Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 5 giugno 2025.###

ECLI:EU:C:2025:419Eu Cjeu5 giu 2025

Testo completo

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 5 giugno 2025 (1)

Causa C‑18/24

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

contro

Česká národní banka

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca)]

Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2009/138/CE – Articolo 155 – Violazione della normativa dello Stato membro ospitante da parte di un’impresa di assicurazione stabilita in un altro Stato membro – Competenze dell’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante






I.      Introduzione

1.        Le questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa riguardano la delimitazione dei poteri delle autorità degli Stati membri in materia di vigilanza sull’attività esercitata dalle imprese di assicurazione nonché di imposizione di sanzioni nei confronti di tali imprese per le violazioni delle norme applicabili in tali Stati membri. Sebbene la direttiva solvibilità II (2) sancisca il principio secondo cui la vigilanza sull’attività di un’impresa di assicurazione è, in linea di principio, esercitata dalle autorità dello Stato membro in cui tale impresa ha la propria sede, il giudice del rinvio mira a definire i limiti entro i quali si applica il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine e a chiarire in quali situazioni il diritto dell’Unione consente deroghe a tale principio. 

2.        Più precisamente, il rinvio pregiudiziale nella presente causa verte sul potere dell’autorità di vigilanza ceca di imporre sanzioni amministrative a un’impresa di assicurazione slovacca per le infrazioni che quest’ultima avrebbe commesso nel territorio della Repubblica ceca nell’ambito dell’attività esercitata tramite una succursale stabilita in quest’ultimo Stato membro. Le infrazioni accertate dall’autorità di vigilanza ceca riguarderebbero il mancato rispetto, da parte di tale impresa di assicurazione, delle disposizioni del regolamento PRIIP (3) e della direttiva IDD (4). 

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Direttiva solvibilità II

3.        L’articolo 155 della direttiva solvibilità II dispone quanto segue:

«1.      Se le autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante constatano che un’impresa di assicurazione che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato membro non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse invitano l’impresa di assicurazione interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

2.      Se l’impresa di assicurazione non ottempera all’invito, le autorità di vigilanza dello Stato membro interessato ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine adottano senza indugio tutte le opportune misure affinché l’impresa di assicurazione interessata ponga fine a tale situazione irregolare.

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunicano alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante le misure adottate.

3.      Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine o poiché in tale Stato membro dette misure risultano inadeguate o mancanti, l’impresa di assicurazione persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro ospitante, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, dopo averne informato le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, possono adottare opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all’impresa di stipulare nuovi contratti di assicurazione sul territorio dello Stato membro ospitante.

(…)

Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile notificare alle imprese di assicurazione gli atti necessari in relazione a dette misure.

4.      I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire o reprimere le irregolarità commesse sul loro territorio. Detto potere implica la possibilità di impedire ad un’impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.

5.      I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio. 

6.      Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità di vigilanza di detto Stato membro possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative nazionali previste per l’infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.

(…)».

2.      Regolamento PRIIP e direttiva IDD

4.        L’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), punti ii), iii) e iv) nonché l’articolo 8, paragrafo 3, lettera f), del regolamento PRIIP disciplinano i requisiti relativi al contenuto del documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio che viene fornito agli investitori al dettaglio. 

5.        A sua volta la direttiva IDD detta disposizioni relative all’inizio e allo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nell’Unione.

B.      Diritto ceco

6.        L’articolo 110 dello zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (legge n. 277/2009 sulle assicurazioni) recepisce nell’ordinamento giuridico ceco l’articolo 155 della direttiva solvibilità II. Tale disposizione prevede che:

«(1)      La Česká národní banka (Banca nazionale ceca), se accerta che un’impresa di assicurazione di un altro Stato membro, che esercita un'attività di assicurazione o di riassicurazione nel territorio della Repubblica ceca in virtù del diritto di stabilire succursali o della libertà di prestare temporaneamente servizi, non adempie gli obblighi cui è soggetta tale attività nella Repubblica ceca, impone a tale impresa di assicurazione di porre rimedio alle irregolarità rilevate entro il termine fissato dalla Česká národní banka (Banca nazionale ceca).

(2)      Ai fini dell’accertamento o della verifica dei fatti di cui al paragrafo 1, la Česká národní banka (Banca nazionale ceca) può chiedere a tale impresa di assicurazione di produrre i documenti, le informazioni e i necessari chiarimenti relativi alle sue attività nel territorio della Repubblica ceca e l’impresa di assicurazione è tenuta a darvi seguito.

(3)      Se, entro il termine fissato, l’impresa di assicurazione di un altro Stato membro non pone rimedio alle irregolarità di cui al paragrafo 1, la Česká národní banka (Banca nazionale ceca) ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine.

(4)      Se le misure correttive imposte dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non pongono rimedio alle irregolarità rilevate nell’attività dell’impresa di assicurazione di un altro Stato membro o se non sono state del tutto imposte misure correttive, la Česká národní banka (Banca nazionale ceca) infligge un’ammenda a tale impresa di assicurazione o le vieta di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione nel territorio della Repubblica ceca e di estendere gli obblighi derivanti dai contratti già conclusi. La Česká národní banka (Banca nazionale ceca) informa di tale decisione l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. Al tempo stesso, la Česká národní banka (Banca nazionale ceca) può deferire il caso all’Autorità europea di vigilanza, chiedendone la cooperazione.

(5)      Se il caso richiede un suo rapido trattamento, la Česká národní banka (Banca nazionale ceca) procede conformemente al paragrafo 4 senza applicare la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3».

7.        A sua volta, la direttiva IDD è stata recepita nell’ordinamento giuridico ceco dalle disposizioni dello zákon č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (legge n. 170/2018 sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa).

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

8.        La NOVIS è una società commerciale con sede in Slovacchia che opera nel ramo delle assicurazioni vita. La società possiede una succursale nel territorio della Repubblica ceca. 

9.        L’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, la Česká národní banka (Banca nazionale ceca), ha ritenuto la NOVIS colpevole di tre illeciti amministrativi e, per tale motivo, ha inflitto alla società un’ammenda di CZK 1 000 000 (circa EUR 40 000). 

10.      Il primo illecito amministrativo sarebbe consistito in una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, dall’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), punti ii), iii), e iv), e dall'articolo 8, paragrafo 3, lettera f), del regolamento PRIIP. Più precisamente, la società si sarebbe resa colpevole di non aver garantito che le informazioni nei suoi documenti contenenti le informazioni chiave (cosiddetti KID – Key Information Documents) sui prodotti fossero precise, veritiere, chiare, conformi a qualsiasi documento contrattuale vincolante e non fuorvianti. Inoltre, la società non avrebbe garantito che tali documenti contenessero tutte le informazioni aventi la qualità e portata richieste dai regolamenti direttamente applicabili dell’Unione. 

11.      Il secondo e il terzo illecito amministrativo sarebbero consistiti in una violazione degli obblighi previsti dalla legge n. 170/2018, che recepisce nell’ordinamento giuridico ceco la direttiva IDD. Più precisamente, il secondo illecito amministrativo consisteva nella violazione, da parte della NOVIS, dell’obbligo dell’impresa di assicurazione di istituire, mantenere e applicare le regole di controllo delle attività degli intermediari autonomi che agiscono per suo conto, regole mirate alla verifica della corretta osservanza della normativa. Il terzo illecito amministrativo consisteva nella violazione, da parte di tale impresa di assicurazione, dell’obbligo di fornire consulenza al cliente prima della stipula dell’assicurazione ad accumulo di capitale.

12.      Nel corso del procedimento condotto dall’autorità di vigilanza ceca, la NOVIS ha contestato la competenza di tale autorità a condurre un procedimento amministrativo sanzionatorio. La società ha sostenuto che l’autorità non si era conformata all’articolo 110 della legge n. 277/2009, che aveva recepito nell’ordinamento giuridico ceco l’articolo 155 della direttiva solvibilità II. Tale disposizione del diritto dell’Unione e la sua trasposizione nel diritto nazionale avrebbero imposto all’autorità di vigilanza ceca l’obbligo di informare l’autorità dello Stato membro di origine della NOVIS riguardo alla presunta infrazione delle norme da parte di quest’ultima e di attendere l’adozione, da parte della suddetta autorità, di eventuali misure. L’autorità di vigilanza ceca non aveva quindi il diritto, a priori, di condurre essa stessa un procedimento amministrativo sanzionatorio a carico di una società avente sede in un altro Stato membro. 

13.      A sua volta, l’autorità di vigilanza ceca ha sostenuto che le disposizioni nazionali relative alla vigilanza esercitata allo scopo di rilevare le violazioni delle disposizioni della direttiva IDD e del regolamento PRIIP costituivano una disciplina distinta da quella prevista dalla direttiva solvibilità II. Tale autorità ha inoltre sostenuto che le disposizioni nazionali riguardanti tale vigilanza beneficerebbero di un primato rispetto alle disposizioni che recepiscono la suddetta direttiva. 

14.      La decisione dell’autorità di vigilanza ceca è stata impugnata dalla NOVIS dinanzi al Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca). Nel suo ricorso, la società ha sollevato l’eccezione di incompetenza dell’autorità di vigilanza ceca. Tale giudice ha condiviso, su questo punto, la posizione sostenuta dall’autorità di vigilanza ceca nella decisione impugnata e ha respinto il ricorso.

15.      La suddetta pronuncia è stata impugnata dalla NOVIS dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio. Quest’ultimo giudice è tenuto ad esaminare l’eccezione sollevata da tale società nel suo ricorso secondo cui l’articolo 110 della legge n. 277/2009, che recepisce nel diritto ceco l’articolo 155 della direttiva solvibilità II, deve essere applicato a qualsiasi esercizio della vigilanza riguardante le assicurazioni. La NOVIS sostiene di essere stata sanzionata per la violazione delle disposizioni relative alla direttiva IDD e al regolamento PRIIP, allorché esse sono disposizioni che disciplinano il settore assicurativo. 

16.      In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte Suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 155 della direttiva [solvibilità II] debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche ai casi di vigilanza, da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, quanto al rispetto, da parte di un’impresa di assicurazione di un altro Stato membro, degli obblighi previsti dal regolamento [PRIIP] o basati sulla direttiva [IDD].

2)      In caso di risposta affermativa, se dall’articolo 155 della direttiva solvibilità II discendano il potere prioritario dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine e l’obbligo dell’autorità di vigilanza dello Stato ospitante di esaurire, anzitutto, la procedura di notifica e di regolarizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo della direttiva, anche nel caso di imposizione di sanzioni amministrative ai sensi dei paragrafi 5 e 6 di tale articolo della direttiva. 

17.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte l’11 gennaio 2024. Osservazioni scritte sono state presentate dalle parti nel procedimento principale, dai governi ceco, italiano e slovacco nonché dalla Commissione europea. Le parti del procedimento principale, il governo ceco e la Commissione erano rappresentati all’udienza tenutasi il 6 marzo 2025.

IV.    Analisi

A.      Sulla prima questione pregiudiziale

18.      La prima questione mira a chiarire se l’articolo 155 della direttiva solvibilità II trovi applicazione anche nei casi in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante eserciti la vigilanza quanto al rispetto, da parte di un’impresa di assicurazione di un altro Stato membro, degli obblighi previsti dal regolamento PRIIP o dalla direttiva IDD. 

19.      In termini generali, l’articolo 155 della direttiva solvibilità II riguarda le competenze e i poteri relativi all’esercizio della vigilanza sulle imprese di assicurazione da parte delle autorità dello Stato membro in cui una determinata impresa di assicurazione ha la sede, nonché da parte delle autorità dello Stato membro nel cui territorio tale impresa di assicurazione esercita l’attività assicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento. La citata disposizione stabilisce la procedura che, in linea di principio, le autorità dello Stato membro ospitante dovrebbero seguire nel caso in cui un’impresa di assicurazione violi le norme vigenti sul loro territorio. Prima di adottare misure nei confronti di una determinata impresa di assicurazione, tali autorità dovrebbero rivolgersi all’autorità dello Stato membro di origine dell’assicuratore interessato.

20.      Occorre osservare che il problema interpretativo a cui si riferisce la prima questione pregiudiziale può essere affrontato con due approcci differenti. Il primo consiste nell’analizzare le disposizioni dell’atto del diritto dell’Unione che impone ai singoli un determinato obbligo, come il regolamento PRIIP o la direttiva IDD, al fine di stabilire se tale atto disciplini anche la ripartizione delle competenze e dei poteri delle autorità degli Stati membri in materia di vigilanza sul rispetto di un siffatto obbligo. Solo nel caso in cui risulti che l’atto in questione non disciplina tale aspetto, occorrerebbe cercare la risposta in altri atti normativi. 

21.      Il secondo approccio prende invece le mosse dall’analisi di una disposizione come l’articolo 155 della direttiva solvibilità II, che riguarda le competenze e i poteri delle autorità degli Stati membri in materia di vigilanza e che sembra sancire un principio di carattere generale. Attraverso l’interpretazione di questa disposizione, occorre stabilire se essa abbia effettivamente tale carattere e se si applichi anche alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute in altri atti normativi. In seguito è anche necessario verificare se tali altri atti normativi non modifichino la soluzione risultante dalla suddetta disposizione di carattere generale. 

22.      Al fine di chiarire i dubbi sollevati dal giudice del rinvio, nelle presenti conclusioni seguirò tale secondo approccio. Questo è infatti l’approccio alla questione centrale della presente causa che il giudice del rinvio ha adottato nel suo rinvio pregiudiziale. Detto giudice ritiene, inoltre, che l’articolo 155 della direttiva solvibilità II possa essere interpretato in due modi.

23.      In base a una prima interpretazione, la precisazione contenuta nell’articolo 155 della direttiva solvibilità II, secondo cui tale disposizione riguarda «le norme di diritto (…) applicabili [nello Stato membro ospitante]», significa che essa si riferisce esclusivamente all’esercizio della vigilanza sul rispetto degli obblighi imposti alle imprese di assicurazione da tale direttiva. In base a una seconda interpretazione, invece, l’articolo 155 della direttiva solvibilità II è applicabile all’esercizio della vigilanza sul rispetto di tutti gli obblighi che vengono imposti alle imprese di assicurazione in forza del diritto dell’Unione. 

24.      Da un lato, il tenore letterale dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II sembra avvalorare questa seconda interpretazione. La disposizione in parola impiega infatti una formulazione ampia, secondo la quale essa disciplina i diritti e gli obblighi delle autorità di vigilanza nelle situazioni in cui un’impresa di assicurazione con sede in uno Stato membro non rispetta le norme applicabili nello Stato membro in cui l’impresa di assicurazione ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi. Nella citata disposizione non si rinviene alcuna previsione che ne limiti l’ambito di applicazione ai soli casi di violazione delle disposizioni della direttiva solvibilità II o delle disposizioni che traspongono tale direttiva nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro.

25.      Dall’altro lato, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, non ci si deve limitare al suo tenore letterale. Occorre esaminare anche il contesto in cui tale disposizione s’inserisce, e gli obiettivi che persegue l’atto normativo di cui essa fa parte (5). Ciò vale a maggior ragione per le disposizioni che delimitano le sfere di competenza e gli obblighi relativi all’esercizio della vigilanza sul rispetto di determinati obblighi da parte dei singoli. Le disposizioni in parola non possono essere considerate isolatamente rispetto alle disposizioni dell’atto normativo in cui gli obblighi di cui trattasi sono disciplinati. L’interpretazione di tale disposizione non dovrebbe inoltre prescindere dal contesto normativo più ampio nel quale essa opera. 

26.      Per rispondere alla prima questione pregiudiziale, l’articolo 155 della direttiva solvibilità II deve pertanto essere oggetto di un’analisi contestuale e teleologica. Prima di procedere a tale analisi, illustrerò tuttavia i principi sui quali si fonda la suddetta direttiva. 

1.      Direttiva solvibilità II

27.      Dall’articolo 1, punto 1, della direttiva solvibilità II si evince che quest’ultima contiene disposizioni riguardanti, tra l’altro, l’accesso, all’interno dell’Unione, alle attività dell’assicurazione diretta e della riassicurazione e il loro esercizio. La direttiva si applica alle imprese di assicurazione diretta vita e non vita che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi (articolo 2, paragrafo 1, prima frase, di tale direttiva).

28.      La direttiva solvibilità II utilizza le nozioni di «Stato membro di origine» e di «Stato membro ospitante». In linea generale, la prima nozione designa lo Stato in cui è situata la sede dell’impresa di assicurazione (articolo 13, punto 8). La seconda nozione indica, in linea di principio, «lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un’impresa di assicurazione (…) ha una succursale o presta servizi» (articolo 13, punto 9). 

29.      La direttiva prevede che l’esercizio dell’attività di assicurazione diretta è subordinato alla concessione di un’autorizzazione preliminare (articolo 14, paragrafo 1). L’impresa di assicurazione può richiederla alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine (articolo 14, paragrafo 2). È importante osservare che l’autorizzazione rilasciata dalle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l’impresa di assicurazione ha la sede le consente di esercitare la propria attività nell’intera l’Unione (articolo 15, paragrafo 1). La nozione stessa di «autorità di vigilanza» si riferisce all’autorità nazionale o alle autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione (articolo 13, punto 10). 

30.      Anche le direttive che hanno preceduto la direttiva solvibilità II si basavano su un modello secondo il quale l’ottenimento dell’autorizzazione in uno Stato membro consentiva di esercitare l’attività assicurativa anche in altri Stati membri. Tale impostazione trovava ulteriore sviluppo nel principio secondo cui la vigilanza sull’attività svolta dall’impresa di assicurazione interessata era esercitata, in linea di principio, dalle autorità dello Stato membro di origine di tale impresa, anche in relazione all’attività svolta dall’impresa di assicurazione in altri Stati membri tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi (6). 

31.      Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio mirano, in sostanza, a stabilire i limiti entro i quali si applica il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine ai sensi della direttiva solvibilità II (prima questione), nonché a chiarire in quali situazioni il diritto dell’Unione deroga a siffatto principio e alle relative procedure (seconda questione).

32.      La vigilanza sulle imprese di assicurazione è disciplinata nel capo III («Autorità di vigilanza e disposizioni generali») del titolo I, della direttiva, agli articoli da 27 a 39. Dalle citate disposizioni risulta che l’obiettivo principale della vigilanza disciplinata da tali disposizioni è la «tutela dei contraenti e dei beneficiari» (articolo 27). La vigilanza include la verifica continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione e dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione (articolo 29, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva solvibilità II). 

33.      Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II, intitolato «Poteri di vigilanza generali», gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di adottare misure preventive e correttive per assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino le «disposizioni legislative, regolamentari e amministrative cui debbono conformarsi in ciascuno Stato membro».

34.      La vigilanza sull’attività delle imprese di assicurazione con sede in un altro Stato membro è disciplinata dall’articolo 155 della direttiva solvibilità II, cui si riferiscono le questioni pregiudiziali. Tale disposizione è contenuta nella sezione 3 («Competenze delle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante») del capo VIII («Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi») del titolo I («Disposizioni generali relative all’accesso e all’esercizio delle attività di assicurazione diretta e di riassicurazione») della direttiva solvibilità II.

35.      Ai sensi della citata disposizione, se l’autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante constata che un’impresa di assicurazione che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato membro «non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili», essa invita l’impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare (articolo 155, paragrafo 1).

36.      Se l’impresa di assicurazione non ottempera all’invito, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. Queste adottano senza indugio tutte le opportune misure per porre fine a tale situazione irregolare. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunicano tali misure all’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante (articolo 155, paragrafo 2). 

37.      Se le misure adottate risultano inadeguate o mancanti, e l’impresa di assicurazione persiste nel violare «le norme di legge vigenti nello Stato membro ospitante», l’autorità di vigilanza dello Stato interessato, dopo averne informato l’autorità dello Stato membro di origine, può adottare opportune misure per prevenire o reprimere nuove «irregolarità» (articolo 155, paragrafo 3).

38.      I successivi punti dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II precisano che «i paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato» il potere degli Stati membri di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire o reprimere «le irregolarità» commesse sul loro territorio (articolo 155, paragrafo 4), e non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare «le infrazioni» sul proprio territorio (articolo 155, paragrafo 5). 

39.      Infine, l’articolo 155, paragrafo 6, della direttiva solvibilità II stabilisce che le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l’impresa di assicurazione ha uno stabilimento o possiede beni, possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per l’infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.

40.      La prima questione mira a stabilire se le «norme di diritto (…) applicabili [nello Stato membro ospitante]», di cui all’articolo 155 della direttiva solvibilità II, si riferiscano esclusivamente alle disposizioni di tale direttiva o anche ad altre norme del diritto dell’Unione. Al fine di rispondere alla questione così formulata, procederò ora a esaminare l’articolo 155 della direttiva solvibilità II nel contesto di altre norme della stessa direttiva con le quali tale disposizione è collegata.

2.      Articolo 155 della direttiva solvibilità II e vigilanza finanziaria

41.      Alle disposizioni generali relative alla vigilanza sull’attività assicurativa, contenute nel capo III («Autorità di vigilanza e disposizioni generali») del titolo I, si affianca una disposizione più specifica che utilizza la nozione di «vigilanza finanziaria». Dall’articolo 30, paragrafo 2, di tale direttiva risulta che la «vigilanza finanziaria» comprende la verifica, per l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell’impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello dell’Unione (7). 

42.      L’articolo 30, paragrafo 1, stabilisce che «la vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione (…), compresa quella sulle attività da queste esercitate attraverso succursali o nell’ambito della libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine». A sua volta, l’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II prevede che se le autorità di vigilanza degli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine hanno motivo di ritenere che le attività dell’impresa di assicurazione possano eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, esse ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. 

43.      Dal punto di vista dell’interpretazione sistematica, si pone la questione del rapporto tra l’articolo 30, paragrafi 1 e 3, della direttiva solvibilità II, che definisce le modalità di intervento delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante in caso di rilevamento delle irregolarità rientranti nell’ambito della «vigilanza finanziaria» ai sensi di tale disposizione («competenza esclusiva dello Stato membro di origine»), da un lato, e l’articolo 155 della stessa direttiva, che disciplina le modalità di intervento in caso di constatazione che un’impresa di assicurazione viola le norme di legge vigenti nello Stato membro ospitante, dall’altro. 

44.      Dal momento che l’articolo 30, paragrafi 1 e 3, della direttiva solvibilità II definisce gli obblighi e i poteri delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante nell’ipotesi di esercizio transfrontaliero dell’attività assicurativa, l’articolo 155 della medesima direttiva, che tratta anch’esso tale materia, dovrebbe applicarsi a situazioni di natura diversa. In caso contrario, all’interno dello stesso atto normativo coesisterebbero disposizioni che regolano la stessa questione in modo diverso.

45.      Ulteriori indicazioni per rispondere alla domanda relativa al rapporto tra l’ambito di applicazione dell’articolo 30 e quello dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II sono fornite dalla giurisprudenza della Corte. Nella sentenza Commissione/Italia (8), la Corte ha avuto occasione di esaminare disposizioni analoghe contenute nella direttiva che ha preceduto la direttiva solvibilità II. 

46.      L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 92/49/CEE (9) disponeva che la vigilanza finanziaria su un’impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate tramite succursali e in regime di prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d’origine. Tale formulazione («rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d’origine») si ritrova anche all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II. Del resto, secondo la tavola di concordanza allegata a quest’ultima direttiva, il suo articolo 30 corrisponde all’articolo 9 della direttiva 92/49.

47.      A sua volta, l’articolo 40 della direttiva 92/49 corrispondeva sostanzialmente all’articolo 155 della direttiva solvibilità II. Secondo la tavola di concordanza allegata a quest’ultima direttiva, il suo articolo 155 corrisponde esattamente all’articolo 40 della direttiva 92/49. 

48.      Infatti, l’articolo 40, paragrafi da 3 a 5, della prima direttiva prevedeva una disciplina analoga a quella attualmente contenuta nei paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 155 della seconda direttiva. A sua volta, l’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 92/49 corrispondeva al contenuto dell’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II. Entrambe le disposizioni prevedono, con formulazioni simili, che le norme che impongono allo Stato membro ospitante l’obbligo di informare lo Stato membro di origine della mancata osservanza, da parte dell’impresa di assicurazione, delle norme di legge vigenti nel primo Stato (ossia, l’articolo 155, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva solvibilità II e l’articolo 40, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 92/49), non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni commesse dalle imprese di assicurazioni sul proprio territorio. 

49.      Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Italia (10), la Commissione addebitava all’Italia, tra l’altro, la violazione dell’articolo 9 della direttiva 92/49, per il fatto che tale Stato membro esercitava il controllo sulle modalità di calcolo dei premi assicurativi da parte di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri ed operanti in Italia, e imponeva sanzioni a tali imprese.

50.      La Corte ha respinto questo addebito nella sua sentenza. Essa ha chiarito che l’articolo 9 della direttiva 92/49 istituisce il principio secondo cui la vigilanza finanziaria è esercitata dallo Stato membro in cui l’impresa di assicurazione ha la propria sede (11). Al contempo, nella citata sentenza, la Corte ha confermato che lo Stato membro di origine possiede una competenza esclusiva per esercitare tale vigilanza. 

51.      Inoltre, per quanto riguarda le attività nelle quali la Commissione ravvisava una violazione del diritto dell’Unione da parte della Repubblica italiana, la Corte ha chiarito che l’articolo 9 della direttiva 92/49 definisce in cosa consiste «in particolare» la vigilanza finanziaria. Al contempo, la Corte ha precisato che la «vigilanza finanziaria» non si estende ai comportamenti commerciali delle imprese di assicurazioni (12). 

52.      Infine, la Corte ha aggiunto, obiter dictum, che, per quanto attiene all’articolo 40 della direttiva 92/49, è sufficiente rilevare, da un lato, che la Commissione non ha contestato alla Repubblica italiana di aver ignorato gli obblighi affermati ai paragrafi da 3 a 5 di tale articolo (13). Dall’altro lato, la Corte ha osservato che l’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 92/49 conferma il potere dello Stato membro di sanzionare le violazioni commesse sul proprio territorio (14). 

53.      Tuttavia, da quest’ultima affermazione è difficile trarre conclusioni definitive per la presente causa. Come ammesso dalla Corte stessa, la Commissione non aveva contestato alla Repubblica italiana la violazione dell’articolo 40 della direttiva 92/49. Ciononostante, tale affermazione potrebbe suggerire che la vigilanza sulle modalità di calcolo dei premi non rientrava nella vigilanza finanziaria ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva e che le irregolarità commesse dall’impresa di assicurazione in tale ambito avrebbero dovuto essere sanzionate dallo Stato membro ospitante sulla base dell’articolo 40, paragrafo 7, della medesima direttiva. 

54.      Occorre altresì sottolineare che la «violazione» la cui sanzionabilità era in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Italia (15) non riguardava una violazione, sul territorio italiano, delle disposizioni della direttiva 92/49 da parte di un’impresa di assicurazione stabilita in un altro Stato membro. Infatti, tale direttiva non attuava un’armonizzazione del settore tariffario in materia di assicurazione (16). In altre parole, se si interpreta la sentenza della Corte nel senso che, in forza dell’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 92/49, la Repubblica italiana era legittimata a sanzionare la violazione di una disposizione nazionale relativa alle modalità di calcolo dei premi, si tratterebbe di una violazione di una disposizione riguardante una questione non disciplinata da tale direttiva.

55.      Interpretata in tal senso, la sentenza Commissione/Italia (17) fornirebbe indicazioni preziose in merito al rapporto tra l’articolo 30 («Vigilanza finanziaria») e l’articolo 155 della direttiva solvibilità II. Essa sarebbe utile anche ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultima disposizione. La citata sentenza potrebbe infatti condurre alla conclusione che, a differenza della «vigilanza finanziaria» ai sensi dell’articolo 30 della direttiva solvibilità II, l’articolo 155 della stessa direttiva potrebbe riferirsi non soltanto alle violazioni delle disposizioni della direttiva in parola, ma anche di altre norme vigenti nello Stato membro ospitante relative alle pratiche commerciali delle imprese di assicurazioni, che non rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva. 

56.      Le questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa non estendono tuttavia la loro portata a tal punto. Esse, infatti, non riguardano la vigilanza sul rispetto di una qualsiasi disposizione vigente nello Stato membro ospitante. Le questioni pregiudiziali vertono sull’esercizio della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione, ossia del regolamento PRIIP e della direttiva IDD, nonché sul potere di sanzionare le violazioni di tali disposizioni nel territorio dello Stato membro ospitante. Occorre pertanto verificare se le conclusioni che possono desumersi dalla sentenza Commissione/Italia (18)trovino conferma nell’analisi del rapporto che intercorre tra l’articolo 155 della direttiva solvibilità II, da un lato, e il regolamento PRIIP e la direttiva IDD, dall’altro. 

3.      Regolamento PRIIP

57.      Il regolamento PRIIP stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori PRIIP nonché sulla diffusione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio (articolo 1). Esso si applica agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti (articolo 2, paragrafo 1). 

58.      Inoltre, il regolamento PRIIP definisce la nozione di «autorità competenti» nel senso che essa si riferisce alle autorità nazionali designate da uno Stato membro a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il presente regolamento impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti (articolo 4, punto 8). 

59.      Gli articoli 22 e seguenti del regolamento PRIIP disciplinano le sanzioni amministrative e altre misure applicabili in caso di violazione delle disposizioni di tale regolamento. Nel regolamento non si rinviene, tuttavia, alcuna disposizione che disciplini espressamente la questione della ripartizione delle competenze e dei poteri tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di tale regolamento. 

60.      È vero che il regolamento PRIIP contiene disposizioni relative agli obblighi e ai poteri degli Stati membri in materia di monitoraggio del mercato dei prodotti assicurativi che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Si tratta del capo III del regolamento in parola, che è intitolato «Monitoraggio del mercato e poteri di intervento sui prodotti» e comprende gli articoli da 15 a 18. 

61.      L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento PRIIP stabilisce che le autorità competenti esercitano il monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti nel loro Stato membro o a partire dallo stesso (articolo 15, paragrafo 2) (19). Inoltre, dall’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento risulta che «[u]’autorità competente può vietare o limitare, all’interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso [la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di] prodotti di investimento assicurativi (…) o un tipo di attività o pratica finanziaria di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione]». 

62.      Tuttavia, il suddetto monitoraggio non sembra riguardare il rispetto degli obblighi espressamente disciplinati dal regolamento PRIIP o dal diritto dell’Unione. Infatti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento in parola, le misure di cui al paragrafo 1 dell’articolo 17 possono essere adottate se l’autorità competente ha ragionevoli motivi di ritenere che i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell’Unione applicabili all’attività o alla prassi o al prodotto d’investimento assicurativo non affrontano in maniera sufficiente i rischi individuati dalle autorità competenti. Si tratta, quindi, di un monitoraggio del mercato dei prodotti assicurativi nonché di eventuali interventi necessari in considerazione delle carenze individuate dall’autorità di vigilanza nella normativa dell’Unione. 

63.      La risposta alla questione che riguarda la delimitazione delle competenze e dei poteri delle autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del regolamento PRIIP deve quindi essere ricercata al di fuori di tale regolamento. 

64.      Nulla, nel regolamento PRIIP, osta a che la delimitazione di tali competenze e poteri possa essere definita dalle disposizioni della direttiva solvibilità II. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento PRIIP dispone che quando gli ideatori di PRIIP soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva solvibilità II, si applicano sia il presente regolamento che tale direttiva. Il regolamento prevede quindi l’applicazione congiunta di entrambi questi atti normativi a una specifica categoria di soggetti che sviluppano e confezionano prodotti assicurativi rientranti nel suo ambito di applicazione. Tra di essi figurano anche le imprese di assicurazione (20) cui si riferisce la direttiva solvibilità II. 

4.      Direttiva IDD

65.      La direttiva IDD detta disposizioni relative all’inizio e allo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nell’Unione (21). Essa impone obblighi sia agli intermediari assicurativi, sia alle imprese di assicurazione (22). Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio si fondano, del resto, sull’assunto che la NOVIS, in quanto impresa di assicurazione, abbia violato le disposizioni che recepiscono tale direttiva nel diritto ceco (23).

66.      A differenza del regolamento PRIIP, nella direttiva IDD si rinvengono disposizioni che stabiliscono le modalità di intervento in caso di violazioni commesse da un intermediario assicurativo nell’ambito dell’attività esercitata in un altro Stato membro, in regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento. Si tratta degli articoli da 4 a 9 della citata direttiva. Tali disposizioni sono strutturate in modo analogo all’articolo 155 della direttiva solvibilità II. 

67.      La direttiva IDD prevede, infatti, che quando le autorità dello Stato membro ospitante accertano una violazione, ne informano preventivamente le autorità dello Stato membro di origine (24). Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d’origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l’intermediario assicurativo continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità (25). 

68.      Le disposizioni della direttiva IDD che riguardano la ripartizione delle competenze tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante si riferiscono alle violazioni commesse da intermediari assicurativi o riassicurativi o da intermediari assicurativi a titolo accessorio. Tali disposizioni non si applicano invece alle imprese di assicurazione. 

69.      La direttiva IDD impone quindi alle imprese di assicurazione obblighi analoghi a quelli che essa impone agli intermediari assicurativi (26). Al contrario, la suddetta direttiva non disciplina la ripartizione delle competenze e dei poteri delle autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante relative all’esercizio della vigilanza sull’attività delle imprese di assicurazione. 

70.      In questo contesto, occorre, tuttavia, rilevare che la direttiva IDD (per quanto riguarda gli intermediari assicurativi) e la direttiva solvibilità II (per quanto riguarda le imprese di assicurazione) disciplinano in modo analogo la questione dei poteri delle autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante in materia di vigilanza sull’attività, rispettivamente, degli intermediari e delle imprese di assicurazione.

71.      Si può quindi sostenere la tesi secondo cui l’intenzione del legislatore dell’Unione era quella di applicare soluzioni analoghe in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva IDD con riferimento agli intermediari, in base a tale direttiva, e, con riferimento alle imprese di assicurazione, in base alla direttiva solvibilità II. Una soluzione siffatta consentirebbe agli Stati membri di designare le medesime autorità per l’esercizio della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva IDD da parte di tutti i soggetti cui tale direttiva impone gli obblighi in parola. Ciò implicherebbe che l’articolo 155 della direttiva solvibilità II trovi applicazione in relazione alla vigilanza esercitata dalle autorità degli Stati membri nella misura in cui essa concerne il controllo del rispetto delle disposizioni della direttiva IDD. 

72.      Restano ancora da confrontare le conclusioni che emergono dall’interpretazione sistematica dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II con quelle che derivano dall’interpretazione teleologica di tale disposizione. 

5.      Interpretazione teleologica

73.      L’articolo 155 della direttiva solvibilità II è collocato nel capo di tale direttiva che concerne, secondo la sua intitolazione, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. Si tratta, quindi, non solo dell’accesso al mercato degli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, ma anche dell’esercizio corrente dell’attività sul territorio di tali Stati. 

74.      Dal considerando 11 della direttiva solvibilità II risulta inoltre che tale direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, e, di conseguenza, le imprese di assicurazione autorizzate nel loro Stato membro di origine dovrebbero essere autorizzate ad esercitare in tutta l’Unione le loro attività tramite la costituzione di succursali o la prestazione di servizi. Il citato considerando chiarisce inoltre che «[è] pertanto appropriato provvedere ad un’armonizzazione nella misura necessaria e sufficiente a garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza, giungendo così ad un’unica autorizzazione che sia valida in tutta la Comunità e che consenta allo Stato membro di origine di esercitare la vigilanza sull’impresa».

75.      Al contempo, l’obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza esercitata dallo Stato membro di origine è enunciato al considerando 16. Esso consiste nell’adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari. Garantire un’adeguata tutela a tali categorie di soggetti richiede non solo l’esercizio della vigilanza nella fase di accesso di un’impresa di assicurazione al mercato di un altro Stato membro, ma anche il controllo dell’attività corrente svolta da tale impresa, al fine di assicurare che essa sia conforme alle disposizioni vigenti nei diversi Stati membri.

76.      Ciò porta alla conclusione che anche l’interpretazione teleologica dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II avvalora l’interpretazione secondo cui tale disposizione si applica nelle situazioni in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante esercita la vigilanza sul rispetto, da parte di un’impresa di assicurazione proveniente da un altro Stato membro, degli obblighi relativi alle pratiche commerciali di tali imprese di assicurazione, previsti da altri atti del diritto dell’Unione, a meno che tali atti non prevedano essi stessi soluzioni diverse in tale ambito. 

6.      Conclusione sulla prima questione

77.      Alla luce dell’interpretazione letterale dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II (27), confermata dalle conclusioni che emergono dall’interpretazione sistematica (28) e teleologica (29), ritengo che alla prima questione occorra rispondere in senso affermativo. Propongo quindi di rispondere a tale questione dichiarando che l’articolo 155 della direttiva solvibilità II deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche nei casi in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante esercita la vigilanza sul rispetto, da parte di un’impresa di assicurazione di un altro Stato membro, degli obblighi previsti dal regolamento PRIIP o dalla direttiva IDD. 

B.      Sulla seconda questione pregiudiziale

78.      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 155 della direttiva solvibilità II debba essere interpretato nel senso che le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono tenute a esaurire, anzitutto, la procedura di notifica e di regolarizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo della direttiva, anche nel caso di imposizione di sanzioni amministrative ai sensi dei paragrafi 5 e 6 di tale articolo della direttiva per la violazione degli obblighi previsti dal regolamento PRIIP o dalla direttiva IDD nel territorio di tale Stato membro. 

79.      La seconda questione pregiudiziale è stata formulata dal giudice del rinvio per l’ipotesi in cui la Corte dovesse rispondere in senso affermativo alla prima questione, dichiarando che l’articolo 155 della direttiva solvibilità II si applica anche nei casi in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante esercita la vigilanza sul rispetto, da parte di un’impresa di assicurazione di un altro Stato membro, degli obblighi previsti dal regolamento PRIIP o dalla direttiva IDD. Dalla mia analisi della prima questione risulta che a tale questione si debba rispondere in senso affermativo. Procederò quindi ad analizzare anche la seconda questione. 

80.      A titolo di osservazioni preliminari, occorre rilevare che la seconda questione si basa sul presupposto che le sanzioni inflitte alla NOVIS e contestate nel procedimento principale costituiscano «sanzioni» ai sensi dell’articolo 155, paragrafi 5 e 6, della direttiva solvibilità II. 

81.      La seconda questione deve essere esaminata, tuttavia, principalmente alla luce dell’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II. Tale disposizione, infatti, riguarda il potere dello Stato membro ospitante di sanzionare le infrazioni commesse sul proprio territorio. A sua volta, l’articolo 155, paragrafo 6, della medesima direttiva sembra confermare il principio espresso al paragrafo 5 e sottolineare la possibilità di procedere all’esecuzione delle sanzioni applicate nei confronti dei beni dell’impresa di assicurazione situati nel territorio di tale Stato membro. 

82.      Dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale emerge che la NOVIS è stata sanzionata per la violazione delle disposizioni del regolamento PRIIP e della direttiva IDD (30). Per rispondere alla seconda questione pregiudiziale, procederò quindi, in primo luogo, all’analisi delle disposizioni di detto regolamento e di detta direttiva che riguardano l’imposizione di sanzioni e misure amministrative per le violazioni delle disposizioni contenute in tali atti normativi. Esaminerò poi le disposizioni della direttiva solvibilità II che risultano direttamente pertinenti alla seconda questione.

1.      Sanzioni e ammende amministrative per violazioni delle disposizioni del regolamento PRIIP e della direttiva IDD

83.      La questione delle sanzioni amministrative e di altre misure applicabili in caso di violazioni delle disposizioni del regolamento PRIIP è disciplinata dal suo articolo 22.

84.      Dall’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento PRIIP risulta che, «[f]atti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti», tale regolamento impone agli Stati membri l’obbligo di introdurre sanzioni e misure amministrative applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione di tale regolamento e di adottare tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. A sua volta, l’articolo 23 del regolamento prevede che le autorità competenti esercitano i loro poteri di irrogare sanzioni, conformemente a tale regolamento e al diritto nazionale: direttamente, in collaborazione con altre autorità, sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità o rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. 

85.      La NOVIS è stata sanzionata direttamente dall’autorità di vigilanza ceca, tra l’altro, per le violazioni degli obblighi previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento PRIIP e dall’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento (31). L’articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che tale articolo si applica, tra l’altro, alle violazioni dell’articolo 6 del regolamento PRIIP e dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento. 

86.      Dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento PRIIP risulta, inoltre, che «[l]e autorità competenti devono avere il potere di irrogare, in conformità del diritto nazionale, almeno le (…) sanzioni e misure amministrative [elencate in tale disposizione]:». Tra queste misure figurano un «ordine che vieti la commercializzazione di un PRIIP» [articolo 24, paragrafo 2, lettera b)] e «sanzioni pecuniarie amministrative» [articolo 24, paragrafo 2, lettera e)].

87.      Il considerando 24 del regolamento PRIIP chiarisce il significato dell’articolo 24 di tale regolamento nella parte in cui esso riguarda le misure imposte dalle autorità competenti. Il suddetto considerando prevede che il regolamento non introduce un passaporto che consenta la vendita o la commercializzazione di PRIIP a livello transfrontaliero ad investitori al dettaglio, né modifica un eventuale regime di passaporto in vigore. Inoltre, secondo tale considerando, il regolamento non modifica la ripartizione delle responsabilità tra le suddette autorità competenti esistenti nell’ambito di un regime di passaporto in vigore. Orbene, «[l]’autorità competente dello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, dovrebbe essere responsabile della vigilanza sulla commercializzazione di tale PRIIP. L’autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, dovrebbe disporre in qualsiasi momento del diritto di sospendere la commercializzazione di un PRIIP nell’ambito del relativo territorio nei casi di non ottemperanza del presente regolamento» (32). Non vi sono motivi per ritenere che la situazione sia diversa nel caso delle «ammende amministrative», che le autorità competenti degli Stati membri «devono [anche] avere il potere» di irrogare, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento. In relazione alle violazioni che si verificano sul territorio dello Stato membro ospitante, l’autorità competente designata da tale Stato dovrebbe poter irrogare direttamente anche ammende amministrative.

88.      Il regolamento PRIIP prevede, quindi, che, sebbene la questione della ripartizione delle competenze e dei poteri di vigilanza delle autorità degli Stati membri non sia, in quanto tale, espressamente disciplinata dal suddetto regolamento (33), lo Stato membro nel cui territorio è disponibile un determinato prodotto assicurativo dovrebbe avere la possibilità di reagire alle violazioni che vengono commesse su tale territorio. Questo intervento dello Stato membro sembra avvenire, dal punto di vista del regolamento in parola e alla luce dei chiarimenti forniti nel considerando 24, «fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti». 

89.      Dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale emerge che la NOVIS è stata sanzionata anche per la violazione delle disposizioni della direttiva IDD (34). Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni per le violazioni, la suddetta direttiva prevede soluzioni analoghe a quelle contenute nel regolamento PRIIP.

90.      Dall’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva IDD risulta infatti che «[f]atti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti possano imporre sanzioni amministrative e altre misure applicabili a tutte le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l’attuazione». Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva IDD, le autorità competenti esercitano i poteri di indagine e i poteri sanzionatori, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale in uno dei modi seguenti: direttamente, in collaborazione con altre autorità o rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti. Tale disposizione non osta quindi a che le sanzioni per la violazione delle disposizioni della direttiva siano imposte direttamente dallo Stato membro ospitante. 

91.      Dall’analisi dell’articolo 22 del regolamento PRIIP e dell’articolo 31 della direttiva IDD emerge che entrambi questi atti normativi prevedono che, «fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti», gli Stati membri sono tenuti a stabilire sanzioni e misure amministrative applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione delle disposizioni di tali atti normativi e ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. 

92.      Alla luce della risposta che propongo di fornire alla prima questione pregiudiziale, la ripartizione delle competenze e dei poteri di vigilanza tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante è definita dalla direttiva solvibilità II. Resta pertanto da verificare se, anche dal punto di vista di quest’ultima direttiva, l’obbligo e il potere di sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento PRIIP e della direttiva IDD possano effettivamente essere realizzati senza applicare la procedura prevista dall’articolo 155, paragrafi da 1 a 3, della direttiva solvibilità II e, al contempo, «fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti» cui tale direttiva fa riferimento. 

2.      Misure adottate dallo Stato membro ospitante e direttiva solvibilità II

93.      Occorre iniziare questa parte dell’analisi con la seguente osservazione: l’articolo 155 della direttiva solvibilità II contiene due disposizioni che stabiliscono che «[i] paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato il potere» degli Stati membri descritto in tali disposizioni. Si tratta dell’articolo 155, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva. 

94.      La Corte non ha ancora avuto occasione di interpretare tali norme. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione della direttiva che ha preceduto la direttiva solvibilità II fornisce indicazioni preziose al riguardo. 

95.      La questione pregiudiziale nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza Onix Asigurări mirava a chiarire se l’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49 ostasse alla possibilità per l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante di adottare, in via d’urgenza, a tutela degli interessi degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, i provvedimenti inibitori consistenti nel divieto di stipulare nuovi contratti sul suo territorio nei confronti di un’impresa di assicurazione stabilita in un altro Stato membro. Alla base dell’adozione di tali provvedimenti vi sarebbe l’inosservanza, originaria o sopravvenuta, di un requisito previsto per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, quale il requisito relativo alla reputazione della persona legata all’impresa di assicurazione sotto il profilo organizzativo e dal rapporto di partecipazione (35).

96.      L’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49 prevedeva una soluzione simile a quella attualmente contenuta all’articolo 155, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II. Ai sensi di tale prima disposizione, infatti, «[i] paragrafi 3, 4 e 5 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un’impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio».

97.      La Corte, interpretando l’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49, ha rilevato che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa riguarda esclusivamente i provvedimenti relativi alle infrazioni già «commesse» nel territorio dello Stato membro ospitante. Secondo la Corte, esso deve essere interpretato nel senso che consente l’adozione di misure volte ad impedire che in futuro siano commesse infrazioni (36). In altre parole, si tratta del potere dello Stato membro ospitante di adottare misure nei confronti di un’impresa di assicurazione in caso di infrazioni o rischio di infrazioni (37).

98.      La Corte ha inoltre dichiarato che l’articolo 40 della direttiva 92/49 istituisce «due procedure distinte» mediante le quali le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, in caso di «infrazioni» o rischio di infrazioni, adottare misure nei confronti di un’impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro. 

99.      La prima procedura è disciplinata dall’articolo 40, paragrafi 4 e 5, della citata direttiva. A queste disposizioni della direttiva 92/49 corrisponde l’articolo 155, paragrafi 2 e 3, della direttiva solvibilità II. 

100.  A sua volta, la seconda procedura è disciplinata dall’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49. Riprendendo le parole della Corte: «[Tale disposizione] non prevede, in deroga alla procedura ordinaria prevista in detto articolo 40, paragrafi 4 e 5, un obbligo dello Stato membro della prestazione di servizi interessato di informare, in merito a tali irregolarità, le autorità competenti dello Stato membro di origine, né di comunicare a queste ultime l’intento di adottare misure appropriate» (38).

101. La Corte ha inoltre introdotto una distinzione più marcata tra queste due procedure, disciplinate, rispettivamente, dall’articolo 40, paragrafi 4 e 5, della direttiva 92/49 e dall’articolo 40, paragrafo 6, della stessa direttiva. 

102. In primo luogo, la procedura prevista dall’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49 può essere applicata esclusivamente in casi di urgenza, in cui sia necessario adottare immediatamente misure appropriate (39). 

103. In secondo luogo, la Corte sembra ritenere che, attraverso i provvedimenti adottati nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49, lo Stato membro ospitante non possa arrogarsi i poteri riservati allo Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione interessata, in conformità al principio del controllo da parte dello Stato membro di origine (40). Le misure che vengono da esso adottate devono essere non solo giustificate da motivi di urgenza, ma devono anche essere «soltanto conservative», in modo che lo Stato membro ospitante, nell’applicare siffatte misure, non invada la sfera di vigilanza riservata allo Stato membro di origine. La Corte ha dichiarato che «[e]sse sono applicate, di conseguenza, solo nell’attesa di una decisione delle autorità competenti dello Stato membro di origine, che tragga le conseguenze (…) dagli elementi di fatto rilevati dallo Stato membro della prestazione di servizi» (41). 

104. Aggiungo che nella sentenza Onix Asigurări , la questione riguardava il potere dello Stato membro di origine di rilasciare l’autorizzazione e verificare il soddisfacimento delle condizioni a cui era subordinato il rilascio di tale autorizzazione. A stabilire che si trattava di una sfera riservata allo Stato membro di origine era l’articolo 4 della direttiva 92/49, il cui contenuto normativo era simile a quello dell’articolo 14 della direttiva solvibilità II. 

105. Come è già stato osservato (42), l’equivalente dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49 è, nel contesto della direttiva solvibilità II, il suo articolo 155, paragrafo 4. Le indicazioni fornite dalla sentenza Onix Asigurări e riguardanti l’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49 possono quindi essere utilizzate per interpretare l’articolo 155, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II. Ciò implica che lo Stato membro ospitante può adottare misure sulla base di quest’ultima disposizione, senza applicare l’articolo 155, paragrafi 1, 2 e 3, della stessa direttiva, a condizione che, in primo luogo, ricorrano ragioni di urgenza e, in secondo luogo, che tali misure, per la loro natura, non sconfinino nella sfera riservata allo Stato membro di origine. 

106. Le questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa non riguardano tuttavia l’articolo 155, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II. Del resto, nulla lascia intendere che il giudice del rinvio ritenga che l’autorità di vigilanza ceca abbia adottato misure a carico della NOVIS invocando l’urgenza della loro applicazione nei confronti di tale soggetto. 

107. La seconda questione si riferisce invece espressamente, tra l’altro, all’articolo 155, paragrafo 5, direttiva solvibilità II. Occorre tuttavia rilevare che sia l’articolo 155, paragrafo 4, di tale direttiva, sia il suo articolo 155, paragrafo 5, prevedono una deroga alla procedura stabilita dai paragrafi da 1 a 3 dello stesso articolo (43). Pertanto, se l’interpretazione dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49 fornita nella sentenza Onix Asigurări è rilevante ai fini dell’interpretazione dell’articolo 155, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II, essa assume indirettamente rilievo anche nel processo di interpretazione dell’articolo 155, paragrafo 5, di quest’ultima direttiva.

108. Da ciò discende la seguente conclusione: l’articolo 155, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II riguarda le situazioni in cui è necessario agire con urgenza per prevenire effetti indesiderati derivanti da «irregolarità» commesse da un’impresa di assicurazione. In tali casi, lo Stato membro ospitante non è tenuto a rispettare la procedura prevista dall’articolo 155, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva. Tuttavia, lo Stato membro deve assicurarsi che le misure adottate non compromettano il principio del controllo da parte dello Stato membro di origine e che tali misure siano definite in modo restrittivo. 

109. Seguendo questa linea di ragionamento, anche l’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II esonera gli Stati membri dall’obbligo di rispettare la procedura descritta all’articolo 155, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva. Al contempo, le misure adottate dallo Stato membro ospitante in forza dei poteri di cui all’articolo 155, paragrafo 5, di tale direttiva non possono compromettere il principio del controllo da parte dello Stato membro di origine. 

110. Infine, l’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva deve riferirsi a poteri dello Stato membro ospitante di natura diversa rispetto a quelli contemplati al paragrafo 4 dello stesso articolo. In caso contrario, la coesistenza di queste due disposizioni all’interno della direttiva solvibilità II risulterebbe priva di senso. 

111. L’articolo 155, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II riguarda, così come l’articolo 155, paragrafo 1, di tale direttiva, la reazione alle «irregolarità» o al rischio che esse si verifichino. Il fatto che entrambe queste disposizioni si riferiscano a situazioni della stessa natura («irregolarità») spiega le ragioni per cui, nella sentenza Onix Asigurări , la Corte ha attribuito così grande importanza alla necessità che l’esercizio, da parte dello Stato membro ospitante, dei poteri di cui all’articolo 155, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II non comporti un’ingerenza nella sfera di vigilanza riservata allo Stato membro di origine (44). In tale sfera, infatti, le autorità degli Stati membri sono tenute a rispettare la procedura prevista all’articolo 155, paragrafi da 1 a 3, della direttiva.

112. L’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II si riferisce invece all’applicazione delle sanzioni per le «infrazioni» commesse nel territorio dello Stato membro ospitante. Non si tratta, a mio avviso, di una situazione prolungata di esercizio illecito dell’attività da parte dell’impresa di assicurazione o del rischio che tale situazione si verifichi, a cui si può porre rimedio esclusivamente intervenendo «alla fonte», nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione interessata. Una situazione del genere costituirebbe infatti un’«irregolarità» ai sensi dell’articolo 155 di tale direttiva. L’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II riguarda piuttosto le infrazioni che si verificano nell’adempimento degli obblighi gravanti sull’impresa di assicurazione nei suoi rapporti con i contraenti e i beneficiari presenti nel territorio dello Stato membro interessato. L’imposizione di tali sanzioni non mette in discussione la competenza di principio dello Stato membro di origine ad esercitare la vigilanza sull’impresa di assicurazione stabilita in tale Stato.

113. Tale orientamento interpretativo può essere confermato anche dalla sentenza Commissione/Italia (45)citata in precedenza. Occorre ricordare che nella suddetta causa si trattava dell’imposizione di sanzioni nei confronti di un’impresa di assicurazione per il calcolo, non conforme al diritto dello Stato membro ospitante, dei premi assicurativi applicati nell’ambito dei contratti stipulati con contraenti nello Stato membro ospitante. Come già osservato (46), la citata sentenza può suggerire che l’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II confermi il potere dello Stato membro ospitante di sanzionare le violazioni, commesse sul proprio territorio, delle disposizioni che disciplinano le pratiche commerciali delle imprese di assicurazione. 

114. Infine, lasciare alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante la competenza ad imporre sanzioni per le violazioni degli obblighi connessi all’esercizio dell’attività assicurativa, che devono essere assolti nei confronti dei contraenti e dei beneficiari presenti nel territorio di un determinato Stato membro, sembra essere la soluzione più adeguata ed efficace dal punto di vista di una tutela efficiente e quanto più rapida possibile di tali soggetti. 

3.      Conclusione sulla seconda questione pregiudiziale

115. Le disposizioni del regolamento PRIIP e della direttiva IDD, da un lato, e quelle della direttiva solvibilità II, dall’altro, si completano reciprocamente nella misura in cui riguardano l’imposizione di sanzioni per le infrazioni commesse dalle imprese di assicurazione nel territorio dello Stato membro ospitante. 

116. Da un lato, il regolamento PRIIP e la direttiva IDD prevedono che, «fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti», gli Stati membri sono tenuti a stabilire sanzioni e misure amministrative applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione delle disposizioni di tali atti normativi e ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate (47). 

117. Dall’altro lato, la ripartizione delle competenze e dei poteri delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante è disciplinata dalla direttiva solvibilità II (48). In tale ambito, le autorità degli Stati membri devono, in linea di principio, rispettare la procedura prevista dagli articoli 155, paragrafi da 1 a 3, della suddetta direttiva. Tuttavia, l’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva prevede che, in deroga a tale procedura, gli Stati membri ospitanti possono esercitare il loro potere di sanzionare le infrazioni commesse sul proprio territorio. 

118. Alla luce delle conclusioni concordanti a cui conduce l’interpretazione delle disposizioni del regolamento PRIIP e della direttiva IDD, da un lato, nonché della direttiva solvibilità II, dall’altro, propongo di rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 155 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante non sono tenute a esaurire, anzitutto, le procedure di notifica e di regolarizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo della direttiva, nel caso di imposizione di sanzioni amministrative ai sensi dei paragrafi 5 e 6 di tale articolo della direttiva per la violazione, sul territorio di tale Stato membro, degli obblighi previsti dal regolamento PRIIP o dalla direttiva IDD.

V.      Conclusione

119. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) nel modo seguente:

1) L’articolo 155 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

deve essere interpretato nel senso che

esso si applica anche nei casi in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante esercita la vigilanza sul rispetto, da parte di un’impresa di assicurazione di un altro Stato membro, degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) o dalla direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa.

2) L’articolo 155 della direttiva solvibilità II

deve essere interpretato nel senso che

le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante non sono tenute a esaurire, anzitutto, le procedure di notifica e di regolarizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo della direttiva, nel caso di imposizione di sanzioni amministrative ai sensi dei paragrafi 5 e 6 di tale articolo della direttiva per la violazione, sul territorio di tale Stato membro, degli obblighi previsti dal regolamento PRIIP o dalla direttiva 2016/97.


1 Lingua originale: il polacco.


2      Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva solvibilità II»).


3      Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati [GU 2014, L 352, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento PRIIP» (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products )].


4      Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa [GU 2016, L 26, pag. 19; in prosieguo: la «direttiva IDD» (Insurance Distribution Directive)].


5      V. sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări (C‑559/15, EU:C:2017:316, punto 39).


6      R. Purves, Europe: the architecture and content of EU insurance regulation, in: J. Burling, K. Lazarus (a cura di), Research Handbook on International Insurance Law and Regulation, Edward Elgar, Cheltenham - Northampton 2023, pag. 684.


7      Il contenuto di tale disposizione è stato modificato dalla direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l’informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Attualmente, tale disposizione precisa che la vigilanza finanziaria comprende anche la verifica del sistema di governance dell’impresa di assicurazione. Tuttavia, la modifica in questione non altera la sostanza della citata disposizione. Inoltre, essa non è applicabile al procedimento principale ratione temporis.


8      Sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia (C‑518/06, EU:C:2009:270).


9      Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU 1992, L 228, pag. 1).


10      Sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia (C‑518/06, EU:C:2009:270).


11      V. sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia (C‑518/06, EU:C:2009:270, punto 116).


12      V. sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia (C‑518/06, EU:C:2009:270, punto 116).


13      V. sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia (C‑518/06, EU:C:2009:270, punto 120).


14      V. sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia (C‑518/06, EU:C:2009:270, punto 116).


15      Sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia (C‑518/06, EU:C:2009:270).


16      V. sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia (C‑518/06, EU:C:2009:270, punti 105 e 106).


17      V. sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia (C‑518/06, EU:C:2009:270).


18      Sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia (C‑518/06, EU:C:2009:270).


19      Il corsivo è mio.


20      V. considerando 12 del regolamento PRIIP, il quale precisa che gli ideatori di PRIIP sono, tra gli altri, imprese di assicurazione.


21      Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva IDD.


22      V. ad esempio l’articolo 18 della direttiva IDD, il quale specifica le informazioni che devono essere fornite al cliente, prima della conclusione del contratto di assicurazione, dall’intermediario assicurativo e dall’impresa di assicurazione. Inoltre, l’articolo 20 della direttiva impone ai «distributori di prodotti assicurativi» obblighi relativi alla comunicazione al cliente di informazioni sul prodotto assicurativo coerenti con le sue richieste ed esigenze. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva, la nozione di «distributore di prodotti assicurativi» comprende l'intermediario assicurativo, l'intermediario assicurativo a titolo accessorio o l'impresa di assicurazione.


23      V. paragrafo 10 e 11 delle presenti conclusioni.


24      Tali soluzioni sono analizzate, tra l’altro, da I. Audigier, Insurance Distribution Directive and Cross-Border Activities by Insurance Intermediaries in the EU, in: P. Marano, K. Noussia (a cura di), Insurance Distribution Directive. A Legal Analysis, Springer, Cham, 2020, pagg. da 19 a 22. 


25      Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafo 3, della direttiva IDD.


26      V. paragrafo 65 delle presenti conclusioni. 


27      V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni.


28      V. paragrafi 55 e 71 delle presenti conclusioni.


29      V. paragrafo 76 delle presenti conclusioni.


30      V. paragrafo 10 e 11 delle presenti conclusioni.


31      V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni.


32      Il corsivo è mio. 


33      Conformemente alla mia analisi relativa alla prima questione, tale aspetto è disciplinato dalle disposizioni della direttiva solvibilità II, nella misura in cui siffatta vigilanza riguarda le imprese di assicurazione.       V. paragrafo 63 e 64 delle presenti conclusioni.


34      V. paragrafo 11 delle presenti conclusioni.


35      Sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări (C‑559/15, EU:C:2017:316, punto 36).


36      Sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări (C‑559/15, EU:C:2017:316, punti 39 e 40).


37      Sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări (C‑559/15, EU:C:2017:316, punto 45).


38      Sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări (C‑559/15, EU:C:2017:316, punto 47).


39      Sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări (C‑559/15, EU:C:2017:316, punti 47 e 48).


40      Sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări (C‑559/15, EU:C:2017:316, punti 49, 52 e 53).


41      Sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări (C‑559/15, EU:C:2017:316, punto 52).


42      V. paragrafo 96 delle presenti conclusioni.


43      V. paragrafo 93 delle presenti conclusioni.


44      V. paragrafo 103 delle presenti conclusioni.


45      Sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia (C‑518/06, EU:C:2009:270).


46      V. paragrafo 55 delle presenti conclusioni.


47      V. paragrafo 91 delle presenti conclusioni.


48      V. paragrafo 77 delle presenti conclusioni.

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