dalla Wegochem Europe BV (in prosieguo: la «Wegochem»), interveniente in primo grado, chiede alla Corte, in sostanza, di respingere l’impugnazione e, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame e condannare la Commissione alle spese.
13. A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce tre motivi, con i quali essa sostiene che il Tribunale è incorso in errore nel constatare ciascuna delle infrazioni menzionate al paragrafo 8 delle presenti conclusioni.
A. Sul primo motivo d’impugnazione, relativo alla violazione dell’articolo 18 del regolamento di base
14. Il primo motivo d’impugnazione della Commissione riguarda le constatazioni del Tribunale ai punti da 211 e 221 della sentenza impugnata. In tali punti, il Tribunale ha accolto il motivo di ricorso con cui la Sinopec sosteneva che la Commissione aveva violato l’articolo 18 del regolamento di base.
15. Le pertinenti disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base recitano come segue:
«1. Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
(…)
5. Se le conclusioni, comprese quelle relative al valore normale, sono elaborate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, in base alle informazioni contenute nella denuncia, per quanto possibile, e tenendo debitamente conto dei termini per l’inchiesta, tali informazioni sono verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell’inchiesta.
(…)
6. L’esito dell’inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato».
1. Fatti
16. Ai punti da 327 a 329 del regolamento controverso, dopo aver rilevato gravi carenze nella comunicazione dei costi di produzione relativi alla Sinopec Ningxia, la Commissione ha deciso di applicare i «dati disponibili» in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, per quanto riguarda il calcolo del valore normale di tale società. Pertanto, il valore normale per tale società è stato costruito, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, utilizzando le informazioni fornite dagli altri produttori esportatori che hanno collaborato. In particolare, per ciascun tipo di prodotto indicato da tale società, la Commissione ha utilizzato il valore normale costruito più elevato degli altri produttori esportatori che hanno collaborato.
17. Al considerando 333 del regolamento controverso, la Commissione ha respinto le affermazioni secondo cui tale approccio sarebbe stato punitivo. La Commissione ha argomentato che, poiché «non è stata in grado di verificare e pertanto utilizzare i dati forniti da Sinopec Ningxia per la costruzione del suo valore normale, non vi [erano] elementi di prova che [indicassero] che il valore normale per tipo di prodotto della Sinopec Ningxia [fosse] al di sotto del valore normale più elevato per tipo di prodotto degli altri produttori che hanno collaborato che utilizzano le stesse materie prime».
18. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione, nel regolamento controverso, avesse presunto che il valore normale, per tipi di prodotto, della Sinopec Ningxia non fosse inferiore al più elevato, per tipo di prodotto, dei valori normali degli altri produttori esportatori che hanno cooperato. Il Tribunale ha rilevato che il legislatore dell’Unione non ha inteso stabilire, in forza dell’articolo 18 del regolamento di base, una siffatta presunzione legale, che dispensa le istituzioni dell’Unione da qualsiasi requisito probatorio. Il Tribunale ha osservato che la Commissione aveva riconosciuto, nel corso dell’udienza dinanzi a tale giudice, di avere applicato una presunzione e che, in risposta a una specifica domanda, tale istituzione aveva spiegato che l’elemento del fascicolo sul quale essa si era basata per utilizzare sistematicamente il valore normale più elevato degli altri produttori esportatori che hanno collaborato era l’assenza di collaborazione della Sinopec Ningxia. Il Tribunale ha concluso che, applicando tale presunzione, la Commissione aveva violato l’articolo 18 del regolamento di base.
2. Breve sintesi degli argomenti delle parti
19. Con il primo motivo d’impugnazione, la Commissione, sostenuta dalla Kuraray, asserisce che, nella sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione sostiene che, contrariamente a quanto concluso dal Tribunale, la Commissione non ha applicato, nei considerando 329 e 333 del regolamento controverso, alcuna «presunzione» basata sulla mancanza di collaborazione della Sinopec Ningxia. La Commissione ha semplicemente dedotto dal fatto che la Sinopec Ningxia non aveva fornito, in più occasioni, i dati mancanti, che i suoi valori normali dovevano essere almeno al livello dei valori normali più elevati per gli stessi tipi di prodotti fabbricati dagli altri produttori esportatori che hanno collaborato. Così facendo, la Commissione ritiene di non aver «penalizzato» la Sinopec Ningxia, ma si è limitata ad utilizzare dati del fascicolo relativi a detti altri produttori esportatori. Inoltre, in nessun punto delle sue memorie scritte presentate in primo grado la Commissione ha fatto riferimento a una siffatta presunzione. Il Tribunale avrebbe quindi snaturato la qualificazione del suo ragionamento di cui al considerando 333 del regolamento controverso.
20. In via preliminare, la Wegochem sostiene che il primo motivo d’impugnazione della Commissione è irricevibile in quanto mira a mettere in discussione constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale nella sentenza impugnata. Secondo la Wegochem, il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva applicato una presunzione e che ciò aveva penalizzato la Sinopec Ningxia. Ciò che la Commissione chiede alla Corte, pertanto, è un riesame degli elementi di prova e dei fatti alla base della decisione.
21. In sostanza, la Sinopec, sostenuta dalla Wegochem, afferma, in primo luogo, che la Commissione non ha operato una deduzione, ma ha applicato una presunzione. A parte il ragionamento di cui al considerando 333, la Commissione non ha presentato alcun elemento di prova né ragionamento a sostegno della scelta sistematica del valore normale più elevato accertato per tipo di prodotto. Il Tribunale ha correttamente dichiarato che l’unico elemento su cui si è basata la Commissione era la mancanza di collaborazione. Esso ha quindi correttamente concluso che la Commissione aveva applicato una presunzione. In secondo luogo, anche se la Commissione avesse effettuato una deduzione, ciò non le avrebbe consentito di selezionare un fatto particolare per sanzionare l’omessa collaborazione. Dalla giurisprudenza dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) risulta che, se talune informazioni non sono state fornite, un’autorità non può semplicemente presumere che le informazioni mancanti siano necessariamente incriminanti e non può interpretare le informazioni mancanti nell’accezione più negativa. In terzo luogo, sono eccessivi i timori della Commissione secondo cui l’approccio del Tribunale rischia di incentivare i produttori esportatori a rifiutarsi di collaborare, in modo selettivo. L’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base non prescrive che il risultato debba essere meno favorevole. La Commissione avrebbe potuto utilizzare altri valori, come la media ponderata dei valori normali degli altri esportatori, che avrebbe potuto essere anch’essa «meno favorevole». La Commissione ha fatto in modo che fossero selezionati i dati sostitutivi più sfavorevoli possibili per la Sinopec.
3. Analisi
a) Sulla ricevibilità del primo motivo d’impugnazione e sulla competenza della Corte
22. Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Wegochem, risulta da una giurisprudenza costante che l’interveniente non è legittimato a sollevare un’eccezione di irricevibilità di un ricorso che non sia stata formulata nelle conclusioni del convenuto (17).
23. Nel caso di specie, la Sinopec non ha sollevato alcuna eccezione di irricevibilità relativamente al primo motivo d’impugnazione. Ne consegue che la Wegochem non era legittimata ad eccepire l’irricevibilità del ricorso, e la Corte non è quindi tenuta a procedere all’esame di tale eccezione.
24. Tuttavia, la questione della competenza della Corte a conoscere e statuire su una controversia è di ordine pubblico, e può essere esaminata in qualsiasi momento dalla Corte, anche d’ufficio (18).
25. Pertanto, poiché, come risulta da una giurisprudenza costante, la Corte non è competente ad accertare i fatti nell’ambito dell’impugnazione (19), salvo il caso di loro snaturamento (20), l’eccezione di irricevibilità da parte della Wegochem solleva una questione relativa alla competenza della Corte che quest’ultima dovrebbe esaminare d’ufficio.
26. Nel caso di specie, tuttavia, il primo motivo d’impugnazione non mira a mettere in discussione considerazioni di fatto. Al contrario, esso solleva una questione di diritto riguardante l’interpretazione dell’articolo 18 del regolamento di base e, in particolare, il margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione quando sceglie di tener conto dei «dati disponibili» in caso di omessa collaborazione di una parte interessata. Inoltre, la Commissione contesta l’interpretazione del considerando 333 del regolamento controverso data nella sentenza impugnata, sostenendo che il Tribunale avrebbe snaturato il significato di tale considerando. La Corte è pertanto competente a pronunciarsi sul primo motivo dell’impugnazione della Commissione.
b) Sul merito
1) Articolo 18 del regolamento di base
27. Per rispondere all’argomento della Commissione secondo cui, nella sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto relativamente all’articolo 18 del regolamento di base, occorre anzitutto ricordare che detto regolamento non conferisce alla Commissione il potere di costringere le parti interessate a partecipare all’inchiesta o a fornire informazioni. La Commissione pertanto dipende dalla collaborazione volontaria di tali parti a fornirle le informazioni necessarie (21).
28. Di conseguenza, il legislatore dell’Unione ha previsto all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base che, qualora una parte interessata non comunichi le informazioni necessarie oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possano essere elaborate conclusioni in base ai «dati disponibili» (22). Inoltre, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, di detto regolamento, l’esito dell’inchiesta per una parte interessata che non collabora può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se tale parte avesse collaborato.
29. Come risulta dal considerando 27 del regolamento di base, l’articolo 18 del medesimo regolamento traduce l’intenzione del legislatore dell’Unione di semplificare il compito probatorio della Commissione allorché si scontra con ostacoli materiali dovuti alla mancanza di collaborazione delle parti interessate (23). Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che lo scopo dell’articolo 18 del regolamento di base consiste nel consentire alla Commissione di proseguire l’inchiesta anche qualora le parti interessate si rifiutassero di cooperare o cooperassero in modo inadeguato (24).
30. In tale contesto, le parti interessate hanno l’obbligo di collaborare con la migliore diligenza e di fornire tutte le informazioni di cui dispongono e che le istituzioni dell’Unione ritengano necessarie per formulare le loro conclusioni (25). Inoltre, il rischio che, in caso di mancata cooperazione delle parti interessate, le istituzioni prendano in considerazione «dati disponibili» che potrebbero essere meno favorevoli, conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base, è inerente alla procedura antidumping e mira ad incoraggiare la cooperazione leale e diligente delle imprese medesime (26).
31. Per motivi di efficacia ed efficienza della procedura antidumping, occorre garantire che le parti interessate collaborino realmente e pienamente all’inchiesta agendo con la migliore diligenza e senza ostacolare l’inchiesta. Le conseguenze negative alle quali può essere esposta una parte interessata in caso di collaborazione lacunosa o parziale – laddove quest’ultima può trovarsi in una situazione meno favorevole rispetto a quella in cui si sarebbe eventualmente ritrovata se avesse collaborato pienamente all’inchiesta – devono fungere da incentivo a collaborare all’inchiesta pienamente e senza riserve (27). Qualsiasi altra soluzione rischierebbe di compromettere l’efficacia delle misure di difesa commerciale dell’Unione tutte le volte che le istituzioni dell’Unione devono confrontarsi con il rifiuto di cooperazione nell’ambito di un’inchiesta (28).
32. Occorre altresì sottolineare che, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (29). In tale contesto, qualora la Commissione basi le proprie conclusioni sui «dati disponibili», in situazioni in cui i dati presentati siano carenti, tale istituzione gode di un ampio potere discrezionale per scegliere nel fascicolo i dati disponibili più adeguati e non è tenuta a spiegare i motivi per i quali i dati disponibili utilizzati sarebbero i più adeguati, atteso che tale obbligo non discende né dall’articolo 18 del regolamento di base né dalla giurisprudenza (30).
33. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (31).
34. Tuttavia, è proprio in considerazione della discrezionalità di cui dispone la Commissione che un controllo giurisdizionale rigoroso, benché entro i limiti precedentemente indicati, è essenziale. Nello specifico, la natura complessa delle valutazioni economiche effettuate dalla Commissione non deve impedire ai giudici di esaminare se le prove su cui la Commissione si è basata sono accurate, affidabili e coerenti, se contengono tutte le informazioni pertinenti di cui occorre tenere conto per valutare una situazione complessa e se possono confermare le conclusioni che ne sono state tratte (32).
2) Applicazione al caso di specie
35. Nel caso di specie, è pacifico che la Sinopec Ningxia non ha fornito dati attendibili relativi ai suoi costi di produzione e che, di conseguenza, a causa della sua mancanza di collaborazione, la Commissione ha potuto basarsi sui «dati disponibili» conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base per costruire il valore normale di tale società.
36. Tuttavia, al punto da 218 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che, ai considerando 329 e 333 del regolamento controverso, la Commissione, in seguito alla constatazione dell’assenza di collaborazione, aveva applicato una presunzione secondo cui il valore normale, per tipi di prodotto, della Sinopec Ningxia non era inferiore al più elevato, per tipi di prodotto, dei valori normali degli altri produttori esportatori.
37. Una presunzione può essere definita in generale come un istituto giuridico consistente nel dedurre un fatto incerto (o una serie di fatti incerti) da un fatto certo o da una serie di fatti certi (33).
38. Atteso che l’articolo 18 del regolamento di base prevede la possibilità di elaborare conclusioni sulla base dei «dati disponibili» nel fascicolo, e di trattare la parte che non collabora oppure collabora solo parzialmente, in maniera meno favorevole che se avesse collaborato, le istituzioni dell’Unione sono autorizzate a desumere dalla prova diretta dei fatti che hanno accertato a partire dai dati in loro possesso la prova indiretta dei fatti che rimangono sconosciuti a causa dell’omessa collaborazione delle parti. In altri termini, l’articolo 18 del regolamento di base consente alle istituzioni dell’Unione di fondarsi su presunzioni qualora sussista un nesso logico e ragionevole fra i fatti accertati e i fatti che rimangono sconosciuti. Vietare a tali istituzioni di avvalersi di siffatte presunzioni equivarrebbe a costituire ostacoli irragionevoli all’adozione di misure di difesa commerciale dell’Unione ogniqualvolta le istituzioni dell’Unione affrontino una mancata collaborazione in un’inchiesta (34).
39. Orbene, il regolamento controverso non indica in alcun punto che la Commissione abbia applicato una presunzione. Inoltre, la Commissione contesta l’interpretazione del regolamento controverso effettuata dal Tribunale, sostenendo che quest’ultimo ha travisato il significato del considerando 333 nel concludere che essa ha applicato una presunzione. La Commissione nega altresì di aver riconosciuto l’utilizzo di una presunzione.
40. Un’attenta lettura del considerando 333 del regolamento controverso, come ricordato al paragrafo 17 delle presenti conclusioni, mostra che, in tale considerando, la Commissione non ha dimostrato o dedotto un fatto o la probabilità di un fatto da un altro fatto. In tale considerando, la Commissione si è limitata a respingere come non provato l’argomento dedotto dalla Sinopec relativo al carattere punitivo della sua scelta, tra i «dati disponibili», del valore normale più elevato, per tipo di prodotto, dei valori normali degli altri produttori esportatori che avevano collaborato. La Commissione ha semplicemente affermato che non era stato dimostrato che tale approccio fosse punitivo, in quanto nessun elemento del fascicolo dimostrava che il valore normale per tipo di prodotto di Sinopec Ningxia sarebbe stato inferiore al valore normale più elevato per tipo di prodotto degli altri produttori esportatori che avevano collaborato e che utilizzavano le stesse materie prime.
41. Pertanto, poiché la Commissione non ha dedotto un fatto (incerto) da un altro fatto (certo), a mio avviso non si può ritenere, in primo luogo, che tale istituzione abbia applicato una presunzione. La Commissione non ha determinato né dedotto il valore normale della Sinopec Ningxia. Essa ha semplicemente preso atto dell’assenza di qualsiasi elemento di prova a sostegno del presunto carattere punitivo della sua scelta sistematica del valore normale più elevato degli altri produttori esportatori che avevano collaborato.
42. In secondo luogo, poiché è accertato che la Sinopec Ningxia non ha fornito dati affidabili che consentissero di determinare i suoi valori normali, l’affermazione di cui al considerando 333 del regolamento controverso relativa all’assenza di elementi di prova che consentissero alla Commissione di valutare se tali valori fossero inferiori ai valori scelti è corretta e non è viziata da alcun errore manifesto di valutazione.
43. A tal proposito, la semplice esistenza della possibilità di basarsi su dati o fatti alternativi disponibili nel fascicolo non è sufficiente a dimostrare un errore manifesto di valutazione della Commissione. Come ricordato in precedenza, lo scopo dell’articolo 18 del regolamento di base consiste nel consentire alla Commissione di portare a compimento l’inchiesta nonostante i vincoli temporanei che le sono imposti, compresi i casi di omessa collaborazione, nei quali la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per esaminare e valutare i «dati disponibili».
44. Nell’esercizio del suo potere discrezionale, come risulta dal paragrafo 32 delle presenti conclusioni, la Commissione deve scegliere «dati disponibili» che, presenti nel fascicolo e sufficientemente corroboranti, garantiscano al contempo l’efficienza e l’efficacia delle misure di difesa commerciale dell’Unione anche in caso di omessa collaborazione. La Commissione non può scegliere «dati disponibili» che rischino di premiare l’omessa collaborazione all’inchiesta. Pertanto, in assenza di qualsiasi dato affidabile nel fascicolo relativo ai suoi costi, a causa della mancata collaborazione, la Sinopec non può pretendere che siano utilizzati valori alternativi, come il valore normale medio degli altri produttori esportatori che hanno collaborato, poiché ciò potrebbe eventualmente costituire un premio all’omessa collaborazione. Come giustamente sottolineato dalla Commissione, l’utilizzo di un tale valore potrebbe avere l’effetto perverso di incentivare i produttori esportatori a rifiutare selettivamente di collaborare in tutti i settori in cui sono consapevoli di aver sostenuto costi superiori alla media rispetto ad altri esportatori. In ogni caso, la Sinopec non ha fornito alcuna spiegazione quanto alle ragioni per le quali la Commissione avrebbe dovuto utilizzare tale valore piuttosto che il valore normale più elevato per tipo di prodotto degli altri produttori esportatori che avevano collaborato.
45. Inoltre, non è stato dimostrato che, scegliendo un siffatto valore normale, la Commissione aveva scelto i «dati disponibili» più sfavorevoli penalizzando così la Sinopec Ningxia. Invero, i dati degli altri operatori esportatori che avevano collaborato non sono gli unici dati disponibili che la Commissione avrebbe potuto prendere in considerazione a seguito dell’omessa collaborazione della Sinopec Ningxia. Come risulta dall’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, i «dati disponibili» possono includere anche le informazioni fornite dai produttori europei nella loro denuncia, i dati disponibili provenienti da fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali e documenti doganali. Alla luce di tali diverse fonti che avrebbero potuto parimenti essere prese in considerazione, non è dimostrato che, utilizzando il valore normale più elevato per tipo di prodotto degli altri produttori esportatori che avevano collaborato, la Commissione ha fatto sì che i dati sostitutivi fossero i più sfavorevoli per la Sinopec Ningxia. L’asserito carattere punitivo di tale scelta non è quindi comprovato.
46. In ogni caso, come indicato in precedenza, il rischio che, in caso di omessa collaborazione, i «dati disponibili» utilizzati possano portare a un risultato meno favorevole ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base è inerente alla procedura antidumping e la Sinopec Ningxia avrebbe dovuto essere ben consapevole di tale rischio.
47. In conclusione, dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, ai punti da 211 a 221 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato il senso del considerando 333 del regolamento controverso ed è incorso in un errore di diritto violando l’articolo 18 del regolamento di base. Di conseguenza, il primo motivo di impugnazione della Commissione dovrebbe, a mio avviso, essere accolto.
B. Sul secondo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e del principio di buona amministrazione
48. Il secondo motivo d’impugnazione della Commissione solleva importanti questioni relative all’interazione tra l’obbligo della Commissione di effettuare un confronto equo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e la costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del medesimo regolamento nei casi di esportazioni da paesi per i quali è stata dimostrata l’esistenza di distorsioni significative sul mercato interno. Esso inoltre solleva ulteriori questioni importanti relative all’onere e al livello della prova richiesti per gli adeguamenti necessari a garantire tale confronto equo.
49. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, prevede quanto segue:
«Qualora sia accertato, all’atto dell’applicazione della presente disposizione o di qualsiasi altra disposizione pertinente del [regolamento di base], che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, nel rispetto delle seguenti norme.
Tra le fonti che la Commissione può utilizzare figurano:
– i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti; (…)
– se lo ritiene opportuno, i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni; oppure
– i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate (…)
(…)
Il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».
50. L’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base così dispone:
«Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. (…) Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori [elencati ai punti da a) a k)] (…)».
51. Il secondo motivo d’impugnazione della Commissione riguarda le conclusioni del Tribunale di cui ai punti da 124 a 139 della sentenza impugnata, con le quali il Tribunale ha ritenuto che, detraendo dal prezzo all’esportazione «le spese controverse» (ossia le spese di assicurazione, di trasporto, di movimentazione e di carico, i costi del credito e le spese bancarie), la Commissione aveva violato il suo obbligo di effettuare un confronto equo allo stesso stadio commerciale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, in quanto tali spese probabilmente non erano state detratte dal valore normale costruito.
1. Fatti della controversia
52. Nel regolamento controverso (35), la Commissione ha costruito il valore normale conformemente al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per i paesi esportatori che presentano distorsioni significative. Il valore normale costruito si basava sui valori esenti da distorsioni nel paese rappresentativo (Turchia), aumentati del 17,6% per le SGAV e del 4% per i profitti. Le SGAV sono state calcolate sulla base di dati relativi a un produttore turco, la Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. (in prosieguo: la «Ilkalem») (36). Al considerando 341 del regolamento controverso, la Commissione ha concluso che il valore normale per tipo di prodotto era stato costruito a livello «franco fabbrica».
53. Per riportare il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale del valore normale, ossia il livello «franco fabbrica», la Commissione ha detratto dal prezzo all’esportazione le «spese controverse» (37).
54. Nelle sue osservazioni sulle informazioni finali, la Sinopec ha contestato il fatto che la Commissione aveva eliminato le «spese controverse» dal prezzo all’esportazione, mentre tali spese – secondo la società – non sarebbero state detratte dalle SGAV del produttore del paese rappresentativo (38).
55. La Commissione ha affrontato tale questione al considerando 314 del regolamento controverso, che è così formulato:
«La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato che nulla indica che tali spese siano state incluse nelle SGAV riportate per il produttore del paese rappresentativo. Inoltre, i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno fornito alcun elemento di prova contrario. Tale argomentazione è stata pertanto respinta».
56. La Sinopec ha impugnato la suddetta conclusione dinanzi al Tribunale sostenendo che la Commissione aveva violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
57. Il Tribunale ha accolto la suddetta censura. In primo luogo, ai punti da 124 a 127 della sentenza impugnata, detto giudice ha ritenuto che adeguamenti diretti a ottenere il livello «franco fabbrica» del prezzo all’esportazione sono necessari per garantire il «confronto equo» prescritto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, unicamente se il valore normale è anch’esso calcolato al livello «franco fabbrica». Pertanto, secondo il Tribunale, sulla base della giurisprudenza incombeva alla Commissione, che aveva scelto di effettuare il confronto di cui trattasi al livello «franco fabbrica», dimostrare che tali adeguamenti erano necessari affinché il confronto fosse equo.
58. In secondo luogo, ai punti da 128 a 139 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, in ogni caso, anche supponendo che l’onere della prova gravasse sulla Sinopec e non sulla Commissione, la Sinopec aveva debitamente motivato la sua richiesta di adeguamenti. Il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva basato il calcolo delle SGAV su dati relativi alla Ilkalem tratti dalla «banca dati Orbis» che non avevano un grado di dettaglio tale da escludere che comprendessero le «spese controverse». Di conseguenza, tale giudice ha statuito che la Commissione, non disponendo di una ripartizione più precisa delle SGAV della Ilkalem, non poteva ragionevolmente esigere che la Sinopec suffragasse maggiormente la sua richiesta di adeguamento del valore normale mediante la produzione di dati, relativi a un terzo, più precisi di quelli di cui disponeva la stessa Commissione. Pertanto, secondo il Tribunale, al considerando 314 del regolamento controverso, la Commissione ha imposto alla Sinopec di fornire una prova irragionevole. Inoltre, il Tribunale è giunto alla conclusione che, contrariamente alla situazione di cui alla sentenza Changmao (39), la Commissione non aveva fornito alla Sinopec dati che le avrebbero consentito di suffragare maggiormente la sua richiesta di adeguamento.
2. Breve sintesi degli argomenti delle parti
59. Il secondo motivo d’impugnazione della Commissione è suddiviso in due parti.
60. Nella prima parte, la Commissione, sostenuta dalla Kuraray, contesta i punti da 126 a 127 della sentenza impugnata. La Commissione sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e rovesciato le norme consolidate relativamente all’onere della prova per gli adeguamenti. Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe confuso gli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, e dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
61. Con la seconda parte, la Commissione contesta i punti da 128 a 139 della sentenza impugnata. In primo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti quando ha affermato che la Sinopec, nelle osservazioni sulle informazioni finali, aveva dedotto che le SGAV utilizzate per la costruzione del valore normale «con ogni probabilità» comprendevano le «spese controverse». Infatti, nelle osservazioni sulle informazioni finali non è stata effettuata alcuna analisi delle probabilità. Tale argomento è stato sollevato solo dalla Wegochem nella sua memoria di intervento dinanzi al Tribunale. In secondo luogo, il Tribunale ha applicato erroneamente il livello della prova di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il Tribunale si è limitato a rilevare che non si può «escludere» che i dati della Ilkalem utilizzati per accertare le SGAV costruite comprendessero le «spese controverse». Pertanto, il Tribunale non ha correttamente accertato che il valore normale costruito includeva effettivamente, o persino probabilmente, le «spese controverse». In terzo luogo, il Tribunale ha erroneamente applicato il principio di buona amministrazione concludendo che la Commissione aveva imposto alla Sinopec un onere della prova irragionevole, sebbene avesse comunicato tutti i dati di cui disponeva in relazione all’adeguamento richiesto.
62. Per quanto riguarda la prima parte, in via preliminare, la Wegochem sostiene che essa è inconferente in quanto il dispositivo di tale sentenza non si fonda sui punti 126 e 127 della sentenza impugnata. Inoltre, la Sinopec, sostenuta dalla Wegochem, fa valere, in primo luogo, che tale parte si basa sull’erronea premessa secondo cui, per le spese che fanno parte del processo di «netting-back» (applicazione degli adeguamenti necessari per la costruzione del valore normale), non è necessario dimostrare che si tratta di fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi, mentre un siffatto obbligo esiste per le spese che non fanno parte del processo di «netting-back». Tuttavia, tanto il diritto dell’Unione che la giurisprudenza dell’OMC contraddicono tale approccio. Spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza di una differenza che incide sulla comparabilità dei prezzi per ogni adeguamento che essa effettua. In secondo luogo – e in ogni caso – la Sinopec sostiene che il ragionamento seguito dalla Commissione per «adeguare» il prezzo all’esportazione al livello «franco fabbrica» era errato, in quanto non vi era alcun elemento di prova del fatto che anche il valore normale calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si situasse a livello «franco fabbrica». L’affermazione contenuta nel regolamento controverso, secondo cui il valore normale è stato costruito a livello «franco fabbrica», non era suffragata da elementi di prova.
63. Per quanto riguarda la seconda parte, la Sinopec contesta, in primo luogo, l’asserito snaturamento dei fatti. Nelle osservazioni sulle informazioni finali, la Sinopec ha effettivamente fatto riferimento, indipendentemente dalla Wegochem, alla probabilità che un prezzo all’esportazione «franco fabbrica» fosse confrontato con un valore normale a un diverso stadio commerciale. In secondo luogo, la richiesta di adeguamento era debitamente motivata e il Tribunale ha applicato il corretto livello della prova. Non è necessario dimostrare in modo inequivocabile che l’importo delle SGAV includesse le «spese controverse». Secondo una giurisprudenza costante dell’Unione, è sufficiente che non si possa escludere tale possibilità. In terzo luogo, per quanto riguarda l’errata applicazione del principio di buona amministrazione, i fatti della sentenza Changmao erano diversi da quelli della presente causa.
3. Analisi
64. Poiché il secondo motivo di impugnazione solleva la questione dell’interazione tra l’articolo 2, paragrafo 6 bis, e l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ritengo che occorra anzitutto chiarire il contesto di tali disposizioni alla luce della giurisprudenza esistente [parti a) e b)], per poi analizzare le due parti del secondo motivo [parti c) e d)].
a) Determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
65. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base – richiamato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni – istituisce un regime speciale che fissa le norme per la determinazione del valore normale nel caso di esportazioni provenienti da paesi per i quali è stata dimostrata l’esistenza di distorsioni significative sul mercato interno, quali definite dalla medesima disposizione. Tale regime speciale è stato introdotto dal regolamento (UE) n. 2017/2321 (40), che ha modificato l’articolo 2 del regolamento di base inserendovi un nuovo paragrafo 6 bis e modificando il paragrafo 7, che, prima di tale modifica, stabiliva un regime speciale per il calcolo del valore normale per le importazioni in provenienza da «paesi non retti da un’economia di mercato».
66. Mentre, conformemente alla precedente versione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale per i paesi non retti da un’economia di mercato era determinato in base ai prezzi e ai costi effettivi di un produttore che aveva collaborato in un paese terzo ad economia di mercato, secondo il nuovo metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, il valore normale dei produttori esportatori deve essere costruito in base a ipotetici costi di produzione esenti da distorsioni e a congrui importi per le SGAV e per i profitti.
67. Come spiegato dalla Commissione, nell’applicare il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, dopo aver chiesto ai produttori esportatori informazioni sui fattori di produzione e i quantitativi utilizzati per fabbricare ciascun tipo di prodotto in esame, la Commissione determina quindi valori esenti da distorsioni per i fattori di produzione utilizzati sulla base di informazioni «prontamente disponibili», come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, e sostituisce i prezzi e i costi distorti con tali valori al fine di stabilire i costi di produzione esenti da distorsioni.
68. Per quanto riguarda le SGAV (oggetto del presente motivo di impugnazione), l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base richiede che, per costruire il valore normale sulla base di costi esenti da distorsioni, sia aggiunto un «congruo» importo «esente da distorsioni» per le SGAV e per i profitti.
69. L’obiettivo perseguito dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è impedire che, ai fini di un’inchiesta antidumping, siano utilizzati dati distorti relativi ai prezzi e ai costi nel paese esportatore (41).
70. Inoltre, analogamente alla versione precedente dell’articolo 2, paragrafo 7, riguardante i «paesi non retti da un’economia di mercato», anche l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è espressione della volontà del legislatore dell’Unione di adottare un approccio proprio dell’ordinamento giuridico dell’Unione, introducendo un regime speciale di norme dettagliate relative al calcolo del valore normale per le importazioni in presenza di distorsioni significative nel paese esportatore. Di conseguenza, come correttamente sottolineato dal Tribunale (42), conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza relativa alla versione precedente dell’articolo 2, paragrafo 7, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non può essere considerato come una misura diretta a garantire nell’ordinamento giuridico dell’Unione l’esecuzione di un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi dell’OMC. Di fatto, gli strumenti normativi dell’OMC non prevedevano norme relative al calcolo del valore normale relativamente alle importazioni in caso di distorsioni significative nel paese esportatore (43).
71. Allo stesso modo, la giurisprudenza relativa alla precedente versione dell’articolo 2, paragrafo 7, secondo cui le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale riguardo alla determinazione del valore normale per paesi non aventi un’economia di mercato (44), deve essere considerata applicabile anche alla determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
72. A tale riguardo, la determinazione di margini ragionevoli per le SGAV non costituisce un’eccezione all’applicazione di tale giurisprudenza. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base non prescrive alcun metodo specifico per la determinazione di tali margini. Pertanto, nell’ambito dei due parametri dati (ossia «congruo» e «esente da distorsioni»), la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. Lo stesso vale per quanto riguarda la banca dati utilizzata per raccogliere i dati pertinenti per la costruzione del valore normale e delle SGAV (45).
73. Pertanto, spetta alla parte che intende contestare l’attendibilità dei dati utilizzati dalla Commissione ai fini del calcolo delle SGAV suffragare le proprie affermazioni con elementi idonei a mettere concretamente in dubbio l’affidabilità del metodo o dei dati utilizzati da tale istituzione (46).
b) Obbligo di effettuare un confronto equo a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base
74. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, richiamato al paragrafo 50 delle presenti conclusioni, tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale. Nel caso in cui il valore normale e il prezzo all’esportazione non possano essere oggetto di un confronto equo, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.
75. Il testo della prima frase dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si ispira manifestamente all’articolo 2.4 dell’accordo antidumping, in quanto impiega sostanzialmente gli stessi termini (47). Ciò permetterebbe quindi di desumere che, almeno per quanto concerne l’obbligo di effettuare un «confronto equo» tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale, il testo di tale disposizione dimostrerebbe la chiara volontà del legislatore dell’Unione di attuare nel diritto dell’Unione l’obbligo particolare scaturito dall’articolo 2.4 dell’accordo antidumping (48).
1) Confronto equo allo stesso stadio commerciale
76. L’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base impone di effettuare un confronto equo allo stesso stadio commerciale, senza specificare a quale stadio tale confronto debba essere effettuato. Spetta quindi alla Commissione scegliere lo stadio commerciale appropriato nell’ambito del suo margine di discrezionalità (49). Sebbene un confronto allo stesso stadio commerciale non esaurisca l’obbligo di effettuare un confronto equo (50), esso è uno dei parametri fondamentali che «contribuisce alla realizzazione di un confronto equo» (51). Di conseguenza, un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione in diversi stadi commerciali non può mai essere considerato equo.
77. Al fine di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale, può essere necessario apportare a quest’ultimo l’adeguamento destinato a sopprimere elementi o costi che non sono stati sostenuti allo stadio commerciale scelto per il confronto (52). Infatti, si produrrebbe uno squilibrio all’atto del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione qualora non fosse operato alcun adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, detraendo dal prezzo all’esportazione (o, in alternativa, dal valore normale) i costi che non sono inclusi nella determinazione del valore normale (o, in alternativa, del prezzo all’esportazione) allo stadio commerciale scelto per il confronto (53).
78. Tale processo è denominato «netting back» del valore normale e del prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale. Esso consiste nell’eliminare dai due valori elementi estranei allo stadio commerciale scelto per il confronto. Infatti, la finalità degli adeguamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base è il ripristino della simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione (54), in particolare allo stesso stadio commerciale.
79. Di conseguenza, secondo una costante giurisprudenza dei giudici dell’Unione sia dalla formulazione sia dall’impianto sistematico dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base risulta che un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto di differenze relative a fattori che incidono sui due prezzi e che intaccano pertanto la loro comparabilità, onde garantire che il confronto sia effettuato allo stesso stadio commerciale (55).
2) Confronto equo allorché il valore normale è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
80. L’obbligo di effettuare un confronto equo allo stesso stadio commerciale a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e della relativa giurisprudenza si applica senza dubbio anche quando il valore normale è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Tuttavia, in questo caso, il punto di vista è di solito leggermente diverso dai casi in cui il valore normale è stabilito secondo le regole ordinarie. Infatti, quando il valore normale è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione si basa su costi di produzione ipotetici esenti da distorsioni e su importi congrui per le SGAV e i profitti. Pertanto, anziché eliminare, attraverso l’esercizio di «netting-back», i costi estranei allo stadio commerciale scelto per il confronto, la Commissione dovrebbe piuttosto, in un primo tempo, costruire il valore normale allo stadio commerciale scelto utilizzando fin dall’inizio dati «prontamente disponibili» che non includono costi di questo tipo.
81. A tale proposito, come rilevato sostanzialmente dal Tribunale nella sentenza CCCME, se è pur vero che la pratica degli adeguamenti può risultare necessaria, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per tener conto delle differenze esistenti tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, che incidono sulla loro comparabilità, talune deduzioni non possono essere, tuttavia, praticate su un valore che è stato costruito e che, pertanto, non è reale. Infatti, in linea di principio, su tale valore non incidono elementi che possono nuocere alla sua comparabilità, poiché esso è stato determinato artificialmente sommando diversi elementi, ma senza includere degli elementi che devono essere dedotti (56).
82. In sintesi, ogniqualvolta la Commissione costruisce il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sul fondamento di dati «prontamente disponibili» allo stadio commerciale scelto per il confronto (comprese le SGAV che, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale della Commissione, sono state determinate come «esenti da distorsioni e congrue» in tale stadio commerciale), non vi è motivo di procedere ad adeguamenti al fine di avvicinarsi ulteriormente al valore normale, a meno che non sia dimostrato che tale valore (o le relative SGAV) contenga elementi estranei a detto stadio commerciale.
83. In tale contesto, per quanto riguarda il confronto equo tra il valore normale costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e il prezzo all’esportazione, va osservato che la Corte ha dichiarato, con specifico riferimento alle SGAV, che, poiché la determinazione del valore normale e quella del prezzo all’esportazione seguono regole distinte, i costi di vendita, generali ed amministrativi, non devono necessariamente essere trattati nello stesso modo nell’uno e nell’altro caso (57).
3) Onere e livello della prova con riferimento agli adeguamenti
84. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, se una parte richiede, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, detta parte deve dimostrare che tale domanda è giustificata. Quindi, l’onere di dimostrare che devono essere operati gli adeguamenti specifici incombe a colui che intende avvalersene, chiunque esso sia. Ne consegue che spetta alla parte che intende avvalersi di un siffatto adeguamento dimostrare che il fattore in base al quale è stato richiesto l’adeguamento in parola è idoneo ad incidere sui prezzi e, pertanto, sulla loro comparabilità (58).
85. Così, se un produttore rivendica l’applicazione di un adeguamento (in linea di principio, verso il basso) del valore normale o (logicamente, verso l’alto) dei prezzi all’esportazione, spetta a tale operatore indicare e dimostrare che sussistono i presupposti per la concessione di siffatto adeguamento. Per converso, se la Commissione ritiene che si debba applicare un adeguamento verso il basso del prezzo all’esportazione, incombe a tale istituzione fornire quanto meno indizi convergenti atti a dimostrare che sussiste il presupposto per effettuare l’adeguamento (59).
86. La Corte ha recentemente confermato che la regola, secondo la quale spetta alla parte che chiede un adeguamento a titolo di uno dei fattori di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base dimostrare che tale fattore è idoneo ad incidere sui prezzi e, pertanto, sulla loro comparabilità, si impone indipendentemente dal metodo in base al quale il valore normale è stato determinato (60).
87. Di conseguenza, il fatto che il valore normale è costruito in base all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e, quindi, in base ai dati dei produttori esportatori del paese rappresentativo appropriato non può attenuare l’onere della prova, risultante dalla giurisprudenza richiamata al precedente paragrafo 84 (61).
c) Sulla prima parte del secondo motivo d’impugnazione
88. In via preliminare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Wegochem, non ritengo che la prima parte del secondo motivo d’impugnazione sia inconferente. La conclusione del Tribunale – al punto 139 della sentenza impugnata – secondo cui il motivo di ricorso della Sinopec doveva essere accolto si basa su due serie di ragionamenti alternativi (62). La prima parte è diretta contro la prima serie di tali ragionamenti (che figurano ai punti da 124 a 127 della sentenza impugnata e sono richiamate al paragrafo 57 delle presenti conclusioni). Se tale parte della sentenza fosse mantenuta, la conclusione del Tribunale secondo cui il motivo di ricorso della Sinopec dovrebbe essere accolto rimarrebbe valida, rendendo superflua l’analisi della seconda parte del secondo motivo d’impugnazione. Pertanto, la prima parte del secondo motivo d’impugnazione è rilevante.
89. La prima parte del secondo motivo d’impugnazione verte, in sostanza, sulla questione dell’onere della prova per quanto riguarda gli adeguamenti consistenti nella detrazione delle «spese controverse» dal prezzo all’esportazione. La Commissione contesta la conclusione del Tribunale, al punto 127 della sentenza impugnata, secondo cui incombeva a essa «dimostrare che tali adeguamenti erano necessari affinché il confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale fosse equo».
90. Per rispondere a tale questione, è fondamentale tenere presente il contesto fattuale descritto ai paragrafi da 52 a 55 delle presenti conclusioni. Nel caso di specie, la Commissione ha costruito il valore normale secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Al considerando 341 del regolamento controverso, la Commissione ha concluso che il valore normale era stato costruito su una base «franco fabbrica».
91. Al fine di garantire un confronto equo allo stesso stadio commerciale, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione ha dovuto stabilire il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale, vale a dire lo stadio «franco fabbrica». Per riportare il prezzo all’esportazione a tale stadio commerciale, la Commissione ha detratto dal prezzo all’esportazione le «spese controverse», procedendo così al processo di «netting-back» menzionato ai paragrafi 77 e 78 delle presenti conclusioni.
92. È pacifico che le «spese controverse» non sono imputabili allo stadio commerciale «franco fabbrica», scelto dalla Commissione, e che, pertanto, la detrazione di tali spese era necessaria per riportare il prezzo all’esportazione al livello «franco fabbrica».
93. Infatti, né dinanzi alla Commissione né dinanzi al Tribunale la Sinopec ha contestato la necessità di detrarre tali spese dal prezzo all’esportazione per portare tale valore al livello «franco fabbrica». La Sinopec ha invece contestato l’equità del confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale costruito, in quanto ha sostenuto che le «spese controverse» potevano essere state incluse nel valore normale costruito. La Sinopec ha esplicitamente messo in dubbio il fatto che il valore normale fosse stato costruito a livello «franco fabbrica».
94. Di conseguenza, la Sinopec ha chiesto un adeguamento del valore normale costruito per garantire un confronto equo. In subordine, per la stessa ragione (ossia perché, secondo la Sinopec, il valore normale non era stato costruito a livello «franco fabbrica»), la Sinopec ha chiesto di non procedere al «netting back» delle «spese controverse» dal prezzo all’esportazione. Tale interpretazione dei fatti è esplicitamente confermata sia dal tenore letterale del punto 128 della sentenza impugnata sia dagli argomenti della Sinopec e della Wegochem.
95. In tale contesto, valgono due considerazioni.
96. In primo luogo, ritengo che, nel caso di specie, la Commissione abbia assolto l’onere della prova a essa incombente (come richiesto dalla giurisprudenza menzionata ai paragrafi 84 e 85 delle presenti conclusioni) relativamente alla necessità di procedere all’adeguamento al ribasso del prezzo all’esportazione al fine di riportarlo allo stadio commerciale «franco fabbrica» scelto per il confronto equo.
97. Poiché dal fascicolo è emerso che il prezzo all’esportazione conteneva elementi (le «spese controverse») che non appartenevano a tale stadio commerciale, la necessità di operare la detrazione di tali costi era evidente (in re ipsa) (63). Infatti, come ricordato al paragrafo 76 delle presenti conclusioni, un confronto in diversi stadi commerciali non può mai essere equo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Sinopec e dalla Wegochem, non era necessario dimostrare ulteriormente che tali spese costituissero fattori che incidevano sulla comparabilità dei prezzi. Poiché non appartenevano allo stadio commerciale scelto per il confronto, tali spese incidevano per definizione sulla comparabilità dei prezzi (64).
98. Ovviamente, tenuto conto del suo obbligo di garantire un confronto equo a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione doveva garantire che anche il valore normale fosse costruito allo stesso stadio commerciale, vale a dire a livello «franco fabbrica». Si tratta tuttavia di una questione relativa alla determinazione del valore normale e non all’adeguamento («netting-back») del prezzo all’esportazione. La Commissione aveva concluso, al considerando 341 del regolamento controverso, che il valore normale era stato costruito a livello «franco fabbrica». Fintantoché non sia dimostrato che tale conclusione era errata e che il valore normale non era stato costruito a tale livello – il che, come vedremo più avanti, non è stato dimostrato – tale questione non riguarda l’adeguamento («netting-back») del prezzo all’esportazione allo stadio commerciale scelto per il confronto.
99. In secondo luogo, come risulta dal paragrafo 93 delle presenti conclusioni, è la Sinopec che ha affermato, contrariamente alla conclusione della Commissione, che il valore normale non era stato costruito a livello «franco fabbrica» e ha quindi chiesto un adeguamento di tale valore normale al fine di garantire un confronto equo. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza menzionata ai paragrafi 84 e 85 delle presenti conclusioni, incombeva alla Sinopec l’onere di dimostrare che era necessario apportare un adeguamento al valore normale per raggiungere il livello «franco fabbrica» o, in subordine, che la detrazione delle «spese controverse» per la compensazione dal prezzo all’esportazione a tale stadio commerciale scelto per l’equo confronto non era necessaria.
100. Il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto quando ha concluso, in sostanza, ai punti 126 e 127 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva errato non dimostrando che le detrazioni delle «spese controverse» dal prezzo all’esportazione «erano necessari[e] affinché il confronto (…) fosse equo». Infatti, la Commissione aveva dimostrato la necessità di adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione per ricondurlo allo stadio commerciale scelto ai fini del confronto equo. È stata piuttosto la Sinopec a sostenere che il valore normale non era stato costruito a tale stadio commerciale e che era quindi necessario adeguarlo per garantire un confronto equo. Spettava quindi alla Sinopec dimostrare le sue affermazioni.
101. Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della Sinopec, secondo cui nulla dimostrava che anche il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si situasse al livello «franco fabbrica».
102. È vero, come sostiene la Sinopec, che un valore normale costruito secondo il metodo previsto all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è necessariamente e per definizione stabilito a livello «franco fabbrica». Un valore normale costruito si colloca tuttavia a livello «franco fabbrica» se la Commissione, al momento della sua costruzione, include solo elementi presenti a tale stadio commerciale.
103. Infine, quando la Commissione determina il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il fatto che tale valore normale sia costruito o meno a livello «franco fabbrica» dipende dai dati utilizzati per la sua costruzione. Come risulta dai paragrafi da 80 a 82 delle presenti conclusioni, la Commissione non dovrebbe utilizzare, per il calcolo delle SGAV che saranno incluse nel valore normale costruito a livello «franco fabbrica», dati che contengono spese non sostenute a tale stadio commerciale. Se la Commissione utilizza tali dati, dovrà adeguare il valore normale costruito detraendo tali spese.
104. Tuttavia, questo è esattamente ciò che la Sinopec sosteneva e avrebbe dovuto dimostrare affinché fosse effettuato l’adeguamento richiesto del valore normale costruito. Si tratta di una questione che attiene al merito della seconda parte, riguardante il livello della prova. Essa non ha alcuna incidenza sulla questione di chi sopporti l’onere della prova, vale a dire, nel caso di specie, la Sinopec, la quale contestava che il valore normale fosse stato costruito allo stadio commerciale franco fabbrica e chiedeva un adeguamento.
105. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono ritengo che la prima parte del secondo motivo d’impugnazione della Commissione debba essere accolta.
d) Sulla seconda parte del secondo motivo d’impugnazione
106. La seconda parte del secondo motivo d’impugnazione è diretta contro i punti da 128 a 139 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha analizzato lo scenario alternativo in cui l’onere della prova degli adeguamenti controversi incombeva alla Sinopec (65). Questa parte pone tre questioni riguardanti, in primo luogo, l’asserito snaturamento dei fatti da parte del Tribunale [sezione d) (1)]; in secondo luogo, il livello della prova richiesto dalla Sinopec per l’adeguamento del valore normale [sezione d) (2)]; e, in terzo luogo, l’asserita violazione del principio di buona amministrazione commessa dalla Commissione nel richiedere una prova irragionevole [sezione d) (3)].
1) Sull’asserito snaturamento dei fatti
107. In primo luogo, occorre rispondere all’argomento della Commissione vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti per aver ritenuto, al punto 128 della sentenza impugnata, che, nelle sue osservazioni sulle informazioni finali, la Sinopec avesse sostenuto che il valore normale era stato costruito includendo, «con ogni probabilità», le «spese controverse».
108. La giurisprudenza fissa una soglia elevata per accertare uno snaturamento dei fatti. Il Tribunale deve aver effettuato constatazioni di fatto la cui inesattezza materiale risulta dai documenti del fascicolo. Lo snaturamento deve risultare manifestamente da tali documenti e il Tribunale deve aver manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova (66).
109. Nel caso di specie, dalla lettura delle osservazioni della Sinopec sulle informazioni finali risulta che, in tale documento, la Sinopec ha contestato che, sebbene le «spese controverse» fossero state detratte dal prezzo all’esportazione allo scopo di ricondurlo al livello «franco fabbrica», la stessa operazione non era stata effettuata per il valore normale costruito. La Sinopec ha sostenuto che, di conseguenza, la Commissione ha confrontato un prezzo all’esportazione franco fabbrica con un valore normale costruito per il quale non era chiaro a quale stadio commerciale esso fosse stato stabilito. Pertanto, il valore normale era stato stabilito «su una base, presumibilmente, franco destino».
110. Tale analisi testuale delle osservazioni sulle informazioni finali dimostra che, come sostiene la Commissione, nelle osservazioni della Sinopec non vi era alcuna specifica «analisi delle probabilità». Dal fascicolo del Tribunale risulta che lo scenario delle probabilità è stato effettivamente sviluppato per la prima volta dalla Wegochem dinanzi al Tribunale.
111. A parte questo, la descrizione dell’affermazione della Sinopec formulata dal Tribunale al punto 128 della sentenza impugnata non è materialmente errata. L’essenza di tale affermazione (vale a dire la detrazione delle «spese controverse» dal prezzo all’esportazione e non dal valore normale costruito) è chiaramente illustrata. Inoltre, l’uso del termine «presumibilmente» – pur esprimendo un grado di certezza inferiore rispetto al termine «con ogni probabilità» – implica una certa analisi delle probabilità.
112. Pertanto, non ritengo che nel caso di specie sia stata raggiunta la soglia elevata necessaria per dimostrare un travisamento dei fatti. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, la legittimità di un atto della Commissione deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottato (67). Occorrerà quindi valutare nel merito se la Sinopec abbia debitamente suffragato la sua richiesta di adeguamento del valore normale di cui trattasi riferendosi unicamente alla sua tesi, richiamata al paragrafo 109 delle presenti conclusioni, e non sulla base di argomenti successivi aggiunti a tale tesi.
2) Livello probatorio richiesto a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base
113. In secondo luogo, occorre esaminare l’argomento della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il livello di prova per gli adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
114. Per quanto riguarda il livello di prova richiesto per gli adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la giurisprudenza citata al paragrafo 85 delle presenti conclusioni precisa che, qualora un produttore sostenga l’applicabilità di un adeguamento del valore normale, in linea di principio verso il basso, spetta a tale operatore indicare e dimostrare che le condizioni per la concessione di un siffatto adeguamento sono soddisfatte.
115. Per quanto riguarda specificamente le SGAV costruite ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale menzionata al paragrafo 73 delle presenti conclusioni, spetta alla parte che intende contestare l’affidabilità dei dati utilizzati dalla Commissione suffragare le sue affermazioni con elementi tali da suscitare un dubbio concreto sulla credibilità del metodo o dei dati utilizzati dalla Commissione.
116. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso, al punto 128, che la Sinopec ha debitamente motivato la sua domanda di adeguamento del valore normale, in particolare delle SGAV, per garantire l’equità del confronto. Il Tribunale ha altresì rilevato, al punto 132 della sentenza impugnata, che non si poteva escludere che i dati relativi alla società turca Ilkalem tratti dalla banca dati Orbis utilizzati dalla Commissione per dimostrare le SGAV comprendessero le «spese controverse». Esso ha infatti accertato che tali dati non erano sufficientemente dettagliati o precisi per determinare con certezza se le «spese controverse» vi fossero incluse o meno (68).
117. Una prima conclusione che si può trarre direttamente dalla sentenza impugnata è che non è stato definitivamente accertato, né nell’ambito dell’inchiesta della Commissione né tantomeno a livello del Tribunale, che le «spese controverse» fossero effettivamente comprese nei dati utilizzati dalla Commissione per costruire le SGAV ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base. Se la Sinopec avesse dimostrato che dette spese erano comprese in tali dati, dai paragrafi 80 e 82 delle presenti conclusioni risulta che la Commissione avrebbe dovuto procedere a un adeguamento del valore normale costruito al fine di sopprimere tali elementi, che sarebbero estranei allo stadio commerciale scelto per un confronto equo. Cosa che evidentemente non si è verificata nel caso di specie.
118. In tale contesto, a mio avviso non si può ritenere che, nella sua richiesta di adeguamenti richiamata al paragrafo 109 delle presenti conclusioni, la Sinopec abbia dimostrato che le condizioni per la concessione di un siffatto adeguamento erano soddisfatte, come richiesto dalla giurisprudenza menzionata al paragrafo 114 delle presenti conclusioni. Naturalmente, si trattava di un compito particolarmente difficile in quanto i dati pertinenti riguardavano un terzo, il produttore turco Ilkalem, e la Commissione stessa non disponeva di dati che le consentissero di dimostrare se le «spese controverse» fossero comprese o meno in tali dati (69).
119. Ciò posto, ci si può ancora chiedere, in primo luogo, se, sulla base dei dubbi espressi nelle osservazioni della Sinopec sulle informazioni finali, la Commissione avrebbe comunque dovuto scartare i dati della banca dati Orbis, in quanto non sufficientemente precisi per determinare se le «spese controverse» fossero incluse nelle SGAV costruite.
120. Tuttavia, a tal riguardo, occorre rilevare che, al considerando 215 del regolamento controverso, la Commissione ha indicato che i dati disponibili per Ilkalem erano «in genere allo stesso livello di dettaglio di tutti i dati finanziari pubblicamente disponibili utilizzati normalmente dalla Commissione nelle inchieste [antidumping]. Pertanto, il livello di dettaglio attualmente disponibile per questa società contiene tutte le informazioni necessarie e non rende la società inadatta alla presente inchiesta». La Sinopec non ha contestato tali dichiarazioni. Essa non ha contestato l’adeguatezza di tali dati per costruire le SGAV. La Commissione non aveva quindi alcun motivo di scartare tali dati.
121. In secondo luogo, ci si può parimenti chiedere se, sulla base dei dubbi sollevati dalle osservazioni della Sinopec sulla comunicazione finale, la Commissione avrebbe comunque dovuto cercare dati più precisi al fine di garantire un confronto equo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
122. A tale proposito va ricordato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione deve costruire il valore normale sulla base di dati «prontamente disponibili».
123. Il requisito «prontamente disponibile» garantisce che, nel costruire il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione utilizzi dati che possono essere consultati e verificati rapidamente (70). Esso garantisce inoltre che, nella costruzione del valore normale, la Commissione utilizzi dati che siano pubblicamente accessibili o altrimenti verificabili dalle parti interessate (nel rispetto della riservatezza dei dati), le quali possono pertanto presentare osservazioni su tali dati nel corso dell’inchiesta. Ciò è fondamentale per l’equità procedurale della costruzione del valore normale e del diritto a un equo processo (71).
124. Spetta certamente alla Commissione garantire l’equità del confronto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, anche quando il valore normale è costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, di tale regolamento sulla base di dati «prontamente disponibili». Tuttavia, come ricordato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, i poteri d’inchiesta della Commissione nei procedimenti antidumping sono limitati in quanto il regolamento di base non conferisce alla Commissione alcun potere d’inchiesta che le consenta di costringere le società a partecipare all’inchiesta o a fornire informazioni.
125. Ciò detto, al considerando 238 del regolamento controverso, la Commissione ha indicato che «una ripartizione ulteriormente dettagliata delle SGAV [dell’Ilkalem] non [era] prontamente disponibil[e]». Nello stesso considerando, la Commissione ha giustamente osservato che il regolamento di base stabilisce che la Commissione deve utilizzare le informazioni «prontamente disponibili» e non prevede richieste ai produttori nel paese rappresentativo. Essa ha altresì precisato che, anche se fosse possibile chiedere a tali produttori le informazioni in questione e verificarle, esse molto probabilmente riguarderebbero dati riservati. La Sinopec non ha contestato tali dichiarazioni. Inoltre, nelle loro osservazioni, sia la Sinopec che la Wegochem non specificano come o dove la Commissione avrebbe potuto reperire dati più precisi.
126. Più in generale, non è escluso che, in alcuni casi, i «dati prontamente disponibili» utilizzati dalla Commissione per costruire il valore normale non siano sufficientemente dettagliati per confutare le richieste di adeguamento che, come nel caso di specie, non sono a loro volta sufficientemente comprovate.
127. Tuttavia, ciò non significa che, in tali casi, la Commissione non possa costruire il valore normale basandosi su tali dati. Ciò vale a maggior ragione quando l’adeguatezza dei dati utilizzati non è di per sé messa in discussione (72). La giurisprudenza della Corte conferma che non è né irragionevole né inadeguato procedere alla determinazione del valore normale sulla base di tali dati (73).
128. Inoltre, come ricordato al paragrafo 72 delle presenti conclusioni, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire SGAV ragionevoli ed esenti da distorsioni da utilizzare nella costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Di conseguenza, il livello di controllo giurisdizionale in tale contesto è quello dell’errore manifesto di valutazione (74). Ne consegue che gli elementi invocati da un ricorrente per invalidare tale valutazione devono essere sufficienti per privare di plausibilità l’analisi. Nel caso di specie ciò non è avvenuto.
129. In conclusione, l’insieme delle considerazioni che precedono comporta due conseguenze.
130. Da un lato, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per quanto riguarda il livello probatorio per gli adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per essere giunto alla conclusione che, nelle sue osservazioni sulle informazioni finali, la Sinopec aveva debitamente suffragato la propria domanda di adeguamento del valore normale costruito.
131. Dall’altro lato, sebbene nella sentenza impugnata il Tribunale non abbia espressamente indicato che, a seguito della domanda di adeguamento della Sinopec, al fine di garantire un confronto equo, la Commissione avrebbe dovuto procedere all’adeguamento del valore normale richiesto, una siffatta conclusione può essere dedotta dal fatto che il Tribunale ha accolto il motivo di ricorso della Sinopec relativo alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
132. Tuttavia, mentre, come rilevato al paragrafo 92 delle presenti conclusioni, per il prezzo all’esportazione era pacifico che «le spese controverse» dovevano essere detratte in quanto non appartenevano allo stadio commerciale scelto per il confronto, per il valore normale costruito non vi era alcuna indicazione precisa e non era stato dimostrato, come accertato dallo stesso Tribunale, che tali costi fossero compresi nei dati utilizzati per costruire le SGAV (75). È proprio ciò che la Commissione ha affermato nella prima frase del considerando 314 del regolamento controverso (76), che non è quindi errato al riguardo.
133. Pertanto, accogliendo il motivo di ricorso della Sinopec e ritenendo, in sostanza, che le condizioni per la concessione degli adeguamenti controversi del valore normale costruito fossero soddisfatte nel caso di specie, il Tribunale è incorso in un altro errore di diritto relativo al livello probatorio per gli adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
3) Sulla presunta violazione del principio di buona amministrazione
134. Infine, occorre valutare l’argomento della Commissione relativo alla presunta errata constatazione da parte del Tribunale di una violazione del principio di buona amministrazione.
135. Quest’ultimo argomento della seconda parte del secondo motivo d’impugnazione riguarda due censure formulate dal Tribunale. In primo luogo, ai punti 134 e 135 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, richiedendo alla Sinopec di suffragare ulteriormente la sua richiesta di adeguamento mediante la produzione di dati, relativi a un terzo, più precisi di quelli in suo possesso, la Commissione esigeva prove irragionevoli. In secondo luogo, al punto 138 della sentenza impugnata, il Tribunale ha parimenti contestato alla Commissione di non aver fornito alla Sinopec dati che le avrebbero consentito di suffragare ulteriormente la sua domanda di adeguamento.
136. In via preliminare, come ha correttamente rilevato la Commissione, l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base non riproduce espressamente il requisito, di cui all’articolo 2.4, ultima frase, dell’accordo antidumping, secondo cui «[s]petta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova» (77). Tale disposizione non appare essere recepita specificamente in nessun altro articolo del regolamento di base. Di conseguenza, non si può desumere dall’articolo 2, paragrafo 10, né da nessun’altra disposizione di detto regolamento, la chiara volontà del legislatore dell’Unione di istituire un obbligo specifico derivante dalla disposizione di cui all’ultima frase dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping (78).
137. Sebbene l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base non preveda, in quanto tale, nessun obbligo positivo per le istituzioni dell’Unione di fornire specifiche informazioni alle parti interessate su eventuali adeguamenti per garantire un confronto equo, ciò non significa però che nel regolamento di base non siano presi in considerazione i requisiti di cui all’ultima frase dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping. Tali requisiti vanno inquadrati nel sistema procedurale creato dal legislatore dell’Unione nell’ambito dei procedimenti antidumping che le istituzioni attuano in forza del suddetto regolamento, interpretato alla luce del principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali (79).
138. Per quanto riguarda la prima censura del Tribunale, relativa all’imposizione di un onere della prova irragionevole, esso rinvia al considerando 314 del regolamento controverso (richiamato al paragrafo 55 delle presenti conclusioni).
139. In tale considerando, la Commissione ha constatato, da un lato, che nulla indicava che «le spese controverse» fossero state incluse nelle SGAV riportate per il produttore turco e, dall’altro, che, «inoltre», la Sinopec non aveva «fornito alcun elemento di prova contrario». Pertanto, in tale considerando, in sostanza, la Commissione ha respinto in quanto infondata la richiesta di adeguamento del valore normale presentata dalla Sinopec nelle sue osservazioni sulle informazioni finali (richiamate al paragrafo 109 delle presenti conclusioni).
140. Come ricordato al paragrafo 112 delle presenti conclusioni, la legittimità di tale rigetto deve essere valutata alla luce delle informazioni presentate dalla Sinopec e non sulla base di argomenti aggiunti successivamente. A tal riguardo, gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, in particolare dalla Wegochem, dimostrano che la domanda della Sinopec avrebbe potuto essere indubbiamente più fondata di quanto non sia stata, sollevando maggiori dubbi sui dati contenuti nella banca dati Orbis utilizzata dalla Commissione. Pertanto, l’argomento relativo al presunto impossibile onere della prova non è atto a porre rimedio al fatto che la domanda di adeguamento del valore normale costruito non era sufficientemente suffragata.
141. In ogni caso, anche supponendo che fosse stato irragionevolmente difficile per la Sinopec dimostrare, come richiesto dalla giurisprudenza menzionata al paragrafo 114 delle presenti conclusioni, che «le spese controverse» erano incluse nei dati dell’Ilkalem contenuti nella banca dati Orbis, risulta tuttavia dai paragrafi 125 e 126 delle presenti conclusioni che, in assenza di una certezza definitiva su talune circostanze asserite relativamente alle informazioni «prontamente disponibili» utilizzate per la costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione poteva procedere all’utilizzo di tali dati per costruire il valore normale anche se non erano sufficientemente dettagliati per confutare in modo definitivo la domanda di adeguamento non suffragata da prove.
142. A tal riguardo occorre altresì osservare, da una prospettiva politica più ampia, che, nell’ambito del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ammettere domande di adeguamento del valore normale costruito che non siano sufficientemente suffragate, come richiesto dalla giurisprudenza menzionata ai punti 114 e 115 delle presenti conclusioni, rischierebbe di indebolire l’intero metodo basato su dati prontamente disponibili.
143. La seconda censura del Tribunale riguarda il fatto che la Commissione non avrebbe fornito alla Sinopec dati che le avrebbero consentito di suffragare ulteriormente la sua richiesta.
144. A tal riguardo, sebbene, come indicato al paragrafo 137 delle presenti conclusioni, il sistema procedurale istituito dal regolamento di base per i procedimenti antidumping, letto alla luce del principio di buona amministrazione, preveda che le parti godano di taluni diritti procedurali per quanto riguarda le informazioni necessarie per un confronto equo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, non è scritto in nessun punto che la Commissione debba fornire alle parti interessate informazioni che essa non detiene nel fascicolo. Quindi, delle due l’una: o le parti sostengono che la Commissione non ha raccolto dati sufficienti e pertanto lamentano la violazione del suo dovere di diligenza nel corso dell’inchiesta, ma dai paragrafi da 119 a 128 delle presenti conclusioni risulta che ciò non si verifica nel caso di specie; oppure esse non possono sostenere che vi sia violazione del principio di buona amministrazione perché non hanno ricevuto informazioni che non figurano nel fascicolo.
145. Una volta accertato che la Commissione ha fornito alle parti tutte le informazioni pertinenti e condivisibili contenute nel fascicolo, non può sussistere una violazione del principio di buona amministrazione per il solo motivo che la Commissione non ha fornito a una parte interessata dati che le avrebbero consentito di suffragare ulteriormente la propria domanda. Tale conclusione è confermata dalla sentenza Changmao, in cui la Corte ha statuito che, in una siffatta situazione, un ricorrente non può utilmente contestare alla Commissione di non aver agito conformemente al principio di buona amministrazione e di aver violato i suoi diritti della difesa imponendogli un onere della prova irragionevole (80).
146. Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, a mio avviso, occorre accogliere anche il terzo argomento del secondo motivo d’impugnazione e, di conseguenza, accogliere integralmente il secondo motivo d’impugnazione della Commissione.
C. Sul terzo motivo, vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base
147. Il terzo motivo della Commissione riguarda le conclusioni del Tribunale ai punti da 65 a 113 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base applicando un adeguamento al ribasso al prezzo all’esportazione ai sensi di tale disposizione.
148. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, «[s]i applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Nel termine “commissione” si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni».
1. Fatti pertinenti alla questione controversa
149. Come risulta dai considerando da 365 a 374 del regolamento controverso, la Commissione ha ritenuto giustificato un adeguamento al ribasso del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.
150. In particolare, al considerando 373 di tale regolamento, la Commissione ha ritenuto che, se si esamina complessivamente il gruppo Sinopec e le attività della Sinopec Central China, una società collegata che effettua tutte le vendite all’esportazione del prodotto in esame dalla Sinopec verso l’Unione, la Sinopec Central China «non poteva essere considerata un ufficio vendite interno, quanto piuttosto un operatore commerciale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base». Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha tenuto conto, nella sua analisi, di cinque elementi (81):
– in primo luogo, la Sinopec Central-China cercava clienti e allacciava contatti con loro;
– in secondo luogo, la Sinopec Chongqing, un produttore dei prodotti di cui trattasi, effettuava vendite dirette all’esportazione;
– in terzo luogo, la Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia, un altro produttore dei prodotti di cui trattasi, effettuavano vendite dirette in Cina;
– in quarto luogo, la Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia sostenevano spese di vendita;
– in quinto luogo, la Sinopec Central-China commercializzava anche prodotti realizzati da produttori diversi dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia.
151. La Sinopec ha contestato la suddetta conclusione dinanzi al Tribunale.
152. Nella sentenza impugnata il Tribunale, in primo luogo, ha respinto l’argomento della Commissione secondo cui un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base deve essere effettuato, in linea di principio, non appena un’impresa crei una società commerciale collegata per effettuare le sue vendite all’esportazione (82).
153. In secondo luogo, il Tribunale ha condiviso l’opinione della Commissione secondo cui, tenuto conto dell’esistenza di un controllo comune, occorreva verificare se la totalità dei fatti pertinenti dimostrasse l’esistenza di un’«entità economica unica» e, pertanto, se le funzioni esercitate dall’operatore commerciale collegato fossero simili a quelle di un ufficio vendite interno. Pertanto, il Tribunale ha verificato se la Commissione avesse fornito abbastanza indizi concordanti atti a dimostrare che, nonostante l’esistenza di un controllo comune, non si poteva considerare che la Sinopec Central-China agisse in qualità di ufficio vendite interno di modo che fosse necessario effettuare l’adeguamento contestato (83).
154. Di conseguenza, il Tribunale ha analizzato ciascuno dei cinque elementi summenzionati. Ha concluso che il primo e il quinto elemento non erano pertinenti al fine di determinare se la Sinopec Central-China fosse un ufficio vendite interno o un agente (84); che il secondo e il terzo elemento non erano indizi probanti del fatto che la Sinopec Central-China non poteva essere considerata un ufficio vendite interno (85); e che il quarto elemento non era tale da modificare la valutazione del secondo e del terzo elemento (86).
155. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che il secondo e il terzo elemento non erano sufficienti a costituire un insieme di indizi concordanti atti a dimostrare che le funzioni della Sinopec Central‑China sarebbero funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni o ad ostare al riconoscimento del suo status di ufficio vendite interno. Pertanto, secondo il Tribunale, la Commissione non aveva fornito la prova ad essa incombente secondo la giurisprudenza e aveva commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che la Sinopec Central‑China esercitasse funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni (87).
2. Breve sintesi degli argomenti delle parti
156. Il terzo motivo d’impugnazione si suddivide in due parti.
157. Con la prima parte, la Commissione, sostenuta dalla Kuraray, censura i punti da 65 a 79 della sentenza impugnata. La Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e ha violato il principio dell’onere della prova relativo all’adeguamento ai sensi della giurisprudenza pertinente. Nel caso di specie, la Commissione avrebbe debitamente assolto l’onere della prova ad essa incombente. Gli elementi di prova presentati dalla Commissione avrebbero dovuto invertire l’onere della prova a carico della Sinopec per consentirle di dimostrare che l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non era giustificato. Ne consegue, secondo la stessa, che i punti da 69 e 70 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto.
158. Con la seconda parte, la Commissione sostiene, in primo luogo, che, analizzando separatamente ciascuno degli elementi di prova indicati al paragrafo 150 delle presenti conclusioni, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Secondo la giurisprudenza, l’importanza di tali elementi può essere considerata solo globalmente e non già tenendo conto di tali elementi singolarmente. Tali elementi possono essere significativi solo se considerati nel loro insieme come corpus probatorio a sostegno della conclusione formulata nel regolamento controverso. La Commissione sostiene che il Tribunale non ha applicato tale criterio. In secondo luogo, la Commissione contesta le conclusioni del Tribunale relative a ciascuno dei cinque elementi menzionati al paragrafo 150 delle presenti conclusioni. In particolare, per quanto riguarda il terzo elemento, la Commissione lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale.
159. Per quanto riguarda la prima parte, la Sinopec, sostenuta dalla Wegochem, contesta gli argomenti della Commissione.
160. Per quanto riguarda la seconda parte, in via preliminare, la Wegochem sostiene che essa è irricevibile in quanto si tratta di un tentativo di contestare constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale. La Sinopec e la Wegochem contestano poi gli argomenti della Commissione relativi a ciascuno dei cinque elementi summenzionati.
3. Analisi
a) Sull’adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base
161. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. La seconda frase di detta disposizione precisa che nel termine «commissione» si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.
162. La seconda frase è stata inserita nell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio (88). Dal considerando 6 di tale regolamento, risulta che la ragion d’essere dell’inserimento era di chiarire che, in linea con la prassi normalmente seguita dalle istituzioni, tali adeguamenti avrebbero dovuto essere effettuati anche se le parti non operavano sulla base di un rapporto proponente-agente, ma conseguivano lo stesso risultato economico operando come venditore e acquirente. Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base consente di operare un adeguamento non soltanto per le differenze tra le commissioni versate per le vendite prese in considerazione, bensì anche per il rialzo percepito dagli operatori commerciali del prodotto qualora svolgano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.
163. Tuttavia, come correttamente osservato dal Tribunale ai punti 60 e seguenti della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza risulta che un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non può essere operato qualora il produttore e il suo distributore collegato incaricato delle esportazioni verso l’Unione costituiscano un’entità economica unica (89).
164. Infatti, la circostanza che le attività di produzione e di vendita siano ripartite tra società giuridicamente distinte all’interno di un gruppo non sminuisce il fatto che quest’ultimo costituisce un’entità economica unica. Tale gruppo si limita a organizzare le proprie attività internamente in un modo che, in altri casi, sarebbe esercitato da un’entità giuridica unica. La ragion d’essere economica del riconoscimento di un’entità economica unica è quella di impedire l’esclusione artificiale dei costi di vendita dalla valutazione di un prodotto semplicemente perché un gruppo utilizza una controllata giuridicamente distinta piuttosto che un ufficio vendite interno. Le due strutture aziendali sono economicamente equivalenti (90).
165. Ne consegue che un distributore che formi un’entità economica unica con un produttore stabilito in uno Stato terzo non può essere considerato come soggetto che svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base (91).
166. Un’entità economica unica sussiste quando un produttore affida compiti normalmente spettanti ad un ufficio vendite interno a una società di distribuzione dei suoi prodotti che esso controlla economicamente (92). Di conseguenza, sebbene l’esistenza di un controllo da parte del produttore sull’operatore commerciale collegato, o di un controllo comune a queste due società, sia una conditio sine qua non per l’esistenza di un’entità economica unica, una siffatta entità può essere riscontrata solo se le funzioni svolte dall’operatore commerciale collegato sono analoghe a quelle di un ufficio vendite interno (93).
167. L’analisi segue quindi un approccio funzionale. Ciò che conta è la sostanza piuttosto che la forma. Nel contesto dell’analisi dell’esistenza di un’entità economica unica tra un produttore e il suo distributore collegato, è determinante considerare la realtà economica dei rapporti esistenti tra detto produttore e tale distributore. Tenuto conto della necessità di una constatazione che rifletta la realtà economica dei rapporti esistenti tra detto produttore e tale distributore, le istituzioni dell’Unione devono prendere in considerazione l’«insieme dei fattori pertinenti» che consentono di determinare se tale distributore svolga o meno le funzioni di un settore vendite integrato di detto produttore (94).
168. È in particolare necessario valutare la funzione svolta dall’operatore commerciale collegato all’interno del gruppo di cui fa parte. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe esaminare tutte le funzioni svolte da tale società nella commercializzazione e nell’esportazione del prodotto in esame e di altri prodotti, sia all’interno del gruppo che nei suoi rapporti con produttori terzi indipendenti (95).
169. L’obbligo di tener conto della realtà economica dei rapporti tra il produttore e il distributore collegato rinvia alla presa in considerazione di elementi quali il livello di autonomia del distributore collegato (96), la ripartizione dei rischi, la struttura di remunerazione della società collegata, l’esclusività del rapporto o la possibilità di rappresentare altri produttori indipendenti (97).
b) Sulla prima parte del terzo motivo d’impugnazione
170. Nella prima parte del terzo motivo d’impugnazione, la Commissione contesta, sostanzialmente, i punti 69 e 70 della sentenza impugnata. In tali punti il Tribunale ha respinto la tesi della Commissione secondo cui esisterebbe una «regola generale» in base alla quale, in linea di principio, un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base diventa imperativo non appena un’impresa crei una società commerciale collegata per effettuare le sue vendite all’esportazione.
171. Tale valutazione del Tribunale non contiene, però, alcun errore di diritto e, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non viola il principio dell’onere della prova relativo all’adeguamento ai sensi della giurisprudenza pertinente.
172. Come correttamente rilevato dal Tribunale ai punti da 65 a 68 della sentenza impugnata – e come risulta dal paragrafo 84 delle presenti conclusioni – secondo una giurisprudenza costante, l’onere della prova relativo agli adeguamenti specifici elencati all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base incombe alla parte che intende avvalersene. Così, se la Commissione ritiene che si debba applicare un adeguamento al ribasso del prezzo all’esportazione, in quanto una società di vendita collegata ad un produttore esercita funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, incombe a tale istituzione fornire quanto meno indizi concordanti atti a dimostrare che tale condizione è soddisfatta (98).
173. Solo allorché la Commissione abbia fornito indizi convergenti atti a provare che un distributore collegato a un produttore esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni, spetta a tale distributore o a detto produttore dimostrare che un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non è giustificato, fornendo, ad esempio, la prova che essi formano un’entità economica unica (99).
174. Ne consegue, in primo luogo, che nella giurisprudenza non esiste alcuna regola generale che imponga un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per il semplice fatto che la società costituisce una società commerciale collegata per svolgere le sue funzioni di vendita all’esportazione.
175. La Commissione deve fornire indizi convergenti atti a provare che, nonostante l’esistenza di un controllo del produttore sull’operatore commerciale collegato o di un controllo comune delle due società, la società di vendita collegata al produttore (il distributore collegato) svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.
176. Tuttavia, nel caso di specie, la questione se la Commissione abbia fornito elementi di prova sufficienti per concludere che, nonostante il suo status di distributore collegato, la Sinopec Central‑China esercitava tali funzioni è esattamente l’oggetto della seconda parte del presente motivo d’impugnazione.
177. In secondo luogo, l’inversione dell’onere della prova, sulla Sinopec alla quale la Commissione fa riferimento nella sua impugnazione e che è menzionata al paragrafo 173 delle presenti conclusioni, si verificherà solo una volta che la Commissione avrà fornito siffatti indizi convergenti.
178. Occorre conseguentemente respingere la prima parte del terzo motivo d’impugnazione.
c) Sulla seconda parte del terzo motivo d’impugnazione
1) Sulla ricevibilità
179. Per quanto riguarda la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione, occorre anzitutto rispondere all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Wegochem. Come esposto ai paragrafi da 22 a 25 delle presenti conclusioni, ai quali rinvio, la Wegochem non è legittimata a sollevare una siffatta eccezione. Tuttavia, poiché essa solleva una questione relativa alla competenza della Corte, quest’ultima la dovrebbe esaminare d’ufficio.
180. Secondo giurisprudenza consolidata, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale si è basato nell’accertamento di tali fatti (100). Di conseguenza, nella misura in cui la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione della Commissione mira ad ottenere un riesame degli elementi di prova su cui si è basato il Tribunale per giungere alla conclusione secondo cui la Commissione non avrebbe assolto l’onere della prova ad essa incombente per dimostrare che la Sinopec Central‑China esercitava funzioni analoghe a quelle di un agente che agisce sulla base di commissioni, la Corte non è competente ad esaminare un siffatto motivo, fatto salvo uno snaturamento di tali elementi di prova (101).
181. Tuttavia, la questione relativa alla correttezza, o meno, della norma applicata dal Tribunale nell’esaminare elementi probatori costituisce una questione di diritto, per la quale la Corte è competente (102). Analogamente, la questione della pertinenza degli elementi presi in considerazione dalla Commissione per stabilire se un distributore collegato svolga funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, o se esista un’entità economica unica ai fini dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, è anch’essa una questione di diritto che può essere esaminata in sede di impugnazione (103).
2) Sul merito
182. Nel merito, la Commissione contesta anzitutto il criterio di valutazione degli elementi di prova utilizzato dal Tribunale.
183. A tal riguardo, condivido il parere della Commissione sul fatto che, secondo la giurisprudenza, i cinque elementi menzionati al paragrafo 150 delle presenti conclusioni, che costituiscono il corpus probatorio, non devono essere valutati alla luce del loro singolo significato, ma devono essere considerati globalmente come un insieme completo di prove a sostegno della conclusione nel regolamento controverso.
184. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 167 e 168 delle presenti conclusioni, per stabilire se un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base sia giustificato, o se non lo sia perché il produttore e il suo distributore collegato incaricato delle esportazioni verso l’Unione formano un’entità economica unica, occorre tener conto di «tutti gli elementi pertinenti» relativi alla realtà economica dei rapporti esistenti tra detto produttore e tale distributore.
185. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha effettuato una valutazione globale di tutti gli elementi a sostegno della conclusione della Commissione nel regolamento controverso. Dopo aver analizzato singolarmente ciascuno dei cinque elementi, ai punti da 82 a 111 della sentenza impugnata, il Tribunale è giunto alla sua conclusione finale, al punto 112, facendo esplicito riferimento all’insieme dei cinque elementi che costituiscono il corpus probatorio. Il Tribunale ha concluso che i due soli elementi da esso ritenuti pertinenti, ossia il secondo e il terzo, non erano sufficienti a costituire un insieme di indizi concordanti atti a dimostrare che le funzioni della Sinopec Central‑China erano funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza, la censura della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe applicato un criterio di valutazione errato deve essere respinta.
186. La Commissione contesta poi l’analisi da parte del Tribunale di ciascuno dei cinque elementi menzionati al precedente paragrafo 150, che costituiscono il corpus probatorio a sostegno della sua conclusione nel regolamento controverso.
187. A tal riguardo, rilevo che la conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 112 della sentenza impugnata, a seguito della valutazione complessiva degli elementi di prova, era fondata solo su due dei cinque elementi sui quali la Commissione si era basata nel regolamento controverso, giacché il Tribunale aveva respinto due elementi (il primo e il quinto) in quanto irrilevanti, mentre un terzo (il quarto elemento) non era stato ritenuto tale da modificare la sua valutazione dei due elementi rimanenti.
188. Di conseguenza, sebbene il Tribunale abbia applicato il criterio di valutazione corretto al punto 112 della sentenza impugnata, qualora si accertasse che la sua valutazione complessiva è basata solo su una parte delle prove – a causa di un errore di diritto nella valutazione della rilevanza di alcuni elementi – l’intera valutazione sarebbe viziata.
189. Per quanto riguarda il primo dei cinque elementi menzionati al precedente paragrafo 150, vale a dire che la Sinopec Centra‑China era alla ricerca di clienti e allacciava contatti con questi ultimi, il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 82 a 84 della sentenza impugnata, che esso non fosse pertinente. Il Tribunale ha ritenuto che, poiché la ricerca di clienti e l’allacciamento di contatti con questi ultimi sono attività che possono essere esercitate tanto da un ufficio vendite interno quanto da un agente di vendita, tale elemento non fosse pertinente ai fini dell’analisi.
190. La Commissione contesta tale analisi che, nella misura in cui si riferisce alla pertinenza di un elemento preso in considerazione per determinare l’esistenza di un’unica entità economica, verte su una questione di diritto (104).
191. Come ricordato in precedenza (105), al fine di determinare l’esistenza di un’entità economica unica, occorre esaminare l’insieme delle funzioni svolte dal distributore collegato nell’ambito della commercializzazione e dell’esportazione del prodotto di cui trattasi alla luce della realtà economica dei suoi rapporti con il produttore.
192. In tale contesto, condivido il parere del Tribunale secondo cui la ricerca di clienti e l’allacciamento di contatti con questi ultimi costituiscono un’attività che, in assenza di un agente di vendita esterno, può essere esercitata da un ufficio vendite interno. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale non sia incorso in errore nel concludere che il primo elemento non sia determinante per stabilire se il distributore collegato agisca in qualità di ufficio vendite interno o di agente di vendita.
193. Tuttavia, il fatto che un elemento non sia determinante non significa che esso sia irrilevante.
194. Il fatto che il distributore collegato ricerchi clienti e allacci contatti con questi ultimi è un fattore rilevante per comprendere l’insieme delle funzioni che l’entità collegata svolge alla luce dei suoi rapporti economici con il produttore. Se si dovesse dimostrare che l’entità collegata non ha ricercato clienti e non ha allacciato direttamente contatti con essi, ciò costituirebbe un forte indizio del fatto che tale entità non svolge funzioni simili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Infatti, la giurisprudenza dimostra che il Tribunale ha considerato come elemento pertinente per stabilire se un distributore collegato agisse in qualità di agente il fatto che tale entità commercializzasse i prodotti, gestisse contatti con clienti esistenti e potenziali, sollecitasse e ricevesse gli ordini e negoziasse le vendite (106).
195. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, al punto 84 della sentenza impugnata, che il primo elemento non era pertinente per stabilire se la Sinopec Central-China agisse in qualità di agente che opera sulla base di commissioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.
196. Per quanto riguarda il secondo elemento, indicato al precedente paragrafo 150, relativo al fatto che la Sinopec Chongqing realizzava vendite dirette all’esportazione, la Commissione non contesta alcun errore di diritto specifico nell’analisi effettuata dal Tribunale ai punti da 85 a 94 della sentenza impugnata. Essa deduce che il Tribunale avrebbe omesso di collegare la valutazione delle vendite dirette a un’analisi della loro pertinenza per i rapporti economici tra la Sinopec Chongqing e la Sinopec Central‑China. Tuttavia, la domanda della Commissione, nella misura in cui deve intendersi come volta al riesame della valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale, è irricevibile nell’ambito di un’impugnazione. Nella misura in cui la censura della Commissione deve essere intesa come diretta contro il criterio di valutazione utilizzato dal Tribunale, tale censura è già stata respinta ai paragrafi da 182 a 185 delle presenti conclusioni.
197. Per quanto riguarda il terzo elemento indicato al precedente paragrafo 150, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 97 e 98 della sentenza impugnata, che, sebbene le vendite dirette interne effettuate dalla Sinopec Chongqing e della Sinopec Ningxia dimostrassero che esse disponevano dell’infrastruttura necessaria per operare senza intermediari, i produttori possono legittimamente utilizzare, per le loro operazioni di esportazione, uffici interni o entità collegate diversi da quelli che utilizzano per i loro mercati nazionali. Il Tribunale ha pertanto concluso che il terzo elemento non è un indizio probante tale da ostare al riconoscimento dello status di ufficio vendite interno della Sinopec Central‑China.
198. Contrariamente a quanto afferma la Commissione, non vedo alcuna contraddizione in tale ragionamento. La censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale non può quindi essere accolta. La domanda della Commissione, in quanto diretta a chiedere alla Corte di riesaminare la valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale e di giungere a una conclusione diversa da quella cui tale giudice è pervenuto nella sentenza impugnata, è irricevibile nell’ambito di un’impugnazione.
199. Quanto al quarto elemento indicato al precedente paragrafo 150, vale a dire che la Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia sopportavano costi di vendita, il Tribunale, ai punti da 100 a 102 della sentenza impugnata, lo ha collegato al secondo e al terzo elemento e ha concluso che esso non modificava la valutazione di tali elementi.
200. La stessa Commissione stabilisce un nesso tra la sua censura diretta contro tale parte della sentenza e l’illegittimità delle analisi relative al secondo e al terzo elemento. Tuttavia, dai paragrafi precedenti delle presenti conclusioni risulta che le censure dirette contro l’analisi relativa al secondo e al terzo elemento devono essere respinte. Di conseguenza, neanche la censura della Commissione diretta contro l’analisi del Tribunale relativa al quarto elemento può essere accolta.
201. Per quanto riguarda, infine, il quinto elemento indicato al precedente paragrafo 150, relativo al fatto che la Sinopec Central‑China commercializzava anche prodotti fabbricati da produttori diversi dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia, il Tribunale ha concluso, al punto 111 della sentenza impugnata, che esso era del tutto irrilevante al fine di dimostrare che la Sinopec Central‑China svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. L’analisi che ha condotto a tale conclusione si suddivide in due parti. In primo luogo, ai punti da 106 a 108 di tale sentenza, dopo aver ricordato la giurisprudenza pertinente, il Tribunale ha considerato che, poiché la Commissione non aveva effettuato un esame della percentuale del fatturato globale della Sinopec Central‑China ricavato dalla vendita di prodotti, che quest’ultima aveva acquistato presso società diverse dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia, essa non poteva avvalersi del quinto elemento per sostenere che l’entità economica unica non era dimostrata. In secondo luogo, ai punti 109 e 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, in ogni caso, anche supponendo che la Commissione avesse il diritto di limitarsi ad analizzare il fatturato della Sinopec Central‑China generato dalle sue vendite di PVA, era dimostrato che gli acquisti da parte della Sinopec Central‑China di PVA fabbricati da produttori terzi rappresentavano solo il 2% dei suoi acquisti di PVA presso la Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia ed erano, in ogni caso, venduti in Cina a una «società collegata».
202. La Commissione contesta tale analisi che, come per il primo elemento, nella misura in cui riguarda la pertinenza di un elemento preso in considerazione per determinare l’esistenza di un’entità unica economica, verte su una questione di diritto (107).
203. Per quanto riguarda la prima parte dell’analisi, sulla quale il Tribunale si basa per la sua conclusione al punto 111 della sentenza impugnata, osservo che l’analisi contenuta ai punti 106 e 107 di tale sentenza è conforme alla giurisprudenza ivi menzionata. Tuttavia, la conclusione di cui al punto 108 di tale sentenza, secondo cui la Commissione non avrebbe potuto utilizzare affatto il quinto elemento come fattore pertinente, poiché non aveva analizzato la percentuale del fatturato globale delle vendite di tutti i prodotti che aveva acquistato presso società diverse dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia, è, a mio avviso, errata.
204. Come ricordato in precedenza (108), la giurisprudenza consente alle istituzioni dell’Unione di tener conto di «tutti gli elementi pertinenti» relativi alla realtà economica dei rapporti tra il produttore e il distributore collegato per determinare l’eventuale esistenza di un’entità unica economica. Di conseguenza, tali elementi non possono necessariamente limitarsi all’analisi della proporzione di fatturato globale delle vendite di tutti i prodotti effettuate dal distributore collegato. Anche la proporzione delle vendite del prodotto interessato può costituire un elemento pertinente che le istituzioni dell’Unione possono legittimamente prendere in considerazione nell’analisi (109). Il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 111 della sentenza impugnata, che il quinto elemento era irrilevante perché la Commissione non aveva proceduto ad analizzare la percentuale del fatturato globale delle vendite di tutti i prodotti della Sinopec Central-China.
205. Per quanto riguarda la seconda parte dell’analisi, contenuta ai punti 109 e 110 della sentenza impugnata, il Tribunale l’ha effettuata «in ogni caso» e quindi come «obiter dictum». In tali punti, sebbene non lo abbia espressamente indicato, il Tribunale sembra aver concluso, in sostanza, che, sulla base dell’analisi della percentuale molto limitata del fatturato relativo (esclusivamente) al prodotto interessato generato dalla Sinopec Central‑China presso altri produttori non collegati (esaminati dalla Commissione), il quinto elemento non costituiva una prova sufficiente per ritenere che tale società esercitasse funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.
206. Tuttavia, va osservato che tale conclusione (implicita) relativa al quinto elemento non è affatto menzionata al punto 112 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale procede alla sua valutazione complessiva dei cinque elementi. Pertanto, il Tribunale non ha affatto considerato il quinto elemento come un elemento di prova nell’ambito di tale valutazione globale, posto che ha (erroneamente) ritenuto che tale elemento fosse irrilevante.
207. In conclusione, ritengo che il Tribunale sia incorso in due errori di diritto nel ritenere che il primo e il quinto elemento fossero irrilevanti nell’ambito dell’analisi volta a stabilire se la Sinopec Central‑China, nonostante il suo status di società collegata, esercitasse funzioni assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni.
208. Di conseguenza, poiché la valutazione complessiva degli elementi di prova effettuata dal Tribunale al punto 112 della sentenza impugnata era fondata solo sul secondo e sul terzo elemento, dato che il Tribunale aveva erroneamente respinto il primo e il quinto in quanto irrilevanti, si deve concludere che tale valutazione complessiva è viziata da errori di diritto.
209. Pertanto, propongo alla Corte di accogliere la seconda parte del terzo motivo di impugnazione della Commissione.
III. Sull’impugnazione incidentale
210. L’impugnazione incidentale della Sinopec riguarda i punti da 141 a 159 della sentenza impugnata. In tali punti, il Tribunale ha respinto il motivo di ricorso con cui la Sinopec contestava la decisione della Commissione di adeguare al rialzo il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base al fine di riflettere la differenza tra l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta e l’aliquota di rimborso dell’IVA all’esportazione.
211. Con l’impugnazione incidentale, la Sinopec chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui è confermato l’adeguamento del valore normale per tener conto dell’IVA non rimborsabile, di annullare il regolamento controverso nella parte in cui si procede a tale adeguamento e di condannare la Commissione alle spese; in subordine, la Sinopec chiede alla Corte di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e di riservare la decisione sulle spese.
212. La Commissione, sostenuta dalla Kuraray, chiede alla Corte di respingere l’impugnazione incidentale e condannare la Sinopec alle spese. La Kuraray chiede altresì alla Corte di dichiarare irricevibile l’impugnazione incidentale.
213. A sostegno dell’impugnazione, la Sinopec deduce quattro motivi.
214. Ai punti da 141 a 159 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione, quale risulta dai considerando 387 e 388 del regolamento controverso, di adeguare il valore normale costruito per tener conto dell’IVA non rimborsabile inclusa nel prezzo all’esportazione. Il Tribunale ha rilevato che, sebbene la formulazione del regolamento controverso non fosse di agevole comprensione, letta nel contesto e suffragata da elementi di prova contenuti nel fascicolo amministrativo, la Commissione aveva sufficientemente dimostrato, in primo luogo, che il prezzo all’esportazione includeva l’IVA non rimborsabile, mentre il valore normale era stato costruito utilizzando dati rappresentativi del paese conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al netto dell’IVA e, in secondo luogo, che, di conseguenza, tale asimmetria giustificava un adeguamento al rialzo del valore normale al fine di garantire un confronto equo tra tale valore e il prezzo all’esportazione (110).
215. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la Commissione fosse incorsa in errore nel basarsi sull’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base come fondamento giuridico per tale adeguamento, in quanto tale disposizione non riguarda espressamente i valori normali costruiti sulla base di dati relativi al paese rappresentativo. Ciò nonostante, il Tribunale ha ritenuto che tale errore non fosse determinante, in quanto l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base consentiva alla Commissione di effettuare l’adeguamento per altri fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi, tra cui l’IVA non rimborsabile (111).
A. Sulla ricevibilità e operatività dell’impugnazione incidentale
216. Da un lato, la Kuraray sostiene che l’impugnazione incidentale è irricevibile nel suo complesso. Secondo la Kuraray, la Sinopec non ha spiegato né dimostrato quale vantaggio le procurerebbe l’impugnazione incidentale.
217. Con l’eccezione di irricevibilità, la Kuraray contesta, in sostanza, l’interesse della Sinopec a proporre l’impugnazione incidentale. Secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un interesse ad agire del ricorrente presuppone che l’impugnazione possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta. Inoltre, la Corte può rilevare d’ufficio la carenza di interesse di una parte a proporre o perseguire un ricorso (112).
218. Come spiegato ai paragrafi da 22 a 25 delle presenti conclusioni, la Kuraray, essendo una parte interveniente, non è legittimata a sollevare una siffatta eccezione di irricevibilità. Tuttavia, poiché tale eccezione solleva una questione relativa alla competenza della Corte, quest’ultima dovrebbe esaminarla d’ufficio.
219. A mio avviso, non vi è dubbio che la Sinopec ha interesse a proporre l’impugnazione incidentale. Se l’impugnazione incidentale venisse accolta e la Corte di giustizia dovesse dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che potesse essere effettuato un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, il valore normale utilizzato per determinare il margine di dumping della Sinopec risulterebbe ridotto e, di conseguenza, anche il suo dazio antidumping risulterebbe ridotto. Si tratta senza dubbio di un vantaggio per la Sinopec.
220. Dall’altro lato, senza sollevare alcuna eccezione di irricevibilità, la Commissione ritiene che l’impugnazione incidentale, poiché non è rivolta contro i punti da 160 a 164 della sentenza impugnata, sia integralmente inoperante. In particolare, la Sinopec non ha contestato il punto 160 di tale sentenza in cui il Tribunale, utilizzando il termine «necessario», avrebbe confermato la necessità di un adeguamento. Tale punto contraddice quindi gli argomenti della Sinopec sollevati nell’impugnazione incidentale.
221. Il punto 160 della sentenza impugnata costituisce solo una sintesi degli argomenti della Sinopec sollevati nell’ambito della seconda censura della terza parte del secondo motivo in primo grado. Non si tratta di una constatazione del Tribunale. L’assenza di una specifica contestazione di tale punto non pregiudica in alcun modo l’efficacia dell’impugnazione incidentale.
B. Sul primo motivo
222. Con il primo motivo d’impugnazione incidentale, la Sinopec sostiene che, modificando, nella sentenza impugnata, la base giuridica dell’adeguamento per l’IVA non recuperabile di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), a favore dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, il Tribunale ha interpretato erroneamente la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, nonché l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del medesimo regolamento.
223. La Sinopec sostiene che, nel caso di specie, la Commissione non ha dimostrato che le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base erano soddisfatte, dal momento che nel regolamento controverso tale istituzione non ha applicato detta disposizione, bensì l’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Non spettava al Tribunale, bensì alla Commissione, procedere all’adeguamento sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base e dimostrare che le condizioni per l’applicazione di tale disposizione erano soddisfatte. Il ruolo del Tribunale è limitato all’esame della legittimità degli atti della Commissione e non contempla la correzione degli errori di diritto commessi da tale istituzione. L’indebita sostituzione della base giuridica da parte del Tribunale ha permesso il mantenimento dell’adeguamento nonostante l’inosservanza, da parte della Commissione, dell’onere della prova ad essa incombente.
224. La Commissione, sostenuta dalla Kuraray, contesta gli argomenti della Sinopec.
225. Ai punti da 153 a 156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse accertato che il prezzo all’esportazione includeva un importo corrispondente all’IVA non rimborsabile, mentre il valore normale era stato costruito al netto dell’IVA e che, di conseguenza, tale asimmetria giustificava un adeguamento al rialzo del valore normale al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.
226. La Sinopec non contesta tali punti della sentenza impugnata né le constatazioni in essi contenute. In particolare, la Sinopec non contesta la necessità di un adeguamento al rialzo del valore normale al fine di garantire un confronto equo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, tenuto conto della suddetta asimmetria, che ha indubbiamente inciso sulla comparabilità dei prezzi.
227. Al punto 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la Commissione era incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la base giuridica dell’adeguamento al rialzo del valore normale fosse l’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Il Tribunale ha tuttavia statuito che tale errore non giustificava l’annullamento del regolamento controverso, poiché non aveva avuto alcuna influenza determinante sulla valutazione della Commissione, dato che le condizioni di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base erano comunque soddisfatte. È la «sostituzione della base giuridica» dell’adeguamento, come la definisce la Sinopec, ad essere contestata nel presente motivo.
228. Tuttavia, la conclusione del Tribunale di cui al punto 157 della sentenza impugnata non contiene, a mio avviso, alcun errore di diritto.
229. In primo luogo, il Tribunale non è incorso in alcun errore nel concludere che le condizioni per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base erano soddisfatte.
230. Ai sensi di tale disposizione, «[u]n adeguamento può essere (…) effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati [nell’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a j), del regolamento di base], se è dimostrato (…) che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, e, in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori».
231. Tale disposizione costituisce una clausola residuale «generica», introdotta nella normativa antidumping dell’Unione (113) al fine di consentire adeguamenti per «altri fattori» non specificatamente elencati nell’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a j), del regolamento di base e, quindi, di eliminare il carattere esclusivo di tale disposizione in relazione agli adeguamenti (114).
232. Come ho rilevato ai paragrafi 225 e 226 delle presenti conclusioni, è pacifico che l’inclusione nel prezzo all’esportazione di un importo corrispondente all’IVA non rimborsabile e la costruzione del valore normale al netto dell’IVA costituivano una differenza di fattori che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità, il che giustificava un adeguamento al rialzo del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base al fine di garantire un confronto equo. Di conseguenza, la condizione enunciata nella prima frase di detta disposizione è soddisfatta.
233. Per quanto riguarda la seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, la quale recita «in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori», l’uso dell’espressione «in particolare» indica che tale disposizione non impone alcun requisito supplementare. Essa mira piuttosto a illustrare una situazione in cui la condizione – segnatamente che sia dimostrato che il fattore di cui trattasi incide sulla comparabilità dei prezzi – è soddisfatta.
234. Di conseguenza, poiché il Tribunale ha concluso che era stato dimostrato che l’asimmetria relativa all’IVA tra il valore normale costruito e il prezzo all’esportazione incideva sulla comparabilità dei prezzi, il Tribunale non ha commesso alcun errore nel concludere che le condizioni per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base erano soddisfatte.
235. In secondo luogo, in una situazione in cui è accertato che un adeguamento era necessario per garantire un confronto equo a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e che le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), dello stesso regolamento erano soddisfatte, l’errore di diritto commesso dalla Commissione nel qualificare l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), di detto regolamento rivestiva un carattere puramente formale. Infatti, tale errore nella qualificazione giuridica dell’adeguamento non ha avuto alcuna influenza determinante né sulla valutazione della Commissione secondo cui l’adeguamento era necessario né sull’importo dell’adeguamento e sul margine di dumping che ne è risultato. Come correttamente affermato dal Tribunale, un errore di natura puramente formale, in particolare per quanto riguarda la base giuridica, non può comportare l’annullamento dell’atto dell’Unione di cui trattasi (115).
236. In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserito superamento da parte del Tribunale del suo ruolo, che si limita ad esaminare la legittimità degli atti della Commissione, non ritengo che il Tribunale abbia oltrepassato i suoi poteri di controllo sostituendo la propria valutazione a quella della Commissione. Infatti, per giungere alla sua conclusione, il Tribunale si è basato su elementi facenti parte integrante del ragionamento della Commissione esposto nel regolamento controverso e il risultato della sua valutazione è conforme al dispositivo di tale atto (116). Il Tribunale non ha proceduto ad una nuova valutazione dei fatti che sostituisse quella della Commissione e, pertanto, non ha sconfinato nell’ampio potere discrezionale di tale istituzione nell’ambito della politica commerciale, un potere discrezionale giustificato dalla complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che la Commissione deve esaminare (117).
237. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di respingere, in quanto infondato, il primo motivo dell’impugnazione incidentale proposta dalla Sinopec.
C. Sul secondo motivo d’impugnazione incidentale
238. Il secondo motivo d’impugnazione incidentale della Sinopec è diretto contro il punto 158 della sentenza impugnata. La Sinopec sostiene che, dichiarando che il valore normale costruito «sostituisce» il prezzo del prodotto in esame sul mercato interno del paese esportatore, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Secondo la Sinopec, mentre un valore normale costruito secondo il metodo di cui all’articolo 2, paragrafi da 3 a 6, del regolamento di base è destinato a fornire un valore sostitutivo del prezzo di vendita sul mercato interno, ciò non vale per l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che impone alla Commissione di non tenere in alcun conto le vendite sul mercato interno. Tuttavia, secondo la Sinopec, comprovare che «gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori» è una condizione necessaria per procedere ad un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.
239. La Commissione, sostenuta dalla Kuraray, contesta gli argomenti della Sinopec. La Kuraray sostiene inoltre che il secondo motivo d’impugnazione incidentale è irricevibile in quanto non è sufficientemente chiaro e preciso da consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato. Di conseguenza, secondo la Kuraray, esso non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.
240. Per quanto riguarda, anzitutto, la ricevibilità del secondo motivo d’impugnazione incidentale, ritengo che, anche supponendo che la Corte proceda a un’analisi d’ufficio dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Kuraray, la quale, in quanto interveniente, non è legittimata a sollevare un siffatto motivo, come risulta dai paragrafi da 22 a 25 delle presenti conclusioni, tale motivo non sia irricevibile. Infatti, detto motivo indica in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui la Sinopec chiede l’annullamento (ossia il punto 158 della sentenza impugnata) nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno del motivo di impugnazione (ossia l’asserita violazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base) (118).
241. Tuttavia, a mio avviso, tale motivo è inconferente. Come ho indicato al paragrafo 233 delle presenti conclusioni, la seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base non impone alcun requisito supplementare. Essa evidenzia piuttosto una situazione specifica in cui la condizione enunciata nella prima frase – vale a dire che sia dimostrato che la differenza tra i fattori di cui trattasi incide sulla comparabilità dei prezzi – è soddisfatta. Ai punti da 153 a 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito che, essendo soddisfatta tale condizione, la Commissione poteva procedere all’adeguamento al rialzo del valore normale. Di conseguenza, anche se, come sostenuto dalla Sinopec, il punto 158 di tale sentenza fosse errato per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in combinato disposto con la seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), di tale regolamento, un siffatto errore non metterebbe in discussione la conclusione secondo cui l’adeguamento era giustificato nel caso di specie.
242. In ogni caso, anche il secondo motivo d’impugnazione incidentale si basa su un’errata interpretazione della sentenza impugnata. Infatti, affermando, al punto 128 della sentenza impugnata, che il valore normale costruito «sostituisce» il prezzo del prodotto interessato sul mercato interno del paese esportatore, il Tribunale non intendeva, come suggerisce l’argomento della Sinopec, che la Commissione dovesse prendere in considerazione le vendite interne per la costruzione del valore normale. Il Tribunale intendeva piuttosto che il valore normale costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sostituisce, nell’ambito di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, il valore normale quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.
243. Di conseguenza, propongo alla Corte di respingere anche il secondo motivo dell’impugnazione incidentale proposta dalla Sinopec.
D. Sul terzo motivo d’impugnazione incidentale
244. Con il terzo motivo d’impugnazione incidentale, la Sinopec sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova di cui disponeva omettendo di valutare la pertinenza di una decisione della US Court of International Trade (Corte per il commercio internazionale degli Stati Uniti), che ha confermato che gli adeguamenti per l’IVA non rimborsabile sono illegittimi non solo nell’ambito di un confronto equo, ma anche in sede di costruzione del valore normale. Secondo la Sinopec, non facendo alcun riferimento a tale decisione nella sentenza impugnata e, di conseguenza, non esaminando la sua pertinenza, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova. La Sinopec sostiene che tale snaturamento inficia la conclusione di cui al punto 156 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione aveva dimostrato la necessità di un adeguamento a titolo dell’IVA non rimborsabile.
245. La Commissione, sostenuta dalla Kuraray, contesta gli argomenti della Sinopec. La Kuraray sostiene altresì che il terzo motivo d’impugnazione incidentale è irricevibile in quanto la Sinopec non ha fornito alcun elemento a sostegno dell’asserito snaturamento degli elementi di prova. Di conseguenza, secondo la Kuraray, tale motivo non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
246. Ancora una volta, per quanto riguarda, anzitutto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Kuraray, ritengo che, anche supponendo che la Corte debba esaminare d’ufficio tale motivo, argomento che la Kuraray, in quanto interveniente, non è legittimata a sollevare (119), il terzo motivo d’impugnazione incidentale non sia irricevibile. Al pari del motivo precedente, il terzo motivo di impugnazione incidentale indica in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui la Sinopec chiede l’annullamento (ossia il punto 156 della sentenza impugnata) nonché gli argomenti di diritto dedotti a sostegno specifico di tale motivo (ossia l’asserito snaturamento degli elementi di prova per non aver tenuto conto della summenzionata decisione della Corte per il commercio internazionale degli Stati Uniti).
247. Tuttavia, a mio avviso, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto nel merito.
248. In primo luogo, concordo con la Commissione sul fatto che la coerenza della prassi delle istituzioni dell’Unione con l’approccio delle autorità statunitensi non è pertinente. La decisione della Corte americana per il commercio internazionale è un esempio di prassi di un altro organo giurisdizionale che può ispirare una certa interpretazione del diritto antidumping dell’Unione, ma non può essere qualificata come «elemento di prova». Pertanto, in mancanza di elementi di prova, non può sussistere alcuno «snaturamento degli elementi di prova».
249. In secondo luogo, e in ogni caso, la mancata valutazione degli elementi di prova non può comportare uno snaturamento di questi ultimi. Secondo la giurisprudenza, una censura vertente sullo snaturamento degli elementi di prova impone al ricorrente non solo di indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale, ma anche di dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato a tale snaturamento (120).
250. Ne consegue che uno snaturamento degli elementi di prova presuppone che essi siano stati valutati in modo manifestamente contrario al loro contenuto. Tuttavia, la Sinopec non sostiene che il Tribunale ha travisato la valutazione della decisione della Corte per il commercio internazionale degli Stati Uniti, che essa ha presentato dinanzi a tale giudice. Essa asserisce piuttosto che il Tribunale non ha affatto tenuto conto di tali elementi di prova nella sua valutazione. Tale affermazione costituisce, in sostanza, una censura vertente su un difetto di motivazione.
251. Tuttavia, l’argomento della Sinopec, anche se dovesse essere inteso in tal senso, dovrebbe comunque essere respinto. L’assenza di riferimento, nella sentenza impugnata, alla decisione della Corte per il commercio internazionale degli Stati Uniti implica necessariamente che il Tribunale ha ritenuto tale decisione irrilevante. Tale assenza di riferimenti in detta sentenza non osta, in ogni caso, a che la Sinopec sollevi censure contro la sentenza impugnata o a che la Corte esamini tali censure.
252. Di conseguenza, propongo alla Corte di respingere anche il terzo motivo dell’impugnazione incidentale proposta dalla Sinopec.
E. Sul quarto motivo d’impugnazione incidentale
253. Con il quarto motivo d’impugnazione incidentale, la Sinopec contesta i punti da 150 a 156 della sentenza impugnata. Essa deduce una violazione del diritto di essere ascoltato e dell’obbligo di motivazione.
254. In primo luogo, la Sinopec sostiene che, poiché la base giuridica dell’adeguamento per l’IVA non recuperabile è mutata passando dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, alla Sinopec è stato impedito di dimostrare che le condizioni di quest’ultima disposizione non erano soddisfatte. La Sinopec riconosce di aver avuto la possibilità di sollevare dinanzi al Tribunale la questione della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Tuttavia, il diritto di essere ascoltati dinanzi alla Commissione, autrice dell’atto, è distinto dalla possibilità di essere ascoltati dinanzi al Tribunale. La Sinopec sostiene che, se avesse avuto la possibilità di presentare le proprie argomentazioni, in particolare sulla condizione di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), seconda frase, del regolamento di base, la Commissione avrebbe potuto adottare una decisione diversa.
255. In secondo luogo, la Sinopec sostiene che, nonostante le sue richieste, la Commissione non ha spiegato perché l’adeguamento in questione fosse necessario quando il valore normale è fondato su informazioni provenienti da uno Stato terzo. È stato solo nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale che la Commissione ha fornito una spiegazione. Tuttavia, consentire alla Commissione di fornire soltanto nel corso del procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici dell’Unione le spiegazioni sulle ragioni per le quali essa ha adottato un certo approccio, in particolare se una siffatta spiegazione è stata esplicitamente richiesta nel corso del procedimento amministrativo, e qualora per i giudici dell’Unione la Commissione sia incorsa in un errore di diritto, rischia di svuotare di significato l’obbligo di motivazione e il diritto delle parti interessate di essere ascoltate.
256. La Commissione, sostenuta dalla Kuraray, contesta gli argomenti della Sinopec.
257. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita violazione del diritto di essere ascoltati, osservo che l’argomento della Sinopec si concentra sulla condizione di cui alla seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Tuttavia, come ho rilevato ai paragrafi 232 e 241 delle presenti conclusioni, la seconda frase di tale disposizione non impone alcun requisito supplementare, ma si limita a evidenziare una situazione specifica in cui la condizione enunciata nella prima frase è soddisfatta. Pertanto, in una situazione del genere, in cui la condizione menzionata nella prima frase è soddisfatta e l’adeguamento è quindi giustificato, anche se fosse vero che la Sinopec non ha avuto la possibilità di presentare i propri argomenti sulla condizione enunciata nella seconda frase, ciò non avrebbe alcuna incidenza sull’adeguamento di cui trattasi. Tale motivo è quindi, a mio avviso, inconferente.
258. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, sebbene un ricorrente non possa essere obbligato a dimostrare che la decisione della Commissione sarebbe stata diversa in mancanza dell’irregolarità procedurale di cui trattasi, ma unicamente che tale possibilità non è del tutto esclusa poiché tale parte avrebbe potuto difendersi meglio in mancanza di siffatta irregolarità, resta nondimeno il fatto che l’esistenza di un’irregolarità relativa ai diritti della difesa può comportare l’annullamento dell’atto in questione solo nella misura in cui sussiste la possibilità che, a causa di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare a un risultato diverso, violando così concretamente i diritti della difesa (121).
259. Tuttavia, nel caso di specie, la Sinopec non ha prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che, in una situazione in cui l’adeguamento era giustificato, come rilevato ai paragrafi 225 e 226 delle presenti conclusioni, il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare a un esito diverso.
260. Per quanto riguarda la seconda parte del quarto motivo d’impugnazione incidentale, il Tribunale ha giustamente statuito, al punto 152 della sentenza impugnata, che, secondo la giurisprudenza della Corte, «un regolamento che fissa dazi antidumping deve contenere la parte essenziale del ragionamento seguito dalla Commissione, ma non deve contenere una motivazione specifica per ciascuno dei numerosi argomenti di fatto invocati dalle parti interessate» e che «[i]l Tribunale può quindi chiedere alla Commissione spiegazioni supplementari e tenere conto di queste ultime nell’esercizio del suo sindacato, purché esse si basino su elementi rientranti nel fascicolo amministrativo della Commissione».
261. La Sinopec non mette in discussione tale giurisprudenza né contesta che le spiegazioni supplementari fornite dalla Commissione fossero fondate su elementi contenuti nel fascicolo della Commissione. In tale contesto, neppure la seconda parte del presente motivo può essere accolta.
262. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere anche il quarto motivo dell’impugnazione incidentale della Sinopec e, di conseguenza, la presente impugnazione incidentale nella sua interezza.
IV. Ricorso dinanzi al Tribunale
263. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
264. Ritengo che tale sia il caso, in primo luogo, per quanto riguarda la seconda censura del terzo motivo dedotto dalla Sinopec dinanzi al Tribunale, relativa all’asserito carattere punitivo della fonte dei dati disponibili. Infatti, risulta dai paragrafi da 35 a 46 delle presenti conclusioni che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione ai considerando 329 e 333 del regolamento controverso, costruendo il valore normale per la Sinopec Ningxia conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, utilizzando le informazioni fornite dagli altri produttori esportatori che hanno collaborato ai sensi dell’articolo 18 del medesimo regolamento e, in particolare, per ciascun tipo di prodotto dichiarato da tale società utilizzando il valore normale più elevato degli altri produttori esportatori che hanno collaborato. La seconda censura summenzionata del terzo motivo di ricorso della Sinopec deve quindi essere integralmente respinta.
265. In secondo luogo, ritengo che la Corte possa parimenti statuire definitivamente sia sulla prima che sulla seconda parte del secondo motivo dedotto dalla Sinopec dinanzi al Tribunale, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
266. Per quanto riguarda la censura vertente sulla violazione dell’obbligo di procedere a un confronto equo allo stesso stadio commerciale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, tra il prezzo all’esportazione e il valore normale costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, di detto regolamento, in relazione alle «spese controverse» risulta dai paragrafi da 64 a 146 delle presenti conclusioni che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione al riguardo nel regolamento controverso. Tale censura – contenuta nella seconda parte del secondo motivo dedotto in primo grado – deve, pertanto, essere respinta.
267. Per quanto riguarda la censura vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, risulta dai paragrafi da 161 a 169 e dal paragrafo 184 delle presenti conclusioni che, al fine di stabilire se un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base sia giustificato in quanto l’operatore commerciale collegato svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, oppure non sia giustificato in quanto il produttore e il suo distributore collegato incaricato delle esportazioni verso l’Unione costituiscono un’unica entità economica, è necessario tenere conto di «tutti i fattori pertinenti» relativi alla realtà economica dei rapporti esistenti tra detto produttore e tale distributore.
268. Nel caso di specie, occorre quindi analizzare i cinque elementi indicati al paragrafo 150 delle presenti conclusioni che costituiscono il corpus probatorio a sostegno della conclusione della Commissione nel regolamento controverso secondo cui l’adeguamento era giustificato. Occorre verificare se la Commissione abbia fornito, quanto meno, indizi convergenti atti a dimostrare che sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’adeguamento (122).
269. Per quanto riguarda il primo elemento, vale a dire che la Sinopec Central‑China ricercava clienti e aveva allacciato contatti con questi ultimi, risulta dai paragrafi da 189 a 194 delle presenti conclusioni che tale attività è rilevante per stabilire se un’entità collegata svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, ma non è determinante per valutare se il distributore collegato agisca in qualità di ufficio vendite interno o di agente commerciale.
270. Per quanto riguarda il secondo elemento, relativo al fatto che la Sinopec Chongqing ha realizzato vendite dirette all’esportazione verso gli Stati Uniti, rinvio all’analisi contenuta ai punti da 88 a 93 della sentenza impugnata che applica correttamente la giurisprudenza pertinente. Di conseguenza, tale elemento è pertinente all’analisi, ma, tenuto conto dell’esiguo importo comparativo delle vendite e delle specificità del caso di specie, tale elemento non costituisce di per sé un indizio probante atto a dimostrare che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.
271. Per quanto riguarda il terzo elemento, vale a dire che la Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia hanno realizzato vendite dirette in Cina, rinvio all’analisi contenuta ai punti da 95 a 99 della sentenza impugnata che applica correttamente la giurisprudenza pertinente. Pertanto, sebbene anche tale elemento sia pertinente nell’analisi, esso non costituisce di per sé un elemento di prova atto a dimostrare che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.
272. Lo stesso vale per quanto riguarda il quarto elemento elencato al paragrafo 150 delle presenti conclusioni, relativo al fatto che la Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia hanno sostenuto spese di vendita. Dal momento che è pacifico che la Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia hanno sostenuto spese solo per le vendite sul mercato interno cinese e, per quanto riguarda la Sinopec Chongqing, per le vendite dirette all’esportazione verso gli Stati Uniti, l’esistenza di tali spese di vendita è collegata rispettivamente al secondo e al terzo elemento.
273. Infine, per quanto riguarda il quinto elemento, relativo al fatto che la Sinopec Central‑China commercializzava anche prodotti fabbricati da produttori diversi dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia, è accertato che nel fascicolo non esiste alcun dato relativo alla percentuale del fatturato totale delle vendite di tutti i prodotti acquistati presso società diverse dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia. Dal fascicolo risulta tuttavia che gli acquisti da parte della Sinopec Central‑China di PVA prodotti da produttori indipendenti rappresentavano solo il 2% dei suoi acquisti di PVA presso la Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia. Pertanto, il fatturato della Sinopec Central China generato dalle sue vendite di PVA deriva dai PVA che quest’ultima aveva acquistato, nella loro quasi totalità, dalla Sinopec Chongqing e dalla Sinopec Ningxia. Inoltre, è parimenti pacifico che i PVA che la Sinopec Central-China acquistava da produttori indipendenti non erano esportati nell’Unione, bensì venduti, in Cina, a una società collegata e costituivano, pertanto, operazioni infragruppo. In tale contesto, mentre il fatto che l’operatore commerciale collegato venda merci provenienti da produttori diversi dal produttore collegato è un elemento importante da prendere in considerazione nell’analisi, nelle circostanze specifiche del caso di specie, si deve concludere che il quinto elemento non costituisce un elemento di prova sufficiente per ritenere che l’operatore commerciale collegato svolgesse funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.
274. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono relativamente agli elementi dal primo al quinto, ritengo che, nelle circostanze specifiche del caso di specie, tali elementi, considerati nel loro insieme, non costituiscano un sufficiente corpus probatorio atto a dimostrare che la Sinopec Central‑China esercitava funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Date tali circostanze, si deve concludere che la Commissione non ha assolto l’onere della prova secondo cui le condizioni per giustificare un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base erano soddisfatte. Pertanto, occorre accogliere la prima parte del secondo motivo di ricorso sollevato dalla Sinopec.
V. Sulle spese
275. In forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafi 1 e 3, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda, e se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte. Conformemente all’articolo 140, paragrafo 3, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la Corte può decidere che una parte interveniente si faccia carico delle proprie spese.
276. Se la Corte condividerà la mia valutazione relativa all’impugnazione della Commissione e all’impugnazione incidentale della Sinopec, quest’ultima sarà la parte soccombente. In tali circostanze, poiché la Commissione e la Kuraray hanno chiesto la condanna alle spese della Sinopec, propongo alla Corte di condannare la Sinopec alle spese sostenute dalla Commissione e dalla Kuraray nell’impugnazione e nell’impugnazione incidentale.
277. Tuttavia, nella decisione finale sul ricorso in primo grado da me proposta, la Sinopec risulta vittoriosa per quanto riguarda uno dei tre motivi dedotti in primo grado che costituivano l’oggetto dell’impugnazione, mentre il ricorso è respinto quanto al resto, compreso il motivo che costituiva l’oggetto dell’impugnazione incidentale. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, propongo alla Corte di condannare la Sinopec a farsi carico del 75% delle proprie spese in primo grado e del 75% delle spese sostenute dalla Commissione in primo grado e di condannare la Commissione a farsi carico del 25% delle proprie spese in primo grado e del 25% delle spese sostenute dalla Sinopec in primo grado.
VI. Conclusione
278. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte di giustizia voglia:
– annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 febbraio 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione (T‑762/20, EU:T:2024:113), nella parte in cui essa annulla il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese, per quanto riguarda la Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, la Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd e la Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd. Per calcolare l’aliquota del dazio antidumping sulle importazioni nell’Unione europea degli alcoli polivinilici prodotti e venduti da queste ultime, la Commissione europea ha effettuato taluni adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione, in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere e), g), i) e k), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea;
– annullare il regolamento di esecuzione 2020/1336 nella parte in cui esso riguarda la Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, la Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd e la Central‑China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd nei limiti in cui, per calcolare l’aliquota del dazio antidumping sulle importazioni nell’Unione europea degli alcoli polivinilici prodotti e venduti da queste ultime, la Commissione europea ha effettuato adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione, in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento 2016/1036;
– respingere il ricorso in primo grado quanto al resto;
– respingere l’impugnazione incidentale proposta dalla Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, dalla Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd e dalla Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd;
– condannare la Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, la Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd e la Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd alle spese sostenute dalla Commissione e dalla Kuraray Europe GmbH in relazione all’impugnazione e all’impugnazione incidentale;
– condannare la Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, la Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd e la Central‑China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd a farsi carico del 75% delle proprie spese in primo grado e del 75% delle spese sostenute dalla Commissione in primo grado, nonché condannare la Commissione a farsi carico del 25% delle proprie spese in primo grado e del 25% delle spese sostenute da dette società in primo grado;
– condannare la Wegochem Europe BV a farsi carico delle proprie spese;
– condannare la Kuraray Europe GmbH a farsi carico delle proprie spese in primo grado.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»). L’articolo 2, paragrafo 6 bis, è stato introdotto ai sensi del regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento di base e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2017, L 338, pag. 1).
3 Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd (in prosieguo: la «Sinopec Chongqing»), Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd (in prosieguo: la «Sinopec Ningxia») e Central‑China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd (in prosieguo: la «Sinopec Central‑China») (in prosieguo, congiuntamente: la «Sinopec»).
4 Sentenza del 21 febbraio 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione (T‑762/20, EU:T:2024:113).
5 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 315, pag. 1).
6 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. V. considerando 91, 170 e 171 del regolamento controverso. La Commissione si è basata, tra l’altro, sulla relazione per paese relativa alla Cina del 20 dicembre 2017, pubblicata a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base.
7 V. formulazione di tale articolo al paragrafo 49 delle presenti conclusioni.
8 V., rispettivamente, considerando 172, 222 e 87 del regolamento controverso.
9 V. formulazione di tale articolo al paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
10 Considerando 327 e 333 del regolamento controverso.
11 Considerando 313, 314 e 357 del regolamento controverso.
12 Considerando 358 e 373 del regolamento controverso.
13 Considerando 388 del regolamento controverso.
14 Punti da 211 a 221 della sentenza impugnata.
15 Punti da 125 a 139 della sentenza impugnata.
16 Punti da 65 a 113 della sentenza impugnata.
17 V. sentenza del 28 marzo 2019, River Kwai International Food Industry/AETMD (C‑144/18 P, EU:C:2019:266, punto 23 e giurisprudenza citata).
18 V., in tal senso, sentenze del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C‑313/90 P, EU:C:1993:111, punto 23) e del 6 ottobre 2020, Bank Refah Kargaran/Consiglio (C‑134/19 P, EU:C:2020:793, punto 25 e giurisprudenza citata).
19 V., ex multis, sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16 P, EU:C:2017:968, punto 33 e giurisprudenza citata).
20 V., ex multis, sentenza del 13 febbraio 2025, RS/BEI (C‑614/24 P, EU:C:2025:103, punto 12 e giurisprudenza citata).
21 V. sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16 P, EU:C:2017:968, punto 54, e giurisprudenza citata).
22 V. sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 33). Come risulta dalla sua formulazione, l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base deve essere considerato come la trasposizione nel diritto dell’Unione dell’articolo 6.8 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»), alla luce del quale esso deve essere quindi interpretato, per quanto possibile. V. conclusioni presentate dall’avvocato generale Mengozzi nella causa EBMA/Consiglio (C‑61/16 P, EU:C:2017:615, paragrafo 44 e giurisprudenza citata).
23 V., in tal senso, conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot nella causa Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:261, paragrafo 65).
24 V., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16, EU:C:2017:968, punto 55). V. altresì punto 181 della sentenza impugnata.
25 V. sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16 P, ECLI:EU:C:2017:968, punto 56).
26 V. altresì, nello stesso senso, sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2024, CCCME e a./Commissione (T‑263/22, EU:T:2024:663, punto 227 e giurisprudenza del Tribunale citata, in prosieguo: la «sentenza CCCME del Tribunale»).
27 V., nello stesso senso, conclusioni presentate dall’avvocato generale Mengozzi nella causa EBMA/Consiglio (C‑61/16 P, EU:C:2017:615, paragrafo 53).
28 V., per analogia, sentenze del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 37), e del 26 gennaio 2017, Maxcom/City Cycle Industries (C‑248/15 P e C‑254/15 P, EU:C:2017:62, punto 67).
29 V., ex multis, sentenza del 2 dicembre 2021, Commissione e GMB Glasmanufaktur Brandenburg/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑884/19 P e C‑888/19 P, EU:C:2021:973, punto 117 e giurisprudenza citata).
30 V., nello stesso ordine di idee, sentenza del Tribunale CCCME, punto 213 e giurisprudenza del Tribunale ivi citata. V. altresì punto 188 della sentenza impugnata.
31 V., ex multis, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube (C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punti 35 e 36 e giurisprudenza citata).
32 V., a tal proposito e per analogia, le conclusioni da me presentate nella causa ABLV Bank/SRB (C‑602/22 P, EU:C:2025:347, paragrafo 73), e nella causa Deutsche Lufthansa/Ryanair e a. (C‑457/23, EU:C:2025:802, paragrafi 16 e 17).
33 V. conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot nella causa Anbouba/Consiglio (C‑605/13 P e C‑630/13 P, EU:C:2015:2, paragrafo 50) e conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nella causa W e a. (C‑621/15, EU:C:2017:176, paragrafo 32).
34 V., in tal senso, conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot nella causa Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:261, paragrafo 69).
35 V. considerando da 335 a 341 del regolamento controverso.
36 V. considerando 338, 339, nonché da 213 a 220 del regolamento controverso.
37 V. considerando 357 del regolamento controverso.
38 V. considerando 313 del regolamento controverso e punto 128 della sentenza impugnata.
39 Sentenza del 28 aprile 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commissione (C‑666/19 P, EU:C:2022:323, in prosieguo: la «sentenza Changmao»).
40 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2017, L 338, pag. 1).
41 Il Tribunale ha correttamente sottolineato tale circostanza al punto 32 della sentenza impugnata.
42 V. punti da 41 a 43 della sentenza impugnata.
43 V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti da 47 a 50).
44 V. sentenza del 27 ottobre 2011, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Consiglio (C‑511/09 P, EU:C:2011:696, punto 33 e giurisprudenza citata). V. altresì paragrafo 32 delle presenti conclusioni.
45 V., a tal riguardo, sentenza del Tribunale nella causa CCCME, punto 96 e giurisprudenza del Tribunale citata.
46 V., a tal riguardo, sentenza del Tribunale nella causa CCCME, punto 97 e giurisprudenza del Tribunale citata.
47 A tal riguardo, v. conclusioni presentate dall’avvocato generale Pitruzzella nella causa Donex Shipping e Forwarding (C‑104/19, EU:C:2020:159, paragrafi 43 e 44).
48 V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti da 47 a 50).
49 Tenuto conto del fatto che l’articolo 2.4 dell’accordo antidumping prevede che tale confronto debba essere effettuato «di norma a livello franco fabbrica [ex-factory]», il che corrisponde al livello «franco fabbrica [ex-works]».
50 Perché un confronto sia equo, esso deve essere imparziale, obiettivo ed equilibrato; a tale proposito, v. relazione dell’organo di appello dell’OMC del 5 settembre 2017, con titolo «European Union – Anti-dumping measures on imports of certain fatty Alcohols from Indonesia» («Unione europea – Misure antidumping sulle importazioni di determinati alcoli grassi dall’Indonesia»), WT/DS442/AB/R, punto 5.21.
51 Ibidem.
52 V., in tal senso, conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot nella causa Dongguan Nanzha Leco Stationery/Consiglio (C‑511/09 P, EU:C:2011:35, paragrafo 90).
53 V., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2011, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Consiglio (C‑511/09 P, EU:C:2011:696, punto 36).
54 V. sentenza del 19 settembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio (C‑15/12 P, EU:C:2016:572, punto 29). V. altresì sentenza del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio (T‑249/06, ECLI:EU:T:2009:62, punti 194 e 195). Al riguardo, v. altresì punto 157 in fine della sentenza impugnata.
55 V. sentenza Changmao, punto 138 e giurisprudenza citata.
56 V. sentenza CCCME del Tribunale, punto 188, e, con riguardo alla precedente versione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, sentenza del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M & E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio (T‑299/05, EU:T:2009:72, punto 266).
57 Sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 51 e giurisprudenza citata).
58 V. sentenza Changmao punto 139 e giurisprudenza citata.
59 Sentenze del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 61), e del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 84).
60 V. sentenza Changmao, punto 151.
61 V. sentenza CCCME del Tribunale, punto 197.
62 Ciò risulta in modo chiaro dall’uso dell’espressione «in ogni caso» al punto 128 della sentenza impugnata.
63 Ciò è stato confermato dalla Corte quando ha affermato che il fatto che il valore normale costruito e il prezzo all’esportazione sono determinati a due livelli commerciali differenti costituisce una circostanza tale da giustificare un adeguamento. V. sentenza del 27 ottobre 2011, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Consiglio (C‑511/09 P, EU:C:2011:696, punto 39). V., in tal senso, a contrario, sentenza del 10 marzo 1992, Sharp Corporation/Consiglio (C‑179/87, EU:C:1992:113, punti da 15 a 19).
64 Ritengo pertanto che la distinzione – discussa tra le parti – tra gli adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, prima frase, del regolamento di base relativi al «processo di netting-back» (per i quali non occorrerebbe dimostrare che si tratta di fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi) e gli adeguamenti ai sensi della terza frase della medesima disposizione (per i quali esisterebbe un siffatto obbligo) sia una sorta di «falsa antinomia». Infatti, tutti gli adeguamenti devono riferirsi a fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi (v. giurisprudenza citata al paragrafo 79 delle presenti conclusioni). Tuttavia, i fattori che non rientrano nello stadio commerciale scelto per il confronto equo incidono, per definizione, sulla comparabilità dei prezzi.
65 Non vi è dubbio, a mio avviso, che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la Corte dovrà analizzare la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione anche qualora accogliesse la prima parte di tale motivo. Come indicato al paragrafo 88 delle presenti conclusioni, quanto concluso dal Tribunale in tale contesto si basa su due serie alternative di ragionamenti.
66 V., ex multis, sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione (C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punti 60 e 61 e giurisprudenza citata).
67 V., in tal senso, ex multis, sentenza del 1º luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a. (C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 90 e giurisprudenza citata).
68 V. punti 132 in fine e 134 in fine della sentenza impugnata.
69 Su tale questione, v. infra, paragrafo 134 e seguenti.
70 Essendo autorizzata a utilizzare dati «prontamente disponibili», la Commissione dovrebbe essere in grado di ottenere e verificare rapidamente i dati sui costi necessari (provenienti dal paese rappresentativo) per costruire il valore normale e quindi calcolare il margine di dumping entro il termine perentorio stabilito per le inchieste antidumping.
71 V., al riguardo, sentenza del 21 febbraio 2024, Inner Mongolia Shuangxin Environment‑Friendly Material/Commissione (T‑763/20, EU:T:2024:114, punto 86 e segg., e in particolare punto 98 e segg.). Tale sentenza, pronunciata nella stessa data della sentenza impugnata, riguarda anch’essa il regolamento controverso.
72 A tal riguardo, sebbene le autorità «debbano adottare misure volte a chiarire l’adeguamento richiesto e quindi stabilire se e in che misura tale adeguamento sia giustificato», «l’obbligo di confronto equo non significa che le autorità debbano accogliere ogni richiesta di adeguamento». V. relazione dell’organo di appello dell’OMC del 15 luglio 2011 intitolata «European Communities – Definitive anti‑dumping measures on certain iron or steel fasteners from China» («Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina»), WT/DS397/AB/R, punto 488.
73 V., per analogia con la precedente versione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, sentenza Changmao, punto 107, in cui la Corte ha confermato che la Commissione poteva procedere a una determinazione del valore normale senza richiedere preventivamente informazioni più dettagliate su determinati dati.
74 V. punti 33 e 34 delle presenti conclusioni.
75 Tale ipotesi è coerente con la relazione dell’organo di appello dell’OMC del 18 gennaio 2016 intitolata «European Communities – Definitive anti‑dumping measures on certain iron or steel fasteners from China» («Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina»), WT/DS397/AB/R, punto 5.163, (e ulteriori riferimenti), secondo cui «se non viene dimostrato alle autorità che esiste una differenza che incide sulla comparabilità dei prezzi, non vi è alcun obbligo di procedere a un adeguamento».
76 Richiamato al paragrafo 55 delle presenti conclusioni.
77 V. punto 129 della sentenza impugnata. V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Pitruzzella nella causa Donex Shipping and Forwarding (C‑104/19, EU:C:2020:159, paragrafo 46).
78 Conclusioni presentate dall’avvocato generale Pitruzzella nella causa Donex Shipping e Forwarding (C‑104/19, EU:C:2020:159, paragrafo 48).
79 Ibidem, paragrafi da 51 a 56.
80 V. sentenza Changmao, punto 152.
81 V. punto 80 della sentenza impugnata.
82 Punto 69 e segg. della sentenza impugnata.
83 Punto 79 e segg. della sentenza impugnata.
84 Punti 84 e 111 della sentenza impugnata.
85 Punti 94 e 99 della sentenza impugnata.
86 Punto 102 della sentenza impugnata.
87 Punto 112 della sentenza impugnata.
88 Regolamento del 5 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2002, L 305, pag. 1).
89 V., a tal proposito, sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 39).
90 V., in tal senso, ibidem, punti 40 e 41.
91 Ibidem, punto 42.
92 V., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 1988, Canon e a./Consiglio (277/85, e 300/85, EU:C:1988:467, punto 39), e del 10 marzo 1992, Ricoh/Consiglio (C‑174/87, EU:C:1992:108, punto 14). V. altresì sentenza del 25 giugno 2015, PT Musim Mas/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437, punto 43 e giurisprudenza citata).
93 V. sentenza del 25 giugno 2015, PT Musim Mas/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437, punto 48).
94 V., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio (C‑468/15, EU:C:2016:803, punto 43).
95 V., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2015, PT Musim Mas/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437, punto 51).
96 I reparti interni seguono generalmente rigorosi protocolli aziendali. Essi non hanno il potere di negoziare i prezzi al di fuori di una gamma ristretta e utilizzano i sistemi interni del produttore, mentre gli agenti esterni godono in genere di una maggiore autonomia commerciale nel fissare i prezzi di vendita locali e le strategie di commercializzazione e operano sulla base di un mandato piuttosto che di una rendicontazione diretta.
97 I reparti interni operano esclusivamente per il gruppo collegato e non possono rappresentare altri produttori, mentre gli agenti esterni possono rappresentare più produttori e hanno solitamente un proprio portafoglio di clienti.
98 V. sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punti 83 e 84, e giurisprudenza citata).
99 Ibidem, punto 85.
100 V., ex multis, sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 27 e giurisprudenza citata).
101 V., in tal senso, ibidem, punto 28.
102 V., ex multis, sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 117 e giurisprudenza citata).
103 V., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, PT Muslim Mas/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 36 e segg.).
104 V. paragrafo 181 delle presenti conclusioni.
105 V. paragrafi 167 e 168 delle presenti conclusioni.
106 V. sentenza del 25 giugno 2015, T Musim Mas/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437, punto 80).
107 V. paragrafo 181 delle presenti conclusioni.
108 V. paragrafi 167 e 168 delle presenti conclusioni.
109 V., in tal senso, a contrario, sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio (C‑468/15, EU:C:2016:803, punti 44 e 45).
110 Punti da 149 a 156 della sentenza impugnata.
111 Punti 157 e 158 della sentenza impugnata.
112 V., ex multis, ordinanza del presidente della Corte del 27 ottobre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Consiglio e Parlamento [C‑605/10 P(R), EU:C:2011:710, punto 15 e giurisprudenza citata].
113 Tale disposizione è stata introdotta in una precedente versione del regolamento di base dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 2331/96 che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1999, L 317, pag. 1). È stata introdotta a seguito di una relazione del panel del GATT del 28 aprile 1995 nella causa GD/253 («CEE – Imposizione di dazi antidumping sulle importazioni di cassette audio dal Giappone»), in cui il panel ha ritenuto che la normativa comunitaria allora vigente fosse troppo restrittiva in quanto limitava gli adeguamenti ad un elenco specifico e tassativo [v. Relazione illustrativa alla proposta della Commissione di Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 384/96, COM (96) 145 def. (GU 1996, C 159, pag. 6)].
114 V. altresì secondo considerando del regolamento n. 2331/96.
115 V., in tal senso, sentenze del 3 dicembre 1996, Portogallo/Consiglio (C‑268/94, EU:C:1996:461, punto 79), e del 23 febbraio 1988, Regno Unito/Consiglio (C‑131/86, EU:C:1988:86, punto 11). V. altresì, nello stesso ordine di idee, giurisprudenza del Tribunale citata al punto 157 della sentenza impugnata.
116 V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione (C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 33).
117 V., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 68).
118 V., a tale proposito, sentenza del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione (C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 87).
119 V. paragrafi da 22 a 25 e 218 delle presenti conclusioni.
120 V., al riguardo, ex multis, sentenza del 24 ottobre 2024, Commissione/Intel Corporation (C‑240/22 P, EU:C:2024:915, punto 228 e giurisprudenza citata).
121 V., ex multis, sentenza del 5 maggio 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione (C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 49 e giurisprudenza citata).
122 V. sentenza del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punti 83 e 84, e giurisprudenza citata). V. altresì paragrafo 172 delle presenti conclusioni.
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