ECLI:EU:C:2025:493•Conclusioni dell’avvocato generale N. Emiliou, presentate il 26 giugno 2025.###
Conclusioni dell’avvocato generale N. Emiliou, presentate il 26 giugno 2025.###
ECLI:EU:C:2025:493Eu Cjeu26 giu 2025
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NICHOLAS EMILIOU
presentate il 26 giugno 2025 ( 1 )
Cause riunite da C‑50/24 a C‑56/24 [Danané] ( i )
X (C‑50/24)
X (C‑51/24)
X (C‑52/24)
X (C‑53/24)
X (C‑54/24)
X (C‑55/24)
X (C‑56/24)
contro
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale – Procedure di frontiera – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 43 – Luogo di trattenimento nel corso di una procedura di frontiera – Trattenimento successivo alla scadenza del termine di prescrizione di quattro settimane previsto per le procedure di frontiera – Esame prioritario di una domanda di protezione internazionale – Prosecuzione della procedura di frontiera come procedura ordinaria – Poteri d’ufficio del giudice nazionale»
I. Introduzione
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1. |
Il contrasto, di cui si discute spesso, tra la presenza fisica dei richiedenti protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro e la finzione giuridica che essi non vi siano formalmente entrati, nonché il ricorso spesso criticato al trattenimento nelle procedure di frontiera, costituiscono il contesto delle presenti cause riunite, di cui la Corte è investita all’alba della riforma legislativa del sistema europeo comune di asilo. |
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2. |
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil du Contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio; in prosieguo: il «giudice del rinvio») invita la Corte a precisare la portata della procedura di frontiera prevista all’articolo 43 della direttiva 2013/32/UE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva procedure») e le conseguenze derivanti dalla scadenza del termine di quattro settimane entro il quale una siffatta procedura deve essere conclusa. |
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3. |
Al centro delle questioni sollevate si pone la questione se un richiedente asilo possa essere trattenuto, ai fini di una procedura di frontiera, in un centro che non è geograficamente «alla frontiera o in una zona di transito» e se possa continuare a essere trattenuto, ai sensi della direttiva 2013/33/UE ( 3 ) (in prosieguo: la «direttiva accoglienza»), in quello che è geograficamente lo stesso centro, oltre il termine di prescrizione di quattro settimane previsto per la procedura di frontiera. |
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva procedure
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4. |
L’articolo 31 di tale direttiva, intitolato «Procedura di esame», ai paragrafi 7 e 8 prevede quanto segue: «7. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, in particolare:
8. Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d’esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell’articolo 43 se:
(...)». |
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5. |
Ai sensi dell’articolo 43 della direttiva procedure, intitolato «Procedure di frontiera»: «1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:
2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. 3. Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito». |
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6. |
L’articolo 46 della stessa direttiva, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», ai paragrafi 1 e 3 prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:
(...) 3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado». |
2. Direttiva accoglienza
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7. |
L’articolo 8 della direttiva accoglienza, intitolato «Trattenimento», stabilisce quanto segue: «1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della [direttiva procedure]. 2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive. 3. Un richiedente può essere trattenuto soltanto: (...)
(...)». |
B. Diritto belga
1. Legge del 15 dicembre 1980
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8. |
La loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri; in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980» ( 4 )), traspone nel diritto belga le disposizioni delle direttive procedure e accoglienza pertinenti nel caso di specie. |
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9. |
In particolare, l’articolo 57/6/4 di tale legge recepisce l’articolo 43, paragrafi 1 e 2, della direttiva procedure, prevedendo in particolare che il Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio) (in prosieguo: il «CGRA») è competente a dichiarare inammissibile una domanda presentata alla frontiera o a prendere una decisione sul merito in determinate circostanze (corrispondenti a quelle previste all’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva procedure). In forza di tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 74/5, paragrafi 4 e 5, della medesima legge, se il CGRA non si è pronunciato sulla domanda di protezione internazionale entro un termine di quattro settimane, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio. |
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10. |
Per quanto riguarda il trattenimento, l’articolo 74/5 della medesima legge prevede che gli stranieri che non soddisfano le condizioni di ingresso nel territorio e che presentano una domanda di protezione internazionale alla frontiera «possono essere trattenuti in un luogo determinato situato alla frontiera». Tale articolo prevede inoltre che «[i]l Re può designare altri luoghi situati nel Regno [del Belgio] considerati equivalenti a [un luogo determinato situato alla frontiera]»; un tale trattenimento non può essere considerato un’autorizzazione all’ingresso nel territorio. |
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11. |
Infine, l’articolo 74/6, paragrafi 1 e 2, della legge del 15 dicembre 1980 prevede che un richiedente protezione internazionale possa essere trattenuto «in un luogo determinato all’interno del Regno», in particolare per il motivo enunciato all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della «direttiva accoglienza». |
2. Regi decreti del 14 maggio 2009 e del 17 febbraio 2012
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12. |
Con regio decreto del 14 maggio 2009 ( 5 ) (in prosieguo: il «regio decreto del 2009»), centri di accoglienza, come quello di Sint-Gillis-Waas, sono stati assimilati a un «luogo determinato situato alla frontiera». |
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13. |
In forza di un regio decreto del 17 febbraio 2012 ( 6 ) (in prosieguo: il «regio decreto del 2012»), il «centro di transito Caricole» situato nel territorio belga è stato parimenti assimilato a un «luogo determinato situato alla frontiera». |
III. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
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14. |
Le sette cause riunite all’origine del presente rinvio pregiudiziale derivano da circostanze di fatto ampiamente simili, che possono essere riassunte come segue: |
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15. |
Tutti i ricorrenti nei procedimenti principali sono cittadini di paesi terzi arrivati in aereo all’aeroporto di Bruxelles (Belgio) tra settembre e ottobre 2023. All’arrivo, o il giorno successivo, ciascun ricorrente ha presentato una domanda di protezione internazionale alla frontiera. Di conseguenza, le loro domande sono state trasmesse per essere valutate dall’autorità accertante, il CGRA, nell’ambito di una «procedura di frontiera», conformemente all’articolo 57/6/4 della legge del 15 dicembre 1980, che recepisce l’articolo 43, paragrafi 1 e 2, della direttiva procedure. |
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16. |
Successivamente, a ciascun richiedente sono state notificate due decisioni: da un lato, una decisione di diniego di ingresso nel territorio belga ( 7 ) e, dall’altro, una decisione che disponeva il «trattenimento in un luogo determinato situato alla frontiera» (in prosieguo: la «prima decisione di trattenimento») ( 8 ), da parte del ministre de l’Asile et de la Migration (Ministro per l’Asilo e la Migrazione, Belgio; in prosieguo: il «Ministro»). |
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17. |
Nelle cause da C‑50/24 a C‑53/24, il luogo di trattenimento dei ricorrenti era il centro di transito Caricole, situato appena fuori dall’aeroporto di Bruxelles (che costituisce una frontiera esterna dell’Unione) ( 9 ), a una distanza di circa 2 chilometri da quest’ultimo in linea retta. Nelle cause da C‑54/24 a C‑56/24, i ricorrenti sono stati trattenuti nel centro di accoglienza di Sint-Gillis-Waas ( 10 ), situato a più di 40 chilometri dall’aeroporto di Bruxelles. Così, benché non letteralmente «alla frontiera», i due luoghi sono stati assimilati a un «luogo determinato situato alla frontiera», in forza, rispettivamente, dei regi decreti del 2012 e del 2009. |
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18. |
In nessuna delle sette cause si è deciso sulla domanda di protezione internazionale entro il termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva procedure, come recepito dall’articolo 57/6/4 della legge del 15 dicembre 1980 (in prosieguo: il «termine di quattro settimane»). |
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19. |
Al contrario, in ogni causa, alla scadenza di tale termine, ciascun richiedente ha ricevuto una nuova decisione del Ministro che ordinava il «trattenimento in un luogo determinato» (vale a dire non più «alla frontiera», come per la prima decisione di trattenimento, ma nel territorio). Tale decisione (in prosieguo: la «seconda decisione di trattenimento»), disponeva che, tenuto conto della scadenza del termine di quattro settimane, il richiedente era considerato autorizzato a entrare nel territorio. Tuttavia, in forza di tale decisione, il suo trattenimento è stato ritenuto necessario, sulla base dell’articolo 74/6, paragrafi 1 e 2, della legge del 15 dicembre 1980, «al fine di determinare gli elementi su cui si [fondava] la domanda di protezione internazionale che non [potevano] essere ottenuti se il richiedente non fosse stato trattenuto, in particolare [alla luce del] rischio di fuga del richiedente». |
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20. |
La seconda decisione di trattenimento non ha comportato la ricollocazione fisica dei richiedenti, che sono stati trattenuti negli stessi luoghi di prima (rispettivamente il centro di transito Caricole e il centro di accoglienza di Sint-Gillis-Waas). Le autorità nazionali hanno tuttavia ritenuto che la finzione giuridica in forza della quale tali luoghi erano considerati «alla frontiera» non si applicasse più dopo il termine di quattro settimane e che esse fossero ormai considerate, come lo erano in realtà, luoghi di trattenimento nel territorio. In altri termini, se è pur vero che il fondamento giuridico del trattenimento dei richiedenti nonché la qualificazione giuridica del luogo di trattenimento sono cambiati, di fatto non vi è stato un vero e proprio cambiamento fisico del luogo di trattenimento dei richiedenti. |
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21. |
Parallelamente, il CGRA, in quanto autorità accertante competente ad esaminare le domande di protezione internazionale, ha condotto colloqui personali con ciascun richiedente. Nelle cause C‑51/24 e C‑53/24, i colloqui hanno avuto luogo entro il termine di quattro settimane e quindi prima della seconda decisione di trattenimento. Nelle altre causa, i richiedenti sono stati interrogati dopo la scadenza del termine di quattro settimane e l’adozione della seconda decisione di trattenimento. |
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22. |
Tra i mesi di novembre e dicembre 2023, il CGRA, statuendo nell’ambito di una procedura prioritaria ( 11 ), ha respinto tutte le domande di protezione internazionale. In particolare, nella causa C‑51/24, il CGRA ha respinto la domanda in quanto inammissibile, mentre, nelle altre sei cause, il CGRA ha emesso decisioni nel merito che negano sia lo status di rifugiato sia lo status di protezione sussidiaria. |
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23. |
I ricorrenti hanno proposto ricorsi avverso tali decisioni di rigetto delle loro rispettive domande di protezione internazionale dinanzi al giudice del rinvio. |
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24. |
In tale contesto, il giudice del rinvio, nutrendo dubbi quanto alla compatibilità della procedura seguita con il diritto dell’Unione, e più in particolare con l’articolo 43 della direttiva procedure, ha deciso di sospendere il procedimento nelle sette cause di cui è investito e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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IV. Procedimento dinanzi alla Corte
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25. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 26 gennaio 2024. Con decisione del 14 giugno 2023, le sette cause sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. |
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26. |
Hanno presentato osservazioni scritte i governi belga, tedesco, ceco e italiano, nonché la Commissione europea e la ricorrente nella causa C‑53/24. I governi belga, ceco e tedesco, la Commissione e i ricorrenti nelle cause C‑51/24 e C‑52/24 hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 27 febbraio 2025. |
V. Analisi
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27. |
Tutte le questioni sollevate riguardano la procedura di frontiera di cui all’articolo 43 della direttiva procedure. Esaminerò tali questioni nell’ordine in cui sono state sollevate dal giudice del rinvio. Tuttavia, ritengo che prima sia opportuno esporre brevemente gli elementi essenziali della procedura di frontiera, tenuto conto della giurisprudenza pertinente della Corte, che è già stata chiamata ad interpretare tale disposizione in passato ( 12 ). |
A. Caratteristiche principali della procedura di frontiera
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28. |
Come rilevato dal giudice del rinvio, l’articolo 43 della direttiva procedure conferisce agli Stati membri la possibilità di prevedere, alle loro frontiere o nelle loro zone di transito, procedure specifiche, dette «procedure di frontiera», per decidere: i) sull’ammissibilità delle domande di protezione internazionale presentate in tali luoghi e/o ii) sul merito di tali domande nelle circostanze tassativamente elencate all’articolo 31, paragrafo 8, di tale direttiva. Tali circostanze riguardano essenzialmente situazioni in cui il comportamento o le dichiarazioni del richiedente lasciano intendere che la sua domanda è manifestamente infondata e abusiva ( 13 ). |
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29. |
Inoltre, come rilevato dalla Corte, dal considerando 38 della direttiva procedure risulta che le procedure alla frontiera sono destinate a consentire agli Stati membri di decidere in merito alle domande di protezione internazionale che sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito, «prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente» nel territorio ( 14 ). Il fatto che i richiedenti non siano stati ufficialmente autorizzati ad entrare nel territorio è una caratteristica determinante della procedura di frontiera. Essa consente in particolare agli Stati membri di rimpatriare i richiedenti la cui domanda è stata respinta, senza essere vincolati da tutte le garanzie previste dalla direttiva 2008/115/CE ( 15 ). |
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30. |
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva procedure, il richiedente deve essere ammesso nel territorio se una decisione sulla sua domanda di protezione internazionale non è stata adottata entro quattro settimane dalla data in cui essa è stata presentata. Di conseguenza, al fine di consentire l’adozione di una decisione entro tale termine di quattro settimane, le procedure di frontiera sono generalmente caratterizzate da termini procedurali più brevi ( 16 ). |
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31. |
Infine, sebbene l’articolo 43 della direttiva procedure non preveda esplicitamente il trattenimento, la Corte ha dichiarato che, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), della direttiva accoglienza, esso autorizza gli Stati membri a trattenere i richiedenti sottoposti a una procedura di frontiera, per una durata massima di quattro settimane ( 17 ). |
B. Sulla prima questione – applicabilità della procedura di frontiera in caso di trattenimento in un luogo che non è geograficamente «alla frontiera»
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32. |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se una procedura di esame di una domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in una zona di transito costituisca una «procedura di frontiera», ai sensi dell’articolo 43 della direttiva procedure, qualora il richiedente sia trattenuto in un centro situato geograficamente nel territorio, ma che il diritto nazionale assimila a un luogo di frontiera ( 18 ). Pertanto, in sostanza, la questione è se il trattenimento di un richiedente in un centro che non è geograficamente «alla frontiera o in una zona di transito» osti all’applicazione di una procedura di frontiera. |
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33. |
A tal riguardo, rilevo anzitutto che la formulazione dell’articolo 43 della direttiva procedure non fa alcun riferimento esplicito al trattenimento, né quindi più specificamente al luogo di un eventuale trattenimento, nell’ambito di una procedura di frontiera. Tale disposizione si riferisce piuttosto solo alle «deci[sioni] alla frontiera o nelle zone di transito» e alle domande presentate «sul posto». |
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34. |
Ciò detto, l’articolo 31, paragrafo 8, della medesima direttiva (al quale l’articolo 43 fa riferimento solo per quanto riguarda le decisioni sul merito) si riferisce alla procedura «svolta alla frontiera o in zone di transito». Alcuni potrebbero sostenere che ciò potrebbe implicare chi richiedenti debbano rimanere (e, se del caso, essere trattenuti), per tutta la durata della procedura, rigorosamente alla frontiera o nelle zone di transito. Dall’altro lato, occorre altresì rilevare che né l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), della direttiva accoglienza, che consente il trattenimento nell’ambito di procedure di frontiera, né l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, relativo all’alloggio dei richiedenti durante l’esame di una domanda presentata alla frontiera o nelle zone di transito, contengono riferimenti al luogo in cui si trovano i richiedenti nel corso della procedura di frontiera. |
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35. |
È vero che l’attuazione più semplice e più comunemente prevista delle procedure di frontiera da parte degli Stati membri implica il trattenimento dei richiedenti alla frontiera o nelle zone di transito ( 19 ). È nel contesto di tali cause che la Corte ha fatto riferimento al trattenimento «alla frontiera o in zone di transito», nel corso delle procedure di frontiera. |
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36. |
Tuttavia, non ritengo che ciò debba verificarsi necessariamente. A mio avviso, la formulazione di tale articolo 43 non consente di concludere inequivocabilmente che, affinché si applichi la procedura di frontiera, il luogo di trattenimento dei richiedenti deve essere situato geograficamente proprio alla frontiera o in una zona di transito ( 20 ). |
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37. |
Una siffatta lettura restrittiva, sostenuta dalla Commissione, non mi sembra peraltro derivare né dall’obiettivo né dal contesto dell’articolo 43 e violerebbe gli interessi sia degli Stati membri sia dei richiedenti soggetti alle procedure di frontiera. |
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38. |
In particolare, per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo dell’articolo 43 della direttiva procedure (v. punti 28 e 29 supra), la procedura di frontiera mira a consentire una prima cernita delle domande di protezione internazionale, prima che l’ingresso nel territorio sia formalmente autorizzato ai soli richiedenti le cui domande non siano state respinte ( 21 ). La realizzazione di tale obiettivo non è in alcun modo pregiudicata dal luogo in cui si trova fisicamente il richiedente nel corso dell’esame della sua domanda e non richiede necessariamente che esso si svolga rigorosamente alla frontiera o all’interno di una zona di transito. |
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39. |
Al contrario, in funzione delle specificità geografiche e delle infrastrutture degli Stati membri, esigere che il trattenimento avvenga in un luogo geograficamente situato proprio alla frontiera o in una zona di transito rischierebbe di compromettere tale obiettivo e di privare l’articolo 43 della direttiva procedure del suo effetto utile. Come sottolineato dal governo italiano, una siffatta lettura restrittiva dell’articolo 43 potrebbe rendere eccessivamente difficile per taluni Stati membri, come ad esempio quelli con frontiere marittime estese, applicare le procedure alla frontiera, nel pieno rispetto sia dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della direttiva procedure, sia delle garanzie in materia di trattenimento previste agli articoli da 9 a 11 della direttiva accoglienza. |
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40. |
Per contro, insistere sul trattenimento alla frontiera o nelle zone di transito, che può comportare limitazioni strutturali e spaziali, potrebbe indurre gli Stati membri a utilizzare infrastrutture non ottimali, semplicemente per poter applicare procedure di frontiera, anche quando potrebbero essere garantite condizioni di trattenimento migliori per i richiedenti in posti più lontani nel territorio. È chiaro, a mio avviso, che un approccio così formalistico non gioverebbe agli interessi dei richiedenti trattenuti nell’ambito di una procedura di frontiera. |
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41. |
Tale considerazione è particolarmente pertinente nelle presenti cause. Come rilevato sia dal giudice del rinvio sia dal governo belga, attualmente in Belgio non esiste alcun centro di trattenimento situato alla frontiera o in zone di transito, dato che i centri prima esistenti all’aeroporto di Bruxelles sono stati chiusi a causa dell’inadeguatezza delle infrastrutture. Il centro di transito Caricole sarebbe stato costruito infatti appositamente per sostituire tali strutture inadeguate, allo scopo di offrire migliori condizioni di trattenimento ai richiedenti protezione internazionale. |
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42. |
Per quanto riguarda poi il contesto dell’articolo 43 della direttiva procedure, va osservato che le procedure di frontiera operano sulla base di diverse finzioni giuridiche. In primo luogo, in base a ciò è abitualmente denominata «finzione di non ingresso» ( 22 ): i richiedenti che hanno attraversato la frontiera e che sono quindi fisicamente presenti nel territorio sono, ai fini della procedura di frontiera, legalmente considerati come non entrati nel territorio e devono quindi attendere che sia adottata una decisione riguardo al loro ingresso. |
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43. |
In secondo luogo, i porti d’ingresso – e in particolare gli aeroporti internazionali come l’aeroporto di Bruxelles – sono considerati, anche in forza di una finzione giuridica ( 23 ), come «frontiere», sebbene siano geograficamente situati nel territorio di Stati membri. Analogamente, sia nella direttiva procedure che nella direttiva accoglienza, le zone di transito sono essenzialmente considerate equivalenti alle frontiere, sebbene situate geograficamente al di là del valico di frontiera e quindi nel territorio di uno Stato ( 24 ). |
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44. |
Tali finzioni giuridiche consolidate dimostrano, a mio avviso, che la realtà geografica della presenza di un richiedente nel territorio non osta all’applicazione di una procedura di frontiera. |
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45. |
A mio avviso, dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, ai sensi dell’articolo 43 della direttiva procedure, ai fini dell’applicazione delle procedure di frontiera non si può esigere rigorosamente che il trattenimento abbia luogo alla frontiera. Devo tuttavia precisare che, a mio avviso, ciò non significa che gli Stati membri possono trasferire i richiedenti in modo arbitrario e ad hoc dal loro punto di ingresso a qualsiasi centro sul territorio, sottoponendoli a incertezze e trasferimenti inutili. Al contrario, ritengo, alla luce dell’esigenza di certezza del diritto, che si potrebbe autorizzare la designazione anticipata e generale dei luoghi di trattenimento ai fini della procedura di frontiera ( 25 ), luoghi che potrebbero certamente essere situati all’interno del paese, al fine di garantire ai richiedenti le condizioni più adeguate. |
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46. |
Rilevo che la conclusione che precede si applica indipendentemente dal fatto che il luogo di trattenimento designato sia situato a due chilometri dalla frontiera (come il centro di transito Caricole) o in posti più lontani nel territorio (come nel caso, ad esempio, del centro di accoglienza Sint-Gillis-Waas). |
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47. |
La proposta della Commissione in senso contrario, ossia che la flessibilità degli Stati membri nella determinazione del luogo di trattenimento nelle procedure di frontiera dovrebbe in ogni caso essere limitata alle zone «sufficientemente vicine» alla frontiera ( 26 ), sarebbe difficile da applicare in modo giuridicamente certo e coerente. Da un lato, un requisito rigoroso di vicinanza alla frontiera inciderebbe in modo diverso sugli Stati membri in funzione delle loro dimensioni e della loro geografia. Dall’altro, essa darebbe luogo al paradosso classico del sorite: a partire da quando con esattezza una zona «sufficientemente vicina» smette di essere «sufficientemente vicina»? |
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48. |
Per completezza, rilevo altresì che la conclusione tratta al paragrafo 45 delle presenti conclusioni non è rimessa in discussione dall’argomento addotto dalla Commissione sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, della direttiva procedure. Ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui è coinvolto un gran numero di richiedenti protezione internazionale, le procedure di frontiera possono essere applicate «nei luoghi e per il periodo in cui i [richiedenti] sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito». La Commissione ha essenzialmente tratto un argomento a contrario da tale formulazione, concludendo che, salvo nella situazione eccezionale di afflusso di massa, una procedura di frontiera non può essere condotta «nelle immediate vicinanze» della frontiera (e quindi ancor meno all’interno del territorio), ma deve avvenire proprio «alla frontiera o nella zona di transito». |
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49. |
Tuttavia, la Corte ha precisato che l’articolo 43, paragrafo 3, mira piuttosto, in circostanze eccezionali, ad estendere l’ambito di applicazione temporale della procedura di frontiera oltre quattro settimane («per il periodo»), nel qual caso i richiedenti non sarebbero trattenuti, ma «normalmente accolti» ( 27 ). Di conseguenza, a mio avviso, tale disposizione non può servire a limitare l’ambito di applicazione della procedura di frontiera applicata in circostanze normali, limitando l’ubicazione accettabile dei luoghi di trattenimento che avviene entro il termine di quattro settimane. |
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50. |
Infine, devo osservare che la conclusione tratta al paragrafo 45 delle presenti conclusioni corrisponde all’approccio esplicitamente adottato nel nuovo regolamento sulla procedura di asilo ( 28 ), che deve entrare in vigore, in sostituzione della direttiva procedure, a partire dal 12 giugno 2026. Tale regolamento riconosce espressamente flessibilità agli Stati membri nel determinare i luoghi in cui i richiedenti possono essere trattenuti nel corso di una procedura di frontiera, prevedendo che «i richiedenti soggiornino alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio, tenendo pienamente conto delle specificità geografiche di tale Stato membro» ( 29 ). Se la Commissione sostiene che tale flessibilità esplicita nel nuovo regolamento implica che tale flessibilità non esiste nell’attuale quadro giuridico, una siffatta lettura non è suffragata né dal preambolo del regolamento né dai suoi lavori preparatori. |
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51. |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 43 della direttiva procedure non osta all’esame, nell’ambito di una procedura di frontiera, di una domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in una zona di transito quando il richiedente è trattenuto in un centro situato geograficamente nel territorio. |
C. Sulla seconda questione – conseguenze della scadenza del termine di quattro settimane
1. La procedura di frontiera si applica dopo la scadenza del termine di quattro settimane in caso di mantenimento in stato di trattenimento?
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52. |
La seconda questione del giudice del rinvio contiene tre sottoquestioni. Con la prima sottoquestione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una procedura di frontiera ai sensi dell’articolo 43 della direttiva procedure sia ancora applicabile dopo la scadenza del termine di quattro settimane, qualora il richiedente interessato resti trattenuto nello stesso luogo di trattenimento che, prima della fine di tale periodo, era assimilato a un luogo situato alla frontiera, ma che è poi considerato un luogo situato nel territorio. |
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53. |
A mio avviso, la risposta a tale questione risulta chiaramente dall’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva procedure, il quale prevede che, in mancanza di una decisione sulla domanda di protezione internazionale entro il termine di quattro settimane, al richiedente sia concesso l’ingresso nel territorio «affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni [di tale] direttiva». La Corte lo ha già interpretato nel senso che, dopo la scadenza del termine di quattro settimane, la domanda di protezione internazionale deve essere trattata secondo la procedura ordinaria ( 30 ), vale a dire la procedura generale prevista all’articolo 31 della direttiva procedure. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, di tale direttiva, la procedura di frontiera non può più applicarsi dopo la scadenza del termine di quattro settimane. |
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54. |
La circostanza che il richiedente interessato possa continuare a essere trattenuto, alla frontiera o nel territorio, dopo la scadenza di tale termine non ha, a mio avviso, alcuna incidenza su tale conclusione univoca. Ciò che l’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva procedure implica, come precisato dalla Corte, è che, al termine della procedura di frontiera dopo quattro settimane, qualsiasi trattenimento non può più essere giustificato sulla base di una siffatta procedura ( 31 ). Pertanto, un eventuale mantenimento in stato di trattenimento, anche se in un luogo alla frontiera o in una zona di transito, non può trasformare una procedura seguita dopo il periodo di quattro settimane in una «procedura di frontiera». |
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55. |
Di conseguenza, la qualificazione giuridica del luogo di trattenimento dopo il periodo di quattro settimane (alla frontiera o nel territorio) non incide sul tipo di procedura seguita, che in ogni caso non può più essere una «procedura di frontiera». Tale conclusione si impone indipendentemente dalla posizione adottata riguardo alla prima questione e, a maggior ragione, se si dovesse ritenere, come ho sostenuto poco sopra, che il luogo di trattenimento non sia determinante per il tipo di procedura applicata anche durante il periodo di quattro settimane. |
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56. |
Se si seguisse tale posizione, ne conseguirebbe, sulla base delle considerazioni esposte dal giudice del rinvio ( 32 ), che le altre sottoquestioni della seconda questione sono in gran parte irrilevanti ai fini della soluzione delle controversie principali. Tuttavia, mi soffermerò ora su tali sottoquestioni per una valutazione completa della seconda questione. |
2. Il medesimo luogo di trattenimento può essere considerato come situato «alla frontiera» e poi «sul territorio»?
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57. |
Con la seconda sottoquestione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lo stesso luogo di trattenimento possa, in un primo tempo, essere assimilato a un luogo situato alla frontiera e, alla scadenza del termine di quattro settimane ( 33 ), essere considerato, come è effettivamente da un punto di vista geografico, un luogo situato nel territorio. |
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58. |
A mio avviso, nulla nella direttiva procedure o nella direttiva accoglienza osta a tale approccio. Come già indicato in precedenza, nessuna di tali direttive prescrive un’ubicazione geografica specifica per il trattenimento. Ciò che è richiesto è piuttosto fondamentalmente che siano pienamente rispettate le condizioni e le garanzie in materia di trattenimento per i richiedenti trattenuti, quali previste agli articoli da 9 a 11 della direttiva accoglienza ( 34 ). Come sottolineato dal governo belga, tali condizioni e garanzie non differiscono in funzione della situazione geografica o della qualificazione giuridica del luogo di trattenimento. |
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59. |
Inoltre, ritengo pertinente anche l’argomento del governo belga secondo cui tale approccio, in circostanze come quelle delle cause in esame, consentirebbe una procedura complessiva più efficiente e più rapida. Tale approccio eviterebbe, in particolare, la necessità di un trasferimento verso un altro centro se il richiedente dovesse essere mantenuto in stato di trattenimento. |
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60. |
Tutto ciò presuppone certamente che esista una valida giustificazione del mantenimento in stato di trattenimento del richiedente, fondata su uno degli altri motivi autonomi ( 35 ) di trattenimento ai sensi dell’articolo 8 della direttiva accoglienza, e che sia adottata di conseguenza una nuova decisione di trattenimento. Del pari, è essenziale, a mio avviso, che il richiedente sia debitamente informato della modifica della sua situazione giuridica, vale a dire che è stato autorizzato ad entrare nel territorio, anche se, in tale fase, tale cambiamento giuridico non è accompagnato da una modifica sostanziale. |
3. In che modo il trattenimento successivo alla scadenza del termine di quattro settimane incide sulla competenza dell’autorità accertante?
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61. |
Passando ora alla terza sottoquestione, il giudice del rinvio chiede quale incidenza abbia sulla competenza temporale e materiale dell’autorità accertante il mantenimento in stato di trattenimento di un richiedente nello stesso luogo (inizialmente considerato come un luogo di frontiera e, dopo il periodo di quattro settimane, come un luogo situato nel territorio). |
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62. |
Alla luce delle mie osservazioni precedenti, ritengo che il mantenimento in stato di trattenimento e la modifica della qualificazione giuridica del luogo di trattenimento, al termine delle quattro settimane, non abbiano, di per sé, alcuna incidenza sulla competenza dell’autorità accertante, vale a dire l’autorità designata dallo Stato membro come competente per l’esame e la decisione sulle domande di protezione internazionale ( 36 ). |
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63. |
È piuttosto la scadenza del termine di quattro settimane che, a quanto pare, potrebbe incidere sulla competenza di tale autorità, dato che tale scadenza comporta un passaggio dalla procedura di frontiera alla procedura ordinaria. Tuttavia, rilevo che, nel caso del Belgio, l’autorità accertante è la stessa, il CGRA, competente a statuire sulle domande di protezione internazionale nell’ambito dei due procedimenti, nei limiti, beninteso, delle rispettive norme e dei termini diversi di ciascuna procedura. |
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64. |
Il giudice del rinvio sembra concentrarsi ( 37 ) sulla questione se, nel caso di un siffatto passaggio dalla procedura specifica alla frontiera alla procedura ordinaria generale, la competenza dell’autorità accertante resti limitata dai termini e dalla portata ( 38 ) di cui disponeva nell’ambito di una procedura di frontiera. Ritengo che non sia così. Dall’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva procedure risulta che, dopo il termine di quattro settimane, la domanda è trattata in applicazione delle altre disposizioni di tale direttiva, cosicché l’esame non è più soggetto alle limitazioni materiali e temporali delle disposizioni che disciplinano la procedura di frontiera ( 39 ). |
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65. |
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che l’esame di una domanda di protezione internazionale non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 43 della direttiva procedure dopo la scadenza del termine di quattro settimane previsto da tale disposizione, indipendentemente dall’eventuale mantenimento in stato di trattenimento del richiedente e dalla qualificazione giuridica del luogo di tale trattenimento, vale a dire come luogo alla frontiera o situato nel territorio. |
D. Sulla terza questione – esame delle domande dopo la scadenza del termine di quattro settimane
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66. |
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se una domanda di protezione internazionale, inizialmente sottoposta a una procedura di frontiera, possa, dopo la scadenza del termine di quattro settimane, essere esaminata in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, della direttiva procedure, mentre il richiedente rimane trattenuto, ormai ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva accoglienza, nello stesso centro, quando i) l’insieme degli «atti istruttori», compreso il colloquio personale, sono state effettuati entro il termine di quattro settimane, o ii) il colloquio personale non è stato effettuato entro il termine di quattro settimane. A mio avviso, questa questione solleva due aspetti che devono essere affrontati. |
1. Le domande possono essere trattate in via prioritaria dopo il termine di quattro settimane?
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67. |
La prima questione da esaminare è se l’esame di una domanda di protezione internazionale, presentata nell’ambito di una procedura di frontiera e proseguita nell’ambito di una procedura ordinaria, possa essere effettuato «in via prioritaria», ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, della direttiva procedure, dopo la scadenza del termine di quattro settimane. |
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68. |
La risposta a tale questione è, a mio parere, alquanto semplice. L’articolo 31, paragrafo 7, della direttiva procedure offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per trattare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale, esaminandola prima delle altre, nel rispetto dei termini, dei principi e delle garanzie procedurali normalmente applicabili. Tale articolo non enuncia in modo esaustivo le situazioni in cui un esame può essere prioritario, ma fa riferimento solo a titolo indicativo a talune di tali situazioni. Così, ai sensi del considerando 19 della direttiva procedure, gli Stati membri possono «dare la priorità all’esame di qualsiasi domanda» (il corsivo è mio), purché siano rispettati i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II della direttiva. |
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69. |
A tale titolo, la scelta del legislatore belga, applicabile alle presenti cause, di dare priorità all’esame delle domande qualora i richiedenti interessati siano trattenuti è, in linea di principio, conforme all’articolo 31, paragrafo 7, della direttiva procedure. Aggiungerei che tale approccio sembra altresì propizio a una procedura rapida ed efficace, conformemente al considerando 18 della direttiva procedure ( 40 ), e a garantire che il trattenimento sia imposto solo per il periodo più breve possibile, conformemente ai requisiti della direttiva accoglienza ( 41 ). |
2. Gli atti istruttori nell’ambito del procedimento di frontiera possono essere invocati dopo la scadenza del termine di quattro settimane?
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70. |
Inoltre, si può intendere la domanda del giudice del rinvio anche come intesa a sapere se atti istruttori adottati nell’ambito del procedimento di frontiera possano essere invocati ai fini di una decisione dopo la scadenza del termine di quattro settimane e quindi nell’ambito della procedura ordinaria. |
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71. |
A mio avviso, è proprio ciò che comporta il passaggio da una procedura di frontiera verso una procedura ordinaria dell’esame di una domanda, in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva procedure. Esigere che l’autorità accertante avvii il suo esame de novo e non tenga conto degli atti istruttori precedentemente effettuati sarebbe contrario alla necessità di una procedura efficiente e rapida. |
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72. |
Nonostante quanto precede, non posso prescindere dal contesto in cui si inserisce tale questione, che il giudice del rinvio ha presentato come segue: «In pratica, la brevità dei termini e il trattenimento alla frontiera [che caratterizzano la procedura belga alla frontiera] possono compromettere l’attuazione di alcuni principi fondamentali e di alcune garanzie previsti al capo II della direttiva [procedura] [in particolare, l’accesso a un avvocato [o] il tempo necessario per raccogliere tutti i documenti utili a sostegno della domanda (...)]» ( 42 ). |
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73. |
Il giudice del rinvio sembra suggerire, a mio avviso, che, di conseguenza, gli atti istruttori nell’ambito del procedimento di frontiera possono essere di qualità inferiore e non dovrebbero quindi essere invocati nell’ambito della procedura ordinaria. Su questo punto, non posso che sottolineare che atti istruttori che non soddisfano le norme dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della direttiva procedure non possono essere invocati per una decisione né nell’ambito di una procedura ordinaria né nell’ambito di una procedura di frontiera. Il rispetto di tali principi fondamentali e garanzie è una condizione fondamentale ed esplicita per l’applicazione di tutte le procedure previste dalla direttiva procedure, compresa la procedura di frontiera ( 43 ). Spetterebbe quindi al giudice nazionale valutare, nell’ambito dell’esame delle cause di cui è investito, se tali principi fondamentali e tali garanzie siano stati rispettati nel corso delle procedure applicate. |
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74. |
In ogni caso, devo precisare che il ricorso a atti istruttori adottati nell’ambito della procedura di frontiera non dovrebbe pregiudicare il diritto del richiedente, da un lato, di presentare nuove osservazioni, presentando qualsiasi elemento nuovo che gli sia stato praticamente impedito di presentare prima ( 44 ), e, dall’altro, di beneficiare di garanzie supplementari che possono applicarsi solo nell’ambito del procedimento ordinario – ad esempio la possibilità di ricevere una copia del verbale o la trascrizione del colloquio personale prima dell’adozione di una decisione ( 45 ). |
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75. |
Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 43 della direttiva procedure deve essere interpretato nel senso che consente a un’autorità accertante di proseguire in via prioritaria l’esame di una domanda di protezione internazionale, presentata nell’ambito della procedura di frontiera, dopo la scadenza del termine di quattro settimane previsto da tale disposizione, e di basarsi su atti istruttori adottati nell’ambito di tale procedura, in circostanze come quelle di cui trattasi nelle presenti cause, purché siano rispettati i principi fondamentali e le garanzie enunciati al capo II della direttiva procedure, quali applicabili in ciascuna fase della procedura. |
E. Sulla quarta questione – compatibilità della prassi nazionale con la direttiva accoglienza e la direttiva procedure
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76. |
Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede se «una tale applicazione della normativa nazionale sia compatibile con il carattere eccezionale del trattenimento del richiedente derivante dall’articolo 8 della direttiva accoglienza e dall’obiettivo generale della direttiva procedure». |
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77. |
Poiché il riferimento fatto dalla questione a «una tale applicazione della normativa nazionale» è piuttosto vago, non posso che interpretarlo nel senso che esso comprende tutte le fasi seguite dalle autorità belghe, come da esse attuate nelle sette cause di cui trattasi, ponendo in particolare l’accento sul trattenimento dei richiedenti. Anche il riferimento all’obiettivo generale della direttiva procedure appare poco chiaro in tale contesto, dato che l’obiettivo principale di tale direttiva, come risulta dal suo considerando 12, è quello di «sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura comune di asilo nell’Unione». La domanda del giudice del rinvio può essere piuttosto intesa come un riferimento all’ulteriore obiettivo della direttiva, quale enunciato al suo considerando 60, di «assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l’applicazione di [alcuni diritti fondamentali sanciti dalla] Carta», in particolare il rispetto della dignità umana, il divieto della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti e il diritto di asilo. |
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78. |
Alla luce di quanto precede, rilevo che il giudice del rinvio ha precisato di non essere competente a controllare le decisioni che dispongono il trattenimento dei richiedenti e che le controversie di cui è investito riguardano unicamente le decisioni che respingono le domande di protezione internazionale in quanto infondate o inammissibili. Pertanto, al pari del governo belga, devo ammettere di avere alcuni dubbi quanto alla pertinenza della questione ai fini dei procedimenti principali e, quindi, quanto alla sua ammissibilità. |
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79. |
Ciò premesso, devo riconoscere che la questione pregiudiziale, così come da me compresa e di seguito analizzata, contiene diversi parametri che non possono essere considerati inequivocabilmente irrilevanti ai fini delle controversie di cui ai procedimenti principali. Di conseguenza, e tenuto conto anche della presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali ( 46 ), ritengo opportuno affrontare tale questione – nella misura in cui si può comprendere che, per il giudice del rinvio, l’approccio seguito dalle autorità nazionali potrebbe incidere sulla validità della procedura applicata. |
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80. |
Letta alla luce dell’intero rinvio pregiudiziale, comprendo la domanda del giudice del rinvio nel senso che esso rimette in discussione la compatibilità con le direttive procedura e accoglienza di una prassi delle autorità belghe consistente i) nell’avviare l’esame di una domanda nell’ambito di una procedura di frontiera, ponendo il richiedente in stato di trattenimento sulla base dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), della direttiva accoglienza, in un luogo di trattenimento situato nel territorio ma equiparato a un luogo situato alla frontiera; ii) e, dopo la scadenza del termine di quattro settimane, nell’emettere un nuovo provvedimento di trattenimento; iii) prolungando il trattenimento del richiedente nello stesso centro, che non è più considerato come luogo di frontiera; iv) sulla base di un altro motivo, vale a dire l’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva accoglienza, «per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento», a prescindere dal fatto che tutti gli atti istruttori, e in particolare il colloquio personale, siano stati compiuti o meno. |
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81. |
Inizierò con il punto iv), l’unico aspetto che non è già stato affrontato nell’ambito delle questioni precedenti e che è già stato menzionato dal giudice del rinvio nella sua terza questione. Su questo punto, devo ammettere che non vedo quali elementi supplementari che costituiscono la base di una domanda di protezione internazionale debbano ancora essere ottenuti quando tutti gli atti istruttori, in particolare il colloquio personale, sono stati completati. Di conseguenza, mi sembra che, dopo l’ultima fase di indagine, il motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva accoglienza cessi di applicarsi. Rilevo altresì, a tal riguardo, che l’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che un richiedente sia trattenuto «solo per un periodo il più breve possibile (...) fintantoché sussistono i motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 3» ( 47 ). Alla luce di quanto precede, ritengo che, una volta completate tutti gli atti istruttori, ossia quando le autorità hanno raccolto tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione e non è prevista alcuna misura supplementare, il trattenimento di un richiedente non può essere mantenuto sulla base dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva accoglienza. |
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82. |
Per contro, per quanto riguarda i punti da i) a iii), ho già espresso il mio punto di vista, nell’ambito dell’analisi delle questioni precedenti, secondo cui, in linea di principio, esse non sollevano problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione. |
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83. |
Occorre tuttavia aggiungere che l’ordine quasi identico delle fasi seguite nelle sette cause potrebbe indicare, come sostenuto dai ricorrenti, che si tratta di un approccio sistematicamente utilizzato dalle autorità nazionali. E ciò, oltre alla questione esaminata al paragrafo 81 delle presenti conclusioni, solleverebbe, a mio avviso, preoccupazioni quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione e, in particolare, con l’articolo 8 della direttiva accoglienza e con l’articolo 43 della direttiva procedure, considerati alla luce dell’obiettivo di quest’ultima direttiva di promozione e di rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti (v. paragrafo 77 supra). |
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84. |
Più precisamente, un ricorso sistematico all’approccio illustrato al paragrafo 80 delle presenti conclusioni suggerirebbe che il trattenimento, sia durante la procedura di frontiera sia durante la procedura ordinaria, è quasi automatico e non costituisce quindi una misura eccezionale di ultima istanza decisa sulla base di una valutazione caso per caso della sua proporzionalità e della sua necessità, come richiesto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva accoglienza ( 48 ). In tale ipotesi, l’applicazione sistematica di una procedura di frontiera alle domande di protezione internazionale, nonostante le prevedibili difficoltà di rispettare il termine di quattro settimane, pur mantenendo i richiedenti in stato di trattenimento sulla base di una modifica artificiosa del motivo di trattenimento, potrebbe costituire un abuso della procedura di frontiera e un’elusione del limite di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva procedure. |
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85. |
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, suggerisco alla Corte di rispondere alla quarta questione dichiarando che le direttive accoglienza e procedure non ostano a una prassi come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, consistente essenzialmente nel mantenere in stato di trattenimento, oltre il periodo di quattro settimane, un richiedente la cui domanda è stata inizialmente oggetto della procedura di frontiera, nello stesso luogo fisico, sulla base di un altro motivo di trattenimento, a condizione che qualsiasi misura di trattenimento sia stata debitamente adottata sulla base di una valutazione individualizzata della necessità e della proporzionalità e che essa sia mantenuta solo fintantoché continui ad applicarsi il motivo di trattenimento pertinente. |
F. Sulla quinta questione – controllo giurisdizionale d’ufficio da parte del giudice nazionale
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86. |
Con la sua quinta e ultima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31, paragrafi 7 e 8, gli articoli 43 e 46 della direttiva procedure, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, quando è investito di un ricorso avverso una decisione adottata nell’ambito di un procedimento avviato alla frontiera, esso deve rilevare d’ufficio la mancata adozione di tale decisione entro il termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva procedure ( 49 ). Dal fascicolo sembra emergere che tale questione è pertinente solo per due dei sette richiedenti, che non sembrano aver dedotto un siffatto motivo ricevibile dinanzi al giudice del rinvio ( 50 ). |
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87. |
Tenuto conto della mia posizione sulle questioni precedenti, mi sembra che non occorra più rispondere a tale questione, divenuta in gran parte priva di oggetto. Infatti, tenuto conto dell’analisi che precede e delle circostanze di fatto specifiche del caso di specie – in particolare del fatto che la stessa autorità accertante è competente sia nell’ambito della procedura di frontiera sia in quello della procedura ordinaria – è difficile comprendere in che modo la risposta a tale questione inciderebbe sulla soluzione delle controversie principali. |
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88. |
Nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse nondimeno di dover rispondere a tale questione, avendo adottato una posizione diversa per quanto riguarda le questioni precedenti ( 51 ), presento le seguenti osservazioni. |
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89. |
In primo luogo, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il diritto dell’Unione non impone ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio motivi vertenti sulla violazione di disposizioni del diritto dell’Unione, qualora l’esame di tali motivi li obblighi a oltrepassare i limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti ( 52 ). |
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90. |
Nonostante quanto precede, la Corte ha altresì rilevato che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva procedure, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, che garantisce ai richiedenti un diritto a un ricorso effettivo, esige che un giudice nazionale, dinanzi al quale è contestata la decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, proceda all’«esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto». La Corte ha dichiarato che un siffatto esame completo ed ex nunc deve comportare un controllo d’ufficio di taluni aspetti procedurali – nella misura in cui sono stati portati a conoscenza del giudice nazionale – che possono incidere sulla procedura di esame applicata a tali domande ( 53 ). |
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91. |
A mio avviso, in linea di principio, la scadenza del termine di quattro settimane senza che sia stata adottata una decisione sulla domanda di protezione internazionale costituisce un siffatto aspetto procedurale, in quanto innesca il passaggio dalla procedura di frontiera alla procedura ordinaria, e quindi un cambiamento della procedura di esame applicata ( 54 ). Ritengo pertanto che la giurisprudenza citata al paragrafo precedente sia applicabile al presente contesto e che, in linea di principio, la mancata adozione di una decisione entro il termine di quattro settimane debba essere esaminata ex proprio motu dal giudice nazionale. |
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92. |
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui la Corte decidesse di rispondere alla quinta questione, propongo di rispondere che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva procedure, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, quando un ricorso è proposto dinanzi a un giudice nazionale avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale, la quale è stata inizialmente esaminata nell’ambito di una procedura di frontiera, tale giudice deve, nell’ambito del suo controllo completo ed ex nunc, esaminare d’ufficio, sulla base degli elementi portati a sua conoscenza nel corso del procedimento di cui è investito, la mancata adozione di una decisione entro il termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva procedure. |
VI. Conclusione
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93. |
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) come segue:
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( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Esso non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).
( 4 ) Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584.
( 5 ) Arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d’hébergement au sens de l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 (regio decreto del 14 maggio 2009 che stabilisce il regime e le regole di funzionamento applicabili ai centri di accoglienza ai sensi dell’articolo 74/8, § 1 della legge del 15 dicembre 1980), Moniteur belge del 27 maggio 2009, pag. 38857.
( 6 ) Arrêté royal du 17 février 2012 déterminant un lieu visé par l’article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 (regio decreto del 17 febbraio 2012 che determina un luogo di cui all’articolo 74/8, § 2, della legge del 15 dicembre 1980), Moniteur belge del 15 marzo 2012, pag. 15767.
( 7 ) Per il motivo che i richiedenti non soddisfacevano le condizioni d’ingresso previste dalla legge del 15 dicembre 1980 (ivi compreso, ad esempio, il possesso di un visto valido).
( 8 ) Sulla base dell’articolo 74/5 (1) (2) della legge del 15 dicembre 1980, che corrisponde al motivo di trattenimento di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), della «direttiva accoglienza», ossia per decidere, nell’ambito di una procedura di frontiera, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio.
( 9 ) V. articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016 L 77, pag. 1), che definisce le frontiere esterne come «le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne».
( 10 ) Sia il giudice del rinvio sia il governo belga hanno fatto riferimento a tale centro di accoglienza come luogo di trattenimento dei ricorrenti interessati.
( 11 ) Ai sensi dell’articolo 57/6, paragrafo 2, della legge del 15 dicembre 1980, qualora un richiedente sia trattenuto in un luogo determinato, nel territorio o alla frontiera, la decisione del CGRA deve essere presa in via prioritaria; v. altresì articolo 31, paragrafo 7, della direttiva procedure.
( 12 ) V. sentenze del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367 (in prosieguo: la «sentenza FMS e a.»); del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), C‑808/18, EU:C:2022:505 (in prosieguo: la «sentenza Commissione/Ungheria»), e del 30 giugno 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e a., C‑72/22 PPU, EU:C:2022:505 (in prosieguo: la «causa C‑72/22 PPU»).
( 13 ) V. sentenza causa C‑72/22 PPU, punto 74, e le mie conclusioni nella medesima causa (EU:C:2022:431, punto 126; in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa C‑72/22 PPU»).
( 14 ) V. sentenza FMS e a., punto 236.
( 15 ) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98); v. articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva.
( 16 ) V., ad esempio, la relazione del Servizio Ricerca del Parlamento europeo «Asylum procedures at the border – European implementation assessment» (Procedure di asilo alla frontiera, valutazione dell’attuazione a livello europeo) PE 654.201, novembre 2020 (in prosieguo: la «relazione SRPE»).
( 17 ) V. sentenza FMS e a., punto 239.
( 18 ) Rilevo che, sebbene il termine «frontiere» possa essere inteso con riferimento al codice frontiere Schengen (v. supra, nota 9), non esiste una definizione giuridica di «zona di transito» nella direttiva procedure, né in altri testi legislativi pertinenti. Tuttavia, nel senso abituale del termine nel linguaggio corrente, le zone di transito sono generalmente intese come zone, generalmente all’interno degli aeroporti e dei porti marittimi internazionali, situate accanto o adiacenti ai valichi di frontiera (anche se la loro portata precisa è determinata dallo Stato interessato), in cui le persone che hanno attraversato la frontiera restano temporaneamente, in attesa di un viaggio successivo o di un’autorizzazione all’ingresso nello Stato.
Occorre altresì rilevare che le disposizioni della legge del 15 dicembre 1980 che istituiscono procedure alla frontiera, nell’esercizio del potere discrezionale conferito dall’articolo 43 della direttiva procedure, riguardano solo le «frontiere» e non menzionano le «zone di transito». La presente analisi riguarda tuttavia queste due nozioni, così come appaiono, insieme, all’articolo 43.
( 19 ) V., ad esempio, studi comparativi: European Asylum Support Office (EASO), «Border procedures for asylum applications in EU+ countries» (Procedure di frontiera per le domande di asilo nei paesi UE+), settembre 2020, e la relazione SRPE, citata alla nota 16.
( 20 ) Cioè, in concreto, in zone adiacenti ai valichi di frontiera, dato che una persona non può essere fermata letteralmente su una linea di frontiera.
( 21 ) V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa C‑72/22 PPU, paragrafo 127.
( 22 ) V., ad esempio, risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull’attuazione dell’articolo 43 della direttiva [2013/32] (GU 2021, C 465, pag. 47).
( 23 ) Esplicitamente enunciati, ai sensi del diritto dell’Unione, nel codice frontiere Schengen; v. supra nota 9.
( 24 ) V., altresì, Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur c. Francia, CEDU:1996:0625JUD001977692, § 52, che pone l’accento sul diritto applicabile in tali zone.
( 25 ) Anziché designare direttamente il luogo di trattenimento nel corso delle procedure di frontiera, la legislazione belga conduce allo stesso risultato mediante un approccio in due fasi: in un primo tempo, esige il trattenimento «in un luogo situato alla frontiera» e poi, per finzione giuridica, designa i luoghi che possono essere qualificati come tali. Tale approccio non modifica tuttavia la sostanza della presente analisi.
( 26 ) L’argomento della Commissione è presentato nel contesto del riconoscimento del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per designare l’ubicazione e l’estensione precise delle zone di transito (v. nota 18 supra).
( 27 ) V. sentenze FMS e a., punti 242 e segg., e Commissione/Ungheria, punto 181.
( 28 ) Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348).
( 29 ) V. articolo 54 del regolamento sulla procedura di asilo.
( 30 ) V. sentenza FMS e a., punto 235.
( 31 ) Ibidem, punto 241.
( 32 ) V., segnatamente, giurisprudenza citata al punto 3.1.1. della domanda di pronuncia pregiudiziale.
( 33 ) Il giudice del rinvio fa riferimento anche (con riferimento a tale seconda sottoquestione e alla terza questione) alla situazione che implica una decisione di esame ulteriore, ossia una decisione intermedia che conclude nel senso della necessità di un ulteriore esame. Nel diritto belga, tale decisione ha la stessa conseguenza della scadenza del termine di quattro settimane, ossia che il richiedente è autorizzato ad entrare nel territorio. Risulta che nelle cause da C‑54/24 a C‑56/24 sono state adottate decisioni di esame ulteriore, ma che tuttavia non hanno avuto alcuna incidenza sullo status dei ricorrenti interessati, i quali erano già autorizzati a entrare nel territorio in considerazione della scadenza del termine di quattro settimane. Pertanto, non è rilevante effettuare una valutazione specifica della situazione delle decisioni di esame ulteriore.
( 34 ) V. articolo 26, paragrafo 1, della direttiva procedure, che rinvia al riguardo alla direttiva accoglienza.
( 35 ) V. sentenza C‑72/22 PPU, punto 83 e giurisprudenza ivi citata.
( 36 ) V. articolo 2, lettera f), e articolo 4, paragrafo 1, della direttiva procedure.
( 37 ) V., in tal senso, punto 4.3, lettera b), ii), della domanda di pronuncia pregiudiziale.
( 38 ) Occorre ricordare che, nell’ambito di una procedura di frontiera, una decisione nel merito può essere adottata solo nelle circostanze tassativamente elencate all’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva procedure.
( 39 ) Tuttavia, se una procedura accelerata dovesse seguire a una procedura di frontiera, una decisione nel merito resterebbe necessariamente limitata alle circostanze elencate in modo esaustivo all’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva procedure, per quanto riguarda questi due tipi di procedure.
( 40 ) Il considerando 18 della direttiva procedure è così formulato: «È nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo».
( 41 ) V. articolo 9 e considerando 16 della direttiva procedure.
( 42 ) V., punto 4.3, lettera b), iv), della domanda di pronuncia pregiudiziale.
( 43 ) V. articolo 31, paragrafi 1, 7 e 8, e articolo 43, paragrafo 1, della direttiva procedure.
( 44 ) Conformemente all’articolo 40 della direttiva procedure.
( 45 ) V., al riguardo, articolo 17, paragrafo 5, della direttiva procedure.
( 46 ) V. sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e X (Esame d’ufficio del trattenimento), C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858 (in prosieguo: la «sentenza C‑704/20 e C‑39/21»), punto 61 e giurisprudenza citata.
( 47 ) L’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva accoglienza dispone inoltre quanto segue: «Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all’articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento. Il trattenimento non dovrebbe superare il tempo ragionevolmente necessario per completare le procedure pertinenti».
( 48 ) V. sentenza del 25 giugno 2020, Ministerio Fiscal (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale), C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495, punti da 101 a 105 e giurisprudenza citata; v., altresì, considerando 15 della direttiva accoglienza.
( 49 ) Il giudice del rinvio fa riferimento, più in generale, a un «superamento del termine di quattro settimane». Poiché a) tale giudice non è competente in materia di trattenimento e b) in tutti i procedimenti principali, i richiedenti sono stati formalmente autorizzati a entrare nel territorio, l’inadempienza sollevata può essere intesa solo come riguardante l’assenza di decisione entro tale termine di quattro settimane.
( 50 ) Più precisamente, a differenza degli altri ricorrenti, i ricorrenti nelle cause C‑52/24 e C‑53/24 non hanno dedotto, nei loro ricorsi iniziali, un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 57/6/4 della legge del 15 dicembre 1980, che recepisce l’articolo 43 della direttiva procedure. Sebbene i ricorrenti abbiano successivamente invocato tale presunta violazione in udienza, il giudice del rinvio ha indicato che i motivi non dedotti nella fase del ricorso iniziale sono in linea di principio irricevibili.
( 51 ) Ad esempio, qualora la Corte ritenga che, dopo il termine di quattro settimane, non si possa tener conto degli atti istruttori adottati entro tale termine (contrariamente al mio punto di vista esposto ai paragrafi da 71 a 75 delle presenti conclusioni).
( 52 ) V. sentenza C‑704/20 e C‑39/21, punto 91 e giurisprudenza citata.
( 53 ) Sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841.
( 54 ) Inoltre, nelle cause in esame, i ricorrenti che non hanno sollevato il motivo pertinente nel loro ricorso iniziale hanno incontestabilmente portato la questione all’attenzione del giudice del rinvio, in particolare sollevandola in udienza; v. precedente nota 50.
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