Conclusioni dell’avvocato generale L. Medina, presentate il 23 aprile 2026.###

ECLI:EU:C:2026:347Eu Cjeu23 apr 2026

Testo completo

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 23 aprile 2026 (1)

Causa C‑14/24 P

Commissione europea

contro

Bulgarian Energy Holding EAD,

Bulgartransgaz EAD,

Bulgargaz EAD

« Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato interno del gas naturale – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 102 TFUE – Diniego di accesso – Giurisprudenza Bronner – Concorrente potenziale – Infrazione unica e continuata – Diritti della difesa »






I.      Introduzione

1.        Nella decisione C(2018) 8806 final della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (AT.39849 – BEH Gas) (in prosieguo: «la decisione controversa»), la Commissione europea ha constatato che la Bulgarian Energy Holding EAD (in prosieguo: la «BEH»), insieme alle sue società detenute al 100% Bulgartransgaz EAD e Bulgargaz EAD (in prosieguo, insieme: il «gruppo BEH»), aveva commesso un’infrazione unica e continuata negando a terzi l’accesso alla rete di trasporto, al gasdotto rumeno e alla stazione di stoccaggio di Chiren, precludendo in tal modo i mercati della fornitura di gas in Bulgaria tra il 30 luglio 2010 e il 1º gennaio 2015. Conseguentemente, la Commissione ha inflitto a dette società un’ammenda di EUR 77 068 000 e le ha ritenute responsabili in solido per il pagamento della stessa.

2.        A seguito dell’annullamento di tale decisione con sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2023, Bulgarian Energy Holding e a./Commissione (T‑136/19) (2), la Commissione ha proposto la presente impugnazione, la quale solleva questioni importanti, per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione dei criteri risultanti dalla sentenza della Corte del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97) (3), al fine di stabilire se un diniego di accesso a un’infrastruttura essenziale costituisca un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE; la valutazione della nozione di concorrenza potenziale alla luce dei criteri definiti dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (4); l’interpretazione della nozione di infrazione unica e continuata, e l’attuazione dei diritti della difesa delle imprese soggette a un’indagine della Commissione ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

II.    Contesto della controversia

3.        Il Tribunale ha delineato il contesto della controversia ai punti da 2 a 55 della sentenza impugnata, i quali, ai fini del presente procedimento di impugnazione, possono essere brevemente sintetizzati come segue.

A.      Fatti

4.        La BEH è una società interamente detenuta dallo Stato bulgaro. I diritti dello Stato bulgaro nella BEH sono esercitati dal Ministro dell’Energia bulgaro. La BEH possiede varie controllate operanti nel settore dell’energia in Bulgaria. Nel settore del gas, essa detiene il 100% del capitale delle sue controllate Bulgargaz e la Bulgartransgaz.

5.        La Bulgargaz è il fornitore pubblico di gas in Bulgaria. Nel periodo dell’infrazione, detta società acquistava gas dalla Russia ed era l’unico o il principale importatore di gas russo in Bulgaria. La Bulgargaz era il principale fornitore di gas per quanto riguarda il commercio all’ingrosso a monte nonché i clienti finali, ossia le società direttamente connesse alla rete di trasporto.

6.        La Bulgartransgaz è:

–        il gestore del sistema di trasporto del gas (in prosieguo: il «GST») autorizzato in Bulgaria; a tale titolo, essa gestisce la rete di trasporto del gas bulgaro (in prosieguo: la «rete di trasporto») e il gasdotto di transito bulgaro;

–        il gestore dell’unico impianto di stoccaggio di gas naturale di tale paese, situato nel sottosuolo a Chiren (Bulgaria) (in prosieguo: la «stazione di stoccaggio di Chiren»).

7.        Nel periodo dell’infrazione, l’approvvigionamento di gas della Bulgaria dipendeva quasi interamente dalle importazioni di gas russo. Il gas russo era trasportato verso la Bulgaria mediante tre gasdotti, ossia i gasdotti di transito rumeni 1, 2 e 3, gestiti dalla Transgaz SA, il gestore del sistema di trasporto del gas in Romania. Il gasdotto di transito rumeno 1 (in prosieguo: il «gasdotto rumeno 1») attraversava la Romania dal punto di ingresso, ossia la stazione di contabilizzazione del gas Isaccea 1, situato al confine ucraino-rumeno, fino al punto di ingresso della rete di trasporto Negru Vodă 1, situato al confine rumeno-bulgaro. La rete di trasporto, che, a sua volta, era collegata alla stazione di stoccaggio di Chiren, era una rete puramente nazionale alla quale erano collegati la maggior parte dei clienti e le reti di distribuzione locali della Bulgaria. Almeno fino all’aprile 2016, il gasdotto rumeno 1 era l’unica via praticabile per trasportare il gas verso la Bulgaria ai fini dell’approvvigionamento della maggior parte del paese.

8.        Il gasdotto rumeno 1 è stato costruito nel 1974 conformemente all’accordo intergovernativo concluso tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista di Romania il 29 novembre 1970 (in prosieguo: l’«accordo intergovernativo del 1970»). Il 18 febbraio 2003 la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno stipulato un nuovo accordo intergovernativo (in prosieguo: l’«accordo intergovernativo del 2003»). In forza dell’articolo 3 di tale accordo, le parti contraenti si sono impegnate a obbligare i loro rispettivi operatori del gas, vale a dire la Bulgargaz e la Transgaz, a concludere un nuovo contratto per l’utilizzo del gasdotto rumeno 1. Pertanto, il 19 ottobre 2005 la Transgaz e la Bulgargaz hanno stipulato un nuovo accordo (in prosieguo: l’«accordo del 2005»), in forza del quale alla Bulgargaz è stato concesso l’uso esclusivo del gasdotto rumeno 1 fino al 31 dicembre 2011. In cambio, la Bulgargaz versava alla Transgaz un canone annuo fisso, indipendente dalla capacità effettivamente utilizzata. Nel 2009 tale accordo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016.

B.      Procedimento dinanzi alla Commissione e al Tribunale

9.        Il 18 novembre 2010 la Overgas Inc., attiva sul mercato della fornitura di gas in Bulgaria, ha presentato alla Commissione una denuncia informale contro il gruppo BEH per violazione dell’articolo 102 TFUE. La Commissione ha organizzato, con la Overgas, tre riunioni nel 2011 e un’altra riunione il 17 giugno 2013.

10.      Il 4 luglio 2013 la Commissione ha avviato un procedimento contro il gruppo BEH sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), e dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

11.      Il 17 dicembre 2018 la Commissione ha adottato la decisione controversa.

12.      Nella decisione controversa, la Commissione ha contestato al gruppo BEH di aver abusato della sua posizione dominante impedendo, limitando e ritardando l’accesso di terzi alla rete di trasporto, alla stazione di stoccaggio di Chiren e al gasdotto rumeno 1, precludendo in tal modo i mercati bulgari della fornitura di gas. L’infrazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE individuata era caratterizzata da un modello di comportamento, in relazione a ciascuna infrastruttura, facente parte di una strategia anticoncorrenziale, determinata dalla BEH e attuata dal gruppo BEH, volta a proteggere la posizione dominante della Bulgargaz sui mercati bulgari della fornitura di gas precludendo l’accesso agli stessi.

13.      La Commissione ha concluso che il comportamento faceva parte di un’infrazione unica e continuata, che era iniziata alla data del primo comportamento anticoncorrenziale, ossia il 30 luglio 2010, ed era cessata con l’ultima pratica abusiva, in data 1º gennaio 2015.

14.      La Commissione ha inflitto un’ammenda di EUR 77 068 000 al gruppo BEH per la loro partecipazione all’infrazione unica e continuata identificata.

15.      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1º marzo 2019, il gruppo BEH ha esperito un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE avverso la decisone controversa. Esso ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione controversa e, in subordine, l’annullamento dell’ammenda ad esso inflitta in tale decisione, oppure una riduzione dell’importo di detta ammenda. Le conclusioni del gruppo BEH sono state sostenute dinanzi al Tribunale dalla Repubblica di Bulgaria. Le conclusioni della Commissione sono state sostenute dalla Overgas.

16.      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato integralmente la decisione controversa e ha condannato la Commissione a sopportare le spese sostenute dal gruppo BEH, conformemente alle conclusioni di quest’ultimo, condannando nel contempo la Repubblica di Bulgaria e la Overgas a sopportare le proprie spese. Tale sentenza è, in sostanza, basata sulla constatazione che la Commissione non aveva dimostrato in maniera giuridicamente sufficiente l’esistenza di un diniego di accesso alle tre infrastrutture detenute dal gruppo BEH tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 102 TFUE.

17.      Il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che il comportamento asseritamente abusivo relativo al gasdotto rumeno 1 costituisse il fulcro sul quale si basavano l’analisi della Commissione e la motivazione della decisione controversa. Esso ha inoltre ritenuto che la Commissione avesse commesso diversi errori di diritto allorché ha concluso che il comportamento della Bulgargaz relativo all’accesso a detto gasdotto costituisse un diniego di accesso tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 102 TFUE. In secondo luogo, esso ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato che il comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso alla rete di trasporto potesse, in maniera non meramente ipotetica, restringere la concorrenza e avere effetti preclusivi sui mercati bulgari della fornitura di gas. Il Tribunale ha statuito che la Commissione aveva dimostrato che il comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso all’impianto di stoccaggio di Chiren era tale da restringere la concorrenza nei mercati bulgari della fornitura di gas tra il 5 giugno 2012 e il 19 settembre 2014, ma che essa non aveva dimostrato che ciò si fosse verificato prima del 5 giugno 2012. Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto del fatto che la Commissione aveva constatato che il gruppo BEH aveva commesso un’infrazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE negando l’accesso a dette tre infrastrutture, il Tribunale ha dichiarato che il solo motivo di ricorso vertente sul comportamento della Bulgartransgaz relativo all’impianto di stoccaggio di Chiren dopo il mese di giugno 2012 non poteva, salvo snaturare la decisione controversa sostituendo una nuova valutazione dei fatti a quella della Commissione, costituire la motivazione essenziale, né sufficiente, idonea a fondare di per sé sola il dispositivo di detta decisione. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che i diritti della difesa del gruppo BEH erano stati inficiati da vari vizi del procedimento amministrativo. Ulteriori aspetti di tale sentenza saranno esaminati più dettagliatamente nell’ambito dell’analisi dei diversi motivi dedotti a sostegno della presente impugnazione.

III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

18.      Con atto introduttivo del 10 gennaio 2024, la Commissione ha proposto impugnazione avverso la sentenza impugnata.

19.      La Commissione, sostenuta dalla Overgas, chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

–        condannare il gruppo BEH alle spese dell’impugnazione.

20.      Il gruppo BEH, sostenuto dalla Repubblica di Bulgaria, chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare la Commissione alle spese.

21.      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all’udienza tenutasi il 10 dicembre 2025.

IV.    Valutazione

22.      A sostegno della propria impugnazione, la Commissione deduce dieci motivi. I motivi dal primo al sesto vertono sull’accesso al gasdotto rumeno 1. I motivi settimo e ottavo vertono, rispettivamente, sull’accesso alla rete di trasporto e alla stazione di stoccaggio di Chiren. Il nono motivo verte sulla nozione di infrazione unica e continuata. Infine, il decimo motivo verte sui diritti della difesa del gruppo BEH e della Commissione nell’ambito della procedura di sala dati.

A.      Accesso al gasdotto rumeno 1

23.      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato diversi argomenti dedotti dal gruppo BEH vertenti sull’accesso al gasdotto rumeno 1. In sede di impugnazione, la Commissione contesta la valutazione del Tribunale relativa ai seguenti argomenti: l’assenza di un diniego di approvvigionamento nei confronti del C Energy Group (motivi di impugnazione primo e secondo); l’asserita omissione da parte della Transgaz della trasmissione al gruppo BEH delle richieste di accesso al gasdotto rumeno 1 e l’assenza di valore probatorio della riserva da parte della Bulgargaz dell’intera capacità sul gasdotto rumeno 1 (terzo motivo di impugnazione); la mancanza di prove di un diniego o di una restrizione dell’accesso della Overgas al gasdotto rumeno 1 nel 2013 (motivi di impugnazione quarto e quinto); l’assenza di valore probatorio delle discussioni relative alla rinegoziazione dell’accordo del 2005 (sesto motivo di impugnazione).

24.      Ai fini delle presenti conclusioni, comincerò con l’analisi del terzo motivo di impugnazione, seguito dai motivi di impugnazione primo e secondo, e successivamente gli altri motivi nell’ordine presentato dalla Commissione.

1.      Sul terzo motivo di impugnazione

25.      Il terzo motivo di impugnazione verte sull’applicazione dei criteri derivanti dal punto 41 della sentenza Bronner (in prosieguo: il «test Bronner») per valutare l’asserito diniego abusivo di approvvigionamento sul gasdotto rumeno 1 constatato nella decisione controversa. Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva applicato correttamente il test Bronner in sede di valutazione del comportamento della Bulgargaz nel mercato dei servizi relativi alla capacità del gas sul gasdotto rumeno 1.

a)      Argomenti delle parti

26.      Il presente motivo di impugnazione può essere suddiviso in due parti. In primo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la decisione controversa allorché ha esaminato la legittimità della sua valutazione del comportamento della Bulgargaz relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1 alla luce del test Bronner. Nel farlo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la constatazione da parte della Commissione di un abuso per quanto riguarda l’accesso al gasdotto rumeno 1 non era fondata su un classico diniego di approvvigionamento, bensì sulla constatazione più specifica di un accumulo abusivo di capacità (punto 279 della sentenza impugnata). In secondo luogo, la Commissione contesta la posizione generale secondo cui il test Bronner è pertinente in una situazione, come quella del caso di specie, in cui l’impresa coinvolta non è proprietaria dell’infrastruttura in questione (punti 268, 270, 279, 284, 285 e da 289 a 296 della sentenza impugnata).

27.      Il gruppo BEH sostiene che il terzo motivo di impugnazione è irricevibile e contesta gli argomenti della Commissione.

b)      Valutazione

1)      Osservazioni preliminari sul test Bronner

28.      I problemi relativi all’applicabilità e all’applicazione del test Bronner sono stati discussi in una serie di recenti sentenze della Corte (5), che hanno offerto l’opportunità di precisarne la portata.

29.      In primo luogo, il test Bronner presuppone la presenza di due elementi, vale a dire: (i) un’impresa avente una posizione dominante su un mercato e (ii) l’esistenza di un’infrastruttura «essenziale» di cui tale impresa è proprietaria e che ha sviluppato per le proprie esigenze (6). Al punto 41 della sentenza Bronner, la Corte ha enunciato i tre criteri che consentono di concludere per l’esistenza di un abuso di posizione dominante: (i) il carattere indispensabile dell’infrastruttura; (ii) la probabile eliminazione di ogni concorrenza da parte del soggetto che richiede l’accesso; e (iii) l’assenza di una giustificazione oggettiva di tale comportamento (7).

30.      In secondo luogo, il test Bronner mira a conciliare interessi divergenti, ossia, da un lato, il rispetto del diritto dell’impresa dominante di stipulare contratti e dei suoi diritti di proprietà e, dall’altro, l’attuazione delle esigenze di una concorrenza non falsata. Da quanto precede risulta che, come la Corte ha recentemente sottolineato nella sentenza Lukoil, è proprio, segnatamente, la necessità di continuare a incentivare le imprese in posizione dominante a investire che giustifica l’applicazione del test Bronner nell’ipotesi in cui un’impresa in posizione dominante abbia sviluppato un’infrastruttura per le esigenze delle proprie attività e da essa detenuta. Poiché detti due criteri sono cumulativi, è sufficiente che uno di essi manchi perché il test Bronner sia inapplicabile (8).

31.      È proprio sull’interpretazione di tali due criteri che il presente terzo motivo di impugnazione è basato (9).

32.      Il primo criterio, relativo allo sviluppo dell’infrastruttura per le esigenze dell’attività dell’impresa dominante interessata, mediante i propri investimenti, deriva logicamente dall’obiettivo essenziale perseguito dal test Bronner, ossia preservare l’incentivo per tali imprese a investire in infrastrutture efficienti (10).

33.      Nella sua recente sentenza Lukoil, la Corte ha precisato che la valutazione di tale primo criterio si basa sulla effettiva proprietà o sul controllo esclusivo dell’infrastruttura, e non sull’identità del suo creatore o sviluppatore iniziale. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, poiché tali diritti esclusivi sulla stessa infrastruttura sono stati acquisiti dall’impresa dominante a un prezzo e a condizioni risultanti da una procedura concorrenziale, essa è simile a un’infrastruttura costituita o sviluppata da tale impresa (11).

34.      Per quanto riguarda il secondo criterio, la Corte ha dichiarato che, nei limiti in cui tale impresa non disponga di un’autonomia decisionale totale per quanto riguarda l’accesso a tale infrastruttura, la sua situazione non può essere considerata analoga a quella da cui è scaturita la causa che ha dato luogo alla sentenza Bronner. Pertanto, quando l’impresa dominante, che non è proprietaria dell’infrastruttura di cui trattasi, dispone di diritti esclusivi che le conferiscono un’autonomia decisionale che le consente di controllare totalmente l’accesso a detta infrastruttura, quest’ultima deve essere assimilata ad un’infrastruttura detenuta da tale impresa(12).

35.      Inoltre, la Corte ha altresì dichiarato che l’imposizione di un obbligo regolamentare, per l’impresa dominante, di dare accesso all’infrastruttura di cui trattasi ha come conseguenza che l’impresa dominante non può realmente rifiutare di consentire l’accesso a tale infrastruttura, fatta salva, eventualmente, la sua autonomia decisionale quanto alle condizioni di un simile accesso. In una situazione del genere, i criteri stabiliti nella sentenza Bronner non sono applicabili (13).

36.      È alla luce di tali considerazioni che occorre, a mio avviso, valutare il terzo motivo di impugnazione.

2)      Sulla prima parte del terzo motivo di impugnazione

37.      La Commissione sostiene, in sostanza, che il Tribunale non ha tenuto conto delle spiegazioni contenute nella decisione controversa, secondo le quali l’asserita infrazione costituiva una sottocategoria specifica dell’abuso di posizione dominante, ossia l’accumulo di capacità sul gasdotto rumeno 1, in relazione alla quale non è pertinente esaminare se all’impresa dominante interessata siano state rivolte richieste di accesso individuali da parte di terzi. In tal senso, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la decisione controversa e non avrebbe valutato la sua legittimità alla luce del criterio corretto applicando il test Bronner in modo sommario e formalistico.

38.      Il gruppo BEH contesta la ricevibilità di tali argomenti sostenendo che il dispositivo e la motivazione della decisione controversa hanno esplicitamente stabilito che la giurisprudenza relativa al rifiuto di approvvigionamento costituiva il quadro giuridico pertinente, sulla base del quale doveva essere valutato il comportamento relativo al gasdotto rumeno 1. In tali circostanze, l’impugnazione non dovrebbe rielaborare la decisione controversa sulla base dell’argomento secondo cui essa applicava in realtà un criterio giuridico diverso.

39.      Osservo che, con la prima parte del terzo motivo di impugnazione, la Commissione mira unicamente a dimostrare che il Tribunale ha interpretato erroneamente la decisione controversa e, più in particolare, ha snaturato il criterio giuridico sulla base del quale la Commissione ha valutato il comportamento in questione relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1. A tal riguardo, occorre rilevare che la Corte ha già dichiarato che una siffatta interpretazione costituisce una questione di diritto ricevibile in sede di impugnazione (14). Tale argomento non può quindi essere sottratto al controllo della Corte e dovrebbe essere ammesso ed esaminato.

40.      Quanto al merito, in primo luogo, rilevo che, al punto 254 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che dai punti 532 e da 549 a 564 della decisione controversa risulta che la Commissione ha valutato la validità del comportamento della Bulgargaz sul mercato dei servizi di capacità sul gasdotto rumeno 1 alla luce della giurisprudenza derivante dal punto 41 della sentenza Bronner, nonché del punto 73 della sentenza RTE/Commissione (15). La Commissione non contesta tale conclusione nell’ambito della presente impugnazione.

41.      In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione della Commissione secondo cui la decisione controversa avrebbe applicato in maniera circostanziata il test Bronner, occorre rilevare che l’asserito abuso di posizione dominante rispetto al gasdotto rumeno 1 è oggetto del punto 6.2.4.6 della decisione controversa.

42.      Nel primo paragrafo di tale sezione (punto 532), la Commissione indica, senza alcuna ambiguità possibile nella formulazione utilizzata, che la pratica di «accumulo di capacità» contestata alla Bulgargaz sarebbe stata analizzata applicando la giurisprudenza pertinente, facendo espresso riferimento al punto 41 della sentenza Bronner che, come già indicato al paragrafo 29 delle presenti conclusioni, enuncia tre criteri che costituiscono, in sostanza, il test Bronner.

43.      La Commissione sostiene, senza realmente spiegare come, che tali criteri sono stati articolati nei punti da 550 a 552. Tuttavia, tali punti devono essere necessariamente letti e intesi alla luce dei punti precedenti. Il punto 549 della decisione controversa precisa molto chiaramente che i punti da 550 a 558 mirano a dimostrare, «conformemente alla giurisprudenza applicabile» (16), che le condizioni, corrispondenti ai tre criteri enunciati al punto 41 della sentenza Bronner, cui la Commissione fa espressamente riferimento, sono soddisfatte. Detto riferimento non è contestato. In tale ottica, la sezione 6.2.4.6 della decisione controversa contiene tre sottosezioni, volte a esaminare il comportamento del gruppo BEH relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1, che corrispondono esattamente a detti tre criteri.

44.      Inoltre, il dispositivo della decisione controversa segue espressamente la logica delle ragioni summenzionate, dal momento che dall’articolo 1 risulta che il gruppo BEH «ha commesso infrazione unica e continuata dell’articolo 102 [TFUE] negando a terzi l’accesso alla rete di trasporto (…), al gasdotto (…) rumeno 1».

45.      In aggiunta, l’argomento della Commissione è in un certo senso contraddittorio in quanto, al punto 36 della sua replica, essa indica che, «in ogni caso, pur dimostrando che anche i criteri sanciti nella sentenza Bronner erano soddisfatti (in quanto non indebitamente inaspriti sulla base della [sentenza] Generics [(UK) e a.] (…), la [decisione controversa] include tutti gli elementi a dimostrazione del fatto che le condizioni generali che consentono di concludere per l’esistenza di un abuso preclusivo (v. supra) sono soddisfatte». Inoltre, in udienza, la Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo cui la decisione controversa stabiliva inizialmente che i criteri sanciti nella sentenza Bronner fossero soddisfatti. In tali circostanze, non si può validamente sostenere che il test Bronner non fosse il criterio giuridico applicato dalla Commissione per valutare il comportamento del gruppo BEH relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1 nella decisione controversa.

46.      Infine, occorre ricordare che, nella citata sentenza Intel/Commissione, la Corte ha, in sostanza, annullato la sentenza del Tribunale in quanto quest’ultimo aveva erroneamente omesso di prendere in considerazione gli argomenti della ricorrente diretti a dimostrare che il test applicato dalla Commissione fosse errato (17). Pertanto, poiché il gruppo BEH ha contestato l’utilizzo del test Bronner nella decisione controversa dinanzi al Tribunale, non si può contestare a quest’ultimo di aver esaminato la sua pertinenza nella sentenza impugnata.

47.      Alla luce di quanto precede, ritengo che, per quanto riguarda la formulazione della decisione controversa e il contesto ivi descritto, il Tribunale abbia correttamente dichiarato che la Commissione aveva esaminato il comportamento del gruppo BEH relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1 alla luce dei criteri enunciati al punto 41 della sentenza Bronner e che fosse dunque opportuno valutare la legittimità della decisione controversa tenendo conto di detto test. Pertanto, il presente argomento della Commissione dovrebbe essere respinto.

3)      Sulla seconda parte del terzo motivo di impugnazione

48.      La seconda parte del terzo motivo di impugnazione verte sull’applicabilità del test Bronner al caso di specie. La Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore allorché ha ritenuto che il comportamento della Bulgargaz relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1 dovesse essere esaminato alla luce dei criteri enunciati al punto 41 della sentenza Bronner.

i)      Ricevibilità

49.      L’argomento della Commissione solleva diverse questioni procedurali. Dall’analisi che precede risulta che, nella decisione controversa, la Commissione ha effettivamente ritenuto che il comportamento del gruppo BEH relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1 dovesse essere esaminato alla luce del test Bronner. Analogamente, nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale sfociato nella sentenza impugnata, l’applicabilità di tali criteri è stata chiaramente contestata dalle ricorrenti, mentre la Commissione ne ha difeso la rilevanza.

50.      In tali circostanze, si pone la questione se la Commissione possa essere autorizzata a modificare la propria posizione in sede di impugnazione.

51.      In primo luogo, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Pertanto, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può dunque sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo da essa non dedotto dinanzi al Tribunale, in quanto questo equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (18).

52.      A tal riguardo, è certamente vero, come rilevato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni, che la Commissione non ha dedotto alcun motivo o argomento dinanzi al Tribunale al fine di contestare l’applicabilità del test Bronner nella decisione controversa. Tuttavia, è indubbio che la questione dell’applicabilità del test Bronner è stata discussa dinanzi al Tribunale. Inoltre, è chiaro che la Commissione censura la soluzione giuridica fornita nella sentenza impugnata, criticando l’interpretazione accolta dal Tribunale su una questione dinanzi ad esso sollevata in primo grado. Pertanto, non si può ritenere che la Commissione abbia investito la Corte di una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale, e il terzo motivo di impugnazione è, a mio avviso, ricevibile sotto tale profilo.

53.      In secondo luogo, può sorgere una questione più delicata per quanto riguarda il diritto a un equo processo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (19), che è al cuore del principio della tutela giurisdizionale effettiva. Secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto a un equo processo include il rispetto dei diritti della difesa (20), i quali a loro volta richiedono il rispetto di varie garanzie procedurali quali l’equità procedurale (21), il principio della parità delle armi (22) e il principio del contraddittorio (23). In particolare, da tali requisiti discende che il giudice dell’Unione deve offrire a ciascuna parte una possibilità ragionevole di esporre la propria posizione in circostanze che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto all’avversario (24). Nel caso di specie, ci si potrebbe chiedere se la modifica sostanziale della posizione della Commissione tra le due fasi del procedimento giudiziario in merito all’applicabilità del test Bronner abbia effettivamente pregiudicato le possibilità offerte al gruppo BEH di esercitare i suoi diritti della difesa in condizioni soddisfacenti.

54.      A tal riguardo, è vero che, per definizione, il gruppo BEH ha fondato la sua argomentazione nel corso del procedimento amministrativo e dinanzi al Tribunale sulla premessa che la Commissione ha ritenuto che il test Bronner fosse il criterio giuridico pertinente per valutare il comportamento del gruppo BEH relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1. Tuttavia, rilevo che ciò non ha impedito al gruppo BEH di discutere il merito dell’applicabilità del test Bronner in ogni fase del procedimento amministrativo e giurisdizionale. Di conseguenza, è difficile sostenere che il gruppo BEH non abbia potuto discutere gli elementi di fatto e di diritto pertinenti che hanno determinato l’esito del procedimento. In ogni caso, rilevo altresì che il gruppo BEH non deduce alcun argomento idoneo a dimostrare che esso è stato posto in una situazione nettamente svantaggiata rispetto a quella della Commissione. In tali circostanze, ritengo che il mutamento di posizione della Commissione tra le due fasi del procedimento giudiziario non abbia violato i diritti della difesa del gruppo BEH.

55.      In terzo e ultimo luogo, si potrebbe sostenere che un siffatto mutamento di posizione della Commissione violi, in termini più astratti, principi che sono descritti in modi diversi, ma che ineriscono tutti all’equo svolgimento dei procedimenti giudiziari, quali il principio di buona fede o il principio nemo potest venire contra factum proprium, noto anche come venire contra factum proprium non valet.

56.       Per quanto riguarda il principio della buona fede (25), rilevo che il giudice dell’Unione non ha mai sancito un siffatto principio sul piano processuale nell’ambito di un procedimento di impugnazione. In ogni caso, una violazione della buona fede potrebbe difficilmente essere dimostrata nel caso di specie, in quanto la Commissione motiva la sua posizione in base al fatto che il test Bronner non era, in definitiva, applicabile alla situazione esaminata nella decisione controversa a causa dei chiarimenti dalla sentenza Lietuvos geležinkeliai/Commissione, che è successiva alla decisione controversa e alla fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale nella causa in primo grado.

57.      Conformemente al principio nemo potest venire contra factum proprium, una parte non può contestare quanto precedentemente affermato, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui trattasi (26). Tuttavia, tale principio non deve essere inteso nel senso che esso impedisce completamente a una parte di modificare la propria argomentazione in funzione delle circostanze di ciascuna causa. A tal riguardo, come risulta dal paragrafo 56 delle presenti conclusioni, la Commissione giustifica il mutamento della propria posizione riguardo all’applicabilità del criterio Bronner basandosi su chiarimenti risultanti dalla recente giurisprudenza della Corte. Inoltre, rilevo che dai paragrafi da 51 a 55 delle presenti conclusioni si evince chiaramente che un siffatto mutamento non ha violato né il regolamento di procedura della Corte né i diritti della difesa del gruppo BEH. Ritengo pertanto che il principio nemo potest venire contra factum proprium non sia applicabile al caso di specie.

58.      Alla luce di quanto precede, ritengo che la seconda parte del terzo motivo di impugnazione sia ricevibile.

ii)    Sul merito

59.      Quanto al merito del presente motivo di impugnazione, gli argomenti della Commissione si basano, in sostanza, su due elementi fondamentali, ossia, in primo luogo, il fatto che il gasdotto rumeno 1 non era finanziato mediante investimenti propri della Bulgargaz, bensì mediante fondi pubblici e che la Bulgargaz non era proprietaria del gasdotto; in secondo luogo, il fatto che, a seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2009/73/CE (27), la Bulgargaz non godeva più della libertà di sfruttamento conferitale dal contratto da essa concluso per l’utilizzo di tale gasdotto. Come rilevato ai paragrafi da 25 a 36 delle presenti conclusioni, la recente giurisprudenza della Corte fornisce chiarimenti su come affrontare tali due questioni.

60.      Con il suo primo argomento, la Commissione sostiene che il test Bronner non è applicabile in una situazione come quella del caso di specie, in cui l’infrastruttura di cui trattasi è stata finanziata non mediante investimenti propri dell’impresa dominante, bensì mediante fondi pubblici, e che tale impresa non è proprietaria di detta infrastruttura.

61.      Come ho già indicato al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, dalla sentenza Lukoil risulta che il fattore determinante da prendere in considerazione è costituito dalle condizioni in cui l’impresa dominante ha acquisito tale infrastruttura, in particolare il prezzo pagato e se tale acquisizione deriva da una procedura concorrenziale, nonché l’esistenza di diritti esclusivi che consentono a tale impresa dominante di controllare totalmente l’accesso a detta infrastruttura (28).

62.      Nel caso di specie, la Commissione non ha dedotto alcun argomento idoneo a dimostrare che il prezzo pagato dalla Bulgargaz come corrispettivo per l’utilizzo del gasdotto rumeno 1 e il processo che l’ha condotta al godimento di un diritto esclusivo su di esso non derivassero da una procedura concorrenziale. Di conseguenza, l’affermazione della Commissione secondo cui il test Bronner non era applicabile, per il solo motivo che il gasdotto rumeno 1 era stato finanziato mediante fondi pubblici, non è sufficiente a dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha applicato il test Bronner, nonostante la Bulgargaz non abbia sviluppato il gasdotto rumeno 1.

63.      Inoltre, come sottolineato al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, al fine di determinare se il test Bronner sia applicabile in una situazione del genere, occorre stabilire se l’impresa dominante controlli totalmente l’accesso all’infrastruttura.

64.      A tal riguardo, la Commissione sostiene che il regime normativo applicabile nel caso di specie prevedeva la liberazione e la riassegnazione di capacità sistematicamente inutilizzata e, in linea di principio, un accesso non discriminatorio dei terzi, il che tenderebbe a indicare che la Bulgargaz non controllava pienamente l’accesso al gasdotto rumeno 1.

65.      Nella sentenza Lietuvos geležinkeliai/Commissione, la Corte ha precisato che il test Bronner non è applicabile qualora l’impresa dominante sia soggetta a un obbligo di dare accesso alla propria infrastruttura (29).

66.      Nel caso di specie, come riconosciuto dalla Commissione, è stato stabilito che l’obbligo di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 715/2009 (30) incombeva al GST, ossia la Transgaz, e non alla Bulgargaz, che è l’impresa controllante il gasdotto rumeno 1. Inoltre, alla nota 589 della decisione controversa è chiaramente indicato che «non esiste alcun obbligo regolamentare del genere per quanto riguarda le prenotazioni di capacità della Bulgargaz sul gasdotto di transito rumeno».

67.      In tali circostanze, ritengo che, contrariamente agli argomenti dedotti dalla Commissione, il fatto che il gasdotto rumeno 1 sia stato finanziato mediante fondi pubblici e non dalla Bulgargaz e che sia stato imposto al GST un obbligo regolamentare di concedere l’accesso a terzi non sia idoneo a dimostrare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che il comportamento del gruppo BEH relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1 dovesse essere esaminato alla luce del test Bronner.

68.      Sulla base di tali considerazioni, ritengo che il terzo motivo di impugnazione debba essere respinto.

2.      Sui motivi di impugnazione primo e secondo

69.      I motivi di impugnazione primo e secondo vertono sulla valutazione del Tribunale di un asserito rifiuto da parte della Bulgargaz di restituire capacità come richiesto dalla Transgaz in occasione di una riunione tenutasi il 24 gennaio 2011 e di un asserito diniego di approvvigionamento in forma di omessa risposta a una lettera inviata dalla C Energy il 26 settembre 2013 (in prosieguo: la «lettera del 26 settembre 2013»). In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che, al fine di dimostrare che tale tipo di diniego costituiva un abuso di posizione dominante, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che siffatti dinieghi sono in grado di produrre effetti preclusivi non puramente ipotetici, inclusa la prova che il concorrente potenziale ha, quanto meno, un progetto sufficientemente avanzato per accedere al mercato di cui trattasi entro un termine che eserciterebbe una pressione concorrenziale agli operatori già presenti. Tali dichiarazioni si basano sull’applicazione delle sentenze Generics (UK) e a. (31) e Lundbeck/Commissione (32).

a)      Argomenti delle parti

70.      La Commissione sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché, in sede di esame del rispetto del test Bronner, si è basato sulla giurisprudenza della Corte relativa alla valutazione, alla luce dell’articolo 101 TFUE, degli accordi di differimento dell’ingresso (pay-for-delay) nel settore farmaceutico per richiedere alla Commissione di dimostrare che un concorrente potenziale avesse un progetto sufficientemente tangibile e che avesse adottato misure preparatorie sufficienti per accedere al mercato rilevante entro un termine tale da esercitare una pressione concorrenziale sull’impresa dominante (punti 281, 448 e 449 della sentenza impugnata). Secondo la Commissione, detto test non sarebbe applicabile a tutti i tipi di mercato. La Overgas sostiene gli argomenti della Commissione ritenendo che il Tribunale abbia effettivamente aggiunto un criterio incompatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Più precisamente, per quanto riguarda la lettera del 26 settembre 2013, la Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato elementi di prova allorché ha statuito che detta lettera non costituiva una richiesta sufficientemente precisa e seria di accesso al gasdotto rumeno 1 (punti 459 e 463 della sentenza impugnata).

71.      Il gruppo BEH ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato la recente giurisprudenza della Corte basandosi sulla mancata adozione di misure preparatorie da parte della C Energy per stabilire se essa disponesse di un piano sufficientemente specifico per accedere ai mercati bulgari della fornitura di gas. A tal riguardo, in primo luogo, il gruppo BEH fa riferimento, in particolare, alla sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company (33), da cui risulta, al punto 130, che l’esistenza di un abuso di posizione dominante deve essere dimostrata sulla base di elementi di analisi e di prova precisi e concreti, che il comportamento di cui trattasi è idoneo a produrre effetti preclusivi. In secondo luogo, il gruppo BEH sostiene che, allorché ha dichiarato che il piano della C Energy nella lettera del 26 settembre 2013 era solo preliminare, il Tribunale non ha ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole. Inoltre, per quanto riguarda la riunione del 24 gennaio 2011, il gruppo BEH sostiene che la Commissione contesta solo elementi obiter dicta della sentenza impugnata, il che sarebbe inoperante.

b)      Valutazione

72.      I motivi di impugnazione primo e secondo sollevano, in sostanza, la questione di quali elementi debbano essere presi in considerazione per valutare, da un lato, se il richiedente l’accesso a un’infrastruttura essenziale possa essere considerato un concorrente potenziale e, dall’altro, la serietà e precisione di una siffatta richiesta, che esplicita la sua volontà di accedere al mercato rilevante.

1)      Nozione di concorrente potenziale

73.      Secondo una giurisprudenza costante, un’impresa è un concorrente potenziale su un mercato determinato quando dispone di possibilità reali e concrete di integrare tale mercato e di fare concorrenza con una o più altre imprese già presenti (34). Ciò deve essere suffragato da un insieme di indizi concordanti che tengano conto della struttura del mercato e del contesto economico e giuridico che ne disciplina il funzionamento (35). Attualmente, tuttavia, tale criterio è stato adoperato principalmente in cause relative all’applicazione dell’articolo 101 TFUE.

i)      Concorrente potenziale ai sensi dell’articolo 102 TFUE

74.      Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE si valuta anzitutto in funzione della capacità che la posizione dominante di un’impresa le conferisce di «ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato rilevante, fornendo alla stessa la possibilità di comportamenti rimarcabilmente indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori» (36). Di conseguenza, il carattere abusivo di una siffatta pratica deve essere valutato principalmente alla luce dei suoi effetti sulle imprese concorrenti (37).

75.      Nel contesto dell’articolo 101 TFUE, è stato da tempo stabilito nella giurisprudenza della Corte che l’asserito carattere anticoncorrenziale di una pratica può essere valutato anche alla luce dei suoi effetti sui potenziali concorrenti (38). A mio avviso, tale aspetto è pertinente anche alla luce dell’articolo 102 TFUE, dato che è generalmente ammesso che gli articoli 101 e 102 TFUE debbano essere interpretati in maniera coerente (39). Inoltre, la Corte ha dichiarato che possono essere qualificati come «sfruttamento abusivo di una posizione dominante», oltre ai comportamenti che hanno per effetto, attuale o potenziale, di restringere la concorrenza basata sui meriti, estromettendo imprese concorrenti parimenti efficienti dal mercato o dai mercati interessati, anche comportamenti rispetto ai quali è dimostrato che hanno per effetto, attuale o potenziale, o pure per oggetto, di impedire in una fase preliminare, mediante la creazione di ostacoli all’ingresso o il ricorso ad altre misure ostruttive o ad altri mezzi diversi da quelli che reggono la concorrenza basata sui meriti, alle imprese potenzialmente concorrenti anche solo di accedere a detto o a detti mercati (40).

76.      Dalle considerazioni che precedono risulta che l’abuso di posizione dominante da parte di un’impresa può risultare non solo da una violazione della concorrenza attualmente esercitata da un’altra impresa, ma anche da una violazione della concorrenza che un’impresa non ancora presente sul mercato di cui trattasi potrebbe eventualmente esercitare. Pertanto, occorre ricordare che la nozione di abuso di posizione dominante mira a sanzionare il comportamento abusivo di un’impresa dominante che, per definizione, opera su un mercato in cui la struttura della concorrenza è già indebolita a causa della sua presenza (41). In tale contesto, è essenziale garantire che le condizioni di accesso al mercato di cui trattasi non siano insormontabili per i concorrenti potenziali, quantomeno a causa di un possibile abuso della posizione dell’operatore dominante sul mercato di cui trattasi, per mantenere la possibilità di una futura concorrenza effettiva su tale mercato.

77.      In ogni caso, osservo che, ad esempio, dal punto 85 della sentenza Lietuvos geležinkeliai/Commissione (42), che riguardava specificamente la valutazione del carattere abusivo di una pratica di un’impresa dominante alla luce dell’articolo 102 TFUE, risulta che il comportamento in questione è stato esaminato alla luce degli effetti che esso aveva sul concorrente potenziale dell’impresa dominante (43).

ii)    Valutazione della qualità di concorrente potenziale

78.      Come rilevato al paragrafo 73 delle presenti conclusioni, un’impresa può essere considerata un concorrente potenziale degli operatori già presenti su un mercato quando ha possibilità reali e concrete di accedervi. Tale affermazione deve essere intesa nel senso che essa esclude che un rapporto di concorrenza potenziale possa risultare solo da una possibilità puramente ipotetica di un tale ingresso.

79.      Per l’applicazione di detto criterio, è stato progressivamente stabilito un insieme di elementi oggettivi da prendere in considerazione, tra i quali figura, in particolare, il fatto che l’ingresso nel mercato di cui trattasi deve corrispondere a una strategia economica efficace per l’impresa interessata (44). In altri termini, il presunto concorrente potenziale deve effettivamente essere in grado di offrire i suoi servizi in modo concreto sul mercato di cui trattasi, in condizioni economiche praticabili. A tal riguardo, è particolarmente rilevante esaminare se esistano barriere insormontabili all’ingresso nel mercato che escluderebbero qualsiasi concorrenza potenziale (45). Implicitamente, dette considerazioni sollevano anche la questione del termine entro il quale l’impresa interessata sarà in grado di esercitare una pressione concorrenziale sulle altre imprese. Tale dimostrazione non deve basarsi su una semplice ipotesi, ma deve essere suffragata da elementi di fatto o da un’analisi delle strutture del mercato rilevante (46).

80.      Oltre ai fattori oggettivi di cui supra, è stato da tempo riconosciuto che anche la presa in considerazione di fattori soggettivi quali le intenzioni dell’impresa interessata può essere rilevante (47).

81.      A tal riguardo, rilevo che la Corte ha recentemente confermato l’approccio del Tribunale, il quale ha indicato, in sostanza, che, sebbene l’intenzione di un’impresa di accedere a un mercato possa essere rilevante per determinare se essa possa essere considerata un concorrente potenziale su tale mercato, «l’elemento essenziale sul quale deve basarsi tale qualificazione è tuttavia costituito dalla sua capacità di entrare in detto mercato», aggiungendo che la percezione da parte dell’operatore presente sul mercato della concorrenza potenziale esercitata da un’impresa terza può essere considerata come un semplice elemento supplementare rispetto ai criteri relativi alla capacità e all’intenzione di accedere al mercato (48).

82.      Nell’ambito della presente impugnazione, le parti controvertono in merito a taluni elementi, sia oggettivi che soggettivi, risultanti dalla giurisprudenza della Corte ai fini della valutazione della qualità di concorrente potenziale, nel senso descritto ai paragrafi da 78 a 81 delle presenti conclusioni, segnatamente le sentenze Generics (UK) e a. e EDP – Energias de Portugal e a.

iii) Recenti sviluppi della giurisprudenza

83.      Nella sentenza Generics (UK) e a., la Corte ha precisato le condizioni alle quali, sul mercato dei medicinali, un produttore di medicinali generici deve essere considerato un concorrente potenziale di un produttore di medicinali originari, titolare di brevetti farmaceutici per il medicinale in questione. La sentenza è stata oggetto di un’analisi approfondita nelle conclusioni nella causa EDP – Energias de Portugal e a (49). Per tale ragione, mi limiterò a sintetizzare brevemente gli elementi essenziali per una corretta valutazione della presente impugnazione.

84.      Dalla sentenza Generics (UK) e a. si può dedurre che, come punto di partenza, si applicano criteri generali, come sintetizzati ai paragrafi da 78 a 81 delle presenti conclusioni (50). Successivamente, la Corte si è adoperata per adattare tale metodologia al contesto specifico del mercato dei medicinali contenenti un principio attivo divenuto di pubblico dominio. In tale contesto, essa ha precisato che occorreva determinare, in primo luogo, se l’impresa interessata avesse adottato misure preparatorie sufficienti per consentirle di accedere al mercato entro un termine tale da esercitare una pressione concorrenziale sull’impresa dominante. In tali circostanze, era pertinente esaminare, in particolare, le misure preparatorie e giuridiche intraprese dal presunto concorrente potenziale. L’obiettivo era di stabilire se detta impresa avesse la determinazione definitiva nonché la capacità propria di accedere a tale mercato (punti 43 e 44). In secondo luogo, occorreva anche stabilire se il mercato di cui trattavasi presentasse ostacoli all’accesso di natura insormontabile (punto 45). In terzo luogo, la Corte ha rilevato diversi «elementi supplementari» che potevano essere presi in considerazione (punti da 54 a 57).

85.      Tuttavia, rimaneva aperta la questione se i diversi elementi evidenziati dalla Corte in tale sentenza potessero essere traslati a un contesto diverso da quello del mercato rilevante in tale causa.

86.      La metodologia applicabile è stata chiarita nella sentenza EDP – Energias de Portugal e a. In primo luogo, la Corte ha ribadito le considerazioni generali esposte ai punti da 36 a 39 della sentenza Generics (UK) e a., richiamate al paragrafo 84 delle presenti conclusioni. In secondo luogo, e soprattutto, la Corte ha precisato che il livello di prova richiesto nella sentenza Generics (UK) e a. non può essere considerato di portata generale, in quanto basato su un’analisi propria dei mercati di medicinali (punto 65). Più precisamente, essa ha espressamente indicato che le misure preparatorie previste nell’ambito di tale mercato non possono costituire un requisito autonomo al fine di dimostrare l’esistenza di una concorrenza potenziale e sono pertinenti solo nella misura in cui possono essere idonee a dimostrare che l’impresa interessata dispone di possibilità reali e concrete di accedere al mercato interessato (punto 75). Ne consegue che l’utilizzo di criteri generali per determinare la capacità e la preparazione di un’impresa a essere qualificata come concorrente potenziale deve sempre essere adattato in funzione del mercato specifico di cui trattasi.

2)      Richiesta di accesso a un’infrastruttura essenziale

87.      La serietà della richiesta di accesso a un’infrastruttura essenziale riflette precisamente l’intenzione di un’impresa di accedere a un determinato mercato. Si tratta di un elemento importante, in quanto fa sorgere l’obbligo in capo all’impresa dominante di rispondere a tale richiesta. La giurisprudenza non ha ancora chiarito i fattori da prendere in considerazione per valutare detto aspetto. Tuttavia, ritengo che la serietà di una siffatta richiesta possa essere dimostrata esaminando, in particolare, il contesto in cui essa è stata formulata, il suo tenore letterale, la sua precisione, il numero e la frequenza dei contatti tra le varie parti (51), il comportamento, la natura e le caratteristiche dell’impresa richiedente.

88.      Più precisamente, nel contesto in cui un’impresa dominante controlla l’accesso a un’infrastruttura essenziale, tenuto conto degli elementi pertinenti esposti al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, una richiesta proveniente da un’impresa che soddisfa le condizioni per essere considerata un concorrente potenziale costituisce di per sé un indice sufficientemente serio dell’obbligo di rispondere, purché la richiesta sia bastantemente precisa e chiara. A tal riguardo, occorre tenere presente che all’impresa che detiene una posizione dominante incombe la particolare responsabilità di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno(52).

89.      Nel contesto specifico della presente causa, occorre ricordare che il Tribunale ha esaminato un presunto rifiuto della Bulgargaz di restituire capacità a seguito di richieste asseritamente formulate nel corso di una riunione tenutasi il 24 gennaio 2011 e mediante la lettera del 26 settembre 2013. Da quanto precede risulta che tale valutazione doveva essere effettuata tenendo conto, da un lato, della questione se dette richieste fossero state presentate da imprese che potevano essere considerate concorrenti potenziali, capaci e disposti ad accedere ai mercati bulgari della fornitura di gas e, dall’altro, della questione se tali richieste potessero essere considerate espressione sufficientemente qualificata dell’intenzione di dette imprese di accedere a tale mercato.

3)      Applicazione in sede di impugnazione

90.      È alla luce delle considerazioni esposte al paragrafo 89 delle presenti conclusioni che occorre valutare se il Tribunale abbia correttamente dichiarato che la Commissione ha erroneamente qualificato come diniego di approvvigionamento, da un lato, il fatto che la Bulgargaz non ha restituito capacità in seguito alla sua riunione con la Transgaz del 24 gennaio 2011 e, dall’altro, la mancata risposta della Bulgargaz alla lettera del 26 settembre 2013.

91.      In primo luogo, la riunione del 24 gennaio 2011 è esaminata dal Tribunale ai punti da 273 a 288 della sentenza impugnata. Esso spiega che, nel corso di tale riunione, la Romgaz, impresa rumena fornitrice di gas, ha informato la BEH della sua intenzione di costituire un’impresa comune con altre due imprese terze al fine di costruire un terminale a Constanța (Romania) e che la Transgaz ha sollevato la questione di fornire eventualmente parte della capacità inutilizzata sul gasdotto rumeno 1 (punto 277 della sentenza impugnata). La Commissione contesta specificamente il punto 286 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che, sebbene la questione della Transgaz costituisse una richiesta di restituzione di capacità, nessun elemento del fascicolo dimostrava che l’obiettivo del terminale di Constanța fosse l’accesso ai mercati del gas bulgari.

92.      Il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che gli effetti preclusivi di un’asserita pratica abusiva ai sensi dell’articolo 102 TFUE non devono essere puramente ipotetici (punto 280 della sentenza impugnata). Esso ha aggiunto che, per dimostrare che un diniego di accesso soddisfa tale condizione, la Commissione deve quindi provare, da un lato, che il concorrente potenziale ha, quanto meno, un progetto sufficientemente avanzato per accedere al mercato di cui trattasi entro un termine tale da imporre una pressione concorrenziale agli operatori già presenti (53) (punto 281 della sentenza impugnata) e, dall’altro, che la richiesta di accesso riflette tale progetto in modo sufficientemente preciso affinché l’impresa dominante sia in grado di valutare se sia tenuta a rispondervi (punto 282 della sentenza impugnata) (54).

93.      Dal paragrafo precedente delle presenti conclusioni risulta chiaramente che il ragionamento del Tribunale si basava in parte su sentenze relative alle misure preparatorie da adottare al fine di consentire l’accesso al mercato di medicinali rilevante. Come indicato al paragrafo 86 delle presenti conclusioni, tale ragionamento è errato, in quanto detta giurisprudenza non può essere applicata ad altri mercati, come il mercato del gas. Allo stesso tempo, la Commissione non contesta il fatto che, secondo il Tribunale, essa non ha dimostrato nella decisione controversa che l’obiettivo del terminale di Constanța fosse quello di accedere ai mercati del gas bulgari. Come risulta dall’analisi del terzo motivo di impugnazione, la Commissione ha deciso di valutare il comportamento della Bulgargaz nel mercato dei servizi di capacità sul gasdotto rumeno 1 nella decisione controversa applicando il test Bronner. Tenuto conto del primo criterio di tale test, in base al quale il rifiuto di concedere a terzi l’accesso a un’infrastruttura essenziale deve poter eliminare la concorrenza sul mercato interessato da parte dell’impresa richiedente l’accesso, l’errore constatato quanto al criterio applicabile deve necessariamente essere considerato inoperante.

94.      In secondo luogo, per quanto riguarda la lettera del 26 settembre 2013, il Tribunale ha analizzato tale elemento del comportamento del gruppo BEH ai punti da 445 a 469 della sentenza impugnata.

95.      A tal riguardo, basandosi sui punti 43 della sentenza Generics (UK) e a. e 57 della sentenza Lundbeck/Commissione, il Tribunale ha indicato che, nelle circostanze della sentenza impugnata, «la Commissione doveva dimostrare che la C Energy Group disponeva della ferma determinazione e della capacità propria di accedere ai mercati [in questione] e che, in particolare, essa aveva adottato misure preparatorie sufficienti per consentirle di accedere a tali mercati entro un termine tale da imporre una pressione concorrenziale alla Bulgargaz» (punto 448 della sentenza impugnata). In tale contesto, il Tribunale ha concluso che la lettera del 26 settembre 2013 non consentiva di ritenere che la C Energy Group avesse la ferma determinazione e la capacità effettiva di fornire gas in Bulgaria. Al contrario, secondo il Tribunale, tale lettera dimostrava che, «a tale data, detta impresa non aveva adottato misure preparatorie sufficienti per consentirle di accedere ai mercati bulgari della fornitura di gas entro un termine tale da imporre una pressione concorrenziale alla Bulgargaz» (punto 460 della sentenza impugnata). È alla luce di tali considerazioni che esso ha ritenuto, al punto 463 della sentenza impugnata, che la Bulgargaz non fosse tenuta a rispondere a tale lettera.

96.      Tenuto conto di quanto precede, è chiaro che il Tribunale ha fondato la sua conclusione contestata principalmente, se non unicamente, sull’assenza di misure preparatorie sufficienti per consentire alla C Energy Group di accedere ai mercati di cui trattasi, nel senso attribuito a tali «misure preparatorie» nelle sentenze Generics (UK) e a. e Lundbeck/Commissione.

97.      Tuttavia, come indicato al paragrafo 86 delle presenti conclusioni, il livello di prova richiesto nella sentenza Generics (UK) e a. non può essere considerato di portata generale.

98.      Peraltro, e tenuto conto delle considerazioni sintetizzate ai paragrafi da 74 a 82 delle presenti conclusioni, rilevo che, per quanto riguarda i passaggi pertinenti della sentenza impugnata, non è chiaro se il Tribunale abbia effettuato un’analisi distinta, da un lato, del criterio del «concorrente potenziale» e, dall’altro, della serietà delle richieste presentate durante la riunione del 24 gennaio 2011 e nella lettera del 26 settembre 2013, al fine di stabilire se occorresse rispondere alle richieste formulate in tali occasioni.

99.      In ogni caso e per le ragioni appena esposte, ritengo che il Tribunale abbia erroneamente richiesto alla Commissione di dimostrare che la C Energy avesse adottato misure preparatorie sufficienti per accedere ai mercati di cui trattasi. Così facendo, il Tribunale ha confuso i criteri che devono essere applicati in sede di valutazione dell’esistenza di una «concorrenza potenziale», quali enunciati ai punti da 36 a 39 della citata sentenza Generics (UK) e a., con il tipo di prove che devono essere fornite per determinare se tali criteri siano soddisfatti e che possono variare in funzione del tipo di mercato di cui trattasi.

100. Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto, in primo luogo, stabilire se l’impresa interessata potesse essere considerata un concorrente potenziale valutando le sue reali possibilità di accedere ai mercati del gas bulgari, basandosi sugli elementi oggettivi e soggettivi pertinenti nel contesto specifico di tali mercati. In secondo luogo, esso avrebbe dovuto valutare la serietà della richiesta di accesso al gasdotto rumeno 1 basandosi sugli elementi descritti ai paragrafi 87 e 88 delle presenti conclusioni. Alla luce di quanto precede, ritengo che i motivi di impugnazione primo e secondo debbano essere accolti in quanto il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato imponendo alla Commissione di dimostrare che un terzo richiedente l’accesso al gasdotto rumeno 1 aveva soddisfatto i criteri derivanti dalla sentenza Generics (UK) e a.

3.      Sui motivi di impugnazione quarto e quinto

101. Il quarto motivo di impugnazione verte sulla valutazione, da parte del Tribunale, della censura del gruppo BEH con la quale quest’ultimo ha sostenuto che le richieste di accesso al gasdotto rumeno 1 presentate dalla Overgas nel corso degli anni 2010 e 2011 erano rivolte alla Transgaz e che, pertanto, il modo in cui tali richieste erano state trattate non poteva essergli imputato. Il quinto motivo di impugnazione verte sulla valutazione della durata di un contratto di accesso al gasdotto rumeno 1 concluso il 31 gennaio 2013 tra la Bulgargaz e la Overgas (in prosieguo: l’«accordo di accesso»).

a)      Argomenti delle parti

102. Con il quarto motivo di impugnazione, la Commissione contesta il punto 334 della sentenza impugnata. Essa ritiene che il Tribunale abbia interpretato erroneamente la decisione controversa dichiarando che essa imputava alla Bulgargaz un rigetto della richiesta di accesso al gasdotto rumeno 1 presentata dalla Overgas alla Transgaz. Con il quinto motivo di impugnazione, essa contesta la conclusione di cui ai punti 419 e 443 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha dichiarato, da un lato, che la Commissione non aveva dimostrato che la durata iniziale di tre mesi dell’accordo di accesso avesse la capacità di produrre effetti preclusivi sui mercati bulgari della fornitura di gas rendendo più difficile l’accesso della Overgas a tali mercati e, dall’altro, che le condizioni di proroga di tale contratto ponevano la Overgas in uno stato di incertezza. Più precisamente, la Commissione aggiunge che il Tribunale non poteva imporle di fornire elementi di prova contemporanei alle trattative idonei a dimostrare che la Overgas aveva, all’epoca, ritenuto che detto periodo ostacolasse la sua capacità di concludere contratti con clienti potenziali.

103. Il gruppo BEH contesta gli argomenti della Commissione.

b)      Valutazione

1)      Ricevibilità

104. Con la prima parte del quinto motivo di impugnazione, la Commissione deduce un errore di diritto relativo alla valutazione della durata iniziale di tre mesi dell’accordo di accesso e delle sue condizioni di rinnovo.

105. A tal riguardo, ricordo che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione(55).

106. Per quanto riguarda la prima parte del quinto motivo di impugnazione, la Commissione si limita a riprodurre taluni estratti della decisione controversa in astratto, senza spiegare perché ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di valutazione nell’ambito del loro esame. Ritengo pertanto che la presente parte dell’argomentazione del quinto motivo di impugnazione non sia conforme ai requisiti enunciati al paragrafo 105 delle presenti conclusioni e debba essere respinta.

2)      Sul merito

107. Con il quarto motivo di impugnazione, la Commissione sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la decisione controversa attribuisse al gruppo BEH la responsabilità del rigetto delle richieste di accesso al gasdotto rumeno 1 rivolte dalla Overgas alla Transgaz nel 2010 e nel 2011. Con la seconda parte del quinto motivo di impugnazione, la Commissione afferma che il Tribunale ha erroneamente fondato la sua conclusione secondo cui la Commissione non aveva dimostrato che la durata iniziale dell’accordo di accesso avesse la capacità di produrre effetti preclusivi sul fatto che la Commissione non ha fornito prove documentali contemporanee alla negoziazione di tale accordo.

108. Ritengo che entrambi gli argomenti si basino su una lettura erronea della sentenza impugnata.

109. In primo luogo, la censura accolta dal Tribunale al punto 334 della sentenza impugnata verteva sul modo in cui le richieste di accesso della Overgas al gasdotto rumeno 1 nel 2010 e nel 2011 sono state in generale trattate, e non sulla questione se il loro rigetto potesse essere imputato direttamente alla Bulgargaz. In secondo luogo, la dichiarazione del Tribunale riguardante la durata iniziale dell’accordo di accesso non era fondata unicamente sull’assenza di elementi di prova contemporanei ai fatti, ma anche su un insieme di constatazioni di fatto che la Commissione non contesta. Inoltre, tenuto conto dell’affermazione non contestata secondo cui tali constatazioni erano strettamente connesse alla censura della Overgas relativa a detta lunghezza, non risulta eccessiva la richiesta da parte del Tribunale di elementi di prova, ivi compresi, inter alia, elementi di prova contemporanei alla negoziazione di tale accordo e idonei a dimostrare tali constatazioni.

110. Alla luce di quanto precede, ritengo che i motivi di impugnazione quarto e quinto debbano essere respinti.

4.      Sul sesto motivo di impugnazione

111. Il sesto motivo di impugnazione attiene alla rinegoziazione dell’accordo del 2005, che stabilisce le condizioni di utilizzo del gasdotto rumeno 1, con tre serie di argomenti vertenti: (i) sul carattere intergovernativo di tale accordo; (ii) sul valore probatorio del comportamento della Bulgargaz per dimostrare un diniego di accesso al gasdotto rumeno 1; e (iii) sulla durata delle rinegoziazioni.

a)      Argomenti delle parti

112. La Commissione afferma, in primo luogo, che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione. In secondo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato la decisione controversa allorché ha constatato che quest’ultima ha erroneamente stabilito che le discussioni intergovernative condotte nell’ambito della rinegoziazione dell’accordo del 2005 costituivano un diniego di accesso al gasdotto rumeno I e ha attribuito la responsabilità di dette discussioni alla Bulgargaz (punti 483 e 687 della sentenza impugnata). In terzo luogo, la Commissione contesta il fatto che il carattere intergovernativo e la finalità di tale rinegoziazione possano mettere in discussione la responsabilità del gruppo BEH per la mancata liberazione della capacità inutilizzata (punti 511, 542 e da 529 a 539 della sentenza impugnata). In quarto luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che il comportamento della Bulgargaz al momento della rinegoziazione dell’accordo del 2005 non violava l’articolo 102 TFUE (punti 547, 549, 572, 688 e 689 della sentenza impugnata). In quinto luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto che il gruppo BEH non fosse responsabile della durata di tale rinegoziazione (punti da 650 a 687 della sentenza impugnata).

113. Il gruppo BEH contesta gli argomenti della Commissione.

b)      Valutazione

1)      Osservazioni preliminari sull’operatività del sesto motivo di impugnazione

114. Al punto 489 della sentenza impugnata viene affermato, in sostanza, che dal fascicolo non risultava che, durante le discussioni sulla rinegoziazione dell’accordo del 2005, sussistessero richieste specifiche di accesso al gasdotto rumeno 1 presentate da terzi al gruppo BEH, né che la Transgaz avesse informato o trasmesso siffatte richieste al gruppo BEH. Viene altresì osservato che non esisteva alcuna prova che la stessa Transgaz intendesse accedere ai mercati bulgari della fornitura di gas.

115. In tale contesto, occorre ricordare, da un lato, che il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione(56).

116. In secondo luogo, nella decisione controversa, la Commissione ha deciso di esaminare il comportamento della Bulgargaz relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1 applicando i criteri enunciati al punto 41 della sentenza Bronner al fine di stabilire se tale comportamento fosse compatibile con l’articolo 102 TFUE (57). Uno di questi criteri prevede che il diniego di accesso debba poter eliminare ogni concorrenza sul mercato di cui trattasi da parte dell’ente richiedente l’accesso (58). Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che nessuna richiesta specifica di accesso al gasdotto rumeno 1 da parte di un terzo era stata presentata durante le discussioni sulla rinegoziazione dell’accordo del 2005. Una siffatta constatazione di fatto dev’essere considerata assodata in sede di impugnazione. Ne consegue che tali discussioni non sono idonee a dimostrare l’esistenza di un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE ai fini della decisione controversa. In altri termini, poiché dalla decisione controversa risulta che il comportamento della Bulgargaz è stato esaminato solo alla luce del test Bronner, nessun abuso risultante dall’applicazione di detto test può essere dimostrato in assenza di una richiesta specifica di accesso al gasdotto rumeno 1 proveniente da un soggetto identificato.

117. Alla luce di quanto precede, ritengo che il sesto motivo di impugnazione sia inoperante in quanto, anche se fosse fondato, non potrebbe avere alcuna incidenza reale sulla valutazione del comportamento del gruppo BEH alla luce del test Bronner. Tuttavia, per completezza, esaminerò il merito di tale motivo.

2)      Motivazione della sentenza impugnata

118. La Commissione sostiene che il Tribunale non ha spiegato in che modo il suo ragionamento concernente le otto parti del primo «sottomotivo» del quarto motivo di ricorso della sentenza impugnata, specificamente dedicato all’esame delle discussioni relative alla rinegoziazione dell’accordo del 2005, suffragasse la conclusione secondo cui la Commissione non ha dimostrato la responsabilità del gruppo BEH ai sensi dell’articolo 102 TFUE per non aver concesso alla Transgaz l’accesso al gasdotto rumeno 1.

119. In via preliminare, occorre ricordare che la motivazione della sentenza impugnata deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale (59).

120. Il presente motivo di impugnazione verte sulle discussioni relative alla rinegoziazione dell’accordo del 2005. Nei passaggi pertinenti della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato diverse censure dedotte dal gruppo BEH. Tali censure erano volte a contestare i punti della decisione controversa in cui la Commissione aveva dichiarato che la Bulgargaz non aveva restituito la capacità inutilizzata del gasdotto rumeno 1 quando la Transgaz le aveva chiesto di farlo, o aveva subordinato la restituzione di tale capacità a condizioni (punto 487 della sentenza impugnata). Più precisamente, nell’ambito di tale rinegoziazione, la Commissione ha dichiarato che le condizioni imposte dalla Bulgargaz alla Transgaz, prima di accettare di restituire la capacità sul gasdotto rumeno 1, avevano violato l’articolo 102 TFUE.

121. Pertanto, accogliendo gli argomenti del gruppo BEH, il Tribunale è conseguentemente giunto alla conclusione che la decisione controversa non dimostrava che il comportamento della Bulgargaz relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1 costituisse un diniego di accesso tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 102 TFUE. Dunque, il Tribunale non è venuto meno al suo obbligo di motivazione in relazione a detto motivo e il presente argomento dovrebbe essere respinto.

3)      Asserito snaturamento della decisione controversa

122. La Commissione sembra dedurre uno snaturamento della decisione controversa sostenendo che, allorché ha accolto l’ottava parte del primo «sottomotivo» del quarto motivo di ricorso (punto 687 della sentenza impugnata), il Tribunale ha ritenuto che le discussioni condotte nell’ambito della rinegoziazione dell’accordo del 2005 costituissero di per sé un diniego di accesso al gasdotto rumeno 1.

123. L’argomento del gruppo BEH, sintetizzato dal Tribunale nella seconda frase del punto 483 della sentenza impugnata e confermato al punto 687 di quest’ultima, mirava a dimostrare che la Commissione aveva commesso un errore nella decisione controversa allorché aveva ritenuto che le discussioni intergovernative relative alla rinegoziazione dell’accordo del 2005 costituissero un diniego di accesso al gasdotto rumeno 1 e che la Bulgargaz non avesse agito in modo costruttivo durante le trattative relative all’accordo del 2005. Di conseguenza, può sembrare che il Tribunale abbia accolto un argomento secondo cui tali discussioni intergovernative costituivano di per sé un diniego di accesso al gasdotto rumeno 1.

124. Detto passaggio della sentenza impugnata deve essere letto e interpretato nel suo contesto. A tal riguardo, rilevo in particolare che la prima frase del punto 483 di detta sentenza indica chiaramente che il fulcro dell’argomento del gruppo BEH, condiviso dalla Repubblica di Bulgaria, consiste nel contestare il valore probatorio delle discussioni relative alla rinegoziazione dell’accordo del 2005. Ciò è confermato dall’analisi effettuata successivamente dal Tribunale, consistente essenzialmente nell’esame di tre distinte censure (60) volte a dimostrare che nulla consentiva di ritenere che un diniego abusivo di accesso al gasdotto rumeno 1 da parte del gruppo BEH potesse essere dedotto da tali discussioni.

125. Risulta da quanto precede, nonostante la mancanza di chiarezza del punto 483 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha necessariamente compreso e analizzato l’ottava parte del primo «sottomotivo» del quarto motivo di ricorso nel senso che il gruppo BEH contestava la posizione, presa in considerazione dalla Commissione nella decisione controversa, secondo cui il suo coinvolgimento nella rinegoziazione dell’accordo del 2005 poteva costituire la prova di un diniego o di un indebito ritardo nella concessione dell’accesso al gasdotto rumeno 1.

126. A tal riguardo, osservo che, nella decisione controversa, la Commissione ha indubbiamente ritenuto che il comportamento della Bulgargaz durante le discussioni tenutesi nell’ambito della rinegoziazione dell’accordo del 2005 costituisse un elemento da prendere in considerazione per caratterizzare un diniego di accesso al gasdotto rumeno 1 alla luce del test Bronner.

127. Di conseguenza, l’argomento della Commissione vertente su uno snaturamento della decisione controversa dovrebbe essere respinto.

4)      Sul merito

128. La Commissione deduce tre censure volte a dimostrare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che il comportamento anticoncorrenziale del gruppo BEH ai sensi dell’articolo 102 TFUE non poteva essere dimostrato sulla base della rinegoziazione dell’accordo del 2005. Procederò a un esame separato di ciascuna di tali tre censure: (i) la presunta natura intergovernativa della rinegoziazione dell’accordo del 2005; (ii) il comportamento della Bulgargaz nel corso della negoziazione, e (iii) la durata della negoziazione.

i)      Carattere intergovernativo della rinegoziazione dell’accordo del 2005

129. La Commissione contesta la conclusione di cui al punto 542 della sentenza impugnata, secondo cui le discussioni sulla rinegoziazione dell’accordo del 2005 sono state avviate e hanno avuto luogo a livello intergovernativo e non potevano, pertanto, essere imputate alla Bulgargaz. A tal riguardo, la Commissione deduce tre argomenti a sostegno della sua posizione: la qualificazione giuridica dell’accordo del 2005, l’obiettivo della rinegoziazione e la centralità della sicurezza dell’approvvigionamento di gas in Bulgaria.

–       Qualificazione dell’accordo del 2005 come «intergovernativo»

130. Ai punti da 494 a 510 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l’accordo del 2005. Al punto 511, esso ha statuito, in sostanza, che tale accordo aveva carattere intergovernativo. La Commissione contesta tale dichiarazione sostenendo che l’accordo del 2005 è un accordo commerciale tra parti private e che, sebbene imposto dall’accordo intergovernativo del 2003, quest’ultimo non ne ha precisato il contenuto.

131. La questione che si pone riguarda la natura giuridica dell’accordo del 2005 e se esso possa essere considerato un accordo intergovernativo. A tal riguardo, occorre rilevare che gli accordi intergovernativi sono generalmente definiti come accordi tra Stati, in contrapposizione ad accordi conclusi tra o con privati, associazioni, istituzioni pubbliche o private di diritto interno o organizzazioni internazionali (61).

132. Nel caso di specie, il ragionamento che ha indotto il Tribunale a ritenere che l’accordo del 2005 avesse carattere intergovernativo si basa, in particolare, sulle seguenti considerazioni. In primo luogo, l’accordo del 2005 è stato concluso sulla base dell’accordo intergovernativo del 2003, che costituiva un elemento chiave della cooperazione tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania nel settore del gas (punto 502 della sentenza impugnata). In secondo luogo, esistevano elementi di cooperazione intergovernativa in sede di rinegoziazione dell’accordo del 2005, dal momento che tale rinegoziazione era stata avviata nell’ambito della cooperazione intergovernativa prevista dall’accordo intergovernativo del 2003 (punti 505 e 506 della sentenza impugnata). In terzo luogo, il processo di rinegoziazione coinvolgeva regolarmente autorità governative (punti da 506 a 510 della sentenza impugnata).

133. Alla luce di quanto precede, rilevo che i diversi elementi presi in considerazione dal Tribunale per stabilire il carattere intergovernativo dell’accordo del 2005 non corrispondono alla definizione riportata al paragrafo 131 delle presenti conclusioni. Inoltre, come risulta dal punto 14 della sentenza impugnata, l’accordo del 2005 era, in realtà, un contratto commerciale concluso tra due società, ossia la Transgaz e la Bulgargaz.

134. Di conseguenza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che l’accordo del 2005 aveva carattere intergovernativo e l’argomento della Commissione al riguardo dovrebbe essere accolto.

–       Oggetto della rinegoziazione e ruolo della Bulgargaz quale fornitore pubblico

135. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la rinegoziazione dell’accordo del 2005 aveva segnatamente lo scopo di rispondere alle riserve della Commissione nell’ambito di una procedura di infrazione contro la Romania (punto 528). Esso ha altresì rilevato che la sicurezza dell’approvvigionamento di gas della Bulgaria e l’importanza del gasdotto rumeno 1 avevano costituito un tema centrale nell’ambito della rinegoziazione di tale accordo, il che spiegava l’elevato grado di coinvolgimento delle autorità bulgare in dette discussioni (punti da 529 a 539). La Commissione sostiene che tali considerazioni non possono giustificare il mancato rispetto da parte del gruppo BEH dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 102 TFUE di liberare capacità non usata sul gasdotto rumeno 1.

136. Tuttavia, nulla nella sentenza impugnata suggerisce che il Tribunale abbia ritenuto che l’obiettivo della rinegoziazione dell’accordo del 2005, ossia rispondere alle riserve della Commissione nell’ambito di una procedura di infrazione contro la Romania e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas della Bulgaria, potesse giustificare un inadempimento da parte del gruppo BEH degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 102 TFUE.

137. Per contro, le censure del gruppo BEH riguardanti, da un lato, la finalità della rinegoziazione dell’accordo del 2005 e, dall’altro, il ruolo della Bulgargaz quale fornitore pubblico, contestavano il valore probatorio delle discussioni relative a tale rinegoziazione, al fine di dimostrare l’asserita violazione dell’articolo 102 TFUE. Esse miravano principalmente a dimostrare l’elevato livello di coinvolgimento e di influenza delle autorità bulgare e rumene, nonché la minore influenza della Bulgargaz.

138. Pertanto, è solo in tale ordine di idee che il Tribunale ha accolto dette censure, cosicché gli argomenti della Commissione su detto punto dovrebbero essere respinti.

139. Da quanto precede risulta che, per quanto riguarda i tre argomenti dedotti dalla Commissione avverso la valutazione da parte del Tribunale del valore probatorio delle discussioni relative alla rinegoziazione dell’accordo del 2005, tenuto conto della natura e degli obiettivi di tale rinegoziazione, dovrebbe essere accolto solo l’argomento che contesta l’erronea qualificazione di tale accordo come «intergovernativo». Tuttavia, affinché tale argomento sia efficace, occorre ancora dimostrare che il comportamento della Bulgargaz al momento della rinegoziazione violasse l’articolo 102 TFUE.

ii)    Comportamento della Bulgargaz al momento della rinegoziazione

140. Il Tribunale ha concluso che la Commissione si è erroneamente basata sulle condizioni imposte dalla Bulgargaz prima di accettare la modifica dell’accordo del 2005, al fine di ascrivere alla Bulgargaz un diniego di approvvigionamento (punti da 543 a 648 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata fa riferimento alle tre condizioni imposte dalla Bulgargaz al riguardo: (i) la presentazione di una serie di documenti relativi alle condizioni d’uso del gasdotto rumeno 1; (ii) l’obbligo in capo alla Transgaz di garantire alla Bulgargaz, fino alla fine del 2016, una determinata capacità su tale gasdotto; e (iii) la subordinazione della liberazione della capacità inutilizzata a una riduzione del canone annuo fisso previsto dal contratto del 2005 (punto 545 della sentenza impugnata). La Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha applicato erroneamente le diverse eccezioni – la tutela degli interessi commerciali, l’azione statale e la sicurezza dell’approvvigionamento – invocate per giustificare l’imposizione di tali condizioni da parte della Bulgargaz.

–       Ricevibilità

141. La valutazione del comportamento della Bulgargaz nel corso delle discussioni sulla rinegoziazione dell’accordo del 2005 rientra sostanzialmente nella valutazione dei fatti da parte del Tribunale, che non può essere riesaminata dalla Corte (62). Tuttavia, nella misura in cui la Commissione invoca errori di diritto relativi all’applicazione di diversi criteri giuridici da parte del Tribunale, i suoi argomenti sono ricevibili sotto tale profilo e devono quindi essere esaminati (63).

–       Valutazione

–        Tutela degli interessi finanziari

142. Ai punti 547 e 594 della sentenza impugnata, il Tribunale si è basato sulla sentenza Generics (UK) e a., la quale indica, in sostanza, che un’impresa in posizione dominante è autorizzata a tutelare i propri interessi commerciali allorché questi vengano minacciati e può adottare le misure ragionevoli che ritiene appropriate per tutelarli.

143. La Commissione si limita a mettere in discussione in astratto il riferimento a tale eccezione, senza spiegare perché essa debba effettivamente essere considerata erronea. Conseguentemente, il suo argomento si basa unicamente sulla premessa secondo cui la sentenza Generics (UK) e a. non può giustificare un comportamento anticoncorrenziale. Tuttavia, la sentenza impugnata non sarebbe fondata su una siffatta constatazione. Il Tribunale si limita a invocare l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali per spiegare perché ha ritenuto che le richieste presentate dalla Bulgargaz, menzionate al paragrafo 140 delle presenti conclusioni, fossero adeguate nel caso di specie. Soprattutto, la Commissione fa riferimento alla situazione della C Energy per esemplificare il suo argomento. Tuttavia, è pacifico che la situazione di tale impresa era irrilevante nell’ambito delle discussioni tra la Bulgargaz e la Transgaz relative alla rinegoziazione dell’accordo del 2005 (64).

144. Alla luce di quanto precede, gli argomenti della Commissione non sono sufficientemente chiari e precisi per consentire alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale (65), e dovrebbero pertanto essere respinti.

–        Azione statale

145. Il Tribunale ha constatato che il comportamento della Bulgargaz nei mercati in questione era stato fortemente condizionato da una serie di obblighi imposti dalle autorità pubbliche bulgare in ragione dello status della Bulgargaz quale fornitore pubblico unico in Bulgaria (punto 571 della sentenza impugnata), che era tale da esonerarla dalla sua responsabilità nell’ambito dell’eccezione dell’«azione statale». La Commissione contesta tali constatazioni, sostenendo che il Tribunale ha omesso di applicare i limiti rigorosi che circoscrivono tale eccezione. Più precisamente, essa afferma, da un lato, che il Tribunale non ha dimostrato che il quadro normativo imponesse alla Bulgargaz di non liberare una determinata capacità sul gasdotto rumeno 1 e, dall’altro, che neppure gli obblighi giuridici in capo alla Bulgargaz di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento le imponessero di liberare tale capacità.

146. Rilevo che la Commissione non deduce alcun argomento concreto che dimostri che le condizioni connesse all’eccezione dell’«azione statale» non erano effettivamente soddisfatte nel caso di specie. Di conseguenza, il suo argomento su tale punto dovrebbe essere respinto.

–        Sicurezza dell’approvvigionamento

147. Il Tribunale ha dichiarato che, durante il periodo dell’infrazione, la Bulgargaz operava sui mercati bulgari della fornitura di gas in forza di una licenza di approvvigionamento pubblico che le imponeva diversi obblighi in quanto unico operatore garante della sicurezza dell’approvvigionamento di gas in Bulgaria (punto 549 della sentenza impugnata). La Commissione sostiene che il Tribunale non ha dimostrato che un eventuale rifiuto di liberare capacità inutilizzate sul gasdotto rumeno 1 avrebbe potuto incidere sull’approvvigionamento di gas della Bulgaria.

148. Rilevo che la Commissione si riferisce, a sostegno del suo argomento particolarmente conciso, ai casi di richieste di accesso da parte della C Energy e della Overgas. Orbene, è pacifico che tali richieste individuali non sono state prese in considerazione dal Tribunale nell’ambito della sua valutazione della rinegoziazione dell’accordo del 2005.

149. Di conseguenza, tale argomento dovrebbe essere respinto, così come l’intera argomentazione relativa al comportamento della Bulgargaz al momento della rinegoziazione dell’accordo del 2005.

iii) Durata delle trattative

150. Per quanto riguarda la terza censura, vertente sulla durata delle trattative, il Tribunale ha precisato la portata della sua analisi al punto 652 della sentenza impugnata, affermando che «la durata della rinegoziazione dell’accordo del 2005 costituisce un elemento di prova invocato dalla Commissione per dimostrare l’esistenza della strategia anticoncorrenziale di cui essa ha constatato l’adozione da parte delle ricorrenti». Tuttavia, esso ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato che la durata di tale rinegoziazione fosse imputabile alla Bulgargaz, circostanza che la Commissione contesta.

151. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che l’incidenza del comportamento della Bulgargaz sulla durata delle trattative rientra nella mera valutazione dei fatti ed esula quindi dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione (66).

152. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il sesto motivo di impugnazione dovrebbe essere integralmente respinto.

B.      Accesso alla rete di trasporto e alla stazione di stoccaggio di Chiren

1.      Sul settimo motivo di impugnazione

153. Il settimo motivo di impugnazione verte sul diritto di accesso alla rete di trasporto bulgara. In sostanza, il Tribunale ha dichiarato che la Bulgartransgaz ha impedito, ristretto e ritardato l’accesso di terzi a tale rete di trasporto tra il 29 settembre 2010 e il 31 dicembre 2012. Esso ha tuttavia concluso che la Commissione non aveva dimostrato, da un lato, che un siffatto comportamento fosse tale da restringere la concorrenza sui mercati bulgari di fornitura di gas e, dall’altro, che tale comportamento fosse proseguito dopo il 31 dicembre 2012.

a)      Argomenti delle parti

154. La Commissione sostiene, in primo luogo, che il Tribunale è incorso in un errore allorché ha concluso che, sebbene la Commissione avesse dimostrato che, tra il 29 settembre 2010 e il 31 dicembre 2012, la Bulgartransgaz era venuta meno ai suoi obblighi regolamentari impedendo, limitando e ritardando l’accesso di terzi alla rete di trasporto, essa non aveva dimostrato che un siffatto comportamento fosse tale da restringere effettivamente, e non solo ipoteticamente, la concorrenza, in quanto le imprese interessate non avevano accesso al gasdotto rumeno 1 in quel momento (punti da 951 a 954 della sentenza impugnata). A tal riguardo, la Commissione, sostenuta dalla Overgas, deduce che la constatazione di un abuso a valle non implica necessariamente che il rifiuto di fornire un accesso a capacità a monte sia parimenti illecito e imputabile al medesimo soggetto. La Commissione sostiene, in secondo luogo, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la conclusione della decisione controversa secondo cui la Bulgartransgaz non ha concesso alla Overgas un accesso soddisfacente alla rete di trasporto per il 2013 si basasse unicamente sul fatto che tale accesso era subordinato all’accesso asseritamente limitato al gasdotto rumeno 1 concesso alla Overgas nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, dal momento che il Tribunale ha dichiarato che detto accesso al gasdotto rumeno 1 non era limitato, anche la sua conclusione secondo cui neppure l’accesso alla rete di trasporto era limitato era erronea (punti da 874 a 878 e 880 della sentenza impugnata). Inoltre, la Commissione afferma che, ove la conclusione del Tribunale relativa all’accesso al gasdotto rumeno 1 concesso alla Overgas nel 2013 dovesse essere respinta per le ragioni esposte nell’ambito del primo motivo di impugnazione, anche le sue conclusioni relative alla rete di trasporto per lo stesso periodo dovrebbero logicamente essere respinte.

155. Il gruppo BEH sostiene, in primo luogo, che gli argomenti della Commissione vertenti sull’accesso alla rete di trasporto tra il 29 settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 sono infondati, in quanto il diniego di accesso al gasdotto rumeno 1 è stato causato non dal gruppo BEH, bensì dalla Transgaz. In tali circostanze, le due imprese interessate, ossia la Overgas e la Toplofikacia Razgrad (67), non potevano, in ogni caso, avere accesso ai mercati bulgari del gas per ragioni indipendenti dalla volontà della Bulgartransgaz, anche se vi era stato un accesso regolare alla rete di trasporto. Il gruppo BEH sostiene quindi che il comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso alla rete di trasporto non era, in definitiva, tale da produrre effetti preclusivi effettivi, anziché puramente ipotetici, su tali mercati. In secondo luogo, il gruppo BEH sostiene che gli argomenti della Commissione vertenti sull’accesso alla rete di trasporto a partire dal 2013 sono irricevibili e inoperanti, in quanto la Commissione opera rinvii al primo motivo di impugnazione vertente sull’accesso al gasdotto rumeno 1, senza dedurre alcun argomento pertinente nell’ambito dell’accesso alla rete di trasporto.

b)      Valutazione

1)      Accesso alla rete di trasporto tra il 29 settembre 2010 e il 31 dicembre 2012

156. Il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva dimostrato che la Bulgartransgaz ha impedito, ristretto e ritardato l’accesso alla rete di trasporto della Overgas e della Toplofikacia Razgrad tra il 29 settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 (punti 949 e 950 della sentenza impugnata). Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato che, quandanche la Bulgartransgaz avesse concesso a dette due imprese un accesso soddisfacente a tale rete di trasporto, esse non avrebbero potuto accedere ai mercati bulgari della fornitura di gas, non disponendo di un previo accesso al gasdotto rumeno 1 per ragioni non imputabili al gruppo BEH. In tali circostanze, il Tribunale ha dichiarato che il comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso alla rete di trasporto non poteva avere effetti preclusivi reali, anziché meramente ipotetici, su tali mercati (punti 949 e 950 della sentenza impugnata). La Commissione contesta tale conclusione affermando che il Tribunale non ha applicato il criterio giuridico appropriato. A suo avviso, la questione avrebbe dovuto essere se il comportamento di cui trattasi fosse oggettivamente tale da restringere la concorrenza e non se si potesse dimostrare che detti effetti si sono concretamente prodotti.

157. Occorre rilevare, in via preliminare, che il Tribunale ha collocato la sua analisi nel contesto della giurisprudenza della Corte, la quale prevede, in sostanza, che, affinché un comportamento rientrante in una pratica preclusiva possa essere qualificato come abusivo, tale comportamento deve aver avuto la capacità di restringere la concorrenza e, in particolare, di produrre gli effetti preclusivi addebitati. Una tale valutazione deve tener conto di tutti i fatti rilevanti (68). Il Tribunale ha inoltre osservato che detti effetti preclusivi non devono essere puramente ipotetici. Di conseguenza, la Commissione non può basarsi sugli effetti che tale pratica potrebbe o avrebbe potuto produrre se talune circostanze particolari, che non erano quelle esistenti sul mercato al momento della sua attuazione e la cui realizzazione risultava allora improbabile, si fossero realizzate o si realizzino (69).

158. Nel caso di specie, per quanto riguarda l’organizzazione dei mercati bulgari del gas, è pacifico che la rete di trasporto è situata a valle del gasdotto rumeno 1, dal momento che l’approvvigionamento di gas della Bulgaria dipende quasi interamente dalle importazioni di gas russo (punto 6 della sentenza impugnata) e il gasdotto rumeno 1 è l’unica opzione praticabile per trasportare gas proveniente dalla Russia (punto 10 della sentenza impugnata).

159. Di conseguenza, si pone la questione se, per dimostrare che il comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso alla rete di trasporto poteva essere qualificato come abusivo, in quanto capace di produrre effetti preclusivi reali, anziché puramente ipotetici, la Commissione dovesse altresì dimostrare che le imprese richiedenti un siffatto accesso avevano ottenuto un previo accesso al gasdotto rumeno 1 o che esse non potevano ottenerlo per ragioni imputabili al gruppo BEH.

160. A tal riguardo, rilevo quanto segue.

161. In primo luogo, come osservato al paragrafo 156 delle presenti conclusioni, il Tribunale ha affermato che l’accesso alla rete di trasporto concesso dalla Bulgartransgaz alla Overgas e alla Toplofikacia Razgrad non era soddisfacente tra il 29 settembre 2010 e il 31 dicembre 2012. Tale affermazione non è contestata in sede di impugnazione.

162. In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la Bulgargaz controllava l’accesso dei terzi al gasdotto rumeno 1, dal momento che un terzo che avesse voluto accedere a tale gasdotto durante il periodo dell’infrazione necessitava che la Bulgargaz acconsentisse all’offerta di capacità da parte della Transgaz conformemente ai termini dell’articolo 17.1 dell’accordo del 2005, o a subaffittare parte della sua capacità inutilizzata (punto 149 della sentenza impugnata). In terzo luogo, il Tribunale ha altresì ricordato, in sostanza, che la Commissione aveva indicato nella decisione controversa l’interdipendenza delle tre infrastrutture di cui trattasi, vale a dire il gasdotto rumeno 1, la rete di trasporto e la stazione di stoccaggio di Chiren (punto 1116 della sentenza impugnata). Nel corso del periodo in questione, l’accesso al gasdotto rumeno 1 era necessario per trasferire gas alla rete di trasporto, e l’accesso alla rete di trasporto era altresì necessario per trasferire gas alla stazione di stoccaggio di Chiren. Più in particolare, per quanto riguarda l’interazione tra il gasdotto rumeno 1 e la rete di trasporto, il Tribunale ha stabilito che l’accesso alla rete di trasporto seguiva una procedura in due fasi. In sostanza, in un primo momento, la Bulgartransgaz doveva valutare la richiesta e preparare un parere scritto sulle condizioni di accesso o un rigetto motivato. In caso di parere favorevole, in un secondo momento, essa doveva offrire un contratto di trasporto al richiedente l’accesso o emettere un rigetto motivato. È proprio in tale seconda fase che potrebbe essere richiesta la prova che il richiedente l’accesso abbia stipulato, a monte, un contratto per la fornitura di gas (punti 738, 742, 746 e 749 della sentenza impugnata). Di conseguenza, secondo la Commissione, la Bulgartransgaz e la Bulgargaz erano in grado di influenzare e concorrere alla prevenzione, alla restrizione e al differimento dell’accesso di terzi a tali infrastrutture (punto 1117 della sentenza impugnata).

163. In quarto luogo, il Tribunale ha constatato che nessun elemento del fascicolo consentiva di dimostrare che, durante il periodo dell’infrazione, la Transgaz avesse informato la Bulgargaz dell’esistenza di richieste individuali da parte di terzi di accesso alla capacità del gasdotto rumeno 1. È altresì pacifico che la Overgas aveva trasmesso direttamente siffatte richieste alla Transgaz (punti 291 e 292 della sentenza impugnata).

164. Da quanto precede risulta, da un lato, che non sussiste alcuna prova dell’esistenza di richieste individuali dirette della Overgas e della Toplofikacia Razgrad di accesso al gasdotto rumeno 1 trasmesse alla Bulgargaz. Dall’altro lato, la Bulgartransgaz ha impedito, limitato e ritardato l’accesso della Overgas e della Toplofikacia Razgrad alla rete di trasporto nel corso del periodo di riferimento. È altresì pacifico che la Bulgargaz era strettamente legata alla Bulgartransgaz in quanto membro del gruppo BEH e che la dimostrazione dell’accesso al gasdotto rumeno 1 era solo un passaggio successivo al completamento della procedura iniziale di accesso alle reti di trasporto.

165. In tali circostanze, la giurisprudenza citata al paragrafo 157 delle presenti conclusioni non consente di concludere che il comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso alla rete di trasporto possa costituire una violazione dell’articolo 102 TFUE solo una volta dimostrato che l’impossibilità per la Overgas e la Toplofikacia Razgrad di accedere al gasdotto rumeno 1 era imputabile alla Bulgargaz.

166. A tal riguardo, è vero che, affinché una pratica sia qualificata come abusiva, i suoi effetti preclusivi non devono essere puramente ipotetici. Tuttavia, nel caso di specie, il fatto che la Transgaz non abbia trasmesso le richieste di accesso della Overgas al gasdotto rumeno 1 non può essere considerato rientrante nelle «circostanze particolari, che non erano quelle esistenti sul mercato al momento della sua attuazione e la cui realizzazione risultava allora improbabile», ai sensi del punto 70 della sentenza Servizio Elettrico Nazionale e a. dal momento che il comportamento della Transgaz al riguardo non può essere considerato una condizione di mercato. Di conseguenza, il modo in cui la Transgaz ha trattato tali richieste non può essere considerato una circostanza esistente sui mercati del gas bulgari al momento della presentazione delle richieste di accesso alla rete di trasporto.

167. A tal riguardo, occorre altresì ricordare che un richiedente l’accesso alla rete di trasporto poteva ancora ottenere l’accesso al gasdotto rumeno 1 dopo la conclusione della prima fase o anche dopo la seconda fase della procedura di accesso alla rete di trasporto e prima dell’attuazione del contratto di trasporto (punto 777 della sentenza impugnata). Infatti, nel caso di specie, l’accesso al gasdotto rumeno 1 poteva essere ottenuto molto tempo dopo il comportamento della Bulgartransgaz che, secondo il Tribunale, ha impedito, ristretto e ritardato l’accesso della Overgas e della Toplofikacia Razgrad alla rete di trasporto tra il 29 settembre 2010 e il 31 dicembre 2012. Inoltre, la Bulgargaz e la Bulgartransgaz, in quanto imprese dominanti, avevano una responsabilità particolare di non pregiudicare, con il loro comportamento, una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno (70). In un siffatto contesto, la conclusione secondo cui, a seguito della valutazione della Commissione alla luce del test Bronner, il comportamento della Bulgargaz non ha violato l’articolo 102 TFUE per quanto riguarda l’accesso della Overgas al gasdotto rumeno 1 prima del 2013 non può essere interpretata nel senso che il comportamento della Bulgartransgaz non costituiva una siffatta infrazione per quanto riguarda l’accesso alla rete di trasporto. È sufficiente rilevare che una siffatta valutazione congiunta del comportamento di dette due imprese è in contraddizione con la conclusione del Tribunale secondo cui, in forza delle norme in materia di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione adottate con decisione n. Л-2 (decisione P-2) del regolatore bulgaro, del 14 maggio 2007 (DV n. 45 dell’8 giugno 2007, pag. 51), la Bulgartransgaz non era autorizzata a bloccare l’accesso richiesto alla rete di trasporto per il solo motivo che la prova dell’accesso al gasdotto rumeno 1 non era stata fornita al momento della presentazione della richiesta (punto 771 della sentenza impugnata). A tal riguardo, la prova dell’accesso al gasdotto rumeno 1 rientrava, in via di principio, unicamente nella seconda fase della procedura (punto 770 della sentenza impugnata). Pertanto, limitando l’accesso alla rete di trasporto nel corso della prima fase di tale procedura, il comportamento della Bulgartransgaz ha avuto l’effetto specifico di precludere alla Overgas e la Toplofikacia Razgrad la possibilità di passare alla seconda fase della procedura di cui trattasi.

168. Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto che il comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso alla rete di trasporto tra il 29 settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 non potesse avere effetti preclusivi reali, anziché puramente ipotetici, sui mercati del gas bulgari, e gli argomenti della Commissione relativi al presente motivo di impugnazione dovrebbero conseguentemente essere accolti.

2)      Accesso alla rete di trasporto dopo il 1º gennaio 2013

169. Il Tribunale ha ritenuto che dalla decisione controversa risultasse che la Commissione ha fondato la sua conclusione secondo cui l’accesso alla rete di trasporto concesso alla Overgas per il 2013 era restrittivo unicamente sul modo in cui la Overgas aveva ottenuto l’accesso al gasdotto rumeno 1 per lo stesso anno, che essa ha parimenti giudicato restrittivo. Tuttavia, dal momento che il Tribunale ha indicato che la Commissione non aveva dimostrato che la Bulgargaz non aveva concesso alla Overgas un accesso soddisfacente al gasdotto rumeno 1 per il 2013, esso è giunto alla stessa conclusione per quanto riguarda la rete di trasporto (punti da 874 a 878 e 880 della sentenza impugnata). La Commissione contesta le conclusioni del Tribunale, per il motivo che, avendo il Tribunale erroneamente affermato che l’accesso della Overgas al gasdotto rumeno 1 era soddisfacente, la conclusione interdipendente secondo cui il suo accesso alla rete di trasporto era soddisfacente è necessariamente errata.

170. Occorre rilevare che l’argomento della Commissione è particolarmente confuso, in quanto menziona un errore di diritto nella valutazione del comportamento della Bulgargaz riguardante l’accesso alla rete di trasporto a partire dal 1º gennaio 2013.

171. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, nella decisione controversa, la constatazione secondo cui la Bulgartransgaz non ha concesso alla Overgas un accesso soddisfacente alla rete di trasporto per il 2013 si basa unicamente sul fatto che tale accesso era subordinato all’accesso al gasdotto rumeno 1 concesso alla Overgas nel 2013. Tuttavia, secondo la Commissione, un siffatto accesso al gasdotto rumeno 1 nel 2013 era, di per sé, abusivo e la stessa conclusione dovrebbe, di conseguenza, applicarsi all’accesso concesso alla rete di trasporto. Tuttavia, a giustificazione di tale allegazione, la Commissione si basa su asseriti errori di diritto dedotti nell’ambito del primo motivo di impugnazione.

172. A tal riguardo, occorre osservare che il primo motivo di impugnazione non faceva riferimento alle condizioni di accesso della Overgas al gasdotto rumeno 1 nel 2013. Di conseguenza, la Commissione non può avvalersi degli argomenti dedotti nell’ambito del primo motivo di impugnazione a sostegno dei suoi argomenti vertenti sull’accesso della Overgas alla rete di trasporto a partire dal 1º gennaio 2013.

173. In fase di controreplica, la Commissione aggiunge tuttavia che il Tribunale ha applicato il test introdotto dalla sentenza Generics (UK) e a., la cui applicazione era contestata nell’ambito del primo motivo di impugnazione, ai punti 418 e 419 della sentenza impugnata dedicati alla valutazione della durata di tre mesi prevista nell’accordo relativo all’accesso della Overgas al gasdotto rumeno 1 per il 2013. A tal riguardo, rilevo che la sentenza Generics (UK) e a. viene menzionata solamente in termini generici, con una citazione del punto 154 di detta sentenza che non riguarda il criterio controverso discusso nell’ambito del primo motivo di impugnazione, relativo alla valutazione della nozione di concorrenza potenziale.

174. Alla luce di quanto precede, occorrerebbe respingere la censura vertente sull’accesso della Overgas alla rete di trasporto a partire dal 1º gennaio 2013.

175. Risulta da quanto precede che il settimo motivo di impugnazione dovrebbe essere parzialmente accolto, nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto che il comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso alla rete di trasporto tra il 29 settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 non potesse avere effetti preclusivi reali, anziché puramente ipotetici, sui mercati del gas bulgari.

2.      Sull’ottavo motivo di impugnazione

176. L’ottavo motivo di impugnazione verte sull’accesso alla stazione di stoccaggio di Chiren. Il Tribunale ha indicato, in sostanza, che la Commissione aveva dimostrato che la Bulgartransgaz ha impedito, ristretto e ritardato l’accesso di terzi alla stazione di stoccaggio di Chiren tra il 30 luglio 2010 e il 19 settembre 2014 (punto 1089 della sentenza impugnata). Esso ha inoltre dichiarato che la Commissione aveva dimostrato che un siffatto comportamento era tale da restringere la concorrenza sui mercati bulgari della fornitura di gas tra il 5 giugno 2012 e il 19 settembre 2014, dal momento che le due società richiedenti l’accesso alla stazione di stoccaggio di Chiren avevano parimenti accesso alla rete di trasporto e/o al gasdotto rumeno 1 (punto 1104 della sentenza impugnata). Per contro, il Tribunale ha rilevato che la Commissione non aveva dimostrato che tale comportamento fosse tale da restringere la concorrenza e, in particolare, impedire alla società F e alla Overgas di accedere ai mercati bulgari della fornitura di gas tra il 30 luglio 2010 e il 5 giugno 2012, dal momento che tali imprese non disponevano di un previo accesso al gasdotto rumeno 1 all’epoca (punto 1099 della sentenza impugnata).

a)      Argomenti delle parti

177. La Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in errori di valutazione in diritto ai punti da 1092 a 1103 della sentenza impugnata, allorché ha ritenuto che il comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso alla stazione di stoccaggio di Chiren non era tale da restringere la concorrenza per il periodo compreso tra il 30 luglio 2010 e il 5 giugno 2012. In sostanza, tale argomento si basa su un ragionamento analogo a quello del settimo motivo di impugnazione, nel senso che, dal momento che terzi hanno richiesto l’accesso al gasdotto rumeno 1 e alla stazione di stoccaggio di Chiren, l’assenza di un accertato comportamento abusivo del gruppo BEH sul gasdotto rumeno 1 a monte non rende puramente ipotetici gli effetti anticoncorrenziali del comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso alla stazione di stoccaggio di Chiren a valle. Inoltre, la Commissione afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, per le ragioni esposte nell’ambito del primo motivo di impugnazione, allorché ha affermato, al punto 1094 della sentenza impugnata, che essa non aveva dimostrato che il comportamento della Bulgargaz relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1 costituisse un diniego di accesso tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 102 TFUE. Infine, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore al punto 1103 della sentenza impugnata, allorché ha ritenuto che la capacità di produrre effetti anticoncorrenziali dovesse essere, di per sé, problematica, in quanto la giurisprudenza richiede soltanto la capacità intrinseca del comportamento di produrre effetti.

178. Il gruppo BEH si limita a rinviare agli argomenti presentati in risposta ai motivi di impugnazione primo e settimo, per rispondere all’argomentazione della Commissione fondata sulle stesse ragioni di detti due motivi di impugnazione. Inoltre, per quanto riguarda la contestazione del punto 1103 della sentenza impugnata, il gruppo BEH sostiene che l’impugnazione non individua alcun punto in cui la motivazione contestata sia stata invocata per confutare un elemento della decisione controversa, il che la rende inoperante e irricevibile.

b)      Valutazione

179. Il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva accertato che la Bulgartransgaz aveva impedito, limitato e ritardato l’accesso della società F e della Overgas alla stazione di stoccaggio di Chiren tra il 30 luglio 2010 e il 5 giugno 2012. Tuttavia, applicando lo stesso ragionamento seguito per valutare gli effetti preclusivi sui mercati bulgari del gas del comportamento comparabile relativo alla rete di trasporto, esso ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato che il comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso alla stazione di stoccaggio di Chiren fosse tale da restringere la concorrenza in tali mercati, dal momento che le società F e Overgas non disponevano di un previo accesso al gasdotto rumeno 1 e, di conseguenza, non potevano accedere a detti mercati nel corso di tale periodo. La Commissione contesta detta conclusione, deducendo, in sostanza, gli stessi argomenti addotti nell’ambito del settimo motivo di impugnazione.

180. Alla luce di quanto precede, occorre constatare che sia il ragionamento del Tribunale nella sentenza impugnata sia l’argomento della Commissione nell’ambito dell’impugnazione si basano esattamente sulle stesse ragioni di cui al settimo motivo di impugnazione.

181. Pertanto, per le ragioni esposte ai paragrafi da 156 a 168 delle presenti conclusioni, occorrerebbe accogliere l’ottavo motivo di impugnazione, senza che sia necessario valutare gli altri argomenti dedotti dalla Commissione.

C.      Sull’infrazione unica e continuata (nono motivo di impugnazione)

182. Il nono motivo di impugnazione verte sull’applicazione, da parte del Tribunale, della sentenza Frucona (71), e mira a dimostrare che il solo motivo vertente sul comportamento della Bulgartransgaz relativo alla stazione di stoccaggio di Chiren dopo il mese di giugno 2012 non poteva, salvo snaturare la decisione controversa sostituendo una nuova valutazione dei fatti a quella della Commissione, costituire la motivazione essenziale, né sufficiente, idonea a fondare di per sé sola il dispositivo di tale decisione.

1.      Argomenti delle parti

183. La Commissione sostiene, in primo luogo, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto avrebbe dovuto applicare il criterio enunciato nella sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens (72) invece del criterio enunciato nella sentenza Frucona. A tal riguardo, la Commissione afferma che il criterio enunciato al punto 46 della citata sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens consente di annullare parzialmente una decisione quando l’infrazione unica e continuata di cui trattasi può essere suddivisa in diversi comportamenti costituenti detta infrazione. Secondo tale giurisprudenza, l’impresa interessata deve essere stata messa in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le sono stati contestati comportamenti distinti costituenti tale infrazione, e quindi di difendersi, e la decisione deve essere sufficientemente chiara al riguardo. Conseguentemente, la Commissione sostiene, in secondo luogo, che il Tribunale ha erroneamente affermato che il solo motivo vertente sul comportamento della Bulgartransgaz relativo alla stazione di stoccaggio di Chiren dopo il mese di giugno 2012 non poteva costituire la motivazione essenziale, né sufficiente, idonea a fondare di per sé sola il dispositivo della decisione controversa. A tal riguardo, la Commissione sottolinea che tanto la comunicazione degli addebiti quanto la decisione controversa precisavano in modo sufficientemente chiaro che il diniego della Bulgartransgaz di accesso alla stazione di stoccaggio di Chiren dopo il mese di giugno 2012 si è rivelato essere al contempo un’infrazione unica e continuata e un’infrazione distinta. Di conseguenza, le condizioni per un annullamento parziale erano soddisfatte nel caso di specie.

184. Il gruppo BEH contesta l’argomento della Commissione.

2.      Valutazione

a)      Osservazione preliminare sulla nozione di infrazione unica e continuata

185. La nozione di infrazione unica e continuata è apparsa nella giurisprudenza della Corte alla fine degli anni novanta, ai fini dell’applicazione dell’articolo 85 CE (73). In seguito, essa è stata applicata anche nell’ambito dell’abuso di posizione dominante (74). Le caratteristiche principali delle infrazioni uniche e continuate sono quindi già relativamente ben definite (75) e possono essere sintetizzate brevemente come segue.

186. L’essenza di un’infrazione unica e continuata è l’esistenza di un obiettivo comune perseguito da più imprese, definito dalla giurisprudenza esistente come «piano d’insieme». Pertanto, qualora i diversi comportamenti facciano parte di un siffatto «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali comportamenti in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (76).

187. Infatti, nei casi di comportamenti che, nell’ambito di un piano d’insieme, hanno contribuito al compimento di un’asserita violazione dell’articolo 102 TFUE, l’autorità incaricata dell’indagine può decidere di qualificare ciascuno di tali comportamenti come facente parte esclusivamente di un’infrazione unica e continuata senza necessariamente qualificarlo come infrazione distinta di tale disposizione (77), o di trattare tutti tali comportamenti come infrazioni autonome, e successivamente raggrupparli congiuntamente come un’infrazione unica e continuata (78).

188. Di conseguenza, la tipologia di approccio in una decisione di adottare un atto che constata un’infrazione unica e continuata all’articolo 102 TFUE costituisce una questione cruciale dal momento che, per l’impresa interessata, dal solo fatto che essa sia stata sanzionata per la sua partecipazione a tale infrazione unica e continuata non deriva che ciascun comportamento facente parte di tale infrazione fosse, di per sé, necessariamente illecito alla luce di tale disposizione. Infatti, due comportamenti diversi potrebbero essere leciti ove valutati separatamente, ma considerati abusivi ai sensi dell’articolo 102 TFUE per il motivo che, congiuntamente, essi si iscrivono in un piano d’insieme incompatibile con la concorrenza basata sui meriti e avente effetti anticoncorrenziali. Analogamente, dal fatto che un’infrazione unica e continuata non sia stata dimostrata non deriva necessariamente che uno (o più) comportamenti costitutivi di tale asserita infrazione non possano costituire di per sé un’infrazione all’articolo 102 TFUE.

189. Qualora il controllo giurisdizionale di una decisione che constata un’infrazione unica e continuata porti alla conclusione che tale constatazione era errata, possono essere prese in considerazione due situazioni potenziali. Da un lato, tale decisione potrebbe essere annullata nella sua interezza ove i diversi comportamenti di detta asserita infrazione non vengano di per sé considerati infrazioni dell’articolo 102 TFUE. Dall’altro, essa potrebbe essere annullata parzialmente ove uno o più comportamenti vengano valutati come infrazioni separate dell’articolo 102 TFUE. A tal riguardo, occorre tenere a mente che l’annullamento parziale di un atto di diritto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui si chiede l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito non è soddisfatto quando l’annullamento parziale dell’atto produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza dello stesso (79).

190. Il test giuridico da applicare per determinare in quale misura gli elementi di una decisione della Commissione che constata un’infrazione unica e continuata possano essere separati è stato sancito dalla Corte nell’ambito dell’articolo 101 TFUE. Il ragionamento pertinente può essere trasposto all’articolo 102 TFUE, in quanto il test si basa su elementi comuni all’indagine di qualsiasi asserito comportamento anticoncorrenziale.

191. In primo luogo, l’impresa di cui trattasi deve essere stata messa in grado, nel corso della procedura amministrativa, di comprendere che le viene altresì contestato ciascuno dei comportamenti costituenti l’infrazione. In secondo luogo, la decisione deve essere sufficientemente chiara al riguardo (80). Quando la Commissione intende contestare ai destinatari di una comunicazione degli addebiti non solo un’infrazione unica e continuata, ma anche ciascuno dei comportamenti costituenti tale infrazione separatamente considerati come infrazioni distinte, il rispetto dei diritti della difesa di tali destinatari esige che la Commissione esponga, in detta comunicazione, gli elementi necessari per consentire a questi ultimi di comprendere che la Commissione li persegue a titolo tanto di tale infrazione unica e continuata quanto di ciascuna di tali infrazioni distinte (81).

192. È alla luce di tutte tali considerazioni che occorre valutare gli argomenti sollevati dalla Commissione nell’ambito del nono motivo di impugnazione.

b)      Sulla prima parte del nono motivo di impugnazione

193. La Commissione sostiene che il Tribunale non ha applicato il test giuridico appropriato, al fine di stabilire se la decisione controversa potesse essere annullata solo parzialmente e non nella sua interezza.

194. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione non può sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto di cui trattasi. Tale affermazione si basa sull’applicazione della sentenza Frucona (82) (punto 1109 della sentenza impugnata). Esso ha poi osservato che la motivazione della decisione controversa si basava su due pilastri fondamentali (punto 1111 della sentenza impugnata), ossia una strategia anticoncorrenziale volta a proteggere la posizione dominante della Bulgargaz sui mercati bulgari di fornitura di gas (punti da 1112 a 1117 della sentenza impugnata) e la nozione di «infrazione unica e continuata» (punti da 1118 a 1134 della sentenza impugnata).

195. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che né nella motivazione della decisione impugnata, né tanto meno nel suo dispositivo, la Commissione abbia imputato al gruppo BEH più infrazioni distinte. In secondo luogo, esso ha statuito che l’infrazione unica e continuata contestata al gruppo BEH si basava su un elemento chiave, ossia una strategia anticoncorrenziale fondata sull’interdipendenza dei comportamenti relativi a ciascuna parte dell’infrastruttura del gas di cui trattasi, e aveva come unico obiettivo la preclusione dei mercati bulgari di fornitura di gas. In terzo luogo, esso ha ritenuto che il comportamento asseritamente abusivo relativo al gasdotto rumeno 1 fosse il fulcro sul quale ruotavano l’analisi della Commissione e la motivazione della decisione controversa (punti 1127 e 1128 della sentenza impugnata). In tali circostanze, il Tribunale ha dichiarato che, alla luce di tutti i comportamenti addebitati al gruppo BEH e dell’accento posto dalla decisione impugnata sulla loro interdipendenza, complementarità e reciproco rafforzamento, dal dispositivo della stessa non si può dedurre che esso si fondi su più motivi concernenti comportamenti abusivi distinti, ciascuno dei quali sarebbe sufficiente, di per sé, a giustificarlo (punto 1131). In tali circostanze, il Tribunale ha dichiarato che il solo motivo di ricorso vertente sul comportamento della Bulgartransgaz per quanto riguarda la stazione di stoccaggio di Chiren dopo il mese di giugno 2012 non poteva, salvo snaturare la decisione impugnata sostituendo una nuova valutazione dei fatti a quella della Commissione, costituire la motivazione essenziale, né sufficiente, idonea a fondare di per sé sola il dispositivo di detta decisione (punto 1133).

196. Alla luce di quanto precede, è giocoforza constatare che non risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata che il Tribunale abbia considerato la possibilità di annullare parzialmente la decisione controversa.

197. Tuttavia, come ho rilevato ai paragrafi 190 e 191 delle presenti conclusioni, nel caso in cui venga preso in considerazione un eventuale annullamento parziale di una decisione della Commissione che sanziona un’infrazione unica e continuata all’articolo 102 TFUE, occorre altresì dimostrare che ogni singolo comportamento costituente tale infrazione unica e continuata, di per sé e considerato isolatamente, possa essere parimenti qualificato come infrazione distinta di tale disposizione. A tal fine, la Commissione deve individuare e caratterizzare giuridicamente in tal senso ciascuno di detti comportamenti separatamente.

198.  A tal riguardo, dal paragrafo 195 delle presenti conclusioni risulta chiaramente che il Tribunale ha dichiarato che né nella motivazione della decisione controversa, né tanto meno nel dispositivo di quest’ultima, la Commissione ha imputato al gruppo BEH diverse infrazioni distinte. In tali circostanze, occorre concludere che, allorché ha dichiarato che l’infrazione unica e continuata non era costituita da infrazioni separate, il Tribunale ha ritenuto che le diverse parti della decisione controversa non potessero essere separate e che la decisione non potesse essere parzialmente annullata.

199. È stato solo dopo tale constatazione che il Tribunale ha esaminato la questione se il dispositivo della decisione controversa potesse reggersi sulla base del solo motivo vertente sul comportamento della Bulgartransgaz relativo alla stazione di stoccaggio di Chiren dopo il mese di giugno 2012.

200. Alla luce di quanto precede, non si può sostenere che il Tribunale non abbia applicato il test giuridico appropriato per stabilire se la decisione controversa potesse essere annullata solo parzialmente invece che nella sua interezza, e tale argomento dovrebbe conseguentemente essere respinto.

c)       Sulla seconda parte del nono motivo di impugnazione

201. La Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore allorché ha affermato che non risultava chiaramente dalla comunicazione degli addebiti e dalla decisione controversa che il comportamento del gruppo BEH relativo al diniego di accesso alla stazione di stoccaggio di Chiren dopo il mese di giugno 2012 costituisse un’infrazione distinta dell’articolo 102 TFUE, corrispondente a uno dei comportamenti costituenti l’asserita infrazione unica e continuata.

202. Come ho rilevato al paragrafo 191 delle presenti conclusioni, è possibile dimostrare che una decisione della Commissione relativa a una presunta violazione dell’articolo 102 TFUE è costituita, al contempo, da un’«infrazione unica e continuata» e da infrazioni distinte solo se ciò può essere chiaramente dedotto dalla motivazione e da tale decisione. In altre parole, se una siffatta affermazione non può essere ricavata sia dalla motivazione che dalla decisione, non è possibile annullare la decisione parzialmente. Più precisamente, il Tribunale ha dichiarato che, quando la Commissione intende contestare a un’impresa di aver partecipato non solo a un’«infrazione unica e continuata», ma anche a più infrazioni distinte corrispondenti a più comportamenti illeciti, essa deve precisare e motivare la qualificazione giuridica di infrazione distinta che essa attribuisce a ciascuno di tali comportamenti (83).

203. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato al punto 55, e ricordato al punto 1130, che l’articolo 1 del dispositivo della decisione controversa è così formulato: «La Bulgarian Energy Holding EAD e le sue controllate Bulgargaz EAD e Bulgartransgaz EAD hanno commesso un’infrazione unica e continuata dell’articolo 102 [TFUE] negando a terzi l’accesso alla rete di trasporto (…), al gasdotto (…) rumeno 1 e alla [stazione di stoccaggio di] Chiren, con conseguente preclusione dei mercati dell’approvvigionamento di gas in Bulgaria».

204. Dalla formulazione del dispositivo della decisione controversa risulta chiaramente che la Commissione ha qualificato i tre comportamenti pertinenti, relativi alla rete di trasporto, al gasdotto rumeno 1 e alla stazione di stoccaggio di Chiren, solo come comportamenti facenti parte di un’«infrazione unica e continuata» dell’articolo 102 TFUE, senza qualificarli anche come infrazioni distinte dell’articolo 102 TFUE.

205. Per quanto riguarda la motivazione della decisione controversa, la Commissione sostiene, in modo astratto e senza spiegare chiaramente come, che la decisione controversa dimostra che ciascun comportamento ha impedito l’accesso rispettivamente alla rete di trasporto, al gasdotto rumeno 1 e alla stazione di stoccaggio di Chiren e che ciascuno di tali comportamenti soddisfa le condizioni per essere qualificato come infrazione dell’articolo 102 TFUE. Tuttavia, la Commissione non precisa quali punti specifici di tale decisione suffraghino la constatazione secondo cui il diniego di accesso alla stazione di stoccaggio di Chiren dopo il mese di giugno 2012 costituiva un’infrazione distinta dell’articolo 102 TFUE.

206. In particolare, la Commissione fa valere che la sezione 6.2.4.5 della decisione controversa qualifica come un comportamento distinto uno schema chiaro nel comportamento della Bulgartransgaz consistente nell’impedire, limitare e ritardare l’accesso alla stazione di stoccaggio di Chiren. Tuttavia, occorre ricordare al riguardo che le nozioni di «comportamento» e di «infrazione» non dovrebbero essere confuse (84). A tal proposito, dall’argomento della Commissione risulta chiaramente che essa ha riconosciuto che la decisione controversa ha valutato diversi comportamenti al fine di accertare un’infrazione unica e continuata. Tuttavia, tali affermazioni non dimostrano che detta decisione abbia stabilito che l’asserita infrazione unica e continuata era costituita da diversi comportamenti che costituivano essi stessi infrazioni.

207. Alla luce di quanto precede, tale argomento dovrebbe essere respinto, con la conseguenza che il nono motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto nella sua interezza.

D.      Sui diritti della difesa (decimo motivo di impugnazione)

208. Il decimo motivo di impugnazione verte sulla valutazione da parte del Tribunale di un’asserita violazione dei diritti della difesa del gruppo BEH e del principio di buona amministrazione. In sostanza, il Tribunale ha rilevato vizi del procedimento amministrativo, nel corso del quale la Commissione ha organizzato un totale di otto riunioni con la Overgas e ha redatto note sintetiche non riservate nonché resoconti dettagliati riservati in seguito a ciascuna di esse. La Overgas ha presentato osservazioni scritte (in prosieguo: le «osservazioni sul seguito») riguardanti sei di tali riunioni. Il gruppo BEH ha inizialmente avuto accesso solo alle note sintetiche e a una versione non riservata delle osservazioni sul seguito di alcune di tali riunioni. Il gruppo BEH ha successivamente ottenuto l’accesso ai resoconti dettagliati nell’ambito di una procedura di sala dati, tramite rappresentanti esterni che hanno redatto una relazione poi trasmessa alle ricorrenti in forma non riservata. Il Tribunale ha dichiarato che, allorché ha concesso al gruppo BEH un accesso eccessivamente limitato al fascicolo nell’ambito della procedura di sala dati e ha negato l’accesso a versioni meno espunte dell’osservazione sul seguito, la Commissione ha commesso un errore procedurale tale da violare i diritti della difesa del gruppo BEH.

1.      Argomenti delle parti

209. La Commissione sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato per valutare gli effetti delle asserite irregolarità procedurali sui diritti della difesa della ricorrente. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l’accesso diretto al fascicolo da parte del gruppo BEH, oltre all’accesso già ottenuto tramite i suoi rappresentanti esterni nel corso della procedura di sala dati, avrebbe consentito al gruppo BEH di difendersi più efficacemente. In secondo luogo, la Commissione afferma che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la procedura di sala dati era di per sé tale da ledere i diritti della difesa del gruppo BEH, a causa dell’esercizio indiretto dell’accesso tramite consulenti giuridici esterni. In terzo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova relativi ai resoconti dettagliati e alle osservazioni sul seguito, affermando che tali documenti avevano un’importanza che non doveva essere ignorata per aiutare il gruppo BEH a difendersi più efficacemente. In quarto luogo, la Commissione deduce che il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio. Infatti, mentre il Tribunale ha ordinato alla Commissione di produrre un certo numero di documenti e ha successivamente autorizzato il gruppo BEH a presentare le loro osservazioni, esso non ha mai dato alla Commissione la possibilità di esprimere il suo punto di vista per iscritto.

210. Il gruppo BEH contesta gli argomenti della Commissione.

2.      Valutazione

a)      Ricorso a una procedura di sala dati

1)      Osservazioni preliminari sulla procedura di sala dati

211. La questione centrale sollevata nell’ambito del decimo motivo di impugnazione riguarda la conciliazione, in cause in materia di concorrenza, tra il principio del rispetto dei diritti della difesa, che è stato da tempo sancito in materia di procedimenti amministrativi (85), in particolare quando si tratta del diritto di accesso al fascicolo, e la necessità di tutelare gli interessi legittimi delle imprese coinvolte in relazione a segreti commerciali o di altre informazioni riservate. Nel caso di specie, tale questione piuttosto classica sorge nella forma concreta del ricorso da parte della Commissione alla cosiddetta «procedura di sala dati».

212. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, sia il diritto di essere ascoltato [articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta] sia il diritto di accesso al fascicolo [articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta] sono corollari del rispetto dei diritti della difesa nei procedimenti amministrativi, che rappresenta un diritto fondamentale costituente parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (86). Nello specifico contesto del diritto della concorrenza, il diritto di accesso agli atti implica che la Commissione dia all’impresa interessata la possibilità di esaminare tutti i documenti contenuti nel fascicolo istruttorio che possano essere rilevanti ai fini della sua difesa. Questi ultimi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti commerciali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e ogni altra informazione riservata (87).

213. Il diritto di accesso al fascicolo non costituisce una prerogativa assoluta e può essere limitato, soprattutto perché deve essere conciliato con il principio generale del diritto delle imprese alla tutela dei loro segreti commerciali (88). Tali considerazioni sono, in particolare, direttamente implementate nel diritto della concorrenza mediante l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e gli articoli 15, paragrafo 2, e 16 del regolamento n. 773/2004, che stabiliscono le modalità di utilizzo dei documenti del fascicolo in relazione a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 o dell’articolo 102 TFUE.

214. I requisiti summenzionati sono particolarmente stringenti per quanto riguarda le indagini condotte dalla Commissione ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, in quanto tale contesto specifico richiede che gli elementi di prova siano raccolti presso imprese i cui interessi e le cui strategie economiche o commerciali possono necessariamente divergere o addirittura dover rimanere segreti. Al fine di preservare l’efficacia dell’operato della Commissione e di garantirle le informazioni più complete, pertinenti e utili possibili, è stato quindi necessario fornire alla Commissione diversi strumenti che le consentissero di raccogliere e utilizzare tali informazioni nel rispetto dei principi sintetizzati ai paragrafi 212 e 213 delle presenti conclusioni.

215. Nel caso di specie, la Commissione ha scelto di combinare l’uso di versioni espunte di diversi documenti, nonché di concedere l’accesso alla versione riservata di tali documenti mediante una procedura di sala dati. Tale procedura è volta a concedere a un’impresa sottoposta a indagine l’accesso, in maniera limitata, alle informazioni ottenute dalla Commissione nell’ambito di un procedimento ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, tutelando al contempo i segreti commerciali e le altre informazioni riservate. Per conseguire tale obiettivo, l’accesso alla sala dati è circoscritto a un numero limitato di persone, segnatamente consulenti esterni. Essa è inoltre soggetta a condizioni di accesso restrittive: ad esempio, il tempo concesso è limitato, non è consentita alcuna comunicazione esterna e i consulenti esterni possono portare solo attrezzature limitate.

2)      Applicazione al caso di specie

216. La prima questione sollevata dalla Commissione riguarda il punto 1215 della sentenza impugnata. Essa si basa sul presupposto che il Tribunale abbia ritenuto che il ricorso alla procedura di sala dati tramite rappresentanti esterni violasse, di per sé, i diritti della difesa del gruppo BEH.

217.  Ritengo che il ragionamento del Tribunale al riguardo sia ambiguo, in quanto è difficile comprendere se il fatto che il gruppo BEH abbia potuto esercitare i suoi diritti della difesa solo tramite rappresentanti esterni nel corso della procedura di sala dati sia la ragione per cui il Tribunale ha ritenuto che tale procedura, così come svoltasi nel caso di specie, potesse incidere su detti diritti. In tali circostanze, e nella misura in cui il punto 1215 della sentenza impugnata potrebbe essere inteso in tal senso, occorre chiarire le seguenti questioni.

218. Come rilevato al paragrafo 214 delle presenti conclusioni, è innegabile che l’accesso al fascicolo mediante una procedura di sala dati non è, per sua natura, un accesso concesso in modo convenzionale secondo la procedura prevista all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 nonché all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 773/2004. È proprio questo il motivo per cui la Commissione stessa, al punto 97 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE (GU 2011, C 308, pag. 6), indica che il ricorso a una procedura di sala dati potrebbe «limitare un diritto delle parti ad avere pieno accesso al fascicolo istruttorio» (89).

219. Ciò premesso, occorre altresì rilevare che, nonostante la forma ristretta di divulgazione che essa consente, la procedura di sala dati rende comunque possibile un accesso indiretto a documenti riservati e, di conseguenza, facilita potenzialmente la capacità di una parte di segnalare l’esistenza di elementi di prova a discarico. In altri termini, tale strumento può, in via eccezionale, contribuire a bilanciare il legittimo esercizio dei diritti di accesso al fascicolo con la necessaria protezione dei segreti commerciali.

220. Alla luce di quanto precede, ritengo che, anche se l’accesso indiretto ai documenti nell’ambito di una procedura di sala dati costituisce una chiara limitazione dell’esercizio del diritto di accesso al fascicolo, esso non violi necessariamente i diritti della difesa dell’impresa interessata. Una siffatta procedura può quindi essere appropriata se sono soddisfatti i seguenti criteri. In primo luogo, la Commissione deve dimostrare l’effettiva necessità di proteggere segreti commerciali o altre informazioni riservate (90). In secondo luogo, e nello stesso ordine di idee, occorrerebbe anche stabilire perché il ricorso alla sala dati è, nel caso di specie, più appropriato rispetto, ad esempio, alla preparazione di documenti non riservati idonei a soddisfare adeguatamente i requisiti dei diritti della difesa. Infine, la Commissione dovrebbe altresì garantire in particolare che i documenti trasmessi all’impresa interessata al termine della procedura di sala dati consentano a detta impresa di esercitare efficacemente i suoi diritti della difesa, in particolare prendendo conoscenza di qualsiasi elemento di prova a discarico contenuto nel fascicolo della Commissione.

221. Tuttavia, nel caso di specie, ritengo che il punto 1215 della sentenza impugnata non debba essere inteso nel senso che il Tribunale aveva concluso che il ricorso alla procedura di sala dati violava, di per sé, i diritti della difesa del gruppo BEH.

222. Il Tribunale indica, al punto 1213 della sentenza impugnata, che, al momento della procedura di sala dati, le informazioni contenute nei resoconti dettagliati di tali riunioni rivestivano natura storica. In sede di impugnazione, la Commissione non deduce alcun argomento specifico contro detta affermazione. A tal riguardo, occorre osservare che l’irregolarità procedurale rilevata al punto 1238 della sentenza impugnata riguarda soltanto le riunioni del 13 ottobre 2010 (punto 1228), del 13 gennaio 2011 (punto 1231), del 15 dicembre 2011 (punto 1233) e del 17 giugno 2013 (punto 1235), ossia le riunioni che il Tribunale aveva considerato non più riservate nel corso della procedura di sala dati.

223. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la Commissione ha commesso un errore procedurale allorché ha concesso l’accesso a documenti non riservati solo mediante la procedura di sala dati, la quale, per sua natura, dovrebbe essere riservata ai documenti di cui sono debitamente dimostrate la riservatezza e, pertanto, un’esigenza di tutela. Inoltre, anche se il punto 1215 della sentenza impugnata dovesse essere interpretato come indicato al paragrafo 217 delle presenti conclusioni, un siffatto errore sarebbe in ogni caso inoperante in quanto la procedura di sala dati è stata applicata nel caso di specie a documenti non riservati.

b)      Valutazione dei presunti elementi di prova a discarico

224. La seconda questione sollevata dalla Commissione riguarda il punto 1225 della sentenza impugnata, che dichiara la necessità di verificare se i documenti divulgati a seguito dell’ordinanza del 14 marzo 2022, Bulgarian Energy Holding e a./Commissione (91), avrebbero consentito alle ricorrenti di suffragare o consolidare taluni argomenti nella loro difesa. La Commissione sostiene che tale dichiarazione semplificava indebitamente i requisiti giuridici applicabili e che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova allorché ha concluso che gli elementi precedentemente non divulgati dei documenti pertinenti avevano un’importanza che non avrebbe dovuto venire ignorata.

225. Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione del criterio giuridico da applicare, ricordo che la questione se il Tribunale abbia applicato il criterio giuridico corretto come fondamento della sua valutazione dei fatti e degli elementi di prova è una questione di diritto, soggetta al controllo della Corte. Tuttavia, per quanto riguarda l’asserito snaturamento degli elementi di prova, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (92).

1)      Test giuridico

226. La giurisprudenza della Corte opera una distinzione tra la mancata divulgazione di elementi di prova a carico e la mancata divulgazione di elementi di prova a discarico. A tal riguardo, la soglia da raggiungere per dimostrare una violazione dei diritti della difesa a causa della mancata divulgazione di elementi di prova a carico sarebbe più elevata che per gli elementi di prova a discarico (93).

227. In sostanza, per quanto riguarda gli elementi di prova a discarico, spetta all’impresa interessata dimostrare che la mancata comunicazione ha potuto influenzare, a suo detrimento, lo svolgimento del procedimento e il contenuto della decisione della Commissione, dimostrando che essa avrebbe potuto utilizzare tale documento a discarico per la propria difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate in quello stadio dalla Commissione e avrebbe potuto, pertanto, influenzare, in una maniera qualsiasi, le valutazioni effettuate dall’istituzione nell’eventuale decisione(94).

228. Il Tribunale ha sintetizzato il metodo che intendeva applicare ai fini dell’analisi al punto 1152 della sentenza impugnata, indicando che avrebbe verificato se, tenuto conto delle particolari circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, il gruppo BEH avesse sufficientemente dimostrato che avrebbe potuto difendersi più efficacemente in mancanza di detta irregolarità procedurale commessa dalla Commissione.

229. Successivamente, dopo aver constatato l’esistenza di vizi procedurali, esso ha applicato detto metodo valutando gli effetti di tali vizi sui diritti della difesa del gruppo BEH. A tal riguardo, il Tribunale ha esaminato gli argomenti presentati dal gruppo BEH nelle sue osservazioni depositate il 27 aprile 2022, a seguito della produzione da parte della Commissione della versione non riservata dei documenti pertinenti, al fine di dimostrare che l’accesso a taluni elementi del fascicolo, che non sono stati divulgati nel corso del procedimento amministrativo, gli avrebbe consentito di difendersi più efficacemente.

230. In tali circostanze, ritengo che la Commissione non possa censurare il test giuridico adoperato dal Tribunale.

2)      Asserito snaturamento degli elementi di prova

231. Il Tribunale ha esaminato i resoconti dettagliati delle riunioni del 13 ottobre 2010, del 13 gennaio 2011, del 15 dicembre 2011 e del 17 giugno 2013, nonché le osservazioni sul seguito del 18 novembre 2010 e del 10 giugno 2011, ai punti da 1227 a 1245 della sentenza impugnata. Come ricordato al paragrafo 225 delle presenti conclusioni, nell’ambito di un’impugnazione, l’asserito snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo.

i)      Sui resoconti dettagliati delle riunioni

232. Per quanto riguarda il resoconto dettagliato della riunione del 13 ottobre 2010, il Tribunale ha indicato, in sostanza, di poter accogliere l’argomento del gruppo BEH secondo cui le difficoltà riscontrate dalla Overgas nell’accedere ai mercati bulgari della fornitura di gas non erano ad esso imputabili, bensì alle autorità bulgare, a causa del recepimento non corretto e incompleto delle direttive pertinenti dell’Unione. La Commissione sostiene che gli stessi resoconti dettagliati dimostravano altresì che la Overgas riteneva che il comportamento del gruppo BEH fosse una causa di tali difficoltà.

233. Ritengo che l’argomento della Commissione su tale punto sia fondato. Anche supponendo che gli elementi menzionati al paragrafo precedente delle presenti conclusioni avrebbero potuto essere idonei a suffragare un argomento secondo cui le autorità bulgare erano in parte responsabili delle difficoltà della Overgas ad accedere ai mercati bulgari di fornitura di gas, resta il fatto che la Overgas ha altresì affermato che anche il gruppo BEH era in tal senso responsabile, mentre il Tribunale ha indicato, al punto 1230 della sentenza impugnata, che tali elementi avrebbero potuto essere idonei a confermare e suffragare l’argomento del gruppo BEH secondo cui le difficoltà incontrate dalla Overgas per accedere ai mercati bulgari di fornitura di gas non erano ad esso imputabili. Tale affermazione del Tribunale è quindi manifestamente erronea.

234. Per quanto riguarda il resoconto dettagliato della riunione del 13 gennaio 2011, il Tribunale ha indicato, in sostanza, che esso dimostrava che la Overgas riteneva all’epoca che la Transgaz controllasse l’accesso al gasdotto rumeno 1, e che tale elemento avrebbe potuto suffragare l’argomento del gruppo BEH secondo cui esso non era l’ente responsabile della concessione e della gestione dell’accesso a detta infrastruttura. La Commissione sostiene che da tali elementi di prova risulta unicamente che la Overgas ha contattato la Transgaz per richiedere l’accesso a tale gasdotto, ma non che la Overgas abbia confermato che la Transgaz controllava effettivamente tale infrastruttura.

235. Osservo che la conclusione del Tribunale, al punto 1232 della sentenza impugnata, si basa sul fatto che il punto 296 della decisione controversa non faceva espressamente riferimento alla dichiarazione della Overgas circa l’ente che esercita il controllo sul gasdotto rumeno 1, laddove una siffatta dichiarazione avrebbe potuto essere utilizzata come elemento di prova a discarico dal gruppo BEH. Tuttavia, rilevo che, in realtà, dal resoconto dettagliato della riunione del 13 gennaio 2011 non risulta chiaramente che la Overgas abbia espressamente confermato che era la Transgaz a controllare il gasdotto rumeno 1. In tali circostanze, il Tribunale ha manifestamente snaturato gli elementi di prova su tale punto.

236. Infine, per quanto riguarda il resoconto dettagliato della riunione del 17 giugno 2013, il Tribunale ha constatato, in sostanza, che la Overgas aveva confermato alla Commissione di aver avuto accesso al gasdotto rumeno 1 e alla rete di trasporto a partire dal 1º gennaio 2013. Per entrambe le infrastrutture, la durata degli accordi in questione era stata prorogata fino al 31 dicembre 2013. Peraltro, la Overgas non ha espresso insoddisfazione circa l’accesso concesso a tali infrastrutture, il che avrebbe potuto suffragare l’argomento del gruppo BEH secondo cui non sussisteva alcun abuso in relazione a tali infrastrutture. La Commissione sostiene che il semplice fatto che la Overgas non abbia preso posizione su un argomento che non è stato discusso non consente di dedurre che un documento possa essere utile per la difesa delle ricorrenti.

237. Tuttavia, ritengo che il Tribunale non abbia manifestamente snaturato il resoconto dettagliato di tale riunione, essendo vero che la Overgas non ha espresso insoddisfazione riguardo all’accesso concesso alle infrastrutture interessate.

ii)    Sulle osservazioni sul seguito

238. Per quanto riguarda le osservazioni sul seguito del 18 novembre 2010, il Tribunale ha indicato che il gruppo BEH ha affermato che la Overgas aveva riconosciuto che la domanda per l’approvvigionamento di nove clienti industriali nel 2011 era considerevolmente inferiore al volume per il quale essa aveva cercato di accedere alla rete di trasporto. Tale affermazione avrebbe potuto suffragare l’affermazione del gruppo BEH secondo cui la Overgas aveva notevolmente gonfiato i quantitativi per i quali chiedeva l’accesso alla rete di trasporto nel 2011, poiché tale mancanza di chiarezza ha comportato l’obbligo di chiedere chiarimenti in occasione di una riunione del 1º dicembre 2010. La Commissione sostiene che una siffatta conclusione contraddice le constatazioni del Tribunale stesso secondo cui il chiarimento circa il punto di ingresso per il quale era stato chiesto l’accesso nonché il volume che la Overgas intendeva fornire attraverso la rete di trasporto erano probabilmente necessari, dato che le lettere del 29 settembre e dell’11 novembre 2010 non erano chiare su tale aspetto.

239. A mio avviso, il Tribunale non ha manifestamente snaturato tale osservazione sul seguito. La sua affermazione su tale motivo si basa sulla constatazione che la mancanza di chiarezza quanto ai quantitativi per i quali era richiesto l’accesso alla rete di trasporto era, almeno parzialmente, una ragione per cui sono stati richiesti alcuni chiarimenti durante la riunione del 1º dicembre 2010.

240. Per quanto riguarda le osservazioni sul seguito del 10 giugno 2011, il Tribunale ha indicato che il gruppo BEH ha affermato che la Overgas ha fondato la sua denuncia sulla premessa ingannevole secondo cui il suo ingresso nei mercati bulgari di fornitura di gas avrebbe obbligato i fornitori a fissare i loro prezzi in base a principi di economia di mercato. Inoltre, il gruppo BEH ha sostenuto che la Overgas era l’intermediario della sola fonte di approvvigionamento di gas a monte in Bulgaria, ossia la Gazprom, il che comportava che l’accesso della Overgas ai mercati bulgari non avrebbe intensificato la concorrenza, in quanto la Bulgargaz non sarebbe stata più in grado di acquistare gas a condizioni ragionevoli. Il Tribunale ha ritenuto che tali informazioni avrebbero potuto consentire al gruppo BEH di suffragare il suo argomento secondo cui le condizioni relative a una sana concorrenza sul mercato a valle non erano soddisfatte, principalmente a causa della Overgas.

241. Tuttavia, il Tribunale non spiega affatto in che modo l’affermazione secondo cui la Overgas avrebbe fondato la sua censura sulla premessa secondo cui il suo accesso ai mercati bulgari della fornitura di gas avrebbe obbligato i fornitori a stabilire i loro prezzi in base ai principi dell’economia di mercato potrebbe suffragare la conclusione tratta al punto 1243 della sentenza impugnata, nel senso che le condizioni relative a una sana concorrenza sul mercato a valle non erano soddisfatte, principalmente a causa della Overgas. In tali circostanze, detta conclusione è viziata da un difetto di motivazione, il che rende impossibile valutare l’asserito snaturamento delle osservazioni sul seguito del 10 giugno 2011.

242. Di conseguenza, da quanto precede risulta che le constatazioni del Tribunale dovrebbero essere respinte per quanto riguarda i resoconti dettagliati delle riunioni del 13 ottobre 2010 e del 13 gennaio 2011, nonché le osservazioni sul seguito del 10 giugno 2011. Tuttavia, rilevo, al contempo, che le constatazioni del Tribunale dovrebbero essere accolte per quanto riguarda il resoconto dettagliato della riunione del 17 giugno 2013 nonché le osservazioni sul seguito del 18 novembre 2010. Occorrerebbe altresì osservare che le constatazioni del Tribunale relative al resoconto dettagliato della riunione del 15 dicembre 2011 non sono contestate dalla Commissione, la quale riconosce implicitamente che esse hanno avuto un’incidenza diretta sulla valutazione della data di inizio dell’asserito abuso.

243. In tali circostanze, la constatazione enunciata al punto 1246 della sentenza impugnata dovrebbe giocoforza essere confermata, in quanto dimostra, in sostanza, che i diritti della difesa del gruppo BEH sono stati violati sia per quanto riguarda il resoconto dettagliato sia per quanto riguarda le osservazioni sul seguito. Sebbene non tutte le constatazioni sulle quali tale conclusione era basata siano fondate, resta il fatto che, per le ragioni esposte al paragrafo 242 delle presenti conclusioni, l’affermazione secondo cui un’infrazione può nondimeno essere constatata per le due categorie di documenti citati è sufficiente a confermarla.

c)      Sul principio del contraddittorio

244. La Commissione sostiene che il Tribunale non le ha consentito di commentare le osservazioni del gruppo BEH relative ai resoconti dettagliati e alle osservazioni sul seguito.

245. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il principio del contraddittorio si applica ai procedimenti dinanzi ai giudici dell’Unione (95). Esso conferisce, in particolare, a ciascuna parte in un processo, indipendentemente dal suo status giuridico, il diritto di prendere conoscenza e di discutere i documenti e le osservazioni presentati al giudice ex adverso (96). Inoltre, il principio della parità delle armi implica l’obbligo di fornire a ciascuna delle parti la ragionevole possibilità di poter agire in giudizio e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari (97).

246. A tal riguardo, la Corte ha segnatamente dedotto da tali requisiti che il Tribunale, pur potendo liberamente decidere di sottoporre un quesito a una parte nei limiti definiti dal suo regolamento di procedura, è tenuto a consentire alle altre parti di prendere posizione sulla risposta fornita a un siffatto quesito, quantomeno laddove essa contenga elementi decisivi per la definizione della causa di cui trattasi (98). Pertanto, i diritti della difesa verrebbero violati nel caso in cui una decisione giurisdizionale venisse basata su fatti e documenti di cui le parti stesse o una di esse non abbiano potuto avere conoscenza e in merito alle quali non abbiano quindi avuto modo di esprimersi.

247. Nel caso di specie, è pacifico che la Commissione non è stata messa in condizione di commentare le osservazioni del gruppo BEH sui diversi documenti presentati dalla Commissione nell’aprile 2022, a seguito della citata ordinanza Bulgarian Energy Holding e a./Commissione, all’udienza tenutasi il 29 settembre 2022. Tuttavia, contrariamente alla situazione relativa all’ordinanza Commissione/Amazon Services Europe (99), invocata dalla Commissione nella sua impugnazione, la Commissione non è stata totalmente privata della possibilità di commentare gli argomenti dedotti dal gruppo BEH nelle sue memorie, dal momento che dal fascicolo risulta che tale questione è stata effettivamente affrontata in udienza.

248. Più precisamente, la questione che si pone è se, in circostanze come quelle del caso di specie, sia sufficiente che una parte sia messa in condizione di commentare solo oralmente le osservazioni scritte presentate dall’altra parte in udienza.

249. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato, ad esempio, che il fatto che una parte presenti osservazioni scritte dinanzi al Tribunale sotto forma di lettera e che l’altra parte disponga solo di tre giorni per prendere conoscenza del contenuto di quest’ultima e per presentare osservazioni prima dell’udienza non violava i diritti della difesa di tale parte. Inoltre, la Corte ha insistito sul fatto che il termine di tre giorni per esaminare tale lettera era stato sufficiente, in quanto tale parte non aveva chiesto al Tribunale di poter commentare tale lettera (100).

250. Da tutto quanto precede mi sembra che i criteri da prendere in considerazione in un caso come quello di specie siano principalmente se il documento o i documenti in questione siano stati comunicati in tempo utile affinché l’altra parte del procedimento potesse esaminarli, se tale parte abbia così potuto preparare la propria difesa e, infine, se essa sia stata in grado di presentare utilmente i propri argomenti al riguardo.

251. Nel caso di specie, si può rilevare, in primo luogo, che le osservazioni di cui trattasi sono state incluse nel fascicolo diversi mesi prima dell’udienza e che tale termine deve quindi necessariamente essere considerato sufficiente affinché la Commissione potesse esaminarle e preparare la sua difesa. Peraltro, la Commissione non presenta alcun argomento idoneo a dimostrare il contrario. In secondo luogo, è altresì chiaro che la Commissione ha presentato argomenti relativi a tali osservazioni in udienza. La Commissione si limita ad affermare che il tempo limitato dell’udienza non le ha consentito di affrontare tutti gli elementi di cui trattasi, senza indicare quale tipo di elementi essa avrebbe potuto aggiungere al riguardo. In terzo luogo, e proprio come nella sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, citata al paragrafo 249 delle presenti conclusioni, dal fascicolo non risulta che la Commissione abbia chiesto al Tribunale di poter presentare osservazioni al riguardo. In tali circostanze, e anche se sarebbe stato certamente preferibile invitare la Commissione a presentare osservazioni scritte a seguito dei commenti da parte del gruppo BEH dopo la divulgazione delle informazioni, ritengo che i diritti della difesa della Commissione non possano essere considerati violati.

252. Alla luce di quanto precede, ritengo che il decimo motivo di impugnazione dovrebbe essere integralmente respinto.

V.      Conclusione

253. Alla luce dell’analisi esposta nelle presenti conclusioni, propongo alla Corte di accogliere parzialmente l’impugnazione, dichiarando fondati i motivi di impugnazione primo, secondo, settimo e ottavo, vertenti su errori di diritto riguardanti il comportamento della Bulgargaz relativo all’accesso al gasdotto rumeno 1, il comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso alla rete di trasporto e il comportamento della Bulgartransgaz relativo all’accesso alla stazione di stoccaggio di Chiren e, di conseguenza:

–        annullare la sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2023, Bulgarian Energy Holding e a./Commissione (T‑136/19, EU:T:2023:669);

–        respingere l’impugnazione quanto al resto;

–        rinviare la causa al Tribunale per un nuovo esame dell’argomentazione alla base dei motivi di impugnazione primo, secondo, settimo e ottavo;

–         riservare le spese.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      T 136/19, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:669.


3      C 7/97, in prosieguo: la «sentenza Bronner», EU:C:1998:569.


4      Sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. [C‑307/18; in prosieguo: la «sentenza Generics (UK) e a.», EU:C:2020:52]. V., altresì, sentenza del 25 marzo 2021, Lundbeck/Commissione (C‑591/16 P; in prosieguo: la «sentenza Lundbeck/Commissione», EU:C:2021:243).


5      V., in particolare, sentenze del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione (C‑152/19 P, EU:C:2021:238; in prosieguo: la «sentenza Deutsche Telekom/Commissione»), e Slovak Telekom/Commissione (C‑165/19 P, EU:C:2021:239; in prosieguo: la «sentenza Slovak Telekom/Commissione»); sentenza del 12 gennaio 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commissione (C‑42/21 P, EU:C:2023:12; in prosieguo: la «sentenza Lietuvos geležinkeliai/Commissione»); sentenza del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) [C‑48/22 P, EU:C:2024:726; in prosieguo: la «sentenza Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping)»]; e sentenza del 18 dicembre 2025, Lukoil Bulgaria e Lukoil Neftohim Burgas, (C‑245/24, EU:C:2025:987; in prosieguo: la «sentenza Lukoil»).


6      V., in tal senso, sentenza Slovak Telekom/Commissione, punto 46, e giurisprudenza citata.


7      Sentenza Lukoil, punto 44.


8      Sentenza Lukoil, punti da 46 a 49 e giurisprudenza citata.


9      Più precisamente, esso si basa, in particolare, sul punto 87 della citata sentenza Lietuvos geležinkeliai/Commissione, secondo cui il test Bronner non si applica in una situazione in cui l’infrastruttura di cui trattasi è stata finanziata non mediante investimenti propri dell’impresa dominante, bensì mediante fondi pubblici e in cui detta impresa non è proprietaria di tale infrastruttura.


10      V., in tal senso, sentenze Deutsche Telekom/Commissione (punto 47), e sentenza del 25 febbraio 2025, Alphabet e a. (C‑233/23; in prosieguo: la «sentenza Alphabet e a.», EU:C:2025:110, punto 43).


11      Sentenza Lukoil, punti 55 e 56.


12      Sentenza Lukoil, punti da 54 a 56.


13      Sentenza Lietuvos geležinkeliai/Commissione, punti 88 e 89.


14      V., per analogia, sentenza del 10 marzo 2022, Commissione/Freistaat Bayern e a. (C‑167/19 P e C‑171/19 P, EU:C:2022:176), nonché paragrafo 21 delle conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/Irlanda e Apple Sales International (C‑465/20 P, EU:C:2023:840).


15      Sentenza del 10 luglio 1991, RTE/Commissione (T‑69/89, EU:T:1991:39).


16      Anche in questo caso la Commissione cita il punto 41 della sentenza Bronner.


17      Sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punti 146 e 147 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Intel/Commissione»).


18      Sentenza del 18 dicembre 2025, WS e a./Frontex (Operazione congiunta di rimpatrio) (C‑679/23 P, EU:C:2025:976, punto 83 e giurisprudenza citata).


19      Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 56 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU»).


20      Sentenza del 29 gennaio 2026, Multan (C‑431/24, EU:C:2026:53, punto 44 e giurisprudenza citata).


21      Conclusioni dell’avvocata generale Sharpston nella causa Commissione/RQ (C‑831/18 P, EU:C:2019:1143, punto 146) e dell’avvocata generale Trstenjak nella causa VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:401, punti 78 e 79).


22      Sentenza del 17 novembre 2022, Harman International Industries (C‑175/21, EU:C:2022:895, punto 62 e giurisprudenza citata).


23      Sentenza Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU (punto 57 e giurisprudenza citata).


24      V., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary (C‑189/18, EU:C:2019:861, punto 61 e giurisprudenza citata).


25      Su questo punto, v., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa Grecia/Commissione (C‑203/07 P, EU:C:2008:270, paragrafi da 77 a 83).


26      V., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2014, Italia/Commissione (C‑385/13 P, EU:C:2014:2350, punto 67 e giurisprudenza citata).


27      Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).


28      Sentenza Lukoil, punto 56.


29      V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni e sentenza Lietuvos geležinkeliai/Commissione, punti 88 e 89.


30      Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU 2009, L 211, pag. 36). Tale regolamento era applicabile durante il periodo dell’infrazione. Esso è stato abrogato dal regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e della decisione (UE) 2017/684 e abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (GU L, 2024/1789), in vigore dal 5 febbraio 2025.


31      Sentenza Generics (UK) e a., punti 43 e 46.


32      Sentenza Lundbeck/Commissione, punto 57.


33      Sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2023:1011; in prosieguo: la «sentenza European Superleague Company»).


34      Sentenza del 26 ottobre 2023, EDP – Energias de Portugal e a. (C‑331/21, EU:C:2023:812, punto 60 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza EDP – Energias de Portugal e a.»).


35      Sentenza EDP – Sentenza Energias de Portugal e a., punto 63 e giurisprudenza citata.


36      Sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione (85/76, EU:C:1979:36, punto 38; in prosieguo: la «sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione»).


37      La Corte ha recentemente ricordato, a più riprese, i principi fondamentali che disciplinano il controllo di tali pratiche abusive ai sensi dell’articolo 102 TFUE (v., in particolare, sentenze European Superleague Company e Alphabet e a.). Più in particolare, la Corte ha sottolineato che costituiscono comportamenti siffatti quelli che, in un mercato in cui il grado di concorrenza è già indebolito, proprio a causa della presenza di una o più imprese in posizione dominante, ostacolano, in virtù del ricorso a mezzi diversi da quelli che regolano la concorrenza basata sui meriti tra le imprese, il mantenimento del grado di concorrenza esistente sul mercato o lo sviluppo di tale concorrenza (sentenza Alphabet e a., punti 37 e 38 nonché giurisprudenza citata).


38      Conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa EDP – Energias de Portugal e a. (C‑331/21, EU:C:2023:153, paragrafi 47 e 48; in prosieguo: le «conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa EDP – Energias de Portugal e a.»).


39      V., in tal senso, sentenza European Superleague Company, punto 186 e giurisprudenza citata.


40      V. sentenza European Superleague Company, punti 131 e 186, nonché giurisprudenza citata.


41      V., in particolare, sentenze del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, (C‑680/20, EU:C:2023:33, punto 36 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Unilever Italia Mkt. Operations»), nonché del 6 ottobre 2015, Post Danmark (C‑23/14, EU:C:2015:651, punti 70 e 72 e giurisprudenza citata).


42      V. altresì, in tal senso, sentenza del 27 marzo 2012, Post Danmark (C‑209/10, EU:C:2012:172, punto 42).


43      Al punto 48 della sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, la Corte ha dichiarato che l’assenza di concorrenza potenziale costituiva un elemento pertinente per dimostrare l’esistenza di una posizione dominante.


44      V., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione (T‑360/09, EU:T:2012:332, punto 86 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione»).


45      V. sentenza del 28 giugno 2016, Telefónica/Commissione (T‑216/13, EU:T:2016:369, punto 221 e giurisprudenza citata).


46      V., al riguardo, sentenza EDP – Sentenza Energias de Portugal e a., punto 63 e giurisprudenza citata.


47      A tale riguardo, l’avvocato generale Rantos ha fatto riferimento a diverse sentenze del Tribunale, tra cui la sentenza del 14 aprile 2011, Visa Europe e Visa International Service/Commissione (T‑461/07, EU:T:2011:181, punto 168), e la sentenza E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione, punto 87. V. conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa EDP – Energias de Portugal e a., punto 63. La Corte ha espressamente aderito a tali conclusioni su tale punto (v. sentenza EDP – Energias de Portugal e a., cit., punto 70).


48      V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, Mylan Laboratories e Mylan/Commissione (C‑197/19 P, EU:C:2024:550, punto 67).


49      Conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa EDP – Energias de Portugal e a.


50      Sentenza Generics (UK) e a., punti da 36 a 39.


51      Rilevo che il Tribunale ha già dichiarato, in un contesto diverso, che «il semplice fatto di inviare una lettera generica ad alcune delle parti interessate, senza alcun seguito per diversi mesi, non può ragionevolmente essere considerato uno sforzo serio per avviare negoziati commerciali al fine di ottenere i diritti di cui trattasi. Di conseguenza, la mancata risposta delle parti interessate non può equivalere a un diniego di licenza costitutivo di un abuso» [sentenza dell’11 gennaio 2017, Topps Europe/Commissione (T‑699/14, EU:T:2017:2, punto 143)].


52      Sentenza Unilever Italia Mkt. Operations, punto 28.


53      Tale affermazione è tratta dai punti 43 e 46 della sentenza Generics (UK) e a. e dal punto 57 della sentenza Lundbeck/Commissione.


54      L’argomento con cui il gruppo BEH addebita alla Commissione di contestare in modo inoperante il punto 286 della sentenza impugnata per il motivo che detto punto non applica alcuna di tali sentenze non può essere accolto. Contrariamente a tale affermazione, il punto 286 si basa sui punti 279 e 280 della sentenza impugnata. Secondo il Tribunale, l’affermazione contenuta in detto punto 280, da cui risulta che gli effetti preclusivi di un asserito abuso di posizione dominante non devono essere puramente ipotetici, deve essere dimostrata mediante la produzione, da parte della Commissione, della prova degli elementi esposti ai punti 281 e 282. A tal riguardo, il punto 281 fa espressamente riferimento alle sentenze Generics (UK) e a. e Lundbeck/Commissione, e si deve pertanto ritenere che il punto 286 si basi in parte su entrambe tali sentenze.


55      Sentenza del 25 gennaio 2022, Commissione/European Food e a. (C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punto 75 e giurisprudenza citata).


56      Sentenza Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), punto 61 e giurisprudenza citata.


57      V. paragrafi da 37 a 47 delle presenti conclusioni.


58      V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.


59      Sentenza del 26 maggio 2016, Rose Vision/Commissione (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, punto 24 e giurisprudenza citata).


60      Dette tre distinte censure riguardavano il carattere asseritamente intergovernativo della rinegoziazione dell’accordo del 2005, il comportamento della Bulgargaz nel corso di tali trattative e la durata di queste ultime.


61      Tale definizione compare nel Dictionnaire de droit international, pubblicato da Salmon J., Bruylant, Bruxelles, 2001; v. anche, a tal riguardo, Crawford, J., Brownlie’ s Principles of Public International Law, 9a edizione, Oxford University Press, 2019, pag. 355.


62      Sentenza Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), punto 61 e giurisprudenza citata.


63      Sentenza del 15 gennaio 2026, Uno/Commissione (C‑126/24 P, non pubblicata, EU:C:2026:8, punto 51 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Uno/Commissione»).


64      La situazione della C Energy è esaminata nell’ambito dell’analisi dei primi tre motivi di impugnazione.


65      V., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2024, LE/Commissione (C‑781/22 P, EU:C:2024:960, punto 60 e giurisprudenza citata).


66      Sentenza Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), punto 61 e giurisprudenza citata.


67      La Toplofikacia Razgrad è una controllata e cliente della Overvas.


68      V. sentenza Generics (UK) e a., punto 154 e giurisprudenza citata, nonché sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C‑377/20, EU:C:2022:379, punti 50, 64 e 72 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Servizio Elettrico Nazionale e a.»).


69      V., in tal senso, sentenza Servizio Elettrico Nazionale e a., punto 70 e giurisprudenza citata.


70 Sentenza Lietuvos geležinkeliai/Commissione, punto 46 e giurisprudenza citata.


71      Sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione (C‑73/11 P, EU:C:2013:32; in prosieguo: la «sentenza Frucona»).


72      Sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 46; in prosieguo: la «sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens»).


73      V., ad esempio, sentenze del 20 marzo 2002, Lögstör Rör/Commissione (T‑16/99, EU:T:2002:72, punti da 102 a 112), e dell’8 luglio 1999, Montecatini/Commissione (C‑235/92 P, EU:C:1999:362, punto 195).


74      Come recentemente osservato dall’avvocata generale Kokott nelle sue conclusioni nella causa Google e Alphabet/Commissione (C‑738/22 P, EU:C:2025:463, paragrafo 206 e giurisprudenza citata).


75      V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nelle cause Sony Corporation e Sony Electronics/Commissione, Sony Optiarc e Sony Optiarc America/Commissione, Quanta Storage/Commissione e Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione (da C‑697/19 P a C‑700/19 P, EU:C:2021:452, paragrafi da 55 a 80); v. anche Romić, M., «Particularities of Proving a Single and Continuous Infringement of EU Competition Rules», Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, vol. 13, n. 22, 2020, pag. 169.


76      V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione (C‑201/19 P, EU:C:2024:552, punto 240 e giurisprudenza citata).


77      V., per analogia e nel contesto dell’articolo 101 TFUE, sentenza del 1º febbraio 2024, Scania e a./Commissione (C‑251/22 P, EU:C:2024:103, punti da 133 a 135 e giurisprudenza citata).


78      Sentenza del 14 settembre 2022, Google e Alphabet/Commissione (Google Android) (T‑604/18, EU:T:2022:541).


79      Sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 38 e giurisprudenza citata.


80      Sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 46.


81      Sentenza del 16 giugno 2022, Sony Corporation e Sony Electronics/Commissione (C‑697/19 P, EU:C:2022:478, punto 73; in prosieguo: la «sentenza Sony Corporation e Sony Electronics/Commissione»).


82      Sentenza Frucona, punto 89.


83      V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, Sony Optiarc e Sony Optiarc America/Commissione (C‑698/19 P, EU:C:2022:480, punto 81).


84      Sentenza Sony Corporation e Sony Electronics/Commissione, punto 78.


85      Sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, punti 9 e 11.


86      V., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Prequ’ Italia (C‑276/16, EU:C:2017:1010, punto 45 e giurisprudenza citata), e del 30 novembre 2023, Sistem ecologica/Commissione (C‑787/22 P, EU:C:2023:940, punto 150 e giurisprudenza citata).


87      V., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione (C‑440/10 P, EU:C:2011:687, punto 49 e giurisprudenza citata).


88      V., in tal senso, sentenza del 19 maggio 1994, SEP/Commissione (C‑36/92 P, EU:C:1994:205, punti 36 e 37).


89      Al punto 9 del documento della Direzione generale della Concorrenza, intitolato «Best Practices on the disclosure of information in data rooms in proceedings under Articles 101 and 102 TFEU and under the EU Merger Regulation» (Migliori pratiche in materia di divulgazione di informazioni nelle sale dati nei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 del TFUE e del regolamento UE sulle concentrazioni), la Commissione sottolinea sia il carattere eccezionale della procedura di sala dati sia i vantaggi che essa offre affermando che «le sale dati sono uno strumento eccezionale che può, a seconda delle circostanze del caso, garantire i diritti della difesa nel rispetto dei legittimi interessi di riservatezza delle imprese o delle persone dalle quali la Commissione ha ottenuto le informazioni».


90      V., per analogia, sentenza del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, EU:T:1999:80, punto 1017).


91      Ordinanza 14 marzo 2022, Bulgarian Energy Holding e a./Commissione (T‑136/19, EU:T:2022:149; in prosieguo: l’«ordinanza Bulgarian Energy Holding e a./Commissione»).


92      Sentenza Uno/Commissione, punto 51 e giurisprudenza citata.


93      V., in tal senso, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punti 73 e 130).


94      Sentenza Intel/Commissione, punti 96 e 97 e giurisprudenza citata.


95      Ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 marzo 2024, Commissione/Amazon Services Europe [C‑639/23 P(R), EU:C:2024:277, punto 40 e giurisprudenza citata; in prosieguo: l’«ordinanza Commissione/Amazon Services Europe»].


96      Ordinanza Commissione/Amazon Services Europe, punto 42 e giurisprudenza citata.


97      Sentenza del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 31 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione»).


98      Ordinanza Commissione/Amazon Services Europe, punto 43 e giurisprudenza citata.


99      V., in tal senso, ordinanza Commissione/Amazon Services Europe, punto 42.


100      Sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, punti da 32 a 35.

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